Comunicato Ufficiale N° 63/C5 del 02/02/2012 PRONTO AIA
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Comunicato Ufficiale N° 63/C5 del 02/02/2012 PRONTO AIA
CU ROMA 63/1 Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE LAZIO Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA Tel.: 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815 Indirizzo Internet: www.lnd.it - www.crlazio.org e-mail: [email protected] Sponsor Tecnico Unico Stagione Sportiva 2011/2012 ATTIVITA’ DI CALCIO A 5 Comunicato Ufficiale N° 63/C5 del 02/02/2012 PRONTO A.I.A. C5 333-5099803 AVVISO ALLE SOCIETA’ In considerazione delle avverse condizioni atmosferiche, si potrebbe verificare, in occasione delle gare del 4 e 5 febbraio prossimo, la presenza di abbondanti nevicate tali da impedire lo svolgimento degli incontri o l’impossibilità di raggiungere i campi sportivi. Le società OSPITANTI sono tenute a rilevare eventuali criticità ed a segnalarle per iscritto al Comitato Regionale Lazio (fax 06-41603317), entro le ore 10:00 di sabato 4 febbraio 2012. Il Comitato, previa verifica di quanto asserito, provvederà a disporre il rinvio d’ufficio dell’incontro dandone comunicazione alle società interessate CU ROMA 63/2 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE (Stralcio al Comunicato Ufficiale n. 138/LND del 2 Febbraio 2012) RECLAMO DELLA A.S.D. 704 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COM. UFF. 29 DEL 21-12-2011 IN MERITO ALLA GARA ITALIAN OLD STYLE – ASD 704 DEL 16-12-2011 CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D ROMA La società ASD 704 ha impugnato la delibera in epigrafe adottata dal competente Giudice Sportivo con la quale era stata disposta la ripetizione della gara. A sostegno della decisione il Giudice deduce che la gara era stata sospesa al 22’ del secondo tempo per un improvviso spegnimento dell’impianto di illuminazione dovuto alla mancanza di energia elettrica nel quartiere. La reclamante sostiene invece che durante la gara i fari si erano spenti per altre due volte, nel primo tempo causando la sospensione per quasi quindici minuti e durante l’intervallo causando il ritardo nell’inizio del secondo tempo. Sostiene altresì che durante i periodi di spegnimento gli altri impianti adiacenti erano regolarmente illuminati e, quindi, il guasto riguardava solo i fari di quel campo di gioco, tanto che l’Arbitro all’inizio del secondo tempo aveva anche tentato di far spostare la gara su di un campo adiacente che però non era risultato idoneo. Richiedeva quindi la conferma del risultato acquisito sul campo e la vittoria a tavolino in quanto aveva sempre condotto la gara in vantaggio sino alla sospensione. Il reclamo è fondato nei limiti di cui in motivazione. Il direttore di gara sentito direttamente dalla Commissione ha confermato tutte le circostanze portate dal reclamo. Infatti si è trattato di un guasto reiterato per ben tre volte, di cui l’ultima senza ripristino, che ha riguardato esclusivamente l’impianto di illuminazione del campo di gioco e non quelli degli impianti adiacenti e dell’intero complesso sportivo. Non si è trattata dunque di una carenza di erogazione dell’energia elettrica da parte del gestore del servizio ma di un guasto dell’impianto dovuto evidentemente ad un difetto di manutenzione. In tal caso è la società di casa che deve rispondere dell’idoneità dell’impianto e che deve sopportare le conseguenze delle carenze dello stesso che non siano dovute a cause di forza maggiore che, nella circostanza, non vi sono state. A carico della società Italian Old Style va quindi applicata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6. La Commissione Disciplinare territoriale, tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere il reclamo e di comminare alla società Italian Old Style la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6. La tassa reclamo va restituita. RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPES POGGIO FIDONI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 17.2.2012 A CARICO DEL DIRIGENTE DONATI VALTER, DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NEBBIA LUCA E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ESPOSITO MATTIA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 56C5 DEL 18.1.2012 (Gara: SPES POGGIO FIDONI – OSTIA CALCIO A 5 del 14.1.2012 – Campionato C5 Serie C2) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società SPES POGGIO FIDONI pone in evidenza che il tutto scaturisce da un episodio di violenza posto in essere da un calciatore avversario, che in maniera del tutto inaspettata, ingiustificata e soprattutto violenta, aggrediva a gioco fermo, un proprio calciatore colpendolo con un pugno in pieno volto, causandogli la perdita di due denti, scatenando le reazione dei presenti. Nell’occasione, il Dirigente DONATI è intervenuto insieme ai dirigenti avversari, al solo scopo di sedare gli animi e che i calciatori sanzionati NEBBIAI ed ESPOSITO hanno solo spintonato gli avversari per evitare ulteriori conseguenze. Per tali motivi chiede la ricorrente una rivisitazione dei provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo competente. CU ROMA 63/3 Questa Commissione preliminarmente fa presente che, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S., i provvedimenti adottati inferiori ad un mese a carico di dirigenti non sono impugnabili in alcuna sede e pertanto non può essere esaminato il contenuto del ricorso relativo alla posizione del Dirigente DONATI WALTER. E’ invece dell’avviso che le sanzioni comminate ai calciatori NEBBIA LUCA ed ESPOSITO MATTIA possono essere lievemente ridimensionate, tenuto conto che nella circostanza in effetti i comportamenti dei predetti, seppur censurabili, sono stati determinati per reazione ad un gravissimo comportamento, tenuto da un avversario che colpiva un loro compagno di squadra in modo particolarmente violento, tanto da provocargli la rottura di due denti. Ciò detto, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo relativo al Dirigente DONATI WALTER. Di accogliere il reclamo riducendo le squalifiche dei calciatori NEBBIA LUCA ed ESPOSITO MATTIA a 2 gare effettive. La tassa reclamo va restituita. RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERIARA CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA ALL’ALLENATORE ANDREA PALLUZZI FINO AL 31.12.2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 45 C5 DEL 14.12.2011 (Gara: PONTINA FUTSAL – CERIARA C5 del 10.12.2011 – Campionato Calcio a 5 C2) La Società CERIARA CALCIO A 5 ha contestato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, assumendo che l’allenatore PALLUZZI si sarebbe limitato a spingere l’arbitro in segno di protesta e non avrebbe assolutamente compiuto i gesti addebitatigli. Per tale motivo, la ricorrente chiede l’annullamento della squalifica all’allenatore e la ripetizione della gara. In sede di audizione, la società ha insistito sulla revoca della sanzione nei confronti del PALLUZZI, adducendo le stesse motivazioni del reclamo e presentando una dinamica dei fatti a supporto della richiesta, rinunciando però al ricorso avverso il risultato dell’incontro. Ben altri e più gravi episodi emergono dalla lettura del referto di gara, il cui contenuto è stato confermato puntualmente dall’arbitro in sede di audizione. In particolare, l’arbitro stesso, dopo l’espulsione di un calciatore della Società CERIARA, veniva attorniato da alcuni calciatori della squadra e, nella circostanza, l’allenatore PALLUZZI lo sfiorava con la testa dopo averlo gravemente minacciato e immediatamente lo colpiva con due ceffoni, che gli causavano persistente dolore ed arrossamento. Il PALLUZZI, dopo il conseguente allontanamento, si rifiutava di lasciare il terreno di gioco, ripetendo minacce ed offese. A tal punto l’arbitro sospendeva l’incontro. Da quanto rappresentato, non possono sorgere dubbi circa la condotta del citato allenatore che non è certamente quella descritta dalla ricorrente nel reclamo e ripetuto in audizione. E’ da rilevare inoltre, che il Tecnico, ben lungi dal placare le intemperanze dei propri calciatori, come sarebbe stato suo dovere, ha capitanato le proteste, rendendosi responsabile di un gesto di violenza che non può essere giustificato in alcun modo. Tanto premesso, ritenute insussistenti le doglianze della reclamante e congrua la sanzione inflitta, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società CERIARA CALCIO A 5 e di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata. Pubblicato in Roma il 2 Febbraio 2012 IL SEGRETARIO Claudio Galieti IL PRESIDENTE Melchiorre Zarelli