CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO PER LA FORNITURA DI

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CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO PER LA FORNITURA DI
CAPITOLATO AMMINISTRATIVO
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI SURGELATI
ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente documento sono le clausole amministrative relative al contratto di appalto per la fornitura
di prodotti alimentari surgelati per le esigenze delle mense universitarie dell’Ente regionale per il diritto allo
studio universitario di Sassari.
L’importo presunto dell’appalto è pari ad € 100.000,00 oltre IVA di legge, gli oneri relativi alla sicurezza sono pari
ad €0,00 (zero) trattandosi di mera fornitura senza installazione (Determinazione n.3 del 2008 dell’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici) ed avuto riguardo al fatto che lo scarico delle merci avviene nell’area di scarico
prospiciente.
ART. 2 DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha durata di anni uno (1) a partire dalla data di stipula del contratto.
Al termine del contratto lo stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, diffida o
costituzione in mora, salvo comunicazione da parte dell’ERSU di prosecuzione per il tempo strettamente
necessario alla definizione di nuova gara.
ART. 3 QUANTITA’ PRESUNTE
La quantità dei prodotti da fornire, descritta a puro titolo indicativo nel Capitolato tecnico, è meramente presunta
e sarà commisurata al numero dei pasti effettivamente erogati.
Fermo restando quanto previsto sopra, l’ERSU si riserva inoltre la facoltà di estendere o diminuire la fornitura in
oggetto fino alla concorrenza di 1/5 quinto dell’importo contrattuale, restando ferme le altre condizioni previste
dal contratto e, particolarmente, escluso ogni aumento dei prezzi unitari, ex art. 56 comma 5 della Legge
Regionale n. 5 del 2007.
ART. 4 PENALI
L’ERSU, se i prodotti non dovessero corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, potrà rifiutarli in toto o in
parte ed il fornitore sarà invitato a provvedere ad altra fornitura.
In tal caso la ditta affidataria sarà tenuta a provvedere nell’immediato a nuova consegna, a proprio esclusivo
onere.
Nel caso in cui la ditta affidataria sia sprovvista delle merci richieste o non dovesse consegnare le merci nei tempi
stabiliti, l’ERSU potrà provvedere all’acquisto delle stesse presso terzi in danno all’appaltatore con addebito ad
esso del costo in più sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto ai sensi dell’art. 125 c.6 lett. f. del D.Lgs.
163 del 2006.
Ove il contraente non esegua in tutto o in parte le prestazioni di cui al contratto/ordinativo nel termine fissato,
l’Ente applicherà una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale (si intende l’intero periodo
triennale).
Per eventuali ritardi nella fornitura dei prodotti rispetto alla giornata concordata con l’ERSU sarà applicata
parimenti una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.
Nel caso in cui la quantità/qualità del prodotto non corrisponda a quanto richiesto, e/o in ogni caso non siano stati
rispettati i parametri previsti dalla normativa vigente, verrà applicata una penale pari all’1 per mille
dell’ammontare netto del valore della fornitura.
Eventuali cause di forza maggiore che impediscano la regolare fornitura dovranno essere documentate e
comprovate dalla Ditta appaltatrice, comprese quelle imposte da disposizioni delle autorità competenti.
L’eventuale applicazione di penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o
persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.
E’ fatto salvo ogni ulteriore diritto di rivalsa da parte dell’ERSU per colpa del fornitore.
L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del
Direttore del Servizio competente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni
entro 6 (sei) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta ferma la facoltà dell’ERSU, in caso di gravi
violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente
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079/9940021/013/011 fax : 079/272118 e mail : [email protected] P.E.C:. : [email protected]
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ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della cauzione definitiva
prevista dall’art. 113 del Codice degli Appalti Pubblici.
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla ricezione della
comunicazione di applicazione. Decorso tale termine l’ERSU si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della
prima fattura utile ovvero sul deposito cauzionale.
In ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del
suo utilizzo.
ART. 5 PAGAMENTI E CLAUSOLA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il pagamento delle forniture sarà effettuato entro trenta (30) giorni dalla presentazione al protocollo dell’E.R.S.U.
di regolare fattura.
Il pagamento della fornitura sarà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su un conto
corrente dedicato, anche in via non esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.a.
A questo proposito, l’appaltatore comunicherà all’ERSU, entro sette giorni dall’accensione, gli estremi
identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sullo stesso.
L’appaltatore si impegna in ogni caso a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente
appalto.
Il codice CIG relativo alla fornitura di che trattasi dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture
emesse dal fornitore.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
Il pagamento è comunque subordinato al riscontro positivo delle verifiche circa la regolarità del pagamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali effettuata tramite la richiesta d’ufficio del DURC (Documento unico di
regolarità contributiva).
L’appaltatore si impegna a comunicare per iscritto qualsiasi variazione riguardante la riscossione dei mandati di
pagamento.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti già
eseguiti.
ART. 6 RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI
E’ obbligo dell’appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile
verso terzi(RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore al €
500.000,00(cinquecentomila/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una
polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicata per quella specifica. In tal caso si dovrà
produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto
per conto dell’Ersu, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri, e che il massimale per sinistro non è
inferiore al € 500.000.000,00(cinquecentomila/00)
Resta inteso che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è
condizione essenziale e pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la
copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della
cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ART. 7 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’ERSU si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il
10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte
dell’appaltatore. In tal caso l’Ente avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere
all’esecuzione in danno dell’appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
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In ogni cado si conviene che l’ERSU ha il diritto di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, mediante
apposito atto scritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di
danni, nei seguenti casi:
a) mancato inizio dell’esecuzione della fornitura nei termini previsti dal presente documento e dal
capitolato tecnico;
b) interruzione, mancata esecuzione o negligenza nella fornitura oggetto del presente documento e
del Capitolato tecnico, salvo il caso di forza maggiore non imputabile alla Ditta;
c) gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito alla diffida formale da parte
dell’Amministrazione;
d) impiego di personale non numericamente sufficiente o professionalmente preparato e/o mezzi
non idonei a garantire la corretta esecuzione della fornitura;
e) violazione delle norme di sicurezza e di igiene;
f) fallimento, concordato fallimentare o liquidazione amministrativa;
g) in caso di mancato reintegro della cauzione definitiva, qualora l’importo non reintegrato incida
sostanzialmente sulla quantificazione della garanzia;
h) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi
dell’art. 1433 del codice civile.
In tali casi l’ERSU sarà tenuto a corrispondere alla Ditta appaltatrice soltanto il corrispettivo contrattuale delle
prestazioni regolarmente effettuate, sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese
sostenute fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l’ERSU si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all’originaria procedura di gara , risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l’affidamento del completamento della fornitura. Si procede all’interpello a partire dal
soggetto che ha formulato la prima migliore offerta , fino al quinto miglior offerente, escluso l’originario
aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte all’originario aggiudicatario in sede di
offerta.
Nel caso di risoluzione del contratto la Ditta appaltatrice è comunque tenuta a garantire, nel rispetto degli
obblighi contrattuali, la continuità del servizio fino all’attivazione del medesimo da parte del nuovo gestore.
L’ERSU si riserva altresì la facoltà di risolvere anche parzialmente il contratto nei casi in cui, per cause di forza
maggiore non imputabili alla stessa, venga meno la necessità oggettiva di garantire quote della fornitura così
come originariamente previste.
La cauzione definitiva in tal caso verrà incamerata a titolo di risarcimento danni.
ART. 8 SUBAPPALTO
La fornitura può essere subappaltata entro il limite del 30% dell’importo complessivo contrattuale.
Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di
offerta, indicando la percentuale della prestazione che intenda subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs.
163/2006.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Ente con specifico provvedimento previo:
a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118,
comma 8 del D.Lgs. 1632006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo
tra l’affidatario e il subappaltatore;
b) verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel
bando di gara nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando gi gara
da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto al valore
complessivo dell’appalto.
ART.9 OSSERVANZA CONDIZIONI CONTRIBUTIVE – RETRIBUTIVE E SICUREZZA
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La Ditta appaltatrice dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla completa osservanza delle disposizioni di legge e
regolamenti nazionali e regionali con particolare riguardo alle norme sulla tutela della sicurezza dei lavoratori ed
alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
La ditta si impegna inoltre alla piena e regolare osservanza delle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e di
contratto di lavoro del personale assegnato alla fornitura con particolare riguardo alle norme in materia di
sicurezza, assistenza, previdenza e prevenzione degli infortuni.
Tutti gli obblighi e gli oneri relativi all’impiego e alla gestione del personale assegnato alla fornitura sono a carico
della Ditta, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’ERSU. La Ditta appaltatrice inoltre deve porre
in essere nei confronti dei propri dipendenti, degli addetti comunque denominati, degli utenti della fornitura e dei
terzi, tutti i comportamenti e gli adempimenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed
igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attenendosi a quanto
previsto dalle normative di settore.
In tal senso la Ditta appaltatrice assume ai fini del presente capitolato d’appalto, in via diretta ed esclusiva, nei
confronti dell’Amministrazione e/o dei terzi comunque definiti, la funzione, il ruolo e la responsabilità di datore di
lavoro/gestore della fornitura nel suo complesso.
La Ditta appaltatrice deve fornire a tutto il personale, a qualsiasi voglia titolo assegnato alla fornitura, idonei
indumenti di lavoro da utilizzare durante le ore di servizio ed idonei dispositivi di protezione individuale (DPI)
previsti a seguito della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81 del 2008.
Sarà cura e responsabilità esclusiva della Ditta appaltatrice garantire che tutto il personale addetto alla fornitura
sia formato, informato e messo in condizioni di ottemperare alle previsioni in materia di sicurezza sul lavoro
disposte dalle vigenti normative di settore, e che concretamente ottemperi alle stesse. La Ditta appaltatrice si
obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, per tutto il periodo di validità del presente appalto,
condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti.
ART.10 SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese contrattuali relative al contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.
Le spese di copia, stampa, bollo, registrazione e tutte le altre inerenti il presente contratto sono a carico della
Ditta ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della Legge 27/12/1975 n. 790.
Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R.
26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 11 CONTROVERSIE
Per qualsiasi eventuale controversia è esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie saranno deferite alla
cognizione della Competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente è quello di Sassari.
ART. 12 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’APPALTO
L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte della Ditta Appaltatrice la conoscenza
perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolamentano, ma altresì, di tutte le condizioni
“locali” che si riferiscono all’appalto e di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul
giudizio dell’appaltatore circa la convenienza di assumere la fornitura.
Per quanto non disposto, si farà riferimento a quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia di
commercio e vendita dei prodotti descritti nel presente documento.
Il corrispettivo della fornitura resterà invariato per tutta la durata dell’appalto.
ART. 13 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Con riferimento al D.Lgs. 196 dd. 30.06.2003, si precisa quanto segue:
1. soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati personali richiesti, anche sensibili in quanto a
carattere giudiziario, è l’ERSU di Sassari.
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3.
La finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento si
riferiscono esclusivamente al procedimento instaurato con la presente gara. L’Ente potrà comunicare i dati
raccolti ai soggetti o categorie di soggetti di seguito specificati:
- personale interno dello Ente coinvolto nel procedimento;
- imprese che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione alla gara;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n.241 dd. 07.08.1990;
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato D.Lgs. 196 dd.30.06.2003 alla quale si fa espresso
rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo.
Il Direttore del Servizio Amministrativo f.f.
Dott.ssa Ambra Giordano
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