Scheda: norme per l`appalto nella Ristorazione

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Scheda: norme per l`appalto nella Ristorazione
Scheda: norme per l'appalto nella Ristorazione Collettiva
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 21 marzo 2001
Determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti da aziende del settore turismo - Comparto
pubblici esercizi "Ristorazione collettiva", riferito al mese di febbraio 2001.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare
di appalto";
Visto l'art. 1, comma l della suddetta legge, nella parte che fa riferimento al costo del lavoro determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori
economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente pi' rappresentativi,
delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree
territoriali;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che individua le categorie entro cui individuare i settori
merceologici da prendere in considerazione per la predisposizione delle suddette tabelle;
Considerata la necessita' di aggiornare il costo orario del lavoro per i lavoratori delle aziende del settore
turismo, relativamente all'anno 2001;
Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo comparto pubblici esercizi " Ristorazione collettiva" stipulato il 22 gennaio 1999 da FILCAMS, FISASCAT,
UILTuCS FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, INTERSIND;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al
fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attivit;
Accertato che nell'ambito del suddetto contratto sono stati stipulati accordi territoriali concernenti la quota
provinciale, il premio di presenza ed il terzo elemento;
Ritenuto necessario provvedere alla individuazione del costo a valere da febbraio 2001;
Decreta:
Art. 1.
Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto pubblici
esercizi "Ristorazione collettiva", riferito al mese di febbraio 2001, e' determinato nella tabella A con
riferimento alla contrattazione nazionale e nella tabella B per le provincie nelle quali e' intervenuta la
contrattazione di secondo livello. Le citate tabelle fanno parte
integrante del presente decreto.
Art. 2.
Le tabelle prescindono:
a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa puusufruire;
b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale, dagli utili di impresa;
c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla sicurezza del lavoro (Decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626).
Il presente decreto sar pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2001
p. Il Ministro: Piloni
RISTORAZIONE COLLETTIVA
p. Il Ministro: Piloni
Maschi
N. dipendenti
p. Il Ministro:
Piloni
Full time
Part time
Totale
% Femmine
% Maschi
Totale
Femmine
15,700
46%
29,155
8,450
54%
13,455
79%
39,845
24,150
21%
31,395
65%
69,000
35%
44,850
65%
55,200
4,830
35%
35,880
65%
13,800
24,150
35%
65%
69,000
Dei quali:
Tempo Indeterminato
Contratti a Termine
Totale
19,329
35%
8,970
44,850
Fonte ANGEM
CAPO XIV - NORME PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA (mense aziendali)
PROTOCOLLO APPALTI
(1) LANGEM, la FIPE e le Organizzazioni nazionali dei lavoratori, premesso che il mercato della ristorazione
collettiva sempre pi ; caratterizzato da una attivitche si svolge attraverso il sistema degli appalti pubblici
regolamentato da normative che stabiliscono una serie di procedure finalizzate a garantire la giusta
trasparenza; che altres necessario garantire la qualitdel servizio e l'assolvimento degli obblighi previsti dai
contratti collettivi; che in attuazione degli impegni previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993, occorre favorire la
normalizzazione delle condizioni concorrenziali per tutti gli operatori del settore al fine di garantire
trasparenza di procedure e puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro, con riferimento alla
sicurezza, ai trattamenti retributivi e agli oneri previdenziali; che necessario ed urgente approntare nuovi
strumenti che aggiungendosi a quelli esistenti favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino
soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualitche di capacit
professionali e di rispetto delle norme contrattuali, convengono di definire entro il 30 settembre 2001 schemi
di capitolato di appalto e vademecum delle procedure da seguire che contengano criteri uniformi a garanzia
della qualit della trasparenza della professionalite della salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
(2) Tali capitolati dovranno prevedere i seguenti punti essenziali:
- indicazione espressa dell'obbligo di rispettare i contratti collettivi di categoria e le norme in materia di
sicurezza sul lavoro;
- richiesta di adozione per la gara di appalto della formula dell'appalto concorso, per gare particolarmente
complesse oppure della formula " licitazione privata al prezzo pi economicamente vantaggioso" prevedendo
criteri base e punteggi chiari e precisi, attribuendo valore preminente alla qualit Nel caso il concorrente non
abbia raggiunto la percentuale minima riservata alla qualit sarescluso dal procedimento di aggiudicazione e
l'offerta economica non sarvalutata.
- esclusione da parte degli enti appaltanti del ricorso alla gara a " licitazione privata al prezzo pi basso", salvo
definire tutti i criteri di gestione (qualitmen-tabelle dietetiche-monte ore) da comunicare in precedenza a tutti i
soggetti partecipanti alla gara;
- richiedere presso le Organizzazioni Nazionali di rappresentanza ( ANCI, Regione ecc.) la predisposizione
di elenchi o registri di accreditamento al fine di verificare la capacitoperativa e finanziaria delle aziende che
intendono partecipare alle gare;
- previsione per l'ente appaltante della possibilitdi recedere dal contratto di appalto per la mancata
osservanza da parte della azienda aggiudicataria delle clausole contenute nel capitolato;
- durata dell'appalto non inferiore a tre anni;
- obbligo a costituire una commissione di controllo mensa tra rappresentanti degli utenti, committente e
fornitore;
- ecc
(3) Le parti si impegnano inoltre a richiedere:
1. l'emanazione da parte del ministero della sanitdi una apposita normativa che dia labilitazione allesercizio
dell attivit con verifiche ispettive biennali;
2. l'emanazione da parte del Ministero del Lavoro di una apposita circolare sul costo della manodopera, utile
al committente ad interpretare lincidenza del costo della manodopera sul servizio fornito;
3. l'emanazione da parte della presidenza del consiglio dei ministri di un apposito DPCM che codifichi le
norme per leffettuazione del sistema della gara con offerta economicamente pi vantaggiosa, coscome
previsto dalla legge 156/90, con anche fissati i criteri di vincolo alla esclusione delle offerte anomale.
(4) Le parti si impegnano, infine, ad individuare un sistema di analisi e studio del settore, esaminando anche
la possibilitdi avvalersi del sistema degli enti bilaterali, al fine di garantire la qualite la trasparenza del
settore.
Articolo 325
(1) Le Parti si danno atto che le norme di cui all'accordo nazionale per i cambi di gestione nel settore della
ristorazione collettiva (mense aziendali) del 9 aprile 1979, modificato dagli accordi del 13 ottobre 1982, 17
giugno 1986 e del 3 maggio 1990, trovano inserimento nel presente capo.
CAMBI DI GESTIONE
Articolo 326
(1) Rilevato che il settore della ristorazione collettiva - per la parte non propriamente collegata a forme di
ristorazione pubblica - generalmente caratterizzato dall'effettuazione del servizio tramite contratti di appalto
determinando frequenti cambi di gestione con conseguenti risoluzioni dei rapporti di lavoro per giustificato
motivo obiettivo, allo scopo di garantire al personale dipendente la continuite le condizioni di lavoro
limitatamente agli aspetti di seguito disciplinati, viene pattuito quanto segue.
Articolo 327
(1) La Gestione uscente, con la massima tempestivitpossibile e comunque prima dell'evento, darformale
notizia della cessazione della gestione alle Organizzazioni Sindacali competenti per territorio e alla Gestione
subentrante, fornendo contestualmente tutte le informazioni utili alla applicazione del presente Accordo.
(2) La Gestione subentrante - anch'essa con la massima tempestivitpossibile e comunque prima del
verificarsi dell'evento - dara sua volta formale comunicazione alle Organizzazioni Sindacali competenti per
territorio circa l'inizio della nuova gestione.
Articolo 328
(1) Su richiesta di una delle parti (Organizzazioni Sindacali, Gestione uscente, Gestione subentrante)
saranno effettuati incontri di verifica, preventivi all'evento considerato, circa le condizioni di applicazione del
presente Accordo.
(2) Ove per comprovate ed oggettive difficoltnon fosse possibile effettuare tali incontri preventivamente, gli
stessi saranno comunque effettuati al pi presto possibile.
(3) L'effettuazione di tali incontri non dovrin ogni caso compromettere la prioritaria esigenza di garantire le
condizioni necessarie per l'invio del servizio presso la nuova unitproduttiva.
Articolo 329
(1) La gestione subentrante assumertutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno tre
mesi sui libri paga-matricola della Gestione uscente, riferiti all'unitproduttiva interessata, con facoltdi
esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo
dell'impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilitdi
coordinamento tecnico funzionale nei confronti di altri lavoratori.
(2) I lavoratori in contratto di formazione e lavoro, fatte salve le disposizioni di legge verranno parimenti
assunti in contratto di formazione e lavoro restando a carico della gestione subentrante l'effettuazione del
periodo di formazione e lavoro mancante rispetto al termine fissato dall'azienda cedente."
Articolo 330
(1) Gli incontri di cui all'articolo 328 dovranno essere utilizzati anche per l'esame dei problemi e per la ricerca
delle relative soluzioni, nei seguenti casi connessi a particolari situazioni dell'utenza che diano adito a
ripercussioni sul dato occupazionale dell'impianto, inteso nelle sue componenti quantitative e qualitative:
a) mutamenti nell'organizzazione e nelle modalitdel servizio;
b) mutamenti nelle tecnologie produttive;
c) mutamenti nelle clausole contenute nei capitolati d'appalto;
d) riduzione del numero di pasti/giorno conseguente ad un calo della occupazione nell'azienda appaltante.
(2) In tutti questi casi nella ricerca di soluzioni coinvolgenti il personale addetto all'impianto, oltre alla
possibilitdi assunzione in altre unitproduttive dell'azienda subentrante non si esclude la possibilitdi
instaurare diverse condizioni contrattuali, nonché il ricorso - ove sussistano le specifiche condizioni di legge alla CIGS ed ai contratti di solidariet
Articolo 331
(1) Per il personale per cui non sussista la garanzia del mantenimento del posto di lavoro, la Gestione
subentrante e quella uscente si impegneranno in ogni caso a verificare e ricercare con le Organizzazioni
Sindacali ogni possibilitdi reimpiego, sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalla normativa
di legge vigente per le assunzioni.
Articolo 332
(1) Le assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalle norme di
legge vigenti (nulla osta per l'avviamento al lavoro, libretto sanitario ecc.) ed i rapporti di lavoro cosinstaurati
si intenderanno ex novo, senza l'effettuazione del periodo di prova per il personale di cui al primo comma del
precedente articolo 329, per il quale peraltro l'azienda uscente esonerata dall'obbligo del preavviso di cui
agli articoli 160 e 161 del presente Contratto.
(2) Qualora tali condizioni non sussistessero, la Gestione subentrante ne dartempestiva comunicazione agli
interessati ed alle Organizzazioni sindacali ai fini delle possibili regolarizzazioni delle posizioni entro il
termine di trenta giorni.
Articolo 333
(1) Ai lavoratori neo assunti di cui sopra saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni
retributive, eventualmente riproporzionate ai sensi dell'articolo 330, pari a quelle gipercepite da ogni singolo
lavoratore, opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall'applicazione del
CCNL, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianitmaturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali
comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di
gestione in conformitdi quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.
(2) Ove tali trattamenti fossero superiori a quelli della gestione subentrante per effetto di pattuizioni collettive
aziendali stipulate anteriormente al 9 aprile 1979, la differenza verrmantenuta come quota ad personam e
sarassorbita in occasione di futuri aumenti salariali collettivi, con modalitda definire tra le parti. Per quanto
riguarda in particolare gli scatti di anzianit fermo restando il principio della novazione del rapporto di lavoro
sancito dall'articolo 332, la Gestione subentrante dovrconsiderare, ai soli fini del computo del triennio
relativo al primo scatto o a quelli successivi ed in base all'etdi decorrenza dell'anzianitutile per gli scatti cos
come fissata dal secondo comma dell'articolo 138 del presente Contratto:
- le annualitintere di servizio maturate presso la Gestione uscente nei casi di cambio di gestione, avvenuti
anteriormente al 1° giugno 1986;
- l'intero periodo di servizio prestato senza interruzione presso la gestione uscente per i casi di cambi di
gestione intervenuti successivamente al 1° giugno 1986.
(3) Al personale assunto con mansioni diverse da quelle svolte presso la precedente Gestione sar
comunque garantito il trattamento economico previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro di categoria e dalla
relativa contrattazione integrativa salariale. Tale trattamento, se pur articolato sotto diverse voci, sar
globalmente pari a quello percepito per la qualifica ricoperta presso la precedente gestione. In ogni caso tale
trattamento non potr per la parte eccedente le voci contrattuali relative alla nuova qualifica, essere
riassorbito se non in occasione di successivi passaggi di livello, o in virt di specifici accordi fra le parti.
Articolo 334
(1) Le norme di cui al presente capo disciplinano ed esauriscono per tutto il territorio nazionale la materia dei
cambi di gestione nel settore della ristorazione collettiva che rimane di esclusiva competenza delle
Organizzazioni Nazionali stipulanti.
(2) Restano salve, in ogni caso, le eventuali condizioni di miglior favore previste dagli accordi territoriali o
aziendali in atto. Tali accordi non saranno comunque pi negoziabili alla loro scadenza, per le materie in
questione.
TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI
Articolo 335
(1) A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 12 del presente Contratto, per il settore della
ristorazione collettiva (mense), i trattamenti integrativi salariali comunque denominati di cui alla lettera s) del
secondo comma dello stesso articolo 12 saranno definiti, anziché con accordi aziendali, con accordi
provinciali dalle Organizzazioni provinciali dei lavoratori delle Organizzazioni sindacali stipulanti e dalle
Associazioni provinciali dei pubblici esercizi aderenti alla Fipe con l'intervento dell'Angem.