Consulta il testo - Il Diritto Amministrativo
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www.ildirittoamministrativo.it Pubblicato il 12/12/2016 N. 12317/2016 REG.PROV.COLL. N. 03283/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA ex sul artt. ricorso 116 numero di e registro 74 generale cod. 3283 del proc. 2016, amm.; proposto da: Eur Global Service 2005 S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuliano Boschetti, presso il cui Studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via del Fosso di Dragoncello, n. 116;; contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Montanaro dell’Avvocatura comunale, presso la cui sede è elettivamente domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, n. 21; nei confronti di CONDOMINIO CENTRO COMMERCIALE COLOMBO, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Porfiri e Alvise Vergerio di Cesana ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del secondo dei suindicati difensori in Roma, Via G. Pierluigi da Palestrina, n. 19; 1 www.ildirittoamministrativo.it per l'annullamento del silenzio diniego formatosi sulla istanza di accesso documentale presentata in data 7 gennaio 2016; e per la condanna di Roma Capitale a consentire la visione e la ostensione degli atti richiesti. Visto il ricorso principale con i relativi allegati; Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e del Condominio controinteressato nonché i documenti allegati; Esaminate le ulteriori memorie; Visti gli atti tutti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2016 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che la Società Eur Global Service 2005 S.r.l. ha impugnato il silenzio diniego formatosi sulla istanza di accesso documentale presentata in data 7 gennaio 2016 dalla predetta Società al X Municipio di Roma Capitale con la quale chiedeva di prendere visione e di estrarre copia integrale degli atti del fascicolo presente presso gli uffici comunali e relativo alle numerose questioni che hanno visto protagonista la predetta Società, che si è resa aggiudicataria per pubblico incanto di un’area sita in Roma tra la via Eschilo 193 e la via Cristoforo Colombo Km 21,000, distinta al N.C.T. del Comune di Roma al foglio di mappa 113, particelle 2973 e 3004, per il fallimento della Kelrobert Immobiliare, nonché il Condominio Centro Commerciale Colombo del quale la ridetta Società è condomina; Considerato che la ricorrente ha specificato che l’interesse all’accesso muove, in particolare, dall’aver conosciuto, a causa del deposito della nota 25 novembre 2015 prot. n. 138358, di una nota sottoscritta dal direttore del X Municipio nel corso del giudizio pendente presso il TAR Lazio n. R.g. 8317/2015, per come indicato nella motivazione contenuta nell’istanza ostensiva; Tenuto conto che l’intimato Comune nulla ha eccepito alla parte ricorrente nel corso del presente giudizio (oltre che nella fisiologica fase procedimentale) rispetto alla richiesta ostensiva e che il Condominio controinteressato, costituendosi in giudizio, ha fondato le proprie controdeduzioni, in particolare nella memoria depositata in data 28 ottobre 2016, sulla circostanza che non “esiste alcun provvedimento né titolo abilitativo con il quale Roma Capitale avrebbe assentito i muri abusivi per 2 www.ildirittoamministrativo.it cui è causa”, replicando dunque ai motivi di ricorso dedotti nella presente controversia dalla Società ricorrente con questioni inerenti al merito delle controversie giudiziali, civilistiche e amministrative, che vedono parti la Società ed il Condominio, senza tuttavia contestare puntualmente sulla richiesta ostensiva in ordine alla quale il Comune non ha provveduto; Rilevato che non si presentano elementi utili a negare l’ostensione del contenuto del fascicolo presente presso il X Municipio di Roma Capitale intestato alla Società ricorrente (per come espressamente richiesto nella istanza ostensiva), sia attraverso la visione dei documenti contenuti nel fascicolo medesimo sia attraverso la estrazione di copia degli atti, in ossequio al duplice principio generale secondo il quale, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per un verso deve comunque essere garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici nonché, sotto altro profilo, il problema del bilanciamento delle contrapposte esigenze delle parti interessate, diritto di accesso e di difesa e cura dei propri interessi, da parte del richiedente, da un lato, e diritto di riservatezza dei terzi, dall'altro, va risolto dando prevalenza al diritto di accesso (sempre ai sensi del citato art. 24, comma 7), qualora il primo sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici. D’altronde, per costante giurisprudenza, l'interesse all'accesso ai documenti deve essere considerato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale, che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso, o sulla ammissibilità e la rilevanza dei documenti richiesti rispetto ad un giudizio pendente (su tutti i principi di cui sopra di rinvia alla decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 marzo 2014 n. 1134); Ritenuto che, nel caso di specie, non può esservi dubbio circa la sussistenza in capo alla Società ricorrente del diritto di accesso agli atti richiesti con la domanda del 7 gennaio 2016 e della illegittimità del comportamento tenuto dall’Amministrazione che non ha completato con l’adozione di un provvedimento espresso il procedimento di accesso documentale avviato con la predetta domanda dalla Società Eur Global Service 2005 S.r.l.; In considerazione del principio della soccombenza, di cui all’art. 91 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a. l'Amministrazione comunale deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.000,00 (euro mille/00) oltre accessori di legge e la restituzione del contributo unificato, se versato; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) 3 www.ildirittoamministrativo.it pronunciando in via definitiva sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina all'Amministrazione comunale, Municipio X, l'esibizione dei documenti richiesti dalla Società ricorrente. Condanna Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore della Società Eur Global Service 2005 S.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, che si liquidano in € 1.000,00 (euro mille/00) oltre accessori di legge e la restituzione del contributo unificato, se versato. Contributo unificato da restituire a cura dell’Amministrazione in favore della ricorrente Società Eur Global Service 2005 S.r.l.. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 7 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati: Leonardo Pasanisi, Presidente Francesco Arzillo, Consigliere Stefano Toschei, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Stefano Toschei Leonardo Pasanisi IL SEGRETARIO 4