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ART. 62 - DIRETTIVE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE TETTOIE 1. Si definiscono le seguenti caratteristiche geometriche e tipologiche per le tettoie con funzione di riparo da agenti atmosferici: A. la struttura portante deve essere suscettibile di facile smontaggio; B. le tettoie devono essere di pertinenza ed a servizio esclusivo di unità immobiliare ubicate all’interno del lotto stesso ed aventi destinazione d’uso compatibile con le zone omogenee di ricadenza; C. la struttura portante orizzontale e verticale dovrà essere in legno anche lamellare oppure in ferro rivestito in legno, con coperture a falde di tegole del tipo coppo siciliano o portoghese inclinate con pendenza non inferiore al 20% e non superiore al 35%; D. le tettoie devono essere realizzate aperte da almeno tre lati; 2. Vengono individuate le seguenti differenziazioni in funzione della destinazione: 2.1 TETTOIE AL SERVIZIO DI UNITÀ IMMOBILIARI: a) nel caso di realizzazioni al piano terreno su cortili di pertinenza esclusiva di unità abitative o di terrazzi a livello, la superficie massima coperta non può superare il 50% della superficie lorda della pertinenza, viene comunque fissata una superficie massima di mq 50,00; b) nel caso di realizzazioni su terrazze di copertura (lastrici solari), che siano comunque pertinenze di una o più unità immobiliari sottostanti, la superficie massima copribile non deve superare il 50% della superficie calpestabile della stessa terrazza e degli aggetti ad essa collegati, viene comunque fissata una superficie massima di mq 50,00. Per tutti i casi di cui ai precedenti commi valgono le seguenti limitazioni e parametri: - le superfici delle tettoie vengono incrementate del 10% se sulle stesse vengono collocati pannelli termici o solari per il risparmio energetico delle unità stesse. - le tettoie prospicienti su strade pubbliche devono essere arretrate di almeno metri 1,00 dal fronte del fabbricato. - le tettoie realizzate in posizione antistante a vani abitativi e con coperture finestrate sul versante prospettante la tettoia stessa devono essere realizzate con altezza massima pari a quella del piano di riferimento e copertura in materiale trasparente in corrispondenza delle finestrature tale da garantire l’illuminazione diretta dei vani retrostanti. 2.2 TETTOIE A PROTEZIONE DI VEICOLI IN AREE CONDOMINIALI O PRIVATE: Possono essere realizzate tettoie a protezione di veicoli in aree libere, private o condominiali , al piano terra con le seguenti limitazioni e parametri: - dimensioni per il singolo posto auto è stabilito in m. 3,00 x 5,00 max. nelle aree condominiali; - dimensioni per i posti nelle aree private m. 5,00 x 5,00 max; - altezza all’intradosso non superiore a m. 3,00 al colmo. Dette tettoie non possono essere oggetto di chiusura. La realizzazione delle opere pertinenziali sopra descritte (tettoie) è soggetta al rilascio di Autorizzazione Edilizia o alla presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), fatte salve le normative sovraordinate alle disposizioni comunali (Codice Civile, Codice della Strada, Regolamento di Igiene, ecc.) ed altri pareri necessari per Legge (Genio Civile, FF.SS., Soprintendenza BB. CC. AA., ecc.). È vietata ogni forma di realizzazione di tettoie nei piani mansardati. La chiusura delle terrazze, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 4/2003, deve avvenire utilizzando pannelli in vetro, in alluminio color legno, e vetro, in legno e vetro e/p ferro battuto. Per quanto riguarda la superficie massima di tettoia che può essere chiusa, questa non può superare i mq. 50,00, per ogni identità strutturale, come dettato dall’art. 20 comma 1 della L.R. 4/2003.