Ricerca dei beni da pignorare con modalità
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Ricerca dei beni da pignorare con modalità
Art. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) Input Creditore procedente (tramite istanza rivolta al Presidente del Tribunale). Contenuto dell’istanza -Indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore; -numero di fax del difensore; -indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, ai fini dell’art. 547 c.p.c. (cioè, per ricevere la dichiarazione del terzo nel pignoramento presso terzi). Pagamento del contributo unificato Contributo unificato dovuto = Euro 43 (art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in materia di spese di giustizia). Il pagamento deve essere contestuale all’istanza. (art. 14 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in materia di spese di giustizia. Autorizzazione È data dal Presidente del Tribunale territorialmente competente (o da un giudice delegato), disponendo che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto: -ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni oppure -ai dati contenuti nelle banche dati alle quali le pubbliche amministrazioni possono accedere. Banche dati 1) Anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari. 2) Pubblico Registro Automobilistico; 3) Banche dati degli enti di previdenza. 4) Le ulteriori banche dati di cui al decreto di attuazione del Ministero della giustizia. Archivio dei rapporti finanziari L’archivio dei rapporti finanziari è l’archivio dei dati obbligatoriamente comunicati all’anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605: -dagli enti pubblici; -dalle aziende; -dalle banche e da altri soggetti. Si segnala, in particolare, l’obbligo delle banche, della società Poste italiane Spa e di ogni altro operatore finanziario di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 Euro (art. 155 bis disp. att. c.p.c.). Quali informazioni possono essere acquisite mediante l’accesso alle banche dati? Esclusivamente le informazioni rilevanti per la individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Presupposti per l’autorizzazione Verifica del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (verifica dell’esistenza di un titolo esecutivo e di un atto di precetto ritualmente notificati al debitore). Problema: Ricorrendo i presupposti per l’autorizzazione, il Presidente del Tribunale può ugualmente negarla? Competenza territoriale Residenza, domicilio, dimora del debitore (se persona fisica) o sede del debitore (se persona giuridica). Problema: Domicilio e dimora in subordine alla residenza o facoltà di scelta del creditore procedente? Sede legale o sede operativa? Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’Interno (CED) Le informazioni ed i dati raccolti si riferiscono a notizie risultanti da documenti conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici ovvero risultanti da sentenze o provvedimenti dell’A. G. o da atti concernenti l’istruzione penale o da indagini di polizia. Possono essere raccolte anche informazioni e dati in possesso delle polizie degli Stati appartenenti alla Unione europea e di ogni altro Stato con il quale siano raggiunte specifiche intese. Chi può accedere alle informazioni raccolte nel Ced? I soggetti autorizzati dall’art. 9 della legge 121/1981, appositamente abilitati in relazione ai diversi livelli di accesso. Tra gli altri, l’Autorità giudiziaria nei limiti previsti dalla legge. Adempimenti successivi alla ricerca Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un processo verbale unico nel quale indica: -tutte le banche dati interrogate; -le relative risultanze. Adempimenti successivi alla ricerca (casi) Ipotesi 1 L’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore. Ipotesi 2 L’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o beni del debitore che sono nella disponibilità di terzi. Ipotesi 3. L’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose del debitore che sono nella disponibilità di terzi. Ipotesi 4. L’accesso ha consentito di individuare sia cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore che crediti o cose del debitore che sono nella disponibilità di terzi. Ipotesi 1 L’accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore (quando questa ipotesi si verificherà nella pratica?). -i beni possono trovarsi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario che procede alle operazioni di ricerca. -i beni possono trovarsi nel territorio di competenza di altro Ufficio NEP. Se i beni si trovano nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario che ha effettuato la ricerca L’ufficiale giudiziario accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli: -517 (scelta delle cose da pignorare); -518 (Forma del pignoramento); -520 (Custodia dei mobili pignorati). Se i beni si trovano nel territorio di competenza di altro Ufficio NEP L’ufficiale giudiziario che ha effettuato l’accesso alle banche dati rilascia copia autentica del verbale al creditore. Problema: La copia autentica deve essere in bollo? C’è differenza tra copia autentica e copia conforme? Il creditore deve presentare all’ufficiale giudiziario territorialmente competente: -l’istanza per gli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520; -(corredata della) copia autentica del verbale rilasciata dall’ufficiale giudiziario che ha effettuato l’accesso alle banche dati. La richiesta diventa inefficace se la relativa istanza non viene presentata entro 15 giorni dal rilascio della copia autentica del verbale (dies a quo per il calcolo del relativo termine). In tutti i casi: Se l’ufficiale giudiziario non rinviene i beni individuati mediante l’accesso alle banche dati, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trovano, avvertendolo che l’omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell’articolo 388, sesto comma, del codice penale. Confronto con l’art. 492, comma IV, c.p.c. Nel 492 bis i beni sono già individuati mediante l’accesso alle banche dati. Ergo: la dichiarazione che il debitore deve rendere riguarda soltanto i luoghi in cui i beni si trovano. Nel 492 l’ufficiale giudiziario rivolge un invito al debitore, mentre nel 492 bis l’ufficiale giudiziario rivolge al debitore un’intimazione. Ipotesi particolare L’Ufficiale giudiziario, in sede di pignoramento mobiliare presso la residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, non rinviene i beni risultanti dalle indagini effettuate, ma trova altri beni utilmente pignorabili. Ipotesi 2 L’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o beni del debitore che sono nella disponibilità di terzi. In questo caso, l’ufficiale giudiziario deve notificare il verbale al terzo e al debitore. A tutela della privacy del debitore, la notifica al terzo deve avvenire per estratto, contenente esclusivamente i dati riferibili ai rapporti tra il debitore e il terzo interessato. La notifica deve avvenire d’ufficio (quindi, senza input della parte istante): -se possibile, a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo fax (dalla lettera della legge si evince la facoltà di scelta); -in subordine, se non è possibile effettuare la notifica a mezzo posta elettronica o a mezzo fax, sono consentite le altre modalità di notifica (a mani o per posta raccomandata). Tendenza alla generalizzazione di forme di notifica, quale quella a mezzo fax, che precedentemente dovevano essere espressamente autorizzate dal giudice Contenuto del verbale il credito per cui si procede; il titolo esecutivo ed il precetto; l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore; il luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente; l’ingiunzione, l’invito e l’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492; l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute,nei limiti di cui all’art.546. Ipotesi 3. L’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose del debitore che sono nella disponibilità di terzi. In questa ipotesi l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Ipotesi 4. L’accesso ha consentito di individuare sia cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore che crediti o cose del debitore che sono nella disponibilità di terzi. Anche in questo caso, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Comunicazione al creditore Nei due casi precedenti, l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia. Conclusione Generalizzazione del principio secondo cui la facoltà di scelta dei beni da pignorare spetta al creditore. Ipotesi 5 (non contemplata). L’accesso ha consentito di individuare cose che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli puo’ direttamente disporre. Cosa dovrebbe fare in questo caso l’ufficiale giudiziario? Accedere ai luoghi e pignorare il bene ai sensi dell’art. 513, ultimo comma, soltanto se il terzo possessore consente di esibirglielo? Restituire il verbale di accesso alle banche dati al richiedente affinché possa richiedere al Presidente del Tribunale la relativa autorizzazione ai sensi del terzo comma dell’art. 513? Partecipazione del creditore alla ricerca telematica dei beni (art. 155 ter disp. att. c.p.c.) Ha luogo a norma dell'articolo 165 delle disposizioni di attuazione. Modalità di accesso alle banche dati (Art.155 quater disp. att.c.p.c.) Previsione del decreto di attuazione del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Interno e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali. Con il decreto di attuazione saranno individuati: I casi di accesso alle banche dati; le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati; i limiti di esercizio dell’accesso alle banche dati; le modalità di trattamento dei dati; le modalità di conservazione dei dati; le cautele a tutela della riservatezza dei debitori; le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni. Ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni L’ufficiale giudiziario può interrogarle: Tramite collegamento telematico diretto oppure Mediante richiesta al titolare dei dati. Altri principi in materia di accesso alle banche dati Trattamento dei dati senza obbligo di informativa. Istituzione del registro cronologico denominato “Modello Ricerca beni”. Principio di gratuità. Accesso alle banche dati tramite i gestori (art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.) Il creditore può ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni in esse contenute: -se le strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario non sono funzionanti; -previa autorizzazione del presidente del tribunale. Anche in questa ipotesi vale il principio di gratuità. Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (art. 155 sexies disp.att. c.p.c.) -esecuzione del sequestro conservativo; -ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito delle procedure concorsuali; -ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedimenti in materia di famiglia; -ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedimenti relativi alla gestione di patrimoni altrui.