1 Convegno Milano 22 aprile 2013 Il rigetto dell`Appello per
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1 Convegno Milano 22 aprile 2013 Il rigetto dell`Appello per
Convegno Milano 22 aprile 2013 Il rigetto dell’Appello per manifesta Infondatezza in Germania: l’Atteggiamento del Foro Tedesco Dr. Karl von Hase, Rechtsanwalt (avvocato) e Fachanwalt für Handels- u. Gesellschaftsrecht (specialsta riconosciuto in diritto processuale e societario) presso GSK Stockmann + Kollegen, Düsseldorf (www.gsk.de) I. Motivi per l’introduzione del „filtro“ all‘appello e celerità del processo civile La celerità dei processi è uno dei fattori decisivi nel valutare le infrastrutture di un paese ed il clima per gli investimenti e l’attività imprenditoriale. In Germania il tema della relazione tra un sistema giudiziario efficiente ed il successo economico di un paese è oggetto di un vivace dibattito. Tale dibattito è stato recentemente alimentato dalla cosiddetta “battaglia” dei depliant circostanza quest’ultima che ha ulteriormente evidenziato il risvolto anche economico dell’amministrazione della giustizia: Ad un depliant inglese (“England and Wales: the Jurisdiction of Choice”), le maggiori associazioni tedesche degli operatori legali hanno risposto nel 2011 con un proprio depliant Law Made in Germany“. Il diritto ed il sistema giudiziario tedesco vengono descritti in tale depliant come “globali - efficienti - a buon prezzo”. L’ulteriore accelerazione dei tempi del processo, è stato l’obiettivo perseguito con l’introduzione nel 2002 del cosiddetto “filtro” agli appelli dell’art. 522 comma 2 del codice di procedura civile tedesco (Zivilprozessordnung - ZPO). Ed effettivamente, il processo civile in Germania è relativamente celere: Il report annuale della Banca Mondiale pubblicato a partire dal 2004 posiziona regolarmente la Germania in una delle prime posizioni in testa alla classifica riguardo al funzionamento del proprio sistema processuale civile. Nel report del 2013 la Germania figura al 5° posto in classifica con una durata media di 394 giorni (con riferimento al solo primo grado di giudizio in un procedimento avente ad oggetto una violazione contrattuale e al cui interno sia necessaria disporre una perizia da parte di un CTU), mentre – sfortunatamente – l’Italia già da anni si è assestata in una delle ultime posizioni (nel 2013 al 160. posto su 185 paesi con una durata media processuale di 1.210 giorni e costi doppi per un attore rispetto ad una procedura equivalente in Germania). La situazione soddisfacente in Germania ovviamente non dipende solamente dall’introduzione del “filtro” agli appelli per manifesta infondatezza di cui all’art. 522 ZPO, ma da un’organizzazione complessivamente più efficiente dei processi e dalla presenza di risorse adeguate a disposizione dei tribunali e da una formazione universitaria basata non soltanto sulla memorizzazione di principi astratti, ma sull’applicazione di tali principi nella soluzione di casi concreti. 1 II. Alcuni aspetti del processo civile in Germania Per meglio comprendere il contesto legale all’interno del quale è stato inserito il “filtro” in questione, è necessario svolgere alcune considerazioni generali sul sistema processuale civile in Germania. La procedura civile tedesca si basa sul principio della celerità e segue la massima che tutte le sorprese devono essere evitate. Questo è stato realizzato per mezzo delle seguenti disposizioni: a) Alle parti viene richiesto di sottoporre le proprie memorie in un termine appropriato prima delle udienze trattando tutte le questioni che risultano rilevanti e presentando i mezzi di prova per le proprie allegazioni. Il numero di memorie non è limitato. Pertanto, generalmente all’atto di citazione ed alla comparsa di difesa seguono almeno un’altra memoria per parte (“Replik” e “Duplik”), ma possono essere anche di più (principio del “botta e risposta”). b) Il codice processuale prevede che il processo debba svolgersi e possibilmente terminare in un’udienza soltanto. Le parti corrono, pertanto, il rischio di essere preclusi qualora non abbiano esaurito le loro allegazioni nelle memorie depositate precedentemente alla prima udienza. Tale circostanza non impedisce che il processo possa protrarsi temporalmente e articolarsi in diverse udienze, ma è fuor dubbio che essa eserciti una notevole pressione sulle parti affinché queste ultime siano esaustive. c) Le parti sono tenute a raccogliere i fatti sui quali la corte fonderà la propria decisione. Tuttavia la corte è tenuta ad assicurare che tutti i fatti rilevanti vengano esposti in modo esaustivo dalle parti. Sono di comune applicazione, decisioni con le quali le corti intimano alle parti di specificare e spiegare le proprie allegazioni. In tale contesto, le corti possono anche richiedere alle parti di presentarsi alle udienze per porre loro delle domande, per chiarire taluni aspetti o discutere eventuali possibilità di transazione. Le corti possono anche richiedere alle parti di produrre specifici documenti, possono ispezionare specifici oggetti o richiedere dei pareri tecnici non richiesti dalle parti. Nella prassi le Corti tedesche limitano il loro intervento rispetto ai fatti alla sola richiesta di informazioni alle parti ed ai loro legali. Le corti normalmente non estendono il raggio della loro ricerca aldilà dei fatti allegati dalle parti. d) Ai tribunali è chiesto di richiamare l’attenzione delle parti su quegli aspetti che il tribunale ritiene rilevanti, ma che le parti non hanno considerato per niente o che hanno ritenuto ovviamente poco rilevanti, concedendo loro la possibilità di esporre (meglio) il loro punto di vista su tali questioni. e) Con riferimento a questo aspetto, il diritto processuale tedesco vieta espressamente alla corte di fondare una propria decisione su aspetti giuridici che le parti hanno tralasciato, travisato o rispetto alle quali non ha potuto prendere posizione. In quest’ultimo caso, prima di poter decidere la Corte è tenuta ad emettere un provvedimento esplicativo con il quale deve indicare gli aspetti giuridici che non sono stati sufficientemente considerati dalle parti e all’interno del quale spiegare il proprio orientamento sul caso in questione. f) In tutte le fasi del processo, il tribunale è tenuto a incoraggiare le parti ad addivenire ad una composizione bonaria della controversia. In genere, nella prima udienza, almeno 2 un giudice della sezione conosce la pratica fin nei dettagli ed è in grado di sostenere le trattative tra le parti mettendo in evidenza i rischi specifici nelle posizioni ed argomentazioni di ogni parte secondo l’analisi del tribunale. g) Nonostante il codice preveda una trattazione orale del processo, nella maggior parte dei casi, il giudice si è già formato una propria opinione sull’esito del processo sulla scorta delle memorie già in una fase precedente alla prima udienza o ha almeno un’idea precisa sui mezzi di prova da assumere. Nel grado d’appello è raro che vengano assunti mezzi di prova. Pertanto, nella maggioranza dei casi il giudice d’appello svolge l’udienza con una idea ben precisa sull’esito del processo. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, si evince che per l’avvocato l’udienza d’appello è più la sede in occasione della quale apprendere il punto di vista del tribunale che non la sede per fare valere le ragioni della parte avanti al giudice. E’ in questo contesto che bisogna valutare il “filtro”. III. Situazione prima del 27.10.2011 L’art. 522 comma 2 e 3 ZPO è stato modificato con effetto a partire dal 27.10.2011: Art. 522 comma 2 ZPO (versione originale) Art. 522 comma 2 ZPO (versione presente) (2) Il tribunale dell’impugnazione rigetta senza indugio l’appello con ordinanza presa all‘unanimità se è convinto che: Il Tribunale dell’impugnazione deve rigettare senza indugio con ordinanza presa all‘unanimità l’appello se è convinto all’unanimità che: 1. 2. 3. l’appello non ha alcuna prospettiva di successo; la causa non ha importanza fondamentale e la decisione del tribunale dell’impugnazione non è necessaria ai fini dell’evoluzione del diritto o della garanzia dell’uniformità della giurisprudenza. 1 1. 2. 3. 4. l’appello non ha manifestamente alcuna prospettiva di successo; la causa non ha importanza fondamentale e la decisione del tribunale dell’impugnazione non è necessaria ai fini dell’evoluzione del diritto o della garanzia della uniformità della giurisprudenza. non è necessaria una trattazione orale. Il tribunale dell’impugnazione o il Presidente deve preventivamente comunicare alle parti l’intenzione di rigettare l’appello e i motivi del rigetto, assegnato all’appellante un termine per prendere posizione. La decisione ai sensi del primo periodo deve essere motivata se i motivi del rigetto non siano già contenuti nella comunicazione di cui al secondo periodo. Il tribunale dell’impugnazione o il presidente deve preventivamente comunicare alle parti l’intenzione di rigettare l’appello e i motivi del rigetto, assegnato all’appellante un termine per prendere posizione. La decisione ai sensi del primo periodo deve essere motivata se i motivi del rigetto non siano già contenuti nella comunicazione di cui al secondo periodo. Una decisione impugnabile deve contenere, inoltre, una presa di posizione sugli accertamenti concreti contenuti nella decisione impugnata evidenziando eventuali modifiche o integrazioni. (3) L’ordinanza emanata ai sensi del comma 2, periodo 1, non è impugnabile. (3) Nei confronti dell’ordinanza emanata ai sensi del comma 2, periodo 1, è attribuito all’appellante 1 Il termine utilizzato in tedesco („soll“) indica un grado di obbligatorietà minore rispetto al termine “muss” (deve); cf. in inglese la differenza tra “must” e “shall”. 3 lo stesso rimedio che sarebbe previsto nel caso in cui la decisione fosse stata emanata con sentenza. Prima della modifica del 27.10.2011 il “filtro” dell’art. 522 comma 2 ZPO è stato unanimemente criticato dall’avvocatura tedesca. Si può citare a titolo di esempio il Vicepresidente della Bundesrechtsanwaltskammer (Ordine Federale degli Avvocati) nonché Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Monaco/Baviera, Hansjoerg Staehle, il quale in occasione di un dibattito svoltosi ad Amburgo il 05.10.2010, affermò: “Ich kenne keinen einzigen in den Instanzen prozessrechtlich tätigen Anwalt, der für die Beibehaltung des § 522 Abs. 2 ZPO plädieren würde. (Non conosco nemmeno un avvocato che si dedichi ad attività forense anche presso corti d’appello, che si sia espresso a favore del mantenimento dell’art. 522 comma 2 ZPO).” L’aspetto maggiormente criticato era la circostanza che qualora un appello fosse stato respinto dalla corte d’appello senza che fosse intervenuta un udienza, non vi sarebbe stata più alcuna possibilità di rimedio, anche nei casi in cui la decisione fosse risultata palesemente errata. Come già esposto in modo più dettagliato dai precedenti oratori tedeschi, tale critica ha comportato la modifica del codice di procedura civile entrata in vigore a partire dal 27.10.2011, in forza della quale è ora possibile impugnare ulteriormente la decisione avanti la Corte di Cassazione Tedesca qualora la causa abbia un valore superiore a € 20.000,00. Inoltre, è stato fatto notare che l’avvocato ha un preciso interesse economico a che un’udienza d’appello abbia luogo. Infatti, nonostante lo scambio di memorie durante la fase preparatoria che precede l’udienza comporti molto più lavoro, il tariffario forense prevede, tuttavia, che gli onorari dell’avvocato quasi si raddoppino nel caso in cui esso dovesse anche partecipare ad un’udienza. IV. Situazione dopo il 27.10.2011 L’avvocatura tedesca ha manifestato la propria soddisfazione per la modifica entrata in vigore il 27.10.2011. Anche la Bundesrechtsanwaltskammer (Ordine Federale degli Avvocati) si è dichiarato favorevole alla modifica, ma ha affermato che sarebbe stato meglio abolire completamente il “filtro” dell’articolo 522 comma 2 ZPO. Tale posizione è stata condivisa anche da altri commenti pervenuti dall’avvocatura (per esempio dallo studio legale Noerr ecc.). V. La posizione personale: non tutti i mali vengono per nuocere Vi sono due punti da discutere. Tralascio invece l’aspetto economico. La valutazione personale non deve essere influenzata dall’interesse dell’avvocatura per quanto riguarda la propria rimunerazione. Oramai comunque, anche in Germania, il legislatore intima gli avvocati di concordare i propri onorari con il proprio cliente, mentre le tariffe stabilite nel tariffario forense sono soltanto tariffe minime (ma obbligatorie al fine di prevenire una concorrenza sleale con prezzi di dumping). I punti rilevanti a mio avviso sono: 4 1. Le cause con un valore non superiore ad € 20.000,00 per le quali viene rigettato l’appello per manifesta infondatezza, finiscono lì senza alcuna possibilità di verifica in cassazione. Penso che ciò sia accettabile. Anche una sentenza d’appello per una vertenza che non superi i € 20.000,00 e per i quali la corte d’appello non ha ammesso la revisione, non permette alcun rimedio. E’ sicuramente immaginabile che alcune di tali sentenze vengano modificate dalla Corte di Cassazione, ma l’ulteriore durata della procedura di revisione comporterebbe comunque uno svantaggio per entrambe le parti (justice delayed is justice denied) ed un dispendio di risorse forse esagerato tenuto conto del valore piuttosto modesto della causa (a parte il fatto che sarà difficile trovare un buon avvocato di cassazione che si assuma la difesa di una parte quando il valore totale della causa è così esiguo). 2. L’appellante perde la possibilità di esporre le proprie ragioni durante l’udienza. Ma in cambio guadagna la possibilità di conoscere i punti decisivi posti dalla corte d’appello a fondamento della propria valutazione e di ribattere per iscritto: Qualora una corte d’appello intenda rigettare un appello in conformità all’art. 522 comma 2 ZPO privando in tal modo l’appellante della possibilità di esporre le proprie ragioni in un udienza, la corte deve prima motivare tale la sua intenzione per iscritto e dare all’appellante la possibilità di ribattere entro un termine equo stabilito dal tribunale. Solamente dopo che il tribunale abbia valutato tale presa di posizione – a condizione che quest’ultima pervenga in tempo –, può procedere rigettando l’appello con una motivazione la quale può rimandare a quanto già comunicato precedentemente all’appellante. Allego due esempi di processi svoltisi a Berlino nel 2011 (prima della modifica dell’art. 522 ZPO, allegato 2) e nel 2012 (dopo la modifica dell’art. 522 ZPO, allegato 3). In tutte e due i casi, l’appellante ha risposto al tribunale cercando di indurlo a cambiare la propria intenzione, ma senza successo. Nell’ordinanza con la quale infine la corte d’appello ha rigettato l’appello, la corte fa riferimento sia alla motivazione di primo grado, sia a quanto già comunicato all’appellante, spiegando inoltre, in modo succinto per quale ragione non si è lasciata convincere dall’ultima memoria dell’appellante. Questo dialogo scritto può però anche protrarsi in uno scambio di argomenti a più riprese tra il tribunale e l’appellante. Allego pertanto per ultimo uno scambio di scritti avvenuto tra la Corte d’Appello di Hamm ed il sottoscritto (allegato 4). Dopo che la Corte d’Appello aveva spiegato per quali ragioni intendesse rigettare l’appello, il sottoscritto ha spiegato per quali ragioni tale motivazione della Corte non risultasse convincente. A questo punto la Corte ha emanato un’altra motivazione che a sua volta è stata commentata dal sottoscritto che è riuscito a convincere la Corte d’Appello che anche tale motivazione era inadeguata. Il terzo documento della Corte d’Appello conferma che effettivamente l’appello potrebbe avere successo a seconda di quanto venga confermato da certi testimoni. Pertanto in tale circostanza è stata fissata un udienza. Nell’udienza poi è intervenuta una transazione favorevole per il nostro cliente. Per concludere ritengo che sia più utile per l’appellante avere la possibilità di spiegare per iscritto per quale motivo ritiene che il ragionamento sfavorevole della Corte d’Appello non sia convincente che di doverlo spiegare in occasione l’udienza. 5 Allegato 1: Estratto dal report della Banca Mondiale: Doing Business 2013 6