DETERMINA a contrarre notaio cazzani

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DETERMINA a contrarre notaio cazzani
COMUNE DI GORNATE OLONA
Provincia di Varese
SETTORE: TECNICO
N.100 Reg. del 04-10-2016
CIG: ZD01B6CF6C
Oggetto:
incarico per l individuazione degli operatori economici a cui richiedere offerte
per l incarico afferente al servizio notarile relativo alla compravendita ( il
Comune acquista un bene) di un terreno con soprastante manufatto adibito a
ripostiglio/deposito in Gornate Olona, via Cavour AI SENSI DELLART. 36
COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. APPROVAZIONE LETTERA DI
INVITO, ATTI AFFERENTI E DETERMINAZIONE A CONTRARRE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
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Con lettera PEC del 24 ottobre 2014 protocollo 7406, il signor Augusto Cazzani manifestava a questo
Comune la propria volontà affinché lo stesso acquisisse i mappali n° 1072 e n° 2521 di sua proprietà
esclusiva, iscritti al CT, foglio 3 del comune di Gornate Olona.
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Il fondo di che trattasi è un appezzamento di terreno pari a circa mq 1.130/00 di superficie
catastale, compreso tra le vie Cavour e Mastri Muratori, di aspetto pianeggiante ma rispetto alla
via Cavour più alto di circa 1.50 metri. Su tale fondo vi è la presenza di un manufatto edile in
muratura tipo auto box, di circa 40 mq di superficie, per un’altezza minima di circa 2.60 metri
con falda unica del tetto, inclinata.
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I mappali in questione, rispetto al vigente PGT, sono compresi nel c.d. Ambito territoriale “T2”, sistemi
insediativi consolidati; la cui disciplina è affermata all’art. 85 e seguenti, del tomo “PdR 11.0 -disciplina
generale del piano delle regole".
Nel DUP di marzo 2016 di cui alla delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 26 aprile 2016, quanto in
oggetto era così posto in termini di obiettivo dall’amministrazione comunale:
"ACQUISTO TERRENO POSTO TRA LE VIE CAVOUR E MASTRI MURATORI.
E’ offerta al comune l’opportunità d’acquisire un terreno che per via della propria localizzazione
possiede qualità “strategiche” ragguardevoli in funzione delle opportunità che offrirebbe, conduce
questa amministrazione ad appostare in bilancio le risorse necessarie.
Appare concreto ipotizzare, quale esempio realistico, che il tragitto che i bimbi delle scuole elementari
percorrono a piedi per raggiungere la palestra sia compiuto, per la maggior parte, in sicurezza
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assoluta, assieme alla possibilità di avere un parcheggio che rechi sollievo alla piazza, da sempre
occupata da automobili soprattutto nei momenti topici della giornata: l’ingresso e l’uscita degli alunni.
L’acquisto del terreno in oggetto, si pone in definitiva sia come un’utilità irrinunciabile per le esigenze
pubbliche, posto inoltre che la propria caratteristica urbanistica lo pone tra le aree cosiddette
edificabili; in un'ottica anche di conservazione del suolo, la sua utilità pubblica lo preserverebbe da
attenzioni edificatorie a vantaggio di una più utile esigenza cittadina."
Con nota propria, fatta pervenire al comune in data 13/7/c.a. protocollo 4611, il signor Augusto Cazzani
specificava la sua richiesta primigenia richiedendo per l’acquisto dei mappali in parola la somma di €
20.000/00 -ventimila euro- (da corrispondersi in sede di rogito) e a fronte della sostituzione del manto di
copertura in eternit, dell’accatastamento del fabbricato insistente sull’area e alla pulizia di erbe e arbusti
a carico dello stesso signor Augusto Cazzani.
L’art. 12 del Dl 9/2011 e SMI, art 1-ter recita:
“a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a
quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto
di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l’indispensabilità e
l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è
attestata dall’Agenzia del Demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è
data preventiva notizia, con l’indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito
internet istituzionale dell’ente”.
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Per quanto al punto precedente:
- Il Responsabile del Procedimento e dell’UTC ha attestato l’indispensabilità e l’indilazionabilità
dell’acquisto con proprio atto del 14/7/2016.
- UTC ha prodotto la propria perizia di stima del bene, inviata all’Agenzia del Demanio assieme
alla succitata attestazione, in data 14/7/16 con PEC protocollo 4665 allo scopo di ottenere la
valutazione di congruità.
- L’UTC ha dato preventiva notizia dell’acquisto sul sito istituzionale dell’Ente in data 15/7/16
senza ricevere rilievi di sorta da alcuno.
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L’Agenzia del Demanio con proprio atto 2016/11920 del 14 settembre 2016 ha ritenuto congruo il
valore proposto dalla proprietà, pari a € 20000/00 (ventimila euro).
Visto che l’intervento in parola trova la naturale conclusione con l'atto notarile di compravendita, è
necessario – dato che all’interno dell’Ente non si riscontrano professionalità adeguate- indire la gara
per l’affidamento delle stesse presso professionisti esterni al Comune.
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Vista l’individuazione dei responsabili dei servizi ed uffici effettuata dal Sindaco in data 07.01.2016
con decreto sindacale n. 01;
Viste e richiamate le seguenti deliberazioni:
o n. 17 in data 26/04/2016 , con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione 2016 e Pluriennale 2016/2018;
o n. 39 in data 26/04/2016 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2016 assegnando le risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori per il
raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano stesso;
o n. 23 in data 26 Luglio 2016 di Consiglio Comunale avente oggetto “Salvaguardia degli
equilibri ed assestamento generale di Bilancio (artt. 175 e 193 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)”;
Visti:
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in
particolare:
• l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità
delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni
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dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono
esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il
fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
l'art. 24 sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti;
l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
Visti:
• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e,
in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti
d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le
misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
• la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5
marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3
della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs.
81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza
relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione
appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per
l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016;
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione
quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro
e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di
una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai
sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;
Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire
alle quali poter eventualmente aderire;
Rilevato nuovamente che, in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016, è possibile la
procedura negoziata mediante affidamento diretto;
Stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali,
comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della
procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura
del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi
enunciati dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure
ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;
Visto che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è la seguente:
a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della
negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla
base di prezzi rilevati sulla base dell’indagine di mercato;
b) il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione della
convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso
l’esecuzione del contratto colma il fabbisogno di garantire un servizio di assistenza domiciliare ad
anziani e disabili, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio
dell’utenza;
c) il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene sia nei
termini previsti dalla programmazione disposta dal Dup 2016-2018, sia nei termini previsti per acquisire
il servizio, necessari ai fini dell’efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;
d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso
una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i
soggetti interessati a negoziare con il Comune, a parità di condizioni: tutti i soggetti che manifestano
l’interesse a negoziare sono compulsati da un medesimo avviso che pone per tutti identiche condizioni e
con essi si negozia sulla base di un univoco invito a presentare offerte;
e) il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché con la pubblicazione dell’avviso di
manifestazione di interesse per il periodo di 8 giorni, considerato congruo ai fini della sollecitudine
propria della procedura che si intende attivare, si apre il mercato a tutti i soggetti interessati a negoziare
con il Comune, permettendo, nella fase successiva, appunto di concorrere tra loro;
f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia
rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere
particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l’indicazione posta dal d.lgs 50/2016,
di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;
g) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti
dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs 50/2016;
h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che
non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
i) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal
codice dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul
profilo del committente dell’avviso per invitare a manifestare l’interesse, che allegato alla presente, si
approva;
Considerato, quindi, che la ragione per la quale si affida la prestazione all’operatore economico consisterà nella
circostanza che esso sarà selezionato a seguito del confronto della sua proposta economica, secondo le previsioni
della lettera di invito a presentare l’offerta;
Ritenuto, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio del minor prezzo, valevole anche per lo strumento
della RdO nell’ambito della Piattaforma Sintel, nel caso di specie ammissibile ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lettera c) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
Visto l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
Visti altresì:
lo statuto del Comune;
il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
Rilevato che:
in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del d.lgs 50/2016 il settore competente deve
richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’attribuzione, tramite il
Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del
procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG.
Dato atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. E. Marco Lonati, istruttore direttivo del settore tecnico;
Atteso che è stato ottenuto il CIG il cui numero attribuito è ZD01B6CF6C
DETERMINA
• di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
il fine che il contratto intende perseguire: la definizione amministrativa della compravendita
dell'immobile in parola.
l’oggetto del contratto è: l'incarico per la stipula dell'atto notarile e procedure dipendenti. Il contratto
verrà stipulato mediante scambio di lettere commerciali;
le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
• il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
• di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 3.564/00 trova copertura al Capitolo 201101/13 (acquisto
terreno) del Bilancio di previsione 2016;
• di imputare la somma pari ad Euro 3.564/00 sul bilancio dell’anno 2016;
• di considerare che la somma su indicata è composta da una parte relativa a imposte e tasse pari a circa €
2.100/00 e dalla parcella del Notaio pari a € 1.200/00 posto a base di asta oltre IVA (complessivi € 1.464/00).
• di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati
e con le regole di finanza pubblica;
• di approvare con la presente determinazione:
a)
l’avviso pubblico per manifestazione di interesse comprensivo dell’istanza di manifestazione.
b)
la bozza di RDO (lettera di invito)
c)
la domanda di ammissione;
d)
il modulo per l’offerta economica.
• di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 che:
a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.gornateolona.va.it
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
b) al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del
processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei
relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari ;
1. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è l’Arch.
Ernestino Marco Lonati
2. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per la pubblicazione all’Albo
Pretorio e l’inserimento nella raccolta generale e all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs.
267/2000.
3. di dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul sito Web di questo Comune nell’apposita
sezione Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi come previsto dall’art. 124 –1° comma del
T.U.E.L. del D.Lgs. n. 267/2000 e dal d.lgs. 33/2013 e alla scadenza di tale termine sarà reperibile
sul sito Web di questo Comune in “Operazione Trasparenza”, area “Provvedimenti”, sezione
“Provvedimenti Dirigenti”, sotto-sezione “Tutti i provvedimenti”.
IL RESPONSABILE DELL’UTC e
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Ernestino Marco Lonati
NOTA: avverso la presente determina è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o
entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E’ ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30
giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
VISTO: si dà atto che la presente determinazione è regolare sotto il profilo
contabile e, nell’attestare la copertura finanziaria di cui al capitolo ed impegno
soprassegnato, si rende esecutiva.
Anno 2016
Data 04-10-2016
Cod.bilancio: 2010101
N. Imp.
Cap.
201101
193
Art.
13
Siope 2101
Ragione sociale:
Lì, 04-10-2016
Il Responsabile del Settore Finanziario
Luigia Canziani
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno
04-10-2016
e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.
Attesto di avere pubblicato nei modi e tempi sopra espressi, quanto in parola
Lì, 04-10-2016
Il Funzionario Incaricato
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