Le imposte sulla successione Con la recente Legge

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Le imposte sulla successione Con la recente Legge
Le imposte sulla successione
Con la recente Legge Finanziaria è stata reintrodotta l’imposta sulle
successioni e donazioni. Di seguito, in sintesi, descriviamo il contenuto del
provvedimento.
In genere i principali eredi sono: il coniuge, i figli e i nipoti in linea retta.
Ciascuno di questi eredi, con le nuove disposizioni, paga le imposte nella
misura del 4% con una franchigia di un milione di euro ricevuti (in eredità
o in donazione). Se nel lascito vi sono immobili, la loro valutazione è
stimata in base al cosiddetto “valore catastale” (che in media è un terzo del
valore reale di mercato).
Non si pagano, a determinate condizioni tasse ereditarie sulle quote
societarie (che comprendono la proprietà di immobili strumentali come ad
esempio uffici o capannoni) se figli e nipoti s’impegnano a continuare
l’attività del defunto o a detenere il controllo della società per almeno 5
anni. Questo principio non vale, invece, per il coniuge.
La situazione ereditaria si presenta diversa se ad ereditare sono fratelli o
sorelle del defunto. La loro quota di eredità non tassabile è ridotta a
100.000 euro; poi scatta l’aliquota più gravosa: pari al 6%.
Nel caso in cui gli eredi siano parenti meno stretti (non appartenenti alla
tipologia sopra richiamata) o addirittura estranei questi vengono
rispettivamente tassati con aliquote del 6% e dell’8% senza alcuna
franchigia.
Salvo che intervengano future disposizioni di Legge (come da programmi
è prevedibile che ad essere colpite dalla tassazione saranno soprattutto le
coppie di fatto, cioè le persone che, pur non essendo sposate, sono legate
da un rapporto di tipo coniugale.
Il calcolo dell’asse ereditario si effettua in modo articolato. La regola base
è qulla dell’incremento del 10% del valore: poiché è complesso
identificare o stimare il valore di gioielli, denaro contante, mobili, quadri
etc..., il Fisco presume che questi beni abbiano un valore pari al 10% della
“quota tassabile” di tutti gli altri. L’incremento del 10% colpisce per
l’intera percentuale che è senza franchigia (cioè coloro che non hanno
stretti vincoli di parentela). E’ possibile evitare l’incremento del 10%
ricorrendo all’inventario dei beni. Questa è una procedura poco utilizzata
perché l’impegno e i costi dell’inventario si sommano all’eventualità che
esso venga impugnato dal Fisco (o anche dagli eredi in occasione di lite
sul valore dei beni)..
Altre tasse si devono, inoltre, pagare in caso di eredità. Le più importanti
riguardano il binomio imposte catastali ed ipotecarie pari al 3% del valore
catastale di ogni immobile ereditato (la somma è uguale se si è figli o
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estranei al defunto). Sussiste un’agevolazione: se si é nelle stesse
condizioni di chi acquista la prima casa dette imposte sono ridotte a 336
euro per l’immobile che si adibisce a prima casa.
Oltre a queste imposte vi sono poi altre spese di bollo, registro, e certificati
catastali (esse assommano ad almeno 400/500 euro).
Anche la trascrizione di un testamento olografo e l’intervento del notaio
porta ad altre spese.
Alcuni beni non sono assoggettati all’imposta:
• spese per il mantenimento, educazione, malattia, abbigliamento,
nozze, donazioni rimuneratorie o di modico valore;
• trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle Province, dei
Comuni;
• trasferimenti a favore di enti pubblici e di fonazioni o associazioni
legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo
l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione
o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle Onlus;
• trasferimenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni a
favore dei discendenti (a condizione che essi proseguano l’esercizio
dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non
inferiore a 5 anni);
• Tfr, pensioni e assicurazioni in caso di decesso;
• titoli di stato ed equiparati (come i buoni postali);
• automobili ed altri veicoli di terra (tranne imbarcazioni ed
aeromobili);
• i beni che sono sottoposti a vincolo storico-artistico-architettonico.
Riduzioni d’imposta sono previste nei seguenti casi:
• una nuova successione (o donazione) entro 5 anni: un decimo per
ogni anno (o frazione di anno), in proporzione alla quota passata due
volte in successione o donazione;
• i beni i cui eredi chiedano vincolo storico-artistico-architettonico si
valutano al 50% del valore;
• il valore dei fondi rustici (incluse le costruzioni rurali) donati o
ereditati al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli/sorelle del
defunto che siano coltivatori diretti, è ridotto del 40% fino a
103.291, 38 euro (cioé riduzione massima di 41.316, 52 euro.
• Sono detraibili le imposte (correlate alla stessa successione) pagate
ad uno Stato straniero.
Sono ammesse deduzioni dall’imponibile per:
• debiti contratti per l’acquisto di beni o di diritti compresi nell’attivo
ereditario;
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• le somme dovute al coniuge divorziato;
• le spese mediche relative al defunto sostenute dagli eredi negli
ultimi 6 mesi di vita;
• le spese funerarie fino a 1.032,91 euro.
Novità ICI
La Legge Finanziaria ha abrogato la disposizione dell’art. 5 c. 4 D.Lgs
504/1992 che prevedeva la modalità di determinazione della base
imponibile con riferimento alla rendita presunta per i fabbricati non iscritti
a catasto diversi da quelli classificabili nel gruppo D e nelle ipotesi di
variazioni permanenti che influiscono sull’ammontare della rendita
catastale. In seguito alla modifica normativa non è più utilizzabile la
rendita presunta. Di conseguenza i titolari di immobili con rendite
catastali presunte devono provvedere a richiedere la determinazione
della rendita catastale.
A partire dal 1° gennaio 2007 il condominio versa la
ritenuta
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la nuova ritenuta di acconto del 4%
sugli appalti condominiali. Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha
pubblicato una Circolare esplicativa (07.02.07 n. 7).
Nel documento si chiarisce che la ritenuta deve essere applicata non solo ai
contratti di appalto, effettuati nell’esercizio dell’impresa, ma anche ai
contratti d’opera in cui una persona si obbliga a compiere verso un
corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e
senza vincolo di subordinazione (comprese le prestazioni occasionali).
La Circolare evidenzia le seguenti esclusioni:
1. i contratti diversi da quelli di opera (ad esempio contratti di
somministrazione di energia elettrica, acqua, gas; di assicurazione; di
trasporto e deposito). Fanno eccezione i contratti di servizio energia,
su cui il 4% si applica perché ne sono componenti essenziali le
prestazioni di servizi, quali la manutenzione e l’esercizio
dell’impianto termico;
2. i contratti di fornitura di beni, qualora la posa in opera sia una
funzione secondaria rispetto alla vendita del bene. Varrà
probabilmente la prevalenza del costo del bene rispetto a quella della
prestazione;
3. le prestazioni professionali (rese da architetti, geometri, ingegneri)
già assoggettate alla ritenuta del 20% sui redditi di lavoro autonomo;
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4. le nuove iniziative imprenditoriali o le attività marginali che godono
di un regime fiscale agevolato (artt. 13,14 L.388/2000). Esse sono
escluse dalla ritenuta sui compensi proprio per la loro natura.
Obbligato ad effettuare la ritenuta in questione è il condominio.
Normalmente se ne occuperà l’amministratore, tuttavia se l’amministratore
non é stato nominato ciascun condomino potrà prendersi carico
dell’adempienza. Lo stesso obbligo vige per il supercondominio o il
condominio parziale:in tali casi, laddove sia ravvisabile una gestione
autonoma delle parti interessate tali da richiedere adempimenti nettamente
separati da quelli assolti dal condominio generale, il supercondominio e il
condominio parziale dovrebbero ottenere un codice fiscale autonomo.
La ritenuta si applica dal 1° gennaio 2007, all’atto del pagamento (non è
influente la data della fattura). Detta ritenuta si deve applicare anche su
pagamenti in acconto o a saldo (in caso di saldo di opere o servizi
parzialmente pagati nel 2006 conta solo la cifra del saldo effettuato nel
2007).
Finanziaria e D.Lgs 626/94
Come lavorare evitando nuove e vecchie sanzioni
La Finanziaria (comma 1177 dell’unico articolo della L. 296/2006) ha
disposto che dal 01.01.07 gli importi delle sanzioni amministrative
previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione
sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
entrate in vigore con i provvedimenti antecedenti al 1° gennaio 1999 sono
quintuplicati.
Di seguito riteniamo utile fornire una visione di sintesi degli illeciti
amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro.
Omessa comunicazione del RSPP
Il Datore di lavoro (DdL) deve comunicare alla Direzione provinciale del
lavoro (DPL) ed all’Azienda sanitaria locale (ASL) il nominativo del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). L’obbligo in
questione deve essere adempiuto nei confronti di entrambi gli organi di
controllo. In caso contrario il DdL rischia di pagare una doppia sanzione.
Norma
Art. 8, comma 11 D.Lgs 626/94
Soggetto
Sanzione
Datore di lavoro e Da € 2.580,00
dirigente
A € 15.490,00
Registro degli infortuni
La Legge prevede due tipologie di illecito amministrativo: l’omessa
istituzione e la mancata tenuta sul “luogo di lavoro” del registro degli
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infortuni. Per luogo di lavoro s’intende quello dell’unità produttiva (vale a
dire stabilimento o struttura locale finalizzata alla produzione di beni o
servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale). Ne discende
che deve essere vidimato, presso l’ASL di competenza, un registro per
ogni unità produttiva. Fanno eccezione i cosiddetti lavori di breve durata
(non oltre 15 giorni), caratterizzati da mobilità o svolti in sedi con pochi
lavoratori e privi di adeguata attrezzatura amministrativa. In questi casi
l’obbligo si ritiene assolto anche se il registro viene conservato nella sede
principale dell’impresa, sempre che tali attività non avvengano oltre
l’ambito provinciale. Le imprese che lavorano fuori provincia per periodi
ridotti (ad esempio installatori d’impianti, lavori stradali ...) possono tenere
il registro nella sede centrale ubicata fuori dalla provincia dove svolgono
temporaneamente i lavori.
Illecito
Soggetto
Sanzione
Mancata istituzione del registro degli Datore di lavoro e Da € 2.580,00
infortuni o annotazione cronologica sul dirigente
A € 15.490,00
registro degli infortuni che comportano
l’assenza dal lavoro di almeno 1
giorno
Art. 4 co. 5, lett. o) D.Lgs 626/94
Riunione periodica
Il DdL deve convocare la riunione periodica (a cui devono partecipare
DdL, RSPP, Mc, RLS), almeno una volta l’anno, nelle aziende o unità
produttive che occupano più di 15 dipendenti. Detta riunione deve
avvenire anche in occasione di eventuali significative condizioni di
esposizione al rischio conseguenti all’introduzione di nuove tecnologie che
abbiano riflessi sulla salute dei lavoratori. Costituisce illecito
amministrativo anche l’irregolare svolgimento della riunione stessa per
mancata convocazione dei soggetti aventi diritto. Al termine della riunione
deve essere redatto il verbale.
Illecito
Soggetto
Sanzione
Mancata o erronea convocazione della Datore di lavoro e Da € 2.580,00
riunione
dirigente
A € 15.490,00
Art. 11 D.Lgs 626/94
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Cartella sanitaria
Il DdL deve custodire presso l’azienda , ovvero l’unità produttiva, la
cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza
sanitaria. Egli deve consegnare copia della stessa (CSR) al lavoratore alla
risoluzione del rapporto di lavoro o qualora richiesta dallo stesso.
Illecito
Soggetto
Sanzione
Erronea tenuta della CSR
Datore di lavoro e Da € 2.580,00
Omissione della cosegna della copia al dirigente
A € 15.490,00
lavoratore
Art. 4 co. 8 D.Lgs 626/94
Registro degli esposti ad agenti biologici
Il DdL è tenuto a consegnare all’ISS, all’Ispesl e all’ASL copia del
registro e comunicare agli stessi le variazioni intervenute.
Illecito
Soggetto
Sanzione
Erronea tenuta della CSR
Datore di lavoro e Da € 2.580,00
Omissione della cosegna della copia al dirigente
A € 15.490,00
lavoratore
Art. 87 co. 3 D.Lgs 626/94
Illeciti amministrativi in cantiere
Le tipologie di illecito amministrativo in cantiere sono state introdotte a
seguito della mini riforma (D.Lgs 19.11.99 n. 528), che ha modificato il
testo originario del D.Lgs 494/96. Per queste violazioni dal 1° gennaio
2007 i responsabili continueranno ad essere puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria preesistente (da € 516 a € 3.098). Questo è
l’effetto del disposto contenuto nella Finanziaria che prevede
l’adeguamento per le sanzioni amministrative entrate in vigore prima del
1° gennaio 1999 (Le fattispecie sopra richiamate sono state introdotte dal
D.Lgs 528/99 che è entrato in vigore il 18 aprile 2000).
Illecito
invio
della
Mancato
preliminare
Art. 11 D.Lgs 494/96
Mancata consegna al RLS del
PSC e del POS
Art. 12 D.Lgs 494/96
Soggetto
notifica Committente
responsabile dei lavori
Sanzione
o € 516 a € 3.098
Datore di
dirigente
e € 516 a € 3.098
lavoro
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Mancata consegna del PSC alle
imprese esecutrici
Art. 13 co. 2 D.Lgs 494/96
Mancata consegna del POS al CSE
Art. 13 co. 3 D.Lgs 494/96
Datore di lavoro impresa € 516 a € 3.098
aggiudicataria
Datore di
dirigente
lavoro
e € 516 a € 3.098
Avvertenze
Nel prendere visione di quanto sopra é opportuno tenere presente che la L.
24.11.81, n. 689 ammette il pagamento della sanzione amministrativa in
misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione o, qualora
sia stabilito un minimo, se più favorevole, un importo pari al doppio di
quest’ultimo.
Nuove regole per la manutenzione degli impianti
termici
in
immobili
abitativi
(appartamenti
e
condomini)
Il D.Lgs 311/2006 afferma i seguenti principi:
• i tempi della manutenzione sono dettati dalle istruzioni tecniche
dell’installatore;
• in mancanza valgono le istruzioni tecniche relative allo specifico
modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente;
• in mancanza di entrambi il proprietario, il conduttore,
l’amministratore o il terzo responsabile di un impianto devono farsi
parte attiva per reperirli;
• se detti soggetti dimostrano che non ci riescono, è il tecnico
incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione che deve
definire le modalità e la frequenza delle operazioni necessarie,
redigendo opportuna relazione scritta e firmata, da consegnare
formalmente al proprietario dell’impianto e al responsabile
dell’esercizio (se diverso dal primo);
• in ogni caso i controlli dovranno essere, a seconda della potenza e del
tipo di apparecchi, effettuati con un determinata periodicità
(evidenziata nella tabella che segue).
Apparecchio
Periodicità di controllo
Caldaie di potenza uguale o maggiore Annuale +
Ulteriore controllo del rendimento di
a 350Kw
combustione da effettuare normalmente a
metà del periodo di riscaldamento
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Caldaie di potenza da 35 Kw a 350 Kw
Caldaie di potenza inferiore a 35 Kw
con anzianità superiore ad 8 anni
Caldaie di potenza inferiore a 35 Kw
con anzianità inferiore ad 8 anni
Scaldabagni a fiamma aperta
Annuale
Biennale
Quadriennale
Biennale
Il provvedimento, inoltre, impone maggiore severità nei controlli degli
impianti termici dotati di generatori di calore con età superiore a 15 anni,
per i quali è prevista una analisi scritta della situazione (mirata alla
riduzione della spesa energetica) che evidenzi gli interventi di riduzione
della spesa stessa, i relativi tempi di ritorno degli investimenti e i possibili
miglioramenti di classe nel sistema di certificazione energetica in vigore.
I QUESITI DEGLI ASSOCIATI
Quale sanzione si applica nei casi di mancata emissione dello scontrino
fiscale?
Il cliente che esce da un esercizio pubblico (bar, ristorante, negozio, ecc...)
senza scontrino, o con uno scontrino con un corrispettivo inferiore a quello
effettivo, non è più sanzionabile dal 02.10.2003.
L’abolizione della sanzione a carico del cliente non fa venir meno
l’obbligo per l’esercente di emettere lo scontrino. La Legge (art. 12 c.2
D.Lgs 471/97) in vigore dal 29.11.06 stabilisce la sanzione accessoria
della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività se nel corso del quinquennio, vengono contestate tre distinte
violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale.
Si evidenzia che nel testo legislativo:
• non è più richiesto il definitivo accertamento delle tre violazioni, ma
è sufficiente la semplice contestazione (art. 16 D.Lgs 472/1997);
• non è più precisato che le tre violazioni, benché distinte, debbano
essere contestate in tempi diversi.
Il provvedimento di Legge dispone che:
• la sospensione è immediatamente esecutiva (pertanto la sua
impugnazione non ne impedirà l’applicazione);
• viene ridotta l’entità della sanzione (da tre giorni ad un mese)
mentre, qualora l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di
contestazione superi la somma di 50.000 €, la sospensione è disposta
per un periodo da un mese a 6 mesi.
Il provvedimento di sospensione viene emanato dalla Direzione
Regionale dell’Agenzia delle Entrate e viene notificato (a pena di
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decadenza) entro i 6 mesi successivi alla contestazione della terza
violazione.
L’esecuzione del provvedimento di sospensione avviene con
l’apposizione sulla porta di accesso al locale del sigillo dell’Organo
procedente (GdF, Ufficio imposte, ecc...).
Principali scadenze di marzo
IVA - Tributo derivante dalla dichiarazione
16 annuale
venerdì Termine per procedere al versamento dell’Iva derivante dalla
dichiarazione annuale. I soggetti tenuti alla presentazione della
dichiarazione possono versare l’Iva dovuta:
• senza maggiorazioni in data odierna – oppure
• con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di
mese, entro il termine per il versamento delle imposte
risultanti dalla dichiarazione unificata.
IRPEF - Ritenute sui redditi di capitale, di
lavoro autonomo, di lavoro dipendente
Scade il termine di versamento delle ritenute, operate nel mese
precedente, presso banche, agenzie postali o concessionari
utilizzando il modello F. 24.
INPS - Contributi mensili
Termine per procedere alla denuncia delle retribuzioni e al
versamento dei contributi previdenziali relativi al mese
precedente.
INPS - Contributo alla gestione separata su
determinati redditi di lavoro autonomo
Termine per versare il contributo relativo ai compensi per
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa pagati nel
mese precedente.
31 LOCAZIONI – Imposta di registro
sabato Registrazione (dopo aver effettuato il preventivo pagamento
dell’imposta di registro) dei nuovi contratti di locazione degli
immobili con decorrenza dal primo giorno del mese in esame,
nonché versamento del tributo dovuto sui rinnovi taciti e per il
nuovo periodo.
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IVA – Scheda Carburanti
Rilevazione, da parte dei soggetti che utilizzano mezzi di
trasporto nell’ambito dell’esercizio dell’attività d’impresa, del
numero dei chilometri da riportare nell’apposita scheda
carburanti.
VARIAZIONI ANNUALI ISTAT
Nella tabella che segue si riporta l’aumento ISTAT, calcolato
in base all’indice dei prezzi al consumo, ridotto al 75%, da
applicare al canone di locazione.
Periodo di riferimento
Annuale
Biennale
Dicembre 2006
1,275 %
2,700 %
Gazzetta Ufficiale
N°.16 del 20/1/07 pag. 11
Riforma del T.F.R. – Incontro con i Datori di lavoro
Poiché la Legge impone ai Datori di lavoro di informare i propri
dipendenti sulle diverse scelte disponibili, l’Associazione organizza una
riunione sull’argomento
giovedì 22 marzo - ore 17,00x
presso i locali della sede in Ivrea v. Ezio Alberton, 1.
Il relatore sarà la dott. Onelia Accattino.
CUORGNE’ - RIUNIONE SUL TRASPORTO DEI RIFIUTI
PRODOTTI IN PROPRIO
Nella riunione che avrà luogo
venerdì 23 marzo – ore 18,00x
nella sala comunale delle riunioni (presso il palazzo civico) il dott. Bruno
Ranieri illustrerà agli Associati Unicap i documenti necessari per
trasportare i rifiuti prodotti dalla propria attività industriale o di artigiano.
La durata prevista della riunione è circa di 1 ora.
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