N. 125 - Comune di San Giorgio di Mantova
Transcript
N. 125 - Comune di San Giorgio di Mantova
Comune di San Giorgio di Mantova Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 Fax 0376 273154 p.e.c. [email protected] C.F. 80004610202 ORIGINALE Deliberazione N. 125 del 28/11/2012 Codice Ente 10875 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Oggetto: Approvazione schema di Contratto per l'inserimento di banner collegato al sito di TEA spa sul sito internet comunale L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di Novembre alle ore 16:30 in San Giorgio di Mantova in seguito a regolari inviti, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala delle adunanze. Eseguito l'appello risultano: VICOVARO DAMIANO Sindaco Presente MODENA PATRIZIA Vice Sindaco Presente ACERBI MARIA GRAZIA Assessore Presente FEDERICI MARIO Assessore Presente MORSELLI BENIAMINO Assessore Presente STAFETTA CRISTIAN Assessore Presente Presenti n. 6 Assenti n. 0 Partecipa all'adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il Sig. Avanzini dott. Gabriele. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vicovaro dott. Damiano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato. Atto di Giunta Comunale LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: - l'art. 43, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che “al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile”; - l'art. 43, comma 2, della legge n. 449/97, stabilisce che “le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti”; - l'art. 43, comma 3, della legge n. 449/97, prevede che “ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari”; Considerato che: - Tea S.p.A., società a capitale interamente pubblico, svolge, per il tramite delle proprie controllate Mantova Ambiente, Tea Acque, Tea Sei in ATI con ASEP, i servizi di Igiene Urbana, Ciclo integrato delle acque e Distribuzione Gas Metano, all'interno del territorio comunale; - il Comune detiene una quota pari al 0,6757 % del capitale sociale di TEA S.p.a pari a 1877 azioni per un valore nominale di 486.143 €; - con deliberazione dell'Assemblea in data 9 marzo 2012, Tea S.p.A. ha approvato la cessione di un numero massimo di 1.923 azioni proprie, anche in modo frazionato, al valore nominale più sovrapprezzo che le stesse avranno al momento della cessione, e quantomeno al valore risultante dal patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato, a tutti i Comuni mantovani siano essi soci o non soci di Tea - ed al Comune di Settimo Milanese; - Tea S.p.A. ha proposto al Comune di stipulare un Contratto per l'inserimento di un Banner sul Sito internet del Comune www.comune.sangiorgio.mn.it , secondo lo schema allegato alla presente delibera/determina, della quale costituisce parte integrante e sostanziale; - il Contratto prevede, tra l'altro, che il Banner dia accesso unicamente a pagine internet di proprietà di Tea S.p.A. o delle società controllate; - il Contratto prevede, altresì, che metà del corrispettivo spettante al Comune in ragione delle sue dimensioni demografiche al 31 dicembre 2011 e quantificato in 3215,33 euro sia versata mediante cessione di n. 10 azioni di Tea S.p.A., dal valore quale risultante dal patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato - di 335 euro l'una, ed il rimanente 3215,33 euro, oltre all'iva di legge, a mezzo di bonifico presso il conto corrente bancario o postale indicato dal Comune; - sussiste un rilevante interesse pubblico all'iniziativa, consistente in un diretto e più agevole accesso degli utenti ai servizi erogati dalle società del Gruppo Tea, oltre ad un risparmio di spesa nella gestione del sito internet del Comune; - l'iniziativa non presenta forme di conflitto di interesse con l'attività svolta dal Comune; - l'iniziativa consente altresì di incrementare la partecipazione azionaria del Comune nel capitale sociale di Tea S.p.A. senza alcun onere per il Comune; Quanto sopra visto e considerato, Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; Dato atto che il Responsabile dell'Area Tecnica ha espresso parere positivo relativamente al profilo della regolarità tecnica; Dato atto che il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ha espresso parere positivo Atto di Giunta Comunale relativamente al profilo della regolarità contabile; All'unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge: DELIBERA 1. DI APPROVARE lo schema di contratto allegato alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 2. DI DARE MANDATO a Responsabile dell'Area Tecnica di stipulare con Tea S.p.A. il Contratto suddetto per l'inserimento di un Banner sul Sito internet del Comune,. 3. DI RENDERE, con votazione separata unanime, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del Decr. Legs. 267/2000. Atto di Giunta Comunale DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 125 DEL 28/11/2012 Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue IL PRESIDENTE Vicovaro dott. Damiano IL SEGRETARIO COMUNALE Avanzini dott. Gabriele Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale sarà pubblicata in data 03/12/2012 all'Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi art. 124 D.Lgs. 267/2000. San Giorgio di Mantova, lì 03/12/2012 IL SEGRETERIO COMUNALE Avanzini dott. Gabriele Si certifica che la suaestesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 1 del D.Lgs 267/2000 in data San Giorgio di Mantova, lì IL SEGRETARIO COMUNALE Avanzini dott. Gabriele Atto di Giunta Comunale ALLEGATO 1 Caratteristiche tecniche del banner pubblicitario Tea 1. DIMENSIONI Il banner pubblicitario Tea, nelle versioni rettangolare, quadrato e tondo, ha due dimensioni standard; il Comune potrà scegliere l’applicazione che meglio si adatta al proprio sito: • • 380x200 pixel rettangolare (figura 1.a) 190x100 pixel rettangolare (figura 1.b) Fig. 1.a Fig. 1.b • • 300x300 pixel tondo (figura 2.a) 150x150 pixel tondo (figura 2.b) Fig. 2.a 1 Fig. 2.b • • 300x300 pixel quadrato (figura 3.a) 150x150 pixel quadrato (figura 3.b) Fig. 3.a Fig. 3.b 2. CARATTERISTICHE Il banner è statico e sarà fornito nei formati Gif/jpg. Il peso massimo del banner è di 16Kbyte; insieme al banner sarà fornito l’indirizzo internet (link) da associare all’icona. Il collegamento sarà diretto alla pagina del sito www.teaspa.it dedicato agli sportelli e ai servizi riservati ai clienti del Gruppo. 3. POSIZIONAMENTO Il banner dovrà essere posizionato sulla home page del sito internet comunale, in buona evidenza. 2 Schema di Contratto per l’inserimento del logo Tea S.p.A. e del relativo link sul Sito internet del Comune Tra il Comune di […], in persona di […], (Comune) e Tea S.p.A., con sede legale in via Taliercio 3, Mantova, C.F. e P.I. 01838280202, R.I. Mantova 01838280202, R.E.A. 21253 C.C.I.A.A. Mantova, in persona del legale rappresentante […], (Tea) si conviene e stipula quanto segue: Articolo 1. Oggetto del contratto 1. Il presente contratto (Contratto) ha ad oggetto la concessione in uso a Tea di uno spazio sulle pagine del sito internet […] (Sito internet), di proprietà del Comune, al fine di pubblicarvi un il proprio logo/banner linkabile (Banner). 2. Il Contratto è stipulato ai sensi dell’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (recante Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività). Articolo 2. Rapporto con altri inserzionisti 1. Il Comune ha piena facoltà di stipulare analoghi contratti anche con altri soggetti. Articolo 3. Durata del Contratto 1. Il Contratto avrà durata di tre anni, computati dal momento della pubblicazione del Banner, e non è tacitamente rinnovabile. 2. Il Comune si impegna a comunicare a Tea, con le modalità previste dall’art. 10, la data di pubblicazione del Banner, al fine della decorrenza del periodo di cui al punto precedente. Articolo 4. Corrispettivo per il Comune e modalità di pagamento 1. Il corrispettivo è determinato moltiplicando il valore di una azione Tea che – come risulta dal patrimonio netto dell’ultimo bilancio approvato – è pari a 335 euro, per il numero di abitanti del Comune che, al 31 dicembre 2011, è pari a 9598 e dividendo il risultato per 500. 2. Il corrispettivo determinato ai sensi del comma 1 è pari a [… euro]. 3. La metà del corrispettivo verrà pagata mediante la cessione di azioni Tea al valore di cui al comma 1, con arrotondamento all’unità superiore, ed il rimanente a mezzo di bonifico presso il conto corrente bancario o postale indicato dal Comune. 4. Il valore dell’IVA a carico del Comune verrà corrisposto da Tea unitamente al rimanente di cui al comma 3. 5. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla stipula del Contratto. Articolo 5. Caratteristiche tecniche del Banner 1. Il Banner avrà le caratteristiche tecniche di cui all’Allegato 1. 2. Il Banner sarà collocato sulla home page del Sito internet del Comune, in posizione tale da garantirgli una adeguata visibilità. 3. Il Banner darà accesso unicamente a pagine internet di proprietà di Tea o di società del Gruppo Tea (Pagine internet). 4. Il Comune dichiara che il webmaster del Sito internet è la società […] ed autorizza Tea a contattarla direttamente per l’inserimento del Banner. Articolo 6. Responsabilità e manleva 1. Tea si impegna a far sì che quanto contenuto nel Banner e nelle Pagine internet non violi le leggi vigenti e/o i diritti di terzi e sia conforme all’ordine pubblico, al buon costume e alla pubblica moralità. 2. Tea si obbliga a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità, pretesa risarcitoria e danno derivante dalla pubblicazione del Banner. Articolo 7. Manutenzione del Sito internet 1. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere la pubblicazione del Banner per il tempo strettamente necessario per eventuali lavori di manutenzione del Sito internet. Articolo 8. Risoluzione e cessione del Contratto 1. Il Contratto si intende automaticamente risolto in caso di violazione dell’art. 6, comma 1, del Contratto, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni al Comune e/o a terzi. 2. Il Contratto non può essere ceduto. Articolo 9. Controversie 1. Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione del presente contratto è di competenza del Foro di Mantova. Articolo 10. Comunicazioni 1. Le comunicazioni relative al Contratto avverranno esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi: per Tea […]; per il Comune […]. Articolo 11. Spese e registrazione 1. Ogni spesa relativa alla stipula del Contratto, compresi l’assolvimento degli obblighi fiscali ed i costi connessi alla riproduzione, è a carico di Tea. 2. Il Contratto sarà registrato solo in caso d’uso. Per il Comune […] Per Tea […] Ai sensi dell’art.1341 del codice civile, si approvano specificamente gli art. 4, 6, 8 e 9 del Contratto. Per il Comune […] Per Tea […] Allegato 1 – Caratteristiche tecniche del Banner […]