I Covered Bond nella legislazione italiana
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I Covered Bond nella legislazione italiana
Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it I COVERED BOND NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA di Santo LOGOTETA [email protected] 10 Gennaio 2008 I diritti di questo scritto sono dell’Autore. Potrà essere stampato ed utilizzato per esclusivo fine interno della propria organizzazione, mai per scopi commerciali ed alla condizione che il testo originario venga riprodotto senza alcuna modifica. Pubblicato in Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it 2 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it INDICE INTRODUZIONE ................................................... V 1. I COVERED BOND 1.1 PREMESSA ................................................................ 1 1.1.1 UN “NUOVO” STRUMENTO DI RACCOLTA PER IL SISTEMA BANCARIO 5 1.2 CENNI SULL’ORIGINE DELLO STRUMENTO ............... 7 1.3 I COVERED BOND IN EUROPA .................................. 9 1.3.1 UNA CLASSIFICAZIONE IN BASE AL SOGGETTO EMITTENTE ........ 11 1.3.2 LE CARATTERISTICHE STRUTTURALI COMUNI CHE IDENTIFICANO UN COVERED BOND ..................................................... 12 1.3.3 I COVERED BOND IN GERMANIA: I PFANDBRIEFE ................... 14 1.3.4 I COVERED BOND IN SPAGNA: LE CÉDULAS HIPOTECARIAS ....... 21 1.3.5 I COVERED BOND IN FRANCIA: LE OBLIGATIONS FONCIÈRES ..... 24 1.3.6 I COVERED BOND NEL REGNO UNITO: GLI STRUCTURED COVERED BOND ........................................................ 30 1.4 LE ASPETTATIVE SUI COVERED BOND ITALIANI .... 34 2. LA PRIMA EMISSIONE ITALIANA: IL PROGRAMMA DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.1 L’ENTE CASSA DEPOSITI E PRESTITI .................... 39 2.1.1 LE ORIGINI DELL’ISTITUZIONE ........................................ 41 2.1.2 IL RATING DELLA CDP................................................. 44 2.2 L’INTRODUZIONE DEI COVERED BOND COME STRUMENTO DI RIFINANZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI CREDITO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO SUL MERCATO INTERNAZIONALE DEI CAPITALI ......................................................... 45 2.3 IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO .............. 46 2.3 LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL PROGRAMMA DI C.D.P. .................................... 49 I Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 IL COVER POOL ......................................................... 50 IL MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI CASSA ............................ 52 L’OBBLIGO DI PRESERVARE LA QUALITÀ DEL PORTAFOGLIO ........ 53 I MECCANISMI DI SEGREGAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA ........... 54 3. LE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA 3.1 I COVERED BOND ITALIANI ................................... 57 3.1.1 L’ITER LEGISLATIVO ................................................... 61 3.2 IL QUADRO NORMATIVO COMPLETO ...................... 65 3.3 LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI COVERED BOND ITALIANI: UNA SINTESI INTRODUTTIVA ..... 70 3.4 LA NORMATIVA COMUNITARIA .............................. 74 3.4.1 L’ARTICOLO 22 (4) DELLA DIRETTIVA UCITS ...................... 77 3.4.2 LA CAPITAL REQUIREMENTS DIRECTIVE ............................. 79 3.5 LA LEGISLAZIONE ITALIANA IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE .................. 82 3.5.1 LA STRUTTURA DELL’OPERAZIONE .................................... 85 3.6 I SOGGETTI DELL’OPERAZIONE: LE BANCHE .......... 87 3.7 SEGUE: LA SOCIETÀ VEICOLO ................................ 90 3.8 SEGUE: IL C.D. SERVICER ....................................... 96 3.9 GLI ATTIVI CEDIBILI ............................................. 99 3.9.1 SEGUE: I CREDITI FONDIARI E IPOTECARI ......................... 102 3.9.2 IL LOAN TO VALUE.................................................... 103 3.9.3 GLI ALTRI ATTIVI CEDIBILI: I CREDITI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O GARANTITI DALLE MEDESIME E I TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE ......106 3.10 LE MODALITÀ DELLA CESSIONE ......................... 109 3.11 IL RAPPORTO MASSIMO TRA LE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE E LE ATTIVITÀ CEDUTE .. 111 3.12 IL PRINCIPIO DELLA CORRELAZIONE DELLE SCADENZE E LE TIPOLOGIE DI ATTIVI UTILIZZABILI PER SUCCESSIVA INTEGRAZIONE DEI CREDITI CEDUTI .......................................... 115 II Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it 3.13 LA SEPARAZIONE PATRIMONIALE E IL VINCOLO DI DESTINAZIONE DEI BENI .............................. 119 3.14 LA DISCIPLINA FALLIMENTARE DELL’OPERAZIONE ............................................. 121 3.15 LA GARANZIA DELLA SOCIETÀ VEICOLO ............ 124 3.15.1 L’ESCUSSIONE DELLA GARANZIA ...................................127 3.16 LE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA DELLA BANCA D’ITALIA ............................................................ 129 3.16.1 SEGUE: I LIMITI ALLA CESSIONE ...................................130 3.16.2 SEGUE: IL TRATTAMENTO PRUDENZIALE ..........................132 3.16.3 SEGUE: I CONTROLLI ................................................134 3.17 L’ARTICOLO 7-TER: I PATRIMONI DESTINATI ... 136 4. LA CARTOLARIZZAZIONE C.D. TRADIZIONALE E I COVERED BOND A CONFRONTO 4.1 LA SECURITISATION ............................................ 139 4.1.1 LE PRIME OPERAZIONI ................................................145 4.2 LA CARTOLARIZZAZIONE SECONDO LA LEGGE 130/1999 E LA SOCIETÀ PER LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI ..................... 147 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 L’OGGETTO: I CREDITI CEDUTI ......................................150 LA CESSIONE DEI CREDITI ...........................................152 PROFILI FALLIMENTARI ...............................................154 I TITOLI DERIVANTI DALL’OPERAZIONE .............................156 IL RATING NELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE ...........158 4.3 ANALOGIE E DIFFERENZE RISPETTO AD UN’EMISSIONE DI COVERED BOND NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA .................................... 158 4.4 I VANTAGGI DI UN’EMISSIONE DI COVERED BOND RISPETTO AD UN’OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE .......................................... 164 BIBLIOGRAFIA ................................................ 171 III Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it IV Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it INTRODUZIONE Come in passato le esigenze dei traffici commerciali portarono alla creazione del diritto dei mercanti, così oggi le origini della nuova legislazione in materia di obbligazioni bancarie garantite (i covered bond nazionali) sono da rintracciare nelle esigenze della business community. Il diritto dei mercati finanziari, imprenditoriali o industriali mira a superare le divisioni politiche degli Stati al fine di dare una disciplina uniforme all’interno del c.d. mercato globale. La maggioranza dei Paesi europei si è dotata negli ultimi anni di una disciplina sui covered bond e l’assenza di una legislazione in materia in Italia poneva il sistema bancario italiano in una posizione di arretratezza e svantaggio competitivo. Nel 2005 il legislatore si è preoccupato di adeguare la normativa interna per rendere possibile anche nel nostro Paese l’utilizzo di questo strumento finanziario, già ampiamente diiffuso nella pratica finanziaria internazionale. Il c.d. decreto competitività (d.l. 35/2005), poi convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, ha inserito nel corpus della legge sulla cartolarizzazione (legge 30 aprile 1999, n. 130) gli articoli 7-bis e 7-ter. In realtà fino al maggio del 2007 (il regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze risale al 14 dicembre 2006, mentre le Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia sono del 17 maggio 2007) non è stato possibile procedere ad V Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it emissioni di covered bond per la mancanza della normativa secondaria di attuazione. I covered bond sono titoli di debito emessi da banche che beneficiano di una doppia garanzia a tutela degli investitori: il patrimonio dell’emittente e il patrimonio separato composto da asset di primaria qualità. È evidente che la dimensione patrimoniale di un emittente di tipo bancario è di per sè significativa. Se a ciò si aggiungono gli stringenti requisiti prudenziali imposti dalle Disposizioni di vigilanza che limitano il campo esclusivamente alle banche di maggiori dimensioni e più “virtuose”, si percepisce come l’elevata qualità dell’emittente sia uno dei tratti distintivi di questo strumento finanziario. L’ulteriore garanzia è costituita dagli attivi di elevata qualità creditizia (crediti fondiari ed ipotecari, crediti nei confronti della pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime anche individuabili in blocco, titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura) che vengono ceduti ad una società veicolo e segregati a favore dei portatori di covered bond. Nell’eventualità di default dell’emittente (peraltro assai rara), gli obbligazionisti garantiti si soddisferanno in via prioritaria su tale patrimonio separato. Il basso profilo di rischio, testimoniato dal rating AAA solitamente assegnato a questo tipo di obbligazioni, l’alta standardizzazione e l’elevata liquidità, cui si aggiungono i privilegi regolamentari riconosciuti a livello comunitario, in particolare in termini di trattamento prudenziale favorevole, VI Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it contribuiscono a rendere i covered bond, ancora oggi, uno strumento finanziario unico e appetibile per gli investitori istituzionali. Dal punto di vista dell’emittente i covered bond permettono una riduzione del costo di raccolta, data dalla disponibilità di quest’ulteriore strumento di funding già collaudato in altri sistemi finanziari. I consumatori dovrebbero, per via mediata, ricevere dei benefici, in considerazione della circostanza che questi strumenti finanziari dovrebbero contribuire ad un miglioramento delle condizioni di finanziamento ed alla possibilità di ottenere scadenze più a lungo termine. Il provvedimento normativo italiano si inserisce in un sistema europeo già affollato e molto competitivo, in cui si spera possa trovare ampio spazio negli anni a venire. VII Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it VIII Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it 1. I COVERED BOND 1.1 Premessa Nuovi attori sulla caratterizzano per scena finanziaria, il apporto loro i bond1 covered innovativo nel si settore, puntando a diventare protagonisti nei prossimi anni. Il sistema economico europeo-continentale si differenzia da quello anglosassone soprattutto per il minor peso che rivestono i mercati azionari rispetto a quelli obbligazionari. Nei bilanci degli istituti di credito europei la componente obbligazionaria costituisce una porzione significativa del passivo. L’uso dei covered bond come strumento di funding2 è stato (ed è tutt’oggi) un vantaggio competitivo per le banche di quei Paesi3 che, nel sistema finanziario europeo, se ne sono avvalse per prime. Per quanto riguarda il profilo macroeconomico, la riduzione del costo della raccolta ha come conseguenza la riduzione del tasso al quale la banca esercita il credito, con evidente beneficio per i In questo paragrafo, il termine “covered bond” verrà utilizzato, salvo ulteriori specificazioni, con riferimento allo strumento finanziario in generale. La trattazione andrà dunque riferita a tutti quegli strumenti finanziari (come diversamente denominati nei vari sistemi giuridici nazionali) che possiedono le peculiari caratteristiche identificative di questa categoria di titoli di debito, e segnatamente la doppia garanzia a tutela degli investitori costituita dal patrimonio dell’emittente e dal patrimonio separato composto da attivi di primaria qualità. 2 Con il termine funding si fa riferimento al processo di approvvigionamento dei capitali. Le politiche di provvista sono alla base delle scelte dell’impresa bancaria, che mira a reperire liquidità alle migliori condizioni possibili. Il costo del funding è dato principalmente dalla relazione tra il tasso di interesse e il rischio del debitore. 3 La prima legislazione in materia è quella tedesca: i Pfandbrief risalgono al 1899 anche se il loro utilizzo è diventato frequente solo dalla seconda metà degli anni ’90, quando la Germania ha effettuato emissioni di Jumbo Pfandbrief (maxi emissioni di covered bond tedeschi del valore superiore ai 700 milioni di euro). 1 1 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it settori in disavanzo finanziario4, motivo, questo, alla base della scelta di introdurre questi strumenti finanziari5 negli ordinamenti giuridici nazionali. I covered bond rientrano nella categoria degli strumenti di collateralised funding, caratterizzata, rispetto ai più noti metodi di reperimento della liquidità (raccolta di depositi, indebitamento obbligazionario e ricorso al capitale di rischio), dalla presenza di uno specifico pool di asset che garantisce il rimborso degli strumenti propri di questa categoria. Nel caso dei covered bond, il pool è composto da mutui ipotecari o finanziamenti ad enti locali, nonché da una combinazione di entrambi6. Ovviamente, ciascun Paese ha compiuto la scelta Così A.V. GUCCIONE, La legge italiana in materia di obbligazioni bancarie garantite (artt. 7-bis e 7-ter, legge 30 aprile 1999, n. 130), in Nuove leggi civili commentate, 2006 fasc. 4/5, p. 820. 5 Il d.d.l. n. 5736 del 22 marzo 2005, poi confluito sostanzialmente nel d.l. 14 marzo 2005, n. 35 assegna ai covered bond le seguenti funzioni: «rispondere alla sempre crescente domanda del sistema finanziario italiano di colmare il divario competitivo dovuto all’assenza di una specifica normativa italiana che regoli l’emissione di obbligazioni bancarie garantite da cui deriva l’impossibilità per le banche italiane di accedere alle competitive condizioni di finanziamento degli impieghi (ovvero il costo di raccolta) che lo strumento permette (sia in termini di tassi di interesse inferiori, che di scadenze finanziabili più lunghe); costi di provvista più bassi, la maggiore affidabilità di credito dello strumento e l’accesso facilitato ad investitori di lungo termine (quali le assicurazioni) consentono alle banche di accedere con questo strumento a provvista di durata particolarmente lunga. Si stima che, con questo strumento, le banche italiane potrebbero risparmiare tra lo 0,05 per cento e lo 0,20 per cento all’anno, in relazione al proprio rating individuale, sui propri costi di finanziamento a lungo termine; significativi benefici per la competitività del Paese nel suo complesso. Oltre che i benefici indotti alle banche italiane, derivano benefici per l’intero sistema economico: per il settore privato retail, che potrà accedere a mutui ipotecari a tassi più competitivi e con scadenze più lunghe, per le imprese, che potranno ottenere impieghi più a lungo termine da parte delle banche, ed in particolare per il settore pubblico, che potrà avere accesso a costi di raccolta più competitivi a seguito dell’abbassamento del costo di raccolta per la banca che lo finanzia». 6 La composizione degli asset posti a garanzia è una della particolarità dei covered bond. La natura degli asset utilizzabili è circoscritta a mutui ipotecari, prestiti al settore pubblico, titoli risultanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti ipotecari. Ovviamente, in taluni casi l’insieme è ristretto ad una o più delle suddette categorie. 4 2 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it legislativa più adeguata al proprio tessuto economico-bancario, e le regole dettate per la composizione del pool sono sicuramente uno dei tratti distintivi dei diversi quadri legislativi in materia, che, in ogni caso, condividono una fondamentale caratteristica: la bassissima probabilità di default7. La bassissima rischiosità8 li rende appetibili per gli intermediari finanziari e gli enti avversi al rischio (banche centrali e fondi pensione prima di tutto), ma, astrattamente, anche agli investitori retail che hanno un profilo di rischio molto basso e investono con un orizzonte temporale di lungo periodo (c.d. cassettisti). I covered bond sono titoli di debito caratterizzati da un doppio livello di garanzie: l’emissione è garantita dall’emittente stesso (il patrimonio della banca costituisce la garanzia generica) e dagli asset posti a garanzia dell’emissione (questo gruppo di crediti è la garanzia specifica, caratterizzata da un elevato rating)9. Gli attivi (che, come già detto, sono d’elevata qualità, Il favor del legislatore per il portatore del titolo si sostanzia nel diritto di quest’ultimo di soddisfarsi con priorità su determinati attivi (di qualità) dell’emittente in caso di insolvenza. 8 La bassa rischiosità è dovuta anche all’approccio delle agenzie di rating che, se pur con approcci diversi, tendono a garantire ai covered bond un giudizio di rating superiore al livello del senior unsecured debt dell’emittente solo in presenza di una disciplina legale e regolamentare molto favorevole all’investitore, di una qualità ottima dei crediti del cover pool e delle controparti dell’operazione. A differenza delle operazioni di cartolarizzazione, infatti, gli attivi a garanzia delle emissioni di covered bond rimangono fortemente collegati al patrimonio dell’emittente, e un maggior rating, il c.d. de-linking, è sostenibile solo con una migliore qualità del cover pool ottenuta con l’unica forma di garanzia supplementare usuale per questi strumenti, l’overcollateralisation (l’originator cede una quantità di crediti con valore nominale superiore a quello dei titoli emessi). La metodologia imponè però dei limiti al rating che un covered bond può raggiungere, il divario tra il rating dell’emittente e il rating dei titoli non può certamente essere illogicamente sproporzionato. 9 La definizione è di D. ZUCCHELLI, I Covered bonds: un nuovo strumento anche per il retail?, in Rivista AIAF, 2007, n. 61, p. 29; si veda anche BANCA INTESA, Finanza Locale Monitor – Servizio studi e ricerche, febbraio 2006, p. 40, 7 3 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it essenzialmente mutui ipotecari e crediti agli enti locali) possono essere costituiti in garanzia permanendo giuridicamente nel patrimonio dell’emittente o fuoriuscendo dallo stesso10. Tutto ciò offrendo all’investitore un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato. La combinazione di questi elementi ha contribuito al grande successo di questa particolare categoria di titoli obbligazionari, indiscutibile se si considera la percentuale del mercato obbligazionario europeo rappresentata da covered bond. Le emissioni sono infatti cresciute notevolmente negli ultimi anni, a dimostrazione del fatto che i mercati apprezzano questo tipo di strumento e che la domanda sta letteralmente esplodendo11. secondo cui le singole normative nazionali garantiscono la tutela dei portatori dei covered bond dal default del soggetto emittente attraverso una segregazione degli asset, costituiti in garanzia a beneficio dei portatori dei titoli (tecnica on-balance), ovvero nell’utilizzo di veicoli bankruptcy remote, quali soggetti emittenti i covered bond (modalità off-balance). Le cartolarizzazioni off-balance sheet implicano un trasferimento di un portafoglio di asset della banca ad un’altra entità, solitamente uno special purpose vehicle (SPV), che finanzia l’acquisizione degli asset tramite l’emissione di strumenti finanziari (garantiti appunto dall’oggetto dell’acquisizione). Il nome generico ABS (asset backed securities) deriva appunto dalla diretta relazione tra le poste di bilancio. La definizione ‘off-balance sheet activities’, in generale, evidenzia un aspetto peculiare della contabilizzazione di questi contratti, che consiste nell’uso di conti ‘sotto la linea’ dei sistemi degli impegni e rischi e dei conti d’ordine. In queste voci vengono evidenziati elementi dei contratti quali, ad esempio, i capitali di riferimento (o ‘notional’) degli swap ed i valori delle attività/passività sottostanti (‘underlying’)nei contratti futures e options. 10 Sul punto si vedano L. GRECO – D. IACOVONI, Decentramento della finanza pubblica e finanziamento degli investimenti pubblici. Proposte per un mercato del debito pubblico locale, in XIV Conferenza, Società italiana di economia pubblica, 2002, p. 741, secondo cui con questo sistema si attua un tipo di collateralizzazione on-the-balance a differenza dei titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione di crediti che invece sono off-the-balance. La differenza sostanziale risiede nella garanzia aggiuntiva di cui godono i sottoscrittori nel primo caso, data dal bilancio totale della banca che emette il titolo. 11 Gli investitori istituzionali di tutto il mondo stanno riducendo l’esposizione dei loro portafogli in titoli di stato e azioni, per potenziare la quote di covered bond. Si consideri, in aggiunta, che quasi 100 banche centrali investono regolarmente le proprie riserve in covered bond (fonte: Societè Generale). 4 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it 1.1.1 Un “nuovo” strumento di raccolta per il sistema bancario La convergenza dei tassi d’interesse dopo l’introduzione dell’euro ha portato ad un notevole assottigliamento della forbice tra tassi attivi praticati dalle banche alla clientela, e tassi passivi da esse pagati sulla liquidità raccolta: ciò ha indotto gli istituti di credito a focalizzarsi maggiormente sull’abbattimento dei costi in modo da mantenere invariato il livello dei profitti. Ne consegue che il costo di raccolta può rappresentare un fattore cruciale nella determinazione del livello di competitività di una banca e, dunque, nella scelta tra le diverse alternative per raccogliere liquidità e finanziare progetti e investimenti. Certamente, la disciplina legislativa degli anni ‘90 non era competitiva in tal senso12; in Italia, già nel 1999, la legge n. 130 sulla cartolarizzazione dei crediti, mirava a consentire alle banche di ottenere condizioni di raccolta più vantaggiose. I covered bond si presentano, nel panorama bancario attuale, come una soluzione ai problemi degli istituti di credito alla continua ricerca della possibilità di espandere la propria gamma di strumenti di raccolta. L’esigenza di avere uno strumento obbligazionario garantito da asset segregati è, ad oggi, più che mai fortemente sentita dalle banche italiane che devono competere sul mercato dei bond con istituti di credito di altri Paesi europei in cui tale Col testo unico bancario (d.lgs. 385 del 1° settembre 1999) tutte le varie categorie di obbligazioni (mobiliare, agraria, fondiaria, alle opere pubbliche) sono state ricondotte ad un unico genere. Ciò ha comportato l’impossibilità di finanziare i crediti (anche quelli superiori rispetto alla media) con strumenti di funding ad hoc, che consentissero condizioni di raccolta migliori. 12 5 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it tipologia di strumenti esiste già da tempo13. La mancanza di una normativa ad hoc ha penalizzato fortemente i nostri intermediari rispetto ai concorrenti esteri sotto diversi profili, quali il costo della raccolta14 e la capacità di adeguare l’offerta di prodotti a medio-lungo termine alle esigenza della clientela nel comparto del credito fondiario e dei finanziamenti al settore pubblico. I covered bond complementare rappresentano e uno alternativo15 strumento rispetto di agli raccolta strumenti attualmente disponibili16, che incrementa la capacità competitiva delle banche del nostro Paese nel panorama europeo17. Si pensi, ancora, al caso più rilevante dei Pfandbriefe tedeschi. Si consideri, infatti, che nella generalità dei casi questi titoli godono del rating più elevato che consente all’emittente di finanziarsi in modo particolarmente conveniente. 15 Così UFFICIO FUNDING – INTESA SANPAOLO, Ruolo delle Obbligazioni Garantite nella strategia di raccola di Intesa Sanpaolo, intervento al Convegno ABI, Roma, 7 giugno 2007, secondo cui, date le seguenti caratteristiche salienti di un covered bond: (i) titoli obbligazionari, (ii) assistiti da una garanzia reale, (iii) rivolti al canale istituzionale, (iv) attraverso collocamenti prevalentemente in forma pubblica, tale forma di raccolta costituisce un’alternativa principalmente a raccolte cartolari secured (cartolarizzazioni c.d. funded) e obbligazioni tradizionali (senior unsecured). 16 Non sembrano esserci significativi rischi di sovrapposizione nemmeno con i mortgage backed securities (a proposito, si veda il paragrafo 4.4). L’emissione di questi ultimi infatti continua a rappresentare una valida fonte di finanziamento, specialmente per le banche di piccola dimensione o prive di rating. Il ricorso ai covered bond per queste banche è più complicato, ma potrebbe essere non impossibile, nel senso che le autorità di vigilanza potrebbero autorizzare forme consortili di emissione. 17 In tal senso l’ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI DI BANCA E BORSA, Recenti tendenze del mercato obbligazionario, in Ricerche e Pubblicazioni (http://www.assbb.it), p. 49 ss. 13 14 6 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it 1.2 Cenni sull’origine dello strumento Il concetto di ipoteca, di origine molto antica, è rintracciabile già nella Grecia del 400 a.C. e trova ampia attuazione intorno al 600 a.C., nella fase storica della colonizzazione. Il concetto di obbligazione si è sviluppato in Europa nei primi anni del XVII secolo. Nel 1602 la Compagnia Olandese delle Indie Orientali, per reperire i fondi necessari alle esplorazioni di nuove terre ed ai viaggi per la ricerca di nuove opportunità commerciali, si finanziò tramite un’emissione obbligazionaria. Il primo momento in cui questi due istituti si fondono e originano un nuovo strumento è il XVIII secolo, quando in Prussia, sotto Federico II, nel 1769, si introdusse il sistema dei Pfandbriefe per rimediare alle necessità creditizie dell’aristocrazia a seguito della Guerra dei Sette Anni (1756-1763). Sulla base del Regio Decreto del 29 agosto 1769 che introduceva questi strumenti finanziari, a partire dal 1770 vennero istituite le c.d. “Landschaften”, associazioni di diritto pubblico dei proprietari terrieri all’interno delle singole province prussiane. Queste associazioni, per rifinanziare i crediti concessi18 ai propri associati, emettevano titoli di debito molto simili ai Mortgage Pfandbrief attuali. Tramite questo titolo, il creditore acquisiva un’azione diretta (simile a quelle derivanti da ipoteca nel nostro ordinamento) su una delle proprietà che il proprietario terriero aveva dato in pegno, in cambio di questi strumenti finanziari, al Landschaft in I prestiti non erano in denaro liquido, ma in Pfandbrief (“Naturadarlehen”), che poi spettava al debitore collocare presso terzi. 18 7 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it questione19. Questo sistema di Pfandbrief ebbe grande successo e, già alla fine del XIX secolo, fu adottato per rifinanziare i debiti al settore pubblico. Con un decreto del Senato dell’8 dicembre 1862 si istituì la prima hypothekenbank 20 , la Frankfurter Hypothekenbank, per arrivare alle 40 hypothekenbank degli inizi del XX secolo. Questi sviluppi portarono all’emanazione, nel 1900 del Hypothekenbankgesetz (HBG)21 che stabiliva un quadro giuridico comune per queste istituzioni22. Nel resto d’Europa, nel 1797 fu costituita la prima banca danese emittente di obbligazioni23, nel 1852, viene fondata in Francia la Crédit Foncier de France (CFF)24, in Spagna, invece la prima traccia Successivamente, nei Landschaft istituiti al di fuori della Prussia, le varie proprietà garantivano congiuntamente gli strumenti finanziari emessi. Non c’era più una corrispondenza tra un determinato strumento e una determinata proprietà. 20 È la tipologia di banche specializzate autorizzata ad emettere covered bond in Germania. 21 È la legge sulla banche ipotecarie. 22 Sulle origini dei Pfandbriefe si veda Association of German Pfandbrief Banks, History, (http://www.pfandbrief.de). 23 Per un approfondimento, si veda REALKREDIT DANMARK, Covered bonds in Denmark, in Credit Quality, Liquidity and Yield, Tokyo 7 giugno 2005, che ricorda come la prima legislazione danese sui covered bond risalga al 1850. Oggi il mercato danese di questi strumenti è il secondo maggiore in Europa quanto a volume dei covered bond circolanti. In 208 anni di storia non si sono mai registrati defaults di banche ipotecarie danesi. 24 Secondo P. AGBOYIBOR, French Obligations Foncières and MBS FCCs following the recent amendments to the Securitisation Law, in Covered bonds – Orrick Publications, 2006, p.3, la Crédit Foncier de France doveva garantire ed acquisire mutui ipotecari di entità pubbliche, private, o individui. Sin dagli anni ’60 le autorità francesi si sono impegnate a garantire un quadro giuridico di favore. Nel 1966 viene creato il marché hypothécaire (il mercato ipotecario) che permetteva alle istituzioni creditizie di rifinanziare i mutui garantiti da ipoteca e di offrire agli investitori strumenti finanziari affidabili (i.e. billets à ordre, cambiali, e titres au porteur, titoli al portatore). Nel 1985 nasce l’attuale Caisse de refinancement de l’habitat (prima denominata Caisse de refinancement hypothécaire) che permise di estendere la scadenza delle risorse raccolte mediante l’emissione di obbligazioni a lungo termine. La promulgazione della legislazione sulla cartolarizzazione è datata 23 dicembre 1998 (legge 1201/1988, e successive modifiche). Quest’ultima ha stabilito il quadro giuridico per i Fonds Communs de Créances (FCC), le società veicolo (c.d. special purpose vehicle) di diritto francese. Per ultimo, le Obligations 19 8 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it legislativa delle Cédulas Hipotecarias25 è del 1872, e negli anni successivi si assisterà alla creazione di istituti analoghi che cominciano ad emettere obbligazioni garantite nei vari Paesi europei26. 1.3 I covered bond in Europa Ad oggi, 25 Stati europei hanno strutture giuridiche finalizzate all’emissione di covered bond. Nella maggior parte di questi Paesi l’emissione è regolata da legislazioni specifiche27, le quali stabiliscono gli standard per la protezione dei portatori di obbligazioni, i criteri di identificazione degli attivi idonei ed altre caratteristiche specifiche. In alcuni Paesi (si vedano il Regno Unito e i Paesi Bassi28), le caratteristiche dei covered bond sono definite su base contrattuale, mediante cui vengono stabilite anche le modalità dell’emissione29. Fonciéres e le Sociétés de Credit Foncier (SCF) introdotte dalla legge del 25 giugno 1999 n. 532, e successive modifiche e regolamenti attuativi. 25 Altre date importanti per i covered bond spagnoli: la Legge sulle Ipoteche del 1946, il Patto di Moncloa del 1977, e la Legge sul Mercato Ipotecario del 1982. La legge della cartolarizzazione è del 1991. 26 Per un approfondimento, R. GROSSMAN – T. MAJI, History, in European Covered Bond Fact Book, 2006, p. 17. 27 Da più parti si incitano gli Stati non ancora in possesso di una legislazione in materia, ad adottarla. Così in LINKLATERS, RMBS: EU mortgage funding market integration, in Structured Finance Update, Issue 13, gennaio 2007. 28 Al di fuori del panorama europeo, un mercato importante come quello statunitense, non si è ancora dotato di una legislazione in materia. C. CUNNINGHAM, Covered Bond Players Fears ABS Confusion, in Total Securitization Vol. 1, No. 1, 2007, p. 22, secondo cui è un momento di grande riflessione negli USA, poiché altre banche stanno pensando di seguire l’esempio di Washington Mutual, che è stato il primo emittente di covered bond negli Stati Uniti. 29 Sul punto si vedano R. GROSSMAN – T. MAJI, A comparative framework of various covered bond systems in Europe, cit., p. 20. 9 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it Nella maggior parte dei casi, l’adattamento al modello tedesco è la conseguenza di una constatazione strutturale, essendo i Pfandbriefe considerati titoli di qualità, e di una constatazione opportunistica, nel caso di specie, conseguente al marketing particolarmente aggressivo degli emittenti tedeschi. Da qui, i mercati che non dispongono di tale strumento hanno effettuato alcune analisi e considerazioni sul level playing field tra intermediari bancari domestici ed esteri, e sono corsi a ripari30. Il numero di legislazioni in vigore nei vari Paesi potrebbe indurre a pensare che, in realtà, si tratti di un insieme disomogeneo di titoli, ma, dopo una prima analisi, ci si accorge delle numerose caratteristiche unificanti, dovute anche al fatto che, all’interno della Comunità Europea31, gli Stati membri sono soggetti alla disciplina comunitaria32. 30 Così A. PEPPETTI – R. RINALDI, I covered bond in Europa e le ipotesi di sviluppo in Italia, in Bancaria, n. 6, 2001, p. 59. 31 Sul panorama europeo, si veda L. HAGEN, What is European Covered Bond Council, intervento al 26th IUHF World Congress, 2006, che evidenzia come all’interno della Comunità Europea, il crescente interesse verso questo strumento ha portato alla creazione di un organismo specifico. L’European Covered Bond Council si definisce come “la voce dell’industria europea dei covered bond”. È stato creato nel 2004 dalla European Mortgage Federation (presente sin dal 1967). La composizione dell’organismo è varia, 88 membri di cui: 55 emittenti di covered bond, 15 banche d’investimento, 3 agenzie di rating e 3 società che rappresentano piattaforme di trading. Gli scopi dell’organismo sono “rappresentare e promuovere gli interessi dei partecipanti al mercato dei covered bond a livello internazionale”. E dunque (i) aumentare la visibilità dei covered bond ed evidenziarne le caratteristiche specifiche, onde catalogarlo come specifico strumento finanziario; (ii) agire come un network e una piattaforma di scambio di informazioni; (iii) fare lobbying a livello europeo; (iv) promuovere e organizzare eventi formativi e di marketing. 32 Per la normativa comunitaria si veda il paragrafo 3.4. 10 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it 1.3.1 Una classificazione in base al soggetto emittente Trattandosi di obbligazioni bancarie garantite è fuor di dubbio che queste debbano essere emesse da un soggetto di tipo bancario. Tuttavia, all’interno della definizione di soggetto bancario rientrano varie categorie di operatori che, seppur rientranti nella macro-categoria bancaria, conservano alcuni attributi di specificità in relazione a caratteristiche della propria forma giuridica. Volendo schematizzare, si possono ricondurre a quattro categorie: • istituti di credito universali33; • istituti di credito universali dotati di una licenza speciale34; • istituti di credito specializzati35; • istituti finanziari specializzati36. Gli istituti di credito universali, da ricondurre al concetto di “banca universale”, non sono soggetti ad alcun tipo di restrizione su altre attività che non siano in relazione con l’emissione di covered bond. Nei casi di necessità di una licenza speciale, il rilascio di questa sarà subordinato al possesso di determinati requisiti37. Nei Paesi in cui gli istituti di credito universali 33 È il caso di Repubblica Ceca, Italia (ai sensi della legge 130/1999), Spagna, Lituania, Paesi Bassi, Austria (Fund, Bankschuldverschreibungen), Regno Unito. 34 Questo tipo di emittenti sono presenti in Germania, Lettonia, Portogallo, Svezia. 35 In Danimarca, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Finlandia, Svezia, Norvegia. 36 Sono presenti in Svizzera, Austria, e in Italia. Nel nostro Paese è il caso della Cassa Depositi e Prestiti che è stato il primo istituto a emettere covered bond. A proposito si veda il capitolo 2. 37 Le banche tedesche, ad esempio, per ottenere la licenza devono mantenere un core capital di almeno 25 milioni di euro, impiegare procedure e strumenti di gestione del rischio idonei e presentare un appropriato business plan. In 11 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it emettono covered bond, gli attivi a garanzia dell’emissione rimangono nel patrimonio dell’emittente. Fanno eccezione l’Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito. In questi Paesi, gli attivi a copertura sono localizzati in una special purpose company. Gli istituti di credito specializzati sono soggetti ad alcune restrizioni operative. In alcuni sistemi, come la Francia, sono permesse solo attività che siano correlate ai covered bond, in altri, sono permesse un esiguo numero di attività (ad esempio, con effetti limitati al proprio gruppo di appartenenza). Gli istituti finanziari specializzati non differiscono granché dagli istituti di credito specializzati, e, proprio in Italia, abbiamo il caso più rilevante, oggi rappresentato dalla Cassa Depositi e Prestiti38. 1.3.2 Le caratteristiche strutturali comuni che identificano un covered bond L’obiettivo principale di un sistema di covered bond, legale o contrattuale che sia, è garantire protezione al portatore di obbligazioni contro gli eventi creditizi a livello di emittente o di gruppo e contro i rischi che possono generarsi da uno Spagna gli emittenti devono trasmettere tutti i documenti legati all’emissione di ogni singola cédulas alla Comisiòn Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a verifica del rispetto dei requisiti di legge. Nel Regno Unito la Financial Services Authority (FSA) ha imposto agli emittenti requisiti di capitale ulteriori, quando l’emissione superi determinati ammontare in proporzione all’attivo totale. 38 La Cassa Depositi e Prestiti è specializzata nel campo dei prestiti agli enti locali. È sottoposta alla vigilanza della Banca d’Italia, ma, considerato lo stretto legame con lo Stato italiano, non possiede lo status d’istituto di credito. Gli attivi che garantiscono l’emissione, in questo caso, rimangono nel bilancio dell’emittente, ma in un patrimonio separato. Per una trattazione relativa alla Cassa Depositi e Prestiti, si veda il capitolo 2 del presente lavoro. 12 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it sbilanciamento tra i flussi di cassa dell’insieme degli attivi posti a copertura e i covered bond. Un’analisi comparativa tra i vari sistemi evidenzia la presenza costante di alcune caratteristiche indispensabili e di regola presenti, la cui assenza impedisce di ricondurre lo strumento in esame al tipo covered bond. Oltretutto, l’art. 22 comma 4 della Direttiva UCITS39 fissa alcuni standard minimi necessari40 (ma non sufficienti), che garantiscono un certo grado di armonizzazione. In realtà i requisiti “imposti” dai mercati di capitali e dalle agenzie di rating hanno spinto ad una convergenza de facto delle legislazioni. Le caratteristiche che sembrano condividere sono41: • le emissioni sono regolate da uno specifico quadro legislativo (salvo alcuni Paesi dove la legislazione è in via di predisposizione e attualmente le emissioni sono regolate da disposizioni contrattuali); • gli emittenti sono istituti di credito; • gli emittenti sono soggetti ad una vigilanza speciale, secondo quanto stabilito dalla legge; • le obbligazioni sono pienamente garantite da asset che sono idonei ad essere utilizzati come copertura (la qualità creditizia è l’elemento distintivo di questi asset); 39 È la Direttiva 2001/108/CE che modifica la Direttiva 85/611/EEC sugli Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari). 40 Se ne parlerà infra al paragrafo 3.4.1. 41 Sul punto, si veda L. HAGEN, Covered Bond – The Uknown Species, in The Pfandbrief – Europe’s biggest bond market, 2003, p. 30. 13 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it • i ricavi dell’emissione sono investiti, nel rispetto dei termini di legge, in mutui ipotecari entro un certo loan-tovalue ratio42 ed in prestiti al settore pubblico; • gli investitori beneficiano di una priorità sui cover asset nel caso in cui l’emittente divenga insolvente. 1.3.3 I covered bond in Germania: i Pfandbriefe L’entrata in vigore della nuova legislazione il 19 luglio 2005, ha ampliato il novero della banche43 che possono avvalersi della 42 Il loan to value (LTV) ratio è il rapporto tra il valore del mutuo ipotecario e il valore stimato dell’asset (immobiliare) a garanzia. Si veda T. PORTER, Valorizzare i programmi di Covered Bond in Europa, in Newsletters IUHF, 2007, p. 2 ss., secondo cui l’alta qualità della garanzia collaterale sottostante necessita di un LTV basso. Senza dubbio, un LTV superiore al 60-80% indica una crescente probabilità d’insolvenza. In uno studio FITCHRATINGS, in Modelli d’insolvenza ipotecaria residenziale, ha evidenziato che, sino ad un LTV del 60%, le perdite sono praticamente nulle. Tuttavia, prestiti a LTV più elevato e a più alto rischio possono essere assicurati contro eventuali perdite mediante la stipula di polizze assicurative con compagnie specializzate. Di conseguenza, la banca creditrice, in relazione a prestiti ad alto LTV non subiranno perdite superiori a quelle dei prestiti a più basso LTV. L’ingresso di un nuovo soggetto, la compagnia di assicurazione, nell’emissione di covered bond, farebbe si che le obbligazioni siano garantite (1) dalla promessa dell’emittente, (2) dalla qualità della garanzia collaterale, (3) da un “garante” con un alto rating. 43 Sul punto si veda VERBAND DEUTSCHER PFANDBRIEFBANKEN, Pfandbrief quality improves: What moved the market in 2006, in Pfandbrief Banks: Setting Standards in the Covered Bond Market, Annual Report, 2006, p. 13, secondo cui non bisogna credere che le banche attive nel mercato dei covered bond siano numerose. Gli standards richiesti dalla legge sono elevati e dunque solo un numero ristretto di istituti di credito riesce a soddisfare tutti requisiti richiesti. Tuttavia, l’ingresso di nuovi concorrenti ha aumentato la competizione tra gli attori del mercato, circostanza che ha senza dubbio avuto effetti positivi sulla qualità dei titoli. L’Associazione Tedesca delle Pfandbrief Banks (la Verband Deutscher Pfandbriefbanken, VDP) osserva giustamente come, oltre ad un’importante competizione all’interno del mercato nazionale, la competizione a livello europeo sta crescendo. Quasi tutti i Paesi dell’Unione Europea si sono dotati (o si accingono a farlo) di una legislazione in materia e la crescita dei volumi delle emissioni di covered bond in Europa è un dato ormai certo. 14 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it facoltà di emettere questi titoli e ha, di conseguenza, ampliato il numero dei titoli in circolazione. L’emissione Pfandbriefe44 di è regolata, appunto, dal Pfandbriefgesetz45 (PfandBG – Pfandbrief Act) del 22 maggio 200546. Non è più necessario che le banche siano “specializzate”47, ma è sufficiente che siano dotate di una licenza speciale. Ciò vuol dire che possono esercitare tutte le attività tipiche di un istituto di credito. Per poter ottenere (e mantenere) la suddetta licenza speciale, i seguenti requisiti minimi sono stabiliti dalla legge48: • 25 milioni di euro di core capital49; • l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria; • procedure e strumenti di gestione del rischio idonei; • un business plan che mostri emissioni regolari e sostenibili. 44 Letteralmente, “lettera di pegno”. È la legge che regola la materia, ed ha sostituito la legge fallimentare generale (§§ 30-36 del Pfandbrief Act). 46 L. HAGEN, New Pfandbrief Act as Uniform Framework for Pfandbrief Issuance Strengthens the Pfandbrief and Germany as a Financial Center, in The Pfandbrief – Europe’s Covered Bond Benchmark Facts and Figures, 2005, p. 13, che ricorda come prima di questa data, esistevano in Germania tre diverse leggi per ciascuna delle categorie (vedi infra) di Pfandbrief. Il Mortgage Bank Act (MBA) per le specialized mortgage banks, il Public Pfandbrief Act (OPG) per le Landesbanken/savings bank, e lo Ship Mortgage Bank Act per le specialized ship mortgage banks. 47 Per una distinzione in base al soggetto emittente, vedi supra il paragrafo 1.3.1. 48 § 2, Pfandbrief Act. 49 Il core capital è il c.d. patrimonio di base. Si ricorda che il patrimonio di vigilanza (configurazione vicina al Patrimonio Netto Contabile, che tiene conto della normativa di vigilanza per le imprese bancarie) è il risultato della somma del patrimonio di base (Tier I, elementi di natura patrimoniale) e di quello supplementare (Tier II, elementi di natura creditizia), meno eventuali elementi da dedurre (partecipazioni in enti creditizi e finanziari o in società di assicurazione). 45 15 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it I cover asset restano nel bilancio dell’emittente50, non c’è nessun trasferimento ad altre entità. Non esiste una corrispondenza determinata tra i singoli Pfandbrief e i cover asset51. Nel caso in cui l’emittente sia insolvente, la legge si preoccupa di segregare52 le attività poste a copertura dell’emissione e le riserva ai possessori di Pfandbrief53. Tuttavia questi ultimi possono esercitare le proprie pretese anche nei confronti del restante “attivo fallimentare” (che condividono con gli altri creditori)54. Nel caso di default viene nominato uno speciale amministratore del cover pool (in sostituzione del Treuhänder), il Sachwalter. Quest’ultimo, con la nomina55, assume tutte le funzioni e i poteri del Treuhänder (per espressa disposizione normativa, §30 PfandBG) e, quindi, anche il potere di gestire e disporre degli asset registrati (anche fino ad una rinegoziazione dei prestiti al fine di ottenere liquidità). I pagamenti non subiscono un’accelerazione a seguito dell’insolvenza 50 Si veda supra, paragrafo 1.1, nota n. 11. La banca è responsabile con l’intero patrimonio per tutte le obbligazioni relative ai Pfandbrief. 52 Il cover pool è parte del bilancio dell’emittente a tutti gli effetti fino a che non si verifichi una situazione di insolvenza. 53 Sul punto O. MASTROENI, Pfandbrief-style products in Europe, in Bank for International Settlements (BIS) Papers, no. 5, 2001, p. 52, che ricorda come nel caso in cui la banca emittente dovesse essere sottoposta ad una procedura di liquidazione (non ci soffermiamo sulla procedura di liquidazione cui vengono soggette le banche tedesche), i portatori delle Pfandbriefe non subiranno alcun tipo di ritardo nei pagamenti o nei rimborsi. Nei fatti, in oltre 100 anni, non si è mai verificato il default di un emittente di Pfandbriefe. 54 Finchè il patrimonio separato sia sufficiente per soddisfare tutti i pagamenti, l’insufficienza del restante patrimonio (quello in condivisione con gli altri creditori dell’emittente) non pregiudicherà il regolare pagamento dei possessori dei covered bond. 55 La nomina viene effettuata dal Tribunale su richiesta di BaFin, che ha il diritto di procedere a questa nomina anche prima che l’insolvenza si verifichi (§30 PfandBG). 51 16 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it dell’emittente56, ma avverrano in conformità alle scadenze originarie57. In caso di insolvenza, il cover pool administrator può trasferire attività e passività, in tutto o in parte, ad un’altra Pfandbrief Bank58. L’utilizzabilità come cover asset è limitata ai mutui fondiari59, ai mutui al settore pubblico60 e ai mutui navali. La composizione del cover pool, data la sua natura dinamica, può variare in ogni momento61. A ciascuno di questi asset, corrisponde una propria categoria di covered Hypothekenpfandbriefe, bond, e rispettivamente, Öffentliche Pfandbriefe, Schiffspfandbriefe. A differenza di altre esperienze europee62, gli asset backed securities e i mortagage backed securities non possono essere utilizzati come cover asset. E’ ammesso anche l’uso di strumenti derivati63 nel cover pool entro certi limiti. Il §4 56 Ai sensi del §30 PfandBG, l’insolvenza (si legga come insufficienza) del cover pool è l’unica ragione cui consegua un’accelerazione dei pagamenti. In questo caso BaFin può disporre una speciale procedura relativamente al cover pool ed ai covered bond. 57 Per quanto riguarda i cover derivatives (i derivati che fanno parte del pool) il German master agreements in materia stabilisce il principio secondo cui l’insolvenza dell’emittente dei Pfandbriefe non è un termination event. 58 Ai sensi del §32 PfandBG, il trasferimento necessita di forma scritta e dell’approvazione dell’autorità di vigilanza. 59 Per le proprietà immobiliari valgono le regole sul monitoraggio del valore stabilite dalla Capital Requirements Directive. 60 Per questa tipologia esiste sempre una forma di garanzia governativa. I mutui ipotecari e i prestiti al settore pubblico devono insistere su un’area geografica comprendente i Paesi della Unione Europea, la Svizzera, gli Stati Uniti, il Canada e il Giappone. Entro certi limiti stabiliti dalla legge, anche i prestiti verso Paesi non-UE possono essere considerati. 61 Così O. STÖCKER, Questions on German Covered Bond Legislation, in http://www.pfandbrief.org, 2006, che evidenzia che il LTV dei mutui ipotecari può essere (e normalmente sarà) superiore al 60%, ma solo fino a questa percentuale verrà considerato come parte del cover pool. 62 Si veda, ad esempio, l’articolo 7-bis della legge 130/1999. 63 Precisamente, interest rate e currency swaps e altri contratti derivati nel rispetto del § 1 XI 4 no. 1 - 4 della Legge Bancaria Tedesca (KWG), a condizione che la controparte sia, in sostanza, affidabile (istituti di credito, compagnie di assicurazione). 17 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it del PfandBG stabilisce che il valore totale dei Pfandbriefe circolanti deve essere sempre coperto da asset di almeno pari valore e che abbiano almeno gli stessi interessi attivi64. Un ruolo fondamentale, tra i soggetti dell’operazione, è ricoperto dal cover pool monitor, il Treuhänder65. Quest’ultimo soggetto, un trustee indipendente66 nominato dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)67 su proposta della banca interessata, ha il compito di garantire che la copertura sia assicurata in ogni momento e che i cover asset siano correttamente identificati e registrati68. Il Treuhänder controlla la consistenza nominale del fondo di copertura rispetto ai Pfandbriefe in circolazione. A tal fine il trustee ha un potere di ispezione dei libri e documenti relativi all’emissione dei Pfandbriefe e agli asset posti a loro garanzia69. Su questo cover 64 Così W. KÄLBERER – O. STÖCKER, Germany, in European Covered Bond Fact Book, 2006, p. 39 ss. 65 Vista la delicatezza e l’importanza del ruolo, è prevista anche una posizione di “vice-Treuhänder”. 66 È richiesto che abbia le competenze e l’esperienza necessaria ad adempiere tutti i compiti inerenti alla funzione. La qualifica di revisore certificato è un indice della comprovata professionalità. 67 BaFin è l’abbreviazione di Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, l’autorità di vigilanza federale sul sistema bancario. 68 BaFin ha dettato specifiche indicazioni obbligatorie sulla forma e il contenuto del cover register. Quest’ultimo ricopre un ruolo fondamentale anche nel caso di un’eventuale default dell’emittente. Grazie a questo strumento gli asset che fanno parte del patrimonio separato ex lege (Sondervermögen) potranno essere identificati: tutti gli asset che figurano nel cover register saranno qualificati come parte del patrimonio segregato. Mentre la banca si occupa dell’amministrazione ordinaria del registro, il cover pool monitor ha il compito di supervisionare. Il cover register è quindi salvaguardato da un duplice controllo, della banca e del cover pool monitor. In aggiunta, copie del cover register devono essere inviate periodicamente all’autorità di vigilanza, affinchè possa verificare il corretto adempimento degli obblighi normativi in materia. 69 Sul punto A. PEPPETTI – R. RINALDI, cit., p. 65, che evidenziano che questo soggetto verifica inoltre che gli asset siano stati valutati secondo le istruzioni approvate dall’autorità di vigilanza, senza tuttavia controllare l’effettiva rispondenza delle valutazioni effettuate dalla banca. Tra i compiti del trustee 18 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it pool la BaFin deve effettuare una verifica ogni due anni circa, attività che si aggiunge alla vigilanza generale sulla Pfandbrief bank. I Pfandbriefe hanno un risk weighting del 10%70. I derivati che fanno parte del cover pool del 20%, nel caso in cui la controparte sia un istituto di credito. Anteriormente alla predetta riforma del 2005, l’annus mirabilis per i Pfandbriefe è sicuramente il 1995. Gli osservatori del mercato finanziario sono stati testimoni di uno spettacolo mai visto prima nel mercato obbligazionario. In brevissimo tempo è emerso un nuovo segmento dalle grandi prospettive: il mercato dei Jumbo Pfandbrief. Solo 15 mesi dopo il volume dei titoli circolanti superava i 50 miliardi di euro, e dieci anni dopo superava i 400 miliardi71. È con questa tipologia Jumbo, che i Pfandbriefe hanno sconfinato oltre i “muri domestici”, per diventare uno strumento conosciuto (e apprezzato) a livello internazionale72. Un’emissione, per essere qualificata come Jumbo Pfandbrief, deve soddisfare determinati requisiti: ricordiamo: il rilascio del certificato d’iscrizione del credito nel registro delle attività del fondo e la conservazione della relativa documentazione; l’autorizzazione per l’eventuale cancellazione di attività dal fondo; prima di ciascuna emissione, il rilascio di uno specifico certificato sull’esistenza della necessaria copertura; la comunicazione alla BaFin delle eventuali irregolarità. 70 Anche i covered bond stranieri beneficeranno dello stesso risk weighting nel caso in cui l’autorità di vigilanza straniera accordi la stesso trattamento ai Pfandbriefe (principio del mutuo riconoscimento). 71 Così F. MUNSBERG, Ten Years Jumbo Pfandbrief – How it all began, in The Pfandbrief – Europe’s Covered Bond Benchmark Facts and Figures 2005, p. 29. 72 Per un approfondimento, O. MASTROENI, cit., p. 52 19 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it • la taglia di un Jumbo Pfandbrief deve essere minimo 1 miliardo di euro. Il volume dell’emissione iniziale deve essere almeno 750 milioni di euro. L’emittente è obbligato ad incrementare il volume circolante dell’emissione ad almeno 1 miliardo entro 180 giorni dopo l’offerta iniziale; • l’unico formato che può essere utilizzato è l’obbligazione a cedola fissa pagabile annualmente in arretrato, con rimborso del capitale bullet; • i titoli devono essere quotati in un mercato regolamentato di uno Stato Membro dell’Unione Europea (o altro Stato parte del Trattato sullo Spazio Economico Europeo); • ogni Jumbo Pfandbrief deve avere almeno 5 market maker73 che operano secondo criteri specifici elaborati appositamente per questo segmento74; • nel caso in cui sia limitata ad un determinato ammontare, e si verifichino delle emissioni 73 Il market maker è un attore che si sostituisce al mercato e pubblica dei prezzi di acquisto e di vendita e tutti gli altri possono decidere di comprare o vendere a quei prezzi. Questi operatori sono quindi intermediari specializzati che fanno il mercato e si impegnano su una certa azione a fare un prezzo di acquisto e di vendita. Chiunque voglia trattare quel titolo lo può fare a quei prezzi, anche per enormi quantità. Il ruolo del market maker è modificare continuamente i prezzi in base a ciò che accade. Il business del market maker è sfruttare lo spread fra prezzo denaro (a cui è disposto a comprare) e prezzo lettera (a cui è disposto a vendere). Se ci sono molti market maker la concorrenza aumenta e quindi lo spread diminuisce. Questa forma di mercato funziona bene se c'è una bassa liquidità dei titoli: essendo difficile trovare la controparte è comodo avere un attore che si sostituisca al mercato fornendogli la liquidità che non ha. È quindi una situazione contrapposta a quella del mercato ad asta. 74 Ogni Jumbo Pfandbrief deve avere almeno cinque market maker. 20 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it integrative, queste non devono essere inferiori ai 125 milioni di euro per add-on; • non sono ammissibili trasferimenti del Jumbo Pfandbrief; è ammissiibile a determinate condizioni un buy back a fini di rimborso; • nel caso in cui qualcuno dei predetti requisiti non venga soddisfatto, l’emissione non potrà essere qualificata come Jumbo Pfandbrief75. I Pfandbriefe hanno avuto un successo internazionale. Sia per ragioni storiche, sia per ragioni qualitative intrinseche, hanno da subito avuto una grande diffusione anche tra investitori non tedeschi (che comunque ne rimangono i maggiori compratori)76. 1.3.4 I covered bond in Spagna: le Cédulas Hipotecarias Il mercato immobiliare spagnolo ha vissuto negli ultimi dieci anni un incredibile boom. L’aumento del valore reale degli immobili in Spagna è tra i più alti nei Paesi industrializzati77. Dal punto di 75 Cfr. S. KULLIG, Amended Minimum Standards for Jumbo Pfandbriefe, in The Pfandbrief: Facts and Figures about Europe’s Covered Bond Benchmark, 2006, p. 20 ss. 76 T. PACKMOHR, Who Invests in Pfandbriefe? Investor Structure of the Covered Bond Market, in The Pfandbrief – Europe’s Covered Bond Benchmark Facts and Figures, 2005, p. 41 ss., evidenzia che nel biennio 2003-2004, la Germania aveva una percentuale di circa il 40%, seguita dal Benelux intorno al 15%, e da altri Paesi che detenevano percentuali intorno al 5-10%. Le percentuali di tutti i Paesi stanno aumentando proprio a scapito della Germania, che, nei prossimi anni, potrebbe vedere il divario decisamente ridotto. Dal punto di vista della tipologia di investitori, banche, banche centrali e fondi di investimento, detengono una percentuale complessiva superiore al 70%. 77 Inoltre, ha la più alta percentuale di immobili di proprietà nell’Europa Occidentale. 21 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it vista bancario, si è verificato un rapidissimo aumento dei mutui ipotecari78. Questo trend al rialzo non poteva non coinvolgere anche strumenti finanziari legati al credito fondiario, come le Cédulas Hipotecarias79: i covered bond di diritto spagnolo. Basti pensare che nel 2005 le emissioni spagnole hanno superato addirittura quelle dei Jumbo Pfandbriefe80. Il quadro legislativo in materia si compone di due normative: la Ley del Mercado Hipotecario del 25 marzo 1981, n. 2, che regola il mercato ipotecario, e il Regio Decreto 685/1982 che ha una funzione chiarificatrice riguardo alcune problematiche emerse nell’applicazione della prima. Per quanto riguardo la normativa fallimentare81, l’articolo 14 della Legge 2/1981 (recentemente modificata dalla diciannovesima disposizione finale della Legge 22/2003, la Legge Fallimentare), prevede un trattamento speciale (di favore) per i portatori di Cédulas Hipotecarias in caso di default dell’emittente, attribuendogli un privilegio speciale (créditos con privilegio especial ai sensi dell’articolo 90 della 78 R. AVESANI – A. GARCIA PASCAL – E. RIBAKOVA, The Use of Mortgage Covered Bond, in International Monetary Fund Working Paper, WP/07/20, p. 13. 79 In questo senso N. MEISNER – D. FOLKERTS LANDAU, The Market for Covered bonds in Europe, in Global Market Researh – Deutsche Bank, 2003, p. 25 ss., che evidenziano l’esistenza anche delle c.d. Macro Cédulas. Quest’ultime sono strutturate in modo che l’acquirente non compri direttamente le Cédulas Hipotecarias, ma azioni emesse da un veicolo societario, il Fondo de Titulizaciòn, che è a sua volta garantito dalle Cédulas Hipotecarias. 80 C. COSTA, The Spanish Experience, in Housing Finance in Emerging Markets – International of Covered bonds (European Mortgage Federation), Washington 16 marzo 2006. 81 Per un approfondimento, A. PEPPETTI – R. RINALDI, cit., p. 69, per i quali le ipoteche registrate per conto delle banche emittenti possono essere impugnate solo nel caso in cui il curatore fallimentare dimostri l’esistenza di frodi a danno degli altri creditori del fallito (articolo 25 del Regio Decreto 685/1982). 22 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it Legge Fallimentare)82. obbligazioni Le bancarie, Cédulas sono Hipotecarias, sempre garantite in quanto dall’intero patrimonio dell’emittente. Possono emettere Cédulas Hipotecarias gli istituti di credito83 che soddisfano i requisiti imposti dalla legislazione sul mercato ipotecario84. I cover asset restano sul bilancio dell’emittente, non vengono trasferiti ad una differente entità. L’effettività del privilegio especial è garantita dall’obbligatoria overcollateralisation85. Il cover pool è composto da mutui ipotecari86 che soddisfano determinati criteri87, con la rilevante particolarità consistente 82 A. CARO, Spain, in European Covered Bond Fact Book, 2006, p. 45, ricorda che l’articolo 12 della legge 2/1981 stabilisce che il pagamento di capitale e interessi ai possessori di Cédulas Hipotecarias è garantito dall’intero ammontare dei mutui ipotecari iscritti nel registro in favore dell’emittente dei titoli. L’articolo 14 della stessa legge, precisa inoltre che i possessori di Cédulas Hipotecarias beneficiano anche di un privilegio nei confronti della (generale) massa fallimentare. L’insolvenza non comporta alcuna accelerazione nei pagamenti dovuti, che saranno adempiuti secondo le rispettive cadenze regolari. In caso di conflitto di leggi, è esplicitamente previsto che la Legge sul Mercato Ipotecario prevalga, in quanto legge speciale, su quella generale fallimentare. 83 Giustamente R. AVESANI – A. GARCIA PASCAL – E. RIBAKOVA, cit., p. 11, evidenziano che una caratteristica fondamentale del mercato spagnolo è data dalla possibilità che un pool di banche effettui un’emissione congiuntamente. In questo modo, nell’accesso al mercato internazionale dei capitali, possono colmare il gap rispetto alle grandi banche,. 84 Cfr. A. PEPPETTI – R. RINALDI, cit., p. 61, per i quali il requisito è soddisfatto dalla maggior parte delle banche e degli istituti di credito finanzario, purché abbiano almeno il 30% dei propri impieghi nel credito fondiario (articolo 43 del regio Decreto 685/1982). 85 R. AVESANI – A. GARCIA PASCAL – E. RIBAKOVA, cit., p. 21. 86 Più precisamente da tutti i mutui ipotecari iscritti in favore dell’emittente nel Registro Fondiario. Non possono essere utilizzati titoli ABS/MBS. 87 Sui criteri, si vedano J. SEEMANN – A. DAHLKAMP – H. M. HEBERLEIN, Comparative Study of European Covered bonds, in FitchRatings - Special Report, 2006, p. 4. Ad esempio, l’ipoteca deve essere di primo grado; il mutuo non può eccedere il 70% del valore dell’immobile (salvo alcuni casi e limitatamente agli immobili residenziali, l’80%). Gli immobili, inoltre vengono previamente valutati dalle c.d. Sociedades de Tasaciòn. Si veda anche MORGAN STANLEY, Cédulas Hipotecarias, in Investment Grade Credit Research, 1999, che rileva che non è stabilito un limite geografico con riferimento all’attività 23 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it nell’obbligatorietà di una polizza assicurativa contro i danni sugli immobili oggetto dell’ipoteca88. La legge spagnola non prevede un controllore specifico, ma assoggetta gli emittenti alla vigilanza continua del Ministero dell’Economia per il tramite della Banca di Spagna89. Gli obblighi cui l’emittente è sottoposto comprendono le comunicazioni periodiche relative allo stato del pool. 1.3.5 Sin I covered bond in Francia: le Obligations Foncières dagli anni ’60, le autorità pubbliche francesi hanno costantemente cercato di predisporre un quadro legislativo favorevole per il rifinanziamento di mortgage backed securities. Per espressa previsione legislativa, le Obligations Foncierès sono quelle obbligazioni emesse dalle Sociétés de Crédit Foncier (SCF) e garantite da un diritto di prelazione ex lege su un pool segregato di asset di alta qualità90. generale dell’istituto emittente i titoli, pur essendo previsto che gli asset posti a garanzia delle Cédulas Hipotecarias fossero esclusivamente crediti originati in Spagna. Tuttavia, a seguito di una riforma nel 2002, anche per adeguarsi ai dettati comunitari, l’ambito è stato esteso a tutta la Comunità Europea. 88 Sul punto A. CARO, cit., p. 49, nota che in Spagna ogni ipoteca è registrata nel Registro Fondiario. In pratica, questo registro è il registro dove vengono iscritti tutti i cover asset che servono da garanzia collaterale per le Cédulas Hipotecarias. Questi immobili devono essere coperti da polizze assicurative. 89 Cfr. A. CARO, cit., p. 48, che evidenzia che la Banca di Spagna verifica anche il rispetto della normativa in materia. In aggiunta, una speciale supervisione è effettuata dalla Comisiòn Nacional del Mercado de Valores (soprattutto nella fase dell’emissione). 90 Così P. AGBOYIBOR, cit., p. 9, che rileva che oltre alle SCFs, esistono in Francia delle società veicolo creata appositamente per le operazioni di cartolarizzazione, i Fonds Comuns de Créances. In precedenza i FCCs potevano emettere solo quote. Dal 2003, sono uno strumento appetibile per effettuare operazioni sul mercato MBS francese, specialmente nei casi in cui le circostanze non siano tali da soddisfare i requisiti richiesti per l’emissione di Obligations Fonciéres. Sulla base delle riforma della legge sulla cartolarizzazione del 2003, oggi anche i FCCs possono emettere obbligazioni e 24 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it Le Obligations Fonciéres rappresentano lo strumento finanziario più affidabile sul mercato francese91. Nonostante la denominazione “fonciére” (“fondiario”), l’obbligazione può essere emessa a fronte della concessione in garanzia di mutui ipotecari o crediti verso la pubblica amministrazione (non necessariamente ipotecari). Il quadro legislativo francese92 è basato sul seguente meccanismo: • un istituto di credito trasferisce una certa quantità di crediti altamente collateralizzati o garantiti da un ente pubblico ad un’entità specializzata nel rifinanziamento, la Société de Crédit Foncier; • quale corrispettivo, la SCF emette, sul mercato obbligazionario, obbligazioni garantite da un altri strumenti di debito. Uno dei punti di forza di questi FCCs è la possibilità di acquistare crediti, esistenti o futuri, che non sono limitati alle categorie (rigide) di cui può avvalersi la SCF. 91 Sul punto P. AGBOYIBOR, cit., p. 9, per il quale in termini di adeguatezza del capitale, infatti, le Obligations Fonciéres hanno “un’incidenza” inferiore a quella attribuito a RMBS e CMBS. Lo IAS 39, in aggiunta rende sicuramente maggiormente difficile effettuare operazioni off-balance sheet; sul punto si vedano anche P. CONNORS – P. MESSINA – D. NIRENBERG – S. SALOU – P. WHITE G. WOLF, Covered bonds – a global taxation perspective, in Euromoney Tax Handbook, 2006, p. 11, che rilevano come non ci siano previsioni specifiche in merito al trattamento fiscale dello strumento, dunque si applicano le norme relative al trattamento fiscale delle obbligazioni, ai sensi del French Tax Code. Gli interessi e ogni altra forma di ricavo (sconti o premi) sono tassati in base al loro intero ammontare secondo l’aliquota del detentore (persona fisica o giuridica). Il detentore, se persona fisica, può scegliere un’imposta sostitutiva del 27% anzichè includere i redditi derivanti dai titoli nella propria base imponibile. Per i non residenti, salvo diverso trattato internazionale, sarà corrisposta un’imposta sostitutiva del 16% ad opera del sostituto d’imposta. Neanche le SCFs hanno un regime fiscale specifico, sono quindi soggette al regime fiscale vigente per le società secondo l’aliquota standard (circa il 34%). 92 In linea con quello europeo, soddisfa i requisiti fissati dall’articolo 22 paragrafo 4 della direttiva UCITS e dall’appendice VI, parte 1, comma 65 a) f) della direttiva CRD. 25 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it privilegio sottostanti, (droit che préférentiel/privilège) garantiscono al sui debiti portatore il pagamento del capitale e degli interessi. Per uno schema tipico dell’operazione, si veda la figura 1 alla pagina seguente. Le Obligations Fonciéres emesse dalle SCFs beneficiano di un rating competitivo93. L’ammontare delle emissioni e la struttura standardizzata di questi titoli garantiscono eccellente liquidità94. Contrariamente alle quote di Fonds Comuns de Créances, l’ammortamento non può essere accelerato, neanche in presenza dell’evento di default dell’emittente. Questi strumenti offrono la possibilità alle banche di una cartolarizzazione quasi on-balance sheet degli asset. Questi ultimi attivi sottostanti sono registrati come garanzie collaterali e restano in bilancio all’emittente (originator). Nel caso di default dell’emittente, i possessori delle Obligations Fonciéres detengono un diritto di prelazione sui flussi di cassa generati dagli asset registrati95. 93 Osserva P. AGBOYIBOR, cit., che solitamente presentano anche un costo di rifinanziamento inferiore ai tassi generalmente applicati alle senior notes (rating AAA) emesse da standard securitisation vehicles. 94 A. MARCEL, France, in European Covered Bond Fact Book, 2006, p. 56, evidenzia che le tre SCFs hanno siglato un accordo specifico di market making con 23 banche. L’accordo è poi divenuto nazionale, sotto il controllo del AMTE. 95 Per un approfondimento si vedano P. CONNORS – P. MESSINA – D. NIRENBERG – S. SALOU – P. WHITE - G. WOLF, cit., p. 9 e ss. 26 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it Fig. 1 Fonte: Orrick Publication Ma a parte il suddetto privilegio stabilito dall’articolo L.515-19 del Code Monétaire et Financier, esistono altre caratteristiche che incrementano la protezione dell’investitore, e di conseguenza il rating e il gradimento da parte degli investitori internazionali96. Le SCFs sono istituzioni di credito autorizzate sotto forma di società finanziarie97 (sociétés financières) dal Comité des Etablissement de Credit et des Entreprises d’Investissemet98. L’unico scopo delle SCFs è acquistare e garantire i prestiti idonei 96 A. MARCEL, cit., p. 53 e ss. Come tali, devono rispettare alcuni requisiti prudenziali e possono effettuare transazioni bancarie in conformità con (i) i termini e le condizioni stabilite nell’autorizzazione o (ii) le leggi e i regolamenti applicabili. In relazione alla natura delle attività esercitate, devono anche soddisfare determinati requisiti di capitale. 98 Si tratta del comitato sulle istituzioni creditizie e le società d’investimento. 97 27 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it a far parte della garanzia, al fine di finanziare l’emissione di Obligations Fonciéres, beneficiando di un diritto di prelazione nel caso di insolvenza99. Le Sociétés de Crédit Foncier non possono detenere partecipazioni in altre società. Possono, però, per finanziare la propria attività, emettere bond che non beneficiano di alcun privilegio, nonché detenere proprietà immobiliari o valori mobiliari, purché siano strumentali al business o siano il risultato di, ad esempio, azioni esecutive sui beni oggetto della garanzia. I crediti detenuti dalla SCF devono soddisfare determinati criteri per essere ritenuti idonei e poter essere acquistati dalla SCF100. Il trasferimento dei prestiti che permettono l’emissione delle Obligations Fonciéres avviene mediante la semplice consegna di un modulo di trasferimento (borderau)101. 99 Ai sensi dell’articolo L.515-19 del Code Monétaire et Financier. Sul punto P. AGBOYIBOR, cit., p. 6, rileva che i crediti qualificati sono: prestiti garantiti da un’ipoteca di primo grado o equivalente garanzia immobiliare (gli asset ipotecati devono avere un loan-to-value non superiore al 60%. Quest’ultima percentuale è aumentata all’80% se il prestito è stato garantito da persone fisiche per l’acquisto o la costruzione di un immobile residenziale e fino al 100% nel caso in cui sia stata prestata una garanzia da parte del Fonds de Garantie à l’Accession Sociale); prestiti garantiti da istituti di credito o compagnie di assicurazione che abbiano almeno 12 milioni di euro di capitale sociale, nella percentuale massima del 20% dell’attivo della SCF e a condizione che il debitore abbia effettuato una contribuzione personale del (i) 20% del prezzo dell’asset sottostante se quest’ultimo è stato acquistato per finalità commerciali, (ii) 10% se quest’asset è stato acquistato a fini residenziali e (iii) 5% se la contribuzione è effettuata medante depositi ad un Plan d’Epargne Logerment; prestiti garantiti da o nei confronti di Stati dello Spazio Economico Europeo, Stati Uniti, Svizzera, Canada e Giappone. Soddisfando determinate condizioni, anche quote di FCC. Altri strumenti finanziari che rispettino le previsioni della Banca Centrale Europea (quindi anche MBS). Novità della riforma del 2003, l’inclusione tra i crediti idonei, quelli derivanti da contratti in corso con enti pubblici (créances à exécutions successives). Inoltre il coverage ratio (il rapporto tra titoli emessi e cover asset) deve essere sempre, ai sensi dell’articolo L.515-20 del Code Monétaire et Financier, quanto meno pari al 100%. È per questo motivo che gli asset di una SCF sono bilanciati secondo criteri collegati alla qualità. La SCF rende pubblico ogni sei mesi il proprio rapporto di copertura. 101 Si veda P. AGBOYIBOR, cit., p. 7, per il quale il trasferimento è opponibile alle parti ed ai terzi dalla data dell’esecuzione del trasferimento, a prescindere 100 28 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it L’alto grado di bankruptcy remoteness delle Obligations Fonciéres emesse da SCFs garantisce che i possessori di questi titoli abbiano un trattamento preferenziale in caso di insolvenza102. Le pretese di questi avranno precedenza su ogni altro creditore, anche se dotato di altro privilegio103 in base alla legge104. La legge precisa inoltre che tutti i ricavi (sotto qualsiasi forma) percepiti dalla SCF debbano essere impiegati esclusivamente per rimborsare qualunque ammontare (capitale o interessi) dovuto ai portatori di Obligations Fonciéres105. Un’ulteriore garanzia è data dalla presenza di un controllore esterno (controleur specifique), nominato d’accordo con l’autorità di vigilanza106. da qualunque procedura d’insolvenza cui il trasferente potrà essere soggetto. Il trasferimento include tutti i diritti accessori. L’informazione del debitore è soddisfatta con le stesse modalità di un’operazione di cartolarizzazione; l’unica notifica richiesta è nel caso in cui la società incaricata della raccolta e della custodia cessi l’incarico, indipendentemente dalla ragione. 102 A. MARCEL, cit., p. 54, evidenzia che la liquidazione della Société de Crédit Foncier non comporta anticipazioni nel rimborso delle Obligations Fonciéres, che continueranno a essere pagate alle date contrattuali dovute, prima di ogni altro credito. Quest’ultimi potranno essere regolati solamente dopo che tutti i debiti relativi alle Obligations Fonciéres siano stati pagati. 103 Così P. AGBOYIBOR, cit., p. 7, che rileva come il privilegio dei possessori di Obligations Fonciéres prevalga ad esempio sul “superprivilegio” dei lavoratori subordinati per somme derivanti dal rapporto di lavoro (L. 143-10 Code du Travail), sulle somme privilegiate in ragione della natura del contratto sottostante, come ad esempio onorari legali (L.621-32 Code de Commerce), sui privilegi dello Stato per crediti aventi natura previdenziale o fiscale, e su tutti gli altri privilegi di origine contrattuale, indipendentemente dal grado. 104 Sul punto A. MARCEL, cit., p. 54, per il quale la legge speciale in materia di Obligations Fonciéres prevale sulla legge fallimentare generale. Le disposizioni (simili alle azioni revocatorie nell’ordinamento italiano) sulle transazioni sospette antecedenti allo stato d’insolvenza (période suspecte) non si applicano alle SCFs. 105 N. MEISNER – D. FOLKERTS LANDAU, cit., p.25 ss. 106 Così A. PEPPETTI – R. RINALDI, cit., p. 61, che evidenziano tra i compiti di questo soggetto: verificare il rispetto della normativa vigente; verificare che il cover ratio sia sempre almeno pari al 100%; verificare che gli asset utilizzati siano realmente idonei, nel rispetto di quanto previsto dalla legge; accertarsi 29 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it 1.3.6 I covered bond nel Regno Unito: gli Structured Covered bond Nel Regno Unito i covered bond hanno natura ed origine pattizia, non basandosi su uno specifico quadro legislativo107. La ragione per cui le emissioni sono state possibili, pur in assenza di una legislazione specifica, è data in particolare dalla circostanza di fatto che la legge fallimentare anglosassone è altamente creditor-friendly108, e ciò ha portato alla considerazione che una legge speciale che garantisca un certo livello d’immunità (rispetto agli eventi di insolvenza) ai covered bond non è necessaria109, potendo i principi di common law efficacemente che via sia “congruenza” tra i flussi di cassa in entrata e in uscita. Quest’ultimo obbligo implica un’altra obbligazione, ovvero quella di predisporre un efficace asset and liability management, cioè una gestione delle attività e delle passività che tenga conto di determinati rischi (di interesse, di valuta, di mancata corrispondenza tra le scadenza di attività e passività). Anche gli strumenti finanziari utilizzati con finalità di hedging beneficiano del privilegio delle Obligations Fonciéres. 107 Sul punto J. SEEMANN – A. DAHLKAMP – H. M. HEBERLEIN, cit., p. 4, rilevano che l’altro caso similare in Europa, riguardi i Paesi Bassi. La base contrattuale garantisce una relativa flessibilità contrariamente alla normativa legale che di solito non lascia ampi margini di discrezionalità. Flessibilità relativa, perché è certo che non si potrà prescindere dall’attribuire contrattualmente ai covered bond le caratteristiche che contraddistinguono l’appartenenza a questa categoria di strumenti finanziari. Si veda supra, paragrafo 1.3.2; si vedano anche R. AVESANI – A. GARCIA PASCAL – E. RIBAKOVA, cit., p. 4, e M. BARTLAM, Understanding the UK Covered bonds Structure, in Covered bonds – Orrick Publications, 2006, p. 13, che rilevano come nell’Europa Continentale siano molto diffuse legislazioni specifiche che proteggono gli investitori assicurando una segregazione del pool di asset che serve a garantire i pagamenti nel caso in cui l’emittente sia insolvente rispetto ai pagamenti dovuti. In aggiunta, il dettato normativo è solitamente molto preciso quanto alla natura degli asset che possono entrare a far parte del pool e disciplina un controllo specifico su questi. Nel Regno Unito, in mancanza di una base legislativa specifica, si è cercato di replicare, a livello contrattuale, le principali caratteristiche economiche e giuridiche emerse nelle legislazioni europee. 108 Secondo M. BARTLAM, cit., p. 14., è proprio questa circostanza che ha permesso all’emissione di HBOS di avere un rating più alto di quello della banca stessa (HBOS ha emesso bonds AAA, pur avendo un rating è AA). 109 Il FINANCIAL MARKETS LAW COMMITTEE, Issue 55 – Asset-Backed Bonds, (http://www.fmlc.org), gennaio 2006, rileva che la ragione per cui nel Regno Unito non esista una legislazione simil-Pfandbrief è che nel sistema giuridico 30 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it raggiungere gli stessi obiettivi110. La Financial Service Authority (FSA) ha annunciato111 di aver avviato le procedure di consultazione finalizzate all’adozione di un quadro normativo112 compatibile con il diritto comunitario113. anglosassone non vi sono i problemi che quella legge mira a risolvere. Nel Regno Unito la copertura mediante collaterals a favore dei possessori di covered bond può essere resa effettiva tramite il trasferimento degli asset ad uno special purpose vehicle creato a proposito. Quest’ultimo garantirà i portatori di obbligazioni nel caso di insolvenza dell’emittente. 110 Per un approfondimento si veda V. KOTHARI, Covered bonds: where is the cover?, in The name is bond, Covered Bond, p. 2, (http://www.vinodkothari.com); M. BARTLAM, cit., p. 19, per il quale, in aggiunta, una speciale pattuizione contrattuale obbliga l’emittente, nel caso in cui il suo rating scenda al di sotto di un determinato livello, a costituire un fondo di riserva su un conto che garantisca interessi attivi sufficienti a garantire il pagamento di quanto dovuto per le successive scadenze ai portatori dei covered bond. 111 Si tratta della lettera del 7 febbraio 2006 indirizzata alle principali associazioni (British Bankers’ Association, Council of Mortgage Lenders, Investment Management Association, London Investment Banking Association, The Building Societies Association) impegnate in questo settore. La FSA nell’elencare i benefici di questo strumento finanziario, a sostegno dell’innovazione e della concorrenza, ricordava (i) per i mercati di capitali, lo sviluppo di un segmento altamente liquido, a lunga scadenza (long dated); (ii) per gli emittenti e gli investitori un ottimo strumento per gestire il rischio di liquidità a lungo termine e il rischio sui tassi di interesse; (iii) a livello macroeconomico, una grande scelta ed efficienza delle alternative d’investimento; (iv) per i consumatori, lo sviluppo di un mercato ipotecario a più lungo termine e a tasso fisso; (v) per gli emittenti UK, una riduzione del premio che esiste attualmente nelle emissioni di structured covered bond; (vi) per gli investitori soggetti alla Capital Requirements Directive, un trattamento favorevole. Così anche E. Balls, segretario economico del Tesoro, che nel convegno dell’ECBC del 6 settembre 2006 affermava che “il Tesoro sta lavorando a stretto contatto con la FSA e l’industria al fine di sviluppare una normativa sui covered bond nel Regno Unito. I covered bond anglosassoni si basano su standard di mercato accettati universalmente e beneficiano di un alto livello di certezza legale. L’obiettivo a cui il Tesoro e la FSA stanno lavorando insieme è quello di assicurarsi la compatiiblità con la direttiva UCITS”. 112 C. HOLT TAYLOR, Update on the regulatory developments in the UK covered bonds market, intervento alla ECBC conference, Madrid, 6 settembre 2006 ed A. CORRIGAN, The Development of a UK Covered bonds Regime, intervento alla HM Treasury conference, 21 marzo 2007, ricordano che il timetable adottato è il seguente: consultazione pubblica formale della durata di tre mesi a partire da maggio 2007, legislazione definitiva da emanare entro l’autunno 2007, normativa e regolamenti di attuazione in vigore entro la fine dello stesso anno. 113 Secondo il COVERED BOND STANDING GROUP (FSA), Covered bonds: basic question and answer, e F. ENGELHARD, UK, in European Covered Bond Fact 31 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it La struttura (attuale) anglosassone si basa sull’isolamento degli asset114 all’interno di uno special purpose vehicle (SPV)115. Le obbligazioni sono emesse dall’originator (la banca, non la SPV), e restano obbligazioni di questo116. Un Security Trustee esercita tutte le domande e le azioni per conto degli investitori. La SPV si limita a garantire le obbligazioni dell’emittente e, come corrispettivo di questa prestazione di garanzia, l’originator trasferisce gli asset allo Special Purpose Vehicle117. Il trasferimento dei mutui è una vendita a tutti gli effetti legali118, ma, restando i bond obbligazioni dell’emittente, i mutui continuano a figurare sui libri di quest’ultimo soggetto, che ne Book, 2006, p. 125, ciò non deve indurre a pensare, erroneamente, che l’attuale regime (su base contrattuale) non sia compatibile con il diritto comunitario. 114 Sul punto si veda F. ENGELHARD, cit., p. 125, per il quale contrariamente alle altre esperienze europee, nelle quali il cover pool è composto da una varietà di asset più o meno ampia, la scelta anglosassone è stata di limitarlo all’unica categoria dei residential mortgage. Il Loan To Value dei mutui è stato del 60% nel caso di HBOS. Altri programmi hanno utlizzato LTVs fino al 75%. Un’altra caratteristica che garantisce maggiore protezione all’investitore, tramite la diversificazione del rischio, è data dalla circostanza che il singolo mutuo non può entrare nel pool per un valore superiore ad un milione di sterline (anche se il valore è maggiore). 115 Così M. BARTLAM, cit., p. 15, afferma che lo special purpose vehicle (o entity) può assumere svariate forme giuridiche, secondo la scelta delle parti interessate. Nel caso di HBOS, è stata utilizzata una Limited Liability Partnership (LLP), essendo quest’ultima un’entità indipendente che beneficia della tassazione per trasparenza. Un’entità indipendente è ovviamente necessaria al fine di segregare effettivamente gli asset, in modo che il veicolo sia bankruptcy remote dall’istituto di credito e da altri cessionari. 116 Così F. ENGELHARD, cit., p. 125, per il quale gli investitori conservano un’azione diretta nei confronti dell’originator cui si aggiunge la protezione data dall’insieme di mutui ipotecari che sono stati segregati nella SPV. 117 Nè l’insolvenza dell’emittente, nè quella della SPV danno origine ad un’accelerazione nei pagamenti. 118 Per un approfondimento si veda M. BARTLAM, cit., p. 16, per il quale il trasferimento avviene mediante un mortgage sale agreement, le cui parti sono la banca (o le banche cessionarie), la SPV e il Security Trustee. Ogni cessionario dovrà fare un certo numero di representation e warranties (dichiarazioni e garanzie, tipiche dei contratti di diritto anglosassone), relativamente agli asset sottostanti dati in garanzia. 32 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it garantisce la solvenza. Per uno schema tipico dell’operazione si veda la figura 2 nella pagina successiva. La struttura è a metà strada tra le normali obbligazioni garantite e una cartolarizzazione. La prima emissione nel Regno Unito è avvenuta ad opera di HBOS119, la cui struttura è stata poi ripresa e replicata più volte. Questi covered bond vengono definiti “structured covered bond” per le loro analogie con un’operazione di cartolarizzazione. Nella sostanza, la struttura anglosassone è una variante della master trust structure solitamente usata nelle cartolarizzazioni RMBS120, con alcune variazioni positive: l’emittente deve mantenere un certo rapporto tra l’ammontare dei cover asset e l’ammontare dell’emissione (overcollateralisation)121 e deve sottostare a tutta una serie di obblighi122. Nel rispetto di queste obbligazioni, l’emittente è libero di usare i propri cash flow123, al contrario delle operazioni 119 Su questa emissione si vedano D. BALDWIN – J. GILL, UK Covered Bond – Programme details, in HBOS Publications. 120 Così P. CONNORS – P. MESSINA – D. NIRENBERG – S. SALOU – P. WHITE - G. WOLF, cit., p. 9 e ss. e V. KOTHARI, cit., p. 16. Gli RMBS (Residential Mortgage Backed Securities) sono i titoli emessi in seguito ad operazioni di cartolarizzazione aventi per oggetto mutui ipotecari legati ad immobili residenziali. Di conseguenza, non ci si soffermerà sulle problematiche fiscali, essendo le stesse che emergono in un’operazione di securitisation, replicandone, l’emissione di covered bond, la struttura. 121 F. ENGELHARD, cit., p. 127, rileva che l’emittente è responsabile della verifica dello stato del cover pool su base mensile. Un revisore indipendente verifica su base annuale. 122 La mancanza di una regolamentazione legislativa è colmata da un numero notevole di obbligazioni (covenants) stabilite nei Programme documents, che i soggetti dell’emissione si obbligano ad adempiere. Queste obbligazioni abbracciano tutti gli ambiti dell’operazione: dalla proprietà, al management, ai rapporti con terze parti. I Programme documents si preoccupano anche di stabilire la composizione del cover pool e i criteri da soddisfare affinché un determinato asset possa essere considerato eligible. 123 Potrebbero emergere discordanze che l’emittente deve gestire. 33 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it di cartolarizzazione in cui i flussi di cassa sono direttamente impiegati per ripagare i portatori dei titoli. Fig. 2. Fonte: Orrick Publications Fig. 2. Fonte: Orrick Publications 1.4 Le aspettative sui covered bond italiani La lunga attesa che ha preceduto l’introduzione di una normativa sui covered bond ha sicuramente generato grandi aspettative su questa tipologia di strumenti finanziari124. Con il varo della disciplina sulle “obbligazioni bancarie garantite”, anche le banche italiane hanno finalmente accesso al mercato dei covered bond. Tale strumento consente di colmare uno svantaggio competitivo 124 Legge 130/1999, artt. 7-bis, 7-ter. 34 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it rispetto alla concorrenza europea nel settore dei mutui ipotecari e nel settore pubblico, attraverso una riduzione dei costi e la contemporanea estensione della durata media della raccolta a medio e lungo termine125. L’Associazione Bancaria Italiana ha stimato che il mercato di questi strumenti finanziari che il sistema bancario riuscirà a soddisfare sarà di circa 200 miliardi di euro126. Si attende una prevedibile diminuzione dei costi di raccolta da parte degli istituti di credito e un conseguente sviluppo del segmento dei mutui ipotecari e delle opere pubbliche, nonché un rafforzamento del livello di competitività con i concorrenti europei, attivi già da tempo in questo settore. Il tutto con effetti positivi per il consumatore, soprattutto nella prospettiva del miglioramento delle condizioni di finanziamento e delle possibilità di ottenere scadenze più a lungo termine127. I covered bond rappresentano per l’Italia un nuovo strumento di mobilizzazione della ricchezza, da molti considerato più efficace 125 UFFICIO FUNDING – INTESA SANPAOLO, cit. Negli ultimi anni numerose sono state le stime sulle potenziali emissioni nel nostro Paese. Tra gli altri ricordiamo A. DAL COLLE, L’avvento dei Covered bonds italiani, Caboto, in Bond Market Strategies, 25 gennaio 2006, che ha stimato l’ammontare delle potenziali emissioni in oltre 80 miliardi di euro; nonché Barclays, riportato in Milano Finanza (15 ottobre 2006), che prevede emissioni per 130 miliardi di euro, di cui 8 miliardi già nel 2007, considerando che Banca d’Italia ha calcolato che l’ammontare di mutui erogati da banche italiane e in essere a fine giugno era di 603,8 miliardi di euro; nonché S. GUIDA, Covered bonds: uno strumento consolidato all’estero, innovativo per il mercato italiano, BancaIMI, in Market Strategy Update, 26 settembre 2006, che ha stimato un potenziale pari a 85 miliardi di euro. 127 Così l’ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, comunicato stampa 7 giugno 2007. Nel comunicato il direttore generale dell’ABI, Giuseppe Zadra, afferma che “l’Italia entra in un mercato internazionale già affollato e competitivo, ma la solidità dell’impianto normativo e l’alta qualità dei crediti utilizzabili a garanzia delle emissioni, sono una via essenziale per recuperare terreno a livello europeo e attrarre con successo gli investitori esteri”. 126 35 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it delle operazioni di cartolarizzazione, perché più affidabile128. Il pregio essenziale delle obbligazioni bancarie garantite è che il loro valore è sostanzialmente indipendente dalle sorti della banca emittente; ciò consente, tra l’altro, a banche con un rating basso di non essere escluse dal segmento129 di mercato dei titoli a bassissimo rischio e con rating elevato. L’introduzione di questa innovazione amplia la scelta per gli investitori con uno strumento di facile valutazione e con garanzia tipica e ben nota a cui sia associato un sottostante italiano. La qualità del quadro giuridico di riferimento all’efficienza normativa può del alla quindi mercato luce dei contribuire, e, in criteri in modo decisivo, prospettiva, valutando usati agenzie dalle la per l’assegnazione dei rating130 ai covered bond, le obbligazioni bancarie garantite italiane131 sembrano avere tutte le carte in regola per essere promosse a pieni voti. In un recente articolo132, Standard & Poor’s ha già definito i criteri che adotterà 128 E’ significativo che in oltre cento anni di esperienza dei Pfandbrief non si sia mai verificato un default. 129 Si tratta di una verità parziale. Bisogna poi fare i conti con i requisiti prudenziali stabiliti dalla Banca d’Italia. 130 In una pubblicazione FITCHRATINGS, Covered bonds Rating Criteria – Stop or Continue?, 13 luglio 2006, ha comunicato che le aree di valutazione sono: (i) l’effettivo grado di segregazione degli attivi sui quali i portatori di covered bond possono rivalersi in caso di default della banca emittente; (ii) la regolare continuità della gestione degli attivi segregati e delle obbligazioni emesse, in caso di default della banca emittente; (iii) il grado di equilibrio tra il profilo di ammortamento degli attivi segregati e quello delle obbligazioni emesse, valutato anche in chiave prospettica con riferimento alle scadenze dei flussi di cassa; (iv) la presenza di una sorveglianza pubblica sul mercato dei covered bond, in grado di prevenire eventuali crisi delle banche emittenti. 131 È così che la legge italiana (art. 7-bis, l. 130/1999) denomina i covered bond. 132 Si veda, STANDARD & POOR’S, New Italian Covered Bond Law Allows For Ratings Higher Than Issuing Bank, 30 maggio 2007, per il quale l’approccio dell’agenzia nella valutazione si basa principalmente sull’analisi di (i) il quadro normativo; (ii) la qualità del collateral; (iii) le implicazioni relative ai flussi di cassa; (iv) il grado di overcollateralisation. La nuova normativa, tuttavia, non 36 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it per assegnare un rating ai covered bond italiani. Le obbligazioni bancarie garantite rappresentano una nuova sfida per il sistema bancario italiano, che, si spera, gli operatori del mercato raccoglieranno nel migliore dei modi. garantisce l’assegnazione di un rating più alto del rating della banca emittente a seguito del semplice soddisfacimento di tutti i requisiti regolamentari minimali. 37 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it 2. LA PRIMA EMISSIONE ITALIANA: IL PROGRAMMA DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.1 L’ente Cassa Depositi e Prestiti Nel variegato quadro istituzionale italiano la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha da sempre rappresentato un esempio di sintesi positiva tra il mondo pubblico e quello privato. Tale peculiarietà, conservata per tutto il corso della sua più che secolare storia, ha radici intimamente connesse alle esigenze sottese alla sua origine: utilizzare per finalità pubbliche le masse finanziarie pervenute allo Stato da particolari canali di raccolta del risparmio privato. Pertanto, da un lato il privato che attraverso le banche mette a frutto il capitale inerte dei risparmiatori e sollecita gli impieghi degli investitori, dall’altro il pubblico che per mezzo della gestione del debito pubblico ottiene dai risparmiatori anticipazioni sulle entrate dello Stato, si associano idealmente nella CDP, facendone un luogo di utilizzo dei capitali privati (giacenti presso i pubblici poteri a vario titolo) al fine di realizzare investimenti pubblici di pubblica utilità133. La missione della CDP è di favorire lo sviluppo degli investimenti pubblici, delle opere infrastrutturali destinate alla fornitura dei servizi pubblici a carattere locale e delle grandi opere di interesse nazionale, assicurando un adeguato ritorno economico 133 G. C. FILIPPI, La Cassa Depositi e Prestiti: 150 anni di storia, in Quaderno 4 CDP, Roma, 1998, p. 7. 39 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it agli azionisti e, allo stesso tempo, preservando in modo durevole l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale134. L'attività della CDP è incardinata in due distinti rami di azienda. Il primo, missione denominato di "gestione interesse separata", economico persegue generale. una Gestisce il finanziamento degli investimenti dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico. In questa attività la CDP rispetta i principi di accessibilità, uniformità di discriminazione, trattamento, trasparenza predeterminazione ed economicità, e non adottando un sistema di contabilità separata. La raccolta del risparmio postale, garantito dallo Stato, continuerà a rappresentare la maggiore fonte di provvista. I poteri di indirizzo e di vigilanza, anche regolamentari, restano al Ministero dell'Economia e delle Finanze. È confermato, per questo ramo di attività, il controllo da parte della Commissione Parlamentare di Vigilanza. Il secondo ramo, denominato "gestione ordinaria", è preposto al finanziamento di opere, di impianti, di reti e di dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifiche. Allo scopo la CDP raccoglie fondi con l'emissione di titoli, l'assunzione di finanziamenti e altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato; è preclusa la raccolta di fondi a vista135. Fino a tempi molto recenti, la natura giuridico-istituzionale della CDP è stata tutt’altro che chiara: costituita come azienda, vale a 134 Così L. GRECO – D. IACOVONI, cit., p. 741 ss. In tal senso E. YEH – A. N. RICHTER, CDP – AA outlook negative (S&P)/Aa2 outlook stable (Moody’s), in Global Market Research – Deutsche Bank, 8 giugno 2004. 135 40 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it dire come ufficio esecutivo strettamente legato ai ministeri dell’Interno, delle Finanze e dei Lavori pubblici, con le funzioni di raccolta dei depositi cauzionali e di credito agli enti pubblici (specialmente enti locali) diventa successivamente organo governativo con organizzazione decentrata, poi organo dello Stato come una delle direzioni generali del Tesoro, poi ancora organo meramente esecutivo della politica di programmazione; ottiene autonomia contabile, patrimoniale e organizzativa nel 1983 e piena personalità giuridica solo nel 1993 e, finalmente, adotta schemi contabili e di bilancio propri degli istituti di credito a partire dal 1996136. Permane una certezza: la Cassa è stata, ed è tutt’ora, un’istituzione di primaria importanza nella vita finanziaria del Paese. 2.1.1 Le origini dell’istituzione Nell’Italia napoleonica fra le molte istituzioni mutuate dalla Francia bisogna ricordare le casse d’ammortizzazione137. In 136 Per un approfondimento, T. COZZI, in Presentazione del libro “Storia della Cassa depositi e prestiti”, Roma, 2001, p. 23 ss., secondo cui la non chiara connotazione giuridico-istituzionale della CDP sembra essere stata funzionale, soprattutto al Tesoro, per farle assumere priorità di volta in volta diverse nello svolgimento delle proprie attività. 137 Si veda G. C. FILIPPI, cit., p. 7 ss., che ricorda che al fine di facilitare l’ammortamento dei titoli del debito pubblico, evitando nel contempo una troppo onerosa crescita del peso fiscale, nel 1764 in Francia un editto reale dette vita ad un’istituzione chiamata Caisse d’amortissement, presso cui affluiva annualmente il 5% dell’imposta fondiaria. Tali fondi, opportunamente impiegati, congiuntamente ai loro frutti venivano destinati per fronteggiare la restituzione delle somme avute in prestito attraverso le emissioni del debito pubblico e dei relativi interessi. Nel 1791 fu demandata alla Caisse d’amortissement anche la funzione di ricevere i depositi giudiziari, amministrativi e volontari. Nel 1822 la nuova istituzione inizia ad investire le sue risorse in prestiti alle collettività locali, prima soltanto ai comuni, poi dal 1838 anche ai dipartimenti. 41 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it Piemonte il percorso che doveva condurre alla creazione di un’istituzione analoga alla Caisse des dépôts et consignations fu piuttosto lungo138. Con la legge n. 1097 del 18 novembre 1850 si diede vita all’istituzione denominata Cassa dei Depositi e dei Prestiti139. In seguito alla proclamazione del Regno d’Italia140 emersero nuove esigenze, cui si cercò di dare risposta mediante una riforma dell’istituzione141. Poi, durante il primo e il secondo 138 Col regio brevetto n. 302 dell’11 aprile 1840 Carlo Alberto istituì, presso l’amministrazione del debito pubblico un servizio denominato Cassa di depositi e di anticipazioni di fondi per i lavori pubblici. L’obiettivo del servizio era raccogliere i fondi disponibili delle province, dei comuni e delle amministrazioni pubbliche, oltre ai depositi giudiziari, amministrativi e volontari dei privati, per impiegarli in prestiti a modico interesse a favore di comuni e province per il finanziamento di opere di pubblica utilità e poi, dal 1845, anche per il pagamento dei debiti comunali. Poi, con la legge n. 1097 del 18 novembre 1850, il servizio si trasformò in una vera e propria istituzione. 139 Sul punto G. TONIOLO, La fondazione, in Presentazione del libro “Storia della Cassa depositi e prestiti”, Roma, 2001, p. 6; G. C. FILIPPI, cit., p. 8 ss., nota che anche se l’attività della Cassa restò grosso modo ancorata a quella già espletata a titolo sperimentale dal vecchio servizio, la sua organizzazione risentì dei nuovi tempi ed in particolare dell’intervenuta approvazione dello statuto albertino (1848). Con la legge n.1312 del 31 dicembre 1851 le disponibilità della Cassa si arricchiscono dei depositi delle Casse di risparmio. Con la legge n. 2256 del 10 giugno 1857, infine, la Cassa fu completamente ristrutturata, secondo il modello francese, col passaggio della sua gestione dal Ministero dei Lavori Pubblici a quello delle Finanze e con la collocazione della sua attività finanziaria sotto la diretta “garantigia” dello Stato (come del resto era già avvenuto dal 1851 per i depositi delle casse di risparmio). 140 A riguardo G. C. FILIPPI, cit., p. 8 ss., precisa che prima della proclamazione del Regno d’Italia, il servizio dei depositi obbligatori era dunque gestito negli antichi Stati da enti e con modi del tutto diversi. Con l’unità sorse, quindi, l’esigenza di uniformare tali forme di gestione, riunendole in un unica istituzione, onde attribuire a tutti i cittadini del Regno, anche sotto tale profilo, gli stessi diritti. 141 Sulla riforma si veda G. C. FILIPPI, cit., p. 11, che ricorda che venne formulato un progetto di legge che, presentato nel giugno 1861, dopo un lungo travaglio parlamentare, fu approvato soltanto due anni dopo con la legge 17 maggio 1863, n. 1270. Quest’ultima prevedeva la creazione di più Casse dei depositi e prestiti, che si aggiungevano a quella già esistente a Torino, autonome e fra loro indipendenti. La Cassa esistente presso la Direzione generale del Debito pubblico di Torino fungeva da Cassa centrale, col compito di raccogliere le contabilità delle singole Casse per la compilazione del rendiconto generale. Le finalità istituzionali delle Casse erano: (i) ricevere i depositi obbligatori disposti dalle norme o dall’autorità giudiziaria o amministrativa; (ii) ricevere i depositi volontari da parte di privati, corpi 42 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it dopoguerra, l’attività della Cassa venne interessata dalle leggi finalizzate alla ricostruzione e alla creazione di nuove infrastrutture. Durante gli anni ’70 lo Stato annualmente tentava di ripianare i deficit di bilancio degli enti locali tramite autorizzazioni a contrarre mutui con la Cassa e con altri istituti di credito a carico degli stessi enti142. All’inizio degli anni ’80143 il Ministro Pandolfi propose un disegno di legge144, il cui cammino non fu facile e il cui testo venne modificato più volte, per essere approvato, sull’orlo della crisi di governo, con la legge 13 maggio 1983, n. 197145. Il riordino dell'assetto organizzativo e funzionale morali, amministrazioni e aziende pubbliche, casse di risparmio, società commerciali e qualunque altra persona giuridica; (iii) impiegare i fondi depositati in prestiti a province, comuni, loro consorzi e opere pie, per il finanziamento di opere di pubblica utilità, per l’acquisto di stabili da destinare ad uso pubblico e per l’estinzione di debiti contratti ad onerose condizioni; secondo G. TONIOLO, cit., p. 7, un’enorme rivoluzione, qualitativa e quantitativa, si ha con una legge del 1875 che dà alla CDP la funzione di Cassa Depositi centrale del risparmio postale. 142 Gli enti locali, che in base alla riforma del sistema fiscale introdotta nel 1972 erano divenuti completamente tributari del bilancio statale, si trovarono ad essere esposti finanziariamente oltre le loro possibilità. In quegli anni il 90% del complessivo importo dei finanziamenti concessi dalla Cassa a favore di comuni e province era costituito da tali mutui, che di anno in anno divenivano più cospicui e, quindi, più onerosi. Nel 1978, attraverso una legge che delegava al Ministro del Tesoro il potere di disciplinare le condizioni dei prestiti della Cassa (concessioni, erogazioni e finanziabilità), aveva termine la loro regolamentazione per legge. 143 Verso la fine degli anni ’70, era stata già istituita una commissione di studio la cui proposta di legge fu però bocciata dal Parlamento. 144 In cui si ipotizzava la trasformazione dell’Istituto in azienda autonoma, distinta dall’apparato ministeriale e con un proprio statuto. Nella relazione al disegno veniva specificato che la motivazione principale della richiesta riforma era la necessità di venire incontro alle istanze locali, mutando la Cassa in una struttura capace di “trasformarsi all’occasione in una vera e propria banca di sviluppo, assicurando agli enti locali più piccoli anche l’assistenza tecnica ed amministrativa che possa supplire alle carenze strutturali degli enti stessi”. 145 Da questa legge non emergeva chiaramente la natura giuridica della Cassa. In soccorso, sia la Corte Costituzionale che il Consiglio di Stato affermarono che era comunque evidente che la Cassa fosse un apparato strumentale. Veniva quindi affermato un ruolo autonomo e distinto della Cassa nei confronti dello Stato, ma la Corte dei Conti riaffermò la completa statalità della Cassa, con tutti i vincoli che ne derivano. Questo ragionamento della Corte dei Conti si basava sull’assenza di personalità giuridica. Ciò portò 43 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it dell'Istituto avvenne poi ad opera del D. Lgs. 284/99. Con quest’ultimo decreto viene ribadita la natura della CDP quale amministrazione giuridica e patrimoniale dello di e Stato, autonomia di bilancio, dotata di propria ordinamentale, svolgente personalità organizzativa, attività di interesse economico generale146. ll 12 dicembre 2003 la Cassa depositi e prestiti è stata trasformata in società per azioni (d.l. 30 settembre 2003, n. 269), per adeguarla ai profondi cambiamenti del quadro normativo e istituzionale dei suoi mercati di riferimento, potenziandone la capacità d'azione e rendendo più flessibile e funzionale la gestione operativa (d.m. Economia e Finanze 5 dicembre 2003). La nuova forma giuridica lascia inalterate le finalità pubbliche e di interesse generale che da sempre l'Istituto persegue147. 2.1.2 Il rating della CDP Il rating assegnato alla Cassa depositi e prestiti è influenzato, come ribadito dalle agenzie, dalla stretta relazione con lo Stato. Le politiche con finalità pubblicistiche, la necessaria presenza dello Stato come azionista di maggioranza, la garanzia alla necessità di un riconoscimento alla CDP di una propria personalità giuridica, separata da quella dello Stato (art. 22 del d.l. 8/93, convertito dalla L. 68/93). 146 Alla CDP, pertanto, non sono applicate le norme del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, l'ordinamento comunitario esclude la CDP dal campo di applicazione delle Direttive comunitarie sul credito. 147 Cfr. Profilo (http://www.cassaddpp.it). Attualmente l’azionariato è composto dal Ministero dell’Economia (con il 70%) e da Fondazioni Bancarie. 44 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it incondizionata dello Stato sulla maggior parte delle operazioni148, il controllo sul management e la stretta sorveglianza, fanno si che non si possa prescindere dal rating assegnato alla Repubblica Italiana. Difatti, la Cassa beneficia dello stesso rating dello Stato italiano: Fitch, Moody’s e Standard & Poor’s hanno attribuito alla Cassa rispettivamente AA-/Aa2/A+149. 2.2 L’introduzione dei covered bond come strumento di rifinanziamento dell’attività di credito alla pubblica amministrazione e il posizionamento competitivo sul mercato internazionale dei capitali Nel 2004 la CDP ha avviato un programma di emissioni150 fino a 20 miliardi di euro di obbligazioni (rating AAA) garantite da un portafoglio di crediti derivanti da mutui concessi ad enti territoriali italiani, per il rifinanziamento della propria attività creditizia a favore degli enti territoriali stessi. LA CDP è stata il primo soggetto in Italia autorizzato ad emettere obbligazioni garantite da un patrimonio destinato (covered bond) in virtù di specifica norma contenuta nella legge di trasformazione in società per azioni151. La CDP ha avuto l’opportunità di operare come emittente sul mercato facendo leva sulla forte domanda di diversificazione esistente e sulla competitività del proprio 148 Queste caratteristiche hanno suscitato dubbi in merito alla compatibilità con la disciplina comunitaria concernente gli aiuti di Stato. 149 R. MORAWETZ – C. ANHAMM, cit., p. 11. 150 Si tratta dello “Euro 20 billion Covered Bond Programme”. 151 Si tratta dell’articolo 5 del d. l. 269/2003. 45 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it strumento finanziario152. Sicuramente, sul mercato internazionale, la CDP è tra gli emittenti di covered bond di maggiore qualità e più affidabili. A marzo 2005, la Cassa ha effettuato la prima emissione del programma, affermandosi come primo emittente italiano di covered bond. Da allora, l’istituto si è ripresentato sul mercato con regolarità e, per il futuro, continuerà ad emettere regolarmente covered bond. 2.3 Il quadro giuridico di riferimento La Cassa depositi e prestiti ha effettuato le proprie emissioni sulla base di una specifica disposizione normativa: l’articolo 5, comma 18, del Decreto Legge 269/2003153. Questa norma 152 Così M. TAMISARI, Un nuovo attore sul mercato istituzionale: la Cassa depositi e prestiti S.p.A., in Anteo – 1° percorso di formazione, 2004. 153 L’articolo recita: “La CDP S.p.a. puo' destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine la CDP S.p.a. adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della CDP S.p.a. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata la CDP S.p.a. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilità illimitata della CDP S.p.a. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a ciascun patrimonio separato la CDP S.p.a. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.a. alle procedure di cui al titolo IV del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le 46 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it permette l’emissione di obbligazioni garantite da un pool di asset segregato mediante l’adozione di un’apposita delibera adottata in conformità alle prescrizioni del comma 18 dell’articolo 5, depositata e iscritta a norma dell’articolo 2436 del codice civile154. In caso di assoggettamento di CDP a procedura concorsuale, i portatori dei titoli: • godono di un diritto privilegiato di rivalsa sugli attivi facenti parte del patrimonio ad essi destinato (sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata fino al completo soddisfacimento dei diritti); • i contratti relativi al patrimonio destinato continuano ad avere esecuzione e gli organi della procedura provvedono ad effettuare i pagamenti dovuti sui titoli a valere sui flussi di cassa prodotti dal patrimonio destinato, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti. Ulteriori caratteristiche strutturali sono state introdotte tramite clausole contrattuali per replicare le caratteristiche distintive dei covered bond ed aumentare la protezione dell’investitore. Queste previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passivita' al cui servizio il patrimonio è destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita”. Non ci sono invece disposizioni specifiche in materia fiscale in quanto il regime di tassazione di queste obbligazioni è identico a quello dei bonds emessi dal Governo Italiano. Sono previste esenzioni d’imposta a favore di Banche Centrali e di soggetti residenti in uno dei Paesi della “white list”. 154 Così A. ESPOSITO – M. TAMISARI – D. CURCIO, Investor Presentation – November 2006, ECBC Conference, 2006, p. 12. 47 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it circostanze hanno permesso di adottare un rating de-linked rispetto al rischio di credito dell’emittente. Il predetto cover pool posto a garanzia delle obbligazioni, il c.d. patrimonio destinato155, è effettivamente segregato nel bilancio dell’emittente (on-balance sheet) e continuerà ad esistere come entità separata e distinta dall’emittente nel caso di insolvenza. È assicurata dunque la c.d. bankruptcy remoteness senza necessità di trasferire i crediti ad un’entità separata, ma, a differenza di altre esperienze europee, i bondholder non avranno un’azione residuale nei confronti del restante patrimonio dell’emittente in caso di insolvenza156. Fig. 3 Fonte: CDP 155 Sul punto si vedano R. MORAWETZ – C. ANHAMM, Cassa Depositi e Prestiti – Financing Italian public investments, in Abn Amro Publications, 12 giugno 2004, p. 7, per i quali il solo fine del patrimonio separato è soddisfare i portatori dei covered bond, che saranno soddisfatti solo ed esclusivamente da quel patrimonio. 156 A. MONTANARI – M. CUNEO, Cassa Depositi e Prestiti Covered bonds Programme, in Fitch Publications, 25 ottobre 2005, p. 1. 48 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it 2.3 Le principali caratteristiche strutturali del programma di C.D.P. La prima emissione ha avuto luogo il 17 marzo 2005 per un controvalore di un miliardo di euro. Gli asset a copertura sono rappresentati da mutui concessi ad enti territoriali italiani. I titoli obbligazionari sono negoziati sul mercato obbligazionario MTS ed hanno una scadenza pari a 5 anni, offrendo una cedola del 3,25% e prevedendo un rimborso bullet (a scadenza). La risposta del mercato è stata ottima: oltre l’80% dell’emissione è stata collocata al di fuori dei confini nazionali (prevalentemente in Spagna). La categoria degli investitori ricalca quanto avviene a livello europeo, trattandosi prevalentemente di investitori istituzionali. Il bond, come già detto ha ottenuto rating massimo e rientra in un programma di emissioni (per un totale di 20 miliardi di euro) che prevede prestiti diversificati per una durata tale da ricoprire l’intera curva dei rendimenti e garantire liquidità al mercato. In ottobre 2005, la seconda emissione del valore di 3 miliardi di euro, con scadenza settennale e cedola del 3% ha confermato e superato il successo della prima. La domanda ha superato i 4,5 miliardi di euro, permettendo alla Cassa di raggiungere gli obiettivi prefissati quanto a diversificazione degli investitori (sia per tipologia, sia per area geografica). Sono seguite una terza emissione, nel febbraio 2006 dell’ammontare di 2 miliardi di euro (tasso 3%) ed una quarta in settembre 2006 di 2 miliardi di euro (tasso 3,75%). 49 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it Tutti i covered bond della Cassa hanno una ponderazione pari al 20% per le banche che decidono di acquistarli. Ciò è stabilito dalla Banca d’Italia ed in parte ha rappresentato un handicap rispetto a titoli similari presenti sul mercato europeo che beneficiano di un risk weighting del 10%. Questo gap è stato colmato da un bonus sul redimento dei titoli emessi. 2.3.1 Il cover pool I titoli sono garantiti da un portafoglio di crediti di alta qualità ben diversificato che figura nel bilancio dell’originator. Nel caso della Cassa depositi e prestiti, la figura dell’originator e dell’emittente coincidono. In mancanza di eventi patologici, l’emittente effettua i pagamenti sui covered bond dovuti, mediante i flussi di cassa derivanti da tutte le attività in bilancio, e usa liberamente i cash flow derivanti dal cover pool157. I cover asset garantiscono tutte le obbligazioni circolanti, ciò vuol dire che ogni nuova tranche di covered bond sarà garantita dal medesimo cover pool, e che, viceversa, i portatori delle obbligazioni beneficeranno di una garanzia maggiore ogni qual volta un nuovo credito entri a far parte del patrimonio destinato. Per quanto riguarda la natura dei crediti, si tratta, come già detto, di prestiti della Cassa al settore pubblico, dunque l’insieme è limitato a prestiti concessi al Governo centrale o enti locali158, o 157 Così R. PREUSSER, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. EUR 20bn Covered Bond Programme, in Deutsche Bank – Global Market Research, 29 novembre 2004, p. 6. 158 L’ambito geografico è ristretto all’Italia. Al momento la CDP non può concedere finanziamenti a entità pubbliche al di fuori dell’Italia. 50 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it quanto meno da questi garantiti. Questi crediti devono soddisfare alcuni criteri di eleggibilità concordati con le agenzie di rating159. 159 Sul punto si vedano A. ESPOSITO – M. TAMISARI – D. CURCIO, cit., p. 14, e B. MÜNSTERMANN, Cassa Depositi e Prestiti SpA – Italy’s first covered bond issuer, in Credit Research – Nomura, 8 settembre 2005, p. 3. I criteri sono i seguenti: Criteri di eleggibilità Limiti Livello contrattuali attuale ________________________________ _________ ______ Esposizione massima verso un singolo debitore (diverso dallo Stato Italiano) 1,5% 1,18% Esposizione massima verso lo Stato Italiano 5% 0% Esposizione verso i 40 maggiori debitori 30% 21,89% Esposizione verso i 40 debitori maggiori situati in Regioni a basso PIL pro-capite 20% 11,64% Esposizione verso debitori in una singola Regione a basso PIL pro-capite 10% 7,56% Esposizione verso debitori in una singola Regione non a basso PIL pro-capite 15% 12,82% Esposizione verso debitori in Regioni a basso PIL pro-capite 35% 32,13% Esposizione verso Province Italiane 20% 13,59% Esposizione verso Comunità montane, isolane e Città metropolitane 1% 0,61% Cash flow derivante da un singolo debitore durante ciascun periodo di accumulazione del capitale 5% Rispettato Rating pubblico di LT non inferiore BBB/BBB/Baa2 da parte di S&P/Fitch/Moody’s Rischio di denominato coperto a Rispettato cambio per qualsiasi credito in una valuta diversa dall’Euro Rispettato Fonte: HVB, 2005. 51 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it Il portafoglio può includere anche crediti (o altre obbligazioni) ripagabili o garantiti da amministrazioni centrali di Stati dello Spazio Economico Europeo o ABS a sottostante pubblico non subordinate con rating minimo (AA-/Aa3/AA-), a condizione che i criteri per l’assegnazione siano previamente concordati con le agenzie di rating160. 2.3.2 Il monitoraggio dei flussi di cassa Con cadenza almeno semestrale (ad ogni data di pagamento degli attivi destinati, ad ogni nuova emissione di titoli, ad ogni sostituzione o rimozione di crediti dal portafoglio destinato, etc.) deve essere effettuato l’Asset and Cash Flow Coverage Test (ACFCT) volto a verificare che durante l’intera vita del programma: • l’ammontare del portafoglio eleggibile (i.e. il sottoinsieme del portafoglio destinato che soddisfa i criteri di eleggibilità del portafoglio), escludendo gli eventuali crediti derivanti da finanziamenti in mora, sia maggiore dell’ammontare dei titoli in essere; • i flussi di cassa generati dal portafoglio eleggibile, al netto di quelli generati dai crediti derivanti da finanziamenti in mora, e considerando l’ammontare di capitale da accumularsi per il rimborso dei titoli bullet, siano superiori di almeno il 15% (livello 160 Così B. MÜNSTERMANN, cit., p. 2, per il quale sono ammessi anche derivati con finalità di hedging. 52 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it minimo di overcollateralizzazione) rispetto l’ammontare necessario ad effettuare i pagamenti sui titoli in essere ad ogni data di pagamento futura. La violazione dell’ACFCT (non rimediata entro la successiva data di calcolo) comporta la chiusura anticipata del programma161. 2.3.3 L’obbligo di preservare la qualità del portafoglio Al fine di assicurare che l’ammontare dei crediti destinati sia sufficiente a garantire il rimborso dei titoli in essere, CDP dovrà: • sostituire i crediti del portafoglio derivanti da mutui che siano in mora per più di una rata e il cui ammontare complessivo superi l’1% dell’intero portafoglio (defaulted claims) con crediti sostitutivi (i.e. crediti derivanti da mutui concessi nell’ambito della gestione separata che soddisfino i criteri di eleggibilità previsti) per un ammontare equivalente; • in caso di insufficienza dei flussi di cassa prodotti dal portafoglio per la copertura del servizio del debito sui titoli in essere (Asset and Cash Flow Deficiency), integrare il portafoglio o sostituire crediti non performing del portafoglio con crediti sostitutivi allo scopo di prevenire una violazione dell’ACFCT. 161 Così A. ESPOSITO, Programma di emissioni di covered bonds – CDP S.p.A., in Milano Finanza Conference, 29 settembre 2005. 53 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it 2.3.4 I meccanismi di segregazione dei flussi di cassa In condizioni normali, CDP effettua i pagamenti con fondi propri, avendo d’altra parte facoltà di disporre liberamente dei proventi derivanti dal portafoglio a certe condizioni (ACFCT non violato, accumulazione di cassa per il rimborso dei titoli bullet). Al verificarsi di certi eventi determinanti un deterioramento dell’affidabilità dell’emittente o della qualità del portafoglio collaterale, si attivano dei meccanismi di protezione dei flussi di cassa: • qualora il rating di CDP scenda al di sotto di una certa soglia iniziale (F1+/A-1+/A1 per Fitch/S&P/Moody’s), CDP dovrà versare su un conto segregato appositamente aperto presso una banca con rating adeguato i fondi per il servizio del debito ed altre riserve; • qualora il rating di CDP scenda sotto una seconda soglia (A-/A-1/A3 per Fitch/S&P/Moody’s) o si verifichi un evento di cui al punto seguente, CDP dovrà dare istruzioni ai debitori dei mutui del portafoglio di effettuare i pagamenti dovuti direttamente sul conto segregato potendo ancora disporre delle somme residue dopo il pagamento degli interessi sui titoli; • qualora si verifichino certi altri eventi (ACFCT violato, programma chiuso volontariamente, CDP sottoposta a liquidazione, CDP gravemente inadempiente ai 54 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it propri obblighi contrattuali, CDP o la Repubblica italiana inadempienti a proprie obbligazioni di pagamento derivanti da operazioni di raccolta sul mercato dei capitali), tutti i flussi di cassa generati dal portafoglio dovranno essere trattenuti nel conto segregato e resi indisponibili a CDP e non potranno essere emessi ulteriori titoli; • qualora vi sia un mancato pagamento sui titoli, si avrà l’accelerazione dei titoli; • in aggiunta, qualora il rating di CDP scenda sotto il livello investment grade (BBB-/Baa3/BBB- per Fitch/S&P/Moody’s), dovrà essere nominato un backup servicer162. 162 Sul punto M. BRADLEY, Italy (CDP), in European Covered Bond Fact Book, 2006, p. 68, ricorda che il back-up servicer si sostituisce all’asset manager in caso di insolvenza ed ha il potere di vendere in tutto o in parte i cover asset, al fine di effettuare i pagamenti dovuti ai portatori di covered bond. La vendita deve essere (i) nell’interesse e a beneficio dei portatori di covered bond; (ii) ad un giusto prezzo (basato su una valutazione affidabile degli asset); (iii) se corrispondente all’intero, ad un prezzo non inferiore all’ammontare necessario a pagare interessi e capitale, alle date dovute, di tutti i covered bond. 55 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it 3. LE OBBLIGAZIONI GARANTITE NELLA BANCARIE LEGISLAZIONE ITALIANA 3.1 I covered bond italiani Con l’emanazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (d.m. 14 dicembre 2006, n. 310)163 e delle Istruzioni di vigilanza (del 15 maggio 2007) da parte della Banca d’Italia, si è completato il quadro normativo che consente anche in Italia la creazione di un mercato delle obbligazioni bancarie garantite. Questi strumenti finanziari sono stati introdotti nell’ordinamento italiano dall’art. 2, comma 4-ter, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (c.d. decreto competitività) convertito dalla l. 14 maggio 2005, n. 80164. L’ampiezza potenziale del mercato italiano delle obbligazioni garantite, l’intensità della crescita della domanda da parte degli investitori internazionali e la preponderanza dei mutui ipotecari residenziali fra gli attivi utilizzabili a garanzia, inducono a ritenere che la nuova regolamentazione possa incrementare l’offerta di questa tipologia di mutui, attenuando la tendenza al rialzo dei tassi d’interesse165. 163 Si tratta del “Regolamento di attuazione dell’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di obbligazioni bancarie garantite”, pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007. 164 Per il quadro normativo completo si faccia riferimento al paragrafo 3.2. 165 Si veda G. CAROSIO, Le Nuove Disposizioni di Vigilanza per i Covered Bond Italiani, intervento al Convegno ABI, Roma, 7 giugno 2007, p. 8, secondo cui sembrano quindi esistere le condizioni perché un’offerta di mutui ipotecari in espansione, trainata dalla richiesta di covered bond, e una domanda di mutui in rallentamento contribuiscano ad eliminare l’anomalo differenziale fra i tassi italiani e quelli degli altri paesi dell’area dell’euro. Nel marzo 2007 il tasso 57 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it Le emissioni di questi particolari titoli obbligazionari avranno così diffusione anche nel nostro Paese166, sino a costituire il segmento di un più vasto mercato europeo che sta assumendo un’importanza crescente, in conseguenza del fatto che soddisfa contemporaneamente il bisogno di diversificazione e di protezione degli investitori e la possibilità degli intermediari bancari di beneficiare di una serie di vantaggi regolamentari167. d’interesse sui nuovi prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni (per il complesso dei mutui a tasso fisso e a tasso variabile) è risultato pari in Italia al 5,2 per cento, a fronte del 4,7 per cento registrato in media nell’area dell’euro. È in corso un rapido spostamento nella composizione dei nuovi mutui da quelli a tasso variabile a quelli a tasso fisso. Il differenziale fra il costo di questi ultimi e quello dei primi è stato nel 2006 di 80 punti base, a fronte dei 30 registrati, in media, nell’area dell’euro. Se si tiene conto del fatto che i mutui prossimi alla scadenza al momento nel portafoglio delle banche non saranno di fatto utilizzati a garanzia dei covered bond da emettere e che ci sarà presumibilmente un certo grado di overcollateralization, il valore delle potenziali emissioni potrebbe superare quello dei mutui utilizzabili a garanzia. La domanda di mutui ipotecari è in rallentamento, in Italia come altrove, mentre il mercato europeo delle obbligazioni garantite continua a crescere a ritmi sostenuti. Nel 2006 in Italia il tasso di crescita dello stock di prestiti alle famiglie per l’acquisito di abitazioni è passato dal 18,0 al 12,3 per cento; come si ricordava in precedenza, le previsioni sui flussi di emissioni per il mercato europeo delle obbligazioni garantite sono per una ulteriore crescita nell’anno in corso. Si veda anche P. JADELUCA, La carta dei Covered bond bancari per dare più sicurezza ai mutui, in La Repubblica, supplemento Affari e Finanza, 16 aprile 2007. 166 Così I. BUFACCHI, Covered bond, ecco le regole, in Il Sole 24 Ore, 18 maggio 2007, secondo cui il mercato potenziale italiano è stimato attorno ai 220-230 miliardi di euro. Intesa Sanpaolo potrebbe essere il primo istituto a tagliare questo traguardo, addirittura entro la fine di quest'anno, in virtù di un'operazione già imbastita sul portafoglio di mutui agli enti locali di Banca Opi, istituto che si sta integrando con Intesa Infrastrutture e Sviluppo: ma resta da chiarire il tipo di programma che sarà utilizzato. Tutte le grandi banche (minimo sette, massimo quindici), sono in pole position, mentre saranno tagliati fuori gli istituti di dimensioni medie e medio-piccole: i paletti fissati dalla Banca d'Italia circoscrivono di fatto il mercato per salvaguardare la stabilità del sistema. 167 E. GALANTI – M. MARANGONI, La disciplina italiana dei Covered bond, in Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale, Banca d’Italia, n. 58, 2007, p. 8, nota 5, ricordano: l’applicazione del trattamento prudenziale più favorevole (ponderazione del 10%) previsto dalla normativa comunitaria per le banche e le imprese d’investimento che sottoscrivono o acquistano obbligazioni aventi determinate caratteristiche; l’ampliamento dei limiti all’investimento degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio 58 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it L’avvio anche in Italia di un mercato dei covered bond168 è destinato ad ampliare la gamma degli strumenti di cui le banche dispongono, anche al fine di ottimizzare le politiche di funding169. Il quadro regolamentare, definito da ultimo con l’emanazione delle disposizioni di vigilanza, è stato concepito non solo con l’obiettivo di garantire la sana e prudente gestione delle banche emittenti, ma anche per assicurare quanto più possibile uno sviluppo equilibrato del mercato, coerente con le aspettative e le esigenze degli investitori. (OICR) consentito dalla disciplina comunitaria per le medesime obbligazioni (dal 5% al 25% del patrimonio gestito); l’inclusione degli strumenti tra le attività stanziabili di primo livello a fronte di operazioni con l’Eurosistema. 168 Così L. MY., Parte il mercato dei covered bond, in Il Sole 24 Ore, 13 aprile 2007, secondo cui gli addetti ai lavori stimano che le emissioni potrebbero raggiungere i 10-15 miliardi di euro già nel primo anno. Secondo dati dello European Covered bond Council nel 2005 sarebbero stati emessi in Europa covered bond per un ammontare di circa 479 miliardi di euro. Alle fine del 2005, lo stock dei titoli in essere sarebbe circa di 1800 miliardi di euro. 169 Sul punto V. MONTI, L’attenuazione del rischio sulle obbligazioni: una nuova legge per i covered bond, in Centro Studi Banca Europa – Pubblicazioni, 2004, secondo cui le obbligazioni bancarie garantite consentono agli istituti di credito di effettuare un incrocio (matching) più puntuale fra impieghi e raccolta. G. CAROSIO, cit., p. 2, in merito agli effetti sul costo della raccolta, nota come nel febbraio 2007 “la consistenza dei fondi raccolti dalle banche italiane era pari a circa 1800 miliardi; il 44 per cento era rappresentato da depositi, mentre la raccolta obbligazionaria e la provvista sull’estero pesavano, ciascuna, per il 28 per cento. Il costo medio sostenuto dalle banche a fronte di questa composizione della raccolta era pari al 2,8 per cento. Se, fermi restando i costi medi delle diverse componenti della raccolta, si ipotizzasse che: (i) le banche emettano l’ammontare massimo di obbligazioni bancarie garantite compatibile con le nuove disposizioni di vigilanza in materia (stimabile al momento in 180 miliardi); (ii) i covered bond emessi vadano a sostituire un analogo ammontare di obbligazioni non garantite (anziché aggiungersi ad esse); (iii) le obbligazioni bancarie garantite vengano emesse ad un costo inferiore di un punto percentuale a quello medio delle obbligazioni ordinarie, il costo medio della raccolta diminuirebbe di 10 punti base, al 2,7 per cento, se i creditori ordinari non chiedessero un aumento dei rendimenti; ovvero rimarrebbe invariato, al 2,8 per cento, se i depositanti chiedessero un rendimento superiore di 22 punti base a quello precedente, oppure gli obbligazionisti non garantiti ne chiedessero uno superiore di 55 punti, ovvero i creditori esteri sul mercato interbancario chiedessero 35 punti base in più”. 59 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it Tocca ora agli intermediari trarre vantaggi significativi dall’utilizzo di questo nuovo strumento di raccolta, in modo da accrescere la loro competitività sul mercato domestico, così come su quello internazionale170. È lecito attendersi che di una parte consistente di questi vantaggi potrà beneficiare la clientela bancaria, anche in considerazione del fatto che questi strumenti finanziari sembrano, sia pure indirettamente, rispondere a quell’esigenza di maggiore protezione dell’investimento in titoli obbligazionari che nel nostro paese, a seguito del default di noti emittenti quotati, è particolarmente avvertita. In considerazione della possibilità di rivalersi, in caso di default della banca emittente, su attività di primaria qualità appositamente segregate, i portatori di obbligazioni bancarie garantite saranno disposti a ottenere un rendimento minore rispetto ad obbligazioni non garantite. Non bisogna dimenticare che, con la segregazione, ad una diminuzione del rischio per gli obbligazionisti garantiti, corrisponde un maggior rischio per gli altri creditori. L’affermazione che le obbligazioni bancarie garantite porteranno vantaggi in termini di minor costo della raccolta è vera nella misura in cui il minor rendimento richiesto sulle obbligazioni garantite, non sia interamente compensato dal più alto rendimento richiesto dai creditori ordinari in virtù 170 Per un approfondimento sul mercato ipotecario nell’Unione Europea, si veda il Libro Verde – Il credito ipotecario nel’UE, presentato dalla Commissione il 19 luglio 2005. 60 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it dell’aumento del rischio del loro investimento, dovuto appunto alla segregazione171. 3.1.1 L’iter legislativo L’elaborazione della normativa sui covered bond italiani è frutto di un dialogo tra chi opera sui mercati, da un lato, e i giuristi, dall’altro, tra chi ha presente soprattutto le esigenze pratiche, concrete, dell’agire d’impresa e chi deve cercare di garantire il giusto equilibrio tra gli interessi coinvolti172. Certamente, questo dialogo nasconde delle difficoltà, generate dalla reciproca tendenza a voler far prevalere la propria posizione su quella altrui. Tuttavia, pare che la normativa in esame abbia raggiunto un ragionevole contemperamento d’interessi173. Nella formulazione della disciplina sulle obbligazioni bancarie garantite il legislatore si è preoccupato di dare atto a due diverse istanze: da un lato, la necessità di dare un’adeguata protezione ai portatori di covered bond; dall’altro, la necessità di evitare, mediante apposite disposizioni nelle Istruzioni di vigilanza, che il ricorso sistematico all’emissione di questo tipo di strumenti finanziari metta a serio rischio la stabilità degli intermediari e la capacità di far fronte alle proprie obbligazioni. 171 G. CAROSIO, cit., p. 3 ss., pone l’attenzione sul fatto che il creditore ordinario della banca, il depositante, difficilmente riesca a percepire che ogni segregazione di attivi a favore di obbligazioni bancarie garantite gli sottrae cespiti su cui rivalersi in caso di fallimento. 172 Così, G. V. FORESE, Covered bonds: origini della normativa italiana, intervento al Convegno ABI, Roma, 7 giugno 2007. 173 Cfr. le caratteristiche della bozza di regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze delineate da M. LANTELME, Covered bonds emerge in Italy, in International Financial Law Review, luglio 2006. 61 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it La prima proposta legislativa in materia di covered bond risale al 2001174. Venne ritenuta non soddisfacente dal punto di vista degli equilibri complessivi del sistema e fu accantonata. 174 Successivamente, il 16 giugno 2004 fu presentata una proposta di legge (n. 5064, XIV legislatura) d’iniziativa dei deputati Agostini, Bersani e Visco: “Disciplina delle obbligazioni bancarie garantite e incentivi alla sottoscrizione di mutui ipotecari”. Si riportano alcuni estratti della relazione: “Onorevoli Colleghi! Il mercato delle obbligazioni bancarie garantite da asset segregati è uno dei segmenti più sviluppati del mercato obbligazionario europeo, poiché tali strumenti consentono alle banche di raccogliere capitale di debito a tassi favorevoli... Essenzialmente si tratta di obbligazioni bancarie, la cui restituzione in capitale ed interessi è garantita da una porzione dell’attivo patrimoniale della banca, tipicamente mutui ipotecari e affidamenti verso enti pubblici, i cui flussi di cassa sono destinati esclusivamente al servizio dell’obbligazione. Di conseguenza, l’obbligazione è particolarmente sicura per il sottoscrittore, cosa che riduce il costo del finanziamento per la banca. Per poter segregare una porzione dell’attivo al servizio di emissioni obbligazionarie, però, è necessario un intervento legislativo, altrimenti il patrimonio della banca emittente garantirebbe indistintamente tutti i debiti della banca stessa, in base al principio generale del codice civile per cui ogni debitore risponde per l’adempimento delle proprie obbligazioni con tutto il suo patrimonio. In Italia, dopo l’entrata in vigore del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia... e la piena affermazione della banca universale, non esiste nemmeno una tipologia ad hoc di obbligazioni a lungo termine i cui flussi finanziari siano destinati in prevalenza al finanziamento di impieghi di pari durata. Per la verità, prima del testo unico bancario esistevano strumenti parzialmente simili, ossia le cartelle fondiarie, le quali erano operazioni di raccolta a lungo termine cui corrispondevano operazioni di finanziamento sul lato attivo. La riforma del 1976 rese le cartelle fondiarie uno strumento sufficientemente flessibile, consentendo alle banche di emetterle quando ritenessero opportuno, e non necessariamente in concomitanza con l’erogazione di un determinato credito, sicché il rapporto tra la durata di attivo e passivo divenne solo un criterio gestionale interno. Le banche, però, continuano a sentire l’esigenza di avere uno strumento obbligazionario garantito da asset segregati, dovendo competere sul mercato dei bonds con istituti di altri Paesi europei in cui questo strumento esiste... Ciononostante, non esiste una disciplina comunitaria dei covered bond. Ben 17 tra gli Stati dell’Unione europea prevedono questo istituto e fanno eccezione, come si è detto, l'Italia e il Regno Unito. Proprio nel Regno Unito, però, è avvenuto un episodio significativo (anche della flessibilità di quel sistema giuridico): nonostante l'assenza di una legge ad hoc che segregasse parte dell'attivo a vantaggio delle obbligazioni emesse, la HBOS Plc - il più grande istituto finanziario britannico specializzato in mutui ipotecari - nel luglio del 2003 ha annunciato l'emissione di covered bond per complessivi 14 miliardi di euro, realizzando l'operazione con strumenti esclusivamente negoziali. L'ingresso degli istituti britannici nel mercato dei covered bond europeo rende l'esigenza di una legge ad hoc improcrastinabile. Nel sistema giuridico italiano, però, non si può ottenere lo stesso risultato per via contrattuale, sicché l'unica alternativa per segregare un patrimonio è di costituire una società figlia o un patrimonio separato ai sensi dell'articolo 2447-bis e seguenti del codice civile, 62 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it che è operazione con caratteristiche sostanzialmente diverse... Veniamo, ora, al merito della nostra proposta di legge. L'articolo 1 determina l'ambito di applicazione della legge: solo banche italiane autorizzate dalla Banca d'Italia. L'articolo 2 disciplina le «obbligazioni garantite» da attività della banca stessa. Il funzionamento di tale «garanzia» o, per essere più precisi, «separazione» o «segregazione» patrimoniale verrà illustrato in seguito. L'articolo 2, però, si cura di alcune questioni centrali nella regolazione dei covered bond: il rapporto che deve sussistere tra valore degli asset e valore delle obbligazioni, il rapporto tra la durata delle obbligazioni e la durata dei crediti facenti parte del patrimonio segregato, la stabilità della banca stessa. La scelta della proposta di legge è di rimettere alla Banca d'Italia la disciplina puntuale su tali questioni, del resto in coerenza con le scelte del testo unico bancario in materia di vigilanza regolamentare, stabilendo solo gli obiettivi della disciplina secondaria e un framework normativo generale. In particolare, la Banca d'Italia dovrà stabilire criteri di adeguatezza patrimoniale (compreso un diverso criterio di ponderazione delle obbligazioni) e di contenimento del rischio sia del patrimonio separato che dell'intera banca, tenendo conto della durata di attivo segregato e delle obbligazioni garantite, durata che dovrà essere conseguentemente armonizzata. Si favorisce, in tale maniera, la seconda funzione delle obbligazioni garantite, ossia quella di permettere alle banche, in corrispondenza di una raccolta sicura e meno costosa, di concedere mutui ipotecari a condizioni più vantaggiose e con durate maggiori. Riguardo al rapporto tra valore del patrimonio segregato e valore delle obbligazioni emesse, abbiamo scelto di indicare un tetto massimo fisso, al fine di consentire la massima trasparenza di questo rapporto. È importante, infatti, che sia chiaro che il valore delle obbligazioni sia inferiore a quello degli asset che le garantiscono, per aumentare la sicurezza delle prime, e che il rapporto tra obbligazioni e patrimonio sia definito in maniera precisa. Abbiamo ritenuto, comunque, di indicare solo un tetto massimo pari all'80 per cento del patrimonio separato, per lasciare flessibilità alle banche e consentire un certo grado di concorrenza tra di loro. L'articolo 3 individua i mutui ipotecari che la banca può inserire nel patrimonio separato. Si tratta esclusivamente dei mutui regolati dagli articoli 38 e seguenti del testo unico bancario, in materia di credito fondiario. Questa previsione è molto importante, perché si impone alla banca una disciplina speciale del mutuo ipotecario che agevola l'esecuzione dell'ipoteca e, soprattutto, limita fortemente le azioni revocatorie dell'ipoteca stessa in caso di fallimento del mutuatario. Inoltre, abbiamo ritenuto di inserire due norme volte ad agevolare la concessione di mutui ipotecari anche a favore di soggetti privi di contratti di lavoro a tempo indeterminato. La questione è molto delicata e non può essere risolta in maniera dirigistica, ma solo costruendo una adeguata struttura di incentivi, di cui questa disciplina può rappresentare un elemento. Proponiamo, in primo luogo, che i mutui ipotecari inseriti tra i patrimoni separati possano venire risolti per inadempimento solo se il mutuatario non ha corrisposto sette rate consecutive e con un tetto massimo di venti rate non adempiute nel corso dell'intera durata del mutuo. Proponiamo, infine, che la Banca d'Italia stabilisca la durata dei mutui ipotecari in maniera il più possibile corrispondente alla durata della raccolta, posto che i covered bond sono tipicamente obbligazioni a lungo termine. L'articolo 4 individua il patrimonio separato. La banca emittente, precisamente, con la delibera di emissione di obbligazioni garantite costituisce un patrimonio separato dal suo restante patrimonio e dagli altri patrimoni costituiti ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile. Al patrimonio separato possono essere destinati: mutui ipotecari di cui all'articolo 3 o garantiti da ipoteche su beni situati negli Stati dell'Unione Europea, nell'ambito 63 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it Bisognerà attendere il 2004 perché il Dipartimento del Tesoro elabori un d.d.l. in materia175. Nel 2005 il Governo presenta un emendamento al d.d.l. di conversione del d.l. 35/2005176, contenente la disciplina delle obbligazioni bancarie garantite, come elaborata dal Dipartimento del Tesoro. Successivamente, il d.d.l. diviene la legge 14 maggio 2005, n. 80177 di conversione del “decreto competitività”. Nel dicembre 2006 (d.m. 14 dicembre 2006, n. 310, in G.U. del 31 gennaio 2007) il Ministro dell’Economia adotta il Regolamento in materia di covered bond178. Nel 2007, finalmente, si completa il quadro normativo con il decreto del 12 aprile 2007, n. 213 (in G.U. il 15 maggio 2007) dell'accordo Spazio Economico Europeo (SEE) o in Svizzera, purché siano sottratti a revocatoria fallimentare; crediti verso Stati o enti pubblici del SEE o della Svizzera; titoli emessi in seguito ad operazioni di cartolarizzazione dei suddetti crediti. La segregazione patrimoniale fa sì che le somme corrisposte dai suddetti mutuatari debbano essere destinate in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni garantite e che, fino al soddisfacimento di queste ultime, gli altri creditori della banca emittente non possano agire sul patrimonio separato. All'articolo 5 si prevede che le banche iscrivano in una apposita sezione speciale del registro delle imprese le emissioni di obbligazioni garantite e che la segregazione stabilita dall'articolo 4 sia efficace solo dalla data dell'iscrizione. All'articolo 6 si prevede una disciplina ad hoc per il caso di liquidazione coatta amministrativa della banca emittente. Quest'aspetto è molto importante e rappresenta una ulteriore garanzia per i sottoscrittori delle obbligazioni. Le attività del patrimonio separato, precisamente, vengono sottratte alla massa attiva e continuano a garantire la restituzione delle obbligazioni garantite, le quali a loro volta sono sottratte dalla massa passiva. A tale fine, il patrimonio separato e le obbligazioni garantite possono essere ceduti in blocco ai sensi dell'articolo 90 del testo unico bancario. L'articolo 7, infine, prevede, per la violazione alle disposizioni della legge, l'applicazione degli articoli 144 e 145 del testo unico bancario”. Sono evidenti i punti di contatto e le differenze con la normativa che attualmente regola le obbligazioni bancarie garantite. 175 Si tratta del d.d.l. n. 5736 del 22 marzo 2005. 176 Sul punto R. NIDO, I covered bond finiscono nel pacchetto competitività, in Milano Finanza, 8 marzo 2005. 177 Si veda S. PEVERARO, Covered bond, traguardo in vista, in Milano Finanza, 5 maggio 2005. 178 Il Ministero dell’Economia aveva avviato una procedura di consultazione nell’ottobre 2005. 64 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in veste di presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr). Il 15 maggio 2007 la Banca d’Italia adotta le Istruzioni di vigilanza (pubblicate il 17 maggio 2007)179. Il ritardo nella predisposizione di una normativa completa in materia ha permesso di approfondire l’analisi delle migliori esperienze internazionali, nella speranza che i covered bond italiani arrivino sì per ultimi, ma sfruttando tutta l’esperienza accumulata in materia180. 3.2 Il quadro normativo completo Per tracciare meglio il quadro normativo che regola i covered bond in Italia, bisogna tenere presente che la disciplina, come è usuale in campo bancario e finanziario, non è unitaria, ma a più livelli. Siamo di fronte ad un livello di normazione primaria essenziale, che si limita a fissare alcuni principi e ad allocare poteri di normazione secondaria, mentre il dettaglio della disciplina (non solo prudenziale, ma anche civilistica, come nel caso delle caratteristiche delle garanzie) viene lasciato a quest’ultima che, beneficiando di una maggiore flessibilità, risponde in maniera pronta ed immediata al mutare delle esigenze di mercato. In questo caso i livelli di normazione secondaria sono più di uno (regolamenti ministeriali e istruzioni 179 La Banca d’Italia aveva avviato una prima procedura di consultazione nel dicembre 2005, ed una seconda nell’agosto 2006. 180 G. ZADRA, Parte il mercato delle obbligazioni bancarie garantite, in Bancaria, n. 6, 2007, p. 51. 65 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it di vigilanza)181. A ciò bisogna aggiungere il livello comunitario182 che, incidendo riconosciuti su una serie all’investimento in di vantaggi covered regolamentari bond (quali la ponderazione favorevole, l’ampliamento ai limiti di investimento degli OICR e la possibilità di essere utilizzati come garanzia per le operazioni di politica monetaria della BCE, c.d. “stanziabilità”), è destinato a giocare un ruolo importante. Si tenga inoltre presente che nella misura in cui regolamenti e disposizioni di vigilanza recepiscono norme contenute in Direttive UE, si verifica il fenomeno per cui questa normativa secondaria assumerebbe, in alcuni punti, carattere addirittura “superprimario”183. La materia è dunque regolata: - dall'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; - dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2006, n. 310; - dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006; 181 E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 10, secondo cui la triade, legge – regolamento ministeriale – disposizioni di vigilanza, sarebbe più tipica del testo unico in materia finanziaria. L’impostazione più tipica del testo unico bancario è invece legge – disposizioni di vigilanza (da adottarsi previa delibera del CICR). 182 Sulla compatibilità con la normativa comunitaria si veda C. ANHAMM, 10 mistakes not to make – Marketing Obbligazioni Bancarie Garantite, in Seminario ASSIOM, marzo 2006. 183 Per un approfondimento del fenomeno si veda E. GALANTI, in Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di G. Alpa e F. Capriglione, Padova, 1998, p. 35. 66 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it - dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Presidente del CICR, del 12 aprile 2007, n. 213; - dalle Disposizioni di vigilanza del 17 maggio 2007 – “Disciplina delle obbligazioni bancarie garantite”. Sono altresì rilevanti: - l'articolo 22, par. 4, della direttiva 85/611/CEE del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari; - l'allegato VI, parte 1, punti da 68 a 71, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio; - l’articolo 19, par. 2, della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; - i seguenti articoli del testo unico bancario: • art. 12, che disciplina l'emissione di obbligazioni e titoli di deposito da parte delle banche; 67 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it • art. 51, il quale prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e i tempi da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche, nonché ogni dato e documento richiesti; • art. 52, il comunicazioni quale alla disciplina Banca d'Italia le del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti; • art. 53, comma 1, lettere a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto, tra l’altro, l’adeguatezza contenimento diverse del patrimoniale, rischio configurazioni, nelle il sue l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; • art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l’altro, alla Banca d’Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1; 68 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it • art. 61, comma 5, il quale prevede che alla società finanziaria capogruppo si applichino le norme dell'art. 52 sulle comunicazioni alla Banca d'Italia del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti; • art. 66, commi 1 e 2, che prevede obblighi informativi per le società capogruppo di gruppi bancari secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Banca d'Italia; • art. 67, commi 1, 2-ter e 3-bis, il quale, al fine di consolidata, realizzare prevede la che vigilanza la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, oggetto, disposizioni tra l’altro, aventi ad l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse l'organizzazione configurazioni, amministrativa e contabile e i controlli interni; - la deliberazione del CICR del 2 agosto 1996, in materia di organizzazione amministrativa e 69 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it contabile e controlli interni, come modificata e integrata dalla deliberazione del 23 marzo 2004 dello stesso Comitato184. 3.3 Le principali caratteristiche dei covered bond italiani: una sintesi introduttiva Il principale pregio delle obbligazioni bancarie garantite è che il loro valore è sostanzialmente indipendente dalle sorti della banca emittente185. Questa peculiarità è il risultato della combinazione di un elevato ammontare di attività finanziarie poste a garanzia (overcollateralization) e di una tecnica giuridica che si preoccupa di minimizzare il rischio che gli attivi costituiti in garanzia siano coinvolti in un’eventuale procedura di liquidazione della banca o che siano comunque aggredibili da altri creditori. Nella forma tradizionale un’emissione di covered bond, ai sensi della normativa italiana, dovrebbe seguire il seguente schema: i) la cessione di attivi di elevata qualità creditizia da parte di una banca (cedente) ad un veicolo (cessionario), che segrega i medesimi attivi in un patrimonio separato cui si applica la disciplina ex lege 130/99; ii) la prestazione, da parte della cessionaria, di una garanzia a valere sugli attivi segregati e in favore degli investitori; iii) l’emissione delle obbligazioni da parte di una banca (emittente), anche diversa da quella del cedente; 184 Fonte: Banca d’Italia, Disposizioni di vigilanza – disciplina delle obbligazioni bancarie garantite, 17 maggio 2007. 185 G. CAROSIO, cit., p. 3, nota come questo consenta, tra l’altro, a banche con un rating basso di non essere escluse dal segmento dei titoli a bassissimo rischio e con rating elevato. 70 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it l’erogazione alla cessionaria da parte di una banca (finanziatrice), eventualmente diversa dalla cedente, di un finanziamento volto a fornire i mezzi per l’acquisto di dette attività, il cui soddisfacimento dei rimborso diritti è dei subordinato portatori delle all’integrale obbligazioni bancarie garantite e degli altri soggetti indicati dalla legge186. Di seguito, lo schema tipico di un’operazione: Fig. 4 Fonte: Convegno ASSIOM 2007 186 Si vedano D. ALBAMONTE, La disciplina delle obbligazioni bancarie garantite a tutela degli investitori e degli altri creditori bancari, in Bancaria, n. 6, 2007, p. 59; P. MESSINA, Changes in the Italian securitisation market: covered bond legislation, in Global Securitisation and Structured Finance, 2005, p. 308; P. MESSINA, Corporate law reform new structures, in International Financial Law Review Supplement, 2005, p. 30; cosi in BANCA D’ITALIA, Relazione al Parlamento e al Governo, Roma, Giugno 2007, p. 68; sul punto anche E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 13, che contrappongono lo schema di una tradizionale operazione di cartolarizzazione, che è invece il seguente: una cessione di crediti (da parte di un soggetto che può anche non essere di tipo bancario) ad una società veicolo, che emette i titoli. L’acquisto dei crediti, che costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti, è finanziato dal controvalore dell’emissione dei titoli. Le somme corrisposte dai debitori ceduti sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei portatori dei titoli ed al pagamento dei costi dell’operazione. Per un confronto con le caratteristiche dei covered bond della Cassa Depositi e Prestiti, si veda F. HILLENBRAND, Italian Covered bond – Legal Frameworks, Opportunities and Outlook, intervento al 12th Euromoney Bond Investors Congress, febbraio 2006. 71 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it La scelta legislativa in relazione alla segregazione degli attivi ha previsto l’utilizzo dello schema scelto per le operazioni di cartolarizzazione. La segregazione si realizza infatti mediante cessione degli attivi ad una società veicolo che presta la garanzia187. In una prospettiva comparatistica, la disciplina dei covered bond italiani si colloca quindi tra quelle che realizzano la segregazione patrimoniale facendo ricorso ad appositi veicoli societari (salvo la possibilità prevista dall’art. 7-ter, peraltro non effettivamente utilizzabile in mancanza di una specifica normativa secondaria) e non riservano l’emissione a determinate categorie di banche. Nel panorama europeo il sistema più vicino a quello italiano sembra essere quello del Regno Unito188. Per quanto riguarda l’eventualità di default della banca, il regolamento di attuazione dell’art. 7-bis189 impone alla società cessionaria di provvedere all’adempimento nei termini e alle condizioni originariamente convenuti. Lo stesso regolamento prevede che il valore attuale netto degli attivi segregati sia almeno pari al valore attuale netto dei covered bond in essere e che gli interessi e gli altri proventi generati dagli asset del cover pool siano sufficienti a coprire gli interessi e i costi relativi alle obbligazioni bancarie garantite190. Da una rapida analisi della 187 Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 310, del 14 dicembre 2006, la garanzia deve essere irrevocabile, a prima richiesta, incondizionata e autonoma rispetto alle obbligazioni assunte dalla banca emittente. 188 Per un approfondimento per il sistema su base contrattuale del Regno Unito, si veda il paragrafo 1.3.6. 189 Si tratta del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 310, del 14 dicembre 2006. 190 G. CAROSIO, cit., p. 3, ricorda che la disciplina di vigilanza impone l’utilizzo di opportune tecniche di asset and liability management che tendono ad 72 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it normativa secondaria, ci si accorge che questa non prevede un livello minimo quest’ultimo, obbligatorio lasciato alle di overcollateralization, clausole del aspetto, regolamento di emissione191. In Italia uno strumento per certi versi simile era rappresentato dalle obbligazioni fondiarie (che hanno sostituito, a partire dagli anni settanta, le vecchie cartelle fondiarie192): titoli di credito incorporanti l’obbligazione della banca emittente al rimborso di determinate somme di denaro a favore dei portatori dei titoli stessi. Quest’ultimi sono garantiti dai prestiti fondiari erogati dall’istituto di credito mediante l’impiego delle somme raccolte con l’emissione delle obbligazioni. Successivamente, nel quadro della despecializzazione operata dal testo unico bancario, questi assicurare un tendenziale equilibrio tra le scadenze dei flussi generati dagli attivi ceduti e quelle dei pagamenti dovuti in relazione alle obbligazioni garantite emesse al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi assunti. 191 G. CAROSIO, cit., p. 4. 192 Sul punto C. SEVERI, La tutela degli investitori nella cartolarizzazione dei crediti, Milano, 2007, p. 6, nota n. 17, ricorda che alle cartelle fondiarie veniva riconosciuta la natura di titoli di credito; erano ammesse di diritto alle quotazioni nelle borse valori; potevano essere ricevute in pegno, per anticipazioni, dalla Banca d’Italia e, dalle pubbliche amministrazioni, a titoli di cauzione. Venivano emesse dagli istituti di credito come operazioni di provvista a fronte dei mutui fondiari che venivano concessi; il saggio nominale d’interesse sulle cartelle doveva essere uguale a quello corrisposto dal mutuatario; esse non godevano di una garanzia specifica sull’immobile ipotecato all’atto di accensione del mutuo, ma, insieme a tutte le altre cartelle emesse da un determinato istituto, erano garantite dal patrimonio dell’istituto e dall’insieme delle ipoteche da questo iscritte a garanzia dei mutui concessi; venivano rimborsate mediante estrazione a sorte semestrali di un importo nominale pari a quello delle quote di ammortamento scadute nel semestre precedente. La correlazione tra mutui concessi e cartelle emesse era tale che l’ammontare dei crediti di un istituto di credito verso i mutuatari doveva essere in ogni momento uguale all’ammontare delle cartelle in circolazione, con l’unica eccezione delle quote evenutalmente andate insolute per inadempimento dei mutuatari. Per un approfondimento sulle cartelle fondiarie, si vedano: A. FRIGNANI, cit., p. 1652; M. PARIOTTI, Commento all’art. 5, comma 1, in P. FERRO-LUZZI, La cartolarizzazione. Commento alla legge n. 130/99, a cura di C. Pisanti, Milano, 2005. 73 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it strumenti vennero eliminati e fu lasciato un vuoto normativo, mancando strumenti che consentissero di realizzare forme di collegamento tra determinate forme di raccolta e di impiego, dotate di una rilevanza giuridica. In definitiva, con un’operazione di covered bond si produce sostanzialmente l’effetto di modificare la par condicio creditorum, istituendo in favore di una classe di creditori (i portatori di obbligazioni bancarie garantite) un diritto prioritario di soddisfacimento su una determinata parte dell’attivo (la parte segregata mediante la cessione al veicolo)193. 3.4 La normativa comunitaria Nella disciplina comunitaria vigente sino al 31 dicembre 2006 ai sensi della Direttiva 2000/12/CE era riconosciuta, in via transitoria, alle Autorità di vigilanza la facoltà di attribuire un trattamento prudenziale più favorevole (mediante l’applicazione di un coefficiente di ponderazione del 10% anziché del 20%, previsto in via generale per le esposizioni verso banche) alle obbligazioni emesse da banche e garantite da specifiche porzioni dell’attivo aventi determinate caratteristiche, di cui all’art. 22, par. 4, della direttiva 85/611/CEE (relativa alla disciplina degli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, definizione italiana per gli Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities). Tale disposizione contiene una 193 Si veda G. BOCCUZZI, Rischi e Garanzie nella Regolazione Finanziaria, Bari, 2006, p. 269 ss, secondo cui la cessione altro obiettivo non ha se non quello di creare una classe privilegiata di creditori bancari. 74 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it generica definizione dei covered bond, in quanto fa riferimento alle obbligazioni: “emesse da istituti di credito che abbiano la sede statutaria in uno Stato membro e siano soggetti in base alla legge a controllo pubblico ai fini della tutela dei detentori delle obbligazioni. In particolare, le somme risultanti dall’emissione di tali obbligazioni devono essere investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell’emittente, verrebbero utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati”194. Al soddisfacimento dei predetti requisiti da parte dell’emittente, consegue la possibilità per gli Organismi d’Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) di investire fino al 25% (anziché il 5%) del proprio attivo in covered bond del singolo emittente. Allo stesso modo, le direttive europee in materia assicurativa (direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE) permettono alle compagnie di investire fino al 40% in covered bond di uno stesso emittente195. 194 Per un approfondimento sui requisiti della direttiva UCITS, si vedano: EUROPEAN COMMISSION, Working paper of the Commission services on the treatment of covered bonds, 7 aprile 2003; W. KÄLBERER, Mortgage Covered Bonds Systems in Europe: consideration for Turkey, Instanbul, 31 marzo 2006. Per l’applicazione della direttiva UCITS nel Regno Unito, si veda FINANCIAL MARKETS LAW COMMITTEE, cit., in cui l’Autore evidenzia come i covered bond inglesi non soddisfano i requisiti fissati dalla direttiva UCITS (e non beneficiano dunque del risk weighting del 10%) in quando la direttiva richiede che vi sia una legislazione nazionale in materia (“...issued by a credit institution which has its registered office in a Member State and is subject by law to special public supervision designed to protect bond holders...”). 195 R. GROSSMAN – T. MAIJ, Legal framework, cit., p. 19. 75 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it La diffusione dei covered bond sul mercato europeo è stata certamente favorita da questo riconoscimento, ad opera della normativa comunitaria, di specifici vantaggi regolamentari. Un più chiaro riconoscimento dei covered bond è contenuto nella nuova direttiva sull’attività e sull’adeguatezza patrimoniale delle banche. Per il tramite di quest’ultima, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono state introdotte nell’ordinamento comunitario le modifiche all’Accordo di Basilea196 sul capitale (direttiva 2006/48/CE)197. La nuova direttiva individua esplicitamente le esposizioni rappresentate da covered bond come una specifica classe di attività ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali198. La nuova formulazione normativa non si limita a confermare il trattamento di favore in termini di ponderazione ridotta, ma reca un’organica disciplina del trattamento prudenziale applicabile a tali strumenti e contiene un elenco tassativo delle attività che possono essere vincolate a garanzia degli stessi199. 196 Per gli effetti di Basilea II sui covered bond, si veda anche F. HILLENBRAND, Covered bonds – “must-knows” about the largest non-Govie market, in Seminario ASSIOM, 2007. 197 La Capital Requirements Directive si applica a tutti gli istituti di credito e gli intermediari finanziari nell’Unione Europea. La direttiva è stata formalmente adottata il 7 giugno 2006 e pubblicata il 30 giugno 2006. A fine 2006 è scaduto il termine per l’implementazione. 198 Cfr., ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, art. 79, lett. l), Allegato VI, Cap. 12, parr. 68-71, allegato VII, parte 2, par. 8, della direttiva 2006/48/CE; ai del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione specifico su titoli di debito, art. 19, comma 2, della direttiva 2006/49/CE. 199 E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 12; P. O’CONNOR, Securing the Future of Covered bonds, in About Banking, novembre 2005, p. 23; FITCHRATINGS, Covered bonds and the Capital Requirements Directive, in Fitch Publications, 8 dicembre 2006. 76 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it 3.4.1 L’articolo 22 (4) della direttiva UCITS Per comprendere meglio i requisiti richiesti dall’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva UCITS, è bene schematizzarne il contenuto. La direttiva richiede che: - le obbligazioni siano emesse da istituti di credito che abbiano la sede legale in uno Stato membro. - siano soggette in base alla legge a controllo pubblico ai fini della tutela dei detentori delle obbligazioni: bisogna tenere presente che questo riferimento alla “soggezione legislativa a fini di tutela dei portatori delle obbligazioni” deve essere inteso come limitato ai portatori dei c.d. covered bond. Altrimenti il riferimento sarebbe superfluo, essendo, la indefettibile tutela di ogni dei creditori, legislazione in carattere materia bancaria. Dunque il requisito sarà soddisfatto nel momento in cui vi siano specifiche disposizioni legislative a tutela dei portatori di questo tipo di obbligazioni. - le somme risultanti obbligazioni dall’emissione debbano essere di tali investite, conformemente alla legge, in attività che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire i crediti connessi alle obbligazioni: anche qui il riferimento alla legge sarebbe superfluo se ci si riferisse semplicemente ai limiti 77 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it cui sono soggette investimenti. le Piuttosto, banche come nei il propri requisito precedente, indica la necessità di una legislazione che specifici il quantum e il quomodo dell’investimento dei ricavi dell’emissione. - in caso di insolvenza dell’emittente, vengano utilizzate a titolo prioritario per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati: si tratta della caratteristica principale dei covered bond. Nella maggior parte dei paesi europei disposizioni speciali derogano le legislazioni fallimentari generali al fine di ottenere questo risultato. L’attuazione delle suddette previsioni richiede l’espletamento della procedura di cui al medesimo articolo: “gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, l'elenco delle categorie di obbligazioni di cui sopra e delle categorie di emittenti abilitati, in base alla legge ed alle disposizioni riguardanti il controllo previste al primo comma, ad emettere obbligazioni che soddisfino i criteri sopra enunciati. Questi elenchi sono accompagnati da una descrizione del regime delle garanzie offerte. È applicabile la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2”. Il riconoscimento dei benefici prudenziali aveva, tuttavia, carattere transitorio (l’opzione nazionale per il trattamento preferenziale doveva essere esercitata entro un dato termine) e in qualche modo eccezionale (i casi di applicazione 78 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it dell’opzione dovendo essere specificamente notificati dagli Stati membri agli organismi comunitari). 3.4.2 La Capital Requirements Directive Nel luglio 2004 la Commissione Europea pubblicava la propria proposta d’attuazione delle proposte del Comitato di Basilea per un nuovo quadro giuridico nel contesto europeo. La bozza della direttiva fu oggetto di esame da parte del Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea nel novembre dello stesso anno. Il testo fu più volte modificato sino all’ottobre 2005, quando il Parlamento e il Consiglio furono d’accordo sul testo da adottare200. Secondo l’allegato VI, Cap. 12, parr. 68-71, per «obbligazioni garantite» si intendono le obbligazioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE garantite da una delle seguenti attività: a) esposizioni verso (o garantite da) amministrazioni centrali, banche centrali, enti del settore pubblico, amministrazioni regionali e autorità locali nell’UE; b) esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni centrali non UE, banche centrali non UE, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali classificate nella classe di merito di credito 1; c) esposizioni verso enti che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste 200 F. ENGELHARD, Covered bonds and the EU Capital Requirements Directive, in European Covered Bond Fact Book, 2006, p. 179 ss. 79 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it nell’allegato. L'importo totale di questa tipologia di esposizione non supera il 15% dell'ammontare nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente creditizio emittente. Le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti o di proventi della liquidazione dei debitori di prestiti garantiti da immobili ai possessori di obbligazioni garantite non vengono considerate ai fini del calcolo del limite del 15%. Le esposizioni verso enti nell'UE con scadenza inferiore a 100 giorni non sono incluse nel requisito della classe 1, sebbene tali enti debbano come minimo essere classificati nella classe di merito di credito 2, secondo le modalità previste ...; d) prestiti garantiti da immobili residenziali caratterizzati da un rapporto tra ammontare del prestito e valore dell’immobile a garanzia (loan to value) non superiore all’80%; e) prestiti garantiti da immobili non residenziali con loan to value del 60%, elevabile fino ad un livello massimo del 70% dalle autorità nazionali, a condizione che il rapporto tra covered bond e attività a garanzia sia almeno pari al 110% e che siano soddisfatti determinati requisiti di certezza giuridica; f) prestiti garantiti da navi, nel caso in cui i gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, non superino il 60% del valore della nave costituita in garanzia. 80 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it A questi fini, il termine «garantiti» comprende situazioni in cui le attività di cui alle lettere da a) ad f) sono destinate dalla legge esclusivamente alla protezione dei possessori delle obbligazioni contro le perdite. Con la Capital Requirements Directive viene anzitutto data definitiva sistemazione alla materia, riconoscendo in modo non transitorio, né derogatorio, lo speciale regime dei covered bond nell’ambito della complessiva disciplina prudenziale. La Direttiva opera inoltre una più estesa armonizzazione di tali strumenti, attraverso un’elencazione delle tipologie di attivi cedibili puntuale ed esaustiva, che non lascia ampi margini di discrezionalità alle scelte dei regolatori nazionali. Il trattamento prudenziale è disciplinato, coerentemente al nuovo approccio di Basilea 2, avendo riguardo all’effettiva rischiosità del debitore, misurata anche in base alle valutazioni delle agenzie di rating riconosciute. Viene confermata la ponderazione ridotta del 10% nell’ipotesi tipica di una banca emittente con rating sufficiente e qualora la banca investitrice adotti il metodo standardizzato201. 201 Così D. ALBAMONTE, cit., p. 59, secondo cui tra le previsioni contenute nella disciplina comunitaria appare particolarmente rilevante, ai fini del riconoscimento prudenziale dei covered bond italiani, quella per cui si intendono “garantite” le obbligazioni assistite dalla “destinazione” per legge degli asset alla protezione esclusiva dei portatori delle obbligazioni a fronte di perdite; con ciò, quindi, riconoscendo effetto prudenziale anche alla protezione dalle perdite realizzata mediante forme di destinazione patrimoniale e tecniche di collateralizzazione che non costituiscono garanzia in senso proprio. 81 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it 3.5 La legislazione italiana in materia di obbligazioni bancarie garantite La legislazione in materia di covered bond s’innesta sulla disciplina delle cartolarizzazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130. Il c.d. decreto competitività (d.l. 35/2005, poi convertito con legge n. 80/2005) ha modificato la legge sulla cartolarizzazione inserendo gli artt. 7-bis202 e 7-ter203. Per il 202 Art.7-bis (Obbligazioni bancarie garantite) 1. Le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, all’articolo 4 e all’articolo 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonché di titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l’acquisto di tali crediti e titoli, mediante l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre. 2. I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell’articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell’operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al comma 1. 4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell’affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente, è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti concessi alle società di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime società si applica l’articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. 5. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d’Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute, la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonché le caratteristiche della garanzia di cui al comma 1. 6. Ai sensi dell’articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. 82 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it tramite dell’art. 7-bis il legislatore ha operato un “ritaglio normativo” della legge 130/1999, essenzialmente volto ad estendere alle obbligazioni bancarie garantite la speciale disciplina della separazione patrimoniale prevista, dalla stessa legge, per legislativa, le operazioni di cartolarizzazione. pur favorendo l’inserimento dei La tecnica covered bond all’interno di un impianto normativo già noto e testato, suscita qualche dubbio. E non per un fatto meramente stilistico, quanto per alcuni problemi interpretativi che la scelta comporta. Per citarne uno rilevante per i profili di vigilanza, si pensi all’incertezza circa l’eventuale assoggettamento della società cessionaria in un’operazione di covered bond ad un regime di controlli pubblici204. La legge si preoccupa di definire le linee essenziali della disciplina, rinviando per il completamento, alla normativa secondaria. Al Ministro dell’Economia e delle Finanze (articolo 7-bis, comma 5) spetta completare la regolamentazione sotto profili rilevanti per la tutela degli investitori: la definizione Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e le relative modalità di integrazione, nonché i controlli che le banche effettuano per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite di società di revisione allo scopo incaricate. 7. Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all’ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il finanziamento di cui al comma 1 è concesso o garantito dalla medesima banca cedente. 203 Art. 7-ter. (Norme applicabili) Alla costituzione di patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all’articolo 7-bis, comma 1, e alla destinazione dei relativi proventi, effettuate ai sensi dell’articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei portatori delle obbligazioni emesse da banche di cui all’articolo 7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, commi 5 e 6. 204 Si veda a proposito il paragrafo 3.7. Per un approfondimento, D. ALBAMONTE, cit., p. 60. 83 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it delle caratteristiche degli attivi idonei ad essere ceduti a garanzia delle obbligazioni bancarie garantite, nell’ambito delle tipologie individuate dalla normativa primaria; la determinazione del rapporto massimo tra le obbligazioni emesse e gli attivi ceduti; la definizione delle caratteristiche della garanzia rilasciata alla società cessionaria205. Alla Banca d’Italia (articolo 7-bis, comma 6), in conformità alle deliberazioni del Cicr, spetta disciplinare gli aspetti relativi alla vigilanza regolamentare sulle banche, individuati dalle norme del testo unico bancario, nonchè le altre materie indicate: i requisiti delle banche emittenti; i criteri di valutazione degli attivi ceduti; i controlli sulle operazioni, anche per il tramite di società di revisione allo scopo incaricate206. Le modalità con cui è stata stabilita la ripartizione merita apprezzamento: alla fonte dotata di una maggiore rigidità, il regolamento (che dovendo essere adottato ai sensi della legge 400/1988 necessita di alcuni passaggi ineludibili, quali il parere 205 Secondo A. PEPPETTI – R. RINALDI, cit., p. 61, sarebbe stato preferibile cristallizzare i principi fondamentali della disciplina in una normativa specifica che assicurasse gli investitori sul mantenimento delle caratteristiche fondamentali del titolo. In particolare per legge dovrebbero essere quanto meno definiti i seguenti elementi che caratterizzano i profili di rischio del titolo: i requisiti delle banche emittenti; la tipologia degli asset posti a garanzia; il rapporto di copertura tra i titoli emessi e gli asset posti a copertura; le disposizioni a tutela del detentore del titolo in caso di fallimento della banca emittente; e, in particolare per i mutui fondiari, il rapporto tra l’ammontare del finanziamento e il valore del cespite ipotecato e i criteri generali di valutazione degli immobili in garanzia. 206 B. VOLK, Italy (general framework), in European Covered Bond Fact Book, 2006, p. 71; Sul punto, F. AGO – A. PORTOLANO, The structural features of the Italian covered bonds under the secundary regulations, intervento al Convegno ABI, Roma, 7 giugno 2007, che, in merito alle normative secondarie, evidenziano come quella del Ministero dell’Economia e delle Finanze protegge gli interessi dei portatori di covered bond, mentre la regolamentazione della Banca d’Italia si preoccupa di tutelare gli interessi degli altri creditori della banca (ad esempio, i depositanti). Si veda anche ORRICK, I covered bonds approdano in Italia, in Newsletters, 2005. 84 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it del Consiglio di Stato ed il visto e la registrazione della Corte dei Conti), sono state attribuite le materie dotate di un maggior grado di stabilità, mentre alle Disposizioni di vigilanza è stata riservata la disciplina prudenziale vera e propria207. In merito al rapporto tra Regolamento e Disposizioni di vigilanza, nonostante sia astrattamente applicabile il combinato disposto degli articoli 3, comma 2 e 4, comma 2 delle Preleggi, secondo il quale i regolamenti emanati da “altre autorità” (tra cui si colloca certamente la Banca d’Italia) “non possono ... dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo”, è comunque competenza, preferibile piuttosto fare che riferimento a quello al criterio gerarchico, dato della che l’attribuzione delle rispettive materie è ad opera della legge208. 3.5.1 La struttura dell’operazione L’art 7-bis, comma 1, autorizza le banche italiane ad emettere obbligazioni, al cui ripagamento sono destinati determinati beni, acquistati da uno SPV, il cui oggetto sociale è l’acquisto di detti 207 Secondo E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 11, alla Banca d’Italia sono stati attribuiti poteri generali (e quindi residuali) di emanare “disposizioni di attuazione”, mentre la lista di materie affidate alla normazione secondaria del Ministro avrebbe carattere tassativo; concordemente anche A. V. GUCCIONE, cit., p. 828, per il quale il mandato della Banca d’Italia (a differenza di quanto previsto per il potere regolamentare del Ministro dell’economia), ha “contenuto ampio e la specificazione delle materie da regolare non esclude che potranno essere disciplinate anche materie diverse da quelle espressamente indicate purché rientranti nell’ambito dei poteri regolamentari quali disciplinati dall’art. 53 del testo unico bancario”. 208 Sul punto E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 12; per il rapporto tra norme delle autorità indipendenti e regolamenti governativi, cfr. E. GALANTI, Norme delle autorità indipendenti e regolamento del mercato: alcune riflessioni, in Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale, Banca d’Italia, n. 41, 1996, p. 35 ss. 85 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it beni, mediante l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, nonché la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche cedenti i beni, ovvero da altre banche. La legge consente dunque sia il finanziamento del veicolo societario da parte di un soggetto diverso dalla banca cedente, sia la costituzione in garanzia delle attività cedute a favore di obbligazioni di una banca diversa dal finanziatore209. Nella sostanza, è permesso dunque ad una società veicolo acquistare i crediti di più banche (ad esempio appartenenti ad un gruppo), attraverso il finanziamento concesso da un’altra banca (ad esempio la capogruppo), per garantire 209 Sulle diverse strutture possibili, si veda C. DE LUCIA, Italian Covered bonds “Obbligazioni Bancarie Garantite”, in un intervento ad un convegno in materia di covered bond tenuto a Londra, 1° marzo 2007; secondo A.V. GUCCIONE, cit., p. 822, le ragioni di questa previsione sono da ricercare nella necessità, derivante dalla struttura del mercato bancario italiano, di non vincolare l’emissione delle obbligazioni bancarie garantite ai crediti di una banca in particolare, fermo restando il principio della garanzia delle obbligazioni da parte di uno specifico gruppo di crediti e titoli. In mancanza sarebbero rimaste escluse dal ricorso a questa forma di finanza le banche il cui portafoglio crediti, pure di elevata qualità, non avesse raggiunto il controvalore minimo che giustifica i costi di un prestito obbligazionario. Inoltre, l’Autore individua la causa dell’impegno della società veicolo nel rapporto di provvista in essere tra lo SPV e la banca emittente. Nella fattispecie più semplice tale rapporto è costituito dal credito della banca nei confronti della società veicolo per il finanziamento erogato per l’acquisto dei beni: mediante l’adempimento dei propri obblighi verso gli obbligazionisti la società veicolo estingue progressivamente il proprio debito nei confronti della banca finanziatrice. L’Autore riconduce, invece, allo schema della delegazione cumulativa (art. 1268 codice civile) l’ipotesi in cui il finanziamento venga erogato da un soggetto diverso dalla banca emittente al fine di giustificare in base a quale rapporto la società veicolo adempie le proprie obbligazioni nei confronti degli obbligazionisti della banca, liberandosi allo stesso tempo del debito nei confronti del finanziatore. La delegazione cumulativa presuppone l’esistenza di un rapporto di valuta tra il finanziatore delegante e la banca emittente delegataria, mentre il finanziamento concesso allo SPV delegato dal finanziatore costituisce il rapporto di provvista. I termini del rapporti tra questi tre soggetti saranno stabiliti negli accordi dell’operazione e potranno avere anche natura non finanziaria in senso stretto (ad esempio l’impegno potrebbe essere giustificato da rapporti di gruppo). 86 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it un’emissione di obbligazioni da parte di una banca terza210. Si avrebbe dunque una banca A (banca finanziatrice), che finanzia una società veicolo V (cessionaria), al fine di permetterle di acquistare i crediti dalle banche C, D, E (banche cedenti), e un terzo soggetto, banca B (banca emittente), che potrà effettuare un’emissione di obbligazioni garantite dalla società V (rectius, dai i crediti acquistati dalla società V). 3.6 I soggetti dell’operazione: le banche L’emissione di covered bond è un’operazione riservata alle banche. Così l’art. 7-bis, comma 1, secondo cui “le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, all’articolo 4 e all’articolo 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni ... effettuate da banche ...”. L’esplicita riserva a favore dei soggetti bancari conferisce certezza rispetto al fatto che il rinvio operato dal suddetto articolo all’art. 3, comma 3, debba riferirsi 210 Possibilista appare P. MESSINA, Covered bonds as a new opportunity opened up in the Italian market (Law 80/2005), in Orrick Publications, 2006, p.30; si veda anche R. WOLCOTT, Credito fondiario. Problemi di raccolta, in Risk Italia, VI, n. 1, Primavera 2006, p. 16. Inoltre, secondo D. ALBAMONTE, cit., p. 60, non appare, peraltro, priva di significato l’ipotesi di una banca cedente non inclusa nel gruppo dell’emittente, quale potrebbe realizzarsi nell’ambito di operazioni in pool, mediante le quali una pluralità di banche, non interessate o abilitate direttamente all’emissione di obbligazioni bancarie garantite, cedono propri crediti a servizio di un’emissione posta in essere da un soggetto bancario terzo. La giustificazione economica di operazioni in pool può consistere in un premio di cessione, ossia un maggior corrispettivo a compenso del servizio di garanzia reso disponibile, oppure nel conseguimento, da parte delle banche cedenti, di guadagni a livello di rete, consistenti nella realizzazione, al di fuori di veri e propri gruppi, di forme di centralizzazione del funding in capo a un intermediario operante a un servizio di una rete di banche tra loro accomunate da un marchio, da caratteristiche istituzionali, da legami solidaristici. 87 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it esclusivamente alla società cessionaria, e non alla “società emittente titoli”, in quanto quest’ultima deve essere sempre una banca211. I requisiti specifici delle banche emittenti sono stati regolati, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 6, dalla Banca d’Italia, mediante i poteri normativi a lei conferiti di cui all’art. 53 del testo unico bancario. Operando un confronto a livello europeo sul tipo di soggetto abilitato ad emettere covered bond212, è da subito emerso che né l’opzione che abilita la banche specializzate (Germania o Spagna), né quella che prevede società costituite ad hoc (Francia), sembrano essere una soluzione in linea con l’attuale sistema bancario italiano, che si fonda sul concetto di banca universale. La soluzione più convincente è sembrata quella di consentire a tutte le banche l’emissione di covered bond, senza specifiche limitazioni in ordine alla natura dell’attività creditizia da essere svolta, ponendo alcuni requisiti dal punto di vista prudenziale213. Le Disposizioni di vigilanza hanno infatti stabilito che le obbligazioni bancarie garantite possano essere emesse solo dalle banche “dotata di elevata patrimonializzazione in considerazione delle specifiche caratteristiche del mercato dei covered bond e dell’esigenza di tutelare i creditori diversi dai portatori delle 211 Secondo A.V. GUCCIONE, cit., p. 823, non avrebbe alcun senso assoggettare una banca alle disposizioni del titolo V del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che sono dedicate agli intermediari finanziari. 212 Sul punto si veda il paragrafo 1.3.1. 213 In tal senso A. PEPPETTI – R. RINALDI, cit., p. 61 ss. 88 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it obbligazioni garantite, la cui garanzia patrimoniale è attenuata per effetto della cessione di attivi bancari di elevata qualità”214. Infatti la Sez II, par.1, delle suddette Disposizioni abilitano all’emissione, in via generale, i gruppi bancari dotati di elevata patrimonializzazione e capacità di assorbimento dei rischi, restringendo il campo ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) un patrimonio di vigilanza consolidato almeno pari a 500 milioni; b) un coefficiente patrimoniale complessivo a livello consolidato non inferiore al 9%, ponendosi in linea con le connotazioni fondamentali del mercato europeo dei covered bond215. Inoltre, le Disposizioni sono chiare nell’estendere i predetti requisiti anche alle banche ed ai gruppi cedenti, qualora siano diversi da quelli emittenti. In conseguenza di ciò non sono praticabili operazioni in pool da parte di più banche di piccole e medie dimensioni che offrano i propri attivi bancari a servizio di emissioni effettuati da un altro intermediario, selezionando dunque operatori di standing elevato non solo sul piano dimensionale, ma anche su quello organizzativo e reputazionale216. 214 Cfr. la premessa (Sez. 1, par. 1) delle Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia del 15 maggio 2007. 215 Come osservano E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 15, in Italia, i requisiti degli emittenti sono di tipo quantitativo (riferiti alla patrimonializzazione) e non di tipo qualitativo (non riguardano cioè la tipologia delle banche emittenti). 216 Così D. ALBAMONTE, cit., p. 65 per il quale potrebbe porsi la questione dell’applicazione di tale disciplina alla filiazione italiana di un gruppo con casa 89 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it 3.7 Segue: la società veicolo Ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1, la società veicolo ha come oggetto sociale esclusivo “l’acquisto di ... crediti e titoli, mediante l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche o da altre”. È evidente come anche la modalità di finanziamento concorra a determinare l’oggetto sociale. È quindi da escludere che la società possa ricorrere al pubblico per raccogliere i mezzi necessari all’acquisto dei crediti e dei titoli, circostanza che caratterizza (e distingue) questa fattispecie, preservandone l’autonomia, rispetto ad una cartolarizzazione c.d. tradizionale217. Si tratta dunque di società diverse da quelle di cui all’art. 3 della legge 130/1999, e non vi dovrebbero essere dubbi circa l’impossibilità per uno SPV di svolgere contemporaneamente l’attività di cartolarizzazione c.d. tradizionale e l’attività di società cessionaria in un’emissione di madre in un altro paese comunitario. In tale ipotesi, in cui la disciplina nazionale si applica senz’altro alla filiazione italiana, potrebbe porsi appunto il problema se i requisiti vadano riferiti alla banca italiana (o al sub-consolidato, in caso di gruppo) o al consolidato del gruppo a livello europeo. Nonostante quest’ultima soluzione appaia coerente con l’approccio consolidato della disciplina prudenziale, potrebbe essere problematica dal punto punto di vista dell’effettività e tempestività dei controlli. L’Autore distingue dalla predetta ipotesi quella in cui l’utilizzo dello schema ex art. 7-bis avvenga ad opera di operatori esteri che potrebbero costituire un veicolo di diritto italiano a sostegno di emissioni effettuate da una banca comunitaria. Prescindendo dalle eventuali problematiche di diritto internazionale privato e fallimentare, in astratto quest’ultima fattispecie potrebbe ritenersi applicabile in base alla regola del mutuo riconoscimento e a condizione di conformità con la disciplina armonizzata e con la normativa prudenziale e di vigilanza propria del paese dell’emittente. 217 La fattispecie si distingue da quella di cui all’art. 1, lett. b), secondo cui l’acquisto è invece finanziato dall’emissione dei titoli. Oltretutto, anche la fattispecie di cui all’art. 7, lett. a), che riguarda il caso dell’”erogazione di un finanziamento al soggetto cedente, da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli”. 90 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it covered bond218. È stato opportunamente notato come l’esclusività dell’oggetto sociale costituisca “la garanzia che il patrimonio dello SPV, ... non sarà distratto per altri fini, non solo nel senso penalistico del termine, ma anche sotto l’aspetto aziendalistico della non necessità di dover remunerare altri elementi del passivo”219 e come si sia di fronte ad un soggetto che deve “assicurare un unico fine – la segregazione patrimoniale – al minor costo possibile” e la cui funzione è fungere da “schermo ... per individuare un centro di imputazione dei crediti che l’originator isola dall’insieme delle proprie 218 Se ciò appare radicalmente impossibile nel caso in cui la SPV di un’operazione di cartolarizzazione sia al contempo emittente e cessionaria (in considerazione del fatto che il soggetto emittente i covered bond deve essere un soggetto bancario), qualche dubbio potrebbe sorgere nel caso di dissociazione delle due figure, ipotesi prevista dalla legge 130/1999. In realtà, è evidente come la diversa esclusività dell’oggetto sociale si rifletta su questa impossibilità. Come osserva A. GIANNELLI, cit., p. 936, il requisito dell’oggetto sociale esclusivo è stato interpretato in modo assai rigoroso in tale materia. Di fatti, anche nel caso di dissociazione delle due figure, l’oggetto esclusivo della società cessionaria dovrebbe poter abbracciare entrambe le fattispecie, le quali, avendo significativi tratti distintivi, non possono essere ricondotte l’una nell’oggetto sociale dell’altra e viceversa. Inoltre, il riferimento alle “altre operazioni” di cui all’art. 3, comma 2, dovrebbe comunque ritenersi indirizzato ad operazioni dello stesso tipo, essendo il testo della norma anteriore all’introduzione dei covered bond, soprattutto in considerazione delle notevoli differenze di questi ultimi rispetto alle cartolarizzazioni tradizionali. È stato inoltre osservato da G. RUMI, cit., p. 135, che, sotto il profilo del rating, nel caso di uno SPV che compia più operazioni, queste ultime non vengono ritenute dalle agenzie tra loro indipendenti, tanto che, per esprimere il merito di credito in relazione alle nuove operazioni, le Agenzie valutano quanto già esistente all’interno del veicolo e possono modificare il rating ottenuto da ogni singola operazione in relazione all’andamento di altre operazioni in corso. Anche da un punto di vista pratico, in considerazione del rating di cui beneficiano solitamente i covered bond, la circostanza che uno SPV svolga contemporaneamente le due attività appare, perciò, un soluzione non praticabile. Non sembrerebbe oltretutto corretto in una prospettiva di tutela dell’investitore, il quale investe in covered bond sentendosi garantito da una specifica disciplina in materia. 219 D. GALLETTI, Commento all’art. 3, in AA.VV., Legge 30 aprile 1999 n. 130. Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti. Commentario, a cura di A. Maffei Alberti, in Nuovi Leggi civili commentate, 2000, p. 1061. 91 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it attività”220. A queste considerazioni consegue la necessità che la società veicolo sia dunque una società semplice e “leggera” al fine di non gravare eccessivamente sulla redditività dell’operazione, in particolare il bilancio di questo soggetto sarà composto da un attivo rappresentato dai crediti ceduti e da un passivo costituito essenzialmente dal prestito subordinato concesso dalla banca cedente (o da altra banca) per il loro acquisto221. Il rinvio operato dall’art. 7-bis, comma 1, all’art. 3, comma 3, fa sì che “alla società cessionaria ... si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico bancario, ad esclusione dell’art. 106, commi 2 e 3, lett. b) e c)222, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII dello stesso testo unico”. Anche all’interno della normativa secondaria troviamo alcune disposizioni normative che interessano la società veicolo. L’art. 5 del d.m. 14 dicembre 2006, n. 310, precisa che “nei confronti della società cessionaria non si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 2 aprile 1999, recante determinazione dei requisiti patrimoniali degli intermediari che svolgono attività di rilascio di garanzie”. Per quanto riguarda le società veicolo, dunque, il capitale richiesto è quello minimo stabilito dalla legge per le normali 220 U. CIARAVOLO – A. SCIOTTI, Commento all’articolo 3, commi 1 e 3, in P. FERRO-LUZZI, La cartolarizzazione. Commento alla legge n. 130/99, cit., p. 249 ss. 221 E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 16. 222 La lettera c) richiede un “capitale sociale non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni”. 92 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it società per azioni, ex art. 2327 codice civile, o per le società a responsabilità limitata, ex art. 2463 codice civile223. Tuttavia permangono alcuni punti oscuri della normativa in relazione alla società veicolo. In particolare, non vi è certezza in merito all’eventuale assoggettamento della società cessionaria ad un regime di controlli pubblici. Il regolamento ministeriale (d.m. 14 dicembre 2006, n. 310) non chiarisce se il veicolo debba essere iscritto o meno nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del testo unico bancario224, cui consegue l’assoggettamento alla vigilanza della Banca d’Italia225. Per quanto riguarda le società per la cartolarizzazione dei crediti, la loro inclusione 223 In tal senso operano il predetto rinvio dell’art. 7-bis, comma 1, all’art. 3, comma 3, che a sua volta esclude l’applicazione dell’articolo 106, commi 2 e 3, lettere b) e c), e l’art. 5 del d.m. 14 dicembre 2006, n. 310. 224 Art.107 (Elenco speciale) 1. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all’attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia. 225 E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 17, evidenziano correttamente come la questione assuma rilevanza concreta soprattutto nell’ipotesi (ammessa dalla legge, ma rara) di veicoli non appartenenti a gruppi bancari ovvero a gruppi bancari diversi da quello della banca emittente. Qualora il veicolo appartenga, infatti, ad un gruppo bancario, esso è assoggettato alla vigilanza della Banca d’Italia su base consolidata, indipendentemente dalla propria iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del testo unico bancario, sia sotto il profilo regolamentare che dei controlli, cartolari e ispettivi (art. 65 e ss. del testo unico bancario). Secondo A. GIANNELLI, La società per la cartolarizzazione dei crediti: questioni regolamentari e profili di diritto societario e dell’impresa, in Riv. soc., fasc. 4, 2002, p. 924, si tratta di forme di vigilanza prudenziale assai penetranti, riguardanti anche l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione contabile ed amministrativa e i controlli interni del soggetto vigilato. Circa i poteri di vigilanza informativa, regolamentare e ispettiva della Banca d’Italia sugli intermediari iscritti nell’Elenco speciale ex art. 107 del testo unico bancario, si vedano M. PERASSI, Commento all’art. 107, in AA.VV., Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a cura di F. Capriglione, II edizione, tomo II, Padova, 2001, p. 853 ss.; M. GRANDE, Vigilanza sugli intermediari finanziari, in AA.VV., La nuova legge bancaria. Il T.U. delle leggi sulla intermediazione bancaria e creditizia e le disposizioni di attuazione. Commentario, a cura di P. Ferro-Luzzi e G. Castaldi, tomo III, Milano, 1996, p. 1768 ss. 93 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it nell’elenco speciale è stata definitivamente statuita dal d.m. 4 aprile 2001 del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che ha modificato il precedente d.m. 13 maggio 1996, in materia di iscrizione degli intermediari finanziari nell’elenco speciale. Si badi che quest’ultimo assoggetta ad obbligo di iscrizione non solo le società veicolo di cui all’art. 3 della legge 130/99, ma anche quelle istituite ai sensi di leggi speciali226. Per quanto riguarda invece la società veicolo in un’operazione di covered bond, né la normativa primaria, né la normativa secondaria chiariscono la questione227. In mancanza di un’integrazione specifica del d.m. 13 maggio 1996, che nomini specificatamente le società veicolo che partecipano all’emissione di covered bond, potrebbe essere dubbia la riconducibilità di queste ultime al novero delle normali società per la 226 A. GIANNELLI, cit., p. 925 ss., secondo cui “la portata dei poteri di vigilanza della Banca d’Italia derivanti dall’iscrizione nel’Elenco speciale di cui all’art. 107, appare quanto meno sproporzionata rispetto alle caratteristiche e alle finalità della società di cartolarizzazione ... e ciò non solo per i notevoli costi che derivano dal rispetto di tali vincoli, ma soprattutto per la natura della società di cartolarizzazione, la quale ... costituisce, nelle intenzioni del legislatore e sulla scorta dell’esempio degli ordinamenti anglosassoni di common law, ... un mero veicolo societario, avente un oggetto sociale estremamente circoscritto e pressocché privo non solo di rischio imprenditoriale, ma anche di autonomia gestionale, costituito al solo fine di consentire al c.d. originator di finanziarsi mediante la cessione di un determinato portafoglio di crediti e la segregazione dello stesso in capo ad un soggetto giuridicamente autonomo”. 227 Come ricordano E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 16, nota n. 26, la questione relativa al regime di vigilanza applicabile alla società veicolo è stata affrontata anche dal Consiglio di Stato nel parere emesso sul regolamento (Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza del 23 ottobre 2006, n. 3156/2006), il quale rileva che restano “impregiudicate, come rileva l’Amministrazione, le questioni in ordine agli obblighi di iscrizione delle società veicolo, che potranno essere oggetto di ulteriori chiarimenti in via amministrativa”. Secondo F. PINGUE, Disciplina legale delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell’art. 7-bis della legge 130/99, intervento al Convegno ABI, Roma, 7 giugno 2007, lo SPV è un intermediario finanziario ex art.107 t.u.b., con capitale ridotto. 94 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it cartolarizzazione che il suddetto decreto ministeriale definisce in modo preciso, mediante un rinvio alle disposizioni specifiche della legge 130/1999228. Non appare corretta un’equiparazione totale delle due società veicolo, considerato che queste svolgono attività e funzioni che sono in realtà sostanzialmente differenti. Le società veicolo coinvolte in emissioni di covered bond assumono, a seconda delle diverse scelte contrattuali, funzioni molto diverse. Si passa dalle ipotesi in cui il veicolo è una mera articolazione del gruppo creditizio, strumentale alla realizzazione dell’operazione, a quelle in cui il coinvolgimento in operazioni finanziarie complesse (e non esenti da rischi) cambia la natura dell’attività (ad esempio, la stipula diretta o come controparte di contratti derivati, l’assunzione di obbligazioni dirette di pagamento verso i portatori dei covered bond durante il corso normale dei titoli, etc.)229. Per quanto riguarda la possibilità di ricorrere ad uno SPV c.d. multicomparto230, il rinvio operato dall’art 7-bis, comma 1, all’art. 3, comma 2 della medesima legge, facendo riferimento 228 Ai sensi dell’art. 1.1., lett. f) del d.m. 13.5.1996, “1) le società cessionarie di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, previste dall’art. 3 della legge; 2) le società emittenti titoli indicate dall’art. 3 della legge”. Secondo E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 16, nota n. 27, si può quindi notare come da un lato il dato testuale porterebbe ad escludere i veicoli che partecipano alle operazioni di covered bond dall’iscrizione all’elenco di cui all’art. 107 t.u.b. (in quanto essi non sono “società … previste dall’art. 3 della legge”), dall’altro è pur vero che, nella sostanza, la definizione di: “società cessionarie di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti” sembrerebbe attagliarsi anche ad essi. 229 E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 17. 230 Secondo D. CAPONE, Commento all’articolo 4, commi 3 e 4, in P. FERROLUZZI, La cartolarizzazione. Commento alla legge n. 130/99, cit., p. 322 ss., lo SPV multicomparto può comportare “un fattore di rischio aggiuntivo rappresentato dalla confusione, colpevole o dolosa dei patrimoni separati”. 95 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it “alle altre operazioni” sembrerebbe propendere per una soluzione affermativa. Un ulteriore dato favorevole è dato dalla considerazione che nella normativa di attuazione non si trovi alcuna esclusione in merito231. 3.8 Segue: il c.d. servicer L’art. 7-bis, comma 4 prevede la possibilità che l’attività c.d. di servicing venga affidata o trasferita a soggetti diversi dalla banca cedente. Dell’affidamento o del trasferimento “è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici”232. L’art. 2, comma 3, lett c), cui fa rinvio l’art. 7-bis, comma 4, definisce in 231 In tal senso E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 18, secondo cui “la possibilità di fare ricorso a tale strumento, che sembrerebbe consentita dalla legge, non sia in alcun modo menzionata dalle Disposizioni di vigilanza che avendo ... un potere residuale di attuazione della norma primaria, avrebbero potuto, se non escluderla, quanto meno circondarla di una qualche cautela”. Gli Autori contrappongono la separazione degli intermediari autorizzati rispetto ai patrimoni dei singoli clienti, dove si registrano problemi di effettività della tutela in caso di crisi, dato che la separazione interna resta essenzialmente affidata al rispetto delle regole di correttezza gestionale e contabile. Nel caso di uno SPV l’operatività è meno problematica, in quanto la separazione ha ad oggetto blocchi di crediti ceduti a fronte delle emissioni di titoli. Una volta che questi siano stati individuati, ceduti e separati, i portafogli di attività devono continuare esclusivamente ad essere gestiti curando che i flussi finanziari generati non siano confusi, ma siano correttamente imputati a servizio delle singole emissioni. Emergono dunque delle implicazioni organizzative che incidono sui benefici in termini di economicità (si spalmano su più emissioni i costi del veicolo) derivanti dall’utilizzo di uno SPV multicomparto. 232 Sul punto A. V. GUCCIONE, cit., p. 826, per il quale la norma va intesa nel senso che l’avviso debba essere pubblicato in Gazzetta ufficiale a prescindere dalla natura del debitore ceduto, mentre, se il debitore è una pubblica amministrazione, la modifica deve essergli anche notificata nei modi previsti. Secondo l’Autore la pubblicità potrebbe avere l’effetto di “impedire al debitore che paghi il precedente servicer di eccepire che il pagamento è avvenuto nella mani del creditore apparente, o comunque di rendere decisamente più complessa la prova della buona fede prevista dall’art. 1189 del codice civile”. 96 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it sostanza l’attività di servicing come l’attività “di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento”. Più in particolare al servicer compete la gestione dei flussi di cassa provenienti dall’operazione e lo svolgimento di tutte le attività connesse a tali flussi. Tra queste rientra anche la funzione di recupero dei crediti nei casi di insolvenza dei debitori ceduti. Non è questa la sede per trattare diffusamente di questa figura233, basti qui ricordare come al servicer non spetti soltanto la gestione dei flussi di cassa rivenienti dall’operazione e lo svolgimento delle attività connesse (quali il recupero crediti), ma anche la verifica della conformità delle operazioni alla legge ed al prospetto informativo234. Al servicer fanno pertanto capo sia compiti di natura operativa, sia funzioni di “garanzia” circa il corretto svolgimento delle operazioni nell’interesse dei portatori dei titoli e, in generale, del mercato235. In considerazione della delicatezza dei compiti attribuiti a questo soggetto, il legislatore riserva tale attività a soggetti sottoposti a controlli prudenziali da 233 Per una trattazione più ampia si rinvia a D. GALLETTI, Commento all’art. 2, in AA.VV., Legge 30 aprile 1999 n. 130. Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti. Commentario, cit., p. 1051 ss. e A. CINQUE, Commento all’articolo 2, commi 6 e 3, lett. c), in P. FERRO-LUZZI, La cartolarizzazione. Commento alla legge n. 130/99, cit., p. 234 ss. 234 L’art. 2, comma 6, stabilisce che i soggetti che svolgono attività di servicing “verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo”. 235 Si veda a proposito la Comunicazione della Banca d’Italia del 2 novembre 2003 (che ha sostituito il Provvedimento del Governatore del 23 agosto 2000), “Disposizioni in materia di SPV e servicer”. Nella predetta comunicazione è espressamente stabilito che i soggetti che svolgono attività di servicing, in quanto intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, si attengono alle “Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale” (Circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996 e successivi aggiornamenti). Nella Comunicazione del 2003 è specificamente stabilito un obbligo per il servicer di informare l’organo di vigilanza ogniqualvolta si manifestino irregolarità nello svolgimento delle operazioni. 97 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it parte della Banca d’Italia (banche ed intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del testo unico bancario)236, non escludendo che il ruolo venga assunto dal cedente stesso, ove rientri tra i predetti soggetti. Nella pratica la funzione di servicer viene svolta frequentemente dalla bancaoriginator, mantenendo dunque i rapporti con i creditori ceduti, ma rendendo liquide le posizioni creditorie237. Non è da escludere che, in presenza di una struttura di gruppo, possa essere più conveniente affidare il compito di servicer ad una società differente. L’attività può essere anche in parte delegata, ma senza che venga meno la responsabilità del servicer238. Nel contesto delle obbligazioni bancarie garantite il ruolo del servicer resta analogo a quello previsto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ordinaria. Troverà quindi applicazione la stessa disciplina. L’unico elemento innovativo è dato dalla comunicazione in Gazzetta Ufficiale (presumibilmente in via contestuale con la pubblicazione dell’avviso di cessione dei crediti) nel caso di affidamento del ruolo a soggetti diversi dalle banche cedenti239. 236 Cfr. l’art. 2, comma 6, legge 130/99. A. CINQUE, Commento all’articolo 2, commi 6 e 3, lett. c), in P. FERRO-LUZZI, La cartolarizzazione. Commento alla legge n. 130/99, cit., p. 234 ss. 238 Sulla responsabilità del servicer, si veda A. CINQUE, cit., p. 241 ss., che distingue tra responsabilità nei confronti dello SPV, di natura certamente contrattuale, che segue la disciplina di cui agli artt. 1218 e ss. del codice civile, e la responsabilità verso i portatori delle obbligazioni che riconduce, in assenza di un rappresentante comune dei portatori dei titoli (con poteri di rappresentanza processuale delle ragioni risarcitorie dell’intera categoria), all’art. 2043 del codice civile (che permetterebbe al singolo portatore di agire solo per la parte di danno da lui personalmente sofferto). 239 Così M. LANTELME, Le obbligazioni bancarie garantite nel regime italiano, in Lovells client note, 2006. 237 98 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it Le Disposizioni di vigilanza, inoltre, prevedono, in materia di flussi informativi che i soggetti partecipanti alle operazioni devono assumere impegni contrattuali tali da permettere alla banca emittente e alla banca cedente, nonché al diverso soggetto incaricato del servicing degli attivi ceduti, di disporre delle informazioni sulla titolarità e sull’andamento dei rapporti ceduti necessarie allo svolgimento dei controlli previsti, nonché per l’adempimento degli obblighi segnaletici di vigilanza. 3.9 Gli attivi cedibili La legge si limita ad individuare tre grandi categorie di attivi cedibili: I. crediti fondiari e ipotecari240; II. crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime; 240 Come notano correttamente E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 19, c’è un certo disallineamento tra le definizioni del testo unico bancario, quelle della legge 130/99 e quelle del regolamento di attuazione (decreto 14 dicembre 2006, n. 310). L’art. 38 del t.u.b. contiene la definizione di “credito fondiario” (avente ad “oggetto la concessione, ... di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”), l’art. 7-bis della legge parla indifferentemente di “crediti fondiari ed ipotecari”, mentre l’art.1 lett. b) e c) del regolamento recano le definizioni di “crediti ipotecari”, rispettivamente residenziali e commerciali. Non pare tuttavia che queste lievi differenze siano in grado di generare dubbi significativi nell’interprete, essendo chiaro che sia la legge che il regolamento non hanno inteso individuare una categoria di credito fondiario differente dal quella del testo unico bancario, ma semplicemente si sono concentrate sull’aspetto della garanzia ipotecaria, ritenuto particolarmente rilevante ai fini della disciplina dei covered bond e che nel t.u.b. stesso caratterizza la nuova nozione di credito fondiario. Per un approfondimento sul credito fondiario, si veda M. SEPE, in F. CAPRIGLIONE, Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Padova, 2001, p. 289. 99 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it III. titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura241. Per il resto la norma primaria delega al regolamento l’ulteriore specificazione all’interno delle suddette categorie delle tipologie di attività cedibili. Difatti una cospicua parte del regolamento ministeriale (d.m. 14 dicembre 2006, n. 310) è dedicata all’individuazione degli eligible asset. La questione degli attivi cedibili è uno dei punti di maggiore importanza per lo sviluppo concreto del mercato dei covered bond in Italia. Si tratta infatti di una sorta di trade-off tra mantenere livelli qualitativi degli asset, sufficientemente elevati da assicurare un’adeguata protezione degli investitori, e ampliare il mercato, aprendolo ad una più vasta tipologia di asset. Il rischio che si corre è quello di comprimere eccessivamente le possibilità di sviluppo del mercato stesso. Inoltre, bisogna assicurare la competitività del proprio segmento nazionale all’interno dei diversi segmenti del mercato unico242. In tale direzione la materia degli attivi idonei è stata 241 A.V. GUCCIONE, cit., p. 824, nota che la possibilità di costituire in garanzia i titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, consentirà alle banche l’emissioni di covered bond strutturati, che beneficeranno del maggior rating dei titoli, anziché di quello del solo debitore ceduto. Questo perché i titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione godono di regola di un rating superiore rispetto a quello riconosciuto al debitore ceduto per la presenza di strumenti di credit enhancement, quali ad esempio l’overcollateralization, cioè l’eccedenza dei crediti ceduti rispetto ai titoli emessi, ovvero l’esistenza di strumenti di copertura del del rischio finanziario, quali derivati di credito. 242 Così anche A. PEPPETTI – R. RINALDI, cit., p. 63, che ricordano come con riferimento al caso italiano occorra coniugare due diverse esigenze: aumentare il numero delle classi di attivi idonei, garantendo dunque emissioni di covered bond sufficientemente ampie e liquide; mantenere un adeguato livello di qualità e omogeneità degli asset posti a garanzia. Gli Autori ipotizzano come soluzione di compromesso di prevedere come idonei i mutui fondiari, i mutui al settore pubblico o interamente garantiti da un ente 100 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it oggetto di armonizzazione comunitaria nella direttiva 2006/48/CE, nella quale ci si è preoccupati di individuare le caratteristiche che gli attivi devono possedere a fini prudenziali (rectius, per beneficiare del trattamento prudenziale favorevole). In seguito alla suddetta direttiva, i legislatori nazionali non godono, nei fatti, di alcun margine di discrezionalità (salvo che intendano restringere l’ambito degli attivi idonei, a discapito della competitività della propria legislazione), poiché non possono che riprodurre nel contesto normativo nazionale le categorie definite dalla direttiva, pena, altrimenti, il mancato riconoscimento del trattamento prudenziale preferenziale, che, come si è visto, è uno dei caratteri principali che rendono appetibile l’investimento in covered bond243. Il regolamento opera su due livelli: quello definitorio e quello dell’ulteriore selezione di specifiche tipologie aventi determinati requisiti e caratteristiche, nell’ambito della categoria di attività pubblico e classi senior di ABS emesse ai sensi della legge 130/99 con sottostante costituito prevalentemente da crediti fondiari o finanziamenti al settore pubblico. L’inserimento dei titoli derivanti da cartolarizzazione tra gli eligible asset consente di diversificare il pool degli asset a copertura dei covered bond in maniera efficiente e consente di utilizzare lo stesso sottostante per lo sviluppo del mercato di ABS e covered bond; può rappresentare anche un incentivo per le banche all’acquisto di ABS: 243 Così D. ALBAMONTE, cit., p. 62, secondo cui “proprio in relazione alla stretta derivazione comunitaria di tale aspetto della disciplina, oltre che in considerazione del carattere eminentemente tecnico della materia, ci si domanda se il regolamento ministeriale sia la sede disciplinare più idonea, o se non sarebbe stato più opportuno rimettere la materia alla competenza normativa dell’autorità tecnica di vigilanza. Al di là dei profili di definizione delle competenze regolamentari, il rischio è quello del disallineamento tra asset idonei in base alla regolamentazione ministeriale e quelli riconoscibili a fini prudenziali; va detto peraltro che il parere della Banca d’Italia sul regolamento ministeriale, previsto dalla legge, dovrebbe quanto meno ridurre la probabilità che tale rischio divenga concreto”. 101 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it risultante dalle definizioni (o dalla nozione comunemente accolta della categoria medesima). 3.9.1 Segue: i crediti fondiari e ipotecari L’art. 1 del regolamento definisce alla lettera b) i crediti ipotecari residenziali come “i crediti garantiti da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione”, e alla lettera c), i crediti ipotecari commerciali come “i crediti garantiti da ipoteca su immobili destinati ad attività commerciale o d’ufficio”. In entrambi i casi “a condizione che l’immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso244”. Non essendo fornita alcuna ulteriore indicazione, sembra che ciò che rilevi per qualificare un credito come idoneo sia il classamento catastale formale, senza alcuna possibilità di dare rilievo all’utilizzo effettivo. Dunque, le espressioni “destinati ad uso abitazione” e “destinati ad attività commerciale o d’ufficio” devono essere riferite alla destinazione catastale piuttosto che a quella effettiva245. L’art. 2, comma 2, del regolamento attuativo richiede inoltre che affinché questi crediti possano essere ceduti, “devono essere decorsi i termini per la revocatoria della costituzione dell’ipoteca, 244 Ai sensi del medesimo art. 1, lettera e), gli Stati ammessi sono “gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica”. Lo Spazio Economico Europeo è definito nell’Accordo del 2 maggio 1992 tra la CE e i suoi Stati membri da una parte, e gli Stati membri dell’Associazione di libero scambio dall’altra, come modificato dal Protocollo che adegua l’accordo del 17 marzo 1993. 245 Come osservano E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 19, “l’utilizzo effettivo di un immobile è difficile (se non impossibile) da accertare ex ante, all’atto dell’erogazione del mutuo fondiario, mentre un’ipotetica verifica ex post, effettuata ad esempio su ciascuno dei crediti fondiari da ricomprendere nel portafoglio oggetto della cessione, sarebbe estremamente antieconomica, nonché aleatoria”. 102 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it ai sensi dell’art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e delle analoghe disposizioni contenute nelle leggi di altri Stati ammessi”246. 3.9.2 Il loan to value L’art. 2 del d.m. 14 dicembre 2006, n. 310, nell’elencare le attività cedibili, residenziali e sottopone commerciali l’idoneità a dei determinate crediti ipotecari condizioni. Più precisamente affinché i suddetti crediti siano qualificabili come attività cedibili è richiesto247: - per i crediti ipotecari residenziali, che l’importo dei crediti in essere, sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso immobile, non ecceda l’80% del valore dell’immobile248; - per i crediti ipotecari commerciali, che l’importo dei crediti in essere sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso immobile, non ecceda il 60% del valore dell’immobile. 246 E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 21, precisano che il nuovo testo dell’art. 67 della legge fallimentare (così come modificato dal d.l. 35/2005, convertito in legge 80/2005) ha apportato un’abbreviazione dei termini a un anno o sei mesi, a seconda delle fattispecie. 247 Per le differenze rispetto alla fattispecie ex art. 38 ss. del Testo Unico Bancario, si veda il paragrafo 3.9, nota n. 240. 248 Sul punto E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 20, osservano come si tratti dello stesso limite previsto dalla Delibera Cicr 22 aprile 1995 e dalle Istruzioni di vigilanza, tit. V, cap. I, sez. II, che rappresentano la normativa di attuazione dell’art. 38 comma 2 del testo unico bancario. 103 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it La percentuale è differente a seconda che si tratti di credito ipotecario residenziale o commerciale, in ragione della minore o maggiore probabilità di default del mutuatario. È comunque ammesso dalla legge che la cessione abbia ad oggetto crediti assistiti da ipoteca non di primo grado, purché il valore complessivo dell’immobile non ecceda della percentuale indicata l’importo del credito erogato sommato a quelli di altri crediti garantiti da ipoteca di grado anteriore. La dottrina si è in un primo momento interrogata se i limiti dell’80% e del 60% debbano essere rispettati a livello di singolo mutuo ceduto o dal portafoglio complessivo dell’insieme dei crediti ipotecari ceduti, permettendo quindi al singolo mutuo di non tenere conto dei suddetti limiti, ma facendo riferimento solo ad un valore medio249. Sul punto si è espresso il Capital 249 Anche l’ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, Position paper di risposta agli schemi di Istruzioni di Vigilanza, aprile 2006, p. 15, chiedeva conferma se “il limite dell’80% riguardasse il totale dei gravami rispetto al valore totale degli immobili dati in garanzia (ovvero la somma dei valori dei singoli immobili) e non il singolo gravame per singolo immobile dato in garanzia. Coerentemente con quanto previsto dal provvedimento di Banca d’Italia del 17 marzo 2005, si chiedeva inoltre che venisse espressamente previsto che, in presenza di idonee garanzie integrative, anche la parte di credito immobiliare che ecceda l’80% del valore del singolo bene immobile ipotecato costituisca un’attività’ idonea a garantire i covered bond”. Secondo E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 20, la prima soluzione, ancorché meno flessibile dal punto di vista operativo, risulterebbe tuttavia preferibile dal punto di vista prudenziale, poiché richiedendo il rispetto dei limiti per ogni singolo mutuo ed immobile ipotecato a garanzia, si annullerebbe quasi il rischio di disallineamenti fra i valori dei mutui e quello degli immobili nel loro complesso, riducendo anche la probabilità di dover ricorrere ad integrazioni per ripristinare il rapporto complessivo; G. V. FORESE, cit., ricorda come nella prima versione del decreto (poi modificata in conformità con le indicazioni della Commissione Europea) si era optato per riferire la percentuale dell’80% al rapporto tra portafoglio dei crediti garantiti e valore totale degli immobili dati in garanzia, lasciando spazio anche a crediti con un loan to value inferiore, purché compensati da altri crediti con un rapporto superiore; sul punto si veda anche D. ALBAMONTE, cit., p. 62, nota n. 14, per il quale si tratta di uno dei casi di mancata coincidenza tra normativa comunitaria e normativa nazionale. La direttiva fa riferimento ad una derminata percentuale per ciascun finanziamento, mentre 104 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it Requirements Directive Transposition Group (CRDTG)250, un gruppo appostitamente costituito all’interno della Commissione Europea allo scopo di fornire indicazioni sulla corretta interpretazione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE251, ed ha espressamente risposto ad una domanda252 avente ad oggetto il suddetto dubbio interpretativo affermando che i limiti si applicano ad ogni singolo mutuo, essendo questo concorde con le espressioni adoperate dal regolamento lasciano il dubbio che quel rapporto di loan to value possa valere a livello complessivo (ossia come valore medio della massa). Peraltro, su questo aspetto sia organismi internazionali di coordinamento delle prassi di vigilanza (ad esempio, il CEBS), sia la disciplina prudenziale nazionale di recepimento della direttiva hanno reso chiara la preferenza per la prima, e “più prudenziale”, opzione interpretativa. 250 Al gruppo partecipano rappresentanti degli Stati membri designati dai rispettivi Ministeri dell’Economia e delle Finanze e dalle Autorità di vigilanza e il Committee of European Banking Supervisors (CEBS), che riunisce le medesime Autorità. 251 E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 20, nota n. 37, osservano correttamente che la Commissione non ha il potere formale di dare interpretazioni ufficiali della direttiva, potere che compete in via esclusiva, secondo i trattati istituitivi, alla Corte di Giustizia, ma l’autorevolezza dell’organo attribuisce agli orientamenti un elevato grado di autorevolezza e di moral suasion. 252 Si tratta della domanda n. 62, di cui si riporta il testo in lingua originale: “point 68(d) states that eligible asset are “loans secured by RRE (...) up to the lesser of the principal amount of the liens that are combined with any prior liens and 80% of the pledged of the properties.” [Similar provision under point 68(e) for CRE]. Our question is whether this requirement should be interpreted as applying to each loan, so that only those individual loans that fulfil the LTV<= 80% requirement are eligible. Or, alternatively, this rule could also be interpreted as applying to the total of the loans that the credit institution wants to consider as eligible, i.e., the loans taken as a whole. Example: two loans: - Loan A: amount of the loan 750; collateral value: 1.000 – Loan B: amount of the loan 850; collateral value: 1.000. Under the first interpretation, loan B would not meet the 80% LTV requirement and, consequently, this loan is NOT eligible. Under the second interpretation, the two loans taken together would meet the 80% LTV requirement and, consequently, both loan A and B would be eligible” ed a cui la Commissione ha risposto che “the requirement applies to each loan. This is consistent with the wording used elsewhere in the Standardised approach and in the IRB approach, where the requirements on the degree of collateralisation of mortgage loans are to be applied on a single loan basis, rather than a portfolio basis”. Il Q&A del CRDTG sulla Capital Requirements Directive è pubblicato sul sito internet della Commissione Europea (http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/regcapital/transposition/ans wers48_en.pdf). In merito al LTV si vedano anche le domande n. 138 e 154. 105 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it lo Standardised approach e l’IRB approach, secondo cui il grado richiesto di collateralizzazione attiene al singolo mutuo, piuttosto che all’intero portafoglio. 3.9.3 Gli altri attivi cedibili: i crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime e i titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione L’art. 2, comma 1, lett. c) del regolamento comprende, all’interno delle attività cedibili, i “crediti erogati agli enti di seguito indicati o garantiti dagli stessi con garanzia valida ai fini della mitigazione del rischio di credito e titoli emessi o garantiti nei medesimi termini: 1. le amministrazioni pubbliche di Stati ammessi, ivi inclusi i Ministeri, gli enti pubblici territoriali, gli enti e gli altri organismi pubblici, nazionali o locali, ai quali si applichi un coefficiente di ponderazione del rischio non superiore al 20 per cento253 ai sensi della Disciplina prudenziale - metodo standardizzato254; 2. le amministrazioni pubbliche di paesi diversi dagli Stati ammessi ai quali si applichi una ponderazione pari allo zero 253 Secondo G. V. FORESE, cit., questo aspetto della disciplina, introdotto quando non si prospettava il rischio di un downgrading dell’Italia, potrebbe mettere a rischio l’utilizzo dei crediti verso gli enti locali nel caso in cui il downgrading si verificasse. Ove necessario, si dovrà intervenire per una modifica della normativa. 254 Ai sensi dell’art. 1, lettera g), del regolamento, per «disciplina prudenziale - metodo standardizzato» si intendono le norme che regolano il metodo standardizzato di determinazione dei requisiti patrimoniali delle banche a fronte del rischio di credito, di cui alla Direttiva 2006/48/CE. 106 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it per cento ai sensi della Disciplina prudenziale-metodo standardizzato, gli enti pubblici territoriali e gli altri organismi pubblici non economici nazionali o locali di paesi diversi dagli Stati ammessi ai quali si applichi una ponderazione non superiore al 20 per cento ai sensi della Disciplina prudenziale - metodo standardizzato. Tali crediti e titoli possono essere ceduti nei limiti del 10 per cento del valore nominale delle attività presenti nel patrimonio separato”. Si distingue tra gli Stati ammessi (e le proprie articolazioni) e non ammessi. Per questi ultimi il regolamento pone un limite del 10% in rapporto al valore nominale delle attività presenti nel pool. La disposizione adotta una definizione di “amministrazione pubblica” molto ampia, che abbraccia un vasto insieme di enti pubblici, in teoria anche imprenditoriali255. In realtà, però, il rinvio al coefficiente di ponderazione previsto dalla normativa prudenziale, fa sì che questo tipo di enti vengano esclusi in 255 Così E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 21, che ricordano che nel nostro Paese la figura dell’ente pubblico imprenditoriale è ormai in via di estinzione a seguito della privatizzazione e della conseguente trasformazione di tali enti in società per azioni; sul punto anche G. V. FORESE, cit., che nota come in Italia sia sorto “il problema dei crediti garantiti da organismi come il fondo centrale di garanzia o la SACE, che sono a loro volta garantiti dallo Stato, ma nei limiti delle risorse finanziarie atribuite in bilancio. Questa limitazione potrebbe costituire un ostacolo insormontabile per l’attribuzione della medesima ponderazione del garante, dato che le garanzie idonee ai fini della mitigazione del rischio di credito devono essere, per definizione, incondizionate. Tuttavia sarebbe eccessivo pretendere che l’ente pubblico per rendere incondizionata la garanzia debba iscrivere in bilancio l’intero importo dell’esposizione, senza tener conto della probabilità di default del debitore. Potrebbe, invece, ragionevolmente ipotizzarsi che un esplicito impegno dell’ente garante a ricostituire la dotazione in bilancio al variare della probabilità di default sia sufficiente a rendere la garanzia coerente con le condizioni poste dalla direttiva”. 107 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it ragione del maggior grado di rischiosità. Il coefficiente è invece applicabile a governi centrali, banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali ed enti del settore pubblico. Il regolamento richiede per i titoli da cartolarizzazione ceduti, che questi soddisfino i seguenti requisiti: 1. i relativi crediti cartolarizzati siano costituiti, in misura non inferiore al 95 per cento, da crediti e da titoli di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo; 2. siano soggetti ad una ponderazione del rischio non superiore al 20% ai sensi della Disciplina prudenziale metodo standardizzato. Il d.m. 14 dicembre 2006, n. 310 non contiene alcun riferimento ai crediti bancari verso imprese facenti parte dei distretti industriali, mentre l’articolo unico, comma 368, lettera c), n. 3 della legge finanziaria 2006256 sembra aver esteso le disposizioni in discorso, perché l’inserimento di tale categoria di crediti sarebbe stata incompatibile con la disciplina comunitaria e non avrebbe quindi beneficiato del trattamento prudenziale più favorevole257. 256 Secondo cui “le disposizioni di cui all’art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con regolamento di cui al numero 1)”. Il numero 1, a sua volta, dispone: “1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentiti il Ministro delle Attività Produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un’unica società cessionaria”. 257 Lo rilevano E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 22, nota n. 42, che ricordano che la possibile inclusione di questa categoria è stata oggetto di uno dei pareri del Consiglio di Stato che nel parere del 23 ottobre 2006 ha rilevato che le “obbligazioni di distretto … costituiscono una nuova categoria non compresa 108 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it 3.10 Le modalità della cessione La legge prescrive alcune formalità per il trasferimento, che sono quelle stabilite dalla legge 130/99. L’art. 7-bis, comma 1 rinvia infatti integralmente all’art. 4, rubricato “modalità ed efficacia della cessione”. Alle emissioni di covered bond (come alle normali cartolarizzazioni) si applica dunque il regime di favore in materia di pubblicità ed efficacia della cessione ex art. 58 del testo unico bancario (cui l’art. 4 rinvia) che disciplina la cessione a banche di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, il cui secondo comma prevede che “la banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”258. Un aspetto di favore è stabilito dal comma 3 dell’art. 58 il quale esonera il cessionario (in questo caso la società veicolo) dall’onere di far annotare nei nella tipologia di obbligazioni tassativamente previste dalla normativa comunitaria per l’applicazione di coefficienti prudenziali ridotti”, condividendo la posizione dell’Amministrazione “circa la non suscettibilità di regolamentazione dei titoli della specie nell’ambito del provvedimento in esame”. 258 Così F. MAZZINI, Le cartolarizzazioni ora hanno covered bond, in Il Sole 24 Ore, inserto Guida al diritto, n. 24, 11 giugno 2005, p. 124; M. LANTELME, Le obbligazioni bancarie garantite nel regime italiano, cit.; per un approfondimento sull’art. 58 del testo unico bancario si veda D. LA LICATA, La cessione di rapporti giuridici “individuabili in blocco” nell’art. 58 del T.U. bancario, in Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale, Banca d’Italia, n. 45, 1997. Nelle Disposizioni di vigilanza, Tit. III, cap. 5, sez. II, par. 1, la Banca d’Italia ha previsto che “la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel rendere nota la cessione, deve indicare gli elementi distintivi che consentano l’individuazione dell’oggetto della cessione, quindi del complesso dei rapporti giuridici da trasferire; la data di efficacia della medesima e, ove necessario, le modalità (luoghi, orari, ecc.) attraverso le quali ogni soggetto interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione ... La Banca d’Italia si riserva di indicare forme di pubblicità integrative ove se ne ravvisi l’opportunità. La banca cessionaria dà notizia della cessione al singolo soggetto interessato alla prima occasione utile (estratto conto, rata di mutuo da pagare, ecc.).” 109 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it registri immobiliari l’avvenuto trasferimento a suo favore dell’ipoteca costituita a garanzia dei crediti ceduti, poiché “le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione259”. Il quarto comma dell’art. 58 del t.u.b statuisce che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’art. 1264 del codice civile”, sostituendo dunque la notifica individuale. Per tornare alla legge 130/99, l’art. 4 comma 2260 specifica che “dalla data della pubblicazione della notizia dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b). Dalla stessa data la cessione dei crediti è opponibile agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore ed ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della 259 D. LA LICATA, cit., p. 24, per la quale la deroga è particolarmente rilevante essendo i crediti ipotecari qualificati come asset cedibili e che l’art. 2483 del codice civile colpisce in via generale con l’inefficacia il trasferimento del vincolo ipotecario che non sia stato annotato a margine dell’originaria iscrizione; G. GUERRIERI, Commento all’art. 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130, cit., p 1081, evidenzia come la norma riguardi le “garanzie di qualsiasi tipo” esplicando quindi la propria efficacia anche nei confronti di quelle personali (si pensi ad esempio ad un terzo che rilascia una fideiussione a favore della banca cedente). 260 Si veda a proposito anche il paragrafo 4.2.2. 110 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it pubblicazione della cessione”, e ribadisce dunque sia il perimetro oggettivo della separazione (crediti ceduti e somme corrisposte dai relativi debitori), sia i soggetti a favore dei quali essa opera (portatori dei titoli e coloro che abbiano effettuato prestazioni che possono essere considerate come costi dell’operazione). Individua inoltre il momento esatto a partire dal quale i crediti ceduti vengono sottratti alla garanzia generica dei creditori del cedente261. L’art. 7-bis, comma 4, stabilisce che “alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli art. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440” e permette dunque di prescindere dalle rigide formalità262 previste dalle norme sulla contabilità di Stato, affinché le cessioni di crediti nei confronti delle amministrazioni statali possano essere opposte a quest’ultime. 3.11 Il rapporto massimo tra le obbligazioni bancarie garantite e le attività cedute La normativa primaria rimanda al citato regolamento per quanto riguarda la fissazione del “rapporto massimo fra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedibili” (cfr. art. 7-bis, comma 5). I portatori di obbligazioni bancarie garantite godono quindi di 261 Così E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 31. Non si applicano quindi: l’art. 69, comma 3 che stabilisce che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni in pegno e gli atti di revoca, rinuncia, o modificazioni di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata , autenticata da notaio”; l’art. 69, comma 1 secondo cui bisogna notificare la cessione “all’amministrazione centrale ovvero all’ente, ufficio o funzionario cui spetta di ordinare il pagamento”; l’art. 70, comma 2 in base al quale “con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse”. 262 111 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it un’ulteriore garanzia. Alla primaria qualità degli attivi ceduti e segregati per il loro prioritario soddisfacimento, si aggiunge la circostanza che il valore delle obbligazioni non può mai superare quello degli attivi ceduti. Grazie dunque a questa disposizione, i bondholder sono garantiti in ogni momento (nel momento dell’emissione e durante tutto il corso dei titoli) che il valore dei covered bond sarà sempre inferiore a quello delle attività cedute. Questa è una delle caratteristiche distintive rispetto agli asset backed securities, poiché le relative norme non prevedono meccanismi obbligatori idonei a garantire l’overcollateralisation263. Il rapporto massimo deve essere calcolato secondo un triplice criterio264: 1. in termini bilancistici, come rapporto tra valori nominali (rectius, contabili) dei due aggregati; 2. sul piano finanziario, prendendo in considerazione il valore attuale netto dei crediti ceduti, quindi scontando i 263 Così anche P. MESSINA, New horizons for the Italian securitisation market, in Global Securitisation and Structured Finance, 2004, p. 336, secondo cui uno dei principi dei covered bond è che questi sono pienamente garantiti da asset specifici che abbiano almeno uguale valore nominale. Come osservano E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 23, nelle operazioni di cartolarizzazioni è talvolta previsto in capo al cedente (o altro soggetto) un obbligo di sostenere la qualità creditizia dell’operazione nel caso in cui si verifichi un peggioramento del livello qualitativo degli attivi ceduti (ad esempio, obblighi di reintegro del portafoglio ceduto al fine di ripristinare il livello di merito di credito previsto contrattualmente con attivi di qualità o di obblighi di riacquisto del portafoglio stesso). Nella sostanza si tratta di una prestazione di garanzia da parte del cedente o di un terzo che permette di ottenere un innalzamento del rating dei titoli di cartolarizzazione (c.d. credit enhancement), che però non è prevista dalla legge 130/99, ma si basa su previsioni contrattuali. 264 Così D. ALBAMONTE, cit., p. 63; G. V. FORESE, cit.; A. PORTOLANO, La struttura legale delle emissioni di covered bonds nella normativa di attuazione, intervento al seminario ASSIOM, 21 marzo 2007. 112 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it flussi di cassa futuri (al netto anche dei costi delle operazioni, ivi inclusi quelli derivanti da contratti derivati stipulati); 3. facendo riferimento ai flussi finanziari dell’operazione, eguagliando gli interessi generati dai crediti ceduti e quelli che devono essere pagati sulle obbligazioni emesse. Il rapporto massimo tra il valore delle obbligazioni bancarie garantite e quello delle attività cedute deve essere assicurato “in via continuativa, per l’intera durata dell’operazione” dalla banca cedente o, se diversa, dalla banca emittente265, e con riferimento a ciascuno dei suddetti parametri. Il primo criterio stabilisce che “il valore nominale complessivo delle attività facenti parte del patrimonio separato sia almeno pari al valore nominale delle obbligazioni bancarie garantite in essere”. Questo parametro assume importanza soprattutto nella fase di strutturazione dell’operazione, in quanto, avendo presente l’insieme dei crediti che si vogliono cedere, la banca sarà in grado di stimare la dimensione potenziale dell’emissione. 265 Osservano correttamente E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 23, che l’art. 3 del regolamento di attuazione non chiarisce chi ha l’obbligo di reintegro nelle ipotesi in cui le figure della banca cedente ed emittente non coincidano. La cessione degli attivi avviene con finalità di costituire un vincolo a garanzia delle obbligazioni emesse dalla banca emittente, perciò sembra potersi affermare che l’obbligo di reintegro debba incombere sulla banca emittente, che deve altresì controllare periodicamente il rispetto del rapporto. Non si capisce altrimenti in base a quali logiche giuridico-economiche, la banca cedente, che effettua l’operazione di cessione a terzi di determinate attività per una propria convenienza economica, debba poi essere onerata con obblighi di reintegro a favore di una banca terza, se non in virtù di specifiche previsioni contrattuali. Spetta dunque alla banca emittente reperire gli attivi idonei aggiuntivi, eventualmente ricercandoli sul mercato, in caso di necessità. 113 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it Il secondo richiede che “il valore attuale netto delle attività facenti parte del patrimonio separato, al netto di tutti i costi dell’operazione gravanti sulla società cessionaria, inclusi i costi attesi e gli oneri degli eventuali contratti derivati di copertura dei rischi finanziari stipulati in relazione all’operazione, sia almeno pari al valore attuale netto delle obbligazioni bancarie garantite in essere”. È chiaro che questo criterio debba essere rispettato durante la vita del prestito. Il primo criterio (del valore nominale) è infatti adatto a confrontare i valori al momento dell’emissione, ma in seguito è meglio ricorrere a parametri che esprimano correttamente i valori netti ed attuali. I valori netti sono immediatamente calcolabili (di solito il costo complessivo dell’operazione è stimato in precedenza). Maggiori problemi potrebbero esserci per quanto riguarda i valori attuali: per gli attivi ceduti bisogna far riferimento non solo allo stock degli attivi in essere, ma anche valutarne la probabilità di recupero266. In relazione al valore attuale delle obbligazioni in circolazione, questo sembrerebbe riferirsi dunque anche al valore effettivo, e quindi all’eventuale quotazione delle obbligazioni, ma, data la finalità di garanzia del rimborso che assume il suddetto rapporto, sembra che si possa prescindere dalle oscillazioni dei prezzi dei titoli, in considerazione del fatto che il rimborso avviene esclusivamente con riferimento al valore nominale. 266 Sul punto si vedano E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 24, secondo cui, trattandosi di attivi di primaria qualità (in alcuni casi garantiti da un’ipoteca su beni il cui valore deve comunque coprire i mutui erogati), tranne casi particolari, si dovrebbe poter fare riferimento al valore nominale dei crediti. 114 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it Affinché sia rispettato anche il terzo (ed ultimo) parametro è poi necessario che “gli interessi e gli altri proventi generati dalle attività facenti parte del patrimonio separato, al netto dei costi della società cessionaria, siano sufficienti a coprire gli interessi ed i costi dovuti dalla banca emittente sulle obbligazioni bancarie garantite in essere, tenuto conto degli eventuali contratti derivati di copertura dei rischi finanziari stipulati in relazione all’operazione”. Tali previsioni sono completate dalle Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di integrazione degli attivi e di tendenziale equilibrio delle scadenza e gestione integrata dei flussi finanziari connessi alle obbligazioni bancarie garantite e alla relativa garanzia patrimoniale. 3.12 Il principio della correlazione delle scadenze e le tipologie di attivi utilizzabili per successiva integrazione dei crediti ceduti Le obbligazioni bancarie garantite devono aderire a criteri di tendenziale correlazione tra scadenze dei flussi finanziari degli attivi oggetto di cessione e delle scadenze dei pagamenti in virtù delle obbligazioni bancarie garantite. Le Disposizioni di vigilanza stabiliscono che “al fine di assicurare che la società cessionaria possa adempiere in modo ordinato e tempestivo alle obbligazioni discendenti dalla garanzia, le banche emittenti utilizzano tecniche di asset and liability management idonee ad assicurare, anche mediante specifici controlli, un 115 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it tendenziale equilibrio tra le scadenze dei flussi finanziari generati dagli attivi ceduti, inclusi nel patrimonio separato della società cessionaria, e le scadenze dei pagamenti dovuti dalla banca emittente in relazione alle obbligazioni garantite emesse e gli altri costi dell’operazione” 267. È ovvio che al flusso di interessi dei covered bond possa essere fatto fronte non solo con gli interessi dei crediti ceduti, ma anche con la quota capitale degli attivi stessi che venisse a scadenza prima delle obbligazioni garantite, nel rispetto del rapporto massimo tra obbligazioni e attività cedute268. Spetta sempre alla disciplina di vigilanza individuare i casi in cui è consentita, successivamente all’iniziale cessione degli asset idonei, l’integrazione della garanzia con attivi della stessa specie o integrativi (depositi o titoli bancari), prevedendo alcuni requisiti minimi di disclosure sulle ipotesi di integrazione ammissibili. Ai sensi della sez. II, par. 3, delle Disposizioni di vigilanza “l’integrazione è consentita esclusivamente al fine di mantenere il rapporto tra le obbligazioni garantite e le attività cedute nel limite massimo fissato dal regolamento ovvero in quello stabilito in via contrattuale, nel caso di overcollateralization269, nonché per rispettare il limite del 15% 267 Cfr. Sez. II, par. 5. Così E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 25, che interpretano così l’art. 3, comma 1, n. 3 del d.m. 14 dicembre 2006, n.310 ove dice che “gli interessi e gli altri proventi generati dalle attività facenti parte del patrimonio separato ... siano sufficienti a coprire gli interessi ... sulle obbligazioni bancarie garantite in essere”. 269 Rispetto al documento di consultazione circolato dalla Banca d’Italia nell’agosto 2006 è stata ammessa l’integrazione anche al fine di rispettare limiti di overcollateralisation più stringenti rispetto a quelli fissati dal regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 268 116 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it per le disponibilità liquide presenti nel patrimonio separato. Resta ferma la possibiità di sostituire con attivi idonei, gli attivi idonei integrativi presenti nel patrimonio separato”270. L’art. 2, comma 3 del d.m. 14 dicembre 2006, n. 310 dispone che l’integrazione avvenga mediante: 1) la cessione di ulteriori attività rientranti nelle categorie di cui al comma 1 (le attività cedibili); 2) la costituzione di depositi presso banche aventi sede legale in uno Stato ammesso o in Stati ai quali si applichi la ponderazione dello zero per cento ai sensi della Disciplina prudenziale-metodo standardizzato; 3) le cessione di titoli emessi dalle medesime banche con scadenza non superiore ad un anno; 4) la successiva integrazione delle attività rientranti nel patrimonio separato, mediante le attività di cui ai numeri 2 e 3, nei limiti del 15% del valore nominale delle attività facenti parte del patrimonio separato. Non bisogna confondere l’ipotesi dell’integrazione con quella della sostituzione degli attivi idonei contenuti nel patrimonio separato con altri attivi di tipo eligible. L’aspetto della sostituibilità è una caratteristica chiave dei covered bond, e costituisce una delle maggiori differenze tra questi strumenti e 270 Cfr. la nota 11 del par. 3 ove si dice a titolo di esempio che la necessità di provvedere all’integrazione potrebbe verificarsi “qualora il valore nominale complessivo o il valore attuale netto degli attivi presenti nel patrimonio separato diminuisca per effetto della svalutazione degli attivi stessi”. 117 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it gli ABS. L’art. 7-bis non rinvia però all’art. 2, comma 3, lett. d) ed e) della legge 130/99 che consente, a tutela degli investitori, la cessione e sostituzione degli attivi facenti parte del patrimonio separato. Tuttavia, il mancato richiamo potrebbe essere inteso come una generale un’esclusione271. È abilitazione, invece piuttosto esplicitamente che consentita come “la possibilità di sostituire con attivi idonei gli attivi idonei integrativi presenti nel patrimonio separato”, che appunto permette di reimpiegare in nuovi asset la liquidità generatasi per effetto del rimborso o del normale ammortamento dei titoli. L’emissione di obbligazioni bancarie garantite a diverse scadenze o nel corso di un determinato periodo di tempo effettuata in base a programmi di emissione272, non ricade nell’ambito della disciplina. Le Disposizioni di vigilanza (Sez. II, par. 3, nota 10) stabiliscono che “non costituisce integrazione l’ulteriore cessione di attivi idonei effettuata nell’ambito di programmi di emissione”. 271 Così D. ALBAMONTE, cit., p. 66, per il quale la funzione dell’art. 2, comma 3, lett. d) ed ) è quella di dettare previsioni principalmente atte a stabilire condizioni al ricorrere delle quali la cessione o il reinvestimento sono consentiti. La lacuna, riguardando operazioni potenzialmente lesive degli interessi degli investitori, appare comunque rilevante. In senso contrario si vedano E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 25, per i quali non dovrebbe ritenersi possibile procedere alla semplice sostituzione di attivi originariamente ceduti con altri, anche se caratterizzati da profili di rischio equivalenti. 272 Cfr. le Disposizioni di vigilanza, Sez. II, par. 5, nota 20, che definiscono i “programmi di emissione” come “i programmi di attività relativi all’emissione di obbligazioni garantite nel corso di un determinato periodo di tempo, anche pluriennale, e le correlate operazioni di cessione di attivi idonei, in cui i volumi previsti e le caratteristiche degli strumenti e dei contratti siano individuati in misura sufficiente a consentire una compiuta e consapevole valutazione: i) degli impatti dell’attività sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della banca e del gruppo nel periodo di riferimento; ii) delle diverse tipologie di rischi connessi alle singole operazioni che verranno poste in essere in attuazione del programma”. 118 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it 3.13 La separazione patrimoniale e il vincolo di destinazione dei beni La disposizione di cui all’art. 3, comma 2, della legge 130/99, si applica, a seguito del rinvio espresso dell’art. 7-bis, comma 1, anche alle emissioni di covered bond. Secondo il predetto articolo “i crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti stessi”. Si tratta della separazione patrimoniale. Grazie alla cessione ad un soggetto autonomo e dedicato, la separazione opera in modo compiuto, quasi perfetto. La separazione ha ad oggetto blocchi di crediti ceduti a fronte delle emissioni di titoli. Una volta che questi siano stati individuati, ceduti e separati, i portafogli di attività devono continuare esclusivamente ad essere gestiti curando che i flussi finanziari generati non siano confusi, ma siano correttamente imputati a servizio dell’emissione273. L’aspetto “passivo” della separazione patrimoniale è completato dall’art. 7-bis, comma 2, che prevede che “i crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte 273 Cfr. E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 27, che ricordano le altre forme di separazione patrimoniale presenti nel nostro ordinamento, che operano tuttavia per altre finalità e con altri strumenti; P. FERRO-LUZZI, Commento all’art. 3, comma 2, in P. FERRO-LUZZI, La cartolarizzazione. Commento alla legge n. 130/99, cit., p. 262, ha giudicato “il richiamo al patrimonio separato ... un errore di tecnica legislativa”, ritenendo che sarebbe stato meglio “dettare direttamente la disciplina del complesso dei crediti ceduti, lasciando alla dottrina la ricostruzione dogmatica del fenomeno in termini di patrimonio separato, patrimonio autonomo o altro”. 119 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell’articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell’operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1”. La norma va interpretata nel senso che la società veicolo deve utilizzare i crediti e i titoli acquistati e i flussi da questi derivanti per pagare il debito obbligazioni e gli altri della banca soggetti verso indicati i portatori dalla delle disposizione normativa (che sembrano essere su un livello paritario tra loro)274. Solo dopo aver pagato questi soggetti, si potrà rimborsare il finanziamento (che quindi ha natura subordinata) ricevuto per l’acquisto degli attivi ceduti. Ha sollevato qualche dubbio la circostanza che ”i crediti ed i titoli acquistati dalla società ... e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell’articolo 1180 del codice civile275, dei portatori delle obbligazioni ...”. La fattispecie sarebbe dunque da ricondurre ad uno schema tipo in 274 Secondo A.V. GUCCIONE, cit., p. 824, il riferimento alla priorità del soddisfacimento dei portatori di obbligazioni bancarie garantite e degli altri soggetti rispetto al rimborso dei finanziamenti (per l’appunto subordinati) non rileva sotto il profilo di un eventuale concorso di azioni esecutive (ipotesi già regolata attraverso il rinvio all’art. 4, comma 2, contenuto nell’art. 7-bis, comma 3, che riconosce ai predetti soggetti il ben più ampio diritto di soddisfarsi in modo esclusivo sui beni acquistati dalla società veicolo), ma dal punto di vista dell’ordine in cui lo SPV utilizza le somme derivanti dai beni a titolo di interessi e di capitale. 275 Secondo cui “l’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione”. 120 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it cui il terzo è il debitore ceduto ed il creditore è il portatore delle obbligazioni. Se ciò è vero, i proventi derivanti dai beni ceduti non entreranno nel patrimonio della società veicolo, per essere destinati immediatamente al soddisfacimento dei portatori dei titoli, che non potrebbero rifiutare il pagamento del terzo (debitore ceduto), non avendo alcun interesse a che la banca emittente i titoli (debitore principale) adempia personalmente276. 3.14 La disciplina fallimentare dell’operazione All’interno della disciplina “iper-garantista” delle obbligazioni bancarie garantite sono presenti una serie di disposizioni in materia fallimentare che mirano a creare la c.d. bankruptcy remoteness delle operazioni e del patrimonio separato, salvaguardando i covered bond dal fallimento dei debitori ceduti o del soggetto cedente. La disciplina fallimentare si trova all’interno della legge 130/99: a) nell’art. 4, comma 3 (richiamato dall’art. 7-bis, comma 1), secondo il quale: “ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria non si applica l’art. 67 del 276 In questo senso E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 29; sul punto anche C. SEVERI, cit., p. 206, per la quale l’espressione “anche ai sensi del 1180 del codice civile” evoca il pagamento di un soggetto obbligato solo verso la società emittente; secondo A.V. GUCCIONE, cit., p. 824, “in questo senso depone chiaramente il richiamo dell’art. 1180 del codice civile sull’adempimento del terzo, che nel caso di specie è rappresentato dalla società veicolo”. L’Autore sostiene inoltre che la disposizione non dica espressamente se gli obbligazionisti possono agire solo nei confronti della società veicolo o permane in capo a loro l’azione nei confronti della banca emittente. Conclude che in mancanza di un’espressa deroga al principio della responsabilità patrimoniale, questo deve considerarsi operante e pertanto la banca risponde delle obbligazioni emesse con tutto il suo patrimonio. In caso contrario sarebbe altrimenti vanificata la funzione economica dell’istituto. 121 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni”; b) nell’art. 4, comma 4 (anch’esso richiamato dall’art. 7-bis, comma 1), secondo il quale: “per le operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla presente legge i termini di due anni e di un anno previsti dall’art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a sei ed a tre mesi”; c) nell’art. 7-bis, comma 4, ult. per., ai sensi del quale: “ai finanziamenti concessi alle società di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime società, si applica l’art. 67, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni”. Rinviando all’analisi dei profili fallimentari di un’operazione di cartolarizzazione277 per i punti a) e b), si analizzerà in questa sede il punto c). L’art. 67, comma 3 della legge fallimentare esclude dall’ambito di applicazione della revocatoria una serie di atti specificamente indicati, in presenza di condizioni che variano da atto ad atto. L’art. 7-bis, comma 4 deve essere dunque interpretato nel senso che i finanziamenti concessi alle società veicolo (nell’ipotesi di fallimento della banca finanziatrice) e la 277 Sui profili fallimentari di un’operazione di cartolarizzazione si veda il paragrafo 4.2.3; per un approfondimento si veda M. CARUSO, Appunti in tema di diritto fallimentare e operazioni di «securitization», in Il fallimento, 2006, vol. 8, p. 883 ss. 122 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it garanzia prestata dalle medesime (nell’ipotesi di insolvenza della società veicolo) non sono soggetti a revocatoria278. La legge nulla prevede nell’ipotesi di fallimento della società veicolo279, essendo questa un’evenienza assai rara, che si verificherebbe nell’unico caso di impossiblità di far fronte con il proprio interesse patrimonio alle (eventualità obbligazioni assai contratte remota, in nel proprio considerazione dell’oggetto sociale esclusivo) e non nell’ipotesi di incapienza del patrimonio separato rispetto ai diritti degli obbligazionisti280. Anche nel caso dei covered bond, dunque, le esenzioni dal regime delle revocatorie condividono con le altre esenzioni in materia bancaria e finanziaria l’esigenza di assicurare la speditezza e la certezza delle transazioni commerciali, anche a costo di incidere sulla par condicio creditorum. 278 Così A. V. GUCCIONE, cit., p. 827, nota n. 15, che propone anche una lettura alternativa che considera il rinvio come fatto al precedente comma 3 dell’art. 67, che prevedeva che “le disposizioni di questo articolo non si applicano all’istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali”, anche in considerazione del fatto che il nuovo comma 3 dell’art. 67 è stato introdotto con il medesimo provvedimento con cui sono state disciplinate le obbligazioni bancarie garantite. Perciò il rinvio andrebbe riferito all’attuale comma 4, anche se in concreto non cambia il risultato, cioè l’esclusione delle operazioni indicate dalla revocatoria. 279 Sul punto si veda D. CAPONE, Commi 3 e 4, Profili Fallimentari, in La cartolarizzazione. Commento alla legge 130/99, cit., p. 325 ss., per il quale le società veicolo che svolgono operazioni di securitisation, essendo iscritte nell’elenco speciale ed essendo dotate di un patrimonio esiguo, sarebbero soggette alle procedure di crisi bancarie (amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa), piuttosto che al fallimento, ai sensi dell’art. 107, comma 6 del testo unico bancario. 280 Così E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 35. 123 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it 3.15 La garanzia della società veicolo Nel definire le caratteristiche della garanzia, la disciplina ha mediato tra le istanze di protezione degli investitori e la necessaria flessibilità281, onde consentire agli operatori di adattare il contenuto della garanzia alle specifiche esigenze delle parti e delle aspettative del mercato. Si tratta di una garanzia sui generis, ritagliata sulla disciplina delle fideiussione, depurata delle eccezioni e limitazioni di tipo personale, senza giungere ad assumere connotazione reale282. Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del d.m. 14 dicembre 2006, n. 310, “la garanzia prestata dalla società cessionaria” a favore dei “portatori delle obbligazioni bancarie garantite”, sempre nei “limiti del patrimonio separato” deve essere: 281 Non si è in presenza di un potere di tipizzazione analogo a quello previsto dall’art. 117, comma 8 del testo unico bancario, né di uno schema rigido di contratto tipo. La norma regolamentare indica semplicemente alcuni tratti salienti del contratto autonomo di garanzia. Nonostante esistano dunque alcuni margini di discrezionalità, nella prassi delle operazioni si giungerà alla predisposizione di un testo uniforme di tale contratto da utilizzare con costanza. In questo senso E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 37. 282 Così D. ALBAMONTE, cit., p. 63, ed E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 40, per il quali ai sensi dell’art. 4, comma 1 del regolamento non si applicano infatti le disposizioni degli articoli 1939 (Validità della fideiussione), 1941, comma 1 (Limiti della fideiussione), 1944, comma 2 (Escussione preventiva), 1945 (Eccezioni opponibili dal fideiussore), 1955 (Liberazione del fideiussore per fatto del creditore), 1956 (Liberazione del fideiussore per obbligazione futura) e 1957 (Scadenza dell’obbligazione principale) del codice civile. Gli artt. 1939 e 1945 non sono applicabili in quanto si scontrerebbero con il requisito dell’autonomia della garanzia. L’art. 1941, secondo cui la fideiussione non può eccedere l’ammontare del debito, sarebbe incompatibile con la circostanza che la garanzia viene rapportata al valore del patrimonio separato, che dovrebbe essere non inferiore a quello delle obbligazioni in circolazione. Per quanto riguarda gli artt. 1955 e 1956 sembra che l’esclusione sia dettata dalla volontà di allinearsi alla prassi esistente in materia di contratto autonomo di garanzia, piuttosto che da concrete esigenze applicative. Secondo G. V. FORESE, cit., p. 19, le caratteristiche della garanzia sono determinate in linea con i criteri di Basilea II e l’esclusione dell’applicabilità di alcune disposizioni del codice civile che limitano l’operatività della garanzia fideiussoria mira a rafforzare la tutela dei portatori delle obbligazioni garantite. 124 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it - irrevocabile: non può essere fatta cessare per tutta la durata del prestito, che può costituire il termine di validità della garanzia stessa; - a prima richiesta: il garante non può opporre eccezioni di sorta o dilazionare il pagamento (previo, ovviamente, verificarsi del presupposto che attiva la garanzia); - incondizionata: sia in senso tecnico (non sottoposta a condizioni), sia come rafforzativo di “a prima richiesta”, nel senso che i creditori non sono tenuti a presentare prove o attestazioni particolari, ma spetta al garante dimostrare l’eventuale non verificazione dei presupposti di attivazione283; - autonoma rispetto alle obbligazioni della banca emittente: nel senso che la sua validità prescinde dalla validità dei covered bond e che il garante non può opporre le eccezioni che sarebbero spettate alla banca emittente. Si tratta di un contratto autonomo di garanzia (c.d. garantievertrag), con alcune peculiarità rispetto alla prassi internazionale, tra cui emerge immediatamente la mancanza di 283 In questo senso la Corte di Cassazione ha stabilito che nel contratto autonomo di garanzia “deve altresì escludersi, se la richiesta nei confronti del garante sia fondata sull’inadempimento dell’obbligazione principale, l’onere del creditore di allegare e provare le specifiche inadempienze del debitore principale: è invece il garante che per escludere la propria responsabilità deve fornire la prova certa e incontestata dell’esatto adempimento da parte del garantito” (Cass., III, 21 aprile 1999, n. 3964). 125 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it un rapporto trilaterale (mandante-garante-beneficiario) a favore di un rapporto bilaterale (SPV-bondholder)284. 284 Per la Suprema Corte di Cassazione “la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è costituita dall’assenza dell’elemento dell’accessorietà della garanzia, per cui il garante si impegna a pagare al creditore senza la possibilità di opporre le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione posta dall’art. 1945 cod. civ.” (Cass., III, 20 luglio 2002, n. 10637; ID., 31 luglio 2002, n. 11368). Per l’impossibilità, nei contratti autonomi di garanzia, di porre eccezioni in ordine alle vicende del rapporto principale, inclusa la sua estinzione: Cass., III, 21 aprile 1999, n. 3964. In questo senso E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 37, che precisano che la possibilità del garante di opporre l’exceptio doli generalis al fine di contrastare un utilizzo del contratto autonomo non conforme a buona fede ed, eventualmente, di paralizzare la richiesta di adempimento del beneficiario ricorrendo ad un provvedimento d’urgenza ex art. 700 del codice di procedura civile sembra alquanto remota, in considerazione del fatto che l’evento che fa scattare la garanzia emerge con un provvedimento dell’autorità amministrativa (liquidazione coatta) ed eventualmente anche di quella giudiziaria (dichiarazione di insolvenza); gli Autori rinviano inoltre ad un’ampia bibliografia in tema di contratto autonomo di garanzia, tra cui: G. B. PORTALE, Fideiussione e Garantievertrag nella prassi bancaria, in AA.VV., Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione nella pratica contrattuale, Milano, 1978, p. 3 ss.; dello stesso autore (che può ben essere considerato il maggiore studioso italiano della figura) cfr., inoltre: Tra responsabilità della banca e “ricommercializzazione” del diritto commerciale, in Jus, 1981, p. 141 e Il contratto autonomo di garanzia nel commercio internazionale (appunti per una lezione), in Riv. Giur. Sarda, 1998, p. 843; I. CIMATTI, Ancora sull’autonomia del contratto autonomo di garanzia (Trib. Roma, 23 luglio 1997), in Giur. merito, 1999, p. 736; A. LUZON, Contratto autonomo di garanzia e provvedimenti d’urgenza (Trib. Torino, 4 dicembre 1998), in Giur. merito, 1999, p. 729; L. D’OTTAVI, Garanzie atipiche e tutela cautelare: la natura del contratto autonomo di garanzia non impedisce la misura inibitoria quando sussiste il periculum dell’alterazione del sinallagma contrattuale nell’assetto negoziale globalmente considerato (Trib. Roma, 6 novembre 1998), in Giust. civ., 1999, I, p. 3459; A. A. LAMANUZZI, Fideiussione e contratto autonomo di garanzia (Cass. n. 10864/1999), in Contratti, 2000, p. 139; M. AMBROSOLI, Contratto autonomo di garanzia e invalidità dell’obbligazione garantita (Cass., n. 3326/2002), in Contratti, 2002, p. 1085; A. CONCETTI, Effetti dell’invalidità del contratto principale sul contratto autonomo di garanzia (Cass. n. 3326/2002), in Nuova giur. civ., 2003, I, p. 404; M. SPIOTTA, Note in tema di contratto autonomo di garanzia e inibitoria al pagamento (Trib. Torino, 29 agosto 2002), in Giur. it., 2003, I, p. 520; C. FRIGENI, Alcune nuove pronunce sul contratto autonomo di garanzia (Cass. n. 11368/2002 e Cass. n. 10637/2002 e tre pronunce di merito), in Banca borsa tit. cred., 2003, II, p. 267; E. BENIGNI, Onere di exceptio doli del garante “autonomo” e inaccoglibilità del ricorso d’urgenza dell’ordinante la garanzia, (Trib. Biella, 27 novembre 2003), in Corr. giur., 2004, p. 1511. In materia di cartolarizzazioni e prestazioni di garanzie aggiuntive da parte dell’originator, cfr., di recente, Comm. Trib. Prov. Sassari, 10 giugno 2004, in Banca borsa, 2006, II, 87, con nota di A. D. SCANO, Credit enhancement e riqualificazione della cessione dei crediti nell’ambito delle operazioni di asset securitisation. 126 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it 3.15.1 L’escussione della garanzia La finalità generale della disciplina dell’escussione della garanzia in caso di default della banca può individuarsi nell’ininterrotta continuità, a favore degli investitori, dei termini dell’originario rapporto obbligatorio, concordato nel programma di investimento al momento della sottoscrizione delle obbligazioni bancarie garantite285. Non bisogna dimenticare che l’eventualità che la garanzia debba essere effettivamente attivata è assai remota, in considerazione della bassa probabilità di default della banca emittente a seguito dei requisiti imposti dalla disciplina prudenziale (si pensi alla patrimonializzazione). Il presupposto per l’attivazione della garanzia è l’emanazione di un provvedimento di liquidazione coatta286. Infatti, l’art. 4, comma 2 del regolamento stabilisce che ”in caso di inadempimento da parte della banca emittente nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, la società cessionaria provvede all’adempimento nei termini ed alle condizioni originariamente convenuti, nei limiti del patrimonio separato. Gli effetti, in capo alla banca emittente, della decadenza del beneficio del termine di cui all’articolo 1186 del codice civile, anche derivanti da eventi contrattualmente previsti, non si estendono in capo alla società cessionaria in relazione alla garanzia rilasciata dalla medesima”. 285 D. ALBAMONTE, cit., p. 63. Sul punto E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 39, evidenziano che nonostante l’art. 4, comma 1 del regolamento sembri individuare il generico inadempimento della banca quale presupposto per l’attivazione della garanzia, in realtà che non sia così emerge dai commi 3 e 4 dello stesso articolo che fanno riferimento alla liquidazione coatta e alla sospensione dei pagamenti disposta nell’ambito dell’amministrazione straordinaria. 286 127 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it L’insolvenza (cioè l’assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa o alla sospensione dei pagamenti) della banca emittente non comporta dunque alcuna accelerazione dei pagamenti, e il subentro del veicolo negli obblighi derivanti dalle emissioni fa sì che i bondholder siano insensibili ad un eventuale default dell’emittente287. Dello stesso tenore è il comma 3 del medesimo articolo, che parla esplicitamente del caso di liquidazione coatta amministrativa della banca emittente, nel qual caso la Banca d’Italia vigila sul corretto svolgimento della procedura288. Nel caso previsto dal comma 4 (amministrazione straordinaria), il veicolo provvederà all’adempimento delle obbligazioni che vengono a scadenza nel corso del periodo di sospensione ed eserciterà il regresso per le somme pagate nei confronti della banca. 287 Così E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 42, per i quali il subentro non avviene automaticamente nel caso in cui sia disposta la continuazione dell’esercizio dell’impresa. E allo stesso modo, qualora a questo provvedimento segua la cessione delle attività e passività ad altra banca solvente, che dovrà possedere i requisiti patrimoniali e prudenziali richiesti. 288 Sul punto si veda G. V. FORESE, cit., p. 21, che motiva la previsione dell’esercizio in via esclusiva da parte della società cessionaria dei diritti dei portatori dei titoli nei confronti della banca in liquidazione, con le esigenze di semplificazione della procedura, controbilanciate, comunque, dalla vigilanza della Banca d’Italia. 128 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it 3.16 Le Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia Le Disposizioni di vigilanza perseguono due obiettivi: a) ridurre i rischi delle banche che entrano nel mercato delle obbligazioni bancarie garantite; b) tutelare gli altri depositanti, in particolare i creditori, dalla diminuzione della garanzia generica a loro favore, in virtù della segregazione di alcuni asset a vantaggio della categoria degli obbligazionisti garantiti289. Per quanto la Banca d’Italia si sforzi di trovare un equilibrio tra le due esigenze, un pregiudizio per il creditore bancario non garantito è connaturato ad ogni emissione290. Sul punto a) i requisiti patrimoniali (patrimonio non inferiore a 500 milioni di euro) e il coefficiente di patrimonializzazione (non inferiore al 9%) richiesti sembrano perseguire efficacemente gli obiettivi prefissati. In aggiunta, i requisiti di carattere organizzativo impongono al management di analizzare con attenzione tutti i rischi connessi all’operazione e di assicurare che i controlli sulla gestione dei rischi vengano effettivamente operati. Ai controlli interni si aggiungono quelli che devono 289 Così G. CAROSIO, cit., p. 5. Sul punto si veda D. ALBAMONTE, cit., p. 64, per il quale la ricerca di soluzioni volte a minimizzare gli effetti negativi di questo trade-off può costituire un caso di applicazione di principi e metodi di policy analysis nel campo della regolamentazione finanziaria. Secondo le migliori prassi delle autorità di vigilanza, i criteri da seguire sono: i) la regolamentazione pubblica interviene in caso di fallimenti del mercato quando questo non sia in grado di provvedere da sè; ii) la regolamentazione deve intervenire creando incentivi e disincentivi per gli attori del mercato, e non imponendo scelte strategiche o contenuti contrattuali. 290 129 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it essere effettuati “anche per il tramite di società di revisione allo scopo incaricate”291, cioè dal c.d. asset monitor esterno292. 3.16.1 Segue: i limiti alla cessione Gli obiettivi di cui al punto b) sono invece perseguiti mediante l’imposizione di limiti all’ammontare di attività segregabili a fronte dell’emissione di obbligazioni bancarie garantite. Ai sensi della Sez. II, par. 2 delle Disposizioni di vigilanza sono state stabilite tre fasce: Situazione patrimoniale Limiti alla cessione fascia coeff. patr. compl. ≥ 11% e nessun limite “a” Tier 1 ratio ≥ 7% fascia coeff. patr. compl. ≥ 10% e cessione “b” < 11% e Tier 1 ratio ≥ 6,5% consentita fino al 60% degli attivi idonei fascia coeff. patr. compl. ≥ 9% e < cessione 291 Così l’art. 7-bis, comma 6 della legge 130/99. Riguardo a questo soggetto, l’ISTITUTO ITALIANO DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE, Osservazione alla bozza del regolamento della Banca d’Italia sulla “disciplina delle obbligazioni bancarie garantite”, Milano, 6 ottobre 2006, si chiede se le società di revisione siano competenti in materia immobiliare, e ricorda come nel primo documento di consultazione era invece previsto che l’asset monitor potesse essere scelto anche tra “una società di consulenza ovvero di servicing avente la capacità necessaria”. 292 130 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it “c” 10% e Tier 1 ratio ≥ 6% consentita fino al 60% degli attivi idonei Fonte: Disposizioni di vigilanza293 Le predette soglie di patrimonializzazione devono essere rispettate congiuntamente e, in caso contrario, si applica il limite indicato nella fascia inferiore. È evidente che il regime appena descritto favorisce i gruppi meglio capitalizzati, che sono abilitati ad operare senza limiti quantitativi. Inoltre, gli emittenti saranno indotti a mantenere il livello iniziale dei coefficienti patrimoniali, in quanto per gli investitori è decisiva la capacità dell’emittente di sostituire, con nuove emissioni, le obbligazioni che via via scadono294. Rispetto al documento di consultazione circolato nell’agosto 2006, la Banca d’Italia ha preferito ridurre il coefficiente per l’emissione dal 10% al 9% per ampliare il campo delle banche abilitate295. 293 Il “coefficiente patrimoniale complessivo” è rappresentato dal rapporto tra il patrimonio di vigilanza e le attività di rischio ponderate, e indica la misura dell’adeguatezza del complessivo patrimonio di vigilanza della banca rispetto alla rischiosità del suo attivo, rappresentata dalle attività di rischio ponderate. In via generale, in base alla normativa di vigilanza, il coefficiente complessivo non può risultare inferiore all’8% delle attività di rischio ponderate. Il “Tier 1 ratio” è il rapporto tra il patrimonio di base e le attività di rischio ponderate, e indica dunque il rapporto tra la componente più stabile del patrimonio della banca (capitale e riserve, nonché entro certi limiti, strumenti innovativi di capitale) con il complesso delle attività di rischio ponderate. In linea generale, non può mai essere inferiore al 4%. 294 Così D. ALBAMONTE, cit. p. 65. 295 In tal senso si vedano BANCA D’ITALIA, Disciplina delle obbligazioni bancarie garantite, documento per la consultazione, agosto 2006 e S. PEVERARO, Draghi allenta le redini sui covered bond, in Milano Finanza, 24 gennaio 2007, che aveva previsto un abbassamento al 9,5% 131 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it In prospettiva comparatistica le soluzioni contemplate dagli ordinamenti e dalle prassi di vigilanza si presentano piuttosto differenziate296. 3.16.2 Segue: il trattamento prudenziale Le Disposizioni di vigilanza alla Sez. II, par. 4, stabiliscono che le obbligazioni bancarie garantite rientrano nel portafoglio delle “esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite” previsto nell’ambito della metodologia “standardizzata” e rinviano alla disciplina dettata dalle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” per quanto attiene al trattamento prudenziale applicabile ai covered bond da parte delle banche italiane. Per quanto attiene al rischio di credito, dunque, mentre ad un’esposizione verso una banca italiana si applica un fattore di ponderazione del 20%, un’obbligazione bancaria garantita può essere ponderata al 10%. Per le banche che saranno autorizzate al calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito con i modelli interni secondo l’approccio di base (IRB), sarà possibile applicare un parametro relativo alla perdita in caso di insolvenza (LGD) ridotto (12,5% anziché 45%). Il medesimo fattore di rischio si applica anche ai fini della disciplina sulla concentrazione dei rischi297. 296 Per un approfondimento si veda il capitolo 1. Sul punto si vedano E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 45 ss.; per un approfondimento EUROPEAN COMMISSION, Working paper of the Commission services on the treatment of covered bond, cit. e G. BOCCUZZI, cit. p. 134 ss. 297 132 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it Il trattamento prudenziale favorevole dovrebbe costituire un forte incentivo all’investimento in covered bond. Nell’economia dell’operazione assume rilievo il trattamento prudenziale del finanziamento subordinato concesso dalla banca alla società veicolo per l’acquisto degli attivi ceduti. Bisogna distinguere finanziatrice le (o ipotesi in cui comunque la banca appartiene cedente allo è stesso anche gruppo bancario) o si tratta di due soggetti distinti. Nel primo caso la Sez. II, par. 4, dispone che la banca “mantiene il medesimo requisito patrimoniale che era tenuta ad osservare, prima della cessione, a fronte degli attivi ceduti”. In questo modo, dal punto di vista dell’esposizione al rischio delle attività cedute, la banca è insensibile alla cessione, che è come se non fosse mai avvenuta. L’operazione crea solo una categoria di creditori avente prelazione su parte degli attivi, ma non modifica il profilo di rischio complessivo della banca (il rimborso del prestito subordinato è legato alla performance del patrimonio separato). Nel secondo caso, invece, la banca finanziatrice “deve costituire un requisito patrimoniale pari al maggiore tra quello previsto per le attività cedute e quello risultante dalla ponderazione riferibile alla banca emittente”298. 298 In tal senso E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 47, per i quali sotto il profilo sostanziale “la banca finanziatrice assume il ruolo di venditrice di protezione nei confronti del veicolo e quindi, in definitiva, dei portatori di covered bond e la sua posizione può essere assimilata a quella dell’acquirente di una credit linked note della banca emittente, il cui rimborso è legato all’andamento del portafoglio di attivi vincolanti a garanzia dei covered bond”. 133 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it 3.16.3 Segue: i controlli Le necessità di controlli specifici è richiesta sia dalla disciplina comunitaria che da quella nazionale, ovviamente a tutela degli investitori. La Sez. II, par. 5 delle Disposizioni di vigilanza, dedicato appunto ai controlli, motiva questa necessità con la circostanza che l’introduzione delle obbligazioni bancarie garantite “comporta l’ingresso della banca emittente e, se diversa, di quella cedente, in un nuovo mercato connotato da un elevato grado di innovazione e di complessità operativa e giuridica”299. Per questo motivo è richiesto che ”le decisioni connesse alla partecipazione a singole operazioni o a programmi di emissione – in qualità sia di emittente le obbligazioni sia di cedente le attività – devono essere precedute dall’individuazione e dall’attenta valutazione degli obiettivi perseguiti e dei rischi connessi, anche legali e reputazionali, nonché dalla definizione di adeguate procedure di controllo, da parte dell’organo con funzione di gestione. Tali valutazioni e procedure devono essere approvate dall’organo con funzione di supervisione strategica della banca e sottoposte all’organo con funzione di controllo, affinché renda un parere sulla conformità dell’operazione e delle 299 Secondo le Disposizioni di vigilanza vengono in rilievo: “la sottrazione di attivi di elevata qualità creditizia, destinati in via prioritaria ai portatori delle obbligazioni garantite; l’assunzione di impegni a controllare la qualità e il valore degli attivi ceduti, nonché, occorrendo, a reintegrare gli attivi stessi per mantenere la garanzia dei portatori delle obbligazioni; l’articolazione dei rapporti contrattuali tra banca cedente, banca emittente, banca finanziatrice, società cessionaria; le esigenze di un’adeguata informazione ai sottoscrittori delle obbligazioni; i flussi informativi nei confronti dell’Organo di vigilanza”. La partecipazione ad un’operazione di emissione di covered bond integra i presupposti di applicazione della delibera Cicr del 23 marzo 2004, sull’operatività delle banche in comparti connotati da un elevato grado di complessità e innovazione, così il par. 2 della Sez. I delle Disposizioni. 134 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it attività descritte nel programma alle previsioni della legge, del regolamento e delle presenti disposizioni, nonché sull’impatto dell’attività sull’equilibrio economico-patrimoniale della banca” ed è richiesto che le stesse valutazioni siano effettuate dagli organi della capogruppo delle banche emittenti e di quelle cedenti “avendo attenzione anche ai profili della coerenza con le scelte strategiche del gruppo nel suo complesso, della compatibilità con le condizioni di equilibrio gestionale delle singole componenti, dell’adeguatezza del sistema dei controlli interni a livello di gruppo”. È inoltre previsto che le deliberazioni concernenti la cessione degli attivi, sia in fase di cessione iniziale, che di successiva integrazione, siano assunte sulla base di apposite relazioni di stima rilasciate da una società di revisione iscritta nell’albo speciale tenuto dalla Consob di cui all’art. 161 del testo unico finanziario, relazioni che non sono richieste se la cessione è fatta ai valori d’iscrizione nell’ultimo bilancio approvato, essendo il revisore esterno già intervenuto nell’ambito delle attività di revisione contabile obbligatoria. L’asset manager (che deve essere indipendente rispetto al soggetto incaricato del controllo contabile) deve effettuare per ciascuna operazione verifiche con periodicità almeno semestrale circa la regolarità dell’operazione e l’integrità della garanzia, i cui risultati sono comunicati alla banca mediante la predisposizione di una relazione annuale indirizzata anche all’organo di controllo 135 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it della banca, i cui obblighi e e le cui responsabilità non vengono meno per la presenza di questo soggetto esterno. Per quanto riguarda la società cessionaria è richiesto alle banche di valutarne gli assetti organizzativi e gestionali, al fine di verificarne la compatibilità e l’adeguatezza rispetto ai compiti che è chiamata a svolgere, e di fare ricorso a tecniche di asset and liability management idonee ad assicurare un tendenziale equilibrio tra le scadenze dei flussi finanziari in entrata e in uscita300. 3.17 L’articolo 7-ter: i patrimoni destinati L’art. 7-ter della legge 130/99 estende le norme dell’art. 7-bis, commi 5 e 6, alla costituzione di patrimoni destinati301 ex art. 2447-bis del codice civile relativi a crediti e titoli ex art. 7-bis comma 1. La ratio sottostante alla norma è la tutela dei portatori di covered bond, garantendone i diritti con uno strumento diverso da quello di cui all’art. 7-bis, mediante la creazione di un patrimonio separato, ma endosocietario302. In realtà, nonostante i rinvii a specifiche norme, la fattispecie regolata nell’art. 7-ter risulta autonoma sia rispetto all’art. 7-bis (in quanto i crediti e i titoli costituiti in garanzia non devono appartenere ad una società con oggetto esclusivo, ma possono 300 Così E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 49 ss. Per un approfondimento si veda F. GENNARI, I patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Le monografie di Contratto e Impresa, Padova, 2005. 302 Così D. U. SANTOSUOSSO, Covered bond e Patrimoni destinati ad uno specifico affare, intervento al convegno Synergia formazione “Dalla cartolarizzazione alle obbligazioni bancarie garantite (covered bonds): nuove opportunità di raccolta per le banche”, Milano, 6-7 ottobre 2005. 301 136 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it già trovarsi nel patrimonio del garante), che all’art. 2447-bis (per la mancanza del requisito della strumentalità del patrimonio allo svolgimento di uno specifico affare, salvo considerare tale l’attività di gestione e di riscossione dei crediti)303. La struttura dell’operazione può assumere due modalità: - l’emittente costituisce un patrimonio destinato in senso stretto, avente ad oggetto i crediti ed i titoli già dell’emittente (art. 2447-bis, lett. a); - l’emittente stipula con un finanziatore un contratto di finanziamento destinato, con il quale acquisisce un portafoglio di crediti e di titoli (art. 2447-bis, lett. b). Le esigenze di tutela degli obbligazionisti sono le stesse dell’art. 7-bis, perciò sembra sussistere la doppia garanzia sul patrimonio destinato e sul patrimonio dell’emittente. La scelta del patrimonio destinato sarà adatta a portafogli crediti e titoli limitati (non potendo essere costituiti per un valore complessivamente superiore al 10% del patrimonio netto, ai sensi dell’art. 2447-bis, ultimo comma)304 e beneficerà di vincoli meno stringenti sul piano pubblicistico (non applicandosi l’art. 3, comma 3 e l’art. 4 della legge 130/99). 303 In tal senso A.V. GUCCIONE, cit. p. 828. Già prima dell’entrata in vigore dell’art. 7-ter, G. FERRARINI – F. FRASCA – A. COLOMBO, Il nuovo diritto societario, interventi tenuti nell’ambito del seminario su “Intermediari, Mercati Finanziari e Ciclo Economico Internazionale”, S. Marco – Perugia, 22 marzo 2003, notavano come il limite del 10% potrebbe rivelarsi un fattore di ostacolo al raggiungimento della massa critica necessaria per competere sui mercati internazionali, avuto presente che il successo dei Pfandbriefe è legato principalmente all’emissione di tranche di elevato ammontare (c.d. Jumbo) che alimentano un mercato secondario efficiente. 304 137 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it Quanto alla disciplina applicabile non sembra essere dubbia l’applicabilità di tutte le restanti norme dedicate ai patrimoni destinati nel codice civile305. I motivi per cui l’art. 7-ter sia rimasto ancora inattuato306 non sono noti. Tuttavia si può ritenere che si sia voluto privilegiare per il momento la struttura della società veicolo (ampiamente già collaudata), piuttosto che ricorrere ad uno strumento giuridico introdotto dalla riforma del diritto societario, ma che risulta di scarsa applicazione nella pratica e presenta ancora ampi margini di incertezza giuridica307. 305 Secondo A.V. GUCCIONE, cit. p. 829, la possibilità di ricorrere alla fattispecie del finanziamento destinato appare limitata dal testo dell’art. 2447-decies, comma 7 che dispone che “al di fuori dalle ipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il finanziamento non può essere rappresentato da titoli destinati alla circolazione”. In realtà bisogna osservare che: a) il rinvio è precedente all’introduzione degli artt. 7-bis e 7-ter all’interno della legge 130/99; b) alcuni autori ritengono invece che i covered bond siano riconducibili al fenomeno della cartolarizzazione. Sul punto si veda il paragrafo 4.3. 306 Cfr. Disposizioni di vigilanza, Sez. I, par. 1, nota n. 1. 307 Così E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 10, nota n. 9. 138 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it 4. LA CARTOLARIZZAZIONE C.D. TRADIZIONALE E I COVERED BOND A CONFRONTO 4.1 La securitisation Operando una sintesi tra la molteplicità di definizioni adottate per indicare il significato del termine “securitisation”308, si potrebbe affermare che si tratti di quell’operazione di smobilizzo dei crediti avente ad oggetto l’emissione di titoli di debito negoziabili sui mercati secondari, i cui flussi d’interessi ed il cui rimborso non sono garantiti dalla capacità reddituale e patrimoniale della società emittente, ma dai cash flow derivanti da specifici asset oggetto dell’operazione. In sostanza, è un’operazione con cui il titolare di uno o più crediti ha la possibilità di finanziarsi ricorrendo al mercato dei capitali309, procedendo ad una distribuzione del rischio mediante l’aggregazione di strumenti di debito in un pool, con conseguente emissione di nuovi titoli sostenuti dal pool310. Quest’ultimo è 308 Il termine deriva dall’inglese “security” (titolo). Nei Paesi di civil law, oltre alla forma “securitisation” di origine britannica, è in uso anche “securitization”, propria degli Stati Uniti. In questa sede si prescinderà da qualunque disputa di carattere linguistico o lessicale, preferendo la forma “securitisation” esclusivamente al fine di una maggiore omogeneità dell’elaborato. 309 Secondo S. BOTTIO, Finanziamento di portafogli immobiliari e operazioni di finanza strutturata, in Convegno Borsa Immobiliare di Milano, 8 giugno 2006, p. 3 ss., tramite queste operazioni di finanza strutturata, si attua un trasferimento del rischio sul mercato dei capitali. Ciò permette il reperimento di risorse finanziarie sul mercato a condizioni migliori rispetto a quelle offerte dal tradizionale canale bancario. 310 La definizione è di J. DOWNES – E. GOODMAN, Dictionary of Finance and Investment Terms, Barron’s Financial Guides, 1999. C. SEVERI, cit., p. 1. L’ABI 139 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it destinato in via esclusiva alla soddisfazione del diritto degli investitori alla restituzione del capitale concesso a prestito, maggiorato degli interessi. Le modalità mediante cui l’operazione può essere realizzata sono le più svariate. Nella generalità degli ordinamenti sono presenti, tuttavia, alcuni elementi comuni caratterizzanti la fattispecie: il pagamento dei titoli emessi avviene nei limiti delle somme incassate a valere sui crediti cartolarizzati e gli attivi cartolarizzati sono segregati, tramite opportuni dispositivi, sia rispetto al patrimonio del cedente, sia rispetto a quello dell’emittente311. La struttura tipica si articola in due fasi: la prima, consiste nella cessione da parte dell’impresa finanziata (c.d. originator) ad un altro soggetto di un portafoglio di crediti o di altre attività in grado di generare flussi di cassa pluriennali; la seconda, si realizza con l’emissione nei confronti del pubblico, da parte del cessionario312, di titoli rappresentativi di diritti destinati ad essere soddisfatti grazie al rendimento degli attivi ceduti313. (in circolare Abi, serie legale n, 33, del 9 agosto 1999) la definisce come una tecnica finanziaria consistente nella cessione di crediti (od altre attività finanziarie non negoziabili) idonea a produrre flussi di cassa pluriennali, e nella loro successiva conversione in titoli negoziabili, collocabili sui mercati (si veda a riguardo la relazione al disegno di legge presentato il 7 luglio 1998). Nella Relazione alla legge 130/1999 viene evidenziato come “l’elemento qualificante delle operazioni di cartolarizzazione viene identificato nel vincolo di destinazione delle somme corrisposte dai debitori ceduti al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi dalla società veicolo e dei costi sostenuti per l’operazione”. 311 Così M. D. DI BAIA – S. REBECCHINI, La tecnica della cartolarizzazione nei principali paesi industriali, in P. FERRO-LUZZI, La cartolarizzazione. Commento alla legge n. 130/99, cit., p. 16. 312 Non sempre il cessionario è l’emittente dei titoli. 313 Si veda G. GUERRIERI, Commento all’art. 1, in AA.VV., Legge 30 aprile 1999 n. 130. Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti. Commentario, cit., p. 999, secondo cui la prassi in uso a livello internazionale ammette che il trasferimento dei crediti possa avvenire con modalità diverse dalla cessione. Principalmente fa riferimento alla novazione, per effetto della quale verrebbe 140 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it Due sono le variabili principali dell’operazione: la natura del soggetto cessionario e la tipologia dei titoli emessi314. Riguardo il primo profilo, a seconda della legislazione nazionale vigente nel Paese nel quale si intenda porre in essere l’operazione, il cessionario potrà assumere forma di società veicolo o fondo comune d’investimento315. Nell’ipotesi di utilizzo di una società di capitali come veicolo, l’originator cede i propri crediti ad una società appositamente costituita, lo special purpose vehicle316 che, per procurarsi le somme necessarie all’acquisto del portafoglio di crediti, dà vita ad un’operazione di raccolta di denaro presso il pubblico dei sottoscrittori mediante l’emissione di titoli317 incorporanti diritti destinati ad essere estinto il rapporto obbligatorio tra debitori ceduti e originator, sostuito nel rapporto dallo Special Purpose Vehicle, ed al pagamento con surrogazione. Tuttavia, queste operazioni presentano aspetti che vengono ritenuti inconciliabili con le caratteristiche dell’operazione, cfr. A. FRIGNANI, La securitization come strumento di smobilizzo dei crediti di massa (profili di diritto comparato europeo), in Studi in onore di Gastone Cottino, vol. II°, Padova, 1997, p. 1658; E. ANDREOLI, Lo smobilizzo di un portafoglio di crediti presenti e futuri quale mezzo di autofinanziamento delle imprese italiane sul mercato dei capitali (prime note in merito all’operazione di “securitization”), in Quadrimestre, 1993, n. 1, p. 47 ss.; A. RENDA – M. GRANIERI, Introduzione. La securitization tra diritto ed economia, tra normativa nazionale e modelli stranieri, in La cartolarizzazione dei crediti in Italia. Commentario alla legge 30 aprile 1999 n. 130, a cura di R. Pardolesi, Milano, 1999, p. 1 ss. 314 Così D. GALLETTI – G. GUERRIERI, La cartolarizzazione dei crediti, Bologna, 2002, p. 18 ss.; si veda anche C. SEVERI, cit., p. 3, per la quale, per quanto riguarda il soggetto cedente, qualunque impresa può dar vita ad una cartolarizzazione, ma la maggior parte delle operazioni sono state realizzate da banche o da altri intermediari finanziari; sul punto A. FRIGNANI, cit., p. 1663, rileva che la maggior parte delle imprese (non bancarie) ricorre al factoring quale tecnica per lo smobilizzo dei crediti. 315 Sul punto CAMOZZI & BONISSONI, La securitization in Italia, in Camozzi & Bonissoni Publications, 2006, p. 7, ricordano che in Francia esistono i Fonds Communs des Créances, si veda il paragrafo 1.3.5. 316 Per le caratteristiche e la natura dello SPV, si veda infra il paragrafo 4.2. 317 Sul punto G. GUERRIERI, cit., p. 999, ricorda che nel caso in cui la società emittente sia diversa dalla società cessionaria, quest’ultima viene generalmente indicata come SPV, la prima, invece, come SPC (special purpose company). 141 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it soddisfatti unicamente con i flussi di cassa provenienti dai debitori ceduti318. Nel caso di cessione ad un fondo comune d’investimento, gli attivi ceduti fuoriescono dal patrimonio del cedente per essere trasferiti ad un fondo che risulterà costituito esclusivamente da tali crediti e dalle somme via via incassate dai debitori ceduti alle date di rispettiva scadenza: in quest’ipotesi, i titoli sottoscritti dagli investitori saranno rappresentati da quote di partecipazione al fondo, che verrà amministrato da una società di gestione. Per quanto riguarda i titoli emessi si distingue tra operazioni mediante titoli pass through, cartolarizzazioni mediante emissione di ABS e operazioni mediante emissione di titoli pay through319. 318 Così C. SEVERI, cit., p. 4, per la quale è per questa ragione che ciò che deve caratterizzare il credito è la sua attitudine a generare flussi monetari che possano consentire il soddisfacimento dei diritti di credito vantati dagli investitori. Da qui la necessità di prevedere l’andamento del cash flow al fine di strutturare l’operazione con riferimento alla scadenza dei titoli. In considerazione del fatto che, come frequentemente avviene, la cartolarizzazione ha ad oggetto una pluralità di crediti, è necessario che questi siano aggregati in pacchetti omogenei per caratteristiche giuridico finanziarie, quali quelle attinenti alle modalità del prestito (con riferimento, a titolo esemplificativo, al rimborso, alla durata, al tasso di rendimento) e alla percentuale di insoluti. Tale attività di selezione dei crediti (c.d. packaging) costituisce una delle fasi più rilevanti del processo e viene svolta dal cedente in collaborazione con un operatore professionale, generalmente una divisione specializzata di un istituto di credito internazionale, cui viene affidato il mandato di strutturare l’operazione (l’arranger). 319 Per un approfondimento, si vedano: M. LA TORRE, Securitisation e banche, Bologna, 1995, p. 49 ss.; F. COLAGRANDE – L. FIORE – M. GRIMALDI – D. PRANDINA, Le operazioni di securitization, Il Sole 24 Ore, 1999, p. 54 ss.; G. GUERRIERI, cit., p. 1000; F. DI CIOMMO, I soggetti che svolgono operazioni di cartolarizzazione e la separazione patrimoniale, in La cartolarizzazione dei crediti in Italia, a cura di R. Pardolesi, Milano, 1999, p. 59; A. RENDA – M. GRANIERI, cit., p. 59. Secondo questi Autori, nel primo caso il portafoglio crediti viene costituito in trust presso la società veicolo, che assume il ruolo di grantor trust a beneficio dei sottoscrittori, con la conseguenza che i titoli emessi dalla SPV non incorporano un diritto di credito degli investitori nei confronti della società cessionaria, ma un diritto reale avente per oggetto una quota del trust corrispondente al numero dei titoli sottoscritti da ciascun 142 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it In realtà, nei fatti, le operazioni di cartolarizzazione danno vita ad un assetto negoziale decisamente complesso, molto al di là delle variabili sopra delineate. Ciò consegue ai rapporti nascenti dall’operazione e al numero di soggetti che vi prendono parte320. sottoscrittore. È evidente che, in tal caso, gli interessi provenienti dal pool di crediti ceduti risultano dipendere dalla data in cui ciascuno dei debitori procede all’adempimento, con il risultato che gli investitori sono esposti al rischio di rimborso anticipato. Il legislatore italiano ha di fatto escluso il ricorso alla struttura pass through, poiché i portatori dei titoli emessi dallo SPV sono creditori della società veicolo e non proprietari pro quota del portafoglio dei crediti ceduti. Nell’ipotesi di emissione di asset backed securities e di titoli pay through, invece, i titoli emessi dalla società veicolo incorporano soltanto un diritto di natura obbligatoria nei confronti della SPV, avente per oggetto la restituzione delle somme corrisposte dagli investitori all’atto della sottoscrizione, maggiorate degli interessi. La distinzione tra queste ultime due specie deriva dalla circostanza che, mentre con gli ABS i pagamenti dovuti ai sottoscrittori vengono totalmente svincolate dalle scadenze di pagamento dei debitori ceduti, con i titoli pay through vale invece il principio contrario, per cui il rimborso del capitale e degli interessi a favore degl investitori viene strettamente correlato alle scadenze dei crediti nei confronti dei debitori ceduti. 320 G. GUERRIERI, cit., p. 1000; F. COLAGRANDE – L. FIORE – M. GRIMALDI – D. PRANDINA, cit., p. 40 ss.; M. LISANTI, Gli intermediari finanziari coinvolti in un’operazione di securitization, in La cartolarizzazione dei crediti in Italia, a cura di R. Pardolesi, Milano, 1999, p. 105 ss.; M. LA TORRE, cit., p. 41 ss.; G. ARTALE – A. PAMPARANA – C. RAJOLA, Guida alla securitization, Collana ABI Economia e gestione, Guida e Manuali, n. 15, Roma, 2000, p. 85 ss.; S. VITALE, Il regime giuridico delle operazioni internazionali di securitization, Padova, 2000, p. 110 ss.; G. RUMI, Securitisation, Il Sole 24 Ore, 2001, p. 4 ss. I vari soggetti verrano esaminati con maggiore attenzione nel corso del capitolo 3. Brevemente, si tratta dell’advisor, dell’arranger, del servicer, del credit enhancer (oltre, ovviamente, all’originator, al cessionario e agli investitori). L’advisor è una società specializzata nei servizi di assistenza e consulenza verso coloro che intendano promuovere un’operazione di cartolarizzazione: tra i vari servizi resi spiccano l’individuazione dei portafogli maggiormente idonei, le varie attività di due diligence, la scelta della società di rating, la selezione delle garanzie idonee al successo dell’operazione. L’advisor può essere considerato come la mente dell’operazione. L’arranger è la banca a cui le parti si affidano nella fase di attuazione dell’operazione e che generalmente fornisce alla società veicolo il finanziamento necessario all’acquisto del portafoglio crediti nei confronti dell’originator. Il servicer è il soggetto responsabile della gestione degli asset venduti dall’originator allo SPV, e quindi incaricato, dietro pagamento di una commissione, della gestione del rapporto con i debitori ceduti, riscuotendo i crediti alla scadenza o, in caso di mancato pagamento, assumendo le decisioni necessarie per procedere al loro recupero alle condizioni più convenienti per gli investitori. Talvolta questo ruolo viene mantenuto in capo all’originator che ha interesse a continuare a gestire in prima persona, senza delegare ad esterni, i rapporti con i propri clienti, debitori ceduti. Il credit enhancer è il soggetto che rilascia o 143 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it Tutte le tipologie di operazioni di cartolarizzazione321, nonostante le differenze intercorrenti tra le varie modalità, sono accomunate dalle medesime esigenze e da identiche finalità: fornire liquidità all’impresa attraverso la mobilitazione di nuove risorse del proprio stato patrimoniale (i crediti) che fino a quel momento non concorrevano allo sviluppo delle attività finanziarie e commerciali dell’impresa. Quest’ultima ripagherà gli investitori con un tasso di interessi piuttosto consistente sulle somme ricevute, confidando sui flussi di cassa pluriennali prodotti dagli attivi ceduti322. L’unico patrimonio destinato alla soddisfazione predispone determinate garanzie atte a ridurre il livello complessivo del rischio creditizio caratterizzante i titoli emessi allo scopo di ottenere un miglior rating e, conseguentemente, di aumentare il prezzo ed il grado di liquidabilità dei titoli. 321 Per un’analisi delle diverse fattispecie contemplate dal legislatore, si veda C. SEVERI, cit., p. 24. Non ci si soffermerà nel presente lavoro sulla c.d. syntethic securitization. Con questo termine si suole indicare operazioni nelle quali una banca trasferisce sugli investitori, attraverso l’intermediazione di una società veicolo, il rischio di credito afferente ad un pool di crediti, utilizzando derivati di credito, nelle forme dei credit default swaps e delle credit link notes. Questa tipologia di cartolarizzazione sintetica si distingue nettamente dalla cartolarizzazione tipica, poiché il rischio di credito viene trasferito senza il trasferimento del credito o, più in generale, della posizione contrattuale a cui il rischio si riferisce. Il credit default swap è definito come il contratto in forza del quale il promittente (c.d. protection seller, venditore di protezione), in corrispettivo di un premio, si impegna ad eseguire un pagamento predeterminato in favore di un promissario (c.d. protection buyer, compratore di protezione) al verificarsi di un evento futuro e incerto, che esprime il deterioramento del profilo creditizio di un terzo (c.d. credit event). Le credit link notes sono emesse da uno SPV e vengono assimilate ai titoli obbligazionari, dai quali differiscono perché il pagamento del capitale alla scadenza è condizionato dal pagamento del capitale e degli interessi di un titolo di riferimento, emesso da un terzo (rischio di riferimento). Su tali strumenti si veda F. CAPUTO NASSETTI, I contratti derivati di credito. Profili civilistici e regolamentari, Milano, 1998. 322 Negli stessi lavori parlamentari relativi alla legge sulla cartolarizzazione italiana, veniva affermato che “dal momento che i portatori dei titoli sono titolari di crediti a esigibilità limitata, poiché non tutelati dai patrimoni delle società emittenti, esse devono, per converso, essere particolarmente tutelati dal flusso finanziario dei pagamenti relativi ai crediti ceduti”. Cosi in Commissione Finanze Camera dei Deputati, Relazione on. Targetti n. 5058, seduta del 22 settembre 1999. 144 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it dei diritti dei portatori dei titoli è rappresentato dal portafoglio crediti di cui risulta titolare la società veicolo323. Quest’ultima circostanza comporta che l’intera operazione risulti effettivamente possibile mediante l’intermediazione di soggetti che, assumendo le diverse forme giuridiche permesse, assicurano agli investitori la segregazione del portafoglio crediti destinato alla soddisfazione dei loro diritti324. 4.1.1 Le prime operazioni Negli Stati Uniti, dove la tecnica della cartolarizzazione è nata, le prime operazioni risalgono agli anni ’70. In quegli anni alcune agenzie di derivazione federale e dotate di alto rating (la United States Government National Mortgage Association, la Federal Home Loan Mortgage Corporation e la Federal National Mortgage Association325) effettuarono emissioni di titoli sostenuti da crediti ipotecari (mutui altamente standardizzati con riguardo a rate, tassi e piani di ammortamento)326. I titoli Mortgage Backed 323 Così F. COLAGRANDE – L. FIORE – M. GRIMALDI – D. PRANDINA, cit., p. 40 ss.; si veda anche G. SCAGLIARINI, La securitization ovvero la cartolarizzazione dei crediti, in P. BONTEMPI – G. SCAGLIARINI, La securitization, Milano, 1999, p. 51 ss., che sottolinea come, anche per questo motivo, la SPV sia di solito una società sottocapitalizzata (dotata di una thin capitalization). 324 G. GUERRIERI, cit., p. 1001. 325 Quest’ultime agenzie furono ribattezzate Ginnie, Freddie e Fannie. In un discorso allo U.S. Senate, il 24 febbraio 2004, Alan Greenspan affermava che “Fannie and Freddie demonstrated that, by facilitating the diversification of mortgage portfolios and insisting on the application of sound loan underwriting standards, the credit risk associated with holding conforming mortgages could be reduced to very low levels and could be distributed across a wide variety and large number of investors”. 326 Per un approfondimento sulla genesi del fenomeno si vedano D. BONSALL, Securitisation, London, 1990; R. COSTA, Asset – backed securities: le caratteristiche del modello di sviluppo italiano rispetto a quello statunitense, in Fin., impr. e mercato, 1993, p. 75 ss. Tale posizione non viene condivisa da M. DAMILANO, La securitization dei crediti, Torino, 2000, p. 16, secondo cui tale 145 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it Securities (MBS)327 ebbero un tale successo che la tecnica fu impiegata, ieri come oggi, per le più svariate tipologie di crediti: crediti derivanti da contratti di leasing, crediti derivanti da prestiti automobilistici, linee di fido concesse su carte di credito e, più in generale, crediti al consumo, finanche, nelle operazioni più innovative, crediti derivanti dallo sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale su opere musicali e cinematografiche328. In Europa la cartolarizzazione non conobbe subito le fortune statunitensi. La prima emissione avviene nel 1987 nel Regno Unito, ma la normativa, meno favorevole per quanto concerne gli aspetti contabili e fiscali, impedì un’espansione immediata del fenomeno329. Bisogna attendere gli anni novanta perché la cartolarizzazione possa prendere piede nell’Europa continentale330. La prima operazione in Italia riconducibile al fenomeno della securitisation, denominata “Chariots 1”, è avvenuta nei primi mesi del 1990 e ha riguardato un pool di prestiti concessi per l’acquisto di autoveicoli. In questo si utilizzò il metodo della sub– partecipazione331, non essendo ancora entrata in vigore la legge operazione non ha origine negli Stati Uniti, ma in Danimarca e in Germania, ove da più di due secoli esiste un mercato di mutui ipotecari cartolarizzati. 327 La mortgage è una garanzia tipica degli ordinamenti di common law che, diversamente dall’ipoteca, consente il soddisfacimento del creditore garantito mediante il trasferimento del bene. A riguardo, S. TRAIANO, La cessione dei crediti futuri, Padova, 1999, p. 13. 328 Cfr. C. SEVERI, cit., p. 3. 329 Per approfondimenti, si veda C. I. TWINN, Asset backed securitisation in the United Kingdom, in Bank of England Quarterly Bulletin, n. 2, 1994. 330 Cfr. M. D. DI BAIA – S. REBECCHINI, cit., p. 16. 331 Si tratta di un contratto tipico dell’ordinamento anglosassone, la subparticipation. D. GALLETTI – G. GUERRIERI, cit., p. 211 ss., precisano che la struttura della subparticipation si impernia sul collegamento negoziale fra due contratti di finanziamento: l’uno concluso tra l’originator e la società veicolo; l’altro, posto in essere fra l’emittente e gli investitori. Attraverso tali negozi la 146 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it sulla cessione dei crediti di impresa (legge 52/1991)332, con la quale, successivamente, sono state semplificate le formalità necessarie per l’opponibilità della cessione di crediti di cui un imprenditore sia titolare, originati nell’esercizio dell’impresa. Mancava inoltre, nell’operazione, l’aspetto tipico del ricorso al mercato tramite l’emissione di titoli, essendo stato il finanziamento ottenuto attraverso un prestito sindacato333. 4.2 La cartolarizzazione secondo la legge 130/1999 e la società per la cartolarizzazione dei crediti Con la legge del 30 aprile 1999, n. 130, anche l’Italia si è dotata di una normativa specifica in materia di securitisation, necessaria per adeguare la legislazione interna alle tecniche finanziarie internazionali. Rispetto alla struttura tipica delle operazioni di cartolarizzazione negli altri ordinamenti334, le peculiarità della legislazione italiana riguardano principalmente la tipologia degli attivi cartolarizzabii, limitata esclusivamente ai crediti pecuniari, società veicolo, emettendo i titoli oggetto della cartolarizzazione, si procura presso il pubblico il denaro necessario per finanziare l’originator, obbligandosi a restituirlo, per capitale e interessi, in base al rendimento di un portafoglio crediti specificatamente individuato. A differenza di quanto accade nella securitisation, tuttavia, i crediti, anzichè venire ceduti all’emittente, rimangono nella titolarità dell’originator, che provvede unicamente a segregarli a beneficio dei sottoscrittori. Questa circostanza fa comprendere che le imprese interessate a concludere operazioni di subparticipation non abbiano come obiettivo quello di fare uscire dal bilancio la titolarità dei crediti, ma unicamente quello di ottenere un finanziamento, trasferendo su terzi il rischio legato al rendimento del loro portafoglio. 332 Per questa legge, si vedano G. RUMI, cit., p. 4 ss.; C. RUCELLAI, La securitisation in Italia: prospettive e soluzioni normative, in Lo sviluppo della Securitisation in Italia, Bancaria, Roma, 1995, p. 55 ss. 333 Così M. LA TORRE, cit., p. 56, e C. SEVERI, cit., p. 9. 334 Si veda il paragrafo 4.1. 147 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it e la circostanza che l’Italia sia l’unico Paese che sottopone a vigilanza prudenziale i veicoli costituiti per la cartolarizzazione (società cessionarie dei crediti e società emittenti i titoli)335. L’assenza di una definizione di “cartolarizzazione” sembra supportare l’ipotesi che il legislatore non abbia voluto dettare un modello obbligatorio da adottare, ma, piuttosto, fornire uno schema tipo (la cui adozione ricade nella discrezionalità del soggetto che intenda effettuare l’operazione) che, se adottato, rende l’operazione tipica, attribuendole una disciplina di favore336. La normativa italiana si caratterizza per la massima neutralità e generalità, sia per quanto concerne l’ambito di applicazione, sia per la qualità dei crediti cedibili, sia per gli stessi titoli che potranno essere emessi337. 335 La disputa riguardante l’eventuale iscrizione della Scc all’elenco speciale di cui all’art 107 del testo unico bancario è stata risolta in maniera definitiva dal d.m. 4 aprile 2001 del Ministro del Tesoro. Sull’argomento, cfr. M. D. DI BAIA – S. REBECCHINI, cit., p. 18; si veda anche A. GIANNELLI, cit., p. 925, secondo cui “la portata dei poteri di vigilanza della Banca d’Italia appare quanto meno sproporzionata rispetto alle caratteristiche e alle finalità della società di cartolarizzazione ... non solo per i notevoli costi che derivano dal rispetto di tali vincoli, ma soprattutto per la natura della società, la quale costituisce un mero veicolo societario, avente un oggetto sociale estremamente circoscritto e pressocché privo non solo di rischio imprenditoriale, ma anche di autonomia gestionale”. 336 Così G. GUERRIERI, cit., p. 1002, che sostiene che questa tesi sia confortata dalla circostanza che, in sede di analisi delle bozze dei disegni di legge sottoposti, risulta che all’attuale formulazione dell’articolo 1, si sia pervenuti scartando, tra le varie proposte, anche quella di una definizione di cartolarizzazione di carattere onnicomprensivo. 337 Sul punto E. CERIANA, Prime osservazioni sugli aspetti civilistici e fiscali delle operazioni di cartolarizzazione, in Diritto e pratica tributaria, 2001, vol. 3, p. 411, nota 15, ricorda che nella relazione al d.d.l. alla Camera n. 5058, presentato il 1° luglio 1998, all’art 1 si precisa che “la disciplina fondamentale dell’operazione nasce in termini molto ampi sia in punto di tipologia di crediti cedibili, sia in fatto di soggetti cedenti, sia di operazioni effettuabili”. Per la comodità del lettore, si riporta l’articolo 1, rubricato “Ambito di applicazione e definizioni”: “1. La presente legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti: (a) il cessionario sia 148 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it Chiave di volta della normativa italiana è la società per la cartolarizzazione dei crediti (SCC). La legge 130/1999 attribuisce alla SCC338 lo status di cessionaria dei crediti e di emittente titoli339. Uno degli aspetti di maggiore vistosità della regolamentazione della SPV è costituito dalla separazione dei crediti ceduti dal patrimonio generale della società cessionaria340. La legge non dispone una deroga espressa all’art. 2740 del codice civile341. Se è certo quindi che sia ex lege esclusa per i creditori diversi dai creditori dell’operazione (portatori di titoli e altri soggetti coinvolti) la possibilità di soddisfarsi sul portafoglio crediti della SCC, non sembra vero il contrario. Il dato legislativo non sembra vietare ai creditori dell’operazioni di soddisfarsi, in una società prevista dall’articolo 3; (b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l’acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell’operazione. 2. Nella presente legge si intende per «testo unico bancario» il d.lgs. 1°settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”. 338 Per un approfondimento su questo tipo di società, si rinvia ai commenti e ai lavori monografici citati. 339 Sul punto A. GIANNELLI, cit., p. 920, fa notare come la legge 130/99 preveda anche la possibilità che due distinte società svolgano le funzioni di cessionaria ed emittente, ipotesi che nella prassi è stata comunque poco frequente. Per quanto riguarda il ruolo della SCC, dunque, il legislatore italiano si è ispirato a quello anglosassone, attribuendo la funzione di diaframma societario finalizzato ad un’effettiva asset segregation (o ring fencing) del portafoglio di crediti cartolarizzati, da realizzarsi appunto mediante la cessione pro soluto a favore della SCC, soggetto autonomo rispetto all’originator, e la contestuale costituzione in garanzia esclusiva a favore dei creditori dell’operazione. L’Autore ricorda come però, nella prassi, l’esecuzione concreta delle varie fasi dell’operazione di cartolarizzazione (e, quindi, dell’oggetto sociale della SCC) viene di regola affidata a soggetti terzi (es. servicer, paying agent, cash manager). 340 Così D. GALLETTI – G. GUERRIERI, cit., 2002, p. 123. 341 Secondo cui “il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”. 149 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it caso di insufficienza del patrimonio segregato, anche su beni della società di cartolarizzazione diversi dal patrimonio stesso342. 4.2.1 L’oggetto: i crediti ceduti I crediti oggetto della cessione devono possedere determinati requisiti, alcuni imposti dalle legge, alcuni dalla prassi: - liquidità: è un requisito indispensabile, visto che devono poter essere oggetto di cessione; - omogeneità e standardizzazione: devono essere selezionati, secondo criteri uniformi, al fine di costituire un portafoglio idoneo a produrre flussi di cassa in grado di far fronte alle uscite finanziarie connesse all’emissione dei titoli di debito (la diversificazione del portafoglio ne aumenta il valore economico e diminuisce il grado di rischiosità connesso all’operazione); 342 Sul punto A. GIANNELLI, cit., p. 944, sostiene che, in tale contesto, la segregazione patrimoniale non sia bilaterale, ma opererebbe one way, accordando protezione ai portatori dei titoli dagli attacchi promossi da creditori terzi, ma non viceversa. L’Autore fa notare come, nella prassi, con apposite pattuizioni contrattuali, si determini convenzionalmente il carattere limited recourse dei titoli ABS. Ne consegue che quest’ultima caratteristica sia frutto di pattuizioni contrattuali e non sia imprescindibile e naturale, in quanto non operante ex lege; in tal senso, anche G. BOCCUZZI, cit., p. 259, per il quale l’art. 3, comma 2 della legge 130/99 non specifica che il patrimonio generale dello SPV non è attaccabile dai portatori dei titoli; tale ipotesi interpretativa sembra trovare ulteriore conforto dal confronto con altri “patrimoni separati” previsti dal codice civile (i patrimoni destinati) e da leggi speciali (ad esempio, Cassa Depositi e Prestiti), per i quali il legislatore ha voluto precisare l’efficacia bidirezionale della separazione. Si veda anche il paragrafo 4.2.4. 150 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it - identificabilità: i crediti (ed i relativi flussi di cassa) devono poter essere identificati individualmente; - prevedibilità dei flussi di cassa: si deve poter sviluppare una previsione del divenire; - esistenza attuale o futura: i crediti ceduti non devono necessariamente essere esistenti alla data di stipula del contratto di cessione, ben potendo essere ceduti crediti futuri, purché rientranti nel portafoglio individuato dalle caratteristiche indicate. Un’operazione di cartolarizzazione può avere ad oggetto sia crediti in sofferenza343, che crediti in bonis (ovviamente con diversi costi di emissione degli ABS). La normativa italiana, quanto alla definizione dei crediti costituenti il portafoglio oggetto di cessione, prevede esclusivamente che debba trattarsi di crediti di natura pecuniaria. Le parti beneficiano quindi di 343 Così C. SEVERI, cit., p. 53, nota n. 145, per la quale è interessante notare che nella relazione al disegno di legge svolta in Commissione dall’onorevole Targetti nella seduta del 1 ottobre 1998, veniva messo in evidenza come nella prassi internazionale le operazioni di cartolarizzazione riguardassero crediti non incagliati, ma al contempo si precisava che non doveva ritenersi escluso che la emananda disciplina potesse applicarsi anche a crediti in sofferenza. A tale proposito, nelle osservazioni a tale disegno di legge, veniva peraltro sottolineata l’opportunità di emanare norma ad hoc per tale tipologia di crediti, ma tale suggerimento è rimasto lettera morta. La cartolarizzazione dei c.d. bad loans permette all’originator di incidere sulle poste di bilancio, mettendo a “perdita” la differenza tra il valore dei crediti indicati in bilancio e il prezzo della cessione, senza tuttavia che venga trasferito il rischio del mancato incasso dei crediti, che rimane in capo al cedente attraverso la sottoscrizione dei titoli emessi caratterizzati dal maggiore grado di rischiosità o tramite la prestazione di garanzie; per tale impiego dell’operazione, si veda F. ZEN, La cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, in Banche e banchieri, 1999, fasc. 3, p. 232 ss. 151 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it un’ampia libertà nell’individuazione dei criteri di selezione del portafoglio crediti da cedere344. 4.2.2 La cessione dei crediti La legge prevede speciali formalità345 al fine di rendere l’acquisto di tali crediti, da parte della società veicolo, opponibile ai creditori e aventi causa del cedente, essendo, i crediti acquistati, la garanzia principale per il rimborso degli strumenti finanziari emessi346. La cessione avviene normalmente pro soluto, ossia senza possibilità di rivalsa sul cedente in caso di insolvenza del debitore ceduto, ovvero, talvolta, con possibilità di ricorso limitato nei confronti del cedente. È con questo tipo di cessione che avviene effettivamente il perfezionamento del distacco dei crediti dal bilancio del cedente e la corretta valutazione del rischio di credito connesso al portafoglio ceduto. La normativa prevede che la cessione debba avvenire a titolo oneroso. Particolarmente rilevante è il principio sancito dall’articolo 4, comma 2, della legge 130/1999 in materia di separazione 344 CAMOZZI & BONISSONI, cit., p. 11. Si veda a riguardo il paragrafo 3.10. 346 Sul punto C. SEVERI, cit., p. 49, fa notare che, trattandosi nella generalità dei casi di una pluralità di crediti, il legislatore prevede formalità semplificate per l’opponibilità della cessione dei crediti a terzi rispetto a quelle previste dal codice civile (notifica o accettazione con data certa). Quest’ultime, concepite in relazione alla cessione di crediti singoli, risulterebbero eccessivamente gravose nel caso di una pluralità di crediti ceduti. A tal fine, l’articolo 4, comma 1, della legge 130/99 così recita: “Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell’art. 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario”. Per un approfondimento, si veda G. ARTALE, Commento all’articolo 4, in P. FERROLUZZI, La cartolarizzazione. Commento alla legge n. 130/99, cit., p. 265 ss. 345 152 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it patrimoniale del portafoglio ceduto347, ove si afferma che “dalla data di pubblicazione dell’avvenuta notifica nella Gazzetta Ufficiale, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all’art. 1, comma 1, lett b)”, il quale impone che “le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano destinate in via esclusiva dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l’acquisto di tali crediti, nonchè al pagamento dei costi dell’operazione”348. Secondo il medesimo articolo 4, “la cessione dei crediti è opponibile agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i 347 Il principio della separazione patrimoniale risulta dal combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lett b), 4, comma 2, e dell’articolo 3, comma 2, che recita: “i crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti stessi”. 348 Questa caratteristica emerge anche dal punto di vista fiscale, in quanto la società veicolo non risulta essere destinataria di alcun provento o interesse proprio che possa assumere rilevanza fiscale nei singoli periodi d’imposta nei quali si svolge ciascuna operazione di cartolarizzazione. I risultati economici derivanti dalla gestione del patrimonio cartolarizzato nel corso della realizzazione delle operazioni in esame non entrano nella disponibilità dello SPV, rimanendo ques’ultimo estraneo ad essi. Infatti il rischio di credito connesso alla gestione del portafoglio di crediti grava esclusivamente sui sottoscrittori dei titoli. Pertanto, anche le risultanze dell’attività gestoria devono assumere rilevanza in capo ai medesimi sottoscrittori in sede di rimborso del capitale investito. Ciò premesso, la Circolare 6 febbraio 2003, n. 8/E dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è “da escludersi, quindi, l’imponibilità in capo alla società veicolo di eventuali spreads di periodo collegati a possibili disallineamenti temporali tra flussi finanziari del patrimonio cartolarizzato relativi all’incasso dei crediti acquisiti e al pagamento dei proventi promessi ai sottoscrittori o derivanti dal reinvestimento delle disponibilità liquide survalenti o, ancora, provocati dall’indebitamento necessario per far fronte alle scadenza”. In sostanza l’Agenzia ha ritenuto che il vincolo di destinazione dei patrimoni segregati, con riferimento a tale peculiare ipotesi, esclude a priori un profilo di possesso del reddito rilevante ai fini tributari. In senso conforme anche la Circolare Assonime del 24 maggio 2000, n. 39. 153 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it terzi in data anteriore ed ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione”. 4.2.3 Profili fallimentari L’articolo 4 della legge 130/1999 prevede la non applicabilità dell’azione revocatoria fallimentare (ex art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267) ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria e la riduzione dei termini di due anni e di un anno previsti dal medesimo articolo 67349, rispettivamente a sei e tre mesi per le cessioni dei crediti oggetto di securitisation350. La riduzione dei termini, in considerazione dei tempi richiesti per l’avvio della procedura fallimentare, equivale sostanzialmente all’inapplicabilità delle disposizioni fallimentari in esame. Nessuna esenzione dalla disciplina della revocatoria fallimentare e nessuna riduzione del periodo sospetto ai fini della revocatoria viene invece previsto per le garanzie offerte dal cedente alla società cessionaria351. La previsione dell’art. 4, comma 3, non 349 Si tratta del c.d. periodo sospetto, anteriore alla dichiarazione di fallimento, nell’ambito del quale gli atti posti in essere dal fallito si presumono, iuris et de iure, pregiudizievoli per la massa. 350 La riduzione era assai significativa all’atto dell’emanazione della legge 130/1999, quando detti termini erano appunto di due ed un anno. Lo è meno attualmente che, detti termini, sono stati ridotti in via ordinaria ad un anno e sei mesi, in seguito alla riforma della legge fallimentare introdotta con il d.l. 35/2005, convertito in legge 80/2005. Per un approfondimento, si veda M. CARUSO, cit., p. 883 ss. 351 Così C. SEVERI, cit., p. 53, nota n. 145. Per un approfondimento riguardo le deroghe apportate dalla legge sulla cartolarizzazione alla disciplina della revocatoria fallimentare si vedano: G. RAGUSA MAGGIORE, La revocatoria fallimentare nella legge sulla cartolarizzazione dei crediti, in Vita not., 1999, I, p. 1167 ss.; C. GROSSI, Il fallimento nella cartolarizzazione dei crediti, prime riflessioni, in Impr. comm. ind., 2001, p. 975 ss.; C. RUCCELLAI, La legge sulla cartolarizzazione dei crediti, in Giur. comm., 1999, I, p. 417 ss.; critico in riferimento all’esenzione è C. PROTO, La nuova legge sulla cartolarizzazione dei crediti, in Fall., 1999, p. 1181, per il quale si tratterebbe di rischio che in via 154 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it esclude tutte le altre ipotesi, previste dalla legge fallimentare, di revocabilità dei pagamenti effettuati dal fallito. In particolare si ritengono applicabili ai pagamenti di crediti oggetto di cartolarizzazione l’art. 65 della legge fallimentare, il quale sancisce l’inefficacia dei pagamenti dei crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento; l’art. 66 della legge fallimentare, relativo alla revocatoria ordinaria, pur rilevandosi che sarebbe pressoché impossibile dare la prova della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore ceduto da parte della società veicolo352. normale afferisce ad un credito e di cui gli investitori dovrebbero ritenersi consapevoli. Deve in ogni caso rilevarsi che nei contratti di cessione stipulati ai sensi della legge 130/1999, si prevede, con clausola che può dirsi standardizzata, che l’originator indennizzerà la società veicolo degli importi che quest’ultima dovesse pagare a causa della revocatoria dei pagamenti ricevuti dai debitori ceduti in relazione ai crediti cartolarizzati. 352 Così C. SEVERI, cit., p. 146, nota n. 203. In tal senso anche G. GUERRIERI, Commento all’art. 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130, cit., p 1091 ss., il quale ritiene che rimanga applicabile alla cartolarizzazione anche l’art. 67 della legge fallimentare con riferimento ai pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati con mezzi anormali di pagamento, fattispecie che può dirsi di adempimento, ma che non realizza un pagamento in senso tecnico. L’opinione maggioritaria è tuttavia nel senso che la menzione dell’art. 67 della legge fallimentare, quale norma non applicabile ai pagamenti effettuati alla società cessionaria, escluda la revocatoria di ogni ipotesi di pagamento ivi contemplata; concorde P. BONTEMPI, La nuova legge sulla cartolarizzazione, in P. BONTEMPI – G. SCAGLIARINI, La securitization, Milano, 1999, p. 164 ss., il quale propone un’interpretazione estensiva dell’art. 4 della legge 130/1999 al fine di sottrarre alla revocatoria tutti i pagamenti dei debitori ceduti; D. CAPONE, Commi 3 e 4, Profili Fallimentari, in La cartolarizzazione. Commento alla legge 130/99, cit., p. 307, ss., la quale si pone il problema se l’art. 65 della legge fallimentare possa ritenersi applicabile anche nei casi in cui il debitore decida di estinguere anticipatamente il proprio debito, ciò che avviene di frequente nell’ambito dei contratti di mutuo, al proposito ricordando come la dottrina e la giurisprudenza si siano orientate sul punto nel senso che l’esercizio del diritto di estinzione anticipata, che sia convenzionalmente pattuito, comporta che il debito debba ritenersi immediatamente esigibile e pertanto scaduto e come tale sottratto all’inefficacia ex art. 65 della legge fallimentare. 155 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it 4.2.4 I titoli derivanti dall’operazione La circostanza che i titoli debbano incorporare il diritto dei sottoscrittori di soddisfarsi, in via esclusiva, sulle somme pagate dai debitori ceduti, è una delle poche indicazioni in relazione alla tipologia dei titoli emessi. In via preliminare è bene precisare che la legge non dice assolutamente nulla né sulla natura del titolo, né sul suo contenuto353. La scelta non è casuale, né si tratta dell’ennesima svista del legislatore: si vuole semplicemente consentire agli operatori la più ampia libertà di scelta, delegando il successo delle operazioni alla fantasia degli stessi, secondo la logica di mercato354. La legge si preoccupa di precisare che trattasi di strumento finanziari cui si applicano le disposizioni previste dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. 58/1998 e successive modifiche). In linea di principio i titoli dovranno quindi incorporare un diritto di credito nei confronti della società restituzione (di capitale emittente, avente ad oggetto la e interessi) di una somma di denaro prestata alla società per finanziare l’acquisto dei creditori ceduti355. La qualificazione dei titoli deve tenere presente la c.d. azionabilità o esigibilità limitata dei crediti incorporati negli stessi. I titoli in questione vengono definiti “limited recourse”, in 353 Salvo “il contenuto minimo essenziale dei titoli emessi” da indicare nel prospetto informativo nel caso di offerta ad investitori istituzionali (art. 2, comma 3, lett g) della legge 130/1999). 354 Cfr. M. GRANIERI, La disciplina della cartolarizzazione dei crediti. Appunti di analisi economica e comparata, in Riv. dir. impr., 2000, p. 21 ss. 355 Sul punto C. SEVERI, cit., p. 16, e G. GUERRIERI, cit., p. 1017, evidenziano come nella prassi si assista all’emissione di diverse tranche di titoli, tra loro subordinate. Saranno rimborsati in via prioritaria i titoli senior e, successivamente, la tranche junior, che beneficerà di un tasso di remunerazione più alto. 156 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it considerazione del fatto che la garanzia degli stessi non viene ad essere costituita dall’intero patrimonio dell’emittente, ma esclusivamente dai cash flow derivanti da quel portafoglio crediti posto a copertura dei titoli emessi. La garanzia limited recourse rende inapplicabile a questa tipologia di titoli il principio generale della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 del codice civile, secondo cui il debitore risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri356. In mancanza di una esplicita disposizione che definisca la natura dei titoli, gli asset backed securities, sono stati ricondotti alle più varie categorie357. Trovando la loro fonte nella legge, ma mancando una disposizione che statuisca la natura di questi titoli, la definizione di “titoli di debito tipici a contenuto atipico” sembra adattarsi perfettamente alla fattispecie358. 356 T. PIETRAFORTE, Commento all’articolo 5, comma 2, in P. FERRO-LUZZI, La cartolarizzazione. Commento alla legge n. 130/99, cit., p. 345. 357 A favore della natura azionaria: F. MAIMERI, Prime osservazioni sul disegno di legge in tema di cartolarizzazione dei crediti, in Banca, borsa e titoli di credito, vol. II, 1999, p. 235; A. NAPOLITANO, Commento alla l. 30 aprile 1999, n. 130, recante «disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti», in Impresa, 1999, p. 1397 ss. Afferma la natura di titoli di debito di cui all’art. 1, comma 2, lett b), del t.u.f., N. SQUILLACE, Cartolarizzazione dei crediti e sollecitazione all’investimento, in AA. VV., La cartolarizzazione dei crediti in Italia. Commentario alla legge 30 aprile 1999, n. 130, a cura di R. Pardolesi, Milano, 1999, p. 153 ss. Negano la natura obbligazionaria e la natura azionaria G. ARTALE – A. PAMPANA – C. RAJOLA, cit., p. 49; D. GALLETTI, Commento all’art. 5, in AA.VV., Legge 30 aprile 1999 n. 130. Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti. Commentario, cit., p. 1126; E. SPANO, La legge sulla cartolarizzazione di crediti, in Giur. comm., luglio-agosto, 1999, p. 416. Per un approfondimento sulla natura dei titoli emessi nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione si rinvia ai commenti e ai lavori monografici citati. 358 Così, G. GUERRIERI, cit., p. 1017; nel senso di qualificarli come titoli di debito diversi dalle obbligazioni societarie, si veda anche A. GIANNELLI, cit., p. 949 e G. RUMI, cit., p. 75 ss. Al contrario, F. DI CIOMMO, cit., p. 68; P. BONTEMPI, cit., p. 182; G. DE NOVA – C. LEO, La «securitization» in Italia. Il commento, in I contratti, 1999, I, p. 712; A. U. PETRAGLIA, La legge sulla cartolarizzazione dei crediti: brevi riflessioni, in Corr. giur., 1999, p. 1074, qualificano i titoli ABS come titoli atipici. 157 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it 4.2.5 Il rating nelle operazioni di cartolarizzazione La differenza rispetto allo strumento di tipo obbligazionario emerge anche nella fase in cui le agenzie di rating debbano esprimere un giudizio circa le probabilità di puntuale pagamento agli investitori di quanto loro dovuto, in quanto portatori dei titoli emessi nell’operazione. A differenza di un’emissione obbligazionaria (in cui la valutazione abbraccia la situazione patrimoniale della società e la qualità del management), in una cartolarizzazione vengono valutati esclusivamente i crediti ceduti, e ciò permette di attribuire ai titoli un rating più elevato rispetto a quello del cedente. Il giudizio riguarda, quindi, primariamente i cash flow attesi, sia i soggetti coinvolti nell’operazione (ad esempio, il servicer). In sintesi, verranno analizzate la struttura legale dell’operazione, lo standing legale parti coinvolte e la qualità dei crediti cartolarizzati. A seguito di quest’analisi, l’agenzia di rating sarà in grado di pronunciarsi sul livello di credit enhancement necessario perché si possa assegnare il rating desiderato359. 4.3 Analogie e differenze rispetto ad un’emissione di covered bond nella legislazione italiana Spesso le due tipologie di operazioni vengono assimilate. L’assimilazione è dovuta, oltre al fatto che entrambe condividono la medesima finalità, alla scelta del legislatore. Infatti, la nuova 359 Così C. SEVERI, cit., p. 20 ss. 158 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it normativa primaria sui covered bond si inserisce nel corpus della legge sulla cartolarizzazione dei crediti. Quest’ultima circostanza fa propendere per la teoria che ritiene i covered bond una species del genus cartolarizzazione360, anche se sussistono notevoli differenze tra le due strutture, in particolare in relazione ai titoli emessi. L’Associazione Bancaria Italiana ha escluso, ad esempio, i covered bond dall’ambito di applicazione Patti Chiari “obbligazioni 360 La legislazione italiana in materia di covered bond è situata all’interno della legge sulla cartolarizzazione (legge 130/99), negli articoli 7-bis e 7-ter. C. SEVERI, cit., p. 31, sostiene che gli artt. 7-bis e 7-ter abbiano introdotto un tipo di operazione che va ad affiancarsi alla cartolarizzazione tradizionale. In tal senso si veda anche E. GALANTI – M. MARANGONI, cit., p. 9, secondo cui i covered bond si caratterizzano dal punto di vista giuridico “per accoppiare alla “garanzia” sulla “res” – la segregazione di crediti ceduti al veicolo e la loro destinazione, insieme ai flussi di cassa da essi generati, alla soddisfazione esclusiva dei portatori dei titoli (cfr. artt. 1, comma 1, lett. b); 3, commi 2 e 3, nonché 4 della legge 130/1999) – alcune garanzie di tipo personale: quella generica sul patrimonio della banca emittente ai sensi del 2740 codice civile e l’impegno autonomo del veicolo, in caso di default dell’emittente...oltre che per la qualità primaria degli attivi ceduti”. Si veda a proposito M. LONGO, Doppia garanzia con i covered bond, in Il Sole 24 Ore, 17 settembre 2005, Inserto Il mondo immobiliare, p. 14. In tal senso anche F. PAU, Covered bond, emissioni più sicure, in ItaliaOggi, 23 maggio 2005, che parla di “operazioni di cartolarizzazione di titoli di credito bancari”. Concordemente anche M. LANTELME, Le obbligazioni bancarie garantite nel regime italiano note, cit., che distingue i covered bond dalle cartolarizzazioni c.d. tradizionali. Secondo D. ALBAMONTE, cit., p. 60, l’impiego di norme ed istituti della securitisation, puramente strumentale alla disciplina delle obbligazioni bancarie garantite, non dovrebbe avere implicazioni né sulla funzione economica né sulla qualificazione giuridica delle obbligazioni stesse; in particolare, non è dubbio che queste vadano considerate, sotto ogni aspetto, strumento di provvista e titoli di debito bancari e non titoli di cartolarizzazione. Non si pongono dunque rispetto alle obbligazioni bancarie garantite le controverse questioni di qualificazione giuridica delle asset backed securities, oggetto di ampia discussione in letteratura. Si veda a riguardo il paragrafo 4.2.4. In senso contrario, A.V. GUCCIONE, cit., p. 819, per il quale la scelta di tecnica legislativa non deve portare a concludere che l’emissione di covered bond rappresenti una sottospecie di cartolarizzazione, da cui differisce sia per le caratteristiche della fattispecie, sia per le specifiche esigenze di disciplina. A conferma, l’Autore ricorda che il primo progetto legislativo (la proposta n. 5064 del 16 giuno 2004) prevedeva l’emanazione di una legge dedicata in modo esclusivo alla materia. 159 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it a basso rischio e basso rendimento”361, poiché i covered bond sono considerati degli asset backed securities ovvero titoli di credito garantiti dell’emittente da che quote di fatto - parti derivano dell’attivo da un patrimoniale processo di cartolarizzazione dei prestiti. È di fondamentale importanza evidenziare le peculiarità di entrambe le operazioni, al fine di comprendere il perché dell’una o dell’altra scelta. Gli Asset Backed Securities (ABS) derivano da un processo di cartolarizzazione dei prestiti attuato dagli intermediari finanziari ovvero dalla trasformazione di attività finanziarie non negoziabili (principalmente prestiti) in valori mobiliari negoziabili. L’intermediario che esegue questa operazione emette, dunque, le ABS per conto di una società che ne assicura il pagamento attraverso la liquidità derivante dall’incasso dei crediti. Tali strumenti si distinguono dagli altri strumenti finanziari perché il loro rendimento deriva da quello delle attività o dei beni “cartolarizzati” a fronte dei quali sono stati emessi. I covered bond per contro sono obbligazioni, emesse esclusivamente da banche362, che beneficiano di una doppia 361 Cfr. ABI Pattichiari, 3/14 novembre 2003. Per le caratteristiche di questa categoria di obbligazioni, si veda F. DI PASQUALI – D. ZUCCHELLI, Le obbligazioni basso rischio basso rendimento di PattiChiari: un primo bilancio e prospettive evolutive, in Bancaria, n. 10, 2006. 362 Così P. BONTEMPI, Diritto bancario e finanziario, Milano, 2006, p. 161, nota n. 40, che osserva come in quest’aspetto stia la differenza con una normale operazione di cartolarizzazione, nella quale l’emissione dei titoli è effettuata dalla società veicolo cessionaria o da un emittente comunque diverso dal cedente (la non coincidenza tra le figure della banca emittente e della banca cedente è consentita anche in un’emissione di covered bond, ma la società veicolo non può emettere obbligazioni bancarie garantite). Sul punto anche G. ZADRA, cit., per il quale le obbligazioni bancarie garantite non prevedono un trasferimento del rischio e di conseguenza un beneficio in termini di capitale 160 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it garanzia: quella degli attivi specificatamente individuati e quella generica del patrimonio dell’emittente. Sono di elevata qualità sia per la natura delle garanzie, sia per la particolare tutela prevista (overcollateralisation). Un ulteriore supporto all’emissione di questi strumenti è rappresentato dai nuovi principi IAS e da Basilea 2 che rendono i covered bond ancora più vantaggiosi rispetto alle cartolarizzazioni363. In sintesi, i vantaggi per gli emittenti sono rilevanti, soprattutto in termini di minori costi, per gli investitori sono rappresentati essenzialmente dalla elevata qualità, riflessa nel rating in genere molto elevato, dall’elevata liquidità del mercato secondario, e dalla durata protratta364. Di seguito una tabella esplicativa. COVERED BOND L’emittente può essere allo ABS L’emittente è lo SPV stesso tempo originator e servicer degli attivi ceduti L’oggetto sociale dello SPV I flussi di cassa sui titoli è la costituzione in garanzia ABS sono esclusivamente per la banca emittente. Al contrario gli asset backed securities sono uno strumento di raccolta off-balance, cioè che consente di ridurre l’impegno di capitale connesso ai crediti posti a copertura della loro emissione. Sono poi diversi i costi di collocamento e le possibii maturity dei titoli. 363 Cfr. S&P, The Market Weighs The Benefits of A Unified Approach as covered Bond expand into new jurisdictions, 14 giugno 2006. 364 Così D. ZUCCHELLI, cit., p. 38. Per i vantaggi di un’emissione di covered bond si veda il paragrafo successivo. 161 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it dell’attivo ceduto assicurati dal collaterale Il cover pool è dinamico, i Il cover pool è statico, crediti con crediti non sostituibili possono essere sostituiti Anche l’originator responsabile del è L’originator non ha doveri regolare contrattuali nei confronti dei dell’investitori in ABS se adempimento pagamenti previsti dai titoli non quelli all’eventuale relativi ruolo di servicer Gli attivi cedibili sono Non vi sono limiti agli limitati ai mutui ipotecari, ai attivi prestiti categoria dei crediti alle Pubbliche cedibili nella Amministrazioni L’ammortamento dei titoli è Gli ABS hanno bullet, quasi certamente a struttura di rimborso che tasso fisso e con cedola dipende annua anche dal se una collaterale, generalmente sono amortising, a tasso variabile e con pagamenti trimestrali; c’è un solitamente rimborso 162 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it sequenziale, all’ordine di in base priorità di pagamento, dalla tranche più senior a quella più junior (pass through) L’investitore ha un doppio Il ricorso è limitato ai ricorso, sia nei confronti dei crediti ed ai relativi flussi crediti del pool (ceduto allo SPV), sia della banca emittente Il rendimento della on-going banca sarà Il rendimento on-going dell’originator è rappresentato dal rimborso rappresentato dell’excess del spread pagato sul titolo finanziamento subordinato junior Scadenze più lunghe Scadenze più brevi Il trattamento contabile è di Il trattamento contabile è tipo on – balance sheet di tipo off – balance sheet I flussi di cassa utilizzati per I flussi di cassa utilizzati i per pagamenti derivanti sono dalla quelli banca i pagamenti sono quelli derivanti dal cover 163 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it emittente (o del soggetto pool che adempie per conto di essa) Fonti: Convegni ASSIOM e ABI365 4.4 I vantaggi di un’emissione di covered bond rispetto ad un’operazione di cartolarizzazione È utile capire cosa abbia spinto i mercati finanziari ad apprezzare sempre più il finanziamento mediante covered bond piuttosto che tramite operazioni di cartolarizzazione. Questa breve analisi contrapporrà ai covered bond i Residential Mortgage Backed Securities (RMBS), cioè i titoli emessi in seguito ad operazioni di cartolarizzazione aventi per oggetto mutui ipotecari legati ad immobili residenziali, in considerazione del fatto che quest’ultimi possono essere oggetto anche di emissioni di covered bond ai sensi della normativa italiana. Considerando quindi un istituto di credito con un portafoglio di mutui ipotecari residenziali all’attivo, la domanda che ci si pone riguarda la convenienza ad emettere covered bond piuttosto che RMBS. La scelta nell’utilizzo dell’uno o dell’altro strumento dipende ovviamente anche dalla convenienza degli investitori nel 365 In particolare, L. PECCHI, Covered bonds vs. Cartolarizzazione off-balance: Cosa cambia nel sistema bancario italiano, in Seminario ASSIOM, 2 marzo 2006, p. 4; L. CHIARELLI, Covered bonds – Struttura e differenze con la cartolarizzazione, in Seminario ABI, 7 giugno 2007, p. 3; H. M. HEBERLEIN, Success stories on mortgage finance, in FitchRatings Publications, novembre 2005, p. 4. 164 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it detenere tali titoli, in quanto una maggiore domanda da parte del mercato consente alla banca di compiere l’operazione ad un costo minore. Un primo punto a favore dei covered bond rispetto alle RMBS riguarda le difficoltà che si incontrano nel momento in cui si voglia investire in strumenti off-balance sheet366. Le operazioni di cartolarizzazione sono infatti caratterizzate da notevoli limitazioni, legate a: • l’altissimo livello di trasparenza e qualità dei dati imposto dalla legge; • la sottoposizione a revisioni ed analisi invasive da parte di banche d’investimento, agenzie di rating ed investitori; • il volume e la regolarità delle emissioni per minimizzare i costi; • la complessità e l’onerosità che si incontrano nello strutturare l’operazione, in considerazione dell’elevato numero dei soggetti che vi prendono parte367. Procedendo, invece, ad un’emissione di covered bond, i vantaggi per l’emittente riguardano: - la rischiosità del titolo: i covered bond vengono emessi con rating massimi e questo consente alla banca di ridurre conseguenza della i costi del possibilità collocamento, di garantire in agli 366 Si veda O. MASTROENI, cit., p. 46. Così M. CUNEO, Residential Mortgages, RMBS and Covered bonds: Methodology and Approach, in FitchRatings Publications, 8 giugno 2006. 367 165 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it investitori un rendimento inferiore a quello garantito dalle RMBS; - la complessità dell’operazione: la strutturazione di questo tipo di operazione è più economica e meno complessa rispetto ad una cartolarizzazione; - il grado di standardizzazione: i covered bond sono altamenti standardizzati e la strutturazione dell’operazione avviene in base alle esigenze della banca emittente, mentre, nel caso di RMBS, viene innanzitutto fatta una previsione della domanda di titoli e, solo successivamente, viene composto il portafoglio di crediti da cartolarizzare, scegliendo tra quelli presenti nell’attivo della banca; - l’omogeneità del titolo: il carattere omogeneo di questi strumenti consente alle banche l’emissione di tale strumento così frequentemente da creare una vera e propria struttura, che ovviamente porta ad una diminuzione dei costi; - la flessibilità per l’originator: il cover pool ha natura dinamica, mentre gli RMBS sono garantiti da uno specifico pool di finanziamenti che viene portato fuori bilancio, per intercambiare cui non esiste continuamente la tali possibilità asset di a copertura368; 368 F. HILLENBRAND, Covered bond – “must-knows” about the largest non-Govie market, cit., p. 23. 166 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it - le scadenze più lunghe: in ragione del pool dinamico i covered bond hanno scadenze più a lungo termine rispetto agli RMBS; l’alta qualità e l’elevata liquidità attribuiscono i caratteri necessari ad un investimento a lungo termine; - la domanda elevata: i covered bond suscitano interesse soprattutto negli investitori propensi al lungo termine. Gli osservatori del mercato hanno inoltre notato che RMBS e covered bond sono richiesti da diverse tipologie di investitori, così le emissioni di questi ultimi rappresentano una possiblità per le banche di ampliare la propria base di clientela. Questi strumenti possono essere utilizzati anche nelle operazioni con la BCE; - la ponderazione del rischio: Basilea II attribuisce un risk weighting favorevole per questi strumenti369. Per quanto riguarda i vantaggi per gli investitori, si ricorda che: - i covered bond possiedono, tra tutti i titoli non governativi, la rischio/rendimento migliore grazie combinazione all’elevata overcollateralisation e alle elevate garanzie in caso di default dell’emittente; in aggiunta, gli emittenti, essendo di tipo bancario, sono soggetti a regolamentazione e vigilanza; 369 Per un approfondimento, si veda L. HAGEN, What is European Covered Bond Council, cit., 2006, p. 7 ss. 167 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it - il pool sottostante è di elevata qualità, dovendo rispettare i criteri definiti da Basilea II e dalla Capital Requirements Directive. Affinchè i mutui ipotecari possano essere considerati eleggibili, devono avere un LTV non superiore all’80% nel caso di immobili residenziali e al 60% nel caso di immobili commerciali; al contrario i crediti a garanzia degli RMBS non sono soggetti ai determinati limiti in ragione del LTV370; - le emissioni jumbo garantiscono una liquidità paragonabile a quella dei titoli di Stato, grazie alla negoziazione su mercati a loro dedicati (es. EuroCredit MTS); - l’elevata standardizzazione fa si che questi titoli siano dotati di elevata trasparenza371. Le differenze tra i due strumenti finanziari sono anche il risultato di origini diverse: gli RMBS sono nati negli Stati Uniti, mentre i covered bond in Germania, mercati finanziari sicuramente diversi tra loro, soprattutto nel passato. Tuttavia, negli anni recenti, i confini tra i due strumenti stanno sicuramente divenendo più sottili. In alcuni Paesi (Francia e Italia) gli RMBS sono considerati eleggibili come collateral per i covered bond. Nonostante le convergenze sotto molteplici aspetti, rimangono alcune differenze categoriche che non permettono di assimilare fino in 370 A. MARCEL – B. VOLK, Covered bonds and RMBS – compare and contrast, in European Covered Bond Fact Book, 2006, p. 198. 371 Così A. BATCHAROV, News from the European residential MBS market, intervento al 26th World Congress IUHF, 2006, p. 9 ss. 168 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it fondo i due strumenti. Per riassumere con una definizione che sintetizzi le caratteristiche chiave che permettono di indentificare un covered bond, si potrebbe dire che trattasi di obbligazioni bancarie, garantite da un cover pool dinamico, con la garanzia addizionale del patrimonio dell’emittente372. 372 Così A. MARCEL – B. VOLK, cit., p. 192. 169 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it BIBLIOGRAFIA AGBOYIBOR P., French Obligations Foncières and MBS FCCs following the recent amendments to the Securitisation Law, in Covered bonds – Orrick Publications, 2006. AGENZIA DELLE ENTRATE, Circolare n. 8/E, 6 febbraio 2003. AGO F. – PORTOLANO A., The structural features of the Italian covered bonds under the secundary regulations, intervento al Convegno ABI, Roma, 7 giugno 2007. ALBAMONTE D., La disciplina delle obbligazioni bancarie garantite a tutela degli investitori e degli altri creditori bancari, in Bancaria, n. 6, 2007. ALLEN & OVERY, La disciplina dei covered bond in Italia, in Bulletin, maggio 2005. AMBROSOLI M., Contratto autonomo di garanzia e invalidità dell’obbligazione garantita (Cass., n. 3326/2002), in Contratti, 2002. ANDREOLI E., Lo smobilizzo di un portafoglio di crediti presenti e futuri quale mezzo di autofinanziamento delle imprese italiane 171 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it sul mercato dei capitali (prime note in merito all’operazione di “securitization”), in Quadrimestre, n. 1, 1993. ANHAMM C., 10 mistakes not to make – Marketing Obbligazioni Bancarie Garantite, intervento al convegno ASSIOM, marzo 2006. ARTALE G. – PAMPANA A. – RAJOLA C., Guida alla securitisation, in Collana ABI Economia e gestione, Guida e Manuali, n. 15, 2000. ARTALE G., Commento all’articolo 4, in P. FERRO-LUZZI, La cartolarizzazione. Commento alla legge n. 130/99, a cura di C. Pisanti, Milano, 2005. ASSOCIATION OF GERMAN MORTGAGE BANK, The Pfandbrief: facts and figures about Europe’s Biggest Bond Market, Berlino, 1999. ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, Circolare ABI n. 33, serie legale, 9 agosto 1999. ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, Position paper on the Commission Services’ Working Paper on treatment of real estate lending, in Position Papers, aprile 2003. 172 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, bancario italiano sul Position documento di paper del sistema consultazione della Commissione Europea: CAD 3, ottobre 2003. ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, Position paper di risposta agli schemi di Istruzioni di Vigilanza, aprile 2006. ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA, comunicato stampa 7, giugno 2007. ASSOCIAZIONE tendenze PER LO del SVILUPPO mercato DEGLI STUDI DI BANCA obbligazionario, E in BORSA, Recenti Ricerche e Pubblicazioni, 2005. ASSONIME, Circolare n. 39, 24 maggio 2000. AVESANI R. – GARCIA PASCAL A. – RIBAKOVA E., The Use of Mortgage Covered Bond, in International Monetary Fund Working Paper, WP/07/20, 2007. BALDWIN D. – GILL J., UK Covered Bond – Programme details, in HBOS Publications, 2006. BANCA CENTRALE EUROPEA, L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euro, settembre 2006. 173 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it BANCA D’ITALIA, Disciplina delle obbligazioni bancarie garantite, documento per la consultazione, agosto 2006. BANCA D’ITALIA, Relazione al Parlamento e al Governo, Roma, giugno 2007. BANCA INTESA, Finanza Locale Monitor – Servizio studi e ricerche, febbraio 2006. BARTLAM M., Understanding the UK Covered bonds Structure, in Covered bonds – Orrick Publications, 2006. BATCHAROV A., News from the European residential MBS market, intervento al 26th World Congress IUHF, 2006. BENIGNI E., Onere di exceptio doli del garante “autonomo” e inaccoglibilità del ricorso d’urgenza dell’ordinante la garanzia, (Trib. Biella, 27 novembre 2003), in Corr. giur., 2004. BIANCHI M. – SARAFANA J., Covered Bond: definizione, strutture finanziarie e player europei, intervento al convegno di Borsa Italiana “Covered bond: tecniche di gestione e di utlizzo nella gestione di portafoglio”, Milano, 23 giugno 2005. BOCCUZZI G., Rischi e Garanzie nella Regolazione Finanziaria, Bari, 2006. 174 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it BONSALL D., Securitisation, Londra, 1990. BONTEMPI P., La nuova legge sulla cartolarizzazione, in P. BONTEMPI – G. SCAGLIARINI, La securitization, Milano, 1999. BONTEMPI P., Diritto bancario e finanziario, Milano, 2006. BOTTIO S., Finanziamento di portafogli immobiliari e operazioni di finanza strutturata, intervento al convegno della Borsa Immobiliare di Milano, 8 giugno 2006. BRADLEY M., Italy (CDP), in European Covered Bond Fact Book, Bruxelles, 2006. BUFACCHI I., Covered bond, ecco le regole, in Il Sole 24 Ore, 18 maggio 2007. CALLEGARO F., La cartolarizzazione dei crediti – Le società, i contratti, la vigilanza, IPSOA, 2003. CAMOZZI & BONISSONI, La securitization in Italia, in Camozzi & Bonissoni Publications, 2006. CAPITAL REQUIREMENTS DIRECTIVE TRANSPOSITION GROUP, Q&A sulla Direttiva 2006/48/CE. 175 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it CAPONE D., Commento all’articolo 4, commi 3 e 4, in P. FERROLUZZI, La cartolarizzazione. Commento alla legge n. 130/99, a cura di C. Pisanti, Milano, 2005. CARO A., Spain, in European Covered Bond Fact Book, Bruxelles, 2006. CAROSIO G., Le nuove Disposizioni di vigilanza – Basilea 2, cosa devono fare le banche adesso, le nuove istruzioni di vigilanza e i processi implementativi in atto, intervento al convegno ABI “Credit e Operational Risks”, Roma, 22 gennaio 2007. CAROSIO G., Le Nuove Disposizioni di Vigilanza per i Covered Bond Italiani, intervento al Convegno ABI, Roma, 7 giugno 2007. CARUSO M., Appunti in tema di diritto fallimentare e operazioni di «securitization», in Il fallimento, vol. 8, 2006. CERIANA E., Prime osservazioni sugli aspetti civilistici e fiscali delle operazioni di cartolarizzazione, in Diritto e pratica tributaria, vol. 3, 2001. CHIARELLI L., Covered bonds – Struttura e differenze con la cartolarizzazione, intervento al Convegno ABI, 7 giugno 2007. 176 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it CIARAVOLO U. – SCIOTTI A., Commento all’articolo 3, commi 1 e 3, in P. FERRO-LUZZI, La cartolarizzazione. Commento alla legge n. 130/99, a cura di C. Pisanti, Milano, 2005. CIMATTI I., Ancora sull’autonomia del contratto autonomo di garanzia (Trib. Roma, 23 luglio 1997), in Giur. merito, 1999. CINQUE A., Commento all’articolo 2, commi 6 e 3, lett. c), in P. FERRO-LUZZI, La cartolarizzazione. Commento alla legge n. 130/99, a cura di C. Pisanti, Milano, 2005. COLAGRANDE F. – FIORE L. – GRIMALDI M. – PRANDINA D., Le operazioni di securitization, Il Sole 24 Ore, 1999. CONCETTI A., Effetti dell’invalidità del contratto principale sul contratto autonomo di garanzia (Cass. n. 3326/2002), in Nuova giur. civ., I, 2003. CONNORS P. – MESSINA P. – NIRENBERG D. – SALOU S. – WHITE P. WOLF G., Covered bonds – a global taxation perspective, in Euromoney Tax Handbook, 2006. CORRIGAN A., The Development of a UK Covered bonds Regime, intervento alla HM Treasury conference, 21 marzo 2007. 177 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it COSTA C., The Spanish Experience, in Housing Finance in Emerging Markets – International of Covered bonds (European Mortgage Federation), Washington 16 marzo 2006. COSTA R., Asset – backed securities: le caratteristiche del modello di sviluppo italiano rispetto a quello statunitense, in Fin., impr. e mercato, 1993. COSTI R., L’ordinamento bancario, Bologna, 2007. COVERED BOND STANDING GROUP (FSA), Covered bonds: basic question and answer (http://www.fsa.gov.uk), 2007. COZZI T., in Presentazione del libro “Storia della Cassa depositi e prestiti”, Roma, 2001. CUNEO M., Residential Mortgages, RMBS and Covered bonds: Methodology and Approach, in FitchRatings Publications, 8 giugno 2006. CUNNINGHAM C., Covered Bond Players Fears ABS Confusion, in Total Securitization, Vol. 1, No. 1, 2007. D’OTTAVI L., Garanzie atipiche e tutela cautelare: la natura del contratto autonomo inibitoria quando di garanzia sussiste il non impedisce periculum la misura dell’alterazione del 178 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it sinallagma contrattuale nell’assetto negoziale globalmente considerato (Trib. Roma, 6 novembre 1998), in Giust. civ., I, 1999. DAL COLLE A., L’avvento dei Covered bonds italiani, in Bond Market Strategies, Caboto, 25 gennaio 2006. DAMILANO M., La securitization dei crediti, Torino, 2000. DE LUCIA C., Italian Covered bonds “Obbligazioni Bancarie Garantite”, intervento ad un convegno sui di covered bond tenuto a Londra, 1° marzo 2007. DE NOVA G. – LEO C., La «securitization» in Italia. Il commento, in I contratti, I, 1999. DEUTSCHE BANK, The European Market for Covered bonds, febbraio 2005. DEUTSCHE BANK, Covered bond in rampa di lancio, in News, 25 maggio 2005. DEUTSCHE BUNDESBANK, New Legal and regulatory framework for the German securitisation and Pfandbrief market, monthly report, marzo 2006. 179 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it DI BAIA M. D. – REBECCHINI S., La tecnica della cartolarizzazione nei principali paesi industriali, in P. FERRO-LUZZI, La cartolarizzazione. Commento alla legge n. 130/99, a cura di C. Pisanti, Milano, 2005. DI CIOMMO F., I cartolarizzazione e soggetti la che svolgono separazione operazioni patrimoniale, in di La cartolarizzazione dei crediti in Italia, a cura di R. Pardolesi, Milano, 1999. DI PASQUALI F. – ZUCCHELLI D., Le obbligazioni basso rischio basso rendimento di PattiChiari: un primo bilancio e prospettive evolutive, in Bancaria, n. 10, 2006. DOWNES J. – GOODMAN E., Dictionary of Finance and Investment Terms, Barron’s Financial Guides, 1999. ENGELHARD F., Covered bonds and the EU Capital Requirements Directive, in European Covered Bond Fact Book, Bruxelles, 2006. ENGELHARD F., UK, in European Covered Bond Fact Book, 2006. ESPOSITO A., Programma di emissioni di covered bonds – CDP S.p.A., in Milano Finanza Conference, 29 settembre 2005. 180 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it ESPOSITO A. – MASCOLO M. – TAMISARI M., Cassa Depositi e Prestiti’s Covered Bond Program, in Journal of Structured Finance, New York, Spring 2006. ESPOSITO A. – TAMISARI M. – CURCIO D., Investor Presentation – November 2006, ECBC Conference, 2006. EUROPEAN COMMISSION, Working paper of the Commission services on the treatment of covered bonds, 7 aprile 2003. FERRARINI G. – FRASCA F. – COLOMBO A., Il nuovo diritto societario, interventi tenuti nell’ambito del seminario su “Intermediari, Mercati Finanziari e Ciclo Economico Internazionale”, S. Marco – Perugia, 22 marzo 2003. FERRO-LUZZI P., Commento all’art. 3, comma 2, in P. FERRO-LUZZI, La cartolarizzazione. Commento alla legge n. 130/99, a cura di C. Pisanti, Milano, 2005. FILIPPI G. C., La Cassa Depositi e Prestiti: 150 anni di storia, in Quaderno 4 CDP, Roma, 1998. FINANCIAL MARKETS LAW COMMITTEE, Issue 55 – Asset-Backed Bonds, (http://www.fmlc.org), gennaio 2006. 181 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it FITCHRATINGS, Covered bonds Rating Criteria – Stop or Continue?, 13 luglio 2006. FITCHRATINGS, Covered bonds and the Capital Requirements Directive, in Fitch Publications, 8 dicembre 2006. FORESE G. V., Covered bonds: origini della normativa italiana, intervento al Convegno ABI, Roma, 7 giugno 2007. FRIGENI C., Alcune nuove pronunce sul contratto autonomo di garanzia (Cass. n. 11368/2002 e Cass. n. 10637/2002 e tre pronunce di merito), in Banca borsa, II, 2003. FRIGNANI A., La securitization come strumento di smobilizzo dei crediti di massa (profili di diritto comparato europeo), in Studi in onore di Gastone Cottino, vol. II°, Padova, 1997. GALANTI E., Norme delle autorità indipendenti e regolamento del mercato: alcune riflessioni, in Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale, Banca d’Italia, n. 41, 1996. GALANTI E., in Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di G. Alpa e F. Capriglione, Padova, 1998. 182 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it GALANTI E. – MARANGONI M., La disciplina italiana dei Covered bond, in Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale, Banca d’Italia, n. 58, 2007. GALLETTI D., Commento agli artt. 3 e 5, in AA.VV., Legge 30 aprile 1999 n. 130. Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti. Commentario, a cura di A. Maffei Alberti, in Nuovi Leggi civili commentate, 2000. GALLETTI D. – GUERRIERI G., La cartolarizzazione dei crediti, Bologna, 2002. GENNARI F., I patrimoni destinati ad uno specifico affare, in Le monografie di Contratto e Impresa, Padova, 2005. GIANNELLI A., La società per la cartolarizzazione dei crediti: questioni regolamentari e profili di diritto societario e dell’impresa, in Riv. soc., fasc. 4, 2002. GOLIN J., Covered bonds Beyond Pfandbriefe. Innovations, Investments and Structured Alternatives, Euromoney Institutional Investor Plc., Londra, 2006. GRANDE M., Vigilanza sugli intermediari finanziari, in AA.VV., La nuova legge bancaria. Il T.U. delle leggi sulla intermediazione bancaria e creditizia e le disposizioni di attuazione. 183 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it Commentario, a cura di P. Ferro-Luzzi e G. Castaldi, tomo III, Milano, 1996. GRANIERI M., La disciplina della cartolarizzazione dei crediti. Appunti di analisi economica e comparata, in Riv. dir. impr., 2000. GRECO L. – IACOVONI D., Decentramento della finanza pubblica e finanziamento degli investimenti pubblici. Proposte per un mercato del debito pubblico locale, in XIV Conferenza, Società italiana di economia pubblica, 2002. GROSSI C., Il fallimento nella cartolarizzazione dei crediti, prime riflessioni, in Impr. comm. ind., 2001. GROSSMAN R. – MAJI T., A comparative framework of various covered bond systems in Europe, in European Covered Bond Fact Book, Bruxelles, 2006. GROSSMAN R. – MAJI T., History, in European Covered Bond Fact Book, Bruxelles, 2006. GUCCIONE A.V., La legge italiana in materia di obbligazioni bancarie garantite (artt. 7 bis e 7 ter della l. 30 aprile 1999, n. 130), in Nuove leggi civili commentate, fasc. 4/5, 2006. 184 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it GUERRIERI G., Commento all’art. 1, in AA.VV., Legge 30 aprile 1999 n. 130. Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti. Commentario a cura di A. Maffei Alberti, in Nuovi Leggi civili commentate, 2000. GUIDA S., Covered bonds: uno strumento consolidato all’estero, innovativo per il mercato italiano, BancaIMI, Market Strategy Update, 26 settembre 2006. HAGEN L., Covered Bond – The Uknown Species, in The Pfandbrief – Europe’s biggest bond market, 2003. HAGEN L., New Pfandbrief Act as Uniform Framework for Pfandbrief Issuance Strengthens the Pfandbrief and Germany as a Financial Center, in The Pfandbrief – Europe’s Covered Bond Benchmark Facts and Figures, 2005. HAGEN L., What is European Covered Bond Council, intervento al 26th IUHF World Congress, 2006. HEBERLEIN H. M., Success stories on mortgage finance, in FitchRatings Publications, novembre 2005. HILLENBRAND F. – STADLER V., CDP – Italy’s public finance powerhouse, in HVB Global Market Research, 30 settembre 2005. 185 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it HILLENBRAND F., Italian Covered bonds – Legal Frameworks, Opportunities and Outlook, intervento al 12th Euromoney Bond Investors Congress, febbraio 2006. HILLENBRAND F., Covered bonds – “must-knows” about the largest non-Govie market, intervento al convegno ASSIOM, marzo 2007. HOLT TAYLOR C., Update on the regulatory developments in the UK covered bonds market, intervento alla ECBC conference, Madrid, 6 settembre 2006. ISTITUTO ITALIANO DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE, Osservazione alla bozza del regolamento della Banca d’Italia sulla “disciplina delle obbligazioni bancarie garantite”, Milano, 6 ottobre 2006. KÄLBERER W., Mortgage Covered bonds Systems in Europe: consideration for Turkey, Instanbul, 31 marzo 2006. KÄLBERER W. – STÖCKER O., Germany, in European Covered Bond Fact Book, Bruxelles, 2006. KOTHARI V., Covered bonds: where is the cover?, in The name is bond, Covered Bond, (http://www.vinodkothari.com). KULLIG S., Amended Minimum Standards for Jumbo Pfandbriefe, in The Pfandbrief: Facts and Figures about Europe’s Covered 186 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it Bond Benchmark, 2006. LA LICATA D., La cessione di rapporti giuridici “individuabili in blocco” nell’art. 58 del T.U. bancario, in Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale, Banca d’Italia, n. 45, 1997. LA TORRE M., Securitisation e banche, Bologna, 1995. LAMANUZZI A. A., Fideiussione e contratto autonomo di garanzia (Cass. n. 10864/1999), in Contratti, 2000. LANTELME M., Covered bonds emerge in Italy, in International Financial Law Review, luglio 2006. LANTELME M., Le obbligazioni bancarie garantite nel regime italiano, in Lovells client note, 2006. LINKLATERS, RMBS: EU mortgage funding market integration, in Structured Finance Update, Issue 13, January 2007. LISANTI M., Gli intermediari finanziari coinvolti in un’operazione di securitization, in La cartolarizzazione dei crediti in Italia, a cura di R. Pardolesi, Milano, 1999. LOCORATOLO S., Patrimoni destinati e insolvenza, edizioni scientifiche italiane, 2005. 187 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it LONGO M., Doppia garanzia con i covered bond, in Il Sole 24 Ore, Inserto Il mondo immobiliare, 17 settembre 2005. LUZON A., Contratto autonomo di garanzia e provvedimenti d’urgenza (Trib. Torino, 4 dicembre 1998), in Giur. merito, 1999. MAIMERI F., Prime osservazioni sul disegno di legge in tema di cartolarizzazione dei crediti, in Banca, borsa e titoli di credito, vol. II, 1999. MARCEL A. – VOLK B., Covered bonds and RMBS – compare and contrast, in European Covered Bond Fact Book, Bruxelles, 2006. MARCEL A., France, in European Covered Bond Fact Book, Bruxelles, 2006. MASTROENI O., Pfandbrief-style products in Europe, in Bank for International Settlements (BIS) Papers, no. 5, 2001. MAZZINI F., Le cartolarizzazioni ora hanno covered bond, in Il Sole 24 Ore, inserto Guida al diritto, n. 24, 11 giugno 2005. MEISNER N. – FOLKERTS LANDAU D., The Market for Covered bonds in Europe, in Global Market Researh – Deutsche Bank, 2003. 188 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it MESSINA P., New horizons for the Italian securitisation market, in Global Securitisation and Structured Finance, 2004. MESSINA P., Changes in the Italian securitisation market: covered bond legislation, in Global Securitisation and Structured Finance, 2005. MESSINA P., Corporate law reform new structures, in International Financial Law Review Supplement, 2005. MESSINA P., Covered bonds as a new opportunity opened up in the Italian market (Law 80/2005), in Orrick Publications, 2006. MOLLE G. – DESIDERIO L., Manuale di diritto bancario e dell’intermediazione finanziaria, Milano, 2005. MONTANARI A. – CUNEO M., Cassa Depositi e Prestiti Covered bonds Programme, in Fitch Publications, 25 ottobre 2005. MONTI V., L’attenuazione del rischio sulle obbligazioni: una nuova legge per i covered bond, in Centro Studi Banca Europa – Pubblicazioni, 2004. MORAWETZ R. – ANHAMM C., Cassa Depositi e Prestiti – Financing Italian public investments, in Abn Amro Publications, 12 giugno 2004. 189 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it MORGAN STANLEY, Cédulas Hipotecarias, in Investment Grade Credit Research, 1999. MORGAN STANLEY, Covered Bond handbook, Londra, 2006. MUNSBERG F., Ten Years Jumbo Pfandbrief – How it all began, in The Pfandbrief – Europe’s Covered Bond Benchmark Facts and Figures 2005. MÜNSTERMANN B., Cassa Depositi e Prestiti SpA – Italy’s first covered bond issuer, in Credit Research – Nomura, 8 settembre 2005. MY. L., Parte il mercato dei covered bond, in Il Sole 24 Ore, 13 aprile 2007. NAPOLITANO A., Commento alla l. 30 aprile 1999, n. 130, recante «disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti», in Impresa, 1999. NIDO R., I covered bond finiscono nel pacchetto competitività, in Milano Finanza, 8 marzo 2005. O’CONNOR P., Securing the Future of Covered bonds, in About Banking, novembre 2005. 190 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it ORRICK, I covered bonds approdano in Italia, in Newsletters, 2005. PACKMOHR T., Who Invests in Pfandbriefe? Investor Structure of the Covered Bond Market, in The Pfandbrief – Europe’s Covered Bond Benchmark Facts and Figures, 2005. PARIOTTI M., Commento all’art. 5, comma 1, in P. FERRO-LUZZI, La cartolarizzazione. Commento alla legge n. 130/99, a cura di C. Pisanti, Milano, 2005. PAU F., Covered bond, emissioni più sicure, in ItaliaOggi, 23 maggio 2005. PECCHI L., Covered bonds vs. Cartolarizzazione off-balance: Cosa cambia nel sistema bancario italiano, intervento al convegno ASSIOM, 2 marzo 2006. PEPPETTI A.– RINALDI R., I covered bond in Europa e le ipotesi di sviluppo in Italia, in Bancaria, n. 6, 2001. PERASSI M., Commento all’art. 107, in AA.VV., Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a cura di F. Capriglione, II edizione, tomo II, Padova, 2001. 191 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it PETRAGLIA A. U., La legge sulla cartolarizzazione dei crediti: brevi riflessioni, in Corr. giur., 1999. PEVERARO S., Covered bond, traguardo in vista, in Milano Finanza, 5 maggio 2005. PEVERARO S., Draghi allenta le redini sui covered bond, in Milano Finanza, 24 gennaio 2007. PIETRAFORTE T., Commento all’articolo 5, comma 2, in P. FERROLUZZI, La cartolarizzazione. Commento alla legge n. 130/99, a cura di C. Pisanti, Milano, 2005. PINGUE F., Disciplina legale delle obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell’art. 7-bis della legge 130/99, intervento al Convegno ABI, Roma, 7 giugno 2007. PORTALE G. B., Fideiussione e Garantievertrag nella prassi bancaria, in AA.VV., Nuovi tipi contrattuali e tecniche di redazione nella pratica contrattuale, Milano, 1978. PORTALE G. B., Tra responsabilità della banca e “ricommercializzazione” del diritto commerciale, in Jus, 1981. 192 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it PORTALE G. B., Il contratto autonomo di garanzia nel commercio internazionale (appunti per una lezione), in Riv. Giur. Sarda, 1998. PORTER T., Valorizzare i programmi di Covered Bond in Europa, in Newsletters IUHF, 2007. PORTOLANO A., La struttura legale delle emissioni di covered bonds nella normativa di attuazione, intervento al Convegno ASSIOM, 21 marzo 2007. PREUSSER R., Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. EUR 20bn Covered Bond Programme, in Deutsche Bank – Global Market Research, 29 novembre 2004. PROTO C., La nuova legge sulla cartolarizzazione dei crediti, in Fall., 1999. RAGUSA MAGGIORE G., La revocatoria fallimentare nella legge sulla cartolarizzazione dei crediti, in Vita not., I, 1999. REALKREDIT DANMARK, Covered bonds in Denmark, in Credit Quality, Liquidity and Yield, Tokyo 7 giugno 2005. RENDA A. – GRANIERI M., Introduzione. La securitization tra diritto ed economia, tra normativa nazionale e modelli stranieri, in La 193 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it cartolarizzazione dei crediti in Italia. Commentario alla legge 30 aprile 1999 n. 130, a cura di R. Pardolesi, Milano, 1999. RUCELLAI C., La securitisation in Italia: prospettive e soluzioni normative, in Lo sviluppo della Securitisation in Italia, Bancaria, Roma, 1995. RUCCELLAI C., La legge sulla cartolarizzazione dei crediti, in Giur. comm., I, 1999. RUMI G., Securitisation, Il Sole 24 Ore, 2001. SANTOSUOSSO D. U., Covered bond e Patrimoni destinati ad uno specifico affare, intervento al convegno Synergia formazione “Dalla cartolarizzazione alle obbligazioni bancarie garantite (covered bonds): nuove opportunità di raccolta per le banche”, Milano, 6-7 ottobre 2005. SCAGLIARINI G., La securitization ovvero la cartolarizzazione dei crediti, in P. BONTEMPI – G. SCAGLIARINI, La securitization, Milano, 1999. SCANO A. D., Credit enhancement e riqualificazione della cessione dei crediti nell’ambito delle operazioni di asset securitisation, , in Banca, borsa, tit. cred., II, 2006. 194 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it SEEMANN J. – DAHLKAMP A. – HEBERLEIN H. M., Comparative Study of European Covered bonds, in FitchRatings - Special Report, 2006. SEPE M., in F. CAPRIGLIONE, Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Padova, 2001. SEVERI C., La tutela degli investitori nella cartolarizzazione dei crediti, Milano, 2007. SPANO E., La legge sulla cartolarizzazione di crediti, in Giur. comm., luglio-agosto, 1999. SPIOTTA M., Note in tema di contratto autonomo di garanzia e inibitoria al pagamento (Trib. Torino, 29 agosto 2002), in Giur. it., I, 2003. SQUILLACE N., Cartolarizzazione dei crediti e sollecitazione all’investimento, in AA. VV., La cartolarizzazione dei crediti in Italia. Commentario alla legge 30 aprile 1999, n. 130, a cura di R. Pardolesi, Milano, 1999. STANDARD & POOR’S, Germany Farewells Mortgage Bank Act for New Covered Bond Act to Take Center Stage, in Structured Finance Ratings, 2005. 195 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it STANDARD & POOR’S, The Market Weighs The Benefits of A Unified Approach as covered Bond expand into new jurisdictions, 14 giugno 2006. STANDARD & POOR’S, New Italian Covered Bond Law Allows For Ratings Higher Than Issuing Bank, 30 maggio 2007. STÖCKER O., Questions on German Covered Bond Legislation, in http://www.pfandbrief.org, 2006. TAMISARI M., Un nuovo attore sul mercato istituzionale: la Cassa depositi e prestiti S.p.A., in Anteo – 1° percorso di formazione, 2004. TONIOLO G., La fondazione, in Presentazione del libro “Storia della Cassa depositi e prestiti”, Roma, 2001. TRAIANO S., La cessione dei crediti futuri, Padova, 1999. TWINN C. I., Asset backed securitisation in the United Kingdom, in Bank of England Quarterly Bulletin, n. 2, 1994. UFFICIO FUNDING – INTESA SANPAOLO, Ruolo delle Obbligazioni Garantite nella strategia di raccola di Intesa Sanpaolo, intervento al Convegno ABI, Roma, 7 giugno 2007. 196 Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it VERBAND DEUTSCHER PFANDBRIEFBANKEN, Pfandbrief quality improves: What moved the market in 2006, in Pfandbrief Banks: Setting Standards in the Covered Bond Market, Annual Report, 2006. VITALE S., Il regime giuridico delle operazioni internazionali di securitization, Padova, 2000. VOLK B., Italy (general framework), in European Covered Bond Fact Book, Bruxelles, 2006. WOLCOTT R., Credito fondiario. Problemi di raccolta, in Risk Italia, VI, n. 1, Primavera 2006. YEH E. – RICHTER A. N., CDP – AA outlook negative (S&P)/Aa2 outlook stable (Moody’s), in Global Market Research – Deutsche Bank, 8 giugno 2004. ZADRA G., Parte il mercato delle obbligazioni bancarie garantite, in Bancaria, n. 6, 2007. ZEN F., La cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, in Banche e banchieri, fasc. 3, 1999. ZUCCHELLI D., I Covered bonds: un nuovo strumento anche per il retail?, in Rivista AIAF, n. 61, 2007. 197