contratto laboratorio artistico
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contratto laboratorio artistico
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCAGORGA-MAENZA Via C.Colombo,262 - Tel. 0773-958025 fax 0773-1999765– e mail [email protected] [email protected] 04010 ROCCAGORGA (LT) Prot. n.1463/C14 ____ Roccagorga 18/03/2013 Contratto di prestazione d’opera per collaborazione per attività integrative di insegnamento Tra L’ Istituto Comprensivo “ Roccagorga – Maenza “ con sede in Roccagorga, via C. Colombo, 262, d’ora in poi identificata come “Istituto” e rappresentata legalmente dalla prof.ssa Gina Antonetti, Dirigente Scolastico nata a Fondi (LT) il 31/10/1970 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto, codice fiscale 80008470595 e la Prof.ssa Domizi Marcella, nata a Roccagorga (LT) il 09/06/1944, residente in Roccagorga, via C.Colombo, 182 , docente in pensione. Premesso • • • • • • che il D.I. 1° Febbraio 2001, n. 44 all'art. 40 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; che il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto hanno deliberato nel Pof la possibilità di ricorrere a prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica; che non sussistono nella scuola specifiche professionalità; che la collaborazione dell’esperto è del tutto gratuita sia per i genitori che per la scuola, in quanto ex docente della stessa scuola in pensione; che la docente Filigenzi ha richiesto un contributo di un esperto per un’attività di ed. artistica relativa al laboratorio: “L’olio tra mito e storia un viaggio lungo millenni” che il Direttore dei servizi generali e amministrativi ha curato l'attività istruttoria di competenza si conviene e si stipula il presente contratto di prestazione d’opera per collaborazione coordinata e continuativa valevole esclusivamente per l’anno scolastico 2012/13 con decorrenza da ottobre 2012 e fino a maggio 2013 Art. 1 – Impegni del prestatore d’opera La Prof.ssa Marcella Domizi, individuata quale esperto in relazione alla sua attività di ex docente di arte della scuola media “Anna Frank” si impegna a prestare la propria collaborazione consistente nello svolgimento delle ore di laboratorio indicate dalla Prof.ssa Filigenzi. Art. 2 – Impegni del docente e dell’istituzione scolastica – compenso Il rapporto in argomento deve intendersi senza vincolo reciproco di esclusiva e senza alcuna subordinazione da parte del collaboratore, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico da esercitarsi a cura del committente al fine di utilizzare compiutamente l’attività di collaborazione. La Prof.ssa Marcella Domizi si impegna ai fini di cui all’art. 1 a coordinare l’orario delle lezioni con l’insieme delle attività svolte nell’ambito del laboratorio suddetto facendo pervenire all’Istituto il programma delle attività con l’indicazione del calendario che intende osservare nonché ad effettuare le valutazioni bimestrali e gli scrutini finali. La suddetta attività viene svolta dalla Prof.ssa Marcella Domizi a titolo gratuito. La Prof.ssa Marcella Domizi dichiara espressamente che la collaborazione è e sarà resa nell’esercizio di attività per la quale non è indispensabile l’iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionali. Non è ammesso il rinnovo tacito del presente contratto; Art. 3 – Trattamento dati personali /Privacy L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali forniti dal prestatore d’opera o acquisti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. La prof.ssa Domizi Marcella è incaricato dal Dirigente Scolastico al Trattamento dei dati personali dal Dirigente scolastico mediante nomina allegata al presente contratto. Art. 4– Arbitrato Per eventuali controversie si farà ricorso al giudice ordinario del Foro di Latina. Art.5 - Norme di rinvio In caso di difformità rispetto a quanto si conviene con il presente contratto e qualora le prestazioni siano effettuate con negligenza o imperizia, l’incarico si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile. Qualsiasi modifica, con particolare riguardo alle ore di lezione di cui all’art. 1, deve essere preventivamente concordata tra le parti. Letto, confermato e sottoscritto IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Gina Antonetti IL CONTRATTISTA Prof.ssa Marcella Domizi