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DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DELLE RAZZE BOVINE CHAROLAISE E
LIMOUSINE
Art.1
1. Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 15 gennaio 1991 n. 30 sulla disciplina della riproduzione animale, il
libro Genealogico delle razze bovine Charolais e Limousine, già Registro Anagrafico, istituito
dall’Associazione Italiana Allevatori, Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 1051 del 27 Ottobre
1950, è regolato dal presente Disciplinare, in armonia con la normativa dell’Unione Europea.
CAPITOLO I
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO
Art. 2
1. Il Libro Genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento genetico delle razze bovine Charolais e
Limousine al fine di valorizzare la produzione sul piano tecnico e economico degli animali allevati.
2. Le attività del Libro Genealogico sono svolte dalla Associazione Italiana Allevatori secondo le norme di
cui ai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole, fermo restando quanto
disposto dall’art. 6, penultimo comma, del presente Disciplinare.
Art. 3
1. Allo svolgimento dell’attività del Libro Genealogico, l’Associazione Italiana Allevatori provvede
mediante:
- la Commissione Tecnica Centrale;
- l’Ufficio Centrale;
- gli Uffici provinciali;
- il Corpo degli esperti.
Art. 4
1. La Commissione Tecnica Centrale provvede a:
a. Determinare i criteri per conseguire il miglioramento genetico della popolazione bovina iscritta al
Libro Genealogico. I bovini Charolais e Limousine allevati in Italia devono essere considerati parte
integrante della popolazione presente all’interno dei paesi della Unione Europea;
b. Definire le Norme Tecniche e le metodologie da adottare per il conseguimento del miglioramento
genetico;
c. Predisporre le modifiche del presente Disciplinare.
2. Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:
- n. 1 funzionario tecnico nominato dal Ministero per le Politiche Agricole incaricato di vigilare con carattere
di continuità sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare;
- n. 2 funzionari tecnici di cui uno rappresentante la Regione o la Provincia autonoma con il maggior numero
di capi iscritti della razza bovina Charolais e un altro rappresentante la Regione o la Provincia autonoma con
il maggior numero di capi iscritti della razza bovina Limousine. La nomina di tali funzionari viene fatta dai
rispettivi Assessorati Regionali e provinciali all’Agricoltura.
- n. 6 rappresentanti degli allevatori, 3 per ciascuna delle due razze, scelti fra allevatori e tecnici di
comprovata competenza nominati dall’AIA;
- n. 1 esperto di zootecnia nominato dal Ministero per le Politiche Agricole su una terna di nominativi
proposta dall’AIA;
- n. 1 veterinario nominato dal Ministero della Sanità;
- il Presidente dell’AIA o un suo delegato;
- n. 1 rappresentante nominato dall’AIA per i controlli funzionali.
3. La Commissione elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente.
4. Il Direttore dell’AIA o un suo delegato svolge le funzioni di segretario.
5. I componenti della Commissione restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. Dopo tre
assenze consecutive i componenti decadono e debbono essere sostituiti.
6. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, esperti di particolare competenza,
scelti dal Presidente, in relazione agli argomenti all’ordine del giorno.
7. La convocazione è fatta almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione.
8. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
9. In assenza del Presidente assume la presidenza il vice Presidente.
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale
quello del Presidente.
11. Di ogni riunione verrà redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 5
1. L’Ufficio Centrale provvede:
a. al coordinamento e controllo del lavoro degli Uffici Provinciali con ispezioni anche ad allevamenti, in
modo da assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente Disciplinare
e nelle apposite Norme Tecniche;
b. all’espletamento dei compiti relativi al funzionamento del Libro Genealogico;
c. ad effettuare la valutazione genetica dei riproduttori secondo i principi determinati dalla Commissione
Tecnica Centrale;
d. all’elaborazione e pubblicazione dei dati di valutazione genetica;
e. alla stampa dei documenti e dei dati ufficiali;
f. alla diffusione di ogni altra pubblicazione inerente il Libro Genealogico.
2. Il responsabile dell’applicazione del Disciplinare del Libro Genealogico, delle Norme Tecniche e delle
Delibere della Commissione Tecnica Centrale
è il Direttore dell’Associazione Italiana Allevatori.
Art. 6
1. Gli Uffici Provinciali provvedono:
a. ad espletare sul piano provinciale, le attività del Libro Genealogico previste dal presente Disciplinare e
dalle Norme Tecniche;
b. ad aggiornare, la Base Dati nazionale del Libro Genealogico secondo le procedure indicate dall’Ufficio
Centrale;
c. a rilasciare i documenti ufficiali del Libro Genealogico, secondo le modalità stabilite dal Disciplinare e
dalle Norme Tecniche.
2. All’organizzazione e al funzionamento degli Uffici provinciali del Libro Genealogico provvedono le
Associazioni Provinciali Allevatori giuridicamente riconosciute ed aderenti all’Associazione Italiana
Allevatori.
3. L’Associazione Italiana Allevatori potrà provvedere direttamente, in via temporanea, all’espletamento
delle sopra elencate attività nelle provincie
nelle quali non si verificano le condizioni di cui al
precedente comma. L’Associazione Italiana Allevatori potrà unificare presso un solo Ufficio le attività di
due o più Uffici provinciali del Libro Genealogico qualora in una o più provincie le condizioni
dell’allevamento e l’aspetto organizzativo funzionale lo richiedano.
4. Il responsabile dell’applicazione in sede provinciale del Disciplinare del Libro Genealogico nazionale,
delle Norme Tecniche e delle delibere della Commissione Tecnica Centrale è il direttore dell’Associazione
Provinciale Allevatori o di chi ne fa le veci, su espresso incarico da parte dell’AIA.
5. La tenuta del Libro Genealogico negli Uffici provinciali è sottoposta, a norma dell’art. 77 del D.P.R. 24
luglio 1977 n. 616, alla vigilanza degli Assessorati Regionali dell’Agricoltura, svolta secondo le direttive
impartite dal Ministero per le Politiche Agricole, a norma del comma 2 dell’art. 4 della legge 15 gennaio
1991 n. 30 sulla riproduzione animale.
Art. 7
1. Il Corpo degli Esperti è formato da Esperti e Coordinatori.
- Esperti.
Provvedono a:
a. svolgere le valutazioni morfologiche dei soggetti, maschi e femmine, da iscrivere al Libro Genealogico
e negli allevamenti iscritti;
b. svolgere le valutazioni morfologiche dei bovini presentati nelle mostre e nei concorsi ufficialmente
riconosciuti dal Libro Genealogico.
- Coordinatori.
Uno per ciascuna razza, provvedono a svolgere una periodica azione di verifica ed omogeneizzazione
dell’operato degli esperti.
2. Il lavoro degli esperti e dei coordinatori è regolato dall’Ufficio Centrale.
CAPITOLO II
AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL LIBRO GENEALOGICO ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI
Art. 8
1. L’adesione al Libro Genealogico è volontaria.
2. Possono essere ammessi al Libro Genealogico tutti gli allevamenti che possiedono soggetti di razza
Charolais e/o Limousine.
3. L’Allevatore interessato deve farne esplicita richiesta per iscritto all’Associazione Provinciale Allevatori
competente per territorio, dichiarando di accettare il presente disciplinare, le Norme Tecniche e le relative
modifiche apportate successivamente dagli organi competenti.
4. Possono essere ammessi al Libro Genealogico gli allevamenti che si trovino nelle seguenti condizioni:
a. siano costituiti da animali – giovani ed adulti – in possesso dei caratteri di razza;
b. impieghino per la riproduzione (in monta naturale o in fecondazione artificiale) solamente maschi
iscritti al Registro Tori;
c.siano sottoposti ai controlli sanitari previsti dalla legislazione vigente;
d. siano sottoposti in forma regolare e continuativa al controllo ufficiale della produzione secondo le
norme del Disciplinare relativo allo
svolgimento dei controlli funzionali effettuati
dall’Associazione Italiana Allevatori (D.M. 28.08.1984) e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L’Ammissione è deliberata dall’Associazione Provinciale Allevatori previa verifica dell’esistenza delle
condizioni di ammissibilità e dopo giudizio
di idoneità formulato da un esperto di razza relativamente
al precedente punto a).
6. L’Allevatore che non ritenga accettabile la mancata ammissione del proprio allevamento al Libro
Genealogico può ricorrere all’Ufficio Centrale
il quale esprimerà il proprio giudizio inappellabile.
7. I centri di inseminazione artificiale ed i tenutari delle stazioni di monta naturale che operano per terzi, in
quanto detentori di riproduttori iscritti al
Libro Genealogico delle razze bovine Charolais e Limousine,
sono considerati a tutti gli effetti allevatori ammissibili al Libro Genealogico e
pertanto tenuti al
rispetto e all’osservanza di quanto previsto dal presente Disciplinare.
Art. 9
1. Il Libro Genealogico in conformità a quanto disposto dalla decisione CE del 19.7.1984 (84/419 CE) si
articola in:
A. Registro Genealogico Giovane Bestiame, nel quale sono iscritti i soggetti maschi e femmine in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 10.
B. Registro Genealogico tori al quale sono ammessi i tori in possesso dei requisiti di cui al successivo art.
11.
C. Registro Genealogico vacche al quale sono ammesse le vacche in possesso dei requisiti di cui al
successivo art. 12.
Art. 10
Registro Genealogico Giovane Bestiame.
1. Al Registro Genealogico del Giovane Bestiame sono iscritti alla nascita i vitelli maschi e femmine che
abbiano padre e madre iscritti ad uno dei registri genealogici del Libro Genealogico, esenti da
malformazioni congenite e che siamo in possesso dei requisiti riportati nelle Norme Tecniche.
2. L’iscrizione al Registro Genealogico del Giovane Bestiame viene effettuata in base alla segnalazione
dell’allevatore effettuata in modo conforme a quanto stabilito dalle Norme Tecniche. L’Ufficio
Centrale e quello provinciale si riservano la facoltà di richiedere, ogni volta che lo ritengano
opportuno, la prova di accertamento della paternità e/o della maternità.
3. L’iscrizione al Registro Genealogico del Giovane Bestiame dei soggetti nati da trasferimento
embrionale è consentita quando il trasferimento sia stato effettuato secondo i requisiti previsti dalle
Norme Tecniche.
4. La nascita dei soggetti deve trovare rispondenza nell’archivio parti e salti in possesso dell’Ufficio
provinciale competente, nonché nei registri di stalla e nella dichiarazione del gruppo di monta, ove
adottato per gli allevamenti allo stato brado o semibrado. Al Registro Genealogico del Giovane
Bestiame sono iscritti anche i vitelli gemelli ad eccezione della femmina gemella di maschio. L’origine
gemellare dovrà figurare, in ogni caso, sui documenti genealogici e nei cataloghi delle mostre e dei
concorsi ufficiali.
Art. 11
Registro Genealogico Tori
1. Il Registro Genealogico Tori si divide in due sezioni:
A. Sezione principale: in cui vengono iscritti i maschi provenienti dal Registro Genealogico del Giovane
Bestiame in possesso dei requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche;
B. Sezione supplementare: in cui vengono iscritti maschi, provenienti dal Registro Genealogico Giovane
Bestiame, in possesso dei requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche.
Art. 12
Registro Genealogico Vacche
1. Il Registro Genealogico Vacche si divide in tre sezioni:
A. Sezione principale: in cui vengono iscritte le bovine che abbiamo partorito almeno una volta,
provenienti dal Registro Genealogico del Giovane Bestiame, in possesso dei requisiti stabiliti dalle
Norme Tecniche;
B. Sezione avanzata: in cui vengono iscritte le bovine che abbiamo partorito almeno una volta,
provenienti dal Registro Genealogico del Giovane Bestiame, in possesso dei requisiti stabiliti dalle
Norme Tecniche;
C. Sezione supplementare: in cui vengono iscritte le bovine che abbiano partorito almeno una volta, che
non abbiano i requisiti previsti per l’iscrizione alla Sezione principale o avanzata, in possesso dei
requisiti previsti dalle Norme Tecniche.
Art. 13
1. I soggetti iscrivibili o già iscritti al Libro Genealogico vengono sottoposti a valutazione morfologica
secondo modalità definite dalle Norme Tecniche.
CAPITOLO III
IDENTIFICAZIONE DEI BOVINI
Art. 14
1. L’identificazione dei soggetti di cui all’articolo 9 viene effettuata mediante l’attribuzione di un codice
conforme alla legislazione nazionale e comunitaria vigente.
CAPITOLO IV
MODALITA’ DI RILEVAMENTO, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DEI DATI E MODULI UFFICIALI
Art. 15
1. Le procedure adottate per il rilevamento, l’archiviazione, l’aggiornamento e la gestione dei dati per il
funzionamento del Libro Genealogico sono predisposte dall’Ufficio Centrale e sottoposte alla approvazione
della Commissione Tecnica Centrale.
Art. 16
1. Sono moduli ufficiali del Libro Genealogico:
MOD. 1 Scheda di valutazione morfologica, distinta per Charolais e Limousine.
MOD. 2 Certificato Genealogico
MOD. 3 Certificato Genealogico internazionale per l’esportazione, rilasciato dall’Ufficio Centrale.
MOD. 4 Dichiarazione di origine per vacche di ascendenza sconosciuta.
MOD. 5 Certificato di abilitazione alla inseminazione artificiale, rilasciato dall’Ufficio Centrale del Libro
Genealogico.
MOD. 6 Scheda vacca.
MOD. 7 Scheda toro.
2. Ogni altro modello approvato dal Ministero per le Politiche Agricole su proposta della Commissione
Tecnica Centrale.
3. Le caratteristiche di ciascuno dei moduli sopra indicati sono deliberate dalla Commissione Tecnica
Centrale su proposta dell’Ufficio Centrale.
Art. 17
1. Il certificato genealogico viene emesso dall'Ufficio Centrale e rilasciato dagli Uffici Provinciali per i
bovini iscritti al Libro Genealogico, a richiesta del proprietario dell'allevamento in cui è nato il soggetto.
2. Per lo stesso animale è rilasciato un solo certificato originale.
3. In caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato, sul
quale peraltro deve essere stampata in modo evidente la parola "duplicato".
4. I certificati genealogici dei bovini esportati all'estero ed i certificati che accompagnano l'esportazione di
seme, ovuli ed embrioni all'estero devono essere rilasciati dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico
secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche.
Art. 18
1. L’Ufficio Centrale provvede entro il primo semestre di ogni anno, alla pubblicazione dei seguenti
cataloghi ufficiali relativi ai soggetti iscritti nell’anno precedente :
a. catalogo dei tori iscritti al Registro genealogico tori;
b. catalogo delle vacche iscritte al Registro Genealogico vacche sezione avanzato.
CAPITOLO V
QUALIFICHE SPECIALI MOSTRE E CONCORSI
Art. 19
1. Le mostre, i concorsi e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i bovini appartenenti al Libro
Genealogico dovranno essere organizzate in base a norme emanate dall'Ufficio Centrale, su conforme parere
della Commissione Tecnica Centrale, approvate dal Ministero per le Politiche Agricole.
Art. 20
1. Qualifiche speciali possono essere attribuite ai tori e alle vacche di particolare pregio, secondo norme da
emanarsi dall’Ufficio Centrale, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale e da approvarsi dal
Ministero per le Politiche Agricole.
CAPITOLO VI
VALUTAZIONI GENETICHE
Art. 21
1. Le valutazioni genetiche verranno effettuate in conformità a quanto stabilito dalla Commissione
Comunitaria con provvedimento n. 94/515.
CAPITOLO VII
OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI E FINANZIAMENTO DEL LIBRO
Art. 22
1. L'allevatore che ha ottenuto l'ammissione del proprio allevamento al Libro Genealogico si impegna:
A. Ad osservare il presente Disciplinare, le Norme Tecniche e le disposizioni impartite dall'Ufficio
Centrale del Libro Genealogico per il funzionamento del Libro;
B. A concorrere al finanziamento delle attività del Libro con le quote stabilite dalla competente
Associazione Provinciale Allevatori;
C. A sottoporre tutti i soggetti del proprio allevamento ai controlli ponderali, secondo le modalità stabilite
dal Disciplinare relativo allo svolgimento del controlli funzionali effettuati dall'Associazione Italiana
Allevatori (D.M. 28.08.84) e successive modifiche ed integrazioni;
D. Ad ottemperare all'osservanza delle disposizioni concernenti avvisi, denunce, tenuta dei bollettari e
Registri, partecipazione a Mostre e ad altre Manifestazioni del Libro Genealogico;
E. A fornire, quando richiesto dai competenti organi del Libro Genealogico, chiarimenti e notizie
riguardanti il proprio allevamento;
F. Ad aderire ai programmi di valutazione genetica che siano deliberati dalla Commissione Tecnica
Centrale del Libro Genealogico, nelle forme stabilite dalla stessa;
G. A sottoporre tutti i bovini ai controlli sanitari previsti dalle Leggi vigenti, a segnalare tempestivamente
all'Associazione Provinciale Allevatori di appartenenza il venire meno delle condizioni sanitarie
previste. Ciò sarà motivo di sospensione dei controlli in stalla sino al ripristino delle condizioni
suddette.
Art. 23
1. Per le infrazioni alle norme del presente Disciplinare, l’allevatore è passibile dei seguenti provvedimenti
a.
b.
c.
d.
e.
f.
ammonimento;
addebito del costo effettivo dei servizi relativi ai controlli funzionali e al Libro Genealogico;
sospensione dalla iscrizione al L.G. dei soggetti quando sia stata accertata una errata identificazione;
sospensione a tempo determinato dell’allevamento dal Libro Genealogico;
radiazione dell’allevamento dal Libro Genealogico;
denuncia all’autorità giudiziaria nel caso di comprovata frode.
2. I provvedimenti di cui ai paragrafi precedenti sono adottati dall’Ufficio Centrale su proposta o sentito il
parere dell’Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio.
3. Per i capi di cui al punto d) ed e) è ammesso ricorso da parte dell’allevatore alla Commissione Tecnica
Centrale.
Art.24
1. Al finanziamento del Libro Genealogico si provvede in sede centrale con:
a. quote contributive versate dalle Associazioni Provinciali Allevatori;
b. proventi derivati dalla distribuzione alle Associazioni Provinciali Allevatori dei moduli per Certificati
Genealogici e per altri Documenti Ufficiali;
c. contributi pubblici Statali, Regionali, Comunitari, o di altra natura, in applicazione di Leggi ordinarie e
straordinarie;
d. eventuali altri proventi.
2. In sede provinciale con:
a. quote contributive versate dagli allevatori direttamente alle Associazioni Provinciali Allevatori;
b. contributi pubblici Statali, Regionali, Comunitari, o di altra natura, in applicazione di Leggi ordinarie e
straordinarie;
c. eventuali altri proventi.
CAPITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 25
1. Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere del Libro Genealogico hanno valore ufficiale.
Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito,
è perseguito a Norma di legge.
Art.26
1. Le modifiche al presente Disciplinare di iniziativa del Ministero per le Politiche Agricole o proposte
dall’Associazione Italiana Allevatori, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, entrano in
vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.
Art. 27
2. Le Norme Tecniche che stabiliscono i requisiti che vengono richiesti per l’iscrizione dei soggetti al Libro
comprese le norme disciplinanti l’inseminazione artificiale sono deliberate dalla Commissione Tecnica
Centrale e approvate dal Ministero per le Politiche Agricole e costituiscono parte integrante del presente
Disciplinare.
3. Le modifiche di iniziativa del Ministero per le Politiche Agricole entrano in vigore dalla data del relativo
decreto di approvazione.
4. Le modifiche proposte dall’AIA, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, devono essere
trasmesse al Ministero per le Politiche Agricole entro 60 giorni dalla data di delibera della CTC. Entrano in
vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.
Art. 28
1. Per i bovini iscritti al Libro Genealogico il Regolamento per lo svolgimento dei controlli per la produzione
della carne della specie bovina, approvato con decreto del Ministero dell’Agricoltura in data 28.08.84 e
successive modificazioni, sarà applicato dall’Associazione Italiana Allevatori.
VISTO SI APPROVA
Il Direttore Generale
Dr. Antonino Di Salvo
Allegato 1. Standard relativo alla Razza Limousine
Allegato 2. Standard relativo alla Razza Charolaise
STANDARD RELATIVO ALLA RAZZA LIMOUSINE
1. Mantello : fromentino vivo non troppo carico, un po’ più chiaro sotto il ventre, al piatto delle cosce,
alla regione del perineo, dello scroto , del pisciolare ed alla estremità della coda.
2. Assenza di macchie e di pigmentazione, mucose rosee.
3. Testa corta, fronte e musello larghi, areole più chiare attorno agli occhi ed al musello.
4. Collo corto.
5. Petto largo ed arrotondato, costato ben arrotondato.
6. Groppa larga soprattutto agli ischi; non troppo inclinata.
7. Linea sacrale e delle anche poco in rilievo.
8. Spalla e garrese muscolosi, dorso molto largo con muscolatura ben evidente.
9. Natica larga, ben discesa e convessa.
10. Corna ed unghielli gialli.
11. Arti ben distanziati, con appiombi regolari, esenti da tare, stinchi e garretti robusti, piedi ben
conformati, andatura regolare.
12. Cute fine e facilmente sollevabile.
13. Escludono dalla ammissione al Libro Genealogico :
a. tutti i caratteri in contrasto con quelli descritti nei paragrafi precedenti, ed in particolare vistose
anomalie concernenti : pigmentazione del musello, peli neri o bianchi su tutto il mantello e
specialmente alle orecchie, alle estremità della coda ed attorno al musello e macchie dovunque
localizzate, fatta eccezione per quelle di origine traumatica;
b. una malformazione evidente;
c. una indole cattiva;
d. caratteri morfologici di razza globalmente insufficienti;
e. gravi difetti degli appiombi.
STANDARD RELATIVO ALLA RAZZA CHAROLAISE
1. Mantello uniformemente bianco ed a volte crema, senza macchie.
2. Mucose uniformemente chiare senza macchie.
3. Testa relativamente piccola, corta, con fronte larga, piatta e leggermente concava a profilo rettilineo,
con frontale diritto e corto, corna rotonde, bianche e allungate, orecchie medie sottili e poco ricoperte
di pelo, occhi grandi sporgenti, mascelle forti, musello largo, collo corto.
4. Petto profondo, costato rotondo e armonicamente fuso con la spalla. Dorso orizzontale molto
muscoloso, lombo largo e spesso; anche leggermente arrotondate e morbide, ma molto larghe, così
come la groppa; posteriore pieno e disceso.
5. Tronco cilindrico.
6. Coda ben attaccata:
7. Arti corti con appiombi corretti e senza eccessiva finezza.
8. Pelle di spessore medio ma molto morbida.
9. Escludono dall’ammissione al Libro Genealogico :
a. Tutte le malformazioni evidenti e in particolare il prognatismo e la palatoschisi, nonché i difetti di
appiombo;
b. le anomalie di colore sul mantello e sulle mucose.