Illegittima la deliberazione senza il parere del responsabile
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Illegittima la deliberazione senza il parere del responsabile
diritto e pratica amministrativa IL SOLE 24 ORE RESPONSABILITÀ LA SENTENZA Illegittima la deliberazione con assunzione di impegno di spesa priva del parere di regolarità contabile Illegittima la deliberazione senza il parere del responsabile di STEFANO USAI Funzionario PA La questione La vicenda affrontata con la pronuncia del Consiglio di giustizia amministrativa, sez. giurisdizionale, n. 942 del 16 ottobre 2012 risulta di particolare rilievo anche alla luce di quanto disposto in tema di pareri dei responsabili di servi zio con il recente decreto legge n. 174/2012. Per ciò che in questa sede interessa, il giudice d’appello siciliano affronta la controversa questione della qualificazione giuridica della deliberazione comportante incidenza sul bilancio sotto il profilo delle spese priva del parere di regolarità contabile. È noto che in giurisprudenza si è sviluppato un duplice, contrapposto, orientamento. Il giudice siciliano, in modo condivisibile, aderisce all’indirizzo estremo ravvisando nel la carenza del parere una palese violazione di legge repu tando, pertanto, l’atto assolutamente illegittimo per viola zione di legge (nella specie l’articolo 53 della legge n. 142/1990 e quindi ante decreto legislativo n. 267/2000). Appare davvero apprezzabile la sintesi espressa nella sen tenza in commento secondo cui la deliberazione carente del parere del responsabile del servizio finanziario e com portante impegno di spesa “presenta profili di indubbia contrarietà al chiaro disposto della legge e conseguentemente il motivo d’appello deve essere rigettato (Cons. Stato, sez. V, n. 808 del 15 febbraio 2000)” infatti, “a differenza di quanto affermato da alcune decisioni dei Tar, il Consiglio ritiene che la violazione della norma che impone (tra l’altro) il parere di regolarità contabile determini l’illegittimità della relativa delibera (Cons. Stato, sez. V, n. 808 del 15 febbraio 2000) perché si tratta di disposizione che ha l’importante finalità di mettere al corrente l’organo politico (la Giunta o il Consiglio) dell’incidenza della deliberazione sul bilancio comunale, fermo restando che detti pareri non pongono alcun limite alla potestà deliberante di quest’ultimo che ben può liberamente disporre del contenuto delle deliberazioni (una volta resi detti pareri) perché, diversa mente argomentando, si finirebbe con l’attribuire agli organi consultivi potere di amministrazione attiva, lasciando ai corpi rappresentativi la funzione di mera ratifica delle determinazioni altrui (Corte dei conti reg. Sicilia, sez. giur., n. 1058 del 23 marzo 2011)”. La tesi espressa non può non essere condi visa anche perché, tanto nel dettato originario quanto nella recentissima scrittura intervenuta come si dirà più MARZO 2013 avanti a opera del recente decreto legge n. 174/2012, la possibilità di adottare una deliberazione (sia di Giunta sia di Consiglio) ha un ambito operativo contingentato risul tando, si potrebbe dire, dalla riserva di legge che ammette che non venga espresso/richiesto il parere dei responsabili nel solo caso in cui l’atto rappresenti un mero indirizzo di tipo politico. Si può annotare inoltre, che bene avrebbe fatto il legislato re se avesse qualificato definitivamente la fattispecie dell’in dirizzo politico per evitare possibili interpretazioni distor te della disposizione. Non sia ritenuto superfluo evidenziare che, seppur ricon ducibile alla esclusiva sfera di pertinenza politica, in realtà l’atto di indirizzo (o direttiva) può incidere in modo rile vante su aspetti gestionali e finanche contabili dell’ente. La riscrittura della disposizione sui pareri a opera del Dl n. 174/2012 Per meglio comprendere le modifiche intervenute, si ri produce nella tabella riportata nella pag. successiva l’ar ticolo nella versione abrogata e in quella risultante dalla riscrittura a opera del Dl n. 174/2012. La disposizione in argomento, ribadendo l’inciso iniziale nel primo periodo comma 1 già noto fin dalla legge n. 142/1990 ovvero che “su ogni proposta di deliberazione sot toposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato”, subisce una complessiva, e innovativa, riscrittura nel fram mento conclusivo. La parte finale dell’articolo è riferita al parere del respon sabile del servizio finanziario, il quale è tenuto a esprimersi in ordine alla regolarità contabile ogni volta che la propo sta di deliberazione “comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente” e non più, pertanto, nel solo caso in cui l’atto adottando determini diminuzione di entrata o aumento di spesa. Il secondo periodo, anch’esso rimasto immutato prevede che i pareri dei responsabili (o del segretario qualora sia tenuto a esprimersi) “sono inseriti nella deliberazione”. La norma sopra riportata, soprattutto in relazione al parere 75 diritto e pratica amministrativa RESPONSABILITÀ IL SOLE 24 ORE LA SENTENZA Articolo 49 Tuel Pareri dei responsabili dei servizi (abrogato dal Dl n. 174/2012) 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto, di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qua lora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell’ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. espresso a cura del coordinatore dei servizi finanziari, appare profondamente mutata. Nel pregresso regime nor mativo, come annotato, il responsabile del servizio finan ziario veniva chiamato a esprimersi sulle proposte di com petenza giuntale o consiliare solamente nel caso in cui queste determinassero una riduzione di entrate oppure la proposta sottoposta all’attenzione dell’organo collegiale comportasse maggiori spese. Si trattava in sostanza di esprimere un parere sulla capacità del bilancio di “tollera re” soprattutto la seconda. Nel caso di specie, pertanto, il soggetto in questione veniva chiamato quasi a una mera constatazione senza alcuna valutazione di tipo sia con sentito “prognostico”. Dalla riscrittura emerge chiaramen te una diversa ampiezza della casistica degli atti per i quali dal parere “contabile” non si potrà più prescindere, a pena come visto della illegittimità dell’atto. L’intento sintetizzato nella proposta presentata agli organi politici dovrà essere considerato quindi sotto il profilo della sua incidenza, prognostica rispetto alla finanza pubbli ca in generale e alla sua capacità, in particolare, di incidere tra gli altri sul rispetto del patto di stabilità oltre che sulle condizioni “contabili” dell’ente. Inteso in questa acce zione deve altresì essere sottolineata in realtà la non asso luta novità della riformulazione operata dal legislatore tec nico, segnatamente, del parere del responsabile del servi zio finanziario. Propendono per la riflessione appena espressa, sia alcuni dati normativi sia considerazioni di tipo pratico/operative. Sotto il profilo normativo, non si può trascurare che l’ap proccio e la stessa sintesi di valutazione espressa nei pareri siano stati fortemente condizionati con le (numerose e sempre più frequenti) disposizioni in tema di patto di stabilità o, per restare in ambito di provvedimenti più recenti, dalle disposizioni in tema di velocizzazione dei pagamenti. È evidente che la necessità del costante monitoraggio del 76 Articolo 49 Tuel Pareri dei responsabili dei servizi (introdotto dal Dl n. 174, articolo 3, comma 1, lett. b) in grassetto le parti aggiunte rispetto al testo abrogato 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qua lora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economi cofinanziaria o sul patrimonio dell’ente, del responsabile di ra gioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l’ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell’ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata moti vazione nel testo della deliberazione. patto di stabilità e del parere “prognostico” richiesto a titolo esemplificativo dall’articolo 9 della legge n. 102/2009 denunciano l’esigenza, in primo luogo, che il parere non si sostanzi in una mera constatazione ma, soprattutto, che la questione relativa alla contabilità, al costante controllo sulla situazione finanziaria non sia e non possa costituire prerogativa od obbligo di un solo soggetto (il responsabile del servizio finanziario). Per effetto di quanto appena espresso i vari interventi, del responsabile del servizio finanziario, degli altri responsabili di servizi e se vogliamo della stessa funzione di coordi namento/supervisione del segretario dell’ente, non posso no ritenersi disgiunti e/o espressi a comparti stagni in cui ciascuno ignora la realtà “contabile/finanziaria” dell’ente ed esprime pareri completamente avulsi rispetto alla reale situazione. Pertanto, la stessa pratica operativa risulta conosce già un modus operandi nel senso solo ora formalizzato dal legisla tore con il Dl n. 174/2012. In questo senso del resto, tra gli altri, si è diretta, a titolo esemplificativo, la stessa Corte dei conti della sezione regionale della Sardegna con il parere n. 118 del 20 dicembre 2011 e anche la stessa circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 5/2012 (contenente le disposizioni pratico/applicative del patto di stabilità per l’anno 2012). Con il parere della sezione sarda, il Consesso ha evidenzia to che l’approccio in particolare verso il patto di stabili tà, ma sostanzialmente verso tutti gli aspetti contabili/fi nanziari dell’ente locale, deve costituire oggetto di oculata fase di previsione/programmazione. Per ciò stesso, l’intera azione dell’ente che non costitui sce mero indirizzo politico e al netto delle ipotesi (rare) che non coinvolgano il bilancio deve costituire sintesi di un procedimento necessariamente concertato tra i vari responsabili. A semplificare, nell’odierno a prescindere dalla norma MARZO 2013 diritto e pratica amministrativa IL SOLE 24 ORE RESPONSABILITÀ LA SENTENZA Consiglio di giustizia amministrativa regione Sicilia, sez. giur., decisione n. 942 del 16 ottobre 2012 Enti locali Comuni Deliberazione comportante impegno di spesa Parere del responsabile del servizio finanziario Necessità Illegittimità della deliberazione carente La violazione della norma che impone il parere di regolarità contabile determina l’illegittimità della relativa delibera perché si tratta di violazione della disposizione che ha l’importante finalità di mettere al corrente l’organo politico (la Giunta o il Consiglio) dell’incidenza dell’atto sul bilancio e sulla contabilità in generale. I pareri tecnici e contabili non pongono alcun limite alla potestà deliberante dell’organo collegiale che ben può liberamente disporre del contenuto delle deliberazioni (una volta resi detti pareri) perché, diversamente argomentando, si finirebbe con l’attribuire agli organi consultivi potere di amministrazione attiva, lasciando ai corpi rappresentativi la funzione di mera ratifica delle determinazioni altrui. del recente decreto legge n. 174/2012 sarebbe del tutto anacronistico pensare che la redazione si pensi della programmazione triennale dei lavori pubblici o anche l’ap provazione giuntale dei vari (livelli di) progetti possa essere supportata da un semplice parere tecnico (intendendolo come solo riferimento alle regole che presidiano lo specifi co settore dei lavori pubblici) e non anche da una sintesi che tenga conto dell’incidenza (prognostica) sotto il profi lo finanziario. Ammettere un ragionamento (procedimento amministra tivo) del tipo di quello appena delineato significa legittima re una PA che agisce in modo ottuso e svincolato da ogni senso pratico in cui ogni burocrate si affranca dalle proprie responsabilità delegandole ad altri. Ancora più esplicito, a sommesso avviso, risulta qualche passo della circolare n. 5/2012 citata. Nel rilevante documento si chiarisce perfettamente l’in tensità e il livello di concertazione in cui, ogni dirigente/re sponsabile del servizio, non può limitare l’espressione del proprio parere con riferimento alle sole regole che presi diano il proprio “settore” di appartenenza. Ciò emerge in particolare come si legge nella circolare in relazione alla gestione delle “fasi” della spesa, per cui l’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge n. 78/2009 (convertito con legge n. 102/2009) impone al funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spe sa l’obbligo di accertare preventivamente che il program ma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. Ciò ha l’ovvia conseguenza si legge nel testo citato “che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria prevista dall’articolo 151 del decreto legislativo n. 267/2000 (Tuel), come richiamato anche nell’articolo 183 dello stesso Tuel, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno e, in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al summenzionato comma 18 dell’articolo 31. La violazione del l’obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare e amministrativa a carico del predetto funzionario”. MARZO 2013 La regolarità contabile e amministrativa nella riscrittura del Dl n. 174/2012 Un ulteriore dato (normativo) per avallare quanto sopra sostenuto è rinvenibile nella riscrittura operata nel Dl n. 174/2012 e in particolare con l’articolo 3, comma 1, lett. d), che introduce nel Tu degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000) il nuovo articolo 147bis. Il comma 1 dell’ulti mo articolo citato evidenzia che il controllo di regolarità amministrativa e contabile deve essere assicurato “nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza del l’azione amministrativa. È inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria”. Parte della dottrina ha inteso rilevare una di stonia della disposizione citata riferendola agli atti dirigen ziali/gestionali (le determinazioni). È evidente che se così fosse il legislatore avrebbe commes so un macroscopico errore considerato che gli atti in argomento, per la circostanza che promanano direttamen te dallo stesso dirigente (fatta salva l’intermediazione peraltro eventuale del responsabile del procedimento) non necessitano affatto di un parere. L’adesione o la paternità dell’atto, evidentemente, rende assolutamente superfluo e ridondante esprimere anche il parere su un atto proprio. A sommesso avviso, la disposizione in argomento deve essere intesa in senso generale ovvero con riferimento ad atti (proposte) degli organi collegiali dell’ente locale (Giun ta e Consiglio) per i quali il parere tecnico obbligatorio ai sensi del “nuovo” articolo 49 del Tu n. 267/2000 deve costituire una sintesi del controllo di regolarità ammini strativa e contabile. Sarebbe singolare pensare diversa mente anche perché si assumerebbe, neanche tanto im plicitamente, che la determinazione (atto gestionale) esige maggior cautela rispetto ad atti (le deliberazioni) degli organi collegiali composti, per di più, da soggetti sprovvisti (si potrebbe ritenere) delle cognizioni tecniche di compe tenza dei vari responsabili. 77