Regione Molise AGENZIA REGIONALE PER LA

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Regione Molise AGENZIA REGIONALE PER LA
Regione Molise
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
CAMPOBASSO
PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 222
del 10/06/2016
DIPENDENTE ARPA MOLISE –PRESA D’ATTO CONGEDI PARENTALI AD ORE CON
RETRIBUZIONE AL 30%- FIGLIA SECONDOGENITA MESE DI MAGGIO 2016
OGGETTO:
Il
giorno
dieci
del
mese
di
giugno
dell’anno
2016, nella sede dell’ARPA Molise, sita in Via U.
Petrella, 1 - CAMPOBASSO
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa Antonella LAVALLE, alla presenza del
DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO F.F.
Dr. Remo MANONI
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Alberto MANFREDI SELVAGGI
Su proposta dell’UFFICIO:
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Previa verifica da parte dell’UFFICIO
che
la
spesa
all’anno
2016
di
e
cui
che
al
il
presente
Bilancio e Contabilità
provvedimento
conseguente
programma
trova
di
capienza
pagamento
nel
é
limite
di
budget
compatibile
con
relativo
i
relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
L’UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA’
.........................................................................................................
Il Responsabile dell’istruttoria:
Dr.ssa Menaila Minicozzi
.........................................................................................................
firma
PREMESSO
che
-
da
ultimo
-
con
provvedimento
del
Commissario
Straordinario
n.
185
del
12
maggio 2016 è stato deliberato di prendere atto che - a seguito dell’istanza acquisita
al
prot.
n.
3532
del
18/04/2016,
come
rettificata
con
nota
prot.
n.
3515/2016
-
la
dipendente Urciuoli Daniela ha usufruito del congedo parentale frazionato ad ore con
retribuzione al 30% relativo alla figlia Marzia Grimani, per il mese di aprile 2016, secondo
la seguente articolazione: 4, 6, 18, 20, 27
ore
pari
a
15,
riconducibili
a
2
dalle ore 14.30 alle ore 17.30, per un monte
giornate
lavorative
e
½
ai
fini
del
computo
e
dell’indennizzo del congedo, tenuto conto che l’orario medio giornaliero del periodo di
paga precedente della dipendente è pari a 6 ore;
VISTA
l’istanza acquisita al prot. n. 3532 del 18/04/2016, con cui la dipendente Urciuoli Daniela
chiede di fruire, tra l’altro, del congedo parentale frazionato ad ore con retribuzione al
30% relativo alla figlia Marzia Grimani, per il mese di maggio 2016, secondo la seguente
articolazione: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25
RILEVATO
dalle ore 14.30 alle ore 17.30;
che la suddetta dipendente ha partecipato ad un evento formativo in data 4/05/2016,
secondo quanto disposto dal Direttore Tecnico Scientifico e non ha, pertanto, usufruito
in quella data del congedo parentale richiesto;
VISTA
la richiesta di revoca di un giorno di congedo parentale, prot. n. 5076 del 31/05/2016, in
data 25/05/2016;
LETTO
l’art.
32
del
D.Lgs
n.
151/2001,
Testo
unico
delle
disposizioni
legislative
in
materia
di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, così come modificato da ultimo dal
D.Lgs. n. 80/2015, ed in particolare:
per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita,
ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro…i relativi congedi parentali dei
genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi…Nell’ambito
del predetto limite il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice,
trascorso il periodo di congedo i maternità di cui al Capo III, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi…”;
in caso di mancata regolamentazione, da parte della
contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del
congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione
giornaliera e quella oraria, la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla
metà dell’orario giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo
parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione
oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto
legislativo…”;
il comma 1 in cui è stabilito
il
2
comma
1
ter
che
recita:
che “
“
“Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto”;
il comma 4 che stabilisce:
LETTO
l’art. 34 del succitato D.Lgs n. 151/2001 – così come modificato dal D.Lgs. n. 80/2015 -
Per i periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 alle lavoratrici e ai
lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30%
della retribuzione, per un periodo complessivo tra i genitori di sei mesi…”;
che dispone: “
RILEVATO
che con decorrenza 05/04/2015 - ai sensi del precedente provvedimento n. 134 del 15
aprile 2015 - la dipendente presta servizio in regime di part time orizzontale pari a 30 ore
settimanali, secondo la seguente articolazione oraria:
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; lunedì e mercoledì dalle 8.00
alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30;
CHE,
pertanto, nel rispetto del computo prescritto dal comma 1-ter art. 32 del D.Lgs 151/2001
s.m.i.,
la
metà
dell’orario
medio
giornaliero
del
periodo
di
paga
relativo
al
mese
di
aprile 2016 – secondo il seguente calcolo:(30 ore settimanali/5)/2 - è pari a 3 ore, quale
limite orario giornaliero massimo di fruizione del congedo ad ore;
CHE
CONSIDERATO
la richiesta della dipendente rispetta il limite suddetto: 3 ore al giorno per 7 giorni;
che,
secondo
congedo
quanto
parentale
indicato
avviene
su
dalla
base
Circolare
oraria,
in
INPS
n.
152/2015,
se
la
fruizione
caso
di
settimana
lavorativa
del
corta,
i
sabati e le domeniche non devono essere computati poiché nelle stesse giornate è
sempre
rinvenibile
anche
lo
svolgimento
dell’attività
lavorativa,
tenuto
conto
che
il
congedo orario è fruibile in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero;
ACCERTATO
DATO ATTO,
che, l’istanza è accoglibile in relazione al divieto di cumulabilità con altri permessi e/o
riposi
di cui al d.lgs. 151/2001 s.m.i.;
dalla
documentazione
acquisita
al
prot.
n.
5075
del
5/05/2014,
che
la
figlia
Marzia
Grimani è nata a Campobasso il 4/04/2014;
VISTA
la
nota
integrativa
acquisita
al
prot.
n.
11641
del
26/09/2013
con
cui
l’interessata
dichiara che il proprio coniuge, sig. Grimani Giorgio, è libero professionista;
DATO ATTO
che, per la figlia secondogenita, la suddetta dipendente ha già usufruito di 30 giorni di
congedo parentale con retribuzione al 100% e di n. 83 giorni con retribuzione al 30%;
CONSIDERATO
che in relazione alla figlia secondogenita, la richiesta di che trattasi rientra nel limite
imposto dalla normativa sopra richiamata (indennità pari al 30% della retribuzione, per
3
un periodo complessivo tra i genitori di cinque mesi, fino al compimento del sesto anno
di vita del bambino;
CHE,
l’introduzione
della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto
rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori
dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo”;
secondo
RITENUTO
quanto
stabilito,
tra
l’altro,
dalla
Circolare
INPS
n.
152/2015,
“
di prendere atto che - a seguito dell’istanza acquisita al prot. n. 3532 del 18/04/2016,
la
dipendente Urciuoli Daniela ha usufruito del congedo parentale frazionato ad ore con
retribuzione
al
30%
relativo
alla
figlia
Marzia
Grimani,
per
il
mese
di
maggio
2016,
secondo la seguente articolazione: 2, 9, 11, 16, 18, 23, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, per
un
monte
ore
pari
a
18,
riconducibili
a
3
giornate
lavorative
ai
fini
del
computo
e
dell’indennizzo del congedo, tenuto conto che l’orario medio giornaliero del periodo di
paga precedente della dipendente è pari a 6 ore;
VISTA
la delibera di Giunta Regionale n. 67 del 26/02/2016 nonché la successiva n. 181 del
29/04/2016,
con
la
quale
è
stato
prorogato
l’incarico
di
Commissario
Straordinario
dell’Arpa Molise;
ACQUISITO
il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico f.f.;
DELIBERA
Per tutto quanto esposto in premessa:
PRENDERE ATTO
che
-
a
seguito
dell’istanza
acquisita
al
prot.
n.
3532
del
18/04/2016,
la
dipendente
Urciuoli Daniela ha usufruito del congedo parentale frazionato ad ore con retribuzione al 30% relativo
alla figlia Marzia Grimani, per il mese di maggio 2016, secondo la seguente articolazione: 2, 9, 11, 16, 18,
23, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, per un monte ore pari a 18,
riconducibili a 3 giornate lavorative
ai fini
del computo e dell’indennizzo del congedo, tenuto conto che l’orario medio giornaliero del periodo di
paga precedente della dipendente è pari a 6 ore;
TRASMETTERE
4
il presente provvedimento all’interessata;
DARNE COMUNICAZIONE
PUBBLICARE
alla U.O.C. Ati;
il presente Provvedimento sull’Albo Informatico dell’ARPA Molise;
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO F.F.
(Dr. Alberto Manfredi Selvaggi)
(Dr. Remo Manoni)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr.ssa Antonella Lavalle )
5
6
Copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Campobasso, lì
..................................................
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Lizia Viccione)
____________________________
7
Si certifica che copia del presente atto è stato pubblicato sul sito internet di questa Agenzia il
e che vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi.
..............................................
Campobasso, lì
...................................................
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Lizia Viccione)
____________________________
Contabilità Generale
Programma di spesa N°
Progetto:
Data
Conto
Importo
...............................................................................................................................................................................................................
Il Responsabile
BILANCIO E CONTABILITA’
_____________________________
8