Esercizio venatorio negli appostamenti fissi di caccia

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Esercizio venatorio negli appostamenti fissi di caccia
I REGOLAMENTI
REGOLAMENTO PROVINCIALE RELATIVO ALL’ESERCIZIO
VENATORIO NEGLI APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA
Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.59 del 10 luglio 2000
INDICE
CAPO I
FINALITA’ E CONTENUTO
Art. 1
Oggetto
CAPO II
TIPOLOGIE DI APPOSTAMENTO
SEZIONE I
SCELTA DELLA FORMA DI CACCIA NEGLI APPOSTAMENTI
Art. 2
Definizione della forma di caccia
SEZIONE II
DEFINIZIONE DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI APPOSTAMENTO
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Appostamenti in terra
Appostamenti in acqua
Appostamenti per la caccia ai colombacci
Appostamenti per la caccia agli ungulati (altane)
Capanno principale
SEZIONE III
APPOSTAMENTI IN AZIENDE VENATORIE
Art. 8
Appostamenti in aziende venatorie
CAPO III
LOCALIZZAZIONE DELL’APPOSTAMENTO
SEZIONE I
ZONE NON CONSENTITE
Art. 9
Zone non consentite
SEZIONE II
DISTANZE DI RISPETTO
Art. 10
Art. 11
Distanze del capanno (o tina) principale
Distanze del capanno (o tina) sussidiario
CAPO IV
APPOSTAMENTO
SEZIONE I
FRUITORI
Art. 12
Art. 13
Sostituti
Numero di cacciatori
SEZIONE II
OBBLIGHI
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Tabellazione
Accesso
Rimozione
Appostamenti in zona umida
CAPO V
ISTANZE
SEZIONE I
DOMANDA DI ISTITUZIONE
Art. 18
Art. 19
Prima istituzione
Documentazione allegata alla domanda di prima istituzione
SEZIONE II
DOMANDA DI RINNOVO
Art. 20
Art. 21
Rinnovo
Documentazione allegata alla domanda di rinnovo
SEZIONE III
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Art. 22
Presentazione delle domande
SEZIONE IV
PRELAZIONI
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Prelazioni relative alle domande
Prelazioni relative alle distanze
Prelazioni in seguito a revoca
Prelazioni in seguito a rinuncia
CAPO V
AUTORIZZAZIONI
Art. 28
Rilascio autorizzazioni
CAPO VI
DIVIETI E SANZIONI
Art. 28
Art. 29
Divieti
Sanzioni
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30
Art. 31
Norma di rinvio
Entrata in vigore del regolamento
CAPO I
FINALITA’ E CONTENUTO
Art. 1
Oggetto
1. Nell’ambito del territorio della Provincia di Rimini è consentito l’esercizio
dell’attività venatoria da postazioni (appostamenti fissi) approntate per l’uso
durante tutta la stagione venatoria, da parte di un titolare di specifica
autorizzazione provinciale rilasciata, dietro istanza dell’interessato, in base a
determinati requisiti dettati in particolar modo dalla pianificazione faunistico –
venatoria provinciale e relativi alle esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica.
Tale esercizio è legato, in base alla normativa vigente, alla scelta del singolo
cacciatore in ordine al tipo di caccia che intende esercitare (opzione di caccia di
tipo b) appostamento con utilizzo di richiami vivi, o di tipo c) nelle altre forme
consentite - appostamento fisso senza richiami, appostamento temporaneo e caccia
vagante). Il suddetto esercizio si svolge con modalità diverse secondo le tipologie
di appostamento riconducibili ai differenti metodi di caccia per specie animali.
2. L’Amministrazione provinciale rilascia le autorizzazioni di appostamento fisso di
caccia sul territorio provinciale in ottemperanza ai disposti normativi statali e
regionali in materia di tutela della fauna selvatica e di esercizio dell’attività
venatoria (Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e L.R. 15.02.1994 n. 8
“Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività
venatoria” e successive modifiche ed integrazioni).
3. Il presente regolamento disciplina le modalità di autorizzazione per l’esercizio
venatorio in appostamento fisso, i relativi adempimenti e le modalità di
funzionamento del singolo appostamento.
CAPO II
TIPOLOGIE DI APPOSTAMENTO
SEZIONE I
SCELTA DELLA FORMA DI CACCIA NEGLI APPOSTAMENTI
Art. 2
Definizione della scelta della forma di caccia
1. Gli appostamenti fissi di caccia si suddividono, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 12, comma 5 della legge 157/92 relativo alla scelta della forma di caccia, in
appostamenti con richiami vivi oppure in appostamenti senza richiami vivi.
2. Ai fini della scelta dell’opzione di caccia sono considerati appostamenti senza
richiami vivi gli appostamenti fissi per la caccia ai colombacci e le altane per la
caccia di selezione agli ungulati.
3. Negli appostamenti fissi con richiami vivi è consentito l’utilizzo dei richiami
previsti dalla legislazione vigente nei limiti da essa definiti.
4. Negli appostamenti fissi senza richiami vivi non è consentito l’utilizzo di esemplari
di fauna selvatica di cattura e/o di allevamento da utilizzare per richiamare la
selvaggina; tale preclusione, quando il titolare e/o un sostituto è all’interno del
capanno principale oppure nei sussidiari autorizzati, è relativa a tutta l’area
dell’appostamento e non si limita al solo capanno o tina.
5. Negli appostamenti fissi di caccia con richiami vivi l’accesso con armi proprie è
consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di tipo “B”.
SEZIONE II
DEFINIZIONE DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI APPOSTAMENTO
Art. 3
Appostamenti in terra
1. Si considerano appostamenti fissi di caccia in terra quelle strutture costituite in
muratura, ferro, legno, materie plastiche o plastificate, faesite o materiali simili
comunque approntati stabilmente ed atti a consentirne l’uso per l’intera stagione
venatoria.
2. L’appostamento fisso di terra è costituito da una struttura unica, coperta o scoperta
anche parzialmente, ed eventualmente comprensiva di essenze naturali (siepi e
boschetti) stabilmente piantate in loco.
Non possono far parte della struttura dell’appostamento fisso capanni temporanei
di qualsiasi materiale o appendici e prolungamenti esterni al corpo principale che
risultino mobili e/o asportabili.
3. Nell’area di rispetto degli appostamenti non possono sussistere altri manufatti
precedentemente destinati all’esercizio della caccia da appostamento; eventuali
strutture devono essere rimosse dal titolare dell’appostamento.
4. Nell’appostamento fisso di terra non è consentito da parte del titolare e dei suoi
sostituti, l’utilizzo di capanni sussidiari.
5. L’appostamento fisso di terra può essere servito da uno specchio d’acqua per la
caccia alla fauna acquatica. Unicamente in tale ipotesi è consentito
l’approntamento di un numero massimo di due capanni sussidiari facilmente
identificabili all’interno dell’area di rispetto dell’appostamento.
Art. 4
Appostamenti in acqua
1. Sono considerati appostamenti in acqua quelle strutture composte da botti, tine,
imbarcazioni o simili, stabilmente ancorati al fondo dei corso e degli specchi di
acqua, naturali o artificiali, nonché ai margini degli stessi.
2. L’appostamento in acqua può essere servito da due postazioni sussidiarie
all’interno dell’area di rispetto.
Art. 5
Appostamenti per la caccia ai colombacci
1. Sono definiti appostamenti fissi per la caccia ai colombacci quelle strutture
stabilmente approntate destinate ad un utilizzo temporalmente limitato legato alle
migrazioni di tale specie di fauna selvatica.
2. L’appostamento principale può essere servito da un massimo di due capanni
ausiliari compresi all’interno dell’area di rispetto dello stesso.
3. Durante l’esercizio venatorio all’interno di detti appostamenti è consentito
unicamente l’utilizzo di richiami regolarmente inanellati ed autorizzati dalla
competente Amministrazione Provinciale appartenenti alle specie Colombaccio
(Columba palumbus) e Piccione selvatico (derivato domestico).
Art. 6
Appostamenti per la caccia agli ungulati (altane)
1. Sono definiti appostamenti per la caccia di selezione agli ungulati quelle strutture
stabilmente predisposte a tal fine.
2. Non è consentito fare diverso uso di tali strutture.
Art. 7
Capanno principale
1.
L’appostamento è composto da un capanno principale che deve essere
chiaramente identificabile come tale con le modalità indicate dal richiedente
nell’istanza di autorizzazione.
2.
La scelta del capanno principale, laddove è prevista l’eventuale esistenza di
capanni sussidiari, deve essere effettuata al momento di presentazione della
domanda sulla quale andrà chiaramente indicato.
SEZIONE III
APPOSTAMENTI IN AZIENDE VENATORIE
Art. 8
Appostamenti delle aziende venatorie
1. Le strutture aventi le caratteristiche per la definizione di appostamento fisso
secondo una delle quattro tipologie sopra definite, situati all’interno delle Aziende
venatorie non sono soggette ad autorizzazione nominale ed al consenso del
proprietario o conduttore del terreno su cui insistono e non concorrono alla
formazione del tetto massimo previsto dalla normativa vigente.
2. L’esercizio venatorio in tali strutture non è vincolato dalla scelta dell’opzione di
caccia di tipo “B” da parte del singolo cacciatore.
3. Tali strutture entrano a far parte integrante del programma annuale di gestione
dell’Azienda venatoria e devono essere espressamente indicate nel programma e
nell’atto di approvazione del medesimo.
CAPO III
LOCALIZZAZIONE DELL’APPOSTAMENTO
SEZIONE I
ZONE NON CONSENTITE
Art. 9
Zone non consentite
1. L’ubicazione degli appostamenti fissi di caccia di qualsiasi tipologia deve rispettare
le indicazioni a riguardo che emergono dal Piano Faunistico – venatorio
provinciale.
SEZIONE II
DISTANZE DI RISPETTO
Art. 10
Distanze del capanno (o tina) principale
1.
Il capanno principale di ogni appostamento fisso deve rispettare le seguenti
distanze:
a) metri 150 da centri abitati, parchi e giardini pubblici, installazioni militari,
cimiteri, monumenti, zone sportive ed altri luoghi pubblici;
b) metri 150 da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di
lavoro; in tale ipotesi la misurazione tiene conto della eventuale recinzione
delle pertinenze;
c) metri 150 da vie di comunicazione ferroviaria e di strade pubbliche statali,
provinciali, comunali, consorziali e piste ciclabili regolarmente segnalate,
fatta eccezione per le strade poderali ed interpoderali;
d) metri 150 da stabili, stazzi recinti ed altre aree delimitate destinate al
ricovero e all’alimentazione del bestiame;
e) metri 150 da parchi nazionali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e
cattura, zone di rifugio, aziende venatorie, centri pubblici e privati di
produzione della selvaggina e zone e campi addestramento cani;
f)
metri 300 dal capanno principale di un altro appostamento fisso.
Art. 11
Distanze del capanno (o tina) sussidiario
1.
I capanni sussidiari devono rispettare le medesime distanze definite per il
capanno principale all’art. 10 ad eccezione della lettera f).
2.
I capanni sussidiari devono essere compresi all’interno dell’area di rispetto del
capanno principale ad una distanza uguale o inferiore a 150 metri.
CAPO IV
APPOSTAMENTO
SEZIONE I
FRUITORI
Art. 12
Sostituti
1.
Il titolare di appostamento può chiedere l’inserimento nell’autorizzazione di
nominativi di sostituti che lo rappresentano quando è assente.
2.
Il numero dei sostituti è così definito:
a) Appostamenti di terra: massimo due sostituti;
b) Appostamenti di terra serviti da laghetto, di acqua e per la caccia ai
colombacci: massimo tre sostituti.
3.
All’interno dell’appostamento possono esercitare l’attività venatoria cacciatori
invitati con la obbligatoria presenza del titolare o di almeno un sostituto; è
necessario che gli stessi abbiano optato per la medesima forma di caccia del
titolare.
Art. 13
Numero di cacciatori
1.
Nell’appostamento fisso di terra non possono cacciare contemporaneamente più
di 3 cacciatori.
2.
Nell’appostamento fisso di terra servito da un laghetto per la caccia agli
acquatici
e
nell’appostamento
d’acqua
non
possono
cacciare
contemporaneamente più di 4 cacciatori; nel sussidiario non più di due.
3.
Nell’appostamento per la caccia ai colombacci non possono cacciare
contemporaneamente e complessivamente più di sei cacciatori; nel principale
non più di quattro e nel sussidiario non più di due.
SEZIONE II
OBBLIGHI
Art. 14
Tabellazione
1.
L’appostamento in effettivo esercizio deve essere opportunamente tabellato ai
sensi delle leggi vigenti; la tabellazione viene effettuata apponendo apposite
tabelle entro e non oltre il raggio di 150 metri dalla struttura principale.
Art. 15
Accesso
1.
È fatto obbligo di mantenere l’accesso all’appostamento sempre e comunque
agibile alla vigilanza.
2.
L’accesso all’appostamento di terra con uso di laghetto deve essere costituito da
materiale solido (terra, legno) stabilmente fissato e chiaramente individuabile; lo
stesso non dovrà essere sommerso né parzialmente, né totalmente. Sono fatti
salvi casi eccezionali e contingenti dovuti ad avversità atmosferiche, come ad
esempio le piene fluviali, con l’obbligo del ripristino dell’accesso nel più breve
tempo possibile.
Art. 16
Rimozione
1.
In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione il richiedente ha l’obbligo di
rimuovere tutto quanto era stato predisposto e di ripristinare il sito.
2.
Qualora trattasi di appostamento di cui non viene richiesto il rinnovo, l’ultimo
titolare ha l’obbligo di rimuovere completamente l’appostamento, senza lasciare
residui di alcun genere.
3.
In caso di appostamento in zona umida, il titolare o il richiedente ha l’obbligo di
preservare la ricettività del sito, non modificandone la fisionomia (interramento
di laghetti).
4.
Se gli appostamenti in zona umida ricadono su terreni privati, prima di procedere
a modifiche e lavori, il titolare dovrà darne notizia all’Amministrazione
provinciale al fine della salvaguardia della fauna selvatica che vi sosta e nidifica.
Art. 17
Appostamenti in zona umida
1.
I titolari degli appostamenti in zona umida, vale a dire in acqua oppure serviti da
laghetto, devono mantenere tutto l’anno condizioni favorevoli alla sosta, al
rifugio ed alla nidificazione della fauna selvatica, in particolar modo acquatica.
2.
È fatto obbligo di comunicare eventuali lavori di manutenzione richiedenti il
prosciugamento del laghetto.
3.
I lavori di prosciugamento del laghetto potranno avvenire nel periodo compreso
fra il 15 luglio ed il 31 agosto di ogni anno.
4.
Nell’area dell’appostamento dovrà essere assicurato il mantenimento della
vegetazione autoctona spontanea soprattutto arborea ed arbustiva; inoltre dovrà
essere mantenuta la fascia di vegetazione palustre presente all’interno dello
specchio d’acqua e nelle immediate vicinanze.
CAPO V
ISTANZE
SEZIONE I
DOMANDA DI ISTITUZIONE
Art. 18
Prima istituzione
1.
L’istanza di appostamento fisso di caccia ricade nell’ambito della prima
istituzione nei seguenti casi:
a) Appostamento mai istituito in loco;
b) Variazione della localizzazione del capanno principale;
c) Variazione del richiedente titolare.
Art. 19
Documentazione allegata alla domanda di prima istituzione
1.
La domanda di istituzione di appostamento fisso di caccia deve essere presentata
sul modello predisposto dall’Amministrazione Provinciale tramite presentazione
al Protocollo dell’Ente oppure invio tramite il servizio postale. La domanda deve
essere firmata dal richiedente.
2.
La domanda di istituzione dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti
indicazioni:
a) generalità del richiedente: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo
di residenza, numero di licenza e data di rilascio;
b) generalità degli eventuali sostituti;
c) localizzazione dell’appostamento;
d) indicazione del capanno principale (ove esistano capanni sussidiari);
e) tipo di appostamento;
f)
generalità del proprietario o conduttore del fondo su cui insiste
l’appostamento;
g) dichiarazione sottoscritta di non essere titolare di altra autorizzazione di
appostamento fisso in ambito regionale e sul rispetto delle distanze previste
dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento.
3.
Alla domanda dovrà necessariamente essere allegata la seguente
documentazione:
a) copie semplici delle licenze di caccia del titolare e degli eventuali sostituti,
da cui risulti facilmente leggibile sia il numero che tutti gli altri dati;
b) copie delle opzioni sulla scelta della forma di caccia; in alternativa possono
essere presentate copie semplici dei tesserini per l’esercizio venatorio del
titolare e degli eventuali sostituti;
c) relazione descrittiva del tipo di appostamento contenente l’indicazione delle
dimensioni e della forma dell’appostamento;
d) cartografia C.T.R. scala 1:25.000 e planimetria C.T.R. scala 1:5.000
indicanti la località, l’ubicazione, numero dei punti di fuoco e loro
collocazione e l’eventuale area di rispetto; dovranno essere chiaramente
indicati il capanno principali e gli eventuali sussidiari se consentiti;
e) atto di assenso scritto del proprietario o conduttore del fondo su cui insiste
l’appostamento; in caso trattasi di terreni di proprietà pubblica è necessario
l’assenso scritto dell’Ente proprietario;
f)
atto di assenso dell’eventuale zona di rispetto, in caso di proprietario
diverso.
SEZIONE II
DOMANDA DI RINNOVO
Art. 20
Rinnovo
1.
La domanda di appostamento fisso ricade nell’ambito di rinnovo nei seguenti
casi:
a) qualora nulla sia modificato rispetto alla domanda dell’anno precedente;
b) in caso di modifiche non sostanziali (cambiamento di uno o più sostituti, del
numero dei sussidiari).
Art. 21
Documentazione allegata alla domanda di rinnovo
1.
La domanda di rinnovo di appostamento fisso di caccia deve essere presentata
sul modello predisposto dall’Amministrazione Provinciale tramite presentazione
al Protocollo dell’Ente oppure invio tramite il servizio postale. La domanda deve
essere firmata dal richiedente.
2.
La domanda di rinnovo dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti
indicazioni:
a) generalità del richiedente: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo
di residenza, numero di licenza e data di rilascio;
b) generalità degli eventuali sostituti;
c) localizzazione dell’appostamento anche se identica all’anno precedente;
d) indicazione del capanno principale (ove esistano capanni sussidiari);
e) tipo di appostamento;
f)
generalità del proprietario o conduttore del fondo su cui insiste
l’appostamento;
g) dichiarazione sottoscritta di non essere titolare di altra autorizzazione di
appostamento fisso in ambito regionale e sul rispetto delle distanze previste
dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento.
3.
Alla domanda dovrà necessariamente essere allegata la seguente
documentazione:
a) copie semplici delle licenze di caccia del titolare e degli eventuali sostituti,
da cui risulti facilmente leggibile sia il numero che tutti gli altri dati, solo se
rinnovata alla scadenza dei 6 anni;
b) copie delle opzioni sulla scelta della forma di caccia; in alternativa possono
essere presentate copie semplici dei tesserini per l’esercizio venatorio del
titolare e degli eventuali sostituti solo in caso di modifica;
c)
d)
e)
relazione descrittiva del tipo di appostamento contenente l’indicazione delle
dimensioni e della forma dell’appostamento unicamente in caso di
variazioni;
atto di assenso scritto del proprietario o conduttore del fondo su cui insiste
l’appostamento; in caso trattasi di terreni di proprietà pubblica è necessario
l’assenso scritto dell’Ente proprietario;
atto di assenso dell’eventuale zona di rispetto, in caso di proprietario
diverso.
SEZIONE III
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Art. 22
Presentazione delle domande
1.
Le domande di istituzione e di rinnovo dovranno essere presentate all’ente
indirizzandole all’Amministrazione Provinciale di Rimini, Ufficio Caccia
esclusivamente nel periodo compreso fra il 1° Giugno ed il 1° Novembre di ogni
anno per la stagione venatoria successiva.
2.
Non saranno ritenute valide le eventuali domande presentate anteriormente o
posteriormente alle date predette e saranno archiviate.
3.
Qualora la domanda venga presentata tramite il servizio postale mediante
Raccomandata A.R. farà fede la data del timbro postale di accettazione.
SEZIONE IV
PRELAZIONI
Art. 23
Prelazioni relative alle domande
1.
In caso vengano presentate un numero di istanze superiori al numero degli
appostamenti fissi disponibili ai sensi dell’art. 5, comma 3 della L. 157/92
(numero rilasciato nella stagione 1989/90), sono definite le seguenti priorità:
a) Rinnovi;
b) Istanze presentate da invalidi;
c) Istanze presentate da ultrasessantenni;
d) Nuove istanze;
A parità di condizioni la precedenza viene assegnata in base alla data di
presentazione, così come risultante dal numero di protocollo assegnato.
Art. 24
Prelazioni relative alle distanze
1. Nel caso che due domande di appostamento fisso siano in contrasto fra di loro in
quanto non si trovino alle distanze fissate dal presente regolamento, la priorità è
assegnata all’istanza relativa all’appostamento preesistente ed ininterrottamente
autorizzato.
2. Qualora si tratti di due richieste di prima istituzione la priorità è assegnata in
relazione alla data di presentazione in base al numero di acquisizione al protocollo
generale dell’ente.
Art. 25
Prelazioni in seguito a revoca
1. Nel caso di appostamento revocato ai sensi del presente regolamento, eventuali
domande presentate dal medesimo titolare sottoposto a revoca sono intese come
nuove istanze ai fini della graduatoria.
2. Qualora la revoca sia applicata dopo i termini di presentazione delle domande si
ritiene valida l’eventuale domanda già presentata ai fini del rinnovo
dell’appostamento, cambiando tipologia da rinnovo a nuova istanza.
Art. 26
Prelazioni in seguito a rinuncia
1. Nel caso di rinuncia di appostamento da parte del titolare, i sostituti hanno diritto di
prelazione in caso di presentazione di nuova istanza per il medesimo luogo.
CAPO V
AUTORIZZAZIONI
Art. 27
Rilascio autorizzazioni
1. L’Amministrazione provinciale nelle vesti dell’ufficio competente, rilascia
l’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività venatoria ed il funzionamento del
singolo appostamento fisso.
2. L’autorizzazione in carta legale, è nominativa e ha la durata di una stagione
venatoria; essa riporta necessariamente gli estremi di identificazione, oltre che del
titolare, di eventuali sostituti.
CAPO VI
DIVIETI E SANZIONI
Art. 28
Divieti
1.
È fatto divieto di accesso con armi proprie agli appostamenti fissi con o senza
richiami vivi nei periodi e negli orari non consentiti per l’esercizio venatorio.
2.
È vietata la permanenza dei richiami vivi in orari non consentiti per l’esercizio
venatorio.
Art. 29
Sanzioni accessorie
1. Violazioni agli articoli 10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), 15, e 28, comma 1
del presente regolamento comporteranno la revoca dell’autorizzazione rilasciata, in
aggiunta alle altre eventuali sanzioni di carattere amministrativo e/o penale
rilevate.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30
Norma di rinvio
1. Il presente regolamento disciplina l’esercizio dell’attività venatoria da
appostamento fisso limitatamente alle norme vigenti in materia venatoria; viene
fatto rinvio per quanto attinente ad altri ambiti di competenza, alle rispettive
norme.
2. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le
norme in materia di protezione della fauna e disciplina dell’attività venatoria,
attualmente raccolte nella legge 11 febbraio 1992 num. 157 e nella legge regionale
15 febbraio 1994 num. 8, modificata dalla legge regionale 16 febbraio 2000 num.
6.
Art. 31
Norma transitoria
1. Le istanze di appostamento fisso per la stagione venatoria 2000/2001 presentate
prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono ritenute valide anche in
assenza di documenti previsti dagli articoli 19 e 21 del presente atto, ma non
necessari secondo il precedente regolamento provinciale.
2. Sono altresì ritenute valide istanze per la medesima stagione venatoria inoltrate
prima del termine fissato dal presente regolamento all’art. 22.