117 - Ordine Ingegneri della provincia di Cagliari
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117 - Ordine Ingegneri della provincia di Cagliari
117 INFORMAZIONE ENERGIA. Il campo minato dei combustibili industriali: chi può dire che cosa bruci in caldaia? SANZIONI PER CHI USA PRODOTTI FUORI NORMA, NON PER CHI LI IMMETTE NEL MERCATO Un impianto industriale ordina un rifornimento di olio combustibile: circa 30.000 kg, un’intera autocisterna. Operazione semplicissima, basta una telefonata. I problemi arriveranno dopo, e saranno problemi seri, perché con la recente modifica del D.Lgs. 152/2006 è difficile avere la certezza di non mettersi nei guai. La potenza termica di riferimento dell’impianto industriale che ha fatto l’ordine nella nostra simulazione è sopra i 3 MW e sotto i 10 MW: rientra fra gli impianti di cui al titolo I della parte V del Dlg. 152/2006 e può quindi utilizzare olio combustibile con tenore di zolfo massimo pari all’1%, detto BTZ 1% (Basso Tenore di Zolfo). L’impianto, ubicato in un Comune con meno di 40.000 abitanti, è soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte della Provincia. Per semplicità, nel seguito dell’articolo si concentrerà l’attenzione sull’olio combustibile, tuttavia buona parte del ragionamento abbraccia tutti gli impianti civili ed industriali che adoperino combustibili liquidi per riscaldamento. I guai ai quali si accennava derivano dall’aggiornamento del combinato disposto degli articoli 293 e 296 comma 1 del D.Lgs. 152/2006. La tabella qui sotto inquadra la parte quinta del decreto legislativo. GLI AUTORI. L’ingegnere Giorgio Demontis svolge la libera professione presso ESSEI Servizi srl, società di ingegneria. telefono: 328.8967225 e-mail: [email protected]. Il dottor Carmine Salis è consulente in sicurezza nei luoghi di lavoro. telefono: 333.3936373 e-mail: [email protected]. D. Lgs. 152/2006, Parte quinta oggetto Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera titolo Titolo I Titolo II Titolo III titolo esteso articoli Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività Impianti termici civili Combustibili da 267 a 281 da 282 a 290 da 291 a 298 Articoli del Titolo III della Parte quinta 291 - Campo di applicazione. 292 - Definizioni. 293 - Combustibili consentiti. 294 - Prescrizioni per il rendimento di combustione. 295 - Raccolta e trasmissione di dati relativi al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi. Nel caso in esame, qualora l’olio combustibile fornito non fosse conforme alle specifiche di cui all’allegato X alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006, la combustione del medesimo verrà assimilata alla combustione di rifiuti. Caratteristiche di un combustibile conforme. Per il combustibile troviamo le stesse procedure e gli stessi problemi dell’accettazione del ferro in cantiere. Nel caso in esame, dovranno verificarsi due condizioni per il combustibile. 1) Classificazione del prodotto. È verificabile dal DAS (Documento Accompagnamento Semplificato, equivalente alla bolla di accompagnamento), in cui deve essere scritto che quanto consegnato è olio combustibile BTZ uso industriale denso. Lo scopo principale del documento è il controllo fiscale del fornitore, considerato che il prodotto circola in regime di imposta assolta all’origine. 2) Rispondenza alle condizioni previste. Nel caso risultano quelle dell’allegato X, parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 10 della relativa tabella, verificabili tramite la scheda di analisi del combustibile, normalmente consegnata a seguito di specifica richiesta. In genere non risulta l’associazione fra l’analisi ed il prodotto. In pagina 24 296 - Sanzioni. 297 - Abrogazioni. 298 - Disposizioni transitorie e finali. INFORMAZIONE 117 teoria dovremmo chiedere al fornitore di dichiarare la corrispondenza fra il prodotto consegnato con il DAS xyz e le analisi forniteci, così come chiediamo al fornitore dell’acciaio di dichiarare che quanto fornito con il DDT xyz è associato al certificato n. xxx consegnatoci. Il punto 1) è garantito da un documento fiscale. Vediamo che cosa è necessario riscontrare del punto 2). Riscontro con la normativa. Il combustibile previsto per l’impianto è liquido. L’impianto ricade nel titolo I, impianti e attività. Combustibile consentito nell’impianto. Il combustibile utilizzabile è definito nel nel D.Lgs. 152/2006 - Parte quinta, titolo III – Combustibili. In base all’articolo 293, dev’essere elencato nell’allegato X degli allegati alla parte quinta. L’olio combustibile lo ritroviamo quindi nell’allegato X, parte I (combustibili consentiti), sezione 1, paragrafo 1: Negli impianti disciplinati dal titolo I è consentito l’utilizzo dei seguenti combustibili : [...] al punto h) oli combustibili ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all’1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II sezione 1 paragrafo 1, alle colonne 1,2,3,4,5,6,9,10 fatto salvo quanto previsto nella sezione III. Nella parte II (caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura), sezione 1 (Combustibili liquidi) sono definiti al paragrafo 1: gasolio, kerosene, olio combustibile ed altri distillati leggeri, medi e pesanti di petrolio (parte I, sezione 1, paragrafo 1, lettere e) ed h). Che cosa sia un altro distillato pesante di petrolio lo ritroviamo definito all’articolo 292 comma 2 lettera a): Olio combustibile pesante: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio del codice NC 2710.1951 – 2710.1969 ovvero qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alle lettere b) e d), che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria di oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del sessantacinque per cento in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86, anche se la percentuale del distillato a 250° C non può essere determinata secondo il predetto metodo. Caratteristiche merceologiche del combustibile consentito. In sostanza nell’impianto è consentito l’utilizzo di olio combustibile pesante (art. 292 comma 2 lettera a) con contenuto di zolfo non superiore all’1% in massa (Allegato X, parte I, sezione 1, paragrafo 1, punto h) e rispondente a quanto prescritto nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 10 della tabella di seguito pubblicata. Allegato X, parte I, sezione 1, paragrafo 1, lettera h (Oli combustibili ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II sezione 1 paragrafo 1, alle colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, fatto salvo quanto previsto nella sezione III) Allegato X, parte II, sezione 1, paragrafo 1. Oli combustibili ed altri distillati pesanti di petrolio Tipo di combustibile liquido Viscosità A 50° mm2/s A 50° °E Acqua e sedimenti Acqua Sedimenti Fluidissimo BTZ 1 2 <21,2 <3 <=0,05 3 4 da 21,2 a 37,4 da 3,0 a 5,0 <=1,0 Semifluido BTZ 5 6 Denso BTZ 9 10 da 37,5 a 91 da 5,1 a 12 <=1,0 >91 >12 <=1,5 <=0,5 Zolfo % (m/m) <=0,3 Residuo carbonioso % (m/m) Nickel+Vanadio (mg/kg) Ceneri % (m/m) <=6 <=15 <=50 <=180 <=0,05 PCB/PCT Fluido BTZ <=1,0 Inferiore al limite di rilevabilità <=0,3 <=1,0 <=0,3 <=1,0 <=0,3 <=1,0 <=6 <=15 <=50 <=180 <=0,1 <=6 <=15 <=50 <=180 <=0,15 <=6 <=15 <=50 <=180 <=0,20 Inferiore al limite di rilevabilità Inferiore al limite di rilevabilità Inferiore al limite di rilevabilità pagina 25 Metodo di analisi EN ISO 3104 EN ISO 3104 UNI 20058 ISO 3733 ISO 3735 UNI EN ISO 8754 UNI EN ISO 14569 ISO 6615 EN 13131 UNI EN ISO 6245 EN 12766 117 INFORMAZIONE Energia Riportiamo ora due esempi di Denso Referto di analisi Metodo di analisi analisi allegate a forniture di olio comBTZ numero 1 bustibile di cui è stata fatta richiesta 10 di acquisto. I dati sono estratti da reViscosità ferti acquisiti in copia, che abbiamo A 50° mm2/s >91 EN ISO 3104 deciso di non riprodurre integralmenA 50° °E >12 EN ISO 3104 te per motivi legali. Acqua e sedimenti Questo primo referto era timAcqua <=1,5 ISO 3733 brato e firmato da un laboratorio. Sedimenti <=0,5 ISO 3735 La ISO 10370 per il CCR, resiUNI EN ISO 8754 Zolfo % (m/m) <=1,0 duo carbonioso Conradson, è citata UNI EN ISO 14569 nella norma UNI 6579:2004. La ISO Residuo carbonioso % (m/m) <=15 ISO 6615 6615 presente nella norma nazionaNickel+Vanadio (mg/kg) <=180 EN 13131 le, equivale tecnicamente alla ASTM Ceneri % (m/m) <=0,20 UNI EN ISO 6245 D189. La UNI EN ISO 10370:1998 Inferiore al limite PCB/PCT EN 12766 dichiara che per i prodotti che lasciadi rilevabilità no un residuo maggiore dello 0,10% (m/m), i risultati della prova sono equiDenso valenti a quelli ottenuti nella prova Referto di analisi Metodo di analisi BTZ Conradson di determinazione del renumero 2 10 siduo carbonioso (vedere ISO 6615)*. Viscosità Il prodotto risulta non esattaA 50° mm2/s >91 EN ISO 3104 mente conforme alla specifica richieA 50° °E >12 EN ISO 3104 sta: la legge non prevede esplicitaAcqua e sedimenti mente metodi equivalenti. La differenAcqua <=1,5 ISO 3733 za è formale, non sostanziale. Un esaSedimenti <=0,5 ISO 3735 me ripetuto con il metodo ISO 6615 darebbe gli stessi valori. UNI EN ISO 8754 Zolfo % (m/m) <=1,0 UNI EN ISO 14569 Il secondo referto di analisi che Residuo carbonioso % (m/m) <=15 ISO 6615 abbiamo potuto prendere in esame Nickel+Vanadio (mg/kg) <=180 EN 13131 risultava non firmato e non timbrato. Ceneri % (m/m) <=0,20 UNI EN ISO 6245 Si rileva che manca il controllo sui PCB/PCT. Il prodotto risulta non Inferiore al limite DIN 51527 PCB/PCT di rilevabilità EN 12766 conforme alla specifica richiesta. Il fatto che sia non presente l’analisi PCB/PCT non implica che il prodotto contenga per forza PCB/PCT o che lo contenga oltre i limiti ammessi. Solo un’analisi chimica è in grado di stabilirlo. Il fatto che non sia timbrato e firmato significa che non è ufficiale e che non ha un responsabile. Consigli per gli acquisti. L’acquisto dei prodotti con allegate le schede sopra riprodotte avrebbe esposto l’azienda al rischio di contestazione di bruciare prodotti non conformi. Secondo l’articolo 293 del D.Lgs. 152/2006, “Negli impianti disciplinati dal titolo I (Industriali) e dal titolo II (Civili) della parte quinta del presente decreto, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall’Allegato X alla parte quinta del presente decreto, alle condizioni ivi previste.” I materiali e le sostanze elencati nell’allegato X alla parte quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. E’ soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all’allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto." (parte in grassetto aggiunta dal D. Lgs. 128/2010). Nella situazione normativa attuale si ha quindi che prima di procedere all’acquisto di combustibili è prudente inviare al fornitore un ordine scritto, con la seguen- pagina 26 Valore analisi 250 0,3 0,05 0,9 13,7 (EN ISO 10370) 17+35=52 0,05 ** inferiore al limite di rilevabilità Valore analisi 13,55 0,05 0,01 0,9 3,62 3+36=39 0,02 non presente La combustione in difformità dalle prescrizioni del titolo III (Combustibili) può riguardare sia il combustibile che l’assenza di strumentazione prescritta. Ora la strumentazione per un azienda non costituisce un’ incognita, nel senso che è nel potere dell’azienda acquistarla o non acquistarla, con un atto di volontà propria. Quello che l’azienda non ha in potere diretto è la garanzia che il combustibile fornito sia del tipo conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 293, anche perché l’intermediario che in genere lo fornisce è praticamente nella stessa situazione: la differenza sta nel fatto che non risulta bersaglio diretto di sanzioni. Il fatto che talvolta vengano proposte schede non conformi dipende anche da questo. Per rendere il decreto equo sarebbe stato sufficiente ricopiare dall’art. 3 del D. Lgs. 66 del 21 marzo 2005: “è vietata la commercializzazione di combustibile ... non conforme alle specifiche di cui all’allegato ...”, come fatto a suo tempo per i carburanti per autotrazione. Nel caso in esame, non risulta esplicitamente vietata la vendita all’industria acquirente di olio combustibile con analisi non conformi. È certamente motivo di sanzione per l’industria acquirente, invece, la combustione del prodotto acquistato. Non risulta esplicitamente sanzionato chi fornisce ad un impianto industriale olio combustibile con analisi non conformi: risulta soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di un tale prodotto, non la vendita. Finché non pagina 27 117 Discussione. INFORMAZIONE te dicitura, nel caso di olio combustibile: olio combustibile denso BTZ 1%, conforme all’allegato X alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006 ed in particolare rispondente a quanto prescritto nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 10 della relativa tabella. Questo modo di procedere fornisce solo i presupposti per la rivalsa in via legale sul fornitore per prodotto diverso da quello richiesto: attualmente la legge punisce certamente chi brucia, non chi fornisce. Inoltre va tenuto presente che in genere - a meno che non si compri direttamente da un deposito fiscale - chi fornisce è solo un intermediario: compra, trasporta, rivende e trasmette i documenti che ha ricevuto dal deposito fiscale. A tal proposito giova precisare che il rivenditore può approvvigionarsi da diversi depositi fiscali o da altri depositi commerciali. Ciò comporta la miscelazione nei suoi serbatoi di partite di oli combustibili con diverse specifiche e diverse analisi, a norma e/o fuori norma. A tal punto, nonostante la buona volontà del fornitore, risulterebbe certamente impossibile consegnare al cliente una certificazione analitica significativa della conformità del prodotto da alienare. Inoltre anche nei serbatoi dell’utente avviene in genere una miscelazione di merce di vari fornitori. Conviene richiedere la scheda del combustibile? Secondo il personale parere di chi scrive, alla luce di quanto sopra esposto, non ha eccessiva importanza richiederla se si usa la formula di cui sopra per acquistare il prodotto. Va tenuto presente che in ogni caso è sicuramente punito chi brucia combustibile non conforme. La richiesta della scheda di analisi del combustibile aggiunge l’onere di essere controllori di quanto ricevuto e dei valori indicati. In fase preliminare d’ordine è d’obbligo in tal caso riscontrare se la scheda di analisi ricevuta è conforme. Se l’analisi fornita non è conforme, non si deve procedere all’acquisto: in quel caso infatti l’azienda sarebbe considerata colpevole e conscia (o in grado di essere conscia) del fatto che il combustibile non fosse corredato da analisi conformi. 117 INFORMAZIONE Energia viene bruciato il prodotto, risulta verosimilmente ancora un combustibile. Le sanzioni dipendono dall’esito degli accertamenti sul combustibile: se il combustibile, in seguito ad analisi, risulterà realmente non conforme, allora sarà soggetto alla normativa sui rifiuti qualora bruciato. Altrimenti, dato che non costituisce un rifiuto, qualora bruciato, ricadrà semplicemente nell’articolo 296 (Sanzioni): “Chi effettua la combustione di materiali o sostanze non conformi alle prescrizioni del presente titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa, è punito: a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto, con l’arresto fino a due anni o con l’ammenda da 258 euro a 1.032 euro.[...]” Si ricorda che secondo l’art. 133 bis c.p. il giudice, nella determinazione dell’ammontare dell’ammenda, deve tener conto anche delle condizioni economiche del reo. Può aumentare l’ammenda stabilita dalla legge fino al triplo o diminuirla fino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa. Dall’analisi della TARIC (Agenzia delle Dogane) si deduce che nell’olio combustibile pesante è richiesto esplicitamente almeno il 70% di derivati diretti dal petrolio; il restante 30% sembrerebbe abbastanza libero. La prescrizione di limiti relativi a vanadio e nickel, spesso presenti nativamente nei petroli, significa che vi può essere una presenza di oli usati di varia origine destinati a combustione, contenenti in genere cadmio, cromo, nickel, vanadio. La presenza di prescrizione di analisi relative al PCB/ PCT (molecole di sintesi), contenuti tipicamente negli oli idraulici, negli oli isolanti per trasformatori, nei condensatori, significa che possono essere presenti derivati di tali oli. La UNI 6579 prescrive per il PCB un valore massimo di 4 mg/ kg (4 ppm) e per il PCT massimo di 10 mg/kg (10 ppm). La norma italiana, diversa in questo dalla UNI 6579, parla di limite di rilevabilità del metodo, senza specificare tuttavia valori massimi. Questo significherebbe che in una fornitura di 30.000 kg di olio combustibile pesante, omologato secondo la norma UNI 6579 (Combustibili liquidi per usi termici industriali e civili - Classificazione e caratteristiche) possono essere teoricamente presenti fino a 10 mg/kg x 30.000kg = 300.000 mg o 300 (trecento) grammi di PCT e 4x30.000=120.000 mg o 120 (centoventi) g di PCB. Tale olio risulterebbe dalla miscelazione con qualcosa contenente 10x30.000/9000=33 mg/kg di PCT. Una partita da 30.000 kg viene normalmente bruciata nello stesso stabilimento e quindi nello stesso luogo. Inoltre in un sito industriale vi sono normalmente diversi soggetti che utilizzano in contemporanea combustibili da riscaldamento. Il PCB e PCT sono sostanze di cui è vietata l’immissione sul mercato fin dal 1988, come da DPR 216/1988. Ma non è vietata l’immissione sul mercato di preparati, se ne contengono meno dello 0,005% in peso, come da art. 2, paragrafo 1 , comma a.4. Lo 0,005% in peso corrisponde a 0,005/100x1000x1000= 50 mg/kg. Per gli oli usati tale li- pagina 28 Che cosa è un combustibile? Per non parlare in modo astratto, ci si riferirà all'olio combustibile pesante, ma le considerazioni valgono in generale anche per il gasolio. Quanto segue illustra che cosa possa essere legalmente presente in un combustibile che rispetti le disposizioni vigenti. Ovviamente il fatto che possa accadere teoricamente non significa che ciò accada o che sia la prassi. Vi sono due aspetti del combustibile, uno fiscale ed uno merceologico. Approfondiremo qui la classificazione merceologica in funzione di quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006. I combustibili sono sottoposti ad accisa. In base all'articolo 21 del D.Lgs. 504/95 sono sottoposti ad accisa: • comma 1 e): oli combustibili (codici NC da 2710.1961 a 2710.1969); • comma 2 d): se destinati ad essere usati, se messi in vendita o se usati come combustibile o carburante, i prodotti di cui al codice NC 2710 (praticamente tutti i combustibili con origine petrolifera); • comma 5): oltre ai prodotti elencati nel comma 2, è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. È tassato inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi. La classificazione fiscale è basata primariamente su caratteristiche merceologiche: prima si definisce che cosa sia l'olio combustibile, poi si applicano, in funzione dell'uso finale, le accise. L'accisa risulta funzione della merce e/o dell'uso finale (ad esempio, gasolio riscaldamento e gasolio autotrazione). Vi sono due definizioni nella TARIC: olio pesante ed olio combustibile. Nell'articolo 292 punto a) del D.Lgs 152/06 si crea una nuova definizione, olio combustibile pesante: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio del codice NC 2710 1951 - 2710 1969, ovvero qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il gasolio di cui alle lettere b) e d), che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria di oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del sessantacinque per cento in volume, comprese le perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86, anche se la percentuale del distillato a 250° C non può essere determinata secondo il predetto metodo. La seconda definizione contenuta nell'art. 292 comprende la prima. La seconda infatti coincide con la nota complementare 2, punto d) - sottovoci da 2710.1931 a 2710.1999, oli pesanti- la prima col punto f) (sottovoci da 2710.1951 a 2710.1969)-oli combustibili. La f) risulta una sottocategoria di voci della d). In pratica il vero nome della definizione di cui all'art. 292 punto a) sarebbe potuto essere semplicemente oli pesanti. Il 292 punto a) si preoccupa inoltre di specificare che derivi dall'olio combustibile come definito al fine fiscale, non che lo sia. Qualunque cosa al 70% in peso di origine diretta petrolifera distillante come sopra, può essere classificato olio pesante. Il D.Lgs 152/06 tramite l'articolo 292 comma 2 lettera a) ne limita il contenuto di zolfo e, tramite l'allegato X, il contenuto di alcuni altri elementi, quali il PCB/PCT etc. Per i fini fiscali e merceologici le denominazioni di prodotto sono consultabili sul sito www.agenziadogane.it (Tariffa doganale TARIC). Teoricamente appare possibile che - oltre all’olio combustibile prodotto in raffineria - anche qualsiasi intruglio di derivati dal petrolio, in grado di bruciare con le caratteristiche di cui sopra ed un tenore di zolfo minore dell’1%, sia classificato come olio combustibile BTZ e riesca a circolare abbastanza liberamente in Italia sotto l’ombrello del DAS. Il Consiglio di Stato ha definitivamente accolto (8 settembre 2010) il divieto imposto dalla Regione Lombardia relativo all’utilizzo dell’olio combustibile per il riscaldamento domestico anche nei casi in cui era consentito dal D.Lgs. 152/2006. Vi Elenco nomenclature TARIC Sezione V – Prodotti minerali Capitolo 27 - Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali. 2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi. Preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base. Residui di oli. Accisa D.Lgs 504 art. 21 comma 2-d) se usati come combustibili 1951 1955 1961 1963 1965 1969 1969 1969 - Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate ne' comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi dai residui di oli - - Altre - - - Oli pesanti da 1931 a 1999 - - - - Oli da gas da 1931.00 a 1949.00 - - - - Oli combustibili da 1951 a 1969 – accisa D.Lgs 504 art. 21 comma 1-e) - - - - - destinati a subire un trattamento definito - - - - - destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 1951 - - - - - aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 1% - - - - - aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1% e inferiore o uguale a 2% - - - - - aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2% e inferiore o uguale a 2,8% - - - - - aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8% - - - - Oli lubrificanti ed altri da 1971 a 1999 - Residui di oli da 9100.00 a 9900.90 pagina 29 117 Conclusioni. INFORMAZIONE mite è ulteriormente ridotto a 0,0025% o 25 ppm Tabella 1. Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo dall’articolo 11, comma 2. riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare Tali sostanze vanno smaltite fin dal 1999, in base al D.Lgs. 209/1999 - Attuazione della direttiva Siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili (mg/kg espressi come ss) ................................... 90 ................... 1 (PCB) e dei policlorotrifenili (PCT). Non risulta conSiti ad uso commerciale e industriale siderata oggetto di smaltimento una miscela che pre(mg/kg espressi come ss) ................................... 90 ................... 5 senti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle Acque sotterranee suddette sostanze inferiore allo 0,005% in peso, in (mg/litro) .......................................................... 88 ................... .01 quanto non classificata come PCB. Illustrare gli effetti biologici del PCB/PCT richiede una trattazione non compatibile col presente articolo, va tuttavia sottolineato il bio-accumulo e la particolare tossicità nei confronti degli organismi acquatici. Nell’allegato 1 al DM 471 del 25/10/1999 vengono riportate le seguenti concentrazioni limite (vedi tabella 1). Il differenziale di prezzo attuale relativa all’acquisto del contenuto di una autobotte di olio combustibile BTZ supera i 6.000 €. Un’analisi del PCB/PCT nel 2011 costa 110 € + IVA. L’incidenza di una analisi sul prezzo del kg per un autobotte vale circa 0,37 eurocent/kg. Su un serbatoio da 500.000 kg, abbastanza diffuso nei depositi fiscali, l’analisi inciderebbe per 0,022 eurocent/kg. Per completezza vengono elencati alcuni problemi - effettivamente riscontrati - che potrebbero dipendere dall’uso di combustibile della fascia di prezzo inferiore: distruzione degli ugelli del bruciatore, dismissione delle pompe del combustibile per corrosione, foratura del mantello della caldaia, imponenti depositi nella camera di combustione. 117 INFORMAZIONE Energia sono i presupposti per cui altre Regioni con alternative energetiche all’olio combustibile decidano di seguire tale strada. La Sardegna attualmente non ha proprio alcuna alternativa all’olio combustibile nel settore industriale. È verosimile che - diminuendo la richiesta nella penisola - aumenti nell’isola l’offerta di olio combustibile, dalle più disparate origini. Ciò potrebbe ingenerare in qualche soggetto la tentazione di cogliere l’opportunità e ripetere in altro modo quanto già successo in Belgio nel 1999 con la FOGRA, in omaggio al principio di smaltimento “diluisci e disperdi”, tramite un carrier che si dissolve. Le ricadute di un siffatto comportamento sul territorio potrebbero essere riscontrate soltanto dopo l’ingresso delle sostanze nel ciclo alimentare, non immediatamente. Ad esempio, in seguito alla segnalazione della presenza di PCB nel latte, vengono analizzati i terreni dai quali si ritiene provenissero i foraggi, o sui quali abbiano pascolato gli animali. A questo punto risulta auspicabile un intervento a livello normativo che tuteli in qualche modo, gli abitanti, le aziende e gli intermediari quali acquirenti. Nello specifico, basterebbe a livello regionale una norma che vietasse la commercializzazione all’industria, ai privati, agli intermediari, di prodotto non conforme e/o con scheda non conforme, analogamente a quanto già in essere per i carburanti per autotrazione, a partire dall’uscita dai depositi fiscali. Inoltre parrebbe opportuno fissare comunque un valore massimo, magari con una formula del tipo "e comunque non maggiore di...", per il PCB/PCT. A livello nazionale sarebbe auspicabile che le analisi venissero eseguite dai Laboratori chimici dell’Agenzia delle Dogane, insieme ai campionamenti eseguiti per la classificazione fiscale, e che fosse inoltre valutata la necessità di disporre ulteriori controlli. Attualmente l’Agenzia, che preleva campioni per analizzarli ai fini delle accise, per legge si occupa solo del tenore di zolfo (art. 295), del distillato a 250°C, del colore, della viscosità, dell’indice di saponificazione. Ad una prima lettura del 152/2006 si può avere l’impressione che all’Agenzia delle Dogane competano tutti i controlli sui prodotti. Nella legislazione regionale (D.G.R. n. 47/31 del 20 ottobre 2009 - Direttive regionali in materia di emissioni in atmosfera) tale impressione sembrerebbe rafforzata, essendo scomparso il riferimento diretto al fatto che il tutto sia relativo al solo tenore di zolfo. Il controllo del rispetto della tabella di cui all’allegato X risulta attualmente così demandato, in base all’articolo 296 comma 3: I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente titolo (Titolo III) sono effettuati, per gli impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente decreto (Industriali), dall’autorità di cui all’articolo 268, comma 1, lettera p)* e per gli impianti di cui al titolo II della parte quinta del presente decreto (Civili), dall’autorità di cui all’articolo 283, comma 1, lettera i) . *p) autorità competente per il controllo: l’autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell’autorizzazione e delle disposizioni del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni tale autorità coincide, salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o)**; **o) autorità competente: la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni e all’adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo. Il quadro normativo esposto, inteso come opera d’arte frutto di umano pensiero, risulta un vero capolavoro. In una società civile ed organizzata, quando compriamo della farina siamo autorizzati a presumere che l’apparato istituzionale di vigilanza abbia verificato e controllato preventivamente quanto messo in vendita. Può capitare che siano commercializzate delle farine non a norma. Ma nessuno si sognerebbe di punire per questo il consumatore ignaro che impasta, inforna e porta in tavola una pizza fuorilegge. Giorgio Demontis Carmine Salis pagina 30 Note al capitolo 27 [1] Questo capitolo non comprende: a) i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; tale esclusione non riguarda il metano ed il propano puri, che rientrano nella voce 2711; b) i medicamenti delle voci 3003 o 3004; c) gli idrocarburi non saturi miscelati delle voci 3301, 3302 o 3805. [ 2 ] I termini “oli di petrolio o di minerali bituminosi”, impiegati nel testo della voce 2710, non si riferiscono soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli. Tuttavia tali termini non si applicano alle poliolefine sintetiche liquide di cui meno di 60% in volume distilla alla temperatura di 300°C, riferita alla pressione di 1013 millibar con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (capitolo 39). [ 3 ] Ai sensi della voce 2710, per «residui di oli» si intendono i residui contenenti principalmente oli di petrolio e oli di minerali bituminosi (definiti nella nota 2 del presente capitolo), anche miscelati con acqua. Nella presente voce rientrano: d) gli oli inadatti al loro uso iniziale (per esempio: oli lubrificanti usati, oli idraulici usati, oli per trasformatori usati); e) i fanghi di oli provenienti dai serbatoi di oli di petrolio, contenenti principalmente oli di tale tipo e una forte concentrazione di additivi (per esempio prodotti chimici) utilizzati nella fabbricazione di prodotti primari; f) gli oli sotto forma di emulsioni acquose o di miscele acquose, come quelle risultanti dal traboccamento di cisterne e serbatoi, dal lavaggio di cisterne o serbatoi di stoccaggio o dall'utilizzazione di oli da taglio per la lavorazione meccanica. Altri riferimenti utilizzati dal TARIC 3301 - Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali. 3302 - Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o piu' di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande. 3805 - Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo. INFORMAZIONE Note complementari al capitolo 27 Per l'applicazione della voce 2710 si considerano come: d) oli pesanti (sottovoci da 2710.1931 a 2710.1999), gli oli e le preparazioni che a 250°C distillano, comprese le perdite, meno di 65% in volume, secondo il metodo ASTM D 86 o per i quali la percentuale del distillato a 250°C non può essere determinata col suddetto metodo; f) oli combustibili (sottovoci da 2710.1951 a 2710.1969), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), diversi dagli oli da gas, definiti alla precedente lettera e), e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V: - inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1%, secondo il metodo ASTM D 874, e l'indice di saponificazione è inferiore a 4, secondo il metodo ASTM D 939-54; - superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è uguale o superiore a 10°C, secondo il metodo ASTM D 97; - oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300 °C distillano, secondo il metodo ASTM D 86, comprese le perdite, 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno di 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2. Tabella di corrispondenza colore diluito (C)/viscosità (V) Colore (C) Viscosità (V) I II 0 4 7 0,5 4 7 1 4 7 1,5 5,4 7 2 9 9 2,5 15,1 15,1 3 25,3 25,3 3,5 42,4 42,4 4 71,1 71,1 4,5 119 119 5 200 200 5,5 335 335 6 562 562 6,5 943 943 7 1580 1580 7,5 2650 2650 Per «viscosità» V si deve intendere la viscosità cinematica a 50°C espressa in 10-6 m2 s-1, secondo il metodo ASTM D 445. Per «colore diluito C» si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ASTM D 1500, che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto. Il colore degli oli combustibili delle sottovoci da 2710.1951 a 2710.1969 deve essere naturale. Queste sottovoci non comprendono gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), per i quali non è possibile determinare: - la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250°C, secondo il metodo ASTM D 86; o - la viscosità cinematica a 50°C, secondo il metodo ASTM D 445; o - il colore diluito C, secondo il metodo ASTM D 1500. Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 2710.1971 a 2710.1999. (Oli lubrificanti ed altri) 5 Per «trattamento definito», ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni: a) la distillazione sotto vuoto; b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) il cracking; d) il reforming; e) l'estrazione mediante solventi selettivi; f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite; g) la polimerizzazione; h) l'alchilazione; ij) l'isomerizzazione; k) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710.1931 a 2710.1999, che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59T); l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710; m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710.1931 a 2710.1999, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250°C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da 2710.1971 a 2710.1999, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio: «hydrofinishing» o decolorazione); n) la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710.1951 a 2710.1969, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300°C, secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30% o più a 300°C, secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 2710.1111 a 2710.1190 o da 2710.1911 a 2710.1929, sono passibili dei dazi doganali previsti per le sottovoci 2710.1961 a 2710.1969 secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti; o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710.1971 a 2710.1999; p) la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, limitatamente ai prodotti della sottovoce 2712.9031. Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio. 6 I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 2707.1010, 2707.2010, 2707.3010, 2707.5010, 2710, 2711, 2712.10, 2712.20, da 2712.9031 a 2712.9099 e 2713.90, sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci da 2710 a 2712 qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti. pagina 31 117 2