apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Transcript
apri e stampa la sentenza - Giurisprudenza delle imprese
Sentenza n. 5276/2016 pubbl. il 28/04/2016 RG n. 42056/2014 N. R.G. 42056/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Perozziello dott. Marianna Galioto dott. Angelo Mambriani Presidente Relatore Giudice Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42056/2014 promossa da: MARIA PAOLA BEVILACQUA (C.F. BVLMPL46E56D969Q), con il patrocinio dell’avv. GORLA LORENZO e dell’avv. SOLDANO FELICE (SLDFLC65L08I907A) VIA ANFOSSI, 36 20135 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA ANFOSSI, 36 20135 MILANO presso il difensore avv. GORLA LORENZO ATTORE/I contro DANIELE GAROFALO (C.F. ), CONVENUTO/I CONCLUSIONI PARTE ATTRICE ha concluso come di seguito: e dichiarare che in data 03.03.2014 il Sig. Daniele Garofalo ha ceduto alla Sig.ra Maria Paola Bevilacqua la propria partecipazione nella società LoGa Holding S.r.l. pari a nominali € 9.900,00 al prezzo di € 10.203,00 corrisposto in precedenza con pagamenti effettuati in più rimesse dal 13.03.2013 al 21.10.2013; della fase cautelare pagina http://bit.ly/2b4OKxn 1 di 3 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sentenza n. 5276/2016 pubbl. il 28/04/2016 RG n. 42056/2014 Concisa esposizione dei motivi della decisione In tale contesto, lamentando in particolare il rifiuto ingiustificato del Garofalo a comparire innanzi al notaio per la formalizzazione della cessione, con il conseguente mantenimento in capo al cedente del concreto esercizio dei relativi diritti in una situazione di gravi difficoltà della società, la parte aveva chiesto ed ottenuto provvedimento di sequestro giudiziario ante causam della partecipazione oggetto di controversia. Nel presente giudizio di merito si è limitata a riprodurre la medesima documentazione proposta in fase cautelare, formulando la domanda di cui alle conclusioni in epigrafe, mentre il convenuto non si è costituito in giudizio. Nella specie la pretesa di parte attrice si fonda (esclusivamente) sul contenuto della scrittura privata di cui all 6 in atti e della corrispondenza al riguardo scambiata tra i legali delle parti all’epoca dei fatti. Ma, a parere del Collegio, i documenti in parola, se possono certamente valere ad evidenziare stringenti impegni assunti dal Garofalo, non appaiono invece idonei ad integrare di per sé soli un già intervenuto perfezionamento dell’accordo di cessione tra le parti e come tale a sorreggere la specifica domanda proposta nella presente sede di merito. Invero: *la scrittura prodotta in atti sub all 6 è propriamente una mera bozza di atto notarile priva di data, in cui (in previsione di quanto avrebbe dovuto successivamente accadere) si dà atto della presenza delle parti innanzi al notaio e della loro volontà di concludere il contratto di cessione; *dalla corrispondenza intercorsa tra i legali delle rispettive parti emerge altresì che la cessione in parola si inseriva all’interno di un più ampio “quadro collaborativo” oggetto di discussione, nel contesto di una pluralità di “trattative ed impegni diversi che devono essere onorati” come emerge in particolare dalla comunicazione e-mail 3.3.14 h 12,34 all 7 (“Le confermo che il signor Garofalo ha sottoscritto la cessione delle quote così come nella bozza da Lei trasmessa e lo scritto è in mie mani; lo steso è disponibile a riproporre il proprio consenso nei prossimi giorni in occasione della formalizzazione notarile… e contestualmente saranno accettate le dimissioni e la nomina del nuovo amministratore designato dalla signora Bevilacqua”; nella medesima missiva si fa d’altro canto anche riferimento ad impegni relativi alla gestione della distinta società AZETA TRADING srl, in relazione alla quale si legge che sarebbe stato concordato che “sia l’amministrazione che la quota di maggioranza sarebbe rimasta in capo al signor Garofalo mentre a favore della sigra Bevilacqua sarebbe rimasta una quota minoritaria …”); *in tale contesto manca addirittura un formale scambio di manifestazioni di volontà tra le parti (come si legge nella medesima missiva sopra richiamata, in questo caso il legale del Garofalo si limita ad inviare al legale della Bevilacqua “copia della scrittura di cessione da Lei predisposta e sottoscritta dal signor Garofalo… in via fiduciaria e riservata”). Alla luce di tali rilievi ritiene pertanto il Collegio di dover rigettare la domanda di parte attrice. pagina http://bit.ly/2b4OKxn 2 di 3 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407 Con l'atto introduttivo del presente giudizio l’attrice, formalmente intestataria di una quota pari all'1% del capitale della società LOGA HOLDING srl, rivendica l'effettiva titolarità della restante parte del capitale sociale (99%) attualmente intestata all’odierno convenuto Daniele Garofalo (già AU della medesima società fino alla emissione di ordinanza cautelare di revoca 22.4.14) in forza di una scrittura privata relativa appunto alla cessione delle quote in parola ritualmente sottoscritta dal Garofalo. Sentenza n. 5276/2016 pubbl. il 28/04/2016 RG n. 42056/2014 Il rigetto comporta altresì ex art 669novies comma 3° cpc la sopravvenuta inefficacia della misura del sequestro giudiziario concesso ante causam con ordinanza 6.5.14, con la conseguente condanna dell’odierna attrice, già promotrice del relativo ricorso cautelare, al pagamento delle spese di custodia delle quote oggetto di sequestro, spese liquidate come da separato decreto nell’importo di euro 10.000,00 per compensi oltre accessori di legge Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: *rigetta la domanda di parte attrice; *dichiara la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare del sequestro giudiziario sulle quote della società LOGA HOLDING srl; *dispone che il presente provvedimento sia comunicato al custode giudiziario nominato per le opportune comunicazioni al Registro delle Imprese; *condanna l’attrice Maria Paola Bevilacqua al pagamento delle spese di custodia in favore del custode nominato dott Gianfranco Benvenuto che si liquidano, come da separato decreto, in un importo di euro 10.000,00 per compensi oltre accessori di legge. Così deciso in Milano, 14.4.16 Il Presidente dott. Vincenzo Perozziello pagina http://bit.ly/2b4OKxn 3 di 3 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13b407 P.Q.M.