Nota Agenzia del Territorio Latina del 13-4

Transcript

Nota Agenzia del Territorio Latina del 13-4
Ufficio Provinciale di Latina
Reparto di Staff
.
Agli Ordini degli Ingegneri
Cagliari 13/04/2006
Prot.. n° 5576
Agli Ordini degli Architetti
Pianificatori, Progettisti e
Conservatori
Agli Ordini Prov.li dei Dottori
Agronomi e Forestali
Allegati
Rif. nota del
Prot. n°
Ai Collegi dei Geometri
Ai Collegi dei Periti Agrari e dei
Periti Industriali laureati
Ai Collegi Interprovinciali degli
Agrotecnici
LORO SEDI
E p.c.
All’Agenzia del Territorio
Direzione regionale del Lazio
ROMA
Oggetto: circolare n. 3/2006. nuovi termini per l’accatastamento delle unità
immobiliari urbane ai sensi dell’art.34-quinquies, c.2, del D.L. 10/01/06
n.4. - Dichiarazioni DOCFA, ampliamento delle possibilità di pagamento
dei tributi speciali catastali attraverso il deposito interno.
Con la circolare 3/06 in oggetto, l’Agenzia ha evidenziato le importanti novità
introdotte dal comma 2 dell’art. 34 quinquies del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4
aggiunto in sede di conversione della legge 9 marzo 2006, n. 80, pubblicata sulla
G.U. n. 59 dell’11 marzo 2006, che attengono, in particolare, a razionalizzare i
procedimenti di presentazione delle dichiarazioni DOCFA per nuova costruzione,
variazione o di mutazione dello stato di quei beni che passano dalle categorie degli
esenti a quelle soggette ad imposta.
Il nuovo strumento legislativo ha modificato alla lettera a) del richiamato dispositivo,
il primo comma dell’art. 28 del R.D.L. 652/39, che prevedeva l’obbligo di
presentazione delle dichiarazioni in catasto delle unità immobiliari di nuova
./..
Via E.Filiberto, 4-6 tel. +3907734481 e-mail: [email protected]
P.I. 06455481009/C.F. 80416110585
costruzione e di quelle che dalla categoria delle esenti passano a quelle soggette ad
imposta, sostituendo la locuzione relativa al termine del 31 gennaio dell’anno
successivo a quello ….
con il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni in
catasto di trenta giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti abitabili o
servibili all’uso cui sono destinati.
Allo stesso modo, l’intervento legislativo ha modificato al comma 2, lettera b), l’art.
20 del sopraccitato R.D.L. 652/39, stabilendo che anche le dichiarazioni relative alle
mutazioni dello stato dei beni delle unità immobiliari già censite di cui all’art. 17
primo comma lettera b) del medesimo R.D.L. 652/39, devono essere presentate in
catasto entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate.
Pertanto il termine dei 30 giorni decorre per le nuove costruzioni dalla data in cui
l’immobile è divenuto agibile o comunque utilizzabile per l’uso per cui è stato
costruito; per le unità censite che hanno subito variazioni, dal giorno in cui le
modifiche sono state completate, e per quelle passate dalle categorie esenti a quelle
soggette ad imposta, dalla data in cui i requisiti per l’esenzione delle imposte sono
venuti meno
Chiarisce inoltre la circolare in commento che in assenza di una specifica disposizione
di carattere transitorio, l’applicabilità della nuova disciplina dei termini, introdotta
dall’art. 34 quinquies si applica agli eventi verificatisi a decorrere dal 12 marzo 2006,
data di entrata in vigore della già citata legge n. 80/2006.
Si rammenta in argomento che ai sensi dell’art. 3 primo comma del richiamato
R.D.L. 652/39 convertito con modificazioni con la legge 1249/39, la dichiarazione in
catasto deve essere presentata da: a) dal proprietario o se questi è minore o
incapace da chi ne ha la legale rappresentanza; b) per gli enti morali, dal legale
rappresentante; c) per le società commerciali legalmente costituite, da chi a termini
dello statuto o dell’atto costitutivo ha la firma sociale; d) per le società estere da chi
le rappresenta nello stato.
Il secondo comma del R.D.L. 652/39 prevede inoltre che per le associazioni, per i
condomini e per le ditte diverse da quelle indicate nel primo comma, anche se
esistenti soltanto di fatto, è obbligato alla dichiarazione l’associato, il condomino o il
socio o il componente la ditta che sia amministratore anche di fatto. Se
l’amministratore manca, sono obbligati alla dichiarazione tutti coloro che fanno parte
dell’associazione, del condominio, della società o della ditta, ciascuno per la propria
quota. Nei casi indicati nelle lettere b) c) e d) del primo comma e nel secondo
comma del medesimo articolo, quando gli obbligati alla denuncia sono più di uno, la
dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli obbligati, ma la dichiarazione di
uno di essi esonera gli altri.
Pag. 2
Via E.Filiberto, 4-6 tel. +3907734481 e-mail: [email protected]
P.I. 06455481009/C.F. 80416110585
./..
Ufficio Provinciale di Latina
Reparto di Staff
.
Per quanto riguarda i riflessi della nuova disciplina sul piano sanzionatorio, si osserva
che la stessa non innova i profili sanzionatori previsti dal D.Lgs. 472/97 ed oggetto di
specifica disamina nella circolare dell’Agenzia del Territorio, n. 2 del 17 aprile 2002.
Nell’ambito di tale disciplina, il sig. Direttore Generale dell’Agenzia del Territorio ha
recentemente elencato con la nota del 7 marzo 2005, n. 17628, quali fattispecie
sanzionatorie siano state modificate negli importi a seguito di quanto previsto dal
comma 338 della legge 311/2004.
Nella nota in argomento, si è evidenziato che la modifica degli importi attiene in
particolare:
- alla mancata dichiarazione delle unità immobiliari urbane e delle relative variazioni;
- alla mancata dichiarazione dei fabbricati che dalla categoria degli esenti passano a
quelli soggetti d’imposta.
Ora, tenuto conto che la riforma della disciplina in materia disposta dall’art. 34
quinquies in parola pur non coinvolgendo il termine di sei mesi previsto dall’art. 8
della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per la presentazione della dichiarazione del
cambiamento nello stato del terreno per effetto dell’avvenuta edificazione (tipo
mappale) è, di fatto, assorbito dalla nuova tempistica introdotta dal citato art. 34
quinquies, giova ricordare, che seppure il termine per la presentazione di
quest’ultimo elaborato è ridotto anch’esso a trenta giorni dal momento in cui i
fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati, che la portata
del comma 338 della sopra richiamata legge 311/04 non coinvolge anche l’aumento
delle sanzioni previste per la ritardata presentazione dei detti elaborati.
La circolare in argomento pone particolare attenzione, tra l’altro, alla necessità che
nelle dichiarazioni DOCFA, in attesa di uno specifico adeguamento alla procedura
informatica, sia riportata obbligatoriamente nel quadro D – note relative al
documento e relazione tecnica la data dell’evento a cui, per ciascuna singola
disposizione, si connette l’obbligo di dichiarazione.
Tale obbligo, costituirà per gli uffici motivo d’inaccettabilità della documentazione, e
potrà legittimare la restituzione del modello all’utente per la necessaria integrazione.
Al punto 6 della circolare in parola si fa richiamo, inoltre, a quei casi in cui la
sanzione non è applicabile, in quanto la presentazione delle dichiarazioni immobiliari
al catasto edilizio urbano risulta facoltativa. In tale fattispecie sono ricomprese le
unità immobiliari ricadenti nelle categorie fittizie : F1, F2, F3, F4 ed F5.
Lo stesso criterio esentativo deve riconoscersi pure ai casi di ripresentazione di
planimetrie di U.I.U. con la causale “esatta rappresentazione grafica” che non sia
Via E.Filiberto, 4-6 tel. +3907734481 e-mail: [email protected]
P.I. 06455481009/C.F. 80416110585
dipendente da lavori successivamente intervenuti o non dia luogo ad una nuova
determinazione di rendita.
La sanzione, precisa ancora la circolare in argomento, resta applicabile per quei casi
in cui i soggetti obbligati, non provvedano ad adempiere all’invito loro rivolto
dall’ufficio di ripresentare la planimetria, qualora erroneamente redatta.
Si evidenzia la necessità che codesti Uffici pongano particolare attenzione alla
eventuale applicazione del ravvedimento operoso nei casi e con le modalità previste
dall’art. 13 del D.Lgd. 472/97.
La regolarizzazione delle sanzioni prevede quindi la riduzione della sanzione minima
ad un ottavo (32.25 euro) se la denuncia è presentata ento 90 giorni dalla scadenza,
ad un quinto se è presentata entro un anno (51,60 euro), mentre se il ritardo supera
l’anno la sanzione varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2066 euro,
riducibile ad un quarto se versata entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso.
Per quanto riguarda la presentazione degli atti catastali riguardanti opere soggette a
condono edilizio, la cui scadenza è prevista per il 30 aprile p.v. resta in vigore la
sospensione dell’irrogazione delle sanzioni per tali sole fattispecie, per tutto il mese
di aprile 2006, giusto quanto previsto dalla Direzione Centrale Cartografia Catasto e
P.I. con la nota 4035 del 18.01.2006.
Si allega la circolare 3/06 in oggetto.
Si coglie l’occasione per inviare distinti saluti.
IL DIRETTORE
(Benedetto Carmine DI BENEDETTO)
F.TO DI BENEDETTO
Pag. 4
Via E.Filiberto, 4-6 tel. +3907734481 e-mail: [email protected]
P.I. 06455481009/C.F. 80416110585