CONVENZIONE firmata
Transcript
CONVENZIONE firmata
COMUNE DI TORITTO (Provincia di Bari) SCRITTURA PRIVATA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORITTO (BA) E LA COOPERATIVA SOCIALE "AURORA" A.R.L. PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI (CIG: 3584373E28). L'anno duemilaundici il giorno primo del mese di dicembre, presso la sede del Comune di Toritto (Ba), in via Municipio n. 11 TRA La dott.ssa Abbrescia Paola, dipendente di questo Comune quale funzionario amministrativo Responsabile del Settore I° Affari Generali, autorizzata a stipulare per conto del Comune di Toritto (n. c.f. 80006460721) il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'alt 107, comma 3, lettera e) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 114 del 21.11.2011, E "AURORA", Società Cooperativa Sociale a.r.l., avente sede legale a Toritto (Ba), Via A. Toscanini n. 7, numero partita I.V.A 06296230722, iscritta all'albo regionale delle Cooperative sociali, sez, B, al n. 307, nella persona del suo amministratore unico e legale rappresentante dott. PROSCIA Nicola Maria, nato a Bari il 13/04/1979, residente a Toritto (Ba), in Via Toscanini n. 7 (codice fiscale PRSNLM79D13A662Y); Visti gli art. 4, 5 e 9 della Legge 381/91 e s.m.i. ; Visto l’art. 6 della L. R. 21/93; PREMESSO - il Comune di Toritto intende sostenere opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell’art. 4 della legge 381/91, in applicazione dei principi contenuti nell’art. 1 paragrafo b) e a norma della L.R. 21/93 contenente iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della L. 321/91 “Disciplina delle cooperative”; - con l’affidamento alla Società Cooperativa Sociale “Aurora” (nel prosieguo denominata Cooperativa), delle attività oggetto della convenzione il Comune di Toritto (nel prosieguo denominato Comune), nell’esercizio della funzione socio – assistenziale cui è istituzionalmente preposto, si pone l’obiettivo di assistere persone in situazione di emarginazione e disadattamento sociale, offrendo loro la possibilità di svolgere una attività lavorativa, specificatamente finalizzata, nell’ambito di un più complesso intervento di promozione umana, al loro recupero e reinserimento sociale; - il Comune e la Cooperativa, a livello rispettivamente istituzionale e sociale, sono espressione della medesima comunità locale cui compete il dovere di tutelare i soggetti più deboli e pertanto ritengono di dovere coordinare ed integrare la comune azione in tal senso, salvaguardando le rispettive autonomie e 1 peculiarità, intervenendo a favore della persona in condizione di disagio individuale e di emarginazione sociale; - il valore complessivo del servizio è inferiore alla soglia comunitaria e pertanto può applicarsi l'art. 5 della Legge 381 dell'8.11.1991 e s.m.i.; - le attività oggetto della presente convenzione sono idonee per consentire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; - la Cooperativa è stata individuata a seguito di trattativa diretta, ai sensi dell'art. 5 della Legge 381 dell'8.11.1991 e s.m.i.; - la Cooperativa risulta essere iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. al numero 06296230722 Reg. Imprese di Bari, data di iscrizione 18/04/2005 - numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (REA) 475601; - che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate la Cooperativa può svolgere attività di pulizia; - nell'esecuzione del servizio verranno utilizzate persone svantaggiate nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 381/1991 e dalla Legge Regionale n. 21/1993; - che con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 in data 13/07/2011, esecutiva ai sensi di legge, si forniva l’indirizzo politico-amministrativo di affidare direttamente il servizio di pulizia di immobili comunali (comprendenti il Palazzo Municipale, i locali del cimitero, il Pronto soccorso di Quasano e Palazzo Stella) a cooperativa sociale di tipo B esistente nel territorio del Comune di Toritto, iscritta alla relativa sezione dell’Albo regionale, ai sensi dell’art. 5 della Lcgge n. 381 del 08/11/1991, ed ai sensi della Legge regionale n. 21 del 01/09/1993; - in esecuzione della citata D.G.C. n. 103/2011 si è provveduto a comunicare alla Cooperativa sociale “Aurora” a.r.l., in quanto unica cooperativa sociale di tipo B presente sul territorio, la volontà dell’amministrazione comunale di procedere all’affidamento diretto del servizio di pulizia di immobili comunali per la durata di anni 3 (tre) a mente della citata normativa nazionale e regionale ed a richiedere la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e professionale di cui agli artt. 38 e 39 del codice dei codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163/2006); - la cooperativa sociale “Aurora”, con note acclarate al protocollo comunale, a seguito di richiesta di questo settore, ha provveduto a trasmettere la documentazione attestante il possesso dei requisiti anzidetti; - che con determinazione n. 114 del 21.11.2011 del settore I° Affari Generali si approvava lo schema di convenzione relativa al servizio di pulizia di immobili comunali da affidarsi alla Società Cooperativa Sociale "AURORA" a.r.l., con sede legale a Toritto (Ba), Via A. Toscanini n. 7, per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 01/12/2011 al 30/11/2014; - che è stato acquisito agli atti di questo Comune il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla ditta appaltatrice da cui si evince che la medesima risulta regolare; SI CONVIENE QUANTO SEGUE: ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO Il Comune di Toritto affida alla Società Cooperativa Sociale "AURORA" a.r.l., con sede a Toritto (Ba) in Via Toscanini n. 7, il servizio di pulizia di immobili comunali che comprendono il Palazzo Municipale, i locali del cimitero, la Guardia Medica Turistica di Quasano e Palazzo Stella, finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La prestazione oggetto dell’appalto consiste nell’obbligo di mantenere puliti tutti i locali, i servizi igienici, le parti dell’edificio diverse dai locali, i serramenti, le pertinenze, nonché l’arredamento e le eventuali attrezzature meccaniche o telematiche in essi presenti e comprende: pareti, soffitti, finestre, porte, vetrate, divisori, atri, pavimenti in opera di qualsiasi tipo di materiale siano costruiti, maniglie, infissi interni ed esterni, tapparelle di finestre o porte e relativi cassonetti, tutti i caloriferi, servizi 2 igienici e spogliatoi, balconi. Si intendono compresi nella pulizia anche tutti i mobili ed arredi vari, insegne, targhe ed ogni altro arredo presente nell’ambiente. La pulizia di termoconvettori, condizionatori o apparecchi similari deve essere effettuata limitatamente alle superfici esterne degli stessi, con l’avvertenza di non danneggiare o manomettere i vari congegni. Le modalità di espletamento del servizio di pulizia prescrivono, tra l’altro, il ricorso a prodotti detergenti altamente biodegradabili, non nocivi alla salute umana, nella misura e con il dosaggio prescritti dalla fabbrica di produzione dei medesimi. La cooperativa ha l’onere di documentare le caratteristiche dei prodotti detergenti impiegati dal proprio personale dipendente. Le prestazioni comprese nel concetto di “servizio di pulizia” sono dettagliatamente riportate nel successivo articolo 4, dove si rinvengono indicate le frequenze delle singole lavorazioni previste. ART. 2 – ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI L’entità delle prestazioni dovute e di seguito riportate deve ritenersi indicativa in quanto l’Amministrazione ha la facoltà di variarne il numero in più o in meno, in relazione a specifiche esigenze che si possano presentare. La cooperativa dovrà apportare tutte le necessarie varianti richieste dal Comune che non comportino un maggior onere rispetto a quello contrattuale; per le varianti che comporteranno un maggior onere si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli seguenti. ART. 3 – COMPUTO ED INDICAZIONE DEGLI EDIFICI Gli edifici interessati dal servizio sono: 1) Palazzo Municipale, via Municipio, 11; 2) Cimitero comunale: locale custode, sala autoptica, sacrario e bagni; 3) Palazzo Stella, Piazza A. Moro, 40; 4) Locali della Guardia Medica Turistica di Quasano, Via del Narciso. Le parti pattuiscono, inoltre, che il servizio in oggetto potrà essere ampliato ad altri edifici non indicati nel precedente comma, alle medesime condizioni del presente capitolato. In tal caso si applicheranno le disposizioni del successivo art. 10. ART. 4 – OPERAZIONI DI PULIZIA Le operazioni di pulizia comprendono tutti i locali del Palazzo Municipale, del cimitero comunale, del Pronto soccorso di Quasano e di Palazzo Stella, ad eccezione di quelli attualmente in gestione o comodato d’uso in favore di soggetti terzi. 4.1 PALAZZO MUNICIPALE Le operazioni di pulizia devono svolgersi secondo le cadenze qui di seguito riportate. A) con frequenza giornaliera: • devono essere arieggiati i locali, svuotati e puliti i cestini mediante sostanze detergenti e disinfettanti con sostituzione dei sacchetti in plastica interni ai cestini; • i rifiuti devono essere raccolti in modo differenziato e depositati diligentemente negli appositi contenitori nel rispetto delle norme igieniche ed antinfortunistiche; • scopare e lavare i pavimenti dei servizi igienici e pulire i servizi igienici mediante il lavaggio dei sanitari, con impiego di prodotti ad alta capacità igienizzante e utilizzo di materiale (spugne, stracci, scope) diverso da quelli usati negli altri locali; • fornitura e distribuzione di carta igienica, salviette in carta e sapone liquido. B) con frequenza settimanale: • scopare e lavare i pavimenti degli uffici, dell’aula consiliare, dei corridoi, dell’ascensore, con detergenti idonei a garantire l’igiene senza danneggiare la pavimentazione; 3 • disincrostazione dei sanitari con impiego di prodotti disincrostanti non a base di acidi forti (cloridrico, nitrico e solforico); • lavaggio pareti ad altezza uomo zona WC; • pulizia archivi, ripostigli, locali tecnici ecc. e lavaggio; • lavaggio ad umido davanzali interni; • obbligo di spolverare con panno leggermente inumidito con alcol e sostanze detergenti le apparecchiature telefoniche e telematiche in dotazione dei vari uffici, gli arredi, le scrivanie, ed in genere ogni superficie idonea al ristagno della polvere; C) con frequenza mensile: • pulire tutte le superfici delle porte interne, effettuare deragnatura soffitti e pavimenti; • scopare e lavare gli spazi esterni dell’edificio (cortile, scale, corridoi esterni, ecc) con detergenti idonei a garantire l’igiene senza danneggiare la pavimentazione; • lavaggio di cestini per la carta; D) con frequenza semestrale (mesi di ottobre e aprile): • spolverare ripiani degli archivi interni degli armadi; • pulire tutte le superfici in vetro delle finestre, dei finestroni e di tutte le porte esterne; • pulire caloriferi e lampadari; • lavaggio/spolveratura ad umido tende; • aspirazione con prolunghe ed accessori di pareti, soffitti e di tutte le parti aeree oltre altezza d’uomo, compresi apparecchi di illuminazione, termoconvettori, caloriferi, cassonetti, bocchette di aerazione, apparecchi di condizionamento, davanzali, ecc. senza l’uso di scale; • disincrostazione rubinetteria; • lavaggio delle pareti lavabili, pareti attrezzate e divisorie, porte a vetro o in laminato plastico, sopraluci di porte, divisori a vetri di tutti i locali; • aspirazione della polvere da poltrone, divani, sedie in tessuto; • lavaggio con soluzione detergente di tutti i davanzali esterni; • lavaggio vetri, telai, infissi. 4.2 CIMITERO COMUNALE Le operazioni di pulizia relative al locale custode, alla sala autoptica, al sacrario ed ai bagni del cimitero comunale, devono svolgersi secondo le cadenze qui di seguito riportate. A) con frequenza di 2 volte a settimana: • scopare e lavare i pavimenti dei servizi igienici e pulire i servizi igienici mediante il lavaggio dei sanitari, con impiego di prodotti ad alta capacità igienizzante ed utilizzo di materiale (spugne, stracci, scope) diverso da quelli usati negli altri locali; • fornitura e distribuzione di carta igienica, salviette in carta e sapone liquido; B) con frequenza settimanale: • scopare e lavare i pavimenti del locale custode, della sala autoptica e del sacrario con detergenti idonei a garantire l’igiene senza danneggiare la pavimentazione; • devono essere arieggiati i locali, svuotati e puliti i cestini mediante sostanze detergenti e disinfettanti con sostituzione dei sacchetti in plastica interni ai cestini; • i rifiuti devono essere raccolti in modo differenziato e depositati diligentemente negli appositi contenitori, nel rispetto delle norme igieniche ed antinfortunistiche; • disincrostazione dei sanitari con impiego di prodotti disincrostanti non a base di acidi forti (cloridrico, nitrico e solforico); • lavaggio pareti ad altezza uomo zona WC; • lavaggio ad umido davanzali interni; • obbligo di spolverare con panno leggermente inumidito con alcol e sostanze detergenti le apparecchiature telefoniche e telematiche presenti nel locale custode, gli arredi, le scrivanie, ed in genere ogni superficie idonea al ristagno della polvere; 4 C) con frequenza mensile: • pulire tutte le superfici delle porte interne, effettuare deragnatura soffitti e pavimenti; D) con frequenza semestrale (mesi di ottobre e aprile): • spolverare ripiani degli archivi interni degli armadi; • pulire tutte le superfici in vetro delle finestre, dei finestroni e di tutte le porte esterne; • aspirazione con prolunghe ed accessori di pareti, soffitti e di tutte le parti aeree oltre altezza d’uomo, compresi apparecchi di illuminazione, termoconvettori, caloriferi, cassonetti, bocchette di aerazione, apparecchi di condizionamento, davanzali, ecc. senza l’uso di scale; • disincrostazione rubinetteria; • lavaggio con soluzione detergente di tutti i davanzali esterni; • lavaggio vetri, telai, infissi. 4.3 PALAZZO STELLA Le operazioni di pulizia devono svolgersi secondo le cadenze qui di seguito riportate. A) con frequenza giornaliera: • devono essere arieggiati i locali, svuotati e puliti i cestini mediante sostanze detergenti e disinfettanti con sostituzione dei sacchetti in plastica interni ai cestini; • i rifiuti devono essere raccolti in modo differenziato e depositati diligentemente negli appositi contenitori, nel rispetto delle norme igieniche ed antinfortunistiche; • scopare e lavare i pavimenti dei servizi igienici e pulire i servizi igienici mediante il lavaggio dei sanitari, con impiego di prodotti ad alta capacità igienizzante ed utilizzo di materiale (spugne, stracci, scope) diverso da quelli usati negli altri locali; • fornitura e distribuzione di carta igienica, salviette in carta e sapone liquido. B) con frequenza settimanale: • scopare e lavare i pavimenti della reception e di tutti i locali di passaggio come la galleria, le scale, l’ascensore, con detergenti idonei a garantire l’igiene senza danneggiare la pavimentazione; • disincrostazione dei sanitari con impiego di prodotti disincrostanti non a base di acidi forti (cloridrico, nitrico e solforico); • lavaggio pareti ad altezza uomo zona WC; C) con frequenza mensile: • pulire la sala lettura, la sala consultazione informatica con i relativi arredi (apparecchiature telefoniche e telematiche) usando prodotti specifici, le sale archivio 1 e 2, la sala musica (con prodotti specifici per il parquet); D) con frequenza semestrale (mesi di ottobre e aprile): • pulire tutte le superfici in vetro delle finestre ed i balconi; E) all’occorrenza: pulire la sala congressi e la sala espositiva. 4.4 GUARDIA MEDICA TURISTICA DI QUASANO Le operazioni di pulizia relative alla Guardia Medica Turistica di Quasano devono svolgersi nel periodo estivo (15 giugno – 31 agosto) con le cadenze qui di seguito riportate: A) con frequenza giornaliera: • Spazzatura e lavaggio con detergenti non corrosivi delle pavimentazioni di tutti gli ambienti della struttura adibita a Guardia Medica Turistica; • Spolvero arredi, suppellettili, infissi, quadri, ecc. negli ambienti innanzi citati; • Svuotamento e pulizia di cestini gettacarte; i rifiuti devono essere raccolti in modo differenziato e depositati diligentemente negli appositi contenitori, nel rispetto delle norme igieniche ed antinfortunistiche; • Lavaggio ed accurata disinfestazione delle apparecchiature idrico-sanitarie e delle piastrelle verticali ed orizzontali dei servizi igienici; 5 B) • C) • con frequenza settimanale: lavaggio e pulizia infissi; con frequenza annuale (prima dell’apertura della Guardia Medica): pulizia completa ed igienizzazione di tutti gli ambienti. ART. 5 - QUANTIFICAZIONE DEI SERVIZI Per la misurazione e la successiva contabilizzazione dei servizi appaltati si farà riferimento all’esecuzione su base mensile delle prestazione elencate nel precedente articolo. ART. 6 - ORARIO DI SVOLGIMENTO I seguenti orari di svolgimento del servizio potranno essere variati nel corso dell’appalto, previa determinazione del responsabile del Settore Affari Generali e di seguito ad ordine di servizio del direttore dell’esecuzione del contratto. 6.1 PALAZZO COMUNALE L’espletamento del servizio dovrà avvenire per le prestazioni concernenti gli spazi esterni (androne, cortile, scale, corridoi, ecc) al di fuori dell’orario d’ufficio. Le prestazioni da effettuarsi all’interno degli uffici dovranno svolgersi prevalentemente oltre l’orario d’ufficio. L’affidatario del servizio è tenuto a ritirare la chiave del portone d’ingresso e le chiavi degli uffici, conservandole con diligenza sino al termine del rapporto contrattuale. 6.2 CIMITERO COMUNALE L’espletamento del servizio dovrà avvenire prevalentemente oltre l’orario di apertura del cimitero comunale. 6.3 PALAZZO STELLA L’espletamento del servizio dovrà avvenire al di fuori degli orari di utilizzo dei locali del Palazzo. L’affidatario del servizio è tenuto a ritirare la chiave del portone d’ingresso e le chiavi dei locali del palazzo, conservandole con diligenza sino al termine del rapporto contrattuale. 6.4 GUARDIA MEDICA TURISTICA DI QUASANO L’espletamento del servizio dovrà avvenire al di fuori degli orari di utilizzo della locale guardia medica turistica. L’affidatario del servizio è tenuto a ritirare la chiave del cancello e delle porte d’ingresso, conservandole con diligenza sino al termine del rapporto contrattuale. Art. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la cooperativa sociale ha costituito la prescritta cauzione nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, mediante polizza fidejussoria n. 718753070 rilasciata da Allianz S.p.A., con sede legale a Trieste – Largo Ugo Irneri, 1 – Agenzia di Modugno, in data 30/11/2011. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all’art. 75, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell’affidamento del servizio. La polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dovrà avere una durata pari a quella contrattuale. 6 La cauzione potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire il danno che la stazione appaltante abbia patito in corso di esecuzione della convenzione. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora in fase di esecuzione della convenzione essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte della cooperativa, pena la risoluzione della convenzione. L’importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell’incarico. La cauzione, che non dovrà prevedere clausole di estinzione automatica della garanzia, rimarrà vincolata per tutta la durata contrattuale e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del responsabile del servizio. ART. 8 - DIVIETO DI SUBAPPALTO È fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte i servizi oggetto della presente convenzione o di cedere in tutto o in parte il relativo contratto, pena l'incameramento della cauzione e il risarcimento dei danni. ART. 9 - REGIME DI INVARIABILITÀ DEI PREZZI Il prezzo offerto dalla ditta dovrà essere inteso comprensivo di ogni spesa e, come tale, è fisso ed invariabile. Nel prezzo contrattuale si intende inglobato, senza eccezione, qualsiasi ulteriore intervento che risulti necessario ai fini dell’espletamento del servizio a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nel presente capitolato. Il prezzo di cui sopra si intende accettato dalla ditta e, in quanto tale, resta fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata della convenzione. È consentita la revisione del prezzo ai sensi dell’art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 previa istruttoria condotta dal responsabile del servizio sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del medesimo decreto. ART. 10 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E VARIAZIONI Il Comune di Toritto si impegna ad erogare per la fornitura del servizio i seguenti corrispettivi: Servizio Art. 4.1 Art. 4.2 Art. 4.3 Art. 4.4 Art. 4.1 Art. 4.2 Art. 4.3 Art. 4.4 Art. 4.1 Art. 4.2 Art. 4.3 Art. 4.4 Art. 4.1 Art. 4.2 Art. 4.3 Anno 2011 (1 mese) 2011 “ 2011 “ 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 (11 mesi) 2014 ” 2014 ” Importo netto € 1.145,83 € 173,61 € 486,11 // € 13.750,00 € 2.083,33 € 5.833,33 € 1.666,67 € 13.750,00 € 2.083,33 € 5.833,33 € 1.666,67 € 12.604,13 € 1.909,71 € 5.347,21 IVA 21% € 240,63 € 36,46 € 102,08 // € 2.887,50 € 437,50 € 1.225,00 € 350,00 € 2.887,50 € 437,50 € 1.225,00 € 350,00 € 2.646,93 € 401,06 € 1.122,88 Totale € 1.386,46 € 210,07 € 588,19 // € 16.637,50 € 2.520,83 € 7.058,33 € 2.016,67 € 16.637,50 € 2.520,83 € 7.058,33 €. 2.016,67 € 15.251,06 € 2.310,77 € 6.470,09 7 Art. 4.4 2014 ” € 1.527,79 € 320,87 € 1.848,66 e verrà corrisposto sulla base di rituali fatture, assumendo come importo 1/12 del valore annuale del contratto in relazione agli interventi computati su base mensile, fatte salve le verifiche di competenza del direttore per l’esecuzione del contratto; per quanto concerne i locali della Guardia medica di Quasano la liquidazione avverrà su base mensile. La liquidazione del credito dell’appaltatore è subordinata alla verifica della regolarità contributiva della cooperativa e all’accertamento della corrispondenza tra quanto risultante dalla documentazione agli atti e quanto risultante dalla fattura; il controllo della documentazione probatoria avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura. Le parti pattuiscono inoltre che il servizio in oggetto potrà essere ampliato ad altri edifici non indicati nel precedente comma, alle medesime condizioni del presente capitolato. Nel caso in cui l’elenco degli edifici fosse incrementato il corrispettivo verrà definito dalle parti attraverso un’analisi comparata con situazioni analoghe e definito per iscritto ogni volta. Le stesse condizioni valgono nel caso in cui si dia vita ad un ampliamento o ad una riduzione volumetrica degli attuali ambienti. Qualora si rendesse necessaria la cessazione del servizio per taluno dei locali che ne sono interessati o, viceversa, occorresse estendere il servizio ad altri locali, la cooperativa sarà tenuta ad assoggettarsi, dietro comunicazione dell’amministrazione appaltante, alla diminuzione e all’aumento del servizio, nonché alla relativa proporzionale variazione del corrispettivo pattuito, purché il valore della variazione non sia superiore ad un quinto del corrispettivo medesimo. Ove detto limite venga superato, sarà in facoltà dell’impresa appaltatrice chiedere la risoluzione del contratto d’appalto senza alcun onere o risarcimento da parte del Comune. Per la quantificazione economica delle variazioni si dà atto che il servizio di cui alla presente convenzione si riferisce ai locali del Palazzo comunale, di Palazzo Stella, del cimitero comunale, della Guardia medica Turistica di Quasano, ad eccezione dei locali attualmente in gestione o comodato d’uso in favore di soggetti terzi. Se i locali aggiunti avranno le stesse caratteristiche e richiederanno lo stesso tipo di servizio previsto per gli altri locali oggetto del presente affidamento si procederà nel modo seguente: il prezzo annuo offerto diviso la superficie dei locali puliti = costo del servizio per mq. Si moltiplicherà quest’ultimo per la superficie dell’ampliamento o della diminuzione e si otterrà il prezzo annuo per mq., quindi si trasformerà in canone annuo e quindi in canone mensile. Qualora invece le aree da aggiungere ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione non abbiano le stesse caratteristiche o richiedano prestazioni diverse, la cooperativa appaltatrice sarà tenuta a presentare apposito preventivo che l’amministrazione si riserva di giudicare. ART. 11 - TUTELA DEI LAVORATORI La cooperativa è tenuta ad osservare tutti gli obblighi assicurativi, retributivi e previdenziali previsti dalla normativa vigente o che potrà sopravvenire durante il servizio riguardante la mano d’opera impiegata nei servizi di pulizia; l’appaltatore è inoltre tenuto ad adottare nel corso dell’esecuzione del servizio le procedure e gli accorgimenti opportuni affinché sia tutelata l’incolumità degli operai e dei terzi, nonché siano evitati danni alle proprietà pubbliche e private. Gli operatori dovranno necessariamente avere in dotazione tutte le attrezzature antinfortunistiche necessarie per i servizi richiesti. La cooperativa dovrà inoltre utilizzare macchine e attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi conformi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Gli operatori sono obbligati ad usare tutti i mezzi di protezione della persona sotto l’esclusiva responsabilità della cooperativa. 8 A riguardo la cooperativa conferma di avere piena conoscenza di tutte le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e di impegnarsi ad applicarle con diligenza. Qualora dovesse verificarsi un infortunio la responsabilità dell’accaduto sarà interamente ed esclusivamente a carico della cooperativa. ART. 12 - POLIZZA ASSICURATIVA A tutela della totalità dei danni che possano colpire gli edifici e gli ambienti oggetto dell’appalto, nonché tutte le loro pertinenze ed accessori di ogni genere la cooperativa ha presentato per tutto il corso di durata dell’appalto una polizza di responsabilità civile contro terzi di valore pari a €. 500.000,00; tale assicurazione esimerà il Comune da qualsiasi eventuale responsabilità per danni che potrebbero essere cagionati a persone, cose ed animali nell’espletamento del relativo servizio. ART. 13 – SOPRALLUOGO PROPEDEUTICO ALL’AVVIO DEL SERVIZIO Prima dell’avvio del servizio la cooperativa dovrà effettuare, in contraddittorio con il Comune, un sopralluogo presso i locali oggetto del servizio. Al sopralluogo dovrà partecipare il legale rappresentante della cooperativa o altro incaricato all’uopo delegato. ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente, nei casi previsti dal codice civile nonché nei seguenti casi: - ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni; - gravi e reiterate violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità dei lavori, nonché il rapporto di fiducia tra appaltante ed appaltatore; - grave negligenza o frode della cooperativa. La cooperativa sarà considerata gravemente negligente qualora cumuli, nel corso della durata del contratto, penali per un importo pari o superiore a € 1.000,00; in questo caso le parti ritengono di comune accordo che tale inadempienza costituisca presupposto per l’applicabilità per l’articolo 1456 c.c.; - ritardo ingiustificato nell’esecuzione degli interventi tali da pregiudicare in maniera sostanziale il raggiungimento degli obiettivi che l’ente appaltante vuole ottenere con il presente appalto. Il Comune, in relazione a quanto sopra esposto, fisserà un termine massimo di dieci giorni entro cui la cooperativa dovrà adempiere, decorso inutilmente il quale potrà provvedere a dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte, applicando il pregiudizio economico derivante all’ente appaltante per il danno subito. ART. 15 - GESTIONE DEI SERVIZI I servizi che costituiscono oggetto della presente convenzione devono essere espletati mediante autonoma organizzazione; la cooperativa affidataria deve provvedere a suo carico a reperire tutto ciò che risulti necessario per l’espletamento del servizio e soprattutto il materiale e le attrezzature occorrenti per lo svolgimento del servizio. Dall’amministrazione sarà esercitata un’attività di controllo relativa alla verifica del corretto espletamento dei servizi appaltati al fine di accertare le modalità di esecuzione del servizio; il Comune inoltre potrà ordinare tutte le prescrizioni che ritenesse opportune in merito all’espletamento del servizio medesimo. 9 ART. 16 - RESPONSABILITÀ PER DANNI La cooperativa affidataria è responsabile di tutti i danni che dovessero essere cagionati agli edifici comunali nonché a loro pertinenze ed accessori di ogni genere, che dovessero accadere durante l’orario di espletamento del servizio di pulizia, fatta salva la dimostrazione della propria non imputabilità. In conformità alle disposizioni del codice civile nonché del codice penale, è tenuta, inoltre, all’osservanza del segreto di tutto ciò di cui per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti il Comune. ART. 17 - ESECUZIONE DEI SERVIZI – INTERVENTI PARTICOLARI La cooperativa è obbligata a realizzare le prestazioni oggetto della presente convenzione in modo perfetto e secondo le regole dell’arte. L’appaltatore avrà la facoltà di realizzare le prestazioni previste dalla presente convenzione nel modo che riterrà più opportuno ai fini della loro esecuzione ottimale sempre che il direttore per l’esecuzione del contratto non ritenga che tali scelte possano pregiudicare la perfetta realizzazione del servizio. L’ente comunale è in facoltà di esigere che un particolare intervento sia realizzato entro un termine perentorio, da comunicarsi con congruo anticipo, ovvero di determinare le modalità di svolgimento di un intervento qualora sussistano particolari esigenze; l’appaltatore è obbligato ad osservare questi nuovi ordini di servizio per l’espletamento dei quali non sarà corrisposto alcun compenso integrativo. Ai dipendenti della ditta aggiudicataria è fatto divieto di aprire cassetti o armadi, maneggiare carte, disegni o altri documenti casualmente ed eccezionalmente lasciati sui tavoli o scrivanie. Il personale consegnerà al proprio superiore ogni oggetto che risulti smarrito, rinvenuto nell’espletamento del servizio, il quale tempestivamente provvederà alla consegna dello stesso all’ufficio competente. Nello svolgimento del servizio di pulizia deve evitarsi qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell’attività degli edifici. La cooperativa si impegna altresì alla tempestiva sostituzione del personale assente per ferie, malattia ecc. ciò allo scopo di evitare disservizi nell’espletamento del servizio. ART. 18 – MATERIALI E ATTREZZATURE L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta, le caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso delle strutture, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato e dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni. Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche vigenti. La ditta sarà inoltre responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature sia dei prodotti utilizzati. ART. 19 - ONERI DEL COMUNE Il Comune ha l’onere di mettere a disposizione per l’espletamento del servizio l’erogazione di acqua ed elettricità necessarie e l’utilizzo di ripostigli per la custodia delle attrezzature. La stazione appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di mettere a disposizione della cooperativa collaboratori destinatari dei c.d. Buoni lavoro (“voucher”) per l’esecuzione di operazioni di pulizia che esulano dalle previsioni contrattuali per tipologia e cadenza. ART. 20 - ONERI DELLA DITTA La ditta ha l’onere di: 10 - fornire ai propri dipendenti la divisa costituita da un camice con cartellino di riconoscimento; - tutte le attrezzature necessarie per l’esecuzione del servizio; - i detersivi ed i prodotti necessari alla corretta pulizia; - i prodotti di ricambio necessari per l’espletamento della toeletta, carta igienica, salviette, sapone; - tutto ciò che possa servire per il corretto espletamento del servizio, ivi compresi i contenitori per lo smaltimento dei rifiuti. ART. 21 - SMALTIMENTO RIFIUTI La cooperativa è obbligata al complesso delle attività che riguardano lo smaltimento dei rifiuti raccolti durante le operazioni di pulizia e, precisamente, quelle derivanti dallo svuotamento dei cestini, dei posacenere e di tutto ciò che venga comunque raccolto durante l’espletamento del servizio di pulizia. Il complesso dei materiali dovrà essere raccolto mediante l’utilizzo di idonei sacchi e suddiviso per tipologia di rifiuto secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in tema di raccolta differenziata di rifiuti per poi essere depositati diligentemente nel relativo centro di raccolta. ART. 22 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RELATIVE SANZIONI Se l’amministrazione accerterà il precario stato di pulizia di un locale o gruppo di locali derivante da scarso livello delle pulizie ordinarie avrà la facoltà di richiedere all’impresa una serie di interventi di ripristino da eseguire entro cinque giorni dalla comunicazione. Per interventi con scadenza giornaliera o periodica non forniti e non seguiti da interventi di ripristino l’Amministrazione, al perdurare delle inadempienze, potrà applicare una sanzione pecuniaria pari ad Euro 50,00 (euro cinquanta). L’applicazione della sanzione pecuniaria dovrà essere preceduta dalla formalità della contestazione degli addebiti da parte del Direttore del Contratto, mediante comunicazione all’appaltatore da farsi con lettera notificata dal messo comunale o mediante raccomandata A/R. In caso di applicazione della predetta penale, l’importo relativo sarà detratto dalle rate di acconto, di conguaglio o di saldo immediatamente successive alla rilevazione dell’inadempienza e/o mediante corrispondente incameramento sulla cauzione definitiva. Il Comune si riserva altresì di far eseguire da altro soggetto il servizio nel caso in cui lo stesso non venga eseguito dalla cooperativa appaltatrice ovvero da essa trascurato, ponendo le relative spese interamente a carico dell’appaltatore. ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI La cooperativa, nonché tutti i suoi dipendenti, nel corso della prestazione del servizio dovranno osservare diligentemente le indicazioni presenti nel seguente articolo: - tutti i servizi devono essere realizzati nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nella presente convenzione e, comunque, secondo una perfetta direzione; a tal fine dovranno utilizzare solamente apparecchiature che si trovino in uno stato di massima efficienza ed in piena rispondenza alle norme vigenti in tema di sicurezza; - il servizio di pulizia deve essere realizzato in base a criteri che garantiscano pienamente la totale conservazione sia dei locali che di tutti gli arredi e di quanto in essi contenuti; -il servizio di pulizia relativo a tutte le apparecchiature elettroniche presenti negli uffici deve obbligatoriamente essere realizzato con la massima diligenza in modo tale che non si cagioni alcun danno alle stesse. ART. 24 - CONTROVERSIE 11 Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere relativa all’esecuzione o all’interpretazione della presente convenzione, il foro competente è quello di Bari. ART. 25 – DURATA DEL SERVIZIO La durata del servizio è fissata in anni 3 (tre) con decorrenza dal 01/12/2011 al 30/11/2014. Le parti si riservano di recedere anticipatamente con un preavviso di tre mesi da esercitarsi tramite lettera raccomandata a.r. ART. 26 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ La cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche. ART. 27 - SPESE DI CONTRATTO Sono a carico della cooperativa, ai sensi della legge, tutte le spese contrattuali e, in particolare, le spese di bollo e di registrazione della convenzione. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso ex art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi e disposizioni vigenti in materia. La presente convenzione si compone di numero 12 (dodici) facciate. Letto, approvato e sottoscritto, PER IL COMUNE IL RESPONSABILE DEL SETTORE I° AFFARI GENERALI Dott.ssa Paola Abbrescia PER LA COOPERATIVA SOCIALE AURORA IL LEGALE RAPPRESENTANTE Dott. Proscia Nicola Maria 12