COMUNE DI VEROLANUOVA Piano delle Regole NORME

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COMUNE DI VEROLANUOVA Piano delle Regole NORME
COMUNE DI VEROLANUOVA
VARIANTE 2012
Piano delle Regole
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Marzo 2012
Testo vigente con evidenziate le variazioni (Art. 5 comma 6 e art. 20 comma 4 e 5)
Xyz
testo invariato
Xyz
testo o parti di testo eliminate
Xyz
testo o parti di testo inserite
ARCH. STEFANO MOLGORA
STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA
Contrada Bassiche 11 – 25122 Brescia
tel. & fax 030 290210 – e-mail: [email protected]
Collaboratori
ANDREA POZZANI
D.SSA CHIARA AMBROSINI
Comune di Verolanuova - PGT – NTA Piano delle Regole
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
4
ART. 1 - CONTENUTI DEL PIANO DELE REGOLE
4
ART. 2 - RECEPIMENTO DEI CONTENUTI PRESCRITIVI SOVRAORDINATI
4
ART. 3 - COORDINAMENTO DEL PIANO DELE REGOLE CON GLI ALTRI ATTI DEL PGT
5
ART. 4 – DESTINAZIONI D’USO
5
ART. 5 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI ED ELEMENTI STEREOMETRICI
6
ART. 6 - DEFINIZIONE DEGLI INDICI
9
ART. 7 - DEFINIZIONI DELLE CATEGORIE DI ATTIVITA' COSTRUTTIVE
10
ART. 8 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.G.T.
12
ART. 9 - PROGETTAZIONE UNITARIA DEGLI EDIFICI E DELLE AREE DI PERTINENZA
13
ART. 10 – LIMITI DI DISTANZA TRA FABBRICATI, DALLE STRADE E DAI CONFINI
13
ART. 11 - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO
14
ART. 12 - MISURAZIONE DELLE AREE
14
ART. 13 - ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI
14
TITOLO II - DISCIPLINA URBANISTICA
15
ART. 14 – DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D’USO
15
ART. 15 - EFFETTI DELL'UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI
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ART. 16 - ZONA A - NUCLEO ANTICO
15
ART. 17 - ZONA BI - RESIDENZIALE INTENSIVA DI COMPLETAMENTO
15
ART. 18 - ZONA BE - RESIDENZIALE ESTENSIVA DI COMPLETAMENTO
16
ART. 19 - ZONA BP – RESIDENZIALE POSTA IN PARCHI E GRANDI GIARDINI ESISTENTI
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ART. 20 - ZONA BM – ZONA DI RECUPERO DELL’ESISTENTE MISTO
17
ART. 21 - ZONA DI - PRODUTTIVA INTENSIVA DI CONSOLIDAMENTO
19
ART. 21bis - ZONA DI.PP. – PARCHEGGI PRIVATI PRODUTTIVI
20
ART. 22 - ZONA DE - PRODUTTIVA ESISTENTE
21
ART. 23 - ZONA V – VERDE PRIVATO
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ART. 24 - ZONA EP - ZONA AGRICOLA PERMANENTE (agricola strategica)
22
ART. 25 - ZONA EF - ZONA AGRICOLA DI FILTRO
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2
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TITOLO III - NORME E DISPOSIZIONI SPECIALI
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ART. 26 - TUTELA, CONSERVAZIONE E PREVISIONE DI PERCORSI PEDONALIE/O CICLABILI
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ART. 27 - LIMITI DI RISPETTO
30
ART. 28 – ZONA DI RISPETTO E DI TUTELA PER I POZZI PUBBLICI
31
ART. 29 - TUTELA DEI CORSI D'ACQUA
31
ART. 30 - TUTELA, POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL VERDE
31
ART. 31 - ILLUMINAZIONE DEGLI SPAZI APERTI
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ART. 32 – DISTANZE DI SICUREZZA PER L’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
32
ART. 33 - CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI NELLE VARIE ZONE
33
ART. 34 - VIABILITA'
33
ART. 35 - PARCHEGGI ED AUTORIMESSE PERTINENZIALI
34
ART. 36 - EDIFICI DI VALORE STORICO ARTISTICO ED AMBIENTALE INDIVIDUATI DAL PIANO
DELLE REGOLE
34
ART. 37 - COSTRUZIONI ACCESSORIE ALLA RESIDENZA
35
ART. 38 - SOTTOTETTI
35
ART. 39 - INSEDIAMENTI COMMERCIALI
35
ART. 40 - EDIFICI ALBERGHIERI
36
ART. 41 - DISCOTECHE E SALE DA BALLO
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ART. 42 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
37
ART. 43 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER CABINE ENEL ED ELETTRODOTTI
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ART. 44 - IMPIANTI RICETRASMITTENTI E DI TELECOMUNICAZIONE
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ART. 45 - CENTRI DI TELEFONIA IN SEDE FISSA
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ART. 46 - AREE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE URBANISTICA
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TITOLO IV - NORME E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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ART. 47 – MISURE DI SALVAGUARDIA
40
ART. 48 - DEROGHE
40
ART. 49 - DISCIPLINA DEI PIANI ATTUATIVI VIGENTI
40
ART. 50 - ERRORI CARTOGRAFICI E INTERPRETAZIONE DEGLI ELABORATI DEL PIANO DELLE
REGOLE
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ART. 51 - ELABORATI DEL PIANO DELLE REGOLE
41
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - CONTENUTI DEL PIANO DELE REGOLE
1 Il Piano delle Regole per il territorio comunale di Verolanuova (PdR), è stato redatto secondo
quanto disposto dall’art. 10 della L.R.12/2005 e successive modifiche e variazioni, pertanto le
indicazioni e le prescrizioni contenute nello stesso hanno carattere vincolante e producono effetti
diretti sul regime giuridico dei suoli.
2
Le parti del territorio comunale soggette alla disciplina del PdR sono le seguenti:
§ gli ambiti del tessuto urbano consolidato, compresi i nuclei di antica formazione;
§ le aree destinate all’esercizio dell’attività agricola, compresi gli edifici non più adibiti
all’attività agricola e l’area del cantiere per il trattamento degli inerti edili;
§ le aree di valore paesaggistico– ambientale, il Parco del Fiume Strone;
§ le aree non soggette ad interventi di trasformazione urbanistica.
3 Le previsioni contenute nelle Norme Tecniche del Documenti di Piano, relative agli ambiti di
trasformazione, siano essi a fini residenziali che produttivi, riguardanti le destinazioni d’uso
ammesse e vietate, la capacità edificatoria degli ambiti, i minimi di cessione per aree a standard
all’interno dell’ambito, le modalità di pianificazione attuativa, le prescrizioni particolari e le
indicazioni per l’utilizzo dei bonus urbanistici, sono prevalenti rispetto alle corrispondenti
prescrizioni delle seguenti norme del PdR.
ART. 2 - RECEPIMENTO DEI CONTENUTI PRESCRITIVI SOVRAORDINATI
1 Il PdR stabilisce la prevalenza della Normativa del Parco del Fiume Strone sulle norme locali;
pertanto la parte del territorio comunale di Verolanuova interna al perimetro del Parco è soggetta
alla normativa dello stesso.
2 La perimetrazione dell’area del territorio comunale di Verolanuova interna al perimetro del
Parco Sovra comunale del Fiume Strone (PSL) è indicata nella tavola C.1a/b – Tavola delle
Prescrizioni sovraordinate”.
3 Ottenuta l’autorizzazione paesaggistica si potrà inoltrare ai competenti organi comunali la
richiesta di permesso di costruire oppure, per gli interventi previsti, la denuncia di inizio attività.
Il Comune, attraverso i propri organi, valuterà l’istanza inoltrata e disporrà i provvedimenti
conseguenti.
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Il PdR recepisce i vincoli e le prescrizioni sovra ordinate del Documento di Piano che
riguardano vincoli e distanze di rispetto per le stalle, le strade, le ferrovie, i cimiteri, gli elettrodotti,
il reticolo idrico e i depuratori.
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ART. 3 - COORDINAMENTO DEL PIANO DELE REGOLE CON GLI ALTRI ATTI DEL
PGT
1 Per quanto non viene trattato dalle presenti norme si rimanda agli altri atti del Piano di Governo
del Territorio, ed in particolare:
§ al Piano dei Servizi ed ai suoi allegati, per gli interventi riguardanti aree ed immobili per
servizi pubblici e/o di interesse pubblico;
§ al Documento di Piano ed ai suoi allegati, per gli interventi negli ambiti di trasformazione ed
il completamento dei piani esecutivi in corso.
ART. 4 – DESTINAZIONI D’USO
1 Al fine dell’applicazione dell’art. 51 “Disciplina urbanistica” della legge regionale n 12/2005 e
successive modifiche ed integrazioni, il Documento di Piano definisce le destinazioni d’uso
ammesse e quelle non ammesse negli ambiti di trasformazione individuati nella specifica normativa
di cui all’articolo 15.
2 Nei documenti allegati alla richiesta di attuazione degli ambiti di trasformazione deve essere
dimostrato il rispetto delle prescrizioni del Documento di Piano, anche relativamente alle
destinazioni d’uso ammesse. Nelle convenzioni o negli atti d’obbligo per il permesso di costruire
convenzionato, deve essere incluso il rispetto delle destinazioni d’uso ammesse.
3 E’ sempre ammesso il mutamento della destinazione d’uso negli ambiti di trasformazione tra
quelle ammesse con o senza l’esecuzione di opere edilizie.
4 Per gli ambiti del tessuto urbano consolidato sarà il Piano dei Servizi ha determinare se i
mutamenti della destinazione d’uso comportano una variazione nel fabbisogno di aree e di servizi
pubblici e/o di interesse pubblico o generale.
5 Definizione delle destinazioni d’uso:
Residenziale comprende le abitazioni e relativi spazi accessori (locali di sgombero, cantine,
lavanderie, autorimesse pertinenziali e spazi di manovra relativi, sottotetti non aventi caratteristiche
di abitabilità, locali di deposito di cicli e motocicli, ed ogni altro spazio allo stretto servizio della
residenza). Rientrano nella categoria residenziale anche gli spazi per l’esercizio delle attività
professionali quando svolte in ambienti promiscui con la residenza.
Attività agricola comprende tutte le costruzioni necessarie al settore primario per la conduzione del
fondo agricolo, per gli allevamenti zootecnici, per la conservazione, la lavorazione e la
commercializzazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo o dall’allevamento
zootecnico. Rientrano in questa categoria gli immobili destinati all’attività di agriturismo
complementare all’attività agricola, come definito dalla legislazione regionale.
Attività produttiva comprende tutte le attività produttive del settore secondario, industriali ed
artigianali, ed i fabbricati necessari per l’attività di produzione, trasformazione, assemblaggio di
materie prime e di semilavorati, nonché gli spazi di esposizione e di vendita dei beni prodotti,
nonché gli uffici pertinenziali, esercitate in fabbricati con tipologia e destinazione propria.
Rientrano in questa categoria anche le attività di magazzinaggio ed autotrasporto dei beni,con
l’esclusione della vendita diretta al pubblico delle merci immagazzinate.
Artigianato di servizio comprende le attività artigianali di servizio alla casa e alla persona, ed in
generale le attività artigianali che non richiedano per poter essere esercitate fabbricati con tipologia
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propria, con l’esclusione delle attività classificate insalubri di 1^ classe e rientranti nell’elenco
emanato dal Ministero della Sanità ai sensi dell’art. 216 del Regio Decreto n 1265/1934.
Attività terziarie comprendono le attività private di produzione dei servizi, con i fabbricati propri e
le relative pertinenze. Le attività terziarie sono considerate alla stregua della residenza salvo
l’integrazione delle aree a standard per l’eventuale maggior peso insediativo.
Attività commerciali comprendono le attività commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso,
gli esercizi pubblici e le attività di ristorazione. Le attività di vendita al dettaglio, gli esercizi
pubblici e le attività di ristorazione esercitate in locali fino a mq 150,00 di superficie, sono
considerate unità di vicinato e sono compatibili con la residenza ed, eccetto l’integrazione delle aree
a standard per l’eventuale maggior peso insediativo, non sono soggette a particolari disposizioni.
Nello specifico le attività commerciali sono così distinte:
§ esercizio di vicinato: un esercizio avente una superficie di vendita inferiore a 150 mq ;
§ media struttura di vendita: un esercizio avente una superficie di vendita compresa tra mq
151 e 1.500;
§ grande struttura di vendita: un esercizio avente una superficie di vendita superiore a 1.500
mq ;
§ centro commerciale: una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi sono
inseriti secondo le modalità previste dall'art. 41 del Regolamento Regionale n°3 del 21
luglio 2000;
§ superficie di vendita: l'area destinata unicamente alla vendita, compresa quella occupata dai
banchi, dalle scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata ai
magazzini, ai depositi, ai locali di lavorazione, agli uffici e servizi.
Attività ludico – ricreative – culturali comprendono i locali destinati allo spettacolo,
all’intrattenimento del pubblico e alle attività sportive. Possono essere considerati servizi comunali
se ancorché realizzate o gestite da privati, siano convenzionati con l’Amministrazione Comunale.
Attività ricettive e alberghiere comprendono gli hotel, motel, affittacamere e bed & breakfast.
Attività di servizio pubblico comprendono le attività di produzione di servizi di privati o di uso
pubblico assimilabili a standards quali ospedali, ambulatori, farmacie, uffici pubblici, biblioteche,
scuole. Ad eccezione dei cimiteri, sono sempre ammesse in tutti gli ambiti di trasformazione.
Impianti per la distribuzione del carburante di autotrazione comprendono i fabbricati e gli
spazi accessori per le attività di vendita del carburante e per le attività di servizio connesse, secondo
quanto specificato dalla legislazione nazionale e regionale in materia.
ART. 5 - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI ED ELEMENTI STEREOMETRICI
1 In ottemperanza all’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano si
riportano i parametri e gli elementi stereometrici di riferimento da rispettare negli interventi edilizi.
2 Superficie territoriale (St), è la superficie totale dell’area compresa all’interno del perimetro
del comparto o dell’ambito soggetto all’obbligo della redazione di un piano attuativo o del
permesso di costruire convenzionato e comprende tutte le aree del comparto o dell’ambito e viene
valutata in mq.
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3 Superficie fondiaria (Sf), è la superficie disponibile del/dei lotti edificabili all’interno del
comparto o dell’ambito in attuazione, al netto delle aree occupate dalle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria (strade ed aree per standard urbanistici) e viene valutata in mq.
4 Superficie coperta (Sc), o copribile è definita come la proiezione sul piano orizzontale del
massimo ingombro della costruzione sovrastante il piano di campagna con esclusione delle sole
terrazze aperte a sbalzo e dei normali aggetti (gronde, pensiline, elementi decorativi) inferiori a m
2,00 e dei portici inferiori a m 3,00 di profondità purché con due lati aperti anche con eventuale
loggia sovrastante (anch’essa aperta su due lati).
5 Altezza dei fabbricati (Hf), è definita dalla distanza in verticale misurata a partire dal punto di
spiccato più basso dal suolo, pubblico o privato, fino alla quota dell'intradosso dell'ultimo solaio
orizzontale di copertura dei locali posti più in alto.
Al fine della definizione della quota più bassa del suolo, non si considerano le rampe e le corsie
di accesso ai box, alle cantine o ai volumi tecnici ricavati, a seguito di scavo, a quota inferiore a
quella del suolo naturale o stradale precedente alla costruzione.
Qualora l'ultimo solaio non sia orizzontale, l'altezza è riferita al punto medio del solaio stesso al
suo intradosso tra l'imposta ed il colmo.
Nel caso di suolo non orizzontale, l'altezza, agli effetti del calcolo delle distanze e dei distacchi, è
la media di quelle misurate agli estremi del fronte o delle singole porzioni di altezze diverse.
Negli edifici con copertura piana non si computano ai fini dell'altezza i parapetti ed i coronamenti
che non superano i m 1,50 dall'intradosso dell'ultimo solaio.
Potrà essere ammesso il superamento delle sagome di cui ai precedenti commi solo per i volumi
tecnici di limitata entità purché non superino i m 3,00 o maggiori altezze obbligatorie in base a
norme legislative in materia, a partire dall'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale. Detti volumi
debbono essere progettati in modo coerente con la concezione architettonica dell'intera costruzione.
6
Volume (V), viene determinato considerando tutti i volumi fuori terra, nonché le parti di
volume interrato eventualmente destinate o destinabili a residenza saltuaria, ad uffici, a magazzini,
ad attività commerciali, ad attività produttive.
Il volume di spazi coperti ma aperti (portici, logge, tettoie) non si computa se il loro volume
è inferiore a 1/3 del volume dell’immobile cui sono afferenti mentre si computa per
l’eccedenza oltre il suddetto 1/3, ad esclusione della zona A.
Il volume si calcola:
§ per le zone residenziali moltiplicando la Slp per l’altezza teorica di 3 m;
§ per le altre zone urbanistiche moltiplicando la Slp per l’effettiva altezza utile
interna. Per la definizione dell’altezza di calcolo in queste zone produttive e
commerciali sono esclusi:
Non sono conteggiati nel computo dei volumi:
a) i coronamenti dell'edificio ed i volumi tecnici collocati al di sopra delle altezze
massime, calcolate in base al precedente n. 5. Si considerano volumi tecnici i
volumi che contengono esclusivamente quanto serve per il funzionamento degli
impianti tecnici dell'edificio (impianto termico e di condizionamento, impianto
elettrico ed idrico, ascensore e montacarichi, scale di sicurezza).
b) le rimesse interrate che siano di stretta pertinenza dell'edificio principale;
c) gli spazi compresi tra il piano di corsa delle gru a ponte e la copertura nei
capannoni produttivi ad un solo piano fuori terra;
d) i magazzini o depositi interrati in edifici a sola destinazione commerciale
purché privi di autonomia funzionale.
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7 Superficie lorda di pavimento (Slp), è la superficie coperta lorda del fabbricato calcolata per
tutti i piani utili dell’edificio sia fuori terra che entro terra, dove per superficie coperta lorda si
intende la superficie netta interna comprensiva delle partiture interne, maggiorata in corrispondenza
dei muri perimetrali della quota massima di cm 30. La superficie lorda di pavimento viene valutata
in mq. Dal calcolo della Slp sono esclusi:
a) le autorimesse e i locali per gli impianti tecnici (cabine elettriche, centrali termiche e di
condensamento);
b) le cantine singole anche di negozi, le autorimesse ed i volumi tecnici e i volumi accessori al
servizio della residenza per la parte posta al di sotto della quota +1,20 in riferimento alla
“quota 0,00 di riferimento” che è la quota del marciapiede esistente o di progetto confinante
con il lotto interessato all’intervento edilizio (nel caso di mancanza di marciapiede la “quota
di riferimento” è quella della strada più vicina).
c) gli spazi sottostanti agli aggetti aperti che non superino i metri 2,00 quali: terrazze, balconi,
ecc.; i portici asserviti ad uso pubblico e lo spazio aperto a piano terra dei portici bassi
condominiali vincolati al giardino comune e degli edifici su "pilotis";
d) I vani scala e i vani ascensore comuni quando il loro volume sia facilmente identificabile
all’interno o all’esterno del fabbricato;
e) gli spazi coperti ma aperti (portici, logge, tettoie) non si computa se la loro superficie è
inferiore a 1/3 della slp dell’immobile cui sono afferenti mentre si computa per l’eccedenza
oltre il suddetto 1/3, ad esclusione della zona A.
8 Superficie di vendita (Sdv), è la superficie occupata dall'area destinata unicamente ala vendita,
compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature e simili.
Non costituisce superficie di vendita quella destinata ai magazzini, ai depositi, ai locali di
lavorazione, agli uffici ed ai servizi. In caso di attività esclusiva di vendita di merci ingombranti,
non immediatamente amovibili dall’acquirente ed a consegna differita, la superficie di vendita è
valutata nella misura di 1/10 della superficie lorda di pavimento se questa è inferiore o uguale a mq
1.500,00 e nella misura di 1/4 se la superficie lorda di pavimento è superiore a mq 1.500,00. La
superficie di vendita viene valutata in mq .
9 Distacco fra gli edifici (De), è la distanza minima alle differenti quote, misurata in proiezione
orizzontale, tra le costruzioni,anche di uno stesso edificio così come definita dal precedente punto 5.
Non vengono considerati distacchi i rientri nello stesso corpo di fabbrica se la loro profondità
non supera i 2/3 della larghezza e comunque non sia superiore a m 4,00.
Lo stesso criterio si applica anche in senso verticale.
10 Distanza dai confini (Dc), E' la distanza minima misurata in proiezione orizzontale, delle
costruzioni dai confini del lotto edificabile.
11 Arretramento delle strade (Ds), è la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, dei
fabbricati entro e fuori terra dal ciglio stradale, inteso come limite degli spazi pubblici o di uso
pubblico, esistenti o previsti, e comprendente quindi, oltre alla sede veicolare, marciapiedi, scarpate.
Sono computabili, ai fini del raggiungimento delle distanze minime, gli spazi pedonali e di
parcheggio di proprietà privata, di cui sia convenzionata la cessione gratuita all'Amministrazione
Comunale.
Le distanze minime indicate, per ciascuna zona, negli articoli seguenti, lasciano salvi gli
eventuali maggiori arretramenti indicati graficamente nelle tavole di PGT o quelli stabiliti in sede di
piano urbanistico esecutivo o di progetto esecutivo delle nuove strade.
12 Allineamenti, indicano il limite sul quale si devono attestare le edificazioni per ottenere
allineamenti uniformi all'interno di zone edificabili.
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13 Lotto edificabile (Le), è l’area di pertinenza della costruzione, compresa l’eventuale fascia di
rispetto delle strade e con l’esclusione delle sedi stradali e delle altre aree pubbliche od asservite ad
usi diversi dall’edificazione, espressamente previste nel PGT
In sede di rilascio di singolo permesso di costruire, possono essere computate, al fine del calcolo
del volume edificabile, le aree non vincolate a destinazione pubblica dal PGT, che i proprietari
cedono gratuitamente al comune per opere di urbanizzazione e servizi di interesse collettivo.
Le superfici delle aree incluse nelle singole zone omogenee del PGT sono da intendersi come
indicative. Fanno testo eventuali nuovi dimensionamenti comprovati da rilievi reali.
Per gli ampliamenti "una tantum" consentiti dai precedenti articoli l'incremento (volumetrico o di
superficie lorda di pavimento) dovrà essere calcolato su dati planivolumetrici comprovati da rilievi
reali.
14 Delimitazione Piani esecutivi, sono i contorni che delimitano le porzioni di territorio oggetto di
un piano di lottizzazione unitario. Le aree pubbliche comprese in tale delimitazione devono essere
cedute all'Amministrazione Comunale in sede di convenzione.
ART. 6 - DEFINIZIONE DEGLI INDICI
1 In ottemperanza all’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano si
riportano gli indici edilizi di riferimento da rispettare negli interventi edilizi.
2 Indice superficiario di utilizzazione territoriale (Ist), indica la Slp massima territoriale
edificabile all’interno di ciascun ambito perimetrato. L’Indice di superficie territoriale è espresso in
mq /mq.
In tale superficie sono computabili anche le aree di proprietà che vengano destinate a strade e
servizi pubblici da cedersi al Comune, escluse le sedi stradali esistenti.
In mancanza di previsione specifica nelle singole norme di zona, nella formazione dei piani
esecutivi si applica un indice di densità territoriale pari all’indice di densità fondiaria previsto nella
stessa zona.
3 Indice superficiario di utilizzazione fondiaria (Isf), indica la Slp massima fondiaria edificabile
all’interno di ciascun lotto edificabile. L’Indice di superficie fondiario è espresso in mq /mq .
Detto indice si applica in via generale per il calcolo della Slp realizzabile in sede di rilascio di
singoli permessi di costruire o D.I.A..
Nella determinazione della Slp realizzabile sul lotto, dovrà essere detratta quella costituita da
edifici già esistenti, trasformando il volume esistente in Slp secondo l’indice di conversione.
Quando venga realizzato il volume corrispondente ad una determinata superficie, questa
costituisce l’area di pertinenza dell’edificio realizzato e resta vincolata alla non edificazione (sino
alla demolizione del volume realizzato o all’eventuale aumento degli indici di Piano), in modo che
indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, detta superficie non possa
più essere considerata nel computo di nuovi volumi da realizzare.
Il Comune ha facoltà di richiedere la trascrizione del vincolo di cui sopra, a cura e spese del
proprietario; tale trascrizione è obbligatoria per le zone agricole.
4 Rapporto di copertura (Rc), indica la quantità massima di superficie che può essere coperta
all’interno di un lotto, è dato dal rapporto tra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria del
lotto (Sf) ed è espresso in valore percentuale.
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5 Rapporto di permeabilità (Rp), indica la superficie massima che può essere occupata da
superfici impermeabili (coperture di fabbricati, porticati e terrazze pavimentate, viali e vialetti
pavimentati con materiale non drenante, etc.), è dato dal rapporto tra la somma delle superfici
impermeabili e la superficie fondiaria del lotto, ed è espresso in termini percentuali.
6 Indice di conversione in (mc), per le sole zone omogenee A), B), nelle zone di trasformazione
urbanistica soggetta a piani attuativi e per le abitazioni rurali (Zona E) la conversione dell’indice di
fabbricazione volumetrica (mc/mq) all’indice superficiario (mq/mq) si effettua assumendo che 33
mq di Slp corrispondano a 100 mc.
7 Negli articoli successivi vengono indicati i parametri e gli indici edilizi assegnati ad ogni
comparto in cui è stato suddiviso il tessuto urbano consolidato, sia a destinazione residenziale che
produttiva, alle aree per l’esercizio dell’attività’ agricola, agli edifici insistenti nelle aree agricole e
non più adibiti all’attività agricola e l’area del cantiere per il trattamento degli inerti edili.
8 Alle aree di valore paesaggistico – ambientale nel Parco Sovra comunale del Fiume Strone ed
alle aree non soggette ad interventi di trasformazione urbanistica, non vengono assegnati parametri
ed indici di utilizzo per trasformazioni a fini edificatori.
Nei successivi articoli vengono indicati gli interventi di tipo naturalistico e/o di uso per l’attività
agricola ammessi per tali aree.
ART. 7 - DEFINIZIONI DELLE CATEGORIE DI ATTIVITA' COSTRUTTIVE
1 Per interventi di Manutenzione Ordinaria s'intendono quegli interventi che riguardano:
§ le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture interne delle unità
immobiliari;
§ le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione del le finiture esterne sempre che
vengano conservate le caratteristiche morfologiche esistenti;
§ le opere necessarie a riparare parti delle strutture portanti, delle murature non portanti e delle
coperture;
§ le opere necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti o ad adeguarli
alle normali esigenze di manutenzione e di esercizio;
§ lo spostamento di pareti mobili.
2 Per Interventi di Manutenzione Straordinaria s'intendono quegli interventi che, non alterando
i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportando modifiche delle
destinazioni d'uso, riguardano:
§ le opere di rinnovamento e sostituzione di parti anche strutturali, delle costruzioni;
§ le opere necessarie per allestire e integrare i servizi igienici e quelli tecnologici;
§ le opere di parziale modificazione del complesso distributivo.
3 Per Interventi relativi a pertinenze si intendono quegli interventi che riguardano:
§ le aree e le opere a esclusivo servizio di costruzioni residenziali già esistenti quali: cortili,
giardini;
§ autorimesse, verande, accessori che non comportino aumento di volume;
§ recinzioni.
4 Per Interventi relativi ad aree scoperte si intendono quelli volti alla sistemazione di aree:
§ non utilizzate per l'edificazione;
§ destinate alla localizzazione di depositi di materiali o ad esposizione di merci a cielo
libero.
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5 Per Interventi di Restauro s'intendono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità anche mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso
compatibili con detti elementi, quali:
§ gli interventi volti alla conservazione delle costruzione, del suo significato e dei suoi valori,
mediante l'eliminazione delle aggiunte utilitarie o storicamente false;
§ il consolidamento di elementi costitutivi del complesso edilizio, l'inserimento di accessori e
impianti volti a recuperarne l'uso, purché non ne risultino alterate la forma e la distribuzione;
§ gli interventi volti al recupero e alla ricomposizione di reperti e di spazi di per sé
significativi o che siano parte di edifici, ambienti e complessi meritevoli di tutela, ivi
compresi quelli di matrice industriale.
Tali interventi possono comprendere il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
6 Consolidamento: devono intendersi quelle operazioni che conservando il sistema statico
dell'organismo gli consentano la sopravvivenza senza sostituzione di elementi. Si considerano
interventi di consolidamento: le operazioni di sottomurazione, di posa di tiranti, rimpelli di
muratura, contrafforti ed in genere le operazioni che rafforzino elementi strutturali importanti senza
comportarne la sostituzione.
7 Ripristino: devono intendersi le operazioni di eliminazione delle superfetazioni recenti e spurie
finalizzate ed una rilettura dell'antico organismo secondo lo schema originario.
8 Rinnovo: devono intendersi due ordini di operazioni: la prima strutturale, che deve essere
limitata all'indispensabile, per le parti realmente deteriorate che necessitano di sostituzione con altre
uguali per forma, natura e tecnologia a quelle sostituite; la seconda di ordine funzionale finalizzata
a sopperire alle carenze funzionali dell'edificio con l'inserimento degli impianti tecnologici e dei
servizi. Tali inserimenti dovranno peraltro essere previsti con la compromissione minima
indispensabile delle murature. Non è ammessa l'installazione di ascensori o corpi montanti in
rottura di strutture di pregio architettonico. Si richiede che nel progetto sia specificato l'andamento
delle condutture e la soluzione adottata per la posa dei servizi via cavo (telefonici, elettrici, ecc.)
9 Per Interventi di Risanamento Conservativo si intendono quelli che, eccedendo la
straordinaria manutenzione,
§ sono volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità anche mediante
un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali;
§ prevedono la conservazione dell'edificio eliminando le aggiunte utilitarie e storicamente
false operando il consolidamento strutturale, la eventuale sostituzione di alcuni elementi
costitutivi e l'inserimento di accessori o di impianti tecnici anche con la mutata destinazione
d'uso dell'edificio;
§ non comportano incremento di volume o di superficie lorda di pavimento e possono
comportare una parziale modificazione dell'assetto distributivo.
10 Per Interventi di Ristrutturazione Edilizia s'intendono quelli volti a:
§ trasformare l'edificio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Gli incrementi di volume e/o
di superficie coperta (salvo quelli strettamente necessari ad eliminare la carenza di servizi
igienici e/o impianti tecnologici primari), sono da considerare interventi di nuova
costruzione.
11
Comune di Verolanuova - PGT – NTA Piano delle Regole
§
trasformare l'edificio mediante il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi
dell'organismo architettonico;
§ trasformare l'edificio tramite l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e
impianti nonché la trasformazione tipologica parziale o complessiva degli organismi.
La ristrutturazione edilizia può comprendere modifiche planivolumetriche, purché non vi sia
incremento di volume, rispetto ad ogni singolo edificio.
11 Per Interventi di Ricomposizione Edilizia si intendono quelli di ristrutturazione edilizia nelle
zone A comprendenti alterazioni al distributivo principale (muri portanti, volte, archi, ogni altro
elemento portante e decorativo) dell'edificio e/o che comportino modifiche volumetriche relative a:
§ recupero ed accorpamenti di volumi di costruzioni accessorie di cui è prevista la
demolizione anche di edifici non contigui, ma facenti parte dell’intero edificio nella sua
compiutezza ed omogeneità funzionale ed architettonica;
§ recupero dei volumi dei portici asserviti all'uso pubblico.
12 Per Interventi di Ristrutturazione Urbanistica si intendono quelli rivolti a sostituire
l'esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
13 Per Interventi per Opere Minori si intendono quelli volti alla realizzazione o modifica di :
§ Monumenti;
§ Decorazioni e pitture murali;
§ Cartellonistica;
§ Segnaletica stradale;
§ Attrezzature per l’illuminazione di spazi pubblici o aperti al pubblico;
§ Volumi tecnici da ubicare in area di pubblica circolazione;
§ Monumenti funerari;
§ Edicole e chioschi
14 Per Interventi di Demolizione si intendono quelli atti a rimuovere in tutto o in parte manufatti
esistenti qualunque sia l'utilizzazione dell'area risultante.
15 Per Ampliamento s'intende il complesso dei lavori effettuati al fine di ingrandire un fabbricato
esistente, creando nuovo maggiore volume.
16 Per Sopraelevazione s'intende un ampliamento della costruzione in senso verticale.
17 Per Interventi di Nuova Costruzione s'intendono gli interventi:
§ di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non disciplinati nei precedenti punti;
§ di urbanizzazione primaria e secondaria;
§ che prevedono la posa di involucri mobili insistenti sul suolo in modo permanente, ancorché
privi di ormeggio fisso.
ART. 8 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.G.T.
1 Il PGT viene attuato nel rispetto delle prescrizioni di zona, degli allineamenti e dei vincoli
indicati nelle tavole grafiche di piano o nelle presenti norme, con le seguenti modalità:
§ in tutte le zone indicate nelle tavole della zonizzazione in scala 1:2000 e 1:5000 del Piano
delle Regole come zone di P.E. obbligatorio, nonché in tutte le altre zone per le quali, anche
successivamente all'adozione del piano, ricorrendone i presupposti di legge, il Comune
deliberi l'assoggettamento ad un Piano Esecutivo, il PGT si attua esclusivamente a mezzo di
12
Comune di Verolanuova - PGT – NTA Piano delle Regole
§
Piani Urbanistici Esecutivi o di Piano di Lottizzazione Convenzionata. In mancanza di detti
strumenti, sono consentite soltanto opere di manutenzione e di restauro e risanamento
conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia che riguardino singole unità immobiliari o
globalmente uno o più edifici, previo conseguimento del permesso di costruire o alla
presentazione di D.I.A. ai sensi di legge. I piani esecutivi, sia nelle zone di espansione
residenziale che nelle zone di espansione produttiva, sono definiti come perimetrazione nella
tavola della zonizzazione. Gli operatori nel procedere alla elaborazione dei piani esecutivi e
relative convenzioni urbanistiche dovranno indicare le aree destinate a servizi pubblici
incluse nel perimetro del piano esecutivo, da cedere gratuitamente all'Amministrazione
Comunale anche se previste in quota maggiore di quanto contenuto L.R. 22.1.05 n°12 e
successive modificazioni o quali aree destinate alla compensazione verranno coinvolte.
Nell'ambito dei perimetri dei piani esecutivi la viabilità e le localizzazioni delle singole
zone urbanistiche sono da intendersi come indicative. In sede di definizione progettuale del
singolo piano esecutivo l'Amministrazione potrà individuare con precisione le destinazioni
di zona, anche in posizione diverse da quella rappresentata nelle specifiche tavole del PR e
del DdP. ferme restando le quantità previste o mai inferiori agli standard prescritti dalle
leggi vigenti;
per tutte le residue zone edificabili, o di tessuto urbano consolidato (aree già edificate) la
realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante il rilascio di permessi di
costruire o D.I.A. (interventi diretti) nel rispetto delle particolari prescrizioni di zona.
ART. 9 - PROGETTAZIONE UNITARIA DEGLI EDIFICI E DELLE AREE DI
PERTINENZA
1 In tutte le zone i progetti di edifici e/o manufatti dovranno comprendere la sistemazione delle
aree di pertinenza e le opere accessorie quali recinzioni, accessi, percorsi, pavimentazioni,
alberature, sistemazioni a verde, ecc.
ART. 10 – LIMITI DI DISTANZA TRA FABBRICATI, DALLE STRADE E DAI CONFINI
1 Le distanze minime fra i fabbricati, di nuova costruzione, ampliamenti e sopralzi, non possono
essere inferiori all’altezza del fabbricato più alto con un minimo di m 10,00, derogabile all’interno
dei piani attuativi. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata e non si applica
nelle zone “A”.
2 Nella zona A) per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni le
distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati
preesistenti considerati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di
valore storico, artistico o ambientale delle quali il PGT preveda la demolizione.
3 Nelle le zone del tessuto urbano consolidato ove siano previsti interventi di demolizione e
ricostruzione, le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade pubbliche o private
e comunque di ogni tipo destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità privata e a
fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti unitari) sono fissate, salvo maggiori
distanze previste dal Codice della strada, come segue:
Ÿ distanza di m 5,00 per lato per strade con larghezza inferiore a m 7,00;
Ÿ distanza di m 7,50 per lato per strade con larghezza compresa fra m 7,00 e m 5,00;
Ÿ distanza di m 10,00 per lato per strade con larghezza superiore a m 15,00.
13
Comune di Verolanuova - PGT – NTA Piano delle Regole
4 Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi:
Ÿ nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani attuativi con previsioni
planivolumetriche;
Ÿ nel caso di riconosciuti allineamenti preesistenti da parte del Responsabile del rilascio del
permesso di costruire, nelle sole zone A) e B);
Ÿ la distanza dei fabbricati dai confini di proprietà non può essere inferiore a m 5,00;
5 L’Amministrazione ha facoltà di consentire la deroga alla distanza minima dai confini di
proprietà purché sia rispettata la distanza minima fra edifici e purché i proprietari confinanti
convengano la costituzione di servitù connessa alla predetta deroga mediante atto di impegno
sottoscritto con firma autentica e trascritto.
6 Al fine della verifica delle distanze non si tiene conto di balconi, pensiline, gronde e scale aperte
con sporgenza fino a m 2,00.
ART. 11 - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO
1 Ove il permesso di costruire debba essere condizionato (PCC) alla realizzazione obbligatoria di
opere di urbanizzazione, o alla sola cessione di aree per opere pubbliche, il titolo abilitativo, a
condizione di inefficacia, è accompagnato da un impegno unilaterale, da trascriversi a cura e spese
degli interessati. L’impegno è volto a disciplinare, sia l’eventuale Slp definita indipendentemente
dalla St, sia la realizzazione di particolari opere di urbanizzazione primaria indicate dal piano e la
cessione al Comune, a valore di esproprio o senza corrispettivo nei casi previsti dalla legge, delle
aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria pertinenti l’intervento.
ART. 12 - MISURAZIONE DELLE AREE
1 Le superfici delle aree incluse nelle singole zone omogenee del PdR sono da intendersi come
indicative. Fanno testo eventuali nuovi dimensionamenti comprovati da rilievi reali.
ART. 13 - ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI
1 Tutti i progetti di opere, da realizzare esternamente alle zone soggette a vincolo di cui al D. Lgs
42/2004, devono essere oggetto di valutazione paesistica in relazione alla sensibilità dei luoghi,
definita dallo studio paesaggistico allegato al PGT.
2 I criteri da applicare sono quelli di cui alla D.G.R. 8 novembre 2002 “Linee guida per l’esame
paesistico dei progetti”, nonché gli indirizzi di tutela delle singole componenti del paesaggio di cui
all’allegato I alle NTA “Il sistema del Paesaggio dei beni storici” del PTCP della Provincia di
Brescia che qui si intende integralmente trascritto.
3 Non sono soggetti ad esame paesistico gli interventi ricadenti nelle classi di sensibilità 1, Molto
bassa e 2, Bassa .
14
Comune di Verolanuova - PGT – NTA Piano delle Regole
TITOLO II - DISCIPLINA URBANISTICA
ART. 14 – DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D’USO
1 Ai sensi della vigente legislazione urbanistica, gli ambiti del tessuto urbano consolidato e le aree
destinate all’esercizio dell’attività agricola sono classificate in zone.
2 Per ogni zona sono precisate le diverse destinazioni d'uso, i vincoli, le opere, le trasformazioni
consentite.
3 I cambi di destinazione d'uso anche senza opere edilizie, sono consentiti solo se compatibili con
le destinazioni previste dalla zona urbanistica e con il recupero degli eventuali standard urbanistici
all'interno della propria superficie fondiaria, salvo il pagamento degli eventuali contributi di cui al
D. Lgs 380/2001 e successive modificazioni. Nelle zone A è ammessa la deroga al recupero degli
standard.
ART. 15 - EFFETTI DELL'UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI
1 Le aree individuate dagli elaborati del PGT che sono state utilizzate, sulla base degli indici
definiti al precedente art. 7, per la determinazione della volumetria edificabile costituiscono le aree
di pertinenza degli edifici realizzati.
La completa utilizzazione delle possibilità edificatorie secondo gli indici di densità previsti, esclude
la possibilità di utilizzare ulteriormente, anche previo frazionamento o accorpamento ad altro lotto o
passaggio di proprietà, le relative aree di pertinenza.
2 Non è consentito il trasferimento di possibilità edificatoria tra aree a diversa destinazione di
zona ovvero tra aree non contermini, ad eccezione delle zone agricole secondo quanto previsto dal
successivo art. 22. (EP)
ART. 16 - ZONA A - NUCLEO ANTICO
1 Nell'area perimetrata come zona "A" – nucleo antico si applica la normativa prevista dal
manuale d’intervento sugli edifici dei nuclei antichi e corti rurali a cui si rimanda.
ART. 17 - ZONA BI - RESIDENZIALE INTENSIVA DI COMPLETAMENTO
1 E' la zona a destinazione prevalentemente residenziale recentemente edificata, o in via di
completamento, con densità fondiaria relativamente elevata, che non presenta valori storico
ambientali da salvaguardare, né l'esigenza di una radicale trasformazione.
2 Destinazioni d'uso ammesse, nei limiti delle prescrizioni e degli indici di seguito specificati
sono ammessi edifici con destinazione residenziale; sempre nei limiti di seguito specificati, possono
essere ammessi anche edifici o complessi con destinazione parzialmente o totalmente direzionale e
commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture con superficie di vendita
contenuta entro i 600 mq, a servizi ed attrezzature di uso collettivo, previo studio di piano esecutivo
planivolumetrico che definisca gli spazi veicolari di accesso, di sosta e relativa manovra, in misura
almeno pari alla somma di tutte le superfici utili direzionali o commerciali.
15
Comune di Verolanuova - PGT – NTA Piano delle Regole
Sono ammesse solo le destinazioni d'uso individuate per gli edifici di categoria A3 della zona A
e pertanto le destinazioni d’uso non ammissibili sono:
§ le attività artigianali e industriali insalubri di 1° e 2° classe e quelle rumorose;
§ le altre attività artigianali e industriali con superficie superiore ai 200 mq complessivi
(compresi magazzini, servizi, spogliatoi);
§ tutte le attività industriali;
§ le attività direzionali e commerciali oltre i 600 mq di SLP.
3
Modalità di intervento: intervento diretto nel rispetto delle seguenti Norme:
Þ
Isf : le ricostruzioni, gli ampliamenti di edifici esistenti e le nuove costruzioni in
lotti non edificati sono ammessi nel limite massimo di densità fondiaria di 0,6
mq/mq incrementabili di un ulteriore 0,1 mq/mq quale bonus urbanistico;
Þ
H max = 10,50 m
Þ
Rp
= 85%
Þ
Ds
= 5,00 m per gli edifici esistenti o l’ampliamento degli stessi
= 7,50 m per i nuovi fabbricati e nei casi di demolizione e ricostruzione
Þ
Dc
= 5,00 m (oppure zero con convenzione tra i confinanti)
Þ
De
= 10,00 m (zero con convenzione tra i confinanti)
4 Prescrizioni particolari: per le nuove costruzioni è fatto obbligo di rispetto delle norme vigenti
per la formazione di parcheggi privati.
ART. 18 - ZONA BE - RESIDENZIALE ESTENSIVA DI COMPLETAMENTO
1 E’ la zona a destinazione prevalentemente residenziale recentemente edificata o in via di
completamento, con densità fondiaria contenuta.
2 Destinazioni d'uso ammesse, nei limiti delle prescrizioni e degli indici di seguito specificati
sono ammessi edifici con destinazione residenziale; sempre nei limiti di seguito specificati, possono
essere ammessi anche edifici o complessi con destinazione parzialmente o totalmente direzionale e
commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture, con superficie di vendita
contenuta entro i 600 mq, a servizi ed attrezzature d’uso collettivo, previo studio di piano esecutivo
planivolumetrico che definisca gli spazi veicolari di accesso, di sosta e relativa manovra, in misura
almeno pari alla somma di tutte le superfici utili direzionali o commerciali.
Sono ammesse solo le destinazioni d’uso individuate per gli edifici di categoria A3 della zona A
e pertanto le destinazioni d’uso non ammissibili sono:
§ le attività artigianali e industriali insalubri di 1° e 2° classe e quelle rumorose;
§ le altre attività artigianali e industriali con superficie superiore ai 200 mq complessivi
(compresi magazzini, servizi, spogliatoi);
§ tutte le attività industriali;
§ le attività direzionali e commerciali oltre i 600 mq di SLP.
3
Modalità di intervento: intervento diretto nel rispetto delle seguenti Norme:
Þ
Isf : le ricostruzioni, gli ampliamenti di edifici esistenti e le nuove costruzioni in
lotti non edificati sono ammessi nel limite massimo di densità fondiaria di 0,4
mq/mq incrementabili di un ulteriore 0,08 mq/mq quale bonus urbanistico;
Þ
H max = 10,50 m
Þ
Rp
= 80%
Þ
Ds
= 5,00 m per gli edifici esistenti o l’ampliamento degli stessi
= 7,50 m per i nuovi fabbricati e nei casi di demolizione e ricostruzione
16
Comune di Verolanuova - PGT – NTA Piano delle Regole
Þ
Þ
Dc
De
= 5,00 m (oppure 0,00 m con convenzione fra i confinanti)
= 10,00 m
4 Prescrizioni particolari: per le nuove costruzioni è fatto obbligo di rispetto delle norme vigenti
per la formazione di parcheggi privati.
ART. 19 - ZONA BP – RESIDENZIALE POSTA IN PARCHI E GRANDI GIARDINI
ESISTENTI
1 E' la zona a destinazione residenziale già edificata e caratterizzata da densità fondiaria contenuta
ed in presenza di ampi parchi e giardini.
2 Destinazioni d'uso ammesse, sono ammessi edifici con destinazione residenziale. Non sono
ammesse tutte le altre destinazioni d’uso come le direzionali (esclusi gli studi professionali),
commerciali, artigianali, industriali.
3
Modalità di intervento: intervento diretto nel rispetto delle seguenti Norme:
Þ
Isf : le ricostruzioni, gli ampliamenti di edifici esistenti sono ammessi nel limite
massimo di incremento di densità fondiaria pari al 20% dell'esistente con
l'obbligo del mantenimento delle essenze arboree di alto fusto esistenti e del
miglioramento dell'assetto generale del verde. Non sono ammesse nuove
costruzioni;
Þ
H max = 10,50 m
Þ
Rp
= 30%
Þ
Ds
= 10,00 m
Þ
Dc
= 7,50 m
Þ
De
= 10,00 m
4 Prescrizioni particolari: per le nuove costruzioni è fatto obbligo di rispetto delle norme vigenti
per la formazione di parcheggi privati.
ART. 20 - ZONA BM – ZONA DI RECUPERO DELL’ESISTENTE MISTO
1 E' la zona a destinazione prevalente non residenziale che per tipologia edilizia e consistenza
volumetrica sono in contrasto con il contesto urbano in cui si collocano.
2 Destinazioni d'uso ammesse, nei limiti delle prescrizioni e degli indici di seguito specificati,
sono ammessi edifici con destinazione residenziale; sempre nei limiti di seguito specificati, possono
essere ammessi anche edifici o complessi con destinazione parzialmente o totalmente direzionale e
commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita, a servizi ed
attrezzature di uso collettivo, previo piano attuativo che definisca gli spazi veicolari di accesso, di
sosta e relativa manovra, in misura almeno pari alla somma di tutte le superfici utili direzionali o
commerciali. Sono ammesse le destinazioni d'uso individuate per la Categoria A4.
Sono vietate le nuove attività e le nuove tipologie industriali e le attività degli autotrasportatori,
spedizionieri e simili.
Con permesso di costruire o D.I.A. sono ammessi solo piccoli interventi interni non strutturali di
adeguamento igienico funzionale e di manutenzione straordinaria.
17
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3 Modalità di intervento , le ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche, sono soggette a Piano
Esecutivo nel rispetto delle seguenti Norme:
Þ
Isf : pari a 0,5 mq/mq incrementabili di un ulteriore 0,05 mq/mq quale bonus
urbanistico. (In caso di ristrutturazione edilizia, volume pari all’esistente);
Þ
H max = 12,50 m
Þ
Ds
= 5,00 m per gli edifici esistenti o l’ampliamento degli stessi
= 7,50 m per i nuovi fabbricati e nei casi di demolizione e ricostruzione
Þ
Dc
= 0,00 oppure 5,00 m
Þ
De
= 10,00 m
4 I piani attuativi di riconversione e di recupero previsti sono riportati nella tabella seguente che
contiene anche le caratteristiche e la capacità edificatoria:
N.
Identif.
Nome
Disciplina
zona
Destinazione
0
PE Bragadina
1
PE Condor
2
3
PE via kennedy
PE Pirani Roditor
Residenz.terziario
Residenz.terziario
Residenz.terziario
Residenz.terziario
4
PR Pelosi
5
PR Cappuccini
6
PE Ex Ocean
7
PE Caprini
8
PE Marber
9
PR ex-Filanda
10
PR Breda Libera
11
12
Sup.
mq.
Isf
mq./mq.
SLP tot.
mq.
SLP res.
mq.
SLP
comm.
mq.
Servizi
da
cedere
SLP
mq.
Area servizi
da cedere mq.
(parch. e
verde)
BM
3.954
0,55
2.175
1.755
420
BM
20.247
0,55
11.136
7.851
2.185
A-BM
1.268
0,55
697
547
150
BM
4.978
0,55
2.738
2.023
515
Residenziale
A-BM
1.386
0,55
762
762
monetizzazione
Residenziale
Residenz.terziario
A-BM
4.006
0,55
2.203
2.203
monetizzazione
BM
5.665
0,55
3.116
2.531
Residenziale
Residenz.terziario
BM
6.591
0,55
3.625
3.325
BM
5.757
0,55
3.166
2.566
Residenziale
Residenz.terziario
A
3.013 esistente
1.500
5.889
D.L. Service s.r.l. Residenziale
A
1.555
PR
A
975
470
470
65.284
31.989
24.534
Residenziale
TOTALE mq.:
1.100
7.517
monetizzazione
200
1.848
200
2.103
300
2.447
600
monetizzazione
monetizzazione
EF
esistente
385
1.468
esistente
cess/monetizz.
esist.+400 esist.+400
cess/monetizz.
monetizzazione
4.255
1.800
15.383
5 Le opere di compensazione previste per i suddetti comparti sono principalmente opere di
viabilità.
Le strade di nuova previsione a carico dei Piani di Recupero/Riconversione sono riportate nella
tabella seguente:
N. Identificativo
(vedi Tavola C 5.0 a/b)
Compensazione a carico di:
0
Da assegnare
1
PP1+PRa PL California
2
Da assegnare
6
Da assegnare
7
PE Budrie
*8
*9
PE Budrie e PE Marber
10
11
AT04, PE Budrie e PE Marber
Da assegnare
In corso d’esecuzione
*Tra i comparti indicati proporzionalmente alla SLP massima realizzabile.
18
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Analogamente le piste ciclo-pedonali da realizzare in compensazione sono le seguenti:
N. Identificativo
(vedi Tavola C 5.0 a/b)
Lunghezza
(m)
Larghezza
(m)
Area
2
totale(m )
Area da acquisire
2
(m )
Compensazione a carico di:
0
740,00
2,50
1.850,00
1.480,00 PL Bregoli - Bennett
2
1.184,00
2,50
2.960,00
2.960,00 Da assegnare
3
538,00
2,50
1.345,00
0,00 Da assegnare
5
146,00
2,50
365,00
365,00 PE Ex Ocean
6
2.347,00
2,50
5.867,50
1.760,25 Da assegnare
7
245,00
2,50
612,50
8
870,00
2,50
2.175,00
612,50 PE Condor
0,00 Da assegnare
9
708,00
2,50
1.770,00
0,00 Da assegnare
11
241,00
2,50
602,50
602,50 Da assegnare
12
2.269,00
2,50
5.672,50
1.701,75 progetto eseguito
*13
654,00
2,50
1.635,00
1.635,00 AT04, PE Budrie e PE Marber
14
126,00
2,50
315,00
315,00 PE Budrie
*Tra i comparti indicati proporzionalmente alla SLP massima realizzabile.
In alternativa a tutte le opere di compensazione potranno essere realizzate altre opere di pari
importo, sempre di interesse pubblico, secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale
che potrà anche richiederne in ulteriore alternativa la monetizzazione, fatte salve le dotazioni
minime di legge del PGT nel suo complesso (verifica della rispondenza quantitativa generale).
ART. 21 - ZONA DI - PRODUTTIVA INTENSIVA DI CONSOLIDAMENTO
1 E’ la zona a destinazione artigianale e industriale recentemente edificata o in via di
completamento o senza preventivi piani esecutivi.
2 Destinazioni d'uso ammesse, sono ammesse le attività industriali, artigianali, commerciali
limitatamente agli esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita calcolate con la somma
delle superfici delle unità commerciali previste, di deposito e uffici annessi a dette attività, il
commercio all'ingrosso e le attrezzature legate all'autotrasporto. E' vietata ogni nuova destinazione
residenziale eccetto l'eventuale alloggio per il personale o il proprietario nella misura max di mq.
200 utili.
Sono fatte salve le attività esistenti mentre sono vietate le attività inerenti:
§ recuperi di rottami e residui metallici e loro riciclaggio;
§ fonderie di metalli pregiati e non;
§ recupero e riutilizzo di materiali vetrosi;
§ recupero e riutilizzo di materiali termoplastici;
§ industrie chimiche in generale o adibite a sintesi o trasformazioni farmaceutiche o/e
industriali, o/e di trasformazione di composti chimici destinati alla fabbricazione di:
antiparassitari in genere, prodotti fotosensibili (per fotografia), smalti o/e inchiostri per
stampa, prodotti termoplastici, esplosivi o/e prodotti pirotecnici, prodotti petrolchimici, gas
in genere ad uso industriale o/e domestico, sostanze radioattive per uso industriale o/e
diagnostico, fibre sintetiche;
§ insediamenti per la trasformazione di rifiuti tossici e non tossici;
§ industrie per la fabbricazione di pneumatici a partire dalla trasformazione delle materie
prime occorrenti sino a giungere alla fabbricazione del vero e proprio pneumatico.
19
Comune di Verolanuova - PGT – NTA Piano delle Regole
3 Modalità di intervento , la ricostruzione o l'ampliamento degli edifici esistenti e le nuove
costruzioni nei lotti liberi sono ammessi secondo gli indici qui di seguito indicati:
Þ
Isf : pari a 1,2 mq/mq incrementabili di un ulteriore 0,1 mq/mq quale bonus
urbanistico o pari alla cubatura esistente;
Þ
H max = 15,00 m
Þ
Rc
= max 2/3
Þ
Rp
= 90%
Þ
Ds
= 5,00 m ( salvo l'osservanza di eventuali allineamenti dell'edificato
esistente)
Þ
Dc
= 5,00 m ( Dc = 0,00 m. solo in caso di accordo fra i proprietari
confinanti o in caso di edificazione preesistente a confine)
Þ
De
= 10,00 m ( De = 0,00 m. solo in caso di accordo fra i proprietari
confinanti o in caso di edificazione preesistente a confine)
4 Per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti è fatto obbligo di rispetto delle norme contenute
nella legge 24/3/1989 n°122 e L.R. n°51/75. La superficie a parcheggio dovrà essere pari al 30%
della s.l.p.
5
Per gli edifici residenziali esistenti sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia.
6 Qualsiasi permesso di costruire potrà essere rilasciato qualsiasi D.I.A. potrà essere ammessa
condizionatamente alla esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, degli impianti di
depurazione delle acque di scarico e delle emissioni atmosferiche, secondo gli standard di
accettabilità previsti da disposizioni statali o regionali e al pagamento del relativo contributo.
7 Nei lotti prospicienti le strade Statale 45 bis, S.P. 11, S.P. IX, strada comunale per Breda Libera,
sono consentiti gli insediamenti a carattere ludico (palestre, sale bowling, sale bingo, ecc.) a
condizione che sia prevista una superficie a parcheggi di uso pubblico pari al 200% della superficie
lorda di pavimento e che per gli insediamenti superiori a 600 mq sia presentato un Piano Attuativo
con lo studio e la previsione di realizzazione della viabilità necessaria.
ART. 21bis - ZONA DI.PP. – PARCHEGGI PRIVATI PRODUTTIVI
1 E’ una zona a destinata a parcheggi privati a servizio di aree a destinazione artigianale e
industriale.
2 Destinazioni d'uso ammesse, sono ammesse attività di servizi (parcheggi e verde) all’ attività
produttiva adiacente esistente. Non sono ammesse tutte le altre.
In questa zona non è consentita alcuna edificazione ad uso produttivo, commerciale o residenziale
ma solo cubatura destinata al ricovero di automezzi e autovetture previa convenzione con
l'Amministrazione Comunale. E' ammessa la possibilità di ricavare parcheggi nel sottosuolo o a
raso. I parcheggi dovranno essere alberati.
3 Modalità di intervento, diretto, Permesso di costruire o D.I.A.; gli indici applicati sono i
seguenti:
Þ
Isf : pari a 1,5 mq/mq
Þ
H max = 8,00 m
Þ
Rc
= max 1/2
20
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Þ
Þ
Þ
Þ
Rp
= 85%
Ds
= 5,00 m ( salvo l'osservanza di eventuali allineamenti dell'edificato
esistente)
Dc
= 5,00 m ( Dc = 0,00 m. solo in caso di accordo fra i proprietari
confinanti o in caso di edificazione preesistente a confine)
De
= 10,00 m ( De = 0,00 m. solo in caso di accordo fra i proprietari
confinanti o in caso di edificazione preesistente a confine)
ART. 22 - ZONA DE - PRODUTTIVA ESISTENTE
1
E' la zona destinata alla espansione delle attività produttive.
2 Destinazioni d'uso ammesse, sono ammessi, oltre agli impianti produttivi e relativi servizi,
uffici tecnici legati all'artigianato, commercio all’ingrosso ed al dettaglio, limitatamente agli
esercizi di vicinato ed alle medie strutture di vendita calcolate con la somma delle superfici delle
unità commerciali previste, depositi, attrezzature per autotrasporto. E' vietata ogni destinazione
residenziale eccetto l'eventuale alloggio per il personale di custodia o per il titolare dell'impresa
nella misura max di mq. 200 di superficie utile.
Sono fatte salve le attività esistenti mentre sono vietate le attività inerenti:
§ recuperi di rottami e residui metallici e loro riciclaggio;
§ fonderie di metalli pregiati e non;
§ recupero e riutilizzo di materiali vetrosi;
§ recupero e riutilizzo di materiali termoplastici;
§ industrie chimiche in generale o adibite a sintesi o trasformazioni farmaceutiche o/e
industriali, o/e di trasformazione di composti chimici destinati alla fabbricazione di:
antiparassitari in genere, prodotti fotosensibili (per fotografia), smalti o/e inchiostri per
stampa, prodotti termoplastici, esplosivi o/e prodotti pirotecnici, prodotti petrolchimici, gas
in genere ad uso industriale o/e domestico, sostanze radioattive per uso industriale o/e
diagnostico, fibre sintetiche;
§ insediamenti per la trasformazione di rifiuti tossici e non tossici;
§ industrie per la fabbricazione di pneumatici a partire dalla trasformazione delle materie
prime occorrenti sino a giungere alla fabbricazione del vero e proprio pneumatico
3 Modalità di intervento , l’edificazione è subordinata a piano esecutivo e all’esecuzione delle
opere di urbanizzazione primaria e degli impianti di depurazione delle acque di scarico e delle
emissioni atmosferiche, secondo gli standard di accettabilità previsti da disposizioni statali o
regionali, e al pagamento del relativo contributo. L'edificazione è consentita nei limiti delle
prescrizioni e degli indici qui di seguito indicati:
Þ
Isf : pari a 1,00 mq/mq incrementabili di un ulteriore 0,1 mq/mq quale bonus
urbanistico;
Þ
H max = 15,00 m
Þ
Rc
= max 2/3
Þ
Rp
= 90%
Þ
Ds
= 7,50 m
Þ
Dc
= 5,00 m
Þ
De
= 10,00 m
21
Comune di Verolanuova - PGT – NTA Piano delle Regole
4 Per le nuove costruzioni e ristrutturazioni è fatto obbligo di rispetto delle norme contenute nella
legge 24/3/89 n°122 e L.R. n°12/2005. La superficie a parcheggio dovrà essere pari al 30% della
Slp.
5 Nei lotti prospicienti le strade Statale 45 bis, S.P. 11, S.P. IX, strada comunale per Breda Libera,
sono consentiti gli insediamenti a carattere ludico (palestre, sale bowling, sale bingo, ecc.) a
condizione che sia prevista una superficie a parcheggi di uso pubblico pari al 200% della superficie
lorda di pavimento e che per gli insediamenti superiori a 600 mq sia presentato un Piano Attuativo
con lo studio e la previsione di realizzazione della viabilità necessaria.
ART. 23 - ZONA V – VERDE PRIVATO
1 E’ la zona a destinata a verde privato non edificabile.
2 Destinazioni d'uso ammesse, sono ammessi i giardini privati e solo quelle opere destinate alla
formazione di opere che non costituiscono volume, come attrezzature di carattere sportivo quali
campi da tennis, pallavolo, calcio, piscine, ecc. ecc.
La superficie dovrà essere tenuta a giardino o prato con l'eventuale esclusione dei soli campi di
gioco, od eventuali posti auto privati.
La superficie a verde profondo non potrà comunque essere inferiore al 50% .
3 Modalità di intervento , gli interventi sono ammessi previo rilascio di permesso di costruire o
denuncia d'inizio lavori asseverata da tecnico abilitato.
Þ
Rp
= 50%
ART. 24 - ZONA EP - ZONA AGRICOLA PERMANENTE (agricola strategica)
1 E' la zona prevalentemente destinata all'attività agricola (L.R. 12/2005).
2 Destinazioni d'uso ammesse, in tali zone sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in
funzione della conduzione del fondo agricolo secondo quanto indicato dall'art. 28 del D.P.R.
29.9.1973 n°597 e successive modificazioni e integrazioni:
§ le residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda;
§ le attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini ecc.
§ i locali per la lavorazione, la conservazione e la vendita dei prodotti.
2a) Sono ammesse anche opere edilizie inerenti la attività di allevamento di bestiame a carattere
industriale eccedenti quelle previste al comma precedente, purché tali attività rivestano carattere di
complementarità e integrazione rispetto alle attività di conduzione del fondo agricolo.
2b) Le opere edilizie necessarie per tali attività di allevamento sono consentite solo quando
l'azienda abbia ampiezza superiore a 8 Ha, comunque gli indici edilizi indicati nel presente articolo
non potranno mai essere superati.
2c) Per la frazione “Breda Libera” e nelle altre corti rurali di valenza storica si rimanda al
“Manuale d’intervento sugli edifici dei nuclei antichi e corti rurali”
22
Comune di Verolanuova - PGT – NTA Piano delle Regole
2d) In queste zone il permesso di costruire o la D.I.A. possono essere rilasciati esclusivamente:
§ all'imprenditore agricolo singolo o associato, iscritto all'albo di cui alla legge regionale 13
Aprile 1974 n°18;
§ al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola per la realizzazione delle sole
attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli,
subordinatamente al versamento dei contributi edilizi - urbanistici.
2e) Il permesso di costruire o la D.I.A. sono tuttavia subordinati:
§ alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno che preveda il mantenimento della
destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola da trascriversi a cura e spese del
concessionario sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di
variazione della destinazione di zona riguardante l'area interessata, operata dagli strumenti
urbanistici generali;
§ all'accertamento da parte del Sindaco dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda
agricola. Per quanto concerne le opere edilizie riguardanti attività di allevamento di
bestiame a carattere industriale, il Sindaco accerterà la loro complementarità rispetto alla
conduzione del fondo in conformità con quanto detto al II° comma del presente articolo;
§ limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del precedente comma il permesso di costruire
o la presentazione di D.I.A. sono subordinati anche alla presentazione al Sindaco
contestualmente alla richiesta di specifica certificazione disposta dal Servizio Provinciale
Agricoltura Foreste e Alimentazione competente per territorio, che attesti, anche in termini
quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa.
2f) Dei requisiti, dall'attestazione e delle verifiche di cui al presente articolo, è fatta specifica
menzione nel provvedimento autorizzativo.
2g) Il Sindaco deve rilasciare, contestualmente all'atto del permesso di costruire o prima della
validità della D.I.A. una attestazione relativa alle aree su cui deve essere costituito il vincolo di "non
edificazione" di cui alla L.R. 12/2005.
3 Modalità di intervento
A) Nuove costruzioni:
A1) Residenze rurali:
Þ
Isf = 0,06 mc per mq su terreni a coltura orticola o floricola specializzata;
Þ
Isf = 0,01 mc per mq per un massimo di 500 mc per azienda, in terreni a bosco, a
coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente;
Þ
Isf = 0,03 mc per mq sugli altri terreni agricoli.
A2) Strutture e infrastrutture produttive:
Þ
Rc = max 10% dell'intera superficie aziendale, salvo le serre per le quali il
rapporto di copertura può raggiungere il 40% della superfici aziendale;
Al fine dei computi degli indici di cui sopra è ammessa l'utilizzazione di tutti
gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda;
Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di "non
edificazione" debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in
relazione alla variazione della normativa urbanistica
Þ
H max = 8,50 m esclusi silos e volumi tecnologici
Þ
Ds
= quelle prescritte dal D.M. 1444 in data 1.4.1968 con minimo di 10,00 m
23
Comune di Verolanuova - PGT – NTA Piano delle Regole
Þ
Þ
Dc
= 5,00 m oppure 0,00 con convenzione tra i confinanti
De
= 10,00 m oppure 0,00 con convenzione tra i confinanti; all'interno della
stessa proprietà De = 0,00 oppure 10,00 m;
Distanze degli edifici destinati ad allevamenti come da disposizioni e tabella riportata al punto
“C1) Nuovi allevamenti”;
Nei lotti agricoli potranno essere realizzate nuovi edifici per la residenza agricola solo dopo aver
usufruito del recupero delle volumetrie esistenti inutilizzate della medesima proprietà
(cascinali, fienili o stalle dismesse), evitando la costruzione di case sparse.
B) Costruzioni esistenti
B1) Interventi su edifici esistenti di valenza storica
Sono regolati dal “Manuale d’intervento sugli edifici dei nuclei antichi e corti rurali”. Questi
fabbricati sono indicati sulle tavole specifiche con la sigla C 3.1.
Gli interventi sugli altri edifici sono consentiti secondo i parametri indicati per le nuove
costruzioni.
B2) Edifici esistenti a destinazione residenziale non rurale
Sono ammesse variazioni di destinazione solo se comportano il loro recupero all'uso agricolo.
Con l’esclusione dei fabbricati di valore storico.
Indipendentemente dal rispetto dell'indice di edificabilità prescritto per le residenze in zona
agricola, può essere consentito un aumento una tantum del volume per risanamento igienico o
impianti tecnologici non superiore al 10% del volume esistente, nel rispetto della distanza dai
confini di 5,00 m e del distacco dai fabbricati di 10,00 m.
B3) Edifici esistenti a destinazione produttiva non agricola
Sono ammesse variazioni di destinazione solo se comportano il loro recupero all'uso agricolo.
Con l’esclusione dei fabbricati di valore storico.
Indipendentemente dal rispetto dell'indice di edificabilità prescritto per le attrezzature e
infrastrutture produttive in zona agricola, può essere consentito un aumento una tantum, per
ristrutturazione funzionale, non superiore al 30% della superficie produttiva o al 30% del
volume esistente nel rispetto degli altri parametri di edificabilità riferito alla situazione del 31dicembre 2007.
Il recupero a fini residenziali ricettivi o ricreativi di edifici che risultino privi di contratti o
rapporti di affitto rustico o con la dimostrabile dismissione delle medesime da almeno cinque
anni è consentito purché sia attuato senza pregiudizio per il mantenimento o l’eventuale
ripristino dell’attività agricola nel compendio non direttamente interessato dall’intervento
secondo i criteri definiti dalla L.R. 12/2005 e a condizione che non vengano modificati ne' il
volume esistente né l'impianto strutturale o tipologico degli edifici e delle aree di pertinenza.
Detto recupero è comunque soggetto all'approvazione di un Piano Esecutivo che deve essere
preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
Tale autorizzazione dovrà specificare il perimetro delle aree da sottoporre a Piano
Esecutivo e le caratteristiche dell'intervento.
C) Edifici per allevamenti di tipo industriale
La classificazione degli allevamenti è definita dal Regolamento Comunale di Igiene di cui al
titolo 3° capo X così come adottato dal Comune di Verolanuova.
24
Comune di Verolanuova - PGT – NTA Piano delle Regole
C1) Nuovi allevamenti
Nuovi edifici o ristrutturazioni di edifici esistenti per allevamenti di bestiame di tipo intensivo
sono consentiti solo per aziende di superficie superiore a 8 Ha purché tali allevamenti rivestano
carattere di complementarietà e integrazione rispetto alla attività prevalente di conduzione del
fondo agricolo.
Questi edifici sono considerati "attrezzature e infrastrutture produttive al servizio del fondo" e
devono pertanto rispettare le norme per le nuove costruzioni indicate al paragrafo A comma
A2.
I nuovi allevamenti sono consentiti solo all’esterno della linea di rispetto delle aree abitate e
trasformabili indicata nelle tavole di Disciplina di Piano (tavv. C 2.1a/b - C 2.2a/b/c).
Per gli edifici per allevamenti di entità eccedente l'uso famigliare, si dovranno inoltre osservare
le seguenti norme sulle distanze:
§ dai confini di proprietà
m
10
§ dagli edifici esistenti delle aziende contigue
m 100
§ dalle strade comunali e provinciali
m 100
§ dalle strade di uso pubblico
m
20
Oltre alle suddette norme è fatto obbligo il rispetto della tabella seguente:
Distanze minime
Tipo allevamento
Definizioni
Zone ed.
residenz. AB-C
zone ed.
ind. e
comm. D
zona E1bis
di rispetto
case isolate
Allevamenti a carattere
familiare
(cosi come definito dal R.A della LR 37/93, art. 1.4, modif.
50 m
50 m
50 m
50 m
dalla DGR n.6/98) comprensivi anche delle strutture annesse
200 m
100 m
200 m
50 m
Bovini, Equini
(tranne vitelli a carne bianca) Numero max 200 capi e
Ovini, Caprini
Numero max 250 capi e comunque con
peso vivo max 100 ql.
200 m
100 m
200 m
50 m
Suini, Vitelli a carne bianca
Numero max 70 capi e comunque con
peso vivo max 100 ql.
200 m
100 m
200 m
50 m
200 m
100 m
200 m
50 m
200 m
100 m
200 m
50 m
200 m
100 m
200 m
50 m
500 m
100 m
500 m
100 m
500 m
100 m
500 m
100 m
Conigli
Polli, Galline Ovaiole, Tacchini
Anatre, Faraone, Struzzi
comunque con peso vivo max allevabile 900 ql.
Numero max allevabile 2500 capi e comunque con
peso vivo max 100 ql.
Numero max 2500 capi e comunque con
peso vivo max 100 ql.
Allevamenti di cani e pensioni
Bovini, Ovini, Equini, Caprini,
con numero di animali e comunque con un peso vivo
Suini, Conigli, Galline Ovaiole
Tacchini,
Anatre,Faraone,Struzzi
superiore ai limiti sopra specificati
Animali da pelliccia
C2) Allevamenti esistenti
Nel caso di aziende agricole esistenti che non rispettino i limiti di distanza fissati per i nuovi
allevamenti, sono ammessi gli interventi edilizi che non comportino una diminuzione delle
distanze già in essere dalle tipologie di fabbricato sopra indicate.
Eventuali incrementi del peso vivo allevato in tali aziende sono ammessi nei limiti delle
norme concernenti il benessere animale della specie allevata, fino al massimo del 15% rispetto
25
Comune di Verolanuova - PGT – NTA Piano delle Regole
al peso allevato alla data del 31 dicembre 2003.
Per le aziende agricole esistenti poste a distanze inferiori ai limiti fissati per i nuovi
allevamenti, sono ammessi interventi di ampliamento delle strutture aziendali (stalle) soltanto se
legate all’adeguamento alle norme sul benessere animale, per il carico di peso vivo ed il numero
di capi già autorizzato in precedenza.
In assenza dei dati di cui al comma 3, deve essere presentata specifica documentazione,
prevista dalle norme, che permetta di attribuire la potenzialità in carico di peso vivo e in numero
di capi della struttura in essere.
La riconversione degli allevamenti esistenti, posti a distanze inferiori a quelle fissate per i
nuovi, è ammessa soltanto quando comporti una tipologia di allevamento con minore impatto
ambientale e con peso vivo allevabile conforme al presente regolamento.
Non sono ammesse, salvo deroga sindacale, riconversioni per gli allevamenti ubicati a
meno di 200 metri dal limite esterno di zona di PGT a destinazione residenziale (A-B),
commerciale e industriale (D), agricola di filtro (E1 bis), né se sono a distanza inferiore di
quelle stabilite per i nuovi allevamenti dalla abitazioni isolate.
C3) Norme speciali per gli allevamenti di suini
Per gli allevamenti di suini sono consentite riconversioni, ampliamenti degli allevamenti
esistenti e realizzazione di nuovi insediamenti a condizione che gli stessi dispongano del
necessario terreno per lo spandimento del detenuto a titolo di proprietà e/o condotti in affitto o
in contratto d’uso per un periodo di norma di almeno 5 (cinque) anni.
Di tali terreni, quelli in proprietà e/o condotti in affitto con contratti registrati di almeno 5
anni dovranno coprire almeno il 60% della S.A.U. necessaria per l’ottenimento
dell’autorizzazione allo spandimento.
La concessione d’uso è possibile per il restante 40% della stessa S.A.U.. Sempre della
superficie complessiva suddetta l’80% deve essere ubicato all’interno del territorio comunale.
Comunque la disponibilità dei terreni deve essere continua per tutto il periodo dell’allevamento
e dimostrabile mediante contratto registrato, pena la revoca dell’autorizzazione.
C4) Esclusioni
Sono esclusi dall’applicazione delle precedenti distanze minime gli allevamenti di carattere
familiare così come individuati dal R.L.I. titolo 3° capitolo 10 articolo 3.10.6. con le seguenti
caratteristiche:
§ suini fino a 2 capi adulti;
§ ovini e caprini fino a 4 capi adulti;
§ bovini ed equini fino a 2 capi adulti;
§ avicunicoli fino a 20 capi adulti;
Comunque per suini, bovini, equini fino al peso massimo complessivo di 10 ql.
Gli allevamenti di carattere familiare sono consentiti in ogni zona di PGT nel rispetto di 30
m di distanza per suini, caprini, bovini ed equini e nel rispetto di 10 m di distanza per
avicunicoli dalle abitazioni di terzi.
D) Richiami alla legislazione vigente: per quanto non specificato nelle norme di cui al
presente articolo si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge vigenti ed in particolare
a quelle di cui alla legge regionale 12/2005 e successive modificazioni.
26
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ART. 25 - ZONA EF - ZONA AGRICOLA DI FILTRO
1 E' la zona prevalentemente agricola filtro di rispetto all’edificato esistente in cui non è possibile
svolgere attività di allevamento tranne quello a carattere familiare come definito dal precedente
articolo 24.
2 Destinazioni d'uso ammesse , in tali zone sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in
funzione della conduzione del fondo agricolo secondo quanto indicato dall'art. 28 del D.P.R.
29.9.1973 n°597 e successive modificazioni e integrazioni:
§ le residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda;
§ le attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini ecc.;
§ i locali per la lavorazione, la conservazione e la vendita dei prodotti.
2a) Non è ammessa la costruzione di stalle per attività di allevamento di bestiame tranne che per
quelli a carattere familiare.
2b) I soggetti legittimati e le modalità di rilascio delle necessarie autorizzazioni alla costruzioni
sono come quelli previsti dall’art. 24.
3 Modalità di intervento, non è ammessa la costruzione di stalle per attività di allevamento di
bestiame tranne che per quelli a carattere familiare.
3a) La classificazione dei fabbricati, della modalità d’intervento e i parametri di edificazione per le
tipologie A “Nuove costruzioni” B “Costruzioni esistenti” sono i medesimi di quelli previsti
all’articolo 23.
3b) Per la categoria “C”, fermo restando che non sono ammessi nuovi allevamenti (categoria C1),
valgono le seguenti prescrizioni:
Allevamenti esistenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nel caso di aziende agricole esistenti in questa zona, sono ammessi gli interventi edilizi che
non comportino una diminuzione delle distanze già in essere dalle zone edificate.
Eventuali incrementi del peso vivo allevato in tali aziende sono ammessi nei limiti delle
norme concernenti il benessere animale della specie allevata, fino al massimo del 5%
rispetto al peso allevato alla data del 31 dicembre 2003.
Per le aziende agricole esistenti nella zona EF, sono ammessi interventi di ampliamento
delle strutture aziendali (stalle) soltanto se legate all’adeguamento alle norme sul benessere
animale, per il carico di peso vivo ed il numero di capi già autorizzato in precedenza.
In assenza dei dati di cui al comma 3, deve essere presentata specifica documentazione,
prevista dalle norme, che permetta di attribuire la potenzialità in carico di peso vivo e in
numero di capi della struttura in essere.
La riconversione degli allevamenti esistenti, è ammessa soltanto quando comporti una
tipologia di allevamento con minore impatto ambientale e con peso vivo allevabile conforme
al presente regolamento.
Non sono ammesse, salvo deroga sindacale, altro tipo di riconversione degli allevamenti
esistenti in zona EF.
Per gli allevamenti esistenti di suini non è consentito alcun ampliamento.
3c) Nella frazione Breda Libera è previsto il Piano di Recupero di cascina fatiscente PR10 (ed. n.
56 nella Tav. C 3.1 d).
La superficie territoriale è di mq 7.555,00 per una Slp complessiva stimata di 2.600 mq.
27
Comune di Verolanuova - PGT – NTA Piano delle Regole
In questo piano di Recupero è prevista l’utilizzazione della sola volumetria esistente con possibilità
di traslazione dei volumi all’interno del comparto, salvaguardando gli edifici posti in lato Nord ed
Ovest.
E’ ammesso l’uso a residenza e la realizzazione di due esercizi di vicinato (max 150 mq cadauno).
28
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4 Ambiti di trasformazione AI1a – AI1b
Tali ambiti, fino alla precisa individuazione e alla definizione del progetto esecutivo dello scalo
merci, sono assimilabili alla presente zona omogenea EF.
A seguito della definizione dell’intervento e con l’esclusione dell’area ad essa destinato la restante
superficie è da considerarsi sempre in zona EF.
29
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TITOLO III - NORME E DISPOSIZIONI SPECIALI
ART. 26 - TUTELA, CONSERVAZIONE E PREVISIONE DI PERCORSI PEDONALIE/O
CICLABILI
1 In tutte le zone del territorio comunale l'edificazione deve rispettare i percorsi pedonali e/o
ciclabili esistenti.
2 Il Comune può imporre arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino di passaggi
abbandonati, il completamento dei percorsi esistenti o l'apertura di nuovi passaggi pedonali e/o
ciclabili.
3 I tracciati dei percorsi pedonali e/o ciclabili di previsione individuati nella tavola della
viabilità sono indicativi e saranno precisati in sede di redazione di piani e progetti specifici.
ART. 27 - LIMITI DI RISPETTO
1 I limiti di rispetto sono i seguenti:
§ limite di rispetto cimiteriale;
§ limite di rispetto stradale;
§ limite di rispetto fluviale;
§ limite di rispetto ferroviario.
2 Nelle zone di rispetto cimiteriale non è consentita alcuna edificazione che non sia legata al
servizio cimiteriale.
3 Nelle fasce di rispetto stradale entro i limiti predetti non è consentita alcuna edificazione né fuori
ne entro terra, tranne che per impianti di interesse e uso pubblico.
4 Le aree comprese entro tali fasce conservano la edificabilità prevista dalle tavole di azzonamento,
ma l'edificazione dovrà essere localizzata fuori da tali limiti.
5 Per gli edifici esistenti all'interno di tali fasce potranno essere consentiti interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione.
6 Nelle fasce di rispetto stradale potrà essere consentita, a titolo precario, la costruzione di impianti
per la distribuzione del carburante secondo le disposizioni dell'art. 42 delle presenti norme.
7 Nelle fasce di rispetto ferroviario dovranno essere osservate le norme di cui al D.P.R. 11.07.1980
n°753. In particolare lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare
edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale,
minore di m. 30 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.
8 Nelle fasce di rispetto fluviale sono sottoposte a vincolo paesistico ai sensi del Decreto
Legislativo n°42/2004 (ex Legge 1497 del 29/06/39 e R.D. 1357 del 03/06/40).
30
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ART. 28 – ZONA DI RISPETTO E DI TUTELA PER I POZZI PUBBLICI
1 Le aree di tutela assoluta delle sorgenti e dei bacini dell’acqua potabile sono rappresentate in
carta da cerchi di raggio 10 m. In base alla normativa specifica esse sono da recintare ed
impermeabilizzare, ed in esse devono essere escluse attività di qualsiasi tipo.
Esse devono essere adeguatamente protette ed adibite esclusivamente alle opere di captazione e ad
infrastrutture di servizio.
2
Nelle zone di rispetto valgono le prescrizioni contenute al comma 5 art. 5 del D. Lgs. 258/2000.
3 L’attuazione degli interventi o delle attività elencate all’art. 5 comma 6 del D. Lgs. 258/2000 (tra
le quali edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione, fognature, opere viarie, ferrovie e in
genere infrastrutture di servizio) entro le zone di rispetto, è subordinata all’effettuazione di una
indagine idrogeologica di dettaglio che porti ad una nuova perimetrazione di tali zone secondo i
criteri temporale o idrogeologico (come da D.G.R. n. 6/15137 del 27 giugno 1996) o che comunque
accerti la compatibilità dell’intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee e
dia apposite prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi stessi.
ART. 29 - TUTELA DEI CORSI D'ACQUA
1 L’amministrazione comunale ha individuato il reticolo idrico minore così come previsto dalla
Delibera della Giunta Regionale 25 gennaio 2002, n. 7/7868 e D.G.R. del 01 agosto 2003 n.
7/13950; tale studio costituisce parte integrante e sostanziale del PGT per quanto attiene all’attività
di Polizia Idraulica di cui al Capitolo I del “Regolamento reticolo idrico minore”; tali norme sono
comunque prevalenti su eventuali contrastanti previsioni del PGT.
2 I corsi d’acqua pubblici e/o di interesse pubblico esistenti, così come individuati dal reticolo
idrico minore, sono soggetti a salvaguardia: è vietata la loro alterazione e/o sostanziale modifica, il
loro intubamento e/o copertura, l’impermeabilizzazione del fondo e delle rive salvo limitati tratti e
per comprovata necessità idraulica.
3 La tutela di tutti i corsi d’acqua è definita nel Regolamento del Reticolo Idrico minore a cui si
rimanda. In linea di massima lungo tutti i corsi d’acqua è istituita una fascia di rispetto misurata da
ciascuna riva della profondità di:
§ m 10 fuori dai centri abitati;
§ m 5 nei centri abitati;
§ m 2 per i corsi d’acqua intubati.
In tale fascia è vietata ogni nuova edificazione e/o l’ampliamento delle costruzioni esistenti e si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 96 del Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523.
ART. 30 - TUTELA, POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL VERDE
1 Nella progettazione di interventi nuovi o di ristrutturazione dell’esistente, siano essi pubblici o
privati, dovrà essere posta particolare attenzione alle sistemazioni a verde, alla scelta e ubicazione
delle alberature, delle siepi, degli arbusti o dei giardini.
2 I progetti di intervento dovranno rispettare le piante di alto fusto esistenti; l'eventuale
abbattimento dovrà essere motivato ed autorizzato, e comporterà in ogni caso la sostituzione;
31
Comune di Verolanuova - PGT – NTA Piano delle Regole
3 Negli interventi di ristrutturazione o di nuova costruzione il
piantumazione, con alberature di essenze adeguate.
progetto deve prevedere la
4 Nelle zone produttive ed agricole i progetti dovranno indicare la messa a dimora di alberature
d'alto fusto lungo i confini od in altre posizioni che meglio esaltino la funzione paesistica e di
arredo degli alberi;
5 I progetti di strade urbane o di quartiere dovranno sempre verificare la possibilità della messa a
dimora di alberature, siepi o arbusti;
6 I progetti redatti da altri enti per la realizzazione di strade extraurbane dovranno essere corredati
da un progetto di sistemazione paesistica che ponga particolare attenzione alla sistemazione con
vegetazione di scarpate, terrapieni, svincoli.
ART. 31 - ILLUMINAZIONE DEGLI SPAZI APERTI
1 Al fine di tutelare la qualità del cielo notturno e garantire la visione notturna della volta celeste
l’illuminazione pubblica e privata deve minimizzare la dispersione del flusso luminoso; in tutto il
territorio comunale è vietata l’installazione di impianti pubblicitari luminosi e di segnalazioni
luminose non necessarie alla circolazione stradale ed alla sicurezza.
2 Le nuove installazioni dovranno essere conformi alla legge regionale 27 marzo 2000 n. 17
modificata ed integrata dalla legge regionale 21 dicembre 2004 n. 38, nonché alle deliberazioni
della giunta regionale applicative delle leggi richiamate.
ART.
32
–
DISTANZE
ELETTROMAGNETICO
DI
SICUREZZA
PER
L’INQUINAMENTO
1 Sulle aree poste in prossimità di elettrodotti non verranno rilasciate concessioni di edificazione
che contrastino con le norme delle leggi vigenti in materia di elettrodotti ed in particolare con le
seguenti normative:
§ D.M. 21 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la
progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee aeree esterne.
§ L. 22 febbraio 2001, n. 36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici.
§ D.P.C.M. 8 luglio 2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e
magnetici alla frequenza di rete (50 HZ) generati dagli elettrodotti.
§ D.P.C.M. 8 luglio 2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz.
§ Circolare del Ministero dell’Ambiente 15 novembre 2004 prot. DSA/2004/25291, recante la
metodologia di calcolo provvisoria per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all’art.
6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003.
2 La realizzazione di edifici in prossimità delle linee elettriche è soggetta alla preventiva
autorizzazione degli enti gestori delle linee.
32
Comune di Verolanuova - PGT – NTA Piano delle Regole
ART. 33 - CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI NELLE VARIE ZONE
1 Allo scopo di incentivare e stimolare una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente,
ai fini del risparmio energetico, in tutte le zone è ammessa, e con sola esclusione degli edifici nelle
zone A ed E, la realizzazione di contropareti esterne nelle facciate, per uno spessore massimo di cm.
15 che non sporgono su aree pubbliche o di uso pubblico; ciò non sarà considerato un aumento di
volume né una riduzione delle distanze al fine del rispetto delle norme urbanistiche edilizie.
2 In tutte le zone è consentito un indice superficiario fondiario aggiuntivo quale bonus urbanistico
nel caso gli interventi prevedano miglioramenti dell’efficienza energetica degli edifici in
applicazione al principio dell’incentivazione.
3 La possibilità di incremento della capacità edificatoria dei lotti (bonus urbanistico), è la seguente:
§ applicazione del bonus urbanistico di zona al 20% per la realizzazione di edifici Classe C
con fabbisogno energetico fino a 70 kWh/mq;
§ applicazione del bonus urbanistico di zona al 40% per la realizzazione di edifici Classe B
con fabbisogno energetico fino a 50 kWh/mq;
§ applicazione del bonus urbanistico di zona al 80% per la realizzazione di edifici Classe A
con fabbisogno energetico fino a 30 kWh/mq;
§ applicazione del bonus urbanistico di zona al 100% per la realizzazione di edifici Classe A
super con fabbisogno energetico fino a 14 kWh/mq;
In sede di rilascio dei relativi permessi di costruire, dovrà essere presentata tutta la documentazione
tecnica che dimostri la realizzabilità dell’intervento proposto.
4 In sede di agibilità dovrà essere presentato Attestato di Certificazione Energetica dovrà essere
calcolato considerando il solo riscaldamento e, quindi le dispersioni termiche dell’involucro, i ponti
termici ed i ricambi di aria ai quali andranno sottratti gli apporti gratuiti, gli eventuali contributi
dovuti all’impiego di materiali bio–climatici e di sistemi solari attivi. L’indicatore utilizzato
esprime il fabbisogno energetico relativo all’intera stagione di riscaldamento, (kWh/anno)
rapportato alla superficie utile delle zone riscaldate dell’edificio.
5 L’Attestato di Certificazione Energetica dovrà riportare anche altre informazioni relative ai
fabbisogni ed ai consumi, in particolare dovranno essere indicati:
§ il fabbisogno energetico specifico per la produzione dell’acqua calda espresso sempre in
kWh/anno; i
§ l fabbisogno energetico specifico per riscaldamento e acqua calda;
§ il fabbisogno energetico specifico per usi elettrici calcolato dalla differenza tra il fabbisogno
energetico stimato e l’energia eventualmente fornita da impianto solare fotovoltaico, sempre
espressa in kWh/anno.
ART. 34 - VIABILITA'
1 Le indicazioni relative alla viabilità contenute nelle tavole del Piano hanno un valore indicativo
e possono essere precisate, integrate e modificate in sede di progetto esecutivo dell'opera, di Piano
Urbanistico Esecutivo o di Piano Viario Comunale pur mantenendosi all'interno delle previste fasce
di arretramento e di rispetto stradale, questo per le zone di nuovo sviluppo urbanistico.
2 Ogni intervento pubblico o privato che vada a modificare la situazione ambientale esistente deve
prevedere tutte le opere necessarie per il ripristino ambientale.
3
Le strade di nuova costruzione pubbliche o di urbanizzazione dovranno avere:
33
Comune di Verolanuova - PGT – NTA Piano delle Regole
§
§
§
§
§
larghezza minima della carreggiata (per solo transito di autoveicoli): per il doppio senso
preferibilmente m 7,50 riducibili a m 6,50 in funzione della viabilità generale e con il
consenso dell’Amministrazione, mentre per strade a senso unico la carreggiata dovrà avere
una larghezza minima di m 4,50:
un marciapiede di larghezza m 1,50 lungo i lati con accessi pedonali; esso dovrà garantire in
presenza di pali d’illuminazione, pali segnaletici, cestini, alberature o quanto altro che
impedisca il transito un passaggio libero da ostacoli di almeno 90 cm e dovrà essere dotato
di rampa a norma per il superamento della barriera architettonica del gradino;
le eventuali piste ciclabili in aggiunta ai marciapiedi o in sostituzione di uno di essi,
dovranno avere una larghezza minima di m 2,00;
i parcheggi in linea, in aggiunta ai marciapiedi o in sostituzione di uno di essi, dovranno
avere una larghezza minima di m 2,50 e una lunghezza per posto auto maggiore o uguale a
m 5,00
Per le strade esterne agli abitati o a comparti edificatori i marciapiedi sono sostituiti da
banchine laterali larghe m 1,50 su ambo i lati.
4 Il Comune può imporre arretramenti delle recinzioni per consentire il completamento,
l'ampliamento, la rettifica di percorsi esistenti e/o per la creazione di nuove strade.
I tracciati dei percorsi stradali di previsione individuati nella tavola della viabilità sono indicativi e
saranno precisati in sede di redazione di piani e progetti specifici.
ART. 35 - PARCHEGGI ED AUTORIMESSE PERTINENZIALI
1 Per gli interventi a carattere residenziale di nuova costruzione o ampliamento, debbono essere
ricavati appositi spazi di parcheggio o autorimessa in misura non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc.
di costruzione, e comunque relativi ad almeno 1 posto macchina di non meno di 12,5 mq, esclusi gli
spazi di manovra per ogni alloggio.
2 Nelle nuove costruzioni o negli impianti ad uso produttivo (zone D), deve essere destinata a
parcheggio non meno del 10% della superficie del lotto di pertinenza, compresi gli spazi di
manovra.
3 Nelle nuove costruzioni o negli ampliamenti ad uso terziario – direzionale (uffici), o ad usi
commerciali (distribuzione all'ingrosso o al dettaglio), deve essere destinata a parcheggio una
superficie pari alla superficie lorda di pavimento (SLP) degli edifici, compresi gli spazi di manovra.
4 Nelle aree destinare a servizi pubblici (SP) deve essere destinata a parcheggio una superficie
non inferiore a 1 mq, ogni 8 mq. di superficie lorda di pavimento, compresi gli spazi di manovra.
ART. 36 - EDIFICI DI VALORE STORICO ARTISTICO ED AMBIENTALE
INDIVIDUATI DAL PIANO DELLE REGOLE
1 Il PdR individua con specifico segno grafico e identifica gli edifici di valore storico, artistico,
ambientale esistenti sul territorio comunale, attribuendo ad ognuno un grado di intervento.
Tali edifici sono sottoposti a tutela; pertanto gli interventi saranno assentiti previo parere della
Soprintendenza quando interessano edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, mentre quando
interessano edifici non espressamente vincolati sono soggetti all’applicazione della disciplina dei
gradi di intervento previsti per le Zone omogenee A) così come attribuiti e desumibili dall’elenco
allegato al “Manuale d’intervento nei nuclei antichi e nelle corti rurali”.
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Comune di Verolanuova - PGT – NTA Piano delle Regole
ART. 37 - COSTRUZIONI ACCESSORIE ALLA RESIDENZA
1 Nel rispetto delle prescrizioni di ogni singola zona, potranno essere realizzati ampliamenti
dell’edificio principale esterni all’edificio stesso, mediante costruzioni accessorie alla residenza,
senza presenza di persone, cioè: autorimesse, ripostigli, portici e serre. In alternativa, qualora non
sia possibile rispettare indici e distanze della singola zona, tali costruzioni accessorie dovranno
rispondere alle seguenti prescrizioni:
a) siano costruite con strutture di comprovata solidità e durata, decorosamente finite alla stregua
delle costruzioni principali;
b) siano compatibili con la destinazione di zona;
c) abbiano copertura piana o a falda con altezza all'estradosso di copertura non superiore a m
2,90 se trattasi di copertura a falda, e non superiore a m 2,30 se trattasi di copertura piana.
d) abbiano rapporto di copertura non superiore al 15% del lotto di proprietà con un massimo di
mq 40 ridotto a mq 18 per ogni alloggio di edificio condominiale; in questo ultimo caso deve
essere presentato piano planivolumetrico sottoscritto da tutti i condomini;
e) distino di norma almeno m 5,00 (o maggiore stabilita dalle norme del PGT) dalle strade,
almeno m 3,00 dalle pareti degli edifici esistenti o siano in aderenza, ed almeno m 1,50 dai
confini, oppure siano a confine con accordo fra i confinanti. Non saranno conteggiati, agli
effetti delle distanze, gronde od eventuali aggetti con sporgenza inferiore a cm 50,00.
2
Le costruzioni accessorie in deroga non saranno conteggiate ai fini volumetrici.
3 Le costruzioni accessorie di cui al presente articolo sono subordinate ad una sistemazione
globale del lotto con eliminazione di eventuali costruzioni non rispondenti alle presenti norme,
intendendosi sostitutive e non aggiuntive alle esistenti "condonate" e non.
4 Le presenti norme sono applicabili in tutto il territorio comunale esclusa la zona A (NUCLEO
ANTICO) e le zone vincolate.
ART. 38 - SOTTOTETTI
1 Per sottotetti si intendono gli spazi posti tra l’ultimo solaio e le falde del tetto, aventi altezza
minima interna maggiore od uguale a m 0,50.
2 Negli edifici a destinazione residenziale, i sottotetti o parti di essi possono essere modificati e
sistemati secondo le modalità previste dalla L.R. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, nel
rispettivo delle altezze massime previste dal PGT per ogni singola zona omogenea, ed utilizzabili a
fini abitativi, sia in ampliamenti di alloggi esistenti, sia come nuove unità immobiliari. Nella zona A
l’altezza massima corrisponde all’allineamento degli edifici esistenti adiacenti.
ART. 39 - INSEDIAMENTI COMMERCIALI
1
Con riferimento a quanto previsto nei precedenti articoli si intende per:
a) esercizio di vicinato: un esercizio avente superficie di vendita inferiore a 150 mq;
b) media struttura di vendita: un esercizio avente superficie di vendita compresa fra i 151 mq
ed i 1.500 mq;
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Comune di Verolanuova - PGT – NTA Piano delle Regole
c) grande struttura di vendita: un esercizio avente superficie di vendita superiore a 1.500
d) centro commerciale: una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi sono
inseriti secondo le modalità previste dall’articolo 41 del regolamento regionale 3/2000;
e) superficie di vendita: l’area destinata unicamente alla vendita, compresa quella occupata da
banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a
magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
2 Secondo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del regolamento regionale 3/2000 la conclusione
del procedimento di natura urbanistico/edilizia non può precedere le determinazioni sulle domande
di cui all’articolo 8 e 9 del D. Lgs 114/98. Per determinazioni sulle domande si intende il rilascio
dell’autorizzazione o un parere di autorizzazione da parte del responsabile del competente servizio.
3 In caso di insediamenti sottoposti a Dichiarazione Inizio Attività (DIA) la comunicazione di
apertura di esercizio di vicinato o la domanda di autorizzazione commerciale dovrà essere
accompagna da relazione tecnica asseverata di cui all’articolo 2 della legge 662/96 o dall’articolo
26 della legge 47/85.
4 Agli esercizi che hanno ad oggetto la vendita di merci ingombranti, non immediatamente
amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di autoveicoli, legnami, materiali edili
e simili) si applicano, agli effetti urbanistici, le disposizioni corrispondenti alla tipologia
autorizzativa derivante dal computo della superficie secondo le modalità stabilite dall'articolo 38
ultimo comma del regolamento regionale: lo standard verrà calcolato sul 105% della slp e sarà
monetizzabile al 50% del totale.
5 Nei casi, previsti dall'articolo 40 del regolamento regionale, in cui è consentito e svolto
l'esercizio congiunto dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, si applicano gli standard
differenziati in corrispondenza della ripartizione indicata dal promotore.
6 Per tutti gli insediamenti commerciali vale quanto disposto dall’articolo 8 del regolamento
regionale 21.7.2000 n. 3, in materia di dotazione di attrezzature pubbliche o di uso pubblico che
risultano così definite quantitativamente in rapporto alla superficie lorda di pavimento delle parti
dell’immobile effettivamente destinate ad uso commerciale ai sensi del D. Lgs 114/98:
§ esercizi di vicinato:
100%
§ medie strutture di vendita:
105%
§ grandi strutture di vendita:
200%
7 La misura della superficie da destinare a spazi per parcheggi pubblici è stabilita nella misura del
75% del totale. Nei Piani Attuativi la superficie a parcheggio non è monetizzabile.
ART. 40 - EDIFICI ALBERGHIERI
1 I nuovi edifici alberghieri sono ammessi, nell'osservanza degli indici edilizi delle diverse zone, e
con la previsione di parcheggi nella misura minima di un posto macchina per ogni stanza, salva
l'osservanza delle eventuali maggiori misure previste dalle norme di legge vigenti.
2 Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PGT effettivamente adibiti ad alberghi, case
albergo, residence e simili, è confermata la destinazione in atto; eventuali modifiche della
destinazione d'uso dovranno essere autorizzate dal Comune.
36
Comune di Verolanuova - PGT – NTA Piano delle Regole
3 Indipendentemente dalle prescrizioni particolari, relative alle zone nelle quali detti edifici sono
compresi, sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento alle vigenti norme
di sicurezza.
4. Le strutture alberghiere esistenti in attività potranno essere ampliate fino al 60% della SLP
esistente al 31.12.2007 con Piano Attuativo in qualsiasi zona omogenea, ad eccezione del nucleo
antico zona A .
ART. 41 - DISCOTECHE E SALE DA BALLO
1 Le discoteche, sale da ballo ed altre sale di spettacolo di tipo analogo, non sono ammesse nelle
zone residenziali, sia che si tratti di locali di nuova costruzione, che di cambiamento d'uso di locali
esistenti.
2 Possono essere ammesse anche in zona residenziale solo qualora si tratti di locali di modeste
dimensioni (aventi, cioè, una superficie netta di pavimento calpestabile non superiore a 100,00 mq.,
esclusi i locali e vani accessori (direzione, servizi igienici, ripostigli, ecc.), la cui superficie non
dovrà essere superiore al 50% di quella precedente), ubicati in zone fornite di parcheggi e dotati di
un idoneo sistema di isolamento, atto ad evitare emissioni rumorose o moleste.
3 In ogni caso, le discoteche, sale da ballo ed altre sale di spettacolo di tipo analogo, dovranno
essere dotate di un idoneo sistema di isolamento di tutte le pareti perimetrali, soffitti e pavimenti, in
modo da evitare emissioni rumorose o moleste verso l'esterno o in locali confinanti, e dovranno
essere dotate di parcheggi adeguati alla capienza delle sale in percentuale non inferiore al 200%
della Slp.
ART. 42 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
1 Ai sensi del Regolamento Regionale 13.5.2002 n. 2, le aree nelle quali sono insediati gli attuali
impianti di distribuzione carburante sono confermate nella loro destinazione d’uso tranne per quelli
che presentano i profili di incompatibilità previsti dell’articolo 4 del regolamento.
2 La localizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburante potrà avvenire solo nel rispetto
della normativa regionale e nazionale vigente per il settore.
3 Gli impianti per distributori di carburanti e le relative costruzioni necessarie (chioschi, piccoli
magazzini, servizi igienici, ecc, con esclusione di abitazioni, negozi od altre attività commerciali),
sono comunque ammessi nei limiti delle prescrizioni e degli indici seguenti:
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
If
= 0,10 mc/mq
H max = 5,00 m
Rc
= max 1/25
Dc
= 5,00 m
Ds
= 10,00 m
4 Dovrà comunque essere tutelato il verde esistente ed eventualmente prevista una integrazione
con piantumazione tipicamente locale.
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Comune di Verolanuova - PGT – NTA Piano delle Regole
5 Le autorizzazioni alla installazione di impianti per la distribuzione di carburanti e i permessi di
costruire o le D.I.A. per le relative costruzioni accessorie possono essere revocate in ogni tempo
per apprezzabili motivi di interesse pubblico.
6 Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano agli impianti di distribuzione
carburanti ad uso privato.
7
I permessi di costruire o le D.I.A. sono comunque subordinati al nulla osta da parte dell'Ente
proprietario delle Strade fronteggianti l'area dell'impianto.
8
Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme nazionali e regionali vigenti, in
particolare quelle contenute nel Regolamento Regionale 13.5.2002 n. 2.
ART. 43 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER CABINE ENEL ED ELETTRODOTTI
1
In qualsiasi zona del territorio è ammessa la costruzione di cabine di trasformazione in media e
bassa tensione e di elettrodotti realizzati dall’ENEL ed i relativi volumi, in quanto tecnici, si
sottraggono a norme e limitazioni di qualsiasi tipo (indici volumetrici distanze, distacchi, divieto di
taglio alberi, ecc.).
2 L’Amministrazione di riserva di imporre la realizzazione di detti volumi interrata per ragioni di
visibilità e di natura paesaggistica.
ART. 44 - IMPIANTI RICETRASMITTENTI E DI TELECOMUNICAZIONE
1 L’installazione di antenne, ripetori e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di telecomunicazione,
sono ammessi ove il loro inserimento con il contesto non sia di disturbo o contrasto, sia dal punto di
vista visivo – paesaggistico che di tutela della salute della popolazione. E’ necessario acquisire il
parere dell’ARPA e sono soggetti alla valutazione paesistica dei progetti ai sensi dell’art. 25 delle
NTA del PTPR.
2 E’ vietata l’installazione di impianti ricetrasmittenti e di telecomunicazione nelle zone “A” e
nelle zone “B” del PGT.
ART. 45 - CENTRI DI TELEFONIA IN SEDE FISSA
1 I centri di telefonia in sede fissa sono disciplinati dalla legge regionale n. 6/06. I medesimi sono
assimilabili agli esercizi di vicinato e pertanto sono soggetti sia alla disciplina generale di tali
attività sia alla normativa specifica.
2 I nuovi impianti dovranno essere approvati dall’Amministrazione Comunale con specifica
delibera di Consiglio, pena la loro illegittimità.
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Comune di Verolanuova - PGT – NTA Piano delle Regole
ART. 46 - AREE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE URBANISTICA
1 Il Piano delle Regole individua le aree non soggette a trasformazione urbanistica, per le quali è
ammessa la sola conduzione agricola del fondo.
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Comune di Verolanuova - PGT – NTA Piano delle Regole
TITOLO IV - NORME E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 47 – MISURE DI SALVAGUARDIA
1 Fino all’approvazione definitiva del PGT sono in vigore le misure di salvaguardia di cui alla
legge 3/1/1952 n. 1902 e successive modificazioni e dell’art. 13 comma 12 della legge regionale n.
12/05.
ART. 48 - DEROGHE
1
Le prescrizioni del PdR sono derogabili solo nei casi previsti dall’art. 40 della legge regionale
n. 12/2005.
2
La deroga può essere assentita dall’Amministrazione Comunale con parere di C.C. anche ai
fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche, nei casi ed entro i limiti indicati dall’art. 19
della legge regionale n. 6/1989 e per adempimenti igienico sanitari necessari da essa derivanti .
3
Per gli edifici ricadenti nei nuclei antichi e per gli edifici di valore storico, artistico ed
ambientale ricadenti all’esterno dei centri storici, è ammessa la deroga alle norme igienico sanitarie
per locali d'abitazione esistenti che, di altezza inferiore a quella consentita dalle norme vigenti, sono
confermati all’uso residenziale con le altezze esistenti, così come previsto dall’articolo 1 del
Decreto Ministero della sanità 9 giugno 1999.
ART. 49 - DISCIPLINA DEI PIANI ATTUATIVI VIGENTI
1 A tutti i piani attuativi approvati e ancora vigenti alla data di adozione del PGT, si continuano
ad applicare le norme della convenzione vigente fino alla scadenza della convenzione medesima.
Dopo la loro scadenza per tali aree, se risultano realizzate tutte le opere di urbanizzazione, si
applicano le norme delle zone residenziali di completamento o produttiva consolidata.
2
Nel caso in cui non siano state realizzate tutte le infrastrutture di urbanizzazione di supporto,
ogni nuova edificazione è subordinata alla sottoscrizione di atto unilaterale, assistito da apposita
fideiussione, che stabilisca tempi e modalità di completamento delle opere.
3
Il PdR (alla tavola C 2.3) definisce diverse possibilità edificatorie rispetto a quanto
convenzionato per alcuni piani attuativi indicati nelle tavole di disciplina urbanistica. Essi sono in
dettaglio:
§ PL Bregoli-Bennet
§ PP1 – Pr a PL California
§ PL Budrie
Per il PL ex-Sabaf la variazione costituisce prescrizione fino alla definizione del progetto dello
scalo merci e potrà decadere solo nel caso che tale progetto del centro intermodale non preveda
l’utilizzo di quell’area (circa 20.000 mq.).
40
Comune di Verolanuova - PGT – NTA Piano delle Regole
ART. 50 - ERRORI CARTOGRAFICI E INTERPRETAZIONE DEGLI ELABORATI DEL
PIANO DELLE REGOLE
1
Eventuali errori o carenze di cartografia quali la mancata esatta indicazione di edifici o
infrastrutture esistenti non possono avere conseguenze sull'applicazione delle previsioni e
prescrizioni di piano alla situazione reale, da comprovare con documentazioni e rilievi.
2
In caso di diversità normativa tra la tabella delle Norme Tecniche di Attuazione e le Norme
Tecniche di Attuazione fanno testo queste ultime.
3
Per la zonizzazione fa testo in caso di discordanza tra tavole a scala diversa, la tavola di
maggior dettaglio.
ART. 51 - ELABORATI DEL PIANO DELLE REGOLE
1 Il Piano delle Regole (PR) è costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione illustrativa;
b) norme tecniche d’attuazione
c) elaborati grafici:
Tav. C 1.1a – Tavola delle prescrizioni sovraordinate – aree sud 1:5.000;
Tav. C 1.1b – Tavola delle prescrizioni sovraordinate – aree nord 1:5.000;
Tav. C 2.1a – Disciplina delle aree Comunali sud 1: 5.000;
Tav. C 2.1b – Disciplina delle aree Comunali nord 1: 5.000;
Tav. C 2.2a – Disciplina delle aree Verolanuova 1: 2.000;
Tav. C 2.2b – Disciplina delle aree Cadignano 1: 2.000;
Tav. C 2.2c – Disciplina delle aree sparse 1: 2.000;
Tav. C 2.3 – Disciplina dei P.A. in fase di trasformazione 1:10.000 - 1: 2.000;
Tav. C 3.1a – Disciplina degli interventi e analisi edifici del Nucleo Antico di Verolanuova
1: 2.000;
Tav. C 3.1b – Disciplina degli interventi e analisi edifici del Nucleo Antico di Cadignano 1:
2.000;
Tav. C 3.1c – Disciplina degli interventi e analisi edifici del Nucleo e corte rurale della
Breda Libera 1: 2.000;
C 3.2 Tabelle e documentazione fotografica degli edifici dei nuclei antichi e corti rurali
C 3.3 Tabelle e documentazione fotografica delle cascine e fabbricati rurali in zone agricole
C 4 - Schede degli edifici vincolati
Tav. C 5.0a – Aree da destinare a compensazione – aree sud 1: 5.000
Tav. C 5.0b – Aree da destinare a compensazione – aree nord 1: 5.000
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