Informativa - Comune di Quinto Vicentino

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Informativa - Comune di Quinto Vicentino
COMUNE DI QUINTO VICENTINO
Provincia di Vicenza
IMU E TASI: ACCONTO 2016
GIOVEDI’ 16 GIUGNO 2016
E’ IL TERMINE ULTIMO PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO
DELL’ACCONTO DI I.MU. E TA.S.I.
IMU: INFORMAZIONI UTILI
1 - CHI DEVE PAGARE L’IMU?
Paga l’IMU chi è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale su una delle seguenti tipologie d’immobili:
fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli (dal 1 gennaio 2016 non è dovuta l’IMU sui terreni agricoli posseduti e
condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nelle liste di previdenza agricola. Resta invece dovuta l’IMU per tutti gli
altri possessori di terreni agricoli).
Non è dovuta l’IMU dal possessore dell’abitazione principale (unità immobiliare adibita a dimora abituale e
nella quale si ha la residenza anagrafica), ad eccezione delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8
e A/9.
2 – AGEVOLAZIONI PER COMODATI GRATUITI
Sulle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli) è applicata
un’aliquota agevolata, subordinata alla presentazione della dichiarazione entro i termini previsti dal regolamento
IMU comunale. Qualora la dichiarazione di uso gratuito sia stata presentata nel 2014 o 2015, non è necessario
ripetere la dichiarazione, purché non siano mutate le condizioni per usufruire dell’agevolazione.
Dal 1° gennaio 2016, in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità, è prevista la riduzione del 50 %
della base imponibile, sia ai fini IMU che ai fini TASI, delle unità immobiliari concesse in uso gratuito dal
possessore ai parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli). Per beneficiare di tale riduzione è
necessario che:
- il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
- l’abitazione sia concessa in comodato a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli) che la utilizzano quale
abitazione principale;
- il comodante (chi concede l’immobile) possieda al massimo un altro immobile adibito ad uso abitativo in Italia
(oltre all’abitazione concessa in comodato) nello stesso Comune del comodatario e che tale immobile sia utilizzato
dal comodante stesso come abitazione principale e non sia accatastato nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- l’immobile concesso in comodato gratuito non sia accatastato in una delle categorie A1, A8 o A9.
Per godere dell’agevolazione di cui sopra è necessario presentare dichiarazione di variazione IMU entro il 30
giugno 2017, mediante l’apposito modello ministeriale, reperibile presso l’Ufficio Tributi comunale o scaricabile dal
sito internet del Comune,.
3 – QUALI SONO LE ALIQUOTE IMU PER IL 2016?
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18.03.2016 sono state confermate per l’anno 2016 le aliquote
IMU vigenti nel 2015, che vengono di seguito riepilogate:
- abitazione principale (solo per le categorie A/1, A/8 e A/9): 4 per mille con detrazione di 200 euro in rapporto al
periodo dell’anno durante il quale si verifica tale destinazione.
- altri fabbricati: 8,5 per mille;
- fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta: 6,3 per mille;
- aree fabbricabili: 8,5 per mille;
- terreni agricoli (vedi quanto riportato al punto 1): 7,6 per mille
Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusi i fabbricati rurali strumentali, esentati dal tributo) l’imposta
deve essere versata allo Stato fino all’ammontare calcolato con l’aliquota di base del 7,6 per mille; la quota di imu
calcolata applicando l’incremento dell’aliquota di base (da 7,6 a 8,5) spetta invece al Comune.
4 – COME SI PAGA L’IMU?
Il versamento deve essere eseguito con il MOD F24 o con l’apposito bollettino postale, utilizzando i codici
identificativi delle quote d’imposta a favore del Comune e dello Stato. Il modello F24 può essere pagato in qualsiasi
ufficio postale o bancario, o presso le tabaccherie autorizzate, senza commissioni a carico.
COMUNE DI QUINTO VICENTINO
Provincia di Vicenza
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
3912: per l’abitazione principale e le relative pertinenze;
3914: per i terreni;
3916: per le aree fabbricabili;
3918: per gli altri fabbricati;
3925: per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota STATO;
3930: per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento destinato al COMUNE.
L’imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta
complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
TASI: INFORMAZIONI UTILI
1 – CHI DEVE PAGARE LA TASI?
E’ tenuto al versamento della TASI chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili. Per il
possesso dei terreni agricoli la Tasi invece non è dovuta.
Dal 1 gennaio 2016, per effetto delle modifiche introdotte con la Legge di Stabilità 2016, la TASI non è dovuta:
- sull’immobile adibito ad abitazione principale del possessore (esclusi gli immobili classificati nelle categorie
catastali A1, A8 e A9);
- sull’immobile locato adibito ad abitazione principale del locatario, limitatamente alla quota (30%) a carico del
locatario. La quota a carico del proprietario dell’immobile rimane invariata (70% del totale).
2 – COME SI CALCOLA LA TASI DOVUTA?
Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18.03.2016 sono state confermate le aliquote TASI vigenti nel
2015.
La base imponibile della TASI è la medesima dell’IMU: al valore dell’immobile calcolato a partire dalla rendita
catastale (o, nel caso delle aree fabbricabili, dal valore di mercato), si deve applicare l’aliquota dell’1,23 per mille.
Eccezione: ai fabbricati rurali ad uso strumentale si applica l’aliquota dell’1 per mille.
3 – COME SI PAGA LA TASI
Il versamento deve essere eseguito con il MOD F24 o con l’apposito bollettino postale, utilizzando i codici
identificativi delle quote d’imposta a favore del Comune e dello Stato. Il modello F24 può essere pagato in qualsiasi
ufficio postale o bancario, o presso le tabaccherie autorizzate, senza commissioni a carico.
I codici da utilizzare per il versamento sono i seguenti:
3958: per abitazione principale e relative pertinenze (solo per le categorie catastali: A/1, A/8, A/9);
3959: per fabbricati rurali ad uso strumentale;
3960: per le aree fabbricabili;
3961: per altri fabbricati.
L’imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta
complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
SPORTELLO IMU - TASI
L’Amministrazione Comunale, nell’intento di rendere più semplici e chiari i rapporti con i Cittadini, nonché di
facilitare l’adempimento degli obblighi tributari, mette a disposizione dei contribuenti un servizio gratuito per il
calcolo dell’IMU e TASI.
DA LUNEDI’ 23 MAGGIO 2016 è aperto lo sportello IMU-TASI per il Contribuente, presso la Sede Comunale, con
il seguente orario:
MARTEDI’ e MERCOLEDI’
dalle ore 10,00 alle ore 12,00
LUNEDI’ e GIOVEDI’ POMERIGGIO
dalle ore 16,30 alle ore 18,30
Inoltre, collegandosi al sito del comune www.comune.quintovicentino.vi.it nella Home Page è possibile effettuare
autonomamente il calcolo dell’imposta dovuta e la stampa del mod. F24 personalizzato.
Per informazioni telefonare all’Ufficio Tributi al numero telefonico 0444 584216 oppure 0444 584232.
Il Responsabile Ufficio Tributi
Giorgio Gasoli
L’ Assessore ai Tributi
Pierfranco Sette