Tributo sulle polizze estere da intermediari incaricati (di Marco Piazza)
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Tributo sulle polizze estere da intermediari incaricati (di Marco Piazza)
Tributo sulle polizze estere da intermediari incaricati (di Marco Piazza) La circolare 41/E del 2012 mette in luce quanto sia complesso per l'intermediario residente (di norma la banca o la fiduciaria) gestire la fiscalità delle polizze estere quando la compagnia non abbia assunto il ruolo di sostituto d'imposta per il prelievo dell'imposta sostitutiva sui proventi in caso di riscatto (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° novembre). L'intermediario, infatti, deve applicare l'imposta sostitutiva – prevista dall'articolo 26 ter del Dpr 600 sui proventi da riscatto – non solo se amministra il contratto per conto del cliente o se ha avuto uno specifico incarico dal cliente o dalla compagnia di riscuotere le somme derivanti dal riscatto (formula che viene a volte utilizzata perché consente al cliente di non compilare il modulo RW, grazie all'articolo 4, comma 4 del Dl 167 del 1990), ma anche in ogni altro caso in cui per il suo tramite avvenga l'accredito. Intercettare il messaggio di trasferimento – come insegna la (costosa) esperienza della ritenuta sui bonifici per le ristrutturazioni edilizie – non sarà facile e anche quando la banca fosse in grado di farlo, la tempestiva acquisizione delle informazioni necessarie per liquidare il tributo dipenderà esclusivamente dal cliente, il che pare di per se sufficiente a escludere responsabilità della banca. Opportunamente, la circolare chiarisce, invece, che la nuova imposta annua sul valore del contratto assicurativo (articolo 1, comma 2-sexies del Dl 201 del 2002) è dovuta dall'intermediario (quando la compagnia estera non ha optato per il ruolo di sostituto d'imposta e quindi non paga l'imposta sulle riserve matematiche) solo nel caso in cui l'intermediario stesso operi quale sostituto di imposta «su incarico del contribuente o della compagnia estera». Solo in questo caso, del resto, l'intermediario è in grado di monitorare – ma non sempre – il valore della polizza. Ma la fiscalità delle polizze estere coinvolge anche problematiche di imposta di bollo ordinario e speciale. Se l'imposta di bollo ordinario – che è calcolata ogni anno, ma è dovuta alla scadenza o riscatto della polizza – non viene prelevata dalla compagnia estera, deve essere versata dall'intermediario residente (circolare 28/E del 2012, pagina 21). Ciò è pacifico se la polizza è da esso amministrata (di norma si tratta di amministrazione fiduciaria), ma lo è di meno quando l'intermediario italiano abbia solo l'incarico di percepire i proventi al riscatto. Alcuni banche, infatti, non ritengono che tale incarico sia assimilabile a un rapporto di amministrazione e, di conseguenza, non hanno tenuto evidenza contabile della polizza, hanno considerato il pagamento dei premi come un "trasferimento verso l'estero" ai fini del monitoraggio valutario e non hanno censito il rapporto in Anagrafe dei conti. È evidente che queste banche, se non a costo di una riorganizzazione radicale delle proprie procedure (che potrebbe essere anche richiesta dalla necessità di prelevare annualmente l'imposta sul valore dei contratti assicurativi), non possono procedere al versamento dell'imposta di bollo ordinario e quindi, sarà il cliente a dover liquidare e versare l'imposta sul valore delle attività finanziarie. Altre banche si sono strutturate come se l'incarico di riscuotere il provento fosse assimilabile a uno stabile rapporto di custodia e amministrazione (tenendo evidenze contabili monitorando non solo la riscossione dei proventi, ma anche eventuali casi di cambio di contraenza) e quindi sono in grado di prelevare l'imposta di bollo ordinario, il che consente al cliente di esimersi dal versare l'IVAFE. Una casistica analoga si è riscontrata con riferimento al prelievo dell'imposta di bollo speciale: alcune banche hanno considerato in ogni caso "prelevate" dal rapporto segretato le somme utilizzate dal cliente per sottoscrivere polizze estere; altre invece – ricevuto l'incarico di riscuotere i proventi della polizza – hanno ritenuto di aver mantenuto uno "stabile rapporto" ancora "segretato" e versano, per conto del cliente, l'imposta speciale. Si ritiene che si tratti di scelte organizzative interne e nei rapporti con il cliente che, data la compessità della casistica, non possano essere proficuamente sindacate dall'amministrazione finanziaria.