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Ravenna, 26 Novembre 2012
OGGETTO: News Letter 33/12
A1. Disposizioni in favore dei territori colpiti dal sisma di maggio 2012.
I finanziamenti in favore dei titolari di reddito d’impresa, sanciti dall’art. 11, comma 7, del D.L.
10/10/2012, sono stati estesi in favore degli esercenti attività agricole e dei titolari di reddito di
lavoro autonomo e dipendente. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha fornito chiarimenti e
istruzioni per la gestione del contenzioso tributario, in applicazione delle disposizioni di cui
all’art. 6 del D.L. 6/6/2012, n.74, dettate in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
che il 20 e il 29/5/2012 hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova e Reggio Emilia.
(D.L. 16/11/2012, n.194 su G.U. n.269 del 17/11/2012 e Circolare n.43/E del 16/11/2012)
A2. Regime dell’IVA per cassa: modalità di esercizio dell’opzione.
Sono state individuate le modalità di esercizio dell’opzione per il regime dell’IVA per cassa di cui
all’art. 32/bis del D.L. 22/6/2012, n.83 (cd. “Decreto Sviluppo”). Si rammenta che l’opzione
esercitata per l’anno 2012 esplica efficacia con riguardo alle operazioni effettuate a partire
dall’1/12/2012.
(Provvedimento del Direttore dell’AdE prot. n.165764 del 21/11/2012 e “Il Sole 24 Ore” del
22/11/2012, pag. 23)
Di seguito si riportano le modalità di esercizio dell’opzione per il regime dell’IVA per
cassa:
- l’opzione per il menzionato regime si desume dal comportamento concludente del
contribuente ed è comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare
successivamente alla scelta effettuata;
- tale opzione ha effetto a partire dall’1/1 dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio
dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività. Limitatamente all’anno
2012, l’opzione, comunicata con la dichiarazione annuale IVA per l’anno 2012, ha effetto
per le operazioni effettuate a partire dall’1/12/2012;
- l’esercizio dell’opzione vincola il contribuente all’applicazione del regime dell’IVA per cassa
almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei 2 milioni di euro di
volume d’affari. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l’opzione
resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca;
- la revoca va esercitata con le stesse modalità di esercizio dell’opzione, mediante
comunicazione nella prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla
scelta effettuata.
A3. IRES e IRAP: determinazione e versamento della seconda rata di acconto.
In vista della scadenza del termine (30/11/2012) per il versamento della seconda o unica rata
di acconto delle imposte IRPEF, IRES e IRAP relativo al 2012, Assonime ha esaminato le
principali novità normative nonché le tematiche interpretative emerse sull’argomento, con
particolare riguardo alle società soggette all’IRES il cui periodo d’imposta coincide con l’anno
solare.
(Circolare Assonime n.32 del 23/11/2012)
A4. Conferimento d’azienda e successiva cessione della partecipazione.
L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) ha ritenuto che il conferimento d’azienda
e la successiva cessione della partecipazione nella conferitaria sono atti separati da
assoggettare autonomamente ad imposta di registro in misura fissa, come previsto
rispettivamente dall’art. 4, comma 1, n.3, e dall’art. 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al
D.P.R. 26/4/1986, n.131 (TUR).
(Norma di comportamento AIDC n.186 e “Il Sole 24 Ore” del 23/11/2012, pag. 33)
A5. Notifica della cartella di pagamento in ipotesi di irreperibilità del contribuente.
Nell’ipotesi in cui il contribuente sia temporaneamente assente dalla sua casa di abitazione o
dal luogo in cui ha l’ufficio o esercita la propria attività, e non è stato possibile consegnargli la
cartella di pagamento, i termini per la presentazione del ricorso decorrono dal ricevimento della
raccomandata con la quale viene informato dell’avvenuto deposito dell’atto nella casa comunale
o, comunque, decorso il termine di 10 giorni dalla spedizione di tale raccomandata. Cadono in
tal modo le differenze tra la notifica dell’atto di accertamento e la notifica della cartella di
pagamento in caso di irreperibilità del contribuente.
(Sentenza Corte Costituzionale n.258 del 22/11/2012 e “Il Sole 24 Ore” del 23/11/2012, pag.
28)
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A6. Interpello disapplicativo di norme antielusive: impugnabile il diniego.
Confermando l’orientamento espresso con la Sentenza n.8663 del 15/4/2011, è stato ritenuto
che il diniego del Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate ad istanza di interpello
disapplicativo – ex art. 37, comma 8, del D.P.R. 29/9/1973, n.600 – costituisce atto di diniego
di agevolazione fiscale, soggetto ad autonoma impugnazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett.
h), del D.Lgs. 31/12/1992, n.546. Tale atto rientra tra quelli tipici previsti come impugnabili e,
pertanto, la mancata impugnazione nei termini di legge rende definitiva la carenza del potere di
disapplicazione della norma antielusiva.
(Sentenza Cassazione n.20394 del 20/11/2012)
A7. Trust : abuso del diritto contestabile solo se l’unico scopo è il risparmio fiscale.
La figura dell’abuso del diritto in materia tributaria richiede il concorso di due fattori: in primo
luogo, occorre che il contribuente abbia conseguito una positiva ricaduta fiscale dal suo
operato; occorre, inoltre, che tale vantaggio fiscale costituisca la ragione determinante
dell’operazione, cioè che non concorrano ragioni e giustificazioni economico/sociali di altra
natura, o almeno che esse siano di minimo rilievo. Con tali motivazioni i giudici hanno ritenuto
non configuri abuso del diritto il trust nel quale sia stato segregato un immobile adibito a
prima casa di un contribuente.
(Sentenza Cassazione n.20254 del 19/11/2012 e “Il Sole 24 Ore” del 20/11/2012, pag. 27)
A8. Cessione d’azienda con patto di riservato dominio: principio di competenza.
In materia di imposte sui redditi, “la plusvalenza fiscalmente rilevante collegata alla cessione di
un’azienda si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo
alcuno le vicende successive relative all’adempimento degli obblighi contrattuali od
all’estinzione dell’obbligazione”. Con queste motivazioni è stato respinto il ricorso del
contribuente che non aveva tassato la plusvalenza derivante dalla cessione d’azienda con patto
di riservato dominio, in considerazione che il prezzo non era stato pagato e si era realizzata la
risoluzione automatica del contratto.
(Sentenza Cassazione n.20098 del 16/11/2012 e “Il Sole 24 Ore” del 17/11/2012, pag. 21)
A9. Non imponibile la plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno vincolato.
Non è imponibile la plusvalenza realizzata dalla vendita di un terreno vincolato a scopi
pubblicistici. A parere dei giudici, infatti, “non sono soggetti al regime delle aree edificabili quei
terreni che siano vincolati a scopi pubblicistici che comportino l’edificazione esclusivamente da
parte di un soggetto ben determinato e legittimato ad acquisire l’area attraverso l’esproprio. Ciò
in quanto l’edificabilità non determina un maggior valore commerciale dell’area in questione”.
(Sentenza Cassazione n.20252 del 19/11/2012)
A10. Valutazione dell’avviamento ai fini dell’imposta di registro.
Il valore dell’azienda non può essere valutato soltanto con l’applicazione di metodi
statistico/matematici, ma deve tener conto delle particolari e concrete caratteristiche
dell’azienda e di tutti gli altri elementi che, di fatto, contribuiscono alla formazione di detto
valore. In particolare, nella valutazione dell’avviamento non possono considerarsi soltanto i
fattori oggettivi costituiti dall’applicazione del “reddito economico”, ma devono essere
considerati anche i fattori soggettivi costituiti dalla componente umana, che provvede
all’effettiva gestione dell’azienda.
(CTR Liguria n.84/07/2012 del 26/9/2012 e “Norme e Tributi” del 19/11/2012, pag. 4)
A11. Scostamento dagli studi di settore giustificato dalla concorrenza straniera.
La differenza tra i ricavi dichiarati e quelli rideterminati in base agli studi di settore può,
almeno in parte, essere giustificata dalla non favorevole congiuntura economica causata dalla
concorrenza straniera.
(CTP La Spezia n.64/7/12 del 27/8/2012 e “Norme e Tributi” del 19/11/2012, pag. 4)
A12. Convenzione contro le doppie imposizioni Italia/Singapore.
Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l’entrata in vigore del Protocollo
Aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della
Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in
materia di imposte sul reddito. L’Accordo è entrato in vigore il 19/10/2012.
(Comunicato del Ministero degli Affari Esteri su G.U. n.273 del 22/11/2012)
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A13. Delega fiscale: approvazione entro la prima metà di dicembre.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è stata approvata dalla
Commissione Finanze del Senato la cd. “Delega fiscale” che andrà ora alla Camera per
l’approvazione definitiva, che avverrà entro la prima metà di dicembre. Alcune modifiche sono
nel frattempo state recate alla versione originaria: è stata ripristinata la delega sulla tassazione
ambientale (che era stata soppressa sulla base dell’argomentazione che sarebbero comunque
mancati i tempi tecnici per l’attuazione) e sono stati ridotti i termini per l’esercizio della delega
(da 9 a 7 mesi).
(Comunicato stampa MEF n.164 del 22/11/2012)
A14. “ReddiTest” e nuovo redditometro.
L’Agenzia delle Entrate ha presentato il cd. “ReddiTest” – un software, disponibile sul sito
internet dell’Agenzia, con il quale il contribuente può verificare la compatibilità tra reddito
familiare e spese sostenute – e il nuovo redditometro che sarà utilizzato per i controlli relativi ai
periodi d’imposta 2009 e successivi.
(Comunicato stampa AdE del 20/11/2012, “Il Sole 24 Ore” del 21/11/2012, pagg. 275 e del
22/11/2012, pagg. 778)
A15. Società in perdita sistemica: esclusi dal MOL i canoni di leasing.
Come noto, è prevista la disapplicazione automatica della disciplina delle società in perdita
sistemica per quelle società che conseguono un margine operativo lordo (MOL) positivo. Al fine
di evitare distorsioni, ed equiparare l’acquisto in leasing di beni strumentali all’acquisto in
proprietà, la stampa specializzata ha reso noto che anche i canoni di leasing, al pari delle quote
di ammortamento, potranno essere esclusi dal calcolo del MOL. Si attende a breve, al riguardo,
un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
(“Il Sole 24 Ore” del 22/11/2012, pag. 24)
A16. In arrivo modifiche alla disciplina dell’IVIE e dell’IVAFE.
La stampa specializzata ha reso noto che sono stati approvati alcuni emendamenti al disegno di
“Legge di stabilità 2013” volti a modificare la disciplina dell’IVIE e dell’IVAFE, al fine di evitare
possibili censure da parte degli organi comunitari. Nel dettaglio, le modifiche riguarderebbero i
seguenti aspetti: a) posticipo della decorrenza al 2012 e modifica delle modalità di versamento;
b) riconoscimento dell’effetto sostitutivo dell’IVIE rispetto all’IRPEF per gli immobili non locati;
c) estensione dell’applicazione dell’aliquota ridotta IVIE a tutti gli immobili situati all’estero
adibiti ad abitazione principale; d) applicazione dell’IVAFE in misura fissa anche sui rapporti di
conto corrente intrattenuti in Paesi extra/UE.
(“Corriere Tributario” n.46/2012, pag. 3535)
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