Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare

Transcript

Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare
CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE
MONTEGO BAY – 10 DICEMBRE 1982
…omissis.
PARTE VII
ALTO MARE
Articolo 86
Ambito di applicazione della presente parte
Le disposizioni della presente parte si applicano a tutte le aree marine non incluse nella zona
economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque
arcipelagiche di uno Stato-arcipelago. Il presente articolo non limita in alcun modo le libertà
di cui tutti gli Stati godono nella zona economica esclusiva, conformemente all’articolo 58.
Articolo 87
Libertà dell’alto mare
1. L’alto mare e` aperto a tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale. La libertà dell’alto
mare viene esercitata secondo le condizioni sancite dalla presente convenzione e da altre
norme del diritto internazionale. Essa include, tra l’altro, sia per gli Stati costieri sia per gli
Stati privi di litorale, le seguenti libertà:
a) libertà di navigazione;
b) libertà di sorvolo;
c) libertà di posa di cavi sottomarini e condotte, alle condizioni della parte VI;
d) libertà di costruire isole artificiali e altre installazioni consentite dal diritto internazionale,
alle condizioni della parte VI;
e) libertà di pesca, secondo le condizioni stabilite nella sezione 2;
f) libertà di ricerca scientifica, alle condizioni delle parti VI e XIII.
2. Tali libertà vengono esercitate da parte di tutti gli Stati, tenendo in debito conto sia gli
interessi degli altri Stati che esercitano la libertà dell’alto mare, sia i diritti sanciti dalla
presente convenzione relativamente alle attività nell’Area.
…omissis…
Articolo 97
Giurisdizione penale in materia di abbordi o di qualunque altro incidente di
navigazione
1. In caso di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione nell’alto mare, che
implichi la responsabilità penale o disciplinare del comandante della nave o di qualunque
altro membro dell’equipaggio, non possono essere intraprese azioni penali o disciplinari
1
contro tali persone, se non da parte delle autorità giurisdizionali o amministrative dello Stato
di bandiera o dello Stato di cui tali persone hanno la cittadinanza.
2. In ambito disciplinare, lo Stato che ha rilasciato la patente di capitano o un’idoneità o
licenza e` il solo competente, dopo aver celebrato un regolare processo, a disporre il ritiro di
tali documenti, anche nel caso che il titolare non sia cittadino dello Stato che li ha rilasciati.
3. Il fermo o il sequestro della nave, anche se adottati come misure cautelari nel corso
dell’istruttoria, non possono essere disposti da nessuna autorità che non sia lo Stato di
bandiera.
…omissis…
Articolo 100
Obbligo di collaborazione alla repressione della pirateria
Tutti gli Stati esercitano la massima collaborazione per reprimere la pirateria nell’alto mare
o in qualunque altra area che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato.
Articolo 101
Definizione di pirateria
Si intende per pirateria uno qualsiasi degli atti seguenti:
a) ogni atto illecito di violenza o di sequestro, od ogni atto di rapina, commesso a fini privati
dall’equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, e rivolti: i) nell’alto
mare, contro un’altra nave o aeromobile o contro persone o beni da essi trasportati; ii)
contro una nave o un aeromobile, oppure contro persone e beni, in un luogo che si trovi
fuori della giurisdizione di qualunque Stato;
b) ogni atto di partecipazione volontaria alle attività di una nave o di un aeromobile,
commesso nella consapevolezza di fatti tali da rendere i suddetti mezzi nave o aeromobile
pirata;
c) ogni azione che sia di incitamento o di facilitazione intenzionale a commettere gli atti
descritti alle lettere a) o b).
…omissis…
2
Articolo 103
Definizione di nave o aeromobile pirata
Una nave o un aeromobile sono considerati nave o aeromobile pirata se le persone che ne
hanno il controllo intendono servirsene per commettere uno degli atti descritti all’articolo
101. Lo stesso vale se la nave o l’aeromobile sono stati impiegati per commettere uno di tali
atti, fintanto che restano sotto il controllo delle persone che di essi si sono rese colpevoli.
…omissis…
Articolo 105
Sequestro di navi o aeromobili pirata
Nell’alto mare o in qualunque altro luogo fuori della giurisdizione di qualunque Stato, ogni
Stato può sequestrare una nave o aeromobile pirata o una nave o aeromobile catturati con
atti di pirateria e tenuti sotto il controllo dei pirati; può arrestare le persone a bordo e
requisirne i beni. Gli organi giurisdizionali dello Stato che ha disposto il sequestro hanno il
potere di decidere la pena da infliggere nonché le misure da adottare nei confronti delle
navi, aeromobili o beni, nel rispetto dei diritti dei terzi in buona fede.
3