Newsletter fiscale internazionale 18.11.2016

Transcript

Newsletter fiscale internazionale 18.11.2016
Paolo Bernasconi
17.11.2016 1
Prof. Dr. h. c., avvocato, Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners,
Via Lucchini 1, 6901 Lugano
[email protected]
INIZIATIVE CONTRO L'EVASIONE FISCALE
IN SVIZZERA E ALL'ESTERO (*)
1.07.2005
Entrata in vigore dell'Accordo UE-Svizzera relativo alla tassazione sul risparmio
(Euroritenuta).
La sua abrogazione è prevista in concomitanza con l’entrata in vigore dell’Accordo
per la Svizzera e l’UE, ciò in base al Protocollo firmato il 27.05.2015.
12.12.2008
Entrata in vigore per la Svizzera delle norme (artt. 50-52) del Trattato di Schengen
che prevedono l'estensione della cooperazione in materia fiscale1.
1.02.2009
Entrata in vigore dell'art. 3 cpv. 3 lett. b della Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP) che estende tutte le forme di cooperazione in
materia penale anche alla frode fiscale aggravata nella fiscalità indiretta.
18.2.2009
Con autorizzazione da parte della Commissione federale delle banche (oggi FINMA),
UBS consegna al Dipartimento di Giustizia USA ( DOJ) i nomi di 255 clienti
contribuenti USA, allo scopo di ottenere la rinuncia all'apertura del procedimento
penale per concorso nella frode fiscale commessa da migliaia di contribuenti USA
(Non Prosecution Agreement). Questa decisione venne censurata dal Tribunale
amministrativo federale con sentenza datata 5.1.2010 che venne però annullata dal
Tribunale federale con sentenza datata 15.7.2011.
13.03.2009
BIG BANG: il Consiglio federale svizzero annuncia che il diritto svizzero verrà
adeguato agli standard OCSE, ossia all'estensione dello scambio di informazioni
anche alla sottrazione fiscale2, e altrettanto dichiarano Austria, Lussemburgo e
Singapore.
18.03.2009
Entra in vigore, mediante la firma del presidente degli USA, Barack Obama, la legge
nota sotto l'acronimo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Formalmente
venne inquadrata quale Parte Quinta della legge denominata The Hiring Incentives
to Restore Employment Act ( HIRE),
2.04.2009
Sessione del G20 a Londra: riattivazione della "lista grigia" di Paesi non conformi agli
standard OCSE in materia di scambio di informazioni fiscali.
9.04.2009
Entrata in vigore anticipata per alcuni Paesi dell'Accordo UE-Svizzera contro la
frode e sottrazione fiscale nella fiscalità indiretta.
29.05.2009
Il Consiglio federale svizzero annuncia che anche la legislazione svizzera sulla cooperazione internazionale fra autorità giudiziarie penali verrà estesa alla sottrazione
fiscale. Ciò comporterà fra l’altro la modifica dell'art. 3 cpv. 3 lett. a AIMP secondo
l’avamprogetto varato il 12.06.2012. Il 21.02.2013 il Consiglio federale ne rinvia
l’approvazione successivamente alla discussione sulla revisione del diritto penale
fiscale.
* Vengono elencate in questa tabella decisioni di autorità politiche, amministrative e giudiziarie,
adottate in Svizzera e all'estero, che hanno conseguenze dirette o indirette riguardo alle
procedure nei confronti di contribuenti svizzeri ed esteri.
1
2
In applicazione dell'Accordo di Schengen, con sentenza del 13.4.2010 (1C_163/2010), il Tribunale federale
ha confermato l'estradizione alla Germania di un cittadino tedesco accusato di frode fiscale: si trattava di
una prima storica.
Dal 2009 la Svizzera ha firmato con oltre ottanta Stati una nuova versione di convenzioni contro la doppia
imposizione conforme all'art. 26 del Modello OCSE, che vennero sottoposte alle Camere federali a partire
dal 2010
2
19.08.2009
Firma dell'Accordo USA / Svizzera per facilitare le domande di assistenza del fisco
USA riguardo a contribuenti USA clienti di UBS.
23.09.2009
Firma della nuova versione della Convenzione di doppia imposizione fra gli USA e la
Svizzera (la CDI del 1996 viene estesa anche alla sottrazione fiscale).
24.02.2010
Il Consiglio federale svizzero dichiara "che non accetta fondi non tassati provenienti dall'estero. Al fine di evitare che nuovi fondi non dichiarati giungano in Svizzera, il Dipartimento federale delle Finanze elaborerà diverse proposte di soluzione"3.
23.03.2010
Conferenza-stampa annuale della FINMA: presentazione del nuovo orientamento sul
Cross Border Risk
(Conferenza di Urs Zulauf intitolata Rischi giuridici nelle operazioni transfrontaliere
con la clientela privata: una sfida per la piazza finanziaria e per le autorità).
27.04.2010
Comunicazione FINMA 9/2010 su Insurance Wrappers.
17.06.2010
Ratifica da parte dell'Assemblea Federale del Trattato USA / Svizzera del
19.08.2009 riguardante i contribuenti USA che erano clienti di UBS.
18.06.2010
Il Parlamento svizzero ratifica con 10 paesi una nuova versione della Convenzione di
doppia imposizione che prevede la clausola sullo scambio di informazioni (art. 26)
adeguata alla Convenzione Modello dell'OCSE.
01.10.2010
Entrata in vigore dell'Ordinanza del Consiglio federale del 1° settembre 2010
sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie
imposizioni (OACDI / RS 672.204).
22.10.2010
Presa di posizione della FINMA sulla gestione del rischio cross-border.
30.12.2010
Comunicazione della FINMA 18 (2010) su Insurance Wrappers.
2011/2012
Tassazione globale (forfettaria, Pauschalsteuer) di residenti stranieri.
Diverse iniziative dell'OCSE nonché a livello federale e cantonale tendono ad abolire
la tassazione globale, che è calcolata sul dispendio invece che sul reddito effettivo4.
febbraio
2011
La FINMA richiede dalle banche l'allestimento di un piano di emergenza nel caso in
cui non possa essere stipulato un accordo globale con gli USA (cfr. dichiarazione
pubblicata sul Tages-Anzeiger del 23 agosto 2012, dove vengono evocate, fra le
altre, le seguenti possibili misure in caso di procedimento penale delle autorità USA
contro una banca svizzera:
I. Esclusione dal sistema del clearing per i pagamenti internazionali in dollari USA,
con divieto alle banche USA di trattare con banche svizzere "blacklisted"
Il. Blocco dei titoli azionari che si trovano in territorio USA e che sono commerciati da
banche svizzere "blacklisted"
III. Revoca della licenza ad operare in territorio USA e sulle borse in USA)
14.03.2011
Rapporto dell’Ufficio federale di Giustizia sulle questioni giuridiche riguardanti la
cooperazione con le autorità straniere ed il rispetto della sovranità territoriale (art.
271 CPS). L’Avamprogetto di legge verrà poi presentato il 20.02.2013.
06.07.2011
Messaggio a sostegno di una legge sull’assistenza amministrativa in materia
fiscale (FF 2011 5587)
Progetto di Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia
fiscale (Legge sull’assistenza amministrativa fiscale, LAAF) (che sostituirà l'OACDI)
08.08.2011
Rapporto complementare del Consiglio federale rispetto al Messaggio del 6 aprile
2011 sulla nuova versione di CDI con gli USA (estensione dello scambio di
3
Ciò comporterebbe da parte della Svizzera:
a) il ritiro delle riserve in materia fiscale alle Convenzioni del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria
e di estradizione;
b) la ratifica dei Protocolli addizionali N. 98 e N. 99 alle suddette Convenzioni del Consiglio d'Europa che
estesero l'assistenza e l'estradizione anche alla sottrazione fiscale.
4
Nel 2011 in tutta la Svizzera 5400 contribuenti di nazionalità straniera residenti in Svizzera godevano di
questo regime fiscale privilegiato.
3
informazioni anche alle domande "per gruppi" di comportamento fiscale elusivo
anche senza indicazione del nome del contribuente).
21.09.2011
Firma della Convenzione in ambito fiscale (modello Rubik) con la Germania.
30.09.2011/
Avamprogetto di Legge federale sull’imposizione internazionale alla fonte (LIFI) e
Rapporto esplicativo del Consiglio Federale relativo a una legge sull'imposizione alla
fonte internazionale
03.10.2011
06.10.2011
Firma della Convenzione in ambito fiscale (modello Rubik) con il Regno Unito
(entrata in vigore il 01.01.2013).
04.11.2011
In conclusione del vertice di Cannes del G20 viene ribadito l'invito a sottoscrivere la
Convenzione sulla cooperazione internazionale fiscale del 25.1.1988 fra l'OCSE ed il
Consiglio d'Europa nella nuova versione riveduta in base al Protocollo del
27.05.2010 entrato in vigore il 01.06.2010 (scambio automatico e spontaneo di
informazioni).
Definizione di una "lista nera" di paradisi fiscali (Panama, Seychelles, ecc.) e di una
"lista grigia" di paesi "sotto osservazione" (Svizzera e Liechtenstein).
10.11.2011
L'autorità di vigilanza di Singapore (MAS, Monetary Authority of Singapur)
raccomanda alle banche di Singapore di adottare le misure necessarie per impedire
l'afflusso dalla Svizzera di fondi non dichiarati fiscalmente da parte di contribuenti
dell'Unione Europea, e ciò in considerazione degli accordi sul modello Rubik appena
firmati dalla Svizzera con la Germania e l'Inghilterra. Questa raccomandazione è
stata confermata dalla MAS mediante Circolare No. BD 04/2012 del 21.9.2012.
16.11.2011
L'UE lancia un'iniziativa contro i paradisi fiscali, le giurisdizioni non cooperative,
l'elusione e l'evasione fiscale (cfr. European Commission Roadmap / Communication
on strengthening good governance in the tax area, October 2011).
25.11.2011
L’UE richiede dalla Svizzera una presa di posizione riguardo alla tassazione
privilegiata per le società holding e simili con sede in Svizzera.
30.11.2011
Modifica dell'Ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia
imposizione (art. 20l) che prevede l’obbligo per le banche rispettivamente per l’AFC
di informare le persone soggette ad una ricerca di informazioni dall’estero fondata su
un modello di comportamento.
18.01.2012
Avamprogetto di revisione della LRD per estendere alle informazioni finanziarie la
cooperazione internazionale fra Agenzie antiriciclaggio (MROS/FIU).
27.01.2012
Essendo stati messi sotto accusa dal Fisco USA per aver incoraggiato contribuenti
americani a evadere il fisco, i proprietari della Banca Wegelin vendono tutte le loro
attività, salvo quelle negli USA, alla neocostituita Notenstein Banca Privata SA del
Gruppo Raiffeisen.
30.01.2012
Il Consiglio federale autorizza le undici banche svizzere perseguite dagli USA a trasmettere migliaia di documenti criptati riguardanti le operazioni di contribuenti USA.
16.02. 2012
Decisione del GAFI/FATF riguardo all'inclusione delle infrazioni fiscali gravi fra i reati
a monte del riciclaggio. Ciò potrebbe comportare una revisione del diritto penalefiscale svizzero sino a prevedere una pena punitiva di libertà di tre anni o più per la
frode fiscale, come già previsto dall'art. 14 cifra 4 DPA, ed anche eventualmente per
la sottrazione fiscale aggravata, nella fiscalità diretta e indiretta, come già previsto
dall'art. 190 LIFD.
22.02.2012
Il Consiglio federale preannuncia per settembre 2012 un pacchetto di misure per
realizzare la "Weissgeldstrategie"5 (nell'agosto 2012 viene annunciato un rinvio di
sei mesi)
5
Cfr. Note de discussion del Consiglio federale del 22.02.2012: "Stratégie pour une place financière conforme
aux règles de la fiscalité et compétitivité".
4
Marzo 2012
Ordine di arresto del Ministero pubblico della Confederazione contro tre funzionari
tedeschi per acquisto di dati bancari sottratti.
20.03.2012
Firma della nuova versione dell'Accordo (modello Rubik) fra la Svizzera e
l'Inghilterra.
04.04.2012
Trasmissione agevolata di informazioni alle autorità fiscali di paesi in via di
sviluppo anche in assenza di CDI
04.04.2012
Il Consiglio federale autorizza le banche svizzere ad eseguire le richieste di
consegnare alle autorità USA il nominativo di propri dipendenti purché ciò
avvenga nel rispetto delle norme legali svizzere. Si tratta della autorizzazione
prevista in base all'art. 271 del Codice penale svizzero, che punisce la cooperazione
da parte di persone fisiche e giuridiche svizzere in favore di autorità straniere se
viene effettuata al di fuori dai canali previsti da norme di diritto svizzero (cfr. i media
del 14./15.4.2012).
05.04.2012
Firma di un Protocollo di emendamento dell'Accordo fra Svizzera e Germania
(modello Rubik)
12.04.2012
Avvio di un procedimento penale da parte del Ministero pubblico a Parigi contro le
filiali di UBS in Francia per titolo di "démarchage bancaire ou financier par une
personne non habilitée et blanchiment de fraude fiscale et de fonds obtenus à l'aide
d'un démarchage illicite commis en bande organisée". Nell'ambito di questo
procedimento penale vennero effettuate delle perquisizioni nei locali delle filiali di
UBS a Strasburgo-est, a Lione centro-est nonché, il 10 luglio 2012, a Bordeaux sudovest.
Una prima indagine era stata aperta dal Ministero pubblico di Parigi nel marzo 2011
sulla base della segnalazione effettuata da parte dell'Autorité de contrôle prudentiel
(ACP), riguardante le pratiche commerciali di UBS, sospettata di avere messo in
opera una doppia contabilità destinata a mascherare determinati movimenti di
capitali tra la Francia e la Svizzera e di avere permesso a propri consulenti svizzeri di
contattare clienti sul territorio francese in violazione della legislazione francese.
13.04.2012
Firma dell'Accordo fra la Svizzera e Austria sul modello Rubik.
18.04.2012
Messaggio del Consiglio federale sul progetto degli Accordi sul modello Rubik con la
Germania e la Gran Bretagna nonché della nuova legge federale sull'imposizione
fiscale alla fonte in ambito internazionale. Anche la Grecia e il Belgio manifestano
interesse.
19.04.2012
Risoluzione del Parlamento europeo per un accordo globale con la Svizzera contro
l'evasione fiscale e per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale.
27.04.2012
Risoluzione del Consiglio d'Europa contro l'evasione fiscale, menzionando la
Svizzera come un paradiso fiscale.
19.6.2012
Dichiarazione finale dell'incontro del G20 a Los Cabos, Messico, in cui si ribadisce la
raccomandazione a tutti gli Stati di firmare e ratificare la Convenzione internazionale
sullo scambio automatico di informazioni fiscali del 1988 ed il relativo Protocollo
addizionale del 2010, così come deciso in conclusione del vertice del G20 a Cannes
del 4.11.20116.
Giugno
2012
Progetto del Dipartimento federale di giustizia e polizia per estendere la cooperazione giudiziaria internazionale anche alla sottrazione fiscale, mediante revisione
della relativa legge federale (AIMP) e la ratifica dei Protocolli addizionali N 98 e N. 99
delle relative Convenzioni del Consiglio d'Europa7.
6
7
Cfr. OECD, Tax co-operation boosted as Global Forum publishes new reports, June 20, 2012.
Cfr. comunicato stampa del DFGP del 29.6.2011 e del 15.6.2012:
http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2011/2011-06-291.html;
http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2012/2012-06-151.html
5
1.7.2012
Arresto a Barcellona di Hervé Falciani, l'ex-dipendente di HSBC Ginevra ricercato
dal Ministero Pubblico della Confederazione per la sottrazione di dati di clienti
(spionaggio economico secondo l'art. 273 CP, sottrazione di dati informatici secondo
l'art. 143 CP, violazione del segreto bancario secondo l'art 47 della Legge sulle
banche e del segreto d'affari secondo l'art. 162 CP). L’estradizione alla Svizzera di
Falciani è stata negata dalle autorità spagnole.
All'inizio del 2009, allorché, su richiesta delle autorità penali svizzere, venne
perquisito il suo nascondiglio a Castellar, in Francia, il Magistrato francese sequestrò
la lista dei nomi sottratti, che venne poi messa a disposizione delle autorità fiscali
francesi e di altri Stati.
18.7.2012
Il Consiglio dell’OCSE aggiorna gli standard minimi in materia fiscale, prevedendo la
possibilità di chiedere informazioni alle autorità fiscali estere, senza indicare il nome
del contribuente perseguito, ma descrivendo un determinato comportamento
sospetto imputabile ad un numero indeterminato di clienti (Gruppenanfragen,
demandes groupées; art. 26 para 8, lett. h), sul modello della clausola già ratificata
dalle Camere federali nella versione più recente della Convenzione sulla doppia
imposizione con gli USA e degli artt. 3c e 14a LAAF8.
Agosto 2012 Iniziativa della Francia per tassare i beni di cittadini francesi di recente trasferitisi in
Svizzera.
Agosto 2012 Iniziativa della Francia per sottoporre all'imposta di successione l'eredità di cittadini
francesi residenti in Svizzera nel caso in cui i loro eredi siano domiciliati in Francia.
La modifica viene esaminata su richiesta della Francia nell'ambito della revisione
della vigente Convenzione contro la doppia imposizione. In tal caso la successione,
invece di essere colpita dall'imposta cantonale svizzera del 7/8%, sarebbe
sottoposta all'imposta francese del 45%. Gli standard OCSE prevedono entrambe le
facoltà. La richiesta francese è già stata codificata nella Convenzione di doppia
imposizione vigente tra la Francia e la Germania.
Agosto 2012 Indagini delle autorità penali tedesche sulla base dei più recenti acquisti di CD
sottratti in danni di gruppi bancari anche svizzeri, fra i quali anche la Corpboard Ltd,
appartenente a UBS, con sede nelle British Virgin Islands, in relazione all'offerta di
mettere a disposizione a Singapore e a Hong Kong trust e fondazioni, via Vaduz,
anche nell'interesse di contribuenti tedeschi (da Bilanz 15/2012, p. 26 ss.)
Agosto 2012 Proposta di integrare gli standard dell'OCSE in materia fiscale inserendo la facoltà di
trasmettere informazioni e documenti alle autorità fiscali estere roganti senza
informare il contribuente oggetto della rogatoria.
Agosto 2012 Audizione per sei ore da parte delle autorità doganali USA, di due minorenni
all’Ufficio immigrazione in un aeroporto statunitense, con il cognome di un
banchiere svizzero famoso (cfr. NZZ 8 e 9 agosto 2012). Sembra che le diverse
autorità USA redigano liste di domande che vengono trasmesse alle autorità
doganali, in modo da permettere a queste ultime, nel caso di immigrazione negli
USA, di sottoporre queste liste di domande alle persone straniere in entrata. Poiché
da qualche anno le autorità fiscali statunitensi perseguono non soltanto i contribuenti
accusati di evasione fiscale, bensì anche i cosiddetti “enabler”, non è escluso che
questi ultimi possano parimenti fare l’oggetto di liste di domande in occasione
dell’entrata in territorio USA. In tutti i casi, gli avvocati statunitensi raccomandano di
rifiutarsi di rispondere e di richiedere l’intervento di un avvocato.
20.08.2012
8
Il Ministero pubblico della Confederazione abbandona la denuncia penale presentata
contro alcune banche da loro dipendenti in relazione alla trasmissione agli USA dei
loro nominativi.
Altri procedono davanti ai tribunali civili, in specie a Ginevra.
Cfr. comunicato stampa DFF del 18.07.2012
http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=it&msg-id=45405
6
28.08.2012
Le Commissioni parlamentari svizzere approvano il mandato al Consiglio federale
per i negoziati con l'Italia riguardanti
a) la revisione della CDI estendendo lo scambio di informazioni anche alla
sottrazione fiscale
b) un accordo sul modello Rubik
c) l'esclusione della Svizzera dalla lista dei paradisi fiscali,
d) l’accesso delle banche svizzere al mercato italiano
e) l'accordo sul riversamento delle imposte alla fonte dei cittadini italiani con lo
statuto di lavoratore straniero
28.08.2012
Le Commissioni parlamentari svizzere approvano il mandato al Consiglio federale di
negoziare un'applicazione agevolata della legge USA denominata Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA)
Settembre
2012
Avamprogetto dell'Ufficio federale di Giustizia per una legge federale destinata a
proteggere la sovranità svizzera. Si intende così creare la base legale per attribuire
al Consiglio federale la facoltà di vietare ad una persona fisica o giuridica in
Svizzera, per esempio una banca, di eseguire un ordine di consegna di dati o
documenti emanato da una autorità straniera, al di fuori dall'esecuzione di accordi
internazionali sulla cooperazione fra autorità svizzere e straniere, specie in materia
penale e fiscale (cfr. Le Temps del 23.8.2012).
01.09.2012
Il Consiglio federale costituisce un Gruppo di lavoro per esaminare la revisione del
diritto fiscale svizzero sulle società holding e le società di sede e le società ausiliarie in risposta alle richieste da parte dell'Unione Europea (cfr. NZZ Nr. 203 p. 13)
04.09.2012
L'Incaricato federale della protezione dei dati (IFPDT) ha imposto alle banche
l’obbligo di informare i dipendenti prima di trasmettere dati all’estero9, dopo aver
richiesto alle banche interessate di informarlo sulla trasmissione di dati protetti.
05.09.2012
La Commissione della gestione del Consiglio nazionale chiede un rapporto al
Consiglio federale sulle modalità della trasmissione alle autorità USA da parte di
cinque banche svizzere di circa 100'000 documenti contenenti fra 5'000 e 10'000
nomi di collaboratori interni ed esterni.
11.09.2012
Il National Whistleblowers Center di Washington10 annuncia il versamento di un
premio di 104 milioni USD a favore di Bradley Birkenfeld, ex-dipendente di UBS,
come ricompensa per le informazioni fornite alle Autorità statunitensi riguardo a
19'000 clienti di UBS sospettati di infrazioni fiscali nonché riguardo ai meccanismi di
elusione utilizzati da dipendenti di UBS (Grassley Act del 2006)
12.09.2012
Riguardo alla cooperazione internazionale fra autorità fiscali prevista dalla nuova
legge federale, il Consiglio Nazionale aderisce alla decisione del Consiglio degli Stati
approvando che le domande estere possano essere presentate, invece che su un
contribuente determinato, riguardo ad un modello di comportamento (demandes
groupées). Viene escluso ogni effetto retroattivo, nel senso che questo tipo di
domande(già approvate dal Parlamento nella nuova Convenzione di doppia
imposizione fra la Svizzera e gli USA) potrà riguardare solamente infrazioni e
tassazioni successive all'entrata in vigore della nuova legge federale.
21.09.2012
Allentamento del segreto bancario per le indagini su frode e sottrazione fiscale
commesse in danno del fisco svizzero. Il Consiglio federale incarica il
Dipartimento federale delle finanze di elaborare un progetto da sottoporre in consultazione ai Cantoni, allo scopo di pervenire all'unificazione del diritto penale fiscale.
Oggi, infatti, sia a livello federale che cantonale, permane la distinzione tra frode
fiscale e sottrazione fiscale. Poiché per la frode é prevista una pena privativa di
libertà, la competenza a procedere viene attribuita all’autorità penale, che ha facoltà
di indagare anche presso le banche ed altri intermediari finanziari, senza tenere
9
Cfr. comunicato stampa dell’IFPDT del 06.09.2012 relativo alla trasmissione di dati al fisco USA.
Cfr. http://www.whistleblowers.org/ (Whistleblower News - Press Conference)
10
7
conto del loro segreto professionale. Per contro, poiché la sottrazione fiscale é
punibile solamente con la multa, è competente a procedere solo l’autorità fiscale, che
non ha facoltà di indagine bancaria. In caso però di frode o sottrazione fiscale
aggravata, l’Amministrazione federale delle contribuzioni può procedere alle indagini
bancarie (art.190 LFID). Deve inoltre essere sanata un’altra incoerenza interna: oggi
l’autorità fiscale svizzera può condurre indagini bancarie anche nell’interesse del
fisco straniero ma, a parte l’eccezione suddetta, non nell’interesse del fisco svizzero.
Una ulteriore unificazione nel diritto penale fiscale è necessaria fra imposte dirette e
imposte indirette.
28.09.2012
Le Camere federali respingono l'iniziativa che propone l'abolizione della tassazione
globale (Impôt forfaitaire, Pauschalsteuer) e approvano l'armonizzazione intercantonale fissando, fra l'altro, un reddito minimo imponibile di CHF 400'000 ed
un'imposta minima pari a sette volte il valore locativo dell'alloggio invece che cinque
volte come attualmente.
09.10.2012
Designation of Tax Crimes as Money Laundering Predicate Offences, in
Singapore, Monetary Authority of Singapore (MAS), Consultation Paper.
19.10.2012
Deposito delle firme in favore dell'iniziativa popolare federale "Basta ai privilegi fiscali
dei milionari per l'abolizione dell'imposizione forfettaria". Con decisione del
26.06.2013, il Consiglio federale propone alle Camere federali di respingere questa
iniziativa.
04.12.2012
La Svizzera e gli USA parafano l’Accordo riguardo all’applicazione del Programma
FATCA
07.12.2012
Il presidente francese Hollande, in occasione di una visita ufficiale della Presidente
della Confederazione Widmer-Schlumpf a Parigi, dichiara che la Francia è contraria
"a qualsiasi forma di amnistia fiscale". Ciò ostacola i negoziati riguardanti un
accordo bilaterale impostato sul modello Rubik.
11.12.2012
Il Ministro delle finanze lussemburghese Luc Frieden annuncia il prossimo avvio di
negoziati fra il Lussemburgo e gli Stati Uniti riguardanti il Programma FATCA.
12.12.2012
Il Parlamento tedesco respinge definitivamente l'Accordo con la Svizzera fondato sul
modello Rubik.
14.12.2012
Incarico del Consiglio federale al Dipartimento federale delle finanze di elaborare la
strategia del denaro fiscalmente dichiarato (“Weissgeldstrategie”).
18.12.2012
In occasione della visita ufficiale della Presidente della Confederazione WidmerSchlumpf in Lussemburgo, il Primo Ministro Junker e il Ministro delle finanze Frieden,
dichiarano che il Lussemburgo ricerca nuove alternative con gli Stati Uniti riguardo
alla messa in esecuzione del Programma FATCA.
18.12.2012
A Bruxelles il Ministro per gli affari fiscali dell'Unione europea, Semeta, dichiara che
l'Unione europea si attende dalla Svizzera la stessa "apertura" già dimostrata nei
confronti degli USA.
20.12.2012
Widmer-Schlumpf, Capo del Dipartimento federale delle Finanze, annuncia di avere
incaricato un gruppo di esperti di studiare lo scambio automatico di informazioni
con l'UE.
20.12.2012
Entrata in vigore della Legge federale sull’imposizione alla fonte in ambito
internazionale.
21.12.2012
Il Consiglio federale presenta la strategia del "denaro fiscalmente dichiarato"
(Weissgeldstrategie) lasciando alle banche risolvere la questione dell'autocertificazione da parte del cliente.
01.01.2013
A partire da questa data, l’autorità fiscale francese non riconosce più l’applicabilità
della Convenzione franco-svizzera contro la doppia imposizione nei confronti dei
cittadini francesi che in Svizzera fruiscono della tassazione forfettaria calcolata sulla
base del dispendio (“Pauschalbesteuerung”).
8
01.01.2013
Entrata in vigore delle nuove Condizioni Generali di Affari dell’UBS, secondo cui
tutti i clienti, contribuenti svizzeri o stranieri, devono confermare di avere dichiarato
fiscalmente i propri averi patrimoniali depositati presso l’UBS.
01.01.2013
Entrata in vigore scaglionata nel tempo del Programma USA denominato FATCA
(“Foreign Account Tax Compliance Act” previsto dal cosiddetto "Hire Act"). La prima
trasmissione di dati all’IRS è prevista per il 30.03.2015.
03.01.2013
La Banca Wegelin si dichiara colpevole di aver aiutato i propri clienti a nascondere
più di 1,2 miliardi USD al fisco e accetta di pagare 74 milioni di dollari nel
procedimento penale-fiscale pendente a suo carico negli USA.
16.01.2013
Ordinanza del Consiglio federale sull'assistenza amministrativa in caso di
domande raggruppate secondo le convenzioni fiscali internazionali (RS 672.51)
18.01.2013
Il Commissario UE per la fiscalità, Algirdas Semeta, minaccia l’inclusione della
Svizzera nella lista nera, se non verranno abolite le facilitazioni fiscali a favore di
società svizzere appartenenti a stranieri entro la fine di giugno 2013.
1.02.2013
Entrata in vigore della Legge federale
internazionale in materia fiscale (LAAF).
14.02.2013
Il Consiglio federale firma l’Accordo con gli USA di esecuzione del Programma
FATCA secondo il Modello 2 (scambio di informazioni su domanda secondo CDI)
che venne ratificato dalle Camere federali in data 27.9.2013 unitamente alla relativa
legge federale di applicazione. In data 2 giugno 2014 entravano in vigore sia
l'Accordo FATCA che la relativa legge federale di applicazione.
20.02.2013
Legge federale sulla cooperazione con autorità straniere e la tutela della sovranità
svizzera: avamprogetto del Consiglio federale
27.02.2013
Punibilità del riciclaggio del provento di crimini fiscali come codificazione delle
Raccomandazioni del GAFI approvate il 16 febbraio 2012: il Consiglio federale
pone in consultazione tra i partiti politici, i Cantoni e le organizzazioni professionali
interessate l'avamprogetto delle revisioni legislative necessarie.
01.03.2013
UBS, Credit Suisse e Julius Bär cominciano l'invio di lettere alla clientela residente
in Germania richiedendo attestazioni secondo le quali la clientela ha rispettato le
norme fiscali nazionali.
29.03.2013
Il Principato del Liechtenstein spedisce alle autorità USA le informazioni raccolte
presso 20 fiduciarie del Liechtenstein riguardanti il numero di Fondazioni di famiglia
(Familienstiftungen) e Anstalten che queste società fiduciarie avevano messo a
disposizione di banche straniere nell'interesse di contribuenti statunitensi e che
erano ancora attive nel gennaio 2008.
04.04.2013
Pubblicazione dei dati su due "fabbriche di offshore", una nelle BVI e l'altra a
Singapore (Offhore-Leaks).
09.04.2013
Il G5 (Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna) promuove uno scambio
automatico di informazioni allargato sul modello dell'Accordo stipulato con gli Stati
Uniti per la messa in esecuzione delle norme FATCA. Viene lanciato un progetto
pilota riguardante i redditi da capitale che sono oggetto della Direttiva UE sulla
fiscalità del risparmio.
10.04.2013
FATCA: Il Consiglio federale trasmette alle Camere federali per ratifica il progetto di
accordo fra gli USA e la Svizzera per la messa in esecuzione della Programma
statunitense denominato FATCA/Foreign Account Tax Compliance Act.
10.04.2013
Il Lussemburgo dichiara di accettare lo scambio automatico di informazioni fiscali
a partire dal 1.1.2015.
14.05.2013
ECOFIN dà mandato alla Commissione UE di negoziare con Andorra, il Principato
del Liechtenstein, il Principato di Monaco, San Marino e la Svizzera, la ratifica del
testo riveduto dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, menzionando al tempo stesso
sull’assistenza
amministrativa
9
gli sviluppi a livello internazionale concernenti lo scambio automatico delle
informazioni in materia fiscale.
22.05.2013
In occasione di una seduta dell'ECOFIN, i rappresentanti dell'Austria e del
Lussemburgo hanno firmato la Convenzione internazionale per lo scambio
automatico di informazioni promossa da parte del G20 e dell'OCSE, mentre i delegati
della Svizzera hanno richiesto un ulteriore periodo di riflessione.
29.05.2013
Il Consiglio federale sottopone al Parlamento svizzero il progetto di una legge di 3
articoli (LEX USA) mediante la quale autorizzare le banche svizzere che sono
oggetto di procedimento penale fiscale negli Stati Uniti a comunicare alle autorità
USA il nome di dipendenti e terzi professionisti implicati nel concorso in reati fiscali a
favore di contribuenti statunitensi.
Il 19 giugno il Parlamento svizzero ha definitivamente respinto questo progetto.
Maggio
2013
Rogatoria dell'IRS riguardante clienti della Banca Julius Bär che, fra il 1.1.2002 ed il
31.12.2012, furono aventi diritto economico di una società di sede.
06.06.2013
Il Tribunale amministrativo federale (TAF) accetta la rogatoria del 3 luglio 2012
dell'IRS con domanda raggruppata nell'interesse di un procedimento contro
contribuenti statunitensi clienti del Credit Suisse in applicazione della clausola di
informazioni della CDI con gli USA del 1996 (DTAF A-6385/2012).
14.06.2013
Il Consiglio federale annuncia la disponibilità ad esaminare lo scambio automatico di
informazioni fiscali in seno all'OCSE, e ciò in reazione al Rapporto del Gruppo di
lavoro del DFF presieduto dal prof. Aymo Brunetti. Un gruppo di lavoro con gli
stessi scopi ma con la partecipazione anche dell’economia privata, viene auspicato
anche dal Consiglio degli Stati il 12.03.2013. Si tratta di una Task Force denominata
“Futuro della Piazza finanziaria svizzera” presieduta dal Consiglio federale con la
partecipazione della FINMA, della Banca Nazionale Svizzera, del Segretariato per gli
Affari Internazionali Finanziari (SFI) dell’ASB, delle grandi banche e delle banche
domestiche svizzere sui temi seguenti: Fatca, MIFID, imposizione fiscale delle
imprese, segreto bancario, scambio di informazioni in materia fiscale, vertenze fiscali
con l’UE e con gli USA.
20.06.2013
La Francia decide che includerà a partire dal 2016 nella lista dei paesi non
cooperativi quei paesi che non avranno introdotto lo scambio automatico di
informazioni in materia fiscale.
21.06.2013
ECOFIN approva un rapporto per il riesame della pratica svizzera sulla fiscalità
delle imprese,
a livello cantonale: Holding, società di gestione e società miste;
a livello federale: società di domicilio con sede in Svizzera e attività all'estero
(Partizipationsgesellschaften) e società di domicilio con sede all'estero e attività in
Svizzera (Swiss Finance Branch)
01.07.2013
Entrata in vigore a Singapore della punibilità del riciclaggio del provento di reati
fiscali gravi in applicazione della Raccomandazione GAFI/OCSE approvata il 16
febbraio 2012.
03.07.2013
Comunicato del Consiglio federale riguardante la prassi sull'autorizzazione conforme
all'art. 271 CP per la trasmissione alle autorità fiscali USA di informazioni riguardanti
collaboratori interni e esterni di contribuenti statunitensi clienti di banche svizzere,
in sostituzione della Lex USA bocciata dal Consiglio Nazionale in data 19.6. 2013.
05.07.2013
Ordine di arresto emanato da parte del Ministero pubblico della Confederazione
contro Pierre Condamin-Gerbier, ex-funzionario della Banca Reyl & Cie di Ginevra,
per titolo di spionaggio economico (art. 273 CP), furto, falsità in documenti,
violazione del segreto professionale e commerciale, nell'ambito del procedimento
penale avviato su denuncia datata 17 giugno 2013 della Banca Reyl & Cie di Ginevra
e della sua filiale Reyl Private Office, essendo imputato di avere trasmesso alle autorità giudiziarie francesi una lista di personalità politiche francesi titolari o aventi diritto
economico di conti presso banche svizzere, asseritamente non dichiarati al fisco.
10
05.07.2013
Sentenza del Tribunale federale che accoglie rogatorie fiscali USA secondo il
sistema delle "domande per gruppo" riguardanti contribuenti statunitensi clienti di
Credit Suisse.
10./11.07.
Il Ministero Pubblico di Bochum ordina una perquisizione presso diverse succursali di
UBS in Germania nell'ambito di un procedimento penale per concorso a favore di
contribuenti tedeschi imputati di infrazioni fiscali.
2013
11.07.2013
Firma della nuova Convenzione tra la Svizzera e la Francia contro la doppia
imposizione riguardante l'imposta di successione
20.07.2013
Il vertice dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali del
G20, riunito a Mosca, ha approvato tre proposte dell'OCSE:
a) Un modello globale per lo scambio automatico di informazioni su scala
multilaterale e bilaterale da realizzare entro il 2014, adottando il Modello No. 1
della legge USA FATCA (la Svizzera ha stabilito con gli USA l'adozione del No.
2), secondo il quale le autorità fiscali si scambieranno informazioni sugli interessi
sui dividendi, i redditi e i prodotti assicurativi e il profitto derivante dalla vendita di
prodotti finanziari e dalla gestione di conti bancari, compresi anche i Trust e le
Fondazioni di famiglia; il nuovo standard si basa sulla Convenzione per la
cooperazione internazionale in materia fiscale approvata dal Consiglio d'Europa e
dall'OCSE nel 1988.
b) Il Global Forum on Transparency è stato nuovamente incaricato di classificare i
Paesi membri in base al livello di messa in applicazione dei nuovi standard,
suddiviso in due livelli.
La Svizzera è l'unico paese che attualmente viene considerato come
appartenente al 2° livello, invece che al 1°, e inoltre sotto le due condizioni
seguenti: prevedere la possibilità di fornire cooperazione, in determinati casi
anche senza informare il contribuente interessato, nonché garantire l'identificazione del proprietario di azioni al portatore.
c) Il piano d'azione biennale dell'OCSE contro l'erosione del substrato fiscale e
contro il trasferimento dei redditi da parte di aziende multinazionali (Base Erosion
and Profit Shifting / BEPS) che prevede fra l'altro i seguenti obbiettivi: misure
contro le società attive nel settore Internet, misure contro i regimi fiscali speciali,
come quello svizzero riguardante l'imposizione delle società holding, misure
contro gli incentivi fiscali previsti da determinati Stati in favore di filiali e succursali
all'estero, misure a favore della trasparenza riguardo all'imposizione fiscale delle
società multinazionali in modo da garantire l'imposizione laddove viene prodotto
un valore, misure contro il treaty shopping nonché transfer pricing abusivi e simili.
14.08.2013
Il Consiglio federale ha messo in consultazione l'avamprogetto di revisione della
Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale
allo scopo di adattarla agli Standard minimi dell'OCSE:
a) Ammissibilità dell'esecuzione di rogatorie provenienti dall'estero a favore di
procedimenti fiscali che si basano su informazioni ottenute all'estero mediante
comportamenti punibili secondo il diritto svizzero (ci si riferisce alla sottrazione di
dati coperti dal segreto bancario e dal segreto d'affari) nella misura in cui la
rogatoria non provenga da uno Stato che ha promosso o comunque cooperato al
compimento degli atti punibili in questione. In questo senso verrebbe modificato
l'art. 7 let. c della LAAF. In sostanza, diventerebbero ammissibili le rogatorie
estere presentate da parte di quei paesi che hanno ricevuto informazioni non
dall'autore di una sottrazione punibile, bensì da parte delle autorità del paese che
ha promosso questo comportamento punibile oppure che ha acquistato questi
dati. Ci si riferisce, per esempio, al caso Falciani, in cui informazioni sottratte ad
una banca di Ginevra vennero messe a disposizione da parte di Falciani a favore
delle autorità fiscali giudiziarie francesi, le quali a loro volta le ritrasmisero alle
autorità di altri paesi, fra cui anche l'Italia, le quali ne hanno fatto uso. Secondo
l'avamprogetto, le autorità fiscali italiane potrebbero quindi ottenere l'esecuzione
di una rogatoria da parte delle autorità fiscali svizzere nell'interesse di un
11
procedimento penale fiscale avviato in Italia sulla base delle informazioni che
vennero inviate all'autorità italiana da parte delle autorità francesi.
b) Introduzione della possibilità di vietare l'accesso al contenuto di una rogatoria
da parte della persona perseguita nel procedimento penale fiscale all'estero in cui
è innestata la rogatoria, nel caso in cui sussistano motivi straordinari che
legittimano il pericolo di collusione. In tal caso, verrebbe limitato di conseguenza il
diritto di ricorso da parte del contribuente perseguito all'estero, dal momento che
quest'ultimo verrebbe informato dell'esistenza della rogatoria solamente dopo che
gli atti e i dati richiesti fossero già stati trasmessi all'autorità fiscale richiedente
estera.
27.08.2013
La Cina firma la Convenzione internazionale sulla cooperazione in materia fiscale
del 1988 ed il relativo Protocollo addizionale del 2010 che prevedono anche lo
scambio spontaneo di informazioni in materia fiscale. Pertanto, tutti i paesi che
appartengono al G20 hanno firmato questa Convenzione e questo Protocollo.
Attualmente sono in corso le procedure di ratifica da parte dei relativi Parlamenti.
30.08.2013
Comunicato congiunto del Dipartimento di Giustizia USA e del Dipartimento federale
svizzero delle finanze riguardo all’attuazione del programma previsto dalle autorità
USA (Non Prosecution Agreement) per concludere le vertenze di carattere penalefiscale nei confronti di numerose banche svizzere. Il programma approvato non differisce di molto da quello la cui esecuzione doveva essere facilitata mediante la
cosiddetta “Lex USA” che venne respinta da parte del Parlamento svizzero in data
19.06.2013. Secondo il programma USA, le banche svizzere vengono suddivise in
quattro categorie:
a) la categoria delle 14 banche, contro le quali è già stata aperto un procedimento
penale e che già stanno negoziando con il Department of Justice multe e
dichiarazioni, allo scopo di evitare un processo o una condanna;
b) la seconda categoria è quella delle banche che hanno motivi fondati per ritenere
di avere violato il diritto fiscale statunitense, le quali potranno negoziare con le
autorità USA entro il 31.12.2013, in modo da ottenere la rinuncia al
perseguimento penale (“non-prosecution agreement”) a condizione di fornire la
statistica dei clienti statunitensi (cosiddetti “leaver”) e di pagare una multa, il cui
importo sarà commisurato al volume del patrimonio statunitense non dichiarato;
c) le banche che ritengono di non avere violato il diritto fiscale statunitense
(categoria 3) e quelle che svolgono solamente un’attività locale (categoria 4)
potranno richiedere dalle autorità americane una cosiddetta “non-target letter”,
che equivale ad una dichiarazione di conformità legale e che esclude il rischio di
procedimenti e di sanzioni.
Nell’ambito del programma non è prevista la trasmissione di nomi di clienti. Questi
nomi potranno essere richiesti ed ottenuti da parte delle autorità fiscali USA,
presentando domande di assistenza fondate sulla Convenzione di doppia
imposizione, secondo il modello di comportamento, ossia le cosiddette “domande
raggruppate”, che il Parlamento svizzero aveva già approvato, nei confronti delle
autorità USA e che ha già trovato esecuzione e conferma mediante la sentenza del
Tribunale Federale datata 5.7.2013.
06.09.2013
Il Summit del G20 a S. Pietroburgo decide:
a) applicazione dello scambio automatico di informazioni per la fine del 2015
b) misure antievasione fiscale contro le società di sede offshore
c) misure per contrastare l’evasione fiscale da parte dei grandi gruppi
multinazionali (Base Erosion and Profit Shifting)
d) attuazione delle Raccomandazioni del Forum Globale sulla trasparenza e sullo
scambio di informazioni a fini fiscali.
26.09.2013
Approvazione da parte del Parlamento svizzero dell’Accordo con gli USA e di una
Legge federale per l’applicazione del programma FATCA a tutti gli intermediari
finanziari svizzeri
12
09.10.2013
Firma da parte del Consiglio federale della Convenzione multilaterale di
Strasburgo del 25.01.1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia
fiscale e del Protocollo di modifica adottato il 31.3.2010 dall'OCSE e dal Consiglio
d'Europa.
16.10.2013
Messaggio del Consiglio federale per la revisione parziale della legge federale
sull'assistenza amministrativa in materia fiscale sui temi seguenti:
a) informazione a posteriori sull'esistenza di una rogatoria ma solamente in via
eccezionale
b) procedura di informazione delle persone che sono oggetto di una domanda
estera per categorie di persone (demandes groupées; Gruppenersuchen).
Per contro, non viene modificato il divieto attuale di esecuzione di rogatorie fondate
su informazioni sottratte.
19.10.2013
Arresto a Bologna di Raoul Weil, già responsabile del Global Wealth Management di
UBS, in esecuzione di un ordine di arresto internazionale per concorso nelle frodi
fiscali asseritamente commesse da 17'000 clienti per un importo di 20 miliardi di
dollari in danno del fisco USA. Estradato negli USA è stato interrogato la prima volta
il 16.12.2012, processato a Fort Lauderdale (Florida), dove venne assolto in data
3.11.2014.
22.10.2013
Il Pubblico Ministero di Mannheim estende a quattro dipendenti della filiale locale di
UBS l'accusa di concorso in violazioni fiscali commesse da contribuenti fiscali
tedeschi.
01.11.2013
Entrata in vigore della revisione della legge antiriciclaggio (LRD) che estende i poteri
dell'Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
(MROS/FIU) nell'ambito dello scambio internazionale di informazioni.
14.11.2013
Il Governo del Liechtenstein annuncia che in occasione della riunione del Global
Forum for Transparency del 21.11.2013 a Giakarta, firmerà la Convenzione
dell’OCSE e del Consiglio d’Europa sulla cooperazione internazionale in materia
fiscale, dichiarandosi quindi disposto ad avviare negoziati bilaterali riguardanti lo
scambio automatico di informazioni, sulla base dei futuri standard dell’OCSE.
15.11.2013
Al vertice dei Ministri delle Finanze dell’Unione Europea (ECOFIN) a Bruxelles, il
Lussemburgo ha votato contro l’entrata in materia sul progetto di revisione della
Direttiva sulla fiscalità del risparmio, (Euroritenuta), facendo dipendere la propria
adesione dall’accettazione della revisione anche da parte di Paesi terzi (in particolare
la Svizzera, oltre a Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco e San Marino). Il
nuovo testo prevede che vengano chiuse tutte le possibilità di elusione riguardo al
pagamento dell’Euroritenuta ed anche che si preveda il passaggio allo scambio
automatico di informazioni. Il Lussemburgo aveva già dato recentemente la sua
adesione al progetto di scambio automatico di informazioni, ma esclusivamente
riguardo all’imponibilità fiscale dei dividendi previsti dal testo originale della Direttiva
sulla fiscalità del risparmio. Il Lussemburgo ha sostenuto, analogamente a quanto
sostenuto ancora recentemente dal Governo svizzero, che lo standard minimo
riguardante lo scambio automatico di informazioni debba essere stabilito dall’OCSE
e non dall’Unione Europea. Questa posizione del Lussemburgo è stata sostenuta
anche dall’Austria.
20.11.2013
Il Consiglio di Stato francese, accogliendo un ricorso, giudica illegale il tasso del 33%
prelevato sul plusvalore delle vendite di immobili situati in Francia realizzato da
cittadini svizzeri, dal momento che questo tasso è del 19% per i cittadini dei Paesi
membri dello Spazio Economico Europeo; questa sentenza si fonda sulla clausola
dell’uguaglianza di trattamento della CDI del 1966 tra Francia e Svizzera.
22.11.2013
Conferenza a Djakarta del Global Forum on Transparency istituito dall’OCSE, in
cui si procede alla comunicazione della valutazione per 50 Stati. Tra gli altri, hanno
ricevuto una valutazione negativa i centri finanziari seguenti: Lussemburgo, British
Virgin Islands, Cipro, Vanuatu, Nauru, Panama, Emirati Arabi Uniti, Liberia.
13
23.11.2013
Il Credit Suisse cessa le sue attività in Svizzera relative ai trust e alle fondazioni di
famiglia; analoghi prodotti saranno offerti dalla banca a Vaduz, Bahamas, Guernsey
e Singapore.
29.11.2013
Decisione del Consiglio federale svizzero: in occasione dell’accettazione di valori
patrimoniali le banche e gli altri intermediari finanziari devono soddisfare obblighi di
diligenza estesi e devono pertanto impedire l’afflusso di valori patrimoniali
fiscalmente non dichiarati. I nuovi obblighi devono essere discussi in modo
coordinato con la conclusione di possibili accordi tra la Svizzera e i principali Paesi
partner sullo scambio automatico di informazioni.
Novembre
2013
Il Ministero Pubblico della Confederazione conferma un procedimento penale contro
un ex consulente di UBS (Gadola) promosso per titolo di spionaggio economico
secondo l’art. 273 del Codice Penale Svizzero, in relazione alle informazioni che
quest’ultimo avrebbe rilasciato alle autorità giudiziarie e fiscali USA nell’ambito del
procedimento promosso a suo carico per titolo di partecipazione alla consumazione
di reati fiscali da parte di contribuenti USA.
Novembre
2013
Le autorità fiscali dell’India rendono noto di avere inoltrato domande di assistenza
alle autorità svizzere, allo scopo di ottenere informazioni sui contribuenti indiani elencati nella cosiddetta lista Falciani, riguardante clienti della banca HSBC a Ginevra.
06.12.2013
Decisione del Consiglio federale svizzero: le misure di diligenza accresciuta delle
banche in materia fiscale non si applicano nei confronti dei contribuenti svizzeri.
09.12.2013
Scadenza del termine per sottoporre alla FINMA le reazioni delle banche svizzere
all'US Program pubblicato il 29.8.2013.
10.12.2013
Un dipendente della Banca cantonale di San Gallo viene condannato dal
Tribunale penale federale ad una pena privativa di libertà di 15 mesi per tentativo di
spionaggio economico secondo l'art. 273 del Codice penale svizzero, violazione del
segreto d'affari (art.162 CPS) e violazione del segreto bancario (art.47 LBCR). Il
condannato aveva offerto all'avvocato dell'oligarca russo Oleg Deripaska dei dati
bancari sottratti, ritenendo potessero essergli utili nell'ambito di una controversia
riguardante il controllo sul gruppo industriale russo Norisk Nickel. Per la consegna di
questi dati richiese un compenso di due milioni di franchi svizzeri. L'avvocato finse di
accettare l'offerta e denunciò il fatto al Ministero Pubblico della Confederazione, che
tese un tranello al funzionario di banca, giungendo così al suo arresto. La condanna
venne confermata mediante sentenza del Tribunale federale emanata il 13 febbraio
2015 (6B _ 580/2014).
13.12.2013
Il Consiglio federale approva il Messaggio per le revisioni necessarie all'attuazione
delle Raccomandazioni del GAFI/OCSE rivedute il 16 febbraio 2012, fra le quali
figura anche la punibilità del riciclaggio del "provento" di infrazioni fiscali aggravate
mediante revisione dell'art. 305bis del Codice penale svizzero.
18.12.2013
Il Consiglio federale approva il mandato di negoziare con l’UE la revisione
dell’Accordo sull’Euroritenuta; il mandato corrispondente venne approvato dall’UE
nel maggio 2013, includendovi anche lo scambio automatico di informazioni in
materia fiscale.
6.1.2014
Il Tribunale amministrativo federale (TAF) annulla una decisione dell'Amministrazione federale delle Contribuzioni che accolse una domanda di assistenza del Fisco
USA del 17.4.2013, riguardante i documenti del conto di un cliente della Banca
Julius Bär. La domanda, fondata sulla Convenzione contro la doppia imposizione fra
la Svizzera e gli USA del 2.10.1996, venne considerata come una fishing expedition
poiché insufficientemente dettagliata. La domanda si fondava, tra l'altro, anche
sull'atto d'accusa contro due funzionari della Banca Julius Bär (Casadei Indictement),
che descriveva un comportamento che il TAF ha considerato insufficiente per
fondare un sospetto concreto di infrazione fiscale.
27.01.2014
Decreto-legge sulla voluntary disclosure secondo il diritto italiano (nel frattempo
decaduto a causa della sua mancata conversione in legge)
14
28.01.2014
Nel Foglio Federale venne pubblicata una lista di contribuenti sottoposti alla
sovranità fiscale estera o presunta tale, che furono oggetto di domande di assistenza
in materia fiscale presentate da parte del fisco di alcuni Paesi, tra i quali la Francia,
la Germania e l’India. In conformità dell’art. 14 cpv.5 della Legge federale del 28
settembre 2012 sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale
(LAAF; RS 672.5) relativo alle domande raggruppate, l’Amministrazione federale
delle contribuzioni procede in questo modo allo scopo di mettere in condizione il
contribuente estero in questione di far valere i propri diritti nell’ambito della procedura
rogatoriale svizzera, in particolare di prendere conoscenza della rogatoria salvo il
rischio di collusione come previsto all’art. 21a LAAF ed eventualmente di ricorrere
contro la decisione dell’autorità fiscale svizzera di trasmettere dati e documenti
all’autorità straniera richiedente. In totale, sino ad oggi sarebbero stati oggetto di
queste pubblicazioni periodiche sul Foglio Federale, circa 400 persone, in particolare
in data 11.09.2012 nonché ancora il 21.04.2015. Nel corso dell’anno 2015 sono già
stati pubblicati i nomi di 155 persone fisiche e persone giuridiche che si sono trovate
in questa condizione, nel 2013 erano stati pubblicati i nomi di 44 persone e nel 2014
di 225 persone, di cui 194 di nazionalità francese. L’Amministrazione federale delle
contribuzioni procede in questo modo allo scopo di rispettare il diritto di ogni persona
oggetto di una decisione di autorità giudiziaria amministrativa, di essere sentito e di
far valere le proprie ragioni in conformità dell’art. 29 della Costituzione federale,
nonché degli artt. 14 e 15 LAAF.
Febbraio
2014
Il Senate Subcommittee statunitense critica il Dipartimento di Giustizia USA per
inefficienza nel perseguimento di banche e funzionari di banche svizzere colpevoli di
avere aiutato contribuenti fiscali USA ad evadere il fisco statunitense. Il Dipartimento
di Giustizia ha ribattuto di avere perseguito, dal 2009 in avanti, circa 38 funzionari di
banca ed altri professionisti che, in Svizzera, prestarono assistenza a contribuenti
USA nell’evadere i propri obblighi fiscali.
09.02.2014
Approvazione dell’iniziativa popolare contro l’immigrazione di massa
l’introduzione di contingenti rispetto alla libera circolazione delle persone.
19.02.2014
Il Consiglio Federale approva l’applicazione automatica unilaterale per tutte le
convenzioni di doppia imposizione dello standard minimo dell’OCSE, che prevede
la clausola per lo scambio di informazioni allargata secondo il vigente art. 26 del
Modello di Convenzione OCSE (in conformità della decisione adottata dal Consiglio
federale il 13.03.2009). Allo scopo di accelerare la conformità allo standard OCSE
(mozione Ruedi Noser) il DFF è stato incaricato di preparare il relativo progetto.
23.02.2014
Diffida da parte del G20 nei confronti dei quattordici Stati (Svizzera compresa)
ritardatari rispetto alla concretizzazione dei requisiti minimi dell'OCSE riguardanti la
cooperazione internazionale in materia penale ("we are ready to give tougher
incentives").
23.02.2014
Il vertice dei Ministri delle Finanze del G20 (tenutosi a Sydney) approva il modello
dell’OCSE per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale, la cui
approvazione definitiva avverrà da parte del Consiglio dell’OCSE.
26.02.2014
Audizione dei vertici del Credit Suisse davanti al US Senate Permanent
Subcommittee on Investigations sulla base del Rapporto intitolato Offshore Tax
Evasion: the Effort to Collect Unpaid Taxes on Billions in Hidden Offshore Accounts,
26.2.2014.
27.2.2014
Hearing davanti alla Sottocomissione del Senato USA di quattro dirigenti del
Credit Suisse ("we want all the names for collecting our taxes").
11.03.2014
Arresto ad Alexandria ( East Virginia ) di Andres Bachmann siccome accusato di
concorso in infrazione fiscale commessa da parte di una ventina di contribuenti fiscali
USA, mettendo a loro disposizione conti presso il Credit Suisse e,
successivamente, presso altri istituti bancari svizzeri, e fornendo loro consulenza sul
modo di sottrarre i loro depositi nei confronti dell'IRS. Confrontato con il corrispondente atto di accusa, Bachmann si riconobbe colpevole ed ha fornito ulteriori
per
15
informazioni riguardanti i suoi clienti statunitensi. Essendo in attesa della sentenza
finale, Bachmann è sottoposto a regole di condotta riguardanti la sua libertà di
movimento, essendo autorizzato a spostarsi dallo Stato di East Virginia alla Svizzera.
Per trascorrere un periodo di vacanze in Austria ha dovuto chiedere una speciale
autorizzazione al Giudice USA. Unitamente a Bachmann vennero accusati anche
altri otto funzionari di banche svizzere, prevalentemente del Credit Suisse (cfr. US v.
Walder 11-cr - 00095 Eastern District Court of Virginia, Alexandria).
13.3.2014
Il Landgericht di Monaco di Baviera condanna in prima istanza Uli Hoeness,
presidente del Football Club Bayern, alla pena di tre anni e mezzo di detenzione per
avere sottaciuto al fisco tedesco un conto presso la Bank Vontobel di Zurigo con una
saldo attivo di 28 milioni di Euro.
19.03.2014
Il Parlamento svizzero respinge la proposta di revisione dell’Accordo con la Francia
sulle imposte di successione.
19.03.2014
44 paesi (early adopters) OCSE approvano un programma di adozione anticipata
(Common Reporting Standard) per lo scambio automatico di informazioni a
partire dal 1.1.2016.
20.03.2014
L’UE approva il progetto di revisione dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio e
sull’euroritenuta da negoziare con la Svizzera, Andorra, Liechtenstein, Montecarlo e
San Marino.
21.03.2014
Il Parlamento svizzero approva le rogatorie di gruppo e la possibilità di restringere il
diritto di informazione e di ricorso dei contribuenti esteri coinvolti in una rogatoria
fiscale (revisione della LAAF entrata in vigore il 01.08.2014).
19.03.2014
Il Parlamento svizzero respinge la proposta di revisione dell’Accordo con la Francia
sulle imposte di successione.
24.04.2014
Prima bozza di revisione dell’art. 648ter CPI per l’introduzione in diritto italiano della
punibilità dell’autoriciclaggio (anche in materia fiscale).
01.05.2014
Il Consiglio federale prende conoscenza del rapporto intermedio del Gruppo di
esperti presieduto dal prof. Aymo Brunetti, dove si propone di collegare la richiesta
svizzera di accesso ai mercati bancari e finanziari con i negoziati con l’OCSE e l’UE
riguardanti lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale.
06.05.2014
La Svizzera e Singapore, con i Paesi membri dell’OCSE ed altri 24 Paesi, sottoscrivono in occasione della riunione dei ministri delle finanze dell’OCSE, a
Parigi, l’adesione al programma di scambio automatico di informazioni.
21.05.2014
Il Consiglio federale definisce la bozza di mandato per negoziare gli accordi
internazionali necessari per l’introduzione dello scambio automatico di
informazioni in materia fiscale.
04.06.2014
Viene avviata una indagine penale congiunta franco- belga contro HSBC (Suisse)
sulla base della lista Falciani. Un Protocollo di intesa viene firmato fra i Magistrati
penali di Parigi, Van Ruymbeke e Bilger, con il loro omologo di Bruxelles, allo scopo
di indagare sui meccanismi societari offerti ad evasori fiscali francesi e belgi, a
partire dal 1 luglio 2005, per sottrarsi al prelevamento dell'Euroritenuta.
17.06.2014
Alla conferenza stampa annuale della FINMA, il suo Direttore, Mark Branson,
elencando i principali temi di attualità per l'Autorità di vigilanza bancaria, conferma
che, su dieci procedure di inchiesta amministrativa sulla gestione del rischio
fiscale riguardo a clienti USA, sette si sono concluse con misure correttive. Si
conferma la politica di intervento anche riguardo a negligenze delle banche nella
gestione del rischio legale e reputazionale nell'ambito fiscale.
26.06. 2014
Arresto in Israele di un consulente di UBS e di tredici cittadini israeliani clienti di
UBS. Questi ultimi sono accusati di infrazioni fiscali, mentre il consulente UBS è
accusato di averli aiutati. Nel frattempo sono in corso numerose indagini riguardanti
migliaia di contribuenti israeliani accusati di avere omesso di dichiarare fiscalmente i
loro depositi presso banche in Svizzera.
16
giugno 2014
Il Giudice Istruttore di Bruxelles, Michel Claise, ha avviato un procedimento penale
contro il dirigente della filiale in Belgio di UBS per sospetto di cooperazione in reati
fiscali commessi da parte di clienti sottoposti alla sovranità fiscale belga. L’apertura
del procedimento penale (“inculpation”) è stata effettuata per il titolo di reati fiscali,
organizzazione criminale, riciclaggio nonché esercizio abusivo dell’attività bancaria.
Nella seconda settimana di novembre 2014, UBS ha reso noto di avere venduto la
sua filiale in Belgio.
01.07.2014
Entrata in vigore dell’Accordo USA-Svizzera per l'esecuzione del Programma USA
denominato FATCA, che ha reso privo di oggetto il Qualified Intermediary
Agreement in vigore dal 2001.
15.07.2014
Il Consiglio dell'OCSE approva il pacchetto di documenti sullo scambio automatico
di informazioni in materia fiscale denominato Standard for Automatic Exchange of
Financial Information in Tax Matters, contenente quanto segue:
A. Common Reporting and Due Diligence Standard (CRS) e relativo commentario
B. Model Competent Authority Agreement, ossia il Modello di accordo bilaterale da
stipularsi fra quegli Stati che intendono adottare fra di loro lo scambio automatico
di informazioni. Questa iniziativa venne auspicata dal G20 in occasione del suo
vertice del settembre 2013.
21.7.2014
La Segreteria svizzera di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)
comunica che da parte della Svizzera si accoglie positivamente lo Standard OCSE
sullo scambio automatico di informazioni, constatando che il Modello per gli accordi
bilaterali rispetta i quattro principi considerati imprescindibili da parte del Consiglio
federale:
a. il principio di specialità,
secondo il quale i dati trasmessi alle autorità fiscali di un altro Stato possono
essere utilizzati esclusivamente per scopi fiscali e non per altri scopi (rimane da
stabilire se fra gli "scopi fiscali " possa rientrare anche la sanzione penale per
infrazioni fiscali);
b. il principio di riservatezza,
secondo il quale le informazioni trasmesse devono essere oggetto delle norme
sulla protezione dei dati nei confronti di persone non autorizzate al loro accesso;
c. il principio di reciprocità,
secondo il quale ogni Stato fornisce ad un altro Stato solamente le informazioni
della stessa natura di quella delle informazioni che riceve da parte dell'altro Stato;
d. il principio di identificazione di tutti gli aventi diritto economico,
compresi quelli dei trust e di strutture finanziarie simili, essendo intese anche le
fondazioni di famiglia e le società di sede senza personale e locali propri e senza
operatività.
21.07.2014
Sentenza di condanna contro Renzo Gadola, ex funzionario di UBS, pronunciata
dal Ministero Pubblico della confederazione per violazione del segreto d'affari
(art.162 CPS) e bancario (art. 47 LBCR) e per spionaggio economico (art. 273 CPS)
per avere consegnato alle autorità USA l'estratto conto di due clienti USA nell’ambito
della procedura penale condotta a suo carico dopo il suo arresto a Miami nel
novembre del 2010. Negli USA venne condannato ad una pena detentiva sospesa
condizionalmente, mentre dal Ministero pubblico della Confederazione venne
condannato ad una pena pecuniaria di CHF 6'000.-.
01.08.2014
Entrata in vigore degli artt. 3c e 14a LAAF che prevedono le rogatorie
internazionali raggruppate in materia fiscale.
27.8.2014
PricewaterhouseCoopers pubblica un rapporto secondo cui globalmente i depositi
in banche svizzere non dichiarati al fisco assommano a 200 miliardi. PWC stima
che nel 2008 fossero 800 miliardi e nel 2011 500 miliardi.
17
20.09.2014
La riunione dei ministri delle finanze del G20 tenutasi a Cairns, Australia, ha
approvato lo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di
informazioni (SAI) che dovrebbe entrare in esecuzione nel 2017.
22.09.2014
La Corte di Appello di Parigi ha confermato l’ordine di pagamento di una cauzione
di 1,1 miliardi di euro a carico di UBS poiché accusata di riciclaggio aggravato del
provento di frode fiscale. L'importo della cauzione è stato calcolato in base all'entità
prevedibile della multa finale. UBS era già stata incriminata nel giugno 2013 per
vendita a domicilio bancaria e finanziaria non autorizzata. Allora la cauzione era
stata fissata in 2,875 milioni di euro. Sempre nel 2013 UBS fu condannata a versare
una multa di 10 milioni di Euro all’Autorità di vigilanza bancaria francese (ACP)
siccome rimproverata per insufficienti misure di controllo interno riguardo
all’imposizione fiscale di propri clienti contribuenti francesi.
Nel frattempo, il nome di circa 300 clienti di UBS è stato trasmesso al fisco francese,
senza informare preliminarmente i clienti interessati, e ciò in applicazione delle
nuove norme della legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in
materia fiscale (LAAF) entrate in vigore il 1.8.2014, ossia gli artt. 3c e 14a sulle
rogatorie di gruppo e l'art. 15 che prevede la possibilità di trasmettere i nomi
all'autorità fiscale estera richiedente senza preavvertire il cliente, al quale rimane
solamente la facoltà del ricorso, ovviamente a posteriori, ma soltanto sulla questione
della legittimità della rogatoria.
25.09.2014
Deposito alla Cancelleria federale delle firme per l'iniziativa popolare tendente ad
inserire un nuovo articolo 13 nella Costituzione federale per disciplinare le facoltà di
indagine bancaria del fisco svizzero per perseguire le infrazioni fiscali in danno
dell'Erario svizzero (iniziativa denominata "Sì alla protezione della sfera privata").
26.09.2014
Il Direttore dell’Agenzia fiscale dell’Argentina Ricardo Echegaray conferma in una
conferenza stampa di avere ricevuto dalle autorità francesi 3'900 nomi di evasori
fiscali argentini clienti di HSBC, sottratti da parte di Hervé Falciani, rammentando
che un’azione di regolarizzazione ha fruttato al fisco argentino l’autodenuncia da
parte di 2'312 contribuenti per un importo complessivo di 8’000 milioni di pesos.
08.10.2014
Il Consiglio Federale decide sui mandati di negoziazione per lo scambio automatico
di informazioni in ambito fiscale con gli Stati partner.
Negli ultimi mesi i mandati erano stati discussi con le commissioni parlamentari
competenti e con i Cantoni.
I mandati decisi definitivamente in data odierna dal Consiglio federale comprendono i
seguenti punti principali:
a) con l'UE bisogna condurre negoziati sull'introduzione dello scambio automatico di
informazioni;
b) con gli USA, riguardo all'attuazione del Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA), bisogna condurre negoziati su un Accordo FATCA secondo il modello I.
Con il nuovo Accordo i dati tra le autorità competenti verrebbero scambiati
automaticamente e su base di reciprocità;
c) con altri Paesi scelti vengono avviati negoziati sullo scambio automatico di
informazioni. In una prima fase vengono presi in considerazione Stati con i quali
esistono strette relazioni economiche e politiche e che - ove opportuno - mettono
a disposizione dei propri contribuenti una sufficiente possibilità di
regolarizzazione;
d) l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con l'estero avverrà
tramite accordo bilaterale con gli Stati partner. Nel diritto interno sarà inoltre
necessaria una legge di attuazione che è attualmente in preparazione nel
Dipartimento federale delle finanze (DFF) e che sarà presentata al Parlamento
unitamente agli accordi negoziati. Le attuali basi giuridiche escludono lo scambio
automatico di informazioni.
18
08.10.2014
Il Consiglio federale attribuisce alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie
internazionali (SFI) il mandato di negoziare con gli USA il trapasso dal Modello 2 al
Modello 1 dell'Accordo FATCA. Il Modello1, contrariamente al Modello 2, prevede lo
scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali dei due Paesi.
10.10.2014
Il Dipartimento di giustizia USA sottopone alle 106 banche svizzere che si sono
annunciate nella cosiddetta categoria 2 prevista dal Joint Statement pubblicato il 29
agosto 2013, un modello di accordo (Model NPA), nel quale si prevede un’ampia
cooperazione con il fisco USA da parte delle banche nell’individuazione di reati
fiscali che comprende anche la denuncia di dipendenti della banca nonché di
professionisti terzi. Confrontate con questo progetto di accordo, alcune banche che
si sono annunciate nella cosiddetta categoria 2 (il loro numero è nel frattempo sceso
da 106 ad 80) stanno esaminando se e con quali conseguenze ritirare la propria
autodenuncia allo scopo di essere qualificati nella cosiddetta categoria 3.
14.10.2014
I Ministri delle Finanze dell’UE, riuniti a Lussemburgo, decidono la revisione della
Direttiva riguardante l’imposizione dei redditi da risparmio, sostituendola con
una Direttiva che disciplina lo scambio automatico di informazioni secondo lo
standard OCSE. La raccolta dei dati necessari avverrà a partire dal 1. gennaio 2016,
mentre dal 1. gennaio 2017 si procederà allo scambio di questi dati fra le autorità
fiscali dei Paesi membri dell’UE. Questo programma corrisponde a programma che è
già stato approvato anche da parte dei cosiddetti Early Adopters, ossia paesi di
adozione precoce. Si prevede di adattare la Direttiva attualmente esistente riguardo
alla cooperazione in materia amministrativa. Faranno l’oggetto dello scambio
automatico di informazione i redditi conseguiti da parte di contribuenti fiscali di un
paese dell’UE nel territorio di uno Stato membro dell’UE, della natura seguente:
interessi, dividendi, ed altri redditi, saldo attivo su conti bancari e il provento della
vendita di valori patrimoniali.
Il Ministro svizzero delle finanze, pure presente in Lussemburgo, ha preannunciato
che da parte Svizzera la raccolta dei dati inizierà nel 2017 e che gli stessi verranno
scambiati automaticamente con gli Stati contraenti a partire dal 2018.
14.10.2014
Il Ministro svizzero delle Finanze e i Ministri delle Finanze dei 28 Paesi membri
dell’Unione Europea sottoscrivono in Lussemburgo un joint statement in base al
quale la Svizzera si impegna ad abolire 5 regimi fiscali contestati da parte
dell’UE, mediante una lettera dell’autunno 2005. Si tratta dei regimi fiscali privilegiati
a livello cantonale per le società holding, le società di sede, le società miste, nonché,
a livello federale, le cosiddette “Prinzipalgesellschaften” e le strutture cosiddette
“Swiss finance branch”. L’abolizione di questi regimi fiscali privilegiati dovrà aver
luogo nel quadro della cosiddetta Riforma III della fiscalità delle imprese, il cui
avamprogetto è stato sottoposto alla procedura di consultazione nel settembre 2014.
15.10.2014
La Camera dei deputati approva l'introduzione in diritto italiano della punibilità
dell'autoriciclaggio anche in materia fiscale.
21.10.2014
Lettera al Dipartimento di Giustizia USA (DoJ) di 73 banche svizzere iscritte nella
cosiddetta "categoria 2" prevista dal Programma denominato Non Prosecution
Agreement (NPA) pubblicato dagli USA il 29 agosto 2013. Si chiede la modifica di
numerose clausole del progetto di accordo fra le quali:
a. Obbligo di cooperazione completa, di durata indeterminata, con tutte le autorità
USA e straniere
b. Obbligo di trasmettere informazioni riguardanti non soltanto la banca in Svizzera
bensì anche la casa madre, filiali e succursali, in Svizzera e all'estero.
c. Facoltà del DoJ di trasmettere le informazioni anche ad autorità USA non fiscali
come pure ad autorità straniere.
22.10.2014
Viene arrestato a Varsavia un trader della Banca Vontobel di Zurigo in esecuzione
di ordine di arresto del Ministero Pubblico di Monaco di Baviera siccome accusato di
complicità nelle infrazioni fiscali a causa delle quali Uli Hoeness, Presidente del FC
Bayern, venne condannato a tre anni di pena privativa della libertà.
19
22.10.2014
Il Consiglio Federale pubblica l’avamprogetto della Legge federale concernente
l’applicazione unilaterale dello standard OCSE sullo scambio di informazioni
(LASSI). Questa legge disciplinerà le domande di assistenza amministrativa
provenienti dagli Stati oppure dai territori esteri, con i quali la Svizzera non ha ancora
concluso una Convenzione di doppia imposizione con una clausola relativa allo
scambio di informazioni corrispondente agli standard dell’OCSE (art. 26 del Modello
di Convenzione OCSE), oppure un accordo internazionale della stessa natura (Tax
Information Exchange Agreement / TIEA). La LASSI si applicherà anche alle
domande svizzere di assistenza amministrativa dirette ad uno Stato o ad un
territorio che rientra nella categoria suddetta. Per quanto non sarà previsto dalla
nuova Legge federale, sarà comunque applicabile la Legge federale sull’assistenza
internazionale in materia fiscale (LAAF).
29.10.2014
Riuniti a Berlino, 50 paesi aderenti al Global Forum on Transparency and Exchange
of Information for Tax Purposes dell'OCSE (fra i quali i Paesi membri dell'UE,
Liechtenstein, le Bermuda, le BVI e l'Isola Cayman) hanno firmato un accordo
riguardante lo scambio automatico di informazioni che avrà luogo a partire dal
2017. Si prevede che la trasmissione dei dati avvenga a favore di quegli Stati con i
quali verranno ratificati accordi bilaterali anche solamente in una fase successiva. La
Svizzera non ha firmato questo accordo poiché appartiene a quel secondo gruppo di
Stati che introdurranno lo scambio automatico di informazioni per la prima volta
solamente a partire dal 2017.
03.11.2014
Il Tribunale penale di Fort Lauderdale (Florida) assolve Raoul Weil, già responsabile
del Global Wealth Management di UBS, dall'accusa di concorso nelle infrazioni
fiscali commesse da parte di migliaia di clienti di UBS. La Pubblica Accusa aveva
richiesto la condanna di 5 anni di pena privativa di libertà. Essendo stato assolto,
Raoul Weil ha ricevuto di ritorno il suo passaporto nonché la cauzione di 10,5 milioni
di dollari che aveva dovuto versare per ottenere la libertà provvisoria dopo essere
stato estradato negli Stati Uniti.
6.11.2014
Viene pubblicata da parte del cosiddetto International Consortium of Investigative
Journalists (ICIJ) una lista di accordi (tax ruling) fra le autorità fiscali del
Lussemburgo ed una serie di gruppi imprenditoriali multinazionali. Si tratta di circa
28'000 documenti, (subito battezzati "Luxembourg–Leaks”), dai quali risultano i
nomi di gruppi multinazionali europei e statunitensi che dispongono di società con
sede in Lussemburgo, grazie alle quali hanno ottenuto vantaggi fiscali rispetto alla
tassazione calcolata applicando le norme fiscali vigenti nel paese in cui venne
prodotto il valore sottoposto all'imposizione fiscale. Si tratta di una pratica legale ma
contestata, definita come "ottimizzazione fiscale aggressiva", molto diffusa da
decenni anche in Irlanda, Olanda, Svizzera, Isole del Commonwealth. Se ne è
parlato ancora al vertice del G20 di Brisbane del 15 novembre 2014, allorché l'OCSE
ottenne maggior sostegno politico ed un’accelerazione in favore del suo programma
denominato BEPS (lotta contro l'erosione della base di imposizione e contro il
trasferimento dei redditi).
In occasione di una prima ondata di informazioni sono stati rivelati accordi bancari fra
l'autorità fiscale del Lussemburgo e numerosi gruppi imprenditoriali internazionali
come Apple, Ikea e Pepsi-Cola. Nella prima settimana di dicembre sono stati rivelati
accordi della stessa natura con altri gruppi imprenditoriali internazionali, come
Microsoft, Disney e Skype. Sembrerebbe che in base a questi accordi sia stato
possibile ottenere un'imposizione fiscale inferiore al 1% dell'importo globale dei
redditi imprenditoriali.
15.11.2014
Al termine dei suoi lavori, il vertice del G20 tenutosi a Brisbane (Australia) ha
pubblicato una serie di risoluzioni, fra le quali anche quella denominata “High level
principles on beneficial ownership transparency”. Si tratta di un documento con
dieci raccomandazioni rivolte a tutti i paesi, riguardo alla trasparenza del beneficiario
economico di entità giuridiche o similari (“legal persons or legal arrangements”). Ci si
riferisce quindi alle persone giuridiche, ma anche ai trust. Si richiede in particolare:
20
a) l’acquisizione di informazioni adeguate, accurate ed aggiornate riguardo
all’identità dei beneficiari economici;
b) tutte le autorità, comprese quelle giudiziarie, quelle di vigilanza, quelle fiscali e
quelle antiriciclaggio devono poter avere accesso periodico alle informazioni
suddette. A questo scopo viene menzionato l’esempio della istituzione di registri
centrali. La proposta iniziale comprendeva l’istituzione di registri centrali anche
riguardo ai beneficiari di trust. Questa proposta è stata cancellata;
c) nei confronti dei trustee si raccomanda che le informazioni da rendere accessibili
riguardino l’identità del fondatore del trust, del protector, dei trustees e dei
beneficiari;
d) allo scopo di combattere l’evasione fiscale, ogni paese deve garantire che le
proprie autorità fiscali abbiano accesso alle informazioni riguardo alle identità
degli aventi diritto economico e che tali informazioni possano essere scambiate
con le autorità fiscali di altri paesi;
e) assunzione di misure efficaci allo scopo di prevenire l’utilizzazione abusiva di
società che prevedono azionisti oppure amministratori in via fiduciaria
(nominees).
16.11.2014
L’Ufficio dello State Attorney Preet Bharara, di Manhattan, ha reso nota l’emanazione
di un atto d’accusa (indictment) contro Martin Dunki, già vice-direttore della Banca
Rahn & Bodmer, banca privata in Zurigo, come accusato di avere cooperato con
contribuenti statunitensi nella commissione di frodi fiscali nel periodo dal 1995 al
2012, riguardo a parecchie centinaia di migliaia di dollari. Secondo l’accusa, Dunki
avrebbe operato in collaborazione con l’avv. Edgard Paltzer di Zurigo e con un
avvocato non meglio identificato basato a Santa Barbara, California. L’avv. Paltzer,
con doppia cittadinanza svizzera e statunitense, nel 2013 si dichiarò colpevole nel
procedimento penale avviato a suo carico, dichiarandosi disponibile a cooperare con
le autorità USA.
17.11.2014
Il Giudice Istruttore di Bruxelles, Michel Claise, esperto di criminalità finanziaria,
comunica di avere avviato un procedimento penale riguardante l’attività svolta in
Belgio dal 2003 ad oggi da parte della banca HSBC Private Bank (Suisse), filiale di
Ginevra della banca britannica HSBC. I sospetti riguardano un volume di diversi
miliardi di dollari, che sarebbe stato sottratto da parte di un migliaio di contribuenti
belgi grazie all’intervento della banca che viene accusata “di avere deliberatamente
facilitato e perfino incoraggiato la frode fiscale, mettendo a disposizione dei suoi
clienti privilegiati società off-shore, situate in particolare a Panama e sulle Isole
Vergini britanniche, a scopo di dissimulazione di averi dei clienti, vendendo queste
società off-shore a determinati clienti, in modo da permettere loro di aggirare la
Direttiva dell’Unione Europea del 2003 sulla fiscalità del risparmio”. L’imputazione
formale è quella di “frode fiscale grave organizzata, riciclaggio, organizzazione criminale ed intermediazione finanziaria illegale”. Riguarda un procedimento, nell’ambito
del quale già erano state compiute perquisizioni nella sede della Banca in ottobre
2013, procedendo quindi all’interrogatorio anche di un membro del consiglio di amministrazione della banca. Sembra che l’inchiesta sia stata avviata sulla base dei dati
che erano stati sottratti da parte del dipendente di HSBC Ginevra, Hervé Falciani.
18.11.2014
L’ex-direttore della divisione del private banking della Banca Privata Frey di Zurigo
(nel frattempo liquidata) ha inoltrato un’istanza al Tribunale distrettuale di New York,
congiuntamente ad un avvocato dello studio legale zurighese Niederer Kraft & Frey,
chiedendo la libertà su cauzione in contumacia. Infatti, nel procedimento promosso a
loro carico per titolo di cooperazione nelle infrazioni fiscali commesse da parte di
clienti della banca sottoposti alla sovranità fiscale USA, è stato emanato un ordine di
arresto. Pertanto, allo scopo di poter partecipare personalmente al processo a loro
carico a New York, per potersi garantire la possibilità di abbandonare gli USA alla
fine del processo, i due accusati di cittadinanza svizzera richiedono una garanzia
formale da parte delle autorità penali USA.
19.11.2014
Un cittadino USA, arrestato il giorno prima al suo domicilio di Jamestown in
Kentucky, è stato rinviato a giudizio per avere commesso infrazioni fiscali grazie
21
all’aiuto di due cittadini svizzeri, precisamente un fiduciario ed un consulente di UBS,
che lo avrebbero aiutato ad aprire ed intrattenere conti presso la Banca Wegelin. I
due cittadini svizzeri nel frattempo sono già stati rinviati a giudizio negli USA e sono
attualmente considerati come latitanti.
21.11.2014
In Francia HSBC è stata accusata di riciclaggio del provento di frode fiscale
aggravata nonché di acquisizione illecita di clienti. A suo carico è stata fissata una
cauzione di 50 milioni di euro.
02.12.2014
Il Ministero pubblico della Confederazione emana un atto d'accusa contro Hervé
Falciani, già informatico presso la Banca HSBC in Ginevra, per spionaggio
economico (art. 273 CPS, sottrazione di dati informatici (art. 143 CPS), violazione del
segreto commerciale (art. 162 CPS), violazione del segreto bancario (art. 47 LBCR)
per avere comunicato a entità private e pubbliche straniere dati bancari sottratti
presso HSBC Private Banking (Suisse) SA, che avevo sottratto fra ottobre 2006 e
dicembre 2008 presso la Banca medesima.
04.12.2014
Il Parlamento italiano approva la legge n. 186/2014 riguardante la cosiddetta
"voluntary disclosure" nonché la punibilità dell'autoriciclaggio in base al nuovo
art. 648ter del Codice Penale italiano ("Disposizioni in materia di emersione e rientro
di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione
fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio").
12.12.2014
Il Ministero pubblico del Principato del Lussemburgo ha avviato un procedimento
penale contro un ex-dipendente della società di revisione PricewaterhouseCoopers,
di cittadinanza francese, contro il quale è stato promosso un procedimento per furto,
violazione del segreto professionale nonché utilizzazione fraudolenta di dati informatici. Il procedimento era stato avviato a seguito di una denuncia contro ignoti presentata nel giugno 2012 da parte della filiale di PWC in Lussemburgo, dopo che le prime
rivelazioni ("Lux Leaks") erano state diffuse da parte della catena televisiva
France 2.
12.12.2014
Il Parlamento svizzero approva un pacchetto legislativo per la codificazione delle
Raccomandazioni approvate dal GAFI il 16 febbraio 2012. Vi figura in particolare, dal
punto di vista fiscale e della tracciabilità dei pagamenti:
a) l'inserimento nell'art. 305bis CP di una norma che dichiara punibile il riciclaggio di
valori patrimoniali che provengono da un delitto fiscale qualificato, ossia da
una frode che abbia permesso di sottrarre oltre 300'000 franchi per periodo
fiscale (art. 305bis cpv. 1 e cpv. 1bis del Codice penale svizzero). In virtù di
un'esplicita disposizione transitoria questa nuova norma penale non è applicabile
ai delitti fiscali qualificati commessi prima dell'entrata in vigore della modifica del
12 dicembre 2014.
b) la modifica della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro, inserendo
l'obbligo di comunicazione a carico degli intermediari finanziari nonché dei
commercianti quando sappiano o abbiano il sospetto fondato che i valori
patrimoniali che sono oggetto di una relazione d'affari rispettivamente il denaro
contante utilizzato per una trasmissione commerciale provengano da un crimine
oppure da un delitto fiscale qualificato.
16.12.2014
François Reyl, direttore della Banca Reyl, è stato accusato nell'ambito di un
procedimento penale avviato in Francia, per concorso nelle infrazioni fiscali
commesse da clienti della sua Banca.
16.12.2014
La guardia di finanza, in esecuzione di un ordine della Procura della Repubblica di
Milano, esegue una perquisizione presso delle società appartenenti al Gruppo
Crédit Suisse (Italia) con sequestro di documenti. Si tratta di un’indagine per
verifica fiscale nei confronti della branch italiana di una società assicurativa con sede
alle Bermuda, che ha permesso di evidenziare circa mille clienti italiani che avrebbero investito, al di fuori del rispetto delle norme sul monitoraggio fiscale, in polizze vita
di paesi “black list”, come risulta da un comunicato-stampa della Procura della
Repubblica di Milano del 17.12.2014. Gli investimenti nelle polizze di assicurazione
22
sulla vita raggiungerebbero un valore globale di 8 miliardi di euro.
Ad alcuni tra i mille contribuenti italiani e clienti Crédit Suisse venne subito notificato
un atto di accertamento da parte della Procura della Repubblica, ciò che potrebbe
precludere la possibilità di usufruire dello sconto sulle sanzioni e delle esimenti di
carattere penale previste dalla Legge 186/2014 sulla Voluntary Disclosure in vigore
dal 1. gennaio 2015.
12.12.2014
Il Parlamento svizzero approva la revisione dell’art. 47 della Legge federale sulle
banche per la punibilità del furto di dati che sono protetti dal segreto bancario.
Viene punito anche colui che si procura un vantaggio patrimoniale grazie alla
cessione di dati bancari rubati. L’iniziativa parlamentare essendo stata approvata da
entrambi i rami del Parlamento, verranno adattate in tal senso le modifiche sul
segreto contenute nella Legge federale sulle banche (art. 47 LBCR), nella Legge
federale sulle borse e i commercianti di valori mobiliari (art. 43 cpv. 1 lett. a) nonché
nella Legge federale sugli strumenti di investimenti collettivi (art. 148 LICol). E’ stata
discussa anche l’utilizzazione da parte delle autorità fiscali dei cantoni svizzeri, nel
caso in cui vengano in possesso di dati bancari rubati. La questione sembra
controversa, anche se già nel 2007 il Tribunale Federale aveva riconosciuto
l’utilizzabilità dei dati sottratti ad una fiduciaria del Liechtenstein che erano venuti in
possesso da parte dell’autorità fiscale di un cantone svizzero.
19.12.2014
Il Tribunale penale federale condanna Pierre Condamine-Gerbier a due anni di pena
privativa della libertà per violazione del segreto d'affari (art.162 CP) e spionaggio
economico (art.273 CP), commesso mediante trasmissione di informazioni
riguardanti clienti della banca Reyl & Cie di Ginevra, dando luogo, fra l'altro, al
procedimento penale promosso dalle autorità penali francesi contro Jérôme
Cahuzac, il quale, a causa di queste rivelazioni, diede le dimissioni dalla funzione di
Ministro del Tesoro del Governo francese.
19.12.2014
Le autorità fiscali austriache hanno sottoposto all’Amministrazione federale delle
Contribuzioni una domanda di assistenza cosiddetta "di gruppo", ossia basata su un
modello di comportamento. Infatti, mediante questa domanda vennero richieste
informazioni riguardanti l'identità di tutti i contribuenti austriaci che, invece di aderire
all'Accordo austro- svizzero sul modello "Rubik" in vigore dal 1. gennaio 2013, hanno
perseverato nel nascondere i propri averi patrimoniali al fisco austriaco. Questa
domanda austriaca non tiene conto del fatto che ,secondo la legge federale
sull'assistenza internazionale in materia fiscale (LAAF) in vigore dal 1. febbraio 2013,
le rogatorie di gruppo non possono riguardare fatti risalenti ad un periodo anteriore
alla data dell'entrata in vigore dalla stessa LAAF.
22.12.2014
Il Gruppo israeliano della Banca Leumi ha raggiunto un accordo ("Non
Prosecution Agreement") con le autorità USA, che ha concluso il procedimento
penale per concorso a favore di infrazioni fiscali commesse da parte di contribuenti
USA. Il Gruppo bancario ha accettato il pagamento di una multa di USD 400 milioni.
A partire dal maggio 2008, ossia dopo che venne reso pubblico il procedimento
penale-fiscale contro UBS, il Gruppo Leumi avrebbe acquisito come clienti 263
contribuenti USA, fra i quali anche ex clienti di UBS. Nel frattempo la Banca Leumi
ha interrotto la sua attività in territorio svizzero, avendo ceduto nell'estate del 2014 il
proprio portafoglio di clienti alla Banca Julius Bär.
31.12.2014
Nel corso dell’anno 2014 sono state presentate all’Amministrazione Federale delle
Contribuzioni (AFC) 2791 domande di assistenza in materia fiscale (mentre nel 2011
furono soltanto 370). La relativa ripartizione era la seguente: Francia 224, India 28
(prevalentemente riguardo a persone menzionate nella lista sottratta da Hervé
Falciani alla HSBC di Ginevra), USA 21, Olanda, Spagna rispettivamente 19,
Germania 15, Finlandia, Inghilterra, rispettivamente Svezia 10, Corea del Sud,
rispettivamente Russia 6, Norvegia e Romania rispettivamente 4, Danimarca,
Macedonia e Portogallo rispettivamente 3. N nessuna domanda venne presentata
dall’Italia, che del resto, anche nei mesi precedenti, ne aveva presentate pochissime.
In numerose di queste pubblicazioni sul Foglio Federale è stato indicato anche il
23
nome della banca oggetto della domanda di assistenza presenta da parte delle
autorità straniere. Vengono menzionate più frequentemente di altre UBS, Credit
Suisse, Banca Julius Bär, Banca Migros, Banca cantonale di Zurigo e Postfinance.
Queste modalità di pubblicazione vengono criticate da parte delle autorità straniere
roganti, lamentando che in tal modo le persone oggetto di una rogatoria vengono
informate preventivamente grazie a queste pubblicazioni speciali. D’altra parte, taluni
rappresentanti di clienti lamentano il fatto che una pubblicazione sul Foglio Federale
de facto non è accessibile, tanto più poiché avviene in una lingua non
necessariamente conosciuta da parte degli stessi.
Gennaio
2015
L’ufficio dei giudici istruttori di Parigi ha emesso un mandato di arresto contro tre
ex dirigenti di UBS nell’ambito del procedimento penale promosso contro la banca
siccome accusata di avere partecipato ad un sistema di ricerca in territorio francese
di ricchi contribuenti francesi affinché depositassero presso la banca in Svizzera
valori patrimoniali non dichiarati fiscalmente. Gli ordini di arresto sarebbero stati
emanati a causa del fatto che i tre ex dirigenti di UBS non avrebbero dato seguito
alla convocazione a comparire per essere interrogati nell’ambito del procedimento
suddetto.
01.01.2015
Entrata in vigore della legge n. 186/2014 di diritto italiano concernente il "voluntary
disclosure program" approvate dal Parlamento italiano in data 4.12.2014 (per i
dettagli si veda appunto la nota relativa al 4.12.2014).
09.01.2015
Il Giudice distrettuale di Manhattan Victor Marrero respinge la richiesta di Stefan
Buck, ex dirigente della Bank Frey di Zurigo, nel frattempo messa in liquidazione, di
ottenere la libertà provvisoria su cauzione.
Buck venne colpito da un atto d'accusa del 16 aprile 2013 siccome accusato di concorso in infrazioni fiscali da parte di contribuenti fiscali USA, commesso unitamente
all'avv. Edgard Paltzer di Zurigo ed al banchiere Peter Amrein, a causa dell'accettazione dei depositi di contribuenti USA in provenienza dall'UBS, dal marzo 2009 al
febbraio 2012, per 938 milioni di dollari complessivamente, che costituivano circa la
metà del volume complessivo di depositi di clienti della Bank Frey. In vista del
processo a suo carico, Buck ha tentato invano di ottenere la fissazione di una
cauzione e la garanzia di poter rientrare in Svizzera nel caso in cui si fosse presentato personalmente al processo negli USA. Il Giudice ha respinto la richiesta poiché
presentata da parte di un imputato che, poiché si trova in Svizzera, viene considerato
come latitante dal punto di vista processuale statunitense (cfr. US v. Peter
Amrein,1:13 -cr-00972 US District Court for the Southern District of New York,
Manhattan).
12.01.2015
Il Tribunale federale svizzero riconosce il diritto di ex-impiegati di banca di ricevere
copia dei documenti trasmessi nel 2012 alle autorità USA dalla banca ex-datrice di
lavoro. Mediante due sentenze (4A_406/2014;4A_408/2014) vennero respinti i ricorsi
presentati dalla banca, riconoscendo che il diritto di ottenere copia dei relativi
documenti debba essere garantito in base alla legge federale sulla protezione dei
dati personali. In tal modo si deve permettere ai dipendenti in questione di
salvaguardare i propri diritti in caso di azioni nei loro confronti da parte delle autorità
USA. La banca non può trincerarsi dietro all'obbligo di salvaguardare il segreto
bancario, dal momento che i propri dipendenti sono comunque tenuti a questo
obbligo anche dopo la conclusione del loro rapporto contrattuale di lavoro o di
mandato. Il risultato di questo soppesamento degli interessi in gioco da parte del
Tribunale federale dovrà essere tenuto presente anche giudicando vicende analoghe
tuttora pendenti in diversi Cantoni, riguardo alla opposizione formulata da numerosi
dipendenti di trasmettere i propri dati ad autorità straniere come pure riguardo alle
domande di risarcimento e di riconoscimento della lesione del diritto di personalità.
14.01.2015
Il Consiglio Federale mette in consultazione la proposta di ratifica
a) dell’Accordo OCSE per lo scambio automatico di informazioni fiscali e
l’avamprogetto di nuova legge federale per la messa in esecuzione dell’Accordo
(LSAI)
24
b) della Convenzione di Strasburgo 1988/2010 per la cooperazione internazionale
in materia fiscale
14.01.2015
IRS annuncia il progetto IDES (International Data Exchange Services) ,ossia una
piattaforma informatica mediante la quale ci si prefigge di divulgare le informazioni
fiscali disponibili, a tutte le amministrazioni tributarie delle nazioni partecipi alla
messa in opera del programma FATCA.
19.01.2015
Condanna di Rudolf Helmer, ex funzionario presso una società delle Cayman
Islands del gruppo della Banca Julius Bär, per titolo di ripetuta violazione del
segreto bancario, per avere pubblicato nel 2008 tramite Wikileaks gruppi di dati
sensibili riguardanti trust e società di comodo con sede in Paesi off-shore. Il
Tribunale di I. Istanza di Zurigo ha pronunciato una condanna pecuniaria sospesa
condizionalmente per tre anni.
22.01.2015
Secondo il Ministro dell’Economia francese Michel Sapin nel corso del 2014 sono
state presentate circa 35'000 autodenunce da parte di contribuenti francesi.
Sulla base della metà dei casi trattati, nel 2014 il Ministero ha incassato 1,9 miliardi
di euro a titolo di penalità e di imposte sottratte. In totale sono stati oggetto delle
autodenunce averi patrimoniali e altri beni per ca. 11 miliardi di euro. Le autodenunce sono trattate da parte del Service de traitement des déclarations rectificatives
(STDR) che è incaricato di applicare il sistema legale dell’autodenuncia secondo cui
il costo fiscale totale può oscillare fra il 15 e il 30 % delle somme autodenunciate per
gli averi non dichiarati mediante una sottrazione fiscale cosiddetta passiva, per
esempio nel caso di coloro che hanno ereditato; per contro, il costo fiscale totale può
oscillare fra il 30 e il 50 % delle somme autodenunciate nel caso in cui il contribuente
abbia attivamente compiuto una sottrazione fiscale, per esempio aprendo un conto
all’estero a proprio nome oppure al nome di una società interposta.
Circa l’80 % delle autodenunce riguardano averi patrimoniali depositati presso
banche svizzere.
Febbraio
2015
Procedimento penale tedesco avviato per complicità in infrazioni fiscali contro la
Coutts Bank e suoi dipendenti passati e attuali. Così riferisce il rapporto annuale
della Royal Bank of Scotland (RBS), per conto della quale la Coutts Bank esercita la
gestione patrimoniale. Secondo l'ipotesi più avvalorata, il procedimento penale
sarebbe stato avviato sulla base dei dati contenuti in un dischetto informatico
sottratto illegalmente e quindi acquistato a suo tempo dall’ Amministrazione fiscale
del Land Nordrhein – Westfalen (fonte: Neue Zürcher Zeitung N.48 del 27 febbraio
2015, pag.23).
02.02.2015
Arrestato a Zurigo un detective che vendeva dati bancari alla Germania. Si
parla di informazioni a proposito di titolari di conto di una società russa. Il detective
sarebbe stato in possesso di dati tramite un esperto di sicurezza israeliano. Il
Ministero pubblico della Confederazione ordinò l’arresto e la carcerazione preventiva
per una durata di sei settimane. Secondo il Tages-Anzeiger gli inquirenti elvetici
erano sule tracce di questo detective da qualche tempo, grazie ad una segnalazione
partita da UBS. Il detective aveva lavorato per 16 anni come inquirente alle
dipendenze della Polizia di Zurigo, ed era conosciuto per i difficili dossier che aveva
gestito. Poi fino al 2010 aveva lavorato per la divisione sicurezza di UBS. La
perquisizione al domicilio del detective finito dietro le sbarre e l’analisi del suo
computer e del suo telefono cellulare hanno permesso di scoprire che vendeva
illegalmente dati bancari ai servizi segreti tedeschi.
02.02.2015
Arresto a Francoforte
di Roger Keller, cittadino svizzero cinquantenne, in
esecuzione di un ordine di arresto delle autorità USA, siccome accusato di concorso
nelle frodi fiscali commesse da 23 contribuenti USA clienti della Banca Wegelin. Il
procedimento venne promosso contro tre ex-funzionari della Banca Wegelin, fra cui il
Keller, per avere aperto conti ai clienti suddetti, che in precedenza detenevano
presso UBS valori patrimoniali non dichiarati fiscalmente ( cfr. US versus Berlinka
12-cr-00002, US Court of Southern District of New York /Manhattan). L'ex
funzionario della banca Wegelin viene trattenuto in arresto su decisione della Corte
25
penale di Francoforte e si trova ora in attesa della domanda formale di estradizione,
sulla quale si pronunceranno le autorità penali tedesche.
A tutt'oggi per concorso in infrazioni fiscali risultano ordini di arresto internazionali
USA contro 38 banchieri, fiduciari avvocati o gestori patrimoniali allora operativi in
Svizzera. Di questi, sette si sono dichiarati colpevoli, due sono stati condannati, due
sono in attesa di giudizio, due vennero assolti, fra i quali Raoul Weil, l'ex- dirigente di
UBS (cfr . Bloomberg).
04.02.2015
Il Governo italiano ratifica l’Accordo sullo scambio di informazioni fiscali (Tax
Information Exchange Agreement) con l’Isola di Guernsey e l’Isola di Man.
09.02.2015
In occasione della ripubblicazione dei dati sottratti da Hervé Falciani dalla banca
HSBC (Suisse) - denominata "Swiss Leaks" - il giudice istruttore di Bruxelles ha
reso noto di avere inoltrato rogatorie alle autorità svizzere nell'interesse del procedimento penale pendente in Belgio contro HSBC per frode fiscale e per riciclaggio del
provento di frode fiscale. Si è lamentato per non avere ancora ricevuto nessuna
risposta. Ciò potrebbe essere spiegato in base alla norma svizzera (art. 7 lett. c)
LAAF) che vieta l'esecuzione di domande di assistenza estere che, si fondano su
dati ottenuti illegalmente. Il Giudice istruttore ha comunicato che se non dovesse
ricevere soddisfazione, intende emanare un ordine di arresto internazionale non solo
contro gli amministratori di HSBC dell'epoca, bensì anche contro gli amministratori
attuali di HSBC.
12.02.2015
Il Tribunale d’Appello del Cantone Ticino ha emanato due sentenze, mediante le
quali ha accolto la richiesta da parte di due clienti di pronunciare la condanna di
una banca in Lugano ad effettuare un prelevamento in contanti di ca. EUR
500'000.— in un caso e di ca. EUR 70'000.— in un altro caso. In particolare,
mediante queste due sentenze non è stato riconosciuto il principale argomento della
banca, secondo cui il rischio legale e reputazionale di esporsi al perseguimento
penale e penale-fiscale da parte delle autorità italiane avrebbe per effetto di rendere
impossibile la prestazione contrattuale. Inoltre, le due sentenze hanno riconosciuto
che le problematiche esaminate possono essere oggetto della cosiddetta procedura
per “casi manifesti” prevista dall’art. 257 CPC.
18.02.2015
Su ordine del Ministero Pubblico del Canton Ginevra presso la sede di Ginevra della
Banca HSBC viene effettuata una perquisizione con sequestro di documentazione
nell’ambito di un procedimento penale per riciclaggio ed altri reati avviato sulla base
di informazioni e documenti che si presume siano emersi sulla base dell’elaborazione di dati sottratti alla banca da parte di Hervé Falciani.
23.02.2015
Firma del Protocollo che modifica l’art. 27 della Convenzione italo-svizzera
contro la doppia imposizione del 9 marzo 1976, adeguandolo ai requisiti minimi
dell’OCSE. Le disposizioni del Protocollo di modifica sono applicabili alle domande di
informazioni presentate alla data dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica
oppure dopo tale data, che si riferiscono a fatti e/o circostanze esistenti o realizzate il
giorno della firma del Protocollo di modifica o dopo questa data.
26.02.2015
Fra il Principato del Liechtenstein e l’Italia viene firmato un Accordo riguardante la
cooperazione in materia fiscale nella forma del TIEA (Tax Information Exchange
Agreement).
27.02.2015
A Parigi viene condotto l' Interrogatorio di Bradley Birkenfeld come testimone nel
procedimento pendente contro UBS per riciclaggio connesso alle infrazioni fiscali di
contribuenti francesi già clienti di UBS. Birkenfeld già venne interrogato nel
procedimento analogo negli USA contro UBS, in qualità di "cooperative witness",
ragione per cui ricevette una ricompensa proporzionata agli incassi ottenuti dal Fisco
USA grazie alle rivelazioni fornite formalmente dallo stesso Birkenfeld. Nel frattempo
UBS comunica che Birkenfeld lasciò la banca nel 2005 e che mai ebbe ad occuparsi
del mercato francese.
02.03.2015
Viene firmato un Accordo sulla cooperazione in materia fiscale fra l’Italia e il
Principato di Monaco, fondato sul modello OCSE del Tax Information Exchange
26
Agreement (TIEA). Grazie alla firma su questo Accordo, conformemente alla legge
italiana n. 186/2014, che prevede il cosiddetto Voluntary Disclosure Program, anche
il Principato di Monaco viene considerato come paese “white list”, ciò che consentirà
ai contribuenti italiani che facessero emergere valori patrimoniali e attività
economiche nel Principato di Monaco, di accedere alla procedura di regolarizzazione
alle condizioni più favorevoli previste dalla Legge n. 186/2014, ossia il pagamento
per intero delle imposte dovute invece che un pagamento supplementare, nonché la
riduzione delle sanzioni.
E’ stato firmato dai due Paesi anche un Protocollo riguardante le cosiddette “richieste
di gruppo” in relazione a quelle categorie di comportamenti da parte degli evasori
fiscali, che fanno presumere l’intenzione dei contribuenti di nascondere al fisco
italiano patrimoni e attività detenute irregolarmente nel Principato di Monaco. E’ stata
inoltre firmata anche una dichiarazione congiunta di carattere politico, mediante la
quale i due Paesi confermano il reciproco impegno ad applicare in futuro lo scambio
automatico di informazioni sulla base dello standard globale dell’OCSE.
03.03.2015
La Svizzera e l'Australia firmano una dichiarazione vincolante per l'adozione dello
scambio automatico di informazioni in materia fiscale. Il primo scambio avverrà nel
corso del 2018 relativamente ai dati finanziari riguardanti il 2017. Dal momento che
l'Australia ha già messo in atto un programma di emersione volontaria, non ci si
attendono particolari criticità riguardo alla regolamentazione del passato. Altrettanto
dicasi riguardo all'accesso al mercato bancario e finanziario.
Sul piano formale non è necessario un accordo di tipo tradizionale, essendo invece
sufficiente la sottoscrizione di una Dichiarazione congiunta vincolante, così come
previsto dalla Convenzione internazionale di Strasburgo del 1988/2010, che dovrà
però ancora essere ratificata dal Parlamento svizzero, così come pure la
Dichiarazione con l'Australia.
Si tratta del primo Accordo bilaterale di questo genere stipulato da parte della
Svizzera. Potrebbe farvi seguito un Accordo bilaterale dello stesso genere con quei
Paesi che dispongono di un assetto analogo in materia fiscale, come per esempio la
Nuova Zelanda. Appaiono invece più problematici accordi del genere con i BRICS
(Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa).
13.03.2015
Conferma della confisca del provento della vendita di dati bancari rubati al
Credito Svizzero. Nel 2008, un funzionario del Credito Svizzero aveva sottratto
2500 dati, consegnandoli a un cittadino austriaco, suo conoscente, che li vendette
per 2,5 milioni di Euro al fisco del Bundesland Nordrhein-Westfalen. Nel 2010 il
Ministero Pubblico della Confederazione aprì un procedimento penale a loro carico.
In autunno l’autore del furto si suicidò. Nel dicembre 2011 il Tribunale penale
federale condannò il cittadino austriaco ad una pena detentiva di due anni. Nel
contempo venne ordinata la confisca di CHF 300'000.-- reperiti nelle disponibilità del
funzionario del Crédit Suisse. Al cittadino austriaco vennero sequestrati EUR
220'000.-- su un conto bancario nella Repubblica Ceca, EUR 890'000.-- presso una
banca austriaca. La confisca venne confermata mediante sentenza dell’aprile 2014
del Tribunale Penale Federale. Il Tribunale Federale confermò quest’ultima
sentenza, spiegando in particolare il buon fondamento della confisca, malgrado il
fatto che il reato che diede luogo all’incasso del premio in Germania, fosse stato
commesso fuori dal territorio svizzero. Infatti, il Tribunale Federale ha considerato
che, in ogni caso, il reato di spionaggio economico, previsto dall’art. 273 CPS, può
essere punito anche se viene commesso all’estero. Un ricorso era stato presentato
dai genitori del funzionario del Credito Svizzero che nel frattempo si era suicidato.
Nella sentenza si è confermato che può essere confiscato il provento del reato anche
rivalendosi sul patrimonio di una persona nel frattempo deceduta ed anche, come nel
caso concreto, se il provento del reato fosse stato confiscato in danno degli eredi di
quest’ultima.
15.03.2015
A partire da questa data, in Austria le banche sono sottoposte all’obbligo di
comunicare il deflusso di capitali importanti e ciò allo scopo di impedire la fuga di
capitali non dichiarati fiscalmente. Questa misura viene introdotta dal governo
27
austriaco in vista dell’allestimento entro il 2017 di un registro centralizzato dei conti
bancari nell’ambito dell’OCSE non solamente per i contribuenti esteri, bensì anche
allo scopo di permettere verifiche riguardanti i contribuenti austriaci. Attualmente
l’accesso alle autorità fiscali presso conti bancari è ammesso esclusivamente sulla
base di una decisione giudiziaria. Per contro, in futuro, basterà il sospetto di
sottrazione fiscale oppure di sottrazione di contributi sociali. Di conseguenza, le
autorità fiscali potranno quindi accedere alle informazioni bancarie riguardanti non
soltanto i conti delle imprese, bensì anche i conti di privati, ossia sia di imprenditori
che di professionisti indipendenti. Per la prossima estate si attendono decisioni
parlamentari a questo riguardo.
16.03.2015
Il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in questioni fiscali
(Forum globale) ammette la Svizzera alla seconda fase dell'esame da parte dei
Paesi membri (Peer Review), che inizierà nel quarto trimestre del 2015. Il relativo
rapporto è intitolato "Rapport d'examen supplémentaire par les pairs, Phase 1, Cadre
légal et réglementaire, Suisse, OCDE, 2015.
19.03.2015
Svizzera e Unione Europea hanno firmato un’intesa sullo scambio automatico
d’informazioni in materia fiscale, che dovrebbe aver luogo a partire dal 2018.
L’accordo è stato siglato a Bruxelles dal Segretario di Stato per le questioni
finanziarie internazionali, Jacques De Watteville e dal suo partner negoziale per l’UE,
Heinz Zourek. L’Accordo sostituisce quello sulla fiscalità del risparmio con l’UE e
dovrà essere approvato dai 28 Stati membri dell’UE e dalle Camere federali. In
Svizzera, sottostà inoltre a referendum facoltativo.
Il nuovo testo riprende integralmente lo standard globale dell’OCSE (Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico) sullo scambio automatico di informazioni. L’Accordo è reciproco. Come è attualmente, esso prevede l’esenzione
dall’imposta alla fonte dei pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e canoni
tra imprese associate, ciò che è nell’interesse della piazza economica svizzera,
come sottolinea la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali in una
nota.
L’Accordo è completato da una dichiarazione congiunta in cui le parti perseguono
l’entrata in vigore per il primo gennaio 2017: Berna intende raccogliere i dati nel 2017
e scambiarli per la prima volta nel 2018, precisa l’SFI.
Se la Svizzera lo accettasse definitivamente, le banche elvetiche dovranno in un
primo tempo fornire alle autorità fiscali elvetiche dati bancari sui contribuenti di un
Paese membro dell’UE.
A sua volta la Svizzera trasmetterà queste informazioni alle autorità fiscali del Paese
interessato. Saranno trasmessi il numero di conto, il nome, l’indirizzo, la data di
nascita, il numero d’identificazione fiscale, gli interessi e i dividenti, i redditi di certi
contratti d’assicurazione, il saldo del conto e i redditi dalla vendita di attivi finanziari.
Non sarà invece fornito automaticamente alcun dato su transazioni specifiche.
19.03.2015
Il Segretario di Stato per le questioni finanziarie internazionali Jacques De Watteville
a Bruxelles, in occasione della firma del Trattato fra l’Unione Europea e la Svizzera
sullo scambio automatico di informazioni comunica la riapertura del negoziato con
la Grecia, allo scopo di facilitare il rientro dei depositi non dichiarati fiscalmente
nell’ambito della Legge votata sabato scorso dal Parlamento greco, che prevede il
programma di Voluntary Disclosure. Secondo la Banca Nazionale svizzera, nel 2013
i depositi di contribuenti greci in Svizzera ammontavano globalmente a 1,5 miliardi
di franchi, di cui una parte non precisata, non dichiarata fiscalmente. Si tratta di 795
milioni di franchi depositati presso le banche svizzere e di 685 milioni di franchi
presso società fiduciarie. Già nel febbraio 2014 erano stati discussi dei progetti in
vista di un accordo fra la Svizzera e la Grecia. Un simile accordo potrebbe contenere
la possibilità di prestazione agevolata di assistenza internazionale in materia fiscale
nel periodo intercorrente sino all’entrata in vigore dello scambio automatico di
informazioni.
28
28.03.2015
La filiale francese di UBS a Parigi è stata ufficialmente posta sotto esame
nell'ambito dell'inchiesta penale condotta dalle autorità francesi nei confronti della
grande banca elvetica. È stata anche fissata una cauzione di 40 milioni di euro, ha
comunicato UBS, annunciando l'intenzione di contestare tale decisione.
"Dopo tre anni di inchiesta con la nostra più completa collaborazione, riteniamo che
non ci sia nel dossier nessun indizio di reati criminali", precisa la banca. Per questo
motivo "troviamo sconvolgente essere oggetto di una cauzione che consideriamo
come una penalità".
Finora UBS era coinvolta nell'inchiesta, avviata il 12 aprile 2013 dal Ministero
Pubblico di Parigi per riciclaggio aggravato del provento di frode fiscale, con lo
statuto di "testimone assistito".
L'istituto elvetico è ora accusato di aver consentito per diversi anni, dal 2004 al 2012,
ad alcuni suoi agenti commerciali, di recarsi dai più facoltosi clienti in Francia, in
violazione della legge, per proporre loro meccanismi grazie ai quali occultare parte
dei loro depositi oltre frontiera. Per nascondere le transazioni sarebbe stata messa in
campo anche una doppia contabilità.
Alla fine dello scorso anno UBS aveva già dovuto depositare alle autorità penali
francesi una cauzione di 1,1 miliardi di euro (1,3 miliardi di franchi).
Viene considerata come una conseguenza dei relativi procedimenti penali francesi
l’aumento importante, fra gennaio e marzo 2014, delle domande di assistenza
presentate da parte delle autorità francesi, che, in quel periodo, riguardarono i loro
documenti relativi a 65 persone ritenute sottoposte alla sovranità fiscale francese.
30.03.2015
La BSI è venuta meno ai suoi obblighi in materia di identificazione, limitazione
e controllo dei rischi nelle relazioni d'affari con i clienti USA. È la conclusione
cui giunge l'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA) nel suo
rapporto sul procedimento di applicazione delle normative finanziarie
("Enforcement") contro la BSI.
Il comunicato della FINMA è stato diramato poco dopo la notizia secondo la quale la
BSI è la prima banca svizzera della cosiddetta categoria 2 a firmare un accordo di
regolarizzazione con gli USA.
Nel suo rapporto la FINMA giunge alla conclusione che la BSI intratteneva in
particolare relazioni d'affari con un gran numero di clienti americani i cui patrimoni
non erano dichiarati al fisco. Anche dopo il 2009 l'istituto ticinese ha rilevato da altre
banche svizzere clienti Usa con valori patrimoniali non dichiarati, sottolinea la
FINMA. Così facendo, secondo la FINMA, la BSI si è esposta ed ha esposto i sui
collaboratori a rischi giuridici e di reputazione eccessivamente elevati negli Stati
Uniti, violando anche l'esigenza di garanzia di un'attività irreprensibile che la
legislazione svizzera in materia di sorveglianza impone agli istituti. La FINMA ha
biasimato il comportamento della BSI e l'ha costretta ad applicare misure correttive.
Come comunicato nel novembre 2013, la FINMA considera la partecipazione di una
banca nella categoria 2 del programma americano denominato “Non-Prosecution
Agreement (NPA)” come una misura appropriata per gestire i rischi giuridici negli
Stati Uniti. La FINMA non aprirà quindi di regola alcuna inchiesta nei confronti di
banche di categoria 2 che giungono a un accordo con il Dipartimento della Giustizia
(DoJ) statunitense. La FINMA - precisa la nota - in futuro non si esprimerà più su
ogni banca della categoria 2 e neppure sugli accordi che ognuna di queste
concluderà con le autorità americane.
30.03.2015
La II Corte di diritto pubblico del Tribunale Federale ha annullato la decisione
del Gran Consiglio ticinese del 25 novembre 2013 riguardante l’amnistia fiscale
cantonale, poiché è stata ritenuta contraria sia alla Costituzione federale, sia alla
Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette. In considerazione dei
ricorsi presentati contro la decisione del Gran Consiglio, la Divisione delle
contribuzioni del Cantone Ticino, aveva deciso di tenere in sospeso le sue decisioni
riguardanti le autodenunce presentate da contribuenti ticinesi nell’ambito della
cosiddetta mini-amnistia federale a partire dal 1.1.2014. Come conseguenza della
suddetta sentenza del Tribunale Federale, le autodenunce usufruiranno unicamente
29
delle disposizioni relative all’esenzione della pena e non beneficeranno dell’ulteriore
sconto supplementare del 70% sulle imposte cantonali e comunali che era stato
deciso dal Gran Consiglio. Nel 2014 le autodenunce sono state 440 per un totale di
780 milioni di franchi di sostanza non dichiarata. Dal 1.1.2015 le autodenunce ticinesi
sono state 198. In totale, nei primi 4 anni del regime di autodenuncia esente da
pena, i casi ticinesi trattati sono stati 550 e hanno permesso di far emergere e quindi
tassare 900 milioni di franchi (sentenza 2C_1194/2013; 2C_645/2014).
31.03.2015
In occasione della conferenza stampa annuale della FINMA, la Presidente del
consiglio di amministrazione della FINMA menziona fra i due rischi futuri principali
riguardanti il mercato bancario, finanziario e assicurativo svizzero, quello legato alla
conformità fiscale della clientela di paesi extraeuropei (cfr. pag 3 del testo scritto
della conferenza). Venne fatto esplicito riferimento al fatto che contemporaneamente
alla regolarizzazione fiscale della clientela dei paesi limitrofi, sia in corso, di fatto, una
graduale sostituzione di questi ultimi con clientela proveniente da paesi extraeuropei.
2.04.2015
Il Ministero italiano dell’economia ha modificato le cosiddette black lists
mediante decreti emanati in applicazione della Legge di stabilità 2015, che aveva
modificato i criteri previsti per l’elaborazione di queste liste, con l’obiettivo di favorire
l’attività economica e commerciale transfrontaliera delle imprese italiane. La prima
black list è quella riguardante la indeducibilità dei costi relativi a transazioni
effettuate con giurisdizioni estere. Il criterio è quello della mancanza di un adeguato
scambio di informazioni con l’Italia, mentre è stato eliminato il criterio relativo al
livello adeguato di tassazione. Di conseguenza, da questa black list sono stati
stralciati ben 21 paesi, con i quali è in vigore un accordo bilaterale di scambio di
informazioni. Sono stati radiati numerosi paesi caraibici, le isole del Canale e
Singapore. Rimangono invece in questa black list Hong Kong, Liechtenstein,
Maldive, Seychelles e la Svizzera. Sono stati modificati anche i criteri in base ai quali
viene allestita la black list, in relazione alle CFC (Controlled Foreign Companies).
Oltre al criterio dello scambio di informazioni è stato modificato quello del livello di
tassazione, che non può essere inferire al 50% di quello italiano. Sono quindi stati
eliminati da questa black list le Filippine, Malaysia e Singapore. La Svizzera sarà
radiata da queste black lists solamente quando sarà in vigore l’Accordo sullo
scambio automatico delle informazioni fiscali tra i due paesi e quando la legislazione
interna svizzera sul trattamento fiscale privilegiato delle società holding si sarà
adeguata agli standard internazionali dell’UE e dell’OCSE, ciò che avverrà
nell’ambito della cosiddetta Riforma III sulla fiscalità delle imprese. Per contro, la
Svizzera viene già considerata come radiata dalla black list fiscale ai fini
dell’applicazione delle norme speciali previste dalla Legge 186/2014 che ha
introdotto il voluntary disclosure program. Infatti, secondo questa legge, la
condizione prevista era quella della firma di un Accordo conforme al modello OCSE
di convenzione contro la doppia imposizione, ciò che è avvenuto mediante la firma
dell’Accordo datato 23.02.2015 a Milano.
2.04.2015
Il Consiglio Federale comunica il contenuto della Riforma III dell’imposizione
fiscale delle imprese, destinata ad abolire i regimi fiscali privilegiati per le imprese
straniere, che da qualche anno vengono prese di mira da parte sia dell’OCSE che
dell’Unione Europea. L’abolizione degli statuti fiscali speciali riguarda le società
holding, le società di domicilio e le società miste, che esercitano in territorio svizzero
esclusivamente un’attività sussidiaria. Sono previste numerose misure di
compensazione per la riduzione del gettito fiscale che sarà cagionata da questa
novità stimata, per i cantoni, in ca. 2 miliardi complessivamente. E’ prevista anche
l’introduzione dei cosiddetti Licence Box, che permette di tassare in maniera
privilegiata i proventi derivanti da ricerca, sviluppo e proprietà intellettuale.
2.04.2015
L’Unione Europea propone alla Svizzera lo scambio automatico delle
informazioni in materia di imposizione fiscale delle imprese. La proposta è stata
manifestata da parte di Pierre Moscovici, commissario europeo per gli affari
economici e monetari. All’interno dell’Unione europea viene in effetti discussa la
30
proposta di uno scambio automatico di informazioni fra tutti gli stati membri , ogni tre
mesi, riguardo ai tax ruling in vigore nel proprio territorio a favore di imprese
multinazionali. Si attende l’entrata in vigore di questo nuovo sistema per il 1. gennaio
2016. Da parte dell’OCSE, invece, per ora si prevede soltanto uno scambio
spontaneo di informazioni in questa materia che permetterebbe di scoprire quali
siano gli accordi stipulati dalle Amministrazioni fiscali dei diversi Stati con le grandi
aziende. Si tratta degli accordi che permettono di spostare i loro profitti da una filiale
all’altra in diversi stati, in base al trattamento fiscale più conveniente, evitando così
l’imposizione dei profitti che realizzano sul territorio di altri paesi. Questo sistema era
stato rivelato all’opinione pubblica in occasione della cosiddetta lista Luxleaks che
riguardava i tax ruling stipulati fra le multinazionali ed il fisco del Lussemburgo.
4.04.2015
L'ex dirigente di UBS Hansruedi Schumacher si è dichiarato colpevole negli
Stati Uniti di aver aiutato due contribuenti americani a frodare il fisco per un
ammontare di 7 milioni di dollari. Il suo legale e Washington hanno concordato una
pena di 5 anni con la condizionale. L'uomo, ex direttore delle operazioni
transfrontaliere in America del Nord, rischiava una condanna al carcere da scontare.
La sua difesa chiederà inoltre alla giustizia delle Florida di patteggiare una multa di
150 mila dollari, mentre la somma prevista in questi casi dalla legge è di 250 mila
dollari. Lo ha indicato oggi all'ats il legale dell'uomo, Peter Raben, confermando una
notizia della "Tribune de Genève". Lo Stato americano e la difesa di Schumacher
hanno quindi trovato un terreno di intesa. La data del verdetto non è ancora nota, ha
aggiunto il legale. In funzione fino al 2002 presso UBS negli USA, Schumacher era
stato testimone in occasione del processo a carico dell'ex numero tre di UBS, Raoul
Weil, nell'ottobre 2014, durante il quale aveva affermato sotto giuramento che i
vertici della banca erano a conoscenza del fatto che parte dei clienti statunitensi non
pagavano le imposte. Weil era tuttavia stato assolto.
9.04.2015
Le autorità giudiziarie penali francesi impongono alla Holding alla testa del Gruppo
HSBC il versamento di una cauzione di un miliardo di Euro. Questa decisione, contro
la quale è stato preannunciato ricorso, si fonda sull'apertura di un procedimento
penale per assistenza da parte di HSBC alle infrazioni fiscali commesse da parte di
contribuenti francesi. In effetti, secondo una legge antifrode francese del dicembre
2013, in occasione dell'apertura di un procedimento penale per questo tipo di reati è
ammessa l'imposizione di una cauzione, il cui importo viene calcolato in base
all'entità del presumibile danno cagionato all'Erario. La filiale svizzera di HSBC,
contro la quale è stato già avviato un procedimento penale francese per analoghe
accuse, ha già dovuto versare una cauzione di 50 milioni di Euro.
16.04.2015
Il Tribunale correzionale di Parigi ha condannato la signora Arlette Ricci per frode
fiscale ad una pena di tre anni di prigione di cui due sospesi condizionalmente e ad
una multa di un milione di Euro. Inoltre è stata ordinata la confisca di una casa a
Parigi e di una proprietà in Corsica, complessivamente stimate a 4 milioni di Euro,
che erano state conferite a “Società civili immobiliari (SCI)” allo scopo di “organizzare
la sua insolvenza” secondo il Tribunale. La signora Arlette Ricci, di 73 anni, che non
era presente alla pubblicazione della sentenza, erede della casa di moda Nina Ricci,
è stata accusata di avere nascosto al Fisco francese circa 18,7 milioni di Euro,
utilizzando conti in Svizzera. Il suo nome figurava sulla lista sottratta da Hervé
Falciani presso la Banca HSBC. Anche l’avvocato fiscalista della signora Arlette
Ricci è stato condannato ad un anno di prigione, sospeso condizionalmente, ad una
multa di 10'000 euro e al pagamento in solido delle imposte sottratte. Infatti, è stato
riconosciuto colpevole di complicità nell’organizzazione dell’insolvenza della sua
cliente, signora Arlette Ricci, per avere messo in opera il suddetto sistema delle
Società civili immobiliari. La figlia della signora Arlette Ricci è stata parimenti
condannata per frode fiscale alla pena di otto mesi di prigione sospesi condizionalmente, per non avere dichiarato gli averi patrimoniali di cui la madre le fece dono
presso un conto in Svizzera. I conti sono stati individuati malgrado fossero stati
intestati a società di comodo con sede in Panama. Una volta che l’avente diritto
economico venne individuato, le autorità francesi hanno cominciato a registrare le
31
sue conversazioni telefoniche, acquisendo in questo modo la prova della
consapevolezza della violazione delle norme fiscali.
21.04.2015
Viene eseguita una perquisizione al domicilio in Germania di tre dipendenti di
UBS che lavorano a Sciaffusa. La perquisizione venne ordinata dal Pubblico
Ministero di Mannheim nell’ambito di un vasto procedimento penale che venne
avviato nel novembre 2012 contro clienti tedeschi di UBS nonché contro
dipendenti di UBS. La prima perquisizione era nel 2012. Un centinaio di questi
clienti indagati avrebbero già proceduto ad inoltrare un’autodenuncia al fisco
tedesco. Attualmente, i dipendenti di UBS che sono indagati sarebbero sette. Da
parte sua, UBS ha fatto sapere che considera infondate ed ingiustificate le accuse da
parte del Pubblico Ministero di Mannheim, facendo anche presente che, ormai da
anni, ai dipendenti di UBS è strettamente vietato detenere a domicilio qualsiasi
informazione o documento riguardante la propria attività professionale.
21.04.2015
Rintracciati dal 2013 dalle autorità fiscali spagnole fondi non dichiarati detenuti
da cittadini iberici in Svizzera.
Dal 2013 le autorità fiscali spagnole hanno scoperto quasi 20 miliardi di euro di fondi
non dichiarati detenuti in Svizzera da contribuenti spagnoli. La cifra è stata indicata
oggi dal direttore dell'Agenzia statale dell'amministrazione tributaria (AEAT) Santiago
Menéndez durante un'audizione al Congresso.
Di questa somma, 14 miliardi sono attivi finanziari e 4,8 miliardi sono conti bancari,
ha riferito Menéndez, citato dal quotidiano "El País". Secondo il giornale sono state
principalmente le dichiarazioni dei contribuenti spagnoli ad aver permesso di scoprire
questi fondi.
La Spagna ha adottato un'amnistia fiscale nel marzo 2012, grazie alla quale i
contribuenti potevano regolarizzare i propri capitali entro la fine di novembre dello
stesso anno. Dal 2013 la legge obbliga gli spagnoli a dichiarare tutti i patrimoni
superiori ai 50'000 euro detenuti all'estero.
Queste due misure hanno permesso di raccogliere informazioni "preziose", ha
spiegato il direttore dell'AEAT davanti ai parlamentari. Da inizio 2013 oltre 197'000
contribuenti spagnoli hanno dichiarato complessivamente 124,5 miliardi di euro
conservati all'estero, di cui circa 20 miliardi in Svizzera. Nei soli primi mesi del 2015
27'500 persone hanno dichiarato circa 14,3 miliardi di euro detenuti all'estero, ha
aggiunto Menéndez.
28.04.2015
Sentenza della Cassazione civile italiana che dichiara utilizzabile in sede
fiscale anche le informazioni e i documenti sottratti da Hervé Falciani presso la
Banca HSBC Ginevra. Si trattava dei dati della scheda che conteneva indicazioni
riguardanti un conto acceso presso HSBC trasmesse all’autorità finanziaria francese
e da quest’ultima a quella italiana, attraverso i canali di collaborazione previsti dalla
Direttiva 77/799/CEE. Questo mezzo di prova è stato considerato sufficiente
nell’ambito del processo tributario, a differenza di quello penale. Pertanto la irritualità
dell’acquisizione degli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale non
comporta, di per sé stessa la inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica
previsione in tal senso. E’ stata pertanto annullata la decisione della Commissione
tributaria provinciale/CCP di Lecco e la successiva conferma da parte della
Commissione tributaria regionale/CTR della Lombardia. Ovviamente, la sentenza
della Corte di Cassazione ha lasciato aperta la riserva riguardo all’apprezzamento da
parte del Giudice del merito, relativamente all’attendibilità dei dati in questione, e ciò
anche attraverso il riscontro con le difese del contribuente.
08.05.2015
La Vadian Bank di San Gallo, una filiale della Banca Cantonale di San Gallo, ha
sottoscritto un Non-Prosecution Agreement (NPA) con il Dipartimento di Giustizia
USA, accettando di versare una multa di USD 4'253'000.--. In questo modo la Banca
riesce ad evitare un procedimento penale per partecipazione e assistenza alle
infrazioni fiscali commesse da propri clienti sottoposti alla sovranità fiscale USA.
Secondo le autorità USA, a partire dall’agosto 2008, ossia quando numerosi clienti
USA hanno cominciato ad abbandonare UBS, il numero di questi clienti presso la
32
Vadian Bank è salito da 2 a 70, per cui il volume dei loro depositi raggiunse circa 76
milioni di dollari. Successivamente, dal 2011 al 2013, la Vadian Bank si è
gradatamente separata da questi clienti USA.
11.05.2015
Secondo il Tages Anzeiger, dal 2010 al 2014 vennero presentate 30'000 autodenunce da parte di contribuenti fiscali svizzeri per un volume complessivo di
13,5 miliardi di franchi.
15.05.2015
Un’altra banca svizzera ha risolto il contenzioso fiscale con gli Stati Uniti: si
tratta della Finter Bank Zurich, che verserà una multa di 5,4 milioni di dollari (4,95
milioni di franchi), secondo quanto ha indicato il Dipartimento americano di Giustizia.
L’istituto è il terzo di quelli compresi nella cosiddetta categoria 2 a regolare la
vertenza fiscale con gli USA: Finter Bank Zurich è stata fondata nel 1958 a Chiasso
e dal 1957 è controllata dalla holding finanziaria italiana Italmobiliare.
18.05.2015
Il Consiglio Federale attribuisce al Segretariato di Stato per le questioni
finanziarie internazionali la competenza di negoziare le convenzioni contro la
doppia imposizione rispettivamente ogni emendamento riguardante queste
Convenzioni bilaterali. Questa decisione si fonda sul rapporto datato 2 maggio 2011
del Dipartimento Federale delle Finanze intitolato “Amtshilfe für Steuersachen
gemäss art. 26 OECD-Musterabkommen, Bericht über die Rolle der Verwaltung
zwischen März 2009 und Februar 2011”. Il rapporto spiega le ragioni a causa delle
quali l’Amministrazione Federale delle contribuzioni aveva omesso di rilevare la
contraddizione fra i requisiti minimi stabiliti dall’OCSE per la cooperazione
internazionale in materia fiscale, da una parte, e la regolamentazione prevista nelle
Convenzioni contro la doppia imposizione emendate da parte della Svizzera. Infatti,
queste contraddizioni esposero la Svizzera al rischio di non superare gli esami
previsti dall’OCSE (Peer review) e quindi di essere catalogata tra i paesi elencati
nelle liste grigie oppure nelle liste nere dell’OCSE. Il contenuto di questo rapporto
può essere desunto, almeno parzialmente, dalla sentenza A_4500/2013 datata
27.02.2014 del Tribunale amministrativo federale che accolse il ricorso di un
giornalista romando allo scopo di ottenere copia del Rapporto medesimo.
Settembre
2015
Il GAFI, agenzia dell’OCSE specializzata per la strategia antiriciclaggio, inizia
l'esame per la verifica della compatibilità del sistema svizzero antiriciclaggio rispetto
alle Raccomandazioni antiriciclaggio approvate dal GAFI il 16.2.2012.
20.05.2015
Approvazione da parte del Parlamento Europeo dell’accordo con il Consiglio
Europeo riguardante la IV Direttiva antiriciclaggio avente lo scopo di rafforzare la
lotta contro i crimini fiscali e il finanziamento del terrorismo.
In particolare è previsto per la prima volta l’obbligo per gli Stati membri dell’UE di
tenere registri centrali con informazioni sui proprietari effettivi di società e altre entità
giuridiche, come in particolare i trust. Questi registri centrali non erano previsti nella
proposta iniziale della Commissione UE, ma sono stati inseriti da parte del
Parlamento nel corso dei relativi negoziati. Inoltre, nel testo della IV Direttiva sono
stati introdotti obblighi specifici relativi alle transazioni sospette effettuate dai clienti a
carico di banche, auditors, avvocati, agenti immobiliari e case da gioco. Gli Stati
membri avranno ora a disposizione due anni per trascrivere la IV Direttiva
antiriciclaggio nel proprio ordinamento nazionale. Per contro, sarà immediatamente
applicabile e direttamente in tutti gli Stati membri dell’UE, entro 20 giorni dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, il nuovo Regolamento sul
trasferimento dei fondi, che mira a incrementare la tracciabilità dei pagatori, dei
beneficiari e dei loro beni.
27.05.2015
Viene firmato fra la Svizzera e l’UE l’accordo riguardante lo scambio
automatico di informazioni in materia fiscale. Si fonda sullo standard globale per
lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali approvato dall’OCSE. Secondo
l’Accordo firmato a Bruxelles, la Svizzera e i 28 Stati membri dell’UE raccoglieranno i
dati riguardanti i conti bancari nel corso dell’anno 2017, per poi iniziare a scambiarli
nel corso dell’anno 2018. Un gruppo di ca. 50 paesi metterà in vigore lo standard
33
approvato dall’OCSE già nel corso del 2016, mentre un’altra cinquantina di paesi vi
procederà l’anno successivo.
Contemporaneamente è stato firmato un Protocollo di modifica dell’Accordo tra la
Svizzera e l’UE sulla fiscalità del risparmio, in vigore dal 1. luglio 2005, che abolisce
il prelevamento della cosiddetta Euroritenuta. Contemporaneamente, il Consiglio
Federale ha avviato la procedura di consultazione riguardo al testo dell’Accordo
presso le cerchie interessate che avranno tempo fino al 17 settembre 2015 per
prendere posizione. Il Consiglio Federale sottoporrà al Parlamento l’Accordo sullo
scambio automatico di informazioni, unitamente al progetto di Legge federale
riguardante lo scambio automatico di informazioni con l’estero. L’Accordo dovrebbe
essere munito della clausola referendaria, per cui potrebbe essere sottoposto a
votazione popolare.
28.05.2015
Altre quattro banche svizzere hanno raggiunto un accordo con il Dipartimento
di giustizia americano (DoJ) per appianare la loro vertenza penale e fiscale. In
totale pagheranno una multa di 2,2 milioni di dollari. La Société Générale Private
Banking (SGPB) di Lugano pagherà la maggiore pena pecuniaria, di 1,36 milioni di
dollari. L’istituto gestiva 109 conti con relazioni americane per un ammontare di circa
140 milioni di dollari. La Medibank di Zugo verserà 826'000 dollari, la LBBW
(Svizzera) di Zurigo, 34'000 dollari, la Scobag Privatbank di Basilea 9.090 dollari. Le
pene, riferisce il DoJ, sono risultate lievi grazie al comprovato impegno di questi istituti nell’incoraggiare i loro clienti americani a regolarizzare la loro situazione fiscale.
29.05.2015
La Banca Cantonale di Basilea (BKB) ha firmato un Accordo con il Ministero
delle Finanze della Westfalia (NRW) versando 40 milioni di franchi allo scopo di
risolvere definitivamente il procedimento penale contro la Banca e i propri dipendenti,
avviato per complicità nelle infrazioni fiscali commesse da parte di contribuenti
tedeschi clienti della BKB. Sulla base dei dati raccolti da parte del fisco della
Germania, esaminando circa 70'000 autodenunce presentate
da parte di
contribuenti tedeschi clienti di banche svizzere, è stato possibile ricostruire il volume
degli importi sottratti al fisco tedesco e del relativo profitto conseguito da parte delle
banche. Sembra che siano in corso, sulla base di questi dati, analoghi procedimenti
penali riguardanti una cinquantina di banche svizzere. L’Associazione svizzera delle
banche cantonali, come pure l’Associazione svizzera dei banchieri, hanno adottato
misure allo scopo di assistere le banche nella soluzione di questi procedimenti
penali. Nel calcolo dell’importo da versare da parte di ogni banca al fisco tedesco,
quest’ultimo tiene conto positivamente anche dell’avvenuta introduzione da parte
delle banche della strategia del denaro fiscalmente pulito. Analoghi accordi erano
stati raggiunti con le autorità fiscali tedesche nel corso del 2011 da parte di Credit
Suisse, versando 150 milioni nonché da parte della Banca Julius Bär, versando 50
milioni, mentre nel 2014 UBS versò l’equivalente di circa 300 milioni di euro. Dal
punto di vista giuridico, questi accordi sono problematici poiché comprendono anche
l’obbligo di mettere a disposizione del fisco tedesco ulteriori dati riguardanti clienti.
Ciò infatti potrebbe costituire una violazione degli artt. 271 e 273 del Codice Penale
Svizzero, che puniscono ogni assistenza fornita ad autorità straniere, in particolare
mediante la messa a disposizione di informazioni di carattere economico. Questo
problema era stato risolto dal Consiglio Federale a favore delle banche svizzere
tenute ad analoghi obblighi nell’ambito degli Accordi con il fisco USA, fornendo
un’autorizzazione speciale, in applicazione dell’art. 271 CPS.
05.06.2015
Il Consiglio Federale sottopone alle Camere federali i seguenti progetti:
a) l’approvazione del sistema dello scambio automatico di informazioni fiscali
secondo il modello del Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA)
dell’OCSE. Questo trattato potrebbe servire da modello per la firma dei trattati
analoghi da parte della Svizzera con altri paesi, come è già stato annunciato per
l’Australia oppure con l’Unione Europea;
b) la nuova Legge federale sullo scambio automatico di informazioni in materia
fiscale, ne prevede la concretizzazione e la relativa procedura del MCAA;
34
c) il nuovo art. 6a della Legge federale antiriciclaggio, che prevede le norme di
diligenza da parte di intermediari finanziari in Svizzera riguardo alla loro clientela
sottoposta alla sovranità fiscale straniera, del seguente tenore:
“Art. 6a Esame della conformità fiscale
1 Nell’accettare valori patrimoniali di clienti assoggettati all’estero, l’intermediario
finanziario esamina se esiste un rischio elevato secondo il quale in violazione
dell’obbligo fiscale tali valori non siano stati o non saranno dichiarati. I valori
patrimoniali di poca entità possono essere esentati dall’esame.
2 Qualora sussistessero indizi di un rischio elevato, l’intermediario finanziario è
tenuto ad effettuare ulteriori chiarimenti. L’entità di tali chiarimenti dipende dal
rischio che il cliente rappresenta in ordine all’osservanza dell’obbligo fiscale.
3 Se il cliente è imponibile in uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un
accordo sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali secondo standard
riconosciuti a livello internazionale, l’intermediario finanziario può prescindere
dall’esame dell’osservanza dell’obbligo fiscale.
4 Se l’intermediario finanziario deve presumere che in violazione dell’obbligo
fiscale i valori patrimoniali che gli sono stati offerti o che sono investiti presso di
lui non sono stati o non saranno dichiarati, egli è tenuto a:
a. rifiutare di accettare i valori patrimoniali e una nuova relazione d’affari;
b. sciogliere la relazione d’affari con clienti già acquisiti, qualora:
1. il cliente non possa provare che i valori patrimoniali già investiti presso
l’intermediario finanziario sono stati debitamente dichiarati, e
2. per la persona interessata la regolarizzazione della situazione fiscale non
comporti svantaggi considerati insostenibili a causa della mancanza di
garanzie istituzionali.
01.07.2015
01.07.2015
5 È fatto salvo l’obbligo di comunicazione conformemente all’articolo 9.”
Entrata in vigore delle nuove norme del Codice delle Obbligazioni approvate dal
Parlamento svizzero il 12.12.2014 riguardanti le restrizioni nei confronti dei titoli al
portatore di società anonime, società a responsabilità limitata e società cooperative.
Si tratta degli artt. 627 n.7, 686 cpv.1, 697i, 697j, 697k, 697l, 697m, 704a, 718cpv.4,
747, 790 cpv.1, 790°, 814 cpv.3, 837, 898 cpv.2 CO.
L’Austria introduce l’obbligo di comunicazione riguardo agli evasori fiscali
fuggitivi dalla Svizzera e dal Liechtenstein. Infatti, il Parlamento austriaco ha
approvato, simultaneamente all’abolizione del segreto bancario, anche l’introduzione
di un obbligo di comunicazione a carico delle banche. Questo obbligo riguarda i
clienti di banche austriache che hanno trasferito patrimoni dalla Svizzera (nel periodo
dal 1. luglio 2011 al 31 dicembre 2012) e dal Liechtenstein (nel periodo dal 1.
gennaio 2012 al 31 dicembre 2013). Come clienti si intendono sia le persone fisiche
che le fondazioni di famiglia del Liechtenstein, come pure ogni struttura analoga. Le
date sono state fissate tenendo conto dell’entrata in vigore degli Accordi bilaterali
contro l’evasione fiscale, in vigore dal 1. gennaio 2013 fra l’Austria e la Svizzera e
dal 1. gennaio 2014 fra l’Austria ed il Liechtenstein. In questo modo il fisco austriaco
vuole identificare tutti gli evasori fiscali austriaci che avevano depositato i loro averi
patrimoniali non dichiarati fiscalmente presso banche in Svizzera e/o
in
Liechtenstein, trasferendo poi questi averi patrimoniali a favore di banche austriache
nel periodo immediatamente precedente l’entrata in vigore degli Accordi suddetti. Si
stima che debba trattarsi di averi patrimoniali per un valore complessivo fra i 3 e i 13
miliardi di franchi. Finora, i due Accordi fiscali stipulati dall’Austria con la Svizzera e il
Liechtenstein hanno fatto emergere circa 1 miliardo di franchi. Contemporaneamente
all’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione a carico delle banche austriache, è
stato varato anche un programma di Voluntary Disclosure, in base al quale, in caso
di autodenuncia, i patrimoni non dichiarati vengono colpiti da un’imposta suppletoria
che varia dal 5 al 30 % del patrimonio evaso. All’evasore rimane anche l’alternativa
35
di incaricare la propria banca in Austria di prelevare dal suo patrimonio, a titolo di
imposta suppletoria, il 38 % da riversare al fisco austriaco, previa deduzione del 25
% di questa imposta suppletoria a favore della banca.
23.07.2015
Il fisco olandese presenta al fisco svizzero una rogatoria di gruppo fondata
sulla CDI del 26.02.2010 tra la Svizzera e l’Olanda. Mediante questa rogaroria
viene richiesta la consegna di informazioni riguardo alle persone sottoposte alla
sovranità fiscale olandese che, nel periodo dal 1. febbraio 2013 al 31 dicembre 2014,
fossero state titolari di un conto presso UBS Switzerland AG che non fosse stato
dichiarato al fisco olandese, oppure riguardo al quale il cliente non avesse restituito
alla banca una dichiarazione formale, mediante la quale si confermava la conformità
fiscale dei rispettivi depositi.
30.07.2015
Altre tre banche, le ticinesi PKB Privat Bank e Credito Privato Commerciale,
nonché Falcon Private Bank, hanno raggiunto un accordo con la giustizia
statunitense nell’ambito del contenzioso fiscale. Pagheranno multe per una somma
totale di 8.4 milioni di dollari (8.09 milioni di franchi al cambio attuale) di cui 6,328
milioni unicamente a carico di PKB Privat Bank.
I tre istituti erano iscritti nella categoria 2 del programma di regolarizzazione fiscale
statunitense, che permette di evitare il perseguimento per aver aiutato clienti
statunitensi a nascondere patrimoni. Dal 2008 per PKB Privat Bank si contano 244
clienti con legami con gli USA, per un volume totale di 328,8 milioni di dollari. Il
Credito Privato Commerciale, attualmente in liquidazione, pagherà una multa di
348'000 dollari (16 clienti per un totale di 71 milioni). Alla Falcon Private Bank, che
ha sede a Zurigo, è stata inflitta una multa di 1,806 milioni di dollari (84 clienti per un
totale di circa 134 milioni di dollari). In tutto 25 istituti iscritti nella categoria 2 hanno
raggiunto un accordo con gli USA.
01.08.2015
L’Italia mette in vigore, dal primo agosto 2015, lo scambio spontaneo di
informazioni in materia fiscale. La nuova normativa abolisce qualsiasi tipo di
anonimato prima previsto attraverso il pagamento della cosiddetta Euroritenuta.
L’autorità competente di ogni Stato membro potrà comunicare all’autorità
competente di qualsiasi altro Stato membro, attraverso il cosiddetto scambio
automatico, informazioni con riferimento alle categorie di reddito quali dividendi,
plusvalenze, altri redditi finanziari e saldi dei conti correnti. La regola prevista dalla
Legge delega del 9 luglio 2015/Nr. 114 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 176 del
31.07.2015, riguarda il periodo di imposta a decorrere dal 1. gennaio 2016.
02.08.2015
La Banca Cantonale dei Grigioni conferma di avere ricevuto una lettera da
parte delle autorità fiscali tedesche, che annuncia l’apertura di un procedimento
per concorso in infrazioni fiscali commesse dalla clientela della banca sottoposta alla
sovranità fiscale tedesca. Sembra che analoghe iniziative siano state avviate anche
nei confronti della Banca Cantonale di San Gallo e della Banca Cantonale di
Turgovia.
07.08.2015
La Banca cantonale del Giura (BCJ), la Banca Privata Reichmuth & Co. e la Banca
Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Svizzera) hanno trovato un accordo con
il Dipartimento della Gistizia (DOJ) americano nell’ambito del contenzioso
fiscale. La somma totale delle multe è di circa 3,56 milioni di dollari (3,49 milioni di
franchi). La banca privata Reichmuth & Co., con sede a Lucerna, pagherà 2,6 milioni
di dollari. La BCJ dovrà versare 970'000 dollari mentre la Banca Intermobiliare non
pagherà nessuna multa. In cambio della loro collaborazione, i perseguimenti contro
questi istituti vengono abbandonati, precisa il DOJ. Reichmuth & Co. deteneva 103
conti di clienti americani, che rappresentavano patrimoni per 281 milioni di dollari
complessivamente, mentre la BCJ gestiva 118 conti per 18 clienti americani del
valore di 10 milioni di dollari complessivamente. Quanto alla Banca Intermobiliare,
nel luglio di quest’anno deteneva solo tre conti di clienti USA e tutti sono stati
comunicati alle autorità fiscali americane.
36
08.08.2015
Il Dipartimento federale delle finanze rilancia, nell’ambito di un nuovo avamprogetto,
la modifica della Legge federale sull’assistenza internazionale in materia fiscale
riguardante rogatorie estere che si fondano su dati bancari sottratti. Un progetto
analogo era già stato ritirato a causa dell’opposizione da parte della maggioranza dei
partiti politici. Il nuovo avamprogetto prevede che si possa dar seguito a rogatorie
fondate su dati rubati ma a condizione che lo stato rogante non li abbia acquisiti
attivamente, bensì li abbia ricevuti a seguito di comunicazioni spontanee oppure
nell’ambito dello scambio automatico di informazioni fiscali ricevute da altri Stati.
Questa nuova iniziativa legislativa sembra dovuta alla necessità di superare la
verifica condotta in Svizzera dal Global Forum per la fine del corrente anno. A causa
della mancata conformità del proprio sistema giuridico rispetto alle norme minime
dell’OCSE ed in particolare quelle riguardanti lo scambio di informazioni fondato su
dati sottratti, il Lussemburgo non ha superato l’esame del Global Forum, per cui è
stato immediatamente oggetto di sanzioni che toccano specialmente il settore
import-export.
10.08.2015
Secondo la Süddeutsche Zeitung (nr. 182 pag. 15) nel Land della Renania
settentrionale – Westfalia (NRW) attualmente vengono esaminate le 22'128
denunce spontanee che sono state presentate negli ultimi quattro anni e mezzo da
parte di contribuenti fiscali tedeschi riguardanti conti presso banche svizzere. Nel
mirino di queste verifiche si trovano i funzionari di banca che abbiano compiuto atti di
assistenza attiva a favore delle infrazioni fiscali commesse dai propri clienti sottoposti
alla sovranità fiscale tedesca. I relativi procedimenti penali vengono condotti in tutti
questi casi da parte del Ministero Pubblico di Colonia. Sembra che le banche
svizzere sospettate siano attualmente 29.
12.08.2015
Il Consiglio federale trasmette alle Camere federali la proposta di ratifica del
Protocollo di modifica del Trattato italo - svizzero di doppia imposizione
firmato il 23.2.2015, secondo cui le possibilità di cooperazione in materia fiscale su
domanda vengono estese anche alle condotte qualificate come evasione fiscale
(omessa dichiarazione fiscale, oppure dichiarazione fiscale incompleta secondo il
gergo giuridico italiano) o sottrazione fiscale (secondo il gergo giuridico svizzero). In
precedenza, secondo il testo vigente di cui dovrà essere approvata la revisione, le
domande di assistenza erano ammesse soltanto nell'interesse di procedimenti
avviati per titolo di frode fiscale, compresa la modalità di interposizione fittizia di
società.
Il nuovo Protocollo potrà entrare in vigore soltanto dopo che avrà avuto luogo la
ratifica da parte dei Parlamenti italiano e svizzero nonché lo scambio dei relativi
strumenti di ratifica.
15.09.2015
Il Tribunale Amministrativo Federale respinge la rogatoria presentata dalla
Direzione generale delle finanze pubbliche francesi datata 21.12.2012, ritenendo
che la stessa fosse fondata su informazioni acquisite in modo punibile secondo il
diritto svizzero (cfr. sentenza A_6843/2014). Infatti non è stato possibile escludere
che le informazioni sulle quali si fonda la rogatoria fiscale francese provenissero
dalla lettera anonima contenente ca. 600 nomi di clienti inviata all’autorità fiscale
francese da parte di Stephanie Gibaud, dipendente di una succursale francese
di UBS. La sentenza, facendo applicazione dell’art. 7 lett. c della Legge federale
svizzera sull’assistenza internazionale in materia fiscale, che appunto vieta la
cooperazione da parte svizzera a favore di rogatorie che si fondano su informazioni
raccolte in modo punibile penalmente, esamina ampiamente la storia e
l’interpretazione di questa norma. Malgrado si tratti di una norma di diritto interno e
malgrado il principio secondo cui il diritto internazionale prevale sulla norma di diritto
interno, il diritto suddetto viene ritenuto applicabile anche nell’applicazione delle
Convenzioni contro la doppia imposizione e ciò in virtù del principio della buona fede
fra gli Stati previsto dall’art. 31 della Convenzione di Vienna sui trattati internazionali.
37
20.08.2015
La Banca dello Stato del Cantone Ticino pagherà 3,3 milioni di dollari al fisco
USA per chiudere il contenzioso fiscale con gli Stati Uniti. Eviterà così
procedure legali a suo carico per aver aiutato ricchi clienti statunitensi a nascondere
capitali al fisco. L’istituto ticinese, secondo quanto riferito dal Dipartimento di giustizia
americano, aveva 187 conti legati a contribuenti USA per un totale di circa 137
milioni. L’importo della sanzione pecuniaria è stato calcolato tenendo conto del fatto
che una politica di controllo nei confronti dei clienti sottoposti alla sovranità fiscale
USA venne introdotta tardivamente rispetto all’avvio del procedimento USA contro
UBS e rispetto ad altre banche, anche riguardo a direttive interne relativamente ai
clienti USA in fuga da UBS. Contemporaneamente è stato reso noto anche l’Accordo
stipulato con il governo americano da parte della banca Zweiplus che ha pattuito una
sanzione pecuniaria di 1'089'000 dollari, in considerazione dei 44 conti con riferimento USA per 12,1 milioni di dollari complessivamente a partire dall’agosto 2008.
20.08.2015
Il Tribunale federale conferma la legittimità di una multa di CHF 7'000.— che
l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) aveva inflitto ad una società
svizzera per essersi rifiutata di fornire le informazioni richieste da parte della AFC
nell’ambito dell’esecuzione di una rogatoria presentata da parte del fisco norvegese
(cfr. sentenza 2C_941/2014)
27.09.2015
Pubblicazione sul Foglio Federale della notifica da parte dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni (AFC) nei confronti dei contribuenti olandesi
coinvolti nella rogatoria di gruppo presentata da parte del fisco olandese. Nel
documento l’Amministrazione federale delle contribuzioni indica di aver ricevuto il 23
luglio 2015 la richiesta di fornire informazioni “sulle persone fisiche non identificate”
domiciliate nei Paesi Bassi, titolari di uno o più conti presso UBS Switzerland durante
il periodo tra il 1. febbraio 2013 e il 31 dicembre 2014. La richiesta riguarda soltanto
le persone che non hanno fornito alla banca, nei termini di legge olandesi, prove
sufficienti di essersi messi in regola con il fisco del loro paese, dopo aver ricevuto da
UBS una lettera in cui venivano esplicitamente esortati a farlo, pena la “disdetta
imminente delle relazioni commerciali”. La richiesta olandese esclude i conti che non
hanno mai raggiunto o superato nel periodo in questione i 1500 euro di deposito. Un
portavoce del DFF ha detto all’agenzia di stampa Afp che nessuna decisione è stata
finora presa riguardo alla richiesta olandese, la prima su così vasta scala
proveniente da un paese che non siano gli Stati Uniti. Questa è stata resa possibile
dalla riveduta Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia
fiscale (LAAF), approvata dal Parlamento svizzero il 28.09.2012.
27.09.2015
In un’intervista pubblicata sul settimanale tedesco WAZ (Westdeutsche
Allgemeine Zeitung) il Ministro delle Finanze del Nordrhein Westfälisches
Land, Norbert Walter-Borjans ha reso noto che la strategia dell’acquisto di
dischetti sottratti e contenenti nomi di clienti tedeschi di banche svizzere, ha
contribuito al successo della campagna di autodenuncia, che ha generato dal
2010 circa 120'000 autodenunce da parte di contribuenti tedeschi. Sulla base dei dati
forniti da queste autodenunce, sono stati avviati procedimenti penali contro alcune
banche svizzere per titolo di concorso nelle infrazioni fiscali autodenunciate da parte
di contribuenti tedeschi. Finora questi procedimenti avviati da parte dei Ministeri
pubblici hanno permesso di incassare multe da parte di UBS (300 milioni di euro),
dal Crédit suisse (150 milioni di euro) da Julius Baer (50 milioni di euro), da LGT (50
milioni di euro) e dalla Basler Kantonalbank (39 milioni di euro). In generale la banca
viene confrontata con gli indizi che sono stati raccolti a carico di propri dipendenti e
viene così indotta a pagare la multa allo scopo di ottenere la conclusione del
procedimento penale. Per ora la Germania non ha ancora inoltrato domande di
gruppo alle autorità fiscali svizzere.
29.09.2015
La Francia stima di recuperare 2,65 miliardi di euro nel 2015 e altri 2,4 miliardi
nel 2016 grazie alla regolarizzazione della situazione fiscale dei contribuenti
francesi con un conto bancario non dichiarato all'estero, in particolare in
Svizzera. Lo ha detto il ministro delle finanze, Michel Sapin, in occasione di una
38
visita al Centro incaricato delle regolarizzazioni fiscali a Saint-Germain-en-Laye,
vicino a Parigi.
Secondo il ministro, l'85% dei conti regolarizzati quest'anno hanno o avevano
sede in Svizzera. A fine giugno erano già stati incassati 1,6 miliardi di euro.
Dal 2013, Parigi esorta i contribuenti francesi con un conto nascosto all'estero a
presentarsi spontaneamente ai servizi delle imposte per regolarizzare la loro
situazione. Poiché la Svizzera prevede di applicare dal 2018 lo scambio automatico
di informazioni con i servizi fiscali esteri, sono in molti a "pentirsi". Circa 130 dossier
vengono depositati ogni settimana presso il Fisco francese, che nel 2014 ha
recuperato circa 2 miliardi di euro.
06.10.2015
Scambio automatico di informazioni sugli accordi fiscali preventivi con le
imprese. L’Ecofin ha raggiunto l’accordo politico sulle regole per lo scambio
automatico sui cosiddetti tax rulings stipulati dalle imprese di rilevanza
transfrontaliera, nonché sugli accordi e sui prezzi di trasferimento di beni e servizi
all’interno dei gruppi di imprese. Secondo il Ministro italiano dell’Economia Piercarlo
Padovan “ci sono sicuramente le basi per un forte recupero dell’evasione, della lotta
all’evasione e all’elusione, e di una maggiore trasparenza sull’informazione degli
accordi che le imprese hanno stabilito in termini di tasse”.
28.10.2015
Mediante due sentenze, il Tribunale Federale ha confermato le sentenze
emanate in data 12.02.2015 da parte del Tribunale d’Appello del Cantone
Ticino, mediante le quali venne ordinato alla Banca di eseguire l’istruzione di
chiudere il conto bancario previo prelievo in contanti della somma di ca. Euro
560'000.--, rispettivamente di ca. Euro 75'000.--. La motivazione ha trattato
solamente una parte degli argomenti di fondo, fondandosi essenzialmente su
questioni di carattere procedurale. E’ pertanto da attendersi che rimarrà limitato
l’effetto di pregiudizio giurisprudenziale del contenuto di queste due sentenze
riguardo alla strategia del denaro fiscalmente dichiarato ormai applicata in modo
generale e relativamente omogenea da parte di tutte le banche svizzere. Il testo
integrale della motivazione, ma anonimizzato, è reperibile sul sito
www.bger.ch/it/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht.htm
20.11.2015
Perquisizione da parte delle autorità fiscali della Grecia presso l’ufficio di
rappresentanza di UBS in Atene alla ricerca di dati utili per l’identificazione di 200
conti sospetti. L’intervento è da mettere in relazione con quella che in Grecia viene
definita la “lista Borjans”, dal nome di Norbert Walter- Borjans, ministro delle finanze
nella Renania Settentrionale-Vestfalia che, nel gennaio 2015 aveva sottoscritto ad
Atene un Accordo di cooperazione in materia fiscale con la Grecia.
25.11.2015
Il Consiglio Federale sottopone per approvazione alle Camere Federali il
Messaggio contenente l’Accordo sullo scambio automatico di informazioni ai
fini fiscali con l’Unione Europea, mediante
a) un Protocollo che modifica l’Accordo sulla fiscalità del risparmio fra la Svizzera e
l’Unione europea,
b) un disegno della Legge Federale concernente l’abrogazione della Legge del
17.12.2004 sulla fiscalità del risparmio e della Legge del 15.06.2012
sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale.
08.12.2015
L'Accordo dell'Unione Europea con la Svizzera sullo scambio automatico di
informazioni in materia fiscale è stato approvato dal Consiglio UE dei Ministri
delle finanze (ECOFIN). Il Parlamento europeo, cui compete soltanto un voto
consultivo, lo aveva approvato in ottobre, per cui la procedura di approvazione in
seno all'UE è conclusa.
In base all' Accordo, lo scambio automatico avverrà in conformità dello standard
previsto dall'OCSE secondo il cosiddetto Accordo fra Autorità Competenti (MCCA
/Multilateral Competent Authority Agreement) e pertanto attualizza e modifica
l'Accordo del 2005 sull'euroritenuta.
In caso di approvazione, verranno rilevati i dati finanziari nel corso del 2017, per poi
essere scambiati con i 28 Stati membri dell'UE nel corso del 2018.
39
Il medesimo Accordo è già stato concluso o si trova in via di conclusione anche con
Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino. Il Consiglio federale lo ha sottoposto
al Parlamento svizzero mediante un Messaggio di fine novembre.
08.12.2015
Il Protocollo di modifica della Convenzione italo-svizzera contro la doppia
imposizione è stato approvato dal Consiglio nazionale, per cui si attende il voto
del Consiglio degli Stati nella sessione di primavera del 2016. Il Protocollo venne
firmato dalle Parti a Milano il 23 febbraio 2015.
11.12.2015
Pagando un totale di circa 8 milioni di dollari, Banca Coop e Cornèr Banca
potranno risolvere la vertenza fiscale con gli Usa legata ai correntisti americani
che avrebbero aggirato il fisco. Come indicato dal Dipartimento di giustizia USA, il
primo istituto pagherà 3,223 milioni di dollari, il secondo 5,068 milioni.
Banca Coop aveva in gestione, dal 2008, 385 conti di cittadini statunitensi per un
ammontare di 71,4 milioni di dollari; Corner, dal canto sui, contava 383 depositi per
351 milioni.
Con le due banche, ora sono 62 gli istituti svizzeri che si sono accordati con le
autorità americane. L’ammenda massima è stata inflitta a BSI per un importo di 211
milioni di dollari.
15.12.2015
Le banche Crédit Agricole (Svizzera), Dreyfus e Baumann hanno concluso un
accordo nel quadro del programma di regolarizzazione fiscale degli istituti elvetici
negli Stati Uniti. Pagheranno delle multe per un importo totale di 130 milioni di dollari
($ 99,2 mio. per Crédit Agricole - la seconda multa più salata inflitta a una banca
svizzera appartenente alla categoria 2 - ; $ 24,4 per Dreyfus; $ 7,7 per Baumann).
16.12.2015
Il Tribunale commerciale di Zurigo accoglie la richiesta di due avvocati
zurighesi di vietare alla Cornèr Banca di Lugano la trasmissione dei loro
nominativi al fisco USA. Questa trasmissione faceva parte dell’Accordo stipulato
dalla Cornèr Banca con il fisco americano nell’ambito del cosiddetto Non Prosecution
Agreement, in base al quale la banca aveva effettuato il pagamento di 5 mio di CHF
sottoponendosi inoltre all’obbligo di fornire il nome di 59 dipendenti della Banca e di
69 gestori patrimoniali esterni. A quest’ultima categoria appartenevano anche i due
avvocati zurighesi che avevano gestito per i loro clienti 14 conti presso la Cornèr
Banca aperti nell’autunno 2009. Secondo il Tribunale zurighese non sussiste più un
interesse pubblico preminente alla messa a diposizione dei nomi dei due avvocati.
Infatti, dopo che la banca ha stipulato il Non-Prosecution Agreement non si vede
quale potrebbe essere il serio pregiudizio che potrebbe derivarle dal fatto che non
vengono forniti i nomi di questi due avvocati. La sentenza del Tribunale commerciale
di Zurigo può ancora essere impugnata.
18.12.2015
Le Camere federali approvano la legge federale sullo scambio automatico
internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) che entrerà in vigore il 1
gennaio 2017 come legge di esecuzione degli accordi sullo scambio automatico di
informazioni che entreranno in vigore con l'Unione Europea (approvato dalle
Camere federali il 17.6.2016 ) e con altri Paesi ( anzitutto quello con l'Australia
approvato dalle Camere federali il 17.6.2016).
22.12.2015
La Corte europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo ha respinto una delle
prime denunce presentate da contribuenti statunitensi contro la Svizzera
collegata alla trasmissione dei suoi dati personali ed economici al Fisco USA
(sentenza 28601/11 del 22.12.2015 ). Il ricorrente, un cittadino residente a Miami,
con la doppia nazionalità statunitense e saudita, lamentava la mancanza di base
legale, la violazione del principio costituzionale per la protezione della sfera privata
(art.8 CEDU) nonché la violazione del principio della non discriminazione. La Corte
riconobbe tra l'altro che il contribuente statunitense ebbe a disposizione tutte le
garanzie procedurali e che, comunque, la tutela dei suoi interessi personali non
poteva prevalere rispetto alla tutela degli interessi economici svizzeri in gioco, tali da
"contribuire al benessere economico del Paese". A questo proposito viene
menzionato anche il fatto che fosse in gioco la stessa esistenza di UBS. Proprio per
40
questa ragione il Parlamento svizzero aveva approvato l'Accordo con gli USA in
applicazione del quale ebbe luogo la trasmissione al Fisco USA dei dati riguardanti
4450 contribuenti statunitensi. La Corte europea ha stabilito che questo Accordo una
base legale sufficiente per la trasmissione dei reati finanziari riguardanti il ricorrente,
giudicando anche trattarsi "semplicemente" di informazioni bancarie e non di
informazioni di carattere eminentemente personale.
22.12.2015
Il Tribunale d’Appello di Francoforte (Oberlandesgericht) ha confermato l’estradizione verso gli Stati Uniti di Roger K., ex funzionario della Banca Wegelin,
accusato di avere cospirato con altri due colleghi per favorire l’evasione fiscale di
clienti americani della Banca Wegelin in danno dell’erario USA, facilitando così la
sottrazione di ca 1,2 miliardi di dollari. Secondo il Procuratore Pubblico di Manhattan,
Preet Bharara, viene considerato come aggravante per la Banca Wegelin il fatto di
avere continuato nell’attività di complicità in evasione fiscale anche dopo che
divenne pubblica l’inchiesta condotta dal fisco USA contro UBS. Nel frattempo la
Banca Wegelin ha ridotto le sue attività esclusivamente alla gestione di clienti USA. I
suoi azionisti principali, Otto Bruderer e Konrad Hummler potrebbero arrischiare di
vedere pregiudicata la loro posizione processuale nel caso in cui il loro dipendente,
Roger K., una volta estradato, dovesse coinvolgerli. Il banchiere era stato arrestato
nel febbraio 2011 all’aeroporto di Francoforte e venne rilasciato sotto cauzione dopo
sette mesi di prigione.
Mentre nel 2009 le autorità americane intensificavano il procedimento contro UBS,
Konrad Hummler pubblicò una raccomandazione di investimento riferita agli Stati
Uniti come paese di investimento intitolata “It’s time to say goodbye”.
23.12.2015
Cinque altre banche svizzere hanno raggiunto un accordo con le autorità statunitensi
nella vicenda dei contenziosi fiscali. Si tratta della Banca cantonale vodese (BCV),
J. Safra Sarasin, Coutts, Gonet e la Banca cantonale vallesana (BCVS).
Complessivamente sono quindi 74 gli istituti di credito che hanno appianato le
divergenze con gli Stati Uniti in questo contesto.
Per non essere ulteriormente perseguite penalmente le cinque banche in questione
pagheranno una multa di circa 220 milioni di dollari, indica il Dipartimento di giustizia
americano (DoJ) in un comunicato diffuso in serata.
L'importo più alto di 85,8 milioni di dollari sarà pagato dalla J. Safra Sarasin. L'istituto
con sede a Basilea deteneva 1275 conti in relazione con gli USA e amministrava un
patrimonio di 2,2 miliardi di dollari.
Coutts pagherà una multa di 78,5 milioni di dollari per 1337 conti di clienti americani
con un patrimonio massimo di 2,1 miliardi di dollari. Per la BCV l'ammenda ammonta
a 41,7 milioni di dollari per 2088 conti americani e un patrimonio di 1,3 miliardi di
dollari.
La banca privata ginevrina Gonet dovrà sborsare 11,5 milioni di dollari per 150 conti
di clienti americani con un patrimonio massimo di 254,5 milioni di dollari, mentre la
BCVS pagherà 2,3 milioni di dollari per 185 conti con un patrimonio di 72 milioni di
dollari.
31.12.2015
L'ultimo giorno dell'anno anche la Banca Lombard Odier & Co. LTD e la DZ
Privatbank (Schweiz) AG hanno ognuna trovato un accordo con le autorità
americane. Pagheranno complessivamente più di 107 milioni di dollari. Entrambe le
banche acconsentono a cooperare in ogni pertinente procedura penale o civile.
01.01.2016
Entrata in vigore delle norme svizzere (approvate il 12.12.2014) di applicazione delle
Raccomandazioni del GAFI del 16.02.2012 riguardanti la punibilità del riciclaggio
del provento di infrazioni fiscali gravi
a) secondo il nuovo art. 305bis comma 1bis CP per la fiscalità diretta;
b) secondo il nuovo art. 14 cpv.4 DPA per la fiscalità indiretta.
01.01.2016
Entrata in vigore della nuova versione della CDB contenente nuovi capitoli anche
riguardo al divieto di assistenza ai reati fiscali ed alla fuga di capitali (sostituzione
degli artt.7 e 8 CDB 08 mediante gli artt. 47-52 e 53-57 CDB 16)
41
06.01.2016
Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) ha raggiunto una soluzione in base all'US
Tax Program for Swiss Banks sottoscrivendo un Non-Prosecution Agreement e
pagando una multa di più di 187 milioni di dollari.
28.01.2016
Molti clienti di UBS sono nel mirino della giustizia tedesca, dopo che il Land
della Renania del Nord-Vestfalia ha acquisito – nel 2012 – un CD contenente i dati di
evasori fiscali. Il Ministero pubblico di Bochum ha già aperto circa 2000 procedimenti.
Di questi, 340 sono stati risolti tramite il pagamento di multe, per un totale di 16,4
milioni di euro (circa 18 milioni di franchi), ha indicato il Procuratore Generale Bernd
Bieniossek al giornale tedesco “Westdeutsche Allgemeine Zeitung” . Le persone al
centro dell’inchiesta dovranno inoltre pagare le imposte arretrate. Alcuni evasori
sono stati condannati a pene privative della libertà con la condizionale di al massimo
un anno.
28.01.2016
Trentuno Paesi hanno firmato un Accordo multilaterale che rappresenta il primo
passo per l’applicazione delle misure di lotta contro il treaty shopping praticato
dalle multinazionali per pagare meno tasse, la cosiddetta ottimizzazione fiscale,
concordato da OCSE e G20 alla fine dello scorso anno. L’Accordo riguarda in
particolare il capitolo del “reporting Paese per Paese”*, cioè l’introduzione
dell’obbligo per le aziende che hanno filiali in diversi Stati di indicare con chiarezza
quali attività abbiano in ciascuna giurisdizione, quale fatturato realizzino e quali siano
i profitti e lo scambio automatico di informazioni su questo fronte fra Paesi. “Ciò che
vogliamo, è capire quale sia l’attività di un grande gruppo in un Paese, per fare in
modo che ci sia una tassazione che sia giusta”, ha sottolineato il Ministro delle
Finanze francese, Michel Sapin, ricordando anche l’importanza del fatto che “tutti
abbiano le stesse regole” su questo fronte.
4.02.2016
La banca zurighese Julius Baer dovrà versare la somma di 559,29 milioni di
franchi agli Stati Uniti, allo scopo di evitare un procedimento penale per
assistenza all’evasione fiscale da parte di propri clienti contribuenti USA.
L’intesa, nella forma del cosiddetto Deferred Prosecution Agreement (DPA) è stata
firmata presso il Tribunale federale di Manhattan, con i rappresentanti del
Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, come confermato in un comunicato del
Procuratore federale Preet Bharara diffuso dal Dipartimento di giustizia.
In base all’accordo la Banca Julius Baer dovrà continuare a cooperare con
l’Amministrazione fiscale USA per facilitare le indagini contro i propri clienti evasori e
si è impegnata comunque a chiudere tutti i conti non dichiarati di contribuenti
americani. La Banca Julius Baer appartiene alla categoria delle 16 banche elvetiche
che, nella vertenza fiscale con gli USA, figuravano nella cosiddetta categoria 1,
ovvero quella delle banche che nell’agosto 2013 erano già al centro di un’inchiesta
penale da parte del Department of Justice.
4.02.2016
Davanti al Tribunale di Manhattan è iniziato il processo contro due gestori
patrimoniali della Banca Julius Baer, che nel 2015 vennero imputati da parte del
Ministero Pubblico per aver aiutato propri clienti, “US Person”, ad evadere il fisco. I
due consulenti bancari si sono dichiarati colpevoli ed hanno accettato di collaborare
con le autorità americane. Stando all’atto di accusa avrebbero aiutato 180 clienti ad
occultare presso conti svizzeri circa 600 milioni di dollari. L’accusa promossa a loro
carico è quindi stata quella di cospirazione allo scopo di frodare gli USA.
5.02.2016
Mediante comunicato stampa, la FINMA rende nota a posteriori la conclusione
del procedimento di enforcement nei confronti della Banca Julius Bär & Co SA.
Il procedimento condotto tra il 2010 e il 2011 ebbe per oggetto le attività finanziarie
transfrontaliere della Banca intrattenute con clienti privati statunitensi. La FINMA ha
constatato che la Banca ha violato i propri obblighi di identificazione, limitazione e
monitoraggio dei rischi nelle relazioni d’affari con clienti statunitensi. Di
conseguenza, la FINMA ha disposto l’adozione di misure volte a ripristinare la
situazione conforme, ciò che la FINMA ritiene sia stato debitamente attuato da parte
della Banca, precisando:
42
a) “Dall'inchiesta interna della banca e dal procedimento di enforcement della
FINMA è emerso che la banca aveva sottovalutato i rischi giuridici e di
reputazione nelle operazioni con clienti americani nonché considerato di violare
le leggi statunitensi. In particolare, dopo che UBS SA aveva cessato le attività
transfrontaliere con gli Stati Uniti nel 2008, la banca ha nuovamente
incrementato in misura considerevole i propri rischi. Quest’ultima aveva infatti
deciso di rilevare i clienti di UBS, considerando tale situazione come
un’opportunità, senza però aver sufficientemente chiarito la portata dei rischi
connessi per il gruppo attivo a livello globale. Una governance carente, che fra
l’altro si è manifestata nella mancanza di controlli e in un sistema di incentivi
problematico, ha incrementato ulteriormente i rischi a cui si è esposta la Banca
Julius Bär. Di conseguenza, la banca è accusata di aver svolto un rilevamento e
una valutazione dei rischi insufficienti nel periodo compreso tra il 2007 e il 2008.”
b) “La FINMA ha concluso il proprio procedimento di enforcement nei confronti di
Julius Bär nel novembre 2011, constatando che la banca aveva violato i propri
obblighi di identificazione, limitazione e controllo dei rischi nelle relazioni d'affari
con clienti statunitensi nonché si era esposta a rischi giuridici e di reputazione
sproporzionatamente elevati. Conformemente al diritto svizzero in materia di
vigilanza, Julius Bär ha dunque violato il requisito della garanzia di un'attività
irreprensibile.”
25.02.2016
Il Credit Suisse rinuncia a ricorrere al Tribunale federale contro la sua condanna per
la consegna agli Stati Uniti di dati relativi ad una sua ex-dipendente, ritenuta illecita
dai tribunali ginevrini. La donna chiede un indennizzo di oltre 500’000 per torto
morale, danni economici e spese di avvocato, ha precisato l’avvocato Douglas
Hornung. In dicembre la Corte di giustizia di Ginevra, in seconda istanza, aveva
bocciato un ricorso del Credit Suisse, confermando che gli interessi personali della
donna prevalgono su quelli dell’istituto di credito, come stabilito a fine maggio dal
Tribunale di prima istanza. La ex dipendente aveva denunciato il CS per aver
trasmesso alle autorità penali americane 1'623 documenti contenenti suoi dati
(essenzialmente e-mail) tra l’aprile e l’ottobre 2012. All’epoca le banche non erano
tenute ad informare il personale dell’invio di informazioni che lo riguardavano. Sono
però rimasti 50 documenti che il CS avrebbe voluto inviare e per i quali ha dovuto
chiedere l’autorizzazione, rendendo la vicenda nota alla sua ex-dipendente. Su sua
opposizione, il trasferimento dei 50 documenti è poi stato bloccato con un
provvedimento provvisionale, blocco ora definitivamente confermato. Nella sentenza
del 28 maggio, il Tribunale di prima istanza ha constatato “l’illiceità della comunicazione alle autorità americane da parte di Credit Suisse – al di fuori di un
procedimento di assistenza internazionale – di documenti contenenti dati” della exdipendente. Secondo Hornung, le banche svizzere avrebbero già trasmesso alle
autorità americane i dati di oltre 50'000 dipendenti. Solo un migliaio si è opposto a
tale operazione.
18.03.2016
Il Gruppo Vontobel è stato condannato in Germania ad una multa di € 4,5 milioni
nell'ambito del procedimento fiscale contro l'ex-presidente del FC Bayern Monaco,
Uli Hoeness. La chiusura della procedura contro la Banca a seguito del pagamento
di una multa viene confermata da parte di una porta-voce del Gruppo Vontobel.
Dapprima la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» aveva riferito che, secondo la
sentenza dell'Amtsgericht di Monaco, l'Istituto bancario aveva violato in modo
negligente i suoi obblighi di vigilanza. La Banca è perciò venuta meno ad un'osservanza e organizzazione adeguata. Anche un impiegato della Banca, che allora era
responsabile per le transazioni finanziarie di Hoeness, è stato condannato ad una
pena detentiva di 1 anno con la sospensione condizionale e ad una sanzione
pecuniaria di € 90'000, come conferma il procuratore generale Ken Heidenreich. Nel
2014 Hoeness era stato condannato ad una pena detentiva per evasione fiscale. Nel
frattempo è però già stato dimesso dal carcere.
43
21.03.2016
Il Tribunale amministrativo federale (TAF) respinge la domanda raggruppata
olandese del 23.7.2015, mediante sentenza di annullamento della precedente
decisione favorevole, datata 25.11.2015, che era stata adottata in prima istanza da
parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. In sintesi, il TAF ritiene che il
Protocollo addizionale alla CDI fra Svizzera e Olanda non ammetta la rogatoria di
gruppo come forma di cooperazione fra i due Paesi. Ritiene inoltre che la volontà
così espressa fra i due Paesi contraenti prevalga rispetto alla norma di diritto
svizzero che prevede esplicitamente, nella legge federale sull’assistenza
internazionale in materia fiscale, la possibilità delle rogatorie di gruppo. è pendente il
ricorso al Tribunale federale
3.04.2016
Panama Papers:
amministrative
utilizzabilità
da
parte
di
autorità
penali,
fiscali
e
I.
Le fonti rese note dal 3.4.2016
a)
b)
Süddeutsche Zeitung
http://www.sueddeutsche.de/politik/panama-papers-geheimgeschaefte-vonhunderten-politikern-und-prominenten-in-steueroasen-enthuellt-1.2932232
International Consortium for Investigative Journalists (ICIJ)
https://panamapapers.icij.org/?utmcontent=buffer7ca6b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_cam
paign=
II.
Contenuto (secondo le fonti suddette)
a)
E-mail, documenti, estratti-conto bancari, contratti, fatture, documenti di identità
per complessivi 11,5 milioni di dati (2,6 Terabyte) dal 2005 al 2015.
I dati suddetti sarebbero stati sottratti dagli archivi dello Studio legale Mossack
Fonseca con sede principale in Panama e diverse succursali in altri paesi, tra
l’altro ad Anguilla, Bahamas, Belize, Cipro, Costarica, Hong Kong, Inghilterra,
Malta, Nevada, Olanda, Samoa, Seychelles, Wyoming.
I dati suddetti riguarderebbero circa 214'000 trust, fondazioni e società di sede,
ossia non operative e prive di personale e uffici propri, costituite a Panama ed
in altri 26 paradisi fiscali, come le BVI e l’Isola di Niue nell’Oceano Pacifico
meridionale (un atollo corallino di 260 kmq con 1600 abitanti, territorio
indipendente della Nuova Zelanda).
Le società suddette sarebbero state costituite su richiesta di banche, fiduciari,
commercialisti e avvocati di numerosi paesi, fra cui 34'000 dalla Svizzera.
b)
c)
d)
III.
Acquisizione dei dati suddetti
Nella misura in cui sussistono indizi concreti di reato o di infrazioni fiscali, le autorità
penali e/o fiscali possono
a)
sequestrare questi dati nei paesi in cui fossero reperibili, in specie presso le
redazioni dei giornali, nella misura in cui non venisse opposto il segreto del
giornalista (previsto in Svizzera dall’art. 172 CPP)
b)
acquisire le informazioni pubblicate dai media relative a singole persone
menzionate
c)
acquisire questi dati mediante rogatorie penali e/o fiscali indirizzate alle autorità
penali e fiscali di quei paesi ove questi dati già fossero stati acquisiti
d)
beneficiare di informazioni che dovessero essere fornite spontaneamente da
parte delle autorità penali o fiscali di quei paesi ove questi dati già fossero stati
acquisiti
IV.
a)
Utilizzabilità dei dati suddetti
La questione dell’utilizzabilità si pone qualora, come sembrerebbe, i dati
suddetti fossero stati sottratti in modo delittuoso dagli archivi dello Studio legale
Mossack Fonseca. Infatti l’ordinamento giuridico di molti Stati vieta l‘uso di
informazioni provento di reato.
44
b)
c)
Altri ordinamenti vietano l’uso dei dati soltanto se l’autorità li avesse acquisiti
direttamente in modo delittuoso (cfr. p.es. art. 141 CPP svizzero).
Mediante una recente sentenza sulla lista Falciani, sottratta da quest’ultimo
presso HSBC Ginevra, la Corte di cassazione italiana ne ha ammesso
l’utilizzabilità
13.04.2016
A Parigi, presso la sede dell’OCSE si riunisce in seduta straordinaria la
cosiddetta rete JITSIC/Joint International Tax Shelter Information and
Collaboration allo scopo di “riflettere sulla possibilità di cooperazione e scambio di
informazioni, identificare i rischi della frode fiscale e decidere un’azione congiunta
alla luce delle rivelazioni dei Panama papers”. Vi hanno partecipato alti responsabili
di amministrazioni fiscali di paesi del mondo intero.
13.04.2016
La Divisione contro il crimine organizzato della Polizia nazionale del Panama ha
effettuato una perquisizione presso la sede centrale dello Studio legale
Mossack Fonseca a Panama sequestrando numerosi documenti.
04.05.2016
Ratifica da parte del Parlamento italiano del Protocollo che modifica la
Convenzione fra la Repubblica Italiana e la Confederazione svizzera per evitare
le doppie imposizioni, conclusa a Roma il 9 marzo 1976 cosi come modificata dal
Protocollo del 28.04.1978 (pubblicata sulla GU n.115 del 18.05.2016).
25.05.2016
Viene approvato da parte dell’ECOFIN l’allestimento di una lista dei paesi
offshore non fiscalmente cooperativi. Verranno adottati i criteri già elaborati in
seno all’ OCSE riguardo alla cooperazione internazionale in materia fiscale. Vengono
considerate le norme e le prassi relative ai tre metodi di cooperazione internazionale:
su domanda, spontanea e automatica. Una prima lista dovrebbe essere approvata
per l’inizio del 2017. Verrà stabilito quale tipo di sanzioni saranno da adottare nei
confronti dei paesi che figurano su questa lista.
03.06.2016
La Guardia Civil spagnola ha effettuato una perquisizione nella sede del Banco
Santander a Madrid nel quadro dell’inchiesta sulle presunte irregolarità fiscali della
banca HSBC in Svizzera rivelate dalla Lista Falciani. Secondo "El Mundo" circa 600
cittadini spagnoli figurano sulla lista di titolari di "conti opachi" fornita dall’ex
dipendente HSBC Hervé Falciani. I clienti spagnoli della sede ginevrina della banca
sarebbero stati titolari di conti per circa 6 miliardi di euro. Il banco Santander ha
confermato di avere ricevuto "una richiesta di informazioni su movimenti di
determinati conti correnti fra entità, cui si sta rispondendo fornendo tutti i dati
disponibili".
10.06.2016
Messaggio del Consiglio federale che propone la possibilità di accettare una
domanda di assistenza estera in materia fiscale anche nel caso in cui sia
fondata su informazioni sottratte illegalmente. Verrebbe così modificato l'art. 3
della Legge federale sull’assistenza internazionale in materia fiscale. Si tratta di un
progetto che già venne respinto nel 2013
16.06.2016
Arrestato un impiegato della filiale di Ginevra dello Studio legale Mossak &
Fonseca del Panama, accusato di avere sottratto dati confidenziali riguardanti clienti
dello studio legale. Il Ministero pubblico del Canton Ginevra, su denuncia penale
dello Studio legale, ha avviato un procedimento penale per titolo di sottrazione di dati
(art. Art. 179novies CP) e abuso di apparecchi informatici (art. 147 CP).
17.06.2016
Il Parlamento svizzero approva il Protocollo sullo scambio automatico di
informazioni con l'Unione Europea che modifica l'Accordo sull'Euroritenuta.
Nella stessa occasione il Parlamento svizzero ha approvato l'Accordo sullo scambio
automatico di informazioni con l'Australia.
23.06.2016
Davanti a un tribunale della Virginia, negli Stati Uniti, un ex banchiere di Credit
Suisse si è dichiarato colpevole di aver aiutato cittadini americani a frodare il fisco
mentre lavorava per Credit Suisse tra il 2002 e il 2009. L’ex dipendente, un cittadino
45
italiano di 48 anni domiciliato in Svizzera, ha confessato di avere aiutato alcuni
contribuenti statunitensi a nascondere parte del loro patrimonio in conti bancari
elvetici, indica il Ministero della giustizia americano (DoJ) in un comunicato. L’ex
dipendente ha anche riconosciuto di avere amministrato un portafoglio-clienti del
valore di circa 700 milioni di dollari (664 milioni di franchi), denaro in gran parte
appartenente a residenti della costa Ovest degli Stati Uniti. Le entrate sottratte al
Fisco americano sono stimate fra 1,5 e 3,5 milioni di dollari. L’imputato rischia fino a
cinque anni di prigione, oltre a dover risarcire danni e interessi, secondo il DoJ. Due
altri ex dipendenti di Credit Suisse sono già stati condannati, per fatti simili, nel
marzo 2015. Il Credit Suisse aveva già ammesso, a fine maggio 2014, di aver
volontariamente pagato poi consigliato e aiutato clienti americani a frodare il fisco.
L’istituto di credito elvetico ha pagato 2,6 miliardi di dollari per regolare questo
contenzioso.
04.07.2016
Perquisizione da parte del Ministero Pubblico di Atene nella casa di Christos
Sklavounis, manager di UBS, allo scopo di sequestrare apparecchiature
informatiche e documenti. La perquisizione è avvenuta dopo che due Procuratori
pubblici greci, lo scorso mese di giugno, avevano condotto un colloquio, presso
l’Ambasciata greca a Washington, con Bradley Birkenfeld, già dirigente di UBS negli
USA e principale testimone di accusa contro UBS negli USA.
05.07.2016
UBS spiega in un comunicato-stampa di essere stata obbligata a consegnare
informazioni all’ Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a
proposito di conti di clienti ed ex clienti domiciliati in Francia. Sulla base della
Convenzione di doppia imposizione tra Svizzera e Francia, le autorità fiscali di Parigi
hanno inoltrato una richiesta di assistenza amministrativa internazionale all’AFC, che
l’ha accolta e inviato ad UBS un ordine di divulgazione. Essa riguarda alcuni numeri
di conto pertinenti a attuali ed ex clienti domiciliati in Francia e si basa su dati del
2006 e del 2008. Da allora, la base-clienti riferibile a questi dati è cambiata
significativamente e un gran numero di conti interessati dalla richiesta sono stati
chiusi. UBS ha espresso all’ AFC preoccupazioni rispetto alle motivazioni legali alla
base della richiesta, poiché i dati e la motivazione fornita a supporto della richiesta
mancano della necessaria specificità. UBS ha adottato misure per informare i clienti
interessati circa la procedura di assistenza amministrativa e i loro diritti procedurali,
compreso il diritto di ricorso. Per garantire chiarezza legale, UBS prevede inoltre di
adire le vie legali per richiedere una valutazione dell’ammissibilità della domanda di
assistenza amministrativa da parte del Tribunale amministrativo federale. Sempre
stando a UBS la richiesta inviata dalla Francia sarebbe basata su informazioni
ricevute dalle autorità tedesche, che hanno condotto varie inchieste in materia fiscale
negli ultimi anni. Alcuni dati collegati a clienti con fondi detenuti in Svizzera sono stati
sequestrati nel corso di queste indagini e apparentemente condivisi con altri Stati
europei. UBS presume quindi che altri paesi inoltreranno richieste di assistenza
amministrativa.
06.07.2016
Il Parlamento europeo ha dato oggi il suo appoggio alla proposta della
Commissione europea di formulare una lista nera europea dei paradisi fiscali.
Si tratta di una delle idee più forti contenute nelle raccomandazioni di Strasburgo per
rendere più equa e chiara la tassazione per le imprese , frutto del lavoro della
commissione speciale Taxe II ed approvate oggi con 514 voti a favore, 68 contrari e
125 astenuti. Per rendere efficace la lista nera, gli eurodeputati reclamano la
possibilità di comminare sanzioni alle giurisdizioni non cooperative, tra cui la
sospensione degli accordi di libero scambio e il divieto all’accesso ai fondi
comunitari. Le sanzioni dovrebbero essere rivolte anche contro aziende, banche,
società di revisione contabile e legali e consulenti fiscali di cui venisse dimostrato il
coinvolgimento in attività illegali o illecite con i paradisi fiscali. Strasburgo chiede
inoltre alla Commissione UE di presentare proposte legislative al fine di vietare l’uso
improprio dei patent box e garantire che essi siano collegati a una reale attività
economica, invece che strumenti in mano alle multinazionali per trasferire gli utili
46
attraverso schemi di pianificazione fiscale aggressiva. Altre proposte riguardano la
protezione dei whistleblowers (gli informatori), una base imponibile consolidata
comune per l’imposta sulle società (CCTB) entro la fine del 2016, una ritenuta
d’imposta a livello UE che sarebbe applicata dagli Stati membri al fine di garantire
che gli utili generati all’interno dell’UE siano tassati almeno una volta prima di essere
trasferiti al di fuori di essa e un codice di condotta per le banche, i consulenti fiscali e
le società di revisione contabile e legali.
13.07.2016
Entrata in vigore del Protocollo che modifica la Convenzione Italo-Svizzera
contro la doppia imposizione. Il Protocollo introduce una nuova formulazione
dell’articolo 27 della Convenzione Italo-Svizzera per evitare le doppie imposizioni
conclusa a Roma il 9 marzo 1976 che estende le possibilità di cooperazione fra le
autorità fiscali italo-svizzere. Si tratta di informazioni nell’interesse di procedimenti
per frodi fiscali e da altre infrazioni fiscali meno gravi come pure nell’interesse delle
procedure di tassazione avviate nei rispettivi stati. Non può essere opposto il segreto
bancario oppure il segreto di un altro Istituto finanziario o di una persona che opera
in qualità di agente o di fiduciario. Sono però riservati i segreti commerciali, industriali
e professionali. Possono essere trasmesse informazioni “verosimilmente rilevanti”
ma rimane però vietata la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni
(fishing expedition). Sono ammesse anche le cosiddette domande raggruppate che
riguardano le persone che abbiano messo in atto un determinato modello di
comportamento.20.11.2015
Le disposizioni del Protocollo di modifica sono applicabili alle domande di
informazioni presentate alla data dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica, che
si riferiscono a fatti o a circostanze esistenti o realizzate il giorno della firma del
Protocollo di modifica (ossia il 23.02.2015 o dopo questa data).
18.07.2016
UBS, coinvolta in Francia in una vicenda di frode fiscale, rischia una multa di
“diversi miliardi di euro”: è quanto ha indicato all’agenzia finanziaria AWP una
fonte vicina all’inchiesta. Il relativo processo potrebbe cominciare nei prossimi mesi.
“In caso di condanna UBS rischia diversi miliardi di euro di multa”, ha detto la fonte
confermando precedenti informazioni del giornale "Le Monde". Il quotidiano francese,
basandosi su una stima di almeno 10 miliardi di euro frodati tra il 2004 e il 2012, ha
di recente affermato che UBS potrebbe dover versare “un’ammenda colossale di 5
miliardi di euro”. Le sanzioni finanziarie a dipendenza delle circostanze, possono
infatti raggiungere la metà della somma nascosta al fisco. Interrogata in proposito,
una fonte finanziaria ha indicato ad AWP che “il procedimento è in fase di istruttoria”.
Sotto esame vi sono due società: UBS AG e UBS France. Scaduti gli ultimi termini di
ricorso, alla fine di luglio, "i giudici potranno emanare un’ordinanza di chiusura
dell’inchiesta, con un non luogo a procedere o con un rinvio in tribunale”. Il processo,
in questo ultimo caso, potrebbe cominciare “nel primo trimestre del 2017”. UBS è
sospettata di aver messo in atto un meccanismo volto a incitare facoltosi clienti
francesi ad aprire conti in Svizzera all’insaputa del fisco del loro Paese. La banca alla
fine del 2014 ha già dovuto versare una cauzione di 1,1 miliardi di euro.
05.08.2016
Le autorità fiscali della Renania Settentrionale-Vestfalia (Land Nordrhein Westfalen) annunciano la trasmissione alle autorità fiscali di altri paesi di ulteriori
informazioni bancarie. Secondo il Ministro delle finanze Norbert Walter-Borjans tutti
i dati erano contenuti in un dischetto inviato anonimamente alle autorità fiscali
tedesche. Già in aprile 2016 numerosi dati bancari riguardanti conti sospetti erano
stati ritrasmessi alle autorità fiscali di 27 diversi Stati per un valore globale di circa
100 miliardi di franchi svizzeri. Ora viene annunciata la trasmissione alle autorità
fiscali di diversi paesi di tre pacchetti. Anzitutto i dati di circa 160’000 conti di clienti di
una banca in Lussemburgo che sono contribuenti in Germania, Belgio e Francia. Un
secondo pacchetto consta dei dati di conti presso una banca svizzera riguardo a
fondazioni di famiglia e a società di sede off-shore. Un terzo pacchetto contiene
informazioni riguardanti clienti di una grande banca, dalle quali risultano sospetti di
assistenza all’evasione fiscale a favore della clientela. I dati suddetti sono stati
47
trasmessi a 19 paesi diversi. In occasione di questa conferenza stampa il Ministro
Walter-Borjans ha confermato che finora le autodenunce presentate da contribuenti
tedeschi riguardanti conti presso banche svizzere sono state 22’000.
Grazie all’acquisto di dati sottratti, negli ultimi 5 1/2 anni le entrate per le autorità
fiscali del Land Nordrhein Westfalen sono aumentate di circa 2,1 miliardi di euro. Da
parte delle banche svizzere sono state versate indennità in corrispondenza
dell’accusa di cooperazione alla sottrazione fiscale da parte di contribuenti tedeschi
nella misura di CHF 300 milioni da UBS, di CHF 150 milioni da parte di Credit Suisse
e di CHF 50 milioni da parte di Banca Julius Bär.
10.09.2016
Ultimi mesi di vita per gli accordi Rubik. Sarebbe stata la soluzione che avrebbe
coniugato anonimato con gli adempimenti fiscali, ma non ha superato l’ostacolo dello
scambio automatico di informazioni. Con circolare nr. 7902 l’Associazione svizzera
dei banchieri informa che i colloqui per l’abolizione degli accordi Rubik con il Regno
Unito e l’Austria con effetto dal prossimo 1. gennaio sono andati a buon fine. Inoltre,
come previsto dall’accordo tra la Svizzera e l’UE sullo scambio automatico di
informazioni, anche l’euroritenuta sarà abolita.
16.09.2016
Il Tribunale federale riconosce l'ammissibilità di una rogatoria raggruppata
presentata da parte del fisco olandese, nella quale il cosiddetto "modello di
comportamento" è costituito, essenzialmente, dal fatto che i contribuenti residenti in
Olanda non avessero risposto esaurientemente ad una lettera di UBS in cui venivano
invitati a comprovare la conformità fiscale dei propri depositi bancari. La sentenza del
TF ha accolto un ricorso presentato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni
contro la sentenza del 21 marzo 2016 del Tribunale amministrativo federale che
aveva invece accolto un ricorso presentato da un contribuente olandese
(2C_276/2016 del 16 settembre 2016).
21.09.2016
Politici con i conti offshore alle Bahamas. MONACO DI BAVIERA - La
Süddeutsche Zeitung (SZ) basa le sue rivelazioni su documenti riservati, salvati su
un database di 38 gigabyte, consegnati da una fonte: «Si tratta di documenti interni
provenienti dal registro delle imprese delle Bahamas», scrive la SZ. Come nel caso
dei Panama Papers sugli affari off-shore gestiti dallo Studio Mossak Fonseca, la SZ
fa sapere di aver deciso di lavorare assieme all'Icij, l'International Consortium of
Investigative Journalists: «Nei prossimi giorni 30 media pubblicheranno i loro dati
sotto il titolo Bahamas Leaks», annuncia la SZ. La SZ scrive poi che le informazioni
contenute nel database dimostrano che diversi «politici di alto livello» utilizzavano le
società di comodo nelle Bahamas. Compaiono aziende ma anche trust e fondazioni.
Accanto al nome della ex Commissaria UE, Neelie Kroes, la SZ cita "come direttori,
segretari o presidenti di società alle Bahamas" anche quelli "dell'ex ministro
colombiano Carlos Caballero Argaez, del ministro delle Finanze canadese William
Francis Morneau, dell'ex premier del Qatar al-Thani e del vice presidente angolano
Manuel Domingos Vicente".
22.09.2016
Le autorità israeliane hanno effettuato il loro primo arresto nel caso di evasione
fiscale, in cui è coinvolta la HSBC Switzerland. Infatti, hanno arrestato quattro
commercianti di diamanti che presumibilmente detenevano dei conti non dichiarati
presso la Banca. I quattro israeliani sono accusati di avere in deposito presso la
banca più di 16 milioni di sterline inglesi non dichiarati alle autorità fiscali. Tutti e
quattro hanno smentito le accuse e sono poi stati rilasciati su cauzione. È da
febbraio 2015 che le autorità fiscali israeliane stanno cercando di ottenere una lista
dei loro cittadini che detengono dei conti presso HSBC. In agosto hanno fatto sapere
che le autorità francesi hanno consegnato loro una lista con più di 8'000 nomi di
clienti israeliani.
Secondo il diritto israeliano non è illegale detenere un conto presso una banca
svizzera, purché venga segnalato alle autorità e vengano pagate le relative imposte.
48
03.10.2016
Dichiarazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), e precisamente del portavoce Joel Weibel alla radio svizzera tedesca SRF, riguardante
contribuenti svizzeri che hanno un legame con i "Panama Papers". Secondo
l'AFC sono stati individuati i nomi di 450 persone complessivamente, tra persone
fisiche e persone giuridiche, che hanno un legame con i "Panama Papers". Il
portavoce ha sottolineato che l'utilizzazione di società offshore di per sé stessa non è
punibile, né sul piano del diritto penale né sul piano del diritto fiscale. Le informazioni
riguardanti le persone suddette sono state trasmesse all'amministrazione fiscale dei
Cantoni territorialmente competenti, allo scopo di confrontare queste informazioni
con il dossier fiscale dei contribuenti in questione, per stabilire eventuali infrazioni
fiscali.
6.10.2016
Dischetti rubati: sentenza europea. I dischetti rubati nelle banche possono essere
utilizzati dal fisco. Questa la sostanza della sentenza della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo di Strasburgo. Respinto il ricorso di due coniugi tedeschi contro una
perquisizione ordinata dal fisco sulla base dei dati contenuti in un dischetto rubato in
Liechtenstein e comperato dai Servizi segreti tedeschi. La sentenza europea è stata
severa: benché l’acquisto di dati rubati non sia previsto per legge, nemmeno può
essere considerato anticostituzionale. D’altra parte, l’evasione fiscale viene
considerata come un reato grave, che giustifica pertanto anche la perquisizione
domiciliare. La sentenza non è tanto importante per i due coniugi tedeschi quanto
per tutti quei contribuenti perseguiti dal fisco di numerosi Paesi sulla base di dischetti
comperati dal fisco tedesco. Infatti, il fisco tedesco notoriamente trasmette i nomi dei
clienti evasori alle autorità del Paese di questi ultimi. Così sembra sia avvenuto, fra
l’altro, anche riguardo a quei numerosissimi contribuenti francesi clienti di UBS che
attualmente sono oggetto di una controversa rogatoria in Svizzera. E’ stato
specialmente il Ministro delle Finanze del Nordrhein- Westfalen, Norbert Borjans, che
applica da anni la strategia di acquisto di dischetti rubati in banche e fiduciarie del
Gran Ducato del Lussemburgo, del Principato del Liechtenstein e della Confederazione Svizzera. La generale preoccupazione ingenerata da questa strategia ha
generato in Germania, dal 2010 ad oggi, circa 120'000 autodenunce, che avrebbero
fruttato a loro volta una maggiore entrata stimata in 6 miliardi di Euro. Devono poi
essere aggiunti circa un centinaio di milioni di Euro che sono stati versati da banche
svizzere e degli altri due Paesi allo scopo di bloccare i relativi procedimenti penali
contro le banche medesime.
08.10.2016
Anche la Spagna chiede alla Svizzera informazioni su clienti UBS. Le autorità
fiscali del Paese iberico hanno inviato a Berna una richiesta di assistenza
amministrativa in tal senso, ha reso noto ieri la grande banca in una breve nota sul
suo sito web spagnolo. In precedenza aveva già dato notizia della richiesta il blog
finanziario “Inside Paradeplatz”. La banca, interpellata dall’ Ats, non ha voluto fornire
ulteriori informazioni e si limita a rimandare a un suo comunicato di luglio
sull’analoga richiesta francese, in cui indicava di aspettarsi altre domande di
assistenza. Prima della Spagna hanno già chiesto informazioni all’Amministrazione
federale delle contribuzioni (AFC), oltre alla Francia, anche gli Stati Uniti e i Paesi
Bassi. Contro tutte queste richieste ci sono stati ricorsi di clienti, che hanno in parte
ottenuto ragione dal Tribunale amministrativo federale (TAF). A fine settembre, il
quotidiano francese “Le Parisien” aveva rivelato che la Francia ha chiesto a Berna di
fornire l’identità dei titolari francesi di oltre 45.000 conti presso UBS.
13.10.2016
Panama Papers, sono 500 le banche coinvolte. I maggiori istituti di credito hanno
base in Germania, Lussemburgo, Svizzera e Monaco. Questo è quanto è emerso da
indagini effettuate in Belgio, Svizzera, Germania, Svezia, e riportato in commissione
Pana (creata per indagare sullo scandalo Panama Papers). Il Belgio ha stilato una
lista di 732 cittadini collegati a ben 1.134 società offshore situate principalmente nelle
Isole Vergini, a Panama e alle Seychelles. Secondo ulteriori analisi è emerso, anche,
che i soggetti coinvolti nello scandalo Panama Papers lavorano nell’industria delle
finanze o dei diamanti e che hanno creato il loro impero offshore tra il 2004 e il 2008.
49
Attualmente la Guardia di finanza belga ha aperto 239 cause e indagato 732
persone. Le autorità fiscali stanno invece cercando di ottenere un accordo con
Panama per ricevere più informazioni riguardo i cittadini belgi e le loro attività
economiche nel paese. L'analisi della situazione svizzera ha, invece, portato alla
luce il legame “intenso” che c’è tra Cipro, Svizzera e Russia. Ha, cioè, evidenziato
come la mancanza di controllo e di trasparenza fiscale abbia favorito il passaggio di
denaro dalla Russia a Panama, quindi da Panama a Cipro (meta finale dei ricavi
ottenuti dalle società offshore a Panama). Tutte le operazioni venivano, infatti, gestite
da avvocati svizzeri che passano le pratiche a banche russe situate sul suolo di
Cipro. In Svezia lo scandalo delle società offshore ha provocato uno tsunami
mediatico e economico per le società intermediarie direttamente coinvolte. Le
ripercussioni sono state la chiusura della maggior parte dei conti correnti da parte di
correntisti svedesi e l’inizio di indagini da parte delle autorità fiscali competenti. I temi
che restano da chiarire, secondo la commissione Pana, sono capire come gestire il
gap normativo presente nei sistemi fiscali dei paesi e la necessità di creare delle
norme che permettano a questi soggetti di lavorare in serenità.
22.10.2016
Credit Suisse conferma multa italiana in base ad un accordo nella vertenza fiscale
con le autorità italiane per le sue attività bancarie transfrontaliere e si è impegnato a
pagare in tutto 109,5 milioni di euro. Sanzioni, imposte e interessi di mora da pagare
all’Agenzia delle entrate ammontano a 101 milioni di euro, cui si aggiungono 8,5
milioni per infrazioni amministrative in relazione a una presunta maxi frode-fiscale
realizzata attraverso polizze assicurative sulla vita. Il GIP di Milano si dovrà
pronunciare sul seguito del relativo procedimento penale promosso dal Ministero di
Milano.
25.10.2016
Il Tribunale amministrativo federale, mediante sentenza A-4974/2016 datata
25.10.2016 riconosce a UBS la qualità di parte legittimata a partecipare nelle
procedure di assistenza amministrativa promosse dalle Autorità fiscali francesi,
avendo riconosciuto un interesse legittimo supranormale di UBS a partecipare al
procedimento rogatoriale, anzitutto come persona imputata nel procedimento penale
francese, nell'ambito del quale potrebbero essere utilizzati i dati che sono stati
richiesti da parte dell'Autorità fiscale francese riguardo a numerosi clienti di UBS.
01.11.2016
La Banca cooperativa WIR di Zurigo ha comunicato che, a partire dal 1° gennaio
2017, tutti i clienti sottoposti alla sovranità fiscale svizzera dovranno rinunciare al
segreto bancario. Pertanto, tutti i clienti attuali dovranno avere sottoscritto una
dichiarazione di rinuncia entro la fine del 2017. I nuovi clienti dovranno firmare una
dichiarazione di rinuncia a partire dal 1° gennaio 2017. La Banca sottolinea che
continuerà a rispettare gli obblighi di protezione della personalità e di protezione dei
dati.
02.11.2016
I clienti brasiliani di banche svizzere avrebbero rimpatriato circa 1,45 miliardi di
franchi. Questa stima della Banca Centrale del Brasile si riferisce a rimpatri effettuati
a seguito dell'amnistia fiscale brasiliana, alla quale avrebbero già aderito circa 22'000
contribuenti fiscali brasiliani di provenienza prioritariamente dagli USA (52 %), dalle
Isole Cayman (23 %), dall'Inghilterra (5,7 %), dalle Bahamas (3,9 %) e dalla Svizzera
(3,4%).
14.11.2016
La Convenzione sull’imposizione alla fonte tra la Svizzera e il Regno Unito sarà
abrogata con effetto dal 1. gennaio 2017. Da tale data entra infatti in vigore l’Accordo
tra la Confederazione e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni ai
fini fiscali. La Svizzera e il Regno Unito hanno firmato a Londra, in data 11.11.2016,
un Accordo, fondato sul Modello Rubik, per garantire una transizione ordinata tra i
due modelli. La Convenzione con Londra era entrata in vigore il 1. gennaio 2013.
Consentiva la regolarizzazione di valori patrimoniali detenuti in Svizzera da
contribuenti britannici e l’imposizione dei relativi redditi. Questo modello perderà però
la sua ragione di esistere in seguito all’introduzione, dal 1. gennaio 2017, dello
50
scambio automatico tra Confederazione e UE, al quale partecipano i 28 Stati membri
e Gibilterra. Le disposizioni dell’ Accordo rimarranno ad ogni modo applicabili fino al
31 dicembre 2016.
01.01.2017
Entrata in vigore dell’accordo sullo scambio automatico di informazioni finanziarie fra
la Svizzera e l’Unione Europea sotto forma della revisione dell'Accordo UE/Svizzera
sull'euroritenuta in vigore dal 01.07.2005, al termine del periodo transitorio così
come previsto dalla Direttiva 2003/48/CE e dal Protocollo firmato fra la Svizzera e
l’UE il 27.05.2015. In seguito a questo Accordo anche
la Convenzione
sull’imposizione alla fonte con l’Austria e con l’Inghilterra entrerà in vigore a partire
dal 1. gennaio 2017.
01.01.2017
Entrata in vigore dell’adeguamento della Legge Federale sull’imposta federale
diretta (LIFD) e della Legge Federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni (LAID) alle disposizioni generali del Codice penale (CP). La
legge è stata approvata dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati il 26
settembre 2014.
Le disposizioni relative alla prescrizione dell'azione penale devono rispecchiare il
diritto attualmente in vigore che non contempla alcuna interruzione e sospensione.
Inoltre, la prescrizione dell'azione penale non interviene più se è stata pronunciata
una sentenza (di condanna) di prima istanza. Il Consiglio nazionale e il Consiglio
degli Stati hanno fissato a 10 anni la durata dei termini di prescrizione dell'azione
penale in caso di contravvenzione prevista dalla LIFD e dalla LAID.
Oltre a questo tema principale anche le sanzioni per i delitti contenute nella LIFD e
nella LAID sono state adeguate alle disposizioni generali del CP e nel caso del termine di prescrizione è stata introdotta una precisazione nella LIFD. Si è colta infine
l'occasione per apportare in entrambe le leggi alcune correzioni puramente formali.
Queste modifiche di legge ristabiliscono la certezza del diritto per i contribuenti.
Cfr. anche il sito US Tax Program for Swiss Banks www.ustaxprogram.com, contenente tutte le informazioni
ed elenchi riguardanti i Non-Prosecution Agreements conclusi tra le banche svizzere e il Governo degli USA a
seguito del Joint Statement del 29.08.2013 tra i due paesi
(http://www.ustaxprogram.com/category/non-prosecution-agreement/; http://www.ustaxprogram.com/banks/)