Vademecum fondo fonte fondo pensione
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Vademecum fondo fonte fondo pensione
Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi) SCHEDA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI AL FONDO PENSIONE FONTE. AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' CON DELIBERA COVIP DEL 23 OTTOBRE 2001 Fondi 123 II funzionamento del Fondo è disciplinato dallo Statuto. La presente scheda informativa fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme utili per l'adesione. L'organo di amministrazione si assume la responsabilità per la completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda. L'adesione a FONTE. deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente scheda e dello Statuto. Sede: 00153 Roma - Piazza G.G. Belli, 2 Tel. 06.5866430 106.45437110 Fax 06.5809074 www. fondofonte.it - [email protected] 1. DATI RELATIVI AL FONDO PENSIONE FONTE FONTE. è il Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione individuale per i dipendenti da aziende del commercio, del turismo e dei servizi e dei settori affini. FONTE. è stato costituito in forma di associazione riconosciuta in data 9 aprile 1998 a seguito dell'Accordo Collettivo Nazionale del 29 novembre 1996 sottoscritto tra CONFCOMMERCIO e FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL, UILTuCS - UIL e successive modificazioni e integrazioni. Con l'Accordo Collettivo Nazionale del 22 gennaio 1999 sottoscritto tra FEDERALBERGHI, FIPE, FAITA, FIAVET e FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL, UILTuCS - UIL e successive modificazioni ed integrazioni è stata formalizzata l'adesione a FONTE, anche del settore turismo. Regime - FONTE opera è un fondo pensione a capitalizzazione che opera in regime di contribuzione definita. Scopo esclusivo di FONTE. è garantire ai lavoratori associati prestazioni pensionistiche complementari a quelle erogate dal sistema obbligatorio pubblico. Area dei destinatari - L'adesione a FONTE. è volontaria ed è riservata ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di formazione lavoro, ai quali si applica il CCNL del terziario, della distribuzione e dei servizi, ovvero il CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo. Destinatari di FONTE. sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno. Destinatari di FONTE. sono, inoltre, i lavoratori dipendenti dei settori affini i cui CCNL siano stipulati dalle medesime organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno sottoscritto gli Accordi istitutivi di FON.TE.. Possono aderire a FONTE. i lavoratori dipendenti dai soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, i lavoratori dipendenti dalle relative strutture territoriali nonché i distaccati ex lege 300/70 nei confronti dei quali trovano applicazione i contratti collettivi stipulati dalle fonti istitutive. Possono essere associati a FONTE. anche i lavoratori appartenenti a settori i cui CCNL siano stipulati da una parte delle medesime fonti istitutive. Durata - FON.TE., fatte salve le ipotesi di scioglimento previste dallo Statuto, ha durata illimitata. Organi sociali - II funzionamento di FONTE. è affidato ad organi paritetici di origine elettiva: l'Assemblea dei delegati, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori contabili. L'Assemblea dei delegati è costituita da 60 componenti, per metà eletti in rappresentanza dei lavoratori associati e per l'altra metà in rappresentanza delle aziende associate in conformità a quanto disposto al riguardo dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale. Il Consiglio di amministrazione, eletto dall'Assemblea dei delegati, è costituito da 18 componenti, di cui 9 in rappresentanza dei lavoratori associati e 9 in rappresentanza delle aziende associate. Il Collegio dei revisori contabili, eletto dall'Assemblea dei delegati, è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti. Esso è composto per metà da rappresentanti dei lavoratori associati e per metà da rappresentanti delle aziende associate. 2. PRESTAZIONI FONTE. è un Fondo Pensione a contribuzione definita. La prestazione pensionistica erogata è commisurata ai contributi versati ed ai rendimenti realizzati nella gestione delle risorse. Il lavoratore associato al verificarsi delle condizioni previste dallo Statuto di FONTE. ha diritto a percepire le prestazioni complementari. Prestazioni - Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di iscrizione a FONTE. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di iscrizione a FONTE. In ogni caso il diritto alle prestazioni può essere esercitato a condizione che il lavoratore associato abbia cessato il rapporto di lavoro. II lavoratore avente diritto può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica per un importo massimo pari al 50% della prestazione stessa. Qualora l'importo annuo, che si ottiene convertendo in pensione complementare annua quanto maturato sulla posizione individuale, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge n. 335/95, il lavoratore associato può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato sulla sua posizione pensionistica. Erogazione delle prestazioni - FONTE. provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Le convenzioni devono necessariamente prevedere la clausola di reversibilità delle prestazioni a favore dei soggetti previsti dalla normativa vigente. Le imprese di assicurazione che devono provvedere alla erogazione delle rendite devono essere ancora individuate. Anticipazioni - L'iscritto a FONTE. da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere anche sull'intera posizione individuale maturata, per eventuali spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449, con facoltà di reintegrare la propria posizione in FONTE. secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse altre anticipazioni o riscatti diversi da quelli previsti dalle leggi vigenti in materia. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari ovvero a forme pensionistiche individuali maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale. 3. TRASFERIMENTO E RISCATTO Trasferimento a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione a FONTE. può optare tra: a) trasferimento della intera posizione pensionistica presso un altro fondo pensione, cui il lavoratore associato acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) trasferimento della intera posizione pensionistica presso una forma pensionistica individuale; c) riscatto della intera posizione pensionistica con conseguente liquidazione in forma di capitale; d) conservazione della posizione pensionistica in assenza di contribuzione. Trasferimento in costanza dei requisiti di partecipazione - Il lavoratore associato, anche in costanza dei requisiti di partecipazione a FON.TE., ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione pensionistica presso un altro fondo pensione o una forma pensionistica individuale non prima che abbia maturato almeno cinque anni di associazione, nei primi cinque anni di vita di FONTE. e, successivamente, non prima che abbia maturato almeno tre anni di associazione, a partire dal sesto anno di vita di FON.TE.. Riscatto in caso di insussistenza dei requisiti di accesso alle prestazioni - II lavoratore associato che al momento della perdita dei requisiti di partecipazione non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche, ha diritto al riscatto della propria posizione individuale maturata presso FONTE. La liquidazione dell'importo spettante avviene entro sei mesi dalla richiesta. Riscatto in caso di decesso dell'associato in costanza di attività di lavoro - In caso di morte del lavoratore associato a FONTE. prima del pensionamento la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico del lavoratore associato deceduto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni del lavoratore associato. In mancanza anche di disposizioni del lavoratore associato la posizione resta acquisita a FONTE. 4. CONTRIBUZIONI E ALTRI ONERI Contributi - I lavoratori e le aziende associati a FONTE. sono tenuti a contribuire ciascuno secondo la misura, le modalità ed i termini di cui all'accordo istitutivo del 29 novembre 1996, dagli accordi successivi da esso richiamati, nonché dalle successive modifiche. La contribuzione iniziale a FONTE., dovuta a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione, è così ripartita: • 0,55% (di cui lo 0,05% a titolo di quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico dell'azienda, ovvero quanto previsto dal CCNL di applicazione; 0,55% (di cui lo 0,05% a titolo di quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del • lavoratore, ovvero quanto previsto dal CCNL di applicazione; • per i lavoratori già occupati alla data del 28 aprile 1993, il 50% del TFR maturando dal momento dell'iscrizione a FONTE. (pari al 3,45% della retribuzione utile per il computo del TFR). per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, è prevista l'integrale destinazione del TFR • maturando dal momento dell'iscrizione a FONTE. (pari al 6,91% della retribuzione utile per il computo del TFR). È data facoltà ai lavoratori associati di effettuare versamenti più elevati di quelli previsti dalle fonti istitutive, anche oltre il limite di deducibilità fiscale. Tale facoltà può essere esercitata sia all'atto dell'adesione che in un momento successivo. Al momento dell'adesione è dovuta una quota di iscrizione "una tantum" pari a Curo 15,50, di cui Curo 11,88 a carico dell'azienda e Curo 3,62 a carico del lavoratore. 5. REGIME FISCALE (il regime descritto trova applicazione nei 2001) dei contributi versati al fondo pensione a decorrere dal 1 Contributi - I contributi annui complessivamente versati al fondo (dall'associato e dal datore di lavoro), ad eccezione delle quote di TFR, sono deducibili entro il limite massimo del 12% del reddito complessivo dell'associato e, comunque, non oltre i 5.164,57 Curo. Per i redditi da lavoro dipendente, fermi restando i limiti sopra indicati, la deduzione spetta per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata al fondo. Se il lavoratore versa contributi che eccedono i predetti limiti, questi non saranno deducibili dal reddito complessivo; tuttavia, nella fase della erogazione della prestazione finale, è riconosciuta l'esenzione della parte corrispondente a questi contributi. A tal fine, l'iscritto deve, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti, comunicare al Fondo l'ammontare dei contributi versati e non dedotti. Fino al 31.12.2005, per i lavoratori "vecchi iscritti", fermo restando il limite del 12% del reddito complessivo, è prevista la facoltà di dedurre dal proprio reddito il maggior importo fra 5.164,57 Curo e l'ammontare dei contributi effettivamente versati ad un fondo pensione nell'anno 1999. A questi lavoratori, inoltre, non si applica il vincolo del TFR. Risultati di gestione - I rendimenti finanziari ottenuti attraverso la gestione del patrimonio del Fondo sono tassati con aliquota dell'11% applicata al "risultato netto di gestione" maturato per ciascun periodo di imposta. Prestazioni - La pensione complementare è soggetta a tassazione progressiva per la parte relativa ai contributi versati, al netto dei rendimenti finanziari ottenuti già assoggettati a tassazione, e, là dove presenti, dei contributi che hanno ecceduto i su menzionati limiti percentuali (12% del reddito complessivo) o assoluti (10 milioni di lire). Le eventuali rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate con imposta sostitutiva nella misura del 12,5%. La prestazione pensionistica erogata in capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota calcolata dal fondo pensione prendendo come reddito di riferimento l'importo da liquidare in capitale, al netto dei rendimenti e dei contributi già tassati, dividendo questo ammontare per il numero di anni o frazione di anno di effettiva contribuzione e moltiplicando il risultato per dodici. Se l'importo liquidato in capitale è superiore ad 1/3 del montante maturato dall'iscritto, l'imposta si applica sull'importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i su menzionati limiti percentuali o assoluti. Qualora gli importi liquidati in capitale siano inferiori ad 1/3 del montante maturato dall'iscritto, l'imposta si applica sull'importo maturato, al netto dei rendimenti finanziari già tassati e dei contributi eccedenti i limiti stabiliti. Questa stessa modalità di calcolo della base imponibile si applica, anche se la prestazione in capitale è superiore ad 1/3 della posizione maturata, in presenza delle seguenti situazioni: • l'iscritto ha optato per la liquidazione dell'intera posizione pensionistica in capitale (facoltà riconosciuta all'iscritto nel caso in cui l'importo annuo della rendita vitalizia risulti inferiore a quello dell'assegno sociale); • il riscatto avviene per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti; • il riscatto è esercitato dagli aventi diritto in caso di morte del lavoratore associato. Anticipazioni - Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata. Gli importi tassati sono comprensivi della quota relativa ai rendimenti finanziari ottenuti dal fondo [mentre rimangono comunque esclusi i contributi dedotti]. Riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo - Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo non conseguente a pensionamento o a messa in mobilità del lavoratore o ad altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà delle parti, sono soggetti a tassazione progressiva. Anche in questo caso rimangono esenti i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria e i contribuiti eccedenti i limiti stabiliti. 6. REGIME DELLE SPESE Per il suo funzionamento, FONTE. sostiene spese relative alla gestione amministrativa, alla gestione finanziaria ed ai servizi resi dalla Banca depositaria. Le principali voci di spesa inerenti la gestione amministrativa di FONTE. sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a: a) Sede, struttura organizzativa e beni strumentali; b) Attività degli organi statutari; c) Gestione amministrativa e tenuta delle posizioni individuali; d) Pratiche notarili e legali; e) Consulenze; f) Attività promozionali. Gli oneri relativi alle spese amministrative del Fondo sono coperte dalla quota di iscrizione e dalla quota associativa annua. Gli oneri relativi alla gestione delle risorse finanziarie ed ai servizi resi dalla banca depositaria sono addebitati direttamente sul patrimonio. L'articolazione degli oneri di gestione e di custodia viene definita al momento della scelta dei gestori finanziari e della Banca depositaria. Precise indicazioni in merito all'ammontare delle spese a carico del Fondo, distinte nelle loro componenti, sono contenute nella parte mobile della presente scheda informativa, riservata ai risultati di gestione dell'ultimo esercizio. 7. CRITERI DI IMPIEGO DELLE RISORSE Gestione finanziaria - Le risorse finanziarie di FONTE. sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con i soggetti gestori abilitati dalla normativa vigente. I gestori scelti sono i seguenti: Credit Suisse Asset Management; RAS Asset Management; San Paolo IMI; Unipol Assicurazioni. FONTE. prevede attualmente una gestione monocomparto, che produce un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori aderenti. E' prevista la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di introdurre, previa modifica statutaria, una gestione multicomparto con differenziazione dei profili di rischio e delle attese di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti. Al verificarsi del passaggio alla gestione multicomparto, ai lavoratori sarà fornita adeguata e completa informazione. Banca depositaria - Il patrimonio di FONTE. è depositato presso la Banca Monte dei Paschi di Siena. Rischi generali connessi con la partecipazione al Fondo - Obiettivo del Fondo FONTE. è quello di incrementare il valore del patrimonio cogliendo le opportunità di investimento offerte dal mercato finanziario. Non esiste la garanzia per l'aderente di ottenere, al momento dell'erogazione delle prestazioni, la restituzione integrale dei contributi versati ovvero un rendimento finale rispondente alle aspettative. Non esistono del pari garanzie sul ripetersi in futuro delle perfomance realizzate negli anni precedenti né sul rendimento finale che sarà possibile ottenere al momento del pensionamento. 8. INFORMAZIONI Annualmente FONTE. invia ad ogni lavoratore associato l'estratto conto individuale nel quale, in conformità alle disposizioni della Commissione di vigilanza in tema di comunicazione periodica agli iscritti, sono evidenziati i versamenti effettuati, suddivisi per quote derivanti dai contributi a carico del lavoratore, a carico dell'azienda e dal TFR con evidenziazione degli importi relativi alle spese di gestione, nonché i rendimenti ottenuti dall'impiego delle risorse.