art 185 sfalci potature 2

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art 185 sfalci potature 2
Paglia, Sfalci e potature – Energia Evoluzione normativa dell’art. 185 Dlgs. 152/2006: schema a cura di avv. Cinzia Silvestri – Studio Legale Ambiente Il legame tra “materie vegetali” – sottoprodotto – energia” è stato normato dal Legislatore (già nel 2008) laddove prevedeva all’art. 185 comma 2: “ …Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'ʹarticolo 183: materiali fecali e vegetali provenienti da attivita'ʹ agricole utilizzati nelle attivita'ʹ agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas,..” Le materie vegetali provenienti dall’attività agricola non sono escluse dall’applicazione della normativa sui rifiuti ma si apre la possibilità di considerarli sottoprodotti laddove utilizzati per la produzione di energia. SFALCI E POTATURE -­‐‑ SOTTOPRODOTTO Nel 2010 (L. 129/2010) il Legislatore precisa, nel comma 2 dell’art. 185, le materie vegetali quali “….provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, …” Sfalci e potature che possono essere considerati “sottoprodotto” nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 183 comma 1 lettera p). Come già precisato in breve articolo pubblicato su questo sito “Il Parlamento ha accolto con favore la disposizione ex art. 1 comma 3 D.L. 208/2010, perché evidente era la necessità di precisare i confini definitori della nozione di sottoprodotto: tale intervento consente di colmare un vuoto normativo in linea con le conclusioni della dottrina e della “prassi” (Camera dei Deputati – Dossier di documentazione A.C. 3660). PAGLIA, SFALCI E POTATURE – ESCLUSA APPLICAZIONE NORMATIVA RIFIUTI Dal 25.12.2010 (Dlgs. 205/2010) il legislatore cambia rotta. Il Legislatore abbandona il legame “materia vegetale – sottoprodotto” e modifica ancora l’art. 185 inserendo al comma 1 la lettera f). Tale rivoluzione esclude l’applicazione della normativa rifiuti a “paglia sfalci e potature..” a prescindere dalla verifica degli elementi costitutivi del sottoprodotto. La lettera f) del comma 1 dell’art. 185 esclude dunque dall’applicazione della normativa rifiuti (in quanto compresa nell’elenco): f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonche'ʹ altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ʹambiente ne'ʹ mettono in pericolo la salute umana. La novità è rilevante in quanto 1) è espunto ogni riferimento al sottoprodotto 2) è ampliato il novero dei materiali: paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale 3) tali materiali devono essere NON pericolosi ed utilizzati nell’agricoltura … 4) tali materiali devono essere utilizzati per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ʹambiente ne'ʹ mettono in pericolo la salute umana. Di seguito breve schema: Art. 185 comma 2 Art. 185 co. 2 Art. 185 comma 1 lett. f) L. 129/2010 Dlgs. 205/2010 Vigente dal 25.12.2010 Possono essere sottoprodotti, nel Possono essere Non sottoprodotti, rientrano nel nel campo di applicazione rispetto delle rispetto delle della parte quarta del condizioni della condizioni della presente decreto: lettera p), comma 1 lettera p), comma 1 dell'ʹarticolo 183: dell'ʹarticolo 183: materiali fecali e materiali fecali e vegetali provenienti da vegetali provenienti da attivita'ʹ agricole utilizzati sfalci e potature di nelle attivita'ʹ agricole o in manutenzione impianti aziendali verde in impianti aziendali o privato, del pubblico e oppure da f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e interaziendali produrre per energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla attività agricole, agricole, anche al di agricolo o forestale fuori naturale luogo produzione, ceduti a di ovvero terzi, riutilizzati produrre e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti energia metodi pulizia o dal lavaggio crudi, destinate, con di prodotti agricoli e specifici accordi, alle riutilizzati strutture di ricovero normali di animali di affezione agricole di cui alla L. 14.8.1991 conduzione dei fondi, dalla nelle pratiche di derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla L. 14.8.1991 n. 281 che la salute umana. sotto forma di fanghi, processi o non ne'ʹ mettono in pericolo da coltivazione, anche cibi solidi, cotti o biomassa danneggiano l'ʹambiente materiali litoidi o terre e tale mediante o provenienti da calore, o biogas, eccedenze nella produzione di energia per dalle preparazioni di n. 281 selvicoltura o per la interaziendali agricole non agricoltura, utilizzati di prodotti agricoli e pratiche materiale pericoloso utilizzati in o in impianti aziendali o normali nonche'ʹ altro del utilizzati nelle attività pulizia o dal lavaggio nelle potature,