COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO?

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COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO?
COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO
informazioni generali
COS’È UN INFORTUNIO SUL LAVORO
Potremmo dire che un infortunio sul lavoro si verifica ogniqualvolta un lavoratore subisce un incidente a causa di un
rischio lavorativo.
La legge tutela solo gli infortuni che, comportano l’astensione dal lavoro del lavoratore infortunato per più di 3 giorni.
Gli elementi caratterizzanti l’infortunio sono i seguenti:
che sia accaduto in “occasione di lavoro”
che sia dovuto a “causa violenta”
il rischio a causa del quale è accaduto l’infortunio deve
essere ricollegabile, in modo diretto o indiretto, alla
prestazione lavorativa. E’ ammessa la tutela anche per
gli infortuni che avvengono in occasione del tragitto tra
casa e lavoro e viceversa ( infortunio in itinere).
la causa dell’infortunio deve essere esterna
all’organismo; la causa deve essere improvvisa, esterna,
repentina: può trattarsi di un fattore traumatico (come un
taglio, un colpo, una caduta), termico (un colpo di sole o
di freddo) o elettrico, virale, microbico, psichico, ecc.
Può essere causa violenta anche uno sforzo fisico, anche
se non abnorme rispetto al normale uso della forza.
Attenzione: il titolare dell’azienda deve sempre denunciare l’infortunio senza fare
alcuna propria valutazione circa la effettiva natura lavorativa dell’evento.
LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI
Il titolare dell’azienda agricola ha l’obbligo di denunciare gli infortuni subiti dai propri collaboratori familiari
iscritti all’Inps come coltivatori diretti, nonché gli infortuni subiti dallo stesso titolare se anch’egli è iscritto all’Inps
quale coltivatore diretto.
In caso di infortunio è possibile avvalersi dell’assistenza GRATUITA degli operatori del Patronato Epaca.
uffici so. presenti
INFORTUNI DEI COLLABORATORI FAMILIARI
Il collaboratore familiare è obbligato a dare immediatamente– non appena gli è possibile – al titolare d’azienda la
notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità.
L’obbligo per il titolare dell’azienda di denunciare l’infortunio del proprio collaboratore familiare scatta quando:
a) l’evento ha causato la morte o sia previsto il pericolo di morte
b) se la durata della prognosi, e cioè il tempo previsto da un medico per la guarigione, è superiore a 3 giorni.
Non vi è obbligo di denuncia per gli infortuni con prognosi fino a 3 giorni, per i quali la prognosi non venga
successivamente prolungata oltre il 3° giorno.
Per qualsiasi richiesta di informazioni o di assistenza sulla materia degli infortuni rivolgersi agli sportelli del
Patronato Epaca.
In caso di morte o di pericolo di morte
Il titolare dell’azienda deve inviare la denuncia:
1) all’Inail del luogo in cui è domiciliato l’infortunato, entro 24 ore dal momento dell’infortunio, anche via fax;
2) all’Autorità di Pubblica Sicurezza (PS) del luogo in cui è avvenuto l’infortunio entro i 2 giorni successivi a
quello di ricezione della certificazione sanitaria relativa all’infortunio stesso.
Gli Uffici del Patronato Epaca forniranno – in forma GRATUITA – tutta l’assistenza necessaria allo svolgimento
di queste pratiche.
In caso di prognosi superiore a tre giorni
Il titolare dell’azienda deve inviare la denuncia, sia all’Inail che all’Autorità di PS del luogo in cui si è svolto
l’infortunio, entro i 2 giorni successivi a quello di ricezione del certificato medico relativo all’infortunio (che va
allegato alla denuncia).
L’autorità di PS – ove non presente un Comando della Polizia di Stato – è rappresentata dal Sindaco .
Se la “scadenza” del termine cade in un giorno festivo, l’obbligo di denuncia all’INAIL slitta al primo giorno
successivo non festivo.
Può accadere che un primo certificato medico contenga una prognosi non superiore ai 3 giorni. Se il titolare riceve un
ulteriore certificato che allunga la prognosi oltre i 3 giorni, il termine per la denuncia all’Inail e all’Autorità di PS
decorre dal ricevimento del secondo certificato.
Gli Uffici del Patronato Epaca forniranno – in forma GRATUITA – tutta l’assistenza necessaria allo svolgimento
di queste pratiche.
INFORTUNI DELLO STESSO TITOLARE
Il titolare dell’azienda agricola – iscritto in qualità di coltivatore diretto ai fini previdenziali - deve seguire le stesse
regole sopra illustrate per quanto riguarda gli infortuni da cui sia stato colpito egli stesso.
È del tutto evidente che nei casi di infortunio grave subito dallo stesso titolare dell’azienda, questi non può essere in
grado di presentare la denuncia.
Pertanto, la legge stabilisce che ove il titolare, a causa dell’infortunio subito, si trovi nell’impossibilità di provvedere
alla prescritta denuncia:
1) per quanto riguarda la denuncia all’Inail, a questa deve provvedere il sanitario che abbia per primo constatato
le conseguenze dell’infortunio, dandone notizia all’Inail entro ventiquattro ore;
2) per quanto riguarda la denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza, a questa deve provvedere il sanitario che
abbia per primo constatato le conseguenze dell’infortunio quando abbia provocato la morte o lesioni tali da
doverne prevedere la morte o da una inabilità assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni.
LE PRESTAZIONI EROGATE DALL’INAIL
Per tutti i giorni di inabilità totale al lavoro successivi al terzo, l’INAIL – a seguito di denuncia presentata con le
modalità di cui sopra – eroga un’indennità giornaliera per ogni giornata di astensione dal lavoro.
Qualora a seguito dell’infortunio permanga una menomazione dell’integrità psicofisica quantificata dall’INAIL in
misura superiore al 6% e fino al 15% l’INAIL eroga un indennizzo in capitale che è determinato in base al
percentuale invalidante riconosciuta dall’INAIL ed anche ad ulteriori parametri quali il sesso e l’età dell’assicurato.
Si tratta in sostanza di una liquidazione molto simile a quella effettuata dalle assicurazioni per eventi analoghi.
Qualora la menomazione dell’integrità psicofisica risulti accertata in una percentuale superiore al 15%, l’INAIL
eroga una rendita che viene pagata mensilmente all’infortunato.
In caso di decesso del lavoratore avvenuto a causa di infortunio sul lavoro, ai superstiti viene erogata una rendita
vitalizia.
Gli uffici del Patronato Epaca sono in grado di offrire consulenza medica gratuita attraverso consulenti
medici convenzionati.
LA NON
SE
DENUNCIA
SI DENUNCIA
DELLE MALATTIE
L’INFORTUNIO
PROFESSIONALI
Cos’è
una malattia
Le
sanzioni
a caricoprofessionale
del titolare dell’azienda
Il titolare che abbia omesso di presentare la denuncia di infortunio all’Inail e/o all’Autorità di PS, ovvero l’abbia
effettuata in ritardo, oppure l’abbia compilata in modo inesatto o incompleto, è soggetto, da parte di ciascuno dei due
enti destinatari, ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 1.291,15, ad un massimo di € 7.746,85.
Gli uffici del Patronato Epaca sono in grado di fornire in maniera GRATUITA tutta l’assistenza e la consulenza
in caso di omessa denuncia di infortunio.
In caso di morte o di pericolo di morte
Nel caso di condanna penale in giudizio del titolare dell’azienda per violazione delle norme di sicurezza sul lavoro
(mancato utilizzo di macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuali in regola con le norme di sicurezza)
dalle quali sia dipeso l’infortunio, l’Inail può esercitare un’azione per ottenere il rimborso delle spese sostenute per le
prestazioni spettanti all’assicurato (c.d. “regresso”).
COSA FARE IN SINTESI
In presenza di un infortunio sul lavoro di un titolare di un’azienda agricola o di un suo coadiuvante o di un dipendente
della stessa, il titolare deve recarsi IMMEDIATAMENTE O AL PIU’ TARDI NELLE 24 ORE SUCCESSIVE
PRESSO GLI SPORTELLI DEL PATRONATO EPACA che provvederanno a fornire GRATUITAMENTE tutta
l’assistenza necessaria per la compilazione della denuncia e per l’inoltro della stessa alle sedi INAIL ed all’autorità di
PS.
Tutti gli sportelli del Patronato Epaca sono dotati di collegamento telematico con l’INAIL attraverso password e canali
appositamente dedicati.
Per una più efficace tutela, l’infortunato deve portare tempestivamente agli uffici Epaca tutta la documentazione – sia
sanitaria che amministrativa – relativa all’infortunio.
Qualora a seguito dell’infortunio sul lavoro continuino a permanere conseguenze di carattere permanente ed una non
completa guarigione, gli uffici del Patronato Epaca sono a disposizione per fornire consulenze medico legali gratuite per
la predisposizione di eventuali ricorsi nei confronti dell’Istituto.