Il Welfare to Work in Ungheria
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Il Welfare to Work in Ungheria
Il Welfare to Work in Ungheria Dicembre 2005 SCHEDA POLITICHE DI WELFARE TO WORK: UNGHERIA Capitolo I - Elementi di scenario Il mercato del lavoro ungherese ha registrato, nei primi anni novanta, un brusco calo dell’occupazione, un’improvvisa crescita della disoccupazione e una nuova ripartizione dell’impiego all’interno dei principali settori. Tuttavia, le tensioni sociali conseguenti alla nuova situazione sono state notevolmente attenuate dai sistemi di assicurazione sociale e dalla messa in atto e dal consolidamento di una struttura legale e istituzionale della politica per l’occupazione. L’aspetto più importante del mercato del lavoro ungherese è il basso tasso di attività. Un basso livello di occupazione (57% nel 2003) è affiancato da un livello di disoccupazione relativamente basso (5,8%) e da un alto livello di inattività (39,4%). I motivi dello scarso grado di attività nel mercato del lavoro sono la bassa età di pensionamento, le condizioni non ottimali di salute della popolazione e l’accesso relativamente ampio alle misure di protezione sociale per coloro che hanno perso il lavoro o che sono minacciati dalla disoccupazione. Dalla fine degli anni Novanta, la riduzione delle indennità di disoccupazione per quanti percepivano redditi da lavoro medio-alti ha contribuito a determinare l’aumento dei tassi di ritiro dal mercato del lavoro. Inoltre è da tenere in considerazione il fatto che la diffusione del lavoro nero è piuttosto marcata. La situazione del mercato del lavoro Il mercato ungherese del lavoro ha presentato un quadro stabile dalla seconda metà del 2001 fino all’inizio del 2003, senza registrare grosse variazioni. La dinamica della progressiva crescita dell’occupazione, che ha avuto inizio dopo il 1997, è rallentata nel 2001 a causa di processi economici sfavorevoli. Si è osservato in quel periodo, e fino al 2002, anche un ristagno della disoccupazione. Dalla prima metà del 2003, si è iniziato invece a rilevare una significativa crescita del tasso di attività, salito di circa un punto percentuale dal 2002 al 2003, quando si è assestato al 60,6%. Al confronto con la media dell’UE, il tasso di occupazione maschile e quello degli anziani sono particolarmente bassi, il primo assestandosi al 63,5% (dato sostanzialmente costante dal 2000), il secondo al 28,9%. Anche l’occupazione femminile è inferiore alla media europea, ma in questo caso la differenza è minore (50,9% nel 2003, contro una media europea del 55,1%). I livelli occupazionali degli anziani e delle donne sono tuttavia in crescita: un dato imputabile in gran parte alla graduale crescita dell’età di pensionamento. Un nuovo fenomeno del mercato ungherese del lavoro è la graduale crescita della disoccupazione dei giovani, ovvero delle persone tra i 15 e i 24 anni, dovuta forse ad un dinamico sviluppo dell’istruzione superiore e universitaria, che ha determinato l’allungamento della durata dei percorsi formativi. Gli indicatori rivelano una crescita della disoccupazione giovanile dal 12,1% del 1 2000 al 13,5% del 2003, e il contestuale calo del tasso di occupazione, passato dal 30,7% nel 2001 al 26,7% nel 2003. Lo sviluppo dell’istruzione ha rallentato la diminuzione dell’inattività, mentre il tasso di attività della popolazione giovanile si è mantenuto in crescita. Un altro agente causale di rilievo nella crescita della disoccupazione dei giovani è rappresentato dal crescente indice di arruolamento. Esistono evidenti differenze regionali nel tasso di disoccupazione: la capitale e le regioni occidentali hanno livelli di disoccupazione molto inferiori rispetto alle regioni più svantaggiate del nord-est. Nel 2003, la spesa per le politiche del lavoro è stata pari allo 0,85% del PIL, ed in particolare la quota riservata alle politiche attive è stata dello 0,48%. Spesa sociale ripartita per funzioni Le spese per l’istruzione e la formazione costituiscono il 4,54% del PIL, mentre quelle in ricerca è sviluppo sono inferiori all’1%. La quota del PIL dedicata complessivamente alle spese sociali è di circa il 20,9% (dati del 2002). I dati disaggregati mostrano che la maggiore parte della spesa è dedicata alla protezione degli anziani e dei superstiti (43% del totale); seguono le spese per la tutela della salute (27,8%), per la famiglia e l’infanzia (12,5%), per i disabili (10,4%) e per il sostegno ai disoccupati (3%). 2 SCHEDA POLITICHE DI WELFARE TO WORK: UNGHERIA Capitolo II - Il collocamento pubblico In Ungheria, il Servizio pubblico per l’impiego fu istituito nei primi anni Novanta per svolgere il ruolo di istituzione chiave per l’attuazione delle politiche per l’impiego. La legge che definiva i compiti del Servizio pubblico per l’impiego è stata approvata nel 1991 (Legge IV del 1991). Denominazione e organizzazione In seguito al graduale processo di riforma terminato nel 2001, oggi il Servizio pubblico per l’impiego comprende: • l’Ufficio nazionale di collocamento, responsabile del coordinamento dei servizi; • i Centri per l’impiego di Budapest e delle 19 province, che si compongono di un ufficio centrale e di Centri per l’impiego locali; • i 173 Centri per l’impiego locali. Oltre ai servizi pubblici, alcune organizzazioni non governative ricoprono un ruolo importante nel campo dell’integrazione di persone svantaggiate nel mercato del lavoro. L’attività di collocamento e i servizi per l’impiego sono svolti in prevalenza dai Centri per l’impiego, che si avvalgono delle risorse economiche messe a disposizione dal Fondo per il mercato del lavoro. L’Ufficio nazionale di collocamento esegue invece compiti di coordinamento e gestione generale (v. anche Capitolo V). Servizi offerti Secondo la sezione 13/A della legge IV del 1991, al Servizio pubblico per l’impiego spettano le seguenti attività: • intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; • informazioni sul mercato del lavoro e sull’occupazione; • consulenza sui percorsi di carriera; • sostegno nella ricerca di lavoro; • azioni di orientamento per il reinserimento professionale dei disoccupati con un grado ridotto di abilità al lavoro. In questo quadro, i Centri per l’impiego provinciali (e quello metropolitano) eseguono le seguenti funzioni: • tramite gli uffici centrali: a. coordinare l’utilizzo delle risorse del Fondo per il mercato del lavoro destinate al proprio territorio; b. gestire le pratiche relative ai permessi di lavoro degli stranieri; c. svolgere i compiti di segreteria del consiglio di lavoro; d. effettuare la supervisione sull’attività dei Centri per l’impiego locali; e. raccogliere e fornire informazioni sull’andamento del mercato del lavoro e formulare previsioni sui cambiamenti attesi; f. orientare gli enti di amministrazione scolastica per determinare la struttura dei piani formativi; 3 g. istituire e gestire programmi per la promozione dell’inserimento e del reinserimento lavorativo dei disabili; h. collaborare alla ricerca di soluzioni di politica dell’occupazione in rapporto ai problemi derivanti dalle situazioni di esubero del personale. • tramite i Centri per l’impiego locali: a. conservazione delle liste di disoccupazione; b. collocamento; c. mediazione tra domanda e offerta di lavoro; d. consulenza sui percorsi di carriera; e. altri compiti attribuiti dal Direttore del centro per l’impiego provinciale (o metropolitano). I centri per l’impiego, in una prospettiva di aumento dell’efficienza del servizio, stanno concentrando la propria azione su un approccio personalizzato, ossia calibrato sui profili individuali delle persone in cerca di lavoro. Ciò comporta, per le persone in cerca della prima occupazione, una maggiore focalizzazione sull’attività di orientamento preliminare, e pertanto l’erogazione di informazioni frequenti e dettagliate sulle condizioni del mercato del lavoro, sulle professionalità più richieste, sui livelli retributivi. Essenziale è ritenuta anche l’attività di supporto all’adeguamento delle competenze alle condizioni del mercato, e in particolare il sostegno alla definizione di programmi formativi. Nel 2004, nell’ambito del programma Phare Twinning, l’attività dei Centri per l’impiego è stata orientata più marcatamente ai seguenti scopi: • la promozione del principio che gli aspiranti lavoratori non devono essere trattati come clienti passivi ma attivi, ovvero clienti dinamici che collaborano con i centri per l’impiego; • la crescita della quota di mercato del servizio pubblico per l’impiego. La conoscenza della situazione di mercato deve essere utilizzata in modo più specifico verso un target preciso ed esteso per realizzare azioni di collocamento più efficaci. Il progetto di modernizzazione dei servizi per l’impiego, in una prospettiva di efficienza, si è focalizzato anche sull’agevolazione delle procedure di accesso ai servizi e sull’aggiornamento delle risorse umane e strumentali che ne compongono la struttura, con particolare riguardo all’apparato informatico. Quest’ultimo dovrebbe agevolare sia l’attività del personale dei centri per l’impiego, sia l’autonoma iniziativa delle persone in cerca di lavoro, che si intende stimolare mediante la messa a disposizione di postazioni self-service presso i locali del servizio pubblico per l’impiego. Un’altra direttrice dell’azione di riforma, allo scopo di migliorare l’efficienza del servizio di collocamento, è costituita dall’incremento del livello di interazione tra i Centri per l’impiego e le imprese. Altre attività svolte Il Servizio pubblico per l’impiego si occupa anche delle questioni relative all’indennità di disoccupazione: in particolare, i Centri per l’impiego locali si occupano dell’attribuzione e della sospensione dei benefici, mentre l’Ufficio nazionale di collocamento svolge 4 attività di supervisione. Il Servizio pubblico per l’impiego svolge anche l’attività ispettiva nei confronti dei servizi per il lavoro privati. Agenzie tecniche strumentali L’Ufficio nazionale di collocamento è stato istituito nel 2001, e svolge le funzioni relative all’incontro tra domanda e offerta di lavoro e alle politiche attive dell’occupazione congiuntamente ai centri per l’impiego. Il collocamento privato Tipo di sistema e descrizione Con la legge IV del 1991 sull’assistenza all’occupazione e le indennità di disoccupazione il monopolio statale del collocamento è stato abolito. Da allora in poi, ogni individuo o persona giuridica ha il permesso di intraprendere tali attività nella forma di attività economica. Le agenzie per l’impiego private sono tipicamente incentrate ai due estremi del mercato del lavoro. Ad un estremo, ci sono agenzie di ricerca del personale che funzionano secondo le regole della concorrenza e del mercato, mentre all’altro estremo si collocano agenzie no-profit al servizio di strati sociali e gruppi svantaggiati. I principali tipi di servizio erogati dalle agenzie private sono: • ricerca del personale, anche nella forma specialistica della ricerca e nell’organizzazione di squadre di lavoro; • collocamento di lavoratori all’estero; • fornitura di lavoro; • erogazione di informazioni e orientamento al lavoro. E’ prevista la registrazione provinciale (o metropolitano). presso il Centro per l’impiego Inizialmente, all’epoca della liberalizzazione dei servizi, 1991, la registrazione era successiva all’avvio dell’attività, mentre oggi è preventiva e quindi assume caratteristiche maggiormente simili ad una autorizzazione. Sistema di autorizzazione Oggetto sociale esclusivo per le agenzia private di Le condizioni per la registrazione sono: • il richiedente deve essere legalmente iscritto nel registro delle imprese o presso il Tribunale o altra pubblica autorità; • il richiedente, o comunque un membro dello staff dell’agenzia, deve avere un’esperienza e titoli adeguati; • il richiedente deve disporre di locali idonei all’esercizio dell’attività; • solo in alcuni casi, si richiede la presentazione di garanzie economiche (ad esempio, se è previsto il collocamento all’estero). NO. 5 collocamento Gratuità per i lavoratori del servizio delle agenzie private di collocamento SI. La legge vieta alle agenzie private di richiedere un corrispettivo per la fornitura dei propri servizi alle persone in cerca di lavoro. Il rapporto fra i centri provinciali per l’impiego e le agenzie di collocamento private è regolato in gran parte dalle norme di legge. Poiché i Centri per l’impiego esercitano il diritto di registrazione, supervisione e controllo sugli uffici di collocamento privati, questi ultimi si trovano in posizione subalterna rispetto ai primi. In particolare, il servizio pubblico vigila sull’attività delle agenzie, che devono osservare stringenti obblighi di comunicazione nei confronti dei Centri per l’impiego riguardo ai risultati delle proprie attività e a eventuali cambiamenti che possano determinare una diversa valutazione dei requisiti per l’autorizzazione. Modalità di relazione tra servizi pubblico e privato La legge del 1991 prescrive un obbligo di cooperazione tra il Servizio pubblico per l’impiego e le agenzie private. I possibili strumenti della cooperazione sono: • • • • normali contratti commerciali; scambio di informazioni sul mercato del lavoro; definizione di piani di formazione professionale congiunta del personale delle agenzie e dei centri per l’impiego; accordi per il miglioramento della situazione del mercato del lavoro. I sistemi informativi per il lavoro http://www.afsz.hu E’ il sito del web nazionale dei servizi pubblici per l’impiego, suddiviso in pagine locali. I servizi privati offrono anch’essi servizi di intermediazione e informazione on line. Non esistono sistemi informatici di collegamento tra operatori pubblici e privati. Nel quadro della modernizzazione dell’apparato strumentale dei servizi, è allo studio la realizzazione di un sistema di incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro mediante connessione internet. 6 SCHEDA POLITICHE DI WELFARE TO WORK: UNGHERIA Capitolo III - Le indennità di disoccupazione Sistema di assicurazione sociale obbligatorio sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi. Le assicurazioni contro la disoccupazione Le prestazioni in caso di disoccupazione sono: • indennità di disoccupazione; • indennità di disoccupazione per persona prepensionabile; • indennità d’incentivo. di età Il lavoratore disoccupato, oltre ad usufruire delle indennità di disoccupazione, può ottenere il rimborso delle spese sostenute per la ricerca del lavoro (come quelle per trasferte e certificati richiesti dal Centro per l’impiego). Campo di applicazione Lavoratori sia dipendenti sia autonomi. L’indennità di disoccupazione spetta a chi: • si trova in stato di disoccupazione involontaria; • ricerca attivamente un lavoro in collaborazione con il Centro per l’impiego; • non riceve una pensione di anzianità e di invalidità civile o per gli infortuni e una indennità di malattia. Un requisito essenziale è che il disoccupato richiedente sia registrato al Centro per l’impiego come aspirante lavoratore. Requisiti principali per l’accesso L’indennità di disoccupazione per persona di età prepensionabile spetta a chi: • raggiunga, entro il triennio successivo al termine del godimento dell’indennità di disoccupazione, l’età pensionabile meno cinque anni; • abbia beneficiato dell’indennità di disoccupazione per il periodo massimo consentito (e almeno per 140 giorni); • abbia maturato il tempo minimo di servizio necessario per il pensionamento di vecchiaia; • non abbia alcuna possibilità di reperire un’occupazione adeguata. Le indennità d’incentivo spettano a chi: • abbia beneficiato dell’indennità di disoccupazione per almeno 180 giorni, e dopo la scadenza non abbia diritto all’indennità di disoccupazione per persona di età prepensionabile; • non riceve alcun sussidio o pensione per invalidità, malattia o infortunio; • abbia collaborato nel modo dovuto con il Centro per l’impiego durante e dopo il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione ma ciononostante non abbia reperito un’occupazione adeguata; 7 • Requisiti di anzianità contributiva/ assicurativa Periodo di carenza abbia presentato l’apposita domanda entro 30 giorni dalla data in cui il pagamento dell’indennità di disoccupazione è terminato. Indennità di disoccupazione occorre aver versato i contributi per un minimo di 200 giorni nell’arco dei quattro anni antecedenti la disoccupazione. Non è previsto un periodo di carenza per il lavoratore che ha perso involontariamente il posto di lavoro. In questo caso, il pagamento decorre dal primo giorno successivo alla data in cui il disoccupato si è presentato al Centro per l’impiego (o alla relativa succursale). Se invece la disoccupazione è volontaria, o se consegue a licenziamento per colpa del lavoratore, il periodo di carenza è pari a 90 giorni di calendario a partire dalla data di registrazione presso il Centro per l’impiego. Parametri che determinano l’ammontare L’ammontare dell’indennità di disoccupazione è calcolato in base alla retribuzione lorda media del disoccupato durante i quattro trimestri precedenti all’inizio della disoccupazione. Se tale cifra non può essere stabilita rispetto al periodo suddetto, l’indennità è determinata in base alla media retributiva nazionale dell’ultima mansione svolta dal lavoratore, o delle posizioni affini. Indennità di disoccupazione. 65% della retribuzione media, entro i seguenti limiti. • minimo pari al 90% della pensione minima di vecchiaia; • massimo pari a 1,8 volte la pensione minima di vecchiaia. Ammontare della prestazione Indennità di disoccupazione per persona prepensionabile • 80% della pensione minima di vecchiaia. di età Indennità d’incentivo. • 85% della pensione minima di vecchiaia. Durata della prestazione Indennità di disoccupazione L’indennità viene erogata per un periodo complessivo pari ad un giorno per ogni 5 giorni di contributi versati, e comunque per un massimo di 270 giorni. Allo scadere del periodo massimo, possono venire erogati i sussidi dell’assistenza sociale ordinaria (SASO), di competenza degli enti locali. I SASO sono sostegni economici di tipo assistenziale, e sono allo stesso tempo personali e basati sulla verifica e sulla classificazione dei mezzi e delle opportunità a livello di nucleo famigliare. Il disoccupato può beneficiare dei sussidi se il suo reddito personale mensile e quello famigliare pro capite non eccedono rispettivamente il 70% e l’80% della pensione minima di vecchiaia, e potrà goderne solo se egli e la sua famiglia non possiedono altre fonti di reddito. La quota di 8 base del SASO corrisponde al 70% della pensione minima. Indennità d’incentivo 180 giorni o, per le persone che hanno più di 45 anni, 270 giorni. Indennità disoccupazione E’ prevista la sospensione del beneficio se il disoccupato non collabora con i servizi per l’impiego (ovvero non si presenta presso i Centri per l’impiego a richiesta di questi ultimi, e comunque ogni tre settimane). In questo caso la sospensione si protrae per tutta la durata dell’inadempimento. Sistema delle sanzioni E’ prevista l’interruzione del diritto al beneficio se il disoccupato • rifiuta l’offerta di un lavoro adeguato (compreso un lavoro di servizio alla Comunità) o un’opportunità di formazione professionale gratuita offerta dal Centro per l’impiego; • l’opportunità di lavoro procurata dal Centro per l’impiego viene perduta per colpa del lavoratore disoccupato. Le indennità percepite in corrispondenza della situazione irregolare devono essere restituite. A fronte di talune irregolarità (come il porre ostacoli all’attività di controllo dei Centri per l’impiego) possono essere comminate anche sanzioni amministrative. Sussidio di disoccupazione per persona di età prepensionabile E’ prevista la sospensione del beneficio se il disoccupato non collabora con i servizi per l’impiego. Tassazione delle prestazioni Cumulo con altre prestazioni sociali e altri redditi Le indennità sono soggette a tassazione secondo le generali regole tributarie. Non è permesso il cumulo con altre prestazioni sociali, ad eccezione dei sussidi familiari. Qualora il beneficiario dell’indennità di disoccupazione maturi i requisiti per la pensione di vecchiaia o di invalidità, queste si sostituiscono all’indennità di disoccupazione. Il diritto all’indennità viene sospeso per il periodo in cui il lavoratore disoccupato effettua lavori socialmente utili, svolge il servizio militare o si trova in stato di detenzione. Non è ammesso il cumulo con redditi da lavoro. Il diritto all’indennità si sospende se il beneficiario effettua una prestazione di durata inferiore ai 90 giorni o partecipa ad attività formative retribuite; in caso di lavori di durata più lunga, il diritto all’indennità si perde del tutto. Contributi sociali dalle indennità Finanziamento delle prestazioni da parte dei SI. L’indennità di disoccupazione è soggetta all’onere contributivo per tutte le prestazioni di sicurezza sociale. Le indennità di disoccupazione sono finanziate dai fondi pubblici e 9 lavoratori e delle imprese dai contributi da parte dei lavoratori e dei datori. I lavoratori e il datori di lavoro contribuiscono per il 4% dei redditi lordi totali (retribuzione, indennità di malattia, ecc.), così ripartito: • 3% a carico del datore; • 1% a carico del lavoratore. I lavoratori autonomi e gli imprenditori versano contributi pari al 4% dei redditi lordi. Strutture o Enti che effettuano attività di monitoraggio I Servizi pubblici per l’impiego e, al loro vertice, l’Ufficio nazionale del collocamento responsabile per la loro supervisione. 10 SCHEDA POLITICHE DI WELFARE TO WORK: UNGHERIA Capitolo IV - I programmi nazionali di politica attiva del lavoro Titolo del programma, breve descrizione, anno di avvio, soggetti beneficiari (1) Nella prospettiva dell’ingresso nell’Unione Europea, l’Ungheria ha avviato una serie di riforme comprendenti ampie modifiche al codice del lavoro e l’avviamento delle attività per la modifica della legge sull’occupazione. Sono stati implementati i Servizi pubblici per l’impiego e lanciati alcuni nuovi interventi. Sono state utilizzate anche le risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del fondo monetario di sviluppo regionale e territoriale (TRFD), che si aggiungono alle risorse nazionali per favorire la promozione degli investimenti nelle regioni svantaggiate, lo sviluppo delle risorse umane e lo sviluppo dell’infrastruttura del trasporto. Alcuni progetti si inseriscono nell’ambito del programma PHARE. L’attività dei Servizi pubblici per l’impiego si rivolge in particolare alla categoria dei lavoratori svantaggiati, al fine di migliorare la loro occupabilità e facilitare l’accesso ai posti di lavoro. Altri soggetti sono poi impegnati nello stesso campo: gli enti pubblici territoriali organizzano i lavori pubblici, i servizi sociali forniscono i servizi di sostegno, le organizzazioni non-governative organizzano ed effettuano i programmi designati. Fin dal 1992 la Fondazione nazionale per l’occupazione (OFA) ha sostenuto i progetti pilota ed i programmi innovativi basati sulle iniziative locali e le associazioni che facilitano la reintegrazione del mercato del lavoro delle persone svantaggiate e disoccupate. Le azioni in questo settore sono dedicate in particolare alle seguenti categorie: Disabili. Per le imprese con più di venti lavoratori la legge prescrive la copertura obbligatoria di una quota dell’organico mediante l’assunzione di persone disabili. L’integrazione nel mercato del lavoro è promossa dai gruppi di riabilitazione dei Centri per l’impiego. Inoltre, altri servizi sono disponibili nei cosiddetti Centri d’informazione di riabilitazione (RIC). I disabili in stato di disoccupazione ricevono sussidi più alti rispetto agli altri disoccupati. I Centri per l’impiego forniscono l’assistenza per migliorare l’accessibilità dei posti di lavoro per i disabili. Rom. Una parte significativa dei programmi integrati del mercato del lavoro effettuati dai Servizi pubblici per l’impiego ha come obiettivo le persone Rom, e i programmi dei lavori pubblici inoltre offrono spesso un’occupazione provvisoria ai soggetti che si trovano nelle situazioni più sfavorevoli, come i disoccupati di lunga durata o le persone disoccupate di etnia Rom. Negli anni scorsi un certo numero di progetti PHARE ha sostenuto l’integrazione nel mercato del lavoro dei disoccupati di lunga durata e di altri gruppi svantaggiati, fra cui i Rom. La riforma del 1999 della legge sulla pubblica istruzione ha 11 Titolo del programma, breve descrizione, anno di avvio, soggetti beneficiari (2) Titolo del programma, breve descrizione, anno di avvio, soggetti beneficiari (3) introdotto, a favore degli studenti svantaggiati, il concetto di recupero dell’istruzione. Il piano si propone di aiutare a rientrare a scuola i giovani di oltre 16 anni, compresi i molti Rom, che sono stati dispensati dalla scuola primaria durante i due ultimi anni del percorso formativo. Il recupero dell’istruzione è un programma a tempo pieno che combina il completamento della formazione primaria con una certa misura di formazione professionale. Nel medesimo contesto, un certo numero di insegnanti di sostegno è stato impiegato in talune scuole con il supporto dei Servizi pubblici per l’impiego, al fine di favorire il recupero degli studenti svantaggiati. Le scuole aderenti al programma impiegano bidelli e lavoratori socialmente utili di etnia Rom per promuovere e rinforzare la cooperazione fra la scuola e la Comunità Rom. Per migliorare l’adattabilità e l’occupabilità dei lavoratori attraverso la definizione di un bagaglio professionale coerente con le esigenze espresse dal mercato, un emendamento del 2003 alla legge sulla formazione professionale ha creato le condizioni per rafforzare il legame tra il mondo produttivo e le istituzioni formative. I rappresentanti del mondo produttivo possono, in base a specifici accordi con il Ministero, supervisionare alla definizione dei programmi degli istituti di formazione professionale, ed inoltre possono organizzare corsi di apprendistato nell’ambito degli stessi istituti tramite la stipulazione di appositi accordi bilaterali. La misura punta in particolare occupazionali dei giovani. Titolo del programma, breve descrizione, anno di avvio, soggetti beneficiari (4) a migliorare le chances Con la legge CXXIV del 2004 sono stati introdotti quattro nuovi tipi di incentivi economici per i datori di lavoro, volti a favorire l’impiego delle persone che sono state per molto tempo assenti dal mercato del lavoro, e in particolare di: 1) giovani appena inseriti nel mercato del lavoro; 2) persone in cerca d’impiego in seguito a prolungata astensione per maternità o assistenza a un membro della famiglia; 3) disoccupati di età superiore ai 50 anni; 4) persone che svolgano un periodo di formazione attraverso il lavoro. Condizione per il godimento di tali benefici è l’assunzione di lavoratori appartenenti a queste categorie. Giovani. Per giovane appena inserito nel mercato del lavoro si intende una persona di età inferiore ai 25 anni, che abbia stipulato il primo contratto di lavoro dopo il termine degli studi. Il datore potrà beneficiare della sovvenzione qualora accetti di prorogare di almeno tre mesi un rapporto di lavoro già intercorrente con il giovane da almeno nove mesi, tanto che si tratti di rapporto a tempo pieno quanto che sia invece part-time (purché l’orario non sia inferiore alle quattro ore al giorno). Persone in cerca di impiego in seguito a prolungata astensione per maternità o assistenza a un membro della famiglia. Il datore potrà beneficiare della sovvenzione qualora accetti di prorogare di almeno tre mesi un rapporto di lavoro già intercorrente con uno dei soggetti sopra citati a almeno nove 12 mesi, tanto che si tratti di rapporto a tempo pieno quanto che sia invece part-time (purché l’orario non sia inferiore alle quattro ore al giorno). Disoccupati sopra i 50 anni di età. La sovvenzione per l’assunzione di persone oltre i 50 anni di età non opera automaticamente, ma può essere ottenuta mediante richiesta presentata al Fondo monetario del mercato del lavoro. Persone che svolgano un periodo di formazione attraverso il lavoro (in particolare apprendistato). Le sovvenzioni per l’assunzione di apprendisti mirano a consentire ai lavoratori di acquisire abilità professionali mediante programmi personalizzati e specifici che prevedono la presenza di un tutor. Titolo del programma, breve descrizione, anno di avvio, soggetti beneficiari (5) Nel 2001 è stato lanciato un programma PHARE intitolato Sviluppo delle capacità imprenditoriali nell’istruzione secondaria, avente per obiettivo la fornitura di un supporto alle istituzioni formative di tre Regioni nella definizione di curricula scolastici focalizzati sullo sviluppo delle abilità manageriali. Il programma è rivolto ai giovani, e punta in particolare a stimolarne l’autoimprenditorialità. Titolo del programma, breve descrizione, anno di avvio, soggetti beneficiari (6) Titolo del programma, breve descrizione, anno di avvio, soggetti beneficiari (7) Nel 2003, è stato lanciato il programma Decennio della Salute: lo scopo era quello di contrastare i problemi di salute più gravi della popolazione, che si ripercuotono negativamente anche sul contesto economico e lavorativo, attesa la correlazione tra lo stato di salute, la speranza di vita e la posizione socio-economica degli individui. Il programma è di particolare interesse dato che lo stato di salute della popolazione ungherese è uno dei più sfavorevoli nel contesto europeo, particolarmente con riferimento alla popolazione Rom e agli abitanti delle regioni socialmente ed economicamente svantaggiate. Il processo di riforma del servizio pubblico per l’impiego, tuttora in corso, punta ad incrementare i tassi di occupazione e a ridurre la durata della disoccupazione, migliorando l’efficienza dell’intermediazione pubblica. In questo senso, si persegue in particolare l’aggiornamento degli strumenti (ad esempio, adozione di approcci personalizzati e calibrati sugli specifici profili delle persone in cerca di lavoro; messa a disposizione di strumenti informatici self-service) e delle capacità manageriali dello staff. Il programma intende beneficiare tutti i lavoratori e le persone in cerca di lavoro, e in particolare i disoccupati di lunga durata. Titolo del programma, breve descrizione, anno di avvio, soggetti beneficiari (8) Per agevolare la creazione di nuove imprese, è stata condotta un’azione di semplificazione degli oneri amministrativi relativi all’avvio di una nuova attività, e si è contestualmente avviato un progetto di riforma fiscale volto ad alleggerire gli oneri contributivi. 13 Il programma è rivolto alle persone che intendano collocarsi nel mercato del lavoro come imprenditori. Titolo del programma, breve descrizione, anno di avvio, soggetti beneficiari (9) Per agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e così attrarre più persone al lavoro, sono state adottate specifiche misure volte a semplificare il ricorso al part-time e al telelavoro. In particolare, per il primo, sono stati eliminati alcuni disincentivi di natura previdenziale (ad esempio, equiparando il part-time al tempo pieno ai fini del computo dell’anzianità di servizio) e fiscale. Le misure sono applicabili a tutti i lavoratori. Titolo del programma, breve descrizione, anno di avvio, soggetti beneficiari (10) Al fine di incrementare il tasso occupazionale degli anziani (persone di età compresa tra i 55 e i 64 anni), sono state adottate una serie di misure come l’innalzamento dell’età pensionabile e l’eliminazione quasi totale delle pensioni di anzianità. Un ulteriore incentivo economico consiste nel graduale incremento dell’ammontare della pensione per i lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti, decidano di posticipare il ritiro dal lavoro. Il programma è rivolto ai lavoratori anziani. Per agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro delle persone addette a compiti di cura dei figli, e in particolare delle donne, sono stati potenziati i servizi pubblici di supporto nella cura dei bambini (soprattutto servizi di ospitalità e sussidi economici). Titolo del programma, breve descrizione, anno di avvio, soggetti beneficiari (11) Il programma è rivolto alle persone addette a compiti di cura dei figli, e in particolare alle donne. Sistema delle sanzioni Sono previste specifiche sanzioni per i soggetti che si sottraggono all’onere di ricerca del lavoro e ai programmi di politica attiva, consistenti nella sospensione e nella perdita dei benefici assistenziali (v. Capitolo III). 14 SCHEDA POLITICHE DI WELFARE TO WORK: UNGHERIA Capitolo V - Agenzie tecniche In Ungheria a partire dalla riforma del 1991, si sono succeduti molti cambiamenti negli enti e nelle competenze degli stessi nella gestione delle politiche per il lavoro. Il soggetto più simile ad una agenzia tecnica è l’Ufficio nazionale di collocamento. Questa agenzia nasce nel 2000 come sviluppo del Centro nazionale per il lavoro, che aveva funzioni perlopiù statistiche e di ricerca, allo scopo di fungere da ente di coordinamento dei Servizi pubblici per l’impiego e diffusione delle buone prassi. Si pone al vertice dei servizi per l’impiego come ente di gestione intermedio soggetto alla supervisione del Ministero del lavoro. Processo di riforma I Centri per l’impiego di Budapest e delle 19 province sono soggetti dotati di personalità giuridica e autonomia finanziaria. Si tratta di autorità specializzate, indipendenti dal governo locale del territorio di riferimento (v. anche Capitolo II). Si possono inoltre individuare diversi organismi autonomi che non dipendono dal Governo o dal Ministero del lavoro e che si occupano in genere della conciliazione degli interessi sul lavoro. Questi sono la Commissione nazionale per la conciliazione degli interessi, la Direzione esecutiva del Fondo del mercato del lavoro, il Consiglio provinciale del lavoro. L’Ufficio nazionale di collocamento dipende dal Segretariato di Stato alle Politiche per l’occupazione del Ministero del lavoro. Direzione I Direttori dei Centri per l’impiego locali sono nominati e rimossi dal Ministro del lavoro, previa consultazione con il Consiglio del lavoro competente. Rapporto con il Ministero L’Ufficio nazionale di collocamento partecipa attivamente all’esercizio delle funzioni del Ministro del lavoro, eseguendo i compiti attribuiti dalla legge e quelli di volta in volta delegati dal Ministero. E’ un ente intermedio tra il Ministero e i servizi per l’impiego a livello di provincia. Il Ministero esercita la supervisione delle attività dell’Ufficio nazionale di collocamento. Responsabilità dell’operato Di fatto l’Ufficio nazionale di collocamento è inserito nella struttura ministeriale e funge da ente intermedio tra i servizi a livello provinciale ed il Ministero. Di conseguenza la responsabilità dell’attività è del Ministero. Gestione politiche del lavoro L’Ufficio nazionale di collocamento è un’amministrazione centrale dell’organizzazione del mercato del lavoro. Opera sotto la supervisione del Ministro del lavoro. L’ufficio collabora attivamente 15 all’esercizio delle funzioni del Ministro del lavoro. All’interno di questa struttura i suoi compiti sono: • coordinamento dell’attività del servizio pubblico per l’impiego; • esecuzione dei compiti relativi al Fondo del mercato del lavoro, conferiti dal Ministro del lavoro; • coordinamento dell’attività di vigilanza sull’applicazione della legge da parte dei Centri per l’impiego provinciali; • sviluppo e gestione del sistema unificato dei registri per l’impiego; • esecuzione dei compiti del Servizio pubblico per l’impiego relativi allo sviluppo delle risorse umane (ad eccezione di quelli che competono ai Centri per lo sviluppo del lavoro e della formazione); • esecuzione dei compiti operativi attinenti alla fornitura del sostegno economico ai disoccupati, delle borse di lavoro e dei servizi per il mercato del lavoro; • sviluppo e gestione dei sistemi informatici utilizzati nella fornitura del sostegno economico ai disoccupati, delle borse di lavoro e dei servizi per il mercato del lavoro basato sulla tecnologia e reti di computer connessi con le indennità di disoccupazione, l’assistenza al lavoro e servizi del mercato del lavoro; • esecuzione dei compiti di gestione dei beni del servizio pubblico per l’impiego; • esecuzione dell’elaborazione statistica delle informazioni contenute nei registri del Servizio pubblico per l’impiego e diffusione dei relativi risultati; • effettuazione di analisi del mercato del lavoro e formulazione delle relative previsioni, provvedendo altresì alla diffusione delle informazioni di interesse pubblico che dovessero emergere dall’analisi; • coordinamento dell’attività ispettiva dei Centri per l’impiego provinciali; • coordinamento dei programmi relativi al mercato del lavoro che coinvolgono vari Paesi; • esecuzione dei compiti derivanti dall’adesione dell’Ungheria al Servizio europeo d’impiego (EURES) e gli incarichi relativi, cercando un continuo miglioramento; • esecuzione di altri compiti delegati dal Ministro del lavoro. Gestione politiche del lavoro Gestione politiche del Commissione nazionale per la conciliazione degli interessi È un ente tripartito, composto da rappresentanti del Governo e degli enti rappresentativi a livello nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. La Commissione discute di questioni relative alla politica per l’impiego, rivede i progetti di legge relativi alla politica per l’impiego, ascolta il resoconto annuale dell’ente governativo del Fondo del mercato del lavoro e nomina i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori all’ente governativo del Fondo del mercato del lavoro, attraverso le sedi centrali delle organizzazioni di datori e lavoratori. Direzione esecutiva del Fondo del mercato del lavoro La Direzione esecutiva del Fondo del mercato del lavoro (in seguito: EBL) è composta da rappresentanti dei datori e dei lavoratori e del Governo. E’ responsabile dei diritti e degli obblighi 16 lavoro relativi al Fondo del Mercato del lavoro. Le delegazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori e del Governo per la EBL sono formate da rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e del Governo, rispettivamente. La EBL ha un mandato di quattro anni. Consiglio provinciale (o metropolitano) del lavoro. Nelle province (e nella capitale), il Consiglio del lavoro è composto dalle organizzazioni locali di rappresentanza degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, insieme ai rappresentanti dei governi locali. Il Consiglio si riunisce quando sia necessario cercare una riconciliazione degli interessi riguardo all’impiego, la formazione professionale, lo sviluppo e il sostegno alla riabilitazione delle persone disabili. Gestione politiche del lavoro Lo scopo concreto del Consiglio del lavoro è il seguente: • prendere decisioni sui principi e le proporzioni dell’utilizzo del Fondo per l’occupazione/immobilizzazioni per favorire l’occupazione nel territorio pertinente; • controllare l’utilizzo del Fondo per l’occupazione a livello territoriale; • esprimere un’opinione sui programmi di breve e lungo termine riguardanti la situazione dell’impiego nel territorio e controllare la loro realizzazione; • esprimere un’opinione sull’operato dell’Organizzazione del mercato del lavoro nel territorio; • coordinare il centro di lavoro sulle questioni incluse nei paragrafi b), d) ed e); • esercitare il suo diritto di esprimere prima l’opinione sulla nomina del direttore del centro di lavoro della contea (o della capitale); • esprimere la sua opinione sulla proposta dell’utilizzo di un fondo di riabilitazione del Fondo del mercato del lavoro a livello di ogni provincia; • h) eseguire gli incarichi attribuiti da appositi provvedimenti di legge. 17 SCHEDA POLITICHE DI WELFARE TO WORK: UNGHERIA Capitolo VI – Tirocini, stage e apprendistato A causa della mancanza di collegamenti, sia istituzionalizzati che informali, tra il sistema di formazione (e istruzione) e il tessuto produttivo, la natura delle qualifiche ottenute dalle persone che concludono un percorso formativo di tipo scolastico/accademico non corrisponde alle aspettative del mercato del lavoro. Una politica e una pratica di formazione continua è attualmente in via di sviluppo ed è destinata ad influenzare l’istruzione e la formazione, oltre che le forme ed i livelli differenti di apprendimento convenzionale ed informale, in un sistema coerente ed integrato. Scenario In questo contesto, lo svolgimento di esperienze di formazione pratica in azienda sono considerate fondamentali al fine di colmare il divario esistente tra il sistema formativo e le qualifiche richieste dal mercato del lavoro. Nella medesima direzione, nel 2005 è stata approvata una nuova legge sull’alta formazione, volta a indirizzare il sistema formativo nella direzione tracciata dal Processo di Bologna. La riforma prevede, a partire dal 2006, un graduale cambiamento strutturale del sistema dell’alta formazione, che si caratterizzerà per contenuti più decisamente orientati all’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, pur senza trascurare la prospettiva della continuazione del percorso formativo a livello di Master o dottorato di ricerca. • La legge di riforma dell’alta formazione del 2005 prevede come parte integrante e necessaria del percorso di apprendimento lo svolgimento di un semestre di tirocinio presso imprese. Si intende in questo modo rafforzare le competenze professionali pratiche degli allievi, in un contesto di elevata cooperazione con il mondo imprenditoriale. • Al fine di prevenire la disoccupazione giovanile, il Governo destina annualmente specifici budget di spesa al finanziamento di forme di istruzione pubbliche e private di primo ingresso nel mercato del lavoro, come i tirocini. Programmi e tipi di tirocini Apprendistato Nel panorama formativo ungherese, ha un certo rilievo l’apprendistato, che si può avvalere anche di sovvenzioni economiche. L’apprendistato viene normalmente gestito da istituti professionali, che organizzano corsi di durata triennale i quali non consentono, dopo il conseguimento del diploma, di proseguire gli studi nel circuito dell’alta formazione. Tali istituti professionali sono stati tradizionalmente legati alle grandi imprese statali, e ne hanno seguito il declino. 18 La concessione di sovvenzioni economiche alle imprese che assumano apprendisti mira consentire l’acquisizione di abilità professionali attraverso il lavoro. Gli apprendisti svolgono mansioni e compiti individuati in un programma formativo individuale e specifico. La durata del rapporto di lavoro dell’apprendista è di almeno nove mesi, ma non può superare l’anno. Il contratto può essere stipulato da disoccupati di età inferiore ai 30 anni, che abbiano conseguito un titolo di istruzione superiore nel biennio precedente alla stipulazione. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta dal datore di lavoro e dall’apprendista. Il datore di lavoro deve comunicare all’apprendista le mansioni previste dal contratto, consentire l’acquisizione e lo sviluppo delle abilità professionali di tipo pratico previste nel programma formativo e corrispondere la remunerazione specificata nel contratto. L’indennità pagata all’apprendista non potrà essere più bassa dei minimi retributivi legali. E’ necessaria la presenza di un tutor, ovvero un assistente professionale, con il compito di prestare all’apprendista l’assistenza e l’aiuto necessari all’apprendimento. I rappresentanti del mondo produttivo possono, in base a specifici accordi con il Ministero del lavoro, supervisionare alla definizione dei programmi degli istituti di formazione professionale, ed inoltre possono organizzare corsi di apprendistato nell’ambito degli stessi istituti tramite la stipulazione di appositi accordi bilaterali. L’occupazione formativa è un rapporto speciale, alla cui stregua: • l’allievo può svolgere soltanto le mansioni direttamente legate al suo programma formativo, né può essere assegnato ad un lavoro autonomo; • non è possibile stipulare un patto di prova, né prescrivere l’adibizione ad altre mansioni, la sostituzione, il trasferimento ad altro datore di lavoro. Al termine del rapporto, l’imprenditore corrisponde all’allievo una somma a titolo di remunerazione del lavoro svolto, e gli consegna un certificato circa il rapporto intercorso (dati dei firmatari, durata, somma dovuta, appartenenza a fondi monetari riservati, ecc.) e una lettera di referenze. Tale lettera avrà i seguenti obiettivi: • descrizione delle mansioni regolate nel programma specifico e svolte dall’allievo; • valutazione dell’attività del praticante, se richiesto dall’allievo; • eventuale raccomandazione dell’allievo ad altri datori di lavoro a scopo di assunzione. L’impresa che ospita un’esperienza di occupazione formativa gode dello sgravio del 50% per i contributi sociali entro un periodo massimo di un anno di durata del rapporto. Legislazione Legge CXXIII del 2004 sulla “promozione dell’occupazione della gioventù disoccupata all’inizio della carriera, dei disoccupati sopra 19 l’età di cinquanta anni e delle persone che cercano un’occupazione dopo la maternità o che provengano dall’assistenza prolungata di un membro della famiglia e delle persone tirocinanti”. Prevede e regola le forme di sovvenzione economica per l’assunzione di apprendisti. Legge di riforma dell’alta formazione del 2005. 20