ASSOIMMOBILIARE LG Diagnosi Dlgs 102

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ASSOIMMOBILIARE LG Diagnosi Dlgs 102
ASSOIMMOBILIARE
Linee guida per la redazione delle diagnosi energetiche degli
edifici in conformità al DLgs 102/14
Data 06/10/2015 rev 00
1
Indice
1.
2.
3.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO OBBLIGHI E SCADENZE ........................................................................................3
PREMESSA ...........................................................................................................................................................4
TAPPE FONDAMENTALI DEL PROCESSO ..............................................................................................................5
3.1. Identificazione dell’impresa soggetta all’obbligo ..........................................................................................6
3.2. Definizione dei siti oggetto di diagnosi del Piano di Campionamento delle Diagnosi ..........................................7
3.3. Criteri di attribuzione dell’obbligo di diagnosi ........................................................................................... 12
3.4. Svolgimento della Diagnosi Energetica ...................................................................................................... 12
4. RIFERIMENTI NORMATIVI, TECNICI, LINK ......................................................................................................... 16
2
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO OBBLIGHI E SCADENZE
Il DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014 n. 102 . Attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica negli usi finali, ha previsto una serie di misure obbligatorie a carico
delle Grandi Imprese1 e delle Imprese energivore( in questa classificazione rientrano solitamente
solo le imprese del settore industria. Nello specifico gli obblighi prevedono:
Obbligo 1) art 7 Dlgs comma 8 - Obbligo di comunicazione dei risparmi energetici:
I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica, rispetto
all’anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da
imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli
audit previsti dal presente decreto sono comunicati dalle imprese all’ENEA e concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
Obbligo 2) Art. 8 comma1. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia:
Le grandi imprese entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni eseguono nei siti
produttivi localizzati sul territorio nazionale una diagnosi energetica che comunicano all’Enea.
Il soggetto responsabile della comunicazione dei risultati delle diagnosi è il Legale
rappresentante dell’impresa soggetta all’obbligo.
L’ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del
Dlgs 102/2014;
le imprese soggette all’obbligo che non eseguono la diagnosi energetica entro la scadenza fissata,
sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 16, comma 1 del D.Lgs.
102/2014. La sanzione non esime dall’effettuazione della diagnosi che deve comunque essere
comunicata all’ENEA entro sei mesi dall’irrogazione della sanzione stessa.
Art. 16. Sanzioni
1. Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi di cui
all’articolo 8, commi 1 e 3, sono soggetti ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle
prescrizioni di cui all’articolo 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000
ad euro 20.000. La sanzione non esonera comunque dal produrre la Diagnosi
N.B il Dlgs 102/2014 ulteriori altri obblighi in tema di “contabilizzazione dell’energia elettrica e
del calore nei condomini e negli edifici polifunzionali, che non sono oggetto delle presenti Linee
Guida.
1
Si definisce Grande Impresa ogni impresa con 250 o più effettivi oppure ogni impresa, anche con meno di 250 effettivi, con un fatturato
superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro
3
2. PREMESSA
Scopo di queste Linee Guida è supportare l’Associato nel districarsi nell’articolato quadro
normativo fatto di obblighi ed opportunità introdotto dal Dlgs 102/2014, con l’obiettivo di
implementare nell’Impresa un sistema efficace, coerente con le richieste delle leggi, e che possa
nel tempo costituire un valore aggiunto da associare alle Green policy già adottate.
I riferimenti sia di legge che tecnici sono costituiti da un complesso di documenti normativi,
regolamenti, prassi tecniche, circolari, linee guida, che è necessario conoscere; nel
documento sono richiamati in relazione al loro specifico utilizzo ed applicazione, in allegato
è riportato l’elenco dei riferimenti principali.
Quanto sopra premesso il presente documento non può essere una guida esaustiva
sull’argomento, in particolare in quanto diversi sono gli aspetti da chiarire che sono emersi nel
corso dei confronti con gli Enti preposti, e altri si evidenzieranno in corso d’opera, ma intende
fornire chiarimenti e alcuni suggerimenti sulle modalità per ottemperare, in modo corretto e
coerente, agli obblighi previsti dall’articolo 8 del Decreto legislativo 102/2014 in tema di diagnosi
energetica.
Assoimmobiliare si impegna a tenere costantemente informati sull’argomento gli Associati e
aggiornato tale documento con l’evolversi della normativa e dei chiarimenti che saranno forniti
dagli Enti preposti (le modifiche saranno evidenziate sulla copertina con date e numero della
revisione).
N.B. Le terminologie utilizzate nel documento sono conformi alle norme, decreti, circolari e
chiarimenti pubblicati sull’argomento e ai quali si rinvia per necessità di ulteriori dettagli.
Prima di entrare nel merito degli aspetti tecnici è opportuno chiarire alcune specificità
dell’Impresa immobiliare” rispetto alle definizioni del decreto 102:
impresa immobiliare appartiene al settore terziario;
2
b. il sito produttivo è generalmente l’immobile (a qualsiasi destinazione d’uso) che
consuma energia3, sia che si tratti di immobile strumentale che di immobile uso
investimento;
c. pertanto sono soggette all’applicazione del Decreto 102/2014 sia per esempio, le società
come le SIIQ, le Società Immobiliari Quotate che svolgono prevalentemente attività di
investimento e/o locazione immobiliare, sia le società in cui l’immobile è utilizzato
esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, a condizione comunque sia nel primo caso
che nel secondo, che l’impresa rientri nei requisiti di Grande Impresa del Dlgs 102/2014;
a.
2
“sito produttivo” si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene e/o fornito un servizio, entro la quale l’uso
dell’energia è sotto il controllo dell’impresa; si considerano siti produttivi anche quelli di natura temporanea (es. cantieri), ossia quelli esistenti al
fine di eseguire uno specifico lavoro o servizio per un periodo di tempo limitato, a condizione che la durata prevista dell’attività sia di almeno
quattro anni.
3
Per la definizione del Piano di campionamento sono da considerarsi anche i consumi energetici degli edifici con riscaldamento “condominiale”,
anche se stimati.
4
d.
generalmente nel settore immobiliare la grande impresa si classifica come Impresa
mulisito4, in questo caso potrà evitare di fare la diagnosi su tutti i propri siti ma potrà
eseguirla solo su un gruppo significativo di essi.
3. TAPPE FONDAMENTALI DEL PROCESSO
Dalle indicazioni contenute nel Dlgs 102/2014 e dai successivi chiarimenti del MISE, le fasi
fondamentali del processo per ottemperare agli obblighi di cui agli art. 7 e 8 del Dlgs 102/2014 in
tema di Diagnosi energetiche sono le seguenti:
1.
2.
5
Identificazione dell’Impresa singola o gruppi di imprese (collegate o associate), soggetta
all’obbligo;
6
Definizione del piano di Campionamento delle Diagnosi (per le imprese multisito), in
funzione dei consumi energetici dell’anno n-1 per i siti/edifici di proprietà nell’anno “n”,
del numero di siti produttivi/edifici su cui eseguire la diagnosi; il numero dei siti campione
dovrà essere proporzionato e sufficientemente rappresentativo per consentire di
tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale dell’impresa stessa
3. 7Svolgimento delle diagnosi energetica dei siti produttivi/edifici selezionati, in conformità
alla indicazione dell’Allegato 2 del Dlgs 102/2014 e delle Norme Tecniche UNI CEI EN
16274, compilazione del File di Riepilogo Enea scaricabile dal portale web ENEA
4. Trasmissione dei Rapporti di diagnosi e del file di Riepilogo all’Enea;
5. Comunicare annualmente all’ENEA (da parte delle imprese che attuano un sistema di
gestione dell’energia ISO 50001 e dalle imprese che effettuano audit energetici ai sensi
del decreto legislativo 102/2014), entro il 31 marzo dell’anno successivo al
conseguimento dei risparmi stessi, i risparmi totali conseguiti per ogni anno solare, a
decorrere dal 2014, per i quali non siano stati percepiti titoli di efficienza energetica.
4
L’impresa, costituita da n siti tutti facenti capo ad un’unica partita IVA , oppure il gruppo di imprese che presentano un unico bilancio
consolidato, oppure il gruppo di imprese associate o collegate
5
http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/documenti-1/diagnosi-energetica/documentazione-necessaria.pdf.
6
(http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/documenti-1/diagnosi-energetica/possibili-criteri-minimi.pdf),
http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/documenti-1/diagnosi-energetica/nota.pdf
7
http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/documenti-1/diagnosi-energetica/documentazione-necessaria.pdf.
5
3.1.
Identificazione dell’impresa soggetta all’obbligo
Come richiamato nel documento ENEA 5
“Si definisce impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti
un’attività economica”.
Per stabilire dai dati d’impresa se essa sia o meno Grande Impresa, e stabilire se più imprese tra
loro associate e collegate potranno essere considerate come un unico gruppo di imprese
anzitutto occorre stabilire se l’impresa è autonoma, associata o collegata, a seconda della
categoria alla quale appartiene l’impresa vanno aggiunti ai dati dell’impresa stessa alcuni o tutti i
dati delle altre imprese associate o collegate.
1) Qualora l’impresa sia autonoma, essa utilizzerà solo il numero di dipendenti e i dati finanziari
contenuti nei propri conti annuali per verificare se rispetta le soglie indicate.
2) Qualora l’impresa sia associata, essa dovrà aggiungere ai propri dati una percentuale dei dati
delle imprese cui è associata pari alla quota di partecipazione che detiene o per cui è detenuta.
3) Qualora l’impresa sia collegata, dovrà aggiungere ai propri dati il 100% dei dati delle imprese
cui è collegata e delle imprese a loro volta collegate per tutta la catena.
Ogni impresa deve aggiungere ai propri dati solo i dati dell’impresa o delle imprese
immediatamente a monte o a valle dell’impresa stessa. I dati dell’impresa a monte o a valle
devono essere sommati al 100% dei dati delle sole imprese eventualmente a lei collegate.
Definizione di
Impresa autonoma;
Impresa Associata;
Impresa Collegata.
Si definisce impresa autonoma un’impresa:
a) totalmente indipendente, vale a dire senza alcuna partecipazione in altre imprese e senza
nessuna partecipazione di altre imprese;
b) se detiene una partecipazione inferiore al 25 % del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia
il più alto dei due) in una o più altre imprese e/o non vi sono soggetti esterni che detengono una
quota del 25 % o più del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il più alto dei due)
nell’impresa.
E’ possibile cumulare più investitori, ciascuno che detiene una quota inferiore al 25%
dell’impresa e restare autonomi, purché questi non siano collegati tra loro.
Si definiscono imprese associate le imprese aventi una o più quote di partecipazione comprese
tra il 25% e il 50%.
Si definiscono imprese collegate le imprese aventi tre loro uno dei seguenti rapporti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto o dei soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, di direzione o di sorveglianza di un’altra impresa;
6
c) un contratto tra imprese, o una disposizione nello statuto di un’impresa, conferisce il diritto ad
un’impresa di esercitare un’influenza dominante su un’altra;
d) un’impresa, in virtù di un accordo, è in grado di esercitare da sola il controllo sulla
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa.
Le imprese che redigono conti consolidati o che sono riprese nei conti di un’impresa che redige
conti consolidati sono di solito considerate collegate.
Personale effettivo.
Si considera personale effettivo il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base
stagionale e comprende le seguenti categorie:
1) i dipendenti;
2) le persone che lavorano per l’impresa, ne sono dipendenti e, secondo la legislazione nazionale,
sono considerati come gli altri dipendenti dell’impresa;
3) i proprietari-gestori;
4) i soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa
forniti.
Gli apprendisti con contratto di apprendistato e gli studenti con contratto di formazione non
sono considerati come facenti parte degli effettivi. Non è inoltre contabilizzata la durata dei
congedi di maternità o parentali.
Gli effettivi sono espressi in unità lavorative-anno (ULA).
Chiunque abbia lavorato nell’impresa, o per suo conto, durante l’intero anno di riferimento conta
come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro
che non hanno lavorato tutto l’anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità.
Fatturato e bilancio.
Il fatturato annuo viene determinato calcolando il reddito che la vostra impresa ha ricavato
durante l’anno di riferimento dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo il
pagamento degli eventuali oneri.
Il fatturato non comprende l’imposta sul valore aggiunto (IVA) o altre imposte indirette (Cfr.
articolo 28 della direttiva 78/660/CEE).
Il bilancio generale annuo si riferisce al valore dei principali attivi della vostra società (Cfr. articolo
12, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE).
Le imprese estere collegate ad un’impresa italiana non devono essere considerate nel valutare i
dati dell’impresa ma fungono solo da collegamento tra le varie imprese italiane che controllano e
che potranno essere considerate come un unico gruppo di imprese, anche se esse non hanno
altro in comune che la controllante estera.
3.2.
Definizione dei siti oggetto di diagnosi del Piano di Campionamento delle Diagnosi
L’impresa, costituita da n siti tutti facenti capo ad un’unica partita IVA , oppure il gruppo di
imprese che presentano un unico bilancio consolidato, oppure il gruppo di imprese associate o
collegate, potrà evitare di fare la diagnosi su tutti i propri siti ma potrà eseguirla solo su un
gruppo significativo di essi.
È opportuno richiamare in questa fase la definizione di Sito produttivo:
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Per “sito produttivo” si intende una località geograficamente definita in cui viene prodotto un bene
e/o fornito un servizio, entro la quale l’uso dell’energia è sotto il controllo dell’impresa.
Il soggetto interessato dovrà anzitutto stilare un elenco di tutti i propri edifici, sia di proprietà che
in locazione, sia quelli con servizi energetici centralizzati e sottoposti a vincolo
storico/architettonico, e calcolare i consumi consumi energetici dell’anno n-1 per i siti/edifici di
proprietà nell’anno “n”.
Identificati i siti produttivi della grande impresa nel settore immobiliare, sarà necessario
specificare per goni sito produttivo/edificio:
1. Siti produttivi/edifici di proprietà della grande impresa dove l’utilizzatore finale è la
stessa impresa (fabbricati strumentali);
2. Siti produttivi/edifici di proprietà della grande impresa dove l’utilizzatore finale è un
soggetto diverso (conduttore/inquilino) indicando se monotenant/pluritennant;
3. Siti produttivi/edifici con servizi energetici condominiali indicando se la ripartizione
dei costi avviene per millesimi o medianti contatori divisionali o contabilizzazione
energetica.
Per ogni singolo sito produttivo/edificio si dovrà:
1.
indicare i consumi di tutti i vettori energetici3 utilizzati in ogni singolo siti
produttivi/edificio, compresi gli autoprodotti, ed i consumi legati ad eventuali mezzi
di trasporto eventualmente associati al sito;
2.
trasformare i consumi energetici in tep mediante gli appositi fattori di conversione
desunti dalla circolare Mise del 18 dicembre 2014, in particolare per quanto riguarda
l’energia elettrica si utilizza il fattore 0.187*10^-3 tep/kWh.
Per la definizione del Piano di Campionamento ENEA ha proposto uno specifico criterio, il gruppo
di lavoro di Assoimmobiliare, ha testato su alcuni gruppi di immobili il metodo proposto da ENEA
mettendolo a confronto con altri criteri di campionamento possibili e utilizzati in altri contesti
analoghi;
il confronto ha evidenziato che, ad oggi, il metodo proposto ENEA sia più efficace e bilanciato:
Definito Ctot (consumo energetico totale) = Σ Ci ni=1 ;
La diagnosi dovrà essere effettuata su tutti i siti aventi Cj > Cobbl
Dove Cobbl assume il valore 1000 tep.
Posti i siti in ordine di consumo crescente, si dà la possibilità di non effettuare la diagnosi presso i
primi m siti con consumi minori, che rispecchiano le seguenti caratteristiche:
Cj ≤ Cescl e Σ Cj mj=1 ≤ 20% Ctot
Dove Cescl assume il valore di 100 tep (valore al disotto del quale non risulta conveniente
economicamente alle imprese effettuare la diagnosi)
Per i restanti siti, non obbligati alla diagnosi e non esonerati da essa, si potrà scegliere se
effettuare la diagnosi energetica di ciascuno di essi oppure procedere ad una clusterizzazione di
essi per fasce di consumo, all’interno delle quali verrà effettuata la diagnosi energetica
esclusivamente su un campione limitato di siti.
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Si definiscono 9 fasce di consumo/campionamento con ampiezza di 100 tep per il settore
terziario e primario.
Piando di campionamento proposto da ENEA
Il campione prescelto sarà costituito da una percentuale decrescente di ciascun gruppo per fascia di
consumo a partire dal 50% per la fascia di consumi più alta fino ad arrivare al 10% per la fascia più
bassa con una variazione del 5%. Il numero totale dei siti individuati con il suddetto campionamento
potrà essere massimo 100.
La scelta dell’edificio per ogni singolo cluster potrà essere diretta sull’immobile che presenta per
esempio una classe energetica più critica, o per il quale si prevede una ristrutturazione
significativa o anche solo la sostituzione, adeguamento di componenti, apparecchi sistemi che
hanno impatto sui consumi energetici.
Qualora non risultino totalmente escludibili gli edifici con consumo inferiore ai 100 tep e non si
raggiunga il numero di 100 siti campionati nelle fasce più alte, questi costituiranno due ulteriori
fasce di raggruppamento (una da 1 a 50 tep, l’altra da 51 a 99 tep) la cui percentuale di
campionamento sarà rispettivamente 1% e 3%.
In merito all’approssimazione dei siti/edifici da considerare per la clusterizzazione vale il
seguente criterio
a. ove il risultato sia minore di uno, l’approssimazione sarà all’intero successivo, ossia 1;
b. ove il risultato sia maggiore di uno, l’approssimazione sarà commerciale.
Una volta individuato il numero di edifici da sottoporre a diagnosi per ciascuna fascia di consumo
secondo la procedura indicata, un’azienda multisito può avere la possibilità di scegliere un’altra
ripartizione secondo la seguente regola:
dato n il numero totale di edifici derivanti dall’applicazione della clusterizzazione e
dall’applicazione delle percentuali previste per ciascuna fascia, un’azienda può scegliere di non
effettuare la diagnosi su m , con m minore od uguale ad n, siti appartenenti ad una o più fasce
sostituendoli con altrettanti m siti appartenenti a fasce più alte e non già inclusi negli n già
individuati.
Un’azienda effettua la diagnosi sulla base dei consumi dell’anno n-1 per i siti di proprietà
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nell’anno n. Se l’azienda non possiede i dati del sito A per l’anno n-1 perché in quel periodo il sito
non esisteva o era di proprietà di altra azienda non associata o controllata, allora l’azienda non è
tenuta alla diagnosi di tale sito. Tale sito deve essere escluso dal calcolo dei consumi totali
dell’azienda.
3.3.
Criteri di attribuzione dell’obbligo di diagnosi
Nella condizione di edificio monotenant, con il tenant che occupa l’intero fabbricato o una
porzione significativa dello stesso (esempio edificio con n.2 conduttori di cui uno occupa quasi
interamente l’edificio con l’esclusione di un locale commerciale al piano terra di dimensioni non
significative, in locazione ad un secondo conduttore), con proprietario ed utilizzatore dell’edificio
classificati come “grande impresa” e pertanto soggetti all’obbligo, la responsabilità della diagnosi
è in carico all’utilizzatore/conduttore, in quanto l’uso dell’energia è sotto il controllo dello stesso;
la regola di cui sopra ha la sua eccezione quando i rapporti tra proprietario e locatario sono gestiti
con contratti di locazione “forfetizzati”, ovvero che includono nel canone una tariffa costante per i
consumi energetici; in questa eventualità, il locatario non ha controllo dell’energia, è il
proprietario dell’edificio che pertanto che si farà carico della diagnosi.
Nell’eventualità di pluritenant, quando il proprietario dell’edificio gestisce la centrale termica ed
eventualmente anche altri servizi centralizzati come il raffrescamento, acqua calda sanitaria, ecc,
sarà la Proprietà dell’edificio stesso a farsi carico della diagnosi limitatamente ai sistemi ed
impianti di cui ha il controllo e quindi dell’involucro;
sarà cura del conduttore, qualora soggetto obbligato, provvedere per la sua impresa, e per i suoi
siti produttivi.
Nel caso in cui il monotenant sia un Ente Pubblico, sarà quest’ultimo a farsi carico di eventuali
obblighi previsti dal Dlgs 102/2014 per il settore pubblico.
3.4.
3.4.1.
Svolgimento della Diagnosi Energetica
Costruzione dello schema energetico
Come schema energetico si intende la descrizione degli utilizzi di ciascun vettore energetico
nell’ambito di specifici confini all’interno dell’oggetto della diagnosi energetica. I dettagli di tale
descrizione dipendono dalla disponibilità di misure dirette e dalla rilevanza dell’ambito di
interesse.
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Lo schema energetico dovrà essere costruito relativamente ad ogni vettore energetico (elettrico,
termico, ecc) acquistato e utilizzato nel sito in esame ed avrà lo scopo di suddividere i consumi
annui del vettore specifico tra le diverse utenze presenti nel sito stesso
In pratica si dovrà realizzare un inventario il più dettagliato possibile delle utenze che consumano
quel vettore energetico e nell’associare a ciascuna di esse il relativo consumo.
Per facilitare la sua realizzazione e le successive elaborazioni, le utenze possono essere raccolte
in funzione del centro di consumo a cui fanno riferimento. Per ogni utenza si dovrà calcolare
l’incidenza del suo consumo sui consumi totali.
Per gli edifici il focus sarà sui servizi generali, ed in particolare:
– l’illuminazione,
– la climatizzazione in generale e acqua calda sanitaria, ventilazione;
– forza motrice.
Quindi, i consumi, nell’ambito di ciascun vettore, saranno divisi per le diverse utilizzi. Nel
caso del vettore elettrico, ad esempio i consumi potranno essere suddivisi in:
3.4.1.1.
Climatizzazione (che sarà influenzata anche ed in particolare dalla
prestazione energetica dell’involucro edilizio);
3.4.1.2.
Trattamento aria;
3.4.1.3.
Illuminazione;
3.4.1.4.
CED (qualora significativi);
3.4.1.5.
Apparati ICT + altri utilizzatori elettrici ((qualora significativi);.
Nel caso del consumo di gas naturale, avremo ad esempio una suddivisione che tiene conto
dei principali sistemi di generazione di riscaldamento non elettrici utilizzati nell’edificio:
3.4.1.5.1.
Riscaldamento e acqua calda sanitaria (compreso il riscaldamento
condominiale);
3.4.1.5.2.
Climatizzazione estiva;
3.4.1.5.3.
Altri usi (es. cucina)
Mentre il Teleriscaldamento costituirà un vettore a se stante misurato in kWht.
Tutti i dati energetici e di processo nonché le informazioni di carattere generale sono riferiti
all’ultimo anno solare completo a disposizione. Qualora questo non sia disponibile o
rappresentativo occorre motivare la scelta effettuata e riproporzionare quindi i dati disponibili
su base annuale.
Nel caso di non disponibilità dei dati di monitoraggio di dettaglio, la ripartizione dei consumi
oppure la determinazione delle grandezze energetiche intermedie, sarà fatta in base ai
dati tecnici e di utilizzo dei vari utilizzatori/impianti (potenza nominale, fattore di carico, ore
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di funzionamento annuo, rendimento, ed ogni altro dato utilizzato nel calcolo del consumo
dovranno essere forniti con la diagnosi) oppure sulla base di rilevazioni temporanee con
strumentazione fissa o portatile.
Per tutti gli utilizzatori principali, indipendentemente dalla modalità di valutazione dei
consumi, devono essere fornite la potenza nominale, gli anni di vita o la data di installazione.
Fermo restando che la soluzione più precisa è il censimento di ogni utenza singolarmente,
è comunque possibile riferirsi anche a gruppi di utilizzatori purché, in caso di consumi
calcolati, si possa effettuare una valutazione adeguata tramite le grandezze che le
rappresentano.
Al fine di rispettare il requisito di tracciabilità del dato specificato nell’allegato 2 del D.Lgs.
102/2014, ogni ipotesi presa in considerazione dovrà essere opportunamente commentata e
giustificata
Ulteriore tema di analisi sarà costituito dalle flotte auto, anche se non da riportare nel file Excel
Enea. Nel rapporto di diagnosi riportare, se presente, la composizione della flotta auto
associata al sito, indicando almeno numero dei mezzi e tipologia di alimentazione. Riportare
complessivamente i consumi chilometrici annuali.
3.4.2.
Composizione del Rapporto di Diagnosi
Il presente schema di rapporto di diagnosi risulta conforme alla normativa vigente (allegato 2 al
d.lgs. 102/2014 e UNI 16247).
1. Introduzione generale
1.1. Nota su chi ha redatto la diagnosi energetica. In questo paragrafo vengono riportati i dati di
chi ha redatto la diagnosi, indicando se interno o esterno all’azienda, qualifica professionale
(ingegnere, architetto, geometra, perito industriale) e qualifica energetica (EGE, Auditor) ed
eventuale certificazione posseduta. Qualora il soggetto sia esterno si dovranno dare
informazioni sull’organizzazione di appartenenza, la posizione ricoperta ed il tipo di rapporto
esistente con l’immobile da diagnosticare; qualora sia interno, la posizione aziendale.
1.2. Dati dell’azienda. Dati generali di riferimento, incluso il numero di dipendenti, settore di
appartenenza e classificazione dell’attività (codice ATECO). Specificare se autonoma,
associata, o collegata ad altre aziende ed eventualmente elencarle.
1.3. Dati anagrafici dell’edificio. Indirizzo, destinazione d’uso prevalente e secondarie,
identificativi catastali principali (foglio e particelle); indicazione se in uso strumentale o locato
a terzi; indicazione delle utenze energetiche intestate al proprietario (che rientrano nella
diagnosi) e quelle intestate al locatario (escluse dalla diagnosi). (Inserire i dati anagrafici da
riportare sul portale ENEA);
1.3.1. Descrizione del sistema edificio impianto
1.13.1 Contestualizzazione edificio (località geografica, anno di costruzione, anno di
realizzazione degli impianti, etc., Indicazione di eventuale rete di
teleriscaldamento/raffrescamento a meno di 1 km dall’edificio);
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1.13.2 Classe energetica dell’edificio (se disponibile);
1.13.3 Descrizione dell’involucro edilizio
1.13.4 Descrizione apparecchiature ed impianti installati
1.13.5 Descrizione del servizio di manutenzione ed energia;
1.4. Indicare il periodo di riferimento della diagnosi
1.5. Unità di misura e valori di riferimento adottati; eventuali fattori di aggiustamento utilizzati
(ad esempio temperatura esterna o GG reale)
1.6. Informazioni sul metodo di raccolta dati: misure in continuo, misure relative ad un breve
periodo, dati derivati calcolo. Si ricorda che per tutte le aziende che rientreranno nell’obbligo
del DLgs 102 per i primi 4 anni, in occasione della prima diagnosi non è obbligatorio, ai fini
della raccolta dati, possedere od installare un sistema di misure dedicato. In questo primo
periodo, il requisito minimo richiesto sono le misure dei consumi di ogni vettore energetico
tramite contatore. In caso di combustibili liquidi o solidi valgono le quantità riportate sulle
fatture di acquisto. Nel caso di misure tramite strumentazione, questa dovrà essere elencata
e dovranno essere fornite le informazioni tecniche relative, il grado di incertezza e il
programma di tarature cui è sottoposta. Si rammenta che come richiesto dall’allegato 2
punto (a), dovranno essere acquisiti i valori di profilo orario per i consumi di energia elettrica,
e se disponibili per il gas metano, nel caso non fossero disponibili dovrà essere data esaustiva
giustificazione.
1.7. Consumi energetici: devono essere riportati i consumi sotto specificati, si ricorda che il
consumo totale deve includere, se presente, anche la quota prodotta da sistemi interni e
auto consumata:
Consumi complessivi
– Contatore elettrico
– Consumi elettrici (dettaglio) e relativa spesa (possibilmente tre anni)
– Indicatore energetico elettrico globale
– Contatore gas naturale
– Consumi termici (dettaglio) e relativa spesa (possibilmente tre anni)
– Indicatore energetico termico globale
– Altri combustibili e vettori energetici (vedi gas naturale).
I consumi potranno essere rappresentati sotto forma di Aerogramma rappresentativo dei
consumi e dei costi associati suddivisi per fonte energetica (metano, gasolio, energia
elettrica) con indicazione dell’anno di riferimento e Aerogramma di dettaglio degli usi finali
(ripartizione generali dei consumi energetici);
quindi definizione e calcolo KPI (Key Performance Index) dello stato di fatto dell’edificio
• Trasmittanza involucro edilizio pareti perimetrali, coperture e serramenti
(kWh/m2k)
• Climatizzazione invernale (kWh/m3 GG reali o Sm3/m3 GG reali)
• Climatizzazione estivo (kWh/m3)
• Ventilazione (kWh/m3 di aria trattata)
• Illuminazione (kWh/m2 anno)
• Forza motrice (kWh/m2 anno)
1.8. Modelli energetici: elettrico, termico e relativi ad ogni altro vettore energetico costruiti e
validati;
1.9. Interventi effettuati in passato: descrivere gli interventi più importanti già effettuati e se sono
stati realizzati nell’ambito di un programma di incentivi erogati dallo stato o dalla regione;
1.10. Individuazione dei possibili interventi: per ogni intervento classificati nelle seguenti
categorie:
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1) Interventi ad alto costo;
2) Interventi a basso a costo;
3) Interventi di formazione e consapevolezza degli utenti.
Per ogni intervento individuato fornire:
a- Descrizione tecnica dettagliata corredata, per quanto possibile e ove applicabile, da
documentazione del/dei possibile/i fornitore/i dell’apparecchiatura, sistema, ecc. sul
quale si intende intervenire
b- Analisi costo benefici basata sul calcolo del VAN.
c- Piano di misure e verifiche, da implementare in caso di realizzazione, per
accertare i risparmi energetici che saranno conseguiti e la bontà della proposta.
Per ogni misura indicare il tipo di strumentazione che sarà utilizzata
d- Eventuale possibilità di accedere ad incentivi statali o locali.
e- necessità di effettuare l’intervento ai fini di adeguamento alla normativa vigente
Si ricorda che l’impresa deve eseguire una diagnosi che contiene una valutazione tecnico-economica ed
ambientale relativa all’utilizzo del calore cogenerato o al collegamento alla rete locale di
teleriscaldamento, qualora gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento e/o di teleriscaldamento
siano situati entro il raggio di 1 km dal sito oggetto di diagnosi.
Per distanze maggiori, qualora si ravvisino vantaggi tecnici - economici ed ambientali, l’impresa può
comunque eseguire la diagnosi comprendente gli aspetti legati alla cogenerazione e al
teleriscaldamento.
Assieme agli interventi possibili, Enea segnala che è bene, una volta definito l’insieme delle aree funzionali
(attività principali, servizi generali e accessori) e determinato il peso energetico di ognuna di esse sia in
termini di consumo di singolo vettore che in termini di consumo energia primaria, definire
l’implementazione di un piano di monitoraggio permanente in modo sia da tener sotto controllo continuo
i dati significativi del contesto aziendale, che per acquisire informazioni utili al processo gestionale e dare
il giusto peso energetico allo specifico prodotto realizzato o al servizio erogato.
1.11 Tabella riassuntiva degli interventi individuati
per ogni intervento significativo, ordinati secondo il VAN/I, indicare i seguenti dati:
a- Investimento (I)
b- b- Flusso di cassa
c- c- Risparmio
d- Tempo di ritorno semplice (TR)
ed- TIR
e- VAN
f- VAN/I;
g- CO2 evitata.
4. RIFERIMENTI NORMATIVI, TECNICI, LINK
o
o
Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e, in particolare, dall’allegato 2 del decreto stesso;
Pacchetto di norme UNI CEI EN 16247 e, in particolare, dalla norma UNI CEI EN 16247-2:2014
“Diagnosi energetiche Parte 2: Edifici”8
16
8
The energy audits (…) might be independent from building energy performance certification and other legislative requirement. L’audit
energetico potrebbe essere indipendente dalla certificazione energetica degli edifici e altre prescrizioni legislative (EN 16247-2:2014)
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o
o
o
“Chiarimenti in Materia di Diagnosi Energetica nelle Imprese ai sensi dell’articolo 8 del Decreto
Legislativo N. 102 del 2014 – maggio 2015” emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare.
Chiarimenti forniti da ENEA attraverso il portale www.agenziaefficienzaenergetica.it;
Linee guida per le diagnosi energetiche degli edifici Assoimmobiliare – luglio 2015.
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