contratto laboratorio artistico

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contratto laboratorio artistico
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCAGORGA-MAENZA
Via C.Colombo,262 - Tel. 0773-958025 fax 0773-1999765– e mail [email protected]
[email protected] 04010 ROCCAGORGA (LT)
Prot. n.1463/C14 ____
Roccagorga 18/03/2013
Contratto di prestazione d’opera per collaborazione per attività integrative di insegnamento
Tra
L’ Istituto Comprensivo “ Roccagorga – Maenza “ con sede in Roccagorga, via
C. Colombo, 262, d’ora in poi identificata come “Istituto” e rappresentata legalmente dalla prof.ssa
Gina Antonetti, Dirigente Scolastico nata a Fondi (LT) il 31/10/1970 e domiciliato per la sua
carica presso l'Istituto, codice fiscale 80008470595
e
la Prof.ssa Domizi Marcella, nata a Roccagorga (LT) il 09/06/1944, residente in Roccagorga, via
C.Colombo, 182 , docente in pensione.
Premesso
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che il D.I. 1° Febbraio 2001, n. 44 all'art. 40 consente la stipulazione di contratti di
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di
ricerca e di sperimentazione;
che il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto hanno deliberato nel Pof la possibilità di
ricorrere a prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni
all’istituzione scolastica;
che non sussistono nella scuola specifiche professionalità;
che la collaborazione dell’esperto è del tutto gratuita sia per i genitori che per la scuola, in
quanto ex docente della stessa scuola in pensione;
che la docente Filigenzi ha richiesto un contributo di un esperto per un’attività di ed.
artistica relativa al laboratorio: “L’olio tra mito e storia un viaggio lungo millenni”
che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l'attività istruttoria di
competenza
si conviene e si stipula
il presente contratto di prestazione d’opera per collaborazione coordinata e continuativa valevole
esclusivamente per l’anno scolastico 2012/13 con decorrenza da ottobre 2012 e fino a maggio 2013
Art. 1 – Impegni del prestatore d’opera
La Prof.ssa Marcella Domizi, individuata quale esperto in relazione alla sua attività di ex
docente di arte della scuola media “Anna Frank” si impegna a prestare la propria collaborazione
consistente nello svolgimento delle ore di laboratorio indicate dalla Prof.ssa Filigenzi.
Art. 2 – Impegni del docente e dell’istituzione scolastica – compenso
Il rapporto in argomento deve intendersi senza vincolo reciproco di esclusiva e senza alcuna
subordinazione da parte del collaboratore, salvo il necessario coordinamento generale e
programmatico da esercitarsi a cura del committente al fine di utilizzare compiutamente l’attività di
collaborazione.
La Prof.ssa Marcella Domizi si impegna ai fini di cui all’art. 1 a coordinare l’orario delle
lezioni con l’insieme delle attività svolte nell’ambito del laboratorio suddetto facendo pervenire
all’Istituto il programma delle attività con l’indicazione del calendario che intende osservare nonché
ad effettuare le valutazioni bimestrali e gli scrutini finali.
La suddetta attività viene svolta dalla Prof.ssa Marcella Domizi a titolo gratuito.
La Prof.ssa Marcella Domizi dichiara espressamente che la collaborazione è e sarà resa
nell’esercizio di attività per la quale non è indispensabile l’iscrizione in albi, ruoli o elenchi
professionali.
Non è ammesso il rinnovo tacito del presente contratto;
Art. 3 – Trattamento dati personali /Privacy
L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196/2003,
che i dati personali forniti dal prestatore d’opera o acquisti dalla Scuola saranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza.
La prof.ssa Domizi Marcella è incaricato dal Dirigente Scolastico al Trattamento dei dati
personali dal Dirigente scolastico mediante nomina allegata al presente contratto.
Art. 4– Arbitrato
Per eventuali controversie si farà ricorso al giudice ordinario del Foro di Latina.
Art.5 - Norme di rinvio
In caso di difformità rispetto a quanto si conviene con il presente contratto e qualora le
prestazioni siano effettuate con negligenza o imperizia, l’incarico si intenderà risolto di diritto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile. Qualsiasi modifica, con particolare riguardo
alle ore di lezione di cui all’art. 1, deve essere preventivamente concordata tra le parti.
Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gina Antonetti
IL CONTRATTISTA
Prof.ssa Marcella Domizi