Capitolato per il Servizio di Lavaggio/noleggio abiti da lavoro delle

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Capitolato per il Servizio di Lavaggio/noleggio abiti da lavoro delle
Capitolato per il Servizio di Lavaggio/noleggio abiti da lavoro delle mense universitarie dell’ERSU di
Sassari per la durata di 18 mesi.
Art. 1 – Oggetto dell’Appalto
Il presente Capitolato disciplina l’affidamento del Servizio di lavanderia - noleggio abiti da lavoro delle
mense universitarie dell’ERSU di Sassari, completi di Sistema di controllo della tracciabilità degli indumenti
tramite microchip.
 L’importo presunto del servizio ammonta a € 34.740,00 I.V.A. esclusa oltre ai costi per la sicurezza
da rischi interferenti, come da D.U.V.R.I., pari ad € 165,10 oltre eventuale proroga tecnica come
da lettera d’invito.
 Il servizio avrà la durata di mesi 18 decorrente dalla data di inizio del servizio.
 Al termine del contratto lo stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso,
diffida o costituzione in mora, salvo comunicazione da parte dell’ERSU di prosecuzione per il tempo
strettamente necessario alla definizione di nuova gara di cui alla lettera d’invito e comunque nei
limiti dell’importo indicato per tale voce di spesa nel Regolamento dei lavori, servizi e forniture in
economia dell’Ente.
La gestione del servizio si articola con due passaggi settimanali e comprende:
1. Fornitura del servizio di noleggio/lavaggio abiti da lavoro delle Mense dell’ERSU di Sassari;
Il servizio si articolerà su fasi correlate e distinte che prevedono:
 Il prelievo della biancheria sporca e la consegna di quella pulita che dovrà avvenire con due
passaggi settimanali, presso le mense universitarie dell’ERSU secondo le indicazioni che saranno
comunicate successivamente alla Ditta Appaltatrice.
 La Ditta appaltatrice è tenuta a fornire le attrezzature (carrelli, sacchi, ecc.) che si renderanno
necessarie per la raccolta della biancheria sporca e per la distribuzione di quella pulita.
 Il Servizio di trasporto esterno, da e per lo stabilimento della lavanderia, dovrà essere effettuato
dalla Ditta aggiudicataria con i propri mezzi e con proprio personale e svolto dalla Ditta medesima
con l’osservanza di ogni precauzione dal punto di vista igienico-sanitario ed, in particolare, con il
divieto di trasporto promiscuo di biancheria, sporca/pulita, sullo stesso automezzo.
 Ad ogni passaggio la consegna degli abiti da lavoro dovrà avvenire imbustata singolarmente con
l’indicazione del nominativo di ciascun dipendente, completa delle dotazioni dei capi indicati per
singolo dipendente.
 Ciascun capo deve essere contrassegnato dal logo ERSU – SS – e dotato di CIP di identificazione,
come prevede la normativa vigente.
 Il lavaggio, disinfezione e stiratura di tutti i capi di biancheria, i detersivi e altri prodotti utilizzati
dovranno essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia, ed idonei ad assicurare
alla biancheria ed ai capi in genere la necessaria morbidezza e confortevolezza, nonché ad evitare
qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle e quant’altro.
 Lavaggio e sanificazione della biancheria;
 Controllo e certificazione dopo ogni ciclo di lavaggio;
 Personalizzazione degli indumenti per ogni singolo dipendente con etichettatura e CHIP, in modo
che sia garantita la tracciabilità dell’indumento;
 Ordinaria manutenzione, ove si rendesse eventualmente necessaria, come sostituzione bottoni e/o
piccoli rammendi;
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Settore Contratti - Economato/Tel: 079/9940021-011-013-035 - Fax: 079/272118 – e-mail: [email protected] 1



Sostituzioni gratuite degli indumenti usurati o non più conformi;
La dotazione dei capi può variare (in più o in meno), in relazione alle esigenze del settore Mensa.
Nello svolgimento del servizio, il personale della Ditta dovrà essere munito di cartellino di
riconoscimento contenente l’indicazione del nome della ditta e del nome dell’addetto;
ART. 2 – Tipologia e quantità dei prodotti
La quantità dei capi oggetto del servizio indicata nel presente capitolato è la seguente:
CUCINE
N. 15 Dipendenti per i quali necessitano le seguenti dotazioni per unità operante con n. 2
passaggi settimanali:
DESCRIZIONE ARTICOLO
DOTAZIONE PER DIPENDENTE
GIACCA CUOCO BIANCA
N. 7 CAPI
PANTALONE SALE/PEPE
N. 7 CAPI
GREMBIULE CON PETTORINA
N.10 X DIPENDENTE
BUSTINE UOMO/CUFFIE DONNA
N. 7
POLO BIANCA
N. 7
DOTAZIONI ACCESSO CELLE
Si richiede la dotazione di seguito specificata:
DESCRIZIONE ARTICOLO
DOTAZIONE PER DIPENDENTE E PER REPARTO
GIUBBOTTO X ACCESSO CELLE a norma D.Lg. 81/08
N. 5 (CUCINE)
GIUBBOTTO X ACCESSO CELLE a norma D.Lg. 81/08
N. 2 (MACELLERIA)
GIUBBOTTO X ACCESSO CELLE a norma D.Lg. 81/08
N. 2 (MAGAZZINO)
GIUBBOTTO X ACCESSO CELLE a norma D.Lg. 81/08
N. 3 (MAGAZZINO) per temperature -18°
GIUBBOTTO SMANICATO TERMICO a norma D.Lg. 81/08
N. 4 (MAGAZZINO)
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MACELLERIA
N. 1 Dipendente per ii quale necessita la dotazioni di seguito specificata con n. 2 passaggi settimanali:
DESCRIZIONE ARTICOLO
DOTAZIONE PER DIPENDENTE
CAMICE BIANCO
N. 7
GREMBIULE CON PETTORINA
N. 7
BUSTINE UOMO
N.7
MAGAZZINO
N. 2 Dipendenti per i quali necessitano le dotazioni di seguito specificate con n. 2 passaggi settimanali:
DESCRIZIONE ARTICOLO
DOTAZIONE PER DIPENDENTE
CAMICE BIANCO
N. 3 (in totale)
JANS
N.3 (per dipendente)
GIACCA CORTA BLU
N.3 (per dipendente)
POLO BLU
N.3 (per dipendente)
AMMINISTRATIVI
N. 7 Dipendenti per I quali necessitano le seguenti dotazioni per unità con e n. 2 passaggi settimanali:
DESCRIZIONE ARTICOLO
CAMICE BIANCO
DOTAZIONE PER DIPENDENTE
N. 3 (per dipendente)
Si richiede inoltre, ad ogni passaggio la consegna delle divise da lavoro imbustate singolarmente, complete
e come di seguito specificato:
Cuoco: giacca, pantalone, grembiule, bustine uomo/cuffie donna e polo, che devono essere imbustate
singolarmente con indicazione del nominativo del dipendente.
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ART. 3 – Variazioni introdotte dalla stazione appaltante
L’entità del servizio ha per l’Ente valore indicativo restando impregiudicata la facoltà di introdurre
varianti al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per
l’avvenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento
in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza
aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene,
verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto,
entro i limiti e condizioni stabilite dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010.
L’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, che siano ritenute
opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a
condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino
a carico dell’esecutore maggiori oneri. L’ERSU, durante l’esecuzione del contratto, può ordinare una
variazione in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto,
variazione che l’appaltatore è tenuto ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto
originario. Nel caso in cui i prezzi per dar luogo alle variazioni non fossero previsti in contratto, saranno
concordati tra i contraenti, su proposta del responsabile dell’esecuzione (L.R. 5/2007 art. 56 c.5).
Si aggiunge inoltre che si potrebbe verificare la necessità di ricorrere al solo lavaggio e stiratura di capi di
proprietà dell’ERSU, qui di seguito elencati, in relazione ai quali si chiede pertanto, un’offerta prezzi unitari
per singolo capo.
Camice
Giacca
Grembiule
Pantalone
Cuffia/copricapo
Torcione
Guanti da cucina/presine
Tovaglie
-
N. 1 set/lenzuola letto singolo (sotto/sopra/cuscino/coprimaterasso)
N. 1 copriletto
N. 1 Asciugamano viso
N. 1 Asciugamano ospite
N. 1 Telo bagno
Tale ulteriore indicazione, in sede di offerta economica, riveste la natura di mera indagine di mercato e
pertanto non vincola l’Ente all’eventuale relativo affidamento.
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Art. 4 – Modalità di espletamento del servizio/Trasporto e consegna
Il Servizio deve essere svolto con l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
la ditta dovrà provvedere al ritiro, trasporto e consegna dei materiali. Il ritiro dei capi da lavare e la
consegna di quelli puliti, saranno effettuati a cura e spese della Ditta aggiudicataria (espletamento
con personale, attrezzature e mezzi propri della Ditta) nei luoghi e negli orari indicati
dall’Amministrazione dell’ERSU di Sassari. Non è ammessa la movimentazione contemporanea di
materiali puliti e sporchi.
La lavatura e la stiratura dei materiali dovranno essere effettuati dalla Ditta con ogni cura ed a
perfetta regola d’arte. I capi (articoli) da lavare dovranno essere trattati in maniera differenziata a
seconda del grado di sporco e del tessuto.
Fatta salva la normale usura della quale sarà oggettivamente presa cognizione da entrambi i
contraenti, le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere tali da garantire il non
progressivo deterioramento dei materiali lavorati sia sul piano estetico che funzionale, nonché
rispetto agli eventuali danni di ordine fisico e/o chimico che potrebbero essere arrecati ai naturali
utenti degli stessi. Costituisce obbligo della Ditta aggiudicataria ripetere le prestazioni laddove, a
giudizio del consegnatario, le stesse risultassero non eseguite a regola d’arte, o se i materiali
sottoposti alle operazioni previste risultassero non perfettamente puliti, e ciò anche se tali difetti si
dovessero palesare successivamente alla riconsegna.
Le ripetizione delle prestazioni contestate avverrà nel più breve tempo possibile, e ad esclusivo
carico ed onere della Ditta aggiudicataria.
I materiali consegnati devono corrispondere esattamente a quelli ritirati, di eventuali
smarrimenti o deterioramenti sarà ritenuta responsabile la Ditta aggiudicataria che dovrà
provvedere in proprio al risarcimento del danno.
La disinfezione e il lavaggio degli indumenti da lavoro dovrà avvenire tramite l’applicazione di
processi di lavaggio validati mediante analisi microbiologiche.
In ogni caso tutte le fasi del ciclo lavorativo dovranno essere conformi ai principi di cui alla norma
tecnica UNI EN 14065/2004.
Tutti gli indumenti da lavoro inoltre dovranno essere dotati di un MICROCHIP, che dovrà contenere
tutti i dati necessari per la tracciabilità dell’indumento ovvero: nome e cognome del dipendente,
numero del CHIP, codice cliente, nominativo della lavanderia e nominativo del datore di lavoro . Gli
stessi dati dovranno essere riportati su una etichetta termosaldata che potrà essere sia interna che
esterna all’indumento, infine su tutti i capi spalla dovrà essere applicato il Logo dell’ERSU di Sassari.
ART. 5 – Personale della Ditta/Osservanza condizioni Contributive –Retributive e Sicurezza
La Ditta dovrà assicurare il Servizio appaltato con proprio personale dipendente di assoluta fiducia,
sotto la propria esclusiva responsabilità.
La Ditta appaltatrice dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla completa osservanza delle
disposizioni di legge e regolamenti nazionali e regionali con particolare riguardo alle norme sulla
tutela della sicurezza dei lavoratori ed alle prestazioni contenute nel D.Lgs. 81 del 2008 e succ.
mod. ed integrazioni. La ditta si impegna inoltre alla piena e regolare osservanza delle vigenti
disposizioni di legge, regolamenti e di contratto di lavoro del personale assegnato alla fornitura del
servizio, con particolare riguardo alle norme in materia di sicurezza, assistenza, previdenza e
prevenzione degli infortuni.
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Tutti gli obblighi e gli oneri relativi all’impiego e alla gestione del personale assegnato alla fornitura
del servizio sono a carico della ditta, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’ERSU.
La Ditta appaltatrice inoltre deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti, degli addetti
comunque denominati, degli utenti della fornitura e dei terzi, tutti i comportamenti e gli
adempimenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e
dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attenendosi a quanto previsto
dalle normative di settore.
In tal senso la ditta appaltatrice assume ai fini del presente capitolato d’appalto, in via diretta ed
esclusiva, nei confronti dell’Amministrazione e/o di terzi, comunque definiti, la funzione, il ruolo e
la responsabilità di datore di lavoro/gestore della fornitura nel suo complesso.
La ditta appaltatrice deve fornire a tutto il personale, a qualsivoglia titolo assegnato alla fornitura,
idonei indumenti da lavoro da utilizzare durante le ore di servizio ed idonei dispositivi di protezione
individuale (DPI) previsti a seguito della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008.
Sarà cura e responsabilità esclusiva della ditta appaltatrice garantire che tutto il personale sia
formato, informato e messo in condizioni di ottemperare alle previsioni in materia di sicurezza sul
lavoro disposte dalle vigenti normative di settore, e che concretamente ottemperi alle stesse. La
ditta appaltatrice, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, per tutto il periodo
di validità del presente appalto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro vigenti.
ART. 6 – Obblighi di comportamento del personale dell’Impresa
Per il servizio da svolgere a favore dell’ERSU di Sassari, la Ditta Aggiudicataria ha l’obbligo di
comunicare all’Ente appaltante e comunque prima dell’attivazione del Servizio, l’elenco nominativo
del personale utilizzato, con impegno a segnalare entro 3 (tre) giorni ogni successiva variazione.
Tale elenco nominativo del personale costituisce l’unico documento per l’accesso dei lavoratori
impiegati dalla Ditta aggiudicataria del servizio.
ART. 7 – Penali
L’ERSU se i capi non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, potrà rifiutarli
in toto o in parte, ed il fornitore sarà invitato a provvedere ad altra fornitura/servizio. In tal caso la
ditta aggiudicataria sarà tenuta a provvedere a nuova consegna, a proprio esclusivo onere,
entro 24 ore o nel più breve termine posto dall’Amministrazione. Nel caso in cui la ditta affidataria
sia sprovvista delle merci richieste dovrà provvedere all’acquisto delle stesse presso terzi senza
alcun ulteriore onere per l’ERSU. Nel caso in cui la ditta affidataria non sostituisca i prodotti
rifiutati, l’ERSU potrà comunque provvedere al noleggio/lavaggio degli stessi presso terzi in danno
all’appaltatore con addebito ad esso del costo in più sostenuto rispetto a quello previsto nel
contratto ai sensi dell’art. 125 comma 6 lett. f. del D.Lgs. 163/2006. Per ogni violazione degli
obblighi derivanti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e per ogni caso di carente, tardiva o
incompleta esecuzione della fornitura del servizio, l’ERSU, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori
ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della
gravità del caso, da un minimo all’1(uno) per mille del valore dell’intera fornitura del servizio ad un
massimo dello 0.5% dell’intera fornitura.
L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità
per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.
E’ salvo ogni ulteriore diritto di rivalsa da parte dell’ERSU per colpa del fornitore. Il Responsabile del
Procedimento o il Responsabile della corretta esecuzione dell’appalto con nota indirizzata al
Dirigente propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo.
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L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a
firma del Direttore del Servizio Competente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le
sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta ferma la
facoltà dell’ERSU, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura del servizio
alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della
parte inadempiente ed immediata escussione della cauzione prevista dall’art. 113 del Codice degli
Appalti Pubblici.
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla
ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine l’ERSU si rivarrà trattenendo la
penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sul deposito cauzionale. In tale ultimo caso
la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del
suo utilizzo pena la rescissione del contratto.
ART. 8 - Pagamenti
Il pagamento della fornitura del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni dalla presentazione,
al protocollo dell’ERSU di regolare fattura.
Tale termine è in ogni caso sospeso sino al riscontro positivo delle verifiche di legge circa la
regolarità del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali effettuata tramite richiesta
d’ufficio del DURC (documento Unico di Regolarità Contributiva), senza che il fornitore possa
eccepire in merito alcuna riserva.
I pagamenti saranno comunque effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente
dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A..
A questo proposito, l’Appaltatore comunicherà all’ERSU, entro sette giorni dall’accensione, gli
estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed
il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L’Appaltatore si impegna in ogni
caso a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice CIG
relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dall’ERSU, dovrà essere
riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente
appalto. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per
la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del
comma 8 del medesimo art. 3. E’ da intendersi quale clausola risolutiva espressa la circostanza che
le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
L’Appaltatore si impegna a comunicare per iscritto qualsivoglia variazione riguardante la riscossione
dei mandati di pagamento.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per i
pagamenti già eseguiti.
ART. 9 – Cauzione definitiva
La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della
stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le
modalità previste dall’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. La garanzia è ridotta del cinquanta
percento agli operatori economici in possesso di certificato di qualità conforme alle norme
Europee.
La garanzia dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata
da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
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La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
ART. 10 – Responsabilità e assicurazioni
Ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per i danni che, in relazione all’espletamento
del servizio o a cause da esso conseguenti e/o connesse, derivassero all’ERSU e/o a terzi, sia a
persone che a cose, si intende senza riserve, od eccezioni a totale ed esclusivo carico della Ditta
appaltatrice, senza possibilità di rivalsa sull’ERSU stesso.
Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti alla stipula e relativa esecuzione del
contratto sono a carico dell’affidatario, che assumerà altresì tutti i rischi derivanti da
infortuni o da responsabilità verso terzi.
Nell’espletamento di quanto previsto nelle prestazioni, l’affidatario dovrà essere assicurato
mediante polizza di responsabilità civile e professionale verso terzi, per i rischi derivanti
dallo svolgimento dell’attività di cui trattasi, per un massimale minimo di € 1.000.000,00
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al
presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di
provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di
diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo
l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Copia della polizza dovrà essere consegnata ai competenti uffici dell’ERSU prima dell’inizio della
fornitura.
ART. 11 – Clausola risolutiva espressa
L’ERSU ha diritto di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, mediante apposito atto
scritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di
danni, nei seguenti casi:
a) Mancato inizio dell’esecuzione del servizio nei termini previsti dal presente Capitolato
Speciale d’Appalto;
b) Mancata conformazione alla disciplina di legge per la formale costituzione dei
raggruppamenti temporanei di Impresa;
c) Interruzione, mancata esecuzione o negligenza nella fornitura del servizio oggetto del
presente Capitolato, salvo il caso di forza maggiore non imputabile alla Ditta;
d) Gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
e) Violazione delle norme di sicurezza ed igiene;
f) Fallimento, concordato fallimentare o liquidazione amministrativa;
g) In caso di mancato reintegro della cauzione definitiva;
h) Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai
sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.
In tali casi l’ERSU sarà tenuto a corrispondere alla Ditta Appaltatrice soltanto il corrispettivo contrattuale
delle prestazioni regolarmente effettuate, sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e
spese sostenute e fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
La Ditta Appaltatrice inoltre corrisponderà all’ERSU una somma pari all’eventuale differenza di prezzo tra
quello previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e quello che l’ERSU riuscirà ad ottenere per la
fornitura del servizio, nel periodo intercorso tra la data della risoluzione e quella della scadenza naturale del
contratto.
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Nel caso di risoluzione del contratto la Ditta Appaltatrice è comunque tenuta a garantire, nel rispetto degli
obblighi contrattuali, la continuità del Servizio fino all’attivazione del medesimo da parte di nuovo gestore.
L’ERSU si riserva altresì la facoltà di risolvere anche parzialmente il contratto nei casi in cui, per cause di
forza maggiore non imputabili alla stessa, venga meno la necessità oggettiva di garantire quote della
fornitura del servizio così come originariamente previste.
ART. 12 – Spese contrattuali
Le spese di copia, bolli, registrazione e tutte le altre inerenti il presente contratto sono a carico della Ditta ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1 della Legge 27.12.1975 n.790.
Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi del
D.P.R. 26.10.1972 n.633 e succ. mod. ed integrazioni.
ART. 13 – Controversie
Tutte le controversie saranno deferite alla cognizione della Competente Autorità Giudiziaria. Il Foro
competente è quello di Sassari.
ART. 14 – Conoscenza delle condizioni dell’Appalto
L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte della Ditta Appaltatrice la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolamentano, ma altresì, di
tutte le condizioni “locali” che si riferiscono all’appalto e di tutte le circostanze generali e speciali che
possono aver influito sul giudizio dell’appaltatore circa la convenienza di assumere la fornitura del servizio.
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si farà riferimento alle Leggi ed ai regolamenti vigenti
in materia.
Art. 15 – Trattamento dei dati personali
Con riferimento al D.Lgs. 196 del 30.06.2003, si precisa quanto segue:
1. soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in quanto a
carattere giudiziario, è l’ERSU di Sassari;
2. le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento
si riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la presente gara.
L’Ente potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti o categorie di soggetti di seguito specificati:
- personale interno dello stesso Ente coinvolto nel procedimento;
- imprese che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione alla gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990;
3. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato D.Lgs. 196 del 2003 e ss. mm. ii. al
quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.
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L’Appaltatore accetta espressamente le clausole contenuti negli artt. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.
Firma_________________________________________________________________________
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO UTENZE f.f.
F.to: Sig. Salvatore Gaddia
Timbro e firma in segno
di integrale accettazione delle clausole
contenute nel presente Capitolato d’Appalto
FIRMA E TIMBRO
_________________________________
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