Disciplinare Albo Fornitori

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Disciplinare Albo Fornitori
ACQUISTI
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI
DISCIPLINARE ALBO DEI FORNITORI DEL GRUPPO
POSTE ITALIANE S.P.A.
PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Disciplinare Albo Fornitori per Lavori, Servizi e Forniture
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INDICE
1.
DISPOSIZIONI GENERALI ........................................................................................................ 3
1.1. Oggetto e Finalità .................................................................................................................. 3
1.2. Definizioni ............................................................................................................................. 4
1.3. Campo di applicazione .......................................................................................................... 4
2.
PROCEDURA PER L’ISTITUZIONE E LA FORMAZIONE DELL’ALBO ........................................... 5
3.
SOGGETTI e FORME GIURIDICHE AMMESSE.......................................................................... 7
4.
REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE....................................................................................... 8
4.1. Requisiti Generali .................................................................................................................. 8
4.2. Requisiti Specifici .................................................................................................................. 9
5.
AVVALIMENTO .................................................................................................................... 10
6.
PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE.................................................................................. 10
6.1. Presentazione dell’istanza: Modalità e Documentazione.................................................... 10
6.2. Documentazione richiesta per l’avvalimento ...................................................................... 13
6.3. Consorzi ............................................................................................................................... 15
6.4. Valutazione ed esito dell’iscrizione all’Albo Fornitori ......................................................... 16
7.
AGGIORNAMENTO ALBO..................................................................................................... 19
7.1. Vendor Rating ..................................................................................................................... 21
8.
PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO FORNITORI .................. 21
8.1. Sospensione dell’iscrizione all’Albo..................................................................................... 21
8.2. Cancellazione dell’iscrizione all’Albo ................................................................................... 23
9.
VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI .............................................................. 24
10.
DISPOSIZIONI FINALI ........................................................................................................... 25
10.1. Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ................................................ 25
11.
FORO COMPETENTE ............................................................................................................ 26
12.
ALLEGATI ............................................................................................................................. 26
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DISCIPLINARE ALBO DEI FORNITORI DEL GRUPPO POSTE ITALIANE
S.P.A.
PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
1.
DISPOSIZIONI GENERALI
1.1.
Oggetto e Finalità
Il presente disciplinare regola l’istituzione, fissa i criteri per l’iscrizione e stabilisce le
modalità di utilizzo e i meccanismi di aggiornamento (anche mediante procedure
telematiche) dell’Albo dei Fornitori del Gruppo Poste Italiane S.p.A. per Lavori,
Servizi e Forniture.
Scopo dell’istituzione dell’Albo dei Fornitori è:
 dotare l’azienda di un elenco di qualificati Operatori Economici selezionati in
base alle loro potenziali capacità di soddisfare i requisiti di qualità, di solidità
economico-finanziaria e di competitività richiesti da Poste Italiane S.p.A. (di
seguito anche Poste);
 adottare criteri di selezione certi e idonei a garantire l’effettività dei principi
comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture.
Gli Operatori Economici sono iscritti in elenchi distinti per categorie merceologiche.
Tutti gli Operatori Economici, in possesso dei requisiti, possono richiedere
l’iscrizione per tutta la durata delle categorie istituite nell’Albo Fornitori.
La formazione e la gestione dell’Albo, regolamentata dal presente Disciplinare, è
dettagliatamente
illustrata
sul
portale
di
Poste,
all’indirizzo
www.posteprocurement.it – sezione “Albo Fornitori”, ove è possibile scaricare tutta
la documentazione (incluso il presente Disciplinare, schemi di domanda, modelli di
dichiarazione) richiesta a corredo dell’Istanza di Iscrizione ed acquisire altre notizie
utili per agevolare l’iscrizione da parte degli Operatori Economici interessati.
Essendo prescritta la costante permanenza dei requisiti richiesti, gli Operatori
Economici possono, in ogni momento di vigenza del sistema, essere sospesi o, nelle
ipotesi più gravi cancellati dall’Albo, qualora siano intervenute le eventualità che
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determinano il venir meno dei requisiti richiesti da parte di Poste, secondo quanto
indicato nel presente Disciplinare.
1.2.
Definizioni
 Albo Fornitori: (di seguito anche Albo) elenchi degli Operatori Economici
qualificati da Poste Italiane S.p.A. nell’Albo dei Fornitori di Lavori, Servizi e
Forniture;
 Operatore Economico: candidato, impresa individuale, società commerciale,
società cooperativa, consorzio di cooperative, consorzio stabile, costituiti nelle
forme e nei modi descritti nel presente Disciplinare Albo Fornitori, o in generale
soggetto in una delle forme giuridiche previste, che richiede la Qualificazione
nell’Albo;
 Avviso: pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) di un
Sistema di Qualificazione;
 Disciplinare Albo dei Fornitori del Gruppo Poste Italiane S.p.A. per Lavori,
Servizi e Forniture (di seguito anche Disciplinare): disciplina generale descritta
nel presente documento che regolamenta il Sistema di Qualificazione nell’Albo
Fornitori del Gruppo Poste Italiane S.p.A. per Lavori, Servizi e Forniture;
 Regolamento del Sistema di Qualificazione (di seguito anche Regolamento):
disciplina che, oltre a quanto in termini generali è prescritto nel presente
Disciplinare, regolamenta il sistema e il procedimento di qualificazione di
ciascuna singola e specifica categoria merceologica;
 Questionario: modulo di raccolta di informazioni generali, dati tecnici/economici
e organizzativi;
 Istanza di Iscrizione: (di seguito anche Istanza) modulo di richiesta di iscrizione in
Albo contenente, oltre alle informazioni di carattere generale ed alle
dichiarazioni ivi richieste, i dati tecnici/economici e organizzativi per le categorie
per cui non è previsto il Questionario
1.3.
Campo di applicazione
Il Sistema di Qualificazione è rivolto agli specifici ambiti merceologici riportati in
dettaglio nell’Allegato A “Categorie Merceologiche” che potrà essere
successivamente aggiornato.
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L’Albo Fornitori rappresenta per Poste un mero strumento operativo con cui
ampliare le proprie conoscenze di mercato e sarà utilizzato in conformità ai principi
di libertà, trasparenza, concorrenza ed economicità e nel pieno rispetto della
normativa vigente.
Sono considerati soggetti equiparati agli Operatori Economici costruttori anche gli
Operatori Economici di commercializzazione dei prodotti sulla base di licenze,
autorizzazioni, concessioni UTC.
La qualificazione può riguardare oltre che soggetti italiani anche soggetti
appartenenti ai Paesi membri della UE o a Paesi terzi, firmatari GATT.
La normativa di riferimento è costituita dal complesso delle disposizioni legislative
vigenti in materia di appalti nei settori speciali (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), dalle
ulteriori disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili, nonché dalle
regole etico-sociali definite nell’Allegato B “Codice di Comportamento Fornitori e
Partner del Gruppo Poste Italiane” disciplinanti i rapporti fra Fornitori e Poste,
accluso al presente Disciplinare.
Il Sistema di Qualificazione si applica alla selezione dei soggetti cui affidare i lavori, i
servizi e le forniture delle categorie merceologiche riportate nel citato “Allegato A
Categorie Merceologiche”.
2.
PROCEDURA PER L’ISTITUZIONE E LA FORMAZIONE DELL’ALBO
L’Albo Fornitori ha una durata di tre anni ed entra in vigore dalla data indicata
sull’avviso di istituzione riferito alla specifica categoria merceologica, pubblicato
sulla GUUE.
Poste, ai sensi di legge, può :
 prorogare la validità dell’Albo;
 modificare e aggiornare il presente Disciplinare ed i criteri di qualificazione;
 modificare e aggiornare l’elenco delle categorie merceologiche oggetto della
qualificazione;
 porre fine in tutto o in parte all’Albo;
 determinare un corrispettivo, in funzione del numero/tipologia delle
categorie per le quali si richiede iscrizione, da intendersi come contributo per
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lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative del procedimento di
qualificazione ovvero per la lavorazione delle istanze.
Di quanto sopra detto viene dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) oltre che nei modi e nei tempi previsti dalla
normativa vigente e comunque con apposita informativa alla sezione Albo Fornitori
del portale www.posteprocurement.it.
L’attività di qualificazione può essere attivata per:
 richiesta spontanea di qualificazione da parte dell’Operatore Economico;
 rinnovo della qualificazione dopo il tempo massimo di validità di una
precedente qualificazione.
L’Albo Fornitori prevede la facoltà per Poste di ammettere di diritto quegli Operatori
Economici considerati come riferimento sul mercato in virtù della leadership sullo
stesso, sia di natura economica che tecnologica, rilevata nel corso di procedimenti di
gare comunitarie esperiti da Poste.
E’ inoltre facoltà di Poste eventualmente utilizzare, previa adeguata pubblicità, un
Sistema di Qualificazione istituito da altro ente aggiudicatore ( D.Lgs. 50/2016 art.
134 comma 3 e s.m.i.).
L’accesso all’Albo Fornitori, per ognuna delle categorie merceologiche identificate
nell’”Allegato A – Categorie Merceologiche”, può avvenire in qualsiasi momento con
la presentazione dell’istanza corredata della documentazione richiesta, in
riferimento alla categoria merceologica di interesse, nel pieno rispetto delle
disposizioni contenute:
 nel presente Disciplinare ed in particolare, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, ai paragrafi “3 - SOGGETTI e FORME GIURIDICHE AMMESSE” , “4 –
REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE” e “6 - PROCEDIMENTO DI
QUALIFICAZIONE ”;
 nel Regolamento (ove presente) della specifica categoria merceologica che, se
diverse, prevalgono su quelle del Disciplinare.
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Poste si riserva la facoltà di applicare un criterio di limitazione alla selezione degli
Operatori Economici in Albo da invitare ai procedimenti di gara dipendente, a mero
titolo indicativo, dai seguenti fattori:
 fatturato totale/specifico degli Operatori Economici dichiarato ai fini della
iscrizione/aggiornamento Albo;
 incidenza del fatturato degli Operatori Economici per Poste Italiane sul
fatturato totale dell’Operatore Economico;
 importo relativo a contratti aggiudicati da eseguire, eseguiti o in corso di
esecuzione;
 importo a base d’asta potenzialmente aggiudicabile previsto nei procedimenti
di gara.
A titolo esemplificativo, la selezione degli Operatori Economici da invitare potrà
essere esclusa per gli operatori qualificati per i quali risulti contemporaneamente:
 una rilevante incidenza, sul fatturato totale dell’Operatore Economico, del
fatturato per Poste;
 un incremento superiore ad una determinata soglia dell’importo totale
relativo a contratti già aggiudicati, eseguiti ed in corso di esecuzione, e a
contratti potenzialmente aggiudicabili posti a gara.
A tal fine verranno stabiliti nell’ambito di ciascuna categoria merceologica dell’Albo
Fornitori, i parametri relativi all’incidenza (percentuale fatturato verso Poste sul
fatturato totale/specifico) e alle soglie (valore contratti in corso di esecuzione
superiore ad una determinata soglia).
3.
SOGGETTI e FORME GIURIDICHE AMMESSE
Sono ammessi all’iscrizione all’Albo Fornitori tutti i soggetti in possesso dei requisiti
di cui al presente Disciplinare nelle forme di cui all’art. 45 comma 2 lettere a), b), c)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
I soggetti suddetti possono presentare richiesta di qualificazione per le categorie di
cui all’”Allegato A - Categorie Merceologiche” sia in forma singola che consorziata
nelle tipologie sopra previste.
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In caso di richiesta di iscrizione da parte di consorzi, di cui all’art. 45 comma 2 lettere
b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., questi ultimi dovranno essere già costituiti e si
rinvia a quanto disposto al paragrafo “6.3. CONSORZI ”.
Potranno iscriversi al Sistema di Qualificazione sia il consorzio, di cui all’art. 45
comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sia i singoli Operatori Economici
consorziati che soddisfino singolarmente i requisiti di qualificazione, salvo quanto
eventualmente disciplinato nel Regolamento della specifica categoria merceologica.
Inoltre nel caso di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. dovrà essere prodotta, un'apposita previsione di stabilità come indicato in
dettaglio al paragrafo 6.3 lettera D.
Gli Operatori Economici possono iscriversi facendo ricorso all’istituto
dell’Avvalimento, come previsto al successivo paragrafo “5 – AVVALIMENTO”.
4.
REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE
Gli Operatori Economici che intendono ottenere l’iscrizione negli elenchi dell’Albo
Fornitori del Gruppo Poste devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione
generali
e
speciali
previsti
nel
presente
Disciplinare
e
nel
Regolamento/Avviso/Questionario/Istanza della specifica categoria merceologica.
4.1.
Requisiti Generali
Per essere iscritti nell’Albo Fornitori, gli Operatori Economici interessati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale da comprovare
opportunamente con le modalità indicate al successivo paragrafo “6.
PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE”:
1) iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura da almeno 2 anni o equipollente iscrizione secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza;
2) oggetto sociale e/o attività svolta compatibile con l’esercizio delle attività
previste alla categoria merceologica per la quale si chiede l’iscrizione; tale
requisito dovrà essere dimostrato mediante il certificato di iscrizione al
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Registro delle Imprese o Dichiarazione sostitutiva dello stesso recanti
l’indicazione della/e attività esercitata/e;
3) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/ 2016 e s.m.i.;
4) conformità alle prescrizioni dell’art. 17 della L. 12/3/1999 n. 68 e s.m.i. in
materia di lavoro dei disabili;
5) ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.
196 e s.m. i. in materia di trattamento dei dati personali;
6) iscrizione dell’Operatore Economico all’Albo delle Cooperative, istituito con
D.M. 23.06.2004 del Ministero delle Attività Produttive (solo per le imprese
Cooperative);
7) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE), positivamente
rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale e in corso di validità alla data di
presentazione dell’Istanza di Iscrizione;
Agli Operatori Economici sono inoltre richieste:
8) L’accettazione senza condizione o riserva alcuna di tutte le norme e le
disposizioni contenute nel presente Disciplinare e nel Regolamento (ove
presente) specifico della categoria merceologica di interesse;
9) L’accettazione del “Codice di Comportamento Fornitori e Partner del Gruppo
Poste Italiane”, allegato B al presente Disciplinare.
4.2.
Requisiti Specifici
Gli Operatori Economici interessati devono inoltre essere in possesso dei requisiti di:

capacità economico-finanziaria;

capacità tecnico-organizzativa;
e di tutti gli eventuali ulteriori requisiti specifici che potranno essere previsti nella
documentazione di qualificazione, per ciascuna categoria merceologica e indicati nel
relativo Regolamento e/o nei rispettivi Questionari/Avvisi/Istanza.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai paragrafi “4.1. Requisiti
Generali” e “4.2. Requisiti Specifici” comporterà il rigetto dell’Istanza di Iscrizione.
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5.
AVVALIMENTO
L’Operatore Economico, singolo o consorziato, come indicato al paragrafo “3 SOGGETTI E FORME GIURIDICHE AMMESSE”, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti inerenti alle capacità economiche e finanziarie o alle capacità
tecniche e professionali, avvalendosi della capacità di un altro soggetto,
indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con esso, secondo le previsioni
di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto di quanto previsto nel
Regolamento della specifica categoria merceologica e nel successivo paragrafo “6.2.
Documentazione Richiesta per l’Avvalimento”.
Potranno iscriversi al Sistema di Qualificazione sia la società ausiliaria sia la società
avvalente, fermo restando quanto eventualmente previsto nel Regolamento della
specifica categoria merceologica.
L’impresa ausiliaria non potrà utilizzare il requisito oggetto di avvalimento al fine di
conseguire una sua autonoma iscrizione all’Albo.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga
più di un candidato.
Si applica altresì la limitazione di cui all’art. 89, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
6.
PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE
6.1.
Presentazione dell’istanza: Modalità e Documentazione
I soggetti di cui al paragrafo “3 - SOGGETTI e FORME GIURIDICHE AMMESSE”
interessati all’iscrizione all’Albo Fornitori dovranno presentare istanza, nonché
qualsiasi aggiornamento e/o integrazione della stessa, con le modalità previste e
indicate nel Regolamento relativo alla categoria merceologica di interesse.
Ove per la categoria di interesse tale Regolamento non sia presente o non preveda
specifiche indicazioni, l’istanza dovrà essere presentata, direttamente o a mezzo
posta con raccomandata A.R. a:
Poste Italiane S.p.A. – Acquisti – Albo Fornitori – Viale Asia, 90 – 00144 Roma
In tal caso, sul plico dovrà essere riportato il seguente oggetto: “Richiesta di
iscrizione / aggiornamento / integrazione all'Albo Fornitori del Gruppo Poste Italiane
S.p.A. per la/e categoria/e merceologica …………………..".
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Qualora la categoria merceologica di interesse preveda una gestione in modalità
telematica delle comunicazioni (eventualità indicata nel regolamento di ciascuna
categoria merceologica), l’operatore economico:
1. dovrà trasmettere solo ed esclusivamente tramite le funzionalità del portale
www.posteprocurement (“upload”) tutte le informazioni e tutti i documenti
richiesti per la presentazione o per l’aggiornamento o per l’integrazione
dell’istanza di qualificazione; solo al termine del caricamento di tutti i
documenti/informazioni richieste, dovrà “formalizzare” la sua domanda di
qualificazione (o di aggiornamento o di integrazione di una precedente istanza
di qualificazione) tramite l’apposita funzionalità di “Trasmissione definitiva
dell’Istanza” presente a portale;
2. in caso di “richiesta di modifica/integrazione” di istanza di iscrizione già
“formalizzata”, ma con iter di qualificazione non ancora concluso, ed in caso
di “richiesta di aggiornamento/estensione” di qualificazione già ratificata,
dovrà inviare apposito messaggio di posta elettronica all’indirizzo email
indicato nel regolamento della specifica categoria merceologica di interesse
precisando la motivazione della richiesta.
Ai fini della qualificazione gli Operatori Economici dovranno produrre la seguente
documentazione (salvo ulteriori prescrizioni riportate per ciascuna specifica
categoria merceologica nel relativo Regolamento) da trasmettere secondo le
modalità suddette:
A. Istanza di Iscrizione all’Albo Fornitori, redatta sull’apposito modello previsto
per ogni categoria “Istanza di Iscrizione all’Albo Fornitori” disponibile sul sito
www.posteprocurement.it;
B. Copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante
sottoscrittore dell’istanza, in corso di validità;
C. Dichiarazione sostitutiva del Certificato Camerale e Indicazione dei soggetti di
cui all’art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., e connesse Dichiarazioni
sostitutive dei familiari conviventi1, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
1
La “Dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi” deve essere resa da ciascuno dei soggetti rientranti nelle previsioni
di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i. indicati nella “Dichiarazione sostitutiva del Certificato Camerale e Indicazione
dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.”.
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28.12.2000 n. 445 e s.m.i. sugli omonimi modelli disponibili sul sito
www.posteprocurement.it;
D. Dichiarazione del possesso dei requisiti indicati ai punti da 3) a 7) e
dichiarazione di accettazione di cui al punto 8) del paragrafo “4.1 – Requisiti
Generali”, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
sull’apposito modello “Dichiarazione Requisisti di Ordine Generale” disponibile
sul sito www.posteprocurement.it;
E. Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. in
ordine alle società con le quali sussistono rapporti di controllo e/o
collegamento sull’apposito modello “Dichiarazione di controllo e
collegamento” disponibile sul sito www.posteprocurement.it. Tale
dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa;
F. Copia del “Codice di Comportamento Fornitori e Partner del Gruppo Poste
Italiane” (Allegato B, disponibile sul sito www.posteprocurement.it)
sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante;
G. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line), positivamente
rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale e in corso di validità alla data di
presentazione dell’Istanza di Iscrizione;
H. Certificato del casellario giudiziale2;
I. Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato3;
J. Questionario specifico per la categoria merceologica (modelli disponibili sul
portale www.posteprocurement.it) per la quale si richiede di essere
qualificati, compilato in ogni sua parte e corredato della documentazione
prescritta. Qualora una o più domande non siano applicabili alla realtà
aziendale specifica, occorre darne esplicita indicazione sul questionario. La
parziale o non chiara risposta ad una domanda potrà essere assunta come
mancata risposta al quesito;
K. Nell'ipotesi di “avvalimento”: documentazione di cui al successivo paragrafo
“6.2 – Documentazione richiesta per l’avvalimento”;
2
Il casellario giudiziale dovrà riferirsi: a) impresa individuale, titolare o direttore tecnico; b) società in nome collettivo,
soci o direttore tecnico; c) società in accomandita semplice, soci accomandatari o direttore tecnico; d) altro tipo di società
o consorzio, membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
3
Non richiesto nel caso di Ditta Individuale.
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L. Dovrà inoltre essere presentata tutta la documentazione indicata/richiesta dal
Regolamento specifico della categoria merceologica per la quale si richiede la
qualificazione e/o indicata/richiesta dal Questionario (es.: certificazioni, etc.).
In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
vige altresì quanto previsto al successivo paragrafo “6.3 – Consorzi”.
L’Istanza di Iscrizione, nonché le dichiarazioni ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR
445/2000 previste, devono essere rese e sottoscritte dal titolare dell’impresa o dal
legale rappresentante della società, della cooperativa o del consorzio.
Tutta la documentazione prodotta -Istanza di Iscrizione e documenti a corredo- deve
essere redatta in lingua italiana o in lingua originale, se diversa dalla italiana,
accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana.
Resta in facoltà di Poste Italiane implementare in futuro modalità anche solo
telematiche o elettroniche di acquisizione della documentazione nel rispetto delle
previsioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
6.2.
Documentazione richiesta per l’avvalimento
Nell’ipotesi di avvalimento di cui al paragrafo “5 – AVVALIMENTO” è necessario
produrre anche la seguente documentazione:
A. Dichiarazione del soggetto avvalente (soggetto che richiede l’iscrizione
all’Albo) resa sullo specifico modello “Dichiarazione dell’Impresa Avvalente”
disponibile sul sito www.posteprocurement.it, attestante l'avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione al Sistema di Qualificazione, con
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
B. Dichiarazione resa sullo specifico modello “Dichiarazione dell’Impresa
Ausiliaria” disponibile sul sito www.posteprocurement.it con la quale
l'impresa ausiliaria:
 si obbliga nei confronti del soggetto avvalente e verso la stazione
appaltante a fornire gli stessi requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata del Sistema;
 si rende disponibile a sottoscrivere contratti di appalto a titolo di
responsabilità solidale con la società avvalente risultata eventualmente
aggiudicataria;
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C. Documentazione attestante i requisiti oggetto di avvalimento;
D. Dichiarazione sostitutiva del Certificato Camerale e Indicazione dei soggetti di
cui all’art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., e connesse Dichiarazioni
sostitutive dei familiari conviventi, riferite all’ausiliaria, rese ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. sugli omonimi modelli
disponibili sul sito www.posteprocurement.it;
E. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui ai punti da 3) a 7) e
dichiarazione di accettazione di cui al punto 8) del paragrafo “4.1 – Requisiti
Generali”, resa dall’impresa ausiliaria ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR
445/2000 sull’apposito modello “Dichiarazione Requisisti di Ordine Generale”
disponibile sul sito www.posteprocurement.it;
F. Contratto di avvalimento, riportante sottoscrizione del legale rappresentante
sia dell’impresa ausiliaria che di quella avvalente, in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti della ausiliata e della stazione appaltante a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata del sistema di qualificazione. Si precisa inoltre che il contratto di
avvalimento deve obbligatoriamente contenere tutti gli elementi riportati
all’art. 88 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e nella Determina dell’AVCP n. 2
del 1 agosto 2012. Ai fini della qualificazione, il suddetto contratto deve
quindi riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente quanto segue:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.
Pertanto nel contratto di avvalimento dovranno essere adeguatamente
indicati gli specifici “fattori della produzione e tutte le risorse” che hanno
permesso all’impresa ausiliaria di eseguire le prestazioni oggetto di
avvalimento anche nel caso in cui si tratti di avvalimento cd. “di garanzia”
relativo ai requisiti economico-finanziari.
G. Copia del “Codice di Comportamento Fornitori e Partner del Gruppo Poste
Italiane” (allegato e disponibile sul sito www.posteprocurement.it)
sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante della/e impresa/e
ausiliaria/e.

vedi nota 1 al paragrafo 6.1 lettera C.
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6.3.
Consorzi
In caso di richiesta di iscrizione da parte di consorzi, di cui all’art.45, comma 2 lettere
b) e c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con riferimento alla documentazione richiesta, si
precisa che:
A. Nell’istanza di qualificazione devono essere elencati tutti gli Operatori
Economici consorziati ed al riguardo si sottolinea che nel caso di consorzio
stabile, il numero dei consorziati deve essere non inferiore a tre (art. 45,
comma 2, lettera c) DLgs. 50/2016 e s.m.i. e, tra questi, devono essere
evidenziati quelli per conto dei quali il consorzio intende qualificarsi;
B. Sia il consorzio candidato, sia i singoli consorziati per conto dei quali il
consorzio intende qualificarsi, dovranno presentare tutta la documentazione
indicata al precedente paragrafo “6.1 – Presentazione dell‘istanza: Modalità e
Documentazione”, ad esclusione dell’istanza (6.1.A) che dovrà essere
presentata esclusivamente dal consorzio candidato;
B. Bis. Il consorzio candidato, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 85 del
D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., deve altresì produrre la Dichiarazione sostitutiva
delle quote di partecipazione delle Consorziate nel Consorzio; ciascun
consorziato indicato dal consorzio in tale dichiarazione deve produrre la
“Dichiarazione sostitutiva del Certificato Camerale e Indicazione dei soggetti
di cui all’art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.” e connesse Dichiarazioni
sostitutive dei familiari conviventi. Le predette dichiarazioni devono essere
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. sugli
omonimi modelli disponibili sul sito www.posteprocurement.it;
C. Il consorzio candidato deve produrre all’atto dell’iscrizione Atto costitutivo e
Libro Soci (comprensivo delle eventuali modifiche intervenute) in copia
autenticata ovvero corredata di dichiarazione di conformità all’originale resa
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
D. Nel caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., dovrà essere altresì prodotta, un'apposita dichiarazione di previsione
di stabilità con evidenza dell’impegno assunto dai competenti organi
deliberativi dei singoli consorziati, per conto dei quali il Consorzio intende
conseguire la qualificazione, a rimanere nel Consorzio e a operare in modo
congiunto per almeno 18 mesi (vincolo di lock up). Tale vincolo permane oltre

vedi nota 1 al paragrafo 6.1 lettera C.
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detto termine, in capo al consorziato risultante esecutore di contratto, fino
alla scadenza dell’appalto.
Inoltre, per i citati consorzi, di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) del D.Lgs.
50/2016e s.m.i., con riferimento ai requisiti di ordine speciale richiesti si precisa che:
i.
Per i requisiti di capacità economica richiesti per la qualificazione, in caso di
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:
 nel caso di mancanza dei requisiti da parte del consorzio e nei primi 5 anni
di costituzione dello stesso, potranno essere soddisfatti cumulando quelli
posseduti dalle singole imprese consorziate per conto delle quali il
consorzio richiede l’iscrizione;
 qualora il consorzio possieda in capo a se stesso i requisiti di capacità
economica richiesti per la qualificazione verranno esclusivamente presi in
considerazione questi ultimi.
ii.
Per i requisiti non frazionabili (es. certificazione di qualità, licenze abilitative,
etc.):
dovranno essere posseduti da tutte le imprese consorziate partecipanti al
consorzio per conto delle quali il consorzio richiede la qualificazione, pena il
rigetto dell’istanza nel caso si tratti di requisiti esclusori.
iii.
Per i requisiti relativi a disponibilità di attrezzature e mezzi d’opera, nonché
all’organico medio annuo eventualmente richiesti per la qualificazione:
qualora non autonomamente posseduti dal consorzio in proprio, potranno, in
alternativa, essere soddisfatti cumulando quelli posseduti dalle singole
imprese consorziate per conto delle quali il consorzio richiede la
qualificazione.
6.4.
Valutazione ed esito dell’iscrizione all’Albo Fornitori
Ogni Istanza di Iscrizione/Aggiornamento, correttamente compilata e corredata da
tutte le dichiarazioni/documentazioni previste, sarà esaminata con criterio
cronologico, secondo l’ordine progressivo di arrivo.
La valutazione delle informazioni per l’iscrizione dei soggetti nelle categorie
merceologiche dell’Albo Fornitori, è effettuata verificando la documentazione
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prodotta e valutando le risposte contenute nel questionario/allegati a corredo
dell’istanza.
Poste acquisirà inoltre informazioni mediante verifiche sull’ANAC (Autorità
Nazionale Anticorruzione) e presso gli enti preposti al rilascio di
certificazioni/documentazioni attestanti i requisiti dichiarati.
Qualora l’Operatore Economico, nel corso del procedimento di qualificazione e di
esame della documentazione prodotta ai fini della qualificazione, intenda modificare
i documenti/le informazioni già forniti, è tenuto a darne formale comunicazione con
le modalità indicate al paragrafo 6.1. La richiesta di riesame della nuova
documentazione comporterà il riavvio del procedimento di qualificazione con
decorrenza dei termini previsti per lo stesso a partire dalla data dell’ultima
comunicazione dell’Operatore Economico.
Qualora la suddetta fattispecie si verifichi in presenza di qualificazione già
conseguita, la richiesta di riesame comporterà anche la sospensione della
qualificazione (come descritta al paragrafo 8.1 lettera f.) fino al completamento del
riesame della documentazione fornita e quindi del nuovo procedimento di
qualificazione.
Oltre alle verifiche periodiche di permanenza dei requisiti di cui al paragrafo “7 –
AGGIORNAMENTO ALBO”, per gli Operatori iscritti all’Albo, nonché per gli iscrivendi,
Poste Italiane si riserva comunque di procedere:
1. alla verifica presso fonti alternative qualificate delle informazioni riportate nella
documentazione prodotta dall’Operatore Economico;
2. alla richiesta di integrazione/comprova della documentazione, nella forma
ritenuta più idonea, anche via e-mail. Tale integrazione/comprova dovrà
pervenire tassativamente entro e non oltre il termine indicato nella richiesta,
pena la decadenza dell’istanza di iscrizione/aggiornamento;
3. ad effettuare presso la sede del fornitore un audit condotto da personale
qualificato secondo la norma UNI EN ISO 19011 vigente.
L’Istanza di Iscrizione pervenuta sarà sottoposta all’esame e all’approvazione di una
“Commissione di Qualificazione”.
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Poste entro 120 (centoventi) giorni dalla presentazione dell’Istanza di Iscrizione,
completa di tutta la documentazione prescritta, comunica al candidato l’esito del
procedimento di qualificazione; detto termine potrà essere prolungato fino ad un
massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni previa comunicazione al candidato, qualora
l’esame dell’istanza comporti adempimenti istruttori ed approfondimenti
particolarmente complessi.
Nel caso in cui la documentazione esibita non sia completa si interrompe il termine
di 120 (centoventi) giorni per la qualificazione, previo invio di richiesta di
integrazione documentale all’Operatore Economico. Il processo di qualificazione
sarà ripreso al momento della ricezione di tutti i documenti richiesti purché prodotti
entro i termini fissati nella nota di richiesta, altrimenti l’istanza sarà rigettata.
A conclusione dell’iter procedurale, all’Operatore Economico viene attribuito lo
stato di:
a) “Qualificato” in caso di esito positivo, con contestuale iscrizione in Albo;
b) “Non Qualificato” in caso di esito negativo.
Dell’esito del procedimento di qualificazione viene data informativa all’Operatore
Economico interessato con nota a firma del Responsabile degli Acquisti o di persona
da questi delegata, mediante raccomandata A.R o attraverso le funzionalità del
portale www.posteprocurement.it o mediante PEC o con altra modalità ove previsto
dal Regolamento di qualificazione della specifica categoria merceologica.
Nel caso di esito negativo di cui al precedente punto b), la comunicazione
all’Operatore Economico interessato è fornita entro 15 (quindici) giorni dalla data di
adozione del provvedimento di non iscrizione con motivazione espressa.
Il rigetto non precluderà la possibilità di presentare una nuova Istanza di Iscrizione,
che potrà essere riformulata non prima di 3 (tre) mesi a partire dalla data del
provvedimento di non iscrizione o non prima del termine indicato nel
provvedimento stesso.
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7.
AGGIORNAMENTO ALBO
Per gli Operatori Economici iscritti all’Albo Fornitori Poste verificherà la permanenza
dei requisiti richiesti anche successivamente alla qualificazione (di norma
annualmente).
Sono previsti aggiornamenti e verifiche periodiche, anche a campione, della
permanenza dei requisiti generali e specifici e un aggiornamento/verifica annuale ai
fini del mantenimento della qualificazione, anche in riferimento alle risultanze del
monitoraggio di cui al punto “7.1- Vendor Rating”.
Poste, completata l’acquisizione della documentazione necessaria, valuterà la
permanenza dell’Operatore Economico in Albo e, in caso di esito negativo, ne darà
comunicazione all’interessato con le modalità previste al paragrafo
“6.4Valutazione ed esito dell’iscrizione all’Albo Fornitori”.
Gli Operatori Economici iscritti all’Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente
qualsiasi modificazione che comporti il venir meno anche di uno solo dei requisiti di
iscrizione.
L’inadempimento di tale
sospensione/cancellazione.
obbligo
comporta
l’avvio
della
procedura
di
Poste si riserva comunque la facoltà di:
 richiedere, in ogni momento, agli Operatori Economici iscritti, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione e/o
ulteriori documenti, anche se non espressamente indicati nel presente
Disciplinare o nel Regolamento relativo alla specifica categoria merceologica;
 sospendere l’Operatore Economico dall’Albo Fornitori, qualora emergano,
dalle nuove dichiarazioni/documentazioni presentate, fattispecie che occorre
accertare/verificare, procedendo in tal caso ad informare l’Operatore
Economico con le modalità previste al paragrafo “8 – PROVVEDIMENTI DI
SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO FORNITORI”.
Analogamente a quanto previsto al paragrafo “8 – PROVVEDIMENTI DI
SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO FORNITORI”, il mancato
aggiornamento/integrazione dei documenti richiesti, decorsi i termini assegnati per
l’aggiornamento/integrazione (30 giorni ove nella richiesta non sia assegnato un
termine diverso), potrà determinare la sospensione dell’iscrizione, nonché la
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cancellazione dell’iscrizione decorsi gli ulteriori termini previsti e indicati al
paragrafo succitato.
E’ inoltre onere dell’Operatore Economico iscritto comunicare tempestivamente la
perdita dei requisiti dichiarati o la modifica degli stessi e aggiornare
costantemente le dichiarazioni e i documenti presentati ai fini dell’iscrizione
all’Albo Fornitori. L’Operatore Economico dovrà comunicare dette fattispecie entro
e non oltre il 30° (trentesimo) giorno da quando le stesse sono intervenute con le
stesse modalità indicate al paragrafo “6.1 - Presentazione dell’istanza: Modalità e
Documentazione”.
Nel caso di mancato aggiornamento / perdita / modifica dei requisiti dichiarati e/o
nel caso di mancato aggiornamento di dichiarazioni/documentazioni scadute,
decorso il predetto termine, si procederà alla immediata sospensione, ed
eventualmente alla successiva cancellazione con le modalità indicate al paragrafo “8
– PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO FORNITORI”.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si adotterà il provvedimento
di sospensione (ed eventuale successiva cancellazione) qualora l’Operatore
Economico:
 non adempia all’obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni (qualora siano
intervenute variazioni) e dei documenti/certificati (qualora siano intervenute
variazioni e/o gli stessi siano scaduti) di cui alle seguenti lettere del paragrafo
6.1:
C.
Dichiarazione sostitutiva del Certificato Camerale e Indicazione dei
soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.;
D.
Dichiarazione possesso Requisisti di Ordine Generale;
E.
Dichiarazione di controllo e collegamento;
G.
Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC;
H.
Certificato del casellario giudiziale;
I.
Certificato della anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato;
K.
Documentazione richiesta per l’avvalimento.
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 non adempia all’obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni, dei documenti e
di tutte le informazioni indicate nel Regolamento/Questionario di
qualificazione specifico della categoria merceologica e relativi allegati per la
quale si è iscritti.
7.1.
Vendor Rating
Poste potrà attivare un sistema di monitoraggio (Vendor Rating – VR) –disciplinato
nel Regolamento della specifica categoria merceologica- sul comportamento degli
Operatori Economici relativamente alle fasi di partecipazione alle procedure di gara
cui gli stessi sono stati invitati ed alle successive fasi di esecuzione dei contratti loro
affidati.
Delle valutazioni risultanti dal VR si terrà conto nell’ambito delle verifiche periodiche
di permanenza in Albo.
8.
PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO FORNITORI
8.1.
Sospensione dell’iscrizione all’Albo
Il provvedimento di sospensione consiste in una temporanea esclusione
dell’Operatore Economico dall’Albo Fornitori.
La qualificazione può essere sospesa, oltre che per quanto eventualmente previsto
nel Regolamento della specifica categoria merceologica, qualora siano da verificare:
a) la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo dei
Fornitori di cui al precedente paragrafo “4 – REQUISITI PER LA
QUALIFICAZIONE”;
b) eventuali
gravi
irregolarità
nell’esecuzione
delle
prestazioni
(lavori/servizi/forniture) quali ad esempio gravi ritardi nelle consegne;
c) eventuali irregolarità negli adempimenti contributivi, previdenziali o relativi al
pagamento delle imposte e tasse o eventuali irregolarità retributive;
d) eventuali prestazioni di lavori/servizi/forniture con standard qualitativi o
tecnici inferiori a quelli richiesti;
o qualora:
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e) l’Operatore Economico non adempia all’obbligo di tempestiva comunicazione
di ogni variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in
ordine alla propria qualificazione nei termini previsti al paragrafo “7 –
AGGIORNAMENTO ALBO”;
f) un soggetto precedentemente qualificato subisca e/o comunichi variazioni
sensibili in termini di requisiti generali/specifici, relativamente alla sua
qualificazione originaria;
g) venga a mancare l’aggiornamento periodico della documentazione nei termini
previsti al paragrafo “7 – AGGIORNAMENTO ALBO”.
In ogni caso, la qualificazione può essere immediatamente sospesa qualora siano
riscontrate fattispecie o siano in corso procedimenti che integrano una potenziale
perdita dei requisiti prescritti per la qualificazione e determinano il venire meno
della fiducia nella serietà, correttezza professionale e capacità di eseguire le
prestazioni/forniture di beni/servizi o di lavori oggetto della qualificazione per
inadempienze di rilievo.
Poste attribuirà lo stato di “Operatore Economico Sospeso”, comunicando il relativo
provvedimento all’interessato con adeguata motivazione.
Tale comunicazione è effettuata con le stesse modalità previste per le comunicazioni
di qualificazione/non iscrizione indicate e descritte al paragrafo “6.4- Valutazione ed
esito dell’iscrizione all’Albo Fornitori” e vale come avviso di avvio del procedimento
di cancellazione di cui al paragrafo “8.2 – Cancellazione dell’iscrizione all’Albo” ai
sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Al provvedimento seguirà una fase di verifica e di istruttoria in contraddittorio.
Il provvedimento comporta, per l’Operatore Economico, il mancato invito alle gare
effettuate e l’inammissibilità di eventuali offerte, presentate successivamente alla
data del provvedimento di sospensione, nonché l’impossibilità di ottenere
subappalti.
L’Operatore Economico sospeso potrà chiedere la revoca della sospensione qualora
vengano meno le condizioni che hanno portato alla sua adozione, con richiesta
documentata.
Lo stato di “Operatore Economico Sospeso” non può protrarsi oltre 90 (novanta)
giorni prorogabili, nel caso fossero necessari ulteriori approfondimenti, per un
ulteriore periodo di 90 (novanta) giorni: decorsi tali termini Poste deciderà o per la
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riammissione o per la cancellazione ai sensi del paragrafo “8.2 - Cancellazione
dell’iscrizione all’Albo”.
8.2.
Cancellazione dell’iscrizione all’Albo
Poste potrà procedere, con decisione debitamente motivata e nel rispetto dei
principi di cui all’art. 132 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla cancellazione degli
Operatori Economici, oltre che per quanto previsto nel Regolamento della specifica
categoria merceologica, o per i seguenti casi di:
a) cessazione di attività;
b) richiesta scritta del soggetto;
in presenza di gravi accadimenti tra i quali a titolo esemplificativo e non tassativo:
c) dichiarazioni mendaci;
d) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo dei
Fornitori di cui al precedente paragrafo “4 – REQUISITI PER LA
QUALIFICAZIONE”;
e) gravi irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni/forniture/lavori, quali ad
esempio gravi ritardi nelle consegne;
f) irregolarità negli adempimenti contributivi, previdenziali o relativi al
pagamento delle imposte e tasse o irregolarità retributive;
g) fornitura di prestazioni di beni/servizi o di lavori con standard qualitativi o
tecnici inferiori a quelli richiesti;
h) comunicazioni negative, da parte della competente Prefettura riguardante
l'Operatore Economico e/o i soggetti rientranti nelle previsioni di cui all’art.
85 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i ;
i) l’Operatore economico non adempia all’obbligo di tempestiva comunicazione
di ogni variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in
ordine alla propria qualificazione (a mero titolo esemplificativo: operazioni
societarie straordinarie; modifiche riguardante l’assetto societario e/o degli
amministratori);
j) mancato aggiornamento periodico della documentazione;
k) provvedimenti interdittivi ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
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ACQUISTI
Nei casi di cui alle lettere i) e j), decorsi i termini assegnati per i relativi
aggiornamenti/integrazioni di cui al paragrafo “7.- AGGIORNAMENTO ALBO”, e
decorso
un
ulteriore
termine
di
30
giorni,
in
assenza
dell’aggiornamento/integrazione, si procederà con il provvedimento di
cancellazione.
Nei casi di cui alle lettere da c) a k) Poste, a propria discrezione, potrà procedere alla
cancellazione anche prima di eventuali provvedimenti interdittivi eventualmente
disposti per gli stessi fatti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, ferma restando in
ogni caso la cancellazione o sospensione automatica in presenza di eventuali
provvedimenti interdittivi disposti al medesimo titolo dall’Autorità stessa, fino al
perdurare degli effetti degli stessi.
Il provvedimento di cancellazione dall’Albo verrà adottato nel rispetto dei principi
del procedimento di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
In caso di cancellazione ne viene data comunicazione scritta all’Operatore
Economico interessato, con le stesse modalità previste per le comunicazioni di
qualificazione/non iscrizione indicate e descritte al paragrafo “6.4- Valutazione ed
esito dell’iscrizione all’Albo Fornitori”.
L’ Operatore Economico potrà presentare eventuali giustificazioni entro e non oltre
30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di Poste Italiane.
In caso di cancellazione dall’Albo Fornitori, una nuova iscrizione non potrà essere
richiesta prima di 6 (sei) mesi dall’avvenuta cancellazione, o del termine stabilito e
comunicato in sede di cancellazione. La nuova iscrizione sarà comunque soggetta ad
una preliminare specifica istruttoria sul superamento delle criticità.
In caso di reiterata cancellazione dall’elenco, Poste può assumere, in relazione alla
gravità dei fatti, provvedimenti di cancellazione ad efficacia interdittiva
indeterminata.
9.
VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI
L’iscrizione dei soggetti nell’Albo Fornitori ha durata fino alla scadenza naturale dei 3
(tre) anni a partire dalla data di qualificazione, salvo quanto indicato nel
Regolamento e/o nell’Avviso di Istituzione di ciascuna specifica categoria
merceologica.
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L’eventuale iscrizione all’Albo, intervenuta durante il periodo di validità dello stesso,
avrà comunque scadenza contestualmente alla data di decorrenza dell’Albo, salvo
che Poste non intenda rinnovare la validità dello stesso mediante pubblicazione del
relativo avviso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
10.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente documento entra in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso sul
sito www.posteprocurement.it.
Il presente Disciplinare regolamenta il Sistema di Qualificazione delle categorie
merceologiche dell’Albo Fornitori (Lavori, Servizi e Forniture di cui all’Allegato A),
salvo che non siano espressamente previste ed indicate ulteriori e/o diverse
disposizioni nel Regolamento di qualificazione della specifica categoria
merceologica, che in tal caso hanno prevalenza.
L’istituzione e l’iscrizione nell’Albo non comportano alcun vincolo o obbligo in capo a
Poste per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento agli Operatori Economici
candidati e/o iscritti, né costituiscono in alcun caso avvio di procedura di
affidamento e/o aggiudicazione.
Poste è sollevata da qualsivoglia responsabilità, qualora sia impossibile contattare gli
Operatori Economici iscritti o candidati ai recapiti indicati dagli stessi Operatori
nell’Istanza di Iscrizione.
10.1. Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, Viale Europa, 190, in qualità di Titolare del
trattamento informa che i dati personali dell’impresa candidata e della/e eventuali
ausiliarie e dei relativi rappresentanti e/o referenti saranno trattati dal personale
incaricato delle strutture competenti secondo modalità cartacee ed elettroniche per
la creazione dell’Albo dei Fornitori del Gruppo Poste Italiane.
Per la suddetta finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto
precluderà l’iscrizione all’Albo Fornitori.
I dati saranno trattati, in qualità di incaricati, dal personale della struttura Albo
Fornitori di Gruppo della funzione Assistenza Normativa,
Procedure e Albo
Fornitori della Direzione Acquisti.
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ACQUISTI
Responsabile del trattamento è la funzione Assistenza Normativa, Procedure e Albo
Fornitori della Direzione Acquisti, in persona del Direttore pro - tempore, con sede in
Roma, Viale Asia, 90.
Al suddetto Responsabile le persone interessate potranno rivolgersi, in qualsiasi
momento, per esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i., quali ad esempio, ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che le
riguardano, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione o la cancellazione per
motivi legittimi, nonché per conoscere l’elenco di eventuali responsabili del
trattamento.
11.
FORO COMPETENTE
I diritti e le obbligazioni delle parti derivanti dall’applicazione del presente
Disciplinare e dei Regolamenti delle specifiche categorie merceologiche sono
regolati dalla Legge italiana e il Foro di Roma ha competenza in via esclusiva a
giudicare.
12.
ALLEGATI
I seguenti documenti allegati costituiscono parte integrante del presente
Disciplinare:

Allegato A - Categorie Merceologiche
Elenco e descrizione delle categorie merceologiche attive per le quali è
possibile richiedere la qualificazione in Albo Fornitori.

Allegato B - Codice di Comportamento Fornitori e Partner del Gruppo
Poste Italiane
I predetti allegati - così come i Regolamenti e tutta la documentazione richiesta per
la qualificazione (Questionario, Istanza, Modelli di dichiarazione ecc.) - sono
disponibili sul portale www.posteprocurement.it nella sezione Documenti Generali
per la qualificazione e/o nella sezione della specifica categoria merceologica.
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