Nota Agenzia del Territorio Latina del 13-4
Transcript
Nota Agenzia del Territorio Latina del 13-4
Ufficio Provinciale di Latina Reparto di Staff . Agli Ordini degli Ingegneri Cagliari 13/04/2006 Prot.. n° 5576 Agli Ordini degli Architetti Pianificatori, Progettisti e Conservatori Agli Ordini Prov.li dei Dottori Agronomi e Forestali Allegati Rif. nota del Prot. n° Ai Collegi dei Geometri Ai Collegi dei Periti Agrari e dei Periti Industriali laureati Ai Collegi Interprovinciali degli Agrotecnici LORO SEDI E p.c. All’Agenzia del Territorio Direzione regionale del Lazio ROMA Oggetto: circolare n. 3/2006. nuovi termini per l’accatastamento delle unità immobiliari urbane ai sensi dell’art.34-quinquies, c.2, del D.L. 10/01/06 n.4. - Dichiarazioni DOCFA, ampliamento delle possibilità di pagamento dei tributi speciali catastali attraverso il deposito interno. Con la circolare 3/06 in oggetto, l’Agenzia ha evidenziato le importanti novità introdotte dal comma 2 dell’art. 34 quinquies del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 aggiunto in sede di conversione della legge 9 marzo 2006, n. 80, pubblicata sulla G.U. n. 59 dell’11 marzo 2006, che attengono, in particolare, a razionalizzare i procedimenti di presentazione delle dichiarazioni DOCFA per nuova costruzione, variazione o di mutazione dello stato di quei beni che passano dalle categorie degli esenti a quelle soggette ad imposta. Il nuovo strumento legislativo ha modificato alla lettera a) del richiamato dispositivo, il primo comma dell’art. 28 del R.D.L. 652/39, che prevedeva l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni in catasto delle unità immobiliari di nuova ./.. Via E.Filiberto, 4-6 tel. +3907734481 e-mail: [email protected] P.I. 06455481009/C.F. 80416110585 costruzione e di quelle che dalla categoria delle esenti passano a quelle soggette ad imposta, sostituendo la locuzione relativa al termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello …. con il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni in catasto di trenta giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati. Allo stesso modo, l’intervento legislativo ha modificato al comma 2, lettera b), l’art. 20 del sopraccitato R.D.L. 652/39, stabilendo che anche le dichiarazioni relative alle mutazioni dello stato dei beni delle unità immobiliari già censite di cui all’art. 17 primo comma lettera b) del medesimo R.D.L. 652/39, devono essere presentate in catasto entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate. Pertanto il termine dei 30 giorni decorre per le nuove costruzioni dalla data in cui l’immobile è divenuto agibile o comunque utilizzabile per l’uso per cui è stato costruito; per le unità censite che hanno subito variazioni, dal giorno in cui le modifiche sono state completate, e per quelle passate dalle categorie esenti a quelle soggette ad imposta, dalla data in cui i requisiti per l’esenzione delle imposte sono venuti meno Chiarisce inoltre la circolare in commento che in assenza di una specifica disposizione di carattere transitorio, l’applicabilità della nuova disciplina dei termini, introdotta dall’art. 34 quinquies si applica agli eventi verificatisi a decorrere dal 12 marzo 2006, data di entrata in vigore della già citata legge n. 80/2006. Si rammenta in argomento che ai sensi dell’art. 3 primo comma del richiamato R.D.L. 652/39 convertito con modificazioni con la legge 1249/39, la dichiarazione in catasto deve essere presentata da: a) dal proprietario o se questi è minore o incapace da chi ne ha la legale rappresentanza; b) per gli enti morali, dal legale rappresentante; c) per le società commerciali legalmente costituite, da chi a termini dello statuto o dell’atto costitutivo ha la firma sociale; d) per le società estere da chi le rappresenta nello stato. Il secondo comma del R.D.L. 652/39 prevede inoltre che per le associazioni, per i condomini e per le ditte diverse da quelle indicate nel primo comma, anche se esistenti soltanto di fatto, è obbligato alla dichiarazione l’associato, il condomino o il socio o il componente la ditta che sia amministratore anche di fatto. Se l’amministratore manca, sono obbligati alla dichiarazione tutti coloro che fanno parte dell’associazione, del condominio, della società o della ditta, ciascuno per la propria quota. Nei casi indicati nelle lettere b) c) e d) del primo comma e nel secondo comma del medesimo articolo, quando gli obbligati alla denuncia sono più di uno, la dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli obbligati, ma la dichiarazione di uno di essi esonera gli altri. Pag. 2 Via E.Filiberto, 4-6 tel. +3907734481 e-mail: [email protected] P.I. 06455481009/C.F. 80416110585 ./.. Ufficio Provinciale di Latina Reparto di Staff . Per quanto riguarda i riflessi della nuova disciplina sul piano sanzionatorio, si osserva che la stessa non innova i profili sanzionatori previsti dal D.Lgs. 472/97 ed oggetto di specifica disamina nella circolare dell’Agenzia del Territorio, n. 2 del 17 aprile 2002. Nell’ambito di tale disciplina, il sig. Direttore Generale dell’Agenzia del Territorio ha recentemente elencato con la nota del 7 marzo 2005, n. 17628, quali fattispecie sanzionatorie siano state modificate negli importi a seguito di quanto previsto dal comma 338 della legge 311/2004. Nella nota in argomento, si è evidenziato che la modifica degli importi attiene in particolare: - alla mancata dichiarazione delle unità immobiliari urbane e delle relative variazioni; - alla mancata dichiarazione dei fabbricati che dalla categoria degli esenti passano a quelli soggetti d’imposta. Ora, tenuto conto che la riforma della disciplina in materia disposta dall’art. 34 quinquies in parola pur non coinvolgendo il termine di sei mesi previsto dall’art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per la presentazione della dichiarazione del cambiamento nello stato del terreno per effetto dell’avvenuta edificazione (tipo mappale) è, di fatto, assorbito dalla nuova tempistica introdotta dal citato art. 34 quinquies, giova ricordare, che seppure il termine per la presentazione di quest’ultimo elaborato è ridotto anch’esso a trenta giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati, che la portata del comma 338 della sopra richiamata legge 311/04 non coinvolge anche l’aumento delle sanzioni previste per la ritardata presentazione dei detti elaborati. La circolare in argomento pone particolare attenzione, tra l’altro, alla necessità che nelle dichiarazioni DOCFA, in attesa di uno specifico adeguamento alla procedura informatica, sia riportata obbligatoriamente nel quadro D – note relative al documento e relazione tecnica la data dell’evento a cui, per ciascuna singola disposizione, si connette l’obbligo di dichiarazione. Tale obbligo, costituirà per gli uffici motivo d’inaccettabilità della documentazione, e potrà legittimare la restituzione del modello all’utente per la necessaria integrazione. Al punto 6 della circolare in parola si fa richiamo, inoltre, a quei casi in cui la sanzione non è applicabile, in quanto la presentazione delle dichiarazioni immobiliari al catasto edilizio urbano risulta facoltativa. In tale fattispecie sono ricomprese le unità immobiliari ricadenti nelle categorie fittizie : F1, F2, F3, F4 ed F5. Lo stesso criterio esentativo deve riconoscersi pure ai casi di ripresentazione di planimetrie di U.I.U. con la causale “esatta rappresentazione grafica” che non sia Via E.Filiberto, 4-6 tel. +3907734481 e-mail: [email protected] P.I. 06455481009/C.F. 80416110585 dipendente da lavori successivamente intervenuti o non dia luogo ad una nuova determinazione di rendita. La sanzione, precisa ancora la circolare in argomento, resta applicabile per quei casi in cui i soggetti obbligati, non provvedano ad adempiere all’invito loro rivolto dall’ufficio di ripresentare la planimetria, qualora erroneamente redatta. Si evidenzia la necessità che codesti Uffici pongano particolare attenzione alla eventuale applicazione del ravvedimento operoso nei casi e con le modalità previste dall’art. 13 del D.Lgd. 472/97. La regolarizzazione delle sanzioni prevede quindi la riduzione della sanzione minima ad un ottavo (32.25 euro) se la denuncia è presentata ento 90 giorni dalla scadenza, ad un quinto se è presentata entro un anno (51,60 euro), mentre se il ritardo supera l’anno la sanzione varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2066 euro, riducibile ad un quarto se versata entro 60 giorni dalla ricezione dell’avviso. Per quanto riguarda la presentazione degli atti catastali riguardanti opere soggette a condono edilizio, la cui scadenza è prevista per il 30 aprile p.v. resta in vigore la sospensione dell’irrogazione delle sanzioni per tali sole fattispecie, per tutto il mese di aprile 2006, giusto quanto previsto dalla Direzione Centrale Cartografia Catasto e P.I. con la nota 4035 del 18.01.2006. Si allega la circolare 3/06 in oggetto. Si coglie l’occasione per inviare distinti saluti. IL DIRETTORE (Benedetto Carmine DI BENEDETTO) F.TO DI BENEDETTO Pag. 4 Via E.Filiberto, 4-6 tel. +3907734481 e-mail: [email protected] P.I. 06455481009/C.F. 80416110585