CITTA` DI ARZIGNANO VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Transcript

CITTA` DI ARZIGNANO VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
CITTA’ DI ARZIGNANO
Provincia di Vicenza
Sede: Piazza Libertà n. 12 – Arzignano – (VI) C.A.P. 36071
COD. FISC.: 00244950242
Verbale letto,
VERBALE DELLA
GIUNTA COMUNALE
approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to STEFANO
FRACASSO
N. 236 del Reg. Delib.
OGGETTO:
IL SEGRETARIO
GENERALE
RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
f.to MARIA VOTTA
GRAVINA
L’anno 2007, il giorno 17 del mese di Ottobre alle ore 18:00 , nella Sala delle
Adunanze si è riunita la Giunta Comunale con la presenza di:
In pubblicazione
all’Albo Pretorio
per quindici giorni
consecutivi
dal
23/10/2007.
F.to IL SEGRETARIO
GENERALE
PRESENTI
STEFANO FRACASSO
PAOLO CASSAN
ANZOLIN STEFANO
DE MARZI STEFANO
DE SANCTIS ANTONIO
GIACOMELLO GIANDOMENICO
PERETTI LORELLA
SIGNORIN GIANFRANCO
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
ASSENTI
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. MARIA VOTTA GRAVINA.
Il Presidente STEFANO FRACASSO, riconosciuta legale l’adunanza, invita la
Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Copia conforme
all’originale ad uso
amministrativo.
Lì, _______________
IL SEGRETARIO
GENERALE
___________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva il 02/11/2007.
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Denise Dani
LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTO che frequentemente pervengono all’ufficio contravvenzioni del Corpo
Intercomunale di Polizia Locale richieste di rateazione delle sanzioni amministrative (sanzioni per
violazioni al codice della strada o per violazioni a leggi diverse, regolamenti, ordinanze, di natura
amministrativa) da parte di numerosi soggetti stante la loro difficoltà economica ad estinguere il debito in
un'unica soluzione;
RITENUTO infatti che quando non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, né sia stato
proposto ricorso, il verbale contestato o notificato per una violazione al Codice della strada costituisce
titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le
spese di procedimento; inoltre, con l’iscrizione a ruolo delle suddette somme (la cui riscossione avviene
tramite concessionario), sono dovute anche tutte le maggiorazioni previste dalla legge, quali interessi di
mora, diritti di notifica ecc.
DATO ATTO che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali –
Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo, con circolare
prot. n. M/2413/13, in data 17.05.2007, a seguito di richiesta di parere in ordine al problema
dell’individuazione dell’Autorità competente a concedere la rateizzazione del pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria nel caso di verbale elevato da Agenti della Polizia Locale per violazioni al
codice della strada, ha fatto presente, sulla base dell’avviso espresso in proposito dall’Avvocatura
Generale dello Stato con nota del 14.03.2007, che qualora detto verbale abbia acquistato efficacia di titolo
esecutivo ai sensi dell’art. 203, comma 3, del C.d.S. (perché il contravventore non ha proposto ricorso
amministrativo, prestandovi in tal modo acquiescenza, o lo ha impugnato davanti al Giudice di Pace ai
sensi dell’art. 204-bis del C.d.S.) e per il quale non risulta ancora formato il ruolo, il Prefetto è privo di
qualsiasi competenza procedimentale e provvedimentale e non potrà, pertanto, essere investito
dell’istanza ex art. 26/1° legge n. 689/1981;
CONSIDERATO quindi, secondo il citato Organo legale, che competente a concedere il
beneficio della rateizzazione “parrebbe essere il soggetto titolare del diritto cioè l’autorità
amministrativa che procede alla riscossione della somma ai sensi del successivo art. 27/1° legge n.
689/1981 e, cioè, nel caso che la violazione sia stata accertata dagli agenti della Polizia Locale, i
Comuni o la Provincia cui i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti a norma
dell’art. 208 del Codice della Strada.”
DATO ATTO che la Prefettura di Vicenza ha ritenuto condivisibile l’orientamento di cui sopra
e con propria circolare n. 91 del 21.07.2007, Prot. n. 2007/2315 Area III, ha comunicato agli organi
interessati che “nell’ipotesi in cui il verbale di contestazione elevato da Agenti di Polizia Locale abbia
acquistato efficacia di titolo esecutivo, la competenza a concedere il beneficio della rateizzazione della
sanzione amministrativa irrogata in conseguenza della violazione di norme del Codice della strada è da
individuare nell’ente destinatario dei proventi della stessa sanzione”;
DATO ATTO che le richieste di rateizzazioni non si riferiscono unicamente a sanzioni
amministrative derivanti da violazioni del C.d.S. ma pure ad ordinanze-ingiunzioni per violazioni di
natura amministrativa diverse che, al fine di evitare disparità di trattamento, debbono essere parimenti
disciplinate;
RITENUTO quindi necessario disciplinare in maniera organica la concessione del beneficio
della rateizzazione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di:
1) verbali per violazioni al Codice della strada divenuti titoli esecutivi non ancora iscritti a ruolo;
2) ordinanze-ingiunzioni relative a violazioni amministrative diverse da quelle previste dal Codice
della strada;
3) cartelle esattoriali emesse a seguito di verbali o ordinanze iscritte a ruolo;
4) sentenze dell’autorità giudiziaria pronunciate a seguito di opposizione/ricorso avverso verbali od
ordinanze-ingiunzioni, per le quali la medesima autorità non abbia disposto;
2
VISTA la circolare n. 91 del 21.07.2007, prot. n. 2007/2315 Area III, della Prefettura di Vicenza;
VISTO il Decreto Legislativo n. 46/1999;
VISTO il D.P.R. 602/1973;
VISTO l’art. 26 della legge 689/1981;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTI gli allegati pareri previsti dall’art. 49 del T.U. 267/2000;
Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forma di legge;
DELIBERA
1. di concedere ed autorizzare il Comando di Polizia Locale a predisporre tutti i provvedimenti,
determinazioni e gli atti necessari alla concessione della rateizzazione nei casi indicati in oggetto,
limitatamente alle sole sanzioni amministrative pecuniarie di propria competenza, ferme restando,
quindi, tutte le conseguenze derivanti dall’applicazione di eventuali sanzioni amministrative
accessorie;
2. di stabilire che la rateizzazione può essere concessa solo:
a) sull’importo di verbali per violazioni al Codice della strada divenuti titoli esecutivi e non
ancora iscritti a ruolo;
b) sull’importo di ordinanze-ingiunzioni relative a violazioni amministrative diverse da quelle
previste dal Codice della strada;
c) su cartelle esattoriali emesse a seguito di verbali od ordinanze iscritte a ruolo;
d) su sentenze dell’autorità giudiziaria pronunciate a seguito di opposizione/ricorso avverso
verbali od ordinanze-ingiunzioni, per le quali la medesima autorità non abbia disposto;
3. di stabilire che la concessione del beneficio della rateizzazione degli importi in argomento, dovrà
avvenire secondo i criteri di seguito indicati:
a) verbali per violazioni al Codice della strada divenuti titoli esecutivi non ancora iscritti a
ruolo ed ordinanze-ingiunzioni relative a violazioni amministrative diverse da quelle
previste dal Codice della strada:
importo minimo rateizzabile: € 400,00:
da € 400,00
ad € 800,00:
da € 800,01
ad € 1.200,00:
da € 1.200,01 ad € 1.600,00:
da € 1.600,01 ad € 2.000,00:
da €. 2.000,01 ad €. 2.400,00
oltre € 2.400,00
numero 05 rate di pari importo;
numero 10 rate di pari importo;
numero 15 rate di pari importo;
numero 20 rate di pari importo;
numero 25 rate di pari importo
numero 30 rate di pari importo;
b) cartelle esattoriali emesse a seguito di verbali o ordinanze iscritti a ruolo o sentenze
dell’autorità giudiziaria pronunciate a seguito di opposizione/ricorso, per le quali la
medesima autorità non abbia disposto:
3
importo minimo rateizzabile: € 500,00:
da € 500,00
a €
da € 1.000,01 ad €
da € 1.500,01 ad €
da € 2.000,01 ad €
da €.2.500,01 ad €.
oltre € 3.000,00
1.000,00:
1.500,00:
2.000,00:
2.500,00:
3.000,00
numero 05 rate di pari importo;
numero 10 rate di pari importo;
numero 15 rate di pari importo;
numero 20 rate di pari importo;
numero 25 rate di pari importo
numero 30 rate di pari importo;
c) l’importo minimo rateizzabile può essere determinato anche dalla somma di più verbali per
violazioni al Codice della strada divenuti titoli esecutivi non ancora iscritti a ruolo, dalla
somma di più ordinanze-ingiunzioni per violazioni diverse da quelle del Codice della
strada, dalla somma di più cartelle esattoriali od altri titoli esecutivi (sentenze);
d) che, così come disposto dal Ministero dell’Interno, con circolare n. M/2413/13 del 17
maggio 2007, l’istante viene ammesso all’esercizio della facoltà di richiedere la
rateizzazione della somma dovuta per un verbale di violazione al Codice della strada
diventato titolo esecutivo (pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa
edittale e per le spese di procedimento) solo se la richiesta viene presentata entro e non
oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica o dalla contestazione del verbale;
e) il debito può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento;
f) decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l’obbligato è tenuto al
pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione;
g) l’istanza di rateizzazione della somma dovuta relativa ad una o più cartelle esattoriali non
può essere accolta se presentata dopo che la parte interessata ha ricevuto la notifica
dell’avvenuta iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, da parte dell’ente
concessionario per la riscossione, del fermo amministrativo di uno o più veicoli di sua
proprietà ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. 602/73 come modificato dall’art. 1 comma 1 del
Decreto Legislativo 27.04.2001 n. 193, dell’iscrizione di una ipoteca legale prevista
dall’art. 77 del D.P.R. 602/73, oppure dell’atto di pignoramento di crediti verso terzi e
contestuale ordine di versamento all’agente della riscossione ai sensi dell’art. 72 bis
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602; comunque non dovrà essere iniziata la procedura
esecutiva: il richiedente pertanto dovrà inoltre produrre fotocopia della busta della cartella
di pagamento dalla quale si evince la data della notifica;
h) il titolare della cartella o del verbale diventato titolo esecutivo (sia esso persona fisica o
giuridica) deve dichiarare nell’istanza (che va presentata all’Ufficio Verbali del Comando
della Polizia Locale), mediante autocertificazione, di trovarsi in condizioni economiche
disagiate ed in una situazione di particolare difficoltà che non gli consente di provvedere
al pagamento del dovuto in un’unica soluzione; lo stesso potrà dimostrare tale situazione
anche producendo l’ultima dichiarazione dei redditi o l’ultima busta paga;
i) il Comando di Polizia Locale si riserva di effettuare, anche a campione, tutti gli
accertamenti previsti e consentiti dalla legge al fine di verificare le effettive condizioni
economiche del richiedente; di richiedere all’istante, se del caso, tutta l’ulteriore
documentazione che risultasse necessaria al fine della definizione del procedimento ed in
particolare la prova delle disagiate condizioni economiche; di fornire comunque una
4
risposta scritta al richiedente entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, rimanendo
impregiudicate le eventuali legittime sospensioni del termine in questione;
j. il termine di pagamento di ogni rata viene fissato nell’ultimo giorno di ogni mese oppure,
se festivo, nel primo giorno feriale immediatamente successivo; se la rateazione riguarda
una o più cartelle esattoriali le rate dovranno essere maggiorate degli interessi legali;
k. il Dirigente del Corpo di Polizia Locale è autorizzato a valutare il rispetto dei criteri
stabiliti dalla presente delibera, ai fini della concessione o del diniego della rateazione,
mediante determinazione;
4) di comunicare il presente provvedimento al Dirigente Servizi Economico – Finanziari
provvedimenti di competenza;
per i
5) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti unanimi, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n° 267/2000, data l’urgenza di dare esecuzione
al provvedimento.
5
Allegato alla deliberazione di G.C. n. 236 del 17/10/2007.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Votta Gravina
COMUNE DI ARZIGNANO
G.C. n. 236 del 17/10/2007
OGGETTO
RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Parere tecnico del Responsabile del Servizio:
FAVOREVOLE.
lì, 17/10/2007.
Il Comandante
F.to Massimo Parolin
Parere contabile del Responsabile di Ragioneria:
FAVOREVOLE
lì, 17/10/2007.
Il Dirigente Settore Economico Finanziario
F.to Alessandra Maule
1