Attestazione fiscale mod. A

Transcript

Attestazione fiscale mod. A
Modulo P158
Spett.le
INARCASSA
DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Prestazioni
Via Salaria, 229 - 00199 Roma
Oggetto: Attestazione fiscale Mod. A
(da compilare nel caso in cui NON SI RICHIEDANO detrazioni di imposta)
Attestazione fiscale relativa alle detrazioni previste dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e
successive modifiche, da applicarsi sull’ammontare dell’imposta che grava sulla pensione spettante e
relative all’anno
.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ai sensi dell’art. 23 del D.P.R.
600 del 29.9.73, come modificato dal D.Lgs. n. 314 del 2.9.97 ed integrato dal D.Lgs. n. 446 del 15.12.97,
Il/La sottoscritt_
Ing.
Arch.
Nato/a il
Codice Fiscale
a
Prov.
Città
Prov.
Residente in
Cap
sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:
NON chiede detrazioni in questa sede (*).
Data
Firma
(*): vedi punto C) delle note per la compilazione.
Attenzione: il modulo va compilato a lettere maiuscole in ogni sua parte, stampato e inviato alla Cassa per posta all’indirizzo
indicato in calce o via fax al n. 06.85274211, insieme alla documentazione richiesta.
Allegato ai moduli P158-P159_2004 – foglio 1/3
Note per la compilazione del modulo di richiesta delle detrazioni d’imposta - ANNO 2004
(Art. 23 D.P.R. n. 600/73 e successive modificazioni)
La normativa vigente in materia d’imposta sul reddito delle persone fisiche prevede che l’ente erogatore
della pensione, in qualità di sostituto d’imposta, trattenga dall’importo della pensione l’importo della relativa
imposta ed effettui su tale somma le detrazioni d’imposta, che siano richieste dal pensionando/pensionato,
ricorrendone i requisiti, per ridurne l’ammontare.
Inarcassa, pertanto, per poter correttamente operare le ritenute sulle somme da erogare, deve consentire a
ciascun pensionando di poter richiedere le detrazioni spettanti, aggiornate negli importi e nelle modalità di
applicazione in base alle più recenti disposizioni fiscali. A tal fine, sono stati predisposti dei modelli, che
dovranno essere restituiti compilati e firmati: il Mod. A, nel caso in cui il pensionando non richieda
alcuna detrazione; il Mod. B, in caso contrario.
Il modulo dovrà essere presentato e sottoscritto da ogni pensionando e dai rappresentanti legali delle
persone legalmente incapaci.
Anche i minori, in qualità di pensionandi, hanno diritto in proprio alle detrazioni più oltre indicate; in tali casi,
la madre, il padre o il tutore dovranno richiederle in nome e per conto di ciascuno dei minori, sottoscrivendo
il modulo ad essi riferito con la formula “(firma del genitore o tutore_________________in nome e per conto
del minore____________)”.
La no tax area di spettanza del contribuente, ossia l’eventuale parte di reddito complessivo non soggetto a
tassazione, viene determinata in base ad un coefficiente che si ottiene dal rapporto tra l’ammontare di
(26.000 euro + la deduzione spettante, aumentato degli oneri deducibili, meno l’importo del reddito
complessivo) e l’ammontare di 26.000 euro.
La deduzione su menzionata (che si aggiunge ai 26.000 euro) è pari a 3.000 euro per tutti i contribuenti e
aumentata a 7.500 euro per i titolari di redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati a questi e a
7.000 euro per i titolari di pensione.
Il coefficiente che scaturisce dal calcolo della no tax area può essere superiore ad 1, oppure compreso tra 0
e 1, oppure negativo. Nel primo caso, il pensionato/pensionando usufruisce della no tax area in misura
intera, e quindi il reddito non è tassato; se invece si rientra nel secondo caso, e quindi è compreso tra 0 e 1,
la parte di reddito non tassata è pari al coefficiente così determinato; infine, nell’ultimo caso, (coefficiente
negativo), il reddito è totalmente tassato.
Si precisa che codesta Associazione, in quanto erogatrice di redditi di pensione, calcola la no tax area, non
sul reddito complessivo, ma sui redditi di pensione, effettuando il rapporto tra l’ammontare di
(26.000+7.000) meno il reddito di pensione e l’ammontare di 26.000 euro.
ATTENZIONE!!
Il MOD. A è da restituire, compilato e firmato, se Lei NON RICHIEDE l’applicazione delle detrazioni fiscali.
Il MOD. B è da restituire, compilato e firmato, se Lei RICHIEDE l’applicazione delle detrazioni per redditi di
lavoro dipendente e detrazioni per carichi di famiglia.
Via Salaria, 229 - 00199 Roma • tel. 06.852741 - fax 06.85274211 • Codice Fiscale 80122170584
Per informazioni: tel. 06.85274330 • [email protected] • www.inarcassa.it
Allegato ai moduli P158-P159_2004 – foglio 2/3
DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE
(ATTENZIONE - L’ammontare delle detrazioni per redditi da pensione deve essere rapportato al
reddito complessivo del pensionato/pensionando)
A) Nell’ambito del reddito complessivo, per i redditi di pensione percepiti da uno o più Enti, spetta una
detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell’anno, anche a fronte delle
spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:
REDDITO COMPLESSIVO ANNUO
Da oltre
0
24.500,00
27.000,01
29.000,01
31.000,01
36.500,01
41.500,01
46.700,01
52.000,01
Fino a
24.500,00
27.000,00
29.000,00
31.000,01
36.500,01
41.500,00
46.700,00
52.000,00
DETRAZIONE
0
70,00
170,00
290,00
230,00
180,00
130,00
25,00
0
B) L’irpef non è dovuta se al reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo non
superiore a 7.500 euro, reddito da terreni non superiore a € 185,92 e dal reddito dell’unità immobiliare, e
relative pertinenze, adibita ad abitazione principale. Se il reddito di pensione è compreso fra € 7.500,00 e €
7.800,00 l’IRPEF è dovuta in maniera ridotta.
C) Nel caso in cui il pensionando/pensionato percepisca solo redditi da pensione, è esonerato dall’obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA ART. 47 D. Lgs. 446/97
(ATTENZIONE - L’ammontare delle detrazioni per carichi di famiglia deve essere rapportato al reddito
complessivo del pensionato/pensionando)
D) Le detrazioni si effettuano dall’imposta lorda e fino a concorrenza della stessa, sono rapportate a mese e
competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui il pensionando/pensionato comunica la
cessazione delle condizioni richieste.
E) Limite di reddito per essere considerato persona a carico: il pensionando/pensionato deve dichiarare
che il familiare, computate anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali,
rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonchè quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti
gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica (anche se tali retribuzioni sono esenti
da Irpef), possiede un reddito complessivo non superiore al limite fissato dal comma 3 dell’art.12 del TUIR,
che dal 2002 è di Euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.
F) Detrazione per coniuge a carico: spetta a condizione che il coniuge non sia legalmente ed
effettivamente separato, l’importo viene graduato in relazione al reddito del pensionando/pensionato facendo
riferimento al suo reddito complessivo secondo i seguenti importi:
REDDITO COMPLESSIVO ANNUO
Da oltre
0
15.493,71
30.987,41
51.645,69
Fino a
15.493,71
30.987,41
51.645,69
DETRAZIONE
546,18
496,60
459,42
422,23
Via Salaria, 229 - 00199 Roma • tel. 06.852741 - fax 06.85274211 • Codice Fiscale 80122170584
Per informazioni: tel. 06.85274330 • [email protected] • www.inarcassa.it
Allegato ai moduli P158-P159_2004 – foglio 3/3
G) Detrazione per figli ed altri familiari a carico: per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i
figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell’art. 433 del codice civile che
conviva con il pensionando/pensionato o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell’autorità giudiziaria, la misura delle detrazioni spettanti è strettamente correlata sia al numero dei figli e
sia al reddito del contribuente.
Numero
figli a carico
1
2
3
4 e oltre
Reddito Complessivo Annuo
Detrazioni
primo figlio
Detrazioni
altri figli
fino a 36.151,98
516,46
da oltre 36.151,98 a 51.645,69
303,68
oltre 51.645,69
285,08
fino a 41.316,55
516,46
516,46
da oltre 41.316,55 a 51.645,69
303,68
336,73
oltre 51.645,69
285,08
285,08
fino a 46.481,12
516,46
516,46
da oltre 46.481,12 a 51.645,69
303,68
336,73
oltre 51.645,69
285,08
285,08
qualunque reddito
516,46
516,46
Per ogni familiare a carico spetta una detrazione pari a € 303,68 se il reddito del pensionando/pensionato
è inferiore a € 51.645,69 e pari a € 285,08 se il reddito supera € 51.645,69.
Per i figli portatori di handicap spetta, indipendentemente dal reddito, una detrazione di € 774,69.
Per ogni figlio a carico di età inferiore ai tre anni spetta una ulteriore detrazione di € 123,95, nell’ipotesi
in cui non si ha diritto alla detrazione massima di € 516,46 oppure alla detrazione per figli portatori di
handicap.
Il pensionando/pensionato dovrà dichiarare quale percentuale di tale importo gli competa: il 100/100, se il
figlio o altro familiare è a suo esclusivo carico. Si fa presente che la detrazione per i figli o familiari a carico
deve essere ripartita tra i soggetti che ne hanno diritto in proporzione all’effettivo onere sostenuto da
ciascuno di essi ed inoltre, l’avente diritto deve calcolare la detrazione a lui spettante in base al proprio
livello di reddito.
H) Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o
affiliati del solo pensionando/pensionato, questi se non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente
ed effettivamente separato, ha diritto, soltanto per il primo figlio a carico, alla detrazione prevista per il
coniuge, se più conveniente, (indicate nel punto G della corrente pagina) in luogo di quella che gli
spetterebbe per il primo figlio e ha diritto per gli altri figli alle normali detrazioni nelle percentuali di spettanza.
Via Salaria, 229 - 00199 Roma • tel. 06.852741 - fax 06.85274211 • Codice Fiscale 80122170584
Per informazioni: tel. 06.85274330 • [email protected] • www.inarcassa.it