Informativa - Comune di Quinto Vicentino
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Informativa - Comune di Quinto Vicentino
COMUNE DI QUINTO VICENTINO Provincia di Vicenza IMU E TASI: ACCONTO 2016 GIOVEDI’ 16 GIUGNO 2016 E’ IL TERMINE ULTIMO PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO DI I.MU. E TA.S.I. IMU: INFORMAZIONI UTILI 1 - CHI DEVE PAGARE L’IMU? Paga l’IMU chi è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale su una delle seguenti tipologie d’immobili: fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli (dal 1 gennaio 2016 non è dovuta l’IMU sui terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nelle liste di previdenza agricola. Resta invece dovuta l’IMU per tutti gli altri possessori di terreni agricoli). Non è dovuta l’IMU dal possessore dell’abitazione principale (unità immobiliare adibita a dimora abituale e nella quale si ha la residenza anagrafica), ad eccezione delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. 2 – AGEVOLAZIONI PER COMODATI GRATUITI Sulle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli) è applicata un’aliquota agevolata, subordinata alla presentazione della dichiarazione entro i termini previsti dal regolamento IMU comunale. Qualora la dichiarazione di uso gratuito sia stata presentata nel 2014 o 2015, non è necessario ripetere la dichiarazione, purché non siano mutate le condizioni per usufruire dell’agevolazione. Dal 1° gennaio 2016, in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità, è prevista la riduzione del 50 % della base imponibile, sia ai fini IMU che ai fini TASI, delle unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli). Per beneficiare di tale riduzione è necessario che: - il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate; - l’abitazione sia concessa in comodato a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli) che la utilizzano quale abitazione principale; - il comodante (chi concede l’immobile) possieda al massimo un altro immobile adibito ad uso abitativo in Italia (oltre all’abitazione concessa in comodato) nello stesso Comune del comodatario e che tale immobile sia utilizzato dal comodante stesso come abitazione principale e non sia accatastato nelle categorie A/1, A/8 o A/9; - l’immobile concesso in comodato gratuito non sia accatastato in una delle categorie A1, A8 o A9. Per godere dell’agevolazione di cui sopra è necessario presentare dichiarazione di variazione IMU entro il 30 giugno 2017, mediante l’apposito modello ministeriale, reperibile presso l’Ufficio Tributi comunale o scaricabile dal sito internet del Comune,. 3 – QUALI SONO LE ALIQUOTE IMU PER IL 2016? Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18.03.2016 sono state confermate per l’anno 2016 le aliquote IMU vigenti nel 2015, che vengono di seguito riepilogate: - abitazione principale (solo per le categorie A/1, A/8 e A/9): 4 per mille con detrazione di 200 euro in rapporto al periodo dell’anno durante il quale si verifica tale destinazione. - altri fabbricati: 8,5 per mille; - fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta: 6,3 per mille; - aree fabbricabili: 8,5 per mille; - terreni agricoli (vedi quanto riportato al punto 1): 7,6 per mille Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (esclusi i fabbricati rurali strumentali, esentati dal tributo) l’imposta deve essere versata allo Stato fino all’ammontare calcolato con l’aliquota di base del 7,6 per mille; la quota di imu calcolata applicando l’incremento dell’aliquota di base (da 7,6 a 8,5) spetta invece al Comune. 4 – COME SI PAGA L’IMU? Il versamento deve essere eseguito con il MOD F24 o con l’apposito bollettino postale, utilizzando i codici identificativi delle quote d’imposta a favore del Comune e dello Stato. Il modello F24 può essere pagato in qualsiasi ufficio postale o bancario, o presso le tabaccherie autorizzate, senza commissioni a carico. COMUNE DI QUINTO VICENTINO Provincia di Vicenza I codici tributo da utilizzare sono i seguenti: 3912: per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 3914: per i terreni; 3916: per le aree fabbricabili; 3918: per gli altri fabbricati; 3925: per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota STATO; 3930: per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – incremento destinato al COMUNE. L’imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. TASI: INFORMAZIONI UTILI 1 – CHI DEVE PAGARE LA TASI? E’ tenuto al versamento della TASI chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili. Per il possesso dei terreni agricoli la Tasi invece non è dovuta. Dal 1 gennaio 2016, per effetto delle modifiche introdotte con la Legge di Stabilità 2016, la TASI non è dovuta: - sull’immobile adibito ad abitazione principale del possessore (esclusi gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9); - sull’immobile locato adibito ad abitazione principale del locatario, limitatamente alla quota (30%) a carico del locatario. La quota a carico del proprietario dell’immobile rimane invariata (70% del totale). 2 – COME SI CALCOLA LA TASI DOVUTA? Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18.03.2016 sono state confermate le aliquote TASI vigenti nel 2015. La base imponibile della TASI è la medesima dell’IMU: al valore dell’immobile calcolato a partire dalla rendita catastale (o, nel caso delle aree fabbricabili, dal valore di mercato), si deve applicare l’aliquota dell’1,23 per mille. Eccezione: ai fabbricati rurali ad uso strumentale si applica l’aliquota dell’1 per mille. 3 – COME SI PAGA LA TASI Il versamento deve essere eseguito con il MOD F24 o con l’apposito bollettino postale, utilizzando i codici identificativi delle quote d’imposta a favore del Comune e dello Stato. Il modello F24 può essere pagato in qualsiasi ufficio postale o bancario, o presso le tabaccherie autorizzate, senza commissioni a carico. I codici da utilizzare per il versamento sono i seguenti: 3958: per abitazione principale e relative pertinenze (solo per le categorie catastali: A/1, A/8, A/9); 3959: per fabbricati rurali ad uso strumentale; 3960: per le aree fabbricabili; 3961: per altri fabbricati. L’imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. SPORTELLO IMU - TASI L’Amministrazione Comunale, nell’intento di rendere più semplici e chiari i rapporti con i Cittadini, nonché di facilitare l’adempimento degli obblighi tributari, mette a disposizione dei contribuenti un servizio gratuito per il calcolo dell’IMU e TASI. DA LUNEDI’ 23 MAGGIO 2016 è aperto lo sportello IMU-TASI per il Contribuente, presso la Sede Comunale, con il seguente orario: MARTEDI’ e MERCOLEDI’ dalle ore 10,00 alle ore 12,00 LUNEDI’ e GIOVEDI’ POMERIGGIO dalle ore 16,30 alle ore 18,30 Inoltre, collegandosi al sito del comune www.comune.quintovicentino.vi.it nella Home Page è possibile effettuare autonomamente il calcolo dell’imposta dovuta e la stampa del mod. F24 personalizzato. Per informazioni telefonare all’Ufficio Tributi al numero telefonico 0444 584216 oppure 0444 584232. Il Responsabile Ufficio Tributi Giorgio Gasoli L’ Assessore ai Tributi Pierfranco Sette