SdìFlash dal 18/03/2016 al 24/03/2016

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SdìFlash
dal 18/03/2016 al 24/03/2016
Selezione delle notizie più rilevanti della settimana
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Contenuti :
Data Protection Officer
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Stp, possibile se Srls
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Archivio rapporti finanziari, invio dati 2015
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Visto di conformità, elenco abilitati
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Fondi Ue aperti ai professionisti
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Manuale XBRL 2016
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Riduzione contributiva 2015 imprese edili
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Istruzioni su certificato d’infortunio
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Settima salvaguardia
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Buste arancioni
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Nuovo modello DURC
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Certificato infortunio
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INPS Interessi per contributi
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Malattia Maternità Prestazioni diverse 2016
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Voucher pienamente tracciabili
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Apprendisti, orario di lavoro
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Revisione per codici tributo
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Cratere sismico aquilano, fondi per il turismo
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Sabatini ter con termini non retroattivi
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Contenuti :
Associazioni senza fini di lucro, beneficiari
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Imposta successioni con F24
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Nuovo modello Iva TR
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Garanzia diretta per imprese
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Enti locali, no istituzione nuovi tributi
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Sostituti: 730−4, rettifica date
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Addendum per Sabatini−ter
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Sanzione falsi documenti per sospensione
riscossione
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MiSE, vademecum incentivi
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Ruling internazionale con modalità operative
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Collegio sindacale: compenso del componente
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Cndcec, relazione revisori ed esami Stato
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Associazioni senza fini di lucro, beneficiari
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Data Protection Officer
Il Data Protection Officer va designato obbligatoriamente da: amministrazioni ed enti
pubblici, fatta eccezione per le autorità giudiziarie; tutti i soggetti la cui attività principale
consiste in trattamenti che, per loro natura, loro oggetto o loro finalità, richiedono il
controllo regolare e sistematico degli interessati; tutti i soggetti la cui attività principale
consiste nel trattamento, su larga scala, di dati sensibili, relativi alla salute o alla vita
sessuale, genetici, giudiziari e biometrici. Inoltre, un titolare del trattamento o un
responsabile del trattamento possono comunque designare un Responsabile della
protezione dei dati personali anche in casi diversi da quelli sopra indicati, mentre un
gruppo di imprese o soggetti pubblici possono nominare un unico Responsabile della
protezione dei dati. Il 17 marzo 2016, il Garante per la protezione dei dati personali ha
pubblicato sul proprio sito una versione aggiornata della scheda informativa sulla figura
del Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer) sulla base
della proposta di Regolamento COM(2012)11, concernente la "tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati",
come modificata a seguito dell'accordo politico fra i co−legislatori europei (Parlamento
europeo e Consiglio Ue).
Stp, possibile se Srls
E' possibile iscrivere nella sezione speciale dell'Albo una Stp costituita in forma di Srls
(società a responsabilità limitata semplificata), fermo restando gli accorgimenti che si
rendano necessari in ragione della peculiare disciplina che contraddistingue la
semplificata. Anche nella circolare Cndcec n. 32/IR/2013 era stato chiarito che le società
tra professionisti possono essere costituite anche come società di capitali e può essere
utilizzata la nuova forma societaria della srl semplificata − art. 2463−bis c.c. – “con gli
accorgimenti che si rendano necessari in ragione della peculiare disciplina che la
contraddistingue”. Sono inderogabili le clausole del modello standard tipizzato Lo
chiarisce il Cndcec, con il Pronto ordini n. 262 del 14 marzo 2016: "per quanto concerne
la s.r.l.s. deve ritenersi, infatti, che la inderogabilità delle clausole del modello
standard....deve essere intesa nel senso che solamente le clausole previste nel modello
standard tipizzato non sono derogabili e non che il modello standard tipizzato sia
inderogabile”. Nel PO è ricordato l'intervento sul tema della FNC, con il documento
“Società a responsabilità limitata semplificata” del febbraio 2016.
Archivio rapporti finanziari, invio dati 2015
In vista della scadenza del 31 marzo 2016, data entro la quale gli intermediari finanziari
devono comunicare saldi e movimentazioni all'Archivio rapporti finanziari, l'Agenzia delle
Entrate ha pubblicato, sul proprio sito web, le risposte ad alcune delle domande più
frequenti (FAQ) sulle comunicazioni cui sono tenuti tutti gli intermediari per i rapporti
intrattenuti con i contribuenti. I soggetti obbligati Gli operatori finanziari che sono tenuti a
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comunicare all’Anagrafe tributaria una serie di informazioni che confluiscono nell’archivio
dei rapporti finanziari sono quelli indicati all’articolo 7, comma 6, del Dpr 605/1973. Si
tratta di banche, Poste italiane Spa, consorzi e coop di garanzia, cambiavalute,
intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del
risparmio, società di gestione del risparmio e ogni altro operatore finanziario, come
holding e Confidi. Comunicazione mensile e annuale L'adempimento concerne due tipi di
comunicazione: − la comunicazione mensile, che riguarda i dati anagrafici e i codici
fiscali, il tipo di rapporto attivato o cessato con l’intermediario e il ruolo rivestito dal
soggetto; sono incluse anche le operazioni extra−conto sia riferite a chi è già in possesso
di altri rapporti presso il medesimo intermediario, sia a clienti occasionali. − la
comunicazione annuale, che riguarda l'invio dei saldi, dei movimenti e la giacenza media
riferibili al rapporto già comunicato in precedenza. I principali dati da comunicare sono
quelli riguardanti: il conto corrente; il deposito titoli/risparmio; il rapporto fiduciario; le
carte di credito/debito; le garanzie; i finanziamenti; i fondi pensione; i prodotti finanziari di
assicurazioni; acquisto e vendita oro; il numero accessi cassette di sicurezza e le
operazioni extra−conto. Comunicazioni dei dati annuali 2015 entro il 31 marzo La
comunicazione mensile va inviata entro il mese successivo, mentre la comunicazione
annuale va inviata entro il 15 febbraio di ciascun anno. Per il 2016 è stata prevista una
proroga: il provvedimento del 25 gennaio 2016, ha stabilito che le comunicazioni di
gennaio e febbraio possono essere inviate entro il 30 aprile 2016, insieme a quella di
marzo, mentre anche per la comunicazione dei dati annuali relativi al 2015 è stata
prevista una proroga al 31 marzo 2016. In caso di violazione degli obblighi di
comunicazione si va incontro ad una sanzione da 2mila a 21 mila euro; se la
trasmissione dei dati avviene entro i 15 giorni dal termine, la sanzione è ridotta alla metà.
Visto di conformità, elenco abilitati
Per svolgere l'attività di assistenza fiscale, con l'apposizione del visto di conformità sulle
dichiarazioni fiscali, i professionisti devono presentare una comunicazione alla Direzione
regionale competente in base al proprio domicilio fiscale. L'Agenzia delle Entrate ha
pubblicato i nominativi dei professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità
sulle dichiarazioni fiscali in seguito alla presentazione della citata comunicazione. Il
percorso per conoscere i nominativi Dal sito delle Entrate si accede ai servizi online. Da
qui: servizi fiscali > servizi fiscali senza registrazione > Ricerca professionisti abilitati
all’apposizione del visto di conformità. La ricerca può essere effettuata selezionando la
regione e di seguito la provincia e il comune di interesse, oppure indicando il cognome
del professionista nell'apposito spazio.
Fondi Ue aperti ai professionisti
La Legge di Stabilità 2016 riconosce il diritto ai professionisti e alle partite Iva di poter
accedere ai fondi strutturali europei stanziati da Bruxelles. Già dal 2009 i lavoratori
autonomi sono stati equiparati agli imprenditori grazie ad una serie di leggi regionali. Ora,
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alla luce delle nuove disposizioni normative, le Regioni stanno elaborando una serie di
strumenti per consentire anche ai professionisti e alle partire Iva di accedere ai
finanziamenti europei. Si tratta, per esempio, degli aiuti pensati per inserire i praticanti
negli studi professionali, degli incentivi per il coworking e la formazione continua, degli
aiuti per l'avvio di attività professionali e per acquistare attrezzature hight−tech e di
misure per facilitare l'accesso al credito, grazie all'utilizzo delle risorse del Fondo sociale
europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale. Fondo Fse e Fser in soccorso ai
professionsiti La programmazione Fse 2014−2020 prevede un’attenzione particolare ai
professionisti e ai lavoratori autonomi. Tali fondi Fse sono stati stanziati appositamente
per finanziare le misure formative per l’incremento delle competenze delle persone
occupate. Analogamente è stata prevista, a livello europeo, anche una politica di
investimento regionale, finalizzata alla creazione di posti di lavoro, alla competitività tra
imprese, alla crescita economica e allo sviluppo sostenibile in tutte le regione della Ue.
Attualmente, le Regione stanno verificando le modalità di attuazione della legge di
Stabilità nei bandi finanziati attraverso il Fesr. Al momento, sono 9 le Regioni italiane che
hanno consentito l'accesso alle risorse dei primi bandi per il Fse o il Fesr, in concorrenza
con le piccole e medie imprese. Ogni Regione ha un proprio piano con priorità e
tempistiche diverse. Per cercare una linea di intervento comune è attesa in settimana
una riunione della commissione Affari europei della Conferenza delle Regioni, voluta
anche dagli stessi professionisti. Questi ultimi, infatti, avvertono un'esigenza di
coordinamento per facilitare il dialogo con le Regioni e non disperdere energie. Il
presidente di Confprofessioni Gaetano Stella, si dice pronto, a tal fine, a costruire
un’agenzia dei professionisti per l’Europa, in collaborazione con l’Adepp. Documento
FNC sugli incentivi per i professionisti Proprio “Agevolazioni ed incentivi per i liberi
professionisti” è il tema del nuovo documento del 15 marzo 2016 pubblicato dalla
Fondazione studi dei dottori commercialisti con lo scopo di informare i giovani,
professionisti e tirocinanti, sulle varie agevolazioni e incentivi a cui potrebbero mirare per
accrescere la loro professionalità. Nel documento vengono, così, riportati i nuovi bandi
pubblicati a livello nazionale e regionale a vantaggio dei liberi professionisti, oltre a quelli
vecchi ancora aperti. Tra le opportunità per i professionisti italiani vengono illustrate
anche l'utilizzo del superammortamento introdotto dalla Legge n. 208/2015 ed il
Selfemployment di garanzia Giovani, un fondo rotativo nazionale per finanziare iniziative
di auto−impiego e di auto−imprenditorialità il cui target sono gli under−30.
Manuale XBRL 2016
XBRL, online il manuale operativo 2016 Il Cndcec e il sistema camerale hanno messo a
punto il manuale operativo 2016 volto a facilitare le società e i professionisti
nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio, nel formato elettronico XBRL, oltre
che a creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale. Si tratta di una
guida semplice e pratica che si può scaricare dal sito dei commercialisti, ma anche dai
siti: unioncamere.gov.it e registroimprese.it. Convegno nazionale Cndec su fisco, legge
di Stabilità e partecipate Intanto, si è tenuto, a Torino, il convegno nazionale organizzato
dal Cndec su fisco, legge di Stabilità e partecipate. Fatturazione elettronica Dalla
direttrice dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, i progetti a breve: “La fatturazione
elettronica va incentivata il più possibile, perché può rappresentare un volano di sviluppo,
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ma al momento l'ipotesi generalizzata in tempi brevi non è possibile sia per le normative
europee sia per la configurazione della nostra struttura economica formata da milioni di
piccole imprese. Per le imprese grandi rappresenta un risparmio evidente, le piccole
vanno aiutate”. Studi di settore per i soggetti che tengono la contabilità di cassa Il
viceministro dell’Economia, Luigi Casero, nel suo intervento ha ribadito, dopo l'annuncio
a Telefisco 2016, che: “Gli studi hanno aiutato molto l’adesione spontanea alle richieste
fiscali, ma come tutti gli strumenti che invecchiano hanno bisogno di un restyling”. E il
viceministro prospetta che la proposta organica potrebbe concretizzarsi entro l'estate”.
Restano i nodi del gettito, si dovrà trovare la copertura finanziaria all’interno della legge
di Stabilità. La sospensione di agosto sia strutturale Rendere strutturale la sospensione
ad agosto dei termini amministrativi. È una delle richieste del Cndcec, con il Presidente
del Consiglio nazionale della categoria, Gerardo Longobardi: “L’anno scorso alla vigilia
dell’estate sono arrivate le oltre 200mila lettere per la compliance. La sospensione è
stata riconosciuta in via amministrativa dall’Agenzia, ma uno stop per legge, senza
attendere i provvedimenti anno per anno, è il minimo sindacale, così come la proroga
automatica di 60 giorni in caso di ritardi nell’approvazione dei provvedimenti attuativi o
dei software applicativi”. Il viceministro Casero è concorde e ipotizza che la misura possa
trovare spazio nel decreto correttivo sulle semplificazioni in via di definizione.
Riduzione contributiva 2015 imprese edili
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 1° dicembre 2015,
assunto di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha confermato, per
l’anno 2015, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura
dell’11,50%. L’INPS, con circolare n. 52 del 17 marzo 2016 ha riepilogato la normativa
che regola la materia ed ha fornito indicazioni relative alle modalità operative. Modalità
operative Le istanze per la riduzione contributiva relativamente all’anno 2015 devono
essere inviate telematicamente avvalendosi del modulo “Rid−Edil”, disponibile all’interno
del cassetto previdenziale aziendale del sito internet dell’Istituto, nella sezione
“comunicazioni on−line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”, e saranno definite
entro il giorno successivo. In caso di esito positivo del controllo, sarà attribuito alla
posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da agosto
2015 ad aprile 2016. Le aziende autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso
UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di febbraio, marzo e aprile
2016. Poiché trattasi di riduzione contributiva riferita al 2015, dovrà essere utilizzato il
codice L207, che si riferisce al recupero di arretrati, nell’elemento di . Per gli operai non
più in forza, nell’UniEmens non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il
calendario giornaliero, e dovrà essere valorizzato l’elemento con il codice NFOR, che
contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda. Evidenzia la circolare INPS
n. 52/2016, che i datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della
riduzione contributiva relativa al 2015, fino al 15 maggio 2016.
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Istruzioni su certificato d’infortunio
L’art. 21, D.Lgs. n. 151/2015, ha previsto diverse semplificazioni in materia di
adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Stante
quanto sopra, l’INAIL, con circolare n. 10 del 21 marzo 2016, ha fornito le istruzioni in
merito a: obbligo di invio telematico del certificato medico, anche in agricoltura;
trasmissione telematica delle denunce all’autorità locale di Pubblica Sicurezza; inchiesta
sugli infortuni; obbligo di denuncia/segnalazione; profilazione delle strutture sanitarie e
dei medici. Certificazione d’infortunio Dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono
esonerati dall’obbligo di trasmettere all’INAIL il certificato medico di infortunio o di
malattia professionale in quanto la certificazione medica sarà direttamente acquisita
dall’Istituto, dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascerà e verrà resa disponibile
a tutti i datori di lavoro attraverso la funzione “Ricerca Certificati Medici” disponibile
all’interno dei servizi denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi. Si
ricorda che, in attuazione delle nuova normativa, i termini per la presentazione delle
denunce decorrono dalla data in cui il datore di lavoro riceve i riferimenti del certificato
medico dal lavoratore. Denunce all’autorità di PS Il Decreto semplificazione ha posto a
carico dell’INAIL l’obbligo di trasmissione all’autorità di Pubblica Sicurezza delle
informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa. Per cui il
datore di lavoro sarà esonerato da tale adempimento che è relativo agli infortuni mortali o
con prognosi superiore a trenta giorni. Obblighi dei lavoratori Chiarisce la circolare INAIL
n. 10/2016 che il lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale deve fornire al
datore di lavoro: il numero identificativo del certificato; la data di rilascio; i giorni di
prognosi indicati nel certificato stesso. Tuttavia in questa prima fase, qualora il prestatore
di lavoro non disponga del numero identificativo del certificato di infortunio/malattia
professionale, dovrà continuare a fornire al datore di lavoro il certificato in forma
cartacea.
Settima salvaguardia
Con la circolare INPS n. 50 del 17 marzo 2016 sono state fornite ulteriori indicazioni e
chiarimenti riguardanti le particolarità relative alle singole tipologie di lavoratori destinatari
della c.d. settima salvaguardia, ai fini dell’istruttoria delle istanze di accesso al beneficio
in questione. Più nello specifico, l’Istituto ha illustrato le particolarità relative a: lavoratori
collocati in mobilità o in trattamento speciale edile; lavoratori autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione; lavoratori cessati in ragione di accordi
individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro; lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave; lavoratori con
contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro. Lavoratori con contratto di
lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro Il contingente numerico per questa
tipologia di lavoratori è stato fissato in 3.000 unità. Potenziali destinatari della
salvaguardia sono i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in
somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio
2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i
requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, entro il 6
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gennaio 2017. Dalla categoria in questione sono esclusi i lavoratori del settore agricolo
ed i lavoratori stagionali. Monitoraggio delle domande Poiché la legge ha previsto
l’obbligo per l’INPS di monitorare le domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori
che intendono avvalersi del beneficio della salvaguardia sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro, viene evidenziato che, per i genitori in congedo per
assistere figli portatori di handicap in condizioni di gravità, continua a trovare
applicazione il criterio, adottato in occasione delle precedenti salvaguardie, della
prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo
trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità. Inoltre, evidenzia la circolare n.
50/2016, qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle
domande di pensione e dei limiti di spesa determinati, non saranno più prese in esame
ulteriori domande di pensionamento con la settima salvaguardia.
Buste arancioni
L’INPS e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), al fine di promuovere l’utilizzo di internet e
dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione ed aumentare la consapevolezza
finanziaria e previdenziale degli italiani, con comunicato stampa del 17 marzo 2016,
hanno annunciato l’iniziativa “Cittadino Digitale”. Tale iniziativa dovrebbe facilitare la
diffusione di SPID, il nuovo sistema pubblico di identità digitale tra i cittadini e l’INPS e,
grazie a questa collaborazione, dovrebbero arrivare, finalmente, a casa di 7milioni di
lavoratori, le tanto annunciate buste arancioni contenenti la previsione della loro
pensione futura. Più nello specifico, ciò che i lavoratori riceveranno è un prospetto
dell’estratto conto contributivo e la simulazione di base, nonché l’invito a richiedere SPID
per accedere a tutte le ulteriori funzionalità offerte dal servizio online di simulazione della
pensione. Il comunicato del 17 marzo 2016, oltre ad annunciare l’invio della busta
arancione, sottolinea, altresì, l’impegno dell’INPS a: accelerare il processo di
digitalizzazione dei propri servizi attraverso l'implementazione di PagoPA – il sistema
unico per i pagamenti elettronici della Pubblica Amministrazione; contribuire al processo
di identificazione del domicilio digitale del cittadino che verrà gestito dall’Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente; favorire la migrazione verso le nuove identità
digitali SPID degli utenti in possesso di un Pin INPS.
Nuovo modello DURC
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, ai fini della regolarità
contributiva l'interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione Territoriale
del Lavoro, che ne verifica a campione la veridicità, l'inesistenza a suo carico di
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle
violazioni di cui all'allegato A al medesimo Decreto, ovvero il decorso del periodo indicato
dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, con nota prot. n. 5081 del 15 marzo 2016, ha comunicato che è stato modificato
il modello con cui va autocertificata la non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del
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DURC. Il nuovo modello va utilizzato anche dai datori di lavoro che dopo l’1 luglio 2015
abbiano già rilasciato per la prima volta la dichiarazione in questione, anche se restano
valide sia le indicazioni in precedenza fornite dallo stesso Ministero che le dichiarazioni
già rilasciate. Nei suddetti casi, chiarisce la nota n. 5081/2016, la trasmissione del nuovo
modello sostituisce il precedente e si dà per effettuata alla data del precedente invio.
Certificato infortunio
L’INAIL ricorda che, dal 22 marzo 2016, spetta al medico certificatore o alla struttura
sanitaria che presta la “prima assistenza", l'obbligo di trasmissione del certificato medico
di infortunio o di malattia professionale, così come previsto dal c.d. Decreto
Semplificazione (D.Lgs. n. 151/2015). A tal fine, l’Istituto ha reso disponibile una
procedura per la registrazione e la profilazione dei medici e delle strutture sanitarie per
l’invio telematico dei certificati in questione. Rammenta l’INAIL, che per l’abilitazione ai
servizi online il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria devono inviare
apposita richiesta alla sede competente per territorio, utilizzando la modulistica
disponibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo:
http://www.inail.it/internet/default/Modulistica/AbilitazioneaiServizionline/index.html.
INPS Interessi per contributi
La BCE ha ridotto il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali
dell’Eurosistema che, a decorrere dal 16 marzo 2016, è pari allo 0,00%. Stante quanto
sopra, la circolare INPS n. 49 del 16 marzo 2016 ha comunicato che, a decorrere da tale
data: l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e
sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di
versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6% annuo; in caso di
mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 5,5% in
ragione d’anno. In caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è
pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la
scadenza di legge. La circolare n. 49/2016 si occupa, altresì, sanzioni ridotte in caso di
procedure poncorsuali.
Malattia Maternità Prestazioni diverse 2016
L’INPS, con circolare n. 51 del 17 marzo 2016, ha comunicato le retribuzioni di
riferimento, nell’anno 2016, per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia,
maternità/paternità e tubercolosi a: lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al
D.P.R. 602/1970, art.4; lavoratori agricoli a tempo determinato; compartecipanti familiari
e piccoli coloni; lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari; lavoratori
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addetti ai servizi domestici e familiari (solo maternità/paternità); lavoratrici autonome:
commercianti, artigiane, CD−CM, imprenditrici agricole professionali e pescatrici
autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne (solo maternità/paternità).
Con la stessa circolare sono stati, inoltre, resi noti gli importi da prendere a riferimento,
nell’anno 2016, per le seguenti prestazioni: lavoratori iscritti alla Gestione separata dei
lavoratori autonomi di cui alla Legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo
parentale, malattia e degenza ospedaliera); assegni di maternità dei Comuni ex art. 74
del D.Lgs. n. 151/2001 (importo prestazione e limite reddituale); assegni di maternità
dello Stato ex art. 75 del D.Lgs. n. 151/2001; congedo parentale ex art. 34, comma 3,
D.Lgs. n. 151/2001 (limite reddituale); art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001 − indennità
economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei
familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2016. Assegni di
maternità Per le nascite avvenute nel 2016 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il
cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2016, la misura dell’assegno di maternità del
Comune ed il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)
sono i seguenti: assegno di maternità (in misura piena) pari a euro 338,89 mensili per
complessivi euro 1.694,45; indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)
con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti pari a euro 16.954,95. L’importo
dell’assegno di maternità dello Stato valido per le nascite avvenute nel 2016 e per gli
affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel
2016, è pari, nella misura intera, ad euro 2.086,24. Congedo parentale Il genitore
lavoratore dipendente che, nel 2016, chieda periodi di congedo parentale ulteriori rispetto
ai sei mesi, ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore euro
16.311,43. Tale valore è provvisorio e la circolare n. 51/2016 si riserva di comunicare il
valore definitivo qualora dovesse risultare diverso.
Voucher pienamente tracciabili
Dal sito del Ministero del Lavoro si apprende che, al fine di eliminare gli usi impropri ed
illegali del lavoro accessorio, una norma inserita nel primo decreto correttivo dei decreti
attuativi del Jobs Act − che verrà portato all'approvazione in una delle prossime riunioni
del Consiglio dei Ministri – prevede che i voucher saranno pienamente tracciabili. La
tracciabilità sarà assicurata dalla comunicazione telematica preventiva di: nominativo e
codice fiscale del prestatore; data e luogo in cui svolgerà la prestazione lavorativa;
durata della prestazione lavorativa. Questo intervento è il primo risultato di due filoni di
attività: le verifiche ispettive che confermano che le violazioni più ricorrenti in materia
sono rappresentate dall'utilizzo del lavoratore per più ore o più giornate rispetto a quelle
dichiarate oppure dal pagamento della retribuzione, in parte attraverso buoni lavoro e in
parte "in nero"; monitoraggio e valutazione che il Ministero del Lavoro ha condotto in
collaborazione con l’INPS. Come si evince dalla news pubblicata sul sito ministeriale il 22
marzo 2016, dal monitoraggio emerge, inoltre, che nei settori del turismo, del commercio
e dei servizi c’è stata una forte crescita del ricorso al lavoro accessorio, per cui su tali
settori si concentrerà l’attività di controllo degli organi ispettivi.
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Apprendisti, orario di lavoro
A seguito di istanza presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 11
del 21 marzo 2016, ha chiarito che i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico,
assunti con un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35
settimanali. Tale limite di orario è quello che il comma 1, art. 18, Legge n. 977/1967,
pone ai “bambini”, ovvero a quei minori che non hanno ancora compiuto quindici anni di
età o che sono ancora soggetti all’obbligo scolastico. A tal proposito si rammenta che
l’art. 1, comma 622, Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), ha disposto l’innalzamento
dell'obbligo di istruzione da 9 a 10 anni, con conseguente innalzamento dell’età minima
per l’accesso al lavoro da 15 a 16 anni. Evidenzia, inoltre, l'interpello n. 11/2016, che
anche la Cassazione ha sostenuto che, nel caso in cui gli apprendisti siano fanciulli o
adolescenti, sono applicabili i più rigorosi limiti di orario previsti dall’art. 18 della Legge n.
977/1967 e non, invece, quelli contemplati dalla normativa sull’apprendistato (cfr. Cass.
Sez. III, n. 9516/2003).
Revisione per codici tributo
L'agenzia delle Entrate ha operato una revisione, nell'ottica della semplificazione degli
adempimenti posti a carico dei sostituti d’imposta, dei codici tributo attualmente esistenti
riferiti a ritenute ed altre somme a carico dei sostituti. Alcuni codici sono stati soppressi in
quanto accorpati ad altri, ed alcuni sono stati ridenominati. Le modifiche andranno vigore
dal 1° gennaio 2017. Nella tabella allegata alla risoluzione n. 13 del 17 marzo 2016,
sono indicati i codici da utilizzare fino al 31/12/2016 nonché quelli che, dal 1/1/2017,
dovranno essere utilizzati in luogo di quelli soppressi. Gli otto codici rinominati sono i
seguenti: − 1012 “ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni
in forma di capitale soggette a tassazione separata” − 1312 “ritenute su indennità per
cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione
separata − Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione” − 1612 “ritenute su
indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette
a tassazione separata − impianti in Sicilia” − 1912 “ritenute su indennità per cessazione
di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata −
impianti in Sardegna” − 1914 “ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e
prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata − impianti in Valle
d'Aosta” − 110E “ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni
in forma di capitale soggette a tassazione separata” − 117E “ritenute su indennità per
cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione
separata − Valle d'Aosta impianti fuori regione” − 121E “ritenute su indennità per
cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione
separata − impianti in Valle d'Aosta”.
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Cratere sismico aquilano, fondi per il turismo
Invitalia è impegnata a favorire la ripresa economica e occupazionale nei 57 comuni
abruzzesi maggiormente colpiti dal sisma del 2009. A tal fine, sulla base di quanto
disposto con decreto Mise del 14 ottobre 2015, che prevede due nuovi incentivi finalizzati
a rafforzare l’offerta turistica, a valorizzare le realtà locali e a far conoscere in maniera
innovativa e a un nuovo pubblico l’offerta del territorio colpito dal sisma, Invitalia metterà
a disposizione 12 mln di euro. I due nuovi incentivi, che saranno operativi proprio
dall'anno 2016, serviranno per finanziare: programmi di investimento, di importo
compreso tra 25.000 e 500.000 euro, per valorizzare il patrimonio naturale, storico e
culturale, creare microsistemi turistici integrati con servizi innovativi e migliorare la qualità
dei prodotti; progetti per la promozione dei prodotti di eccellenza del territorio, dai prodotti
agroalimentari tipici al patrimonio culturale. Attualmente il Bando per la distribuzione di
queste risorse finanziarie è alla Corte dei conti e probabilmente sarà operativo dal
prossimo mese di maggio. Si resta in attesa di un provvedimento ministeriale per la
definizione dei termini e delle modalità operative. Beneficio allargato E' stato abolito
l'obbligo della contabilità ordinaria per le piccole e medie imprese richiedenti i
finanziamenti ed estesi i benefici anche alle imprese in contabilità separata. Inserite tra i
beneficiari, anche le imprese agricole nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della
produzione primaria di prodotti agricoli. Infine, l’erogazione del contributo potrà avvenire
sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, pagabili da specifico conto corrente
dedicato contenente i fondi versati da Invitalia e quelli a carico del beneficiario, in grado
di garantire il pagamento dei fornitori dei beni agevolati in tempi più celeri e in alternativa
agli stati di avanzamento e alle anticipazioni.
Sabatini ter con termini non retroattivi
I tecnici del Ministero dello Sviluppo economico hanno aggiunto alcune risposte ai quesiti
più frequenti arrivati in merito alle agevolazioni legate agli acquisti dei beni strumentali
per l'impresa: cosiddetta Sabatini ter. Le FAQ sulla Nuova disciplina Beni strumentali
sono state aggiornate dal MiSe, in data 17 marzo 2016, alla luce della rinnovata
normativa sull'agevolazione, di cui al decreto interministeriale Mise−MEF del 25 gennaio
2016, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n 58 del 10 marzo 2016. Le nuove regole
prevedono che i contributi a favore delle Pmi che acquistano beni strumentali possano
essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società di
leasing a valere su una provvista diversa dall’apposito plafond della Cassa Depositi e
Prestiti. FAQ Sabatini ter aggiornate dal MiSe Tra le ultime precisazioni del Ministero
quella riguardante la decorrenza dei nuovi termini per la dichiarazione di ultimazione
dell'investimento e per la richiesta di erogazione della prima quota di contributo previsti
dal DM 25.01.2016. Alla domanda se “tali termini sono retroattivi per le iniziative per le
quali alla data di pubblicazione del Decreto sia già stato adottato il provvedimento di
concessione del contributo” il MiSe risponde che: i nuovi termini per la dichiarazione di
ultimazione dell'investimento e per la richiesta di erogazione della prima quota di
contributo legati alla nuova Sabatini ter non sono retroattivi, ma decorrono dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso, ossia dal 10 marzo 2016. Pertanto: se alla data del
10 marzo 2016 è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di
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finanziamento senza aver dichiarato l'ultimazione dell'investimento, i 60 giorni per la
trasmissione della dichiarazione di ultimazione e i 120 giorni per la presentazione della
richiesta di erogazione si conteggiano a partire dal 10 marzo 2016. se alla data del 10
marzo 2016 è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di
finanziamento e l’impresa ha presentato la dichiarazione di ultimazione, ma non ancora
la richiesta di erogazione, i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione
si conteggiano a partire dal 10 marzo 2016; se alla data del 10 marzo 2016 non è ancora
trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, i 60
giorni per la trasmissione della dichiarazione di ultimazione ed i 120 giorni per la
presentazione della richiesta di erogazione decorrono dal termine ultimo previsto per la
conclusione dell’investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).
Associazioni senza fini di lucro, beneficiari
E' stato pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” n.64 del 17 marzo 2016, il decreto con l'
“Individuazione dei soggetti a cui spettano, per l'anno d'imposta 2015, le disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. Si tratta delle
agevolazioni per le associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a
manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle
tradizioni delle comunità locali. Tali associazioni possono chiedere di essere inserite tra i
beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali: esenzione dall’Ires; per le persone fisiche
incaricate di gestirne le attività connesse alle finalità istituzionali non c'è assunzione della
qualifica di sostituti d’imposta; le prestazioni gratuite e le donazioni eseguite da persone
fisiche in loro favore hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità. Nel
Decreto Mef del 9 marzo 2016 l'elenco in allegato.
Imposta successioni con F24
Estensione dell'utilizzo del modello di versamento F24 anche per l'imposta sulle
successioni, l'imposta ipotecaria e catastale, le tasse ipotecarie, l'imposta di bollo,
l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, oltre che per i tributi speciali,
gli interessi e le sanzioni connessi ad una dichiarazione di successione. Tale possibilità
decorre dal 1° aprile 2016 e fino al 31 dicembre di quest'anno risulterà concomitante con
l'attuale modalità di pagamento (modello F23). Dal 1° gennaio 2017 diverrà, invece, la
modalità di pagamento obbligatoria per il versamento delle somme dovute in relazione
alla presentazione della dichiarazione di successione. A stabilirlo è stato il direttore
dell'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. prot. 40892 del 17 marzo 2016.
Riferimenti normativi L'estensione del sistema del versamento unificato, mediante
modello F24, è stato previsto dal decreto MEF dell’8 novembre 2011, che ha rinviato ad
un provvedimento direttoriale la fissazione delle modalità e dei termini di attuazione di
questa nuova modalità di versamento. Razionalizzazione delle modalità di pagamento
L'obiettivo di utilizzare il modello F24 anche per le imposte dovute per una successione a
causa di morte è da ritrovare nel fatto che tale modello di versamento è più efficiente
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nella gestione dei tributi e costituisce un ulteriore passo in avanti nel processo di
semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti. Periodo transitorio Per
consentire ai contribuenti di adeguare le procedure attualmente in uso alle nuove
modalità di pagamento mediante F24, fino al 31 dicembre 2016 è possibile utilizzare il
modello F23, in alternativa al modello F24 per il versamento delle imposte sulle
successioni. Questa possibilità si intende estesa a tutti i contribuenti. Con successiva
risoluzione saranno resi noti i nuovi codici tributo da utilizzare con il modello F24 e le
istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.
Nuovo modello Iva TR
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili, sul sito, sia il nuovo modello Iva Tr, per la
richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito trimestrale, che le
relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il nuovo
sostituisce il vecchio da subito La sostituzione del modello Iva TR, approvato il 20 marzo
2015, è stata necessaria alla luce della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015), che è
intervenuta sulla disciplina Iva, con l’innalzamento delle percentuali di compensazione
per le cessioni di latte, bovini e suini, fissate decreto ministeriale del 26 gennaio 2016, e
l'inserimento della nuova aliquota Iva del 5%, utilizzata dalle cooperative sociali e loro
consorzi per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 10, numeri 18, 19, 20, 21 e
27−ter, nei confronti dei soggetti indicati appunto nel 27−ter (questa deve essere
applicata per i contratti stipulati, rinnovati o prorogati a partire dal 1° gennaio 2016). Già
dal prossimo aprile Il nuovo modello dovrà essere utilizzato già dal mese di aprile 2016 (il
30 aprile è sabato, pertanto la presentazione scade il 2 maggio 2016). Si ricorda che i
contribuenti che lo devono presentare − direttamente o tramite intermediari abilitati −
sono quelli che hanno realizzato, nel trimestre, un’eccedenza di imposta detraibile di
importo superiore a 2.582,28 euro e intendono: chiedere in tutto o in parte il rimborso di
tale eccedenza, oppure utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e
premi. Le percentuali di compensazione per le cessioni di latte, bovini e suini Le
percentuali in vigore: per il latte la percentuale di compensazione permanente è pari al
10%; per bovini e suini, per il solo 2016, la percentuale di compensazione permanente è
pari rispettivamente, al 7,65 e al 7,95%. Il modello aggiornato è approvato dall'Agenzia
con il provvedimento 42623 del 21 marzo 2016.
Garanzia diretta per imprese
Il gestore del fondo statale per la concessione della garanzia alle Pmi − Medio credito
centrale – ha messo mano alla modulistica apposita modificando alcune dichiarazioni
sostitutive richieste. Con riferimento alla richiesta della garanzia diretta, si ricorda che la
garanzia diretta non è cumulabile, per lo stesso investimento, con altre agevolazioni,
comprese quelle concesse a titolo de minimis, se il cumulo dà luogo al superamento
delle soglie previste dalla normativa comunitaria. Soggetti ammessi a richiedere la
garanzia diretta La garanzia diretta può essere richiesta, previo accreditamento, da
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banche, intermediari, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, gestori comprese
società di gestione del risparmio e società di gestione armonizzate, operatori di
microcredito, per le sole operazioni di microcredito ed imprese di assicurazione. E'
necessario, per l'accreditamento per la presentazione delle richieste di ammissione alla
garanzia diretta, che i richiedenti inoltrino una richiesta scritta al gestore per l'utilizzo del
portale del fondo di garanzia. Chi può essere garantito Si tratta di imprese − micro,
piccole o medie dimensioni (Pmi) − iscritte al registro delle imprese e di professionisti
iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito
elenco del ministero dello sviluppo economico. Sono escluse le imprese dei settori
dell'industria automobilistica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell'industria
carboniera, della siderurgia e delle attività finanziarie.
Enti locali, no istituzione nuovi tributi
A seguito dei numerosi quesiti giunti al MEF sulla portata applicativa della disposizione
della legge di Stabilità 2016, circa l'efficacia delle deliberazioni che non prevedono
direttamente aumenti dei tributi ma si limitano ad istituire un nuovo tributo a decorrere dal
1° gennaio 2016, oppure limitano fattispecie agevolative o variano l'ambito oggettivo di
applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef, lo stesso Ministero è intervenuto a
fornire utili chiarimenti con la risoluzione n. 2/DF del 22 marzo 2016. Obiettivo della
risoluzione è quello di frenare le intenzioni di molti comuni decisi ad operare, dal 1°
gennaio 2016, l'istituzione di nuovi tributi, come per esempio l'imposta di soggiorno. La
Stabilità 2016 blocca le tasse locali Il riferimento normativo è il comma 26 dell'art. 1 della
Legge n. 208/2015, che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, ha stabilito che per
l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e
agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per
l'anno 2015. Fatte salve le eccezioni previste dalla stessa norma, quest'ultima sembrava
chiara, anche se il fatto di non far esplicito riferimento al caso di “istituzione” di nuovo
tributo ha portato gli stessi enti locali a richiedere ulteriori chiarimenti. Divieto di istituire
anche un nuovo tributo Nella risoluzione n. 2/DF, il MEF specifica che anche l'istituzione
di nuovo tributo rientra nel novero dei divieti di cui al suddetto riferimento normativo, in
quanto con l'aggiunta di una nuova tassa (nel caso di specie, l'imposta di soggiorno) si
verrebbe ugualmente a generare un aumento della pressione fiscale. Viene così ribadito
che la norma deve essere letta in via estensiva, ritenendo il blocco applicabile a tutte le
forma di variazione in aumento dei tributi a livello locale. Pertanto, conclude il documento
ministeriale, ogni disposizione contenuta nelle deliberazioni degli enti locali che
determini nella sostanza un aumento della pressione tributaria deve ritenersi inefficace
per l'anno 2016. Ne deriva che i comuni non possono istituire l'imposta di soggiorno a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e non possono disporre aumenti dei tributi rispetto a
quelli vigenti nel 2015 oppure eliminare agevolazioni accordate ai contribuenti. Unica
eccezione per l'imposta di sbarco già applicata dal comune nel 2015, nei limiti previsti
dalla precedente normativa e dal regolamento comunale. Le sole tariffe che i comuni
possono variare sono quelle di natura non tributaria, come il Cosap e la tariffa puntuale,
sostitutiva della Tari.
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Sostituti: 730−4, rettifica date
Un Provvedimento dell'agenzia delle Entrate modifica le recenti istruzioni del modello
“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730−4 resi
disponibili dall’Agenzia delle entrate”, approvate con provvedimento del 16 marzo 2016.
Si ricorda che il provvedimento 40056/E/2016 dispone che a partire dal 2016 i sostituti
d’imposta gestiti dal sistema NoiPa sono inclusi, in via sperimentale, nel flusso
telematico per il tramite dell’Agenzia. Resta escluso l’Inps, che riceve i modelli 730−4 in
via telematica mediante l’utilizzo di propri sistemi. Dunque: è obbligatorio per tutti, anche
per i sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del ministero
dell’Economia e delle Finanze, un indirizzo telematico dove ricevere i risultati contabili
delle dichiarazioni dei redditi presentate dai propri dipendenti. Rettifica date Ora, con il
Provvedimento 42519 del 21 marzo 2016, vengono modificate le istruzioni del modello,
per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione delle
predette istruzioni sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. In particolare, con la
sostituzione nella premessa e nella parte relativa ai termini e la modalità di
presentazione della comunicazione − prima pagina, al punto 1, secondo periodo, e
seconda pagina, al punto 4 − delle parole “entro il 31 marzo dell’anno” con “nell’anno”: −
premessa: “La scelta dell’intermediario incaricato deve essere trasmessa, in via
telematica nell’anno d’invio dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professionisti e
ha valore sino alla revoca.”; − termini e modalita` di presentazione: “i sostituti d’imposta
devono trasmettere le comunicazioni mediante i servizi telematici, direttamente o tramite
un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni … nell’anno
d’invio dei risultati contabili da parte dei CAF e dei professionisti abilitati. Nella
comunicazione deve essere indicata la sede telematica presso cui ricevere i mod.
730−4”.
Addendum per Sabatini−ter
Dopo la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” del 10 marzo 2016 del decreto
interministeriale (MiSe/MEF) 25 gennaio 2016, con cui è stata data attuazione alla
Sabatini−ter, il ministero dello Sviluppo Economico comunica che è stato firmato, in data
17 marzo 2016, l’addendum alla Convenzione che regola i rapporti tra MiSe, ABI e
Cassa depositi e prestiti. Infatti novità di spicco della nuova Sabatini è la possibilità che i
contributi alle Pmi che acquistano beni strumentali possano essere concessi anche a
fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società di leasing a valere su una
provvista diversa dal plafond di Cassa depositi e prestiti. Con l'addendum vengono
definite le modalità con cui le banche e le società di leasing possono concedere i
finanziamenti attraverso una provvista finanziaria propria. Per la piena operatività della
nuova misura si attende la circolare esplicativa, che dovrebbe fissare al 2 maggio la data
di apertura per la presentazione delle domande di agevolazione.
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Sanzione falsi documenti per sospensione riscossione
Per consentire il versamento, con modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione
per aver prodotto, al fine di bloccare la procedura di riscossione dei debiti tributari,
documentazione fraudolenta al concessionario, l'agenzia delle Entrate, con risoluzione n.
14/2016, ha diffuso il codice tributo per versare detta sanzione ed il codice tributo per il
pagamento delle spese di notifica. Sospensione della riscossione Infatti, l'articolo 1,
comma 537 della legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/2012), ha stabilito che i
concessionari per la riscossione debbono immediatamente sospendere la riscossione
delle somme iscritte a ruolo a fronte della presentazione da parte del debitore di una
dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso
non esigibile. Quindi, ricevuta una cartella illegittima, il contribuente può presentare,
entro 90 giorni dalla notifica, al concessionario della riscossione una motivata richiesta di
annullamento. Qualora, però, venga prodotta una documentazione falsa, si applica la
sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute,
con un importo minimo di 258 euro. Codici tributo I codici tributo istituiti con risoluzione n.
14 del 22 marzo 2016 sono: − “8117”, denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria −
articolo 1, comma 541, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”; − “8118”, denominato
“Spese di notifica”. Con riferimento al codice tributo 8117, in caso di versamento rateale,
nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” dell'F24 è riportato il numero della rata nel
formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica
il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in unica soluzione il suddetto
campo è valorizzato con “0101”.
MiSE, vademecum incentivi
Con il vademecum: “Agevolazioni del Ministero per le imprese”, il MiSE pubblica il
resoconto dettagliato di tutte le misure agevolative adottate dal Ministero dello sviluppo
economico in un’ottica di modernizzazione e rafforzamento del paradigma
imprenditoriale italiano. Si presenta sotto forma di schede operative: per ognuna delle
agevolazioni, il manuale prevede una scheda con l’indicazione dei beneficiari, dell’entità
del contributo, modalità di richiesta e relative scadenze. L’Handbook raccoglie tutte le
agevolazioni attualmente fruibili dalle imprese, suddivise in quattro macro−aree di
intervento (sostegno alla competitività, sostegno all’innovazione, efficienza energetica,
internazionalizzazione) e un focus speciale sulle startup e PMI innovative. Particolare
attenzione è data al modello di impresa del futuro, la start up Incentivi alle imprese in un
‘click’ Nella guida l'obiettivo dichiarato è di rendere più snella e deburocraticizzata la fase
di avvio delle start up. La procedura è semplificata. Con un documento informatico
firmato digitalmente, senza quindi l’ausilio del notaio, utilizzando il modello standard
tipizzato di atto costitutivo e di statuto, sarà possibile dare vita ad una nuova start up.
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Ruling internazionale con modalità operative
Pronte le indicazioni operative dell'Agenzia delle Entrate per le imprese con attività
internazionale. Il direttore dell'Agenzia ha, infatti, firmato il provvedimento n. 2016/42295
del 21 marzo 2016, che ha sostituito il precedente provvedimento del 23 luglio 2004, con
le regole per gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, che vogliono
stipulare intese preventive con le Entrate per regolare anticipatamente il trattamento
fiscale di alcune operazioni transnazionali. La disciplina del cosiddetto ruling
internazionale è stata introdotta dal decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/2015), che
ha introdotto il nuovo art. 31−ter al D.P.R. n. 600/1973, dedicato agli “Accordi preventivi
per le imprese con attività internazionale”. Cosa è il ruling? La facoltà riconosciuta alle
imprese con attività internazionale è quella di accedere ad una procedura di ruling
finalizzata alla stipula di accordi preventivi con riferimento a determinati ambiti. Nello
specifico, gli ambiti entro i quali le imprese possono stringere accordi preventivi con il
Fisco sono i seguenti: il regime dei prezzi di trasferimento, la determinazione dei valori di
uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, l’attribuzione di utili o perdite
alla stabile organizzazione; la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che
configurano una stabile organizzazione; l’erogazione o la percezione di dividendi,
interessi, royalties e altri componenti reddituali. Con il provvedimento n. 2016/42295,
l'Agenzia detta le disposizioni attuative delle nuove norme, fissando modalità e termini
della procedura, che trova attuazione proprio dalla data di pubblicazione del
provvedimento (21 marzo 2016) e che può essere applicata anche ai procedimenti volti
alla stipula di accordi preventivi già avviati e non ancora conclusi. Ruling in caso di
trasferimento di residenza Una novità del decreto internazionalizzazione, ribadita nel
provvedimento agenziale, è la possibilità di concludere accordi preventivi sui valori di
uscita o di ingresso nel caso di trasferimento della residenza da/oppure verso l'estero in
caso di stabili organizzazioni. L'accordo preventivo, inoltre, è indispensabile nel caso di
trasferimento da Stati oppure territori non White list, perchè in caso contrario il valore
fiscale delle attività e passività trasferite sarebbe assunto non al valore normale e proprio
per la determinazione di quest'ultimo – in assenza di intese preventive – si potrebbe
andare incontro a contenziosi lunghi ed incerti. Modalità di accesso alla procedura di
ruling e contenuto essenziale Il provvedimento disciplina le modalità di accesso alla
procedura, stabilendo che le imprese interessate devono inviare apposita istanza
all’ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate,
direzione centrale Accertamento, settore Internazionale, alla sezione di Roma oppure a
quella di Milano, in carta libera; l'istanza va inoltrata mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno o consegnata direttamente all’ufficio, che rilascia ricevuta al momento della
presentazione. Inoltre, copia dell’istanza, con relativa documentazione, va inviata anche
in formato elettronico. Questa un'altra novità del provvedimento sotto il profilo
procedurale. La richiesta, contenente alcuni specifici elementi indicativi, a pena di
inammissibilità, viene esaminata dall'ufficio, che entro 30 giorni dal ricevimento
dell’istanza, ne comunica l’ammissibilità all’interessato.
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Collegio sindacale: compenso del componente
Il Cndcec risponde al quesito dell'Ordine di Torino sul compenso del componente del
collegio sindacale, laddove non venisse stabilito nell’atto costitutivo, né fissato
dall’Assemblea, ma lasciato alla libera contrattazione tra le parti. Ebbene, in tal caso, si
spiega nel pronto ordini 91 del 17 marzo 2016, si può far riferimento ai criteri fissati dal
DM n. 140 del 2012, che indica i parametri a cui fare riferimento in caso di liquidazione
giudiziale dei compensi, criteri “che offrono la garanzia, proveniente dallo stesso
Legislatore, di poter essere considerati come equi”. Il Consiglio ricorda che, comunque,
si deve considerare che le nuove Norme di comportamento del collegio sindacale (in
vigore a settembre 2015) prevedono che “il sindaco, all’atto della nomina, valuta se la
misura del compenso proposto è idonea a remunerare la professionalità, l’esperienza e
l’impegno con i quali deve svolgere l’incarico, tenendo conto del rilievo pubblicistico della
funzione svolta”. L’assemblea può disattendere, il professionista può rifiutare l’incarico
Resta fermo che, in virtù del Dl 1/2012 che ha abrogato le tariffe professionali, il
compenso va concordato tra le parti ed in tal senso il Consigliere Cndcec, Raffaele
Marcello, puntualizza che l'indicazione non vuole essere un modo surrettizio per
introdurre nuovamente le tariffe, ma è solo un aiuto “per dare la possibilità ai colleghi di
avere un riferimento”. Convegno nazionale Fisco e società a partecipazione pubblica
Intanto, a Torino, il Cndcec sta incontrando, nel convegno nazionale Fisco e società a
partecipazione pubblica, tra gli altri i vice Ministri dell’Economia, Luigi Casero e Enrico
Morando, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, e il ministro
dell’Ambiente, Gian Luca Galletti. Saranno chiesti attraverso due tavole rotonde: la
sospensione fissa ad agosto dei termini amministrativi; la proroga automatica di 60 giorni
delle scadenze per dichiarazioni e versamenti quando è l’amministrazione a ritardare
provvedimenti attuativi e software applicativi; l'innalzamento a mille euro del limite per
l’ammortamento dei piccoli beni (fermo al vecchio milione di lire); la deducibilità integrale
delle spese di aggiornamento professionale; l' eliminazione della dichiarazione d’intenti ai
fini Iva; la reintroduzione dell’F24 cartaceo per i soggetti non Iva.
Cndcec, relazione revisori ed esami Stato
E' stata resa disponibile dal Cndcec la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di
deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per
l'esercizio finanziario per l'anno 2015. Il documento rappresenta un'utile traccia per
guidare i revisori nei controlli indispensabili per fornire il necessario parere agli organi
consiliari, chiamati ad approvare i consuntivi entro il 30 aprile 2016. Esso è stato redatto
in collaborazione con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali ed è
aggiornato sulla base della normativa per gli enti locali approvata fino al 31 dicembre
2015. Si compone di un testo word con traccia della relazione dell’organo di revisione e
dalle tabelle excel per l’inserimento dei dati. Esami di Stato per i commercialisti
L'ordinanza del 1° marzo 2016 del MIUR recante “Indizione delle sessioni di esami di
Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto
contabile per i mesi di giugno e novembre 2016” è stata pubblicata sulla “Gazzetta
Ufficiale” n. 68 del 22 marzo 2016. Essa riporta le date di inizio delle sessioni degli esami
di Stato per i dottori commercialisti, indicando quanto segue: − mese di giugno 2016:
Sdi Supermercato dell'informazione Zucchetti.s.p.a. − www. supermercato .it
18
SdìFlash dal 18/03/2016 al 24/03/2016
inizio il 15 per la sezione A dell’albo, il 22 per la B, − mese di novembre 2016: inizio il 16
per la sezione A dell'albo, il 23 per la B. Per la prima sessione, i candidati devono
presentare la domanda entro il 23 maggio 2016 e per la seconda sessione entro il 19
ottobre 2016. Coloro che richiedono di partecipare alla prima sessione e che sono
assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione. Il Cndcec con informativa
n. 39/2016, proprio sull'argomento degli esami di Stato, ricorda ai presidenti degli Ordini
territoriali i requisiti necessari ai fini dell'ammissione ai suddetti esami da parte dei
tirocinanti, quali: il completamento della pratica di tirocinio. In caso di tirocinio non
completato alla data di presentazione della domanda di ammissione agli esami ma entro
la data di inizio degli stessi, è necessario dichiarare nell'istanza che verrà prodotto il
certificato di compiuta pratica.
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