CONVERSIONE PATENTI DI GUIDA STRANIERE
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CONVERSIONE PATENTI DI GUIDA STRANIERE
COMUNE DI BOVOLONE (Provincia di Verona) POLIZIA LOCALE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bovolone (VR) – Viale Libertà n. 3 – tel. 045/6908405 – fax. 045/6902212 – Email [email protected] CONVERSIONE PATENTI DI GUIDA STRANIERE La conversione della patente estera L’articolo 135 del codice della strada, Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati esteri, consente ai conducenti titolari di una patente di guida rilasciata all’estero di condurre veicoli in Italia, con il limite temporale di un anno dall’eventuale acquisizione della residenza nel territorio italiano. Trascorso un anno: 1. Se la patente è in corso di validità, ed è rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o da uno Stato che ha aderito all’accordo sullo Spazio economico europeo, il titolare che ha acquisito la residenza anagrafica in Italia, può (quindi facoltativamente) ottenere, a richiesta e dietro consegna della sua patente, la patente di guida italiana delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l’esame di idoneità previsto dall’articolo 121 del codice della strada. Il documento di guida è successivamente restituito, da parte delle autorità italiane, all’autorità dello Stato membro che l’ha rilasciato. La possibilità di conversione di una patente di guida rilasciata da uno Stato non comunitario, pertanto, è vincolata dalla mera sussistenza, a condizione di reciprocità, di accordi internazionali tra l’Italia e l’altro Paese interessato. Segue l’elenco degli Stati esteri che rilasciano, a condizioni di reciprocità, patenti di guida che possono essere convertite in patenti italiane e viceversa. 2. se la patente non è convertibile, il titolare dovrà conseguire la patente di guida italiana. PATENTE CONVERTIBILE Residenza in Italia da MENO di 1 anno Patente VALIDA Patente SCADUTA OK Art. 136/7° sanzioni previste dall’art. 126/7° sanzione pecuniaria sanzione accessoria ritiro patente Residenza in Italia da PIÙ di 1 anno Art. 136/7° sanzioni previste dall’art. 126/7° sanzione pecuniaria sanzione accessoria ritiro patente Art. 136/6° (guida senza aver conseguito la patente di guida) sanzioni previste dall’art. 116/13° Notizia di reato A.G. PATENTE NON CONVERTIBILE Residenza in Italia da MENO di 1 anno Patente VALIDA Patente SCADUTA OK Residenza in Italia da PIÙ di 1 anno Art. 116/13° (guida senza aver conseguito la patente di guida) Art. 116/13° in relazione all’art. 135/1° Notizia di reato A.G. Art. 116/13° (guida senza aver conseguito la patente di guida) (guida senza aver conseguito la patente di guida) in relazione all’art. 135/1° Notizia di reato A.G. in relazione all’art. 135/1° Notizia di reato A.G. NORME GENERALI: - Il richiedente deve aver acquisito la residenza anagrafica in Italia da almeno un anno. Non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l’acquisizione della residenza in Italia. - Non possono essere convertite patenti extracomunitarie, seppur rilasciate da uno Stato che abbia sottoscritto apposito accordo bilaterale di conversione con l’Italia, ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia; - La patente sostituita è restituita, da parte dell’autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all’autorità dello Stato estero di rilascio: non è possibile, quindi, essere titolari contemporaneamente di due patenti di guida. - La conversione deve avvenire a condizione di reciprocità, sulla base di specifico accordo: in mancanza di accordo bilaterale non è possibile convertire patenti di guida extracomunitarie. - Le limitazioni alla guida e le disposizioni di cui all’articolo 126bis, codice della strada, per i neopatentati, valgono, nel caso di conversione di patente extracomunitaria, con decorrenza dalla data di rilascio della patente extracomunitaria, la quale data , nel documento italiano è indicata nel retro. Il rilascio del documento per conversione di patente estera viene, invece, indicato, sempre nel retro, al fondo, con l’inserimento di un codice seguito dal numero di patente originario e dalla sigla internazionale dello Stato straniero di rilascio.