CITTA` DI ARZIGNANO VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
Transcript
CITTA` DI ARZIGNANO VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA CITTA’ DI ARZIGNANO Provincia di Vicenza Sede: Piazza Libertà n. 12 – Arzignano – (VI) C.A.P. 36071 COD. FISC.: 00244950242 Verbale letto, VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE f.to STEFANO FRACASSO N. 236 del Reg. Delib. OGGETTO: IL SEGRETARIO GENERALE RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE f.to MARIA VOTTA GRAVINA L’anno 2007, il giorno 17 del mese di Ottobre alle ore 18:00 , nella Sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale con la presenza di: In pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 23/10/2007. F.to IL SEGRETARIO GENERALE PRESENTI STEFANO FRACASSO PAOLO CASSAN ANZOLIN STEFANO DE MARZI STEFANO DE SANCTIS ANTONIO GIACOMELLO GIANDOMENICO PERETTI LORELLA SIGNORIN GIANFRANCO Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore Assessore Assessore Assessore ASSENTI Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. MARIA VOTTA GRAVINA. Il Presidente STEFANO FRACASSO, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato. Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. Lì, _______________ IL SEGRETARIO GENERALE ___________________ CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ Divenuta esecutiva il 02/11/2007. IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.to Denise Dani LA GIUNTA COMUNALE RITENUTO che frequentemente pervengono all’ufficio contravvenzioni del Corpo Intercomunale di Polizia Locale richieste di rateazione delle sanzioni amministrative (sanzioni per violazioni al codice della strada o per violazioni a leggi diverse, regolamenti, ordinanze, di natura amministrativa) da parte di numerosi soggetti stante la loro difficoltà economica ad estinguere il debito in un'unica soluzione; RITENUTO infatti che quando non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, né sia stato proposto ricorso, il verbale contestato o notificato per una violazione al Codice della strada costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento; inoltre, con l’iscrizione a ruolo delle suddette somme (la cui riscossione avviene tramite concessionario), sono dovute anche tutte le maggiorazioni previste dalla legge, quali interessi di mora, diritti di notifica ecc. DATO ATTO che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo, con circolare prot. n. M/2413/13, in data 17.05.2007, a seguito di richiesta di parere in ordine al problema dell’individuazione dell’Autorità competente a concedere la rateizzazione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di verbale elevato da Agenti della Polizia Locale per violazioni al codice della strada, ha fatto presente, sulla base dell’avviso espresso in proposito dall’Avvocatura Generale dello Stato con nota del 14.03.2007, che qualora detto verbale abbia acquistato efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203, comma 3, del C.d.S. (perché il contravventore non ha proposto ricorso amministrativo, prestandovi in tal modo acquiescenza, o lo ha impugnato davanti al Giudice di Pace ai sensi dell’art. 204-bis del C.d.S.) e per il quale non risulta ancora formato il ruolo, il Prefetto è privo di qualsiasi competenza procedimentale e provvedimentale e non potrà, pertanto, essere investito dell’istanza ex art. 26/1° legge n. 689/1981; CONSIDERATO quindi, secondo il citato Organo legale, che competente a concedere il beneficio della rateizzazione “parrebbe essere il soggetto titolare del diritto cioè l’autorità amministrativa che procede alla riscossione della somma ai sensi del successivo art. 27/1° legge n. 689/1981 e, cioè, nel caso che la violazione sia stata accertata dagli agenti della Polizia Locale, i Comuni o la Provincia cui i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti a norma dell’art. 208 del Codice della Strada.” DATO ATTO che la Prefettura di Vicenza ha ritenuto condivisibile l’orientamento di cui sopra e con propria circolare n. 91 del 21.07.2007, Prot. n. 2007/2315 Area III, ha comunicato agli organi interessati che “nell’ipotesi in cui il verbale di contestazione elevato da Agenti di Polizia Locale abbia acquistato efficacia di titolo esecutivo, la competenza a concedere il beneficio della rateizzazione della sanzione amministrativa irrogata in conseguenza della violazione di norme del Codice della strada è da individuare nell’ente destinatario dei proventi della stessa sanzione”; DATO ATTO che le richieste di rateizzazioni non si riferiscono unicamente a sanzioni amministrative derivanti da violazioni del C.d.S. ma pure ad ordinanze-ingiunzioni per violazioni di natura amministrativa diverse che, al fine di evitare disparità di trattamento, debbono essere parimenti disciplinate; RITENUTO quindi necessario disciplinare in maniera organica la concessione del beneficio della rateizzazione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di: 1) verbali per violazioni al Codice della strada divenuti titoli esecutivi non ancora iscritti a ruolo; 2) ordinanze-ingiunzioni relative a violazioni amministrative diverse da quelle previste dal Codice della strada; 3) cartelle esattoriali emesse a seguito di verbali o ordinanze iscritte a ruolo; 4) sentenze dell’autorità giudiziaria pronunciate a seguito di opposizione/ricorso avverso verbali od ordinanze-ingiunzioni, per le quali la medesima autorità non abbia disposto; 2 VISTA la circolare n. 91 del 21.07.2007, prot. n. 2007/2315 Area III, della Prefettura di Vicenza; VISTO il Decreto Legislativo n. 46/1999; VISTO il D.P.R. 602/1973; VISTO l’art. 26 della legge 689/1981; VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo n. 267/2000; VISTI gli allegati pareri previsti dall’art. 49 del T.U. 267/2000; Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forma di legge; DELIBERA 1. di concedere ed autorizzare il Comando di Polizia Locale a predisporre tutti i provvedimenti, determinazioni e gli atti necessari alla concessione della rateizzazione nei casi indicati in oggetto, limitatamente alle sole sanzioni amministrative pecuniarie di propria competenza, ferme restando, quindi, tutte le conseguenze derivanti dall’applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie; 2. di stabilire che la rateizzazione può essere concessa solo: a) sull’importo di verbali per violazioni al Codice della strada divenuti titoli esecutivi e non ancora iscritti a ruolo; b) sull’importo di ordinanze-ingiunzioni relative a violazioni amministrative diverse da quelle previste dal Codice della strada; c) su cartelle esattoriali emesse a seguito di verbali od ordinanze iscritte a ruolo; d) su sentenze dell’autorità giudiziaria pronunciate a seguito di opposizione/ricorso avverso verbali od ordinanze-ingiunzioni, per le quali la medesima autorità non abbia disposto; 3. di stabilire che la concessione del beneficio della rateizzazione degli importi in argomento, dovrà avvenire secondo i criteri di seguito indicati: a) verbali per violazioni al Codice della strada divenuti titoli esecutivi non ancora iscritti a ruolo ed ordinanze-ingiunzioni relative a violazioni amministrative diverse da quelle previste dal Codice della strada: importo minimo rateizzabile: € 400,00: da € 400,00 ad € 800,00: da € 800,01 ad € 1.200,00: da € 1.200,01 ad € 1.600,00: da € 1.600,01 ad € 2.000,00: da €. 2.000,01 ad €. 2.400,00 oltre € 2.400,00 numero 05 rate di pari importo; numero 10 rate di pari importo; numero 15 rate di pari importo; numero 20 rate di pari importo; numero 25 rate di pari importo numero 30 rate di pari importo; b) cartelle esattoriali emesse a seguito di verbali o ordinanze iscritti a ruolo o sentenze dell’autorità giudiziaria pronunciate a seguito di opposizione/ricorso, per le quali la medesima autorità non abbia disposto: 3 importo minimo rateizzabile: € 500,00: da € 500,00 a € da € 1.000,01 ad € da € 1.500,01 ad € da € 2.000,01 ad € da €.2.500,01 ad €. oltre € 3.000,00 1.000,00: 1.500,00: 2.000,00: 2.500,00: 3.000,00 numero 05 rate di pari importo; numero 10 rate di pari importo; numero 15 rate di pari importo; numero 20 rate di pari importo; numero 25 rate di pari importo numero 30 rate di pari importo; c) l’importo minimo rateizzabile può essere determinato anche dalla somma di più verbali per violazioni al Codice della strada divenuti titoli esecutivi non ancora iscritti a ruolo, dalla somma di più ordinanze-ingiunzioni per violazioni diverse da quelle del Codice della strada, dalla somma di più cartelle esattoriali od altri titoli esecutivi (sentenze); d) che, così come disposto dal Ministero dell’Interno, con circolare n. M/2413/13 del 17 maggio 2007, l’istante viene ammesso all’esercizio della facoltà di richiedere la rateizzazione della somma dovuta per un verbale di violazione al Codice della strada diventato titolo esecutivo (pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento) solo se la richiesta viene presentata entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica o dalla contestazione del verbale; e) il debito può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento; f) decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione; g) l’istanza di rateizzazione della somma dovuta relativa ad una o più cartelle esattoriali non può essere accolta se presentata dopo che la parte interessata ha ricevuto la notifica dell’avvenuta iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, da parte dell’ente concessionario per la riscossione, del fermo amministrativo di uno o più veicoli di sua proprietà ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. 602/73 come modificato dall’art. 1 comma 1 del Decreto Legislativo 27.04.2001 n. 193, dell’iscrizione di una ipoteca legale prevista dall’art. 77 del D.P.R. 602/73, oppure dell’atto di pignoramento di crediti verso terzi e contestuale ordine di versamento all’agente della riscossione ai sensi dell’art. 72 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602; comunque non dovrà essere iniziata la procedura esecutiva: il richiedente pertanto dovrà inoltre produrre fotocopia della busta della cartella di pagamento dalla quale si evince la data della notifica; h) il titolare della cartella o del verbale diventato titolo esecutivo (sia esso persona fisica o giuridica) deve dichiarare nell’istanza (che va presentata all’Ufficio Verbali del Comando della Polizia Locale), mediante autocertificazione, di trovarsi in condizioni economiche disagiate ed in una situazione di particolare difficoltà che non gli consente di provvedere al pagamento del dovuto in un’unica soluzione; lo stesso potrà dimostrare tale situazione anche producendo l’ultima dichiarazione dei redditi o l’ultima busta paga; i) il Comando di Polizia Locale si riserva di effettuare, anche a campione, tutti gli accertamenti previsti e consentiti dalla legge al fine di verificare le effettive condizioni economiche del richiedente; di richiedere all’istante, se del caso, tutta l’ulteriore documentazione che risultasse necessaria al fine della definizione del procedimento ed in particolare la prova delle disagiate condizioni economiche; di fornire comunque una 4 risposta scritta al richiedente entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, rimanendo impregiudicate le eventuali legittime sospensioni del termine in questione; j. il termine di pagamento di ogni rata viene fissato nell’ultimo giorno di ogni mese oppure, se festivo, nel primo giorno feriale immediatamente successivo; se la rateazione riguarda una o più cartelle esattoriali le rate dovranno essere maggiorate degli interessi legali; k. il Dirigente del Corpo di Polizia Locale è autorizzato a valutare il rispetto dei criteri stabiliti dalla presente delibera, ai fini della concessione o del diniego della rateazione, mediante determinazione; 4) di comunicare il presente provvedimento al Dirigente Servizi Economico – Finanziari provvedimenti di competenza; per i 5) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n° 267/2000, data l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento. 5 Allegato alla deliberazione di G.C. n. 236 del 17/10/2007. IL SEGRETARIO GENERALE F.to Maria Votta Gravina COMUNE DI ARZIGNANO G.C. n. 236 del 17/10/2007 OGGETTO RATEIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Parere tecnico del Responsabile del Servizio: FAVOREVOLE. lì, 17/10/2007. Il Comandante F.to Massimo Parolin Parere contabile del Responsabile di Ragioneria: FAVOREVOLE lì, 17/10/2007. Il Dirigente Settore Economico Finanziario F.to Alessandra Maule 1