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esiste una normativa rigida che gestisce i turni di lavoro, con i
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OGGETTO
TURNI DI SERVIZIO DI 12 ORE
QUESITO
(posto in data 4 febbraio 2012)
Sono un dirigente medico con rapporto a tempo pieno, da 20 anni.
Da circa un anno lavoro, per trasferimento volontario, come chirurgo
presso un nuovo Ospedale. Nell'Ospedale di provenienza i nostri turni
erano articolati con un turno di guardia mattutino e pomeridiano (ore
8.00-20.00) effettuato una volta la settimana. A queste 12 ore continuative, svolte come normale orario di lavoro, si aggiungeva un turno
notturno e due turni di 6 ore, in modo da completare le 38 ore previste
dal contratto. In buona sostanza i turni venivano svolti anche su 4
giorni lavorativi settimanali.
Il reparto copriva con un turno attivo tutte le 24 ore anche con la doppia
reperibilità pomeridiana e notturna. Nell’unità operativa in cui lavoro
attualmente i turni vengono fatti su sei ore (8-14;14-20 oltre alla notte) e
almeno su 5 giorni, considerando una notte settimanale di 12 ore.
Alla mia richiesta, di poter eseguire un turno di 12 ore settimanale (ore
8-20.00), mi è stato risposto che questo è illegale e mi sono state
addotte una serie di spiegazioni poco comprensibili (pausa mensa,
giorni di recupero in cui non lavoro che non si possono giustificare e
altro ancora). Io prima di fare questa richiesta al Direttore di struttura
Unità complessa, avevo avuto parere favorevole da tutti i miei colleghi
in quanto il mio nuovo orario non alterava minimamente la normale
attività di reparto. Ora, il direttore di struttura Complessa mi invia dal
Direttore Amministrativo e viceversa. Tutti e due d'accordo mi dicono
che non posso ottenere quanto chiesto, perché illegale ma non hanno
alcuna intenzione di metterlo per iscritto.
La domanda è: era illegale il primo Ospedale o tanti altri Ospedali che
ho contattato dove il turno 8-20 esiste e non crea alcun problema o
esiste davvero una normativa rigida che gestisce i turni di lavoro, con i
relativi riposi e recuperi? Il Dirigente medico deve avere tutti questi
vincoli sui turni? In buona sostanza posso pretendere una risposta
scritta sull'orario 8-20 o sono nel torto?
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RISPOSTA
(inviata in data 6 febbraio 2012)
Non esiste una norma, né di carattere generale, né nello specifico
ambito della normativa contrattuale della dirigenza medica, che vieti
un turno continuativo diurno di 12 ore. Anche laddove fosse
applicabile l’articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che
prevede l’obbligo di assicurare al lavoratore 11 ore di riposo nelle 24
ore, tenendo conto dell’obbligo di una pausa di 10 minuti imposto
dall’articolo 8 del citato decreto legislativo 66, la durata massima
consentita della prestazione lavorativa risulterebbe pari a 12 ore e 50
minuti, per cui un turno di 12 ore consecutive è del tutto legittimo.
(A maggior ragione lo è visto che l’articolo 7 del decreto legislativo 66
non è attualmente applicabile alla dirigenza medica).
La responsabilità dell’organizzazione del lavoro nell’ambito di una
unità operativa, attraverso la distribuzione dei compiti e dei carichi
lavorativi ai medici che ne costituiscono l’équipe, è compito specifico
del responsabile dell’unità operativa stessa, nell’ambito di principi
generali che devono essere oggetto di un regolamento aziendale,
adottato previa concertazione con le organizzazioni sindacali.
Il comma 6 dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, che delinea il quadro normativo di riferimento del Servizio
Sanitario Nazionale, nella formulazione attualmente vigente dispone
infatti che: ai dirigenti con incarico di direzione di struttura
complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche
competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della
struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali
del diparti-mento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto
il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni
necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare
l'appropria-tezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche,
terapeu-tiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata.
Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione
delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti
a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione.
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Il dirigente della struttura è in sostanza responsabile di tutto ciò che
attiene all’organizzazione della stessa, e quindi alla definizione
dei turni e degli orari di servizio di tutto il personale, fermo restando
che su tali responsabilità egli stesso sarà valutato, e che comunque
nell’esercizio di tali responsabilità non può non tener conto di un
principio fondante la gestione delle amministrazioni pubbliche, fissato
dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che
afferma tra l’altro che le amministrazioni pubbliche ispirano la loro
organizzazione ai principi della trasparenza e dell’imparzialità
Nel definire i turni di presenza del personale il direttore di struttura
complessa deve attenersi a principi di carattere generale che sono
riconducibili ai seguenti:
1) l’equità e la trasparenza nella distribuzione dei carichi di lavoro
2) il rispetto di principi di carattere generale in materia di sicurezza.
Per quanto concerne il primo aspetto, l’articolo 6 del DPR 348/1983
(il primo contratto nazionale di lavoro del personale delle unità
sanitarie locali, ancora pubblicistico, adottato con decreto del Presidente della repubblica 25 giugno 1983), in materia di turni di servizio
e organizzazione del lavoro affermava che Gli orari e i turni di lavoro
devono essere stabiliti ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 761/1979 tenendo conto della necessità
di una razionale ed economica distribuzione del personale in relazione
alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con
le organizzazioni sindacali “
Il citato articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità
sanitarie locali) disponeva al riguardo che: “Gli orari e turni di lavoro
devono essere stabiliti tenendo conto delle necessità di una razionale
ed economica utilizzazione e distribuzione del personale in relazione
alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati
con le organizzazioni sindacali interessate” Si parla genericamente
di “razionale ed economica utilizzazione e distribuzione del personale”
definita “sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni
sindacali interessate”
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La norma riportata ha ovviamente significato storico documentale ed
attesta che certi principi costituiscono da sempre riferimenti dai quali
non si dovrebbe prescindere: la razionalità nell’utilizzo delle risorse,
l’appagamento delle esigenze primarie degli utenti e l’intesa preventiva
con le organizzazioni sindacali.
Per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza questo trovava risposta
nella norma sancita dall’articolo 7 comma 1 del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66 (Attuazione di direttive dell’Unione Europea
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) che
stabiliva che Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni
ventiquattro ore.
Questa norma è stata dichiarata non applicabile alla dirigenza medica
del Servizio Sanitario Nazionale dal decreto legge 25 giugno 2008,
n.112, che rinvia alla contrattazione collettiva la individuazione
di modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie
psico-fisiche.
Il contratto collettivo nazionale 2006_2009, stipulato il 17 ottobre
2008, che avrebbe dovuto dirimere questa controversa questione
ha rinviato alla contrattazione integrativa aziendale la definizione
di modalità di riposo nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee
condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psicofisiche
dei dirigenti, nonché prevenire il rischio clinico. (articolo 7, comma 1)
Lo stesso contratto collettivo nazionale 2006_2009 stabilisce che
la contrattazione integrativa aziendale dovrà prevedere, in particolare,
dopo l’effettuazione del servizio di guardia notturna o della turnazione
notturna, la fruizione immediata, in ambito diurno, di un periodo
di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire
l’effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l’inizio
di quella successiva. (articolo 7, comma 2)
In sostanza la normativa contrattuale vigente rinvia totalmente
alla contrattazione integrativa aziendale la definizione dell’orario
lavorativo, fermi restando i principi stabiliti dal decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, e ribaditi dal CCNL 2006_2009.
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L’unico vincolo dal quale la contrattazione collettiva aziendale non
può prescindere è il rispetto del limite delle 38 ore settimanali, che
dovrebbero essere per 34 ore dedicate all’assistenza e per quattro ore
riservata ad attività non assistenziali (formazione, ricerca, didattica).
Questo limite delle 38 ore settimanali può essere in una certa misura
eluso in quanto l’impegno orario aggiuntivo richiesto per il raggiungimento degli obiettivi di budget non è oggetto di separata remunerazione oraria, ma forfetaria e legata al raggiungimento degli obiettivi.
A tale riguardo il comma 1 dell’articolo 14 del CCNL 2002_2005
precisa infatti che L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto di 38 ore
settimanali è negoziato in sede di budget.
Laddove sia necessario un ulteriore impegno orario per assicurare
livelli prestazionali eccedenti quelli negoziati in sede di budget,
l’azienda può considerare questa ulteriore attività come una
fattispecie di libera professione intramuraria e retribuire tale impegno
orario come prestazioni aggiuntive alla tariffa oraria lorda di 60 euro,
applicando l’articolo 55, comma 2 del CCNL 1998_2001.
L’applicazione di questo istituto deve essere coerente con le linee
guida che la Regione può emanare al riguardo, e disciplinato da un
regolamento che deve essere adottato dall’azienda in base a criteri
generali la definizione dei quali è oggetto di contrattazione integrativa.
Purtroppo la disciplina dell’orario di lavoro del dirigente medico reca
in sé una profonda contraddizione: da un lato infatti si afferma che
“l’orario di lavoro è confermato in 38 ore settimanali”, dall’altro si
prevede la possibilità di negoziare un impegno orario aggiuntivo
correlato al raggiungimento degli obiettivi di budget, a fronte di un
incentivo economico che deve essere fissato in sede di negoziazione
degli obiettivi di budget, e si fa comunque riferimento ad una assoluta
flessibilità e disponibilità del dirigente nell’articolare il proprio
impegno orario in modo coerente con gli obiettivi prestazionali e
gestionali ad esso affidati.
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(Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda i dirigenti assicurano
la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando
in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze
della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico
affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. CCNL
2002_2005, articolo 14, comma 1)
Le ambiguità che questa formulazione porta in sé, e che sono
connesse con l’ambiguità stessa dell’attribuzione del ruolo dirigenziale
possono essere risolte solo in sede di contrattazione integrativa, sede
alla quale peraltro la normativa contrattuale vigente, e lo stesso
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, esplicitamente rinviano.
Per quanto concerne il riposo settimanale anche a questo riguardo si
verificata una evoluzione peggiorativa della normativa vigente.
L’articolo 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, disponeva che
“Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno
ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica,
da cumulare con le ore di riposo giornaliero” Questo testo è stato
modificato dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che ha aggiunto
la precisazione Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato
come media in un periodo non superiore a 14 giorni. Questa è
l’attuale normativa che disciplina il riposo settimanale, sì che dal 21
agosto 2008 (data di entrata in vigore del decreto legge citato) il riposo
settimanale non è di fatto più settimanale, potendosi verificare dieci
giorni consecutivi di lavoro, e due giorni di riposo nei quattro giorni
successivi. Anche a questo riguardo è materia di contrattazione
integrativa aziendale regolamentare turni di servizio e orario di lavoro
in modo coerente con l’esigenza di garantire ai dirigenti una protezione
appropriata evitando che, a causa della stanchezza, della fatica o
di altri fattori, sia ridotta l’efficienza della prestazione professionale,
aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti o a loro stessi, ad
altri lavoratori o di danneggiare la loro salute, a breve o a lungo
termine. (CCNL 2006_2009, articolo 7, comma 3)
L’articolazione della presenza in servizio su turni che non comportino
un eccessivo carico di lavoro per il dirigente medico, sempre per
motivi di sicurezza del paziente, costituisce un requisito di qualità
della prestazione erogata, e trova riscontro nell’articolo 70 del codice
di deontologia medica, avente ad oggetto la qualità delle prestazioni.
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Si legge tra l’altro in tale articolo che: Il medico dipendente o
convenzionato deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni
garanzia affinché le modalità del suo impegno non incidano
negativamente sulla qualità e l’equità delle prestazioni nonché sul
rispetto delle norme deontologiche. Il medico non deve assumere
impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali
da pregiudicare la qualità della sua opera professionale e la sicurezza
del malato.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
ARTICOLO 14
orario di lavoro dei dirigenti
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti
assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo
di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per
correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed
all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e
programmi da realizzare, secondo modalità che devono essere
stabilite dall’azienda previa concertazione con le organizzazioni
sindacali. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi
tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse
vengono definiti con le procedure di budget con le quali si procede
all'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna
unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione
di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto
contrattualmente è negoziato con le stesse procedure di budget.
Sempre in sede di budget vengono individuati anche gli strumenti
orientati a ridurre le liste di attesa.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti è confermato in 38 ore settimanali,
al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza
raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento
delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico
affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello
aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio
di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente ai fini dell’analisi
del raggiungimento degli obiettivi di budget per la conseguente
erogazione della retribuzione di risultato.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
ARTICOLO 14
orario di lavoro dei dirigenti
4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici
e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad
attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale,
l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata.
Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale,
non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa
va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per
particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di
anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata
anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta agli otto giorni
l’anno di permesso retribuito per la partecipazione a convegni,
congressi, corsi di aggiornamento facoltativi previsti dall'articolo
23, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996. Tale riserva va resa
in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura
di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera
riduzione dell'orario di lavoro.
5. L'azienda, con le procedure di budget, può utilizzare, in forma
cumulata, 30 minuti settimanali delle quattro ore riservate ad
attività non assistenziali, per un totale massimo di n. 26 ore
annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste
di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e
di prevenzione definiti con le medesime procedure.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
ARTICOLO 14
orario di lavoro dei dirigenti
6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti
quelli negoziati in sede di budget, sia necessario un impegno
aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo che
la Regione può emanare in questa materia, ed ove ne ricorrano
i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata
l'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2 del
CCNL 1998_2001, che prevede la remunerazione dell’impegno
aggiuntivo richiesto come prestazioni aggiuntive in base al
regolamento adottato dall’azienda sulla base di criteri generali che
devono essere stabiliti previa contrattazione con le organizzazioni
sindacali aziendali. La misura della tariffa oraria da erogare per tali
prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali
per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio
dell'attività libero professionale di cui all'articolo 55 comma 2 è
possibile dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
7.
La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri
delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati
in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere
assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana
mediante una opportuna programmazione ed una funzionale
e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia.
Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici
ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte
alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo
periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica
deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura
dell'intero arco delle 24 ore.
10. Tutti i dirigenti medici, indipendentemente dall'esclusività del
rapporto di lavoro, sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e
di pronta disponibilità.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66
articolo 4
durata massima dell'orario di lavoro
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima
settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso
superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore,
comprese le ore di lavoro straordinario.
articolo 7
riposo giornaliero
1. Ferma restando la durata normale dell'orario di lavoro settimanale,
il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni
ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo
consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
articolo 8
Pause
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore
il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui
modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi
di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e
della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare
il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che
preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore
deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra
l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non
inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto
delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66
articolo 9
riposi settimanali
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo
di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con
la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui
all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato
come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.
decreto legge 25 giugno 2008, n.112
articolo 41
Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende
del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica
posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio
al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico
dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire
ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione
appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2006_2009
articolo 7
Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero
1. Nel rispetto dei principi generali di sicurezza e salute dei dirigenti e
al fine di preservare la continuità assistenziale, le aziende definiscono, in sede di contrattazione integrativa, modalità di riposo
nelle ventiquattro ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro
ed il pieno recupero delle energie psicofisiche dei dirigenti, nonché
prevenire il rischio clinico.
2. In tale ambito, al fine di conformare l’impegno di servizio al ruolo e
alla funzione dirigenziale, la contrattazione dovrà prevedere,
in particolare, dopo l’effettuazione del servizio di guardia notturna
o della turnazione notturna, la fruizione immediata, in ambito
diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e
continuativo, in misura tale da garantire l’effettiva interruzione
tra la fine della prestazione lavorativa e l’inizio di quella successiva.
3. Le misure previste dai commi precedenti garantiscono ai dirigenti
una protezione appropriata evitando che, a causa della stanchezza,
della fatica o di altri fattori, sia ridotta l’efficienza della prestazione
professionale, aumentando il rischio di causare lesioni agli utenti
o a loro stessi, ad altri lavoratori o di danneggiare la loro salute,
a breve o a lungo termine.
4. La contrattazione si svolge nel rispetto della normativa vigente,
tenuto conto delle linee di indirizzo che in questa materia possono
essere emanate dalle Regioni.
5. Resta fermo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente
per la programmazione e per la articolazione degli orari e dei turni
di guardia, tenendo conto di quanto stabilito in materia di riposi
giornalieri dal presente articolo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2006_2009
articolo 7
Disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero
6. È fatta salva l’attuale organizzazione del lavoro, purché non sia
in contrasto con quanto stabilito nei precedenti commi,
da verificarsi a livello aziendale dalle parti entro 90 giorni
dalla stipula del presente CCNL
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INDICAZIONI OPERATIVE
Occorre prima di tutto acquisire ed esaminare quanto in materia
di orario di lavoro, riposo giornaliero e riposo settimanale è indicato
nelle linee guida che la regione dovrebbe aver adottato in applicazione
dell’articolo 5, comma 1, lettere h) e k) del CCNL 2006_2009, che
prevede la possibilità per le Regioni di emanare linee guida per quanto
concerne:
h) criteri generali per la razionalizzazione ed ottimizzazione
delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza
emergenza al fine di favorire il rispetto dei principi generali inerenti
l’orario di lavoro
k) criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui
all’articolo 7 del presente CCNL (disposizioni particolari in materia
di riposo giornaliero).
Occorre poi acquisire ed esaminare quanto sugli stessi temi è stato
definito nel contratto collettivo integrativo, o nel regolamento
aziendale che disciplina il rischio clinico, nell’ambito dei quali
potrebbe essere stato sancito il principio che, salvo eccezioni, i turni
di lavoro dei dirigenti medici non devono superare un certo numero
di ore al fine di consentire condizioni operative di massima sicurezza
per il paziente e per l’operatore. (In alcuni regolamenti aziendali si
prevede un limite massimo di 12 ore, con l’obbligo di una interruzione
di 30 minuti per il necessario recupero delle energie psicofisiche).
Il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 ribadisce (articolo 41 comma
13): La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire
ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione
appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.
Anche se appare ineccepibile il diritto ad avere sulla questione una
risposta scritta, che supporti con gli opportuni riferimenti normativi
una posizione aziendale, pare opportuno evitare di intraprendere
iniziative a livello individuale, che possono avere effetti negativi
in termini di qualità del rapporto personale con l’azienda, e muoversi
sempre attraverso organismi rappresentativi quali sono le organizzazioni sindacali aziendali, che hanno il diritto dovere di presidiare
la corretta applicazione di quanto indicato dalle leggi e dai contratti
collettivi, al fine di garantire l’efficienza, l’economicità, la qualità e
la sicurezza dell’organizzazione aziendale.
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