I servizi di costruzione dei padiglioni a Expo 2015 sono soggetti a

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I servizi di costruzione dei padiglioni a Expo 2015 sono soggetti a
FISCO
I servizi di costruzione dei padiglioni a Expo
2015 sono soggetti a reverse charge
Per prestazioni rese da soggetti appaltatori nei confronti dell’Organizzatore, regime
riferibile alle operazioni tra appaltatore e committente
/ Emanuele CHIELI e Simonetta LA GRUTTA
Al fine di chiarire il trattamento fiscale delle operazioni attive e passive poste in essere dagli operatori economici in occasione di Expo Milano 2015, l’Agenzia delle Entrate si è
pronunciata dapprima con ris. n. 10/2014 e successivamente
con circ. n. 26/2014.
Nonostante le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria siano in certi ambiti esaustive, alcuni dubbi sono
sorti in merito all’applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile ai servizi di costruzione di padiglioni espositivi, nel caso in cui una società italiana, fornitrice di un
Partecipante Ufficiale, subappalti detta prestazione ad
un’altra società italiana.
La citata circ. n. 26, al punto 7, indica che Expo Milano
2015 costituisce un evento di carattere espositivo – in occasione del quale i Partecipanti (Ufficiali e non Ufficiali) presentano le proprie competenze e i propri prodotti ai visitatori – che rientra nella nozione di “fiere ed esposizioni”.
Secondo quanto già chiarito con circ. n. 37/2011 e richiamato nella circ. n. 26, rientrano nella nozione di servizi relativi
a “fiere ed esposizioni”, tra gli altri, anche “i servizi direttamente connessi all’allestimento degli stand fieristici, i
committenti dei quali siano i soggetti che partecipano
all’evento espositivo”.
Da ciò discende che, per ciò che qui interessa, rientrano
nell’ambito delle prestazioni relative a fiere ed esposizioni
i servizi di costruzione dei padiglioni che Expo 2015 spa
(l’Organizzatore) fornisce ai Partecipanti. La qualificazione
dei servizi in parola non muta anche nel caso in cui questi
siano resi ai Partecipanti da soggetti diversi dall’Organizzatore. Tali conclusioni sono più volte citate nella circolare
di cui trattasi.
Pertanto, i servizi di costruzione di padiglioni fieristici sono
territorialmente rilevanti in Italia:
- se resi ad un committente non soggetto passivo IVA,
quando sono materialmente eseguiti in Italia, (art. 7-quinquies, comma 1, lett. a) del DPR 633/72);
- se resi ad un committente soggetto passivo IVA, quando
questi è stabilito in Italia (art. 7-ter, comma 1, lett. a) del
DPR 633/72).
Con riferimento al metodo di applicazione dell’imposta, per
le operazioni territorialmente rilevanti in Italia, il comma 2
dell’art. 19 (rubricato “Agevolazioni fiscali per l’Organizzatore”) dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e il Bureau International des Expositions (stipulato l’11 luglio 2012 e ratificato con L. 14 gennaio 2013 n. 3) espressa/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 20 MARZO 2015
mente prevede la rilevanza delle disposizioni di cui all’art.
17, comma 5 del DPR 633/72 per le “prestazioni di servizi,
compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore
edile da soggetti appaltatori nei confronti dell’Organizzatore”. A tale riguardo, la circ. n. 26, al punto 5.2., illustra
che “si tratta di una specifica ipotesi di applicazione del sistema dell’inversione contabile che si differenzia dal reverse charge tipico del settore dei subappalti edili di cui
all’art. 17, co. 6, lett. a) DPR 633/72”.
Ciò implica che, nella fattispecie in esame, il regime sia riferibile alle operazioni tra appaltatore e committente, a
differenza di quanto avviene per il reverse charge nel settore
edile, che non opera per le prestazioni di servizi rese
direttamente al committente finale, ma solo per quanto
fornito in esecuzione di rapporti giuridici che si pongono a
valle del rapporto di committenza.
Nulla, invece, è previsto dal citato Accordo, né chiarito dalla circ. n. 26, per le prestazioni di servizi, e in particolare per
le prestazioni di manodopera, rese nel settore edile e finalizzate alla costruzione di un padiglione, quando il committente sia un soggetto diverso dall’Organizzatore.
Per taluni aspetti dovrebbe ritenersi che, in assenza di
un’espressa previsione normativa, i firmatari dell’Accordo
abbiano voluto consentire l’applicazione del regime dell’inversione contabile di cui all’art. 17, comma 5 del DPR
633/72 esclusivamente nel caso in cui il committente sia
l’Organizzatore.
Reverse charge dei subappalti edili se il committente non
è Organizzatore
Per altri aspetti, tuttavia, sembra più corretto ritenere che alle prestazioni in parola sia, per natura, applicabile il regime dell’inversione contabile previsto per i subappalti nel
settore edile, di cui all’art. 17, comma 6, lett. a) del DPR
633/72, qualora siano rispettate tutte le condizioni. In effetti,
si tratta esattamente di prestazioni edili (costruzione di un
padiglione) rese ad un soggetto che non riveste il ruolo di
appaltatore principale (l’azienda fornitrice del Partecipante Ufficiale) da parte di un subappaltatore (che si presume
integri i presupposti di legge).
Tale tesi interpretativa spiegherebbe anche l’assenza
nell’Accordo, per la fattispecie in esame, di una previsione
analoga a quella di cui all’art. 19, comma 2.
Interpellata sulla questione, mediante il Desk Expo 2015
(istituito con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 28 novembre 2013 prot. 2013/141487),
l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la qualificazione delle prestazioni di servizi relative alla costruzione
e/o demolizione dei padiglioni espositivi di Expo Milano
2015, quali prestazioni di servizi relative a fiere ed esposizioni, “non assume valenza di carattere generale, bensì rileva soltanto ai fini dell’individuazione del luogo in cui detti
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servizi devono essere, in linea di principio, assoggettati ad
IVA (i.e. ai fini della rilevanza territoriale dei servizi)”.
Tale qualificazione non attiene, invece, alla “natura intrinseca” degli stessi; per cui, se sono riconducibili ad attività
comprese nella sezione F della Tabella di classificazione
delle attività economiche ATECO 2007 e soddisfano le
condizioni di legge, tali servizi ricadono nelle previsioni di
cui all’art. 17, comma 6, lett. a) del DPR 633/72.