Ricerca dei beni da pignorare con modalità

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Ricerca dei beni da pignorare con modalità
Art. 492 bis c.p.c.
(Ricerca con modalità telematiche dei beni da
pignorare)
Input
Creditore procedente (tramite istanza rivolta al
Presidente del Tribunale).
Contenuto dell’istanza
-Indicazione dell’indirizzo di posta elettronica
ordinaria del difensore;
-numero di fax del difensore;
-indicazione dell’indirizzo di posta elettronica
certificata, ai fini dell’art. 547 c.p.c. (cioè, per
ricevere la dichiarazione del terzo nel
pignoramento presso terzi).
Pagamento del contributo unificato
Contributo unificato dovuto = Euro 43 (art. 13
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in materia di
spese di giustizia).
Il pagamento deve essere contestuale all’istanza.
(art. 14 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in
materia di spese di giustizia.
Autorizzazione
È data dal Presidente del Tribunale
territorialmente competente (o da un giudice
delegato), disponendo che l’ufficiale giudiziario
acceda mediante collegamento telematico
diretto:
-ai dati contenuti nelle banche dati delle
pubbliche amministrazioni
oppure
-ai dati contenuti nelle banche dati alle quali le
pubbliche amministrazioni possono accedere.
Banche dati
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1) Anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei
rapporti finanziari.
2) Pubblico Registro Automobilistico;
3) Banche dati degli enti di previdenza.
4) Le ulteriori banche dati di cui al decreto di
attuazione del Ministero della giustizia.
Archivio dei
rapporti finanziari
L’archivio dei rapporti finanziari è l’archivio dei
dati obbligatoriamente comunicati all’anagrafe
tributaria, ai sensi dell’art. 7 del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605:
-dagli enti pubblici;
-dalle aziende;
-dalle banche e da altri soggetti.
Si segnala, in particolare, l’obbligo delle banche,
della società Poste italiane Spa e di ogni altro
operatore finanziario di rilevare e tenere in
evidenza i dati identificativi, compreso il codice
fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro
qualsiasi rapporto o effettui per conto proprio
ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi
operazione di natura finanziaria ad esclusione di
quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore
a 1.500 Euro (art. 155 bis disp. att. c.p.c.).
Quali informazioni possono
essere acquisite mediante
l’accesso alle banche dati?
Esclusivamente le informazioni rilevanti per la
individuazione di cose e crediti da sottoporre ad
esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti
intrattenuti dal debitore con istituti di credito e
datori di lavoro o committenti.
Presupposti per l’autorizzazione
Verifica del diritto della parte istante a
procedere ad esecuzione forzata (verifica
dell’esistenza di un titolo esecutivo e di un atto
di precetto ritualmente notificati al debitore).
Problema:
Ricorrendo i presupposti per l’autorizzazione, il
Presidente del Tribunale può ugualmente
negarla?
Competenza territoriale
Residenza, domicilio, dimora del debitore (se
persona fisica) o sede del debitore (se persona
giuridica).
Problema:
Domicilio e dimora in subordine alla residenza o
facoltà di scelta del creditore procedente?
Sede legale o sede operativa?
Centro elaborazione dati istituito
presso il Ministero dell’Interno (CED)
Le informazioni ed i dati raccolti si riferiscono a
notizie risultanti da documenti conservati dalla
pubblica amministrazione o da enti pubblici ovvero
risultanti da sentenze o provvedimenti dell’A. G. o
da atti concernenti l’istruzione penale o da indagini
di polizia.
Possono essere raccolte anche informazioni e dati
in possesso delle polizie degli Stati appartenenti
alla Unione europea e di ogni altro Stato con il
quale siano raggiunte specifiche intese.
Chi può accedere alle
informazioni raccolte nel Ced?
I soggetti autorizzati dall’art. 9 della legge
121/1981, appositamente abilitati in relazione ai
diversi livelli di accesso.
Tra gli altri, l’Autorità giudiziaria nei limiti
previsti dalla legge.
Adempimenti successivi alla ricerca
Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario
redige un processo verbale unico nel quale
indica:
-tutte le banche dati interrogate;
-le relative risultanze.
Adempimenti successivi alla ricerca (casi)
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Ipotesi 1 L’accesso ha consentito di individuare
cose che si trovano in luoghi appartenenti al
debitore.
Ipotesi 2 L’accesso ha consentito di individuare
crediti del debitore o beni del debitore che sono
nella disponibilità di terzi.
Ipotesi 3. L’accesso ha consentito di individuare
più crediti del debitore o più cose del debitore
che sono nella disponibilità di terzi.
Ipotesi 4. L’accesso ha consentito di individuare
sia cose che si trovano in luoghi appartenenti al
debitore che crediti o cose del debitore che sono
nella disponibilità di terzi.
Ipotesi 1
L’accesso ha consentito di individuare cose
che si trovano in luoghi appartenenti al
debitore (quando questa ipotesi si
verificherà nella pratica?).
-i beni possono trovarsi nel territorio di
competenza dell’ufficiale giudiziario che procede
alle operazioni di ricerca.
-i beni possono trovarsi nel territorio di
competenza di altro Ufficio NEP.
Se i beni si trovano nel territorio
di competenza dell’ufficiale giudiziario
che ha effettuato la ricerca
L’ufficiale giudiziario accede agli stessi per
provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli
articoli:
-517 (scelta delle cose da pignorare);
-518 (Forma del pignoramento);
-520 (Custodia dei mobili pignorati).
Se i beni si trovano nel territorio di
competenza di altro Ufficio NEP
L’ufficiale giudiziario che ha effettuato l’accesso
alle banche dati rilascia copia autentica del
verbale al creditore.
Problema:
La copia autentica deve essere in bollo?
C’è differenza tra copia autentica e copia
conforme?
Il creditore deve presentare all’ufficiale
giudiziario territorialmente competente:
-l’istanza per gli adempimenti di cui agli artt.
517, 518 e 520;
-(corredata della) copia autentica del verbale
rilasciata dall’ufficiale giudiziario che ha
effettuato l’accesso alle banche dati.
La richiesta diventa inefficace se la relativa
istanza non viene presentata entro 15 giorni dal
rilascio della copia autentica del verbale (dies a
quo per il calcolo del relativo termine).
In tutti i casi:
Se l’ufficiale giudiziario non rinviene i beni
individuati mediante l’accesso alle banche dati,
intima al debitore di indicare entro quindici giorni
il luogo in cui si trovano, avvertendolo che
l’omessa o la falsa comunicazione è punita a
norma dell’articolo 388, sesto comma, del codice
penale.
Confronto con l’art. 492, comma IV, c.p.c.
Nel 492 bis i beni sono già individuati mediante
l’accesso alle banche dati.
Ergo: la dichiarazione che il debitore deve
rendere riguarda soltanto i luoghi in cui i beni si
trovano.
Nel 492 l’ufficiale giudiziario rivolge un invito al
debitore, mentre nel 492 bis l’ufficiale giudiziario
rivolge al debitore un’intimazione.
Ipotesi particolare
L’Ufficiale giudiziario, in sede di pignoramento
mobiliare presso la residenza, domicilio, dimora
o sede del debitore, non rinviene i beni risultanti
dalle indagini effettuate, ma trova altri beni
utilmente pignorabili.
Ipotesi 2
L’accesso ha consentito di individuare
crediti del debitore o beni del debitore che
sono nella disponibilità di terzi.
In questo caso, l’ufficiale giudiziario deve
notificare il verbale al terzo e al debitore.
A tutela della privacy del debitore, la notifica al
terzo deve avvenire per estratto, contenente
esclusivamente i dati riferibili ai rapporti tra il
debitore e il terzo interessato.
La notifica deve avvenire d’ufficio (quindi, senza
input della parte istante):
-se possibile, a mezzo posta elettronica
certificata o a mezzo fax (dalla lettera della
legge si evince la facoltà di scelta);
-in subordine, se non è possibile effettuare la
notifica a mezzo posta elettronica o a mezzo
fax, sono consentite le altre modalità di notifica
(a mani o per posta raccomandata).
Tendenza alla generalizzazione di forme di
notifica, quale quella a mezzo fax, che
precedentemente dovevano essere
espressamente autorizzate dal giudice
Contenuto del verbale
il
credito per cui si procede;
il titolo esecutivo ed il precetto;
l’indirizzo di posta elettronica certificata del
difensore;
il luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha
dichiarato di essere residente;
l’ingiunzione, l’invito e l’avvertimento al debitore
di cui all’articolo 492;
l’intimazione al terzo di non disporre delle cose
o delle somme dovute,nei limiti di cui all’art.546.
Ipotesi 3.
L’accesso ha consentito di individuare più
crediti del debitore o più cose del debitore
che sono nella disponibilità di terzi.
In questa ipotesi l’ufficiale giudiziario sottopone
ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Ipotesi 4.
L’accesso ha consentito di individuare sia
cose che si trovano in luoghi appartenenti
al debitore che crediti o cose del debitore
che sono nella disponibilità di terzi.
Anche in questo caso, l’ufficiale giudiziario
sottopone ad esecuzione i beni scelti dal
creditore.
Comunicazione al creditore
Nei due casi precedenti, l'ufficiale giudiziario,
terminate le operazioni di ricerca dei beni con
modalità telematiche, comunica al creditore le
banche dati interrogate e le informazioni dalle
stesse risultanti a mezzo telefax o posta
elettronica anche non certificata, dandone atto a
verbale.
Il creditore entro dieci giorni dalla comunicazione
indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre
ad esecuzione; in mancanza la richiesta di
pignoramento perde efficacia.
Conclusione
Generalizzazione del principio secondo cui la
facoltà di scelta dei beni da pignorare spetta al
creditore.
Ipotesi 5 (non contemplata).
L’accesso ha consentito di individuare cose
che non si trovano in luoghi appartenenti al
debitore, ma delle quali egli puo’
direttamente disporre.
Cosa dovrebbe fare in questo caso l’ufficiale
giudiziario?
Accedere ai luoghi e pignorare il bene ai sensi
dell’art. 513, ultimo comma, soltanto se il terzo
possessore consente di esibirglielo?
Restituire il verbale di accesso alle banche dati al
richiedente affinché possa richiedere al
Presidente del Tribunale la relativa autorizzazione ai sensi del terzo comma dell’art. 513?
Partecipazione del creditore alla ricerca
telematica dei beni
(art. 155 ter disp. att. c.p.c.)
Ha luogo a norma dell'articolo 165 delle
disposizioni di attuazione.
Modalità di accesso
alle banche dati
(Art.155 quater disp. att.c.p.c.)
Previsione del decreto di attuazione del
Ministero della Giustizia, di concerto con il
Ministero dell’Interno e con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, sentito il garante
per la protezione dei dati personali.
Con il decreto di attuazione
saranno individuati:
I
casi di accesso alle banche dati;
le modalità di esercizio della facoltà di accesso
alle banche dati;
i limiti di esercizio dell’accesso alle banche dati;
le modalità di trattamento dei dati;
le modalità di conservazione dei dati;
le cautele a tutela della riservatezza dei
debitori;
le ulteriori banche dati delle pubbliche
amministrazioni.
Ulteriori banche dati
delle pubbliche amministrazioni
L’ufficiale giudiziario può interrogarle:
Tramite collegamento telematico diretto
oppure
Mediante richiesta al titolare dei dati.
Altri principi in materia di
accesso alle banche dati
Trattamento
dei dati senza obbligo di
informativa.
Istituzione del registro cronologico denominato
“Modello Ricerca beni”.
Principio di gratuità.
Accesso alle banche dati tramite i gestori
(art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.)
Il creditore può ottenere dai gestori delle banche
dati le informazioni in esse contenute:
-se le strutture tecnologiche necessarie a
consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale
giudiziario non sono funzionanti;
-previa autorizzazione del presidente del
tribunale.
Anche in questa ipotesi vale il principio di
gratuità.
Ulteriori casi di applicazione delle
disposizioni per la ricerca con modalità
telematiche dei beni da pignorare
(art. 155 sexies disp.att. c.p.c.)
-esecuzione del sequestro conservativo;
-ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito
delle procedure concorsuali;
-ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito
di procedimenti in materia di famiglia;
-ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito
di procedimenti relativi alla gestione di patrimoni
altrui.