Regolamento_Iniziative sportive e tempo libero

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Regolamento_Iniziative sportive e tempo libero
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO.
(Legge Regionale 9 marzo 1988 n. 10 articolo 36).
Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Soggetti beneficiari
Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda
Art. 4 – Tipologie di intervento ammesse a contributo
Art. 5 – Spese ammissibili
Art. 6 – Parametri per la valutazione delle domande
Art. 7 – Attività istruttoria
Art. 8 – Valutazione degli interventi ammissibili a contributo
Art. 9 – Misura del contributo
Art. 10 – Modalità di assegnazione del contributo
Art. 11 – Concessione, erogazione e rendicontazione del contributo
Art. 12 – Revoca del contributo
Art. 13 – Controlli
Art. 14 – Abrogazioni
Art. 15 – Accordi per iniziative sportive e del tempo libero
Art. 16 – Rinvio
Art. 17 – Entrata in vigore
Art. 1
Finalità
1.
Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione e l’erogazione di contributi per
la realizzazione di iniziative sportive e del tempo libero ai sensi dell’art. 36 della L.R. 9 marzo 1988 n. 10
“Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti Locali” e dell’art.
26 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in
materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto
pubblico locale, cultura, sport”.
Art. 2
Soggetti beneficiari
1.
Possono beneficiare del contributo i soggetti pubblici o privati, non aventi finalità di lucro, costituiti da
almeno due anni alla data di presentazione dell’istanza, con atto pubblico o scrittura privata autenticata e/o
registrata (Enti ed Istituzioni pubbliche e private, società ed associazioni sportive e ricreative, Pro Loco e Consorzi
fra le Pro Loco) che hanno la propria sede legale o operativa nel territorio della provincia di Pordenone.
Art. 3
Modalità di presentazione della domanda
1.
Per l’accesso al contributo, l’interessato presenta una domanda secondo apposita modulistica pubblicata
sul sito istituzionale, sottoscritta, nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e
dichiarazioni sostitutive, dal legale rappresentante e corredata da:
a)
per le Associazioni ed Enti privati:
- copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto, se non prodotta dal richiedente in precedenti occasioni o
eventuale versione aggiornata, qualora siano state apportate delle variazioni,
- composizione degli organi sociali,
b)
-
per gli Enti Pubblici:
atto formale dell’organo deliberante che autorizza l’inoltro della domanda.
2.
Le domande di contributo sono presentate al Servizio Attività sportive e ricreative entro e non oltre il 31
gennaio di ogni anno.
3.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate nel termine indicato, se spedite o
trasmesse entro lo stesso termine a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
4.
Se la domanda viene trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede il timbro
apposto in partenza dall’ufficio postale e la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta entro quindici
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2.
5.
La domanda deve essere bollata nei termini di legge. Qualora il richiedente goda dell’esenzione
dall’imposta di bollo dovrà indicare gli estremi della norma che dispone l’esenzione stessa.
6.
La domanda deve essere presentata per una singola iniziativa o progetto unitario.
7.
Qualora siano presentate più domande di contributo sarà presa in considerazione quella avente il
preventivo di spesa maggiore e, in caso di parità di preventivo, si procederà a sorteggio.
8.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Sono escluse dall’assegnazione dei contributi le domande:
non presentate sull’apposito modulo,
presentate oltre il termine di scadenza di cui al comma 2,
non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente,
presentate da soggetti non legittimati,
il cui preventivo delle spese ammissibili sia inferiore ad € 3.000,00,
che non raggiungono in sede di valutazione il punteggio minimo di cui all’art. 9.
Art. 4
Tipologie di intervento ammesse a contributo
1.
Sono ammesse a contributo le domande relative a iniziative il cui ambito di intervento sia di preminente
interesse provinciale.
2.
Sono considerate di preminente interesse provinciale:
le iniziative caratterizzate dalla presenza di partecipanti provenienti dall’ambito territoriale provinciale o
sovracomunale,
le iniziative con caratteristiche di ordinarietà, periodicamente ricorrenti nell’ambito provinciale,
le iniziative rivolte prevalentemente al territorio provinciale o sovracomunale.
-
3.
Sono considerate di preminente interesse regionale, e quindi di competenza della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, le istanze per iniziative di carattere nazionale o internazionale. Sono considerate di preminente
interesse locale e quindi di competenza comunale, le iniziative tradizionalmente radicate nel territorio comunale o
prevalentemente rivolte allo stesso.
Art. 5
Spese ammissibili
1.
Sono ammissibili
categorie sotto elencate:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
2.
le spese espressamente riferibili alla realizzazione dell’iniziativa rientranti nelle
spese di viaggio, vitto, alloggio presso strutture ricettive non di lusso,
compensi per collaboratori;
spese per segreteria organizzativa e assistenza,
spese per i servizi legati allo svolgimento dell’iniziativa (es. SIAE, assistenza sanitaria, sorveglianza, ecc.)
costi per l’affitto e l’allestimento degli spazi in cui si svolge l’iniziativa,
spese per coperture assicurative legate alla realizzazione dell’iniziativa,
acquisto di premiazioni, medaglie e trofei,
noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature,
spese per la promozione dell’iniziativa.
Sono escluse le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese per la
gestione contabile dell’Associazione (es. spese per commercialista), le spese per il funzionamento della sede
(affitto, luce, acqua e gas), le spese relative alla gestione dei mezzi di trasporto (es. rifornimenti di benzina,
manutenzioni, riparazioni, ecc), le spese per rinfreschi o momenti conviviali.
Art. 6
Parametri per la valutazione delle domande
1.
La concessione dei contributi viene graduata secondo una classificazione delle richieste risultante
dall’applicazione dei seguenti parametri:
Parametri
Dettaglio
Partecipazione come Soggetto “capofila” ad un’iniziativa più di un partner
condivisa con altri enti ed associazioni. Numero di enti coinvolto
ufficialmente coinvolti nell’organizzazione dell’evento:
un partner coinvolto
nessun partner
Domanda presentata dalle delegazioni di categoria o dai Consorzi
(CONI, Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, USCI,
ANBIMA, Consorzi tra le Pro Loco, ecc.)
Punti
15
10
5
5
Categoria prevalente dei destinatari dell’iniziativa
bambini e ragazzi fino 10
a 18 anni
adulti oltre i 18 anni 5
Ricorrenza dell’iniziativa
dall’11° edizione in
poi
dalla 2° alla 10°
edizione
prima edizione
10
più di un giorno
10
un giorno
5
insufficiente
sufficiente
buono
ottimo
insufficiente
0
5
10
15
0
Durata dell’iniziativa
Valutazione della proposta progettuale con riferimento alle
modalità di promozione (es. diffusione web, stampa,
pubblicazioni, ecc.)
Valutazione della proposta progettuale con riferimento alle
finalità di valorizzazione del territorio provinciale (es. sufficiente
provenienza degli atleti partecipanti, promozione del territorio e
delle sue tipicità, iniziativa legata alle tradizioni locali o ad buono
avvenimenti celebrativi quali festività nazionali, avvenimenti
della storia locale, ricorrenza di anniversari, ecc.).
ottimo
5
0
10
15
20
Art. 7
Attività istruttoria
1.
Il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la
rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente
Regolamento, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
2.
In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione
all’interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o
integrazione. La domanda è archiviata d’ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o
integrazione decorra inutilmente.
Art. 8
Valutazione degli interventi ammissibili a contributo
1.
Le domande risultate ammissibili sono valutate sulla base dei parametri e delle priorità di ripartizione dei
contributi da una Commissione composta da:
-
Presidente Regionale del CONI o suo delegato,
Presidente, o suo delegato, di tre comitati provinciali di Federazioni Sportive individuati dal CONI, a
rotazione annuale,
-
Presidente, o suo delegato, di n. 4 Enti di Promozione Sportiva individuati annualmente dalla Giunta
Provinciale,
-
Presidente, o suo delegato, dell’Unione Società Corali (USCI),
-
Presidente, o suo delegato dell’Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome (ANBIMA),
N. 2 rappresentanti delle Pro Loco della Provincia di Pordenone, di cui una avente sede in territorio
montano,
-
Dirigente del Servizio provinciale competente o suo delegato.
2.
Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio competente in materia di sport e
tempo libero.
3.
Ai componenti della Commissione non spetta alcun gettone di presenza o altra forma di compenso.
Art. 9
Misura del contributo
1.
Il punteggio complessivo minimo per accedere al contributo deve essere pari almeno a 35.
2.
La misura del contributo è stabilita in conformità a quanto previsto nella seguente tabella:
PUNTI
CONTRIBUTO
da 35 a 55
€ 500,00
da 60 a 65
€ 1.000,00
da 70 a 75
€ 5.000,00
da 80 a 85
€ 10.000,00
3.
Nel caso in cui a seguito dell’attribuzione dei punteggi risulti che il contributo spettante sia superiore alla
spesa ammissibile, al netto delle entrate, si procederà alla conseguente riduzione del contributo.
4.
Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse, i contributi saranno assegnati
partendo dalla domanda che ha ottenuto il maggior punteggio e scorrendo la graduatoria fino all’esaurimento delle
risorse finanziarie disponibili.
5.
Qualora le risorse si esauriscano in presenza di più beneficiari aventi lo stesso punteggio, si procederà
ripartendo equamente la somma residua tra i beneficiari.
6.
Nel caso in cui, a seguito di successivi provvedimenti di Giunta ovvero in caso di rinuncia, si rendano
disponibili ulteriori risorse, si procederà nelle assegnazioni scorrendo la graduatoria, previa copertura della parte
residua del contributo, qualora si sia verificata l’ipotesi di cui al comma 4.
Art. 10
Modalità di assegnazione del contributo
1.
Gli esiti della valutazione sono successivamente trasmessi al Servizio, che elabora la graduatoria delle
domande ammissibili al finanziamento, secondo l’ordine decrescente di punteggio con l’indicazione dell’importo
dell’incentivo provinciale.
2.
La Giunta Provinciale approva l’ordine ottenuto in graduatoria da ciascuna delle domande ammesse a
contributo sulla base dei parametri indicati all’art. 6.
3.
I contributi sono concessi entro 180 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle
domande.
Art. 11
Concessione, erogazione e rendicontazione del contributo per iniziative
1.
Il contributo non può in nessun caso essere superiore all’80% della spesa ammissibile.
2.
I soggetti beneficiari devono, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del
contributo, presentare il modulo di accettazione debitamente compilato.
3.
I beneficiari del contributo devono fornire la dimostrazione del loro impiego entro il 31 marzo dell’anno
successivo al provvedimento di concessione, con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume
ogni responsabilità, della documentazione prevista dagli articoli 42 (per gli Enti locali e pubblici) e 43
(Associazioni, Fondazioni, ecc.) della legge regionale 7/2000. La documentazione presentata e relativa alle spese
sostenute per la realizzazione delle iniziative deve essere almeno pari all’importo assegnato e riferirsi all’anno di
concessione del contributo.
4.
I beneficiari del contributo dovranno presentare, unitamente al rendiconto economico, i materiali
promozionali prodotti per le iniziative realizzate. Tale documentazione dovrà riportare la dicitura “realizzato con il
contributo/sostegno della Provincia di Pordenone”.
5.
I beneficiari sono tenuti ad indicare, in sede di rendiconto, eventuali altri contributi ottenuti per la stessa
iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l’ammontare dei costi effettivamente rimasti a
carico del beneficiario.
Art. 12
Revoca del contributo
1.
a)
b)
Comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo:
la mancata presentazione di quanto sopra richiesto all’articolo 11 comma 3 del presente regolamento,
la non realizzazione dell’iniziativa (fatta salva la causa di forza maggiore).
2.
Il provvedimento di revoca, accompagnato dalla richiesta di restituzione del contributo erogato, comporta
inoltre l’esclusione dal beneficio per l’anno successivo all’adozione del provvedimento stesso.
Art. 13
Controlli
1.
Tutti i soggetti beneficiari possono essere sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al
riscontro analitico della documentazione attestante l’impiego dei contributi erogati.
Art. 14
Abrogazioni
1.
E’ abrogato il “Regolamento per la concessione di contributi per iniziative sportive e del tempo libero”
approvato con atto di C.P. n. 4 del 31 marzo 2010.
Art. 15
Accordi per iniziative sportive e del tempo libero
1.
L’Amministrazione provinciale può promuovere, direttamente o in coedizione con altri soggetti, la
realizzazione di iniziative nell’ambito dello sport e del tempo libero, ritenute di preminente interesse ai fini della
valorizzazione del territorio provinciale.
2.
La realizzazione delle iniziative è regolata da appositi accordi che disciplinano i rapporti con
l’Amministrazione provinciale, individuano gli obiettivi degli interventi, specificano i compiti organizzativi e di
gestione, quantificano la partecipazione finanziaria della Provincia. La stipula di detti accordi avviene nel rispetto
dei Regolamenti provinciali e delle norme di settore.
Art. 16
Rinvio
1.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della legge
regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso), titolo II e titolo III e le disposizioni del vigente Regolamento provinciale sul procedimento
amministrativo, approvato con atto di C.P n. 5 del 24.03.2011 e parzialmente modificato con atto di C.P. n. 12 del
25.06.2012.
Art. 17
Entrata in vigore
1.
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione adottata dal Consiglio.