Responsabilità lavoro d`equipe - Studio legale La Placa Home Page
Transcript
Responsabilità lavoro d`equipe - Studio legale La Placa Home Page
11° Congresso Internazionale SOI Milano maggio 2013 Simposio ASMOOI: La responsabilità medica del lavoro in equipe LA RESPONSABILITA’ CIVILE PER IL LAVORO SVOLTO DALL’EQUIPE. Lavoro in equipe Il buon andamento della prestazione medica è spesso costituito dalla somma di varie singole attività. Se uno o più soggetti non hanno agito come dovrebbe occorre comprendere chi è responsabile del danno. Contestualità? Non è detto che la responsabilità per lavoro in equipe si configuri unicamente quando vi è contestualità temporale e di spazio nell’esecuzione delle prestazioni. La responsabilità per lavoro in equipe può nascere da cooperazione multidisciplinare Configurazione dell’equipe A. Posizione paritaria (divisione lavoro orizzontale, autonomia, rispetto leges artis) B. Organizzazione gerarchica (divisione lavoro verticale, capo equipe) Fondamenti resp. civile per l’equipe Art. 1228 c.c. Responsabilità per fatto degli ausiliari “.., il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro” Art. 2055 c.c. Responsabilità solidale “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno ... Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali” Cass. pen. 11/10/2007 n. 41317 La divisione del lavoro in equipe costituisce: a) Fattore di sicurezza ( specifiche competenze) b) Fattore di rischio (difetto di coordinamento, informazione, comprensione, visione di insieme) NB: se sono palesi circostanze da rendere evidente la negligenza altrui bisogna farsi carico dei rischi. Trib. Milano 9/3/2009 “... Ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina e dal controllare la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rimediabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio”. Caso 1 “In tema di colpa medica nell'attività di "équipe", tutti i soggetti intervenuti all'atto operatorio devono partecipare ai controlli volti a fronteggiare il ricorrente e grave rischio di lasciare nel corpo del paziente oggetti estranei; ne consegue che non è consentita la delega delle proprie incombenze agli altri componenti, poiché ciò vulnererebbe il carattere plurale, integrato, del controllo, che ne accresce l'affidabilità”. Caso 2 “non possono ritenersi esenti da responsabilità i componenti di una "équipe" operatoria i quali, ad intervento chirurgico eseguito, aderendo ad una prassi che rimetteva esclusivamente al personale infermieristico l'incombenza di provvedere alla "conta dei ferri", non si siano curati di verificare che nessuno di detti ferri risultasse mancante e non abbiano quindi potuto rendersi conto che uno di essi era rimasto nel corpo del paziente Caso 3 “La équipe medica deputata alla esecuzione dell’aortografia non può essere ritenuta responsabile per aver omesso di rendere edotto il paziente dei rischi conseguenti se manca la individuazione del soggetto dotato dei compiti di coordinamento tecnico-professionale al quale riferire la omissione dell’informativa.” ATT: (vecchia 1989 e non condivisibile) Resp. solidale dell’aiuto In tema di responsabilità medica di équipe, l'aiuto risponde, ex art. 2055 c.c., del danno causato dal primario in tutti i casi in cui abbia la possibilità di controllare l'operato di quest'ultimo o di esprimere il proprio dissenso, sicché se non interviene per controllare o impedire una scelta terapeutica oggettivamente sbagliata, è ravvisabile in capo a lui una colpa omissiva. (Trib. Roma 2/6/2005) Resp per operazioni preliminari con riferimento all'ipotesi di intervento effettuato da un' équipe chirurgica, il medico chirurgo è tenuto a dirigere e vigilare l'attività dell' équipe e ad assicurarsi che siano svolte anche le attività connesse e preliminari all'intervento; tuttavia dovendosi escludere che, in difetto di elementi che segnalino disfunzioni o carenze che possano compromettere la sicurezza del paziente, al sanitario competa anche la puntuale verifica dell'operato dei collaboratori o dello stato di manutenzione degli apparecchi. Consiglio finale Nell'ipotesi dell'attività medica di equipe, si impone in ragione della parcellizzazione delle specializzazioni e delle inevitabili complessità in fase di diagnosi, di terapia e della conseguente ripartizione dei compiti - che siano compiutamente indicati modi, tempi e ruoli della partecipazione dei sanitari alla cura del paziente sì da consentire a ciascuno degli operatori chiamati in causa l'individuazione degli ambiti di responsabilità di ciascuno e delle posizioni di garanzia che per ognuno si assumono carenti.