Newsletter fiscale internazionale 18.11.2016
Transcript
Newsletter fiscale internazionale 18.11.2016
Paolo Bernasconi 17.11.2016 1 Prof. Dr. h. c., avvocato, Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Via Lucchini 1, 6901 Lugano [email protected] INIZIATIVE CONTRO L'EVASIONE FISCALE IN SVIZZERA E ALL'ESTERO (*) 1.07.2005 Entrata in vigore dell'Accordo UE-Svizzera relativo alla tassazione sul risparmio (Euroritenuta). La sua abrogazione è prevista in concomitanza con l’entrata in vigore dell’Accordo per la Svizzera e l’UE, ciò in base al Protocollo firmato il 27.05.2015. 12.12.2008 Entrata in vigore per la Svizzera delle norme (artt. 50-52) del Trattato di Schengen che prevedono l'estensione della cooperazione in materia fiscale1. 1.02.2009 Entrata in vigore dell'art. 3 cpv. 3 lett. b della Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP) che estende tutte le forme di cooperazione in materia penale anche alla frode fiscale aggravata nella fiscalità indiretta. 18.2.2009 Con autorizzazione da parte della Commissione federale delle banche (oggi FINMA), UBS consegna al Dipartimento di Giustizia USA ( DOJ) i nomi di 255 clienti contribuenti USA, allo scopo di ottenere la rinuncia all'apertura del procedimento penale per concorso nella frode fiscale commessa da migliaia di contribuenti USA (Non Prosecution Agreement). Questa decisione venne censurata dal Tribunale amministrativo federale con sentenza datata 5.1.2010 che venne però annullata dal Tribunale federale con sentenza datata 15.7.2011. 13.03.2009 BIG BANG: il Consiglio federale svizzero annuncia che il diritto svizzero verrà adeguato agli standard OCSE, ossia all'estensione dello scambio di informazioni anche alla sottrazione fiscale2, e altrettanto dichiarano Austria, Lussemburgo e Singapore. 18.03.2009 Entra in vigore, mediante la firma del presidente degli USA, Barack Obama, la legge nota sotto l'acronimo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Formalmente venne inquadrata quale Parte Quinta della legge denominata The Hiring Incentives to Restore Employment Act ( HIRE), 2.04.2009 Sessione del G20 a Londra: riattivazione della "lista grigia" di Paesi non conformi agli standard OCSE in materia di scambio di informazioni fiscali. 9.04.2009 Entrata in vigore anticipata per alcuni Paesi dell'Accordo UE-Svizzera contro la frode e sottrazione fiscale nella fiscalità indiretta. 29.05.2009 Il Consiglio federale svizzero annuncia che anche la legislazione svizzera sulla cooperazione internazionale fra autorità giudiziarie penali verrà estesa alla sottrazione fiscale. Ciò comporterà fra l’altro la modifica dell'art. 3 cpv. 3 lett. a AIMP secondo l’avamprogetto varato il 12.06.2012. Il 21.02.2013 il Consiglio federale ne rinvia l’approvazione successivamente alla discussione sulla revisione del diritto penale fiscale. * Vengono elencate in questa tabella decisioni di autorità politiche, amministrative e giudiziarie, adottate in Svizzera e all'estero, che hanno conseguenze dirette o indirette riguardo alle procedure nei confronti di contribuenti svizzeri ed esteri. 1 2 In applicazione dell'Accordo di Schengen, con sentenza del 13.4.2010 (1C_163/2010), il Tribunale federale ha confermato l'estradizione alla Germania di un cittadino tedesco accusato di frode fiscale: si trattava di una prima storica. Dal 2009 la Svizzera ha firmato con oltre ottanta Stati una nuova versione di convenzioni contro la doppia imposizione conforme all'art. 26 del Modello OCSE, che vennero sottoposte alle Camere federali a partire dal 2010 2 19.08.2009 Firma dell'Accordo USA / Svizzera per facilitare le domande di assistenza del fisco USA riguardo a contribuenti USA clienti di UBS. 23.09.2009 Firma della nuova versione della Convenzione di doppia imposizione fra gli USA e la Svizzera (la CDI del 1996 viene estesa anche alla sottrazione fiscale). 24.02.2010 Il Consiglio federale svizzero dichiara "che non accetta fondi non tassati provenienti dall'estero. Al fine di evitare che nuovi fondi non dichiarati giungano in Svizzera, il Dipartimento federale delle Finanze elaborerà diverse proposte di soluzione"3. 23.03.2010 Conferenza-stampa annuale della FINMA: presentazione del nuovo orientamento sul Cross Border Risk (Conferenza di Urs Zulauf intitolata Rischi giuridici nelle operazioni transfrontaliere con la clientela privata: una sfida per la piazza finanziaria e per le autorità). 27.04.2010 Comunicazione FINMA 9/2010 su Insurance Wrappers. 17.06.2010 Ratifica da parte dell'Assemblea Federale del Trattato USA / Svizzera del 19.08.2009 riguardante i contribuenti USA che erano clienti di UBS. 18.06.2010 Il Parlamento svizzero ratifica con 10 paesi una nuova versione della Convenzione di doppia imposizione che prevede la clausola sullo scambio di informazioni (art. 26) adeguata alla Convenzione Modello dell'OCSE. 01.10.2010 Entrata in vigore dell'Ordinanza del Consiglio federale del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI / RS 672.204). 22.10.2010 Presa di posizione della FINMA sulla gestione del rischio cross-border. 30.12.2010 Comunicazione della FINMA 18 (2010) su Insurance Wrappers. 2011/2012 Tassazione globale (forfettaria, Pauschalsteuer) di residenti stranieri. Diverse iniziative dell'OCSE nonché a livello federale e cantonale tendono ad abolire la tassazione globale, che è calcolata sul dispendio invece che sul reddito effettivo4. febbraio 2011 La FINMA richiede dalle banche l'allestimento di un piano di emergenza nel caso in cui non possa essere stipulato un accordo globale con gli USA (cfr. dichiarazione pubblicata sul Tages-Anzeiger del 23 agosto 2012, dove vengono evocate, fra le altre, le seguenti possibili misure in caso di procedimento penale delle autorità USA contro una banca svizzera: I. Esclusione dal sistema del clearing per i pagamenti internazionali in dollari USA, con divieto alle banche USA di trattare con banche svizzere "blacklisted" Il. Blocco dei titoli azionari che si trovano in territorio USA e che sono commerciati da banche svizzere "blacklisted" III. Revoca della licenza ad operare in territorio USA e sulle borse in USA) 14.03.2011 Rapporto dell’Ufficio federale di Giustizia sulle questioni giuridiche riguardanti la cooperazione con le autorità straniere ed il rispetto della sovranità territoriale (art. 271 CPS). L’Avamprogetto di legge verrà poi presentato il 20.02.2013. 06.07.2011 Messaggio a sostegno di una legge sull’assistenza amministrativa in materia fiscale (FF 2011 5587) Progetto di Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull’assistenza amministrativa fiscale, LAAF) (che sostituirà l'OACDI) 08.08.2011 Rapporto complementare del Consiglio federale rispetto al Messaggio del 6 aprile 2011 sulla nuova versione di CDI con gli USA (estensione dello scambio di 3 Ciò comporterebbe da parte della Svizzera: a) il ritiro delle riserve in materia fiscale alle Convenzioni del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria e di estradizione; b) la ratifica dei Protocolli addizionali N. 98 e N. 99 alle suddette Convenzioni del Consiglio d'Europa che estesero l'assistenza e l'estradizione anche alla sottrazione fiscale. 4 Nel 2011 in tutta la Svizzera 5400 contribuenti di nazionalità straniera residenti in Svizzera godevano di questo regime fiscale privilegiato. 3 informazioni anche alle domande "per gruppi" di comportamento fiscale elusivo anche senza indicazione del nome del contribuente). 21.09.2011 Firma della Convenzione in ambito fiscale (modello Rubik) con la Germania. 30.09.2011/ Avamprogetto di Legge federale sull’imposizione internazionale alla fonte (LIFI) e Rapporto esplicativo del Consiglio Federale relativo a una legge sull'imposizione alla fonte internazionale 03.10.2011 06.10.2011 Firma della Convenzione in ambito fiscale (modello Rubik) con il Regno Unito (entrata in vigore il 01.01.2013). 04.11.2011 In conclusione del vertice di Cannes del G20 viene ribadito l'invito a sottoscrivere la Convenzione sulla cooperazione internazionale fiscale del 25.1.1988 fra l'OCSE ed il Consiglio d'Europa nella nuova versione riveduta in base al Protocollo del 27.05.2010 entrato in vigore il 01.06.2010 (scambio automatico e spontaneo di informazioni). Definizione di una "lista nera" di paradisi fiscali (Panama, Seychelles, ecc.) e di una "lista grigia" di paesi "sotto osservazione" (Svizzera e Liechtenstein). 10.11.2011 L'autorità di vigilanza di Singapore (MAS, Monetary Authority of Singapur) raccomanda alle banche di Singapore di adottare le misure necessarie per impedire l'afflusso dalla Svizzera di fondi non dichiarati fiscalmente da parte di contribuenti dell'Unione Europea, e ciò in considerazione degli accordi sul modello Rubik appena firmati dalla Svizzera con la Germania e l'Inghilterra. Questa raccomandazione è stata confermata dalla MAS mediante Circolare No. BD 04/2012 del 21.9.2012. 16.11.2011 L'UE lancia un'iniziativa contro i paradisi fiscali, le giurisdizioni non cooperative, l'elusione e l'evasione fiscale (cfr. European Commission Roadmap / Communication on strengthening good governance in the tax area, October 2011). 25.11.2011 L’UE richiede dalla Svizzera una presa di posizione riguardo alla tassazione privilegiata per le società holding e simili con sede in Svizzera. 30.11.2011 Modifica dell'Ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (art. 20l) che prevede l’obbligo per le banche rispettivamente per l’AFC di informare le persone soggette ad una ricerca di informazioni dall’estero fondata su un modello di comportamento. 18.01.2012 Avamprogetto di revisione della LRD per estendere alle informazioni finanziarie la cooperazione internazionale fra Agenzie antiriciclaggio (MROS/FIU). 27.01.2012 Essendo stati messi sotto accusa dal Fisco USA per aver incoraggiato contribuenti americani a evadere il fisco, i proprietari della Banca Wegelin vendono tutte le loro attività, salvo quelle negli USA, alla neocostituita Notenstein Banca Privata SA del Gruppo Raiffeisen. 30.01.2012 Il Consiglio federale autorizza le undici banche svizzere perseguite dagli USA a trasmettere migliaia di documenti criptati riguardanti le operazioni di contribuenti USA. 16.02. 2012 Decisione del GAFI/FATF riguardo all'inclusione delle infrazioni fiscali gravi fra i reati a monte del riciclaggio. Ciò potrebbe comportare una revisione del diritto penalefiscale svizzero sino a prevedere una pena punitiva di libertà di tre anni o più per la frode fiscale, come già previsto dall'art. 14 cifra 4 DPA, ed anche eventualmente per la sottrazione fiscale aggravata, nella fiscalità diretta e indiretta, come già previsto dall'art. 190 LIFD. 22.02.2012 Il Consiglio federale preannuncia per settembre 2012 un pacchetto di misure per realizzare la "Weissgeldstrategie"5 (nell'agosto 2012 viene annunciato un rinvio di sei mesi) 5 Cfr. Note de discussion del Consiglio federale del 22.02.2012: "Stratégie pour une place financière conforme aux règles de la fiscalité et compétitivité". 4 Marzo 2012 Ordine di arresto del Ministero pubblico della Confederazione contro tre funzionari tedeschi per acquisto di dati bancari sottratti. 20.03.2012 Firma della nuova versione dell'Accordo (modello Rubik) fra la Svizzera e l'Inghilterra. 04.04.2012 Trasmissione agevolata di informazioni alle autorità fiscali di paesi in via di sviluppo anche in assenza di CDI 04.04.2012 Il Consiglio federale autorizza le banche svizzere ad eseguire le richieste di consegnare alle autorità USA il nominativo di propri dipendenti purché ciò avvenga nel rispetto delle norme legali svizzere. Si tratta della autorizzazione prevista in base all'art. 271 del Codice penale svizzero, che punisce la cooperazione da parte di persone fisiche e giuridiche svizzere in favore di autorità straniere se viene effettuata al di fuori dai canali previsti da norme di diritto svizzero (cfr. i media del 14./15.4.2012). 05.04.2012 Firma di un Protocollo di emendamento dell'Accordo fra Svizzera e Germania (modello Rubik) 12.04.2012 Avvio di un procedimento penale da parte del Ministero pubblico a Parigi contro le filiali di UBS in Francia per titolo di "démarchage bancaire ou financier par une personne non habilitée et blanchiment de fraude fiscale et de fonds obtenus à l'aide d'un démarchage illicite commis en bande organisée". Nell'ambito di questo procedimento penale vennero effettuate delle perquisizioni nei locali delle filiali di UBS a Strasburgo-est, a Lione centro-est nonché, il 10 luglio 2012, a Bordeaux sudovest. Una prima indagine era stata aperta dal Ministero pubblico di Parigi nel marzo 2011 sulla base della segnalazione effettuata da parte dell'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), riguardante le pratiche commerciali di UBS, sospettata di avere messo in opera una doppia contabilità destinata a mascherare determinati movimenti di capitali tra la Francia e la Svizzera e di avere permesso a propri consulenti svizzeri di contattare clienti sul territorio francese in violazione della legislazione francese. 13.04.2012 Firma dell'Accordo fra la Svizzera e Austria sul modello Rubik. 18.04.2012 Messaggio del Consiglio federale sul progetto degli Accordi sul modello Rubik con la Germania e la Gran Bretagna nonché della nuova legge federale sull'imposizione fiscale alla fonte in ambito internazionale. Anche la Grecia e il Belgio manifestano interesse. 19.04.2012 Risoluzione del Parlamento europeo per un accordo globale con la Svizzera contro l'evasione fiscale e per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. 27.04.2012 Risoluzione del Consiglio d'Europa contro l'evasione fiscale, menzionando la Svizzera come un paradiso fiscale. 19.6.2012 Dichiarazione finale dell'incontro del G20 a Los Cabos, Messico, in cui si ribadisce la raccomandazione a tutti gli Stati di firmare e ratificare la Convenzione internazionale sullo scambio automatico di informazioni fiscali del 1988 ed il relativo Protocollo addizionale del 2010, così come deciso in conclusione del vertice del G20 a Cannes del 4.11.20116. Giugno 2012 Progetto del Dipartimento federale di giustizia e polizia per estendere la cooperazione giudiziaria internazionale anche alla sottrazione fiscale, mediante revisione della relativa legge federale (AIMP) e la ratifica dei Protocolli addizionali N 98 e N. 99 delle relative Convenzioni del Consiglio d'Europa7. 6 7 Cfr. OECD, Tax co-operation boosted as Global Forum publishes new reports, June 20, 2012. Cfr. comunicato stampa del DFGP del 29.6.2011 e del 15.6.2012: http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2011/2011-06-291.html; http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2012/2012-06-151.html 5 1.7.2012 Arresto a Barcellona di Hervé Falciani, l'ex-dipendente di HSBC Ginevra ricercato dal Ministero Pubblico della Confederazione per la sottrazione di dati di clienti (spionaggio economico secondo l'art. 273 CP, sottrazione di dati informatici secondo l'art. 143 CP, violazione del segreto bancario secondo l'art 47 della Legge sulle banche e del segreto d'affari secondo l'art. 162 CP). L’estradizione alla Svizzera di Falciani è stata negata dalle autorità spagnole. All'inizio del 2009, allorché, su richiesta delle autorità penali svizzere, venne perquisito il suo nascondiglio a Castellar, in Francia, il Magistrato francese sequestrò la lista dei nomi sottratti, che venne poi messa a disposizione delle autorità fiscali francesi e di altri Stati. 18.7.2012 Il Consiglio dell’OCSE aggiorna gli standard minimi in materia fiscale, prevedendo la possibilità di chiedere informazioni alle autorità fiscali estere, senza indicare il nome del contribuente perseguito, ma descrivendo un determinato comportamento sospetto imputabile ad un numero indeterminato di clienti (Gruppenanfragen, demandes groupées; art. 26 para 8, lett. h), sul modello della clausola già ratificata dalle Camere federali nella versione più recente della Convenzione sulla doppia imposizione con gli USA e degli artt. 3c e 14a LAAF8. Agosto 2012 Iniziativa della Francia per tassare i beni di cittadini francesi di recente trasferitisi in Svizzera. Agosto 2012 Iniziativa della Francia per sottoporre all'imposta di successione l'eredità di cittadini francesi residenti in Svizzera nel caso in cui i loro eredi siano domiciliati in Francia. La modifica viene esaminata su richiesta della Francia nell'ambito della revisione della vigente Convenzione contro la doppia imposizione. In tal caso la successione, invece di essere colpita dall'imposta cantonale svizzera del 7/8%, sarebbe sottoposta all'imposta francese del 45%. Gli standard OCSE prevedono entrambe le facoltà. La richiesta francese è già stata codificata nella Convenzione di doppia imposizione vigente tra la Francia e la Germania. Agosto 2012 Indagini delle autorità penali tedesche sulla base dei più recenti acquisti di CD sottratti in danni di gruppi bancari anche svizzeri, fra i quali anche la Corpboard Ltd, appartenente a UBS, con sede nelle British Virgin Islands, in relazione all'offerta di mettere a disposizione a Singapore e a Hong Kong trust e fondazioni, via Vaduz, anche nell'interesse di contribuenti tedeschi (da Bilanz 15/2012, p. 26 ss.) Agosto 2012 Proposta di integrare gli standard dell'OCSE in materia fiscale inserendo la facoltà di trasmettere informazioni e documenti alle autorità fiscali estere roganti senza informare il contribuente oggetto della rogatoria. Agosto 2012 Audizione per sei ore da parte delle autorità doganali USA, di due minorenni all’Ufficio immigrazione in un aeroporto statunitense, con il cognome di un banchiere svizzero famoso (cfr. NZZ 8 e 9 agosto 2012). Sembra che le diverse autorità USA redigano liste di domande che vengono trasmesse alle autorità doganali, in modo da permettere a queste ultime, nel caso di immigrazione negli USA, di sottoporre queste liste di domande alle persone straniere in entrata. Poiché da qualche anno le autorità fiscali statunitensi perseguono non soltanto i contribuenti accusati di evasione fiscale, bensì anche i cosiddetti “enabler”, non è escluso che questi ultimi possano parimenti fare l’oggetto di liste di domande in occasione dell’entrata in territorio USA. In tutti i casi, gli avvocati statunitensi raccomandano di rifiutarsi di rispondere e di richiedere l’intervento di un avvocato. 20.08.2012 8 Il Ministero pubblico della Confederazione abbandona la denuncia penale presentata contro alcune banche da loro dipendenti in relazione alla trasmissione agli USA dei loro nominativi. Altri procedono davanti ai tribunali civili, in specie a Ginevra. Cfr. comunicato stampa DFF del 18.07.2012 http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=it&msg-id=45405 6 28.08.2012 Le Commissioni parlamentari svizzere approvano il mandato al Consiglio federale per i negoziati con l'Italia riguardanti a) la revisione della CDI estendendo lo scambio di informazioni anche alla sottrazione fiscale b) un accordo sul modello Rubik c) l'esclusione della Svizzera dalla lista dei paradisi fiscali, d) l’accesso delle banche svizzere al mercato italiano e) l'accordo sul riversamento delle imposte alla fonte dei cittadini italiani con lo statuto di lavoratore straniero 28.08.2012 Le Commissioni parlamentari svizzere approvano il mandato al Consiglio federale di negoziare un'applicazione agevolata della legge USA denominata Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Settembre 2012 Avamprogetto dell'Ufficio federale di Giustizia per una legge federale destinata a proteggere la sovranità svizzera. Si intende così creare la base legale per attribuire al Consiglio federale la facoltà di vietare ad una persona fisica o giuridica in Svizzera, per esempio una banca, di eseguire un ordine di consegna di dati o documenti emanato da una autorità straniera, al di fuori dall'esecuzione di accordi internazionali sulla cooperazione fra autorità svizzere e straniere, specie in materia penale e fiscale (cfr. Le Temps del 23.8.2012). 01.09.2012 Il Consiglio federale costituisce un Gruppo di lavoro per esaminare la revisione del diritto fiscale svizzero sulle società holding e le società di sede e le società ausiliarie in risposta alle richieste da parte dell'Unione Europea (cfr. NZZ Nr. 203 p. 13) 04.09.2012 L'Incaricato federale della protezione dei dati (IFPDT) ha imposto alle banche l’obbligo di informare i dipendenti prima di trasmettere dati all’estero9, dopo aver richiesto alle banche interessate di informarlo sulla trasmissione di dati protetti. 05.09.2012 La Commissione della gestione del Consiglio nazionale chiede un rapporto al Consiglio federale sulle modalità della trasmissione alle autorità USA da parte di cinque banche svizzere di circa 100'000 documenti contenenti fra 5'000 e 10'000 nomi di collaboratori interni ed esterni. 11.09.2012 Il National Whistleblowers Center di Washington10 annuncia il versamento di un premio di 104 milioni USD a favore di Bradley Birkenfeld, ex-dipendente di UBS, come ricompensa per le informazioni fornite alle Autorità statunitensi riguardo a 19'000 clienti di UBS sospettati di infrazioni fiscali nonché riguardo ai meccanismi di elusione utilizzati da dipendenti di UBS (Grassley Act del 2006) 12.09.2012 Riguardo alla cooperazione internazionale fra autorità fiscali prevista dalla nuova legge federale, il Consiglio Nazionale aderisce alla decisione del Consiglio degli Stati approvando che le domande estere possano essere presentate, invece che su un contribuente determinato, riguardo ad un modello di comportamento (demandes groupées). Viene escluso ogni effetto retroattivo, nel senso che questo tipo di domande(già approvate dal Parlamento nella nuova Convenzione di doppia imposizione fra la Svizzera e gli USA) potrà riguardare solamente infrazioni e tassazioni successive all'entrata in vigore della nuova legge federale. 21.09.2012 Allentamento del segreto bancario per le indagini su frode e sottrazione fiscale commesse in danno del fisco svizzero. Il Consiglio federale incarica il Dipartimento federale delle finanze di elaborare un progetto da sottoporre in consultazione ai Cantoni, allo scopo di pervenire all'unificazione del diritto penale fiscale. Oggi, infatti, sia a livello federale che cantonale, permane la distinzione tra frode fiscale e sottrazione fiscale. Poiché per la frode é prevista una pena privativa di libertà, la competenza a procedere viene attribuita all’autorità penale, che ha facoltà di indagare anche presso le banche ed altri intermediari finanziari, senza tenere 9 Cfr. comunicato stampa dell’IFPDT del 06.09.2012 relativo alla trasmissione di dati al fisco USA. Cfr. http://www.whistleblowers.org/ (Whistleblower News - Press Conference) 10 7 conto del loro segreto professionale. Per contro, poiché la sottrazione fiscale é punibile solamente con la multa, è competente a procedere solo l’autorità fiscale, che non ha facoltà di indagine bancaria. In caso però di frode o sottrazione fiscale aggravata, l’Amministrazione federale delle contribuzioni può procedere alle indagini bancarie (art.190 LFID). Deve inoltre essere sanata un’altra incoerenza interna: oggi l’autorità fiscale svizzera può condurre indagini bancarie anche nell’interesse del fisco straniero ma, a parte l’eccezione suddetta, non nell’interesse del fisco svizzero. Una ulteriore unificazione nel diritto penale fiscale è necessaria fra imposte dirette e imposte indirette. 28.09.2012 Le Camere federali respingono l'iniziativa che propone l'abolizione della tassazione globale (Impôt forfaitaire, Pauschalsteuer) e approvano l'armonizzazione intercantonale fissando, fra l'altro, un reddito minimo imponibile di CHF 400'000 ed un'imposta minima pari a sette volte il valore locativo dell'alloggio invece che cinque volte come attualmente. 09.10.2012 Designation of Tax Crimes as Money Laundering Predicate Offences, in Singapore, Monetary Authority of Singapore (MAS), Consultation Paper. 19.10.2012 Deposito delle firme in favore dell'iniziativa popolare federale "Basta ai privilegi fiscali dei milionari per l'abolizione dell'imposizione forfettaria". Con decisione del 26.06.2013, il Consiglio federale propone alle Camere federali di respingere questa iniziativa. 04.12.2012 La Svizzera e gli USA parafano l’Accordo riguardo all’applicazione del Programma FATCA 07.12.2012 Il presidente francese Hollande, in occasione di una visita ufficiale della Presidente della Confederazione Widmer-Schlumpf a Parigi, dichiara che la Francia è contraria "a qualsiasi forma di amnistia fiscale". Ciò ostacola i negoziati riguardanti un accordo bilaterale impostato sul modello Rubik. 11.12.2012 Il Ministro delle finanze lussemburghese Luc Frieden annuncia il prossimo avvio di negoziati fra il Lussemburgo e gli Stati Uniti riguardanti il Programma FATCA. 12.12.2012 Il Parlamento tedesco respinge definitivamente l'Accordo con la Svizzera fondato sul modello Rubik. 14.12.2012 Incarico del Consiglio federale al Dipartimento federale delle finanze di elaborare la strategia del denaro fiscalmente dichiarato (“Weissgeldstrategie”). 18.12.2012 In occasione della visita ufficiale della Presidente della Confederazione WidmerSchlumpf in Lussemburgo, il Primo Ministro Junker e il Ministro delle finanze Frieden, dichiarano che il Lussemburgo ricerca nuove alternative con gli Stati Uniti riguardo alla messa in esecuzione del Programma FATCA. 18.12.2012 A Bruxelles il Ministro per gli affari fiscali dell'Unione europea, Semeta, dichiara che l'Unione europea si attende dalla Svizzera la stessa "apertura" già dimostrata nei confronti degli USA. 20.12.2012 Widmer-Schlumpf, Capo del Dipartimento federale delle Finanze, annuncia di avere incaricato un gruppo di esperti di studiare lo scambio automatico di informazioni con l'UE. 20.12.2012 Entrata in vigore della Legge federale sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale. 21.12.2012 Il Consiglio federale presenta la strategia del "denaro fiscalmente dichiarato" (Weissgeldstrategie) lasciando alle banche risolvere la questione dell'autocertificazione da parte del cliente. 01.01.2013 A partire da questa data, l’autorità fiscale francese non riconosce più l’applicabilità della Convenzione franco-svizzera contro la doppia imposizione nei confronti dei cittadini francesi che in Svizzera fruiscono della tassazione forfettaria calcolata sulla base del dispendio (“Pauschalbesteuerung”). 8 01.01.2013 Entrata in vigore delle nuove Condizioni Generali di Affari dell’UBS, secondo cui tutti i clienti, contribuenti svizzeri o stranieri, devono confermare di avere dichiarato fiscalmente i propri averi patrimoniali depositati presso l’UBS. 01.01.2013 Entrata in vigore scaglionata nel tempo del Programma USA denominato FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act” previsto dal cosiddetto "Hire Act"). La prima trasmissione di dati all’IRS è prevista per il 30.03.2015. 03.01.2013 La Banca Wegelin si dichiara colpevole di aver aiutato i propri clienti a nascondere più di 1,2 miliardi USD al fisco e accetta di pagare 74 milioni di dollari nel procedimento penale-fiscale pendente a suo carico negli USA. 16.01.2013 Ordinanza del Consiglio federale sull'assistenza amministrativa in caso di domande raggruppate secondo le convenzioni fiscali internazionali (RS 672.51) 18.01.2013 Il Commissario UE per la fiscalità, Algirdas Semeta, minaccia l’inclusione della Svizzera nella lista nera, se non verranno abolite le facilitazioni fiscali a favore di società svizzere appartenenti a stranieri entro la fine di giugno 2013. 1.02.2013 Entrata in vigore della Legge federale internazionale in materia fiscale (LAAF). 14.02.2013 Il Consiglio federale firma l’Accordo con gli USA di esecuzione del Programma FATCA secondo il Modello 2 (scambio di informazioni su domanda secondo CDI) che venne ratificato dalle Camere federali in data 27.9.2013 unitamente alla relativa legge federale di applicazione. In data 2 giugno 2014 entravano in vigore sia l'Accordo FATCA che la relativa legge federale di applicazione. 20.02.2013 Legge federale sulla cooperazione con autorità straniere e la tutela della sovranità svizzera: avamprogetto del Consiglio federale 27.02.2013 Punibilità del riciclaggio del provento di crimini fiscali come codificazione delle Raccomandazioni del GAFI approvate il 16 febbraio 2012: il Consiglio federale pone in consultazione tra i partiti politici, i Cantoni e le organizzazioni professionali interessate l'avamprogetto delle revisioni legislative necessarie. 01.03.2013 UBS, Credit Suisse e Julius Bär cominciano l'invio di lettere alla clientela residente in Germania richiedendo attestazioni secondo le quali la clientela ha rispettato le norme fiscali nazionali. 29.03.2013 Il Principato del Liechtenstein spedisce alle autorità USA le informazioni raccolte presso 20 fiduciarie del Liechtenstein riguardanti il numero di Fondazioni di famiglia (Familienstiftungen) e Anstalten che queste società fiduciarie avevano messo a disposizione di banche straniere nell'interesse di contribuenti statunitensi e che erano ancora attive nel gennaio 2008. 04.04.2013 Pubblicazione dei dati su due "fabbriche di offshore", una nelle BVI e l'altra a Singapore (Offhore-Leaks). 09.04.2013 Il G5 (Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna) promuove uno scambio automatico di informazioni allargato sul modello dell'Accordo stipulato con gli Stati Uniti per la messa in esecuzione delle norme FATCA. Viene lanciato un progetto pilota riguardante i redditi da capitale che sono oggetto della Direttiva UE sulla fiscalità del risparmio. 10.04.2013 FATCA: Il Consiglio federale trasmette alle Camere federali per ratifica il progetto di accordo fra gli USA e la Svizzera per la messa in esecuzione della Programma statunitense denominato FATCA/Foreign Account Tax Compliance Act. 10.04.2013 Il Lussemburgo dichiara di accettare lo scambio automatico di informazioni fiscali a partire dal 1.1.2015. 14.05.2013 ECOFIN dà mandato alla Commissione UE di negoziare con Andorra, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco, San Marino e la Svizzera, la ratifica del testo riveduto dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, menzionando al tempo stesso sull’assistenza amministrativa 9 gli sviluppi a livello internazionale concernenti lo scambio automatico delle informazioni in materia fiscale. 22.05.2013 In occasione di una seduta dell'ECOFIN, i rappresentanti dell'Austria e del Lussemburgo hanno firmato la Convenzione internazionale per lo scambio automatico di informazioni promossa da parte del G20 e dell'OCSE, mentre i delegati della Svizzera hanno richiesto un ulteriore periodo di riflessione. 29.05.2013 Il Consiglio federale sottopone al Parlamento svizzero il progetto di una legge di 3 articoli (LEX USA) mediante la quale autorizzare le banche svizzere che sono oggetto di procedimento penale fiscale negli Stati Uniti a comunicare alle autorità USA il nome di dipendenti e terzi professionisti implicati nel concorso in reati fiscali a favore di contribuenti statunitensi. Il 19 giugno il Parlamento svizzero ha definitivamente respinto questo progetto. Maggio 2013 Rogatoria dell'IRS riguardante clienti della Banca Julius Bär che, fra il 1.1.2002 ed il 31.12.2012, furono aventi diritto economico di una società di sede. 06.06.2013 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) accetta la rogatoria del 3 luglio 2012 dell'IRS con domanda raggruppata nell'interesse di un procedimento contro contribuenti statunitensi clienti del Credit Suisse in applicazione della clausola di informazioni della CDI con gli USA del 1996 (DTAF A-6385/2012). 14.06.2013 Il Consiglio federale annuncia la disponibilità ad esaminare lo scambio automatico di informazioni fiscali in seno all'OCSE, e ciò in reazione al Rapporto del Gruppo di lavoro del DFF presieduto dal prof. Aymo Brunetti. Un gruppo di lavoro con gli stessi scopi ma con la partecipazione anche dell’economia privata, viene auspicato anche dal Consiglio degli Stati il 12.03.2013. Si tratta di una Task Force denominata “Futuro della Piazza finanziaria svizzera” presieduta dal Consiglio federale con la partecipazione della FINMA, della Banca Nazionale Svizzera, del Segretariato per gli Affari Internazionali Finanziari (SFI) dell’ASB, delle grandi banche e delle banche domestiche svizzere sui temi seguenti: Fatca, MIFID, imposizione fiscale delle imprese, segreto bancario, scambio di informazioni in materia fiscale, vertenze fiscali con l’UE e con gli USA. 20.06.2013 La Francia decide che includerà a partire dal 2016 nella lista dei paesi non cooperativi quei paesi che non avranno introdotto lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. 21.06.2013 ECOFIN approva un rapporto per il riesame della pratica svizzera sulla fiscalità delle imprese, a livello cantonale: Holding, società di gestione e società miste; a livello federale: società di domicilio con sede in Svizzera e attività all'estero (Partizipationsgesellschaften) e società di domicilio con sede all'estero e attività in Svizzera (Swiss Finance Branch) 01.07.2013 Entrata in vigore a Singapore della punibilità del riciclaggio del provento di reati fiscali gravi in applicazione della Raccomandazione GAFI/OCSE approvata il 16 febbraio 2012. 03.07.2013 Comunicato del Consiglio federale riguardante la prassi sull'autorizzazione conforme all'art. 271 CP per la trasmissione alle autorità fiscali USA di informazioni riguardanti collaboratori interni e esterni di contribuenti statunitensi clienti di banche svizzere, in sostituzione della Lex USA bocciata dal Consiglio Nazionale in data 19.6. 2013. 05.07.2013 Ordine di arresto emanato da parte del Ministero pubblico della Confederazione contro Pierre Condamin-Gerbier, ex-funzionario della Banca Reyl & Cie di Ginevra, per titolo di spionaggio economico (art. 273 CP), furto, falsità in documenti, violazione del segreto professionale e commerciale, nell'ambito del procedimento penale avviato su denuncia datata 17 giugno 2013 della Banca Reyl & Cie di Ginevra e della sua filiale Reyl Private Office, essendo imputato di avere trasmesso alle autorità giudiziarie francesi una lista di personalità politiche francesi titolari o aventi diritto economico di conti presso banche svizzere, asseritamente non dichiarati al fisco. 10 05.07.2013 Sentenza del Tribunale federale che accoglie rogatorie fiscali USA secondo il sistema delle "domande per gruppo" riguardanti contribuenti statunitensi clienti di Credit Suisse. 10./11.07. Il Ministero Pubblico di Bochum ordina una perquisizione presso diverse succursali di UBS in Germania nell'ambito di un procedimento penale per concorso a favore di contribuenti tedeschi imputati di infrazioni fiscali. 2013 11.07.2013 Firma della nuova Convenzione tra la Svizzera e la Francia contro la doppia imposizione riguardante l'imposta di successione 20.07.2013 Il vertice dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali del G20, riunito a Mosca, ha approvato tre proposte dell'OCSE: a) Un modello globale per lo scambio automatico di informazioni su scala multilaterale e bilaterale da realizzare entro il 2014, adottando il Modello No. 1 della legge USA FATCA (la Svizzera ha stabilito con gli USA l'adozione del No. 2), secondo il quale le autorità fiscali si scambieranno informazioni sugli interessi sui dividendi, i redditi e i prodotti assicurativi e il profitto derivante dalla vendita di prodotti finanziari e dalla gestione di conti bancari, compresi anche i Trust e le Fondazioni di famiglia; il nuovo standard si basa sulla Convenzione per la cooperazione internazionale in materia fiscale approvata dal Consiglio d'Europa e dall'OCSE nel 1988. b) Il Global Forum on Transparency è stato nuovamente incaricato di classificare i Paesi membri in base al livello di messa in applicazione dei nuovi standard, suddiviso in due livelli. La Svizzera è l'unico paese che attualmente viene considerato come appartenente al 2° livello, invece che al 1°, e inoltre sotto le due condizioni seguenti: prevedere la possibilità di fornire cooperazione, in determinati casi anche senza informare il contribuente interessato, nonché garantire l'identificazione del proprietario di azioni al portatore. c) Il piano d'azione biennale dell'OCSE contro l'erosione del substrato fiscale e contro il trasferimento dei redditi da parte di aziende multinazionali (Base Erosion and Profit Shifting / BEPS) che prevede fra l'altro i seguenti obbiettivi: misure contro le società attive nel settore Internet, misure contro i regimi fiscali speciali, come quello svizzero riguardante l'imposizione delle società holding, misure contro gli incentivi fiscali previsti da determinati Stati in favore di filiali e succursali all'estero, misure a favore della trasparenza riguardo all'imposizione fiscale delle società multinazionali in modo da garantire l'imposizione laddove viene prodotto un valore, misure contro il treaty shopping nonché transfer pricing abusivi e simili. 14.08.2013 Il Consiglio federale ha messo in consultazione l'avamprogetto di revisione della Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale allo scopo di adattarla agli Standard minimi dell'OCSE: a) Ammissibilità dell'esecuzione di rogatorie provenienti dall'estero a favore di procedimenti fiscali che si basano su informazioni ottenute all'estero mediante comportamenti punibili secondo il diritto svizzero (ci si riferisce alla sottrazione di dati coperti dal segreto bancario e dal segreto d'affari) nella misura in cui la rogatoria non provenga da uno Stato che ha promosso o comunque cooperato al compimento degli atti punibili in questione. In questo senso verrebbe modificato l'art. 7 let. c della LAAF. In sostanza, diventerebbero ammissibili le rogatorie estere presentate da parte di quei paesi che hanno ricevuto informazioni non dall'autore di una sottrazione punibile, bensì da parte delle autorità del paese che ha promosso questo comportamento punibile oppure che ha acquistato questi dati. Ci si riferisce, per esempio, al caso Falciani, in cui informazioni sottratte ad una banca di Ginevra vennero messe a disposizione da parte di Falciani a favore delle autorità fiscali giudiziarie francesi, le quali a loro volta le ritrasmisero alle autorità di altri paesi, fra cui anche l'Italia, le quali ne hanno fatto uso. Secondo l'avamprogetto, le autorità fiscali italiane potrebbero quindi ottenere l'esecuzione di una rogatoria da parte delle autorità fiscali svizzere nell'interesse di un 11 procedimento penale fiscale avviato in Italia sulla base delle informazioni che vennero inviate all'autorità italiana da parte delle autorità francesi. b) Introduzione della possibilità di vietare l'accesso al contenuto di una rogatoria da parte della persona perseguita nel procedimento penale fiscale all'estero in cui è innestata la rogatoria, nel caso in cui sussistano motivi straordinari che legittimano il pericolo di collusione. In tal caso, verrebbe limitato di conseguenza il diritto di ricorso da parte del contribuente perseguito all'estero, dal momento che quest'ultimo verrebbe informato dell'esistenza della rogatoria solamente dopo che gli atti e i dati richiesti fossero già stati trasmessi all'autorità fiscale richiedente estera. 27.08.2013 La Cina firma la Convenzione internazionale sulla cooperazione in materia fiscale del 1988 ed il relativo Protocollo addizionale del 2010 che prevedono anche lo scambio spontaneo di informazioni in materia fiscale. Pertanto, tutti i paesi che appartengono al G20 hanno firmato questa Convenzione e questo Protocollo. Attualmente sono in corso le procedure di ratifica da parte dei relativi Parlamenti. 30.08.2013 Comunicato congiunto del Dipartimento di Giustizia USA e del Dipartimento federale svizzero delle finanze riguardo all’attuazione del programma previsto dalle autorità USA (Non Prosecution Agreement) per concludere le vertenze di carattere penalefiscale nei confronti di numerose banche svizzere. Il programma approvato non differisce di molto da quello la cui esecuzione doveva essere facilitata mediante la cosiddetta “Lex USA” che venne respinta da parte del Parlamento svizzero in data 19.06.2013. Secondo il programma USA, le banche svizzere vengono suddivise in quattro categorie: a) la categoria delle 14 banche, contro le quali è già stata aperto un procedimento penale e che già stanno negoziando con il Department of Justice multe e dichiarazioni, allo scopo di evitare un processo o una condanna; b) la seconda categoria è quella delle banche che hanno motivi fondati per ritenere di avere violato il diritto fiscale statunitense, le quali potranno negoziare con le autorità USA entro il 31.12.2013, in modo da ottenere la rinuncia al perseguimento penale (“non-prosecution agreement”) a condizione di fornire la statistica dei clienti statunitensi (cosiddetti “leaver”) e di pagare una multa, il cui importo sarà commisurato al volume del patrimonio statunitense non dichiarato; c) le banche che ritengono di non avere violato il diritto fiscale statunitense (categoria 3) e quelle che svolgono solamente un’attività locale (categoria 4) potranno richiedere dalle autorità americane una cosiddetta “non-target letter”, che equivale ad una dichiarazione di conformità legale e che esclude il rischio di procedimenti e di sanzioni. Nell’ambito del programma non è prevista la trasmissione di nomi di clienti. Questi nomi potranno essere richiesti ed ottenuti da parte delle autorità fiscali USA, presentando domande di assistenza fondate sulla Convenzione di doppia imposizione, secondo il modello di comportamento, ossia le cosiddette “domande raggruppate”, che il Parlamento svizzero aveva già approvato, nei confronti delle autorità USA e che ha già trovato esecuzione e conferma mediante la sentenza del Tribunale Federale datata 5.7.2013. 06.09.2013 Il Summit del G20 a S. Pietroburgo decide: a) applicazione dello scambio automatico di informazioni per la fine del 2015 b) misure antievasione fiscale contro le società di sede offshore c) misure per contrastare l’evasione fiscale da parte dei grandi gruppi multinazionali (Base Erosion and Profit Shifting) d) attuazione delle Raccomandazioni del Forum Globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali. 26.09.2013 Approvazione da parte del Parlamento svizzero dell’Accordo con gli USA e di una Legge federale per l’applicazione del programma FATCA a tutti gli intermediari finanziari svizzeri 12 09.10.2013 Firma da parte del Consiglio federale della Convenzione multilaterale di Strasburgo del 25.01.1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e del Protocollo di modifica adottato il 31.3.2010 dall'OCSE e dal Consiglio d'Europa. 16.10.2013 Messaggio del Consiglio federale per la revisione parziale della legge federale sull'assistenza amministrativa in materia fiscale sui temi seguenti: a) informazione a posteriori sull'esistenza di una rogatoria ma solamente in via eccezionale b) procedura di informazione delle persone che sono oggetto di una domanda estera per categorie di persone (demandes groupées; Gruppenersuchen). Per contro, non viene modificato il divieto attuale di esecuzione di rogatorie fondate su informazioni sottratte. 19.10.2013 Arresto a Bologna di Raoul Weil, già responsabile del Global Wealth Management di UBS, in esecuzione di un ordine di arresto internazionale per concorso nelle frodi fiscali asseritamente commesse da 17'000 clienti per un importo di 20 miliardi di dollari in danno del fisco USA. Estradato negli USA è stato interrogato la prima volta il 16.12.2012, processato a Fort Lauderdale (Florida), dove venne assolto in data 3.11.2014. 22.10.2013 Il Pubblico Ministero di Mannheim estende a quattro dipendenti della filiale locale di UBS l'accusa di concorso in violazioni fiscali commesse da contribuenti fiscali tedeschi. 01.11.2013 Entrata in vigore della revisione della legge antiriciclaggio (LRD) che estende i poteri dell'Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS/FIU) nell'ambito dello scambio internazionale di informazioni. 14.11.2013 Il Governo del Liechtenstein annuncia che in occasione della riunione del Global Forum for Transparency del 21.11.2013 a Giakarta, firmerà la Convenzione dell’OCSE e del Consiglio d’Europa sulla cooperazione internazionale in materia fiscale, dichiarandosi quindi disposto ad avviare negoziati bilaterali riguardanti lo scambio automatico di informazioni, sulla base dei futuri standard dell’OCSE. 15.11.2013 Al vertice dei Ministri delle Finanze dell’Unione Europea (ECOFIN) a Bruxelles, il Lussemburgo ha votato contro l’entrata in materia sul progetto di revisione della Direttiva sulla fiscalità del risparmio, (Euroritenuta), facendo dipendere la propria adesione dall’accettazione della revisione anche da parte di Paesi terzi (in particolare la Svizzera, oltre a Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco e San Marino). Il nuovo testo prevede che vengano chiuse tutte le possibilità di elusione riguardo al pagamento dell’Euroritenuta ed anche che si preveda il passaggio allo scambio automatico di informazioni. Il Lussemburgo aveva già dato recentemente la sua adesione al progetto di scambio automatico di informazioni, ma esclusivamente riguardo all’imponibilità fiscale dei dividendi previsti dal testo originale della Direttiva sulla fiscalità del risparmio. Il Lussemburgo ha sostenuto, analogamente a quanto sostenuto ancora recentemente dal Governo svizzero, che lo standard minimo riguardante lo scambio automatico di informazioni debba essere stabilito dall’OCSE e non dall’Unione Europea. Questa posizione del Lussemburgo è stata sostenuta anche dall’Austria. 20.11.2013 Il Consiglio di Stato francese, accogliendo un ricorso, giudica illegale il tasso del 33% prelevato sul plusvalore delle vendite di immobili situati in Francia realizzato da cittadini svizzeri, dal momento che questo tasso è del 19% per i cittadini dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo; questa sentenza si fonda sulla clausola dell’uguaglianza di trattamento della CDI del 1966 tra Francia e Svizzera. 22.11.2013 Conferenza a Djakarta del Global Forum on Transparency istituito dall’OCSE, in cui si procede alla comunicazione della valutazione per 50 Stati. Tra gli altri, hanno ricevuto una valutazione negativa i centri finanziari seguenti: Lussemburgo, British Virgin Islands, Cipro, Vanuatu, Nauru, Panama, Emirati Arabi Uniti, Liberia. 13 23.11.2013 Il Credit Suisse cessa le sue attività in Svizzera relative ai trust e alle fondazioni di famiglia; analoghi prodotti saranno offerti dalla banca a Vaduz, Bahamas, Guernsey e Singapore. 29.11.2013 Decisione del Consiglio federale svizzero: in occasione dell’accettazione di valori patrimoniali le banche e gli altri intermediari finanziari devono soddisfare obblighi di diligenza estesi e devono pertanto impedire l’afflusso di valori patrimoniali fiscalmente non dichiarati. I nuovi obblighi devono essere discussi in modo coordinato con la conclusione di possibili accordi tra la Svizzera e i principali Paesi partner sullo scambio automatico di informazioni. Novembre 2013 Il Ministero Pubblico della Confederazione conferma un procedimento penale contro un ex consulente di UBS (Gadola) promosso per titolo di spionaggio economico secondo l’art. 273 del Codice Penale Svizzero, in relazione alle informazioni che quest’ultimo avrebbe rilasciato alle autorità giudiziarie e fiscali USA nell’ambito del procedimento promosso a suo carico per titolo di partecipazione alla consumazione di reati fiscali da parte di contribuenti USA. Novembre 2013 Le autorità fiscali dell’India rendono noto di avere inoltrato domande di assistenza alle autorità svizzere, allo scopo di ottenere informazioni sui contribuenti indiani elencati nella cosiddetta lista Falciani, riguardante clienti della banca HSBC a Ginevra. 06.12.2013 Decisione del Consiglio federale svizzero: le misure di diligenza accresciuta delle banche in materia fiscale non si applicano nei confronti dei contribuenti svizzeri. 09.12.2013 Scadenza del termine per sottoporre alla FINMA le reazioni delle banche svizzere all'US Program pubblicato il 29.8.2013. 10.12.2013 Un dipendente della Banca cantonale di San Gallo viene condannato dal Tribunale penale federale ad una pena privativa di libertà di 15 mesi per tentativo di spionaggio economico secondo l'art. 273 del Codice penale svizzero, violazione del segreto d'affari (art.162 CPS) e violazione del segreto bancario (art.47 LBCR). Il condannato aveva offerto all'avvocato dell'oligarca russo Oleg Deripaska dei dati bancari sottratti, ritenendo potessero essergli utili nell'ambito di una controversia riguardante il controllo sul gruppo industriale russo Norisk Nickel. Per la consegna di questi dati richiese un compenso di due milioni di franchi svizzeri. L'avvocato finse di accettare l'offerta e denunciò il fatto al Ministero Pubblico della Confederazione, che tese un tranello al funzionario di banca, giungendo così al suo arresto. La condanna venne confermata mediante sentenza del Tribunale federale emanata il 13 febbraio 2015 (6B _ 580/2014). 13.12.2013 Il Consiglio federale approva il Messaggio per le revisioni necessarie all'attuazione delle Raccomandazioni del GAFI/OCSE rivedute il 16 febbraio 2012, fra le quali figura anche la punibilità del riciclaggio del "provento" di infrazioni fiscali aggravate mediante revisione dell'art. 305bis del Codice penale svizzero. 18.12.2013 Il Consiglio federale approva il mandato di negoziare con l’UE la revisione dell’Accordo sull’Euroritenuta; il mandato corrispondente venne approvato dall’UE nel maggio 2013, includendovi anche lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. 6.1.2014 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) annulla una decisione dell'Amministrazione federale delle Contribuzioni che accolse una domanda di assistenza del Fisco USA del 17.4.2013, riguardante i documenti del conto di un cliente della Banca Julius Bär. La domanda, fondata sulla Convenzione contro la doppia imposizione fra la Svizzera e gli USA del 2.10.1996, venne considerata come una fishing expedition poiché insufficientemente dettagliata. La domanda si fondava, tra l'altro, anche sull'atto d'accusa contro due funzionari della Banca Julius Bär (Casadei Indictement), che descriveva un comportamento che il TAF ha considerato insufficiente per fondare un sospetto concreto di infrazione fiscale. 27.01.2014 Decreto-legge sulla voluntary disclosure secondo il diritto italiano (nel frattempo decaduto a causa della sua mancata conversione in legge) 14 28.01.2014 Nel Foglio Federale venne pubblicata una lista di contribuenti sottoposti alla sovranità fiscale estera o presunta tale, che furono oggetto di domande di assistenza in materia fiscale presentate da parte del fisco di alcuni Paesi, tra i quali la Francia, la Germania e l’India. In conformità dell’art. 14 cpv.5 della Legge federale del 28 settembre 2012 sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF; RS 672.5) relativo alle domande raggruppate, l’Amministrazione federale delle contribuzioni procede in questo modo allo scopo di mettere in condizione il contribuente estero in questione di far valere i propri diritti nell’ambito della procedura rogatoriale svizzera, in particolare di prendere conoscenza della rogatoria salvo il rischio di collusione come previsto all’art. 21a LAAF ed eventualmente di ricorrere contro la decisione dell’autorità fiscale svizzera di trasmettere dati e documenti all’autorità straniera richiedente. In totale, sino ad oggi sarebbero stati oggetto di queste pubblicazioni periodiche sul Foglio Federale, circa 400 persone, in particolare in data 11.09.2012 nonché ancora il 21.04.2015. Nel corso dell’anno 2015 sono già stati pubblicati i nomi di 155 persone fisiche e persone giuridiche che si sono trovate in questa condizione, nel 2013 erano stati pubblicati i nomi di 44 persone e nel 2014 di 225 persone, di cui 194 di nazionalità francese. L’Amministrazione federale delle contribuzioni procede in questo modo allo scopo di rispettare il diritto di ogni persona oggetto di una decisione di autorità giudiziaria amministrativa, di essere sentito e di far valere le proprie ragioni in conformità dell’art. 29 della Costituzione federale, nonché degli artt. 14 e 15 LAAF. Febbraio 2014 Il Senate Subcommittee statunitense critica il Dipartimento di Giustizia USA per inefficienza nel perseguimento di banche e funzionari di banche svizzere colpevoli di avere aiutato contribuenti fiscali USA ad evadere il fisco statunitense. Il Dipartimento di Giustizia ha ribattuto di avere perseguito, dal 2009 in avanti, circa 38 funzionari di banca ed altri professionisti che, in Svizzera, prestarono assistenza a contribuenti USA nell’evadere i propri obblighi fiscali. 09.02.2014 Approvazione dell’iniziativa popolare contro l’immigrazione di massa l’introduzione di contingenti rispetto alla libera circolazione delle persone. 19.02.2014 Il Consiglio Federale approva l’applicazione automatica unilaterale per tutte le convenzioni di doppia imposizione dello standard minimo dell’OCSE, che prevede la clausola per lo scambio di informazioni allargata secondo il vigente art. 26 del Modello di Convenzione OCSE (in conformità della decisione adottata dal Consiglio federale il 13.03.2009). Allo scopo di accelerare la conformità allo standard OCSE (mozione Ruedi Noser) il DFF è stato incaricato di preparare il relativo progetto. 23.02.2014 Diffida da parte del G20 nei confronti dei quattordici Stati (Svizzera compresa) ritardatari rispetto alla concretizzazione dei requisiti minimi dell'OCSE riguardanti la cooperazione internazionale in materia penale ("we are ready to give tougher incentives"). 23.02.2014 Il vertice dei Ministri delle Finanze del G20 (tenutosi a Sydney) approva il modello dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale, la cui approvazione definitiva avverrà da parte del Consiglio dell’OCSE. 26.02.2014 Audizione dei vertici del Credit Suisse davanti al US Senate Permanent Subcommittee on Investigations sulla base del Rapporto intitolato Offshore Tax Evasion: the Effort to Collect Unpaid Taxes on Billions in Hidden Offshore Accounts, 26.2.2014. 27.2.2014 Hearing davanti alla Sottocomissione del Senato USA di quattro dirigenti del Credit Suisse ("we want all the names for collecting our taxes"). 11.03.2014 Arresto ad Alexandria ( East Virginia ) di Andres Bachmann siccome accusato di concorso in infrazione fiscale commessa da parte di una ventina di contribuenti fiscali USA, mettendo a loro disposizione conti presso il Credit Suisse e, successivamente, presso altri istituti bancari svizzeri, e fornendo loro consulenza sul modo di sottrarre i loro depositi nei confronti dell'IRS. Confrontato con il corrispondente atto di accusa, Bachmann si riconobbe colpevole ed ha fornito ulteriori per 15 informazioni riguardanti i suoi clienti statunitensi. Essendo in attesa della sentenza finale, Bachmann è sottoposto a regole di condotta riguardanti la sua libertà di movimento, essendo autorizzato a spostarsi dallo Stato di East Virginia alla Svizzera. Per trascorrere un periodo di vacanze in Austria ha dovuto chiedere una speciale autorizzazione al Giudice USA. Unitamente a Bachmann vennero accusati anche altri otto funzionari di banche svizzere, prevalentemente del Credit Suisse (cfr. US v. Walder 11-cr - 00095 Eastern District Court of Virginia, Alexandria). 13.3.2014 Il Landgericht di Monaco di Baviera condanna in prima istanza Uli Hoeness, presidente del Football Club Bayern, alla pena di tre anni e mezzo di detenzione per avere sottaciuto al fisco tedesco un conto presso la Bank Vontobel di Zurigo con una saldo attivo di 28 milioni di Euro. 19.03.2014 Il Parlamento svizzero respinge la proposta di revisione dell’Accordo con la Francia sulle imposte di successione. 19.03.2014 44 paesi (early adopters) OCSE approvano un programma di adozione anticipata (Common Reporting Standard) per lo scambio automatico di informazioni a partire dal 1.1.2016. 20.03.2014 L’UE approva il progetto di revisione dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio e sull’euroritenuta da negoziare con la Svizzera, Andorra, Liechtenstein, Montecarlo e San Marino. 21.03.2014 Il Parlamento svizzero approva le rogatorie di gruppo e la possibilità di restringere il diritto di informazione e di ricorso dei contribuenti esteri coinvolti in una rogatoria fiscale (revisione della LAAF entrata in vigore il 01.08.2014). 19.03.2014 Il Parlamento svizzero respinge la proposta di revisione dell’Accordo con la Francia sulle imposte di successione. 24.04.2014 Prima bozza di revisione dell’art. 648ter CPI per l’introduzione in diritto italiano della punibilità dell’autoriciclaggio (anche in materia fiscale). 01.05.2014 Il Consiglio federale prende conoscenza del rapporto intermedio del Gruppo di esperti presieduto dal prof. Aymo Brunetti, dove si propone di collegare la richiesta svizzera di accesso ai mercati bancari e finanziari con i negoziati con l’OCSE e l’UE riguardanti lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. 06.05.2014 La Svizzera e Singapore, con i Paesi membri dell’OCSE ed altri 24 Paesi, sottoscrivono in occasione della riunione dei ministri delle finanze dell’OCSE, a Parigi, l’adesione al programma di scambio automatico di informazioni. 21.05.2014 Il Consiglio federale definisce la bozza di mandato per negoziare gli accordi internazionali necessari per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale. 04.06.2014 Viene avviata una indagine penale congiunta franco- belga contro HSBC (Suisse) sulla base della lista Falciani. Un Protocollo di intesa viene firmato fra i Magistrati penali di Parigi, Van Ruymbeke e Bilger, con il loro omologo di Bruxelles, allo scopo di indagare sui meccanismi societari offerti ad evasori fiscali francesi e belgi, a partire dal 1 luglio 2005, per sottrarsi al prelevamento dell'Euroritenuta. 17.06.2014 Alla conferenza stampa annuale della FINMA, il suo Direttore, Mark Branson, elencando i principali temi di attualità per l'Autorità di vigilanza bancaria, conferma che, su dieci procedure di inchiesta amministrativa sulla gestione del rischio fiscale riguardo a clienti USA, sette si sono concluse con misure correttive. Si conferma la politica di intervento anche riguardo a negligenze delle banche nella gestione del rischio legale e reputazionale nell'ambito fiscale. 26.06. 2014 Arresto in Israele di un consulente di UBS e di tredici cittadini israeliani clienti di UBS. Questi ultimi sono accusati di infrazioni fiscali, mentre il consulente UBS è accusato di averli aiutati. Nel frattempo sono in corso numerose indagini riguardanti migliaia di contribuenti israeliani accusati di avere omesso di dichiarare fiscalmente i loro depositi presso banche in Svizzera. 16 giugno 2014 Il Giudice Istruttore di Bruxelles, Michel Claise, ha avviato un procedimento penale contro il dirigente della filiale in Belgio di UBS per sospetto di cooperazione in reati fiscali commessi da parte di clienti sottoposti alla sovranità fiscale belga. L’apertura del procedimento penale (“inculpation”) è stata effettuata per il titolo di reati fiscali, organizzazione criminale, riciclaggio nonché esercizio abusivo dell’attività bancaria. Nella seconda settimana di novembre 2014, UBS ha reso noto di avere venduto la sua filiale in Belgio. 01.07.2014 Entrata in vigore dell’Accordo USA-Svizzera per l'esecuzione del Programma USA denominato FATCA, che ha reso privo di oggetto il Qualified Intermediary Agreement in vigore dal 2001. 15.07.2014 Il Consiglio dell'OCSE approva il pacchetto di documenti sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale denominato Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters, contenente quanto segue: A. Common Reporting and Due Diligence Standard (CRS) e relativo commentario B. Model Competent Authority Agreement, ossia il Modello di accordo bilaterale da stipularsi fra quegli Stati che intendono adottare fra di loro lo scambio automatico di informazioni. Questa iniziativa venne auspicata dal G20 in occasione del suo vertice del settembre 2013. 21.7.2014 La Segreteria svizzera di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) comunica che da parte della Svizzera si accoglie positivamente lo Standard OCSE sullo scambio automatico di informazioni, constatando che il Modello per gli accordi bilaterali rispetta i quattro principi considerati imprescindibili da parte del Consiglio federale: a. il principio di specialità, secondo il quale i dati trasmessi alle autorità fiscali di un altro Stato possono essere utilizzati esclusivamente per scopi fiscali e non per altri scopi (rimane da stabilire se fra gli "scopi fiscali " possa rientrare anche la sanzione penale per infrazioni fiscali); b. il principio di riservatezza, secondo il quale le informazioni trasmesse devono essere oggetto delle norme sulla protezione dei dati nei confronti di persone non autorizzate al loro accesso; c. il principio di reciprocità, secondo il quale ogni Stato fornisce ad un altro Stato solamente le informazioni della stessa natura di quella delle informazioni che riceve da parte dell'altro Stato; d. il principio di identificazione di tutti gli aventi diritto economico, compresi quelli dei trust e di strutture finanziarie simili, essendo intese anche le fondazioni di famiglia e le società di sede senza personale e locali propri e senza operatività. 21.07.2014 Sentenza di condanna contro Renzo Gadola, ex funzionario di UBS, pronunciata dal Ministero Pubblico della confederazione per violazione del segreto d'affari (art.162 CPS) e bancario (art. 47 LBCR) e per spionaggio economico (art. 273 CPS) per avere consegnato alle autorità USA l'estratto conto di due clienti USA nell’ambito della procedura penale condotta a suo carico dopo il suo arresto a Miami nel novembre del 2010. Negli USA venne condannato ad una pena detentiva sospesa condizionalmente, mentre dal Ministero pubblico della Confederazione venne condannato ad una pena pecuniaria di CHF 6'000.-. 01.08.2014 Entrata in vigore degli artt. 3c e 14a LAAF che prevedono le rogatorie internazionali raggruppate in materia fiscale. 27.8.2014 PricewaterhouseCoopers pubblica un rapporto secondo cui globalmente i depositi in banche svizzere non dichiarati al fisco assommano a 200 miliardi. PWC stima che nel 2008 fossero 800 miliardi e nel 2011 500 miliardi. 17 20.09.2014 La riunione dei ministri delle finanze del G20 tenutasi a Cairns, Australia, ha approvato lo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni (SAI) che dovrebbe entrare in esecuzione nel 2017. 22.09.2014 La Corte di Appello di Parigi ha confermato l’ordine di pagamento di una cauzione di 1,1 miliardi di euro a carico di UBS poiché accusata di riciclaggio aggravato del provento di frode fiscale. L'importo della cauzione è stato calcolato in base all'entità prevedibile della multa finale. UBS era già stata incriminata nel giugno 2013 per vendita a domicilio bancaria e finanziaria non autorizzata. Allora la cauzione era stata fissata in 2,875 milioni di euro. Sempre nel 2013 UBS fu condannata a versare una multa di 10 milioni di Euro all’Autorità di vigilanza bancaria francese (ACP) siccome rimproverata per insufficienti misure di controllo interno riguardo all’imposizione fiscale di propri clienti contribuenti francesi. Nel frattempo, il nome di circa 300 clienti di UBS è stato trasmesso al fisco francese, senza informare preliminarmente i clienti interessati, e ciò in applicazione delle nuove norme della legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF) entrate in vigore il 1.8.2014, ossia gli artt. 3c e 14a sulle rogatorie di gruppo e l'art. 15 che prevede la possibilità di trasmettere i nomi all'autorità fiscale estera richiedente senza preavvertire il cliente, al quale rimane solamente la facoltà del ricorso, ovviamente a posteriori, ma soltanto sulla questione della legittimità della rogatoria. 25.09.2014 Deposito alla Cancelleria federale delle firme per l'iniziativa popolare tendente ad inserire un nuovo articolo 13 nella Costituzione federale per disciplinare le facoltà di indagine bancaria del fisco svizzero per perseguire le infrazioni fiscali in danno dell'Erario svizzero (iniziativa denominata "Sì alla protezione della sfera privata"). 26.09.2014 Il Direttore dell’Agenzia fiscale dell’Argentina Ricardo Echegaray conferma in una conferenza stampa di avere ricevuto dalle autorità francesi 3'900 nomi di evasori fiscali argentini clienti di HSBC, sottratti da parte di Hervé Falciani, rammentando che un’azione di regolarizzazione ha fruttato al fisco argentino l’autodenuncia da parte di 2'312 contribuenti per un importo complessivo di 8’000 milioni di pesos. 08.10.2014 Il Consiglio Federale decide sui mandati di negoziazione per lo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale con gli Stati partner. Negli ultimi mesi i mandati erano stati discussi con le commissioni parlamentari competenti e con i Cantoni. I mandati decisi definitivamente in data odierna dal Consiglio federale comprendono i seguenti punti principali: a) con l'UE bisogna condurre negoziati sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni; b) con gli USA, riguardo all'attuazione del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), bisogna condurre negoziati su un Accordo FATCA secondo il modello I. Con il nuovo Accordo i dati tra le autorità competenti verrebbero scambiati automaticamente e su base di reciprocità; c) con altri Paesi scelti vengono avviati negoziati sullo scambio automatico di informazioni. In una prima fase vengono presi in considerazione Stati con i quali esistono strette relazioni economiche e politiche e che - ove opportuno - mettono a disposizione dei propri contribuenti una sufficiente possibilità di regolarizzazione; d) l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'estero avverrà tramite accordo bilaterale con gli Stati partner. Nel diritto interno sarà inoltre necessaria una legge di attuazione che è attualmente in preparazione nel Dipartimento federale delle finanze (DFF) e che sarà presentata al Parlamento unitamente agli accordi negoziati. Le attuali basi giuridiche escludono lo scambio automatico di informazioni. 18 08.10.2014 Il Consiglio federale attribuisce alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) il mandato di negoziare con gli USA il trapasso dal Modello 2 al Modello 1 dell'Accordo FATCA. Il Modello1, contrariamente al Modello 2, prevede lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali dei due Paesi. 10.10.2014 Il Dipartimento di giustizia USA sottopone alle 106 banche svizzere che si sono annunciate nella cosiddetta categoria 2 prevista dal Joint Statement pubblicato il 29 agosto 2013, un modello di accordo (Model NPA), nel quale si prevede un’ampia cooperazione con il fisco USA da parte delle banche nell’individuazione di reati fiscali che comprende anche la denuncia di dipendenti della banca nonché di professionisti terzi. Confrontate con questo progetto di accordo, alcune banche che si sono annunciate nella cosiddetta categoria 2 (il loro numero è nel frattempo sceso da 106 ad 80) stanno esaminando se e con quali conseguenze ritirare la propria autodenuncia allo scopo di essere qualificati nella cosiddetta categoria 3. 14.10.2014 I Ministri delle Finanze dell’UE, riuniti a Lussemburgo, decidono la revisione della Direttiva riguardante l’imposizione dei redditi da risparmio, sostituendola con una Direttiva che disciplina lo scambio automatico di informazioni secondo lo standard OCSE. La raccolta dei dati necessari avverrà a partire dal 1. gennaio 2016, mentre dal 1. gennaio 2017 si procederà allo scambio di questi dati fra le autorità fiscali dei Paesi membri dell’UE. Questo programma corrisponde a programma che è già stato approvato anche da parte dei cosiddetti Early Adopters, ossia paesi di adozione precoce. Si prevede di adattare la Direttiva attualmente esistente riguardo alla cooperazione in materia amministrativa. Faranno l’oggetto dello scambio automatico di informazione i redditi conseguiti da parte di contribuenti fiscali di un paese dell’UE nel territorio di uno Stato membro dell’UE, della natura seguente: interessi, dividendi, ed altri redditi, saldo attivo su conti bancari e il provento della vendita di valori patrimoniali. Il Ministro svizzero delle finanze, pure presente in Lussemburgo, ha preannunciato che da parte Svizzera la raccolta dei dati inizierà nel 2017 e che gli stessi verranno scambiati automaticamente con gli Stati contraenti a partire dal 2018. 14.10.2014 Il Ministro svizzero delle Finanze e i Ministri delle Finanze dei 28 Paesi membri dell’Unione Europea sottoscrivono in Lussemburgo un joint statement in base al quale la Svizzera si impegna ad abolire 5 regimi fiscali contestati da parte dell’UE, mediante una lettera dell’autunno 2005. Si tratta dei regimi fiscali privilegiati a livello cantonale per le società holding, le società di sede, le società miste, nonché, a livello federale, le cosiddette “Prinzipalgesellschaften” e le strutture cosiddette “Swiss finance branch”. L’abolizione di questi regimi fiscali privilegiati dovrà aver luogo nel quadro della cosiddetta Riforma III della fiscalità delle imprese, il cui avamprogetto è stato sottoposto alla procedura di consultazione nel settembre 2014. 15.10.2014 La Camera dei deputati approva l'introduzione in diritto italiano della punibilità dell'autoriciclaggio anche in materia fiscale. 21.10.2014 Lettera al Dipartimento di Giustizia USA (DoJ) di 73 banche svizzere iscritte nella cosiddetta "categoria 2" prevista dal Programma denominato Non Prosecution Agreement (NPA) pubblicato dagli USA il 29 agosto 2013. Si chiede la modifica di numerose clausole del progetto di accordo fra le quali: a. Obbligo di cooperazione completa, di durata indeterminata, con tutte le autorità USA e straniere b. Obbligo di trasmettere informazioni riguardanti non soltanto la banca in Svizzera bensì anche la casa madre, filiali e succursali, in Svizzera e all'estero. c. Facoltà del DoJ di trasmettere le informazioni anche ad autorità USA non fiscali come pure ad autorità straniere. 22.10.2014 Viene arrestato a Varsavia un trader della Banca Vontobel di Zurigo in esecuzione di ordine di arresto del Ministero Pubblico di Monaco di Baviera siccome accusato di complicità nelle infrazioni fiscali a causa delle quali Uli Hoeness, Presidente del FC Bayern, venne condannato a tre anni di pena privativa della libertà. 19 22.10.2014 Il Consiglio Federale pubblica l’avamprogetto della Legge federale concernente l’applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni (LASSI). Questa legge disciplinerà le domande di assistenza amministrativa provenienti dagli Stati oppure dai territori esteri, con i quali la Svizzera non ha ancora concluso una Convenzione di doppia imposizione con una clausola relativa allo scambio di informazioni corrispondente agli standard dell’OCSE (art. 26 del Modello di Convenzione OCSE), oppure un accordo internazionale della stessa natura (Tax Information Exchange Agreement / TIEA). La LASSI si applicherà anche alle domande svizzere di assistenza amministrativa dirette ad uno Stato o ad un territorio che rientra nella categoria suddetta. Per quanto non sarà previsto dalla nuova Legge federale, sarà comunque applicabile la Legge federale sull’assistenza internazionale in materia fiscale (LAAF). 29.10.2014 Riuniti a Berlino, 50 paesi aderenti al Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes dell'OCSE (fra i quali i Paesi membri dell'UE, Liechtenstein, le Bermuda, le BVI e l'Isola Cayman) hanno firmato un accordo riguardante lo scambio automatico di informazioni che avrà luogo a partire dal 2017. Si prevede che la trasmissione dei dati avvenga a favore di quegli Stati con i quali verranno ratificati accordi bilaterali anche solamente in una fase successiva. La Svizzera non ha firmato questo accordo poiché appartiene a quel secondo gruppo di Stati che introdurranno lo scambio automatico di informazioni per la prima volta solamente a partire dal 2017. 03.11.2014 Il Tribunale penale di Fort Lauderdale (Florida) assolve Raoul Weil, già responsabile del Global Wealth Management di UBS, dall'accusa di concorso nelle infrazioni fiscali commesse da parte di migliaia di clienti di UBS. La Pubblica Accusa aveva richiesto la condanna di 5 anni di pena privativa di libertà. Essendo stato assolto, Raoul Weil ha ricevuto di ritorno il suo passaporto nonché la cauzione di 10,5 milioni di dollari che aveva dovuto versare per ottenere la libertà provvisoria dopo essere stato estradato negli Stati Uniti. 6.11.2014 Viene pubblicata da parte del cosiddetto International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) una lista di accordi (tax ruling) fra le autorità fiscali del Lussemburgo ed una serie di gruppi imprenditoriali multinazionali. Si tratta di circa 28'000 documenti, (subito battezzati "Luxembourg–Leaks”), dai quali risultano i nomi di gruppi multinazionali europei e statunitensi che dispongono di società con sede in Lussemburgo, grazie alle quali hanno ottenuto vantaggi fiscali rispetto alla tassazione calcolata applicando le norme fiscali vigenti nel paese in cui venne prodotto il valore sottoposto all'imposizione fiscale. Si tratta di una pratica legale ma contestata, definita come "ottimizzazione fiscale aggressiva", molto diffusa da decenni anche in Irlanda, Olanda, Svizzera, Isole del Commonwealth. Se ne è parlato ancora al vertice del G20 di Brisbane del 15 novembre 2014, allorché l'OCSE ottenne maggior sostegno politico ed un’accelerazione in favore del suo programma denominato BEPS (lotta contro l'erosione della base di imposizione e contro il trasferimento dei redditi). In occasione di una prima ondata di informazioni sono stati rivelati accordi bancari fra l'autorità fiscale del Lussemburgo e numerosi gruppi imprenditoriali internazionali come Apple, Ikea e Pepsi-Cola. Nella prima settimana di dicembre sono stati rivelati accordi della stessa natura con altri gruppi imprenditoriali internazionali, come Microsoft, Disney e Skype. Sembrerebbe che in base a questi accordi sia stato possibile ottenere un'imposizione fiscale inferiore al 1% dell'importo globale dei redditi imprenditoriali. 15.11.2014 Al termine dei suoi lavori, il vertice del G20 tenutosi a Brisbane (Australia) ha pubblicato una serie di risoluzioni, fra le quali anche quella denominata “High level principles on beneficial ownership transparency”. Si tratta di un documento con dieci raccomandazioni rivolte a tutti i paesi, riguardo alla trasparenza del beneficiario economico di entità giuridiche o similari (“legal persons or legal arrangements”). Ci si riferisce quindi alle persone giuridiche, ma anche ai trust. Si richiede in particolare: 20 a) l’acquisizione di informazioni adeguate, accurate ed aggiornate riguardo all’identità dei beneficiari economici; b) tutte le autorità, comprese quelle giudiziarie, quelle di vigilanza, quelle fiscali e quelle antiriciclaggio devono poter avere accesso periodico alle informazioni suddette. A questo scopo viene menzionato l’esempio della istituzione di registri centrali. La proposta iniziale comprendeva l’istituzione di registri centrali anche riguardo ai beneficiari di trust. Questa proposta è stata cancellata; c) nei confronti dei trustee si raccomanda che le informazioni da rendere accessibili riguardino l’identità del fondatore del trust, del protector, dei trustees e dei beneficiari; d) allo scopo di combattere l’evasione fiscale, ogni paese deve garantire che le proprie autorità fiscali abbiano accesso alle informazioni riguardo alle identità degli aventi diritto economico e che tali informazioni possano essere scambiate con le autorità fiscali di altri paesi; e) assunzione di misure efficaci allo scopo di prevenire l’utilizzazione abusiva di società che prevedono azionisti oppure amministratori in via fiduciaria (nominees). 16.11.2014 L’Ufficio dello State Attorney Preet Bharara, di Manhattan, ha reso nota l’emanazione di un atto d’accusa (indictment) contro Martin Dunki, già vice-direttore della Banca Rahn & Bodmer, banca privata in Zurigo, come accusato di avere cooperato con contribuenti statunitensi nella commissione di frodi fiscali nel periodo dal 1995 al 2012, riguardo a parecchie centinaia di migliaia di dollari. Secondo l’accusa, Dunki avrebbe operato in collaborazione con l’avv. Edgard Paltzer di Zurigo e con un avvocato non meglio identificato basato a Santa Barbara, California. L’avv. Paltzer, con doppia cittadinanza svizzera e statunitense, nel 2013 si dichiarò colpevole nel procedimento penale avviato a suo carico, dichiarandosi disponibile a cooperare con le autorità USA. 17.11.2014 Il Giudice Istruttore di Bruxelles, Michel Claise, esperto di criminalità finanziaria, comunica di avere avviato un procedimento penale riguardante l’attività svolta in Belgio dal 2003 ad oggi da parte della banca HSBC Private Bank (Suisse), filiale di Ginevra della banca britannica HSBC. I sospetti riguardano un volume di diversi miliardi di dollari, che sarebbe stato sottratto da parte di un migliaio di contribuenti belgi grazie all’intervento della banca che viene accusata “di avere deliberatamente facilitato e perfino incoraggiato la frode fiscale, mettendo a disposizione dei suoi clienti privilegiati società off-shore, situate in particolare a Panama e sulle Isole Vergini britanniche, a scopo di dissimulazione di averi dei clienti, vendendo queste società off-shore a determinati clienti, in modo da permettere loro di aggirare la Direttiva dell’Unione Europea del 2003 sulla fiscalità del risparmio”. L’imputazione formale è quella di “frode fiscale grave organizzata, riciclaggio, organizzazione criminale ed intermediazione finanziaria illegale”. Riguarda un procedimento, nell’ambito del quale già erano state compiute perquisizioni nella sede della Banca in ottobre 2013, procedendo quindi all’interrogatorio anche di un membro del consiglio di amministrazione della banca. Sembra che l’inchiesta sia stata avviata sulla base dei dati che erano stati sottratti da parte del dipendente di HSBC Ginevra, Hervé Falciani. 18.11.2014 L’ex-direttore della divisione del private banking della Banca Privata Frey di Zurigo (nel frattempo liquidata) ha inoltrato un’istanza al Tribunale distrettuale di New York, congiuntamente ad un avvocato dello studio legale zurighese Niederer Kraft & Frey, chiedendo la libertà su cauzione in contumacia. Infatti, nel procedimento promosso a loro carico per titolo di cooperazione nelle infrazioni fiscali commesse da parte di clienti della banca sottoposti alla sovranità fiscale USA, è stato emanato un ordine di arresto. Pertanto, allo scopo di poter partecipare personalmente al processo a loro carico a New York, per potersi garantire la possibilità di abbandonare gli USA alla fine del processo, i due accusati di cittadinanza svizzera richiedono una garanzia formale da parte delle autorità penali USA. 19.11.2014 Un cittadino USA, arrestato il giorno prima al suo domicilio di Jamestown in Kentucky, è stato rinviato a giudizio per avere commesso infrazioni fiscali grazie 21 all’aiuto di due cittadini svizzeri, precisamente un fiduciario ed un consulente di UBS, che lo avrebbero aiutato ad aprire ed intrattenere conti presso la Banca Wegelin. I due cittadini svizzeri nel frattempo sono già stati rinviati a giudizio negli USA e sono attualmente considerati come latitanti. 21.11.2014 In Francia HSBC è stata accusata di riciclaggio del provento di frode fiscale aggravata nonché di acquisizione illecita di clienti. A suo carico è stata fissata una cauzione di 50 milioni di euro. 02.12.2014 Il Ministero pubblico della Confederazione emana un atto d'accusa contro Hervé Falciani, già informatico presso la Banca HSBC in Ginevra, per spionaggio economico (art. 273 CPS, sottrazione di dati informatici (art. 143 CPS), violazione del segreto commerciale (art. 162 CPS), violazione del segreto bancario (art. 47 LBCR) per avere comunicato a entità private e pubbliche straniere dati bancari sottratti presso HSBC Private Banking (Suisse) SA, che avevo sottratto fra ottobre 2006 e dicembre 2008 presso la Banca medesima. 04.12.2014 Il Parlamento italiano approva la legge n. 186/2014 riguardante la cosiddetta "voluntary disclosure" nonché la punibilità dell'autoriciclaggio in base al nuovo art. 648ter del Codice Penale italiano ("Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio"). 12.12.2014 Il Ministero pubblico del Principato del Lussemburgo ha avviato un procedimento penale contro un ex-dipendente della società di revisione PricewaterhouseCoopers, di cittadinanza francese, contro il quale è stato promosso un procedimento per furto, violazione del segreto professionale nonché utilizzazione fraudolenta di dati informatici. Il procedimento era stato avviato a seguito di una denuncia contro ignoti presentata nel giugno 2012 da parte della filiale di PWC in Lussemburgo, dopo che le prime rivelazioni ("Lux Leaks") erano state diffuse da parte della catena televisiva France 2. 12.12.2014 Il Parlamento svizzero approva un pacchetto legislativo per la codificazione delle Raccomandazioni approvate dal GAFI il 16 febbraio 2012. Vi figura in particolare, dal punto di vista fiscale e della tracciabilità dei pagamenti: a) l'inserimento nell'art. 305bis CP di una norma che dichiara punibile il riciclaggio di valori patrimoniali che provengono da un delitto fiscale qualificato, ossia da una frode che abbia permesso di sottrarre oltre 300'000 franchi per periodo fiscale (art. 305bis cpv. 1 e cpv. 1bis del Codice penale svizzero). In virtù di un'esplicita disposizione transitoria questa nuova norma penale non è applicabile ai delitti fiscali qualificati commessi prima dell'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014. b) la modifica della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro, inserendo l'obbligo di comunicazione a carico degli intermediari finanziari nonché dei commercianti quando sappiano o abbiano il sospetto fondato che i valori patrimoniali che sono oggetto di una relazione d'affari rispettivamente il denaro contante utilizzato per una trasmissione commerciale provengano da un crimine oppure da un delitto fiscale qualificato. 16.12.2014 François Reyl, direttore della Banca Reyl, è stato accusato nell'ambito di un procedimento penale avviato in Francia, per concorso nelle infrazioni fiscali commesse da clienti della sua Banca. 16.12.2014 La guardia di finanza, in esecuzione di un ordine della Procura della Repubblica di Milano, esegue una perquisizione presso delle società appartenenti al Gruppo Crédit Suisse (Italia) con sequestro di documenti. Si tratta di un’indagine per verifica fiscale nei confronti della branch italiana di una società assicurativa con sede alle Bermuda, che ha permesso di evidenziare circa mille clienti italiani che avrebbero investito, al di fuori del rispetto delle norme sul monitoraggio fiscale, in polizze vita di paesi “black list”, come risulta da un comunicato-stampa della Procura della Repubblica di Milano del 17.12.2014. Gli investimenti nelle polizze di assicurazione 22 sulla vita raggiungerebbero un valore globale di 8 miliardi di euro. Ad alcuni tra i mille contribuenti italiani e clienti Crédit Suisse venne subito notificato un atto di accertamento da parte della Procura della Repubblica, ciò che potrebbe precludere la possibilità di usufruire dello sconto sulle sanzioni e delle esimenti di carattere penale previste dalla Legge 186/2014 sulla Voluntary Disclosure in vigore dal 1. gennaio 2015. 12.12.2014 Il Parlamento svizzero approva la revisione dell’art. 47 della Legge federale sulle banche per la punibilità del furto di dati che sono protetti dal segreto bancario. Viene punito anche colui che si procura un vantaggio patrimoniale grazie alla cessione di dati bancari rubati. L’iniziativa parlamentare essendo stata approvata da entrambi i rami del Parlamento, verranno adattate in tal senso le modifiche sul segreto contenute nella Legge federale sulle banche (art. 47 LBCR), nella Legge federale sulle borse e i commercianti di valori mobiliari (art. 43 cpv. 1 lett. a) nonché nella Legge federale sugli strumenti di investimenti collettivi (art. 148 LICol). E’ stata discussa anche l’utilizzazione da parte delle autorità fiscali dei cantoni svizzeri, nel caso in cui vengano in possesso di dati bancari rubati. La questione sembra controversa, anche se già nel 2007 il Tribunale Federale aveva riconosciuto l’utilizzabilità dei dati sottratti ad una fiduciaria del Liechtenstein che erano venuti in possesso da parte dell’autorità fiscale di un cantone svizzero. 19.12.2014 Il Tribunale penale federale condanna Pierre Condamine-Gerbier a due anni di pena privativa della libertà per violazione del segreto d'affari (art.162 CP) e spionaggio economico (art.273 CP), commesso mediante trasmissione di informazioni riguardanti clienti della banca Reyl & Cie di Ginevra, dando luogo, fra l'altro, al procedimento penale promosso dalle autorità penali francesi contro Jérôme Cahuzac, il quale, a causa di queste rivelazioni, diede le dimissioni dalla funzione di Ministro del Tesoro del Governo francese. 19.12.2014 Le autorità fiscali austriache hanno sottoposto all’Amministrazione federale delle Contribuzioni una domanda di assistenza cosiddetta "di gruppo", ossia basata su un modello di comportamento. Infatti, mediante questa domanda vennero richieste informazioni riguardanti l'identità di tutti i contribuenti austriaci che, invece di aderire all'Accordo austro- svizzero sul modello "Rubik" in vigore dal 1. gennaio 2013, hanno perseverato nel nascondere i propri averi patrimoniali al fisco austriaco. Questa domanda austriaca non tiene conto del fatto che ,secondo la legge federale sull'assistenza internazionale in materia fiscale (LAAF) in vigore dal 1. febbraio 2013, le rogatorie di gruppo non possono riguardare fatti risalenti ad un periodo anteriore alla data dell'entrata in vigore dalla stessa LAAF. 22.12.2014 Il Gruppo israeliano della Banca Leumi ha raggiunto un accordo ("Non Prosecution Agreement") con le autorità USA, che ha concluso il procedimento penale per concorso a favore di infrazioni fiscali commesse da parte di contribuenti USA. Il Gruppo bancario ha accettato il pagamento di una multa di USD 400 milioni. A partire dal maggio 2008, ossia dopo che venne reso pubblico il procedimento penale-fiscale contro UBS, il Gruppo Leumi avrebbe acquisito come clienti 263 contribuenti USA, fra i quali anche ex clienti di UBS. Nel frattempo la Banca Leumi ha interrotto la sua attività in territorio svizzero, avendo ceduto nell'estate del 2014 il proprio portafoglio di clienti alla Banca Julius Bär. 31.12.2014 Nel corso dell’anno 2014 sono state presentate all’Amministrazione Federale delle Contribuzioni (AFC) 2791 domande di assistenza in materia fiscale (mentre nel 2011 furono soltanto 370). La relativa ripartizione era la seguente: Francia 224, India 28 (prevalentemente riguardo a persone menzionate nella lista sottratta da Hervé Falciani alla HSBC di Ginevra), USA 21, Olanda, Spagna rispettivamente 19, Germania 15, Finlandia, Inghilterra, rispettivamente Svezia 10, Corea del Sud, rispettivamente Russia 6, Norvegia e Romania rispettivamente 4, Danimarca, Macedonia e Portogallo rispettivamente 3. N nessuna domanda venne presentata dall’Italia, che del resto, anche nei mesi precedenti, ne aveva presentate pochissime. In numerose di queste pubblicazioni sul Foglio Federale è stato indicato anche il 23 nome della banca oggetto della domanda di assistenza presenta da parte delle autorità straniere. Vengono menzionate più frequentemente di altre UBS, Credit Suisse, Banca Julius Bär, Banca Migros, Banca cantonale di Zurigo e Postfinance. Queste modalità di pubblicazione vengono criticate da parte delle autorità straniere roganti, lamentando che in tal modo le persone oggetto di una rogatoria vengono informate preventivamente grazie a queste pubblicazioni speciali. D’altra parte, taluni rappresentanti di clienti lamentano il fatto che una pubblicazione sul Foglio Federale de facto non è accessibile, tanto più poiché avviene in una lingua non necessariamente conosciuta da parte degli stessi. Gennaio 2015 L’ufficio dei giudici istruttori di Parigi ha emesso un mandato di arresto contro tre ex dirigenti di UBS nell’ambito del procedimento penale promosso contro la banca siccome accusata di avere partecipato ad un sistema di ricerca in territorio francese di ricchi contribuenti francesi affinché depositassero presso la banca in Svizzera valori patrimoniali non dichiarati fiscalmente. Gli ordini di arresto sarebbero stati emanati a causa del fatto che i tre ex dirigenti di UBS non avrebbero dato seguito alla convocazione a comparire per essere interrogati nell’ambito del procedimento suddetto. 01.01.2015 Entrata in vigore della legge n. 186/2014 di diritto italiano concernente il "voluntary disclosure program" approvate dal Parlamento italiano in data 4.12.2014 (per i dettagli si veda appunto la nota relativa al 4.12.2014). 09.01.2015 Il Giudice distrettuale di Manhattan Victor Marrero respinge la richiesta di Stefan Buck, ex dirigente della Bank Frey di Zurigo, nel frattempo messa in liquidazione, di ottenere la libertà provvisoria su cauzione. Buck venne colpito da un atto d'accusa del 16 aprile 2013 siccome accusato di concorso in infrazioni fiscali da parte di contribuenti fiscali USA, commesso unitamente all'avv. Edgard Paltzer di Zurigo ed al banchiere Peter Amrein, a causa dell'accettazione dei depositi di contribuenti USA in provenienza dall'UBS, dal marzo 2009 al febbraio 2012, per 938 milioni di dollari complessivamente, che costituivano circa la metà del volume complessivo di depositi di clienti della Bank Frey. In vista del processo a suo carico, Buck ha tentato invano di ottenere la fissazione di una cauzione e la garanzia di poter rientrare in Svizzera nel caso in cui si fosse presentato personalmente al processo negli USA. Il Giudice ha respinto la richiesta poiché presentata da parte di un imputato che, poiché si trova in Svizzera, viene considerato come latitante dal punto di vista processuale statunitense (cfr. US v. Peter Amrein,1:13 -cr-00972 US District Court for the Southern District of New York, Manhattan). 12.01.2015 Il Tribunale federale svizzero riconosce il diritto di ex-impiegati di banca di ricevere copia dei documenti trasmessi nel 2012 alle autorità USA dalla banca ex-datrice di lavoro. Mediante due sentenze (4A_406/2014;4A_408/2014) vennero respinti i ricorsi presentati dalla banca, riconoscendo che il diritto di ottenere copia dei relativi documenti debba essere garantito in base alla legge federale sulla protezione dei dati personali. In tal modo si deve permettere ai dipendenti in questione di salvaguardare i propri diritti in caso di azioni nei loro confronti da parte delle autorità USA. La banca non può trincerarsi dietro all'obbligo di salvaguardare il segreto bancario, dal momento che i propri dipendenti sono comunque tenuti a questo obbligo anche dopo la conclusione del loro rapporto contrattuale di lavoro o di mandato. Il risultato di questo soppesamento degli interessi in gioco da parte del Tribunale federale dovrà essere tenuto presente anche giudicando vicende analoghe tuttora pendenti in diversi Cantoni, riguardo alla opposizione formulata da numerosi dipendenti di trasmettere i propri dati ad autorità straniere come pure riguardo alle domande di risarcimento e di riconoscimento della lesione del diritto di personalità. 14.01.2015 Il Consiglio Federale mette in consultazione la proposta di ratifica a) dell’Accordo OCSE per lo scambio automatico di informazioni fiscali e l’avamprogetto di nuova legge federale per la messa in esecuzione dell’Accordo (LSAI) 24 b) della Convenzione di Strasburgo 1988/2010 per la cooperazione internazionale in materia fiscale 14.01.2015 IRS annuncia il progetto IDES (International Data Exchange Services) ,ossia una piattaforma informatica mediante la quale ci si prefigge di divulgare le informazioni fiscali disponibili, a tutte le amministrazioni tributarie delle nazioni partecipi alla messa in opera del programma FATCA. 19.01.2015 Condanna di Rudolf Helmer, ex funzionario presso una società delle Cayman Islands del gruppo della Banca Julius Bär, per titolo di ripetuta violazione del segreto bancario, per avere pubblicato nel 2008 tramite Wikileaks gruppi di dati sensibili riguardanti trust e società di comodo con sede in Paesi off-shore. Il Tribunale di I. Istanza di Zurigo ha pronunciato una condanna pecuniaria sospesa condizionalmente per tre anni. 22.01.2015 Secondo il Ministro dell’Economia francese Michel Sapin nel corso del 2014 sono state presentate circa 35'000 autodenunce da parte di contribuenti francesi. Sulla base della metà dei casi trattati, nel 2014 il Ministero ha incassato 1,9 miliardi di euro a titolo di penalità e di imposte sottratte. In totale sono stati oggetto delle autodenunce averi patrimoniali e altri beni per ca. 11 miliardi di euro. Le autodenunce sono trattate da parte del Service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) che è incaricato di applicare il sistema legale dell’autodenuncia secondo cui il costo fiscale totale può oscillare fra il 15 e il 30 % delle somme autodenunciate per gli averi non dichiarati mediante una sottrazione fiscale cosiddetta passiva, per esempio nel caso di coloro che hanno ereditato; per contro, il costo fiscale totale può oscillare fra il 30 e il 50 % delle somme autodenunciate nel caso in cui il contribuente abbia attivamente compiuto una sottrazione fiscale, per esempio aprendo un conto all’estero a proprio nome oppure al nome di una società interposta. Circa l’80 % delle autodenunce riguardano averi patrimoniali depositati presso banche svizzere. Febbraio 2015 Procedimento penale tedesco avviato per complicità in infrazioni fiscali contro la Coutts Bank e suoi dipendenti passati e attuali. Così riferisce il rapporto annuale della Royal Bank of Scotland (RBS), per conto della quale la Coutts Bank esercita la gestione patrimoniale. Secondo l'ipotesi più avvalorata, il procedimento penale sarebbe stato avviato sulla base dei dati contenuti in un dischetto informatico sottratto illegalmente e quindi acquistato a suo tempo dall’ Amministrazione fiscale del Land Nordrhein – Westfalen (fonte: Neue Zürcher Zeitung N.48 del 27 febbraio 2015, pag.23). 02.02.2015 Arrestato a Zurigo un detective che vendeva dati bancari alla Germania. Si parla di informazioni a proposito di titolari di conto di una società russa. Il detective sarebbe stato in possesso di dati tramite un esperto di sicurezza israeliano. Il Ministero pubblico della Confederazione ordinò l’arresto e la carcerazione preventiva per una durata di sei settimane. Secondo il Tages-Anzeiger gli inquirenti elvetici erano sule tracce di questo detective da qualche tempo, grazie ad una segnalazione partita da UBS. Il detective aveva lavorato per 16 anni come inquirente alle dipendenze della Polizia di Zurigo, ed era conosciuto per i difficili dossier che aveva gestito. Poi fino al 2010 aveva lavorato per la divisione sicurezza di UBS. La perquisizione al domicilio del detective finito dietro le sbarre e l’analisi del suo computer e del suo telefono cellulare hanno permesso di scoprire che vendeva illegalmente dati bancari ai servizi segreti tedeschi. 02.02.2015 Arresto a Francoforte di Roger Keller, cittadino svizzero cinquantenne, in esecuzione di un ordine di arresto delle autorità USA, siccome accusato di concorso nelle frodi fiscali commesse da 23 contribuenti USA clienti della Banca Wegelin. Il procedimento venne promosso contro tre ex-funzionari della Banca Wegelin, fra cui il Keller, per avere aperto conti ai clienti suddetti, che in precedenza detenevano presso UBS valori patrimoniali non dichiarati fiscalmente ( cfr. US versus Berlinka 12-cr-00002, US Court of Southern District of New York /Manhattan). L'ex funzionario della banca Wegelin viene trattenuto in arresto su decisione della Corte 25 penale di Francoforte e si trova ora in attesa della domanda formale di estradizione, sulla quale si pronunceranno le autorità penali tedesche. A tutt'oggi per concorso in infrazioni fiscali risultano ordini di arresto internazionali USA contro 38 banchieri, fiduciari avvocati o gestori patrimoniali allora operativi in Svizzera. Di questi, sette si sono dichiarati colpevoli, due sono stati condannati, due sono in attesa di giudizio, due vennero assolti, fra i quali Raoul Weil, l'ex- dirigente di UBS (cfr . Bloomberg). 04.02.2015 Il Governo italiano ratifica l’Accordo sullo scambio di informazioni fiscali (Tax Information Exchange Agreement) con l’Isola di Guernsey e l’Isola di Man. 09.02.2015 In occasione della ripubblicazione dei dati sottratti da Hervé Falciani dalla banca HSBC (Suisse) - denominata "Swiss Leaks" - il giudice istruttore di Bruxelles ha reso noto di avere inoltrato rogatorie alle autorità svizzere nell'interesse del procedimento penale pendente in Belgio contro HSBC per frode fiscale e per riciclaggio del provento di frode fiscale. Si è lamentato per non avere ancora ricevuto nessuna risposta. Ciò potrebbe essere spiegato in base alla norma svizzera (art. 7 lett. c) LAAF) che vieta l'esecuzione di domande di assistenza estere che, si fondano su dati ottenuti illegalmente. Il Giudice istruttore ha comunicato che se non dovesse ricevere soddisfazione, intende emanare un ordine di arresto internazionale non solo contro gli amministratori di HSBC dell'epoca, bensì anche contro gli amministratori attuali di HSBC. 12.02.2015 Il Tribunale d’Appello del Cantone Ticino ha emanato due sentenze, mediante le quali ha accolto la richiesta da parte di due clienti di pronunciare la condanna di una banca in Lugano ad effettuare un prelevamento in contanti di ca. EUR 500'000.— in un caso e di ca. EUR 70'000.— in un altro caso. In particolare, mediante queste due sentenze non è stato riconosciuto il principale argomento della banca, secondo cui il rischio legale e reputazionale di esporsi al perseguimento penale e penale-fiscale da parte delle autorità italiane avrebbe per effetto di rendere impossibile la prestazione contrattuale. Inoltre, le due sentenze hanno riconosciuto che le problematiche esaminate possono essere oggetto della cosiddetta procedura per “casi manifesti” prevista dall’art. 257 CPC. 18.02.2015 Su ordine del Ministero Pubblico del Canton Ginevra presso la sede di Ginevra della Banca HSBC viene effettuata una perquisizione con sequestro di documentazione nell’ambito di un procedimento penale per riciclaggio ed altri reati avviato sulla base di informazioni e documenti che si presume siano emersi sulla base dell’elaborazione di dati sottratti alla banca da parte di Hervé Falciani. 23.02.2015 Firma del Protocollo che modifica l’art. 27 della Convenzione italo-svizzera contro la doppia imposizione del 9 marzo 1976, adeguandolo ai requisiti minimi dell’OCSE. Le disposizioni del Protocollo di modifica sono applicabili alle domande di informazioni presentate alla data dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica oppure dopo tale data, che si riferiscono a fatti e/o circostanze esistenti o realizzate il giorno della firma del Protocollo di modifica o dopo questa data. 26.02.2015 Fra il Principato del Liechtenstein e l’Italia viene firmato un Accordo riguardante la cooperazione in materia fiscale nella forma del TIEA (Tax Information Exchange Agreement). 27.02.2015 A Parigi viene condotto l' Interrogatorio di Bradley Birkenfeld come testimone nel procedimento pendente contro UBS per riciclaggio connesso alle infrazioni fiscali di contribuenti francesi già clienti di UBS. Birkenfeld già venne interrogato nel procedimento analogo negli USA contro UBS, in qualità di "cooperative witness", ragione per cui ricevette una ricompensa proporzionata agli incassi ottenuti dal Fisco USA grazie alle rivelazioni fornite formalmente dallo stesso Birkenfeld. Nel frattempo UBS comunica che Birkenfeld lasciò la banca nel 2005 e che mai ebbe ad occuparsi del mercato francese. 02.03.2015 Viene firmato un Accordo sulla cooperazione in materia fiscale fra l’Italia e il Principato di Monaco, fondato sul modello OCSE del Tax Information Exchange 26 Agreement (TIEA). Grazie alla firma su questo Accordo, conformemente alla legge italiana n. 186/2014, che prevede il cosiddetto Voluntary Disclosure Program, anche il Principato di Monaco viene considerato come paese “white list”, ciò che consentirà ai contribuenti italiani che facessero emergere valori patrimoniali e attività economiche nel Principato di Monaco, di accedere alla procedura di regolarizzazione alle condizioni più favorevoli previste dalla Legge n. 186/2014, ossia il pagamento per intero delle imposte dovute invece che un pagamento supplementare, nonché la riduzione delle sanzioni. E’ stato firmato dai due Paesi anche un Protocollo riguardante le cosiddette “richieste di gruppo” in relazione a quelle categorie di comportamenti da parte degli evasori fiscali, che fanno presumere l’intenzione dei contribuenti di nascondere al fisco italiano patrimoni e attività detenute irregolarmente nel Principato di Monaco. E’ stata inoltre firmata anche una dichiarazione congiunta di carattere politico, mediante la quale i due Paesi confermano il reciproco impegno ad applicare in futuro lo scambio automatico di informazioni sulla base dello standard globale dell’OCSE. 03.03.2015 La Svizzera e l'Australia firmano una dichiarazione vincolante per l'adozione dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale. Il primo scambio avverrà nel corso del 2018 relativamente ai dati finanziari riguardanti il 2017. Dal momento che l'Australia ha già messo in atto un programma di emersione volontaria, non ci si attendono particolari criticità riguardo alla regolamentazione del passato. Altrettanto dicasi riguardo all'accesso al mercato bancario e finanziario. Sul piano formale non è necessario un accordo di tipo tradizionale, essendo invece sufficiente la sottoscrizione di una Dichiarazione congiunta vincolante, così come previsto dalla Convenzione internazionale di Strasburgo del 1988/2010, che dovrà però ancora essere ratificata dal Parlamento svizzero, così come pure la Dichiarazione con l'Australia. Si tratta del primo Accordo bilaterale di questo genere stipulato da parte della Svizzera. Potrebbe farvi seguito un Accordo bilaterale dello stesso genere con quei Paesi che dispongono di un assetto analogo in materia fiscale, come per esempio la Nuova Zelanda. Appaiono invece più problematici accordi del genere con i BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa). 13.03.2015 Conferma della confisca del provento della vendita di dati bancari rubati al Credito Svizzero. Nel 2008, un funzionario del Credito Svizzero aveva sottratto 2500 dati, consegnandoli a un cittadino austriaco, suo conoscente, che li vendette per 2,5 milioni di Euro al fisco del Bundesland Nordrhein-Westfalen. Nel 2010 il Ministero Pubblico della Confederazione aprì un procedimento penale a loro carico. In autunno l’autore del furto si suicidò. Nel dicembre 2011 il Tribunale penale federale condannò il cittadino austriaco ad una pena detentiva di due anni. Nel contempo venne ordinata la confisca di CHF 300'000.-- reperiti nelle disponibilità del funzionario del Crédit Suisse. Al cittadino austriaco vennero sequestrati EUR 220'000.-- su un conto bancario nella Repubblica Ceca, EUR 890'000.-- presso una banca austriaca. La confisca venne confermata mediante sentenza dell’aprile 2014 del Tribunale Penale Federale. Il Tribunale Federale confermò quest’ultima sentenza, spiegando in particolare il buon fondamento della confisca, malgrado il fatto che il reato che diede luogo all’incasso del premio in Germania, fosse stato commesso fuori dal territorio svizzero. Infatti, il Tribunale Federale ha considerato che, in ogni caso, il reato di spionaggio economico, previsto dall’art. 273 CPS, può essere punito anche se viene commesso all’estero. Un ricorso era stato presentato dai genitori del funzionario del Credito Svizzero che nel frattempo si era suicidato. Nella sentenza si è confermato che può essere confiscato il provento del reato anche rivalendosi sul patrimonio di una persona nel frattempo deceduta ed anche, come nel caso concreto, se il provento del reato fosse stato confiscato in danno degli eredi di quest’ultima. 15.03.2015 A partire da questa data, in Austria le banche sono sottoposte all’obbligo di comunicare il deflusso di capitali importanti e ciò allo scopo di impedire la fuga di capitali non dichiarati fiscalmente. Questa misura viene introdotta dal governo 27 austriaco in vista dell’allestimento entro il 2017 di un registro centralizzato dei conti bancari nell’ambito dell’OCSE non solamente per i contribuenti esteri, bensì anche allo scopo di permettere verifiche riguardanti i contribuenti austriaci. Attualmente l’accesso alle autorità fiscali presso conti bancari è ammesso esclusivamente sulla base di una decisione giudiziaria. Per contro, in futuro, basterà il sospetto di sottrazione fiscale oppure di sottrazione di contributi sociali. Di conseguenza, le autorità fiscali potranno quindi accedere alle informazioni bancarie riguardanti non soltanto i conti delle imprese, bensì anche i conti di privati, ossia sia di imprenditori che di professionisti indipendenti. Per la prossima estate si attendono decisioni parlamentari a questo riguardo. 16.03.2015 Il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in questioni fiscali (Forum globale) ammette la Svizzera alla seconda fase dell'esame da parte dei Paesi membri (Peer Review), che inizierà nel quarto trimestre del 2015. Il relativo rapporto è intitolato "Rapport d'examen supplémentaire par les pairs, Phase 1, Cadre légal et réglementaire, Suisse, OCDE, 2015. 19.03.2015 Svizzera e Unione Europea hanno firmato un’intesa sullo scambio automatico d’informazioni in materia fiscale, che dovrebbe aver luogo a partire dal 2018. L’accordo è stato siglato a Bruxelles dal Segretario di Stato per le questioni finanziarie internazionali, Jacques De Watteville e dal suo partner negoziale per l’UE, Heinz Zourek. L’Accordo sostituisce quello sulla fiscalità del risparmio con l’UE e dovrà essere approvato dai 28 Stati membri dell’UE e dalle Camere federali. In Svizzera, sottostà inoltre a referendum facoltativo. Il nuovo testo riprende integralmente lo standard globale dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) sullo scambio automatico di informazioni. L’Accordo è reciproco. Come è attualmente, esso prevede l’esenzione dall’imposta alla fonte dei pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni tra imprese associate, ciò che è nell’interesse della piazza economica svizzera, come sottolinea la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali in una nota. L’Accordo è completato da una dichiarazione congiunta in cui le parti perseguono l’entrata in vigore per il primo gennaio 2017: Berna intende raccogliere i dati nel 2017 e scambiarli per la prima volta nel 2018, precisa l’SFI. Se la Svizzera lo accettasse definitivamente, le banche elvetiche dovranno in un primo tempo fornire alle autorità fiscali elvetiche dati bancari sui contribuenti di un Paese membro dell’UE. A sua volta la Svizzera trasmetterà queste informazioni alle autorità fiscali del Paese interessato. Saranno trasmessi il numero di conto, il nome, l’indirizzo, la data di nascita, il numero d’identificazione fiscale, gli interessi e i dividenti, i redditi di certi contratti d’assicurazione, il saldo del conto e i redditi dalla vendita di attivi finanziari. Non sarà invece fornito automaticamente alcun dato su transazioni specifiche. 19.03.2015 Il Segretario di Stato per le questioni finanziarie internazionali Jacques De Watteville a Bruxelles, in occasione della firma del Trattato fra l’Unione Europea e la Svizzera sullo scambio automatico di informazioni comunica la riapertura del negoziato con la Grecia, allo scopo di facilitare il rientro dei depositi non dichiarati fiscalmente nell’ambito della Legge votata sabato scorso dal Parlamento greco, che prevede il programma di Voluntary Disclosure. Secondo la Banca Nazionale svizzera, nel 2013 i depositi di contribuenti greci in Svizzera ammontavano globalmente a 1,5 miliardi di franchi, di cui una parte non precisata, non dichiarata fiscalmente. Si tratta di 795 milioni di franchi depositati presso le banche svizzere e di 685 milioni di franchi presso società fiduciarie. Già nel febbraio 2014 erano stati discussi dei progetti in vista di un accordo fra la Svizzera e la Grecia. Un simile accordo potrebbe contenere la possibilità di prestazione agevolata di assistenza internazionale in materia fiscale nel periodo intercorrente sino all’entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni. 28 28.03.2015 La filiale francese di UBS a Parigi è stata ufficialmente posta sotto esame nell'ambito dell'inchiesta penale condotta dalle autorità francesi nei confronti della grande banca elvetica. È stata anche fissata una cauzione di 40 milioni di euro, ha comunicato UBS, annunciando l'intenzione di contestare tale decisione. "Dopo tre anni di inchiesta con la nostra più completa collaborazione, riteniamo che non ci sia nel dossier nessun indizio di reati criminali", precisa la banca. Per questo motivo "troviamo sconvolgente essere oggetto di una cauzione che consideriamo come una penalità". Finora UBS era coinvolta nell'inchiesta, avviata il 12 aprile 2013 dal Ministero Pubblico di Parigi per riciclaggio aggravato del provento di frode fiscale, con lo statuto di "testimone assistito". L'istituto elvetico è ora accusato di aver consentito per diversi anni, dal 2004 al 2012, ad alcuni suoi agenti commerciali, di recarsi dai più facoltosi clienti in Francia, in violazione della legge, per proporre loro meccanismi grazie ai quali occultare parte dei loro depositi oltre frontiera. Per nascondere le transazioni sarebbe stata messa in campo anche una doppia contabilità. Alla fine dello scorso anno UBS aveva già dovuto depositare alle autorità penali francesi una cauzione di 1,1 miliardi di euro (1,3 miliardi di franchi). Viene considerata come una conseguenza dei relativi procedimenti penali francesi l’aumento importante, fra gennaio e marzo 2014, delle domande di assistenza presentate da parte delle autorità francesi, che, in quel periodo, riguardarono i loro documenti relativi a 65 persone ritenute sottoposte alla sovranità fiscale francese. 30.03.2015 La BSI è venuta meno ai suoi obblighi in materia di identificazione, limitazione e controllo dei rischi nelle relazioni d'affari con i clienti USA. È la conclusione cui giunge l'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA) nel suo rapporto sul procedimento di applicazione delle normative finanziarie ("Enforcement") contro la BSI. Il comunicato della FINMA è stato diramato poco dopo la notizia secondo la quale la BSI è la prima banca svizzera della cosiddetta categoria 2 a firmare un accordo di regolarizzazione con gli USA. Nel suo rapporto la FINMA giunge alla conclusione che la BSI intratteneva in particolare relazioni d'affari con un gran numero di clienti americani i cui patrimoni non erano dichiarati al fisco. Anche dopo il 2009 l'istituto ticinese ha rilevato da altre banche svizzere clienti Usa con valori patrimoniali non dichiarati, sottolinea la FINMA. Così facendo, secondo la FINMA, la BSI si è esposta ed ha esposto i sui collaboratori a rischi giuridici e di reputazione eccessivamente elevati negli Stati Uniti, violando anche l'esigenza di garanzia di un'attività irreprensibile che la legislazione svizzera in materia di sorveglianza impone agli istituti. La FINMA ha biasimato il comportamento della BSI e l'ha costretta ad applicare misure correttive. Come comunicato nel novembre 2013, la FINMA considera la partecipazione di una banca nella categoria 2 del programma americano denominato “Non-Prosecution Agreement (NPA)” come una misura appropriata per gestire i rischi giuridici negli Stati Uniti. La FINMA non aprirà quindi di regola alcuna inchiesta nei confronti di banche di categoria 2 che giungono a un accordo con il Dipartimento della Giustizia (DoJ) statunitense. La FINMA - precisa la nota - in futuro non si esprimerà più su ogni banca della categoria 2 e neppure sugli accordi che ognuna di queste concluderà con le autorità americane. 30.03.2015 La II Corte di diritto pubblico del Tribunale Federale ha annullato la decisione del Gran Consiglio ticinese del 25 novembre 2013 riguardante l’amnistia fiscale cantonale, poiché è stata ritenuta contraria sia alla Costituzione federale, sia alla Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette. In considerazione dei ricorsi presentati contro la decisione del Gran Consiglio, la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, aveva deciso di tenere in sospeso le sue decisioni riguardanti le autodenunce presentate da contribuenti ticinesi nell’ambito della cosiddetta mini-amnistia federale a partire dal 1.1.2014. Come conseguenza della suddetta sentenza del Tribunale Federale, le autodenunce usufruiranno unicamente 29 delle disposizioni relative all’esenzione della pena e non beneficeranno dell’ulteriore sconto supplementare del 70% sulle imposte cantonali e comunali che era stato deciso dal Gran Consiglio. Nel 2014 le autodenunce sono state 440 per un totale di 780 milioni di franchi di sostanza non dichiarata. Dal 1.1.2015 le autodenunce ticinesi sono state 198. In totale, nei primi 4 anni del regime di autodenuncia esente da pena, i casi ticinesi trattati sono stati 550 e hanno permesso di far emergere e quindi tassare 900 milioni di franchi (sentenza 2C_1194/2013; 2C_645/2014). 31.03.2015 In occasione della conferenza stampa annuale della FINMA, la Presidente del consiglio di amministrazione della FINMA menziona fra i due rischi futuri principali riguardanti il mercato bancario, finanziario e assicurativo svizzero, quello legato alla conformità fiscale della clientela di paesi extraeuropei (cfr. pag 3 del testo scritto della conferenza). Venne fatto esplicito riferimento al fatto che contemporaneamente alla regolarizzazione fiscale della clientela dei paesi limitrofi, sia in corso, di fatto, una graduale sostituzione di questi ultimi con clientela proveniente da paesi extraeuropei. 2.04.2015 Il Ministero italiano dell’economia ha modificato le cosiddette black lists mediante decreti emanati in applicazione della Legge di stabilità 2015, che aveva modificato i criteri previsti per l’elaborazione di queste liste, con l’obiettivo di favorire l’attività economica e commerciale transfrontaliera delle imprese italiane. La prima black list è quella riguardante la indeducibilità dei costi relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni estere. Il criterio è quello della mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, mentre è stato eliminato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione. Di conseguenza, da questa black list sono stati stralciati ben 21 paesi, con i quali è in vigore un accordo bilaterale di scambio di informazioni. Sono stati radiati numerosi paesi caraibici, le isole del Canale e Singapore. Rimangono invece in questa black list Hong Kong, Liechtenstein, Maldive, Seychelles e la Svizzera. Sono stati modificati anche i criteri in base ai quali viene allestita la black list, in relazione alle CFC (Controlled Foreign Companies). Oltre al criterio dello scambio di informazioni è stato modificato quello del livello di tassazione, che non può essere inferire al 50% di quello italiano. Sono quindi stati eliminati da questa black list le Filippine, Malaysia e Singapore. La Svizzera sarà radiata da queste black lists solamente quando sarà in vigore l’Accordo sullo scambio automatico delle informazioni fiscali tra i due paesi e quando la legislazione interna svizzera sul trattamento fiscale privilegiato delle società holding si sarà adeguata agli standard internazionali dell’UE e dell’OCSE, ciò che avverrà nell’ambito della cosiddetta Riforma III sulla fiscalità delle imprese. Per contro, la Svizzera viene già considerata come radiata dalla black list fiscale ai fini dell’applicazione delle norme speciali previste dalla Legge 186/2014 che ha introdotto il voluntary disclosure program. Infatti, secondo questa legge, la condizione prevista era quella della firma di un Accordo conforme al modello OCSE di convenzione contro la doppia imposizione, ciò che è avvenuto mediante la firma dell’Accordo datato 23.02.2015 a Milano. 2.04.2015 Il Consiglio Federale comunica il contenuto della Riforma III dell’imposizione fiscale delle imprese, destinata ad abolire i regimi fiscali privilegiati per le imprese straniere, che da qualche anno vengono prese di mira da parte sia dell’OCSE che dell’Unione Europea. L’abolizione degli statuti fiscali speciali riguarda le società holding, le società di domicilio e le società miste, che esercitano in territorio svizzero esclusivamente un’attività sussidiaria. Sono previste numerose misure di compensazione per la riduzione del gettito fiscale che sarà cagionata da questa novità stimata, per i cantoni, in ca. 2 miliardi complessivamente. E’ prevista anche l’introduzione dei cosiddetti Licence Box, che permette di tassare in maniera privilegiata i proventi derivanti da ricerca, sviluppo e proprietà intellettuale. 2.04.2015 L’Unione Europea propone alla Svizzera lo scambio automatico delle informazioni in materia di imposizione fiscale delle imprese. La proposta è stata manifestata da parte di Pierre Moscovici, commissario europeo per gli affari economici e monetari. All’interno dell’Unione europea viene in effetti discussa la 30 proposta di uno scambio automatico di informazioni fra tutti gli stati membri , ogni tre mesi, riguardo ai tax ruling in vigore nel proprio territorio a favore di imprese multinazionali. Si attende l’entrata in vigore di questo nuovo sistema per il 1. gennaio 2016. Da parte dell’OCSE, invece, per ora si prevede soltanto uno scambio spontaneo di informazioni in questa materia che permetterebbe di scoprire quali siano gli accordi stipulati dalle Amministrazioni fiscali dei diversi Stati con le grandi aziende. Si tratta degli accordi che permettono di spostare i loro profitti da una filiale all’altra in diversi stati, in base al trattamento fiscale più conveniente, evitando così l’imposizione dei profitti che realizzano sul territorio di altri paesi. Questo sistema era stato rivelato all’opinione pubblica in occasione della cosiddetta lista Luxleaks che riguardava i tax ruling stipulati fra le multinazionali ed il fisco del Lussemburgo. 4.04.2015 L'ex dirigente di UBS Hansruedi Schumacher si è dichiarato colpevole negli Stati Uniti di aver aiutato due contribuenti americani a frodare il fisco per un ammontare di 7 milioni di dollari. Il suo legale e Washington hanno concordato una pena di 5 anni con la condizionale. L'uomo, ex direttore delle operazioni transfrontaliere in America del Nord, rischiava una condanna al carcere da scontare. La sua difesa chiederà inoltre alla giustizia delle Florida di patteggiare una multa di 150 mila dollari, mentre la somma prevista in questi casi dalla legge è di 250 mila dollari. Lo ha indicato oggi all'ats il legale dell'uomo, Peter Raben, confermando una notizia della "Tribune de Genève". Lo Stato americano e la difesa di Schumacher hanno quindi trovato un terreno di intesa. La data del verdetto non è ancora nota, ha aggiunto il legale. In funzione fino al 2002 presso UBS negli USA, Schumacher era stato testimone in occasione del processo a carico dell'ex numero tre di UBS, Raoul Weil, nell'ottobre 2014, durante il quale aveva affermato sotto giuramento che i vertici della banca erano a conoscenza del fatto che parte dei clienti statunitensi non pagavano le imposte. Weil era tuttavia stato assolto. 9.04.2015 Le autorità giudiziarie penali francesi impongono alla Holding alla testa del Gruppo HSBC il versamento di una cauzione di un miliardo di Euro. Questa decisione, contro la quale è stato preannunciato ricorso, si fonda sull'apertura di un procedimento penale per assistenza da parte di HSBC alle infrazioni fiscali commesse da parte di contribuenti francesi. In effetti, secondo una legge antifrode francese del dicembre 2013, in occasione dell'apertura di un procedimento penale per questo tipo di reati è ammessa l'imposizione di una cauzione, il cui importo viene calcolato in base all'entità del presumibile danno cagionato all'Erario. La filiale svizzera di HSBC, contro la quale è stato già avviato un procedimento penale francese per analoghe accuse, ha già dovuto versare una cauzione di 50 milioni di Euro. 16.04.2015 Il Tribunale correzionale di Parigi ha condannato la signora Arlette Ricci per frode fiscale ad una pena di tre anni di prigione di cui due sospesi condizionalmente e ad una multa di un milione di Euro. Inoltre è stata ordinata la confisca di una casa a Parigi e di una proprietà in Corsica, complessivamente stimate a 4 milioni di Euro, che erano state conferite a “Società civili immobiliari (SCI)” allo scopo di “organizzare la sua insolvenza” secondo il Tribunale. La signora Arlette Ricci, di 73 anni, che non era presente alla pubblicazione della sentenza, erede della casa di moda Nina Ricci, è stata accusata di avere nascosto al Fisco francese circa 18,7 milioni di Euro, utilizzando conti in Svizzera. Il suo nome figurava sulla lista sottratta da Hervé Falciani presso la Banca HSBC. Anche l’avvocato fiscalista della signora Arlette Ricci è stato condannato ad un anno di prigione, sospeso condizionalmente, ad una multa di 10'000 euro e al pagamento in solido delle imposte sottratte. Infatti, è stato riconosciuto colpevole di complicità nell’organizzazione dell’insolvenza della sua cliente, signora Arlette Ricci, per avere messo in opera il suddetto sistema delle Società civili immobiliari. La figlia della signora Arlette Ricci è stata parimenti condannata per frode fiscale alla pena di otto mesi di prigione sospesi condizionalmente, per non avere dichiarato gli averi patrimoniali di cui la madre le fece dono presso un conto in Svizzera. I conti sono stati individuati malgrado fossero stati intestati a società di comodo con sede in Panama. Una volta che l’avente diritto economico venne individuato, le autorità francesi hanno cominciato a registrare le 31 sue conversazioni telefoniche, acquisendo in questo modo la prova della consapevolezza della violazione delle norme fiscali. 21.04.2015 Viene eseguita una perquisizione al domicilio in Germania di tre dipendenti di UBS che lavorano a Sciaffusa. La perquisizione venne ordinata dal Pubblico Ministero di Mannheim nell’ambito di un vasto procedimento penale che venne avviato nel novembre 2012 contro clienti tedeschi di UBS nonché contro dipendenti di UBS. La prima perquisizione era nel 2012. Un centinaio di questi clienti indagati avrebbero già proceduto ad inoltrare un’autodenuncia al fisco tedesco. Attualmente, i dipendenti di UBS che sono indagati sarebbero sette. Da parte sua, UBS ha fatto sapere che considera infondate ed ingiustificate le accuse da parte del Pubblico Ministero di Mannheim, facendo anche presente che, ormai da anni, ai dipendenti di UBS è strettamente vietato detenere a domicilio qualsiasi informazione o documento riguardante la propria attività professionale. 21.04.2015 Rintracciati dal 2013 dalle autorità fiscali spagnole fondi non dichiarati detenuti da cittadini iberici in Svizzera. Dal 2013 le autorità fiscali spagnole hanno scoperto quasi 20 miliardi di euro di fondi non dichiarati detenuti in Svizzera da contribuenti spagnoli. La cifra è stata indicata oggi dal direttore dell'Agenzia statale dell'amministrazione tributaria (AEAT) Santiago Menéndez durante un'audizione al Congresso. Di questa somma, 14 miliardi sono attivi finanziari e 4,8 miliardi sono conti bancari, ha riferito Menéndez, citato dal quotidiano "El País". Secondo il giornale sono state principalmente le dichiarazioni dei contribuenti spagnoli ad aver permesso di scoprire questi fondi. La Spagna ha adottato un'amnistia fiscale nel marzo 2012, grazie alla quale i contribuenti potevano regolarizzare i propri capitali entro la fine di novembre dello stesso anno. Dal 2013 la legge obbliga gli spagnoli a dichiarare tutti i patrimoni superiori ai 50'000 euro detenuti all'estero. Queste due misure hanno permesso di raccogliere informazioni "preziose", ha spiegato il direttore dell'AEAT davanti ai parlamentari. Da inizio 2013 oltre 197'000 contribuenti spagnoli hanno dichiarato complessivamente 124,5 miliardi di euro conservati all'estero, di cui circa 20 miliardi in Svizzera. Nei soli primi mesi del 2015 27'500 persone hanno dichiarato circa 14,3 miliardi di euro detenuti all'estero, ha aggiunto Menéndez. 28.04.2015 Sentenza della Cassazione civile italiana che dichiara utilizzabile in sede fiscale anche le informazioni e i documenti sottratti da Hervé Falciani presso la Banca HSBC Ginevra. Si trattava dei dati della scheda che conteneva indicazioni riguardanti un conto acceso presso HSBC trasmesse all’autorità finanziaria francese e da quest’ultima a quella italiana, attraverso i canali di collaborazione previsti dalla Direttiva 77/799/CEE. Questo mezzo di prova è stato considerato sufficiente nell’ambito del processo tributario, a differenza di quello penale. Pertanto la irritualità dell’acquisizione degli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale non comporta, di per sé stessa la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso. E’ stata pertanto annullata la decisione della Commissione tributaria provinciale/CCP di Lecco e la successiva conferma da parte della Commissione tributaria regionale/CTR della Lombardia. Ovviamente, la sentenza della Corte di Cassazione ha lasciato aperta la riserva riguardo all’apprezzamento da parte del Giudice del merito, relativamente all’attendibilità dei dati in questione, e ciò anche attraverso il riscontro con le difese del contribuente. 08.05.2015 La Vadian Bank di San Gallo, una filiale della Banca Cantonale di San Gallo, ha sottoscritto un Non-Prosecution Agreement (NPA) con il Dipartimento di Giustizia USA, accettando di versare una multa di USD 4'253'000.--. In questo modo la Banca riesce ad evitare un procedimento penale per partecipazione e assistenza alle infrazioni fiscali commesse da propri clienti sottoposti alla sovranità fiscale USA. Secondo le autorità USA, a partire dall’agosto 2008, ossia quando numerosi clienti USA hanno cominciato ad abbandonare UBS, il numero di questi clienti presso la 32 Vadian Bank è salito da 2 a 70, per cui il volume dei loro depositi raggiunse circa 76 milioni di dollari. Successivamente, dal 2011 al 2013, la Vadian Bank si è gradatamente separata da questi clienti USA. 11.05.2015 Secondo il Tages Anzeiger, dal 2010 al 2014 vennero presentate 30'000 autodenunce da parte di contribuenti fiscali svizzeri per un volume complessivo di 13,5 miliardi di franchi. 15.05.2015 Un’altra banca svizzera ha risolto il contenzioso fiscale con gli Stati Uniti: si tratta della Finter Bank Zurich, che verserà una multa di 5,4 milioni di dollari (4,95 milioni di franchi), secondo quanto ha indicato il Dipartimento americano di Giustizia. L’istituto è il terzo di quelli compresi nella cosiddetta categoria 2 a regolare la vertenza fiscale con gli USA: Finter Bank Zurich è stata fondata nel 1958 a Chiasso e dal 1957 è controllata dalla holding finanziaria italiana Italmobiliare. 18.05.2015 Il Consiglio Federale attribuisce al Segretariato di Stato per le questioni finanziarie internazionali la competenza di negoziare le convenzioni contro la doppia imposizione rispettivamente ogni emendamento riguardante queste Convenzioni bilaterali. Questa decisione si fonda sul rapporto datato 2 maggio 2011 del Dipartimento Federale delle Finanze intitolato “Amtshilfe für Steuersachen gemäss art. 26 OECD-Musterabkommen, Bericht über die Rolle der Verwaltung zwischen März 2009 und Februar 2011”. Il rapporto spiega le ragioni a causa delle quali l’Amministrazione Federale delle contribuzioni aveva omesso di rilevare la contraddizione fra i requisiti minimi stabiliti dall’OCSE per la cooperazione internazionale in materia fiscale, da una parte, e la regolamentazione prevista nelle Convenzioni contro la doppia imposizione emendate da parte della Svizzera. Infatti, queste contraddizioni esposero la Svizzera al rischio di non superare gli esami previsti dall’OCSE (Peer review) e quindi di essere catalogata tra i paesi elencati nelle liste grigie oppure nelle liste nere dell’OCSE. Il contenuto di questo rapporto può essere desunto, almeno parzialmente, dalla sentenza A_4500/2013 datata 27.02.2014 del Tribunale amministrativo federale che accolse il ricorso di un giornalista romando allo scopo di ottenere copia del Rapporto medesimo. Settembre 2015 Il GAFI, agenzia dell’OCSE specializzata per la strategia antiriciclaggio, inizia l'esame per la verifica della compatibilità del sistema svizzero antiriciclaggio rispetto alle Raccomandazioni antiriciclaggio approvate dal GAFI il 16.2.2012. 20.05.2015 Approvazione da parte del Parlamento Europeo dell’accordo con il Consiglio Europeo riguardante la IV Direttiva antiriciclaggio avente lo scopo di rafforzare la lotta contro i crimini fiscali e il finanziamento del terrorismo. In particolare è previsto per la prima volta l’obbligo per gli Stati membri dell’UE di tenere registri centrali con informazioni sui proprietari effettivi di società e altre entità giuridiche, come in particolare i trust. Questi registri centrali non erano previsti nella proposta iniziale della Commissione UE, ma sono stati inseriti da parte del Parlamento nel corso dei relativi negoziati. Inoltre, nel testo della IV Direttiva sono stati introdotti obblighi specifici relativi alle transazioni sospette effettuate dai clienti a carico di banche, auditors, avvocati, agenti immobiliari e case da gioco. Gli Stati membri avranno ora a disposizione due anni per trascrivere la IV Direttiva antiriciclaggio nel proprio ordinamento nazionale. Per contro, sarà immediatamente applicabile e direttamente in tutti gli Stati membri dell’UE, entro 20 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, il nuovo Regolamento sul trasferimento dei fondi, che mira a incrementare la tracciabilità dei pagatori, dei beneficiari e dei loro beni. 27.05.2015 Viene firmato fra la Svizzera e l’UE l’accordo riguardante lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. Si fonda sullo standard globale per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali approvato dall’OCSE. Secondo l’Accordo firmato a Bruxelles, la Svizzera e i 28 Stati membri dell’UE raccoglieranno i dati riguardanti i conti bancari nel corso dell’anno 2017, per poi iniziare a scambiarli nel corso dell’anno 2018. Un gruppo di ca. 50 paesi metterà in vigore lo standard 33 approvato dall’OCSE già nel corso del 2016, mentre un’altra cinquantina di paesi vi procederà l’anno successivo. Contemporaneamente è stato firmato un Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Svizzera e l’UE sulla fiscalità del risparmio, in vigore dal 1. luglio 2005, che abolisce il prelevamento della cosiddetta Euroritenuta. Contemporaneamente, il Consiglio Federale ha avviato la procedura di consultazione riguardo al testo dell’Accordo presso le cerchie interessate che avranno tempo fino al 17 settembre 2015 per prendere posizione. Il Consiglio Federale sottoporrà al Parlamento l’Accordo sullo scambio automatico di informazioni, unitamente al progetto di Legge federale riguardante lo scambio automatico di informazioni con l’estero. L’Accordo dovrebbe essere munito della clausola referendaria, per cui potrebbe essere sottoposto a votazione popolare. 28.05.2015 Altre quattro banche svizzere hanno raggiunto un accordo con il Dipartimento di giustizia americano (DoJ) per appianare la loro vertenza penale e fiscale. In totale pagheranno una multa di 2,2 milioni di dollari. La Société Générale Private Banking (SGPB) di Lugano pagherà la maggiore pena pecuniaria, di 1,36 milioni di dollari. L’istituto gestiva 109 conti con relazioni americane per un ammontare di circa 140 milioni di dollari. La Medibank di Zugo verserà 826'000 dollari, la LBBW (Svizzera) di Zurigo, 34'000 dollari, la Scobag Privatbank di Basilea 9.090 dollari. Le pene, riferisce il DoJ, sono risultate lievi grazie al comprovato impegno di questi istituti nell’incoraggiare i loro clienti americani a regolarizzare la loro situazione fiscale. 29.05.2015 La Banca Cantonale di Basilea (BKB) ha firmato un Accordo con il Ministero delle Finanze della Westfalia (NRW) versando 40 milioni di franchi allo scopo di risolvere definitivamente il procedimento penale contro la Banca e i propri dipendenti, avviato per complicità nelle infrazioni fiscali commesse da parte di contribuenti tedeschi clienti della BKB. Sulla base dei dati raccolti da parte del fisco della Germania, esaminando circa 70'000 autodenunce presentate da parte di contribuenti tedeschi clienti di banche svizzere, è stato possibile ricostruire il volume degli importi sottratti al fisco tedesco e del relativo profitto conseguito da parte delle banche. Sembra che siano in corso, sulla base di questi dati, analoghi procedimenti penali riguardanti una cinquantina di banche svizzere. L’Associazione svizzera delle banche cantonali, come pure l’Associazione svizzera dei banchieri, hanno adottato misure allo scopo di assistere le banche nella soluzione di questi procedimenti penali. Nel calcolo dell’importo da versare da parte di ogni banca al fisco tedesco, quest’ultimo tiene conto positivamente anche dell’avvenuta introduzione da parte delle banche della strategia del denaro fiscalmente pulito. Analoghi accordi erano stati raggiunti con le autorità fiscali tedesche nel corso del 2011 da parte di Credit Suisse, versando 150 milioni nonché da parte della Banca Julius Bär, versando 50 milioni, mentre nel 2014 UBS versò l’equivalente di circa 300 milioni di euro. Dal punto di vista giuridico, questi accordi sono problematici poiché comprendono anche l’obbligo di mettere a disposizione del fisco tedesco ulteriori dati riguardanti clienti. Ciò infatti potrebbe costituire una violazione degli artt. 271 e 273 del Codice Penale Svizzero, che puniscono ogni assistenza fornita ad autorità straniere, in particolare mediante la messa a disposizione di informazioni di carattere economico. Questo problema era stato risolto dal Consiglio Federale a favore delle banche svizzere tenute ad analoghi obblighi nell’ambito degli Accordi con il fisco USA, fornendo un’autorizzazione speciale, in applicazione dell’art. 271 CPS. 05.06.2015 Il Consiglio Federale sottopone alle Camere federali i seguenti progetti: a) l’approvazione del sistema dello scambio automatico di informazioni fiscali secondo il modello del Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) dell’OCSE. Questo trattato potrebbe servire da modello per la firma dei trattati analoghi da parte della Svizzera con altri paesi, come è già stato annunciato per l’Australia oppure con l’Unione Europea; b) la nuova Legge federale sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale, ne prevede la concretizzazione e la relativa procedura del MCAA; 34 c) il nuovo art. 6a della Legge federale antiriciclaggio, che prevede le norme di diligenza da parte di intermediari finanziari in Svizzera riguardo alla loro clientela sottoposta alla sovranità fiscale straniera, del seguente tenore: “Art. 6a Esame della conformità fiscale 1 Nell’accettare valori patrimoniali di clienti assoggettati all’estero, l’intermediario finanziario esamina se esiste un rischio elevato secondo il quale in violazione dell’obbligo fiscale tali valori non siano stati o non saranno dichiarati. I valori patrimoniali di poca entità possono essere esentati dall’esame. 2 Qualora sussistessero indizi di un rischio elevato, l’intermediario finanziario è tenuto ad effettuare ulteriori chiarimenti. L’entità di tali chiarimenti dipende dal rischio che il cliente rappresenta in ordine all’osservanza dell’obbligo fiscale. 3 Se il cliente è imponibile in uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali secondo standard riconosciuti a livello internazionale, l’intermediario finanziario può prescindere dall’esame dell’osservanza dell’obbligo fiscale. 4 Se l’intermediario finanziario deve presumere che in violazione dell’obbligo fiscale i valori patrimoniali che gli sono stati offerti o che sono investiti presso di lui non sono stati o non saranno dichiarati, egli è tenuto a: a. rifiutare di accettare i valori patrimoniali e una nuova relazione d’affari; b. sciogliere la relazione d’affari con clienti già acquisiti, qualora: 1. il cliente non possa provare che i valori patrimoniali già investiti presso l’intermediario finanziario sono stati debitamente dichiarati, e 2. per la persona interessata la regolarizzazione della situazione fiscale non comporti svantaggi considerati insostenibili a causa della mancanza di garanzie istituzionali. 01.07.2015 01.07.2015 5 È fatto salvo l’obbligo di comunicazione conformemente all’articolo 9.” Entrata in vigore delle nuove norme del Codice delle Obbligazioni approvate dal Parlamento svizzero il 12.12.2014 riguardanti le restrizioni nei confronti dei titoli al portatore di società anonime, società a responsabilità limitata e società cooperative. Si tratta degli artt. 627 n.7, 686 cpv.1, 697i, 697j, 697k, 697l, 697m, 704a, 718cpv.4, 747, 790 cpv.1, 790°, 814 cpv.3, 837, 898 cpv.2 CO. L’Austria introduce l’obbligo di comunicazione riguardo agli evasori fiscali fuggitivi dalla Svizzera e dal Liechtenstein. Infatti, il Parlamento austriaco ha approvato, simultaneamente all’abolizione del segreto bancario, anche l’introduzione di un obbligo di comunicazione a carico delle banche. Questo obbligo riguarda i clienti di banche austriache che hanno trasferito patrimoni dalla Svizzera (nel periodo dal 1. luglio 2011 al 31 dicembre 2012) e dal Liechtenstein (nel periodo dal 1. gennaio 2012 al 31 dicembre 2013). Come clienti si intendono sia le persone fisiche che le fondazioni di famiglia del Liechtenstein, come pure ogni struttura analoga. Le date sono state fissate tenendo conto dell’entrata in vigore degli Accordi bilaterali contro l’evasione fiscale, in vigore dal 1. gennaio 2013 fra l’Austria e la Svizzera e dal 1. gennaio 2014 fra l’Austria ed il Liechtenstein. In questo modo il fisco austriaco vuole identificare tutti gli evasori fiscali austriaci che avevano depositato i loro averi patrimoniali non dichiarati fiscalmente presso banche in Svizzera e/o in Liechtenstein, trasferendo poi questi averi patrimoniali a favore di banche austriache nel periodo immediatamente precedente l’entrata in vigore degli Accordi suddetti. Si stima che debba trattarsi di averi patrimoniali per un valore complessivo fra i 3 e i 13 miliardi di franchi. Finora, i due Accordi fiscali stipulati dall’Austria con la Svizzera e il Liechtenstein hanno fatto emergere circa 1 miliardo di franchi. Contemporaneamente all’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione a carico delle banche austriache, è stato varato anche un programma di Voluntary Disclosure, in base al quale, in caso di autodenuncia, i patrimoni non dichiarati vengono colpiti da un’imposta suppletoria che varia dal 5 al 30 % del patrimonio evaso. All’evasore rimane anche l’alternativa 35 di incaricare la propria banca in Austria di prelevare dal suo patrimonio, a titolo di imposta suppletoria, il 38 % da riversare al fisco austriaco, previa deduzione del 25 % di questa imposta suppletoria a favore della banca. 23.07.2015 Il fisco olandese presenta al fisco svizzero una rogatoria di gruppo fondata sulla CDI del 26.02.2010 tra la Svizzera e l’Olanda. Mediante questa rogaroria viene richiesta la consegna di informazioni riguardo alle persone sottoposte alla sovranità fiscale olandese che, nel periodo dal 1. febbraio 2013 al 31 dicembre 2014, fossero state titolari di un conto presso UBS Switzerland AG che non fosse stato dichiarato al fisco olandese, oppure riguardo al quale il cliente non avesse restituito alla banca una dichiarazione formale, mediante la quale si confermava la conformità fiscale dei rispettivi depositi. 30.07.2015 Altre tre banche, le ticinesi PKB Privat Bank e Credito Privato Commerciale, nonché Falcon Private Bank, hanno raggiunto un accordo con la giustizia statunitense nell’ambito del contenzioso fiscale. Pagheranno multe per una somma totale di 8.4 milioni di dollari (8.09 milioni di franchi al cambio attuale) di cui 6,328 milioni unicamente a carico di PKB Privat Bank. I tre istituti erano iscritti nella categoria 2 del programma di regolarizzazione fiscale statunitense, che permette di evitare il perseguimento per aver aiutato clienti statunitensi a nascondere patrimoni. Dal 2008 per PKB Privat Bank si contano 244 clienti con legami con gli USA, per un volume totale di 328,8 milioni di dollari. Il Credito Privato Commerciale, attualmente in liquidazione, pagherà una multa di 348'000 dollari (16 clienti per un totale di 71 milioni). Alla Falcon Private Bank, che ha sede a Zurigo, è stata inflitta una multa di 1,806 milioni di dollari (84 clienti per un totale di circa 134 milioni di dollari). In tutto 25 istituti iscritti nella categoria 2 hanno raggiunto un accordo con gli USA. 01.08.2015 L’Italia mette in vigore, dal primo agosto 2015, lo scambio spontaneo di informazioni in materia fiscale. La nuova normativa abolisce qualsiasi tipo di anonimato prima previsto attraverso il pagamento della cosiddetta Euroritenuta. L’autorità competente di ogni Stato membro potrà comunicare all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, attraverso il cosiddetto scambio automatico, informazioni con riferimento alle categorie di reddito quali dividendi, plusvalenze, altri redditi finanziari e saldi dei conti correnti. La regola prevista dalla Legge delega del 9 luglio 2015/Nr. 114 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 176 del 31.07.2015, riguarda il periodo di imposta a decorrere dal 1. gennaio 2016. 02.08.2015 La Banca Cantonale dei Grigioni conferma di avere ricevuto una lettera da parte delle autorità fiscali tedesche, che annuncia l’apertura di un procedimento per concorso in infrazioni fiscali commesse dalla clientela della banca sottoposta alla sovranità fiscale tedesca. Sembra che analoghe iniziative siano state avviate anche nei confronti della Banca Cantonale di San Gallo e della Banca Cantonale di Turgovia. 07.08.2015 La Banca cantonale del Giura (BCJ), la Banca Privata Reichmuth & Co. e la Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Svizzera) hanno trovato un accordo con il Dipartimento della Gistizia (DOJ) americano nell’ambito del contenzioso fiscale. La somma totale delle multe è di circa 3,56 milioni di dollari (3,49 milioni di franchi). La banca privata Reichmuth & Co., con sede a Lucerna, pagherà 2,6 milioni di dollari. La BCJ dovrà versare 970'000 dollari mentre la Banca Intermobiliare non pagherà nessuna multa. In cambio della loro collaborazione, i perseguimenti contro questi istituti vengono abbandonati, precisa il DOJ. Reichmuth & Co. deteneva 103 conti di clienti americani, che rappresentavano patrimoni per 281 milioni di dollari complessivamente, mentre la BCJ gestiva 118 conti per 18 clienti americani del valore di 10 milioni di dollari complessivamente. Quanto alla Banca Intermobiliare, nel luglio di quest’anno deteneva solo tre conti di clienti USA e tutti sono stati comunicati alle autorità fiscali americane. 36 08.08.2015 Il Dipartimento federale delle finanze rilancia, nell’ambito di un nuovo avamprogetto, la modifica della Legge federale sull’assistenza internazionale in materia fiscale riguardante rogatorie estere che si fondano su dati bancari sottratti. Un progetto analogo era già stato ritirato a causa dell’opposizione da parte della maggioranza dei partiti politici. Il nuovo avamprogetto prevede che si possa dar seguito a rogatorie fondate su dati rubati ma a condizione che lo stato rogante non li abbia acquisiti attivamente, bensì li abbia ricevuti a seguito di comunicazioni spontanee oppure nell’ambito dello scambio automatico di informazioni fiscali ricevute da altri Stati. Questa nuova iniziativa legislativa sembra dovuta alla necessità di superare la verifica condotta in Svizzera dal Global Forum per la fine del corrente anno. A causa della mancata conformità del proprio sistema giuridico rispetto alle norme minime dell’OCSE ed in particolare quelle riguardanti lo scambio di informazioni fondato su dati sottratti, il Lussemburgo non ha superato l’esame del Global Forum, per cui è stato immediatamente oggetto di sanzioni che toccano specialmente il settore import-export. 10.08.2015 Secondo la Süddeutsche Zeitung (nr. 182 pag. 15) nel Land della Renania settentrionale – Westfalia (NRW) attualmente vengono esaminate le 22'128 denunce spontanee che sono state presentate negli ultimi quattro anni e mezzo da parte di contribuenti fiscali tedeschi riguardanti conti presso banche svizzere. Nel mirino di queste verifiche si trovano i funzionari di banca che abbiano compiuto atti di assistenza attiva a favore delle infrazioni fiscali commesse dai propri clienti sottoposti alla sovranità fiscale tedesca. I relativi procedimenti penali vengono condotti in tutti questi casi da parte del Ministero Pubblico di Colonia. Sembra che le banche svizzere sospettate siano attualmente 29. 12.08.2015 Il Consiglio federale trasmette alle Camere federali la proposta di ratifica del Protocollo di modifica del Trattato italo - svizzero di doppia imposizione firmato il 23.2.2015, secondo cui le possibilità di cooperazione in materia fiscale su domanda vengono estese anche alle condotte qualificate come evasione fiscale (omessa dichiarazione fiscale, oppure dichiarazione fiscale incompleta secondo il gergo giuridico italiano) o sottrazione fiscale (secondo il gergo giuridico svizzero). In precedenza, secondo il testo vigente di cui dovrà essere approvata la revisione, le domande di assistenza erano ammesse soltanto nell'interesse di procedimenti avviati per titolo di frode fiscale, compresa la modalità di interposizione fittizia di società. Il nuovo Protocollo potrà entrare in vigore soltanto dopo che avrà avuto luogo la ratifica da parte dei Parlamenti italiano e svizzero nonché lo scambio dei relativi strumenti di ratifica. 15.09.2015 Il Tribunale Amministrativo Federale respinge la rogatoria presentata dalla Direzione generale delle finanze pubbliche francesi datata 21.12.2012, ritenendo che la stessa fosse fondata su informazioni acquisite in modo punibile secondo il diritto svizzero (cfr. sentenza A_6843/2014). Infatti non è stato possibile escludere che le informazioni sulle quali si fonda la rogatoria fiscale francese provenissero dalla lettera anonima contenente ca. 600 nomi di clienti inviata all’autorità fiscale francese da parte di Stephanie Gibaud, dipendente di una succursale francese di UBS. La sentenza, facendo applicazione dell’art. 7 lett. c della Legge federale svizzera sull’assistenza internazionale in materia fiscale, che appunto vieta la cooperazione da parte svizzera a favore di rogatorie che si fondano su informazioni raccolte in modo punibile penalmente, esamina ampiamente la storia e l’interpretazione di questa norma. Malgrado si tratti di una norma di diritto interno e malgrado il principio secondo cui il diritto internazionale prevale sulla norma di diritto interno, il diritto suddetto viene ritenuto applicabile anche nell’applicazione delle Convenzioni contro la doppia imposizione e ciò in virtù del principio della buona fede fra gli Stati previsto dall’art. 31 della Convenzione di Vienna sui trattati internazionali. 37 20.08.2015 La Banca dello Stato del Cantone Ticino pagherà 3,3 milioni di dollari al fisco USA per chiudere il contenzioso fiscale con gli Stati Uniti. Eviterà così procedure legali a suo carico per aver aiutato ricchi clienti statunitensi a nascondere capitali al fisco. L’istituto ticinese, secondo quanto riferito dal Dipartimento di giustizia americano, aveva 187 conti legati a contribuenti USA per un totale di circa 137 milioni. L’importo della sanzione pecuniaria è stato calcolato tenendo conto del fatto che una politica di controllo nei confronti dei clienti sottoposti alla sovranità fiscale USA venne introdotta tardivamente rispetto all’avvio del procedimento USA contro UBS e rispetto ad altre banche, anche riguardo a direttive interne relativamente ai clienti USA in fuga da UBS. Contemporaneamente è stato reso noto anche l’Accordo stipulato con il governo americano da parte della banca Zweiplus che ha pattuito una sanzione pecuniaria di 1'089'000 dollari, in considerazione dei 44 conti con riferimento USA per 12,1 milioni di dollari complessivamente a partire dall’agosto 2008. 20.08.2015 Il Tribunale federale conferma la legittimità di una multa di CHF 7'000.— che l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) aveva inflitto ad una società svizzera per essersi rifiutata di fornire le informazioni richieste da parte della AFC nell’ambito dell’esecuzione di una rogatoria presentata da parte del fisco norvegese (cfr. sentenza 2C_941/2014) 27.09.2015 Pubblicazione sul Foglio Federale della notifica da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) nei confronti dei contribuenti olandesi coinvolti nella rogatoria di gruppo presentata da parte del fisco olandese. Nel documento l’Amministrazione federale delle contribuzioni indica di aver ricevuto il 23 luglio 2015 la richiesta di fornire informazioni “sulle persone fisiche non identificate” domiciliate nei Paesi Bassi, titolari di uno o più conti presso UBS Switzerland durante il periodo tra il 1. febbraio 2013 e il 31 dicembre 2014. La richiesta riguarda soltanto le persone che non hanno fornito alla banca, nei termini di legge olandesi, prove sufficienti di essersi messi in regola con il fisco del loro paese, dopo aver ricevuto da UBS una lettera in cui venivano esplicitamente esortati a farlo, pena la “disdetta imminente delle relazioni commerciali”. La richiesta olandese esclude i conti che non hanno mai raggiunto o superato nel periodo in questione i 1500 euro di deposito. Un portavoce del DFF ha detto all’agenzia di stampa Afp che nessuna decisione è stata finora presa riguardo alla richiesta olandese, la prima su così vasta scala proveniente da un paese che non siano gli Stati Uniti. Questa è stata resa possibile dalla riveduta Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF), approvata dal Parlamento svizzero il 28.09.2012. 27.09.2015 In un’intervista pubblicata sul settimanale tedesco WAZ (Westdeutsche Allgemeine Zeitung) il Ministro delle Finanze del Nordrhein Westfälisches Land, Norbert Walter-Borjans ha reso noto che la strategia dell’acquisto di dischetti sottratti e contenenti nomi di clienti tedeschi di banche svizzere, ha contribuito al successo della campagna di autodenuncia, che ha generato dal 2010 circa 120'000 autodenunce da parte di contribuenti tedeschi. Sulla base dei dati forniti da queste autodenunce, sono stati avviati procedimenti penali contro alcune banche svizzere per titolo di concorso nelle infrazioni fiscali autodenunciate da parte di contribuenti tedeschi. Finora questi procedimenti avviati da parte dei Ministeri pubblici hanno permesso di incassare multe da parte di UBS (300 milioni di euro), dal Crédit suisse (150 milioni di euro) da Julius Baer (50 milioni di euro), da LGT (50 milioni di euro) e dalla Basler Kantonalbank (39 milioni di euro). In generale la banca viene confrontata con gli indizi che sono stati raccolti a carico di propri dipendenti e viene così indotta a pagare la multa allo scopo di ottenere la conclusione del procedimento penale. Per ora la Germania non ha ancora inoltrato domande di gruppo alle autorità fiscali svizzere. 29.09.2015 La Francia stima di recuperare 2,65 miliardi di euro nel 2015 e altri 2,4 miliardi nel 2016 grazie alla regolarizzazione della situazione fiscale dei contribuenti francesi con un conto bancario non dichiarato all'estero, in particolare in Svizzera. Lo ha detto il ministro delle finanze, Michel Sapin, in occasione di una 38 visita al Centro incaricato delle regolarizzazioni fiscali a Saint-Germain-en-Laye, vicino a Parigi. Secondo il ministro, l'85% dei conti regolarizzati quest'anno hanno o avevano sede in Svizzera. A fine giugno erano già stati incassati 1,6 miliardi di euro. Dal 2013, Parigi esorta i contribuenti francesi con un conto nascosto all'estero a presentarsi spontaneamente ai servizi delle imposte per regolarizzare la loro situazione. Poiché la Svizzera prevede di applicare dal 2018 lo scambio automatico di informazioni con i servizi fiscali esteri, sono in molti a "pentirsi". Circa 130 dossier vengono depositati ogni settimana presso il Fisco francese, che nel 2014 ha recuperato circa 2 miliardi di euro. 06.10.2015 Scambio automatico di informazioni sugli accordi fiscali preventivi con le imprese. L’Ecofin ha raggiunto l’accordo politico sulle regole per lo scambio automatico sui cosiddetti tax rulings stipulati dalle imprese di rilevanza transfrontaliera, nonché sugli accordi e sui prezzi di trasferimento di beni e servizi all’interno dei gruppi di imprese. Secondo il Ministro italiano dell’Economia Piercarlo Padovan “ci sono sicuramente le basi per un forte recupero dell’evasione, della lotta all’evasione e all’elusione, e di una maggiore trasparenza sull’informazione degli accordi che le imprese hanno stabilito in termini di tasse”. 28.10.2015 Mediante due sentenze, il Tribunale Federale ha confermato le sentenze emanate in data 12.02.2015 da parte del Tribunale d’Appello del Cantone Ticino, mediante le quali venne ordinato alla Banca di eseguire l’istruzione di chiudere il conto bancario previo prelievo in contanti della somma di ca. Euro 560'000.--, rispettivamente di ca. Euro 75'000.--. La motivazione ha trattato solamente una parte degli argomenti di fondo, fondandosi essenzialmente su questioni di carattere procedurale. E’ pertanto da attendersi che rimarrà limitato l’effetto di pregiudizio giurisprudenziale del contenuto di queste due sentenze riguardo alla strategia del denaro fiscalmente dichiarato ormai applicata in modo generale e relativamente omogenea da parte di tutte le banche svizzere. Il testo integrale della motivazione, ma anonimizzato, è reperibile sul sito www.bger.ch/it/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht.htm 20.11.2015 Perquisizione da parte delle autorità fiscali della Grecia presso l’ufficio di rappresentanza di UBS in Atene alla ricerca di dati utili per l’identificazione di 200 conti sospetti. L’intervento è da mettere in relazione con quella che in Grecia viene definita la “lista Borjans”, dal nome di Norbert Walter- Borjans, ministro delle finanze nella Renania Settentrionale-Vestfalia che, nel gennaio 2015 aveva sottoscritto ad Atene un Accordo di cooperazione in materia fiscale con la Grecia. 25.11.2015 Il Consiglio Federale sottopone per approvazione alle Camere Federali il Messaggio contenente l’Accordo sullo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali con l’Unione Europea, mediante a) un Protocollo che modifica l’Accordo sulla fiscalità del risparmio fra la Svizzera e l’Unione europea, b) un disegno della Legge Federale concernente l’abrogazione della Legge del 17.12.2004 sulla fiscalità del risparmio e della Legge del 15.06.2012 sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale. 08.12.2015 L'Accordo dell'Unione Europea con la Svizzera sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale è stato approvato dal Consiglio UE dei Ministri delle finanze (ECOFIN). Il Parlamento europeo, cui compete soltanto un voto consultivo, lo aveva approvato in ottobre, per cui la procedura di approvazione in seno all'UE è conclusa. In base all' Accordo, lo scambio automatico avverrà in conformità dello standard previsto dall'OCSE secondo il cosiddetto Accordo fra Autorità Competenti (MCCA /Multilateral Competent Authority Agreement) e pertanto attualizza e modifica l'Accordo del 2005 sull'euroritenuta. In caso di approvazione, verranno rilevati i dati finanziari nel corso del 2017, per poi essere scambiati con i 28 Stati membri dell'UE nel corso del 2018. 39 Il medesimo Accordo è già stato concluso o si trova in via di conclusione anche con Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino. Il Consiglio federale lo ha sottoposto al Parlamento svizzero mediante un Messaggio di fine novembre. 08.12.2015 Il Protocollo di modifica della Convenzione italo-svizzera contro la doppia imposizione è stato approvato dal Consiglio nazionale, per cui si attende il voto del Consiglio degli Stati nella sessione di primavera del 2016. Il Protocollo venne firmato dalle Parti a Milano il 23 febbraio 2015. 11.12.2015 Pagando un totale di circa 8 milioni di dollari, Banca Coop e Cornèr Banca potranno risolvere la vertenza fiscale con gli Usa legata ai correntisti americani che avrebbero aggirato il fisco. Come indicato dal Dipartimento di giustizia USA, il primo istituto pagherà 3,223 milioni di dollari, il secondo 5,068 milioni. Banca Coop aveva in gestione, dal 2008, 385 conti di cittadini statunitensi per un ammontare di 71,4 milioni di dollari; Corner, dal canto sui, contava 383 depositi per 351 milioni. Con le due banche, ora sono 62 gli istituti svizzeri che si sono accordati con le autorità americane. L’ammenda massima è stata inflitta a BSI per un importo di 211 milioni di dollari. 15.12.2015 Le banche Crédit Agricole (Svizzera), Dreyfus e Baumann hanno concluso un accordo nel quadro del programma di regolarizzazione fiscale degli istituti elvetici negli Stati Uniti. Pagheranno delle multe per un importo totale di 130 milioni di dollari ($ 99,2 mio. per Crédit Agricole - la seconda multa più salata inflitta a una banca svizzera appartenente alla categoria 2 - ; $ 24,4 per Dreyfus; $ 7,7 per Baumann). 16.12.2015 Il Tribunale commerciale di Zurigo accoglie la richiesta di due avvocati zurighesi di vietare alla Cornèr Banca di Lugano la trasmissione dei loro nominativi al fisco USA. Questa trasmissione faceva parte dell’Accordo stipulato dalla Cornèr Banca con il fisco americano nell’ambito del cosiddetto Non Prosecution Agreement, in base al quale la banca aveva effettuato il pagamento di 5 mio di CHF sottoponendosi inoltre all’obbligo di fornire il nome di 59 dipendenti della Banca e di 69 gestori patrimoniali esterni. A quest’ultima categoria appartenevano anche i due avvocati zurighesi che avevano gestito per i loro clienti 14 conti presso la Cornèr Banca aperti nell’autunno 2009. Secondo il Tribunale zurighese non sussiste più un interesse pubblico preminente alla messa a diposizione dei nomi dei due avvocati. Infatti, dopo che la banca ha stipulato il Non-Prosecution Agreement non si vede quale potrebbe essere il serio pregiudizio che potrebbe derivarle dal fatto che non vengono forniti i nomi di questi due avvocati. La sentenza del Tribunale commerciale di Zurigo può ancora essere impugnata. 18.12.2015 Le Camere federali approvano la legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) che entrerà in vigore il 1 gennaio 2017 come legge di esecuzione degli accordi sullo scambio automatico di informazioni che entreranno in vigore con l'Unione Europea (approvato dalle Camere federali il 17.6.2016 ) e con altri Paesi ( anzitutto quello con l'Australia approvato dalle Camere federali il 17.6.2016). 22.12.2015 La Corte europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo ha respinto una delle prime denunce presentate da contribuenti statunitensi contro la Svizzera collegata alla trasmissione dei suoi dati personali ed economici al Fisco USA (sentenza 28601/11 del 22.12.2015 ). Il ricorrente, un cittadino residente a Miami, con la doppia nazionalità statunitense e saudita, lamentava la mancanza di base legale, la violazione del principio costituzionale per la protezione della sfera privata (art.8 CEDU) nonché la violazione del principio della non discriminazione. La Corte riconobbe tra l'altro che il contribuente statunitense ebbe a disposizione tutte le garanzie procedurali e che, comunque, la tutela dei suoi interessi personali non poteva prevalere rispetto alla tutela degli interessi economici svizzeri in gioco, tali da "contribuire al benessere economico del Paese". A questo proposito viene menzionato anche il fatto che fosse in gioco la stessa esistenza di UBS. Proprio per 40 questa ragione il Parlamento svizzero aveva approvato l'Accordo con gli USA in applicazione del quale ebbe luogo la trasmissione al Fisco USA dei dati riguardanti 4450 contribuenti statunitensi. La Corte europea ha stabilito che questo Accordo una base legale sufficiente per la trasmissione dei reati finanziari riguardanti il ricorrente, giudicando anche trattarsi "semplicemente" di informazioni bancarie e non di informazioni di carattere eminentemente personale. 22.12.2015 Il Tribunale d’Appello di Francoforte (Oberlandesgericht) ha confermato l’estradizione verso gli Stati Uniti di Roger K., ex funzionario della Banca Wegelin, accusato di avere cospirato con altri due colleghi per favorire l’evasione fiscale di clienti americani della Banca Wegelin in danno dell’erario USA, facilitando così la sottrazione di ca 1,2 miliardi di dollari. Secondo il Procuratore Pubblico di Manhattan, Preet Bharara, viene considerato come aggravante per la Banca Wegelin il fatto di avere continuato nell’attività di complicità in evasione fiscale anche dopo che divenne pubblica l’inchiesta condotta dal fisco USA contro UBS. Nel frattempo la Banca Wegelin ha ridotto le sue attività esclusivamente alla gestione di clienti USA. I suoi azionisti principali, Otto Bruderer e Konrad Hummler potrebbero arrischiare di vedere pregiudicata la loro posizione processuale nel caso in cui il loro dipendente, Roger K., una volta estradato, dovesse coinvolgerli. Il banchiere era stato arrestato nel febbraio 2011 all’aeroporto di Francoforte e venne rilasciato sotto cauzione dopo sette mesi di prigione. Mentre nel 2009 le autorità americane intensificavano il procedimento contro UBS, Konrad Hummler pubblicò una raccomandazione di investimento riferita agli Stati Uniti come paese di investimento intitolata “It’s time to say goodbye”. 23.12.2015 Cinque altre banche svizzere hanno raggiunto un accordo con le autorità statunitensi nella vicenda dei contenziosi fiscali. Si tratta della Banca cantonale vodese (BCV), J. Safra Sarasin, Coutts, Gonet e la Banca cantonale vallesana (BCVS). Complessivamente sono quindi 74 gli istituti di credito che hanno appianato le divergenze con gli Stati Uniti in questo contesto. Per non essere ulteriormente perseguite penalmente le cinque banche in questione pagheranno una multa di circa 220 milioni di dollari, indica il Dipartimento di giustizia americano (DoJ) in un comunicato diffuso in serata. L'importo più alto di 85,8 milioni di dollari sarà pagato dalla J. Safra Sarasin. L'istituto con sede a Basilea deteneva 1275 conti in relazione con gli USA e amministrava un patrimonio di 2,2 miliardi di dollari. Coutts pagherà una multa di 78,5 milioni di dollari per 1337 conti di clienti americani con un patrimonio massimo di 2,1 miliardi di dollari. Per la BCV l'ammenda ammonta a 41,7 milioni di dollari per 2088 conti americani e un patrimonio di 1,3 miliardi di dollari. La banca privata ginevrina Gonet dovrà sborsare 11,5 milioni di dollari per 150 conti di clienti americani con un patrimonio massimo di 254,5 milioni di dollari, mentre la BCVS pagherà 2,3 milioni di dollari per 185 conti con un patrimonio di 72 milioni di dollari. 31.12.2015 L'ultimo giorno dell'anno anche la Banca Lombard Odier & Co. LTD e la DZ Privatbank (Schweiz) AG hanno ognuna trovato un accordo con le autorità americane. Pagheranno complessivamente più di 107 milioni di dollari. Entrambe le banche acconsentono a cooperare in ogni pertinente procedura penale o civile. 01.01.2016 Entrata in vigore delle norme svizzere (approvate il 12.12.2014) di applicazione delle Raccomandazioni del GAFI del 16.02.2012 riguardanti la punibilità del riciclaggio del provento di infrazioni fiscali gravi a) secondo il nuovo art. 305bis comma 1bis CP per la fiscalità diretta; b) secondo il nuovo art. 14 cpv.4 DPA per la fiscalità indiretta. 01.01.2016 Entrata in vigore della nuova versione della CDB contenente nuovi capitoli anche riguardo al divieto di assistenza ai reati fiscali ed alla fuga di capitali (sostituzione degli artt.7 e 8 CDB 08 mediante gli artt. 47-52 e 53-57 CDB 16) 41 06.01.2016 Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) ha raggiunto una soluzione in base all'US Tax Program for Swiss Banks sottoscrivendo un Non-Prosecution Agreement e pagando una multa di più di 187 milioni di dollari. 28.01.2016 Molti clienti di UBS sono nel mirino della giustizia tedesca, dopo che il Land della Renania del Nord-Vestfalia ha acquisito – nel 2012 – un CD contenente i dati di evasori fiscali. Il Ministero pubblico di Bochum ha già aperto circa 2000 procedimenti. Di questi, 340 sono stati risolti tramite il pagamento di multe, per un totale di 16,4 milioni di euro (circa 18 milioni di franchi), ha indicato il Procuratore Generale Bernd Bieniossek al giornale tedesco “Westdeutsche Allgemeine Zeitung” . Le persone al centro dell’inchiesta dovranno inoltre pagare le imposte arretrate. Alcuni evasori sono stati condannati a pene privative della libertà con la condizionale di al massimo un anno. 28.01.2016 Trentuno Paesi hanno firmato un Accordo multilaterale che rappresenta il primo passo per l’applicazione delle misure di lotta contro il treaty shopping praticato dalle multinazionali per pagare meno tasse, la cosiddetta ottimizzazione fiscale, concordato da OCSE e G20 alla fine dello scorso anno. L’Accordo riguarda in particolare il capitolo del “reporting Paese per Paese”*, cioè l’introduzione dell’obbligo per le aziende che hanno filiali in diversi Stati di indicare con chiarezza quali attività abbiano in ciascuna giurisdizione, quale fatturato realizzino e quali siano i profitti e lo scambio automatico di informazioni su questo fronte fra Paesi. “Ciò che vogliamo, è capire quale sia l’attività di un grande gruppo in un Paese, per fare in modo che ci sia una tassazione che sia giusta”, ha sottolineato il Ministro delle Finanze francese, Michel Sapin, ricordando anche l’importanza del fatto che “tutti abbiano le stesse regole” su questo fronte. 4.02.2016 La banca zurighese Julius Baer dovrà versare la somma di 559,29 milioni di franchi agli Stati Uniti, allo scopo di evitare un procedimento penale per assistenza all’evasione fiscale da parte di propri clienti contribuenti USA. L’intesa, nella forma del cosiddetto Deferred Prosecution Agreement (DPA) è stata firmata presso il Tribunale federale di Manhattan, con i rappresentanti del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, come confermato in un comunicato del Procuratore federale Preet Bharara diffuso dal Dipartimento di giustizia. In base all’accordo la Banca Julius Baer dovrà continuare a cooperare con l’Amministrazione fiscale USA per facilitare le indagini contro i propri clienti evasori e si è impegnata comunque a chiudere tutti i conti non dichiarati di contribuenti americani. La Banca Julius Baer appartiene alla categoria delle 16 banche elvetiche che, nella vertenza fiscale con gli USA, figuravano nella cosiddetta categoria 1, ovvero quella delle banche che nell’agosto 2013 erano già al centro di un’inchiesta penale da parte del Department of Justice. 4.02.2016 Davanti al Tribunale di Manhattan è iniziato il processo contro due gestori patrimoniali della Banca Julius Baer, che nel 2015 vennero imputati da parte del Ministero Pubblico per aver aiutato propri clienti, “US Person”, ad evadere il fisco. I due consulenti bancari si sono dichiarati colpevoli ed hanno accettato di collaborare con le autorità americane. Stando all’atto di accusa avrebbero aiutato 180 clienti ad occultare presso conti svizzeri circa 600 milioni di dollari. L’accusa promossa a loro carico è quindi stata quella di cospirazione allo scopo di frodare gli USA. 5.02.2016 Mediante comunicato stampa, la FINMA rende nota a posteriori la conclusione del procedimento di enforcement nei confronti della Banca Julius Bär & Co SA. Il procedimento condotto tra il 2010 e il 2011 ebbe per oggetto le attività finanziarie transfrontaliere della Banca intrattenute con clienti privati statunitensi. La FINMA ha constatato che la Banca ha violato i propri obblighi di identificazione, limitazione e monitoraggio dei rischi nelle relazioni d’affari con clienti statunitensi. Di conseguenza, la FINMA ha disposto l’adozione di misure volte a ripristinare la situazione conforme, ciò che la FINMA ritiene sia stato debitamente attuato da parte della Banca, precisando: 42 a) “Dall'inchiesta interna della banca e dal procedimento di enforcement della FINMA è emerso che la banca aveva sottovalutato i rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni con clienti americani nonché considerato di violare le leggi statunitensi. In particolare, dopo che UBS SA aveva cessato le attività transfrontaliere con gli Stati Uniti nel 2008, la banca ha nuovamente incrementato in misura considerevole i propri rischi. Quest’ultima aveva infatti deciso di rilevare i clienti di UBS, considerando tale situazione come un’opportunità, senza però aver sufficientemente chiarito la portata dei rischi connessi per il gruppo attivo a livello globale. Una governance carente, che fra l’altro si è manifestata nella mancanza di controlli e in un sistema di incentivi problematico, ha incrementato ulteriormente i rischi a cui si è esposta la Banca Julius Bär. Di conseguenza, la banca è accusata di aver svolto un rilevamento e una valutazione dei rischi insufficienti nel periodo compreso tra il 2007 e il 2008.” b) “La FINMA ha concluso il proprio procedimento di enforcement nei confronti di Julius Bär nel novembre 2011, constatando che la banca aveva violato i propri obblighi di identificazione, limitazione e controllo dei rischi nelle relazioni d'affari con clienti statunitensi nonché si era esposta a rischi giuridici e di reputazione sproporzionatamente elevati. Conformemente al diritto svizzero in materia di vigilanza, Julius Bär ha dunque violato il requisito della garanzia di un'attività irreprensibile.” 25.02.2016 Il Credit Suisse rinuncia a ricorrere al Tribunale federale contro la sua condanna per la consegna agli Stati Uniti di dati relativi ad una sua ex-dipendente, ritenuta illecita dai tribunali ginevrini. La donna chiede un indennizzo di oltre 500’000 per torto morale, danni economici e spese di avvocato, ha precisato l’avvocato Douglas Hornung. In dicembre la Corte di giustizia di Ginevra, in seconda istanza, aveva bocciato un ricorso del Credit Suisse, confermando che gli interessi personali della donna prevalgono su quelli dell’istituto di credito, come stabilito a fine maggio dal Tribunale di prima istanza. La ex dipendente aveva denunciato il CS per aver trasmesso alle autorità penali americane 1'623 documenti contenenti suoi dati (essenzialmente e-mail) tra l’aprile e l’ottobre 2012. All’epoca le banche non erano tenute ad informare il personale dell’invio di informazioni che lo riguardavano. Sono però rimasti 50 documenti che il CS avrebbe voluto inviare e per i quali ha dovuto chiedere l’autorizzazione, rendendo la vicenda nota alla sua ex-dipendente. Su sua opposizione, il trasferimento dei 50 documenti è poi stato bloccato con un provvedimento provvisionale, blocco ora definitivamente confermato. Nella sentenza del 28 maggio, il Tribunale di prima istanza ha constatato “l’illiceità della comunicazione alle autorità americane da parte di Credit Suisse – al di fuori di un procedimento di assistenza internazionale – di documenti contenenti dati” della exdipendente. Secondo Hornung, le banche svizzere avrebbero già trasmesso alle autorità americane i dati di oltre 50'000 dipendenti. Solo un migliaio si è opposto a tale operazione. 18.03.2016 Il Gruppo Vontobel è stato condannato in Germania ad una multa di € 4,5 milioni nell'ambito del procedimento fiscale contro l'ex-presidente del FC Bayern Monaco, Uli Hoeness. La chiusura della procedura contro la Banca a seguito del pagamento di una multa viene confermata da parte di una porta-voce del Gruppo Vontobel. Dapprima la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» aveva riferito che, secondo la sentenza dell'Amtsgericht di Monaco, l'Istituto bancario aveva violato in modo negligente i suoi obblighi di vigilanza. La Banca è perciò venuta meno ad un'osservanza e organizzazione adeguata. Anche un impiegato della Banca, che allora era responsabile per le transazioni finanziarie di Hoeness, è stato condannato ad una pena detentiva di 1 anno con la sospensione condizionale e ad una sanzione pecuniaria di € 90'000, come conferma il procuratore generale Ken Heidenreich. Nel 2014 Hoeness era stato condannato ad una pena detentiva per evasione fiscale. Nel frattempo è però già stato dimesso dal carcere. 43 21.03.2016 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) respinge la domanda raggruppata olandese del 23.7.2015, mediante sentenza di annullamento della precedente decisione favorevole, datata 25.11.2015, che era stata adottata in prima istanza da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. In sintesi, il TAF ritiene che il Protocollo addizionale alla CDI fra Svizzera e Olanda non ammetta la rogatoria di gruppo come forma di cooperazione fra i due Paesi. Ritiene inoltre che la volontà così espressa fra i due Paesi contraenti prevalga rispetto alla norma di diritto svizzero che prevede esplicitamente, nella legge federale sull’assistenza internazionale in materia fiscale, la possibilità delle rogatorie di gruppo. è pendente il ricorso al Tribunale federale 3.04.2016 Panama Papers: amministrative utilizzabilità da parte di autorità penali, fiscali e I. Le fonti rese note dal 3.4.2016 a) b) Süddeutsche Zeitung http://www.sueddeutsche.de/politik/panama-papers-geheimgeschaefte-vonhunderten-politikern-und-prominenten-in-steueroasen-enthuellt-1.2932232 International Consortium for Investigative Journalists (ICIJ) https://panamapapers.icij.org/?utmcontent=buffer7ca6b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_cam paign= II. Contenuto (secondo le fonti suddette) a) E-mail, documenti, estratti-conto bancari, contratti, fatture, documenti di identità per complessivi 11,5 milioni di dati (2,6 Terabyte) dal 2005 al 2015. I dati suddetti sarebbero stati sottratti dagli archivi dello Studio legale Mossack Fonseca con sede principale in Panama e diverse succursali in altri paesi, tra l’altro ad Anguilla, Bahamas, Belize, Cipro, Costarica, Hong Kong, Inghilterra, Malta, Nevada, Olanda, Samoa, Seychelles, Wyoming. I dati suddetti riguarderebbero circa 214'000 trust, fondazioni e società di sede, ossia non operative e prive di personale e uffici propri, costituite a Panama ed in altri 26 paradisi fiscali, come le BVI e l’Isola di Niue nell’Oceano Pacifico meridionale (un atollo corallino di 260 kmq con 1600 abitanti, territorio indipendente della Nuova Zelanda). Le società suddette sarebbero state costituite su richiesta di banche, fiduciari, commercialisti e avvocati di numerosi paesi, fra cui 34'000 dalla Svizzera. b) c) d) III. Acquisizione dei dati suddetti Nella misura in cui sussistono indizi concreti di reato o di infrazioni fiscali, le autorità penali e/o fiscali possono a) sequestrare questi dati nei paesi in cui fossero reperibili, in specie presso le redazioni dei giornali, nella misura in cui non venisse opposto il segreto del giornalista (previsto in Svizzera dall’art. 172 CPP) b) acquisire le informazioni pubblicate dai media relative a singole persone menzionate c) acquisire questi dati mediante rogatorie penali e/o fiscali indirizzate alle autorità penali e fiscali di quei paesi ove questi dati già fossero stati acquisiti d) beneficiare di informazioni che dovessero essere fornite spontaneamente da parte delle autorità penali o fiscali di quei paesi ove questi dati già fossero stati acquisiti IV. a) Utilizzabilità dei dati suddetti La questione dell’utilizzabilità si pone qualora, come sembrerebbe, i dati suddetti fossero stati sottratti in modo delittuoso dagli archivi dello Studio legale Mossack Fonseca. Infatti l’ordinamento giuridico di molti Stati vieta l‘uso di informazioni provento di reato. 44 b) c) Altri ordinamenti vietano l’uso dei dati soltanto se l’autorità li avesse acquisiti direttamente in modo delittuoso (cfr. p.es. art. 141 CPP svizzero). Mediante una recente sentenza sulla lista Falciani, sottratta da quest’ultimo presso HSBC Ginevra, la Corte di cassazione italiana ne ha ammesso l’utilizzabilità 13.04.2016 A Parigi, presso la sede dell’OCSE si riunisce in seduta straordinaria la cosiddetta rete JITSIC/Joint International Tax Shelter Information and Collaboration allo scopo di “riflettere sulla possibilità di cooperazione e scambio di informazioni, identificare i rischi della frode fiscale e decidere un’azione congiunta alla luce delle rivelazioni dei Panama papers”. Vi hanno partecipato alti responsabili di amministrazioni fiscali di paesi del mondo intero. 13.04.2016 La Divisione contro il crimine organizzato della Polizia nazionale del Panama ha effettuato una perquisizione presso la sede centrale dello Studio legale Mossack Fonseca a Panama sequestrando numerosi documenti. 04.05.2016 Ratifica da parte del Parlamento italiano del Protocollo che modifica la Convenzione fra la Repubblica Italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni, conclusa a Roma il 9 marzo 1976 cosi come modificata dal Protocollo del 28.04.1978 (pubblicata sulla GU n.115 del 18.05.2016). 25.05.2016 Viene approvato da parte dell’ECOFIN l’allestimento di una lista dei paesi offshore non fiscalmente cooperativi. Verranno adottati i criteri già elaborati in seno all’ OCSE riguardo alla cooperazione internazionale in materia fiscale. Vengono considerate le norme e le prassi relative ai tre metodi di cooperazione internazionale: su domanda, spontanea e automatica. Una prima lista dovrebbe essere approvata per l’inizio del 2017. Verrà stabilito quale tipo di sanzioni saranno da adottare nei confronti dei paesi che figurano su questa lista. 03.06.2016 La Guardia Civil spagnola ha effettuato una perquisizione nella sede del Banco Santander a Madrid nel quadro dell’inchiesta sulle presunte irregolarità fiscali della banca HSBC in Svizzera rivelate dalla Lista Falciani. Secondo "El Mundo" circa 600 cittadini spagnoli figurano sulla lista di titolari di "conti opachi" fornita dall’ex dipendente HSBC Hervé Falciani. I clienti spagnoli della sede ginevrina della banca sarebbero stati titolari di conti per circa 6 miliardi di euro. Il banco Santander ha confermato di avere ricevuto "una richiesta di informazioni su movimenti di determinati conti correnti fra entità, cui si sta rispondendo fornendo tutti i dati disponibili". 10.06.2016 Messaggio del Consiglio federale che propone la possibilità di accettare una domanda di assistenza estera in materia fiscale anche nel caso in cui sia fondata su informazioni sottratte illegalmente. Verrebbe così modificato l'art. 3 della Legge federale sull’assistenza internazionale in materia fiscale. Si tratta di un progetto che già venne respinto nel 2013 16.06.2016 Arrestato un impiegato della filiale di Ginevra dello Studio legale Mossak & Fonseca del Panama, accusato di avere sottratto dati confidenziali riguardanti clienti dello studio legale. Il Ministero pubblico del Canton Ginevra, su denuncia penale dello Studio legale, ha avviato un procedimento penale per titolo di sottrazione di dati (art. Art. 179novies CP) e abuso di apparecchi informatici (art. 147 CP). 17.06.2016 Il Parlamento svizzero approva il Protocollo sullo scambio automatico di informazioni con l'Unione Europea che modifica l'Accordo sull'Euroritenuta. Nella stessa occasione il Parlamento svizzero ha approvato l'Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'Australia. 23.06.2016 Davanti a un tribunale della Virginia, negli Stati Uniti, un ex banchiere di Credit Suisse si è dichiarato colpevole di aver aiutato cittadini americani a frodare il fisco mentre lavorava per Credit Suisse tra il 2002 e il 2009. L’ex dipendente, un cittadino 45 italiano di 48 anni domiciliato in Svizzera, ha confessato di avere aiutato alcuni contribuenti statunitensi a nascondere parte del loro patrimonio in conti bancari elvetici, indica il Ministero della giustizia americano (DoJ) in un comunicato. L’ex dipendente ha anche riconosciuto di avere amministrato un portafoglio-clienti del valore di circa 700 milioni di dollari (664 milioni di franchi), denaro in gran parte appartenente a residenti della costa Ovest degli Stati Uniti. Le entrate sottratte al Fisco americano sono stimate fra 1,5 e 3,5 milioni di dollari. L’imputato rischia fino a cinque anni di prigione, oltre a dover risarcire danni e interessi, secondo il DoJ. Due altri ex dipendenti di Credit Suisse sono già stati condannati, per fatti simili, nel marzo 2015. Il Credit Suisse aveva già ammesso, a fine maggio 2014, di aver volontariamente pagato poi consigliato e aiutato clienti americani a frodare il fisco. L’istituto di credito elvetico ha pagato 2,6 miliardi di dollari per regolare questo contenzioso. 04.07.2016 Perquisizione da parte del Ministero Pubblico di Atene nella casa di Christos Sklavounis, manager di UBS, allo scopo di sequestrare apparecchiature informatiche e documenti. La perquisizione è avvenuta dopo che due Procuratori pubblici greci, lo scorso mese di giugno, avevano condotto un colloquio, presso l’Ambasciata greca a Washington, con Bradley Birkenfeld, già dirigente di UBS negli USA e principale testimone di accusa contro UBS negli USA. 05.07.2016 UBS spiega in un comunicato-stampa di essere stata obbligata a consegnare informazioni all’ Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a proposito di conti di clienti ed ex clienti domiciliati in Francia. Sulla base della Convenzione di doppia imposizione tra Svizzera e Francia, le autorità fiscali di Parigi hanno inoltrato una richiesta di assistenza amministrativa internazionale all’AFC, che l’ha accolta e inviato ad UBS un ordine di divulgazione. Essa riguarda alcuni numeri di conto pertinenti a attuali ed ex clienti domiciliati in Francia e si basa su dati del 2006 e del 2008. Da allora, la base-clienti riferibile a questi dati è cambiata significativamente e un gran numero di conti interessati dalla richiesta sono stati chiusi. UBS ha espresso all’ AFC preoccupazioni rispetto alle motivazioni legali alla base della richiesta, poiché i dati e la motivazione fornita a supporto della richiesta mancano della necessaria specificità. UBS ha adottato misure per informare i clienti interessati circa la procedura di assistenza amministrativa e i loro diritti procedurali, compreso il diritto di ricorso. Per garantire chiarezza legale, UBS prevede inoltre di adire le vie legali per richiedere una valutazione dell’ammissibilità della domanda di assistenza amministrativa da parte del Tribunale amministrativo federale. Sempre stando a UBS la richiesta inviata dalla Francia sarebbe basata su informazioni ricevute dalle autorità tedesche, che hanno condotto varie inchieste in materia fiscale negli ultimi anni. Alcuni dati collegati a clienti con fondi detenuti in Svizzera sono stati sequestrati nel corso di queste indagini e apparentemente condivisi con altri Stati europei. UBS presume quindi che altri paesi inoltreranno richieste di assistenza amministrativa. 06.07.2016 Il Parlamento europeo ha dato oggi il suo appoggio alla proposta della Commissione europea di formulare una lista nera europea dei paradisi fiscali. Si tratta di una delle idee più forti contenute nelle raccomandazioni di Strasburgo per rendere più equa e chiara la tassazione per le imprese , frutto del lavoro della commissione speciale Taxe II ed approvate oggi con 514 voti a favore, 68 contrari e 125 astenuti. Per rendere efficace la lista nera, gli eurodeputati reclamano la possibilità di comminare sanzioni alle giurisdizioni non cooperative, tra cui la sospensione degli accordi di libero scambio e il divieto all’accesso ai fondi comunitari. Le sanzioni dovrebbero essere rivolte anche contro aziende, banche, società di revisione contabile e legali e consulenti fiscali di cui venisse dimostrato il coinvolgimento in attività illegali o illecite con i paradisi fiscali. Strasburgo chiede inoltre alla Commissione UE di presentare proposte legislative al fine di vietare l’uso improprio dei patent box e garantire che essi siano collegati a una reale attività economica, invece che strumenti in mano alle multinazionali per trasferire gli utili 46 attraverso schemi di pianificazione fiscale aggressiva. Altre proposte riguardano la protezione dei whistleblowers (gli informatori), una base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCTB) entro la fine del 2016, una ritenuta d’imposta a livello UE che sarebbe applicata dagli Stati membri al fine di garantire che gli utili generati all’interno dell’UE siano tassati almeno una volta prima di essere trasferiti al di fuori di essa e un codice di condotta per le banche, i consulenti fiscali e le società di revisione contabile e legali. 13.07.2016 Entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione Italo-Svizzera contro la doppia imposizione. Il Protocollo introduce una nuova formulazione dell’articolo 27 della Convenzione Italo-Svizzera per evitare le doppie imposizioni conclusa a Roma il 9 marzo 1976 che estende le possibilità di cooperazione fra le autorità fiscali italo-svizzere. Si tratta di informazioni nell’interesse di procedimenti per frodi fiscali e da altre infrazioni fiscali meno gravi come pure nell’interesse delle procedure di tassazione avviate nei rispettivi stati. Non può essere opposto il segreto bancario oppure il segreto di un altro Istituto finanziario o di una persona che opera in qualità di agente o di fiduciario. Sono però riservati i segreti commerciali, industriali e professionali. Possono essere trasmesse informazioni “verosimilmente rilevanti” ma rimane però vietata la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (fishing expedition). Sono ammesse anche le cosiddette domande raggruppate che riguardano le persone che abbiano messo in atto un determinato modello di comportamento.20.11.2015 Le disposizioni del Protocollo di modifica sono applicabili alle domande di informazioni presentate alla data dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica, che si riferiscono a fatti o a circostanze esistenti o realizzate il giorno della firma del Protocollo di modifica (ossia il 23.02.2015 o dopo questa data). 18.07.2016 UBS, coinvolta in Francia in una vicenda di frode fiscale, rischia una multa di “diversi miliardi di euro”: è quanto ha indicato all’agenzia finanziaria AWP una fonte vicina all’inchiesta. Il relativo processo potrebbe cominciare nei prossimi mesi. “In caso di condanna UBS rischia diversi miliardi di euro di multa”, ha detto la fonte confermando precedenti informazioni del giornale "Le Monde". Il quotidiano francese, basandosi su una stima di almeno 10 miliardi di euro frodati tra il 2004 e il 2012, ha di recente affermato che UBS potrebbe dover versare “un’ammenda colossale di 5 miliardi di euro”. Le sanzioni finanziarie a dipendenza delle circostanze, possono infatti raggiungere la metà della somma nascosta al fisco. Interrogata in proposito, una fonte finanziaria ha indicato ad AWP che “il procedimento è in fase di istruttoria”. Sotto esame vi sono due società: UBS AG e UBS France. Scaduti gli ultimi termini di ricorso, alla fine di luglio, "i giudici potranno emanare un’ordinanza di chiusura dell’inchiesta, con un non luogo a procedere o con un rinvio in tribunale”. Il processo, in questo ultimo caso, potrebbe cominciare “nel primo trimestre del 2017”. UBS è sospettata di aver messo in atto un meccanismo volto a incitare facoltosi clienti francesi ad aprire conti in Svizzera all’insaputa del fisco del loro Paese. La banca alla fine del 2014 ha già dovuto versare una cauzione di 1,1 miliardi di euro. 05.08.2016 Le autorità fiscali della Renania Settentrionale-Vestfalia (Land Nordrhein Westfalen) annunciano la trasmissione alle autorità fiscali di altri paesi di ulteriori informazioni bancarie. Secondo il Ministro delle finanze Norbert Walter-Borjans tutti i dati erano contenuti in un dischetto inviato anonimamente alle autorità fiscali tedesche. Già in aprile 2016 numerosi dati bancari riguardanti conti sospetti erano stati ritrasmessi alle autorità fiscali di 27 diversi Stati per un valore globale di circa 100 miliardi di franchi svizzeri. Ora viene annunciata la trasmissione alle autorità fiscali di diversi paesi di tre pacchetti. Anzitutto i dati di circa 160’000 conti di clienti di una banca in Lussemburgo che sono contribuenti in Germania, Belgio e Francia. Un secondo pacchetto consta dei dati di conti presso una banca svizzera riguardo a fondazioni di famiglia e a società di sede off-shore. Un terzo pacchetto contiene informazioni riguardanti clienti di una grande banca, dalle quali risultano sospetti di assistenza all’evasione fiscale a favore della clientela. I dati suddetti sono stati 47 trasmessi a 19 paesi diversi. In occasione di questa conferenza stampa il Ministro Walter-Borjans ha confermato che finora le autodenunce presentate da contribuenti tedeschi riguardanti conti presso banche svizzere sono state 22’000. Grazie all’acquisto di dati sottratti, negli ultimi 5 1/2 anni le entrate per le autorità fiscali del Land Nordrhein Westfalen sono aumentate di circa 2,1 miliardi di euro. Da parte delle banche svizzere sono state versate indennità in corrispondenza dell’accusa di cooperazione alla sottrazione fiscale da parte di contribuenti tedeschi nella misura di CHF 300 milioni da UBS, di CHF 150 milioni da parte di Credit Suisse e di CHF 50 milioni da parte di Banca Julius Bär. 10.09.2016 Ultimi mesi di vita per gli accordi Rubik. Sarebbe stata la soluzione che avrebbe coniugato anonimato con gli adempimenti fiscali, ma non ha superato l’ostacolo dello scambio automatico di informazioni. Con circolare nr. 7902 l’Associazione svizzera dei banchieri informa che i colloqui per l’abolizione degli accordi Rubik con il Regno Unito e l’Austria con effetto dal prossimo 1. gennaio sono andati a buon fine. Inoltre, come previsto dall’accordo tra la Svizzera e l’UE sullo scambio automatico di informazioni, anche l’euroritenuta sarà abolita. 16.09.2016 Il Tribunale federale riconosce l'ammissibilità di una rogatoria raggruppata presentata da parte del fisco olandese, nella quale il cosiddetto "modello di comportamento" è costituito, essenzialmente, dal fatto che i contribuenti residenti in Olanda non avessero risposto esaurientemente ad una lettera di UBS in cui venivano invitati a comprovare la conformità fiscale dei propri depositi bancari. La sentenza del TF ha accolto un ricorso presentato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni contro la sentenza del 21 marzo 2016 del Tribunale amministrativo federale che aveva invece accolto un ricorso presentato da un contribuente olandese (2C_276/2016 del 16 settembre 2016). 21.09.2016 Politici con i conti offshore alle Bahamas. MONACO DI BAVIERA - La Süddeutsche Zeitung (SZ) basa le sue rivelazioni su documenti riservati, salvati su un database di 38 gigabyte, consegnati da una fonte: «Si tratta di documenti interni provenienti dal registro delle imprese delle Bahamas», scrive la SZ. Come nel caso dei Panama Papers sugli affari off-shore gestiti dallo Studio Mossak Fonseca, la SZ fa sapere di aver deciso di lavorare assieme all'Icij, l'International Consortium of Investigative Journalists: «Nei prossimi giorni 30 media pubblicheranno i loro dati sotto il titolo Bahamas Leaks», annuncia la SZ. La SZ scrive poi che le informazioni contenute nel database dimostrano che diversi «politici di alto livello» utilizzavano le società di comodo nelle Bahamas. Compaiono aziende ma anche trust e fondazioni. Accanto al nome della ex Commissaria UE, Neelie Kroes, la SZ cita "come direttori, segretari o presidenti di società alle Bahamas" anche quelli "dell'ex ministro colombiano Carlos Caballero Argaez, del ministro delle Finanze canadese William Francis Morneau, dell'ex premier del Qatar al-Thani e del vice presidente angolano Manuel Domingos Vicente". 22.09.2016 Le autorità israeliane hanno effettuato il loro primo arresto nel caso di evasione fiscale, in cui è coinvolta la HSBC Switzerland. Infatti, hanno arrestato quattro commercianti di diamanti che presumibilmente detenevano dei conti non dichiarati presso la Banca. I quattro israeliani sono accusati di avere in deposito presso la banca più di 16 milioni di sterline inglesi non dichiarati alle autorità fiscali. Tutti e quattro hanno smentito le accuse e sono poi stati rilasciati su cauzione. È da febbraio 2015 che le autorità fiscali israeliane stanno cercando di ottenere una lista dei loro cittadini che detengono dei conti presso HSBC. In agosto hanno fatto sapere che le autorità francesi hanno consegnato loro una lista con più di 8'000 nomi di clienti israeliani. Secondo il diritto israeliano non è illegale detenere un conto presso una banca svizzera, purché venga segnalato alle autorità e vengano pagate le relative imposte. 48 03.10.2016 Dichiarazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), e precisamente del portavoce Joel Weibel alla radio svizzera tedesca SRF, riguardante contribuenti svizzeri che hanno un legame con i "Panama Papers". Secondo l'AFC sono stati individuati i nomi di 450 persone complessivamente, tra persone fisiche e persone giuridiche, che hanno un legame con i "Panama Papers". Il portavoce ha sottolineato che l'utilizzazione di società offshore di per sé stessa non è punibile, né sul piano del diritto penale né sul piano del diritto fiscale. Le informazioni riguardanti le persone suddette sono state trasmesse all'amministrazione fiscale dei Cantoni territorialmente competenti, allo scopo di confrontare queste informazioni con il dossier fiscale dei contribuenti in questione, per stabilire eventuali infrazioni fiscali. 6.10.2016 Dischetti rubati: sentenza europea. I dischetti rubati nelle banche possono essere utilizzati dal fisco. Questa la sostanza della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo. Respinto il ricorso di due coniugi tedeschi contro una perquisizione ordinata dal fisco sulla base dei dati contenuti in un dischetto rubato in Liechtenstein e comperato dai Servizi segreti tedeschi. La sentenza europea è stata severa: benché l’acquisto di dati rubati non sia previsto per legge, nemmeno può essere considerato anticostituzionale. D’altra parte, l’evasione fiscale viene considerata come un reato grave, che giustifica pertanto anche la perquisizione domiciliare. La sentenza non è tanto importante per i due coniugi tedeschi quanto per tutti quei contribuenti perseguiti dal fisco di numerosi Paesi sulla base di dischetti comperati dal fisco tedesco. Infatti, il fisco tedesco notoriamente trasmette i nomi dei clienti evasori alle autorità del Paese di questi ultimi. Così sembra sia avvenuto, fra l’altro, anche riguardo a quei numerosissimi contribuenti francesi clienti di UBS che attualmente sono oggetto di una controversa rogatoria in Svizzera. E’ stato specialmente il Ministro delle Finanze del Nordrhein- Westfalen, Norbert Borjans, che applica da anni la strategia di acquisto di dischetti rubati in banche e fiduciarie del Gran Ducato del Lussemburgo, del Principato del Liechtenstein e della Confederazione Svizzera. La generale preoccupazione ingenerata da questa strategia ha generato in Germania, dal 2010 ad oggi, circa 120'000 autodenunce, che avrebbero fruttato a loro volta una maggiore entrata stimata in 6 miliardi di Euro. Devono poi essere aggiunti circa un centinaio di milioni di Euro che sono stati versati da banche svizzere e degli altri due Paesi allo scopo di bloccare i relativi procedimenti penali contro le banche medesime. 08.10.2016 Anche la Spagna chiede alla Svizzera informazioni su clienti UBS. Le autorità fiscali del Paese iberico hanno inviato a Berna una richiesta di assistenza amministrativa in tal senso, ha reso noto ieri la grande banca in una breve nota sul suo sito web spagnolo. In precedenza aveva già dato notizia della richiesta il blog finanziario “Inside Paradeplatz”. La banca, interpellata dall’ Ats, non ha voluto fornire ulteriori informazioni e si limita a rimandare a un suo comunicato di luglio sull’analoga richiesta francese, in cui indicava di aspettarsi altre domande di assistenza. Prima della Spagna hanno già chiesto informazioni all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), oltre alla Francia, anche gli Stati Uniti e i Paesi Bassi. Contro tutte queste richieste ci sono stati ricorsi di clienti, che hanno in parte ottenuto ragione dal Tribunale amministrativo federale (TAF). A fine settembre, il quotidiano francese “Le Parisien” aveva rivelato che la Francia ha chiesto a Berna di fornire l’identità dei titolari francesi di oltre 45.000 conti presso UBS. 13.10.2016 Panama Papers, sono 500 le banche coinvolte. I maggiori istituti di credito hanno base in Germania, Lussemburgo, Svizzera e Monaco. Questo è quanto è emerso da indagini effettuate in Belgio, Svizzera, Germania, Svezia, e riportato in commissione Pana (creata per indagare sullo scandalo Panama Papers). Il Belgio ha stilato una lista di 732 cittadini collegati a ben 1.134 società offshore situate principalmente nelle Isole Vergini, a Panama e alle Seychelles. Secondo ulteriori analisi è emerso, anche, che i soggetti coinvolti nello scandalo Panama Papers lavorano nell’industria delle finanze o dei diamanti e che hanno creato il loro impero offshore tra il 2004 e il 2008. 49 Attualmente la Guardia di finanza belga ha aperto 239 cause e indagato 732 persone. Le autorità fiscali stanno invece cercando di ottenere un accordo con Panama per ricevere più informazioni riguardo i cittadini belgi e le loro attività economiche nel paese. L'analisi della situazione svizzera ha, invece, portato alla luce il legame “intenso” che c’è tra Cipro, Svizzera e Russia. Ha, cioè, evidenziato come la mancanza di controllo e di trasparenza fiscale abbia favorito il passaggio di denaro dalla Russia a Panama, quindi da Panama a Cipro (meta finale dei ricavi ottenuti dalle società offshore a Panama). Tutte le operazioni venivano, infatti, gestite da avvocati svizzeri che passano le pratiche a banche russe situate sul suolo di Cipro. In Svezia lo scandalo delle società offshore ha provocato uno tsunami mediatico e economico per le società intermediarie direttamente coinvolte. Le ripercussioni sono state la chiusura della maggior parte dei conti correnti da parte di correntisti svedesi e l’inizio di indagini da parte delle autorità fiscali competenti. I temi che restano da chiarire, secondo la commissione Pana, sono capire come gestire il gap normativo presente nei sistemi fiscali dei paesi e la necessità di creare delle norme che permettano a questi soggetti di lavorare in serenità. 22.10.2016 Credit Suisse conferma multa italiana in base ad un accordo nella vertenza fiscale con le autorità italiane per le sue attività bancarie transfrontaliere e si è impegnato a pagare in tutto 109,5 milioni di euro. Sanzioni, imposte e interessi di mora da pagare all’Agenzia delle entrate ammontano a 101 milioni di euro, cui si aggiungono 8,5 milioni per infrazioni amministrative in relazione a una presunta maxi frode-fiscale realizzata attraverso polizze assicurative sulla vita. Il GIP di Milano si dovrà pronunciare sul seguito del relativo procedimento penale promosso dal Ministero di Milano. 25.10.2016 Il Tribunale amministrativo federale, mediante sentenza A-4974/2016 datata 25.10.2016 riconosce a UBS la qualità di parte legittimata a partecipare nelle procedure di assistenza amministrativa promosse dalle Autorità fiscali francesi, avendo riconosciuto un interesse legittimo supranormale di UBS a partecipare al procedimento rogatoriale, anzitutto come persona imputata nel procedimento penale francese, nell'ambito del quale potrebbero essere utilizzati i dati che sono stati richiesti da parte dell'Autorità fiscale francese riguardo a numerosi clienti di UBS. 01.11.2016 La Banca cooperativa WIR di Zurigo ha comunicato che, a partire dal 1° gennaio 2017, tutti i clienti sottoposti alla sovranità fiscale svizzera dovranno rinunciare al segreto bancario. Pertanto, tutti i clienti attuali dovranno avere sottoscritto una dichiarazione di rinuncia entro la fine del 2017. I nuovi clienti dovranno firmare una dichiarazione di rinuncia a partire dal 1° gennaio 2017. La Banca sottolinea che continuerà a rispettare gli obblighi di protezione della personalità e di protezione dei dati. 02.11.2016 I clienti brasiliani di banche svizzere avrebbero rimpatriato circa 1,45 miliardi di franchi. Questa stima della Banca Centrale del Brasile si riferisce a rimpatri effettuati a seguito dell'amnistia fiscale brasiliana, alla quale avrebbero già aderito circa 22'000 contribuenti fiscali brasiliani di provenienza prioritariamente dagli USA (52 %), dalle Isole Cayman (23 %), dall'Inghilterra (5,7 %), dalle Bahamas (3,9 %) e dalla Svizzera (3,4%). 14.11.2016 La Convenzione sull’imposizione alla fonte tra la Svizzera e il Regno Unito sarà abrogata con effetto dal 1. gennaio 2017. Da tale data entra infatti in vigore l’Accordo tra la Confederazione e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali. La Svizzera e il Regno Unito hanno firmato a Londra, in data 11.11.2016, un Accordo, fondato sul Modello Rubik, per garantire una transizione ordinata tra i due modelli. La Convenzione con Londra era entrata in vigore il 1. gennaio 2013. Consentiva la regolarizzazione di valori patrimoniali detenuti in Svizzera da contribuenti britannici e l’imposizione dei relativi redditi. Questo modello perderà però la sua ragione di esistere in seguito all’introduzione, dal 1. gennaio 2017, dello 50 scambio automatico tra Confederazione e UE, al quale partecipano i 28 Stati membri e Gibilterra. Le disposizioni dell’ Accordo rimarranno ad ogni modo applicabili fino al 31 dicembre 2016. 01.01.2017 Entrata in vigore dell’accordo sullo scambio automatico di informazioni finanziarie fra la Svizzera e l’Unione Europea sotto forma della revisione dell'Accordo UE/Svizzera sull'euroritenuta in vigore dal 01.07.2005, al termine del periodo transitorio così come previsto dalla Direttiva 2003/48/CE e dal Protocollo firmato fra la Svizzera e l’UE il 27.05.2015. In seguito a questo Accordo anche la Convenzione sull’imposizione alla fonte con l’Austria e con l’Inghilterra entrerà in vigore a partire dal 1. gennaio 2017. 01.01.2017 Entrata in vigore dell’adeguamento della Legge Federale sull’imposta federale diretta (LIFD) e della Legge Federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) alle disposizioni generali del Codice penale (CP). La legge è stata approvata dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati il 26 settembre 2014. Le disposizioni relative alla prescrizione dell'azione penale devono rispecchiare il diritto attualmente in vigore che non contempla alcuna interruzione e sospensione. Inoltre, la prescrizione dell'azione penale non interviene più se è stata pronunciata una sentenza (di condanna) di prima istanza. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno fissato a 10 anni la durata dei termini di prescrizione dell'azione penale in caso di contravvenzione prevista dalla LIFD e dalla LAID. Oltre a questo tema principale anche le sanzioni per i delitti contenute nella LIFD e nella LAID sono state adeguate alle disposizioni generali del CP e nel caso del termine di prescrizione è stata introdotta una precisazione nella LIFD. Si è colta infine l'occasione per apportare in entrambe le leggi alcune correzioni puramente formali. Queste modifiche di legge ristabiliscono la certezza del diritto per i contribuenti. Cfr. anche il sito US Tax Program for Swiss Banks www.ustaxprogram.com, contenente tutte le informazioni ed elenchi riguardanti i Non-Prosecution Agreements conclusi tra le banche svizzere e il Governo degli USA a seguito del Joint Statement del 29.08.2013 tra i due paesi (http://www.ustaxprogram.com/category/non-prosecution-agreement/; http://www.ustaxprogram.com/banks/)