Le imposte sulla successione Con la recente Legge
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Le imposte sulla successione Con la recente Legge
Le imposte sulla successione Con la recente Legge Finanziaria è stata reintrodotta l’imposta sulle successioni e donazioni. Di seguito, in sintesi, descriviamo il contenuto del provvedimento. In genere i principali eredi sono: il coniuge, i figli e i nipoti in linea retta. Ciascuno di questi eredi, con le nuove disposizioni, paga le imposte nella misura del 4% con una franchigia di un milione di euro ricevuti (in eredità o in donazione). Se nel lascito vi sono immobili, la loro valutazione è stimata in base al cosiddetto “valore catastale” (che in media è un terzo del valore reale di mercato). Non si pagano, a determinate condizioni tasse ereditarie sulle quote societarie (che comprendono la proprietà di immobili strumentali come ad esempio uffici o capannoni) se figli e nipoti s’impegnano a continuare l’attività del defunto o a detenere il controllo della società per almeno 5 anni. Questo principio non vale, invece, per il coniuge. La situazione ereditaria si presenta diversa se ad ereditare sono fratelli o sorelle del defunto. La loro quota di eredità non tassabile è ridotta a 100.000 euro; poi scatta l’aliquota più gravosa: pari al 6%. Nel caso in cui gli eredi siano parenti meno stretti (non appartenenti alla tipologia sopra richiamata) o addirittura estranei questi vengono rispettivamente tassati con aliquote del 6% e dell’8% senza alcuna franchigia. Salvo che intervengano future disposizioni di Legge (come da programmi è prevedibile che ad essere colpite dalla tassazione saranno soprattutto le coppie di fatto, cioè le persone che, pur non essendo sposate, sono legate da un rapporto di tipo coniugale. Il calcolo dell’asse ereditario si effettua in modo articolato. La regola base è qulla dell’incremento del 10% del valore: poiché è complesso identificare o stimare il valore di gioielli, denaro contante, mobili, quadri etc..., il Fisco presume che questi beni abbiano un valore pari al 10% della “quota tassabile” di tutti gli altri. L’incremento del 10% colpisce per l’intera percentuale che è senza franchigia (cioè coloro che non hanno stretti vincoli di parentela). E’ possibile evitare l’incremento del 10% ricorrendo all’inventario dei beni. Questa è una procedura poco utilizzata perché l’impegno e i costi dell’inventario si sommano all’eventualità che esso venga impugnato dal Fisco (o anche dagli eredi in occasione di lite sul valore dei beni).. Altre tasse si devono, inoltre, pagare in caso di eredità. Le più importanti riguardano il binomio imposte catastali ed ipotecarie pari al 3% del valore catastale di ogni immobile ereditato (la somma è uguale se si è figli o 1 estranei al defunto). Sussiste un’agevolazione: se si é nelle stesse condizioni di chi acquista la prima casa dette imposte sono ridotte a 336 euro per l’immobile che si adibisce a prima casa. Oltre a queste imposte vi sono poi altre spese di bollo, registro, e certificati catastali (esse assommano ad almeno 400/500 euro). Anche la trascrizione di un testamento olografo e l’intervento del notaio porta ad altre spese. Alcuni beni non sono assoggettati all’imposta: • spese per il mantenimento, educazione, malattia, abbigliamento, nozze, donazioni rimuneratorie o di modico valore; • trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle Province, dei Comuni; • trasferimenti a favore di enti pubblici e di fonazioni o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle Onlus; • trasferimenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni a favore dei discendenti (a condizione che essi proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni); • Tfr, pensioni e assicurazioni in caso di decesso; • titoli di stato ed equiparati (come i buoni postali); • automobili ed altri veicoli di terra (tranne imbarcazioni ed aeromobili); • i beni che sono sottoposti a vincolo storico-artistico-architettonico. Riduzioni d’imposta sono previste nei seguenti casi: • una nuova successione (o donazione) entro 5 anni: un decimo per ogni anno (o frazione di anno), in proporzione alla quota passata due volte in successione o donazione; • i beni i cui eredi chiedano vincolo storico-artistico-architettonico si valutano al 50% del valore; • il valore dei fondi rustici (incluse le costruzioni rurali) donati o ereditati al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli/sorelle del defunto che siano coltivatori diretti, è ridotto del 40% fino a 103.291, 38 euro (cioé riduzione massima di 41.316, 52 euro. • Sono detraibili le imposte (correlate alla stessa successione) pagate ad uno Stato straniero. Sono ammesse deduzioni dall’imponibile per: • debiti contratti per l’acquisto di beni o di diritti compresi nell’attivo ereditario; 2 • le somme dovute al coniuge divorziato; • le spese mediche relative al defunto sostenute dagli eredi negli ultimi 6 mesi di vita; • le spese funerarie fino a 1.032,91 euro. Novità ICI La Legge Finanziaria ha abrogato la disposizione dell’art. 5 c. 4 D.Lgs 504/1992 che prevedeva la modalità di determinazione della base imponibile con riferimento alla rendita presunta per i fabbricati non iscritti a catasto diversi da quelli classificabili nel gruppo D e nelle ipotesi di variazioni permanenti che influiscono sull’ammontare della rendita catastale. In seguito alla modifica normativa non è più utilizzabile la rendita presunta. Di conseguenza i titolari di immobili con rendite catastali presunte devono provvedere a richiedere la determinazione della rendita catastale. A partire dal 1° gennaio 2007 il condominio versa la ritenuta Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la nuova ritenuta di acconto del 4% sugli appalti condominiali. Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Circolare esplicativa (07.02.07 n. 7). Nel documento si chiarisce che la ritenuta deve essere applicata non solo ai contratti di appalto, effettuati nell’esercizio dell’impresa, ma anche ai contratti d’opera in cui una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione (comprese le prestazioni occasionali). La Circolare evidenzia le seguenti esclusioni: 1. i contratti diversi da quelli di opera (ad esempio contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas; di assicurazione; di trasporto e deposito). Fanno eccezione i contratti di servizio energia, su cui il 4% si applica perché ne sono componenti essenziali le prestazioni di servizi, quali la manutenzione e l’esercizio dell’impianto termico; 2. i contratti di fornitura di beni, qualora la posa in opera sia una funzione secondaria rispetto alla vendita del bene. Varrà probabilmente la prevalenza del costo del bene rispetto a quella della prestazione; 3. le prestazioni professionali (rese da architetti, geometri, ingegneri) già assoggettate alla ritenuta del 20% sui redditi di lavoro autonomo; 3 4. le nuove iniziative imprenditoriali o le attività marginali che godono di un regime fiscale agevolato (artt. 13,14 L.388/2000). Esse sono escluse dalla ritenuta sui compensi proprio per la loro natura. Obbligato ad effettuare la ritenuta in questione è il condominio. Normalmente se ne occuperà l’amministratore, tuttavia se l’amministratore non é stato nominato ciascun condomino potrà prendersi carico dell’adempienza. Lo stesso obbligo vige per il supercondominio o il condominio parziale:in tali casi, laddove sia ravvisabile una gestione autonoma delle parti interessate tali da richiedere adempimenti nettamente separati da quelli assolti dal condominio generale, il supercondominio e il condominio parziale dovrebbero ottenere un codice fiscale autonomo. La ritenuta si applica dal 1° gennaio 2007, all’atto del pagamento (non è influente la data della fattura). Detta ritenuta si deve applicare anche su pagamenti in acconto o a saldo (in caso di saldo di opere o servizi parzialmente pagati nel 2006 conta solo la cifra del saldo effettuato nel 2007). Finanziaria e D.Lgs 626/94 Come lavorare evitando nuove e vecchie sanzioni La Finanziaria (comma 1177 dell’unico articolo della L. 296/2006) ha disposto che dal 01.01.07 gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, entrate in vigore con i provvedimenti antecedenti al 1° gennaio 1999 sono quintuplicati. Di seguito riteniamo utile fornire una visione di sintesi degli illeciti amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro. Omessa comunicazione del RSPP Il Datore di lavoro (DdL) deve comunicare alla Direzione provinciale del lavoro (DPL) ed all’Azienda sanitaria locale (ASL) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). L’obbligo in questione deve essere adempiuto nei confronti di entrambi gli organi di controllo. In caso contrario il DdL rischia di pagare una doppia sanzione. Norma Art. 8, comma 11 D.Lgs 626/94 Soggetto Sanzione Datore di lavoro e Da € 2.580,00 dirigente A € 15.490,00 Registro degli infortuni La Legge prevede due tipologie di illecito amministrativo: l’omessa istituzione e la mancata tenuta sul “luogo di lavoro” del registro degli 4 infortuni. Per luogo di lavoro s’intende quello dell’unità produttiva (vale a dire stabilimento o struttura locale finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale). Ne discende che deve essere vidimato, presso l’ASL di competenza, un registro per ogni unità produttiva. Fanno eccezione i cosiddetti lavori di breve durata (non oltre 15 giorni), caratterizzati da mobilità o svolti in sedi con pochi lavoratori e privi di adeguata attrezzatura amministrativa. In questi casi l’obbligo si ritiene assolto anche se il registro viene conservato nella sede principale dell’impresa, sempre che tali attività non avvengano oltre l’ambito provinciale. Le imprese che lavorano fuori provincia per periodi ridotti (ad esempio installatori d’impianti, lavori stradali ...) possono tenere il registro nella sede centrale ubicata fuori dalla provincia dove svolgono temporaneamente i lavori. Illecito Soggetto Sanzione Mancata istituzione del registro degli Datore di lavoro e Da € 2.580,00 infortuni o annotazione cronologica sul dirigente A € 15.490,00 registro degli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno Art. 4 co. 5, lett. o) D.Lgs 626/94 Riunione periodica Il DdL deve convocare la riunione periodica (a cui devono partecipare DdL, RSPP, Mc, RLS), almeno una volta l’anno, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti. Detta riunione deve avvenire anche in occasione di eventuali significative condizioni di esposizione al rischio conseguenti all’introduzione di nuove tecnologie che abbiano riflessi sulla salute dei lavoratori. Costituisce illecito amministrativo anche l’irregolare svolgimento della riunione stessa per mancata convocazione dei soggetti aventi diritto. Al termine della riunione deve essere redatto il verbale. Illecito Soggetto Sanzione Mancata o erronea convocazione della Datore di lavoro e Da € 2.580,00 riunione dirigente A € 15.490,00 Art. 11 D.Lgs 626/94 5 Cartella sanitaria Il DdL deve custodire presso l’azienda , ovvero l’unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Egli deve consegnare copia della stessa (CSR) al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro o qualora richiesta dallo stesso. Illecito Soggetto Sanzione Erronea tenuta della CSR Datore di lavoro e Da € 2.580,00 Omissione della cosegna della copia al dirigente A € 15.490,00 lavoratore Art. 4 co. 8 D.Lgs 626/94 Registro degli esposti ad agenti biologici Il DdL è tenuto a consegnare all’ISS, all’Ispesl e all’ASL copia del registro e comunicare agli stessi le variazioni intervenute. Illecito Soggetto Sanzione Erronea tenuta della CSR Datore di lavoro e Da € 2.580,00 Omissione della cosegna della copia al dirigente A € 15.490,00 lavoratore Art. 87 co. 3 D.Lgs 626/94 Illeciti amministrativi in cantiere Le tipologie di illecito amministrativo in cantiere sono state introdotte a seguito della mini riforma (D.Lgs 19.11.99 n. 528), che ha modificato il testo originario del D.Lgs 494/96. Per queste violazioni dal 1° gennaio 2007 i responsabili continueranno ad essere puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria preesistente (da € 516 a € 3.098). Questo è l’effetto del disposto contenuto nella Finanziaria che prevede l’adeguamento per le sanzioni amministrative entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 (Le fattispecie sopra richiamate sono state introdotte dal D.Lgs 528/99 che è entrato in vigore il 18 aprile 2000). Illecito invio della Mancato preliminare Art. 11 D.Lgs 494/96 Mancata consegna al RLS del PSC e del POS Art. 12 D.Lgs 494/96 Soggetto notifica Committente responsabile dei lavori Sanzione o € 516 a € 3.098 Datore di dirigente e € 516 a € 3.098 lavoro 6 Mancata consegna del PSC alle imprese esecutrici Art. 13 co. 2 D.Lgs 494/96 Mancata consegna del POS al CSE Art. 13 co. 3 D.Lgs 494/96 Datore di lavoro impresa € 516 a € 3.098 aggiudicataria Datore di dirigente lavoro e € 516 a € 3.098 Avvertenze Nel prendere visione di quanto sopra é opportuno tenere presente che la L. 24.11.81, n. 689 ammette il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione o, qualora sia stabilito un minimo, se più favorevole, un importo pari al doppio di quest’ultimo. Nuove regole per la manutenzione degli impianti termici in immobili abitativi (appartamenti e condomini) Il D.Lgs 311/2006 afferma i seguenti principi: • i tempi della manutenzione sono dettati dalle istruzioni tecniche dell’installatore; • in mancanza valgono le istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente; • in mancanza di entrambi il proprietario, il conduttore, l’amministratore o il terzo responsabile di un impianto devono farsi parte attiva per reperirli; • se detti soggetti dimostrano che non ci riescono, è il tecnico incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione che deve definire le modalità e la frequenza delle operazioni necessarie, redigendo opportuna relazione scritta e firmata, da consegnare formalmente al proprietario dell’impianto e al responsabile dell’esercizio (se diverso dal primo); • in ogni caso i controlli dovranno essere, a seconda della potenza e del tipo di apparecchi, effettuati con un determinata periodicità (evidenziata nella tabella che segue). Apparecchio Periodicità di controllo Caldaie di potenza uguale o maggiore Annuale + Ulteriore controllo del rendimento di a 350Kw combustione da effettuare normalmente a metà del periodo di riscaldamento 7 Caldaie di potenza da 35 Kw a 350 Kw Caldaie di potenza inferiore a 35 Kw con anzianità superiore ad 8 anni Caldaie di potenza inferiore a 35 Kw con anzianità inferiore ad 8 anni Scaldabagni a fiamma aperta Annuale Biennale Quadriennale Biennale Il provvedimento, inoltre, impone maggiore severità nei controlli degli impianti termici dotati di generatori di calore con età superiore a 15 anni, per i quali è prevista una analisi scritta della situazione (mirata alla riduzione della spesa energetica) che evidenzi gli interventi di riduzione della spesa stessa, i relativi tempi di ritorno degli investimenti e i possibili miglioramenti di classe nel sistema di certificazione energetica in vigore. I QUESITI DEGLI ASSOCIATI Quale sanzione si applica nei casi di mancata emissione dello scontrino fiscale? Il cliente che esce da un esercizio pubblico (bar, ristorante, negozio, ecc...) senza scontrino, o con uno scontrino con un corrispettivo inferiore a quello effettivo, non è più sanzionabile dal 02.10.2003. L’abolizione della sanzione a carico del cliente non fa venir meno l’obbligo per l’esercente di emettere lo scontrino. La Legge (art. 12 c.2 D.Lgs 471/97) in vigore dal 29.11.06 stabilisce la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività se nel corso del quinquennio, vengono contestate tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale. Si evidenzia che nel testo legislativo: • non è più richiesto il definitivo accertamento delle tre violazioni, ma è sufficiente la semplice contestazione (art. 16 D.Lgs 472/1997); • non è più precisato che le tre violazioni, benché distinte, debbano essere contestate in tempi diversi. Il provvedimento di Legge dispone che: • la sospensione è immediatamente esecutiva (pertanto la sua impugnazione non ne impedirà l’applicazione); • viene ridotta l’entità della sanzione (da tre giorni ad un mese) mentre, qualora l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione superi la somma di 50.000 €, la sospensione è disposta per un periodo da un mese a 6 mesi. Il provvedimento di sospensione viene emanato dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate e viene notificato (a pena di 8 decadenza) entro i 6 mesi successivi alla contestazione della terza violazione. L’esecuzione del provvedimento di sospensione avviene con l’apposizione sulla porta di accesso al locale del sigillo dell’Organo procedente (GdF, Ufficio imposte, ecc...). Principali scadenze di marzo IVA - Tributo derivante dalla dichiarazione 16 annuale venerdì Termine per procedere al versamento dell’Iva derivante dalla dichiarazione annuale. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione possono versare l’Iva dovuta: • senza maggiorazioni in data odierna – oppure • con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese, entro il termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione unificata. IRPEF - Ritenute sui redditi di capitale, di lavoro autonomo, di lavoro dipendente Scade il termine di versamento delle ritenute, operate nel mese precedente, presso banche, agenzie postali o concessionari utilizzando il modello F. 24. INPS - Contributi mensili Termine per procedere alla denuncia delle retribuzioni e al versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente. INPS - Contributo alla gestione separata su determinati redditi di lavoro autonomo Termine per versare il contributo relativo ai compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa pagati nel mese precedente. 31 LOCAZIONI – Imposta di registro sabato Registrazione (dopo aver effettuato il preventivo pagamento dell’imposta di registro) dei nuovi contratti di locazione degli immobili con decorrenza dal primo giorno del mese in esame, nonché versamento del tributo dovuto sui rinnovi taciti e per il nuovo periodo. 9 IVA – Scheda Carburanti Rilevazione, da parte dei soggetti che utilizzano mezzi di trasporto nell’ambito dell’esercizio dell’attività d’impresa, del numero dei chilometri da riportare nell’apposita scheda carburanti. VARIAZIONI ANNUALI ISTAT Nella tabella che segue si riporta l’aumento ISTAT, calcolato in base all’indice dei prezzi al consumo, ridotto al 75%, da applicare al canone di locazione. Periodo di riferimento Annuale Biennale Dicembre 2006 1,275 % 2,700 % Gazzetta Ufficiale N°.16 del 20/1/07 pag. 11 Riforma del T.F.R. – Incontro con i Datori di lavoro Poiché la Legge impone ai Datori di lavoro di informare i propri dipendenti sulle diverse scelte disponibili, l’Associazione organizza una riunione sull’argomento giovedì 22 marzo - ore 17,00x presso i locali della sede in Ivrea v. Ezio Alberton, 1. Il relatore sarà la dott. Onelia Accattino. CUORGNE’ - RIUNIONE SUL TRASPORTO DEI RIFIUTI PRODOTTI IN PROPRIO Nella riunione che avrà luogo venerdì 23 marzo – ore 18,00x nella sala comunale delle riunioni (presso il palazzo civico) il dott. Bruno Ranieri illustrerà agli Associati Unicap i documenti necessari per trasportare i rifiuti prodotti dalla propria attività industriale o di artigiano. La durata prevista della riunione è circa di 1 ora. 10