Documento in Windows Internet Explorer
Transcript
Documento in Windows Internet Explorer
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI AOSTA E LA SOCIETÀ “Compagnia Valpetroli” s.r.l. PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE CARBURANTI SUPER SENZA PIOMBO, GASOLIO PER AUTOTRAZIONE, GAS DI PETROLI LIQUEFATTO (GPL), AD BLUE, NELL’AREA SITA TRA VIA ROMA, VIA SCUOLA MILITARE ALPINA E VIA VACCARI – CT FOGLIO 59 NN. 7582-85-225-240 E CONNESSI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI PORZIONI DI AREE PUBBLICHE INCLUSE. ************************* Il giorno_____________ del mese __________ dell'anno duemilaundici, l’___________________ nella sua qualità di Dirigente dell’Area T1 del Comune di Aosta, a quanto infra autorizzato ai sensi dell’articolo _________del vigente statuto comunale E la Società “Compagnia Valpetroli” S.r.l., con sede in Saint – Christophe (AO), Località Grand Chemin n. 102, Cod. Fisc. e Partita IVA 01135670071, in persona dell’Amministratore unico sig. Alessandro Virgilio, nato a Torino il 27 gennaio 1977, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede sociale (in seguito chiamato Soggetto Attuatore). PREMESSO 1) che la suddetta Società, così come risulta dai documenti allegati sotto la lettera “A” è proprietaria di un’area della superficie complessiva pari a 6.278,00 m² costituita dai mappali nn. 225,240,75,82 e 85 , contraddistinti al catasto, fog. n. 59; 2) che detta area ricade, nel vigente PRGC del Comune di Aosta, in sottozona FA15 denominata “viabilità cavalcavia est” per impianti e attrezzature di interesse generale; Pag. 1/7 3) che in data 22-12-2009, prot. 115/46183, veniva presentata al Comune di Aosta – Ufficio Commercio istanza di autorizzazione comunale per un nuovo impianto di distribuzione stradale di carburanti, ai sensi dell’articolo 10 della L.R. 21/12/2000, n. 36 che al comma 4 statuisce che insieme all’autorizzazione viene rilasciata la concessione edilizia; 4) che il progetto comprende, oltre alle opere inerenti il nuovo impianto per la distribuzione di carburanti e la sistemazione delle aree di pertinenza, anche la realizzazione di alcune opere edili e stradali (marciapiede) e annessa e adiacente area verde da realizzarsi in parte su aree di proprietà comunale (reliquato stradale di circa mq 650); 5) che il progetto allegato alla suddetta domanda ha ottenuto parere favorevole dalla Commissione Edilizia Urbanistica nelle sedute del 05-08-2010 e del 14/04/2011; 6) che con delibera di Consiglio Comunale n. …….. del ………………. è stato riconosciuto l’interesse generale dell’intervento e approvato il progetto dell’opera di cui trattasi ai sensi del comma 15 dell’art. 5 delle N.T.A. del vigente PRGC; 7) che con la citata delibera il Consiglio Comunale ha anche approvato la bozza della presente convenzione ai sensi dell’art. 5 comma 13 delle Norme Tecniche di Attuazione; Tutto ciò premesso a formare unico ed inscindibile contesto con il seguente dispositivo, tra le parti si conviene e stipula quanto segue: Articolo 1 Efficacia delle premesse Fanno parte della presente convenzione le sopra elencate premesse, la deliberazione del Consiglio Comunale che approva la convenzione stessa e gli elaborati progettuali di cui all’articolo seguente. Articolo 2 Oggetto della Convenzione Pag. 2/7 Costituisce oggetto della presente convenzione la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione stradale di carburanti super senza piombo, gasolio per autotrazione, gas di petroli liquefatto (GPL), ad blue, nell’area sita tra via Roma, via Scuola Militare Alpina e via Vaccari – al Catasto Terreni al foglio 59 nn. 7582-85-225-240, e connessi interventi di sistemazione di porzioni di aree pubbliche costituite da reliquati stradali, il tutto in conformità alle seguenti tavole progettuali: - A0 – Relazione Tecnica - A1 – Pianta - A2 – Prospetti nord e sud - A3 – Sezioni 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 - A4 – Sezioni 5-5, 6-6, prospetto est, 7-7, prospetto ovest - A5 – Sezioni 8-8, 9-9, 10-10, 11-11 - A6 – Profilo longitudinale e particolari costruttivi - A7 – Particolari opere edili e stradali - A8 – Computo metrico estimativo opere a favore del Comune Articolo 3 Obblighi del Soggetto Attuatore La Società “Compagnia Valpetroli” S.r.l. si impegna per sé, successori e aventi causa a realizzare a proprio carico tutte le opere descritte e contemplate nel progetto sopra menzionato. Per quanto riguarda la realizzazione delle opere riguardanti il marciapiede nonché l’area verde di proprietà comunale, il Soggetto Attuatore si impegna a presentare, all’Ufficio Comunale viabilità e OO.PP. Area T3, entro sei mesi dalla firma della presente convenzione, il progetto esecutivo dell’opera pubblica atto a definire nel dettaglio le caratteristiche dell’opera stessa. Le opere dovranno essere eseguite sotto il controllo della competente Area tecnica comunale per la verifica della rispondenza al progetto e della la regolare esecuzione . Le opere in argomento dovranno essere realizzate contestualmente a quelle della costruzione del nuovo impianto per la distribuzione di carburanti e collaudate e certificate come eseguite a regola d’arte dai competenti uffici comunali prima del rilascio del certificato di agibilità del nuovo impianto e in ogni caso non oltre due anni dal rilascio della concessione. Pag. 3/7 Articolo 4 Oneri del Soggetto Attuatore La Società “Compagnia Valpetroli” S.r.l., oltre a mantenere le aree private destinate all’impianto e quelle pertinenti sistemate a verde in stato di decoro e buona manutenzione effettuando nel tempo tutte le necessarie operazioni, si impegna: - ad eseguire la manutenzione ordinaria dell’area verde di proprietà pubblica attraverso il taglio dell’erba ove necessario, alla pulizia dagli sfalci, alla pulizia da rifiuti di ogni genere, alla pulizia da rami, sassi e quant’altro; - a rimuovere il materiale di risulta, sia vegetale sia inorganico, smaltendolo secondo le norme di legge e, in nessun caso, accumulandolo all’interno dell’area; - a farsi carico della manutenzione straordinaria, quale la sostituzione delle essenze arbustive e di quelle tappezzanti se necessario, delle concimazioni e tutte le altre operazioni colturali che dovessero rendersi necessarie per il mantenimento, nel tempo, dell’area in condizioni ideali; - a farsi carico delle potature periodiche; - a farsi carico della gestione e manutenzione dell’impianto di irrigazione automatizzato ed alle spese relative ai consumi di acqua; - a mantenere l’area verde nello stato di decoro e manutenzione secondo gli standard di cui al Capitolato d’Oneri che regola l’Appalto di gestione e manutenzione del Verde pubblico della città di Aosta. Eventuali danni arrecati all’area verde per cause riconducibili alla gestione o derivati da essa, ed il ripristino del suo stato saranno a carico del Soggetto Attuatore e/o dei privati aventi causa. Articolo 5 Migliorie e addizioni Migliorie all’area verde pubblica potranno avvenire in qualsiasi momento da parte del Soggetto Attuatore previa approvazione del competente ufficio comunale su segnalazione o istanza dello stesso. Pag. 4/7 Il Soggetto Attuatore non avrà diritto ad alcun rimborso per quelle opere di abbellimento, modifiche, migliorie ed addizioni che, comunque, apportasse alla suddetta area verde. Articolo 6 Destinazioni d'uso Le aree oggetto della presente convenzione non potranno essere utilizzate con destinazioni diverse da quelle di cui al progetto, se non previo assenso del Comune che ne riconosca l’interesse generale e la compatibilità con gli strumenti urbanistici dell’epoca in cui l’eventuale richiesta di variazione si dovesse manifestare. Articolo 7 Garanzie A garanzia della puntuale perfetta e completa esecuzione delle opere inerenti l'intervento che il Soggetto Attuatore con la presente si è obbligato a realizzare, lo stesso si impegna a consegnare al Comune di Aosta, contestualmente al rilascio della relativa concessione edilizia, idonea garanzia cauzionale prestata mediante polizza assicurativa rilasciata da primaria compagnia autorizzata nel ramo cauzioni per un ammontare corrispondente al costo previsto dal progetto approvato per la realizzazione delle opere edili e stradali nonché di quelle da effettuarsi sull’area verde relativamente alle porzioni di proprietà pubblica. La predetta garanzia sarà svincolata e, quindi, cesserà di avere effetto dalla data di rilascio dell’agibilità che dovrà comunque essere richiesta entro 2 anni dal rilascio della concessione edilizia ed essere preceduta dall’attestazione di regolare esecuzione e collaudo delle opere pubbliche da parte dell’ufficio comunale competente. Comunque, sarà a totale carico del Soggetto Attuatore la responsabilità sulle esecuzioni dei lavori, restando il Comune di Aosta completamento manlevato da responsabilità di qualsiasi genere nei confronti di terzi. Articolo 8 Inadempienze Pag. 5/7 Il Comune potrà richiedere la risoluzione della presente convenzione solo nel caso di esecuzione delle opere in difformità, anche parziale, dal progetto approvato con il rilascio della concessione edilizia originaria e/o in variante, nonché per la mancata conclusione delle opere nei termini di cui all’art. 7. Articolo 9 Efficacia L'efficacia di tutti gli impegni assunti con la presente convenzione è subordinata al rilascio, da parte del Comune di Aosta in favore del Soggetto Attuatore, della relativa concessione edilizia. Articolo 10 Controversie Il Comune di Aosta ed il Soggetto Attuatore unitamente definiscono che qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti nell'interpretazione e nell'attuazione della presente convenzione verrà demandata agli organismi giudiziari competenti, restando espressamente escluso, per volontà delle parti, il ricorso a procedura arbitrali. Per ogni controversia è, comunque, competente il Foro di Aosta. Articolo 11 Oneri inerenti alla convenzione Tutte le spese, tasse, imposte e oneri inerenti e consequenziali alla presente convenzione comprensive di registrazione, trascrizione, ed ogni altra spesa accessoria sono a totale carico del Soggetto Attuatore, nulla dovendo gravare in tal senso a carico del Comune di Aosta. Articolo 12 Modificazioni della Convenzione Ogni modifica della presente Convenzione dovrà essere approntata solo in forma scritta. Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più delle clausole qui contenute non dovrà intendersi come abrogazione tacita. Pag. 6/7 Articolo 13 Registrazione della Convenzione La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Società “Compagnia Valpetroli” S.r.l Il Presidente ______________________ Comune di Aosta Il Dirigente ______________________ Pag. 7/7