clicca qui
Transcript
clicca qui
DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DELLE RAZZE BOVINE CHAROLAISE E LIMOUSINE Art.1 1. Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 15 gennaio 1991 n. 30 sulla disciplina della riproduzione animale, il libro Genealogico delle razze bovine Charolais e Limousine, già Registro Anagrafico, istituito dall’Associazione Italiana Allevatori, Ente giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 1051 del 27 Ottobre 1950, è regolato dal presente Disciplinare, in armonia con la normativa dell’Unione Europea. CAPITOLO I ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO Art. 2 1. Il Libro Genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento genetico delle razze bovine Charolais e Limousine al fine di valorizzare la produzione sul piano tecnico e economico degli animali allevati. 2. Le attività del Libro Genealogico sono svolte dalla Associazione Italiana Allevatori secondo le norme di cui ai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole, fermo restando quanto disposto dall’art. 6, penultimo comma, del presente Disciplinare. Art. 3 1. Allo svolgimento dell’attività del Libro Genealogico, l’Associazione Italiana Allevatori provvede mediante: - la Commissione Tecnica Centrale; - l’Ufficio Centrale; - gli Uffici provinciali; - il Corpo degli esperti. Art. 4 1. La Commissione Tecnica Centrale provvede a: a. Determinare i criteri per conseguire il miglioramento genetico della popolazione bovina iscritta al Libro Genealogico. I bovini Charolais e Limousine allevati in Italia devono essere considerati parte integrante della popolazione presente all’interno dei paesi della Unione Europea; b. Definire le Norme Tecniche e le metodologie da adottare per il conseguimento del miglioramento genetico; c. Predisporre le modifiche del presente Disciplinare. 2. Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte: - n. 1 funzionario tecnico nominato dal Ministero per le Politiche Agricole incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare; - n. 2 funzionari tecnici di cui uno rappresentante la Regione o la Provincia autonoma con il maggior numero di capi iscritti della razza bovina Charolais e un altro rappresentante la Regione o la Provincia autonoma con il maggior numero di capi iscritti della razza bovina Limousine. La nomina di tali funzionari viene fatta dai rispettivi Assessorati Regionali e provinciali all’Agricoltura. - n. 6 rappresentanti degli allevatori, 3 per ciascuna delle due razze, scelti fra allevatori e tecnici di comprovata competenza nominati dall’AIA; - n. 1 esperto di zootecnia nominato dal Ministero per le Politiche Agricole su una terna di nominativi proposta dall’AIA; - n. 1 veterinario nominato dal Ministero della Sanità; - il Presidente dell’AIA o un suo delegato; - n. 1 rappresentante nominato dall’AIA per i controlli funzionali. 3. La Commissione elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente. 4. Il Direttore dell’AIA o un suo delegato svolge le funzioni di segretario. 5. I componenti della Commissione restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. Dopo tre assenze consecutive i componenti decadono e debbono essere sostituiti. 6. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, esperti di particolare competenza, scelti dal Presidente, in relazione agli argomenti all’ordine del giorno. 7. La convocazione è fatta almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione. 8. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. 9. In assenza del Presidente assume la presidenza il vice Presidente. 10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. 11. Di ogni riunione verrà redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario. Art. 5 1. L’Ufficio Centrale provvede: a. al coordinamento e controllo del lavoro degli Uffici Provinciali con ispezioni anche ad allevamenti, in modo da assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente Disciplinare e nelle apposite Norme Tecniche; b. all’espletamento dei compiti relativi al funzionamento del Libro Genealogico; c. ad effettuare la valutazione genetica dei riproduttori secondo i principi determinati dalla Commissione Tecnica Centrale; d. all’elaborazione e pubblicazione dei dati di valutazione genetica; e. alla stampa dei documenti e dei dati ufficiali; f. alla diffusione di ogni altra pubblicazione inerente il Libro Genealogico. 2. Il responsabile dell’applicazione del Disciplinare del Libro Genealogico, delle Norme Tecniche e delle Delibere della Commissione Tecnica Centrale è il Direttore dell’Associazione Italiana Allevatori. Art. 6 1. Gli Uffici Provinciali provvedono: a. ad espletare sul piano provinciale, le attività del Libro Genealogico previste dal presente Disciplinare e dalle Norme Tecniche; b. ad aggiornare, la Base Dati nazionale del Libro Genealogico secondo le procedure indicate dall’Ufficio Centrale; c. a rilasciare i documenti ufficiali del Libro Genealogico, secondo le modalità stabilite dal Disciplinare e dalle Norme Tecniche. 2. All’organizzazione e al funzionamento degli Uffici provinciali del Libro Genealogico provvedono le Associazioni Provinciali Allevatori giuridicamente riconosciute ed aderenti all’Associazione Italiana Allevatori. 3. L’Associazione Italiana Allevatori potrà provvedere direttamente, in via temporanea, all’espletamento delle sopra elencate attività nelle provincie nelle quali non si verificano le condizioni di cui al precedente comma. L’Associazione Italiana Allevatori potrà unificare presso un solo Ufficio le attività di due o più Uffici provinciali del Libro Genealogico qualora in una o più provincie le condizioni dell’allevamento e l’aspetto organizzativo funzionale lo richiedano. 4. Il responsabile dell’applicazione in sede provinciale del Disciplinare del Libro Genealogico nazionale, delle Norme Tecniche e delle delibere della Commissione Tecnica Centrale è il direttore dell’Associazione Provinciale Allevatori o di chi ne fa le veci, su espresso incarico da parte dell’AIA. 5. La tenuta del Libro Genealogico negli Uffici provinciali è sottoposta, a norma dell’art. 77 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, alla vigilanza degli Assessorati Regionali dell’Agricoltura, svolta secondo le direttive impartite dal Ministero per le Politiche Agricole, a norma del comma 2 dell’art. 4 della legge 15 gennaio 1991 n. 30 sulla riproduzione animale. Art. 7 1. Il Corpo degli Esperti è formato da Esperti e Coordinatori. - Esperti. Provvedono a: a. svolgere le valutazioni morfologiche dei soggetti, maschi e femmine, da iscrivere al Libro Genealogico e negli allevamenti iscritti; b. svolgere le valutazioni morfologiche dei bovini presentati nelle mostre e nei concorsi ufficialmente riconosciuti dal Libro Genealogico. - Coordinatori. Uno per ciascuna razza, provvedono a svolgere una periodica azione di verifica ed omogeneizzazione dell’operato degli esperti. 2. Il lavoro degli esperti e dei coordinatori è regolato dall’Ufficio Centrale. CAPITOLO II AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL LIBRO GENEALOGICO ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI Art. 8 1. L’adesione al Libro Genealogico è volontaria. 2. Possono essere ammessi al Libro Genealogico tutti gli allevamenti che possiedono soggetti di razza Charolais e/o Limousine. 3. L’Allevatore interessato deve farne esplicita richiesta per iscritto all’Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, dichiarando di accettare il presente disciplinare, le Norme Tecniche e le relative modifiche apportate successivamente dagli organi competenti. 4. Possono essere ammessi al Libro Genealogico gli allevamenti che si trovino nelle seguenti condizioni: a. siano costituiti da animali – giovani ed adulti – in possesso dei caratteri di razza; b. impieghino per la riproduzione (in monta naturale o in fecondazione artificiale) solamente maschi iscritti al Registro Tori; c.siano sottoposti ai controlli sanitari previsti dalla legislazione vigente; d. siano sottoposti in forma regolare e continuativa al controllo ufficiale della produzione secondo le norme del Disciplinare relativo allo svolgimento dei controlli funzionali effettuati dall’Associazione Italiana Allevatori (D.M. 28.08.1984) e successive modificazioni ed integrazioni. 5. L’Ammissione è deliberata dall’Associazione Provinciale Allevatori previa verifica dell’esistenza delle condizioni di ammissibilità e dopo giudizio di idoneità formulato da un esperto di razza relativamente al precedente punto a). 6. L’Allevatore che non ritenga accettabile la mancata ammissione del proprio allevamento al Libro Genealogico può ricorrere all’Ufficio Centrale il quale esprimerà il proprio giudizio inappellabile. 7. I centri di inseminazione artificiale ed i tenutari delle stazioni di monta naturale che operano per terzi, in quanto detentori di riproduttori iscritti al Libro Genealogico delle razze bovine Charolais e Limousine, sono considerati a tutti gli effetti allevatori ammissibili al Libro Genealogico e pertanto tenuti al rispetto e all’osservanza di quanto previsto dal presente Disciplinare. Art. 9 1. Il Libro Genealogico in conformità a quanto disposto dalla decisione CE del 19.7.1984 (84/419 CE) si articola in: A. Registro Genealogico Giovane Bestiame, nel quale sono iscritti i soggetti maschi e femmine in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 10. B. Registro Genealogico tori al quale sono ammessi i tori in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 11. C. Registro Genealogico vacche al quale sono ammesse le vacche in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 12. Art. 10 Registro Genealogico Giovane Bestiame. 1. Al Registro Genealogico del Giovane Bestiame sono iscritti alla nascita i vitelli maschi e femmine che abbiano padre e madre iscritti ad uno dei registri genealogici del Libro Genealogico, esenti da malformazioni congenite e che siamo in possesso dei requisiti riportati nelle Norme Tecniche. 2. L’iscrizione al Registro Genealogico del Giovane Bestiame viene effettuata in base alla segnalazione dell’allevatore effettuata in modo conforme a quanto stabilito dalle Norme Tecniche. L’Ufficio Centrale e quello provinciale si riservano la facoltà di richiedere, ogni volta che lo ritengano opportuno, la prova di accertamento della paternità e/o della maternità. 3. L’iscrizione al Registro Genealogico del Giovane Bestiame dei soggetti nati da trasferimento embrionale è consentita quando il trasferimento sia stato effettuato secondo i requisiti previsti dalle Norme Tecniche. 4. La nascita dei soggetti deve trovare rispondenza nell’archivio parti e salti in possesso dell’Ufficio provinciale competente, nonché nei registri di stalla e nella dichiarazione del gruppo di monta, ove adottato per gli allevamenti allo stato brado o semibrado. Al Registro Genealogico del Giovane Bestiame sono iscritti anche i vitelli gemelli ad eccezione della femmina gemella di maschio. L’origine gemellare dovrà figurare, in ogni caso, sui documenti genealogici e nei cataloghi delle mostre e dei concorsi ufficiali. Art. 11 Registro Genealogico Tori 1. Il Registro Genealogico Tori si divide in due sezioni: A. Sezione principale: in cui vengono iscritti i maschi provenienti dal Registro Genealogico del Giovane Bestiame in possesso dei requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche; B. Sezione supplementare: in cui vengono iscritti maschi, provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame, in possesso dei requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche. Art. 12 Registro Genealogico Vacche 1. Il Registro Genealogico Vacche si divide in tre sezioni: A. Sezione principale: in cui vengono iscritte le bovine che abbiamo partorito almeno una volta, provenienti dal Registro Genealogico del Giovane Bestiame, in possesso dei requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche; B. Sezione avanzata: in cui vengono iscritte le bovine che abbiamo partorito almeno una volta, provenienti dal Registro Genealogico del Giovane Bestiame, in possesso dei requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche; C. Sezione supplementare: in cui vengono iscritte le bovine che abbiano partorito almeno una volta, che non abbiano i requisiti previsti per l’iscrizione alla Sezione principale o avanzata, in possesso dei requisiti previsti dalle Norme Tecniche. Art. 13 1. I soggetti iscrivibili o già iscritti al Libro Genealogico vengono sottoposti a valutazione morfologica secondo modalità definite dalle Norme Tecniche. CAPITOLO III IDENTIFICAZIONE DEI BOVINI Art. 14 1. L’identificazione dei soggetti di cui all’articolo 9 viene effettuata mediante l’attribuzione di un codice conforme alla legislazione nazionale e comunitaria vigente. CAPITOLO IV MODALITA’ DI RILEVAMENTO, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DEI DATI E MODULI UFFICIALI Art. 15 1. Le procedure adottate per il rilevamento, l’archiviazione, l’aggiornamento e la gestione dei dati per il funzionamento del Libro Genealogico sono predisposte dall’Ufficio Centrale e sottoposte alla approvazione della Commissione Tecnica Centrale. Art. 16 1. Sono moduli ufficiali del Libro Genealogico: MOD. 1 Scheda di valutazione morfologica, distinta per Charolais e Limousine. MOD. 2 Certificato Genealogico MOD. 3 Certificato Genealogico internazionale per l’esportazione, rilasciato dall’Ufficio Centrale. MOD. 4 Dichiarazione di origine per vacche di ascendenza sconosciuta. MOD. 5 Certificato di abilitazione alla inseminazione artificiale, rilasciato dall’Ufficio Centrale del Libro Genealogico. MOD. 6 Scheda vacca. MOD. 7 Scheda toro. 2. Ogni altro modello approvato dal Ministero per le Politiche Agricole su proposta della Commissione Tecnica Centrale. 3. Le caratteristiche di ciascuno dei moduli sopra indicati sono deliberate dalla Commissione Tecnica Centrale su proposta dell’Ufficio Centrale. Art. 17 1. Il certificato genealogico viene emesso dall'Ufficio Centrale e rilasciato dagli Uffici Provinciali per i bovini iscritti al Libro Genealogico, a richiesta del proprietario dell'allevamento in cui è nato il soggetto. 2. Per lo stesso animale è rilasciato un solo certificato originale. 3. In caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato, sul quale peraltro deve essere stampata in modo evidente la parola "duplicato". 4. I certificati genealogici dei bovini esportati all'estero ed i certificati che accompagnano l'esportazione di seme, ovuli ed embrioni all'estero devono essere rilasciati dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche. Art. 18 1. L’Ufficio Centrale provvede entro il primo semestre di ogni anno, alla pubblicazione dei seguenti cataloghi ufficiali relativi ai soggetti iscritti nell’anno precedente : a. catalogo dei tori iscritti al Registro genealogico tori; b. catalogo delle vacche iscritte al Registro Genealogico vacche sezione avanzato. CAPITOLO V QUALIFICHE SPECIALI MOSTRE E CONCORSI Art. 19 1. Le mostre, i concorsi e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i bovini appartenenti al Libro Genealogico dovranno essere organizzate in base a norme emanate dall'Ufficio Centrale, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, approvate dal Ministero per le Politiche Agricole. Art. 20 1. Qualifiche speciali possono essere attribuite ai tori e alle vacche di particolare pregio, secondo norme da emanarsi dall’Ufficio Centrale, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale e da approvarsi dal Ministero per le Politiche Agricole. CAPITOLO VI VALUTAZIONI GENETICHE Art. 21 1. Le valutazioni genetiche verranno effettuate in conformità a quanto stabilito dalla Commissione Comunitaria con provvedimento n. 94/515. CAPITOLO VII OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI E FINANZIAMENTO DEL LIBRO Art. 22 1. L'allevatore che ha ottenuto l'ammissione del proprio allevamento al Libro Genealogico si impegna: A. Ad osservare il presente Disciplinare, le Norme Tecniche e le disposizioni impartite dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico per il funzionamento del Libro; B. A concorrere al finanziamento delle attività del Libro con le quote stabilite dalla competente Associazione Provinciale Allevatori; C. A sottoporre tutti i soggetti del proprio allevamento ai controlli ponderali, secondo le modalità stabilite dal Disciplinare relativo allo svolgimento del controlli funzionali effettuati dall'Associazione Italiana Allevatori (D.M. 28.08.84) e successive modifiche ed integrazioni; D. Ad ottemperare all'osservanza delle disposizioni concernenti avvisi, denunce, tenuta dei bollettari e Registri, partecipazione a Mostre e ad altre Manifestazioni del Libro Genealogico; E. A fornire, quando richiesto dai competenti organi del Libro Genealogico, chiarimenti e notizie riguardanti il proprio allevamento; F. Ad aderire ai programmi di valutazione genetica che siano deliberati dalla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico, nelle forme stabilite dalla stessa; G. A sottoporre tutti i bovini ai controlli sanitari previsti dalle Leggi vigenti, a segnalare tempestivamente all'Associazione Provinciale Allevatori di appartenenza il venire meno delle condizioni sanitarie previste. Ciò sarà motivo di sospensione dei controlli in stalla sino al ripristino delle condizioni suddette. Art. 23 1. Per le infrazioni alle norme del presente Disciplinare, l’allevatore è passibile dei seguenti provvedimenti a. b. c. d. e. f. ammonimento; addebito del costo effettivo dei servizi relativi ai controlli funzionali e al Libro Genealogico; sospensione dalla iscrizione al L.G. dei soggetti quando sia stata accertata una errata identificazione; sospensione a tempo determinato dell’allevamento dal Libro Genealogico; radiazione dell’allevamento dal Libro Genealogico; denuncia all’autorità giudiziaria nel caso di comprovata frode. 2. I provvedimenti di cui ai paragrafi precedenti sono adottati dall’Ufficio Centrale su proposta o sentito il parere dell’Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio. 3. Per i capi di cui al punto d) ed e) è ammesso ricorso da parte dell’allevatore alla Commissione Tecnica Centrale. Art.24 1. Al finanziamento del Libro Genealogico si provvede in sede centrale con: a. quote contributive versate dalle Associazioni Provinciali Allevatori; b. proventi derivati dalla distribuzione alle Associazioni Provinciali Allevatori dei moduli per Certificati Genealogici e per altri Documenti Ufficiali; c. contributi pubblici Statali, Regionali, Comunitari, o di altra natura, in applicazione di Leggi ordinarie e straordinarie; d. eventuali altri proventi. 2. In sede provinciale con: a. quote contributive versate dagli allevatori direttamente alle Associazioni Provinciali Allevatori; b. contributi pubblici Statali, Regionali, Comunitari, o di altra natura, in applicazione di Leggi ordinarie e straordinarie; c. eventuali altri proventi. CAPITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI Art. 25 1. Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere del Libro Genealogico hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a Norma di legge. Art.26 1. Le modifiche al presente Disciplinare di iniziativa del Ministero per le Politiche Agricole o proposte dall’Associazione Italiana Allevatori, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione. Art. 27 2. Le Norme Tecniche che stabiliscono i requisiti che vengono richiesti per l’iscrizione dei soggetti al Libro comprese le norme disciplinanti l’inseminazione artificiale sono deliberate dalla Commissione Tecnica Centrale e approvate dal Ministero per le Politiche Agricole e costituiscono parte integrante del presente Disciplinare. 3. Le modifiche di iniziativa del Ministero per le Politiche Agricole entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione. 4. Le modifiche proposte dall’AIA, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, devono essere trasmesse al Ministero per le Politiche Agricole entro 60 giorni dalla data di delibera della CTC. Entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione. Art. 28 1. Per i bovini iscritti al Libro Genealogico il Regolamento per lo svolgimento dei controlli per la produzione della carne della specie bovina, approvato con decreto del Ministero dell’Agricoltura in data 28.08.84 e successive modificazioni, sarà applicato dall’Associazione Italiana Allevatori. VISTO SI APPROVA Il Direttore Generale Dr. Antonino Di Salvo Allegato 1. Standard relativo alla Razza Limousine Allegato 2. Standard relativo alla Razza Charolaise STANDARD RELATIVO ALLA RAZZA LIMOUSINE 1. Mantello : fromentino vivo non troppo carico, un po’ più chiaro sotto il ventre, al piatto delle cosce, alla regione del perineo, dello scroto , del pisciolare ed alla estremità della coda. 2. Assenza di macchie e di pigmentazione, mucose rosee. 3. Testa corta, fronte e musello larghi, areole più chiare attorno agli occhi ed al musello. 4. Collo corto. 5. Petto largo ed arrotondato, costato ben arrotondato. 6. Groppa larga soprattutto agli ischi; non troppo inclinata. 7. Linea sacrale e delle anche poco in rilievo. 8. Spalla e garrese muscolosi, dorso molto largo con muscolatura ben evidente. 9. Natica larga, ben discesa e convessa. 10. Corna ed unghielli gialli. 11. Arti ben distanziati, con appiombi regolari, esenti da tare, stinchi e garretti robusti, piedi ben conformati, andatura regolare. 12. Cute fine e facilmente sollevabile. 13. Escludono dalla ammissione al Libro Genealogico : a. tutti i caratteri in contrasto con quelli descritti nei paragrafi precedenti, ed in particolare vistose anomalie concernenti : pigmentazione del musello, peli neri o bianchi su tutto il mantello e specialmente alle orecchie, alle estremità della coda ed attorno al musello e macchie dovunque localizzate, fatta eccezione per quelle di origine traumatica; b. una malformazione evidente; c. una indole cattiva; d. caratteri morfologici di razza globalmente insufficienti; e. gravi difetti degli appiombi. STANDARD RELATIVO ALLA RAZZA CHAROLAISE 1. Mantello uniformemente bianco ed a volte crema, senza macchie. 2. Mucose uniformemente chiare senza macchie. 3. Testa relativamente piccola, corta, con fronte larga, piatta e leggermente concava a profilo rettilineo, con frontale diritto e corto, corna rotonde, bianche e allungate, orecchie medie sottili e poco ricoperte di pelo, occhi grandi sporgenti, mascelle forti, musello largo, collo corto. 4. Petto profondo, costato rotondo e armonicamente fuso con la spalla. Dorso orizzontale molto muscoloso, lombo largo e spesso; anche leggermente arrotondate e morbide, ma molto larghe, così come la groppa; posteriore pieno e disceso. 5. Tronco cilindrico. 6. Coda ben attaccata: 7. Arti corti con appiombi corretti e senza eccessiva finezza. 8. Pelle di spessore medio ma molto morbida. 9. Escludono dall’ammissione al Libro Genealogico : a. Tutte le malformazioni evidenti e in particolare il prognatismo e la palatoschisi, nonché i difetti di appiombo; b. le anomalie di colore sul mantello e sulle mucose.