Credemleasing Dichiarazione di responsabilità
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Credemleasing Dichiarazione di responsabilità
aggiornato al 02.05.2014 FOGLIO INFORMATIVO per la garanzia da ricevere denominata “dichiarazione di responsabilità” Questo foglio è suddiviso nelle seguenti sezioni: Sezione I Sezione II Sezione III Sezione IV Sezione V Informazioni sull’intermediario Informazioni su chi effettua l’offerta fuori sede Che cos’è la dichiarazione di responsabilità Che cos’è il leasing finanziario I rischi del leasing Principali condizioni economiche Come determinare l’importo massimo garantito Interessi di mora Cessazione e reclami Cessazione Reclami Legenda Legenda inerente alla garanzia Legenda inerente all’operazione garantita Sezione I INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO Denominazione Iscrizione in albi e/o elenchi indirizzo della sede legale: Numero di telefono dell’ufficio al quale il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto numero di fax sito internet: indirizzo di posta elettronica Credemleasing SpA - Gruppo Bancario “Credito Emiliano - Credem” Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA. Iscritta nell’Elenco Speciale di cui all’art. 107 del T.U.B. (n. 19298). Iscritta nell’Elenco Generale di cui all’art.106 del T.U.B. (n. 1001). Iscritta nella Sezione D del Registro Unico Elettronico degli intermediari assicurativi (n. D000258462). Via Mirabello, 2 - 42122 - Reggio Emilia Tel.: +39 0522 402611 Fax: +39 0522 430889 www.credemleasing.it [email protected] INFORMAZIONI SU CHI EFFETTUA L’OFFERTA FUORI SEDE BANCA EUROMOBILIARE S.P.A. Sede Sociale Via S. Margherita, 9 - 20121 - Milano, Iscritta all’Albo delle Banche (al n. 4999) e all’Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d’Italia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Tel.:+39 02.6376.1 - Fax:+39 02.6376.998 Sito internet: www.bancaeuro.it Indirizzo di posta elettronica: [email protected] Sezione II 1 aggiornato al 02.05.2014 CHE COS’E’ LA DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ Nella prassi operativa, la dichiarazione di responsabilità viene considerata una garanzia atipica in quanto si sostanzia nella rinuncia al beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale da parte dei soci illimitatamente responsabili. I soci illimitatamente responsabili sono quelli che rispondono dei debiti sociali non solo con l’importo conferito in società ma anche con tutto il loro patrimonio personale. La dichiarazione di responsabilità può essere solo rilasciata dai soci della società semplice, della società in nome collettivo, dagli accomandatari della società in accomandita semplice o per azioni che, pertanto, vengono a rispondere non solo personalmente ma anche immediatamente delle obbligazioni contratte dalla società, in solido con quest’ultima, per il periodo nel quale rivestono la qualifica di soci. E’ in facoltà dell’intermediario la scelta dell’obbligato o degli obbligati ai quali richiedere per primi l’adempimento delle obbligazioni sociali. Al socio o ai soci che hanno pagato competono le azioni di regresso pro quota verso gli altri. Essendo l’inadempimento della società, in misura tale da determinare la risoluzione del leasing, la causa che determina l’attivazione della “dichiarazione di responsabilità”, e’ opportuno che il dichiarante – soprattutto per quello che non partecipa attivamente alla gestione della società - conosca le obbligazioni assunte dal garantito mediante la sottoscrizione del contratto di leasing ed i principali rischi ad esse connessi. Nel capitolo che segue vengono riportate le caratteristiche ed i rischi tipici delle operazioni di locazione finanziaria. CHE COS’E’ IL LEASING FINANZIARIO Il leasing finanziario (o locazione finanziaria) è un’operazione di finanziamento con il quale un intermediario finanziario concede in utilizzo un bene al cliente per un determinato periodo di tempo dietro il pagamento di un canone periodico. La durata del contratto dipende dal tipo di bene e dall’uso che se ne fa (privato o per l’impresa): si va, ad esempio, da un minimo di 731 giorni (24 mesi) per i beni mobili non registrati a privati (ad es. stampante, computer, ecc.) ad un massimo di 6.575 giorni (18 anni) per gli immobili. Per l’impresa che utilizza beni strumentali per la propria attività, la deduzione (ai fini fiscali) dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto di leasing non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in relazione all’attività esercitata dall’impresa. Se però si tratta di immobili, qualora l’applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto di leasing non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. I beni vengono acquistati o fatti costruire dall’intermediario ma è il cliente che sceglie il fornitore o l’appaltatore, tratta il prezzo, predispone il progetto e definisce i tempi della consegna o della costruzione: per questi motivi, è il cliente che assume tutti i rischi connessi alla fornitura o alla costruzione del bene. Il cliente deve pertanto valutare con molta attenzione la serietà, la correttezza e la capacità del fornitore o dell’appaltatore nel rispettare gli impegni presi. In taluni casi il cliente decide di vendere un proprio bene all’intermediario che immediatamente glielo concede in leasing (c.d. “sale and lease-back”). In tal modo, senza privarsi di un bene in uso nella propria azienda, ottiene liquidità immediata da investire nell’impresa. La funzione economica dell’operazione di leasing è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, l’intermediario consegna al cliente il bene da questi scelto. Al momento della firma del contratto l’utilizzatore paga già una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici decorre normalmente dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene o, su richiesta del cliente, dal momento in cui il bene viene pagato al fornitore. Pagati tutti i canoni periodici il cliente può acquistare il bene ad un prezzo già stabilito nel contratto. I beni concessi in locazione finanziaria devono essere assicurati dal cliente così come deve essere assicurato l’intermediario per le responsabilità derivanti dalla proprietà del bene. I RISCHI DEL LEASING 2 aggiornato al 02.05.2014 I rischi tipici del leasing finanziario, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria. Sul piano contrattuale, il cliente assume: (a) l’obbligo del pagamento del canone periodico anche in presenza di contestazioni sul bene; (b) l’obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; (c) tutti i rischi connessi alla fornitura del bene quali, ad esempio, la ritardata od omessa consegna o la consegna di bene diverso, i vizi e/o i difetti di funzionamento, la mancanza delle qualità promesse dal fornitore, la sua distruzione, perimento o il danneggiamento. Il cliente può far valere i propri diritti direttamente nei confronti del fornitore con le modalità e nei limiti previsti nel contratto. Sul piano economico-finanziario, il cliente assume i rischi tipici delle operazioni di finanziamento a mediolungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche, e si impegna in modo irrevocabile a corrispondere tutti i canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento. Se l’ammontare dei canoni periodici è legato a valute diverse dall’euro, il cliente assume il rischio di cambio connesso. Se il cliente ha scelto di indicizzare i canoni periodici al costo corrente del denaro (quale ad esempio l’Euribor), assume il rischio che detti canoni possano aumentare anche notevolmente in relazione all’andamento crescente del parametro. Il canone indicizzato è consigliabile a chi vuole un finanziamento sempre in linea con l’andamento del mercato ed ha dei margini finanziari per sostenere eventuali aumenti dell’importo dei canoni. Se il cliente ha scelto un’operazione a canoni fissi, uguali per l’intera durata contrattuale, assume il rischio di non beneficiare di eventuali riduzioni del costo del denaro. Il canone fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, dell’importo dei singoli canoni e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Sezione III PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE COME DETERMINARE L’IMPORTO MASSIMO GARANTITO Il dichiarante assume l’obbligo di corrispondere immediatamente (senza godere della preventiva escussione del patrimonio della società) quanto dovuto dal debitore principale. Non assume oneri ulteriori rispetto quelli inerenti, conseguenti e connessi alla obbligazione garantita (il leasing), oneri che sono dettagliatamente elencati nei Fogli Informativi predisposti per ogni tipologia di locazione finanziaria e messi a disposizione del garante nei locali aperti al pubblico di Credemleasing S.p.A. e di qualsiasi dipendenza del Credito Emiliano S.p.A. o pubblicati nel sito internet www.credemleasing.it nella sezione “Trasparenza”. Prima di firmare una “dichiarazione di responsabilità” si raccomanda una attenta lettura del Foglio Informativo riguardante il contratto garantito, ove sono riportati analiticamente tutti i costi del leasing. INTERESSI DI MORA In caso di ritardo nei versamenti, saranno dovuti interessi moratori nella misura massima di 5 (cinque) punti percentuali oltre il tasso “Euribor 3 mesi/365” tempo per tempo vigente. Sezione IV CESSAZIONE E RECLAMI CESSAZIONE La dichiarazione di responsabilità cessa la sua efficacia dal momento in cui Credemleasing ha notizia o dell’uscita del socio dalla compagine sociale o della variazione della ragione sociale da società di persone a società di capitali. 3 aggiornato al 02.05.2014 Al di fuori dei predetti casi, chi ha rilasciato la “dichiarazione di responsabilità” rimane sempre impegnato per tutta la durata del leasing a meno che Credemleasing (su sua richiesta) non intenda liberarlo, ad esempio, acquisendo una nuova garanzia o rinunciandovi. RECLAMI Il cliente può inoltrare un reclamo all’Ufficio Compliance Relazioni Clientela di Credito Emiliano S.p.A. (di seguito “Ufficio Reclami”) che si trova in Via Emilia San Pietro 4, 42121 Reggio Emilia. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato alla filiale di Credemleasing S.p.A. dove è intrattenuto il rapporto o presso la filiale del Credito Emiliano S.p.A. ove intrattiene altro rapporto o, infine, in via informatica all’indirizzo e-mail [email protected] o attraverso il sito internet della predetta controllante (www.credem.it). L’Ufficio Reclami evade la richiesta entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Il Cliente – nel caso in cui sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta entro 30 giorni, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dall’intermediario) - può presentare un ricorso rivolgendosi all’Arbitro Bancario Finanziario (di seguito “ABF”). Credemleasing ha, infatti, aderito all’ABF che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice. Il ricorso all’Ufficio Reclami e all’ABF non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l’autorità giudiziaria. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure consultare l’apposita Guida disponibile presso le Filiali del Credito Emiliano S.p.A. o di Credemleasing S.p.A. e pubblicata nel sito internet www.credemleasing.it nella sezione dedicata alla Trasparenza. Credemleasing ha pubblicato le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia (aggiornate al 12.12.2011) nel proprio sito internet www.credemleasing.it, nella sezione dedicata alla Trasparenza. Sezione V LEGENDA Di seguito vengono riportati i significati di alcuni termini presenti in questo foglio e nei contratti di leasing. LEGENDA INERENTE ALLA GARANZIA Debitore principale E’ la società che firma il contratto di leasing. Garante E’ il socio illimitatamente responsabile che rilascia la dichiarazione a favore dell’intermediario finanziario. Importo massimo garantito E’ la complessiva somma (per capitale interessi e spese) che il dichiarante si impegna a pagare senza il beneficio della preventiva escussione della società all’intermediario finanziario nel caso di inadempimento del debitore principale. Regresso E’ il potere del socio di agire nei confronti degli altri soci, in proporzione alla partecipazione di ciascuno nel capitale sociale, una volta che abbia pagato quanto dovuto in base alla dichiarazione rilasciata all’intermediario finanziario. Solidarietà fra garanti E’ il vincolo che si stabilisce fra più dichiaranti – garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale l’intermediario finanziario può rivolgersi, a sua scelta, verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell’intero debito. LEGENDA INERENTE ALL’OPERAZIONE GARANTITA 4 aggiornato al 02.05.2014 Coefficiente per servizi di prelocazione finanziaria Applicazione sulle somme pagate dal Concedente prima della consegna del bene di un coefficiente concordato in misura pari al tasso di interesse Euribor 3 mesi/365, maggiorato di uno spread. Canone E’ il corrispettivo periodico della locazione finanziaria. Canone fisso Il corrispettivo non varia per tutta la durata del contratto. Canone indicizzato Il corrispettivo viene periodicamente ricalcolato, in l'andamento del costo del denaro, sulla base di indicizzazione; il cliente paga canoni sempre uguali e viene accreditato o addebitato un conguaglio che variazioni del parametro. Concedente E’ l’intermediario bancario o finanziario creditore che “concede” il bene in locazione finanziaria. Consumatore E’ quel particolare utilizzatore che nel rapporto di leasing – entro 75.000,00 euro di finanziamento complessivo, comprensivo delle imposte, - agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Foro competente E’ l’autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile. Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del leasing. Opzione finale di acquisto E’ la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato. Parametro di indicizzazione (per i leasing a canoni indicizzati) / Parametro di riferimento (per i leasing a canoni fissi) Perizia Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. connessione con un parametro di trimestralmente gli tiene conto delle Relazione di un tecnico che attesta la conformità CE di un bene mobile e il suo valore o il valore di un immobile e la sua conformità urbanistica o lo stato di avanzamento dei lavori nel cantiere e la conformità di quest’ultimo alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Piano di ammortamento “francese” E’ il metodo utilizzato per determinare l’ammontare del canone periodico. Il canone prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Privato E’ quel particolare utilizzatore che nel rapporto di leasing – oltre 30.987,42 euro di finanziamento complessivo, comprensivo delle imposte, - agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria “operazioni di leasing” da confrontare, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato ed il tasso 5 aggiornato al 02.05.2014 medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a). Tasso di mora Tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro. Tasso Leasing Tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e dei relativi interessi. Utilizzatore E’ il cliente debitore che “utilizza” il bene ricevuto in locazione finanziaria. Soggetto convenzionato E’ l’intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria, mediatore creditizio o fornitore di beni e servizi) che in virtù di un contratto con l’intermediario preponente offre “fuori sede” i suoi prodotti. Valuta E’ la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore. 6