Scheda: norme per l`appalto nella Ristorazione
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Scheda: norme per l`appalto nella Ristorazione
Scheda: norme per l'appalto nella Ristorazione Collettiva MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 21 marzo 2001 Determinazione del costo orario del lavoro dei dipendenti da aziende del settore turismo - Comparto pubblici esercizi "Ristorazione collettiva", riferito al mese di febbraio 2001. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto"; Visto l'art. 1, comma l della suddetta legge, nella parte che fa riferimento al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente pi' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, che individua le categorie entro cui individuare i settori merceologici da prendere in considerazione per la predisposizione delle suddette tabelle; Considerata la necessita' di aggiornare il costo orario del lavoro per i lavoratori delle aziende del settore turismo, relativamente all'anno 2001; Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo comparto pubblici esercizi " Ristorazione collettiva" stipulato il 22 gennaio 1999 da FILCAMS, FISASCAT, UILTuCS FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, INTERSIND; Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attivit; Accertato che nell'ambito del suddetto contratto sono stati stipulati accordi territoriali concernenti la quota provinciale, il premio di presenza ed il terzo elemento; Ritenuto necessario provvedere alla individuazione del costo a valere da febbraio 2001; Decreta: Art. 1. Il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo - comparto pubblici esercizi "Ristorazione collettiva", riferito al mese di febbraio 2001, e' determinato nella tabella A con riferimento alla contrattazione nazionale e nella tabella B per le provincie nelle quali e' intervenuta la contrattazione di secondo livello. Le citate tabelle fanno parte integrante del presente decreto. Art. 2. Le tabelle prescindono: a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa puusufruire; b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale, dagli utili di impresa; c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla sicurezza del lavoro (Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626). Il presente decreto sar pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 marzo 2001 p. Il Ministro: Piloni RISTORAZIONE COLLETTIVA p. Il Ministro: Piloni Maschi N. dipendenti p. Il Ministro: Piloni Full time Part time Totale % Femmine % Maschi Totale Femmine 15,700 46% 29,155 8,450 54% 13,455 79% 39,845 24,150 21% 31,395 65% 69,000 35% 44,850 65% 55,200 4,830 35% 35,880 65% 13,800 24,150 35% 65% 69,000 Dei quali: Tempo Indeterminato Contratti a Termine Totale 19,329 35% 8,970 44,850 Fonte ANGEM CAPO XIV - NORME PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA (mense aziendali) PROTOCOLLO APPALTI (1) LANGEM, la FIPE e le Organizzazioni nazionali dei lavoratori, premesso che il mercato della ristorazione collettiva sempre pi ; caratterizzato da una attivitche si svolge attraverso il sistema degli appalti pubblici regolamentato da normative che stabiliscono una serie di procedure finalizzate a garantire la giusta trasparenza; che altres necessario garantire la qualitdel servizio e l'assolvimento degli obblighi previsti dai contratti collettivi; che in attuazione degli impegni previsti dal Protocollo del 23 luglio 1993, occorre favorire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali per tutti gli operatori del settore al fine di garantire trasparenza di procedure e puntuale osservanza delle regole in materia di lavoro, con riferimento alla sicurezza, ai trattamenti retributivi e agli oneri previdenziali; che necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che aggiungendosi a quelli esistenti favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualitche di capacit professionali e di rispetto delle norme contrattuali, convengono di definire entro il 30 settembre 2001 schemi di capitolato di appalto e vademecum delle procedure da seguire che contengano criteri uniformi a garanzia della qualit della trasparenza della professionalite della salvaguardia dei diritti dei lavoratori. (2) Tali capitolati dovranno prevedere i seguenti punti essenziali: - indicazione espressa dell'obbligo di rispettare i contratti collettivi di categoria e le norme in materia di sicurezza sul lavoro; - richiesta di adozione per la gara di appalto della formula dell'appalto concorso, per gare particolarmente complesse oppure della formula " licitazione privata al prezzo pi economicamente vantaggioso" prevedendo criteri base e punteggi chiari e precisi, attribuendo valore preminente alla qualit Nel caso il concorrente non abbia raggiunto la percentuale minima riservata alla qualit sarescluso dal procedimento di aggiudicazione e l'offerta economica non sarvalutata. - esclusione da parte degli enti appaltanti del ricorso alla gara a " licitazione privata al prezzo pi basso", salvo definire tutti i criteri di gestione (qualitmen-tabelle dietetiche-monte ore) da comunicare in precedenza a tutti i soggetti partecipanti alla gara; - richiedere presso le Organizzazioni Nazionali di rappresentanza ( ANCI, Regione ecc.) la predisposizione di elenchi o registri di accreditamento al fine di verificare la capacitoperativa e finanziaria delle aziende che intendono partecipare alle gare; - previsione per l'ente appaltante della possibilitdi recedere dal contratto di appalto per la mancata osservanza da parte della azienda aggiudicataria delle clausole contenute nel capitolato; - durata dell'appalto non inferiore a tre anni; - obbligo a costituire una commissione di controllo mensa tra rappresentanti degli utenti, committente e fornitore; - ecc (3) Le parti si impegnano inoltre a richiedere: 1. l'emanazione da parte del ministero della sanitdi una apposita normativa che dia labilitazione allesercizio dell attivit con verifiche ispettive biennali; 2. l'emanazione da parte del Ministero del Lavoro di una apposita circolare sul costo della manodopera, utile al committente ad interpretare lincidenza del costo della manodopera sul servizio fornito; 3. l'emanazione da parte della presidenza del consiglio dei ministri di un apposito DPCM che codifichi le norme per leffettuazione del sistema della gara con offerta economicamente pi vantaggiosa, coscome previsto dalla legge 156/90, con anche fissati i criteri di vincolo alla esclusione delle offerte anomale. (4) Le parti si impegnano, infine, ad individuare un sistema di analisi e studio del settore, esaminando anche la possibilitdi avvalersi del sistema degli enti bilaterali, al fine di garantire la qualite la trasparenza del settore. Articolo 325 (1) Le Parti si danno atto che le norme di cui all'accordo nazionale per i cambi di gestione nel settore della ristorazione collettiva (mense aziendali) del 9 aprile 1979, modificato dagli accordi del 13 ottobre 1982, 17 giugno 1986 e del 3 maggio 1990, trovano inserimento nel presente capo. CAMBI DI GESTIONE Articolo 326 (1) Rilevato che il settore della ristorazione collettiva - per la parte non propriamente collegata a forme di ristorazione pubblica - generalmente caratterizzato dall'effettuazione del servizio tramite contratti di appalto determinando frequenti cambi di gestione con conseguenti risoluzioni dei rapporti di lavoro per giustificato motivo obiettivo, allo scopo di garantire al personale dipendente la continuite le condizioni di lavoro limitatamente agli aspetti di seguito disciplinati, viene pattuito quanto segue. Articolo 327 (1) La Gestione uscente, con la massima tempestivitpossibile e comunque prima dell'evento, darformale notizia della cessazione della gestione alle Organizzazioni Sindacali competenti per territorio e alla Gestione subentrante, fornendo contestualmente tutte le informazioni utili alla applicazione del presente Accordo. (2) La Gestione subentrante - anch'essa con la massima tempestivitpossibile e comunque prima del verificarsi dell'evento - dara sua volta formale comunicazione alle Organizzazioni Sindacali competenti per territorio circa l'inizio della nuova gestione. Articolo 328 (1) Su richiesta di una delle parti (Organizzazioni Sindacali, Gestione uscente, Gestione subentrante) saranno effettuati incontri di verifica, preventivi all'evento considerato, circa le condizioni di applicazione del presente Accordo. (2) Ove per comprovate ed oggettive difficoltnon fosse possibile effettuare tali incontri preventivamente, gli stessi saranno comunque effettuati al pi presto possibile. (3) L'effettuazione di tali incontri non dovrin ogni caso compromettere la prioritaria esigenza di garantire le condizioni necessarie per l'invio del servizio presso la nuova unitproduttiva. Articolo 329 (1) La gestione subentrante assumertutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno tre mesi sui libri paga-matricola della Gestione uscente, riferiti all'unitproduttiva interessata, con facoltdi esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo dell'impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilitdi coordinamento tecnico funzionale nei confronti di altri lavoratori. (2) I lavoratori in contratto di formazione e lavoro, fatte salve le disposizioni di legge verranno parimenti assunti in contratto di formazione e lavoro restando a carico della gestione subentrante l'effettuazione del periodo di formazione e lavoro mancante rispetto al termine fissato dall'azienda cedente." Articolo 330 (1) Gli incontri di cui all'articolo 328 dovranno essere utilizzati anche per l'esame dei problemi e per la ricerca delle relative soluzioni, nei seguenti casi connessi a particolari situazioni dell'utenza che diano adito a ripercussioni sul dato occupazionale dell'impianto, inteso nelle sue componenti quantitative e qualitative: a) mutamenti nell'organizzazione e nelle modalitdel servizio; b) mutamenti nelle tecnologie produttive; c) mutamenti nelle clausole contenute nei capitolati d'appalto; d) riduzione del numero di pasti/giorno conseguente ad un calo della occupazione nell'azienda appaltante. (2) In tutti questi casi nella ricerca di soluzioni coinvolgenti il personale addetto all'impianto, oltre alla possibilitdi assunzione in altre unitproduttive dell'azienda subentrante non si esclude la possibilitdi instaurare diverse condizioni contrattuali, nonché il ricorso - ove sussistano le specifiche condizioni di legge alla CIGS ed ai contratti di solidariet Articolo 331 (1) Per il personale per cui non sussista la garanzia del mantenimento del posto di lavoro, la Gestione subentrante e quella uscente si impegneranno in ogni caso a verificare e ricercare con le Organizzazioni Sindacali ogni possibilitdi reimpiego, sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalla normativa di legge vigente per le assunzioni. Articolo 332 (1) Le assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalle norme di legge vigenti (nulla osta per l'avviamento al lavoro, libretto sanitario ecc.) ed i rapporti di lavoro cosinstaurati si intenderanno ex novo, senza l'effettuazione del periodo di prova per il personale di cui al primo comma del precedente articolo 329, per il quale peraltro l'azienda uscente esonerata dall'obbligo del preavviso di cui agli articoli 160 e 161 del presente Contratto. (2) Qualora tali condizioni non sussistessero, la Gestione subentrante ne dartempestiva comunicazione agli interessati ed alle Organizzazioni sindacali ai fini delle possibili regolarizzazioni delle posizioni entro il termine di trenta giorni. Articolo 333 (1) Ai lavoratori neo assunti di cui sopra saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive, eventualmente riproporzionate ai sensi dell'articolo 330, pari a quelle gipercepite da ogni singolo lavoratore, opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall'applicazione del CCNL, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianitmaturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione in conformitdi quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro. (2) Ove tali trattamenti fossero superiori a quelli della gestione subentrante per effetto di pattuizioni collettive aziendali stipulate anteriormente al 9 aprile 1979, la differenza verrmantenuta come quota ad personam e sarassorbita in occasione di futuri aumenti salariali collettivi, con modalitda definire tra le parti. Per quanto riguarda in particolare gli scatti di anzianit fermo restando il principio della novazione del rapporto di lavoro sancito dall'articolo 332, la Gestione subentrante dovrconsiderare, ai soli fini del computo del triennio relativo al primo scatto o a quelli successivi ed in base all'etdi decorrenza dell'anzianitutile per gli scatti cos come fissata dal secondo comma dell'articolo 138 del presente Contratto: - le annualitintere di servizio maturate presso la Gestione uscente nei casi di cambio di gestione, avvenuti anteriormente al 1° giugno 1986; - l'intero periodo di servizio prestato senza interruzione presso la gestione uscente per i casi di cambi di gestione intervenuti successivamente al 1° giugno 1986. (3) Al personale assunto con mansioni diverse da quelle svolte presso la precedente Gestione sar comunque garantito il trattamento economico previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro di categoria e dalla relativa contrattazione integrativa salariale. Tale trattamento, se pur articolato sotto diverse voci, sar globalmente pari a quello percepito per la qualifica ricoperta presso la precedente gestione. In ogni caso tale trattamento non potr per la parte eccedente le voci contrattuali relative alla nuova qualifica, essere riassorbito se non in occasione di successivi passaggi di livello, o in virt di specifici accordi fra le parti. Articolo 334 (1) Le norme di cui al presente capo disciplinano ed esauriscono per tutto il territorio nazionale la materia dei cambi di gestione nel settore della ristorazione collettiva che rimane di esclusiva competenza delle Organizzazioni Nazionali stipulanti. (2) Restano salve, in ogni caso, le eventuali condizioni di miglior favore previste dagli accordi territoriali o aziendali in atto. Tali accordi non saranno comunque pi negoziabili alla loro scadenza, per le materie in questione. TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI Articolo 335 (1) A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 12 del presente Contratto, per il settore della ristorazione collettiva (mense), i trattamenti integrativi salariali comunque denominati di cui alla lettera s) del secondo comma dello stesso articolo 12 saranno definiti, anziché con accordi aziendali, con accordi provinciali dalle Organizzazioni provinciali dei lavoratori delle Organizzazioni sindacali stipulanti e dalle Associazioni provinciali dei pubblici esercizi aderenti alla Fipe con l'intervento dell'Angem.