Responsabilità lavoro d`equipe - Studio legale La Placa Home Page

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11° Congresso Internazionale SOI
Milano maggio 2013
Simposio ASMOOI: La responsabilità medica del
lavoro in equipe
LA RESPONSABILITA’ CIVILE PER IL
LAVORO SVOLTO DALL’EQUIPE.
Lavoro in equipe
 Il buon andamento della prestazione medica
è spesso costituito dalla somma di varie
singole attività.
 Se uno o più soggetti non hanno agito come
dovrebbe occorre comprendere chi è
responsabile del danno.
Contestualità?
 Non è detto che la responsabilità per lavoro
in equipe si configuri unicamente quando vi
è contestualità temporale e di spazio
nell’esecuzione delle prestazioni.
 La responsabilità per lavoro in equipe può
nascere da cooperazione multidisciplinare
Configurazione
dell’equipe
A. Posizione paritaria (divisione lavoro
orizzontale, autonomia, rispetto leges artis)
B. Organizzazione gerarchica (divisione
lavoro verticale, capo equipe)
Fondamenti resp. civile
per l’equipe
 Art. 1228 c.c. Responsabilità per fatto degli
ausiliari “.., il debitore che nell’adempimento
dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde
anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”
 Art. 2055 c.c. Responsabilità solidale “Se il fatto
dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in
solido al risarcimento del danno ... Nel dubbio le singole
colpe si presumono uguali”
Cass. pen. 11/10/2007
n. 41317
La divisione del lavoro in equipe costituisce:
a) Fattore di sicurezza ( specifiche
competenze)
b) Fattore di rischio (difetto di
coordinamento, informazione,
comprensione, visione di insieme)
NB: se sono palesi circostanze da rendere
evidente la negligenza altrui bisogna farsi
carico dei rischi.
Trib. Milano 9/3/2009
“... Ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e
valutare l’attività precedente o contestuale svolta
da altro collega, sia pure specialista in altra
disciplina e dal controllare la correttezza, se del
caso ponendo rimedio o facendo in modo che si
ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che
siano evidenti e non settoriali e, come tali,
rimediabili ed emendabili con l’ausilio delle
comuni conoscenze scientifiche del
professionista medio”.
Caso 1
“In tema di colpa medica nell'attività di "équipe",
tutti i soggetti intervenuti all'atto operatorio
devono partecipare ai controlli volti a
fronteggiare il ricorrente e grave rischio di lasciare
nel corpo del paziente oggetti estranei; ne
consegue che non è consentita la delega delle
proprie incombenze agli altri componenti, poiché
ciò vulnererebbe il carattere plurale, integrato, del
controllo, che ne accresce l'affidabilità”.
Caso 2
“non possono ritenersi esenti da responsabilità i
componenti di una "équipe" operatoria i quali, ad
intervento chirurgico eseguito, aderendo ad una
prassi che rimetteva esclusivamente al
personale infermieristico l'incombenza di
provvedere alla "conta dei ferri", non si siano
curati di verificare che nessuno di detti ferri
risultasse mancante e non abbiano quindi potuto
rendersi conto che uno di essi era rimasto nel
corpo del paziente
Caso 3
“La équipe medica deputata alla esecuzione
dell’aortografia non può essere ritenuta
responsabile per aver omesso di rendere edotto il
paziente dei rischi conseguenti se manca la
individuazione del soggetto dotato dei compiti
di coordinamento tecnico-professionale al quale
riferire la omissione dell’informativa.”
ATT: (vecchia 1989 e non condivisibile)
Resp. solidale dell’aiuto
In tema di responsabilità medica di équipe, l'aiuto
risponde, ex art. 2055 c.c., del danno causato dal
primario in tutti i casi in cui abbia la possibilità di
controllare l'operato di quest'ultimo o di
esprimere il proprio dissenso, sicché se non
interviene per controllare o impedire una scelta
terapeutica oggettivamente sbagliata, è ravvisabile
in capo a lui una colpa omissiva. (Trib. Roma
2/6/2005)
Resp per operazioni preliminari
con riferimento all'ipotesi di intervento effettuato da
un' équipe chirurgica, il medico chirurgo è
tenuto a dirigere e vigilare l'attività dell' équipe
e ad assicurarsi che siano svolte anche le attività
connesse e preliminari all'intervento; tuttavia
dovendosi escludere che, in difetto di elementi
che segnalino disfunzioni o carenze che possano
compromettere la sicurezza del paziente, al
sanitario competa anche la puntuale verifica
dell'operato dei collaboratori o dello stato di
manutenzione degli apparecchi.
Consiglio finale
Nell'ipotesi dell'attività medica di equipe, si impone in ragione della parcellizzazione delle
specializzazioni e delle inevitabili complessità in
fase di diagnosi, di terapia e della conseguente
ripartizione dei compiti - che siano compiutamente
indicati modi, tempi e ruoli della partecipazione
dei sanitari alla cura del paziente sì da consentire a
ciascuno degli operatori chiamati in causa
l'individuazione degli ambiti di responsabilità di
ciascuno e delle posizioni di garanzia che per
ognuno si assumono carenti.