ORDINANZA SOSPENSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO: “SPESE DI

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ORDINANZA SOSPENSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO: “SPESE DI
ORDINANZA SOSPENSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO: “SPESE DI AVVIO” DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE SEMPRE DOVUTE Il Consiglio di Stato (IV Sezione) con l’ordinanza sospensiva n. 1694 depositata il 23.04.2015 ha confermato la legittimità delle “spese di avvio” dei procedimenti di mediazione che quindi devono essere sempre versate, anche quando la mediazione si arresta al primo incontro; con ciò rilevando un vizio motivazionale in cui era incorso il Tar Lazio con la sentenza n. 1351 depositata il 23.01.2015 (su ricorso proposto dall’Unione Nazionale delle Camere Civili). In tale sede il TAR Lazio pur riconoscendo la legittimità costituzionale, sotto il profilo degli artt. 24, 76, 77 e 111 della Costituzione, della “nuova” mediazione obbligatoria come ridisciplinata, successivamente alla pronunzia della Corte Costituzionale n. 272 del 2012, dall’art. 84, comma 1, lett. b), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. “decreto del fare”), convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, che ha nuovamente regolamentato l’esperimento della conciliazione quale condizione di procedibilità per la domanda giudiziale in alcune materie (art. 5 comma 1-­‐
bis del d.lgs. 28/2010), tuttavia con una conclusione affrettata e raggiunta senza una motivazione approfondita , aveva ritenuto illegittime le spese di avvio, perché , a suo avviso, in contrasto con la gratuità del primo incontro laddove le parti non dichiarino la loro disponibilità ad aderire al tentativo di conciliazione (art. 17, comma 5-­‐ter, del D.Lgs. 28/2010 -­‐ “Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione”)., Il Consiglio di Stato invece ha chiarito che le “spese di avvio” devono essere considerate quale "onere connesso all'accesso ad un servizio obbligatorio ex lege per tutti coloro che intendano accedere alla giustizia in determinate materie", correttamente rilevando che l’uso del termine “compenso” è manifestamente generico e improprio, e che “indennità di mediazione” si si compone di “spese di avvio” e “spese di mediazione” (art. 16, D.Lgs. nr. 28/2010). Per cui mentre le “spese di mediazione”, nelle quali è ricompreso “anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione” (art. 16, comma 10), non sono dovute per il primo incontro, le “spese di avvio” sono invece dovute in quanto comprendono da un lato le “spese vive documentate” e dall’altro le spese generali sostenute dall’organismo di mediazione, quantificate in misura forfettaria e configurate quale onere connesso all’accesso a un servizio obbligatorio ex lege, non appaiono prima facie riconducibili alla nozione di “compenso” Dunque le spese di avvio tornano ad essere dovute dalle parti che intendono accedere ad una procedura di mediazione obbligatoria (almeno fino al momento in cui lo stesso Consiglio di Stato definirà la questione con sentenza). [CM] Link per l’ordinanza del Consiglio di Stato https://www.giustizia-­‐
amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocna
me=NFLKOJVY2T3CSYRM2IWDQN3SFA&q=mediazione+or+180+or+spese+or+avvio