Il Welfare to Work in Ungheria

Transcript

Il Welfare to Work in Ungheria
Il Welfare to Work in Ungheria
Dicembre 2005
SCHEDA POLITICHE DI WELFARE TO WORK: UNGHERIA
Capitolo I - Elementi di scenario
Il mercato del lavoro ungherese ha registrato, nei primi anni
novanta, un brusco calo dell’occupazione, un’improvvisa crescita
della disoccupazione e una nuova ripartizione dell’impiego
all’interno dei principali settori. Tuttavia, le tensioni sociali
conseguenti alla nuova situazione sono state notevolmente
attenuate dai sistemi di assicurazione sociale e dalla messa in atto
e dal consolidamento di una struttura legale e istituzionale della
politica per l’occupazione.
L’aspetto più importante del mercato del lavoro ungherese è il
basso tasso di attività. Un basso livello di occupazione (57% nel
2003) è affiancato da un livello di disoccupazione relativamente
basso (5,8%) e da un alto livello di inattività (39,4%). I motivi
dello scarso grado di attività nel mercato del lavoro sono la bassa
età di pensionamento, le condizioni non ottimali di salute della
popolazione e l’accesso relativamente ampio alle misure di
protezione sociale per coloro che hanno perso il lavoro o che sono
minacciati dalla disoccupazione. Dalla fine degli anni Novanta, la
riduzione delle indennità di disoccupazione per quanti percepivano
redditi da lavoro medio-alti ha contribuito a determinare l’aumento
dei tassi di ritiro dal mercato del lavoro. Inoltre è da tenere in
considerazione il fatto che la diffusione del lavoro nero è piuttosto
marcata.
La situazione del
mercato del lavoro
Il mercato ungherese del lavoro ha presentato un quadro stabile
dalla seconda metà del 2001 fino all’inizio del 2003, senza
registrare grosse variazioni. La dinamica della progressiva crescita
dell’occupazione, che ha avuto inizio dopo il 1997, è rallentata nel
2001 a causa di processi economici sfavorevoli. Si è osservato in
quel periodo, e fino al 2002, anche un ristagno della
disoccupazione. Dalla prima metà del 2003, si è iniziato invece a
rilevare una significativa crescita del tasso di attività, salito di
circa un punto percentuale dal 2002 al 2003, quando si è
assestato al 60,6%.
Al confronto con la media dell’UE, il tasso di occupazione maschile
e quello degli anziani sono particolarmente bassi, il primo
assestandosi al 63,5% (dato sostanzialmente costante dal 2000),
il secondo al 28,9%. Anche l’occupazione femminile è inferiore alla
media europea, ma in questo caso la differenza è minore (50,9%
nel 2003, contro una media europea del 55,1%).
I livelli occupazionali degli anziani e delle donne sono tuttavia in
crescita: un dato imputabile in gran parte alla graduale crescita
dell’età di pensionamento.
Un nuovo fenomeno del mercato ungherese del lavoro è la
graduale crescita della disoccupazione dei giovani, ovvero delle
persone tra i 15 e i 24 anni, dovuta forse ad un dinamico sviluppo
dell’istruzione superiore e universitaria, che ha determinato
l’allungamento della durata dei percorsi formativi. Gli indicatori
rivelano una crescita della disoccupazione giovanile dal 12,1% del
1
2000 al 13,5% del 2003, e il contestuale calo del tasso di
occupazione, passato dal 30,7% nel 2001 al 26,7% nel 2003. Lo
sviluppo dell’istruzione ha rallentato la diminuzione dell’inattività,
mentre il tasso di attività della popolazione giovanile si è
mantenuto in crescita. Un altro agente causale di rilievo nella
crescita della disoccupazione dei giovani è rappresentato dal
crescente indice di arruolamento.
Esistono evidenti differenze regionali nel tasso di disoccupazione:
la capitale e le regioni occidentali hanno livelli di disoccupazione
molto inferiori rispetto alle regioni più svantaggiate del nord-est.
Nel 2003, la spesa per le politiche del lavoro è stata pari allo
0,85% del PIL, ed in particolare la quota riservata alle politiche
attive è stata dello 0,48%.
Spesa sociale ripartita
per funzioni
Le spese per l’istruzione e la formazione costituiscono il 4,54% del
PIL, mentre quelle in ricerca è sviluppo sono inferiori all’1%.
La quota del PIL dedicata complessivamente alle spese sociali è di
circa il 20,9% (dati del 2002). I dati disaggregati mostrano che la
maggiore parte della spesa è dedicata alla protezione degli anziani
e dei superstiti (43% del totale); seguono le spese per la tutela
della salute (27,8%), per la famiglia e l’infanzia (12,5%), per i
disabili (10,4%) e per il sostegno ai disoccupati (3%).
2
SCHEDA POLITICHE DI WELFARE TO WORK: UNGHERIA
Capitolo II - Il collocamento pubblico
In Ungheria, il Servizio pubblico per l’impiego fu istituito nei primi
anni Novanta per svolgere il ruolo di istituzione chiave per
l’attuazione delle politiche per l’impiego. La legge che definiva i
compiti del Servizio pubblico per l’impiego è stata approvata nel
1991 (Legge IV del 1991).
Denominazione e
organizzazione
In seguito al graduale processo di riforma terminato nel 2001,
oggi il Servizio pubblico per l’impiego comprende:
• l’Ufficio nazionale di collocamento, responsabile del
coordinamento dei servizi;
• i Centri per l’impiego di Budapest e delle 19 province,
che si compongono di un ufficio centrale e di Centri per
l’impiego locali;
• i 173 Centri per l’impiego locali.
Oltre ai servizi pubblici, alcune organizzazioni non governative
ricoprono un ruolo importante nel campo dell’integrazione di
persone svantaggiate nel mercato del lavoro.
L’attività di collocamento e i servizi per l’impiego sono svolti in
prevalenza dai Centri per l’impiego, che si avvalgono delle risorse
economiche messe a disposizione dal Fondo per il mercato del
lavoro. L’Ufficio nazionale di collocamento esegue invece compiti
di coordinamento e gestione generale (v. anche Capitolo V).
Servizi offerti
Secondo la sezione 13/A della legge IV del 1991, al Servizio
pubblico per l’impiego spettano le seguenti attività:
• intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
• informazioni sul mercato del lavoro e sull’occupazione;
• consulenza sui percorsi di carriera;
• sostegno nella ricerca di lavoro;
• azioni di orientamento per il reinserimento professionale
dei disoccupati con un grado ridotto di abilità al lavoro.
In questo quadro, i Centri per l’impiego provinciali (e quello
metropolitano) eseguono le seguenti funzioni:
• tramite gli uffici centrali:
a. coordinare l’utilizzo delle risorse del Fondo per il
mercato del lavoro destinate al proprio territorio;
b. gestire le pratiche relative ai permessi di lavoro degli
stranieri;
c. svolgere i compiti di segreteria del consiglio di lavoro;
d. effettuare la supervisione sull’attività dei Centri per
l’impiego locali;
e. raccogliere e fornire informazioni sull’andamento del
mercato del lavoro e formulare previsioni sui cambiamenti
attesi;
f. orientare gli enti di amministrazione scolastica per
determinare la struttura dei piani formativi;
3
g. istituire e gestire programmi per la promozione
dell’inserimento e del reinserimento lavorativo dei disabili;
h. collaborare alla ricerca di soluzioni di politica
dell’occupazione in rapporto ai problemi derivanti dalle
situazioni di esubero del personale.
•
tramite i Centri per l’impiego locali:
a. conservazione delle liste di disoccupazione;
b. collocamento;
c. mediazione tra domanda e offerta di lavoro;
d. consulenza sui percorsi di carriera;
e. altri compiti attribuiti dal Direttore del centro per
l’impiego provinciale (o metropolitano).
I centri per l’impiego, in una prospettiva di aumento dell’efficienza
del servizio, stanno concentrando la propria azione su un
approccio personalizzato, ossia calibrato sui profili individuali delle
persone in cerca di lavoro. Ciò comporta, per le persone in cerca
della prima occupazione, una maggiore focalizzazione sull’attività
di orientamento preliminare, e pertanto l’erogazione di
informazioni frequenti e dettagliate sulle condizioni del mercato
del lavoro, sulle professionalità più richieste, sui livelli retributivi.
Essenziale è ritenuta anche l’attività di supporto all’adeguamento
delle competenze alle condizioni del mercato, e in particolare il
sostegno alla definizione di programmi formativi.
Nel 2004, nell’ambito del programma Phare Twinning, l’attività dei
Centri per l’impiego è stata orientata più marcatamente ai
seguenti scopi:
• la promozione del principio che gli aspiranti lavoratori non
devono essere trattati come clienti passivi ma attivi, ovvero
clienti dinamici che collaborano con i centri per l’impiego;
• la crescita della quota di mercato del servizio pubblico per
l’impiego. La conoscenza della situazione di mercato deve
essere utilizzata in modo più specifico verso un target
preciso ed esteso per realizzare azioni di collocamento più
efficaci.
Il progetto di modernizzazione dei servizi per l’impiego, in una
prospettiva di efficienza, si è focalizzato anche sull’agevolazione
delle procedure di accesso ai servizi e sull’aggiornamento delle
risorse umane e strumentali che ne compongono la struttura, con
particolare riguardo all’apparato informatico. Quest’ultimo
dovrebbe agevolare sia l’attività del personale dei centri per
l’impiego, sia l’autonoma iniziativa delle persone in cerca di
lavoro, che si intende stimolare mediante la messa a disposizione
di postazioni self-service presso i locali del servizio pubblico per
l’impiego.
Un’altra direttrice dell’azione di riforma, allo scopo di migliorare
l’efficienza
del
servizio
di
collocamento,
è
costituita
dall’incremento del livello di interazione tra i Centri per l’impiego e
le imprese.
Altre attività svolte
Il Servizio pubblico per l’impiego si occupa anche delle questioni
relative all’indennità di disoccupazione: in particolare, i Centri per
l’impiego locali si occupano dell’attribuzione e della sospensione
dei benefici, mentre l’Ufficio nazionale di collocamento svolge
4
attività di supervisione.
Il Servizio pubblico per l’impiego svolge anche l’attività ispettiva
nei confronti dei servizi per il lavoro privati.
Agenzie tecniche
strumentali
L’Ufficio nazionale di collocamento è stato istituito nel 2001, e
svolge le funzioni relative all’incontro tra domanda e offerta di
lavoro e alle politiche attive dell’occupazione congiuntamente ai
centri per l’impiego.
Il collocamento privato
Tipo di sistema e
descrizione
Con la legge IV del 1991 sull’assistenza all’occupazione e le
indennità di disoccupazione il monopolio statale del collocamento è
stato abolito. Da allora in poi, ogni individuo o persona giuridica
ha il permesso di intraprendere tali attività nella forma di attività
economica. Le agenzie per l’impiego private sono tipicamente
incentrate ai due estremi del mercato del lavoro. Ad un estremo,
ci sono agenzie di ricerca del personale che funzionano secondo le
regole della concorrenza e del mercato, mentre all’altro estremo si
collocano agenzie no-profit al servizio di strati sociali e gruppi
svantaggiati.
I principali tipi di servizio erogati dalle agenzie private sono:
• ricerca del personale, anche nella forma specialistica della
ricerca e nell’organizzazione di squadre di lavoro;
• collocamento di lavoratori all’estero;
• fornitura di lavoro;
• erogazione di informazioni e orientamento al lavoro.
E’ prevista la registrazione
provinciale (o metropolitano).
presso
il
Centro
per
l’impiego
Inizialmente, all’epoca della liberalizzazione dei servizi, 1991, la
registrazione era successiva all’avvio dell’attività, mentre oggi è
preventiva e quindi assume caratteristiche maggiormente simili ad
una autorizzazione.
Sistema di
autorizzazione
Oggetto sociale
esclusivo per le
agenzia private di
Le condizioni per la registrazione sono:
• il richiedente deve essere legalmente iscritto nel registro
delle imprese o presso il Tribunale o altra pubblica autorità;
• il richiedente, o comunque un membro dello staff
dell’agenzia, deve avere un’esperienza e titoli adeguati;
• il richiedente deve disporre di locali idonei all’esercizio
dell’attività;
• solo in alcuni casi, si richiede la presentazione di garanzie
economiche (ad esempio, se è previsto il collocamento
all’estero).
NO.
5
collocamento
Gratuità per i
lavoratori del servizio
delle agenzie private
di collocamento
SI.
La legge vieta alle agenzie private di richiedere un corrispettivo
per la fornitura dei propri servizi alle persone in cerca di lavoro.
Il rapporto fra i centri provinciali per l’impiego e le agenzie di
collocamento private è regolato in gran parte dalle norme di legge.
Poiché i Centri per l’impiego esercitano il diritto di registrazione,
supervisione e controllo sugli uffici di collocamento privati, questi
ultimi si trovano in posizione subalterna rispetto ai primi. In
particolare, il servizio pubblico vigila sull’attività delle agenzie, che
devono osservare stringenti obblighi di comunicazione nei
confronti dei Centri per l’impiego riguardo ai risultati delle proprie
attività e a eventuali cambiamenti che possano determinare una
diversa valutazione dei requisiti per l’autorizzazione.
Modalità di relazione
tra servizi pubblico e
privato
La legge del 1991 prescrive un obbligo di cooperazione tra il
Servizio pubblico per l’impiego e le agenzie private. I possibili
strumenti della cooperazione sono:
•
•
•
•
normali contratti commerciali;
scambio di informazioni sul mercato del lavoro;
definizione di piani di formazione professionale congiunta
del personale delle agenzie e dei centri per l’impiego;
accordi per il miglioramento della situazione del mercato
del lavoro.
I sistemi informativi per il lavoro
http://www.afsz.hu
E’ il sito del web nazionale dei servizi pubblici per l’impiego,
suddiviso in pagine locali.
I servizi privati offrono anch’essi servizi di intermediazione e
informazione on line.
Non esistono sistemi informatici di collegamento tra operatori
pubblici e privati.
Nel quadro della modernizzazione dell’apparato strumentale dei
servizi, è allo studio la realizzazione di un sistema di incontro
diretto tra domanda e offerta di lavoro mediante connessione
internet.
6
SCHEDA POLITICHE DI WELFARE TO WORK: UNGHERIA
Capitolo III - Le indennità di disoccupazione
Sistema di assicurazione sociale obbligatorio sia per i lavoratori
dipendenti sia per i lavoratori autonomi.
Le assicurazioni contro
la disoccupazione
Le prestazioni in caso di disoccupazione sono:
• indennità di disoccupazione;
• indennità di disoccupazione per persona
prepensionabile;
• indennità d’incentivo.
di
età
Il lavoratore disoccupato, oltre ad usufruire delle indennità di
disoccupazione, può ottenere il rimborso delle spese sostenute
per la ricerca del lavoro (come quelle per trasferte e certificati
richiesti dal Centro per l’impiego).
Campo di applicazione
Lavoratori sia dipendenti sia autonomi.
L’indennità di disoccupazione spetta a chi:
• si trova in stato di disoccupazione involontaria;
• ricerca attivamente un lavoro in collaborazione con il
Centro per l’impiego;
• non riceve una pensione di anzianità e di invalidità civile o
per gli infortuni e una indennità di malattia.
Un requisito essenziale è che il disoccupato richiedente sia
registrato al Centro per l’impiego come aspirante lavoratore.
Requisiti principali per
l’accesso
L’indennità di disoccupazione per persona di età
prepensionabile spetta a chi:
• raggiunga, entro il triennio successivo al termine del
godimento
dell’indennità
di
disoccupazione,
l’età
pensionabile meno cinque anni;
• abbia beneficiato dell’indennità di disoccupazione per il
periodo massimo consentito (e almeno per 140 giorni);
• abbia maturato il tempo minimo di servizio necessario per
il pensionamento di vecchiaia;
• non abbia alcuna possibilità di reperire un’occupazione
adeguata.
Le indennità d’incentivo spettano a chi:
• abbia beneficiato dell’indennità di disoccupazione per
almeno 180 giorni, e dopo la scadenza non abbia diritto
all’indennità di disoccupazione per persona di età
prepensionabile;
• non riceve alcun sussidio o pensione per invalidità,
malattia o infortunio;
• abbia collaborato nel modo dovuto con il Centro per
l’impiego durante e dopo il periodo di percezione
dell’indennità di disoccupazione ma ciononostante non
abbia reperito un’occupazione adeguata;
7
•
Requisiti di anzianità
contributiva/
assicurativa
Periodo di carenza
abbia presentato l’apposita domanda entro 30 giorni dalla
data in cui il pagamento dell’indennità di disoccupazione è
terminato.
Indennità di disoccupazione
occorre aver versato i contributi per un minimo di 200 giorni
nell’arco dei quattro anni antecedenti la disoccupazione.
Non è previsto un periodo di carenza per il lavoratore che ha
perso involontariamente il posto di lavoro. In questo caso, il
pagamento decorre dal primo giorno successivo alla data in cui il
disoccupato si è presentato al Centro per l’impiego (o alla relativa
succursale).
Se invece la disoccupazione è volontaria, o se consegue a
licenziamento per colpa del lavoratore, il periodo di carenza è
pari a 90 giorni di calendario a partire dalla data di registrazione
presso il Centro per l’impiego.
Parametri che
determinano
l’ammontare
L’ammontare dell’indennità di disoccupazione è calcolato in base
alla retribuzione lorda media del disoccupato durante i quattro
trimestri precedenti all’inizio della disoccupazione. Se tale cifra
non può essere stabilita rispetto al periodo suddetto, l’indennità è
determinata in base alla media retributiva nazionale dell’ultima
mansione svolta dal lavoratore, o delle posizioni affini.
Indennità di disoccupazione.
65% della retribuzione media, entro i seguenti limiti.
• minimo pari al 90% della pensione minima di vecchiaia;
• massimo pari a 1,8 volte la pensione minima di vecchiaia.
Ammontare della
prestazione
Indennità di disoccupazione per persona
prepensionabile
• 80% della pensione minima di vecchiaia.
di
età
Indennità d’incentivo.
• 85% della pensione minima di vecchiaia.
Durata della prestazione
Indennità di disoccupazione
L’indennità viene erogata per un periodo complessivo pari ad un
giorno per ogni 5 giorni di contributi versati, e comunque per un
massimo di 270 giorni.
Allo scadere del periodo massimo, possono venire erogati i
sussidi dell’assistenza sociale ordinaria (SASO), di competenza
degli enti locali. I SASO sono sostegni economici di tipo
assistenziale, e sono allo stesso tempo personali e basati sulla
verifica e sulla classificazione dei mezzi e delle opportunità a
livello di nucleo famigliare. Il disoccupato può beneficiare dei
sussidi se il suo reddito personale mensile e quello famigliare pro
capite non eccedono rispettivamente il 70% e l’80% della
pensione minima di vecchiaia, e potrà goderne solo se egli e la
sua famiglia non possiedono altre fonti di reddito. La quota di
8
base del SASO corrisponde al 70% della pensione minima.
Indennità d’incentivo
180 giorni o, per le persone che hanno più di 45 anni, 270 giorni.
Indennità disoccupazione
E’ prevista la sospensione del beneficio se il disoccupato non
collabora con i servizi per l’impiego (ovvero non si presenta
presso i Centri per l’impiego a richiesta di questi ultimi, e
comunque ogni tre settimane). In questo caso la sospensione si
protrae per tutta la durata dell’inadempimento.
Sistema delle sanzioni
E’ prevista l’interruzione del diritto al beneficio se il
disoccupato
• rifiuta l’offerta di un lavoro adeguato (compreso un lavoro
di servizio alla Comunità) o un’opportunità di formazione
professionale gratuita offerta dal Centro per l’impiego;
• l’opportunità di lavoro procurata dal Centro per l’impiego
viene perduta per colpa del lavoratore disoccupato.
Le indennità percepite in corrispondenza della situazione
irregolare devono essere restituite.
A fronte di talune irregolarità (come il porre ostacoli all’attività di
controllo dei Centri per l’impiego) possono essere comminate
anche sanzioni amministrative.
Sussidio
di
disoccupazione
per
persona
di
età
prepensionabile
E’ prevista la sospensione del beneficio se il disoccupato non
collabora con i servizi per l’impiego.
Tassazione delle
prestazioni
Cumulo con altre
prestazioni sociali e altri
redditi
Le indennità sono soggette a tassazione secondo le generali
regole tributarie.
Non è permesso il cumulo con altre prestazioni sociali, ad
eccezione dei sussidi familiari. Qualora il beneficiario
dell’indennità di disoccupazione maturi i requisiti per la pensione
di vecchiaia o di invalidità, queste si sostituiscono all’indennità di
disoccupazione. Il diritto all’indennità viene sospeso per il periodo
in cui il lavoratore disoccupato effettua lavori socialmente utili,
svolge il servizio militare o si trova in stato di detenzione.
Non è ammesso il cumulo con redditi da lavoro. Il diritto
all’indennità si sospende se il beneficiario effettua una
prestazione di durata inferiore ai 90 giorni o partecipa ad attività
formative retribuite; in caso di lavori di durata più lunga, il diritto
all’indennità si perde del tutto.
Contributi sociali dalle
indennità
Finanziamento delle
prestazioni da parte dei
SI.
L’indennità di disoccupazione è soggetta all’onere contributivo
per tutte le prestazioni di sicurezza sociale.
Le indennità di disoccupazione sono finanziate dai fondi pubblici e
9
lavoratori e delle
imprese
dai contributi da parte dei lavoratori e dei datori. I lavoratori e il
datori di lavoro contribuiscono per il 4% dei redditi lordi totali
(retribuzione, indennità di malattia, ecc.), così ripartito:
• 3% a carico del datore;
• 1% a carico del lavoratore.
I lavoratori autonomi e gli imprenditori versano contributi pari al
4% dei redditi lordi.
Strutture o Enti che
effettuano attività di
monitoraggio
I Servizi pubblici per l’impiego e, al loro vertice, l’Ufficio nazionale
del collocamento responsabile per la loro supervisione.
10
SCHEDA POLITICHE DI WELFARE TO WORK: UNGHERIA
Capitolo IV - I programmi nazionali di politica attiva del lavoro
Titolo del programma,
breve descrizione,
anno di avvio, soggetti
beneficiari (1)
Nella prospettiva dell’ingresso nell’Unione Europea, l’Ungheria ha
avviato una serie di riforme comprendenti ampie modifiche al
codice del lavoro e l’avviamento delle attività per la modifica della
legge sull’occupazione. Sono stati implementati i Servizi pubblici
per l’impiego e lanciati alcuni nuovi interventi. Sono state
utilizzate anche le risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del
fondo monetario di sviluppo regionale e territoriale (TRFD), che si
aggiungono alle risorse nazionali per favorire la promozione degli
investimenti nelle regioni svantaggiate, lo sviluppo delle risorse
umane e lo sviluppo dell’infrastruttura del trasporto. Alcuni
progetti si inseriscono nell’ambito del programma PHARE.
L’attività dei Servizi pubblici per l’impiego si rivolge in
particolare alla categoria dei lavoratori svantaggiati, al fine di
migliorare la loro occupabilità e facilitare l’accesso ai posti di
lavoro.
Altri soggetti sono poi impegnati nello stesso campo: gli enti
pubblici territoriali organizzano i lavori pubblici, i servizi sociali
forniscono i servizi di sostegno, le organizzazioni non-governative
organizzano ed effettuano i programmi designati. Fin dal 1992 la
Fondazione nazionale per l’occupazione (OFA) ha sostenuto i
progetti pilota ed i programmi innovativi basati sulle iniziative
locali e le associazioni che facilitano la reintegrazione del mercato
del lavoro delle persone svantaggiate e disoccupate.
Le azioni in questo settore sono dedicate in particolare alle
seguenti categorie:
Disabili. Per le imprese con più di venti lavoratori la legge
prescrive la copertura obbligatoria di una quota dell’organico
mediante l’assunzione di persone disabili. L’integrazione nel
mercato del lavoro è promossa dai gruppi di riabilitazione dei
Centri per l’impiego. Inoltre, altri servizi sono disponibili nei
cosiddetti Centri d’informazione di riabilitazione (RIC). I disabili in
stato di disoccupazione ricevono sussidi più alti rispetto agli altri
disoccupati. I Centri per l’impiego forniscono l’assistenza per
migliorare l’accessibilità dei posti di lavoro per i disabili.
Rom. Una parte significativa dei programmi integrati del mercato
del lavoro effettuati dai Servizi pubblici per l’impiego ha come
obiettivo le persone Rom, e i programmi dei lavori pubblici inoltre
offrono spesso un’occupazione provvisoria ai soggetti che si
trovano nelle situazioni più sfavorevoli, come i disoccupati di lunga
durata o le persone disoccupate di etnia Rom. Negli anni scorsi un
certo numero di progetti PHARE ha sostenuto l’integrazione nel
mercato del lavoro dei disoccupati di lunga durata e di altri gruppi
svantaggiati, fra cui i Rom.
La riforma del 1999 della legge sulla pubblica istruzione ha
11
Titolo del programma,
breve descrizione,
anno di avvio, soggetti
beneficiari (2)
Titolo del programma,
breve descrizione,
anno di avvio, soggetti
beneficiari (3)
introdotto, a favore degli studenti svantaggiati, il concetto di
recupero dell’istruzione. Il piano si propone di aiutare a
rientrare a scuola i giovani di oltre 16 anni, compresi i molti Rom,
che sono stati dispensati dalla scuola primaria durante i due ultimi
anni del percorso formativo. Il recupero dell’istruzione è un
programma a tempo pieno che combina il completamento della
formazione primaria con una certa misura di formazione
professionale.
Nel medesimo contesto, un certo numero di insegnanti di sostegno
è stato impiegato in talune scuole con il supporto dei Servizi
pubblici per l’impiego, al fine di favorire il recupero degli studenti
svantaggiati. Le scuole aderenti al programma impiegano bidelli e
lavoratori socialmente utili di etnia Rom per promuovere e
rinforzare la cooperazione fra la scuola e la Comunità Rom.
Per migliorare l’adattabilità e l’occupabilità dei lavoratori
attraverso la definizione di un bagaglio professionale
coerente con le esigenze espresse dal mercato, un emendamento
del 2003 alla legge sulla formazione professionale ha creato le
condizioni per rafforzare il legame tra il mondo produttivo e le
istituzioni formative. I rappresentanti del mondo produttivo
possono, in base a specifici accordi con il Ministero, supervisionare
alla definizione dei programmi degli istituti di formazione
professionale,
ed
inoltre
possono
organizzare
corsi
di
apprendistato nell’ambito degli stessi istituti tramite la stipulazione
di appositi accordi bilaterali.
La misura punta in particolare
occupazionali dei giovani.
Titolo del programma,
breve descrizione,
anno di avvio, soggetti
beneficiari (4)
a
migliorare
le
chances
Con la legge CXXIV del 2004 sono stati introdotti quattro nuovi
tipi di incentivi economici per i datori di lavoro, volti a favorire
l’impiego delle persone che sono state per molto tempo
assenti dal mercato del lavoro, e in particolare di: 1) giovani
appena inseriti nel mercato del lavoro; 2) persone in cerca
d’impiego in seguito a prolungata astensione per maternità o
assistenza a un membro della famiglia; 3) disoccupati di età
superiore ai 50 anni; 4) persone che svolgano un periodo di
formazione attraverso il lavoro.
Condizione per il godimento di tali benefici è l’assunzione di
lavoratori appartenenti a queste categorie.
Giovani. Per giovane appena inserito nel mercato del lavoro si
intende una persona di età inferiore ai 25 anni, che abbia stipulato
il primo contratto di lavoro dopo il termine degli studi. Il datore
potrà beneficiare della sovvenzione qualora accetti di prorogare di
almeno tre mesi un rapporto di lavoro già intercorrente con il
giovane da almeno nove mesi, tanto che si tratti di rapporto a
tempo pieno quanto che sia invece part-time (purché l’orario non
sia inferiore alle quattro ore al giorno).
Persone in cerca di impiego in seguito a prolungata
astensione per maternità o assistenza a un membro della
famiglia. Il datore potrà beneficiare della sovvenzione qualora
accetti di prorogare di almeno tre mesi un rapporto di lavoro già
intercorrente con uno dei soggetti sopra citati a almeno nove
12
mesi, tanto che si tratti di rapporto a tempo pieno quanto che sia
invece part-time (purché l’orario non sia inferiore alle quattro ore
al giorno).
Disoccupati sopra i 50 anni di età. La sovvenzione per
l’assunzione di persone oltre i 50 anni di età non opera
automaticamente, ma può essere ottenuta mediante richiesta
presentata al Fondo monetario del mercato del lavoro.
Persone che svolgano un periodo di formazione attraverso
il lavoro (in particolare apprendistato). Le sovvenzioni per
l’assunzione di apprendisti mirano a consentire ai lavoratori di
acquisire abilità professionali mediante programmi personalizzati e
specifici che prevedono la presenza di un tutor.
Titolo del programma,
breve descrizione,
anno di avvio, soggetti
beneficiari (5)
Nel 2001 è stato lanciato un programma PHARE intitolato
Sviluppo delle capacità imprenditoriali nell’istruzione
secondaria, avente per obiettivo la fornitura di un supporto alle
istituzioni formative di tre Regioni nella definizione di curricula
scolastici focalizzati sullo sviluppo delle abilità manageriali.
Il programma è rivolto ai giovani, e punta in particolare a
stimolarne l’autoimprenditorialità.
Titolo del programma,
breve descrizione,
anno di avvio, soggetti
beneficiari (6)
Titolo del programma,
breve descrizione,
anno di avvio, soggetti
beneficiari (7)
Nel 2003, è stato lanciato il programma Decennio della Salute:
lo scopo era quello di contrastare i problemi di salute più gravi
della popolazione, che si ripercuotono negativamente anche sul
contesto economico e lavorativo, attesa la correlazione tra lo stato
di salute, la speranza di vita e la posizione socio-economica degli
individui. Il programma è di particolare interesse dato che lo stato
di salute della popolazione ungherese è uno dei più sfavorevoli nel
contesto
europeo,
particolarmente
con
riferimento
alla
popolazione Rom e agli abitanti delle regioni socialmente
ed economicamente svantaggiate.
Il processo di riforma del servizio pubblico per l’impiego,
tuttora in corso, punta ad incrementare i tassi di occupazione e a
ridurre la durata della disoccupazione, migliorando l’efficienza
dell’intermediazione pubblica. In questo senso, si persegue in
particolare l’aggiornamento degli strumenti (ad esempio, adozione
di approcci personalizzati e calibrati sugli specifici profili delle
persone in cerca di lavoro; messa a disposizione di strumenti
informatici self-service) e delle capacità manageriali dello staff.
Il programma intende beneficiare tutti i lavoratori e le persone
in cerca di lavoro, e in particolare i disoccupati di lunga
durata.
Titolo del programma,
breve descrizione,
anno di avvio, soggetti
beneficiari (8)
Per agevolare la creazione di nuove imprese, è stata condotta
un’azione di semplificazione degli oneri amministrativi relativi
all’avvio di una nuova attività, e si è contestualmente avviato un
progetto di riforma fiscale volto ad alleggerire gli oneri
contributivi.
13
Il programma è rivolto alle persone che intendano collocarsi nel
mercato del lavoro come imprenditori.
Titolo del programma,
breve descrizione,
anno di avvio, soggetti
beneficiari (9)
Per agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e così
attrarre più persone al lavoro, sono state adottate specifiche
misure volte a semplificare il ricorso al part-time e al
telelavoro. In particolare, per il primo, sono stati eliminati alcuni
disincentivi di natura previdenziale (ad esempio, equiparando il
part-time al tempo pieno ai fini del computo dell’anzianità di
servizio) e fiscale.
Le misure sono applicabili a tutti i lavoratori.
Titolo del programma,
breve descrizione,
anno di avvio, soggetti
beneficiari (10)
Al fine di incrementare il tasso occupazionale degli anziani
(persone di età compresa tra i 55 e i 64 anni), sono state adottate
una serie di misure come l’innalzamento dell’età pensionabile
e l’eliminazione quasi totale delle pensioni di anzianità. Un
ulteriore incentivo economico consiste nel graduale incremento
dell’ammontare della pensione per i lavoratori che, pur avendo
maturato i requisiti, decidano di posticipare il ritiro dal lavoro.
Il programma è rivolto ai lavoratori anziani.
Per agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del
lavoro delle persone addette a compiti di cura dei figli, e in
particolare delle donne, sono stati potenziati i servizi pubblici di
supporto nella cura dei bambini (soprattutto servizi di
ospitalità e sussidi economici).
Titolo del programma,
breve descrizione,
anno di avvio, soggetti
beneficiari (11)
Il programma è rivolto alle persone addette a compiti di cura
dei figli, e in particolare alle donne.
Sistema delle sanzioni
Sono previste specifiche sanzioni per i soggetti che si sottraggono
all’onere di ricerca del lavoro e ai programmi di politica attiva,
consistenti nella sospensione e nella perdita dei benefici
assistenziali (v. Capitolo III).
14
SCHEDA POLITICHE DI WELFARE TO WORK: UNGHERIA
Capitolo V - Agenzie tecniche
In Ungheria a partire dalla riforma del 1991, si sono succeduti
molti cambiamenti negli enti e nelle competenze degli stessi nella
gestione delle politiche per il lavoro. Il soggetto più simile ad una
agenzia tecnica è l’Ufficio nazionale di collocamento. Questa
agenzia nasce nel 2000 come sviluppo del Centro nazionale per il
lavoro, che aveva funzioni perlopiù statistiche e di ricerca, allo
scopo di fungere da ente di coordinamento dei Servizi pubblici per
l’impiego e diffusione delle buone prassi. Si pone al vertice dei
servizi per l’impiego come ente di gestione intermedio soggetto
alla supervisione del Ministero del lavoro.
Processo di riforma
I Centri per l’impiego di Budapest e delle 19 province sono
soggetti dotati di personalità giuridica e autonomia finanziaria. Si
tratta di autorità specializzate, indipendenti dal governo locale del
territorio di riferimento (v. anche Capitolo II).
Si possono inoltre individuare diversi organismi autonomi che non
dipendono dal Governo o dal Ministero del lavoro e che si
occupano in genere della conciliazione degli interessi sul lavoro.
Questi sono la Commissione nazionale per la conciliazione degli
interessi, la Direzione esecutiva del Fondo del mercato del lavoro,
il Consiglio provinciale del lavoro.
L’Ufficio nazionale di collocamento dipende dal Segretariato di
Stato alle Politiche per l’occupazione del Ministero del lavoro.
Direzione
I Direttori dei Centri per l’impiego locali sono nominati e rimossi
dal Ministro del lavoro, previa consultazione con il Consiglio del
lavoro competente.
Rapporto con il
Ministero
L’Ufficio nazionale di collocamento partecipa attivamente
all’esercizio delle funzioni del Ministro del lavoro, eseguendo i
compiti attribuiti dalla legge e quelli di volta in volta delegati dal
Ministero. E’ un ente intermedio tra il Ministero e i servizi per
l’impiego a livello di provincia. Il Ministero esercita la supervisione
delle attività dell’Ufficio nazionale di collocamento.
Responsabilità
dell’operato
Di fatto l’Ufficio nazionale di collocamento è inserito nella struttura
ministeriale e funge da ente intermedio tra i servizi a livello
provinciale ed il Ministero. Di conseguenza la responsabilità
dell’attività è del Ministero.
Gestione politiche del
lavoro
L’Ufficio nazionale di collocamento è un’amministrazione
centrale dell’organizzazione del mercato del lavoro. Opera sotto la
supervisione del Ministro del lavoro. L’ufficio collabora attivamente
15
all’esercizio delle funzioni del Ministro del lavoro. All’interno di
questa struttura i suoi compiti sono:
• coordinamento dell’attività del servizio pubblico per
l’impiego;
• esecuzione dei compiti relativi al Fondo del mercato del
lavoro, conferiti dal Ministro del lavoro;
• coordinamento dell’attività di vigilanza sull’applicazione
della legge da parte dei Centri per l’impiego provinciali;
• sviluppo e gestione del sistema unificato dei registri per
l’impiego;
• esecuzione dei compiti del Servizio pubblico per l’impiego
relativi allo sviluppo delle risorse umane (ad eccezione di
quelli che competono ai Centri per lo sviluppo del lavoro e
della formazione);
• esecuzione dei compiti operativi attinenti alla fornitura del
sostegno economico ai disoccupati, delle borse di lavoro e
dei servizi per il mercato del lavoro;
• sviluppo e gestione dei sistemi informatici utilizzati nella
fornitura del sostegno economico ai disoccupati, delle borse
di lavoro e dei servizi per il mercato del lavoro basato sulla
tecnologia e reti di computer connessi con le indennità di
disoccupazione, l’assistenza al lavoro e servizi del mercato
del lavoro;
• esecuzione dei compiti di gestione dei beni del servizio
pubblico per l’impiego;
• esecuzione dell’elaborazione statistica delle informazioni
contenute nei registri del Servizio pubblico per l’impiego e
diffusione dei relativi risultati;
• effettuazione di analisi del mercato del lavoro e
formulazione delle relative previsioni, provvedendo altresì
alla diffusione delle informazioni di interesse pubblico che
dovessero emergere dall’analisi;
• coordinamento dell’attività ispettiva dei Centri per l’impiego
provinciali;
• coordinamento dei programmi relativi al mercato del lavoro
che coinvolgono vari Paesi;
• esecuzione dei compiti derivanti dall’adesione dell’Ungheria
al Servizio europeo d’impiego (EURES) e gli incarichi
relativi, cercando un continuo miglioramento;
• esecuzione di altri compiti delegati dal Ministro del lavoro.
Gestione politiche del
lavoro
Gestione politiche del
Commissione nazionale per la conciliazione degli interessi
È un ente tripartito, composto da rappresentanti del Governo e
degli enti rappresentativi a livello nazionale dei datori di lavoro e
dei lavoratori. La Commissione discute di questioni relative alla
politica per l’impiego, rivede i progetti di legge relativi alla politica
per l’impiego, ascolta il resoconto annuale dell’ente governativo
del Fondo del mercato del lavoro e nomina i rappresentanti dei
datori di lavoro e dei lavoratori all’ente governativo del Fondo del
mercato del lavoro, attraverso le sedi centrali delle organizzazioni
di datori e lavoratori.
Direzione esecutiva del Fondo del mercato del lavoro
La Direzione esecutiva del Fondo del mercato del lavoro (in
seguito: EBL) è composta da rappresentanti dei datori e dei
lavoratori e del Governo. E’ responsabile dei diritti e degli obblighi
16
lavoro
relativi al Fondo del Mercato del lavoro. Le delegazioni dei datori di
lavoro, dei lavoratori e del Governo per la EBL sono formate da
rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e del Governo,
rispettivamente. La EBL ha un mandato di quattro anni.
Consiglio provinciale (o metropolitano) del lavoro.
Nelle province (e nella capitale), il Consiglio del lavoro è composto
dalle organizzazioni locali di rappresentanza degli interessi dei
datori di lavoro e dei lavoratori, insieme ai rappresentanti dei
governi locali. Il Consiglio si riunisce quando sia necessario
cercare una riconciliazione degli interessi riguardo all’impiego, la
formazione professionale, lo sviluppo e il sostegno alla
riabilitazione delle persone disabili.
Gestione politiche del
lavoro
Lo scopo concreto del Consiglio del lavoro è il seguente:
• prendere decisioni sui principi e le proporzioni dell’utilizzo
del Fondo per l’occupazione/immobilizzazioni per favorire
l’occupazione nel territorio pertinente;
• controllare l’utilizzo del Fondo per l’occupazione a livello
territoriale;
• esprimere un’opinione sui programmi di breve e lungo
termine riguardanti la situazione dell’impiego nel territorio
e controllare la loro realizzazione;
• esprimere un’opinione sull’operato dell’Organizzazione del
mercato del lavoro nel territorio;
• coordinare il centro di lavoro sulle questioni incluse nei
paragrafi b), d) ed e);
• esercitare il suo diritto di esprimere prima l’opinione sulla
nomina del direttore del centro di lavoro della contea (o
della capitale);
• esprimere la sua opinione sulla proposta dell’utilizzo di un
fondo di riabilitazione del Fondo del mercato del lavoro a
livello di ogni provincia;
• h) eseguire gli incarichi attribuiti da appositi provvedimenti
di legge.
17
SCHEDA POLITICHE DI WELFARE TO WORK: UNGHERIA
Capitolo VI – Tirocini, stage e apprendistato
A causa della mancanza di collegamenti, sia istituzionalizzati che
informali, tra il sistema di formazione (e istruzione) e il tessuto
produttivo, la natura delle qualifiche ottenute dalle persone che
concludono un percorso formativo di tipo scolastico/accademico
non corrisponde alle aspettative del mercato del lavoro. Una
politica e una pratica di formazione continua è attualmente in via
di sviluppo ed è destinata ad influenzare l’istruzione e la
formazione, oltre che le forme ed i livelli differenti di
apprendimento convenzionale ed informale, in un sistema
coerente ed integrato.
Scenario
In questo contesto, lo svolgimento di esperienze di formazione
pratica in azienda sono considerate fondamentali al fine di colmare
il divario esistente tra il sistema formativo e le qualifiche richieste
dal mercato del lavoro.
Nella medesima direzione, nel 2005 è stata approvata una nuova
legge sull’alta formazione, volta a indirizzare il sistema formativo
nella direzione tracciata dal Processo di Bologna. La riforma
prevede, a partire dal 2006, un graduale cambiamento strutturale
del sistema dell’alta formazione, che si caratterizzerà per
contenuti più decisamente orientati all’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro, pur senza trascurare la prospettiva della
continuazione del percorso formativo a livello di Master o
dottorato di ricerca.
•
La legge di riforma dell’alta formazione del 2005 prevede
come parte integrante e necessaria del percorso di
apprendimento lo svolgimento di un semestre di tirocinio
presso imprese. Si intende in questo modo rafforzare le
competenze professionali pratiche degli allievi, in un contesto
di elevata cooperazione con il mondo imprenditoriale.
•
Al fine di prevenire la disoccupazione giovanile, il Governo
destina annualmente specifici budget di spesa al finanziamento
di forme di istruzione pubbliche e private di primo
ingresso nel mercato del lavoro, come i tirocini.
Programmi e tipi di
tirocini
Apprendistato
Nel panorama formativo ungherese, ha un certo rilievo
l’apprendistato, che si può avvalere anche di sovvenzioni
economiche.
L’apprendistato viene normalmente gestito da istituti professionali,
che organizzano corsi di durata triennale i quali non consentono,
dopo il conseguimento del diploma, di proseguire gli studi nel
circuito dell’alta formazione. Tali istituti professionali sono stati
tradizionalmente legati alle grandi imprese statali, e ne hanno
seguito il declino.
18
La concessione di sovvenzioni economiche alle imprese che
assumano apprendisti mira consentire l’acquisizione di abilità
professionali attraverso il lavoro. Gli apprendisti svolgono
mansioni e compiti individuati in un programma formativo
individuale e specifico. La durata del rapporto di lavoro
dell’apprendista è di almeno nove mesi, ma non può superare
l’anno. Il contratto può essere stipulato da disoccupati di età
inferiore ai 30 anni, che abbiano conseguito un titolo di istruzione
superiore nel biennio precedente alla stipulazione.
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta dal datore di
lavoro e dall’apprendista. Il datore di lavoro deve comunicare
all’apprendista le mansioni previste dal contratto, consentire
l’acquisizione e lo sviluppo delle abilità professionali di tipo pratico
previste
nel
programma
formativo
e
corrispondere
la
remunerazione specificata nel contratto.
L’indennità pagata all’apprendista non potrà essere più bassa dei
minimi retributivi legali.
E’ necessaria la presenza di un tutor, ovvero un assistente
professionale, con il compito di prestare all’apprendista
l’assistenza e l’aiuto necessari all’apprendimento.
I rappresentanti del mondo produttivo possono, in base a specifici
accordi con il Ministero del lavoro, supervisionare alla definizione
dei programmi degli istituti di formazione professionale, ed inoltre
possono organizzare corsi di apprendistato nell’ambito degli stessi
istituti tramite la stipulazione di appositi accordi bilaterali.
L’occupazione formativa è un rapporto speciale, alla cui
stregua:
• l’allievo può svolgere soltanto le mansioni direttamente
legate al suo
programma formativo, né può essere
assegnato ad un lavoro autonomo;
• non è possibile stipulare un patto di prova, né prescrivere
l’adibizione ad altre mansioni, la sostituzione, il
trasferimento ad altro datore di lavoro.
Al termine del rapporto, l’imprenditore corrisponde all’allievo una
somma a titolo di remunerazione del lavoro svolto, e gli consegna
un certificato circa il rapporto intercorso (dati dei firmatari, durata,
somma dovuta, appartenenza a fondi monetari riservati, ecc.) e
una lettera di referenze. Tale lettera avrà i seguenti obiettivi:
• descrizione delle mansioni regolate nel programma
specifico e svolte dall’allievo;
• valutazione dell’attività del praticante, se richiesto
dall’allievo;
• eventuale raccomandazione dell’allievo ad altri datori di
lavoro a scopo di assunzione.
L’impresa che ospita un’esperienza di occupazione formativa gode
dello sgravio del 50% per i contributi sociali entro un periodo
massimo di un anno di durata del rapporto.
Legislazione
Legge CXXIII del 2004 sulla “promozione dell’occupazione della
gioventù disoccupata all’inizio della carriera, dei disoccupati sopra
19
l’età di cinquanta anni e delle persone che cercano un’occupazione
dopo la maternità o che provengano dall’assistenza prolungata di
un membro della famiglia e delle persone tirocinanti”. Prevede e
regola le forme di sovvenzione economica per l’assunzione di
apprendisti.
Legge di riforma dell’alta formazione del 2005.
20