Costruzione dell`impianto 1. L`impianto dovrà essere realizzato dalla

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Costruzione dell`impianto 1. L`impianto dovrà essere realizzato dalla
Allegato sub A) PRESCRIZIONI DA OSSERVARE IN FASE DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO
DEL NUOVO IMPIANTO A BIOGAS (e stratto della Relazione tecnica di fine istruttoria P.G.
46485/2012)
Costruzione dell’impianto
1.
L’impianto dovrà essere realizzato dalla ditta Proponente in conformità al progetto definitivo
risultante dagli elaborati tecnici allegati all’istanza P.G. 143734 del 14.09.2011 successivamente
integrati su richiesta della Conferenza dei Servizi, con documentazione P.G. 10331 del 25.01.2012,
nonché su iniziativa volontaria con documentazione P.G. 20119 del 13/02/2012;
2.
Negli interventi di costruzione delle opere e delle infrastrutture di progetto, la ditta Proponente è
obbligata a rispettare le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
3.
Ove fossero riscontrate difformità degli interventi realizzati rispetto a quanto approvato dalla
Conferenza dei Servizi, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, potrà essere ordinata la
demolizione o la riduzione a conformità delle opere già realizzate;
4.
L’avvio dei lavori potrà avvenire solo previa prestazione a favore della Provincia di Bologna
della garanzia fidejussoria per gli interventi di dismissione del futuro impianto e ripristino dello stato
dei luoghi di cui al capo successivo "Dismissioni", pena la revoca del titolo autorizzativo;
5.
L'avvio dei lavori dovrà avvenire entro sei mesi dalla data in cui l'Autorizzazione Unica sarà
divenuto inoppugnabile, pena la decadenza della stessa, ed essere comunicato tempestivamente, a
norma dell’art. 19, comma 1 della L.R. n. 26/2004, all'U.O. Energia della Provincia di Bologna,
all'Ufficio tecnico del Comune di San Pietro in Casale secondo la modulistica comunale vigente;
6.
La ditta Proponente, prima dell'avvio dei lavori, è obbligata a conseguire dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna il parere di conformità di cui al D.P.R. 37/1998 e a
conformare il progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi alle prescrizioni introdotte dal
competente Comando VV.FF.;
7.
Prima dell'inizio dei lavori, la ditta Proponente deve effettuare il deposito del progetto esecutivo
delle strutture ai sensi dell'art. 12 della L.R.19/2008 e successive circolari attuative in materia sismica,
presso l'Ufficio Competente dell'Unione Reno-Galliera;
8.
Il Proponente ha l’obbligo di segnalare e documentare ogni eventuale ritardo nell’avvio dei
lavori per cause di forza maggiore o altre cause non imputabili alla propria responsabilità, concordando
con il Responsabile dell'U.O. Energia della Provincia di Bologna l’assegnazione di un nuovo termine
perentorio. Il Proponente può altresì richiedere una proroga del suddetto termine a condizione che
effettui interventi di miglioramento energetico o ambientale in linea con il progresso della scienza e
della tecnologia;
9.
A norma dell’art. 1 del D.M. Lavoro 24/10/2007, l’impresa esecutrice delle opere edili prima
dell’avvio dei lavori deve produrre al Comune di San Pietro in Casale il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) regolarmente rilasciato dall’I.N.P.S., dall’I.N.A.I.L. o dagli altri
Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
10. Le opere dovranno essere eseguite in perfetta aderenza alle disposizioni normative vigenti in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
11. Devono essere osservate le regole tecniche di prevenzione degli incendi ed i criteri di sicurezza
antincendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica ed attuati, per quanto applicabili, i criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal D.M.
n. 37 del 10.03.1998;
12. Preventivamente all’avvio dei lavori, la DIMIRGAS coordinandosi preventivamente con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, dovrà eseguire, da personale tecnico di
provata professionalità (archeologi), gli opportuni saggi di scavo preventivi e/o controlli in corso
d’opera delle operazioni di scavo, senza che alcun onere possa essere imputato all’Amministrazione
dello Stato;
13. Durante la cantierizzazione degli interventi, la ditta Proponente è tenuta rispettare gli obblighi in
materia di ritrovamenti fortuiti sanciti dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
14. Ogni sostituzione dell’impresa esecutrice e del direttore dei lavori dovrà essere comunicata al
Responsabile dell’U.O. Energia della Provincia di Bologna e all’Ufficio tecnico del Comune di San
Pietro in Casale, che dovrà anche autorizzare le occupazioni di suolo pubblico eventualmente richieste
dal Proponente;
15. Il cantiere dovrà essere adeguatamente recintato e segnalato in conformità delle vigenti
disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri edili. Il titolare dell’autorizzazione, il committente,
l’impresa esecutrice e il direttore dei lavori sono responsabili dell’osservanza delle norme di legge, dei
regolamenti comunali e delle modalità esecutive del progetto dell’impianto;
16. Le attività di cantiere potranno svolgersi solo nei giorni feriali, nell’intervallo orario 7-20,
limitando le attività acusticamente impattanti alle fasce 8-13 e 15-19, ai sensi della Deliberazione di
Giunta Regionale n. 45 del 21/01/2002. Eventuali deroghe alle fasce orarie normate dalla Regione
dovranno essere richieste direttamente al Comune di riferimento;
17. La strada di accesso all’area interessata dai lavori dovrà essere mantenuta in buono stato igienico
e si dovranno mettere in campo tutte le misure utili a mitigare diffusione di polveri dall’area di cantiere;
18. A seguito di quanto concordemente stabilito in sede di Conferenza dei Servizi del 29/02/2012, al
fine di ridurre possibili emissioni odorigene moleste, la tramoggia di carico degli insilati dovrà essere
dotata di chiusura.
19. Il termine massimo di consegna dei lavori è di tre anni dalla data di avvio dei lavori. L'inutile
decorrenza del termine comporta la decadenza del titolo autorizzativo per la parte di opere rimaste
ineseguite. La richiesta di proroga del termine presentata in tempo utile al Responsabile dell'U.O.
Energia della Provincia di Bologna è considerata ammissibile se e in quanto motivata dalla
sopravvenienza di fatti estranei alla volontà della ditta Proponente;
20. La data di consegna dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto, tempestivamente, al
Responsabile dell’U.O. Energia della Provincia di Bologna e all’Ufficio Tecnico del Comune di San
Pietro in Casale. Contestualmente alla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori, il Proponente
dovrà presentare al Comune di San Pietro in Casale la domanda di certificazione della conformità
edilizia e di agibilità dei nuovi manufatti;
21. L'utilizzo dell’impianto potrà essere intrapreso previo rilascio del certificato comunale di
conformità edilizia e agibilità, fatta eccezione per le opere destinate ad attività specifiche il cui
svolgimento sia subordinato ad apposita autorizzazione e/o nullaosta di tipo sanitario;
22. Ultimato l’intervento, il progettista o tecnico abilitato dovranno rilasciare il certificato di collaudo
finale, da trasmettere all'Ufficio competente del Comune di San Pietro in Casale ed all'U.O. Energia
della Provincia di Bologna, circa la conformità degli interventi realizzati con le specifiche del progetto
definitivo, allegando anche la ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale
conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che queste ultime non hanno comportato
modificazioni della classificazione catastale;
23. La messa in esercizio dell’impianto deve intervenire entro 3 mesi dal rilascio del certificato
comunale di agibilità ed essere comunicata all’Amministrazione Provinciale e all’Ufficio Tecnico di
San Pietro in Casale con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data prevista;
24. La ditta Proponente dovrà rispettare le modalità di esercizio dell'impianto descritte nella
documentazione progettuale definitiva approvata dalla Conferenza dei Servizi, nonché i criteri tecnici
di gestione degli impianti a biogas di cui alla Deliberazione della Giunta dell'Emilia-Romagna n.1495
del 24/10/2011;
25. La ditta dovrà, al fine di schermare e mitigare l'impatto visivo dell'impianto, realizzare una
“quinta arborea”costituita, come indicato dalla Commissione Qualità Architettonica e del Paesaggio del
Comune di San Pietro in Casale, da esemplari di Pioppo Cipressino (Populus nigra var. italica)
26. In relazione all'utilizzo della viabilità, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, la Ditta dovrà
rispettare scrupolosamente sia in fase di costruzione che esercizio dell'impianto i flussi di traffico così
come indicati dal proponente nel Piano del Traffico allegato all'istanza (“Doc. 5” PG. 10331/2012), in
ogni qual modo la Ditta dovrà osservare le seguenti indicazioni:
• Prima dell'avvio dei lavori la DIMIRGAS dovrà presentare, al Servizio Manutenzione Strade in
relazione all'accesso dell'impianto (autorizzato con ID460691) l'eventuale cambio di titolarità
dell'accesso e di destinazione d'uso;
• Al fine di garantire il raggiungimento di adeguate condizioni di sicurezza stradale nei pressi
dell'accesso all'impianto, che si trova in prossimità di un'intersezione con scarsa visibilità per la
presenza di un dosso costituito dal ponte sul canale Emiliano Romagnolo, la ditta dovrà
realizzare gli interventi, previo accordo con il suddetto Servizio, atti a garantire un adeguata
illuminazione e protezione mediante guard-rail dell'intero tratto.
27. La ditta Proponente per non incorrere nella decadenza dell’atto autorizzativo, ha l’obbligo di
segnalare e documentare all'U.O. Energia ogni eventuale ritardo nell’esercizio dell’impianto,per cause
di forza maggiore o altre cause, comunque indipendenti dalla propria responsabilità, concordando con il
Responsabile dell'U.O. Energia della Provincia di Bologna l’assegnazione di un nuovo termine
perentorio;
28. La ditta Proponente è passibile di una sanzione pecuniaria mensile pari allo 0,02%
dell’investimento dichiarato, per un massimo di 18 mesi, a partire dal quinto mese di ritardo
dall’entrata in esercizio dell’impianto rispetto al termine stabilito nel provvedimento autorizzativo ai
sensi dell’art. 19 della L.R. 26/2004;
29. Entro 60 giorni dalla messa in esercizio, la ditta Proponente dovrà provvedere a mettere a regime
l’impianto, nominare i collaudatori eventualmente necessari ai sensi di legge, eseguire e documentare i
collaudi effettuati in corso d'opera nonché i risultati dei test di laboratorio per verificare il
soddisfacimento dei requisiti tecnici cogenti, salvo l'accoglimento della richiesta motivata di proroga
del collaudo;
30. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, e comunque prima della messa a regime, il
gestore dell'impianto deve predisporre e consegnare all’U.O. Energia della Provincia di Bologna, al
Comune di San Pietro in Casale e al competente Distretto A.R.P.A., una planimetria dell’intero
complesso, comprensiva anche delle reti tecnologiche e delle eventuali proposte di variante in corso
d’opera non sostanziali, per favorire le attività di controllo da parte delle autorità competenti;
31. La ditta Proponente a far data dalla messa in esercizio dell’impianto, deve destinare all’attività di
produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo esclusivo, per un periodo pari alla vita
utile dell'impianto, le opere,le infrastrutture e le aree individuate dal progetto definitivo;
32. L’autorizzazione alla gestione dell’impianto può essere revocata dall'Amministrazione
Provinciale di Bologna, previa diffida scritta ed assegnazione di termine per adempiere, in caso di
inattività protratta per oltre un anno dalla data di messa in esercizio;
33. Ciascuna modifica proposta, in corso d’opera o di esercizio dell’impianto già attivato, dovrà
essere preventivamente comunicata al Responsabile dell’U.O. Energia della Provincia di Bologna che
deve valutarne la sostanzialità ai sensi di legge (art. 5, comma 3 D.Lgs. n. 28/2011), con l'eventuale
contributo degli altri Enti interessati (Comune di San Pietro in Casale, Distretto A.R.P.A., A.U.S.L.
ecc.);
34. In caso di sostanzialità delle modifiche proposte, il Proponente deve richiedere all'U.O. Energia
della Provincia di Bologna, con apposita istanza corredata della documentazione tecnica di progetto,
l'attivazione del procedimento di modifica dell'A.U. ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.n.387/2003, previo
versamento degli oneri istruttori;
35.
Il gestore dell'impianto, in sede di primo rinnovo/prima istanza di modifica sostanziale
dell'Autorizzazione Unica, ai sensi della normativa vigente, sarà invitato ad adeguarsi a tutte le
prescrizioni strutturali relative agli impianti a biogas di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.
1495 del 24.10.2011, mediante un programma da condividere nell'ambito di apposita Conferenza dei
Servizi da indirsi a cura dell'Amministrazione Provinciale, che ne fissi i relativi termini di attuazione;
Elettrodotto
36. L’Autorizzazione Unica relativamente all’impianto di rete per la connessione, tiene luogo di tutti
gli adempimenti previsti dalla L.R.10/1993 e s.m.i. L'elettrodotto a servizio della centrale a biogas,
sarà inserito nel perimetro della rete di distribuzione di energia elettrica di proprietà di Enel
Distribuzione Spa., con il superamento dell’obbligo di rimozione della stessa nei casi di dismissione
dell’impianto principale;
37. L’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto di rete per la connessione viene
rilasciata in capo al soggetto che realizza le opere (produttore o gestore di rete), come indicato dal
produttore nell’accettazione del preventivo del gestore della rete;
38. L’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di rete per la connessione si dovrà intendere
automaticamente volturata a favore di Enel Distribuzione S.p.A., a seguito del rilascio da parte del
gestore della rete elettrica della certificazione di collaudo positiva e di presa in carico;
Esercizio dell’impianto
39. La ditta dovrà comunicare alla Provincia di Bologna, al Comune di San Pietro in Casale e ad
Arpa - Distretto di Pianura la data di avviamento dell’impianto e successivamente al termine del
periodo definito di “start–up,” la data di attivazione dell’impianto in conformità al progetto approvato.
40. Nella fase di start-up la ditta dovrà rispettare quanto indicato nella relazione “procedure di
avviamento e collaudo” e nelle integrazioni doc.1/C .
41. Tutte le biomasse destinate ad alimentare l’impianto non dovranno avere caratteristiche tali da
costituire rifiuto ai sensi della Parte IV, Titolo I, D.Lgs. n.152/2006, pena l'avvio del procedimento di
revoca-sanzione dell’atto di Autorizzazione Unica;
42. La biomassa alimentata al digestore anaerobico dovrà provenire o dall’ attività dallo stabilimento
del proponente o da stabilimenti terzi, ad esso consorziati o con altri stabilimenti in base a contratti
scritti fra le parti, cosi come previsto dalla DGR 1496/2010.
43. Il gestore dell'impianto è tenuto a predisporre un accurato piano di controllo della qualità delle
materie prime in ingresso, dei parametri di funzionalità e di manutenzione dell’impianto di produzione
di energia elettrica;
44. I sottoprodotti di origine vegetale e i liquami zootecnici potranno essere accettati dal gestore
dell'impianto solo a condizione che ciascuno di essi soddisfi tutte le condizioni di cui all'art.184 bis di
cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., esplicitando con particolare riferimento che il loro utilizzo non porta a
impatti complessivamente negativi per l'ambiente o la salute umana, dette condizioni devono essere
analiticamente dettagliate in una relazione tecnica che dovrà essere presentata, prima del loro utilizzo,
all'U.O. Energia della Provincia di Bologna e al Servizio ARPA competente e da essi approvata;
45. L’utilizzo dei sottoprodotti all’interno del processo di digestione anaerobica deve avvenire a
seguito della stipula di contratti di fornitura con soggetti terzi che soddisfino tutte le condizioni e i
requisiti di legge;
46.
Il gestore dell'impianto deve trasmettere alla Provincia di Bologna e all'Ufficio tecnico del
Comune di San Pietro in Casale a mezzo fax, almeno 7 giorni prima della data contrattualmente
prevista per la prima fornitura dei sottoprodotti, una comunicazione redatta secondo apposito modello
A fornito dall'U.O. Provinciale Energia;
47. I sottoprodotti in ingresso all’impianto dovranno essere esclusivamente di origine vegetale e privi
di processi fermentativi in atto che potrebbero dare luogo ad emissioni odorigene moleste.
48. Tutte le matrici organiche in ingresso all'impianto aventi caratteristiche tali da potersi ritenere che
si siano già avviati processi fermentativi aerobici idonei a dare luogo ad emissioni odorigene moleste,
dovranno essere respinte al produttore/fornitore delle stesse, dandone contestuale comunicazione
all'U.O. Energia della Provincia di Bologna e al Servizio Sistemi Territoriali A.R.P.A. competente;
49. Il gestore dell'impianto dovrà vigilare sulla dispersione di odori sgradevoli e gli impatti degli
stessi sui bersagli sensibili (abitazioni, attività confinanti etc.), segnatamente nelle fasi di avviamento e
collaudo dell'impianto e di riattivazione dello stesso;
50. I materiali fermentescibili dovranno essere stoccati nell’impianto in ambiente confinato ed avviati
al processo di digestione anaerobica entro un tempo massimo di 72 ore dal loro ingresso in impianto.
51. E’ fatto divieto lo stoccaggio anche temporaneo dei substrati in ingresso in aree diverse da quelle
individuate in progetto.
52. Ancorché il melasso e la glicerina non rientrino fra le biomasse altamente fermentescibili, qualora
dovessero sorgere problematiche odorigene connesse allo stoccaggio di detti materiali la ditta dovrà
dotare lo sfiato del serbatoio di un sistema di abbattimento degli odori.
53. I quantitativi annuali di liquame e biomasse alimentanti il digestore, l’energia elettrica prodotta,
la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata
in funzione degli apparati d’emergenza dovranno essere annotati, con frequenza annuale, su apposito
registro, come indicato nella DGR 1496/2011 punto13.
54. Dovrà essere garantito il periodico spazzamento e lavaggio dei piazzali esterni, al fine di
contenere la formazione di polveri e di eventuali esalazioni maleodoranti.
55. In relazione a ciascuna fase del ciclo produttivo, compresa quella di scarico, movimentazione e di
stoccaggio tanto delle materie prime quanto delle biomasse, il gestore dell'impianto dovrà adottare, alla
luce delle migliori tecnologie disponibili, tutti gli accorgimenti idonei a prevenire potenziali fenomeni
di diffusione nell’aria delle emissioni odorigene, di polveri, fenomeni di fermentazione nonchè
l’imbrattamento delle aree circostanti con residui o colaticci.;
56. Onde prevenire disagi ai recettori sensibili provocati da insetti molesti (quali mosche), il
Proponente deve predisporre un efficace piano di lotta contro gli insetti indicante la frequenza dei
trattamenti, la tipologia dei prodotti utilizzati (abbattenti e/o larvicidi) in funzione delle necessità
nonché la documentazione attestante la fornitura dei prodotti stessi;
57. Nel periodo Aprile-Ottobre, la ditta dovrà prevedere e se del caso provvedere, ad opportuni
interventi di disinfestazione, atti a limitare la proliferazione di insetti vettori ed in particolare la zanzara
tigre (Aedes Albopictus), nella vasca di laminazione e di raccolta delle acque meteoriche.
58. Tutti gli interventi dovranno essere annotati in un apposito registro contenente le informazioni sui
prodotti utilizzati, i quantitativi, i locali e le zone soggette a trattamento. Tale registro dovrà essere
custodito dal gestore presso l'impianto e messo a disposizione delle autorità di controllo;
59. Il gestore dell'impianto è tenuto a redigere, con cadenza annuale, una relazione tecnica, da
trasmettere all'U.O. Energia della Provincia di Bologna e del Comune di San Pietro in Casale,
comprensiva del bilancio di massa dell’impianto che, a cadenza mensile, deve rappresentare i flussi in
entrata delle biomasse utilizzate (provenienza, caratteristiche ecc.), le produzioni energetiche
corrispondenti (misurate in termini elettrici e termici) al fine di consentire l’accertamento del calcolo
del bilancio energetico complessivo ovvero il rispetto dei criteri di efficienza energetica richiamati nel
progetto definitivo dell’impianto;
60. Il gestore dell'impianto deve asseverare il rispetto delle vigenti norme di sicurezza (D.Lgs.
n.81/2008) in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro anche per quanto riguarda gli
accessi all'impianto da parte di soggetti terzi;
61. L'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle parti/apparecchiature
suscettibili di deterioramento, con particolare riguardo alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, alle
reti fognarie, alle vasche terminali e ai pozzetti;
62. Gli impianti di presidio ambientale nonché i dispositivi di blocco degli scarichi, in caso di
anomalia dovranno essere mantenuti dal gestore dell'impianto in perfetta efficienza;
63. Dovrà essere giornalmente monitorato visivamente il livello dei liquidi presenti nelle vasche
finali a cielo aperto di stoccaggio del digestato liquido, della vasca a cielo aperto di prelievo digestato,
e della prevasca. Qualora venga superato il battente di criticità, i reflui in eccesso dovranno essere
smaltiti come indicato dalle vigenti normative in materia di rifiuti;
64. La DIMIRGAS dovrà provvedere a svolgere in continuo l’analisi della qualità del biogas inviato
al motore endotermico nei suoi macrocomponenti (CO2, CH4, O2, H2S). I valori misurati devono
essere registrati e mantenuti per almeno 1 anno a disposizione dell’ente di controllo almeno come
media oraria.
65. L’impresa che intende subentrare nella gestione dell’impianto, all'attuale titolare della presente
A.U., deve presentare all’U.O. Energia della Provincia di Bologna domanda di volturazione in proprio
favore, sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante della DIMIRGAS, utilizzando l'apposita
modulistica pubblicata on line, corredata della documentazione ivi indicata;
66. La ditta Proponente deve trasmettere all'U.O. Provinciale Energia e al competente Distretto di
A.R.P.A. tempestiva comunicazione degli eventuali fermi tecnici dell'impianto, compresi quelli
programmati, fornendo le indicazioni sulle cause tecniche e sulla presunta durata del blocco;
67. Nel caso si verifichino situazioni anomale durante l'esercizio dell'impianto tali da comportare una
variazione significativa dei normali impatti ambientali (es. l'estrazione degli agitatori che possono
comportare fughe di biogas, ancorché temporanee, con esalazioni maleodoranti), il gestore
dell'impianto dovrà darne tempestiva comunicazione scritta, anche a mezzo fax, all'U.O. Energia della
Provincia di Bologna, al Distretto Territoriale di Arpa e al Comune di San Pietro in Casale, fornendo
indicazioni sulle cause tecniche, sulla presunta durata della fermata e sugli interventi effettuati ove
necessario;
Emissioni Acustiche
68. La ditta è tenuta ad adottare gli interventi di mitigazioni acustiche previsti in relazione ed
illustrati nell'apposita tavola; nello specifico:
a) Insonorizzazione del manufatto di alloggiamento del motore endotermico con
pennellatura in lana di roccia sia delle pareti laterali che del coperto;
b) Installazione di silenziatori di scarico del motore endotermico;
c) Installazione di setti fonoassorbenti sulle griglie di immissione ed espulsione aria per la
ventilazione del vano motore all’interno del locale tecnico.
69. La ditta è tenuta a garantire che i mezzi transitanti sulla viabilità interna mantengano una velocità
massima pari a 10 Km/orari così come indicato nella valutazione di impatto acustico presentata.
70. Ultimata la fase di start – up, dovrà essere effettuata una verifica acustica strumentale tesa alla
dimostrazione del rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali. Detta verifica dovrà
definire la condizione maggiormente disturbante, livello residuo minimo, livello ambientale tutto
compreso (sorgenti interne, esterne nonché il traffico indotto con ricerca delle componenti tonali ed
impulsive) con particolare attenzione al tempo di riferimento per il limite di immissione assoluto ed al
tempo di misura per il criterio differenziale sui recettori individuati nella valutazione di impatto
acustico.
71. Qualora nel corso della predetta verifica sia necessario apportare degli ulteriori interventi di
mitigazione del rumore, gli stessi dovranno essere debitamente descritti unitamente alle misurazioni di
cui sopra.
72. L’attestazione relativa al rispetto dei valori limite a seguito di misurazioni dovrà essere
comunicata da tecnico competente in acustica entro 3 mesi dall'avvio dell'impianto a regime; nel caso
gli interventi di mitigazione del rumore costituissero variante significativa sotto il profilo progettuale
detta attestazione corredata dalla documentazione descrittiva dei medesimi interventi dovrà essere data
preventiva comunicazione prima della notificazione di fine lavori.
73. La Ditta è tenuta a progettare e realizzare opportune mitigazioni acustiche, al fine di consentire il
rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali presso il recettore individuato come R4, qualora
l'abitazione venga venduta o resa abitabile.
Emissioni odorigene
74. Al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse, in particolare odorigene, occorrerà
mantenere una buona funzionalità dell'impianto (ad es. verifiche tenuta valvole, torce, pulizie pozzetti e
reti di scolo, quantità e caratteristiche delle biomasse caricate all’impianto);
75. Ai sensi della Deliberazione di Giunta Emilia-Romagna n.1560 del 26/07/2011 e della D.G.R.
n.1495 del 24/10/2011, il gestore dell'impianto deve compiere una campagna di rilevamento delle
emissioni odorigene per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto;
76. Il monitoraggio deve essere condotto in attuazione della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere
sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto così come indicate nel Doc. 13
“Monitoraggio delle emissioni odorigene”(Cumulo frazione solida digestato, prevasca, trincee insilati
ed eventuali altre sorgenti emissive individuate in fase di esercizio dell'impianto), sia al confine dello
stesso effettuando per quest’ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell’impianto nella
direzione prevalente del vento.
77. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli all'anno da eseguirsi con cadenza stagionale Il
primo campionamento dovrà essere effettuato nel quarto mese dalla data di messa a regime. Dovrà
essere data anticipata comunicazione (almeno 15 giorni) ad Arpa e Comune di San Pietro in Casale
delle giornate in cui avverranno i campionamenti.;
78. Al termine del monitoraggio annuale il titolare dell'impianto trasmette i dati all'U.O. Energia
della Provincia di Bologna, ad A.R.P.A. Servizio Sistemi Territoriali, al Distretto A.U.S.L.
territorialmente competente e al Comune di San Pietro in Casale. Trascorso il periodo di monitoraggio
biennale, in presenza di problematiche riscontrate, la Provincia di Bologna, quale autorità competente,
potrà prorogare tale prescrizione e se necessario richiedere, sulla base dei dati ricevuti, un
approfondimento modellistico fino a pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale
dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate;
Emissioni in atmosfera
79. La ditta dovrà comunicare alla Provincia di Bologna al Comune di San Pietro in Casale ed ad
Arpa- Distretto di Pianura e la data di avviamento dell’impianto e successivamente al termine del
periodo definito di “start–up,” la data di attivazione dell’ impianto in conformità al progetto approvato;
quest’ultima corrisponderà alla data di messa a regime degli impianti;
80. Il biogas prodotto nella fase di start-up non avente ancora sufficiente contenuto di metano per
essere avviato a combustione, dovrà essere inviato ad idoneo sistema di trattamento, ovvero dovrà
essere interamente bruciato tramite la torcia di sicurezza, il cui funzionamento dovrà essere garantito
anche tramite l’utilizzo di combustibili supplementari (es. gpl, gas di rete).
81. Il quadro complessivo delle caratteristiche delle emissioni e i relativi valori limite delle sostanze
inquinanti in emissione sono i seguenti:
Punto emissione e fase di
provenienza
Emissione A– TORCIA DI
COMBUSTIONE
Emissione B – IMPIANTO
DI COGENERAZIONE**
Parametro
Valori
autorizzati
Unità di
misura
Altezza minima
6,4
Metri
Portata
1000
Nm3/h
Temperatura
Nessun limite
°C
Altezza minima
10,0
Metri
Durata
24
Ore/gior
no
Portata
3.700
Nm3/h
Polveri
10
mg/Nm3
Frequenza
dell’auto controllo
Vedi prescrizione
n.91
Annuale
Composti organici
volatili*
150
mg/Nm3
Monossido di carbonio
650
mg/Nm3
Ossidi di azoto
500
mg/Nm3
Composti del Cloro
10
mg/Nm3
Altezza emissione
3.5
m
Vedi prescrizione
n.91
7
m
Vedi prescrizione
n.91
9.7
m
Vedi prescrizione
n.91
Vedi prescrizione
n.91
(espressi come Carbonio
organico totale)
Emissione C
FILTRO GHIAIA
Emissione D1 , D2
GUARDIE IDRAULICHE
DISPOSITIVO
SOVRAPRESSIONE
DIGESTORE PRIMARIO
(D1) E VASCA FINALE (D2)
Altezza emissione
Emissioni E1,E2,E3
GUARDIE IDRAULICHE DI
EMERGENZA DIGESTORE
PRIMARIO
Altezza emissione
Emissioni F1,F2,F3,F4
GUARDIE IDRAULICHE DI
EMERGENZA. DIGESTORE
SECONDARIO (F1- F2)
VASCA FINALE (F3-F4)
Emissione G
PREVASCA CON FILTRO
DRYSCRUBBER
Altezza emissione
9.4
m
Altezza
emissione
3.3
m
In considerazione
della saltuarietà
dell’emissione e
della scarsa
portata, non si
fissano limiti alle
emissioni
Emissione H
SFIATO SERBATOIO
INTEGRATORI
ENERGETICI
Altezza emissione
8.2
m
Vedi prescrizione
n.91
* escluso metano
**le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell’effluente gassoso secco pari al 5%:
82. Per il punto di emissione A (torcia) , l’eccesso di biogas prodotto o quello emesso nei periodi di
fermata dei motori deve essere inviato ad una torcia, con pilota, in grado di assicurare una efficienza
minima di combustione del 99% espressa come CO 2/(CO2+CO). A tali emissioni non si applicano i
limiti definiti dalla DGR 1496/2012 nella tabella del punto 6;
83. Per il punto di emissione B ( cogeneratore); la Ditta dovrà verificare il rispetto dei limiti di legge
indicati al punto 7 dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1496/2011 ed inviare le relative
analisi all’Amministrazione Provinciale, Arpa -distretto di Pianura e Comune di San Pietro in Casale;
84. Si prescrive l’attuazione a carico del gestore di un monitoraggio dell’emissione E1 con cadenza
annuale. Il primo autocontrollo da parte della ditta dovrà essere effettuato entro 3 mesi dalla messa in
esercizio.
85. La data, l’orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso
dei prelievi di cui ai precedenti punti dovranno essere annotati su apposito registro, tenuto a
disposizioni delle Autorità di controllo. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse
informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle
emissioni.Il gestore dell’impianto dovrà inoltre trasmettere alla Provincia di Bologna ed a Arpa i dati
annuali relativi alle emissioni;
86. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere
utilizzati i metodi analitici di seguito riportati:
Parametro/Inquinante
Portata/temperatura
Polveri totali o materiale particellare
Composti Organici Volatili (espressi
come Carbonio Organico Totale)
Monossido di carbonio
Metodi indicati
UNI 10169:2001
UNI EN 13284-1:2003
UNI EN 12619:2002;
UNI EN 13526:2002
analizzatori automatici a celle
elettrochimiche, IR, FTIR;
UNI 9968:1992;
UNI EN 15058:2006
DM 25/08/00 All.1 (ISTISAN 98/2)
UNI 9970:1992;
UNI 10878:2000;
Ossidi di azoto
UNI EN 14792:2006;
analizzatori automatici a celle
elettrochimiche, IR, FTIR;
Composti del cloro
UNI EN 1911-1, 2, 3;
ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Ammoniaca
UNICHIM 632:1984
Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati:
• metodi indicati dall’ente di normazione come sostituenti i metodi riportati in tabella,
• altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa
dell’inquinante stesso.
87. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli
eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95%
di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non
sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata
sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore
al valore indicato nelle norme tecniche di riferimento per la matrice considerata. Qualora nel metodo
utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata
sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore
al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e
criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo
delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza
pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte
salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore
preventivamente esposte/discusse con l’autorità di controllo.
Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura;
88. I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia
rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione,
fermo restando l’obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione;
89. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo
inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (cioè l’intervallo corrispondente a “Risultato della
Misurazione ± Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato;
90. Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di
adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo
quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Date le particolari caratteristiche
delle emissioni che determinano specifiche esigenze di campionamento, oltre ai nomali requisiti
richiesti ( indicati nel documento “Campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera: aspetti
operativi” presente al sito: http://www.arpa.emr.it/dettaglio_documento.asp?id=2820&idlivello=26), i
punti di campionamento dovranno essere così caratterizzati:
• il condotto di emissione dovrà essere dotato di coibentazione tale che la superficie dello stesso
non possa provocare ustioni in almeno tutte le zone in cui vi sia presenza di personale per i
campionamenti (postazione di lavoro e percorso di accesso);
• nel caso in cui la in cui postazione di lavoro sia posta in ambiente chiuso, questa dovrà essere
sufficentemente ventilata;
• è necessaria la presenza di almeno una presa elettrica al punto di campionamento per il
funzionamento degli strumenti di campionamento;
• data la necessità di sollevare le attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e
raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta dovrà mettere a disposizione degli
operatori almeno le seguenti strutture:
Quota superiore
a 5 m da terra
sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature
utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea)
provvista di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a
15 m da terra
sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello)
provvisto di sistema frenante
Tutti i sistemi di sollevamento devono essere dotati di sistema di rotazione a compasso del braccio di
sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato dal sistema.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficienza
larghezza per permettere il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo collocato in quota.
Le macchine/attrezzature sono dotate di marcatura di conformità alla normativa CE.
• superficie totale di lavoro dovrà essere maggiore o uguale a 5 m2;
• data la particolare necessità di dover eseguire più campionamenti contemporaneamente, si
richiede la presenza di almeno 2 bocchelli di campionamento per condotti di diametro superiore
a 0,60m.
91. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle
norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi -Testo Unico sulla
sicurezza del lavoro).
92. I punti di emissione dovranno avere l'identificazione, con scritta a vernice indelebile, del numero
dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.
93. I quantitativi annuali di biomassa alimentati al digestore, l’energia elettrica prodotta, la frequenza
di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione
degli apparati d’emergenza (emissioni A , torcia ed emissione C, emissioni D, emissioni E , emissioni F
ed emissione H) devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro, il cui format è
riportato all’allegato I della DGR 1496/2011;
94. La ditta è tenuta a trasmettere alla Provincia ed all'A.R.P.A.- Distretto di Pianura ogni eventuale
ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata.
95. L'autorizzazione settoriale alle emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto, ha una validità di
anni 15, ai sensi dell'art.269 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e la domanda di rinnovo dovrà essere
presentata almeno un anno prima della scadenza;
Ciclo delle Acque
96. Per lo scarico costituito dall'unione delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali e
delle acque reflue domestiche provenienti dall'impianto stesso, la ditta Proponente dovrà rispettare tutte
le prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio Tutela e Sanzioni Ambientali nell'allegato tecnico
P.G. 45834 del 23.3.2012 che forma l'Allegato sub B) e dovrà provvedere al rinnovo periodico di tale
autorizzazione settoriale, pena la decadenza dell'A.U.;
97. Le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue dovranno essere
realizzate e mantenute conformi agli elaborati tecnici approvati dalla Conferenza dei Servizi;
98. Le vasche di trattamento delle acque di prima pioggia devono essere sottoposte a periodiche
operazioni di pulizia, verifica e controllo da parte di proprio personale specializzato o Ditta esterna
specializzata in materia;per gli interventi effettuati dovrà essere redatta e conservata idonea
registrazione a disposizione degli Enti di controllo;
Rifiuti
99. Eventuali rifiuti prodotti dall’attività di produzione energetica dovranno essere stoccati in
deposito temporaneo in contenitori chiusi e, nel caso di rifiuti liquidi, dotati di bacino di contenimento.
L’area di deposito dovrà essere opportunamente contrassegnata ed il rifiuto identificato con cartello
indicante il relativo codice CER e successivamente smaltiti nei termini temporali di cui alla Parte IV
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., da ditte iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
Digestato
100. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire nel rispetto di quanto
stabilito dal Regolamento n.1 del 28.10.2011 ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n.4 del
06.03.2007 , recante "Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
e delle acqua reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari” e dell’atto di
indirizzo di cui alla delibera dell’Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all’utilizzazione
agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni ubicati all’esterno del
“Comprensorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano”, produzione a Denominazione di
Origine Protetta;
101. prima dell'avvio lavori dovrà essere prodotto un nuovo deposito del PUA presso l'U.O. Energia e
l'U.O. della Provincia di Bologna del Piano di Utilizzazione Agronomica, in conformità al
Regolamento Regionale 28/10/2011, n. 1 (Del. G.R. 1494 del 24 ottobre 2011)
102. Il digestato, in forma tal quale o delle singole frazioni, liquide e/o solide, deve essere utilizzato
sui terreni di cui l’azienda dispone, vale a dire su terreni sui quali il gestore dell'impianto vanta un
diritto d’uso (proprietà o affitto) e/o su terreni messi a disposizione, con esplicita dichiarazione, dalle
aziende agricole che ne sono proprietarie per una durata non inferiore ad un anno;
103. Alla scadenza del titolo che dimostri la disponibilità dei terreni, l’efficacia dell’Autorizzazione
Unica cesserà qualora nei 60 giorni antecedenti la scadenza del titolo, il gestore dell'impianto comprovi
al Settore Sviluppo Economico della Provincia di Bologna, U.O. Interventi di Mercato e Zootecnia, e
per conoscenza al Servizio Tutela Ambientale, U.O. Energia, un titolo di disponibilità valido ed
efficace per un arco temporale più lungo;
104. A seguito dell’entrata in funzione dell’impianto, la comunicazione specifica sull’utilizzazione
agronomica del digestato sia esso solido o liquido, va inviata almeno 30 prima dell’attività di
distribuzione in campo, con le modalità di cui all'art. 41 del Regolamento succitato, alla competente
U.O. Provinciale Interventi di mercato e Zootecnia, U.O. Provinciale Energia, all'Ufficio tecnico del
Comune di San Pietro in Casale e al Distretto competente A.R.P.A.;
105. Gli utilizzatori devono inoltre registrare le singole operazioni di distribuzione in un Registro di
Utilizzazione in carta libera, a disposizione degli organi di controllo, indicando le particelle, le colture,
il tipo di fertilizzante, le dosi e la data di svolgimento dell’operazione;
Dismissione dell’impianto
106. Al fine di garantire l'effettiva rispondenza degli interventi di dismissione previsti nell'apposito
Piano con le migliori tecniche disponibili, il titolare dell'Autorizzazione Unica è tenuto, a cadenza
quinquennale, all'aggiornamento del Piano di dismissione nella parte relativa sia alla individuazione
delle operazioni di dismissione e di rimessa in pristino dei luoghi allo stato di origine sia del quadro
economico corrispondente, alla luce delle migliori tecnologie disponibili e dell'indicizzazione Istat dei
costi economici;
107. La ditta autorizzata dovrà prestare prima dall'avvio dei lavori, pena la revoca dell'Autorizzazione
Unica, una garanzia fidejussoria a favore dell’Amministrazione Provinciale secondo i criteri stabiliti
dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n.381/2011, per un importo pari ad euro 67.300,00
(sessantasettemilatrecento,00), quale costo complessivo degli interventi di dismissione e ripristino
dello stato dei luoghi all'origine, così come dettagliati nel Piano di Dismissione approvato dalla
Conferenza dei Servizi quale parte sostanziale ed integrante del progetto definitivo;
108. A norma dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003 e dell’art. 16, comma 2, lett. g) della L.R.
n. 26/2004, entro 6 mesi dalla cessazione dell’esercizio dell’impianto, il titolare dell’Autorizzazione
Unica dovrà provvedere, a sue spese, alla dismissione integrale dell'impianto principale, delle strutture
edilizie e delle infrastrutture ad esso connesse e adottare tutte le misure di ripristino dello stato
originario contemplate nel Piano di dismissione;
Controlli degli Enti preposti
109. La ditta Proponente deve rispettare tutte le prescrizioni tecniche - strutturali e gestionali sopraelencate, consapevole della sanzione amministrativa pecuniaria, comminata dall'art. 44, comma
3, D. Lgs. n.28/2011, in caso di accertata violazione delle stesse, fatte salve le altre sanzioni previste
comunque previste dalla normativa vigente da irrogarsi a cura delle Autorità competenti;
110. Tutti gli Enti preposti dovranno verificare anche d'ufficio, il rispetto delle prescrizioni tecniche
sopra elencate e di quelle derivanti dalla normativa vigente. In particolare, l’Ufficio Tecnico del
Comune di San Pietro in Casale accerterà la corrispondenza delle opere edilizie realizzate con il
progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi ed autorizzato dall’Autorità Provinciale;
111. Al fine di agevolare i controlli di legge, il titolare dell'A.U. è tenuto in ogni momento di validità
dell’atto autorizzativo a consentire al personale addetto, l’accesso al sito aziendale e a rendere
disponibili tutti le informazioni richieste;
112. La Provincia di Bologna dovrà verificare il rispetto dei termini assegnati a pena di decadenza
dell'A.U., per le comunicazione di inizio lavori, di fine lavori e di messa in esercizio dell'impianto.
Inoltre verifica il rispetto delle prescrizioni gestionali d'ufficio e/o su segnalazione degli organi di
vigilanza, applicando, ove ne ricorrano i presupposti, le sanzioni amministrative previste dalla legge ed
attivando i procedimenti amministrativi di diffida ad adempiere alle prescrizioni violate;
113. La Provincia di Bologna si impegna a comunicare l'adozione delle misure sanzionatorie
comportanti la revoca dell'atto autorizzativo, oltre che ai membri della Conferenza dei Servizi, al
Gestore Servizi Energetici per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;
114. Il gestore dell’impianto dovrà realizzare l’impianto in conformità con quanto disposto dalle
norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi e farsi carico di presentare, a lavori
ultimati, domanda di sopralluogo al competente Comando dei VV.FF. onde conseguire un nuovo
certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), corredata della documentazione indicata nell’Allegato 2 del
D.M. del 04/05/1998, trasmettendone copia cartacea al Responsabile dell’U.O. Energia.