Regolamento per l`acquisto di beni e servizi in economia
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Regolamento per l`acquisto di beni e servizi in economia
Regolamento per la disciplina dei contratti Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia REGOLAMENTO PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA APPROVATO CON DELIBERA DI ASSEMBLEA CONSORTILE N. 14 DEL 30/11/2004 Modificato con: - Delibera di Assemblea Consortile n. 11 del 13/11/2006, - Delibera di Assemblea Consortile n. 02 del 27/04/2010, - Delibera di Assemblea Consortile n. 11 del 25/07/2013. SOMMARIO SEZIONE I AMBITO DI OPERATIVITA’ Art. 1 – Limiti di spesa. Art. 2 – Tipologia di beni e servizi acquisibili con procedura in economia. Art. 3 – Altri casi di acquisto di beni e servizi con procedura in economia. SEZIONE II - PROCEDURE PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA Art. 4 – Responsabile del procedimento. Art. 5 – Procedure per l’affidamento in economia Art. 6 – Gestione del procedimento. Art. 7 – Sottoscrizione del contratto o della lettera d’ordine. Art. 8 – Pagamenti. Art. 9 – Norme di rinvio. Art. 10 – Entrata in vigore del regolamento. Regolamento per la disciplina dei contratti Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia SEZIONE I AMBITO DI OPERATIVITA’ Art. 1 – Limiti di spesa. 1. 2. Si definiscono forniture in economia quelle relative all’acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento dell’Ente, e nel limite massimo di importo di € 50.000,00 al netto dell’IVA, con esclusione dei casi in cui esse rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento e ampliamento di precedenti contratti. Nessuna fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata. Art. 2 – Tipologia di beni e servizi acquisibili con procedura in economia. 1 1. Ai sensi della vigente normativa sono acquisibili con procedura in economia i seguenti: a. CORSI E CONVEGNI: spese per partecipazione nonché per l'organizzazione di b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. 1 convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione; SERVIZI DI CONSULENZA: servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni; PUBBLICITA’: divulgazione di bandi di concorso, di gara, o divulgazione di avvisi e informazioni a mezzo stampa od altri mezzi di informazione; COPISTERIA/TRADUZIONI: lavori di traduzione, interpretariato ed, eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura, TIPOLITOGRAFIA E STAMPA e AUDIOVISIVI: lavori di stampa, tipografia, litografia, o realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva; SPEDIZIONI E TRASPORTI di materiale, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, PUBBLICAZIONI: acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, rilegatura di libri e pubblicazioni; SPESE DI RAPPRESENTANZA: acquisti di vettovaglie per cerimonie e ricevimenti e onoranze, coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi; CANCELLERIA: spese per cancelleria, acquisto di toner e cartucce per attrezzatura informatica e d’ufficio, acquisto di carta; FORNITURE D’UFFICIO – ACQUISTO e MANUTENZIONE di mobili, fotocopiatrici, fax, climatizzatori ed attrezzature varie (non informatiche); ATTREZZATURA INFORMATICA – ACQUISTO e MANUTENZIONE di terminali, personal computer, stampanti e materiale informatico di vario genere e acquisto di servizi informatici FORMAZIONE DEL PERSONALE: spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie; ASSICURAZIONI: stipulazione di polizze di assicurazione obbligatorie per legge; Questo articolo ricalca il DM economia/finanze 10/09/2002, che indica tipologie e limiti di spesa per gli acquisti in economia: in generale si tratta di tutte le spese necessarie per il FUNZIONAMENTO dell’Ente. Anche a livello contabile sarebbe opportuno che tale tipologia di spese rientrasse nel medesimo capitolo/intervento (tipo: beni e servizi di funzionamento). Regolamento per la disciplina dei contratti Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia n. SERVIZI DI PULIZIA: servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi; o. altri lavori, servizi e provviste occorrenti ai bisogni periodici e giornalieri, non previsti nei precedenti punti e che per la loro natura non possono essere eseguiti o utilmente e convenientemente realizzati con le procedure contrattuali; p. PATROCINIO LEGALE/RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO, essendo l’Amministrazione priva del servizio interno di avvocatura civica, q. SERVIZI, ANCHE INTEGRATI, PER EVENTI: spese per lo svolgimento dell’attività di comunicazione istituzionale dell’Amministrazione. Art. 3 – Altri casi di acquisto di beni e servizi con procedura in economia. 1. Indipendentemente dalla tipologia del bene o del servizio da acquisire, e nei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa di settore, il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: - acquisizione di beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione; - risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto; - necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo; - prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; - urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. SEZIONE II - PROCEDURE PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA Art. 4 – Responsabile del procedimento. 1. 2. 3. Il Direttore provvede all’acquisizione in economia di beni e servizi occorrenti all’Ente ed è responsabile del relativo procedimento. Provvede ai suddetti acquisti il responsabile di altro Servizio dell’Ente, se incaricato appositamente dal Direttore o se risulta competente in base al provvedimento di nomina e assegnazione dei compiti specifici adottato dal Direttore ai sensi dell’art. 3 comma 1 del vigente Regolamento di ordinamento generale degli Uffici e Servizi. I soggetti indicati ai sensi del precedente comma 2 divengono responsabili della procedura di acquisto in economia; resta tuttavia demandata alla competenza del Direttore Regolamento per la disciplina dei contratti Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia l’approvazione finale degli risultati della procedura nonché la sottoscrizione del contratto o della lettera d’ordine con il contraente individuato e l’assunzione del relativo impegno di spesa sull’ apposito capitolo di P.E.G. Art. 5 – Procedure per l’affidamento in economia 1. 1bis. 2. Il responsabile al fine di effettuare gli acquisti in economia: a. è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico in una delle sue forme (MePa gestito da Consip S.p.A.; mercato elettronico creato ad hoc dalla stazione appaltante o quello realizzato da centrali di committenza ai sensi dell’art. 33 dlg.163/2006); b. può ricorrere alle convenzioni (ex artt.33 dlg.163/2006 e 26 l.488/1999) ovvero ne utilizza i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse da reperirsi attraverso il mercato elettronico; c. può solo residualmente ricorrere al mercato tradizionale (nell’ipotesi di non reperibilità, nel mercato elettronico o nelle convenzioni, dei beni o servizi necessitati ovvero nel caso in cui, se pur disponibile, il bene e/o servizio si appalesi, per mancanza di qualità essenziali, inidoneo rispetto alle necessità dell’Amministrazione). In quest’ultimo caso dovrà essere motivata l’insussistenza o la non equipollenza e/o sostituibilità con altri beni/servizi presenti sui mercati elettronici. d. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di realizzare acquisti sui mercati elettronici (ovvero di convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 l.488/1999) sono nulli. L’utilizzo del mercato elettronico avviene in conformità alle disposizioni e ai limiti di soglia previsti dal presente regolamento. Le forniture e le prestazioni di servizi in economia sono eseguiti mediante il sistema del cottimo fiduciario: con tale sistema l’esecuzione delle forniture e la prestazione dei servizi viene affidata a persone o ad imprese di fiducia, individuate con le procedure di seguito descritte, le quali assumono la fornitura o il servizio medesimi con l'obbligo di provvedere con i propri mezzi alla relativa esecuzione totale o parziale, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento e nella lettera d’invito. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro è consentito l'affidamento diretto. Art. 6 – Gestione del procedimento. 1. 2. Il procedimento per l’acquisto in economia viene avviato dal responsabile del procedimento, individuato ai sensi del precedente articolo 4, direttamente o dietro presentazione di una semplice comunicazione da parte del responsabile del Servizio interessato alla prestazione della fornitura o del servizio contenente: a. l'esatta indicazione di ciò che viene richiesto o che si intende eseguire; b. le cause che hanno determinato la necessità della richiesta; c. l'importo presunto della spesa. Per l'acquisizione di beni e servizi il responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta. Regolamento per la disciplina dei contratti Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia 3. 4. 5. 6. Il responsabile del procedimento provvede a redigere la lettera d’invito (o quanto di equivalente nelle procedure del mercato elettronico) contenente i seguenti elementi: a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA; b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) il criterio di aggiudicazione prescelto; g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida; i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e comunque complessivamente non superiori al 10% dell’ammontare netto contrattuale; j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; k) l'indicazione dei termini di pagamento; l) il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) su richiesta dell’ente affidante, obbligatorio ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (rif. Legge n. 136/2010 come modificata dal Decreto Legge n. 187/2010 convertito, con modificazioni dalla Legge n. 217/2010); m) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti; n) clausole di esclusione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 46 del Codice; o) clausola di rinegoziazione e diritto di recesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 13 del d.l.95/2012 convertito da l.135/2012; p) clausola di risoluzione espressa nel caso di mancata comprova dei requisiti generali e speciali successivamente alla stipulazione; q) clausola disciplinante l’ammissibilità di offerte di importo pari alla base d’asta e la gestione di eventuali pari-merito. La lettera d’invito con la richiesta di offerta economica deve essere inviata ad almeno n. 5 operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 13 del Codice, non può essere reso noto fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l’elenco degli operatori invitati. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte indicata nella lettera d’invito, il responsabile del procedimento valuta le proposte pervenute e individua la migliore offerta secondo il criterio previsto nella lettera d’invito (o adempie a quanto di equivalente, compatibilmente con le procedure del mercato elettronico). Nel caso in cui il responsabile del procedimento sia un responsabile di altro Servizio dell’Ente, individuato ai sensi del precedente art. 4 comma 2, questi sottopone Regolamento per la disciplina dei contratti Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia all’approvazione del Direttore tutti gli atti della procedura nonché la valutazione finale delle offerte ricevute con l’individuazione della migliore offerta. Art. 7 – Sottoscrizione del contratto o della lettera d’ordine. 1. 1bis. 2. Il Direttore provvede a sottoscrivere la lettera d’ordine o il contratto con il contraente individuato all’esito del procedimento descritto al precedente art. 6 e a comunicare al contraente stesso l’avvenuta aggiudicazione, nonché l’impegno e il capitolo di bilancio su cui graverà la spesa, con l’indicazione altresì delle modalità di pagamento seguite dall’Ente e con l’avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. La lettera d’ordine o il contratto devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d’invito. L'esito dell’affidamento è soggetto alle comunicazioni di cui all’art. 331 del D.P.R. n. 207/2010. Se si è fatto ricorso al mercato elettronico, salvo diversa previsione prevista dalla specifica normativa e documentazione di riferimento, la scrittura privata può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dall’amministrazione. L’amministrazione procede nei confronti dell'esecutore alle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti e della cauzione definitiva di cui all'articolo 113, del codice, e, nel caso siano stati consultati fornitori abilitati, a rendere noto ai controinteressati l'esito della procedura. Al responsabile del procedimento, sia esso il Direttore o un responsabile di altro Servizio dell’Ente, compete il controllo del bene o servizio fornito, e laddove si riscontrino vizi o difformità rispetto a quanto contenuto nell’ordinazione, il responsabile, previa comunicazione al Direttore, è tenuto ad immediata contestazione, cui seguirà, se il contraente non adempie conformemente ai propri obblighi, la risoluzione del contratto e l’eventuale azione di risarcimento danni, secondo quanto eventualmente previsto nel contratto sottoscritto ai sensi del precedente comma 1. Art. 8 – Pagamenti. 1. 2. La liquidazione delle spese sostenute per l’acquisizione di forniture e servizi in economia ai sensi del presente regolamento viene disposta dal Direttore sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e in seguito al riscontro operato sulla regolarità delle forniture e dei servizi e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, alle norme di sicurezza, ai termini ed alle condizioni pattuite, in base alle disposizioni contenute nel Regolamento di Contabilità. La liquidazione dei corrispettivi avviene in conformità alle disposizioni dell’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 come modificata dal Decreto Legge n. 187/2010 convertito, con modificazioni dalla Legge n. 217/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) ovvero sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche specificatamente comunicati delle imprese affidatarie (estremi bancari e generalità delle persone delegate autorizzate ad operare su conti stessi). Regolamento per la disciplina dei contratti Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia Art. 9 – 1. Norme di rinvio. Per quanto altro attiene alla materia dell’acquisto di beni e servizi in economia non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e al D.Lgs. 163/2006 nonché alla normativa disciplinante le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed il mercato elettronico di cui all’art. 328 del D.P.R. 207/2010. Art. 10 – Entrata in vigore del regolamento. 1. Il presente regolamento entra in vigore con l’esecutività della deliberazione che lo ha approvato.