Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale

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Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Circolare N. 133/UCP
Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Roma, 21 maggio 2012
1. - FINALITÀ
Con la presente circolare vengono definiti chiarimenti necessari per dare concreta attuazione alla
disciplina in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, da ora definito part-time, in
considerazione delle recenti modifiche legislative (1) e contrattuali.
Le disposizioni di maggior rilievo che innovano la precedente normativa, legislativa e contrattuale,
trattate nel seguito della circolare, riguardano:
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la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
l’orario di lavoro nel rapporto di lavoro part-time;
servizi aziendali;
modalità e procedure per la presentazione e valutazione delle richieste di trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o da una tipologia di tempo parziale ad
un’altra, o dal tempo parziale al tempo pieno.
2. - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A
TEMPO PARZIALE E VICEVERSA
La riduzione dell'orario di lavoro può avvenire secondo tre modelli:
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tipo orizzontale: il lavoratore lavora tutti i giorni a orario ridotto;
tipo verticale: il lavoratore lavora a tempo pieno, ma solo in alcuni giorni della settimana,
del mese, o dell'anno;
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tipo misto: quando vi è la combinazione delle due modalità tra part-time orizzontale e
verticale.
Si fa presente, fin da ora che la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o
viceversa, o la trasformazione da una tipologia di contratto part-time ad un altro deve risultare da
atto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa.
2.1. - Modalità e procedure per la presentazione e valutazione delle richieste di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Il dipendente - titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato - può
presentare la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
utilizzando il modulo di cui all’All. 1, presso l’Unità Centrale del Personale (da ora definita UCP),
Nella fase istruttoria UCP si avvarrà della collaborazione del Servizio Pianificazione e Gestione del
Personale (da ora definito UCP-PGO).
La trasformazione viene accordata con atto del Responsabile UCP, che deve pronunciarsi entro
sessanta giorni dalla ricezione della domanda. In mancanza di risposta negativa entro il termine
suddetto, la domanda si intende accolta.
Un eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato per iscritto.
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È fatto divieto concedere la trasformazione del rapporto di lavoro nelle seguenti ipotesi:
a. nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di
interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente;
b. nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione
organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell’Agenzia;
c. qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione
pubblica.
Il dipendente, nella domanda, deve indicare l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo
che intenderà svolgere, ed è tenuto a comunicare all’ENEA - entro quindici giorni - l’inizio o la
variazione dell’attività lavorativa indicata.
Nel caso di richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da parte di un dipendente comandato
presso altro Ente o Amministrazione, la valutazione circa la suddetta trasformazione è rimessa
all'amministrazione presso la quale il dipendente presta temporaneamente servizio, mentre la
formalizzazione della trasformazione è rimessa all'ENEA.
2.2. - Modalità e procedure per la presentazione e valutazione delle richieste di
trasformazione del rapporto di lavoro da una tipologia di tempo parziale ad un'altra
I dipendenti titolari di un contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato o determinato possono
chiederne la trasformazione in un'altra tipologia.
Il dipendente deve presentare la domanda ad UCP attraverso il modulo di cui all'allegato 2.
Deve, inoltre, allegare alla suddetta domanda il nulla osta del Responsabile di Unità al mutamento
del rapporto di lavoro a tempo parziale da una tipologia all'altra o, in caso contrario, le motivazioni
per le quali il Responsabile non ritiene si debba procedere a tale trasformazione. Qualora il
Responsabile di Unità non fornisca tale parere al dipendete interessato, sarà cura di UCP,
avvalendosi della collaborazione di UCP-PGO, richiederlo, al fine di valutare correttamente
l’opportunità della suddetta trasformazione.
Il mutamento da una tipologia di part-time all'altra è autorizzato o negato con atto del Responsabile
UCP e reso esecutivo dal Servizio UCP-PGO, entro il sessantesimo giorno dalla richiesta.
2.3. - Modalità e procedure per la presentazione e valutazione delle richieste di ritorno al
rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno
Il dipendente che ha trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ha diritto di
tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione anche in soprannumero.
L’Enea può trasformare il suddetto rapporto anche prima della scadenza del biennio a condizione
che vi sia la disponibilità del posto in organico ovvero della frazione di orario corrispondente al
completamento del tempo pieno.
I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di ottenere la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione
purché vi sia disponibilità del posto in organico e della frazione corrispondente al completamento
del tempo pieno.
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Al fine di esercitare tale diritto, il dipendente interessato dovrà presentare apposita richiesta scritta
ad UCP avvalendosi del modulo di cui all'allegato 3, entro 60 giorni dalla scadenza del primo
biennio ovvero delle successive scadenze triennali.
Il Responsabile dell’Unità Centrale del Personale, valutata la ricorrenza delle condizioni richieste
dalla normativa vigente, avvalendosi dell’ausilio di UCP-PGO, autorizza il passaggio al tempo
pieno previo consenso del Responsabile dell’Unità di appartenenza dell’interessato.
3. - DIRITTO DI PRECEDENZA
Le fattispecie che vantano un diritto o un titolo di precedenza nella trasformazione del rapporto
sono previste nell’art. 12 bis del Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 come modificato
dall’art. 1 della l. n. 247 del 2007.
In particolare:
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hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo
parziale misto, verticale od orizzontale i dipendenti affetti da patologie oncologiche, per i
quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie
salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria
locale territorialmente competente. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere
trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
È riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale:
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in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o
della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona
convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata
riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 %, con necessità di assistenza continua
in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non
superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. - CONDIZIONI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DI ULTERIORE
ATTIVITÀ LAVORATIVA
Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al
50% di quella a tempo pieno, è consentito svolgere una diversa attività di lavoro subordinato o
autonomo, anche mediante l'iscrizione in albi professionali, esclusa l’iscrizione nell’albo
professionale degli Avvocati.
L’ENEA non può conferire incarichi professionali ai propri dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo parziale che siano iscritti in albi professionali e che esercitino attività professionale. Gli
stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una
pubblica amministrazione.
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5. - ORARIO DI LAVORO PART-TIME
5.1. Durata dell'orario di lavoro
Possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale - orizzontale, verticale, misto - con
prestazione lavorativa fissata al 40%, 50% , 60%, 70%, 80% del normale orario di lavoro.
5.2. Part-time orizzontale
La durata dell'orario di lavoro per il personale operante con rapporto di lavoro a tempo parziale
orizzontale è fissata nelle seguenti misure:
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part-time al 40%: 14 ore e 24 minuti settimanali, suddivise in cinque giornate con una durata
di 2 ore e 58 minuti dal lunedì al giovedì e di 2 ore e 32 minuti il venerdì;
part-time al 50%: 18 ore settimanali, suddivise in cinque giornate con una durata di 3 ore e
43 minuti dal lunedì al giovedì e di 3 ore e 08 minuti il venerdì;
part-time al 60%: 21 ore e 36 minuti settimanali, suddivise in cinque giornate con una durata
di 4 ore e 27 minuti dal lunedì al giovedì e di 3 ore e 48 minuti il venerdì;
part-time al 70%: 25 ore e 12 minuti settimanali, suddivise in cinque giornate con una durata
di 5 ore e 12 minuti dal lunedì al giovedì e di 4 ore e 24 minuti il venerdì;
part-time al 80%: 28 ore e 48 minuti settimanali, suddivise in cinque giornate con una durata
di 5 ore e 56 minuti dal lunedì al giovedì e di 5 ore e 4 minuti il venerdì.
L'orario di lavoro può essere di tipo flessibile secondo le vigenti disposizioni normative in materia
di rapporto di lavoro a tempo pieno.
5.3. Part-time misto
La durata dell'orario di lavoro per il personale operante con il rapporto di lavoro a tempo parziale
misto è fissata nelle seguenti misure:
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part-time al 40%: 14 ore e 24 minuti settimanali, suddivise rispettivamente in una giornata
ad orario pieno di 7 ore 25 minuti e una giornata con una durata di 6 ore e 59 minuti.
part-time al 60%: 21 ore e 36 minuti settimanali, suddivise rispettivamente in due giornate
ad orario pieno 7 ore e 25 minuti e una, la terza, da 6 ore e 46 minuti;
part-time al 70%: 50 ore e 24 minuti bisettimanali (=25:12 x 2), suddivise rispettivamente
in sei giornate ad orario pieno 7 ore e 25 minuti e una, la settima, di 5 ore e 54, di cui
almeno tre a settimana;
part-time al 80%: 28 ore e 48 minuti settimanali, suddivise rispettivamente in tre giornate ad
orario pieno 7 ore e 25 minuti e una, la quarta, da 6 ore e 33 minuti.
5.4. Part-time verticale
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Part-time al 50%: 36 ore bisettimanali, suddivise in cinque giornate ad orario pieno tenendo
presente che il venerdì può essere indicato solo per una delle due settimane.
5.5. Precisazione sulla disciplina del part-time misto e verticale
La variazione delle giornate lavorative previste nel contratto di part-time misto e/o verticale, è
ammesso, in via eccezionale, unicamente con l'espresso consenso del Responsabile dell'Unità che
può negarlo solo in presenza di obiettive e motivate esigenze di servizio.
Tale richiesta dovrà essere presentata in forma scritta ad UCP-PGO.
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L'orario di lavoro può essere di tipo flessibile secondo le vigenti disposizioni normative in materia
di rapporto di lavoro a tempo pieno.
6. - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO - INDENNITÀ E COMPETENZE
ACCESSORIE
Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale spetta la retribuzione complessiva mensile
prevista per il rapporto di lavoro a tempo pieno, ridotta proporzionalmente al ridotto orario prestato.
Con il rapporto di lavoro a tempo parziale è compatibile l'erogazione delle competenze accessorie e
delle indennità previste dalla contrattazione collettiva. Devono essere corrisposte per intero od in
proporzione alla durata della prestazione di lavoro in ragione della natura dell'indennità stessa, fatta
esclusione delle indennità connesse alla particolarità delle modalità di svolgimento dell'attività. In
particolare sono incompatibili le chiamate fuori orario, le indennità di responsabilità, di reperibilità
e di turno.
Qualora ricorrano le condizioni di legge spettano per intero le aggiunte di famiglia anche al
lavoratore a tempo parziale.
7. - SERVIZI AZIENDALI
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale potranno fruire dei servizi aziendali
compatibilmente con le strutture e gli strumenti attualmente previsti dall'Enea per i dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo pieno.
I dipendenti con rapporto di lavoro part-time orizzontale con prestazione lavorativa pari al 40%,
50%, 60% e 70% non hanno diritto alla fruizione del servizio mensa o del relativo servizio
sostitutivo.
I dipendenti con rapporto di lavoro part-time orizzontale con prestazione lavorativa pari all’80%,
all’atto della richiesta o successivamente, potranno scegliere con richiesta scritta se fruire del
servizio mensa o del relativo servizio sostitutivo. Qualora scelgano di farne uso, dovranno osservare
le medesime norme previste per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno con particolare
riferimento al punto 2 della lettera circolare UCP del 7 dicembre 2011.
Il dipendente con rapporto di lavoro part-time misto e/o verticale - nelle giornate in cui presta la
propria attività lavorativa - segue l’orario previsto comprensivo dell’intervallo mensa. In materia si
applicano le medesime norme previste per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno.
8. - ALTRI ISTITUTI CONTRATTUALI – TRASFERTE
In ordine agli istituti contrattuali non richiamati nella presente circolare (es.: malattia e infortunio,
sviluppo professionale, trattamenti assistenziali e previdenziali, etc.) trovano applicazione, in
quanto compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale, le stesse norme previste per i
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno.
Con particolare riguardo all'istituto della trasferta si fa presente che di norma il personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere inviato in missione. Eventuali deroghe a tale
previsione potranno essere autorizzate in casi del tutto eccezionali dal Responsabile di Unità, fermi
restando i suddetti limiti:
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la trasferta non può superare i 3 giorni;
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nel caso di part-time misto o verticale le giornate di missione devono coincidere con le
giornate settimanali lavorate;
le eccedenze lavorative rispetto al ridotto orario di lavoro dovranno essere fruite a titolo di
flessibilità o di R22 o di permessi orari a recupero nel caso di dipendenti con livello da IV a
VIII.
9. - PERMESSI
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto a fruire dei permessi per la
partecipazione ad esami o di permessi a recupero (PSR) nelle seguenti misure:
Durata part-time
Permessi per partecipazione a PMP
concorsi e/o esami
Permessi orari a
Recupero - PSR
part-time 40%
23 ore e 3 minuti
7 ore e 12 minuti 14 ore e 24 minuti
part-time 50%
28 ore e 48 minuti
9 ore
part-time 60%
34 ore e 34 minuti
10 ore 48 minuti 21 ore e 36 minuti
part-time 70%
40 ore e 20 minuti
12 ore e 36 minuti 25 ore e 12 minuti
part-time 80%
46 ore e 5 minuti
14 ore e 24 minuti 28 ore e 48 minuti
18 ore
I dipendenti con rapporto di lavoro part-time hanno diritto, indipendentemente dalla tipologia e
dalla durata della prestazione lavorativa, ai permessi previsti dall’art. 8 del CCNL EPR 1998-2001,
salvo quanto espressamente riparametrato nella tabella su indicata.
Con riguardo alle altre tipologie di permessi, i dipendenti con rapporto di lavoro part-time
orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di permessi retribuiti pari a quello previsto per il
personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, mentre i dipendenti con rapporto di lavoro parttime verticale hanno diritto ad un numero di giorni di permessi retribuiti proporzionale alle ridotte
giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno.
10. - LAVORATRICI MADRI
Ferme restando le vigenti disposizioni di legge, in base a quanto previsto dall’art. 39 decreto
legislativo 26 marzo 2001 n. 151, le lavoratrici madri con rapporto di lavoro a tempo parziale
orizzontale hanno diritto a fruire, durante il primo anno di vita del bambino, di un’ora di riposo
giornaliero.
11. – FERIE
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale hanno diritto allo stesso numero di
ferie dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno.
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale misto e verticale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie proporzionale alle giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno ed in particolare:
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part-time al 40%: 13 giorni di ferie;
part-time al 50%: 16 giorni di ferie;
part-time al 60%: 19 giorni e mezza giornata di ferie;
part-time al 70%: 22 giorni e mezza giornata di ferie;
part-time al 80%: 26 giorni di ferie.
I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale in rapporto di lavoro
a tempo pieno o viceversa ritornano al tempo pieno dal tempo parziale, mantengono lo stesso
numero di ferie residue al momento della trasformazione.
Ai dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale misto o
verticale nonché ai dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da part-time orizzontale a parttime verticale, le ferie residue saranno riparametrate al ridotto orario o alla diversa articolazione
dello stesso e conseguentemente saranno proporzionalmente ridotte.
Inversamente, nel caso di ritorno dal rapporto di lavoro a tempo parziale, misto o verticale all’orario
a tempo pieno ovvero di passaggio dal part-time misto o verticale al part-time orizzontale, i giorni
di ferie residue da usufruire verranno ad essere ricalcolati.
La presente Circolare Commissariale sostituisce e abroga la precedente normativa interna,
riguardante la medesima materia.
La diffusione della presente circolare sarà assicurata attraverso la sua pubblicazione sul sito
INTRAENEA.
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Si indicano i provvedimenti legislativi contrattuali e regolamentari in materia di part-time di
maggior rilievo:
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art. 1, commi 56-65, legge 23 dicembre 1996, n. 662;
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;
art. 73 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, trasformato con modificazioni in legge 6
agosto 2008, n. 133;
legge 24 dicembre 2007, n. 247;
art. 46, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Art. 6, decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140
art. 19 del CCNL del Comparto EPR 1998-2001
Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 9/2011
ENEA
Unità Centrale Personale
Il Responsabile
(Avv. Fabio Vecchi)
Allegati:
Allegato 1 - Domanda part time
Allegato 2 - Domanda trasformazione tipologia part time
Allegato 3 - Domanda di ritorno a tempo pieno
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