23_03_05 Nota Federcoopesca_ istituzione zona contigua alle

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23_03_05 Nota Federcoopesca_ istituzione zona contigua alle
Nota sull’istituzione di una zona contigua da parte dell’Algeria.
Con l’espressione “zona contigua” si intende quella zona di mare, adiacente alle acque territoriali, sulla quale
ogni stato può esercitare i controlli necessari a prevenire e reprimere le violazioni alle leggi di polizia
doganale, fiscale, sanitaria o d'immigrazione vigenti sul suo territorio o nelle sue acque territoriali (art. 33
Convenzione di Montego Bay). Inoltre, esiste uno specifico potere di controllo dello stato costiero allo scopo
di proteggere il patrimonio archeologico presente nelle acque della zona contigua: lo stato può infatti
presumere, ricorrendo ad una fictio iuris, che ogni rimozione di beni archeologici effettuata entro lo spazio
della zona contigua senza una sua preventiva autorizzazione si configuri come una violazione avvenuta nel
proprio territorio o nel mare territoriale. (art. 303 Convenzione di Montego Bay).
L'estensione massima della zona contigua è attualmente di 12 mg dal limite esterno delle acque territoriali
(dunque 24 mg dalle linee di base a partire dalle quali si calcola l’estensione del mare territoriale).
La zona contigua di mare di uno stato, per poter esistere, deve essere formalmente proclamata; l'Italia,
nonostante le sue coste siano da anni approdo di ingenti flussi migratori e di traffici di merci di
contrabbando, non ha ancora ritenuto opportuno istituire espressamente una zona contigua. Di conseguenza
per il nostro paese l’alto mare inizia immediatamente dopo le 12 miglia nautiche di mare territoriale.
Hanno invece istituito zone contigue, in Mediterraneo, il Marocco, Malta, la Francia e l'Egitto, ed ora – dal 6
novembre 2004 - anche l’Algeria.
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