Regione Molise AGENZIA REGIONALE PER LA
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Regione Molise AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPOBASSO PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 222 del 10/06/2016 DIPENDENTE ARPA MOLISE –PRESA D’ATTO CONGEDI PARENTALI AD ORE CON RETRIBUZIONE AL 30%- FIGLIA SECONDOGENITA MESE DI MAGGIO 2016 OGGETTO: Il giorno dieci del mese di giugno dell’anno 2016, nella sede dell’ARPA Molise, sita in Via U. Petrella, 1 - CAMPOBASSO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dr.ssa Antonella LAVALLE, alla presenza del DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO F.F. Dr. Remo MANONI DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Alberto MANFREDI SELVAGGI Su proposta dell’UFFICIO: AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Previa verifica da parte dell’UFFICIO che la spesa all’anno 2016 di e cui che al il presente Bilancio e Contabilità provvedimento conseguente programma trova di capienza pagamento nel é limite di budget compatibile con relativo i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. L’UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA’ ......................................................................................................... Il Responsabile dell’istruttoria: Dr.ssa Menaila Minicozzi ......................................................................................................... firma PREMESSO che - da ultimo - con provvedimento del Commissario Straordinario n. 185 del 12 maggio 2016 è stato deliberato di prendere atto che - a seguito dell’istanza acquisita al prot. n. 3532 del 18/04/2016, come rettificata con nota prot. n. 3515/2016 - la dipendente Urciuoli Daniela ha usufruito del congedo parentale frazionato ad ore con retribuzione al 30% relativo alla figlia Marzia Grimani, per il mese di aprile 2016, secondo la seguente articolazione: 4, 6, 18, 20, 27 ore pari a 15, riconducibili a 2 dalle ore 14.30 alle ore 17.30, per un monte giornate lavorative e ½ ai fini del computo e dell’indennizzo del congedo, tenuto conto che l’orario medio giornaliero del periodo di paga precedente della dipendente è pari a 6 ore; VISTA l’istanza acquisita al prot. n. 3532 del 18/04/2016, con cui la dipendente Urciuoli Daniela chiede di fruire, tra l’altro, del congedo parentale frazionato ad ore con retribuzione al 30% relativo alla figlia Marzia Grimani, per il mese di maggio 2016, secondo la seguente articolazione: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 RILEVATO dalle ore 14.30 alle ore 17.30; che la suddetta dipendente ha partecipato ad un evento formativo in data 4/05/2016, secondo quanto disposto dal Direttore Tecnico Scientifico e non ha, pertanto, usufruito in quella data del congedo parentale richiesto; VISTA la richiesta di revoca di un giorno di congedo parentale, prot. n. 5076 del 31/05/2016, in data 25/05/2016; LETTO l’art. 32 del D.Lgs n. 151/2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 80/2015, ed in particolare: per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro…i relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi…Nell’ambito del predetto limite il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo i maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi…”; in caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo…”; il comma 1 in cui è stabilito il 2 comma 1 ter che recita: che “ “ “Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto”; il comma 4 che stabilisce: LETTO l’art. 34 del succitato D.Lgs n. 151/2001 – così come modificato dal D.Lgs. n. 80/2015 - Per i periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo complessivo tra i genitori di sei mesi…”; che dispone: “ RILEVATO che con decorrenza 05/04/2015 - ai sensi del precedente provvedimento n. 134 del 15 aprile 2015 - la dipendente presta servizio in regime di part time orizzontale pari a 30 ore settimanali, secondo la seguente articolazione oraria: martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30; CHE, pertanto, nel rispetto del computo prescritto dal comma 1-ter art. 32 del D.Lgs 151/2001 s.m.i., la metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga relativo al mese di aprile 2016 – secondo il seguente calcolo:(30 ore settimanali/5)/2 - è pari a 3 ore, quale limite orario giornaliero massimo di fruizione del congedo ad ore; CHE CONSIDERATO la richiesta della dipendente rispetta il limite suddetto: 3 ore al giorno per 7 giorni; che, secondo congedo quanto parentale indicato avviene su dalla base Circolare oraria, in INPS n. 152/2015, se la fruizione caso di settimana lavorativa del corta, i sabati e le domeniche non devono essere computati poiché nelle stesse giornate è sempre rinvenibile anche lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenuto conto che il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero; ACCERTATO DATO ATTO, che, l’istanza è accoglibile in relazione al divieto di cumulabilità con altri permessi e/o riposi di cui al d.lgs. 151/2001 s.m.i.; dalla documentazione acquisita al prot. n. 5075 del 5/05/2014, che la figlia Marzia Grimani è nata a Campobasso il 4/04/2014; VISTA la nota integrativa acquisita al prot. n. 11641 del 26/09/2013 con cui l’interessata dichiara che il proprio coniuge, sig. Grimani Giorgio, è libero professionista; DATO ATTO che, per la figlia secondogenita, la suddetta dipendente ha già usufruito di 30 giorni di congedo parentale con retribuzione al 100% e di n. 83 giorni con retribuzione al 30%; CONSIDERATO che in relazione alla figlia secondogenita, la richiesta di che trattasi rientra nel limite imposto dalla normativa sopra richiamata (indennità pari al 30% della retribuzione, per 3 un periodo complessivo tra i genitori di cinque mesi, fino al compimento del sesto anno di vita del bambino; CHE, l’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo”; secondo RITENUTO quanto stabilito, tra l’altro, dalla Circolare INPS n. 152/2015, “ di prendere atto che - a seguito dell’istanza acquisita al prot. n. 3532 del 18/04/2016, la dipendente Urciuoli Daniela ha usufruito del congedo parentale frazionato ad ore con retribuzione al 30% relativo alla figlia Marzia Grimani, per il mese di maggio 2016, secondo la seguente articolazione: 2, 9, 11, 16, 18, 23, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, per un monte ore pari a 18, riconducibili a 3 giornate lavorative ai fini del computo e dell’indennizzo del congedo, tenuto conto che l’orario medio giornaliero del periodo di paga precedente della dipendente è pari a 6 ore; VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 67 del 26/02/2016 nonché la successiva n. 181 del 29/04/2016, con la quale è stato prorogato l’incarico di Commissario Straordinario dell’Arpa Molise; ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico f.f.; DELIBERA Per tutto quanto esposto in premessa: PRENDERE ATTO che - a seguito dell’istanza acquisita al prot. n. 3532 del 18/04/2016, la dipendente Urciuoli Daniela ha usufruito del congedo parentale frazionato ad ore con retribuzione al 30% relativo alla figlia Marzia Grimani, per il mese di maggio 2016, secondo la seguente articolazione: 2, 9, 11, 16, 18, 23, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, per un monte ore pari a 18, riconducibili a 3 giornate lavorative ai fini del computo e dell’indennizzo del congedo, tenuto conto che l’orario medio giornaliero del periodo di paga precedente della dipendente è pari a 6 ore; TRASMETTERE 4 il presente provvedimento all’interessata; DARNE COMUNICAZIONE PUBBLICARE alla U.O.C. Ati; il presente Provvedimento sull’Albo Informatico dell’ARPA Molise; IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO F.F. (Dr. Alberto Manfredi Selvaggi) (Dr. Remo Manoni) IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (Dr.ssa Antonella Lavalle ) 5 6 Copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo. Campobasso, lì .................................................. IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (Dr.ssa Lizia Viccione) ____________________________ 7 Si certifica che copia del presente atto è stato pubblicato sul sito internet di questa Agenzia il e che vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi. .............................................. Campobasso, lì ................................................... IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (Dr.ssa Lizia Viccione) ____________________________ Contabilità Generale Programma di spesa N° Progetto: Data Conto Importo ............................................................................................................................................................................................................... Il Responsabile BILANCIO E CONTABILITA’ _____________________________ 8