capitolato speciale d`appalto

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capitolato speciale d`appalto
COMUNE DI ERICE
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
V° Settore – TECNICO LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
OGGETTO: IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO DI COPERTURA DELLA
SCUOLA ELEMENTARE G. PASCOLI DI VIA CASERTA E RIFACIMENTO DI
NUOVI W.C. NELLA SCUOLA MEDIA A. DE STEFANO CASA SANTAERICE.-
Erice, ________________
Il progettista
(Geom. Salvatore Arnone)
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto i lavori per la realizzazione di impermeabilizzazione solaio di copertura della scuola
elementare G. Pascoli di Via Caserta e rifacimento di nuovi W.C. nella scuola media A. De Stefano Casa SantaErice.
ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO – QUADRO ECONOMICO
L’importo complessivo dell’appalto ammonta a €. 53.496,83= (euro Cinquantatremilaquattrocentonovantasei/83), compresi gli oneri per la sicurezza di €. 545,23 come risulta dal seguente prospetto:
N° N.E.P.
1
2
3
4
5
11
6
5
7
16
DESCRIZIONE
2.2.2.2
Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere dei ponti di
servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 d’altezza, la
formazione degli architravi per i vani di port
- WC scuola A. De stefano
2*(4.10*2.30+3*1.20*2.30)+2*(4.30*3.30+2.40*3.30)
SOMMANO m² =
Quantita'
79,640
79,640
Importo
1.823,76
5.9
Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a
tinta unica o decorate a macchina, in opera con malta bastarda compreso i
pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la
-Scuola Media A. De Stefano W.C. ragazzi e W.C. ragazze
rivestimenti
2*(2*5.60*2.00+2.50*2.00+8*1.20+8*1.00)
a detrarre infissi
-2*(5*0.70*2.20)
SOMMANO m² =
-15,400
74,600
3.386,84
5.15.2
Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili
nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a
tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con
-Scuola Media A. De Stefano W.C. ragazzi e W.C. ragazze
pavimenti
2*1.60*4.10+2*4.10*5.25
SOMMANO m² =
56,170
56,170
2.825,35
8.17
Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
tamburato, con spessore finito di 45 - 50 mm, rivestite in laminato plastico
di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti
- scuola Media A. De Stefano
2*(5*0.70*2.20)
SOMMANO m² =
15,400
15,400
3.634,40
9.2
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di
inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell’ine
- WC scuola A. De stefano
2*(2*(4.10*2.30+3*1.20*2.30)+2*(4.30*3.30+2.40*3.30))
159,280
90,000
2
6
7
8
9
10
17
2
1
8
9
SOMMANO m² =
159,280
2.612,19
9.4
Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo
dell’inerte 0,6 mm.), dato su pareti verticali od o
- WC scuola A. De stefano
2*(2*(4.10*2.30+3*1.20*2.30)+2*(4.30*3.30+2.40*3.30))
SOMMANO m² =
159,280
159,280
1.783,94
11.1
Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile
(idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, compresa idonea predisposiz
Aula di Piano I° scuola elementare G. Pascoli Via Caserta
8.00*3.50+6.00*5.00
-Scuola Media A. De Stefano W.C. ragazzi e W.C. ragazze
2*(2*(4.10*2.30+3*1.20*2.30)+2*(4.30*3.30+2.40*3.30))
SOMMANO m² =
12.1.18
Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista, composta
da elastomero di poliuretano monocomponente di spessori 2÷3 mm, di
tetti, balconi, scale esterne, traspirante (certificazione CE
- Scuola elemenatre G. Pascoli Via Caserta
sopra il porticato
14.70*4.00
Sopra il terrazzo
23.80*6.10+3.75*5.40+24.15*6.05+9.20*3.60+9.80*5.90
sopraelevato
18.85*19.50
SOMMANO m² =
58,000
159,280
217,280
932,13
58,800
402,477
367,575
828,852
18.317,63
15.1.5
Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo
miscelatore in ottone cromato, di sifone completo di pil
scuola A. De Stefano WC ragazzu e WC ragazze
2*4
SOMMANO cad. =
8,000
8,000
2.389,60
15.1.8
Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta
ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone
incorporato, completo di sedile in bachelite con co
scuola A. De Stefano WC ragazzu e WC ragazze
2*4
SOMMANO cad. =
8,000
8,000
1.803,20
3
11
12
13
14
15
16
12
13
14
15
10
3
15.4.1.2
Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di
sezionamento a volantino, targhetta per l'identif
se ne prevedono
2*8
SOMMANO cad =
16,000
16,000
896,00
15.4.2
Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto
idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella
colonna di scarico e della colonna di ventilazio
- se ne prevedono
2*4
SOMMANO cad =
8,000
8,000
603,20
15.4.4
Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2"
compreso ogni onere e magistero
- se ne prevedono
2
SOMMANO cad =
2,000
2,000
43,00
20,000
20,000
215,20
10,585
2,760
13,345
3.593,81
56,170
56,170
551,03
15.4.9.1
Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da
tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in
alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato este
se ne prevedono
20
SOMMANO m =
21.1.5.1
Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali
rivestimenti e intonaci, gli oneri per le opere provvisionali, l'onere del
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, es
- Tramezzature WC scuola A. De sTefano
2*4.10*2.30*0.15+3*5.25*2.30*0.15+2*1.80*4.30*0.15
2*1.25*2.30*0.15+5*1.10*2.30*0.15
SOMMANO m³ =
21.1.6
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,
mattoni
in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione
dell’eventuale sottostrato di collante e/
-Scuola Media A. De Stefano W.C. ragazzi e W.C. ragazze
pavimenti
2*1.60*4.10+2*4.10*5.25
SOMMANO m² =
4
17
18
19
4
18
19
21.1.26
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori
o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o
su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi c
se ne prevede
10
- Tramezzature WC scuola A. De sTefano
2*4.10*2.30*0.15+3*5.25*2.30*0.15+2*1.80*4.30*0.15
2*1.25*2.30*0.15+5*1.10*2.30*0.15
SOMMANO m³ =
ED.01
Pulitura della superficie del solaio mediante l'asportazione della vecchia
impermeabilizzazione esistente con l'ausilio di levgatrice la rimozione del
materiale superfluo e lo smaltimento alle pubblic
- Scuola elemenatre G. Pascoli Via Caserta
sopra il porticato
14.70*4.00
Sopra il terrazzo
23.80*6.10+3.75*5.40+24.15*6.05+9.20*3.60+9.80*5.90
sopraelevato
18.85*19.50
SOMMANO m² =
ED.02
Per Revione impianto elettrico nei W.C. ragazzi e ragazze della scuola
media statale A. De Stefano, comprensivo della realizzazione di n. 3 punti
luce, n. 2 prese di corrente ed eventuali tracce alle
scuola media A. De Stefano
1
SOMMANO acorpo =
SOMMANO I LAVORI
€
10,000
10,585
2,760
23,345
508,92
58,800
402,477
367,575
828,852
4.384,63
1,000
1,000
3.192,00
53.496,83
5
ART. 3 - DESCRIZIONE DEI LAVORI
Le categorie dei lavori oggetto del presente capitolato sono quelle descritte nel progetto, allegato al presente
capitolato, relativo alla designazione delle opere.
La categoria dei lavori è la “OG1” lavori Edili.
I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni
che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.
LAVORI A MISURA: Impermeabilizzazione di solai , demolizione di tramezzature, pavimenti e rivestimenti
interni, Rimozione di apparecchi igienico – sanitari, Rimozione di tubazioni di scarico, Trasporto alle pubbliche
discariche, Fornitura e collocazione di vaso igienico , Fornitura e collocazione di lavabi , Fornitura e posa in
opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta, Intonaco civile per interni, Pavimento in piastrelle di Klinker,
rifacimento di tramezzature e rifacimento di intonaco interno , etc.
ART.4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto
e dalle voci descrittive delle singole categorie di opere.
Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della località ove dovrà sorgere e le
principali dimensioni:
Impermeabilizzazione di solai , demolizione di tramezzature, pavimenti e rivestimenti interni, Rimozione di
apparecchi igienico – sanitari, Rimozione di tubazioni di scarico, Trasporto alle pubbliche discariche, Fornitura e
collocazione di vaso igienico , Fornitura e collocazione di lavabi , Fornitura e posa in opera di piastrelle di
ceramica di 1ª scelta, Intonaco civile per interni, Pavimento in piastrelle di Klinker, rifacimento di tramezzature e
rifacimento di intonaco interno , etc.
ART. 5 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà
opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne
motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente
Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000, n. 145 e nel presente Capitolato Speciale.
Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui alla L. 11 febbraio 1994, n. 109 come modificata
dalle Leggi 216/95, 549/95, 127/97, 191/98 e 415/98 e nel Regolamento di attuazione della medesima legge
quadro, approvato con D.P.R. 21/12/1999, 554.
ART. 6 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO - CAUZIONI
L’appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale e del Capitolato Generale d'appalto, approvato
con D.M. ll.pp. 19 aprile 2000, n°.145 e dal Regolamento dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre
1999 n° 554 così come recepito della Legge Regionale n.7 del 2 agosto 2002 modificata ed integrata dalla L.R.
n.7 del 19 maggio 2003, è regolato da tutte le leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni
ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che
l'Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista, dichiara di conoscere integralmente
impegnandosi all'osservanza delle stesse.
La cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 30 comma 2° della Legge 109/94 come integrato e modificato da ultimo
con la L.R. n. 7/2003 sarà pari al 10% dell’importo dei lavori stessi.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto
percentuale per ciascun punto eccedente il 10% e fino al 20% di ribasso; Ove il ribasso sia superiore al 20% , al
precedente ribasso si aggiunge l’aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
6
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei
lavori eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% dell’importo
contrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è
svincolata in ragione di 1/3 dell’ammontare garantito. L’ammontare residuo è svincolato la normativa vigente.
L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le
amministrazioni aggiudicatici e gli altri Enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinante, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi e
cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
L’aggiudicatario deve presentare garanzia assicurativa alla copertura dei seguenti rischi:
- danni di esecuzione (CAR) con un massimale €. 5.000,00;
- estensione di garanzia di €. 10.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti preesistenti, inclusa la
garanzia “danni a cavi e conduttori sotterranei”
- responsabilità civile per danni contro terzi (RCT) con un massimale pari a €. 500.000,00;
ART.7 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA
Oltre a quanto specificato dal Capitolato Generale di Appalto ed a quanto prescritto dal presente Capitolato
speciale, s'intendono comprese nel prezzo dei lavori e a totale ed esclusivo carico dell'Impresa, gli oneri ed gli
obblighi di seguito specificati:
1. la formazione dei cantieri attrezzati, compresi gli allacciamenti, impianti e consumi di acqua ed energia
elettrica ad uso cantieri; la recinzione, pulizia e manutenzione dei cantieri stessi secondo quanto verrà richiesto
dal D.L., l'esecuzione delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità, nonché di quanto previsto
dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;
2. la fornitura di attrezzi, strumenti e mano d'opera richiesti per l'esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni
in occasione delle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori;
3. tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti
per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per
discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla
esecuzione dei lavori. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o
contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.
4. le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, nulla - osta, autorizzazioni per
presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti,
cautelamenti, trasporti, speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In
difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di
eventuali danni.
5. la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che siano interrotti per
l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere;
6. conservare, a propria cura e spese, aperte al transito le vie ed i passaggi che venissero interessati dai lavori
e nell'eventualità di chiusura al transito della strada in cui si svolgono i lavori (previo consenso
dell'Amministrazione) resta a carico dell'Impresa l'onere della segnaletica necessaria al dirottamento del transito,
che la D.L. indicherà, nonché provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari;
7. la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisionali
occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi di acqua;
8. prima di dare inizio a lavori di scavi e demolizioni, l'Impresa è tenuta ad informarsi se , eventualmente , nelle
zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture
(acquedotti, fognature). In caso affermativo, l'Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere
(ENEL, TELECOM, P.T., Comuni, consorzi, società, ecc.) la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle
zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di eseguire i lavori
con le cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate. Il maggior onere al quale l'Impresa dovrà
sottostare, per l'esecuzione dei lavori in dette condizioni, si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco.
Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Impresa dovrà
provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade sia agli enti
proprietari delle opere danneggiate nonché alla D.L. Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica
responsabile rimane l'Impresa, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa
civile che penale. Fanno comunque carico all'Amministrazione gli oneri relativi a spostamenti definitivi dei cavi o
7
condotte che si rendessero necessari;
9. la custodia diurna e notturna dei cantieri, delle attrezzature e dei depositi dei materiali ed ogni conseguente
responsabilità ricadrà sull'appaltatore;
10. la riparazione, a propria cura e spesa, dei danni che potessero verificarsi alle opere appaltate, non
riconoscibili come danni di forza maggiore, e dei danni causati agli edifici, agli arredi e quant'altro. In particolare
rimane a totale carico e spesa dell'Impresa la ripassatura con idonei ed appropriati mezzi, approvati dalla D . L.,
della segnaletica stradale orizzontale male eseguita o danneggiata dal traffico, qualunque ne siano le cause,
previa totale asportazione mediante idonea scarifica di quella non ricuperabile;
11. lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc., entro il termine
fissato dalla D.L.; detto materiale dovrà, a spese dell’appaltatore, essere trasportato nelle pubbliche discariche,
nel rispetto della normativa in materia.
12. la manutenzione di tutte le opere fino al collaudo anche in presenza di traffico; in particolare i materiali
costituenti la segnaletica stradale orizzontale dovranno mantenere integre le caratteristiche per la loro
accettabilità, restando a totale onere e spesa dell'Impresa ogni intervento che si rendesse necessario per
ripristinare l'accettabilità dei materiali stessi, anche nel caso in cui la perdita delle caratteristiche fosse
determinata dalla presenza di traffico;
13. esporre in cantiere le prescritte tabelle indicanti l'oggetto dei lavori, l'Impresa esecutrice, il progettista, il
direttore di Cantiere nonché l'assistente dei Lavori secondo il dettaglio che le verrà fornito dall'Amministrazione;
14. l’installazione e la manutenzione continuativa diurna e notturna, compresi i giorni festivi, o comunque non
lavorativi, delle segnalazioni di pericolo mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori
ove abbia a svolgersi il traffico, nonché i cartelli di preavviso dei cantieri di lavoro - ed in genere l'osservanza
delle norme di polizia stradale di cui al codice della Strada (30.4.1992 n. 285), così come aggiornato nella
pubblicazione sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 22.3.1994 ed
al relativo Regolamento di Esecuzione approvato con DPR n. 495 in data 16.12.1994 e successive modificazioni
ed integrazioni, per garantire la fruibilità delle strade provinciali in sicurezza. Ogni responsabilità derivante da
una non sufficiente custodia dei cantieri, delle opere, delle attrezzature, dei materiali giacenti nei cantieri, dei
predetti segnali e cartelli di pericolo e di preavviso ricadrà comunque sull'Appaltatore;
15. l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore, o che potessero intervenire in corso di
appalto, relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro. L'Impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione, dimostrare di aver
provveduto a quanto sopra.
16. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si
svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi
vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni
altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’amministrazione appaltante è tenuta a verificare l’
adempimento di tali obblighi dell’appaltatore esclusivamente secondo le modalità prescritte di cui all’art. 7 CGA.
17. L'Impresa è responsabile verso l'Amministrazione, dell'osservanza delle norme di cui al precedente comma
del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti dei rispettivi dipendenti loro, anche
nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto. La mancata autorizzazione del
subappalto non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità.
18. L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle
persone addette ai lavori e degli utenti nei luoghi di lavoro, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati ed
ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o danno restano a carico, esclusivamente dell'Impresa;
19. L’impresa è tenuta al rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 18, comma 7, della Legge 19/3/1990 n. 55
riguardanti la trasmissione all’Ente appaltante, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
20. Ai fini della perfetta realizzazione delle opere appaltate e della sicurezza delle opere provvisionali, l'Impresa
si obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacità professionale deve essere
commisurata alla natura ed importanza dei lavori;
21. All'atto della firma del contratto l'Impresa dovrà dichiarare il nome, cognome ed estremi di iscrizione all'Albo
Professionale del tecnico avente titolo professionale adeguato al quale intende affidare la direzione del Cantiere
e dovrà presentare dichiarazione del tecnico nominato che, visto il presente Capitolato speciale, accetta
8
l'incarico. Il Direttore di Cantiere, a richiesta e giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, dovrà essere
comunque in cantiere durante l'intero svolgimento delle seguenti opere:
a) prove di carico sul terreno per accertare la resistenza dei piani di posa delle fondazioni;
b) getti in calcestruzzo e prelievo provini;
c) accertamento della resistenza in opera del calcestruzzo;
d) prove di carico sulle opere costruite;
e) tutte le operazioni, opere, prove, verifiche anche non precisate ai precedenti punti, ma per le quali è
necessaria la competenza professionale dell'Ingegnere per il controllo della buona riuscita dei lavori. Il direttore
di Cantiere dovrà tenere in cantiere a disposizione della D .L. un registro in cui riporterà i risultati delle prove
effettuate, le date dei getti, del disarmo ed ogni altra utile notizia;
22. Le spese per il prelevamento dei campioni e per le prove dei materiali da eseguirsi in sito o presso i
laboratori ufficiali che verranno indicati dalla D.L., per il rilascio dei relativi certificati, le spese per la redazione
dei disegni esecutivi delle opere in cemento armato e delle relative relazioni e calcoli di stabilità occorrenti,
compresi gli oneri e le spese tutte da corrispondere al tecnico abilitato all'uopo incaricato dall'Impresa secondo
le modalità stabilite dal presente capitolato; le spese per rilievi e particolari misurazioni ritenuti necessarie dalla
D.L.; le spese per le prove di carico; le altre spese eventuali come specificate nelle ulteriori disposizioni del
presente capitolato e nel contratto;
23. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero e
dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla D.L.;
24. Le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, la copie, la stampa, ecc.
25. Per le opere escluse dall’appalto, l’appaltatore sarà tenuto ad eseguire:
a. lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l’accatastamento, l’immagazzinamento e la custodia
nell’ambito del cantiere dei materiali e di manufatti siano essi approvvigionamenti dal Committente che dai
fornitori da lui prescelti;
b. il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;
c. in genere la fornitura dei materiali e di manodopera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti
per la posa in opera e per le assistenze murarie alla ditte fornitrici.
Per tutte le suddette prestazioni l’appaltatore verrà compensato in economia secondo quanto stabilito nell’elenco
prezzi unitari allegato al contratto. La mancata osservanza delle suddette prescrizioni e dei tempi previsti potrà
comportare la rescissione del contratto per negligenza dell’ appaltatore a insindacabile giudizio della Stazione
Appaltante.
ART.8 - PIANI DI SICUREZZA
1. Quando il Piano di sicurezza e di coordinamento è redatto della stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n.
81/08, la ditta appaltatrice, entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori
dovrà redigere e consegnare:
a. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
b. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento; Nell’accettare i lavori oggetto del contratto, l’appaltatore
dichiara di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano ed in particolare relativamente agli
apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di e sicurezza sul lavoro.
2. Quando il cantiere non integra una delle ipotesi di cui all’art.3, comma 3 del D.lgs. n. 81/08, l’impresa
appaltatrice dovrà redigere e consegnare entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della
consegna dei lavori:
a. il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento. Nell’ipotesi di associazione
temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo compete all’impresa mandataria o designata quale
capogruppo.
b. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di cui alla lett. a). Nell’ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzi di cui alla
lett. e), comma 1, art. 10 della legge n. 109/94 detto obbligo compete a ciascuna delle imprese costituenti il
raggruppamento o, nel caso di consorzio di cui alla lett. b), comma 1, art. 10 della legge n. 109/94 alle imprese
che eseguiranno i lavori.
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3. Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterà la decadenza dell’aggiudicazione,
l’incameramento della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione al 2° concorrente, oltre l’eventuale richiesta di
risarcimento del danno.
ART.9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale, il Capitolato
generale (D.M.LL.PP. 145/2000), anche se non allegato, ed i seguenti elaborati grafici e cartacei del
progetto esecutivo:
1) Disegni;
2) Elenco prezzi unitari;
3) Cronoprogramma;
4) P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall’appaltatore).
ART.9 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla amministrazione il domicilio di cui all’art.2 del CGA.
Tutte le successive comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto verranno effettuate a mezzo fax al numero
dichiarato dalla stessa impresa nella comunicazione di elezione di domicilio. Le stesse si intendono ricevute se il
rapporto di ricezione del fax risulta positivo. È onere dell’impresa comunicare tempestivamente all’Ente qualsiasi
variazione od impedimento relativo al numero di fax cui deve essere inoltrata la comunicazione. L’impresa non
può eccepire la mancata conoscenza della comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto delle modalità
previste dal presente articolo. Detta comunicazione deve inoltre indicare all’amministrazione le persone
autorizzate a riscuotere, ricevere e rilasciare quietanza per le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto
di eventuali cessioni di credito, preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante. Le persone indicate
devono coincidere con quelle previste in contratto, ogni successiva variazione deve essere tempestivamente
comunicata alla stazione appaltante, in difetto questa non assume alcuna responsabilità per i pagamenti
eventualmente eseguiti a persona non più autorizzata a riscuotere.
ART.10 - ORDINI DI SERVIZIO
Il Direttore dei lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’ Appaltatore mediante un ordine di servizio,
redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all’ Appaltatore che lo
restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L’invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede
dell’avvenuta conoscenza da parte dell’appaltatore dell’ordine di servizio.
ART.11 - TERMINE PER LA CONSEGNA
Dopo la stipula del contratto o, qualora vi siano ragioni d’urgenza, subito dopo l’aggiudicazione definitiva, il
responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi. La consegna deve
essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di stipulazione del contratto.
ART.12 - CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico
dell’appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.
Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocali a cura dell’ Appaltatore, picchetti, capisaldi,
sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.
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2. Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell’area, redigendo un verbale in contraddittorio con
l’Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore. Dalla data del verbale di
consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
3. Il verbale di consegna contiene l’indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e
le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi.
Contiene inoltre l’indicazione delle aree, celle, eventuali cave, dei locali e quant’altro concesso all’Appaltatore
per l’esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l’area oggetto dei lavori è ; libera da persone e cose e che
lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori è responsabile
della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’ effettivo stato dei luoghi.
4. Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il direttore dei lavori fissa una nuova
data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quello della data di prima convocazione. Qualora
sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
5. Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il Direttore dei Lavori redige
apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli Appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali,
dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali
indennità da corrispondersi.
ART. 13 - IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI
1. L’Appaltatore dovrà provvedere entro 15 giorni dalla data di consegna all’impianto del cantiere che dovrà
essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall’ Appaltante sulla base di quanto definito
in sede di progettazione esecutiva dell’intervento nel cronoprogramma.
2. L’appaltatore ha l’obbligo di presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche
indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabile.
3. Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di
un’opera. Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli
infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, qualora sia stato nominato,
prima e durante lo svolgimento delle opere.
4. In mancanza di tale programma l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l’ordine
temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o
indennizzi.
5. In presenza di particolari esigenze il committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non
sostanziali al programma predisposto.
ART.14 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - ACCETTAZIONE - VERIFICHE - CONTROLLI –
SOSTITUZIONE
1. I materiali e i componenti da impiegare nelle opere da eseguire devono essere della migliore qualità esistente
in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti per l’accettazione e l’impiego
delle opere pubbliche dello Stato e comunque ben rispondenti, a giudizio della Direzione dei lavori, per qualità,
tipo, dimensioni all’uso cui sono destinate. In particolare devono rispettare le prescrizioni del Capitolato generale
, le norme UNI, CNR, CEI e le altre disposizioni tecniche comunitarie vigenti. (art.16 CGA, art.124, c.3 RG)
Specificare le eventuali ulteriori leggi a seconda dei lavori.
2. I materiali e i componenti devono altresì presentare le caratteristiche espressamente indicate nel presente
Capitolato speciale, nonché nell’elenco unitario prezzi.
3. L’appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori al Direttore
dei lavori per la verifica delle caratteristiche qualitative sia delle forniture relative alla installazione di impianti sia
dei materiali d’uso comune. A seguito dell’esito positivo degli accertamenti, il Direttore dei lavori procede
all’approvazione. Detta accettazione ha l’efficacia di cui all’ art.15 CGA, comma 2 e 4.
4. La stazione appaltante può richiedere, in qualsiasi momento e ad suo insindacabile giudizio, all’appaltatore di
eseguire o far eseguire sui materiali e sui componenti impiegati o da impiegarsi, sui manufatti, sia prefabbricati
che realizzati in opera, le verifiche necessarie al riscontro delle caratteristiche qualitative e quantitative previste
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nelle prescrizioni contrattuali o nel presente capitolato. Le verifiche riguarderanno i materiali ed i componenti sia
nel loro complesso sia nelle singole parti che li costituiscono.
5. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati in contraddittorio
dai soggetti designati rispettivamente dalla Direzione dei Lavori e dall’appaltatore. Delle operazioni viene redatto
verbale in duplice copia di cui una destinata al direttore dei lavori. Le spese sostenute per dette verifiche devono
essere imputate alle somme accantonate a tale titolo nel quadro economico.
6. La direzione dei lavori o l’organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi oltre a quelle previste
nel contratto e nel presente capitolato, qualora siano necessarie per stabile l’idoneità dei materiali e dei
componenti. Le predette verifiche vengono eseguite secondo le modalità previste al comma 4 e 5 del presente
articolo. Le spese per questi ulteriori accertamenti sono interamente a carico dell’appaltatore.
7. L’accettazione, la posa in opera e le verifiche in corso d’esecuzione non pregiudicano i diritti e i poteri della
stazione appaltante di cui all’art.15, 18, 19 CGA.
8. Il Direttore dei lavori può, in qualunque momento, rifiutare i materiali ed i componenti deperiti dopo
l’introduzione nel cantiere o non conformi alle caratteristiche tecniche previste nel contratto e nel capitolato
speciale. Il rifiuto e i relativi motivi devono risultare da ordine di servizio inviato all’appaltatore a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno. L’ appaltatore è tenuto a rimuovere i materiali di cui sopra dal cantiere e
sostituirli con altri idonei tempestivamente e comunque nel termine di dieci giorni decorrenti dal ricevimento della
comunicazione. Qualora l’impresa non adempia a tale onere nel termine previsto, la stazione appaltante vi
provvederà direttamente a spese dell’impresa. Gli eventuali danni e oneri derivanti dalla rimozione eseguita
d’ufficio gravano interamente sull’appaltatore che non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Ente. Il
prezzo pagato dalla stazione appaltante, per l’esecuzione d’ufficio dei lavori suddetti, sarà trattenuto sul prezzo
dell’appalto mediante rivalsa sull’importo dovuto all’ ;impresa per il lavoro effettuato, sulla cauzione o su ogni
altra somma a disposizione della stazione appaltante, fino alla concorrenza delle spese sostenute. La stazione
appaltante potrà inoltre promuovere apposita azione di risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
9. L’impresa assume contrattualmente l’obbligo di provvedere tempestivamente al reperimento di tutti i materiali
occorrenti per l’esecuzione dei lavori compresi nell’appalto e comunque ordinati dalla D.L. indipendentemente
dalle difficoltà di approvvigionamento che non possono essere opposte alla amministrazione appaltante.
10. Salvo diversa previsione del contratto d’appalto, l’appaltatore può provvedere al reperimento del materiale e
dei componenti nelle località che ritiene di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della D.L., ne sia
riconosciuta la idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
11. E’ onere dell’appaltatore comunicare alla stazione appaltante il luogo di provenienza dei materiali ai fini
dell’accettazione.
12. Il D.L. può in qualsiasi momento prescrivere un luogo diverso di provenienza dei materiali, ove ricorrano
ragioni di necessità e urgenza dallo stesso specificate.
13. Se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale, il nuovo prezzo
viene individuato ai sensi dell’art. 136 e 137 RG.
14. I certificati di garanzia, quelli di omologazione, i bollettini tecnici completi dei dati relativi alle prestazioni
caratteristiche di ogni componente prodotto, dovranno essere trasmessi alla D.L. nei tempi e nei modi dalla
stessa indicati nel presente capitolato.
15. Le macchine e gli attrezzi, dati eventualmente a noleggio, dovranno essere in perfetto stato di
funzionamento, provvisti di tutti gli accessori occorrenti e conformi alle prescrizioni del DPR n.459/96.
16. La loro manutenzione e le eventuali riparazioni sono interamente a carico dell’appaltatore, il quale, per gli
stessi, non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.
17. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai mezzi di trasporto impiegati per eventuali
lavori in economia.
ART. 15 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori in appalto è fissato in gg. 90 (novanta) naturali e successivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna, salvo il caso di consegna parziali, per il quale il termine decorre
dall’ultimo verbale di consegna parziale.
2. I giorni nei quali verranno redatti i verbali di consegna dei lavori, di sospensione, ripresa ed ultimazione delle
opere non saranno conteggiati fra quelli utili.
3. Al termine dei lavori l’appaltatore richiederà che venga redatto il certificato di ultimazione dei lavori; entro 30
giorni dalla richiesta dell’appaltatore il D.L. procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute,
verbalizzando , in contraddittorio con l’Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella
ricognizione. Qualora il D.L. non riconosca lo stato di compiutezza e di perfezione delle opere eseguite,
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prescriverà, nei limiti di cui all’art. 172 RG, i lavori necessari per raggiungerlo e fisserà il tempo utile per la loro
esecuzione , entro comunque i sessanta giorni successivi all’accertamento.
4. Si applica la penale giornaliera, come determinata nel presente capitolato, per ritardata ultimazione dei lavori
oltre il termine contrattualmente previsto.
5. Trascorso inutilmente i termine assegnato, la stazione appaltante eseguirà d’ufficio i lavori ancora occorrenti,
previa loro elencazione in un verbale di contestazione da compilarsi in seguito ad apposita visita, alla quale
l’impresa sarà invitata dalla stazione appaltante a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L’assenza
della ditta non pregiudica l’efficacia della visita.
6. Il prezzo pagato dalla stazione appaltante, per l’esecuzione d’ ufficio dei lavori suddetti, sarà trattenuto sul
prezzo dell’ appalto mediante rivalsa sull’importo dovuto all’impresa per il lavoro effettuato, sulla cauzione o su
ogni altra somma a disposizione della stazione appaltante, fino alla concorrenza delle spese sostenute. La
stazione appaltante potrà inoltre promuovere apposita azione di risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
7. Resta salvo il diritto della stazione appaltante alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1668 c.c., nel caso
in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’opera tali da renderla senz’altro inaccettabile.
8. Nel caso in cui il D.L. non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi,
tempestivamente comunicati all’appaltatore o non ne comunichi il risultato entro 30 giorni, i lavori si intendono
consegnati, restano salve le risultanze del verbale di collaudo.
9. Dalla data di ultimazione dei lavori, indicata dall’apposito verbale, decorrono i termini per la redazione dello
stato finale e per l’effettuazione del collaudo.
ART.16 - CONTO FINALE
1. Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto viene redatto dal Direttore dei lavori entro 60 giorni dalla data di
ultimazione dei lavori ed è trasmesso entro lo stesso termine al responsabile del procedimento per i relativi
adempimenti.
2. Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica
dell’esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico atte ad agevolare le operazioni di
collaudo.
3. A meno di eccezioni e riserve, l’appaltatore deve restituire alla stazione appaltante entro 30 giorni il conto
finale firmato per l’accettazione.
4. Restano salve le previsioni di cui agli art. 173, 174, 175 RG.
ART. 17 - COLLAUDO
1. Il collaudo dei lavori ed il relativo certificato sono eseguiti secondo le norme e le procedure previste nel titolo
XII del D.P.R: n.554/1999.
2. La stazione appaltante si riserva il diritto di prendere immediatamente in consegna le opere eseguite o parte
delle stesse una volta ultimate, prima delle operazioni di collaudo, qualora ricorrano necessità dalla stessa
discrezionalmente individuate. La presa in consegna anticipata è effettuata nel rispetto delle modalità e dei limiti
di cui all’art. 200 RG. La stazione appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e
della conservazione delle opere prese in consegna, restando comunque a carico dell’appaltatore gli interventi
conseguenti a difetti di costruzione.
3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla ultimazione dei
lavori stessi ed è confermato dal responsabile del procedimento.
ART. 18 - PAGAMENTI
1. I lavori saranno pagati mediante successivi stati di avanzamento ogni qual volta si raggiunga l’importo di €.
20.000,00 al netto delle ritenute di legge;
2. Entro 30 giorni dalla maturazione di ogni S.A.L. il Direttore dei lavori redigerà in contraddittorio con
l’appaltatore il relativo stato di avanzamento dei lavori che riporterà l’avanzamento progressivo delle varie opere
e prestazioni ed i corrispettivi importi.
3. Entro 45 giorni dalla maturazione di ogni S.A.L., il responsabile del procedimento rilascia apposito certificato
di pagamento compilato sulla base dello stato d’avanzamento presentato dal direttore dei lavori. L’impresa è
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tenuta a presentare apposita fattura, eventualmente in sospensione d’ I.V.A., non prima e non oltre tre giorni
dalla data di emissione del certificato di pagamento.
4. Entro 10 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento il Responsabile del procedimento
trasmette al Dirigente competente lo schema di liquidazione completo dei relativi allegati. In caso di mancata
emissione della fattura da parte dell’impresa, la liquidazione verrà effettuata in base all’ammontare del certificato
di pagamento.
5. La stazione appaltante e l’appaltatore sono tenuti agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 114, 168, 169 RG e
art. 29 CGA.
6. La stazione appaltante effettua i pagamenti cui è tenuta a mezzo mandati di pagamento presso la Tesoreria
comunale, che non è tenuta a dare alcuna comunicazione. È onere dell’appaltatore verificare l’ avvenuto
pagamento nel rispetto dei termini e delle modalità previste.
7. Resta salva la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 7 CGA.
8. Nel caso di pagamento in un’unica soluzione, a seguito dell’emissione certificato di regolare esecuzione o del
certificato di collaudo provvisorio l’Appaltatore dovrà presentare regolare fattura, la quale non potrà essere
liquidata prima della presentazione della garanzia di cui all’art.20, comma 1.
ART.19 - CONTABILITA’ DEGLI ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
I lavori nel SAL saranno contabilizzati con i prezzi di progetto e dunque al lordo degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza, che non sono soggetti al ribasso d’asta. Si dovrà applicare il ribasso d’asta all’importo lordo
depurato dell’importo degli oneri della sicurezza. Detti costi sono dati dalla percentuale pari a 2,368566% di
incidenza totale dei costi della sicurezza sull’importo di progetto, applicata all’importo dell’avanzamento lordo del
SAL.
ART.20 - PENALI
1. In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’ Appaltatore è applicata la penale nella
percentuale di 0,8 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
2. Per il maggior tempo impiegato nell’esecuzione dell’appalto oltre il termine contrattuale, è applicata la penale
di cui al comma precedente.
3. Nel caso in cui l’esecuzione dei lavori sia articolata in più parti o vi siano scadenze differenziate di varie
lavorazioni, il ritardo nella singola scadenza comporta l’applicazione della penale stabilita al comma 1 relativo
all’importo stabilito nel cronoprogramma per la singola fase o la specifica lavorazione.
4. L’importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale.
Qualora il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni, determini un importo massimo della penale in misura
superiore, si procederà alla risoluzione del contratto con le modalità previste dall’art. 119 del D.P.R. 21.12.99, n.
554.
5. L’ammontare della penale verrà dedotto dall’importo contrattualmente fissato, ovvero si procederà
all’escussione della cauzione prestata.
ART. 21 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
1. L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo dei
lavori a base d’asta. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è
aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso;
ove poi il ribasso sia superiore al 20%, al precedente si aggiunge l’aumento di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori
eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% dell’importo
contrattuale.
Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in
ragione di 1/3 dell’ammontare garantito. L’ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente. La
mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da
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parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue
nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore (1), e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (2).
1) Da ponderare secondo quanto disposto all’art. 103, c.2 del Regolamento
2) Da ponderare in relazione alla tipologia ed all’ammontare dell’appalto
ART. 22 - VARIAZIONI IN CORSO D’OPERA
1. Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell’appaltatore. I
lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati dalla stazione appaltante e l’Appaltatore dovrà a proprie
spese ripristinare i lavori e le opere riportandole alla situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore
dei lavori.
2. Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso, l’impresa appaltatrice, durante il corso dei
lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative finalizzate al miglioramento dell’opera e
alla funzionalità ai sensi art. 25, terzo comma, seconda parte, purché comportino una diminuzione .dell’importo
originario. Le modalità di presentazione, accettazione, esecuzione ed il relativo compenso sono disciplinate dalle
disposizioni di cui all’art. 11 CGA.
3. Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del
direttore dei lavori e approvate dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni di seguito specificate.
4. La stazione appaltante può ordinare una variazione dei lavori per le ipotesi previste dall’art. 25, comma 1,
della legge. In questo caso:
a. Se l’importo dei lavori per le variazioni non supera un quinto dell’importo dei lavori, l’appaltatore non ha diritto
ad alcuna indennità ; ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuove lavorazioni o ai materiali per i quali non
risulta fissato il prezzo contrattuale, è tenuto ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario, salvo l’eventuale applicazione degli artt. 134, 135, 136 RG.
b. Se la variazione supera il limite indicato, si applica la procedura di cui all’art. 10 CGA, comma 3, 4, 5, 7 relativi
alla negoziazione dei prezzi, tranne per le variazioni di cui all’art. 25 lett. d) L. n. 109/94.
c. Se le variazioni di cui alla lett. d) art. 25 L. n.109/94 superano il quinto dell’importo originario del contratto, la
stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ed indice una nuova gara alla quale è invitato
l’appaltatore iniziale. A seguito della risoluzione del contratto la stazione appaltante deve pagare i lavori eseguiti,
i materiali utili ed il 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. L’importo per i
lavori non eseguiti non è dovuto qualora il difetto o l’omissione in progetto erano riscontrabili dall’ appaltatore
sulla base dell’ordinaria diligenza. Restano salve le disposizioni di cui al comma 2 e 5- bis dell’art. 25 della L. n.
109/94.
5. La stazione appaltante, nel suo esclusivo interesse, può ordinare all’appaltatore variazioni finalizzate al
miglioramento dell’opera alla sua funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siamo motivate da
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo
in aumento di dette variazioni non può superare il 5% dell’importo del contratto e deve trovare copertura nella
somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. In caso le variazioni migliorative superino in diminuzione un quinto
dell’ ;importo del contratto, l’appaltatore ha facoltà di recedere dal contratto ai sensi art. 344 Legge 20.3.1865 n.
2248 all. F).
6. Indipendentemente dalle ipotesi descritte dalle precedenti lettere, la stazione appaltante può sempre ordinare
l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente capitolato speciale, purché la
diminuzione non ecceda il quinto dell’importo del contratto, come determinato ai sensi dell’art. 10, comma, 4
CGA. La stazione appaltante deve informare tempestivamente e comunque non oltre il raggiungimento del
quarto quinto dell’importo contrattuale all’ appaltatore, il quale non ha diritto ad alcun indennizzo per la
diminuzione. Nel caso in cui le variazioni migliorative superino in diminuzione un quinto dell’importo del
contratto, l’appaltatore ha facoltà di recedere dal contratto ai sensi art. 344 Legge 20.3.1865 n. 2248 all. F).
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7. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal D.L. per interventi di dettaglio contenuti entro un
importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro al 5% per tutti gli
altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, purché non comportino un aumento dell’importo
contrattualmente stabilito.
ART. 23 - RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE.
Indipendentemente da quanto disposto nel presente capitolato resta ferma la disciplina di cui agli artt. 345
Legge 20 marzo 1865, n.2248, art.122 RG. e dell’art. 1671 c.c.
ART. 24 - INADEMPIENZA DELL'IMPRESA
1. Il contratto potrà essere rescisso con semplice lettera raccomandata, a giudizio insindacabile
dell'Amministrazione Comunale, qualora l'Assuntore si renda inadempiente ai patti convenuti.
2. In tal caso l'Impresa avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati
dalla Direzione dei Lavori fin alla data di rescissione, escluso ogni altro indennizzo o compenso di sorta e senza
obblighi per l'Amministrazione di ritirare i materiali eventualmente approvvigionati, anche se a piè d'opera, che
dovranno, a cura e spese dell'Impresa, essere allontanati dalla zona dei lavori nel termine che sarà stabilito nella
suddetta comunicazione.
ART. 25 - SUBAPPALTO
1. È vietato all’appaltatore cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni
a favore della stazione appaltante.
2. È consentito l’affidamento in subappalto o in cottimo nei limiti previsti dall’art.18 Legge n.55/90 legge, che si
intendono integralmente richiamate. L’appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti della stazione
appaltante delle opere e prestazioni subappaltate.
3. Il subappaltante non può avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’ ;ente appaltante per le obbligazioni di cui
al contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente fra le parti contraenti.
4. È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere , entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dagli stessi corrisposti al
subappaltatore o al cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
ART. 26 - CONTROVERSIE
A. Le controversie derivanti dal contratto di appalto devono essere devolute alla competenza del giudice
ordinario, salvo la diversa indicazione del responsabile del procedimento, giustificata dalla particolare
natura delle opere o da specifiche esigenze della amministrazione. Quindi salvo detta indicazione
riportare articolo che segue. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art.31-bis Legge
109/94, sono deferite al giudice ordinario. Ai sensi dell’art. 20 c.p.c., la competenza è attribuita al giudice
del luogo dove il contratto è stipulato.
B.
Art.27 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato speciale o dal contratto si applicano le
previsioni di cui al RG, al CGA, alla L. n.109/94.
ART. 28 - ELENCO PREZZI UNITARI
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1. I lavori e le somministrazioni oggetto dell’appalto saranno pagati, con deduzione dell'offerto ribasso d'asta,
con i prezzi unitari di cui all’ elaborato progettuale “elenco prezzi unitari”.
2. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari seguenti, oltre a tutti gli obblighi di cui ai
precedenti articoli, si intende compresa e compensata ogni opera principale e provvisionale, comprese tutte
quelle necessarie per garantire la sicurezza, l'igiene e la salubrità dei cantieri di lavoro per tutti i lavoratori
dell'Impresa Appaltatrice e delle eventuali Ditte Subappaltatrici così come previsto nel D.lgs. n. 626/1994
"Norme per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro" e successive
modifiche ed integrazioni, nonché nelle vigenti norme antinfortunistiche: DPR n. 547/1955, " Norme per la
prevenzione degli infortuni"; DPR n. 303/1956, "Norme generali per l'igiene del lavoro"; DPR n. 164/1956,
"Norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni", ecc.
3. E’ inoltre compreso nei prezzi unitari ogni consumo, ogni magistero, ogni trasporto, ogni lavoro e quant'altro
necessario per dare i lavori compiuti nei modi descritti a perfetta regola d'arte e ciò anche quando non sia
esplicitamente dichiarato in corrispondenza di ciascun prezzo dell'elenco stesso.
4. I prezzi per lavori a corpo e a misura, diminuiti del ribasso d’asta offerto, esclusa la percentuale relativa al
costo della sicurezza, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo
rischio, e pertanto essi sono fissi ed invariabili.
5. Per i prezzi relativi a lavori e provviste di materiali, mano d’opera e noleggio di mezzi d’opera non
espressamente previsti nel presente capitolato, fa fede il prezzario ufficiale della Regione Siciliana e del
Comune di Erice in vigore alla data di redazione del presente capitolato. Detti prezzi sono comprensivi della
percentuale degli oneri per la sicurezza indicata nel presente capitolato.
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