slides11 -
Transcript
slides11 -
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (elezione e mandato) È eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da 3 delegati per ogni Regione (uno per la Valle d'Aosta) • È richiesta la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto nei primi 3 scrutini, assoluta nei successivi (art. 83 Cost.) Riforma: • È eletto dal Parlamento in seduta comune • È richiesta la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto nei primi 3 scrutini. Dal quarto al sesto scrutino è richiesta la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto. Dal settimo scrutinio la maggioranza dei 3/5 dei votanti • PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (elezione e mandato) Per essere eletti occorre aver compiuto 50 anni e godere dei diritti civili e politici. Incompatibile con altre cariche (art. 84 Cost.) Prima di assumere le sue funzioni giura davanti al Parlamento in seduta comune (art. 91 Cost.) Il mandato dura 7 anni (è rieleggibile); al termine del mandato diventa senatore a vita (artt. 85 e 59 cost.) PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (funzioni) È Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale (87 Cost.) indice le elezioni e i referendum e convoca la prima seduta delle Camere Promulga le leggi, emana gli atti del governo, autorizza la presentazione dei ddl governativi alle Camere Presiede il Consiglio superiore della magistratura, concede la grazia e commuta le pene PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (funzioni) Nomina 5 giudici della Corte costituzionale e 5 senatori a vita Presiede il Consiglio supremo di difesa e dichiara lo stato di guerra Riceve i rappresentanti diplomatici e ratifica i trattati internazionali Nomina il Presidente del Consiglio e i ministri e scioglie le Camere PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Tipologia degli atti: • Formalmente e sostanzialmente presidenziali • Formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi • Complessi PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (responsabilità) Non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, se non per alto tradimento e attentato alla Costituzione In questi casi è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta e giudicato dalla Corte costituzionale integrata da 16 membri (scelti in una lista di 45 cittadini predisposta dal Parlamento in seduta comune) PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (responsabilità) La responsabilità giuridica degli atti presidenziali è assunta dal Governo mediante l'istituto della controfirma La controfirma assume diverso significato a seconda del tipo di atto presidenziale: Formalmente e sostanzialmente presidenziali → verifica della correttezza formale dell'atto Formalmente presidenziale e sostanzialmente governativo → verifica della conformità del decreto presidenziale all'atto del Governo Complessi → reciproco controllo