CONVENZIONE firmata

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CONVENZIONE firmata
COMUNE DI TORITTO
(Provincia di Bari)
SCRITTURA PRIVATA
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORITTO (BA) E LA COOPERATIVA SOCIALE "AURORA"
A.R.L. PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI (CIG:
3584373E28).
L'anno duemilaundici il giorno primo del mese di dicembre, presso la sede del Comune di Toritto (Ba),
in via Municipio n. 11
TRA
La dott.ssa Abbrescia Paola, dipendente di questo Comune quale funzionario amministrativo
Responsabile del Settore I° Affari Generali, autorizzata a stipulare per conto del Comune di Toritto (n.
c.f. 80006460721) il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'alt 107, comma 3, lettera e) del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 114 del
21.11.2011,
E
"AURORA", Società Cooperativa Sociale a.r.l., avente sede legale a Toritto (Ba), Via A. Toscanini n.
7, numero partita I.V.A 06296230722, iscritta all'albo regionale delle Cooperative sociali, sez, B, al n.
307, nella persona del suo amministratore unico e legale rappresentante dott. PROSCIA Nicola Maria,
nato a Bari il 13/04/1979, residente a Toritto (Ba), in Via Toscanini n. 7 (codice fiscale
PRSNLM79D13A662Y);
Visti gli art. 4, 5 e 9 della Legge 381/91 e s.m.i. ;
Visto l’art. 6 della L. R. 21/93;
PREMESSO
- il Comune di Toritto intende sostenere opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate
nell’art. 4 della legge 381/91, in applicazione dei principi contenuti nell’art. 1 paragrafo b) e a norma
della L.R. 21/93 contenente iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative
della L. 321/91 “Disciplina delle cooperative”;
- con l’affidamento alla Società Cooperativa Sociale “Aurora” (nel prosieguo denominata Cooperativa),
delle attività oggetto della convenzione il Comune di Toritto (nel prosieguo denominato Comune),
nell’esercizio della funzione socio – assistenziale cui è istituzionalmente preposto, si pone l’obiettivo di
assistere persone in situazione di emarginazione e disadattamento sociale, offrendo loro la possibilità di
svolgere una attività lavorativa, specificatamente finalizzata, nell’ambito di un più complesso
intervento di promozione umana, al loro recupero e reinserimento sociale;
- il Comune e la Cooperativa, a livello rispettivamente istituzionale e sociale, sono espressione della
medesima comunità locale cui compete il dovere di tutelare i soggetti più deboli e pertanto ritengono di
dovere coordinare ed integrare la comune azione in tal senso, salvaguardando le rispettive autonomie e
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peculiarità, intervenendo a favore della persona in condizione di disagio individuale e di emarginazione
sociale;
- il valore complessivo del servizio è inferiore alla soglia comunitaria e pertanto può applicarsi l'art. 5 della
Legge 381 dell'8.11.1991 e s.m.i.;
- le attività oggetto della presente convenzione sono idonee per consentire l'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate;
- la Cooperativa è stata individuata a seguito di trattativa diretta, ai sensi dell'art. 5 della Legge 381
dell'8.11.1991 e s.m.i.;
- la Cooperativa risulta essere iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. al numero 06296230722 Reg.
Imprese di Bari, data di iscrizione 18/04/2005 - numero di iscrizione al Repertorio Economico
Amministrativo (REA) 475601;
- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate la Cooperativa può svolgere attività di pulizia;
- nell'esecuzione del servizio verranno utilizzate persone svantaggiate nel rispetto di quanto previsto dalla
Legge n. 381/1991 e dalla Legge Regionale n. 21/1993;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 in data 13/07/2011, esecutiva ai sensi di legge, si
forniva l’indirizzo politico-amministrativo di affidare direttamente il servizio di pulizia di immobili
comunali (comprendenti il Palazzo Municipale, i locali del cimitero, il Pronto soccorso di Quasano e
Palazzo Stella) a cooperativa sociale di tipo B esistente nel territorio del Comune di Toritto, iscritta alla
relativa sezione dell’Albo regionale, ai sensi dell’art. 5 della Lcgge n. 381 del 08/11/1991, ed ai sensi della
Legge regionale n. 21 del 01/09/1993;
- in esecuzione della citata D.G.C. n. 103/2011 si è provveduto a comunicare alla Cooperativa sociale
“Aurora” a.r.l., in quanto unica cooperativa sociale di tipo B presente sul territorio, la volontà
dell’amministrazione comunale di procedere all’affidamento diretto del servizio di pulizia di immobili
comunali per la durata di anni 3 (tre) a mente della citata normativa nazionale e regionale ed a richiedere
la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e professionale di cui agli artt. 38
e 39 del codice dei codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163/2006);
- la cooperativa sociale “Aurora”, con note acclarate al protocollo comunale, a seguito di richiesta di
questo settore, ha provveduto a trasmettere la documentazione attestante il possesso dei requisiti anzidetti;
- che con determinazione n. 114 del 21.11.2011 del settore I° Affari Generali si approvava lo schema di
convenzione relativa al servizio di pulizia di immobili comunali da affidarsi alla Società Cooperativa
Sociale "AURORA" a.r.l., con sede legale a Toritto (Ba), Via A. Toscanini n. 7, per la durata di anni 3
(tre) a decorrere dal 01/12/2011 al 30/11/2014;
- che è stato acquisito agli atti di questo Comune il Documento Unico di Regolarità Contributiva
(D.U.R.C.) relativo alla ditta appaltatrice da cui si evince che la medesima risulta regolare;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
Il Comune di Toritto affida alla Società Cooperativa Sociale "AURORA" a.r.l., con sede a Toritto (Ba)
in Via Toscanini n. 7, il servizio di pulizia di immobili comunali che comprendono il Palazzo
Municipale, i locali del cimitero, la Guardia Medica Turistica di Quasano e Palazzo Stella, finalizzato
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
La prestazione oggetto dell’appalto consiste nell’obbligo di mantenere puliti tutti i locali, i servizi
igienici, le parti dell’edificio diverse dai locali, i serramenti, le pertinenze, nonché l’arredamento e le
eventuali attrezzature meccaniche o telematiche in essi presenti e comprende: pareti, soffitti, finestre,
porte, vetrate, divisori, atri, pavimenti in opera di qualsiasi tipo di materiale siano costruiti, maniglie,
infissi interni ed esterni, tapparelle di finestre o porte e relativi cassonetti, tutti i caloriferi, servizi
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igienici e spogliatoi, balconi. Si intendono compresi nella pulizia anche tutti i mobili ed arredi vari,
insegne, targhe ed ogni altro arredo presente nell’ambiente.
La pulizia di termoconvettori, condizionatori o apparecchi similari deve essere effettuata limitatamente
alle superfici esterne degli stessi, con l’avvertenza di non danneggiare o manomettere i vari congegni.
Le modalità di espletamento del servizio di pulizia prescrivono, tra l’altro, il ricorso a prodotti
detergenti altamente biodegradabili, non nocivi alla salute umana, nella misura e con il dosaggio
prescritti dalla fabbrica di produzione dei medesimi. La cooperativa ha l’onere di documentare le
caratteristiche dei prodotti detergenti impiegati dal proprio personale dipendente.
Le prestazioni comprese nel concetto di “servizio di pulizia” sono dettagliatamente riportate nel
successivo articolo 4, dove si rinvengono indicate le frequenze delle singole lavorazioni previste.
ART. 2 – ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI
L’entità delle prestazioni dovute e di seguito riportate deve ritenersi indicativa in quanto
l’Amministrazione ha la facoltà di variarne il numero in più o in meno, in relazione a specifiche
esigenze che si possano presentare.
La cooperativa dovrà apportare tutte le necessarie varianti richieste dal Comune che non comportino un
maggior onere rispetto a quello contrattuale; per le varianti che comporteranno un maggior onere si
applicheranno le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
ART. 3 – COMPUTO ED INDICAZIONE DEGLI EDIFICI
Gli edifici interessati dal servizio sono:
1) Palazzo Municipale, via Municipio, 11;
2) Cimitero comunale: locale custode, sala autoptica, sacrario e bagni;
3) Palazzo Stella, Piazza A. Moro, 40;
4) Locali della Guardia Medica Turistica di Quasano, Via del Narciso.
Le parti pattuiscono, inoltre, che il servizio in oggetto potrà essere ampliato ad altri edifici non indicati
nel precedente comma, alle medesime condizioni del presente capitolato. In tal caso si applicheranno le
disposizioni del successivo art. 10.
ART. 4 – OPERAZIONI DI PULIZIA
Le operazioni di pulizia comprendono tutti i locali del Palazzo Municipale, del cimitero comunale, del
Pronto soccorso di Quasano e di Palazzo Stella, ad eccezione di quelli attualmente in gestione o
comodato d’uso in favore di soggetti terzi.
4.1 PALAZZO MUNICIPALE
Le operazioni di pulizia devono svolgersi secondo le cadenze qui di seguito riportate.
A) con frequenza giornaliera:
•
devono essere arieggiati i locali, svuotati e puliti i cestini mediante sostanze detergenti e
disinfettanti con sostituzione dei sacchetti in plastica interni ai cestini;
•
i rifiuti devono essere raccolti in modo differenziato e depositati diligentemente negli appositi
contenitori nel rispetto delle norme igieniche ed antinfortunistiche;
•
scopare e lavare i pavimenti dei servizi igienici e pulire i servizi igienici mediante il lavaggio
dei sanitari, con impiego di prodotti ad alta capacità igienizzante e utilizzo di materiale (spugne, stracci,
scope) diverso da quelli usati negli altri locali;
•
fornitura e distribuzione di carta igienica, salviette in carta e sapone liquido.
B) con frequenza settimanale:
•
scopare e lavare i pavimenti degli uffici, dell’aula consiliare, dei corridoi, dell’ascensore, con
detergenti idonei a garantire l’igiene senza danneggiare la pavimentazione;
3
•
disincrostazione dei sanitari con impiego di prodotti disincrostanti non a base di acidi forti
(cloridrico, nitrico e solforico);
•
lavaggio pareti ad altezza uomo zona WC;
•
pulizia archivi, ripostigli, locali tecnici ecc. e lavaggio;
•
lavaggio ad umido davanzali interni;
•
obbligo di spolverare con panno leggermente inumidito con alcol e sostanze detergenti le
apparecchiature telefoniche e telematiche in dotazione dei vari uffici, gli arredi, le scrivanie, ed in
genere ogni superficie idonea al ristagno della polvere;
C) con frequenza mensile:
•
pulire tutte le superfici delle porte interne, effettuare deragnatura soffitti e pavimenti;
•
scopare e lavare gli spazi esterni dell’edificio (cortile, scale, corridoi esterni, ecc) con detergenti
idonei a garantire l’igiene senza danneggiare la pavimentazione;
•
lavaggio di cestini per la carta;
D) con frequenza semestrale (mesi di ottobre e aprile):
•
spolverare ripiani degli archivi interni degli armadi;
•
pulire tutte le superfici in vetro delle finestre, dei finestroni e di tutte le porte esterne;
•
pulire caloriferi e lampadari;
•
lavaggio/spolveratura ad umido tende;
•
aspirazione con prolunghe ed accessori di pareti, soffitti e di tutte le parti aeree oltre altezza
d’uomo, compresi apparecchi di illuminazione, termoconvettori, caloriferi, cassonetti, bocchette di
aerazione, apparecchi di condizionamento, davanzali, ecc. senza l’uso di scale;
•
disincrostazione rubinetteria;
•
lavaggio delle pareti lavabili, pareti attrezzate e divisorie, porte a vetro o in laminato plastico,
sopraluci di porte, divisori a vetri di tutti i locali;
•
aspirazione della polvere da poltrone, divani, sedie in tessuto;
•
lavaggio con soluzione detergente di tutti i davanzali esterni;
•
lavaggio vetri, telai, infissi.
4.2 CIMITERO COMUNALE
Le operazioni di pulizia relative al locale custode, alla sala autoptica, al sacrario ed ai bagni del
cimitero comunale, devono svolgersi secondo le cadenze qui di seguito riportate.
A) con frequenza di 2 volte a settimana:
•
scopare e lavare i pavimenti dei servizi igienici e pulire i servizi igienici mediante il lavaggio dei
sanitari, con impiego di prodotti ad alta capacità igienizzante ed utilizzo di materiale (spugne, stracci,
scope) diverso da quelli usati negli altri locali;
•
fornitura e distribuzione di carta igienica, salviette in carta e sapone liquido;
B) con frequenza settimanale:
•
scopare e lavare i pavimenti del locale custode, della sala autoptica e del sacrario con detergenti
idonei a garantire l’igiene senza danneggiare la pavimentazione;
•
devono essere arieggiati i locali, svuotati e puliti i cestini mediante sostanze detergenti e
disinfettanti con sostituzione dei sacchetti in plastica interni ai cestini;
•
i rifiuti devono essere raccolti in modo differenziato e depositati diligentemente negli appositi
contenitori, nel rispetto delle norme igieniche ed antinfortunistiche;
•
disincrostazione dei sanitari con impiego di prodotti disincrostanti non a base di acidi forti
(cloridrico, nitrico e solforico);
•
lavaggio pareti ad altezza uomo zona WC;
•
lavaggio ad umido davanzali interni;
•
obbligo di spolverare con panno leggermente inumidito con alcol e sostanze detergenti le
apparecchiature telefoniche e telematiche presenti nel locale custode, gli arredi, le scrivanie, ed in
genere ogni superficie idonea al ristagno della polvere;
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C) con frequenza mensile:
•
pulire tutte le superfici delle porte interne, effettuare deragnatura soffitti e pavimenti;
D) con frequenza semestrale (mesi di ottobre e aprile):
•
spolverare ripiani degli archivi interni degli armadi;
•
pulire tutte le superfici in vetro delle finestre, dei finestroni e di tutte le porte esterne;
•
aspirazione con prolunghe ed accessori di pareti, soffitti e di tutte le parti aeree oltre altezza
d’uomo, compresi apparecchi di illuminazione, termoconvettori, caloriferi, cassonetti, bocchette di
aerazione, apparecchi di condizionamento, davanzali, ecc. senza l’uso di scale;
•
disincrostazione rubinetteria;
•
lavaggio con soluzione detergente di tutti i davanzali esterni;
•
lavaggio vetri, telai, infissi.
4.3 PALAZZO STELLA
Le operazioni di pulizia devono svolgersi secondo le cadenze qui di seguito riportate.
A) con frequenza giornaliera:
•
devono essere arieggiati i locali, svuotati e puliti i cestini mediante sostanze detergenti e
disinfettanti con sostituzione dei sacchetti in plastica interni ai cestini;
•
i rifiuti devono essere raccolti in modo differenziato e depositati diligentemente negli appositi
contenitori, nel rispetto delle norme igieniche ed antinfortunistiche;
•
scopare e lavare i pavimenti dei servizi igienici e pulire i servizi igienici mediante il lavaggio
dei sanitari, con impiego di prodotti ad alta capacità igienizzante ed utilizzo di materiale (spugne,
stracci, scope) diverso da quelli usati negli altri locali;
•
fornitura e distribuzione di carta igienica, salviette in carta e sapone liquido.
B) con frequenza settimanale:
•
scopare e lavare i pavimenti della reception e di tutti i locali di passaggio come la galleria, le
scale, l’ascensore, con detergenti idonei a garantire l’igiene senza danneggiare la pavimentazione;
•
disincrostazione dei sanitari con impiego di prodotti disincrostanti non a base di acidi forti
(cloridrico, nitrico e solforico);
•
lavaggio pareti ad altezza uomo zona WC;
C) con frequenza mensile:
•
pulire la sala lettura, la sala consultazione informatica con i relativi arredi (apparecchiature
telefoniche e telematiche) usando prodotti specifici, le sale archivio 1 e 2, la sala musica (con prodotti
specifici per il parquet);
D) con frequenza semestrale (mesi di ottobre e aprile):
•
pulire tutte le superfici in vetro delle finestre ed i balconi;
E) all’occorrenza: pulire la sala congressi e la sala espositiva.
4.4 GUARDIA MEDICA TURISTICA DI QUASANO
Le operazioni di pulizia relative alla Guardia Medica Turistica di Quasano devono svolgersi nel periodo
estivo (15 giugno – 31 agosto) con le cadenze qui di seguito riportate:
A) con frequenza giornaliera:
• Spazzatura e lavaggio con detergenti non corrosivi delle pavimentazioni di tutti gli ambienti
della struttura adibita a Guardia Medica Turistica;
• Spolvero arredi, suppellettili, infissi, quadri, ecc. negli ambienti innanzi citati;
• Svuotamento e pulizia di cestini gettacarte; i rifiuti devono essere raccolti in modo differenziato
e depositati diligentemente negli appositi contenitori, nel rispetto delle norme igieniche ed
antinfortunistiche;
• Lavaggio ed accurata disinfestazione delle apparecchiature idrico-sanitarie e delle piastrelle
verticali ed orizzontali dei servizi igienici;
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B)
•
C)
•
con frequenza settimanale:
lavaggio e pulizia infissi;
con frequenza annuale (prima dell’apertura della Guardia Medica):
pulizia completa ed igienizzazione di tutti gli ambienti.
ART. 5 - QUANTIFICAZIONE DEI SERVIZI
Per la misurazione e la successiva contabilizzazione dei servizi appaltati si farà riferimento
all’esecuzione su base mensile delle prestazione elencate nel precedente articolo.
ART. 6 - ORARIO DI SVOLGIMENTO
I seguenti orari di svolgimento del servizio potranno essere variati nel corso dell’appalto, previa
determinazione del responsabile del Settore Affari Generali e di seguito ad ordine di servizio del
direttore dell’esecuzione del contratto.
6.1 PALAZZO COMUNALE
L’espletamento del servizio dovrà avvenire per le prestazioni concernenti gli spazi esterni (androne,
cortile, scale, corridoi, ecc) al di fuori dell’orario d’ufficio.
Le prestazioni da effettuarsi all’interno degli uffici dovranno svolgersi prevalentemente oltre l’orario
d’ufficio.
L’affidatario del servizio è tenuto a ritirare la chiave del portone d’ingresso e le chiavi degli uffici,
conservandole con diligenza sino al termine del rapporto contrattuale.
6.2 CIMITERO COMUNALE
L’espletamento del servizio dovrà avvenire prevalentemente oltre l’orario di apertura del cimitero
comunale.
6.3 PALAZZO STELLA
L’espletamento del servizio dovrà avvenire al di fuori degli orari di utilizzo dei locali del Palazzo.
L’affidatario del servizio è tenuto a ritirare la chiave del portone d’ingresso e le chiavi dei locali del
palazzo, conservandole con diligenza sino al termine del rapporto contrattuale.
6.4 GUARDIA MEDICA TURISTICA DI QUASANO
L’espletamento del servizio dovrà avvenire al di fuori degli orari di utilizzo della locale guardia medica
turistica.
L’affidatario del servizio è tenuto a ritirare la chiave del cancello e delle porte d’ingresso,
conservandole con diligenza sino al termine del rapporto contrattuale.
Art. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la cooperativa sociale ha costituito la
prescritta cauzione nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale, mediante
polizza fidejussoria n. 718753070 rilasciata da Allianz S.p.A., con sede legale a Trieste – Largo Ugo
Irneri, 1 – Agenzia di Modugno, in data 30/11/2011.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all’art. 75, comma 3, del
d.lgs. n. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell’affidamento del
servizio.
La polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dovrà avere una durata pari a quella contrattuale.
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La cauzione potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire il danno che la
stazione appaltante abbia patito in corso di esecuzione della convenzione.
La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora in fase di esecuzione della convenzione
essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte della
cooperativa, pena la risoluzione della convenzione.
L’importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell’incarico.
La cauzione, che non dovrà prevedere clausole di estinzione automatica della garanzia, rimarrà
vincolata per tutta la durata contrattuale e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la
conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da
parte del responsabile del servizio.
ART. 8 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
È fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte i servizi oggetto della presente convenzione o di
cedere in tutto o in parte il relativo contratto, pena l'incameramento della cauzione e il risarcimento dei
danni.
ART. 9 - REGIME DI INVARIABILITÀ DEI PREZZI
Il prezzo offerto dalla ditta dovrà essere inteso comprensivo di ogni spesa e, come tale, è fisso ed
invariabile. Nel prezzo contrattuale si intende inglobato, senza eccezione, qualsiasi ulteriore intervento
che risulti necessario ai fini dell’espletamento del servizio a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali
oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nel presente capitolato.
Il prezzo di cui sopra si intende accettato dalla ditta e, in quanto tale, resta fisso ed invariabile,
indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria, per tutta la durata
della convenzione.
È consentita la revisione del prezzo ai sensi dell’art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 previa istruttoria condotta
dal responsabile del servizio sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del
medesimo decreto.
ART. 10 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E VARIAZIONI
Il Comune di Toritto si impegna ad erogare per la fornitura del servizio i seguenti corrispettivi:
Servizio
Art. 4.1
Art. 4.2
Art. 4.3
Art. 4.4
Art. 4.1
Art. 4.2
Art. 4.3
Art. 4.4
Art. 4.1
Art. 4.2
Art. 4.3
Art. 4.4
Art. 4.1
Art. 4.2
Art. 4.3
Anno
2011 (1 mese)
2011
“
2011
“
2011
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014 (11 mesi)
2014 ”
2014 ”
Importo netto
€ 1.145,83
€
173,61
€
486,11
//
€ 13.750,00
€ 2.083,33
€ 5.833,33
€ 1.666,67
€ 13.750,00
€ 2.083,33
€ 5.833,33
€ 1.666,67
€ 12.604,13
€
1.909,71
€
5.347,21
IVA 21%
€ 240,63
€
36,46
€ 102,08
//
€ 2.887,50
€ 437,50
€ 1.225,00
€ 350,00
€ 2.887,50
€ 437,50
€ 1.225,00
€ 350,00
€ 2.646,93
€ 401,06
€ 1.122,88
Totale
€ 1.386,46
€ 210,07
€ 588,19
//
€ 16.637,50
€ 2.520,83
€ 7.058,33
€ 2.016,67
€ 16.637,50
€ 2.520,83
€ 7.058,33
€. 2.016,67
€ 15.251,06
€ 2.310,77
€ 6.470,09
7
Art. 4.4
2014 ”
€
1.527,79
€
320,87
€ 1.848,66
e verrà corrisposto sulla base di rituali fatture, assumendo come importo 1/12 del valore annuale del
contratto in relazione agli interventi computati su base mensile, fatte salve le verifiche di competenza
del direttore per l’esecuzione del contratto; per quanto concerne i locali della Guardia medica di
Quasano la liquidazione avverrà su base mensile.
La liquidazione del credito dell’appaltatore è subordinata alla verifica della regolarità contributiva della
cooperativa e all’accertamento della corrispondenza tra quanto risultante dalla documentazione agli atti
e quanto risultante dalla fattura; il controllo della documentazione probatoria avverrà entro 30 giorni
dalla data di presentazione della fattura.
Le parti pattuiscono inoltre che il servizio in oggetto potrà essere ampliato ad altri edifici non indicati
nel precedente comma, alle medesime condizioni del presente capitolato. Nel caso in cui l’elenco degli
edifici fosse incrementato il corrispettivo verrà definito dalle parti attraverso un’analisi comparata con
situazioni analoghe e definito per iscritto ogni volta.
Le stesse condizioni valgono nel caso in cui si dia vita ad un ampliamento o ad una riduzione
volumetrica degli attuali ambienti.
Qualora si rendesse necessaria la cessazione del servizio per taluno dei locali che ne sono interessati o,
viceversa, occorresse estendere il servizio ad altri locali, la cooperativa sarà tenuta ad assoggettarsi,
dietro comunicazione dell’amministrazione appaltante, alla diminuzione e all’aumento del servizio,
nonché alla relativa proporzionale variazione del corrispettivo pattuito, purché il valore della
variazione non sia superiore ad un quinto del corrispettivo medesimo. Ove detto limite venga superato,
sarà in facoltà dell’impresa appaltatrice chiedere la risoluzione del contratto d’appalto senza alcun
onere o risarcimento da parte del Comune.
Per la quantificazione economica delle variazioni si dà atto che il servizio di cui alla presente
convenzione si riferisce ai locali del Palazzo comunale, di Palazzo Stella, del cimitero comunale, della
Guardia medica Turistica di Quasano, ad eccezione dei locali attualmente in gestione o comodato
d’uso in favore di soggetti terzi.
Se i locali aggiunti avranno le stesse caratteristiche e richiederanno lo stesso tipo di servizio previsto
per gli altri locali oggetto del presente affidamento si procederà nel modo seguente: il prezzo annuo
offerto diviso la superficie dei locali puliti = costo del servizio per mq. Si moltiplicherà quest’ultimo
per la superficie dell’ampliamento o della diminuzione e si otterrà il prezzo annuo per mq., quindi si
trasformerà in canone annuo e quindi in canone mensile. Qualora invece le aree da aggiungere ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione non abbiano le stesse caratteristiche o richiedano
prestazioni diverse, la cooperativa appaltatrice sarà tenuta a presentare apposito preventivo che
l’amministrazione si riserva di giudicare.
ART. 11 - TUTELA DEI LAVORATORI
La cooperativa è tenuta ad osservare tutti gli obblighi assicurativi, retributivi e previdenziali previsti
dalla normativa vigente o che potrà sopravvenire durante il servizio riguardante la mano d’opera
impiegata nei servizi di pulizia; l’appaltatore è inoltre tenuto ad adottare nel corso dell’esecuzione del
servizio le procedure e gli accorgimenti opportuni affinché sia tutelata l’incolumità degli operai e dei
terzi, nonché siano evitati danni alle proprietà pubbliche e private.
Gli operatori dovranno necessariamente avere in dotazione tutte le attrezzature antinfortunistiche
necessarie per i servizi richiesti.
La cooperativa dovrà inoltre utilizzare macchine e attrezzature necessarie per lo svolgimento dei
servizi conformi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Gli operatori sono obbligati ad usare tutti i mezzi di protezione della persona sotto l’esclusiva
responsabilità della cooperativa.
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A riguardo la cooperativa conferma di avere piena conoscenza di tutte le norme contenute nel D.Lgs.
81/2008 e di impegnarsi ad applicarle con diligenza.
Qualora dovesse verificarsi un infortunio la responsabilità dell’accaduto sarà interamente ed
esclusivamente a carico della cooperativa.
ART. 12 - POLIZZA ASSICURATIVA
A tutela della totalità dei danni che possano colpire gli edifici e gli ambienti oggetto dell’appalto,
nonché tutte le loro pertinenze ed accessori di ogni genere la cooperativa ha presentato per tutto il
corso di durata dell’appalto una polizza di responsabilità civile contro terzi di valore pari a €.
500.000,00; tale assicurazione esimerà il Comune da qualsiasi eventuale responsabilità per danni che
potrebbero essere cagionati a persone, cose ed animali nell’espletamento del relativo servizio.
ART. 13 – SOPRALLUOGO PROPEDEUTICO ALL’AVVIO DEL SERVIZIO
Prima dell’avvio del servizio la cooperativa dovrà effettuare, in contraddittorio con il Comune, un
sopralluogo presso i locali oggetto del servizio. Al sopralluogo dovrà partecipare il legale
rappresentante della cooperativa o altro incaricato all’uopo delegato.
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente, nei casi
previsti dal codice civile nonché nei seguenti casi:
- ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di
inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni;
- gravi e reiterate violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità dei lavori,
nonché il rapporto di fiducia tra appaltante ed appaltatore;
- grave negligenza o frode della cooperativa. La cooperativa sarà considerata gravemente negligente
qualora cumuli, nel corso della durata del contratto, penali per un importo pari o superiore a €
1.000,00; in questo caso le parti ritengono di comune accordo che tale inadempienza costituisca
presupposto per l’applicabilità per l’articolo 1456 c.c.;
- ritardo ingiustificato nell’esecuzione degli interventi tali da pregiudicare in maniera sostanziale il
raggiungimento degli obiettivi che l’ente appaltante vuole ottenere con il presente appalto.
Il Comune, in relazione a quanto sopra esposto, fisserà un termine massimo di dieci giorni entro cui la
cooperativa dovrà adempiere, decorso inutilmente il quale potrà provvedere a dichiarare risolto il
contratto per colpa della controparte, applicando il pregiudizio economico derivante all’ente appaltante
per il danno subito.
ART. 15 - GESTIONE DEI SERVIZI
I servizi che costituiscono oggetto della presente convenzione devono essere espletati mediante
autonoma organizzazione; la cooperativa affidataria deve provvedere a suo carico a reperire tutto ciò
che risulti necessario per l’espletamento del servizio e soprattutto il materiale e le attrezzature
occorrenti per lo svolgimento del servizio.
Dall’amministrazione sarà esercitata un’attività di controllo relativa alla verifica del corretto
espletamento dei servizi appaltati al fine di accertare le modalità di esecuzione del servizio; il Comune
inoltre potrà ordinare tutte le prescrizioni che ritenesse opportune in merito all’espletamento del
servizio medesimo.
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ART. 16 - RESPONSABILITÀ PER DANNI
La cooperativa affidataria è responsabile di tutti i danni che dovessero essere cagionati agli edifici
comunali nonché a loro pertinenze ed accessori di ogni genere, che dovessero accadere durante l’orario
di espletamento del servizio di pulizia, fatta salva la dimostrazione della propria non imputabilità.
In conformità alle disposizioni del codice civile nonché del codice penale, è tenuta, inoltre,
all’osservanza del segreto di tutto ciò di cui per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad
atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti il Comune.
ART. 17 - ESECUZIONE DEI SERVIZI – INTERVENTI PARTICOLARI
La cooperativa è obbligata a realizzare le prestazioni oggetto della presente convenzione in modo
perfetto e secondo le regole dell’arte.
L’appaltatore avrà la facoltà di realizzare le prestazioni previste dalla presente convenzione nel modo
che riterrà più opportuno ai fini della loro esecuzione ottimale sempre che il direttore per l’esecuzione
del contratto non ritenga che tali scelte possano pregiudicare la perfetta realizzazione del servizio.
L’ente comunale è in facoltà di esigere che un particolare intervento sia realizzato entro un termine
perentorio, da comunicarsi con congruo anticipo, ovvero di determinare le modalità di svolgimento di
un intervento qualora sussistano particolari esigenze; l’appaltatore è obbligato ad osservare questi
nuovi ordini di servizio per l’espletamento dei quali non sarà corrisposto alcun compenso integrativo.
Ai dipendenti della ditta aggiudicataria è fatto divieto di aprire cassetti o armadi, maneggiare carte,
disegni o altri documenti casualmente ed eccezionalmente lasciati sui tavoli o scrivanie.
Il personale consegnerà al proprio superiore ogni oggetto che risulti smarrito, rinvenuto
nell’espletamento del servizio, il quale tempestivamente provvederà alla consegna dello stesso
all’ufficio competente.
Nello svolgimento del servizio di pulizia deve evitarsi qualsiasi intralcio o disturbo al normale
andamento dell’attività degli edifici. La cooperativa si impegna altresì alla tempestiva sostituzione del
personale assente per ferie, malattia ecc. ciò allo scopo di evitare disservizi nell’espletamento del
servizio.
ART. 18 – MATERIALI E ATTREZZATURE
L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta, le caratteristiche tecniche dovranno essere
perfettamente compatibili con l’uso delle strutture, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute
in perfetto stato e dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da
eventuali infortuni.
Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche
vigenti.
La ditta sarà inoltre responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature sia dei prodotti utilizzati.
ART. 19 - ONERI DEL COMUNE
Il Comune ha l’onere di mettere a disposizione per l’espletamento del servizio l’erogazione di acqua ed
elettricità necessarie e l’utilizzo di ripostigli per la custodia delle attrezzature.
La stazione appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di mettere a disposizione della cooperativa
collaboratori destinatari dei c.d. Buoni lavoro (“voucher”) per l’esecuzione di operazioni di pulizia che
esulano dalle previsioni contrattuali per tipologia e cadenza.
ART. 20 - ONERI DELLA DITTA
La ditta ha l’onere di:
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- fornire ai propri dipendenti la divisa costituita da un camice con cartellino di riconoscimento;
- tutte le attrezzature necessarie per l’esecuzione del servizio;
- i detersivi ed i prodotti necessari alla corretta pulizia;
- i prodotti di ricambio necessari per l’espletamento della toeletta, carta igienica, salviette, sapone;
- tutto ciò che possa servire per il corretto espletamento del servizio, ivi compresi i contenitori per lo
smaltimento dei rifiuti.
ART. 21 - SMALTIMENTO RIFIUTI
La cooperativa è obbligata al complesso delle attività che riguardano lo smaltimento dei rifiuti raccolti
durante le operazioni di pulizia e, precisamente, quelle derivanti dallo svuotamento dei cestini, dei
posacenere e di tutto ciò che venga comunque raccolto durante l’espletamento del servizio di pulizia.
Il complesso dei materiali dovrà essere raccolto mediante l’utilizzo di idonei sacchi e suddiviso per
tipologia di rifiuto secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in
tema di raccolta differenziata di rifiuti per poi essere depositati diligentemente nel relativo centro di
raccolta.
ART. 22 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RELATIVE SANZIONI
Se l’amministrazione accerterà il precario stato di pulizia di un locale o gruppo di locali derivante da
scarso livello delle pulizie ordinarie avrà la facoltà di richiedere all’impresa una serie di interventi di
ripristino da eseguire entro cinque giorni dalla comunicazione.
Per interventi con scadenza giornaliera o periodica non forniti e non seguiti da interventi di ripristino
l’Amministrazione, al perdurare delle inadempienze, potrà applicare una sanzione pecuniaria pari ad
Euro 50,00 (euro cinquanta). L’applicazione della sanzione pecuniaria dovrà essere preceduta dalla
formalità della contestazione degli addebiti da parte del Direttore del Contratto, mediante
comunicazione all’appaltatore da farsi con lettera notificata dal messo comunale o mediante
raccomandata A/R.
In caso di applicazione della predetta penale, l’importo relativo sarà detratto dalle rate di acconto, di
conguaglio o di saldo immediatamente successive alla rilevazione dell’inadempienza e/o mediante
corrispondente incameramento sulla cauzione definitiva.
Il Comune si riserva altresì di far eseguire da altro soggetto il servizio nel caso in cui lo stesso non
venga eseguito dalla cooperativa appaltatrice ovvero da essa trascurato, ponendo le relative spese
interamente a carico dell’appaltatore.
ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI
La cooperativa, nonché tutti i suoi dipendenti, nel corso della prestazione del servizio dovranno
osservare diligentemente le indicazioni presenti nel seguente articolo:
- tutti i servizi devono essere realizzati nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nella
presente convenzione e, comunque, secondo una perfetta direzione; a tal fine dovranno utilizzare
solamente apparecchiature che si trovino in uno stato di massima efficienza ed in piena rispondenza
alle norme vigenti in tema di sicurezza;
- il servizio di pulizia deve essere realizzato in base a criteri che garantiscano pienamente la totale
conservazione sia dei locali che di tutti gli arredi e di quanto in essi contenuti;
-il servizio di pulizia relativo a tutte le apparecchiature elettroniche presenti negli uffici deve
obbligatoriamente essere realizzato con la massima diligenza in modo tale che non si cagioni alcun
danno alle stesse.
ART. 24 - CONTROVERSIE
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Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere relativa all’esecuzione o
all’interpretazione della presente convenzione, il foro competente è quello di Bari.
ART. 25 – DURATA DEL SERVIZIO
La durata del servizio è fissata in anni 3 (tre) con decorrenza dal 01/12/2011 al 30/11/2014.
Le parti si riservano di recedere anticipatamente con un preavviso di tre mesi da esercitarsi tramite lettera
raccomandata a.r.
ART. 26 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ
La cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche.
ART. 27 - SPESE DI CONTRATTO
Sono a carico della cooperativa, ai sensi della legge, tutte le spese contrattuali e, in particolare, le spese
di bollo e di registrazione della convenzione. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso
ex art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi e disposizioni vigenti in
materia.
La presente convenzione si compone di numero 12 (dodici) facciate.
Letto, approvato e sottoscritto,
PER IL COMUNE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I° AFFARI GENERALI
Dott.ssa Paola Abbrescia
PER LA COOPERATIVA SOCIALE AURORA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Proscia Nicola Maria
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